Panoramica internazionale: Dubai (EAU).
Gli Emirati Arabi Uniti sono una confederazione fondata nel 1971, comprendente i sette emirati di Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras Al-Khaimah e Fujairah.
Gen EMIRATES workshop at Milano Smau in October 2015Mauro Bandelli
Indicazioni alle aziende del settore i-tech delle linee guida e delle strategie da seguire per penetrare e svilupparsi con successo negli Emirati Arabi e nel mercato MENA
Gen EMIRATES workshop at Milano Smau in October 2015Mauro Bandelli
Indicazioni alle aziende del settore i-tech delle linee guida e delle strategie da seguire per penetrare e svilupparsi con successo negli Emirati Arabi e nel mercato MENA
Sistema Informativo Ulisse per supportare i processi aziendali di incremento delle vendite all'estero: controllo risultati, programmazione e budget, marketing strategici.
Residenza fiscale: non prioritarie le relazioni familiari.
Sulla base delle sole relazioni affettive, la presunzione afferente la residenza in Italia dei cittadini trasferitisi all’estero in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, non regge alla prova contraria.
730 precompilato – una débâcle, ma parlano di boom.
Ultimamente, Governo e Agenzia millantano attraverso tutti i media, senza mostrare neanche il minimo pudore, il grande boom di consensi per il 730 precompilato. Noi siamo meno faziosi, ci limitiamo ai dati: il risultato è una clamorosa débâcle.
MAP – Mutual Agreement Procedure
Nel MEMAP (Manual on Effective Mutual Agreement Procedures), l’OCSE fornisce una guida indispensabile a tutte le Autorità competenti sull’applicazione e sulla gestione delle MAP (Mutual Agreement Procedure), ossia le procedure per gli accordi reciproci.
Le procedure sugli accordi reciproci sono previste dall’art. 25 dell’OECD Model Tax Convention
BEPS: Le Azioni 3 e 4
L’Azione N. 3 del Piano BEPS riguarda la stesura di leggi efficaci per le aziende controllate estere (CFC). L’Azione 4 ha per oggetto la limitazione della base imponibile mediante la deduzione degli interessi e altri metodi di pagamento finanziari.
Action 2 – Hybrid Mismatch Arrangements
L’azione N. 2 del progetto BEPS concerne la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements.
Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte.
Quer pasticciaccio brutto de IRAP.
Riduzione nel 2014. Abrogazione della riduzione a fronte di una futura deduzione nel 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato. Credito d’imposta per chi non ha dipendenti. Datori di lavoro con personale a tempo determinato senza deduzione, né credito d’imposta. Tassazione della sopravvenienza attiva che ne deriva. Governo: poche idee, ma confuse.
L’Agenzia illustra gli accordi preventivi per le imprese internazionali
Con il provvedimento direttoriale prot. 2016/42295 del 21.03.2016, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
Transfer pricing, rettifica bocciata dalla CTR Lombardia
I giudici dell’appello confermano la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo l’accertamento dell’Agenzia che contesta il metodo del “CUP” usato dal contribuente, a fronte delle risultanze ottenute tramite il “TNMM”.
Sul noto sito Internet, Eutekne, viene riportato il caso trattato dalla CTR Lombardia nella sentenza 539/1/2016 del 28.01.2016. Si tratta di una particolare fattispecie interpretativa che merita opportuno approfondimento.
Trasparenza fiscale internazionale: la relazione OCSE
Lo scorso mese di aprile, a Washington, il Segretario Generale dell’OCSE ha presentato al G20 una relazione sullo stato dell’arte relativo alla trasparenza fiscale internazionale e alle nuove possibili proposte di azione.
Occupazione: il grande inganno.
Quanto sono affidabili i dati sull’occupazione? Quanto sono utili i provvedimenti adottati dal Governo per favorire la crescita? Continuiamo a nutrire seri dubbi…
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilitàPaolo Soro
INPS – Arriva la prima circolare sulle novità previste della Legge di Stabilità.
Necessità del DURC per accedere alla misura dello sgravio contributivo, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato ricomprese, riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, obbligo di applicazione dei contratti collettivi. Sono molti i chiarimenti che l’Istituto fornisce nella sua circolare 17/2015.
La Legge di Stabilità 2016
Il 22 dicembre 2015, con 162 voti favorevoli e 126 contrari, il Parlamento ha approvato definitivamente il testo della Legge di Stabilità 2016. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2015, come Legge n. 208 del 28.12.2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Il testo è composto da un unico articolo con 999 commi. In attesa dei soliti approfondimenti a livello nazionale e delle consuete circolari interpretative istituzionali, diamo uno sguardo alle questioni di maggior rilievo.
