Il DVR nei sistemi di gestione per la sicurezza e nei modelli di organizzazio...Fabio Rosito
Come si inserisce il DVR all'interno dei sistemi di gestione della sicurezza UNI iSO 45001:2018 e nei Modelli di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/01 in accordo con le procedure semplificate D.M. 13/02/2014.
Le misure di prevenzione e protezione da adottare nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla formazione, informazione, i dispositivi di protezione individuale (DPI), la segnaletica di sicurezza, la sorveglianza sanitaria e la manutenzione
Il DVR nei sistemi di gestione per la sicurezza e nei modelli di organizzazio...Fabio Rosito
Come si inserisce il DVR all'interno dei sistemi di gestione della sicurezza UNI iSO 45001:2018 e nei Modelli di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/01 in accordo con le procedure semplificate D.M. 13/02/2014.
Le misure di prevenzione e protezione da adottare nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla formazione, informazione, i dispositivi di protezione individuale (DPI), la segnaletica di sicurezza, la sorveglianza sanitaria e la manutenzione
Formazione dei Lavoratori Sicurezza negli ambienti di lavoro.
(art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Contenuti conformi all’ACCORDO 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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10. Contenuti della Formazione Specifica
•Macchine
•Attrezzature
•Cadute dall'alto
•Rischi di esplosione
•Rischi chimici
•Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri
•Etichettatura
•Rischi cancerogeni
•Rischi biologici
•Rischi fisici
•Rumore
•Vibrazione
•Radiazioni
•Ambienti di lavoro
•Stress lavoro-correlato
•Movimentazione manuale carichi
•Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento,
mezzi trasporto)
•Segnaletica
•Emergenze
•Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico
•Procedure esodo e incendi
•Procedure organizzative per il primo soccorso
•Incidenti e infortuni mancati
•Altri Rischi
11. Accordo del 21 dicembre 2011
La formazione prevista dall’Accordo comprende la formazione dettata da
«norme speciali»?
“è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da
altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari.
La formazione regolamentata dall’Accordo esaurisce l’obbligo formativo
(minimo) a carico del datore di lavoro, a meno che non siano dovute attività di
formazione regolamentate da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme
speciali, contenute nei Titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre
norme di legge.
12. Accordo del 21 dicembre 2011
Secondo le «Linee applicative» non costituiscono norme speciali:
• Art.169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei
carichi;
• Art.177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di
videoterminali,
e più in generale le norme nelle quali si parli di “formazione adeguata”o si
usino formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e
peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi.
13. Formazione particolare
• ALLEGATO XXI – D.Lgs.81/2008 Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del
26 gennaio 2006 sui Corsi di Formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
• Circolare n. 30/2006 Ministero del lavoro e della previdenza sociale Formazione
per addetti al montaggio, smontaggio trabattelli
• DPR 4 settembre 2011, n. 177 – Formazione per ambienti sospetti di inquinamento
o confinati
• Art. 82, D.lgs.81/2008 formazione addetti ai lavori elettrici (CEI 11-27 2014)
• Decreto interministeriale 4 marzo 2013 - Segnaletica stradale per attività lavorative
svolte in presenza di traffico veicolare.
• […]
14. Accordo Stato – Regioni
L’ Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012, in attuazione dell' art. 73, comma 5, del
D.Lgs. 81/08, individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori, compresi Lavoratori Autonomi e Imprese Familiari, e le modalità per il
riconoscimento e i requisiti dei corsi.
Entrata in vigore: 12 marzo 2013
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:
a. Piattaforme di lavoro mobili elevabili
b. Gru a torre
c. Gru mobili (autogru)
d. Gru per autocarro
e. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (semoventi a braccio telescopico –
industriali semoventi – semoventi telescopici rotativi)
f. Trattori agricoli o forestali
g. Macchine movimento terra (escavatori idraulici – escavatori a fune – pale caricatrici frontali –
terne – autoribaltabile a cingoli).
h. Pompe per calcestruzzo
15. ASR del 21 Dicembre 2011
ASR del 21/12/2011 non comprende la formazione necessaria per svolgere i
compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”, ai
quali, quindi, si applicano differenti previsioni (contenute, rispettivamente, agli
articoli 37, comma 9, 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4 del
“testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.
Squadra antincendio Squadra
Primo soccorso
16. Aggiornamento della formazione
E’ previsto un aggiornamento della formazione quinquennale, di durata
minima di 6 ore, sia per i preposti, sia per i lavoratori, per tutti e tre i livelli di
rischio.
Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento
o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro
o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è
ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o
all'insorgenza di nuovi rischi.
17. Formazione nel Testo Unico
ART 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto
successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di
cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.
18. Formazione nel Testo Unico
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose54.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai
propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
19. Formazione nel Testo Unico
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46,
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel
S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
20. Formazione nel Testo Unico
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti
in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con
verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le
modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere
inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8
ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze
necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
21. Squadra antincendio
Rischio basso: corso A, 4 ore;
Rischio medio: corso B, 8 ore;
Rischio elevato: corso C, 16 ore;
All’esito della valutazione dei rischi d’incendioe sulla base
del piano di emergenza e di evacuazione, il datore di lavoro
designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze.
I lavoratori designati, non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda.