Ambito soggettivo e oggettivo, ambito temporale e modalità di acquisizione, fruizione dell'agevolazione, ecc.Le novità della legge di stabilità 2016 riguardo agli ammortamenti maggiorati per l'acquisto di beni strumentali nuovi
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto per fruire del credito di imposta sulle spese sostenute
A distanza di molti mesi dalle tempistiche previste dal Dipartimento per l’informazione e per l’editoria è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2018 IN GAZZETTA
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il collegato fiscale alla legge di bilancio 2108. Le novità nella
manovra
Novità e conferme sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico. Intervento di Valentina Falzaresi (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna) all'interno del convegno "Tutto dichiarazioni". Slide aggiornate a giugno 2015
Le modifiche apportate alla discplina dei costi black list e delle Controlled Foreign Companies (CFC) dalla Legge di stabilità 2016 e nel corso del 2015
Anche le imprese operanti nel settore del tessile e della moda possono fruire del Credito d'Imposta
Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 3, D.L.145/2013 possono rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, non destinati alla vendita.
Approvato il nuovo modello della cartella di pagamento
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello della cartella di pagamento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 27036 del 19 febbraio 2016.
La correzione degli errori in bilancio alla luce dei chiarimenti forniti nella circolare n. 31/E del 24 settembre 2013. Intervento di Francesca Roselli (Agenzia delle Entrate- Direzione regionale Emilia-Romagna).
Cosa cambia per le imprese interessate: il punto sulle novità della legge di stabilità 2016 e della circolare 2/E dell'Agenzia delle Entrate. Slide a cura dell'Ufficio Attività immobiliari - Direzione regionale Emilia-Romagna
Si aggiorna la guida alle agevolazioni fiscali in edilizia in seguito alle modifiche apportate dal decreto crescita e sviluppo. Nuovo limite massimo a 96.000 euro e percentuale di detraibilità pari al 50% della spesa sostenuta. tutto questo solo per un anno
La legge di stabilità 2017 è stata pubblicata il 21 dicembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale come Legge 232/2016.
Una delle novità contabili e fiscali più importanti del 2017 è la contabilità per cassa per le imprese in regime contabile semplificato, quelle di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o a 700mila euro per quelle aventi per oggetto altre attività.
Imprenditori individuali, enti non commerciali e società di persone, passeranno quindi dal criterio di competenza al criterio di cassa.
Si tratta del criterio di equità fiscale per cui le imprese minori devono determinare il reddito da assoggettare ad imposizione fiscale considerando solo ciò che viene effettivamente incassato.
La conseguenza delle nuove regole, di fatto, porta a posticipare l’imposizione fiscale per le contabilità semplificate che incassano le fatture emesse con dilazioni temporali molto lunghe.
Con il versamento dell’acconto IVA, i contribuenti salutano anche il 2014.
I contribuenti titolari di partita IVA dovranno procedere a versare entro il 29 dicembre 2014 (il termine sarebbe il 27, ma cade di sabato) l’acconto IVA relativo all’ultimo periodo di liquidazione dell’anno 2014.
Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'estero" alla 4a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 21 Marzo 2014
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Imprenditori individuali, enti non commerciali e società di persone, passeranno quindi dal criterio di competenza al criterio di cassa.
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Con il versamento dell’acconto IVA, i contribuenti salutano anche il 2014.
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Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'estero" alla 4a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 21 Marzo 2014
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Paolo Battaglia 2014.10.03 Voluntary Disclosure 4.3Paolo Battaglia
Le slide del mio intervento con cui ho fatto il punto sulla Voluntary Disclosure durante il Convegno sull'Internazionalizzazione delle Professioni organizzato da Ascheri & Partners a Londra il 3 ottobre 2014.
Modulo compilabile per la presentazione della domanda di agevolazione a valere sul decreto Beni strumentali ("Nuova Sabatini"), secondo quanto previsto dalla circolare del 10 febbraio 2014 n. 4567.
La domanda, a pena di invalidità, deve essere compilata utilizzando esclusivamente tale modulo ed inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI) a partire dalle ore 9 del 31 marzo 2014.
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015 Paolo Soro
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015.