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
PERCHE’ INVESTIRE IN IMMOBILI A DUBAI?
Dubai: la destinazione da sogno per gli investitori immobiliari di tutto il mondo, ecco perché dovresti essere presente anche tu.
Comprare un immobiliare a Dubai può essere una grande esperienza, tuttavia, è importante prima valutare ed essere ben informati sulle opportunità e lasciarsi guidare dalla giusta persona, in modo da poter massimizzare i risultati.
La conoscenza del mercato e le giuste relazioni permettono al Tuo consulente di illustrarTi tutte le caratteristiche essenziali per valutare l’acquisto mirato di uno o più immobili a Dubai per ottenere un accrescimento del capitale nel medio-lungo periodo e ricevere un reddito da locazione tra i più alti al mondo!
Informazioni: vrre.Dubai@proton.me
Sistema Informativo Ulisse per supportare i processi aziendali di incremento delle vendite all'estero: controllo risultati, programmazione e budget, marketing strategici.
Residenza fiscale: non prioritarie le relazioni familiari.
Sulla base delle sole relazioni affettive, la presunzione afferente la residenza in Italia dei cittadini trasferitisi all’estero in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, non regge alla prova contraria.
730 precompilato – una débâcle, ma parlano di boom.
Ultimamente, Governo e Agenzia millantano attraverso tutti i media, senza mostrare neanche il minimo pudore, il grande boom di consensi per il 730 precompilato. Noi siamo meno faziosi, ci limitiamo ai dati: il risultato è una clamorosa débâcle.
MAP – Mutual Agreement Procedure
Nel MEMAP (Manual on Effective Mutual Agreement Procedures), l’OCSE fornisce una guida indispensabile a tutte le Autorità competenti sull’applicazione e sulla gestione delle MAP (Mutual Agreement Procedure), ossia le procedure per gli accordi reciproci.
Le procedure sugli accordi reciproci sono previste dall’art. 25 dell’OECD Model Tax Convention
BEPS: Le Azioni 3 e 4
L’Azione N. 3 del Piano BEPS riguarda la stesura di leggi efficaci per le aziende controllate estere (CFC). L’Azione 4 ha per oggetto la limitazione della base imponibile mediante la deduzione degli interessi e altri metodi di pagamento finanziari.
Action 2 – Hybrid Mismatch Arrangements
L’azione N. 2 del progetto BEPS concerne la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements.
Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte.
Quer pasticciaccio brutto de IRAP.
Riduzione nel 2014. Abrogazione della riduzione a fronte di una futura deduzione nel 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato. Credito d’imposta per chi non ha dipendenti. Datori di lavoro con personale a tempo determinato senza deduzione, né credito d’imposta. Tassazione della sopravvenienza attiva che ne deriva. Governo: poche idee, ma confuse.
L’Agenzia illustra gli accordi preventivi per le imprese internazionali
Con il provvedimento direttoriale prot. 2016/42295 del 21.03.2016, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
Transfer pricing, rettifica bocciata dalla CTR Lombardia
I giudici dell’appello confermano la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo l’accertamento dell’Agenzia che contesta il metodo del “CUP” usato dal contribuente, a fronte delle risultanze ottenute tramite il “TNMM”.
Sul noto sito Internet, Eutekne, viene riportato il caso trattato dalla CTR Lombardia nella sentenza 539/1/2016 del 28.01.2016. Si tratta di una particolare fattispecie interpretativa che merita opportuno approfondimento.
Trasparenza fiscale internazionale: la relazione OCSE
Lo scorso mese di aprile, a Washington, il Segretario Generale dell’OCSE ha presentato al G20 una relazione sullo stato dell’arte relativo alla trasparenza fiscale internazionale e alle nuove possibili proposte di azione.
Occupazione: il grande inganno.
Quanto sono affidabili i dati sull’occupazione? Quanto sono utili i provvedimenti adottati dal Governo per favorire la crescita? Continuiamo a nutrire seri dubbi…
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilitàPaolo Soro
INPS – Arriva la prima circolare sulle novità previste della Legge di Stabilità.
Necessità del DURC per accedere alla misura dello sgravio contributivo, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato ricomprese, riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, obbligo di applicazione dei contratti collettivi. Sono molti i chiarimenti che l’Istituto fornisce nella sua circolare 17/2015.
La Legge di Stabilità 2016
Il 22 dicembre 2015, con 162 voti favorevoli e 126 contrari, il Parlamento ha approvato definitivamente il testo della Legge di Stabilità 2016. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2015, come Legge n. 208 del 28.12.2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Il testo è composto da un unico articolo con 999 commi. In attesa dei soliti approfondimenti a livello nazionale e delle consuete circolari interpretative istituzionali, diamo uno sguardo alle questioni di maggior rilievo.
