Pubblico le slide che ho usato al seminario sui 10 anni del D.Lgs. 81/2008. Attraverso le slide, ripercorro l'evoluzione dell'obbligo formativo in questi dieci anni.
Dieci anni D.Lgs. 81/2008: l'evoluzione dell'obbligo formativo
1. www.aimsafe.it
Formazione: dagli Accordi Stato
Regioni, alla qualifica dei
formatori, alle Linee guida
Regionali
Fabio Rosito
consulente aziendale, membro di S.T.I.
Studio Tecnico Integrato
Responsabile sviluppo scientifico
AimSafe
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Anno 2008
Viene pubblicato il D.Lgs. 81/2008:
Formazione: passiamo dall’articolo 22 all’articolo 37;
Introdotto il rimando ad Accordi Stato Regioni per disciplinare nello specifico la
formazione. Nella 626 rimandava a Decreto Ministeriale;
«L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.»;
Periodica ripetizione = aggiornamento;
Formazione particolare per preposti e dirigenti che però non rinviata ad
Accorso Stato Regioni;
Definizione specifica della formazione degli RLS;
Introduzione della comprensione della lingua;
Libretto formativo.
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Anno 2011
A luglio viene portata in Conferenza Stato Regioni la bozza di Accordo per la
formazione dei lavoratori. Non viene approvata;
Viene riportata in Conferenza a dicembre e viene, questa volta approvata.
N. 221/CSR del 21/12/2011: Formazione dei lavoratori. Contiene indicazioni
non vincolanti anche per preposti e dirigenti;
N. 223/CSR del 21/12/2011: Formazione del datore di lavoro che svolge
direttamente i compiti del SPP.
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Anno 2011
Principali indicazioni:
Modulo generale 4 ore uguale per tutti che vale come credito formativo
permanente;
Modulo specifico 4/8/12 ore in base al livello di rischio (tabella allegata che
correla codice ATECO a livello di rischio);
Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni;
Formazione dei dirigenti (16 ore);
Formazione AGGIUNTIVA dei preposti (8 ore);
Se cambio azienda, ma vado a fare la stessa mansione, anche il modulo
specifico può essere riconosciuto;
Datore di lavoro 16/32/28 ore e aggiornamento ogni 5 anni. Formazione
erogabile solo da soggetti abilitati;
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Anno 2011
Principali indicazioni:
Frequenza di almeno il 90% del monte ore;
Massimo 35 allievi per corso;
Docente 3 anni di esperienza in attesa del decreto formatori;
Obbligo di test finale per datore di lavoro, dirigenti, preposti.
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Anno 2012
N. 53/CSR del 22/02/2012: abilitazione all’uso di particolari attrezzature:
Non definisce le attrezzature soggette a formazione particolare ex art. 73
Definito l’elenco;
Specifici soggetti abilitati;
Definita durata del singolo corso;
Aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni;
Verifiche oltre la durata prevista del corso;
Test superato oltre il 70% di risposte giuste;
90% di partecipazione al corso;
Massimo 24 allievi per la parte teorica;
Massimo 6 allievi per la parte pratica per ogni docente.
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Anno 2012
N. 153/CSR del 25/07/2012: Adeguamento e linee applicative degli accordi ex
articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modificazioni e integrazioni:
Nessun obbligo per gli autonomi e imprese familiari salvo «obblighi previsti da
norme speciali»;
Applicazione facoltativa dell’ASR per dirigenti e preposti;
La formazione specifica copre la formazione sui rischi di cui ai titoli successivi
al primo;
L’accordo non copre l’addestramento;
Il livello di rischio per la specifica va inteso relativamente alla valutazione del
rischio della singola mansione e non al codice ATECO;
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Anno 2012
N. 153/CSR del 25/07/2012: Adeguamento e linee applicative degli accordi ex
articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modificazioni e integrazioni:
Entrata in vigore l’11 gennaio 2012;
Modalità di richiesta della collaborazione con gli organismi paritetici;
Chiarimenti sull’elearning tra cui la possibilità della verifica in videoconferenza;
Riconoscimento della formazione pregressa;
Indicazioni su RSPP/ASPP: in caso di mancato raggiungimento delle ore
previste per l’aggiornamento, non si perde l’abilitazione ma viene sospesa fino
al raggiungimento dell’aggiornamento richiesto.