Chiarimenti per l’ampia platea di contribuenti interessati ad accedere alla procedura, che rappresenta un’irrinunciabile chance per rientrare nel perimetro della legalità fiscale
La procedura di collaborazione volontaria introdotta con il D.L. n.193 del 2016 offre nuovamente la possibilità per coloro che hanno commesso violazioni tributarie nazionali e\o internazionali di sanare le medesime con forti sconti per quanto attiene le sanzioni amministrative e prevedendo l’esclusione dalla punibilità per alcuni reati penali tassativamente individuati. Infatti, se si osserva che le sanzioni amministrative reddituali vanno dal 90 al 180% della maggiore imposta accertata e le sanzioni ai fini RW vanno dal 3 al 6% del valore delle attività accertate, si comprende chiaramente la convenienza ad aderire a tale procedura. Inoltre, non si può non evidenziare che, per chi possiede attività finanziarie o patrimoniali all’estero, sono sempre meno i Paesi che non hanno stipulato con l’Italia e con l’Unione Europea un accordo di scambio automatico di informazioni. Infatti, molti dei Paesi che fino a poco tempo fa attiravano capitali dall’estero garantendo massima riservatezza ai titolari degli stessi, oggi al contrario sono diventati assolutamente “trasparenti” con il Fisco italiano in virtù degli accordi stipulati. Molti dei Paesi che ancora garantiscono questo tipo di “riservatezza” scontano un elevato rischio paese che non consente di avere un eguale garanzia sulla riappropriazione dei capitali.
Italian Voluntary Disclosure: perché? come? quanto?Vincenzo Renne
La Voluntary Disclosure, in esame alla Commissione Finanze e Giustizia del Senato sarà l'ultima possibilità di regolarizzazione dei capitali (esteri od interni) non dichiarati al fisco.
Considerando la trasparenza fiscale-finanziaria ormai raggiunta a livello internazionale, le limitazioni all'uso del contante, la lotta all'evasione attraverso mezzi informatici sempre più evoluti, ecco che non si può tralasciare (quantomeno) di informarsi in modo consapevole e professionale.
Affrontare tale argomento in modo consapevole vuol dire analizzare il contesto attuale e futuro in un'ottica pianificatoria trasversale.
CFC – La prima esimente del 167 TUIR.
Esaminiamo la possibile disapplicazione della normativa CFC sulla base della prima esimente prevista dall’art. 167, comma 5, del TUIR, alla luce del Decreto Crescita e Internazionalizzazione.
APP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ECCO LE NUOVE FUNZIONI DOPO L’AGGIORNAMENTO
Consultazioni esiti, verifica codice fiscale e partita IVA, verifica degli avvisi per i servizi telematici, possibilità di prenotare un appuntamento tra le novità dell'App
Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero" alla 3a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 24 Gennaio 2014
Legge di Stabilità e novità di fine anno – Le risposte dell’Agenzia (2).
Proseguiamo con le prime risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, riportando quanto espresso durante la giornata di oggi, nel corso dell’evento “Telefisco”.
Spesometro in partenza – Check list.
I prossimi 10 e 20 aprile, scadono i termini per l’invio dello Spesometro, il modello di comunicazione polivalente all’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, escluse quelle già monitorate dal Fisco.
La nuova edizione della Voluntary non promette gli stessi risultati della prima. Raggiungere 2 miliardi di euro sarà difficile. La parola agli esperti
2. Agg. 11/09/2015 2
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 16/07/2015, n. 27/E
Procuratori
I delegati che non risultano essere i titolari effettivi delle attività presenti sui
rapporti sono tenuti alla disclosure, ma non può essere loro attribuito alcun
reddito connesso alle stesse.
Non sono, invece, tenuti a compilare il quadro RW del modello Unico gli
amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti
correnti della società in uno Stato estero, riportati nelle scritture contabili, e che
hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei
relativi redditi.
3. Agg. 11/09/2015 3
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 16/07/2015, n. 27/E
Soggetti passivi
Le persone fisiche non residenti in Italia non rientrano tra i soggetti passivi tenuti
agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto
legge n. 167/1990 e, conseguentemente, non rientrano tra i soggetti destinatari
della voluntary.
Tuttavia, se la delega ad operare sul conto elvetico è stata rilasciata anteriormente
al trasferimento della residenza all’estero del soggetto delegato, questi potrà
naturalmente aderire alla procedura internazionale per sanare le eventuali
violazioni agli obblighi in materia di monitoraggio, commesse nei periodi
d’imposta per i quali vi era tenuto in quanto residente in Italia.
4. Agg. 11/09/2015 4
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 16/07/2015, n. 27/E
Imposte sostitutive
Le imposte sostitutive che rientrano nella voluntary sono quelle relative a redditi
prodotti all’estero (cioè redditi di capitale percepiti all’estero, ai quali si applica
l’art. 18 TUIR e i redditi di capitale di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 239/1996, sui quali
non è stata applicata l’imposta sostitutiva, oppure, i redditi diversi derivanti dalla
realizzazione delle plusvalenze di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 461/1997) che il
contribuente avrebbe dovuto dichiarare nella dichiarazione dei redditi nel Modello
UNICO e che, per poter accedere alla procedura, dovrà necessariamente indicare
nel modello per la richiesta di accesso approvato con il provvedimento. Tali
maggiori imponibili vanno assoggettati ad imposta sostitutiva. Stesso discorso
vale per le imposte sostitutive delle imposte sui redditi relative ad imponibili
oggetto della procedura di collaborazione volontaria nazionale.