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
PERCHE’ INVESTIRE IN IMMOBILI A DUBAI?
Dubai: la destinazione da sogno per gli investitori immobiliari di tutto il mondo, ecco perché dovresti essere presente anche tu.
Comprare un immobiliare a Dubai può essere una grande esperienza, tuttavia, è importante prima valutare ed essere ben informati sulle opportunità e lasciarsi guidare dalla giusta persona, in modo da poter massimizzare i risultati.
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Informazioni: vrre.Dubai@proton.me
In gazzetta ufficiale il decreto crescita e internazionalizzazionePaolo Soro
E’ in Gazzetta il Decreto Crescita e Internazionalizzazione.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo Crescita e Internazionalizzazione partono i termini concernenti la decorrenza della varie disposizioni ivi inserite. Ricordiamo brevemente queste importanti date.
Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero" alla 3a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 24 Gennaio 2014
La sintesi di un più vasto dossier sulle opportunità di investimento in Albania a fronte di importanti incentivi statali sul capitale, sulla produzione, il salario, ecc..
La Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è nata nel 2010 per merito del Congresso americano con lo scopo di contrastare, con la collaborazione degli intermediari finanziari esteri, l'evasione fiscale da parte di soggetti statunitensi che operano all'estero.
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
L'economia più sviluppata dell'America Latina come meta per investitori e imprenditori. Panoramica sui vantaggi e le opportunità di un Paese che è al primo posto nel mondo per la sua attività finanziaria e bancaria. Tra incentivi governativi e intrapresa privata, Panamá prosegue il suo cammino di crescita. Dagli enti corporativi al mercato immobiliare a quello dei titoli, Panamá presenta tutta una varietà di aspetti che contribuiscono a renderla una meta appetibili per imprenditori e investitori che vogliono stabilire qui il centro dei propri affari. Con la sua stabilità politica e le sue infrastrutture, Panamá va sviluppandosi su molteplici fronti. Inoltre, dato non secondario, presenta un clima e una varietà paesaggistica che attraggono turisti da tutto il mondo e che rappresenta, per quanti decidono di trasferirsi qui, un sicuro valore aggiunto.
La presentazione della Serbia fatta dalla Camera di Commercio Italo Serba al convegno dell’11 luglio 2016 a Milano “La Lombardia incontra l’Europa dell’Est”. Organizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione con Assocamerestero e Unioncamere Lombardia, ha visto protagoniste le Camere di Commercio Lombarde e le Camere di Commercio Italiane all’estero di Russia, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Repubblica Serba, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca ed il tema centrale dell’incontro è stato il tema dell’export della Lombardia e l’apertura della Regione verso i mercati esteri con specifico riferimento all’Est Europa. La Camera di Commercio Italo Serba, nel suo “Focus Serbia”, ha dato informazioni su come fare affari nel Paese, quali sono gli incentivi finanziari e i rapporti tra Serbia e Italia ma soprattutto le opportunità per fare affari che sono a portata di mano.
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Lavoratori migranti: non tutti i mali vengono per nuocere?
La questione dei migranti è attualmente al primo posto fra le priorità che le forze politiche italiane e comunitarie devono affrontare e risolvere. I cittadini attendono risposte concrete con riferimento a una situazione che si va facendo ogni giorno più ardua, a partire dalle problematiche concernenti la pacifica convivenza di popoli così differenti fra loro, nel continente con la più alta densità mondiale.
America first
Trump conferma l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo mondiale sul clima. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e quali sono le implicazioni per il mondo del lavoro.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Mamma, ho perso l’aereo!
L’Alitalia al redde rationem.
Nella simpatica commedia americana, record d’incassi al botteghino, il piccolo Macaulay Carson è un passeggero che perde l’aereo per ben due volte. Gli autori, nonostante il successo ottenuto in entrambe le occasioni, hanno ritenuto che non sarebbe stato più credibile fargli mancare il volo anche in una terza circostanza.
In Italia, invece, per la terza volta nel giro di nove anni (2008 – 2013 – 2017), il personale dell’Alitalia (e non solo) “perde l’aereo”.
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
TTIP e TPP: Mettiamo un po’ d’ordine
Il Transatlantic Trade and Investment Partnership e il Trans Pacific Partnership hanno in comune solo una cosa: il fatto che sono entrambi due accordi di collaborazione (partnership) concernenti gli scambi commerciali internazionali… o forse c’è dell’altro?
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
L’Unione fa la forza
La crisi che ha pesantemente colpito l’Europa nel 2008 non sembra ancora vedere un’effettiva ripresa generale. Il motivo, a nostro avviso, risiede nell’assenza di una reale unità di intenti all’interno dell’UE.
