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RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI FINANZIAMENTO EUROPEA
La richiesta di archiviazione e la relativa relazione di PG si limita ad acquisire
passivamente quanto dichiarato nella documentazione fornita da Regione. Questa
documentazione appare non esaustiva nel descrivere i passaggi procedurali che hanno
portato alla concessione del finanziamento europeo, inoltre non vengono esplicitati i
parametri dei regolamenti UE che disciplinano le condizioni per far rientrare i progetti tra
quelli finanziabili dal FERS.
In particolare rileviamo quanto segue, utilizzando gli stessi atti ufficiali del Comune
riportati dal Sindaco nel Consiglio Comunale del 11/7/2013. Atti non sufficientemente
rilevati e/o analizzati dalla relazione di PG
Con delibera del 13/10/2008 (vedi QUI), il Consiglio Comunale approva la partecipazione
del Comune della Spezia al P.O.R. Liguria - Fesr 2007-2013, Asse 3 “Sviluppo Urbano” in
qualità di soggetto proponente dei due Progetti Integrati Territoriali: Centro storico e
periferie urbane della costa di Levante.
Il giorno dopo, 14/10/2008, la Giunta approva invece una ipotesi di intervento di recupero
e pedonalizzazione di Piazza Verdi.
La delibera approvata in Consiglio il 13/10/2008 ai fini della partecipazione delinea un
indirizzo progettuale per il centro storico coerente con le finalità dei finanziamenti POR
Liguria FESR 2007-2013 (Asse 3):
1. elevare la qualità della vita e il livello di vivibilità nell’ambito urbano,
2. contrastare il disagio e la marginalità sociale,
3. migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici,
4. prevenire i rischi derivanti da potenziali esondazioni dei corsi d’acqua, frane e
smottamenti
dei versanti collinari, erosione dei tratti costieri, - potenziare i sistemi di collegamento
fisico, sviluppando alternative ecocompatibili,
5. all’utilizzazione dei veicoli privati nella città, allo scopo di ridurre la congestione e
l’inquinamento, e promuovendo un uso più razionale dell’energia.
Riportiamo gli indirizzi progettuali contenuti in detta delibera per il progetto integrato del
Centro Storico:
“ Idea Forza : Completamento degli interventi di riqualificazione e recupero avviati
attraverso il Contratto di Quartiere ed il POI del centro storico ed
incrementodell'accessibilità e centralità delle piazze del centro cittadino, attraverso un
riassetto del trasporto pubblico locale orientato al decongestione del traffico ed il
potenziamento dei collegamenti filoviari. Il progetto prevede la riorganizzazione della
mobilità urbana (in attuazione del nuovo piano urbano del traffico) attraverso il
potenziamento del trasporto pubblico sostenibile, l’installazione di sistemi di infomobility e la diffusione del bike-sharing, nonchè interventi volti al miglioramento
pedonale di alcune piazze, con l’annessa realizzazione di nuovi parcheggi
interrati(alcuni già previsti, anche a carico di privati, o in corso di realizzazione) e la
predisposizione di collegamenti meccanizzati tra città e zona collinare. E’ inoltre previsto
il potenziamento delle rete dei servizi socio-culturali con il recupero di edifici dismessi; il
potenziamento della dotazione di verde pubblico connesso alla valorizzazione della
principale ì emergenza storico-architettonica della città (Castello San Giorgio);
l’attivazione di reti tecnologiche, WiFi e banda larga (utilizzando i cavidotti già
predisposti), volte a garantire la connessione di tutti gli uffici pubblici e l’accesso ai
servizi on-line con idonee postazioni presso le piazze del centro cittadino, nonchè
l’ampliamento del sistema di video-sorveglianza. Dal punto di vista ambientale si
segnalano inoltre: l’ambientalizzazione del canale Lagora, la diffusione del sistema
di raccolta differenziata dei rifiuti, l’installazione dei sistemi di illuminazione alimentati
con fonti rinnovabili e di impianti di produzione di energia alternativa presso strutture
pubbliche esistenti e/o edifici/spazi recuperati.”
Gli indirizzi progettuali sembrano affermare una idea ampia di riqualificazione del centro
storico che avrebbe richiesto una istruttoria adeguata in grado di censire bisogni prioritari.
E’ comunque chiarissimo che il progetto per centro storico avrebbe dovuto privilegiare la
riorganizzare del traffico utilizzando strumenti innovativi informatizzati , realizzando
parcheggi interrati. Sotto il profilo urbanistico si fa riferimento alla necessità di migliorare
la centralità e accessibilità delle piazza ma senza far riferimento ad una piazza particolare,
mentre sotto il profilo storico architettonico si fa riferimento alla valorizzazione del castello
San Giorgio.
Il giorno dopo invece senza alcuna istruttoria adeguatamente motivata si fa approvare
dalla Giunta una ipotesi, molto generica di riqualificazione della piazza Verdi, prevedendo
già l’abbattimento dei pini senza che venisse avviata la procedura di verifica dell’interesse
storico architettonico. Non a caso la relazione che cercherà di dimostrare, in modo errato
come ormai sappiamo, la non valenza culturale e storico architettonica della parte centrale
della Piazza Verdi, arriverà solo nel 2009 , allegata al bando di selezione che ha portato alla
vittoria del progetto Vannetti – Buren.
Poi nel 2010 a pagina 62 della relazione dirigenziale del Comune sullo stato di attuazione
dei Programmi (vedi QUI) si legge: “Per quanto riguarda invece il progetto POR-FESR
“centro” è stato predisposto alla fine dello scorso anno un bando di progettazione in due
gradi per la riqualificazione architettonica e artistica di Piazza Verdi. Il concorso che è
particolarmente innovativo, in quanto prevede di coinvolgere fin dalla fase iniziale della
progettazione la collaborazione tra un professionista “tecnico”, architetto/ingegnere e un
“artista visivo”, si è concluso nel mese di febbraio con l’aggiudicazione del concorso al
progetto presentato dall’Arch. Vannetti in collaborazione con l’artista francese Daniel
Buren. Il progetto è stato scelto da una giuria qualificata che ne ha apprezzato la sua
completa integrazione fra il lavoro di artista e quello di architetto, fra i due metodi
creativi, che era il presupposto fondamentale del concorso”.

Conclusioni
In un solo giorno da una indirizzo generale di progettazione presentato per ottenere il
finanziamento europeo si è passati ad una ipotesi progettuale precisa e solo su Piazza
Verdi, che poco aveva ed ha a che vedere con gli obiettivi del citato asse 3 del POR Liguria
–FESR 2007-2013, sia con gli stessi indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale del
13/10/2008. Ne può bastare il generico riferimento alla discussione in Commissione
Consiliare, basterà guardare i verbali di queste riunioni (o riunione) per capire che in
questo passaggio non è stato presentato e tanto meno discusso alcun contenuto di
istruttoria in grado di motivare questo salto nella idea di progettazione del centro storico.
Soprattutto come confermato dalla relazione dirigenziale del 2010 sopra riportata ma
anche dallo stesso bando di selezione del progetto , come pure dal progetto vincente, le
motivazioni di queste scelte non sono per niente coerenti con i suddetti obiettivi e indirizzi.
In altri e più precisi termini si conferma anche dalla analisi dei documenti ufficiali del
Comune e dalla scansione temporale degli stessi che c’è stata :
1. una mancanza di trasparenza nei vari passaggi amministrativi
2. una mancanza di adeguata istruttoria per valutare le reali priorità del centro storico
anche in rapporto con le periferie
3. un mancato rispetto degli obiettivi dei regolamenti europei e regionali sulle modalità di
finanziamento ed utilizzo dei fondi in oggetto; se non in maniera del tutto marginale:
generico miglioramento della accessibilità della piazza, non essendo prevista alcuna
pedonalizzazione della stessa ma una ZTL classica.