5. Agg. 11/09/2015 5
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 16/07/2015, n. 27/E
Conto titoli in valuta estera
Per la determinazione del valore delle attività presenti su di un conto titoli in valuta
estera acceso presso un istituto bancario estero si devono seguire i criteri dalle
norme vigenti in ciascun singolo periodo di imposta.
Per determinare il controvalore in euro, ai fini del monitoraggio fiscale:
- fino al periodo d’imposta 2012, deve essere utilizzato il cambio medio annuale,
secondo le indicazioni riportate nella circolare n. 45/E/2010, richiamata anche
dalle istruzioni relative alla compilazione del quadro RW del Modello UNICO.
- dal periodo d’imposta 2013 deve essere invece utilizzato il cambio medio
mensile, secondo quanto disposto dal Provv. 18 dicembre 2013 del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate e dalla circolare n. 38/E/2013.
.
6. Agg. 11/09/2015 6
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 16/07/2015, n. 27/E
Cassette di sicurezza
Rientrano nell’ambito applicativo della voluntary disclosure anche le attività
conservate nelle cassette di sicurezza.
Ad esempio, per i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per il 2009,
non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale il denaro
contenuto in una cassetta di sicurezza che non sia mai stata aperta dopo il 31
dicembre di quell’anno.
Invece, nell’ipotesi in cui il denaro era già detenuto in un Paese black list in
violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in un periodo d’imposta per il
quale non è decaduta la contestazione delle violazioni, questo dovrà essere indicato
nella relazione di accompagnamento della procedura di collaborazione volontaria
internazionale.
7. Agg. 11/09/2015 7
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 16/07/2015, n. 27/E
Metodo forfetario/1
Il regime forfetario di determinazione dei rendimenti applicabile solo su richiesta
del contribuente, prevede che siano quantificati nella misura fissa del 5% del
valore complessivo della loro consistenza, puntualmente rilevato alla fine di
ciascun periodo d’imposta, i rendimenti relativi alle sole attività finanziarie
illecitamente detenute all’estero. La determinazione forfetaria dei rendimenti è
applicabile solo per i redditi di capitale e i redditi diversi prodotti dalle attività
finanziarie. Non è applicabile, invece, per i redditi non dichiarati che sono
serviti per acquistare, in tutto o in parte, le attività finanziarie ovvero per i redditi
di altra natura prodotti dalle medesime attività, oltre che per quei redditi derivanti
da attività diverse da quelle di natura finanziaria, che quindi devono essere
determinati analiticamente (ad es. redditi per partecipazione in una CFC).
8. Agg. 11/09/2015 8
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 16/07/2015, n. 27/E
Metodo forfetario/2
Il contribuente che opta per la determinazione forfetaria dei rendimenti delle
attività finanziarie illecitamente detenute all’estero deve evidenziare tutti i
versamenti effettuati sul conto e spiegarne l’origine. Inoltre, deve dimostrare che
i prelevamenti non hanno costituito ulteriori e diverse attività estere non dichiarate.
Gli uffici, su specifica istanza del contribuente, in luogo della determinazione
analitica dei rendimenti, possano calcolare gli stessi applicando la misura
percentuale del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno
e determinare quindi l’ammontare corrispondente all’imposta da versare con
l’aliquota del 27%. L’stanza può essere presentata solo se la media delle
consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo
d’imposta oggetto della voluntary non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
9. Agg. 11/09/2015 9
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 16/07/2015, n. 27/E
Causa di inammissibilità
Nel caso di un contribuente ignaro della formale conoscenza di una causa di
inammissibilità da parte dei soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o
concorrenti nel reato, sarà l’ufficio a dover eccepire la causa di inammissibilità
all’accesso alla procedura
10. Agg. 11/09/2015 10
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 16/07/2015, n. 27/E
Applicazione della disciplina di favore
La disciplina di favore prevista dalla procedura, sia con riguardo al raddoppio dei
termini che alla determinazione delle sanzioni, trova applicazione anche nel caso
di investimenti e attività finanziarie detenuti a Singapore, così come a Cipro,
Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud e comunque nei Paesi
dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni
bancarie (ad esempio, gli Stati Uniti)
11. Agg. 11/09/2015 11
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 16/07/2015, n. 27/E
Scelta tra voluntary e ravvedimento operoso
I contribuenti possono scegliere in base alla propria valutazione di convenienza
legata alle violazioni commesse, se ricorrere alla procedura di collaborazione
volontaria o al ravvedimento operoso.