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
Pianificazione fiscale etica
E’ possibile sviluppare un’attività di pianificazione fiscale internazionale etica (che sia cioè improntata su condivisibili precetti morali)? A modesto parere di chi scrive, assolutamente sì! E, in questo contributi, si cercherà di fornirne adeguata dimostrazione logica.
Il Gruppo IVA
La Legge denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata “Gruppo IVA”, mediante l’inserimento del “Titolo V-bis Gruppo IVA” nel D.P.R 633/72.
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Di seguito si riporta una panoramica relativa ai più eclatanti casi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno trovato spazio nelle principali testate giornalistiche mondiali, cercando di comprendere qual è il reale livello di elusione che i grossi gruppi multinazionali arrivano a conseguire.
La mappa internazionale del lavoro
Intrappolati nella nostra quotidianità, lastricata da innumerevoli ed estenuanti adempimenti, siamo spesso costretti a rubare preziosi momenti alle famiglie (e al più che meritato riposo domenicale), per immergerci obtorto collo nello studio delle numerose novità legislative, che oramai scandiscono la vita dei commercialisti con lo stesso ineluttabile alternarsi del giorno alla notte. Così facendo, però, dimentichiamo che abbiamo altresì il dovere di ritagliarci un minimo di tempo da dedicare a un aspetto fondamentale della nostra formazione professionale: ovverossia, l’analisi del mercato nazionale e internazionale in cui operiamo.
1. Panoramica internazionale: Dubai (EAU)
Gli Emirati Arabi Uniti sono una confederazione fondata nel 1971, comprendente i sette emirati di
Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras Al-Khaimah e Fujairah.
Data la loro posizione geografica strategica al centro delle principali direttrici est-ovest e le
abbondanti riserve di combustibili fossili che ne hanno trainato la crescita economica, il Paese è
diventato, nel breve volgere di mezzo secolo, uno stato moderno, i cui cittadini godono di un
elevato tenore di vita. Il PIL pro-capite è, infatti, uno dei più alti al mondo; l’economia è aperta e
dinamica, soprattutto per merito delle politiche di diversificazione; le zone di libero scambio
presenti nello Stato, con possibilità di proprietà straniera al 100% e totale esenzione fiscale,
attirano consistenti capitali esteri.
In Medio Oriente, gli Emirati Arabi Uniti sono, inoltre, il Paese con il più importante outbound
travel market in termini di valore, e il secondo, dopo l’Arabia Saudita, in termini di volume. Tra i
fattori determinanti, emergono:
a) l’alto reddito pro-capite in particolare della popolazione emiratina;
b) l’espansione delle rotte e l’aumento della frequenza dei collegamenti aerei da parte delle
principali compagnie (Emirates Airways e Etihad Airways), oltre all’apertura dell’aeroporto Dubai
World Central-Al Maktoum International Airport;
c) un costante aumento della popolazione (dovuto a uno dei maggiori tassi di natalità e
immigrazione al mondo).
In merito, il brand Italia, con la sua fama di eleganza ed esclusività, è il più ammirato.
L’emirato di Abu Dhabi è quello dove ha sede il Consiglio Federale Nazionale, massima espressione
dell’autorità politica e legislativa. Ma il luogo in cui si concentra il maggiore livello di crescita
economica e dove sono incentrati i maggiori volumi di scambi internazionali, è senz’altro Dubai,
oramai eletta quale capitale del business mondiale.
Giusto per fornire alcuni numeri atti a rendere l’idea dei flussi presenti, possiamo evidenziare i dati
più significativi pubblicati nelle riviste specializzate:
- il Dubai International Airport accoglie 145 compagnie, con 260 destinazioni in sei continenti; è
classificato come secondo aeroporto più trafficato al mondo; nel 2013 ha segnato un numero di
66,5 milioni di passeggeri e si stima per il 2020 un flusso di oltre 100 milioni di passeggeri;
- l’Al Maktoum International Airport di Dubai, situato nella zona di Jebel Aliha, ha aperto le porte
ai passeggeri il 27 ottobre del 2013: nei primi due mesi, ha raggiunto un traffico passeggeri di circa
100 mila unità; ma, già nel corso del 2014, si è arrivati a oltre 40 milioni; si tratta dell’aeroporto
destinato a diventare il più grande al mondo per numero di passeggeri, con quasi 200 milioni
nell’anno del prossimo Expo 2020 – come noto – assegnato proprio a Dubai.