Appare quindi apodittica la affermazione contenuta a pagina 5 della richiesta di
archiviazione secondo la quale : “tale progetto è coerente con i requisiti del programma
comunitario (Asse 3 del POR)”. Su quali parametri si fonda questa affermazione infatti non
è dato sapere soprattutto vengono rimossi i passaggi procedurali sopra descritti ed il
contenuto dello stesso dei regolamenti UE e regionali in materia di disciplina della
gestione dei fondi europei in oggetto.
RELATIVAMENTE ALLA PRESUNTA CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA
AUTORIZZATORIA SEGUITA DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Secondo la richiesta di archiviazione (pagina 5): “ il Comune della Spezia ha correttamente
richiesto ed ottenuto la Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria”.
La affermazione non è fondata ne al momento della richiesta rilascio della predetta
autorizzazione ne successivamente come dimostreremo di seguito.
In particolare: i vizi procedurali e le carenze istruttorie presenti nella
autorizzazione della soprintendenza del novembre 2012
Se noi guardiamo gli atti autorizzatori in particolare l’autorizzazione della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria del 7/11/2012 possiamo notare almeno due
incongruenze una procedurale l’altra di merito progettuale.

L’autorizzazione della Soprintendenza del novembre 2012 faceva esplicitamente rinvio per
la piazza in generale ad una norma precisa del Codice del Paesaggio il comma 1
dell’articolo 12.
Questa norma letta in combinato disposto con la lettera g) comma 4 articolo 10 dello stesso
Codice prevede che anche le piazze pubbliche la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni
siano da considerarsi a tutti gli effetti beni culturali e come tali soggette alla norme
vincolistiche di detto Codice salvo che con apposita procedura di verifica si valuti la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
A conferma di questo assunto normativo si veda la recente Direttiva 10/10/2012 del
Ministero Beni Culturali secondo la quale: “Discende pianamente dalla lettura della
prescrizione normativa citata, insieme a quelle di cui all'articolo 10, comma 1 e
all'articolo 12, comma 1, del Codice, che, in ogni caso, anche tutte le pubbliche piazze, vie,
strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale
provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre
settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all'applicazione del regime di
tutela della Parte Seconda del Codice (e, quindi, anche alle previsioni del citato art.
20, comma 1), fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell'interesse
culturale di cui all'articolo 12 del Codice. Ne discende altresì, secondo i noti principi,
che l'applicazione del regime speciale di tutela potrà cessare unicamente a seguito di
svolgimento della procedura di verifica dell'interesse culturale con esito negativo
L’autorizzazione della Soprintendenza al progetto di “riqualificazione” di P.za Verdi ad un
certo punto afferma che: “si invita codesto Ente (Comune di Spezia ndr) ad avviare presso
la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria la necessaria
procedura di verifica dell’interesse relativo all’immobile medesimo”.
La questione è tutt’altro che di forma (anche se nel diritto amministrativo la forma è
sostanza), infatti questa procedura di verifica deve essere svolta secondo parametri bene
definiti dalla normativa vigente.
In particolare occorre fare riferimento in primo luogo al Decreto dirigenziale
interministeriale del 6 febbraio 2004 (modificato dal DM 28/2/2005): “Verifica
dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica” (per il testo
vedi QUI). Questo Decreto contiene un allegato tecnico che deve essere compilato dal
Comune, nel caso in esame, e che deve contenere dati molti puntuali e particolari come
risulta da una lettura dello stesso.
L’autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria del
7/11/2012 appare sotto il profilo prescrittivo piuttosto generica. Non c’è alcun riferimento
alle buone pratiche di restauro.
Come affermato da autorevole e recente dottrina il rifacimento del bene culturale (in
questo caso la P.za Verdi): “ dovrà conformarsi ai criteri tecnici che regolano l’attività di
restauro, in particolare dovrà fermarsi dove inizia l’ipotesi, secondo la regola espressa
dalla Carta italiana del restauro del 1972" (E. Boscolo Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio - pag. 246 - ed. Giuffrè 2012). Per il testo completo della Carta (vedi QUI).
Si veda in particolare l’allegato d) alla suddetta Carta: Istruzioni per la tutela dei centri
storici. Leggiamo alcuni passaggi di questo allegato:
“Il carattere storico va riferito all'interesse che detti insediamenti presentano quali
testimonianze di civiltà del passato e quali documenti di cultura urbana, anche
indipendentemente dall'intrinseco pregio artistico o formale o dal loro particolare
aspetto ambientale, che ne possono arricchire o esaltare ulteriormente il valore, in
quanto non solo l'architettura, ma anche la struttura urbanistica possiede, di per se
stessa, significato e valore……..
Ogni intervento di restauro va preceduto, ai fini dell'accertamento di tutti i valori
urbanistici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, ecc., da un'attenta
operazione di lettura storico-critica………
Occorre precisare che per risanamento conservativo devesi intendere, anzitutto, il
mantenimento delle strutture viario-edilizie in generale (mantenimento del tracciato,
conservazione della maglia viaria, del perimetro degli isolati ecc.);……..”
Sotto il profilo urbanistico ed ed edilizio gli interventi di restauro:
“ Di particolare importanza è la analisi del ruolo territoriale e funzionale che il centro
storico ( di cui la p.za Verdi è elemento storicamente centrale ndr) svolge nel tempo ed al
presente……
Riassetto viario: …..Da considerare la possibilità di immissione delle attrezzature e di
quei servizi pubblici strettamente connessi alle esigenze di vita del centro…….
Revisione dell'arredo urbano: Esso concerne le vie, le piazze e tutti gli spazi liberi
esistenti (cortili, spazi interni, giardini ecc.), ai fini di una omogenea connessione tra
edifici e spazi esterni.”

L’Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica
A conferma di una certa superficialità nella istruttoria svolta all’epoca dal Comune si veda anche la
verifica preventiva dell’interesse archeologico della P.za (ex comma 4 articolo 28 del Codice).
Secondo l’atto (del 25/5/2012) della Soprintendenza dei Beni Archeologici: “la progettazione
dell’opera pubblica è stata effettuata in totale difformità” con la vigente normativa in materia di
vincolo archeologico. Quindi anche su questo aspetto appaiono quanto meno semplicistiche le
conclusioni della richiesta di archiviazione secondo la quale anche sotto l’aspetto del vincolo
archeologico il progetto è stato “attentamente valutato”.

Conclusioni
Alla luce di quanto sopra e degli atti resi fino ad ora pubblici non risulta che la istruttoria
che ha portato alla autorizzazione della Soprintendenza sia stata svolta nel completo
rispetto delle procedure e delle motivazioni tecniche come previste dalla normativa e dai
documenti ufficiali sopra citati.
Queste conclusioni sono confermate dai seguenti provvedimenti sottovaluti (il primo) o
addirittura rimossi ( gli altri due) da parte della richiesta di archiviazione:
1. Atto della Direzione Regionale per i Beni culturali dl 17/6/2013 che sospende il
cantiere nella parte centrale della piazza per carenza procedurale (mancato avvio
della procedura di verifica dell’interesse culturale)
2. Atto della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici del 17/7/2013 con la quale viene
avviata di ufficio la procedura di verifica dell’interesse culturale non avviato, con
silenzio inadempimento, da parte del Comune di Spezia
3. Atto della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici del 25/7/2013 con la quale viene
avviato il procedimento di riesame e annullamento di ufficio della autorizzazione
del novembre 2012. L’autorizzazione rilasciata senza problemi secondo la richiesta
di archiviazione e la relazione di PG che la sostengono.
