Dossier stazione crocieristica e waterfront la spezia
1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/
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IL BANDO
Le buste del bando sono state aperte giovedì 17 gennaio 2019 al bando ha
partecipato solo un soggetto imprenditoriale costituita dalla cordata ,formata da
Royal Carribean, Costa Crociere e MS.
La impostazione della procedura scelta dalla Autorità di Sistema Portuale e avvallata
dalla Amministrazione Comunale spezzina ha potenziali profili di illegittimità in
quanto rimuove completamente la prescrizione (ex delibera Consiglio Regionale di
approvazione del PRP) che prevedeva che la fattibilità della funzione crocieristica
doveva essere preventivamente sottoposta ad adeguata valutazione degli enti
interessati anche sotto il profilo della accettabilità ambientale.
Non solo ma questo errore metodologico era presente nel vecchio Masterplan del
Waterfront dove il progetto di allora veniva considerato dal Comitato
Portuale scontato nei suoi caratteri urbanistici ed edilizi, stazione crocieristica
compresa, senza aver minimamente tenuto conto delle prescrizioni ambientali del
Ministero dell’Ambiente in sede di giudizio di VIA, relativamente:
1. alle modifiche di circolazione delle acque e dei sedimenti diffusi dalla
incrementata attività di navigazione in rapporto all'impatto sul Santuario dei Cetacei
(giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente sul PRP)
2. al sovraccarico di nutrienti nell’ambito del golfo dovuto sempre all'incremento di
attività di navigazione (giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente sul PRP)
3. all’impatto ambientale cumulativo della stazione crocieristica sull'ecosistema
golfo e aree limitrofe di pregio naturalistico (giudizio di VIA del Ministero
dell’Ambiente sul PRP)
Non solo ma il vecchio progetto di Masterplan è stato elaborato senza aver
elaborato in precedenza un set di indicatori ambientali in grado di misurarne , con
fondatezza scientifica e trasparenza comunicativa, l’impatto ambientale potenziale
(parere Regione sulla VIA del PRP) . Ovviamente di questo set non c’è notizia
neppure oggi. Si va avanti a colpi di rendering (QUI) e battute.
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IL MOLO CROCIERE NON DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE QUELLO
GENERICAMENTE INDIVIDUATO DAL PRP
A conferma si veda il Decreto (per il testo completo vedi ALLEGATO 1) relativamente
all’ambito 5 del Piano regolatore del porto “Marina della Spezia” dove sono previsti
l’ampliamento del Molo Italia nonché del nuovo Molo Crociere a servizio della
Stazione Marittima, rinvia ad ulteriori e indispensabili valutazioni di impatto
ambientale [1].
Da questo decreto si ricava quanto segue:
1. Sulle emissioni da navi da crociera nel porto di Spezia siamo all’anno zero o poco
più
2. Gli interventi previsti per l’ambito 5 (stazione crocieristica compresa) dovranno
avere una nuova valutazione di impatto ambientale
3. La nuova valutazione di impatto ambientale dovrà verificare l’impatto di quanto
previsto nell’ambito 5. sulla circolazione delle acque nel golfo, sulla qualità dell’aria
nonché sulla valenza storico architettonica della zona centro della città.