2. E, a proposito dell’Expo, tanto per capire come funzionano le cose nell’Emirato, alla data attuale,
sono state già completate quasi il 50% delle opere previste; il paragone appare ingeneroso se
pensiamo che, in Italia, a meno di un mese dall’apertura dell’Expo 2015 di Milano, siamo ancora
intorno al 60% dei lavori preventivati.
Quanto, infine, alle informazioni afferenti le opportunità imprenditoriali nel posto, Dubai
rappresenta un centro moderno e particolarmente evoluto rispetto anche alle situazioni esistenti
nelle economie occidentali: oltre l’85% della popolazione ha l’accesso a Internet (ossia, ben più di
quanto esiste – a esempio – in Italia). Dubai ospita la sede di un gran numero di grosse
multinazionali; e tale numero continua a crescere ogni giorno. La reputazione concernente il
funzionamento dei servizi finanziari e bancari è eccellente. La maggior parte dei residenti sono
cittadini non arabi. La manodopera è facilmente reperibile a costi assai inferiori a quelli cui siamo
abituati (nonché con contributi veramente irrisori), inclusi lavoratori con elevato grado di
specializzazione e livello di studio. A Dubai hanno, infatti, sede alcune tra le business schools più
rinomate al mondo. Anche i costi degli affitti sono inferiori rispetto a quelli nostrani. La vita
quotidiana è piacevole, ricca di attrattive e di centri commerciali di alta gamma. L’inglese è la
lingua maggiormente usata. Durante l’estate, la temperatura è particolarmente elevata (tanto è
vero che è il periodo nel quale gli Emiratini viaggiano più spesso all’estero), seppure gran parte del
centro di Dubai sia provvisto di un servizio di climatizzazione pure all’aperto.
Entrando nell’argomento che più ci interessa in questa sede, il Consiglio Federale Nazionale degli
Emirati Arabi non ha mai divulgato una legge fiscale, mentre la maggior parte dei singoli emirati ha
emesso dei decreti su quest’argomento.
L’emirato di Dubai, in particolare, ha pubblicato: “The Dubai Income Ordinance of 1969”, “Dubai
Income Tax Decree of 1970” e “Dubai Income on branch offices of foreign bank ordinance 1996”,
con successive modifiche. Ciononostante, nella pratica, Dubai ha ratificato solo in parte i decreti
legislativi, e quindi soltanto alcune imposte e tasse vengono effettivamente richieste. Questo è il
motivo per il quale Dubai è stato inserito nelle White List esclusivamente per talune tipologie di
settori, quali:
- petrolifero, petrolchimico e gas, assoggettati a imposta (art. 2, DM 21/11/2001);
- esonero da ritenute alla fonte su taluni redditi di capitale (DM 4 settembre 1996), in
quanto, in tale ambito, la Federazione consente un adeguato scambio di informazioni con
l'Italia (seppure questa disposizione non viene quasi mai messa in atto);
- succursali di banche straniere e hotel.
In generale, peraltro, negli E.A.U. vige un regime di mercato libero, e non esiste alcun obbligo di
pubblicare i bilanci (neanche una visura camerale consente di conoscere la situazione finanziaria
ed economica di una qualsiasi azienda), seppure – come diremo più oltre – alcune società hanno
l’obbligo di trasmettere il bilancio alle competenti autorità. Ergo, lo scambio di informazioni è, in
pratica, inesistente, seppure lo Stato potrebbe comparire nella generale futura White List che, al
momento dell'emanazione dell'apposito decreto, sostituirà l'attuale Black List, di cui al
summenzionato DM 21/11/2001.
3. In relazione all’attuale situazione, dunque, si possono detenere partecipazioni negli E.A.U., ma si
rientra nella disciplina conosciuta come C.F.C. (Controlled Foreign Companies), la quale prevede
l'imputazione per trasparenza degli utili direttamente in capo ai soggetti residenti in Italia, senza
attendere l'effettiva distribuzione degli stessi.
Ovviamente, detti soggetti residenti in Italia possono chiedere la disapplicazione della disciplina
CFC (sulla base delle cause esimenti contenute alle lettere a) e b), comma 5, art. 167 del TUIR),
relativamente alla propria controllata estera, presentando obbligatoriamente apposito interpello
all'Amministrazione Finanziaria.
Al riguardo, ricordiamo brevemente, quanto segue:
Esimente di cui alla lettera a)
Per dimostrare il collegamento fisico della struttura commerciale o industriale della società estera
controllata con il territorio CFC, bisogna presentare la seguente documentazione: scritture
contabili della partecipata estera, prospetto descrittivo dell'attività esercitata, contratti di
locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività, copia delle utenze elettriche e
telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati, contratti di lavoro dei dipendenti che
indichino il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte, conti correnti bancari
accesi presso istituti locali, estratti dei conti bancari che diano evidenza delle movimentazioni
finanziarie relative alle attività esercitate, copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti
e agli uffici, autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.