In particolare la Soprintendenza nell’atto di avvio della procedura di riesame suddetta
affermava:

e concludeva, a premessa della comunicazione di avvio di detto procedimento di riesame,
mettendo in chiara discussione la affidabilità della Amministrazione Comunale nella
istruttoria in esame, quanto segue:
RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE PROPEDEUTICA AL BANDO DI
SELEZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI
Intanto rileviamo un clamoroso refuso delle richiesta di archiviazione. A pagina 7 si legge
che la relazione avrebbe errato nella datazione della collocazione dei pini di “almeno 6/7
anni”! In realtà si tratta di oltre 15 anni: la relazione della dottoressa Ratti affermava che
gli: “……attuali pini marittimi che furono collocati circa dieci anni dopo la seconda
guerra mondiale”. Come confermato dalla stessa Soprintendenza nell’atto di avvio della
procedura di verifica di ufficio dello interesse culturale:

quindi l’errore della relazione non è stato di soli 6/7 anni ma di 15-18 anni!
Altra affermazione assolutamente non fondata della richiesta di archiviazione è contenuta
a pagina 8: “ le fonti iconografiche effettivamente restituiscono un quadro corrispondente
a quello affermato dalla dott.sa Ratti”. La relazione in esame afferma testualmente
(pagina 4): “Nel 1933 la facies della piazza può dirsi conclusa: le due cortine nord e sud
sono state realizzate, il collegamento con via Veneto è stato attuato e l’unica direttrice via
Chiodo-via Veneto è ben percepibile dalla piazza che non ha alberature centrali, che
saranno messe a dimora solo nel dopoguerra con incomprensione totale del senso della
piazza stessa e delle prospettive che da essa si aprivano su via Chiodo da una parte e su
via Veneto dall’altra.”
Ora, tali dichiarazioni, appaiono smentite in modo inoppugnabile dal recente ritrovamento
dei verbali delle delibere comunali del periodo compreso tra il 1934 e il 1939, custodite
nell’archivio storico della Biblioteca Ubaldo Mazzini della Spezia.
Nel 1933 poteva, infatti, ritenersi completata l’edificazione dei palazzi circostanti il
perimetro della nuova Piazza, ma risultavano ancora in corso i lavori relativi alla sua
sistemazione e pavimentazione.
Pertanto, risulta chiaramente come il punto non sia in sé l’età dei pini, ma che la non
corretta datazione della loro messa a dimora, che si evince dalla lettura della relazione
annessa al bando, contribuisce a fornire una visione complessiva della piazza, sotto il
profilo della sua nascita e dell’evoluzione storico-architettonica, totalmente sfalsata.
Tutto ciò non è un elemento marginale, e questo proprio per la finalità della relazione, che
viene definita dal bando, documento prescrittivo : “(…) per la formulazione di corrette
ipotesi di intervento (…)”.
La richiesta di archiviazione afferma inoltre (pagina 7): “non vi è ragionevole motivo
alcuno per ritenere che la Ratti possa aver avuto notizia della documentazione
sopraindicata” si fa qui riferimento alla documentazione sulla base della quale la
Soprintendenza ha avviato il procedimento di riesame della autorizzazione del novembre
2012.
Un’eventuale difficoltà nel reperimento di materiale bibliografico inerente l’origine e
l’evoluzione storico-architettonica della piazza viene smentita dal medesimo bando che,
all’articolo 2, recita: “E’ inoltre disponibile una bibliografia storica contenente i testi
reperibili presso la Biblioteca della Palazzina delle Arti del Comune della Spezia, dove
poter reperire ulteriori informazioni di carattere storico-artistico relative alla Piazza”.
Ora, la bibliografia riportata in allegato alla relazione, non comprendendo atti
documentali, fotografie e addirittura riprese filmate, che pur si trovano dentro l’archivio
storico della Biblioteca Mazzini, dimostra la superficialità con la quale la relazione è stata
stesa, non solo in relazione alla datazione della collocazione dei pini, ma in generale
all’evoluzione storico-architettonica della parte centrale della piazza quale elemento
fondante, anche se non unico, dell’immobile complessivamente sottoposto a vincolo.
Il carattere approssimativo delle ricerche svolte dalla dott.ssa Ratti appare ancor più
evidente in considerazione del ruolo da lei rivestito all’interno dell’Istituzione dei Servizi
Culturali del Comune della Spezia, entro cui è inquadrata la stessa Biblioteca Mazzini.
Sulla reperibilità della documentazione in oggetto vogliamo altresì ricordre
che l’articolo 30, dal titolo significativo “Obblighi conservativi”, del Codice dei Beni
Culturali recita: “ 1. Lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni
altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione
dei beni culturali di loro appartenenza ……. 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno
l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti
medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni
separate.”
Quindi è responsabilità del Comune conservare archivi completi dei beni soggetti al
vincolo ex Codice dei Beni Culturali di sua proprietà. Gli archivi devono quindi essere
conservati, ordinati e inventariati, e quindi non smembrati, in coerenza con quanto
affermato dal comma 2 articolo 20 del Codice. Questo obbligo di modalità di tenuta
degli archivi si applica ai beni che hanno ottenuto la dichiarazione di interesse culturale o
per i quali detta dichiarazione discenda ex lege dalla loro ultrasettantennalità come nel
caso dell’insieme dell’immobile Piazza Verdi.
L’obbligo di tenuta degli archivi completi e attendibili si lega quindi a quello di
conservazione del bene soggetto a vincolo ex comma 3 articolo 1 del Codice. La tenuta
scorretta o la non tenuta di detti archivi quindi comporta una sanzione penale ai
sensi dell’articolo 180 del Codice dei Beni Culturali: “…chiunque non ottempera ad
un ordine impartito dalla autorità preposta alla tutela dei beni culturali, in conformità
del presente Titolo, è punito con le pene prevista dall’articolo 650 del Codice
Penale”; l’articolo 650 del Codice Penale riguarda la fattispecie della inosservanza dei
provvedimenti della Autorità Pubblica.
Quindi gli errori e le lacune di ricostruzione storica della piazza evidenziati,
prima di tutto dalla relazione allegata al bando che ha portato alla selezione del progetto
Buren Vannetti ma anche dalle note successive degli uffici comunali competenti, sono
frutto della violazione delle norme sopra indicate sulla corretta tenuta degli archivi
comprovanti l’interesse storico culturale architettonico ed artistico della piazza.
Come si vede ancora una volta il rispetto della legalità costituisce tutt’altro che un
problema meramente burocratico o formale, ma una palese dimostrazione della incapacità
o assenza di volontà di gestire il nostro patrimonio storico architettonico che appartiene a
tutti noi come afferma il comma 2 dell’articolo 1 del Codice secondo il quale: “2. La tutela e
la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della
comunità nazionale e del suo territorio”.
Assolutamente contraddittoria appare inoltre la motivazione addotta dalla richiesta di
archiviazione alle pagine 7 ed 8 dove si afferma: “La relazione in questione risale al 2009,
quando l’articolo 10 comma 5 del DLgs 42/2004 prevedeva ancora che fossero soggette a
tutela soltanto le opere la cui esecuzione risalisse ad oltre 50 anni….è dunque evidente che
per la funzionaria non assumeva particolare rilievo discernere tra il periodo
immediatamente precedente o immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale
perché in ogni caso anche tal seconda datazione implicava che gli alberi fossero
sottoposti a tutela (risalendo ad oltre 50 anni prima cioè ad epoca antecedente il 1959”
Qui occorre rilevare come questo ragionamento sia in netto contrasto con quanto
affermato nella stessa relazione della dott.sa Ratti dove non solo si errava sulla data di
messa a dimora dei pini ma si affermava la totale “incomprensione” dei pini rispetto alla
facies della piazza. Affermazione contraddittoria su un bene che sempre secondo il
ragionamento della richiesta di archiviazione sarebbe stato comunque sottoposto a vincolo
storico architettonico.