4. occorre superare il limite di elaborazione metodologica del vecchio progetto di
Masterplan del Waterfront che era stato elaborato senza aver predisposto in
precedenza un set di indicatori ambientali in grado di misurarne , con fondatezza
scientifica e trasparenza comunicativa, l’impatto ambientale potenziale
5. gli interventi previsti nell’ambito 5 possono costituire variante al Piano regolatore
del porto e su questo dovrà pronunciarsi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.[2]
1 il Decreto nelle sue premesse che hanno portato alla decisione di rinviare a nuove valutazioni sui progetti sopra
indicati afferma che: “ Si ritiene opportuna una ulteriore veridica di compatibilità ambientale per l’ambito n. 5, prima
dell’inizio dei relativi lavori, in ragione del fatto che il progetto non prevede specifiche mitigazioni per tale ambito
puntando sulla completa elettrificazione delle banchine e il conseguente annullamento delle emissioni atmosferiche e
di rumore provocate dallo stazionamento delle navi crociera; non sono tuttavia prodotti accordi con le compagnie
crocieristiche che possano garantire l’attuazione di tale progetto che se resta solo sulla carta metterebbe in crisi una
parte importante del porto prossimo al centro storico e ad elementi di pregio del paesaggio urbano. Inoltre, la
morfologia del Molo Italia e del Nuovo Molto Crociere risulta diversa da quella prevista nel PRP, mentre i modelli
matematici illustrati mostrano una modifica dell’idrodinamismo costiero per l’ambito n. 5, anche se non significativo,
tuttavia su questi progetti non si è ancora espresso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; si ritengono pertanto
opportuni approfondimenti ambientali con riferimento all’ambito omogeneo n. 5 a seguito del parere del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici”.
Questa lunga premessa ha prodotto la prescrizione n.1 riportata dal Decreto Ministeriale in esame che recita: “la
documentazione che dovrà essere presentata dovrà dimostrare la compatibilità delle funzioni e delle attività portuali
ivi previste, previa determinazione degli impatti cumulativi con le restanti opere e funzioni del PRP e con il traffico
attuale cittadino, ovvero dovrà dimostrare con documenti certi i tempi dell’attuazione della alimentazione elettrica
delle banchine ai fini dell’azzeramento delle emissioni su atmosfera e rumore; dovranno inoltre essere approfondite le
modellazioni per l’idrodinamismo e il ricambio idrico nell’ambito 5
2 Occorre considerare che la normativa tecnica sulle varianti è cambiata non ci sono più solo gli adeguamenti tecnici
funzionali e le varianti generali ma anche le varianti stralcio (vedi Le nuove linee guida CLSP approvate in conferenza
stato regioni dopo la riforma della legge quadro sui porti dl 2016). Le nuove linee guida però stabiliscono che la
variante stralcio si applicherà solo ai nuovi Piani regolatori attuativi della riforma del 2016, quindi non è applicabile al
caso di cui stiamo parlando ma se andiamo a fare una analisi di merito quanto proposto nell'ambito 6 del porto di
Spezia costituirebbe quanto meno una variante stralcio e non un semplice adeguatamento tecnico funzionale.
Questo a me pare significativo anche ai fini della applicazione della VAS.
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6. Il Piano regolatore del Porto spezzino attualmente vigente non ha avuto la VAS
quando venne approvato.
LA QUESTIONE DELLA VAS SULL’AMBITO 5 DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO
SPEZZINO
La sentenza della Corte di Giustizia del 10 settembre 2015 (causa C-473/14) ha così
statuito: “l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla
pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva 2001/42,
che modifica un piano o programma preesistente, non può essere dispensata
dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva
sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore
introdotto da un atto gerarchicamente superiore che parimenti non è stato oggetto
di una siffatta valutazione ambientale.”
Ma la non applicazione della VAS ordinaria ai piani attuativi di Piani generali che non
hanno avuto una VAS preliminare appare in contrasto anche con:
1. La legge è la n.106 del 2011 al comma 8 dell’articolo 5 modifica l’articolo 16 della
legge 1150/1942 [3] stabilendo che lo strumento attuativo di piani urbanistici già
sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione
ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante
e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca
l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi
degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle
trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale
strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che
non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.
I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di
assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione
del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al
presente comma. Quindi è chiara la ratio della norma gli strumenti urbanistici
attuativi di piani sovraordinati che non hanno avuto la VAS devono a loro volta
essere sottoposti a VAS ordinaria, proprio perché non sono stati valutati gli impatti
potenziali tra l’area interessata dal piano attuativo e l’area vasta disciplinata dal
piano generale del Comune (nel caso ligure il PUC).