Per dimostrare che l'attività svolta nel paese CFC è quella principale, deve essere
quantitativamente superiore ad altre attività comunque svolte. Inoltre, l'attività commerciale o
industriale deve essere principale con riferimento, non all'ambito territoriale globale, bensì
all'ambito territoriale nello Stato o nel territorio nel quale ha sede la società estera. Nel caso in cui
venga presentata istanza di interpello e la stessa non contenesse informazioni dettagliate in
proposito, sarebbe necessario allegare un prospetto che illustri la ripartizione delle diverse attività
condotte e l'eventuale dettaglio distintamente per i diversi Paesi in cui l'attività è svolta.
Esimente di cui alla lettera b)
Per dimostrare che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in un Paese a
fiscalità privilegiata, bisogna dimostrare che i redditi conseguiti dal soggetto non residente (estero
Black List) sono stati prodotti per almeno il 75% in Stati inclusi nella White List (nazioni virtuose), a
condizione che il Paese da dove provengono (Stato della fonte) li abbia assoggettati integralmente
a tassazione ordinaria.
L'art. 13, Decreto Anticrisi ha modificato solo la prima esimente contenuta nel comma 5, lettera a),
art. 167, del TUIR, precisando che l'attività della società estera controllata deve essere svolta non
più nello Stato o Territorio nel quale ha sede, bensì nel mercato dello Stato o Territorio di
insediamento.
4. L'investitore italiano ha, conseguentemente, la necessità di dimostrare, non solo la mera
disponibilità in loco di una struttura organizzativa, ma anche la presenza di ulteriori fattori di
connessione con lo Stato di insediamento.
In merito, ricordiamo che un’attività si considera radicata nello Stato estero, quando la stessa è
costituita allo scopo di “…partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno
Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio…” (Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, 12 settembre 2006, causa C-196/04).
Nel caso in cui, invece, gli EAU siano effettivamente inclusi nella White List, sarà sufficiente
ricorrere alla nuova causa esimente introdotta con il Decreto Anticrisi (che trova applicazione nelle
ipotesi di partecipazioni detenute in società residenti nei Paesi non Black List), dimostrando che
l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a ottenere un indebito
vantaggio fiscale.
Con riferimento alle questioni afferenti, in generale, il domicilio fiscale all’estero, corre l’obbligo di
effettuare un breve inciso per segnalare una recente pronuncia della Cassazione (6501 del
31.03.2015), nella quale la S. C. parrebbe mutare orientamento relativamente alle presunzioni di
residenza fino a oggi operate dall’Agenzia delle Entrate, affermando che:
“Le relazioni affettive e familiari – la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al
fine della residenza fiscale – non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza
fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in
considerazione nel caso in esame – che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il
più stretto collegamento”.
Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano aventi residenza fiscale in Italia le persone fisiche
che, per la maggior parte del periodo d’imposta, risultino iscritte nelle anagrafi della popolazione
residente, ovvero abbiano la residenza, ovvero ancora il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi
del codice civile. Si considerano, peraltro, residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un
regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze.
Si tratta, dunque, di una presunzione relativa di residenza nel nostro Paese nei confronti dei
cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza o il proprio domicilio in Paesi a fiscalità
privilegiata. In tali casi, per vincere la presunzione di “residenza in Italia”, il contribuente deve
dimostrare di risiedere effettivamente in quei Paesi o territori. Ovverossia: il centro degli interessi
vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione degli interessi
principali viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi.
A parere dei Giudici di Piazza Cavour, il fatto di aver lasciato la famiglia e le relazioni affettive in
Italia non è sintomatico di un’elusione a priori, e, di conseguenza, del fatto che la residenza fiscale
sia rimasta nel nostro territorio.
5. Chiuso l’inciso, è in ogni caso da riscontrare come gli Emirati Arabi abbiano provveduto a stipulare
con tutti i principali Stati (Italia inclusa), ordinari Trattati Bilaterali contro la Doppia Imposizione,
per evitare che un soggetto sia tassato in due Paesi per la stessa fonte di reddito nel medesimo
periodo.
A proposito di dette normative, il Dubai International Financial Centre (DIFC) è una “free zone”
governata da proprie leggi e auto-regolamentata sui fondamenti giuridici di Common Law, tramite
un organismo chiamato Dubai Financial Services Authority (DFSA). In particolare, per quanto
concerne il settore finanziario, a esempio, non vi sono differenze tra le autorizzazioni necessarie
nel sistema bancario e in quello finanziario: in entrambi i casi, infatti, per svolgere tali attività è
necessaria una particolare licenza, legata a criteri di territorialità e concessa in base all’effettivo
svolgimento e localizzazione dell’attività. Ciò, evidentemente, a maggiore tutela degli investimenti
esteri nel Paese.