Ma la richiesta di archiviazione sul punto si contraddice in se clamorosamente. A pagina 8
si legge: “Il Comune……in particolare non esplicitò in alcun modo il fatto che la rimozione
degli alberi non era stata presa in considerazione ai fini del rilascio della autorizzazione,
poiché gli alberi non erano stati considerati protetti in quanto risalenti a meno di 70 anni
prima”. Insomma nella richiesta di archiviazione sia pure in punti diversi si avvallano
contemporaneamente due tesi opposte:
1. la prima che i pini andavano comunque tutelati al momento della relazione in
quanto soggetti a vincolo dei 50 anni
2. la seconda che i pini non andavano vincolati sempre al momento della richiesta di
autorizzazione perché avevano meno di 70 anni.
Vogliamo ricordare alla Procura che la comunicazione della selezione del progetto avviene
in data 4/2/2010 cioè prima della modifica del vincolo da cinquantennale a settantennale
ex articolo 10 DLgs 42/2004. Quindi nel momento in cui viene selezionato il progetto
valeva il vincolo cinquantennale e viene da chiedersi perché viene selezionato un progetto
che prevedeva l’abbattimento degli alberi che sempre secondo la richiesta di archiviazione
la tesi difensiva della dott.sa Ratti (espressa anche in dichiarazione sulla stampa locale)
erano vincolati insieme con la piazza in quanto vigeva appunto il vincolo cinquantennale.
Occorre infine rilevare come la richiesta di archiviazione dimostri forti lacune nell’esame
di molti elementi indiziari sulla non corretta modalità di svolgimento della istruttoria
propedeutica alla stesura della relazione storico architettonica e del bando per la selezione
del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi.
In particolare la dott.sa Ratti in una dichiarazione al quotidiano La Nazione (cronaca della
Spezia) in data 8/7/2013 afferma: "appena vidi il video sulla Liberazione in cui si
vedevano i pini della piazza, comunicai tutto al Comune".
Quanto affermato dalla Direttrice è vero, ancor di più risulta necessario chiarire tutta una
serie di questioni rilevanti considerato che siamo di fronte ad un bando pubblico e ad una
procedura di assegnazione e poi di autorizzazione di un progetto pubblico finanziato da
investimenti consistenti altrettanto pubblici.
Sorgono quindi molte domande alle quali avrebbero dovuto e dovrebbero rispondere tutti i
dirigenti degli enti che hanno esercitato un ruolo nella istruttoria svolta per il
procedimento di selezione e poi autorizzazione del progetto.
Domande che non sono state approfondite dalla Procura come risulta dalla richiesta di
archiviazione
Ecco le domande:
1. la Direttrice come ha avuto conoscenza del video che mostra i pini già alti nel 1945?
2. perché la Direttrice non ha effettuato a quel punto una ulteriore ricerca che avrebbe
dimostrato, anche sotto il profilo di atti ufficiali delle istituzioni competenti all’epoca, la
reale data della collocazione degli alberi?
3. in quale data è stata inviata la comunicazione nella quale la Direttrice rilevava l'errore di
datazione della collocazione dei pini nella Piazza Verdi?
4. la comunicazione è stata scritta od orale?
5. la comunicazione chiede o allega una revisione della relazione allegata al Bando che ha
avviato il concorso di selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi ?
6. la comunicazione della Direttrice è stata protocollata dal Comune?
7. il Comune ha formalmente riposto alla comunicazione della Direttrice? se si è al
protocollo dei due enti?
8. se la comunicazione della Direttrice è stata ricevuta prima della data del verbale di
aggiudicazione della gara (5/4/2013), perchè il Comune non ha provveduto ad avviare
una immediata sospensione del bando in sede di autotutela?
9. la comunicazione della Direttrice è stata inviata anche alla Soprintendenza? In quale
data?
10. se la data di ricezione della Comunicazione della Direttrice è precedente
al6/11/2012 (data del rilascio della autorizzazione da parte della Soprintendenza) perchè
questo ente non ha tenuto conto, nella sua attività istruttoria e autorizzatoria, della
rilevante novità contenuta nella comunicazione della Direttrice?
11. se la data di ricezione della comunicazione della Direttrice è precedente alla lettera
del 15/4/2013 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici risponde
all’esposto del comitato di cittadini contro il progetto selezionato, perché la stessa non ne
ha tenuto conto? Infatti in questa lettera la Soprintendenza ribadisce: “ è stato considerato
che le opere in progetto - che introducono nuove pavimentazioni e elementi di arredo –
non comportano alcuna interferenza diretta con componenti storiche, poiché sia le
attuali pavimentazioni e quote, sia l’alberatura centrale rappresentano elementi di
alterazione del disegno architettonico originario, con cui non può essere riconosciuto in
sé alcun valore storico artistico, anche in quanto privi del requisito dei 70 anni
indispensabile per la sottoposizione a tutela ai sensi della parte II del DLgs 42/2004 e
s.m.i.”
12. se la comunicazione della Direttrice, come è molto probabile, è precedente al
17/6/2013, perché il dirigente del Comune responsabile del procedimento in oggetto, in
una lettera, datata in quel giorno, agli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali
afferma: ““pare altresì che anche le essenze arboree poste sull’asse longitudinale della
Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che l’età delle essenze
arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70”.?
Conclusioni
Da quanto sopra esaminato ribadiamo che è il legame, che la Dott.sa esprime nella sua
relazione, tra collocazione temporale dei pini e contrasto di essi con la evoluzione storica
della piazza, che ha costituito elemento fondante sia per la vittoria di un progetto che
comporta l’eliminazione degli stessi, che per la autorizzazione della soprintendenza del
novembre 2012.
Un errore della dott.sa? Possibile. Ma resta il fatto che questo errore è contenuto in un atto
a valenza giuridico amministrativa in quanto allegato al bando che promosse il concorso
che portò alla scelta del progetto Buren - Vannetti. Il valore formale della relazione della
dott.sa Ratti è inoltre clamorosamente confermato dalla stessa Amministrazione Comunale
nella risposta dell’Assessore competente al Question Time del 24/6/2013 dove si legge
relativamente alla risposta alla domanda n. 4 : “La relazione della dott.sa Ratti era tra i
documenti disponibili e prescrittivi per la progettazione”.
Da qui nasce il potenziale effetto penale di questa relazione ma anche della intera
istruttoria svolta dal Comune e dalla Soprintendenza. Infatti una procedura che poteva
colmare le lacune di ricostruzione storica sulla natura del vincolo sulla Piazza prodotte
dalla relazione della dott.sa Ratti, era proprio quella verifica ex articolo 12 del
Codice dei Beni Culturali, che l’Amministrazione Comunale ignorando (volutamente?) la
indicazione della autorizzazione della Soprintendenza del novembre 2012, non ha voluto
svolgere nei tempi e nelle forme di legge.
Procedura che ora è stata imposta dal Ministro dei Beni Culturali e, in esecuzione della
indicazione ministeriale, dagli organi periferici del Ministero stesso ai sensi del comma 2
dell’articolo 28 del Codice del Paesaggio.