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Anno 2013
Decreto Interministeriale 06/03/2013 (Decreto formatori):
Prerequisito: diploma di scuola media superiore tranne che per il datore di
lavoro;
3 aree di competenza: normativa/giuridica/organizzativa, rischi
tecnici/igienico-sanitari, relazioni/comunicazioni;
6 criteri:
Criterio 1: 90 ore di esperienza per area tematica;
Criterio 2: laurea in sicurezza sul lavoro + corso formatori/esperienza/affiancamento;
Criterio 3: 64 ore di corso + 12 mesi + corso formatori/esperienza/affiancamento;
Criterio 4: 40 ore di corso + 18 mesi + corso formatori/esperienza/affiancamento;
Criterio 5: 3 anni di esperienza + corso formatori/esperienza/affiancamento;
Criterio 6: RSPP per 6 mesi o 12 come ASPP + corso formatori/esperienza/affiancamento.
Datore di lavoro può formare i suoi lavoratori.
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Anno 2013
Decreto del Fare (Legge 98/2013):
«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente
decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si
sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la
durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti
erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per
mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono
a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli
attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.»;»
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Anno 2014
Interpello 14/2014:
«Stante quanto sopra, la Commissione ritiene che l'associazione in
partecipazione soddisfi il requisito della diretta emanazione prescritto dall'
Accordo citato in premessa in quanto lo svolgimento dell'attività formativa, che
costituisce l'affare del contratto, è di diretta gestione dell'associante per il
tramite dell'associato.»
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Anno 2015
Prot. 37 Ministero LPS del 08/06/2015:
«Di conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi la formazione senza la
collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche
per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato
disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 d.lgs. N. 81/2008, ritenendo che la
formazione sia «non sufficiente ed adeguata»»
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Anno 2016
N. 128/CSR del 7 luglio 2016: Accordo finalizzato alla individuazione della
durata e dei contenuti dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei
servizi di prevenzione e protezione:
Rimangono modulo A e C, ma il B, prima diviso in corsi diversi in base alla
tipologia di azienda, ora è composto da un modulo B generale e da 4 moduli B
specialistici;
Elearning per il modulo A con modalità più semplici rispetto agli ASR del 2011;
«Eliminazione degli enti bilaterali»;
Nota al punto 2 lettera l su quali sono gli organismi paritetici di riferimento e
come si devono comportare i soggetti di diretta emanazione;
Esoneri per RSPP già formati.
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Anno 2016
N. 128/CSR del 7 luglio 2016: Accordo finalizzato alla individuazione della
durata e dei contenuti dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti
dei servizi di prevenzione e protezione:
Punto 10: per tutti i corsi abilitanti, il mancato aggiornamento non richiede di
fare il corso iniziale ma la sospensione dell’abilitazione;
Decreto formatori per tutti i corsi che non specificano requisiti, eccetto
antincendio;
Datore di lavoro può continuare a fare la formazione dei suoi lavoratori, con
qualche dubbio;
Livello di rischio formazione DL: il livello massimo di rischio delle mansioni
della sua azienda;
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Anno 2016
N. 128/CSR del 7 luglio 2016: Accordo finalizzato alla individuazione della
durata e dei contenuti dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti
dei servizi di prevenzione e protezione:
Massimo 35 allievi per corso;
Aggiornamento per massimo 50% con convegni o seminari;
Via gli enti bilaterali anche come soggetti abilitati per datore di lavoro e
attrezzature;
Definizione dei crediti formativi per ogni corso:
Totale: esonero totale dal corso;
Parziale: esonero per parte del corso;
Frequenza: nessun esonero.
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E in Piemonte?
Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.lgs. 81/08 (Edizione – Dicembre 2016).
Non aggiunge molto rispetto alla norma nazionale eccetto:
Elenco regionale dei soggetti abilitati per corsi specifici (RSPP/ASPP, datore di lavoro,
attrezzature, ponteggi, posizionamento mediante funi, CSP/CSE);
Comunicazione anticipata di 15 giorni per i corsi di cui al punto precedente funzionale ad
un sistema di monitoraggio sull’erogazione dei corsi;
Modelli di attestato vincolanti per attrezzature, RSPP/ASPP ecc. consigliati per
lavoratori, dirigenti, preposti, RLS.