3 http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/uploads/2010_10_12_17_02_11.pdf
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2. la sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 2013 che nel dichiarare la parziale
incostituzionalità della legge regionale della Regione Veneto afferma quanto segue:
“ Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato, occorre
premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa contenuta,
non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia).
Quest’ultima previsione normativa, infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il
piano urbanistico generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento
attuativo, sia già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al
fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una
duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni in
presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS. La lettera a) del
comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda invece l’opposta
ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato oggetto di valutazione
ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due disposizioni hanno presupposti
diversi, sicché la prima non può dirsi conseguente alla seconda.”
La delibera del Consiglio Regionale di approvazione del PRP: “Le Norme di
attuazione del PRP risultano per un verso, come afferma la stessa Relazione
illustrativa, generiche, nel senso che l’attuazione degli interventi previsti è
demandata a ”Schemi di assetto urbanistico” che vengono prescritti per tutti gli
Ambiti considerati dal Piano”. Questi Schemi di assetto urbanistico costituiscono
strumenti urbanistici attuativi del piano quadro (il PRP) e dovranno (come afferma
la sopra citata delibera regionale”: “……riportare per ciascun ambito la relativa
disciplina di intervento in termini di destinazione d’uso, parametri e modalità
attuative, flessibilità delle relative indicazioni.”.
Quindi l’intervento anche nell’ambito 5 (waterfront e stazione crocieristica) andrà
svolto con uno strumento di pianificazione attuativo degli indirizzi del PRP e
richiederà come dimostrato dalla giurisprudenza sopra citata la VAS ordinaria.
LA QUESTIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO
Se si applica la VAS (la VIA restando statale non prevede la VIIAS) la procedura di
VAS (di competenza regionale perché la pianificazione portuale viene approvata
dalla Regione) deve essere integrata da una valutazione di impatto sanitario
(VIIAS) dei progetti di Waterfront e Stazione Crocieristica diventata ormai legge nella
Regione Liguria. In particolare Il nuovo articolo 15 della legge regionale
32/2012 (modificato con legge regionale 6/2017: testo coordinato 4) prevede che il
4 http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2012-08-10;32
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Rapporto Ambientale che deve accompagnare il Piano ai fini dello svolgimento della
VAS debba contenere tra gli altri i criteri per effettuare la VIIAS. Questo è necessario
se dal contenuto del Piano soggetto a VAS possano emergere potenziali impatti
sulla salute dei cittadini. Quindi comunque questa valutazione deve essere prima
elaborata dalla Autorità Procedente del Piano (quindi in primo luogo la Autorità di
Sistema Portuale che lo predispone) e poi la Autorità Competente di VAS regionale
dovrà valutare se e come tale VIIAS è stata svolta al fine del rilascio del Parere
Motivato positivo o negativo a conclusione della procedura di VAS.
LA RIMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ANCHE QUELLA DECISA DAL CONSIGLIO
REGIONALE QUANTO APPROVÒ IL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI SPEZIA
L’ordine del giorno di costituzione del Tavolo di Confronto sull'attuazione del PRP e
relativo regolamento ( Tavolo istituito con apposito odg del Consiglio Regionale in
parallelo alla approvazione del PRP) prevedeva: modalità di svolgimento dei lavori e
obiettivi del tavolo
Secondo l'articolo 3 del Regolamento del Tavolo di confronto l'Assemblea dei
partecipanti: "..... dovrà predisporre, sulla base del lavoro istruttorio della
Commissione tecnica, documenti di indirizzo e di verifica/controllo in relazione:
1. alle modalità di attuazione e allo stato di rispetto delle prescrizioni previste dal
giudizio di VIA
2. alla valutazione degli ambiti o dello stato di attuazione del PRP
3. verificare la tipologia e le modalità di approvazione/attuazione della fascia di
rispetto porto città anche alla luce dei primi due punti
4. alla costruzione del percorso di implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale per l'area portuale".
Domande:
1. dove sono questi documenti di indirizzo e verifica/controllo?
2. perché non si è dato attuazione a quanto previsto dal Protocollo operativo dei
lavori dl tavolo?