A conferma che la procedura fosse necessaria (al di della iniziativa di ufficio del Ministero)
lo dimostra la confusa ed ambigua dichiarazione del responsabile del
procedimento Ing. Canneti nella lettera che invia in data 17/6/2013 in risposta all’ordine
di sospensione lavori del cantiere da parte degli organi periferici del Ministero. Il dirigente
del Comune afferma: “pare altresì che anche le essenze arboree poste sull’asse
longitudinale della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che
l’età delle essenze arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70”. Sic! Un
esercizio di equilibrismo dialettico temporale clamoroso: “pare… potrebbero,…meno……”,
come dire che forse la relazione della Dott.sa non fornisce certezze assolute; ma questa
relazione è stata allegata al bando del concorso e quindi è diventata atto pubblico!

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Memoria di opposizione a richiesta di archiviazione esposti vari

  • 1. RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI FINANZIAMENTO EUROPEA La richiesta di archiviazione e la relativa relazione di PG si limita ad acquisire passivamente quanto dichiarato nella documentazione fornita da Regione. Questa documentazione appare non esaustiva nel descrivere i passaggi procedurali che hanno portato alla concessione del finanziamento europeo, inoltre non vengono esplicitati i parametri dei regolamenti UE che disciplinano le condizioni per far rientrare i progetti tra quelli finanziabili dal FERS. In particolare rileviamo quanto segue, utilizzando gli stessi atti ufficiali del Comune riportati dal Sindaco nel Consiglio Comunale del 11/7/2013. Atti non sufficientemente rilevati e/o analizzati dalla relazione di PG Con delibera del 13/10/2008 (vedi QUI), il Consiglio Comunale approva la partecipazione del Comune della Spezia al P.O.R. Liguria - Fesr 2007-2013, Asse 3 “Sviluppo Urbano” in qualità di soggetto proponente dei due Progetti Integrati Territoriali: Centro storico e periferie urbane della costa di Levante. Il giorno dopo, 14/10/2008, la Giunta approva invece una ipotesi di intervento di recupero e pedonalizzazione di Piazza Verdi. La delibera approvata in Consiglio il 13/10/2008 ai fini della partecipazione delinea un indirizzo progettuale per il centro storico coerente con le finalità dei finanziamenti POR Liguria FESR 2007-2013 (Asse 3): 1. elevare la qualità della vita e il livello di vivibilità nell’ambito urbano, 2. contrastare il disagio e la marginalità sociale, 3. migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici, 4. prevenire i rischi derivanti da potenziali esondazioni dei corsi d’acqua, frane e smottamenti dei versanti collinari, erosione dei tratti costieri, - potenziare i sistemi di collegamento fisico, sviluppando alternative ecocompatibili, 5. all’utilizzazione dei veicoli privati nella città, allo scopo di ridurre la congestione e l’inquinamento, e promuovendo un uso più razionale dell’energia. Riportiamo gli indirizzi progettuali contenuti in detta delibera per il progetto integrato del Centro Storico: “ Idea Forza : Completamento degli interventi di riqualificazione e recupero avviati attraverso il Contratto di Quartiere ed il POI del centro storico ed incrementodell'accessibilità e centralità delle piazze del centro cittadino, attraverso un riassetto del trasporto pubblico locale orientato al decongestione del traffico ed il potenziamento dei collegamenti filoviari. Il progetto prevede la riorganizzazione della mobilità urbana (in attuazione del nuovo piano urbano del traffico) attraverso il potenziamento del trasporto pubblico sostenibile, l’installazione di sistemi di infomobility e la diffusione del bike-sharing, nonchè interventi volti al miglioramento pedonale di alcune piazze, con l’annessa realizzazione di nuovi parcheggi interrati(alcuni già previsti, anche a carico di privati, o in corso di realizzazione) e la predisposizione di collegamenti meccanizzati tra città e zona collinare. E’ inoltre previsto il potenziamento delle rete dei servizi socio-culturali con il recupero di edifici dismessi; il potenziamento della dotazione di verde pubblico connesso alla valorizzazione della principale ì emergenza storico-architettonica della città (Castello San Giorgio); l’attivazione di reti tecnologiche, WiFi e banda larga (utilizzando i cavidotti già predisposti), volte a garantire la connessione di tutti gli uffici pubblici e l’accesso ai servizi on-line con idonee postazioni presso le piazze del centro cittadino, nonchè l’ampliamento del sistema di video-sorveglianza. Dal punto di vista ambientale si segnalano inoltre: l’ambientalizzazione del canale Lagora, la diffusione del sistema
  • 2. di raccolta differenziata dei rifiuti, l’installazione dei sistemi di illuminazione alimentati con fonti rinnovabili e di impianti di produzione di energia alternativa presso strutture pubbliche esistenti e/o edifici/spazi recuperati.” Gli indirizzi progettuali sembrano affermare una idea ampia di riqualificazione del centro storico che avrebbe richiesto una istruttoria adeguata in grado di censire bisogni prioritari. E’ comunque chiarissimo che il progetto per centro storico avrebbe dovuto privilegiare la riorganizzare del traffico utilizzando strumenti innovativi informatizzati , realizzando parcheggi interrati. Sotto il profilo urbanistico si fa riferimento alla necessità di migliorare la centralità e accessibilità delle piazza ma senza far riferimento ad una piazza particolare, mentre sotto il profilo storico architettonico si fa riferimento alla valorizzazione del castello San Giorgio. Il giorno dopo invece senza alcuna istruttoria adeguatamente motivata si fa approvare dalla Giunta una ipotesi, molto generica di riqualificazione della piazza Verdi, prevedendo già l’abbattimento dei pini senza che venisse avviata la procedura di verifica dell’interesse storico architettonico. Non a caso la relazione che cercherà di dimostrare, in modo errato come ormai sappiamo, la non valenza culturale e storico architettonica della parte centrale della Piazza Verdi, arriverà solo nel 2009 , allegata al bando di selezione che ha portato alla vittoria del progetto Vannetti – Buren. Poi nel 2010 a pagina 62 della relazione dirigenziale del Comune sullo stato di attuazione dei Programmi (vedi QUI) si legge: “Per quanto riguarda invece il progetto POR-FESR “centro” è stato predisposto alla fine dello scorso anno un bando di progettazione in due gradi per la riqualificazione architettonica e artistica di Piazza Verdi. Il concorso che è particolarmente innovativo, in quanto prevede di coinvolgere fin dalla fase iniziale della progettazione la collaborazione tra un professionista “tecnico”, architetto/ingegnere e un “artista visivo”, si è concluso nel mese di febbraio con l’aggiudicazione del concorso al progetto presentato dall’Arch. Vannetti in collaborazione con l’artista francese Daniel Buren. Il progetto è stato scelto da una giuria qualificata che ne ha apprezzato la sua completa integrazione fra il lavoro di artista e quello di architetto, fra i due metodi creativi, che era il presupposto fondamentale del concorso”. Conclusioni In un solo giorno da una indirizzo generale di progettazione presentato per ottenere il finanziamento europeo si è passati ad una ipotesi progettuale precisa e solo su Piazza Verdi, che poco aveva ed ha a che vedere con gli obiettivi del citato asse 3 del POR Liguria –FESR 2007-2013, sia con gli stessi indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale del 13/10/2008. Ne può bastare il generico riferimento alla discussione in Commissione Consiliare, basterà guardare i verbali di queste riunioni (o riunione) per capire che in questo passaggio non è stato presentato e tanto meno discusso alcun contenuto di istruttoria in grado di motivare questo salto nella idea di progettazione del centro storico. Soprattutto come confermato dalla relazione dirigenziale del 2010 sopra riportata ma anche dallo stesso bando di selezione del progetto , come pure dal progetto vincente, le motivazioni di queste scelte non sono per niente coerenti con i suddetti obiettivi e indirizzi.