Le società
Nel rispetto della legge federale, i soggetti stranieri che desiderano operare negli EAU possono
scegliere tra differenti strutture societarie, che vanno dalle semplici “Partnership” personali, alle
Compagnie con azioni quotate nel pubblico mercato. Peraltro, le forme più comuni e
generalmente utilizzate sono le tre seguenti:
- Limited Liability company (LLC);
- Free Zone Entity (FZE);
- International Business Company (IBC).
Ovviamente, poi, le aziende possono anche limitarsi a localizzare mere filiali o uffici di
rappresentanza per conto di una società che mantiene la sua sede principale all’estero.
Limited Liability Company (LLC)
Una LLC può essere costituita da un minimo di 2 fino a un massimo di 50 soci che mantengono
(come nelle nostre SRL – SPA) la responsabilità limitata alle quote di capitale sottoscritte. In tali
società, peraltro, i soci non residenti possono acquisire solamente il 49% del capitale (il restante
51% è appannaggio di soci emiratini). Parimenti risulteranno anche i diritti agli utili, ovvero gli
obblighi di copertura delle perdite. Queste società possono avere attività commerciali che operano
direttamente nel mercato locale.
Free Zone Entity (FZE)
Se il business non necessita di agire commercialmente nel mercato di Dubai, limitandosi ad
acquisire una sede ed eventualmente forza lavoro del posto, la soluzione migliore è senz’altro
quella fornita dalla FZE. In queste società è previsto un numero massimo di 5 soci, nonché un
direttore/segretario residente, ma il capitale può essere detenuto al 100% da soggetti stranieri,
con possibilità di godere di un periodo di totale esenzione fiscale che va da un minino di 15 a un
massimo di 50 anni (sull’argomento prettamente tributario torneremo, comunque, più avanti).
Oltre a ciò, non esistono limitazioni al rimpatrio dei capitali, né dazi doganali all’importazione (sul
6. già citato presupposto che non si opera commercialmente a Dubai), e le formalità di costituzione
sono molto limitate, venendo formalizzate direttamente con l’autorità della locale free zone
presso cui viene stabilita la sede.
International Business Company (IBC)
Attraverso la sua free zone di Jebel Ali, Dubai offre, altresì, la possibilità di costituire una IBC.
Questa particolare forma societaria risulta essere ideale per quelle attività che non richiedono
l’acquisizione di un ufficio locale come sede (tipicamente, le holding), ma è preclusa qualunque
attività commerciale all’interno degli EAU. Di regola, peraltro, i soci (esiste pure la possibilità di
socio unico) non avranno alcun obbligo di acquisire un visto degli Emirati, né depositare il capitale
in banca e nemmeno trasmettere il bilancio all’Autorità locale. Dette società, de facto, vengono
considerate a tutti gli effetti, anche impositivi, semplicemente come soggetti non residenti.
L’imposizione fiscale e gli adempimenti contabili
In conclusione, vediamo una rapida panoramica concernente il sistema di imposizione fiscale e gli
eventuali adempimenti di carattere dichiarativo e contabile previsti.
IMPOSTE DIRETTE – LLC
Per quanto riguarda le LLC, occorre tenere presente che, sulla base della legislazione, ogni
organizzazione che conduce un commercio o un’attività (incluse prestazioni di servizi), all’interno
dell’Emirato di Dubai, è soggetta al versamento delle imposte sul reddito. Peraltro, al momento, il
governo di Dubai – come detto – ha ratificato solo le imposte sul reddito delle filiali di banche
estere e delle società operanti nei settori petrolifero, del gas e petrolchimico. In ogni caso, i
decreti legislativi indicano che, se le imposte sul reddito dovessero entrare in vigore, il governo
avrebbe la facoltà di applicarle retroattivamente.
Le fasce di reddito sono suddivise in funzione del seguente criterio progressivo:
- Reddito da AED 1.000.000 < di AED 2.000.000 10%;
- Reddito da AED 2.000.000 < di AED 3.000.000 20%;
- Reddito da AED 3.000.000 < di AED 4.000.000 30%;
- Reddito da AED 4.000.000 < di AED 5.000.000 40%;
- Reddito > di AED 5.000.000 55%.
Nota: la moneta locale, AED (il Dirham degli EAU), al cambio odierno è pari all’incirca a 0,25 Euro.
Non esistono altre imposte sul reddito, come pure, imposte sulle plusvalenze e sul capitale.