  • 3. In altri e più precisi termini si conferma anche dalla analisi dei documenti ufficiali del Comune e dalla scansione temporale degli stessi che c’è stata : 1. una mancanza di trasparenza nei vari passaggi amministrativi 2. una mancanza di adeguata istruttoria per valutare le reali priorità del centro storico anche in rapporto con le periferie 3. un mancato rispetto degli obiettivi dei regolamenti europei e regionali sulle modalità di finanziamento ed utilizzo dei fondi in oggetto; se non in maniera del tutto marginale: generico miglioramento della accessibilità della piazza, non essendo prevista alcuna pedonalizzazione della stessa ma una ZTL classica. Appare quindi apodittica la affermazione contenuta a pagina 5 della richiesta di archiviazione secondo la quale : “tale progetto è coerente con i requisiti del programma comunitario (Asse 3 del POR)”. Su quali parametri si fonda questa affermazione infatti non è dato sapere soprattutto vengono rimossi i passaggi procedurali sopra descritti ed il contenuto dello stesso dei regolamenti UE e regionali in materia di disciplina della gestione dei fondi europei in oggetto.
  • 4. RELATIVAMENTE ALLA PRESUNTA CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEGUITA DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE Secondo la richiesta di archiviazione (pagina 5): “ il Comune della Spezia ha correttamente richiesto ed ottenuto la Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria”. La affermazione non è fondata ne al momento della richiesta rilascio della predetta autorizzazione ne successivamente come dimostreremo di seguito. In particolare: i vizi procedurali e le carenze istruttorie presenti nella autorizzazione della soprintendenza del novembre 2012 Se noi guardiamo gli atti autorizzatori in particolare l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria del 7/11/2012 possiamo notare almeno due incongruenze una procedurale l’altra di merito progettuale. L’autorizzazione della Soprintendenza del novembre 2012 faceva esplicitamente rinvio per la piazza in generale ad una norma precisa del Codice del Paesaggio il comma 1 dell’articolo 12. Questa norma letta in combinato disposto con la lettera g) comma 4 articolo 10 dello stesso Codice prevede che anche le piazze pubbliche la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni siano da considerarsi a tutti gli effetti beni culturali e come tali soggette alla norme vincolistiche di detto Codice salvo che con apposita procedura di verifica si valuti la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. A conferma di questo assunto normativo si veda la recente Direttiva 10/10/2012 del Ministero Beni Culturali secondo la quale: “Discende pianamente dalla lettura della prescrizione normativa citata, insieme a quelle di cui all'articolo 10, comma 1 e all'articolo 12, comma 1, del Codice, che, in ogni caso, anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all'applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice (e, quindi, anche alle previsioni del citato art. 20, comma 1), fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice. Ne discende altresì, secondo i noti principi, che l'applicazione del regime speciale di tutela potrà cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell'interesse culturale con esito negativo L’autorizzazione della Soprintendenza al progetto di “riqualificazione” di P.za Verdi ad un certo punto afferma che: “si invita codesto Ente (Comune di Spezia ndr) ad avviare presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria la necessaria procedura di verifica dell’interesse relativo all’immobile medesimo”. La questione è tutt’altro che di forma (anche se nel diritto amministrativo la forma è sostanza), infatti questa procedura di verifica deve essere svolta secondo parametri bene definiti dalla normativa vigente. In particolare occorre fare riferimento in primo luogo al Decreto dirigenziale interministeriale del 6 febbraio 2004 (modificato dal DM 28/2/2005): “Verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica” (per il testo vedi QUI). Questo Decreto contiene un allegato tecnico che deve essere compilato dal Comune, nel caso in esame, e che deve contenere dati molti puntuali e particolari come risulta da una lettura dello stesso.
  • 5. L’autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria del 7/11/2012 appare sotto il profilo prescrittivo piuttosto generica. Non c’è alcun riferimento alle buone pratiche di restauro. Come affermato da autorevole e recente dottrina il rifacimento del bene culturale (in questo caso la P.za Verdi): “ dovrà conformarsi ai criteri tecnici che regolano l’attività di restauro, in particolare dovrà fermarsi dove inizia l’ipotesi, secondo la regola espressa dalla Carta italiana del restauro del 1972" (E. Boscolo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - pag. 246 - ed. Giuffrè 2012). Per il testo completo della Carta (vedi QUI). Si veda in particolare l’allegato d) alla suddetta Carta: Istruzioni per la tutela dei centri storici. Leggiamo alcuni passaggi di questo allegato: “Il carattere storico va riferito all'interesse che detti insediamenti presentano quali testimonianze di civiltà del passato e quali documenti di cultura urbana, anche indipendentemente dall'intrinseco pregio artistico o formale o dal loro particolare aspetto ambientale, che ne possono arricchire o esaltare ulteriormente il valore, in quanto non solo l'architettura, ma anche la struttura urbanistica possiede, di per se stessa, significato e valore…….. Ogni intervento di restauro va preceduto, ai fini dell'accertamento di tutti i valori urbanistici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, ecc., da un'attenta operazione di lettura storico-critica……… Occorre precisare che per risanamento conservativo devesi intendere, anzitutto, il mantenimento delle strutture viario-edilizie in generale (mantenimento del tracciato, conservazione della maglia viaria, del perimetro degli isolati ecc.);……..” Sotto il profilo urbanistico ed ed edilizio gli interventi di restauro: “ Di particolare importanza è la analisi del ruolo territoriale e funzionale che il centro storico ( di cui la p.za Verdi è elemento storicamente centrale ndr) svolge nel tempo ed al presente…… Riassetto viario: …..Da considerare la possibilità di immissione delle attrezzature e di quei servizi pubblici strettamente connessi alle esigenze di vita del centro……. Revisione dell'arredo urbano: Esso concerne le vie, le piazze e tutti gli spazi liberi esistenti (cortili, spazi interni, giardini ecc.), ai fini di una omogenea connessione tra edifici e spazi esterni.” L’Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica A conferma di una certa superficialità nella istruttoria svolta all’epoca dal Comune si veda anche la verifica preventiva dell’interesse archeologico della P.za (ex comma 4 articolo 28 del Codice). Secondo l’atto (del 25/5/2012) della Soprintendenza dei Beni Archeologici: “la progettazione dell’opera pubblica è stata effettuata in totale difformità” con la vigente normativa in materia di vincolo archeologico. Quindi anche su questo aspetto appaiono quanto meno semplicistiche le conclusioni della richiesta di archiviazione secondo la quale anche sotto l’aspetto del vincolo archeologico il progetto è stato “attentamente valutato”. Conclusioni Alla luce di quanto sopra e degli atti resi fino ad ora pubblici non risulta che la istruttoria che ha portato alla autorizzazione della Soprintendenza sia stata svolta nel completo rispetto delle procedure e delle motivazioni tecniche come previste dalla normativa e dai documenti ufficiali sopra citati.
  • 6. Queste conclusioni sono confermate dai seguenti provvedimenti sottovaluti (il primo) o addirittura rimossi ( gli altri due) da parte della richiesta di archiviazione: 1. Atto della Direzione Regionale per i Beni culturali dl 17/6/2013 che sospende il cantiere nella parte centrale della piazza per carenza procedurale (mancato avvio della procedura di verifica dell’interesse culturale) 2. Atto della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici del 17/7/2013 con la quale viene avviata di ufficio la procedura di verifica dell’interesse culturale non avviato, con silenzio inadempimento, da parte del Comune di Spezia 3. Atto della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici del 25/7/2013 con la quale viene avviato il procedimento di riesame e annullamento di ufficio della autorizzazione del novembre 2012. L’autorizzazione rilasciata senza problemi secondo la richiesta di archiviazione e la relazione di PG che la sostengono. In particolare la Soprintendenza nell’atto di avvio della procedura di riesame suddetta affermava: e concludeva, a premessa della comunicazione di avvio di detto procedimento di riesame, mettendo in chiara discussione la affidabilità della Amministrazione Comunale nella istruttoria in esame, quanto segue:
  • 7. RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE PROPEDEUTICA AL BANDO DI SELEZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI Intanto rileviamo un clamoroso refuso delle richiesta di archiviazione. A pagina 7 si legge che la relazione avrebbe errato nella datazione della collocazione dei pini di “almeno 6/7 anni”! In realtà si tratta di oltre 15 anni: la relazione della dottoressa Ratti affermava che gli: “……attuali pini marittimi che furono collocati circa dieci anni dopo la seconda guerra mondiale”. Come confermato dalla stessa Soprintendenza nell’atto di avvio della procedura di verifica di ufficio dello interesse culturale: quindi l’errore della relazione non è stato di soli 6/7 anni ma di 15-18 anni! Altra affermazione assolutamente non fondata della richiesta di archiviazione è contenuta a pagina 8: “ le fonti iconografiche effettivamente restituiscono un quadro corrispondente a quello affermato dalla dott.sa Ratti”. La relazione in esame afferma testualmente (pagina 4): “Nel 1933 la facies della piazza può dirsi conclusa: le due cortine nord e sud sono state realizzate, il collegamento con via Veneto è stato attuato e l’unica direttrice via Chiodo-via Veneto è ben percepibile dalla piazza che non ha alberature centrali, che saranno messe a dimora solo nel dopoguerra con incomprensione totale del senso della piazza stessa e delle prospettive che da essa si aprivano su via Chiodo da una parte e su via Veneto dall’altra.” Ora, tali dichiarazioni, appaiono smentite in modo inoppugnabile dal recente ritrovamento dei verbali delle delibere comunali del periodo compreso tra il 1934 e il 1939, custodite nell’archivio storico della Biblioteca Ubaldo Mazzini della Spezia. Nel 1933 poteva, infatti, ritenersi completata l’edificazione dei palazzi circostanti il perimetro della nuova Piazza, ma risultavano ancora in corso i lavori relativi alla sua sistemazione e pavimentazione. Pertanto, risulta chiaramente come il punto non sia in sé l’età dei pini, ma che la non corretta datazione della loro messa a dimora, che si evince dalla lettura della relazione annessa al bando, contribuisce a fornire una visione complessiva della piazza, sotto il profilo della sua nascita e dell’evoluzione storico-architettonica, totalmente sfalsata. Tutto ciò non è un elemento marginale, e questo proprio per la finalità della relazione, che viene definita dal bando, documento prescrittivo : “(…) per la formulazione di corrette ipotesi di intervento (…)”. La richiesta di archiviazione afferma inoltre (pagina 7): “non vi è ragionevole motivo alcuno per ritenere che la Ratti possa aver avuto notizia della documentazione sopraindicata” si fa qui riferimento alla documentazione sulla base della quale la Soprintendenza ha avviato il procedimento di riesame della autorizzazione del novembre 2012. Un’eventuale difficoltà nel reperimento di materiale bibliografico inerente l’origine e l’evoluzione storico-architettonica della piazza viene smentita dal medesimo bando che, all’articolo 2, recita: “E’ inoltre disponibile una bibliografia storica contenente i testi reperibili presso la Biblioteca della Palazzina delle Arti del Comune della Spezia, dove poter reperire ulteriori informazioni di carattere storico-artistico relative alla Piazza”. Ora, la bibliografia riportata in allegato alla relazione, non comprendendo atti documentali, fotografie e addirittura riprese filmate, che pur si trovano dentro l’archivio storico della Biblioteca Mazzini, dimostra la superficialità con la quale la relazione è stata
  • 8. stesa, non solo in relazione alla datazione della collocazione dei pini, ma in generale all’evoluzione storico-architettonica della parte centrale della piazza quale elemento fondante, anche se non unico, dell’immobile complessivamente sottoposto a vincolo. Il carattere approssimativo delle ricerche svolte dalla dott.ssa Ratti appare ancor più evidente in considerazione del ruolo da lei rivestito all’interno dell’Istituzione dei Servizi Culturali del Comune della Spezia, entro cui è inquadrata la stessa Biblioteca Mazzini. Sulla reperibilità della documentazione in oggetto vogliamo altresì ricordre che l’articolo 30, dal titolo significativo “Obblighi conservativi”, del Codice dei Beni Culturali recita: “ 1. Lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza ……. 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.” Quindi è responsabilità del Comune conservare archivi completi dei beni soggetti al vincolo ex Codice dei Beni Culturali di sua proprietà. Gli archivi devono quindi essere conservati, ordinati e inventariati, e quindi non smembrati, in coerenza con quanto affermato dal comma 2 articolo 20 del Codice. Questo obbligo di modalità di tenuta degli archivi si applica ai beni che hanno ottenuto la dichiarazione di interesse culturale o per i quali detta dichiarazione discenda ex lege dalla loro ultrasettantennalità come nel caso dell’insieme dell’immobile Piazza Verdi. L’obbligo di tenuta degli archivi completi e attendibili si lega quindi a quello di conservazione del bene soggetto a vincolo ex comma 3 articolo 1 del Codice. La tenuta scorretta o la non tenuta di detti archivi quindi comporta una sanzione penale ai sensi dell’articolo 180 del Codice dei Beni Culturali: “…chiunque non ottempera ad un ordine impartito dalla autorità preposta alla tutela dei beni culturali, in conformità del presente Titolo, è punito con le pene prevista dall’articolo 650 del Codice Penale”; l’articolo 650 del Codice Penale riguarda la fattispecie della inosservanza dei provvedimenti della Autorità Pubblica. Quindi gli errori e le lacune di ricostruzione storica della piazza evidenziati, prima di tutto dalla relazione allegata al bando che ha portato alla selezione del progetto Buren Vannetti ma anche dalle note successive degli uffici comunali competenti, sono frutto della violazione delle norme sopra indicate sulla corretta tenuta degli archivi comprovanti l’interesse storico culturale architettonico ed artistico della piazza. Come si vede ancora una volta il rispetto della legalità costituisce tutt’altro che un problema meramente burocratico o formale, ma una palese dimostrazione della incapacità o assenza di volontà di gestire il nostro patrimonio storico architettonico che appartiene a tutti noi come afferma il comma 2 dell’articolo 1 del Codice secondo il quale: “2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio”. Assolutamente contraddittoria appare inoltre la motivazione addotta dalla richiesta di archiviazione alle pagine 7 ed 8 dove si afferma: “La relazione in questione risale al 2009, quando l’articolo 10 comma 5 del DLgs 42/2004 prevedeva ancora che fossero soggette a tutela soltanto le opere la cui esecuzione risalisse ad oltre 50 anni….è dunque evidente che per la funzionaria non assumeva particolare rilievo discernere tra il periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale perché in ogni caso anche tal seconda datazione implicava che gli alberi fossero sottoposti a tutela (risalendo ad oltre 50 anni prima cioè ad epoca antecedente il 1959”