CONTRIBUTI SOCIALI – LLC
Per i lavoratori stranieri non è prevista alcuna tipologia di contribuzione previdenziale /
assicurativa. Viceversa, nei confronti dei dipendenti di nazionalità emiratina, i datori di lavoro
versano un importo pari al 12,5% dello stipendio (attività del settore pubblico) e 15% (attività del
7. settore privato). Ovviamente, non sono prescritte altre forme di retribuzione (gratifiche, mensilità
aggiuntive, TFR etc.), al di là dell’ordinario salario mensile.
IMPOSTE INDIRETTE – LLC
L’unica imposta prevista è l’Imposta di registro (stamp duty). Peraltro, nessuna imposta viene
richiesta per il trasferimento di beni mobili; mentre, per gli immobili, è applicata una percentuale
pari al 2% del valore della transazione, con il venditore che in teoria dovrebbe versare lo 0,5% e
l’acquirente il restante 1,5%, anche se, nella pratica, la prassi è quella di suddividere l’aliquota
totale (2%), al 50% tra venditore e acquirente.
Imposta sul consumo
Agli hotel, ristoranti e alle società che affittano appartamenti di vacanza è richiesto di applicare sul
proprio listino una tassa che varia dal 5% al 10%.
Property Tax
Il datore di lavoro, al rinnovo annuale della licenza della società o filiale estera, è tenuto al
versamento di questa tassa, che è calcolata sulla base dell’affitto pagato dai propri dipendenti.
Può essere applicata una tassa fissa per i dipendenti, mentre per i quadri superiori è una
percentuale che si attesta al 5%. I quadri superiori del settore bancario, scontano invece una
percentuale che arriva al 15%.
Dazi doganali
E’ stata fissata un’imposta nominale del 5% per l’importazione della maggior parte dei beni
nell’area di Dubai (non free trade zone), a eccezione di prodotti e derivati di alcool e tabacco, per i
quali vengono applicati dazi maggiorati. I beni, una volta introdotti, non sono, però, più sottoposti
a tassazione nel caso transitino negli altri 6 emirati.
Quanto al resto: niente IVA, né imposte di successione o donazione.
IMPOSTE – FZE
Per una FZE, la situazione è molto meno “gravosa”.
Non sono previste imposte sul reddito, né su dividendi, royalties o interessi, né su trasferimenti di
redditi o capitali o utili, né alcuna ritenuta alla fonte.
Analogamente, non esistono dazi doganali, imposte di successione o donazione, né IVA.
Permane, viceversa, l’Imposta di registro (stamp duty), come già indicato in precedenza: nessuna
imposta viene richiesta per il trasferimento di beni mobili; mentre, per gli immobili, è applicata
una percentuale pari al 2% del valore della transazione, con il venditore che in teoria dovrebbe
versare lo 0,5% e l’acquirente il restante 1,5%, anche se, nella pratica, anche qui la prassi è quella
di suddividere l’aliquota totale (2%), al 50% tra venditore e acquirente.
8. Non vengono, infine, applicati: regime delle CFC, Transfer Pricing e Thin Capitalisation.
CONTRIBUTI SOCIALI – FZE
Analogamente a quanto già visto per la precedente struttura societaria, anche nelle FZE, per i
lavoratori stranieri non è prevista alcuna tipologia di contribuzione previdenziale / assicurativa.
Viceversa, nei confronti dei dipendenti di nazionalità emiratina, i datori di lavoro versano un
importo pari – questa volta – al 5% dello stipendio. Ovviamente, non sono prescritte altre forme di
retribuzione (gratifiche, mensilità aggiuntive, TFR etc.), al di là dell’ordinario salario mensile.
Quanto agli adempimenti dichiarativi, l’attuale normativa richiede la presentazione di un modello
di denuncia assai semplificato, ma solo – ovviamente – per le società che sono soggette alle
imposte sul reddito. In pratica, dunque, per la maggior parte delle società non vige alcun obbligo
dichiarativo.
Quanto alla redazione del bilancio d’esercizio, le filiali di entità estere devono inoltrare il bilancio
(certificato da un Local Agent, dotato di licenza contabile), al Ministero dell’Economia, nel periodo
antecedente il rinnovo della loro Business Licence. Il Ministero dell’Economia rilascerà, a sua volta,
una lettera con l’autorizzazione a procedere indirizzata al Department of Economic Development.
Le società LLC e quelle operanti con una Professional Business Licence, in ogni caso, non sono
tenute a presentare il bilancio revisionato al momento del rinnovo annuale della licenza.
Ultima particolarità in materia di bilanci, le perdite possono essere riportate per i due esercizi
successivi.