  • 9. Qui occorre rilevare come questo ragionamento sia in netto contrasto con quanto affermato nella stessa relazione della dott.sa Ratti dove non solo si errava sulla data di messa a dimora dei pini ma si affermava la totale “incomprensione” dei pini rispetto alla facies della piazza. Affermazione contraddittoria su un bene che sempre secondo il ragionamento della richiesta di archiviazione sarebbe stato comunque sottoposto a vincolo storico architettonico. Ma la richiesta di archiviazione sul punto si contraddice in se clamorosamente. A pagina 8 si legge: “Il Comune……in particolare non esplicitò in alcun modo il fatto che la rimozione degli alberi non era stata presa in considerazione ai fini del rilascio della autorizzazione, poiché gli alberi non erano stati considerati protetti in quanto risalenti a meno di 70 anni prima”. Insomma nella richiesta di archiviazione sia pure in punti diversi si avvallano contemporaneamente due tesi opposte: 1. la prima che i pini andavano comunque tutelati al momento della relazione in quanto soggetti a vincolo dei 50 anni 2. la seconda che i pini non andavano vincolati sempre al momento della richiesta di autorizzazione perché avevano meno di 70 anni. Vogliamo ricordare alla Procura che la comunicazione della selezione del progetto avviene in data 4/2/2010 cioè prima della modifica del vincolo da cinquantennale a settantennale ex articolo 10 DLgs 42/2004. Quindi nel momento in cui viene selezionato il progetto valeva il vincolo cinquantennale e viene da chiedersi perché viene selezionato un progetto che prevedeva l’abbattimento degli alberi che sempre secondo la richiesta di archiviazione la tesi difensiva della dott.sa Ratti (espressa anche in dichiarazione sulla stampa locale) erano vincolati insieme con la piazza in quanto vigeva appunto il vincolo cinquantennale. Occorre infine rilevare come la richiesta di archiviazione dimostri forti lacune nell’esame di molti elementi indiziari sulla non corretta modalità di svolgimento della istruttoria propedeutica alla stesura della relazione storico architettonica e del bando per la selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi. In particolare la dott.sa Ratti in una dichiarazione al quotidiano La Nazione (cronaca della Spezia) in data 8/7/2013 afferma: "appena vidi il video sulla Liberazione in cui si vedevano i pini della piazza, comunicai tutto al Comune". Quanto affermato dalla Direttrice è vero, ancor di più risulta necessario chiarire tutta una serie di questioni rilevanti considerato che siamo di fronte ad un bando pubblico e ad una procedura di assegnazione e poi di autorizzazione di un progetto pubblico finanziato da investimenti consistenti altrettanto pubblici. Sorgono quindi molte domande alle quali avrebbero dovuto e dovrebbero rispondere tutti i dirigenti degli enti che hanno esercitato un ruolo nella istruttoria svolta per il procedimento di selezione e poi autorizzazione del progetto. Domande che non sono state approfondite dalla Procura come risulta dalla richiesta di archiviazione
  • 10. Ecco le domande: 1. la Direttrice come ha avuto conoscenza del video che mostra i pini già alti nel 1945? 2. perché la Direttrice non ha effettuato a quel punto una ulteriore ricerca che avrebbe dimostrato, anche sotto il profilo di atti ufficiali delle istituzioni competenti all’epoca, la reale data della collocazione degli alberi? 3. in quale data è stata inviata la comunicazione nella quale la Direttrice rilevava l'errore di datazione della collocazione dei pini nella Piazza Verdi? 4. la comunicazione è stata scritta od orale? 5. la comunicazione chiede o allega una revisione della relazione allegata al Bando che ha avviato il concorso di selezione del progetto di riqualificazione di Piazza Verdi ? 6. la comunicazione della Direttrice è stata protocollata dal Comune? 7. il Comune ha formalmente riposto alla comunicazione della Direttrice? se si è al protocollo dei due enti? 8. se la comunicazione della Direttrice è stata ricevuta prima della data del verbale di aggiudicazione della gara (5/4/2013), perchè il Comune non ha provveduto ad avviare una immediata sospensione del bando in sede di autotutela? 9. la comunicazione della Direttrice è stata inviata anche alla Soprintendenza? In quale data? 10. se la data di ricezione della Comunicazione della Direttrice è precedente al6/11/2012 (data del rilascio della autorizzazione da parte della Soprintendenza) perchè questo ente non ha tenuto conto, nella sua attività istruttoria e autorizzatoria, della rilevante novità contenuta nella comunicazione della Direttrice? 11. se la data di ricezione della comunicazione della Direttrice è precedente alla lettera del 15/4/2013 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici risponde all’esposto del comitato di cittadini contro il progetto selezionato, perché la stessa non ne ha tenuto conto? Infatti in questa lettera la Soprintendenza ribadisce: “ è stato considerato che le opere in progetto - che introducono nuove pavimentazioni e elementi di arredo – non comportano alcuna interferenza diretta con componenti storiche, poiché sia le attuali pavimentazioni e quote, sia l’alberatura centrale rappresentano elementi di alterazione del disegno architettonico originario, con cui non può essere riconosciuto in sé alcun valore storico artistico, anche in quanto privi del requisito dei 70 anni indispensabile per la sottoposizione a tutela ai sensi della parte II del DLgs 42/2004 e s.m.i.” 12. se la comunicazione della Direttrice, come è molto probabile, è precedente al 17/6/2013, perché il dirigente del Comune responsabile del procedimento in oggetto, in una lettera, datata in quel giorno, agli organi periferici del Ministero dei Beni Culturali afferma: ““pare altresì che anche le essenze arboree poste sull’asse longitudinale della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che l’età delle essenze arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70”.?
  • 11. Conclusioni Da quanto sopra esaminato ribadiamo che è il legame, che la Dott.sa esprime nella sua relazione, tra collocazione temporale dei pini e contrasto di essi con la evoluzione storica della piazza, che ha costituito elemento fondante sia per la vittoria di un progetto che comporta l’eliminazione degli stessi, che per la autorizzazione della soprintendenza del novembre 2012. Un errore della dott.sa? Possibile. Ma resta il fatto che questo errore è contenuto in un atto a valenza giuridico amministrativa in quanto allegato al bando che promosse il concorso che portò alla scelta del progetto Buren - Vannetti. Il valore formale della relazione della dott.sa Ratti è inoltre clamorosamente confermato dalla stessa Amministrazione Comunale nella risposta dell’Assessore competente al Question Time del 24/6/2013 dove si legge relativamente alla risposta alla domanda n. 4 : “La relazione della dott.sa Ratti era tra i documenti disponibili e prescrittivi per la progettazione”. Da qui nasce il potenziale effetto penale di questa relazione ma anche della intera istruttoria svolta dal Comune e dalla Soprintendenza. Infatti una procedura che poteva colmare le lacune di ricostruzione storica sulla natura del vincolo sulla Piazza prodotte dalla relazione della dott.sa Ratti, era proprio quella verifica ex articolo 12 del Codice dei Beni Culturali, che l’Amministrazione Comunale ignorando (volutamente?) la indicazione della autorizzazione della Soprintendenza del novembre 2012, non ha voluto svolgere nei tempi e nelle forme di legge. Procedura che ora è stata imposta dal Ministro dei Beni Culturali e, in esecuzione della indicazione ministeriale, dagli organi periferici del Ministero stesso ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 del Codice del Paesaggio. A conferma che la procedura fosse necessaria (al di della iniziativa di ufficio del Ministero) lo dimostra la confusa ed ambigua dichiarazione del responsabile del procedimento Ing. Canneti nella lettera che invia in data 17/6/2013 in risposta all’ordine di sospensione lavori del cantiere da parte degli organi periferici del Ministero. Il dirigente del Comune afferma: “pare altresì che anche le essenze arboree poste sull’asse longitudinale della Piazza abbiano subito nel tempo impianti e rimaneggiamenti così che l’età delle essenze arboree ivi presenti potrebbero avere meno di anni 70”. Sic! Un esercizio di equilibrismo dialettico temporale clamoroso: “pare… potrebbero,…meno……”, come dire che forse la relazione della Dott.sa non fornisce certezze assolute; ma questa relazione è stata allegata al bando del concorso e quindi è diventata atto pubblico!