I due strumenti sono alternativi.
12. Agg. 11/09/2015 12
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 11/08/2015, n. 30/E
Completezza della documentazione
Se il contribuente risulta oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la
documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale l’esito della procedura
di collaborazione volontaria non viene compromesso.
Occorre, però, che nella relazione di accompagnamento venga segnalata la
presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che
non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative
oggetto della regolarizzazione.
Inoltre, la documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da
parte dell’ufficio dell’invito a comparire o, almeno, nell’ambito del contraddittorio
propedeutico alla redazione dell’atto di accertamento con adesione.
13. Agg. 11/09/2015 13
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 11/08/2015, n. 30/E
Voluntary disclosure e scudo fiscale
I contribuenti che hanno già utilizzato, a suo tempo, il cosiddetto scudo fiscale (ex
articolo 13-bis del DL 78/09), e ora vogliano accedere alla voluntary devono
indicare nella relazione di accompagnamento le dichiarazioni riservate
direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto
dell’attuale procedura.
14. Agg. 11/09/2015 14
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 11/08/2015, n. 30/E
Rimpatrio delle somme oggetto di emersione/1
I capitali dall’estero possono essere fatti rientrare già dalla data immediatamente
successiva a quella di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria.
Sul piano probatorio, sarà poi necessario che il contribuente fornisca evidenza
dell’avvenuto rimpatrio delle somme in sede istruttoria e comunque entro termini
che consentano di tener conto di ciò ai fini della riduzione delle sanzioni nei
corrispondenti atti dell’ufficio; sarà a tal fine necessario che il contribuente si
attivi prima che l’ufficio proceda alla notificazione dell’invito al contraddittorio,
non potendo, in difetto, beneficiare delle previste riduzioni sul piano sanzionatorio.
15. Agg. 11/09/2015 15
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 11/08/2015, n. 30/E
Rimpatrio delle somme oggetto di emersione/2
Nella diversa ipotesi in cui, alla data dell’istanza il contribuente abbia già
materialmente trasferito in Italia le somme da regolarizzare, ad esempio
depositandole in una cassetta di sicurezza, la prova dell’avvenuto rimpatrio, sarà
costituita unicamente dal versamento dei valori presso un intermediario abilitato
su un conto corrente intestato al beneficiario economico delle somme,
appositamente acceso a seguito dell’attivazione della procedura.
16. Agg. 11/09/2015 16
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 11/08/2015, n. 30/E
Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo AVS
Quando le pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un
intermediario finanziario residente, l’imponibile è comunque assoggettato ad
un’imposizione sostitutiva del 5%.
In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali
rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura
di collaborazione volontaria.
17. Agg. 11/09/2015 17
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 11/08/2015, n. 30/E
Sanzioni per l’emersione di immobili all’estero
Le sanzioni sono pari alla metà del minimo (art. 7, co. 4 D.Lgs. 472/1997), se:
a) le attività sono trasferite in Italia, o in Stati UE o SEE che consentono un
effettivo scambio di informazioni con l’Italia(v.d. lista D.M. 4/9/1996);
b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
c) il contribuente rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività
sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane
richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria, e
allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario
estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.
Se manca uno dei requisiti, le sanzioni sono pari al minimo ridotto di un quarto.
18. Agg. 11/09/2015 18
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Voluntary disclosure e quadro RW
La relazione richiesta per l’adesione alla procedura non sostituisce l’obbligo di
compilazione del quadro RW di Unico 2015.
Pertanto, anche se le attività riportate nel quadro RW del modello UNICO 2015
troveranno evidenza anche nella relazione di accompagnamento alla richiesta di
accesso alla procedura di collaborazione volontaria, appare evidente che lo
specifico adempimento dichiarativo annuale non può considerarsi assolto con la
presentazione della richiesta di accesso alla procedura e della relativa relazione, in
quanto i due adempimenti (quadro RW e voluntary) rispondono a diverse e
specifiche previsioni normative.
19. Agg. 11/09/2015 19
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Prelievi non giustificati dai conti correnti
Nella circolare n. 27/E/2015 è stato chiarito che i prelievi periodici contenuti
nell’ambito del rendimento delle attività illecitamente detenute all’estero che non
subiscono incrementi attraverso versamenti di contanti possano, in una buona parte
dei casi, ricondursi ai consumi personali del contribuente.
Ciò non esclude in assoluto che anche in altre ipotesi, come ad esempio nel caso di
patrimonio estero che non produce rendimenti, gli eventuali prelievi che
risultino limitati, per importo e per frequenza, possano allo stesso modo essere
ricondotti ai consumi personali del contribuente.
20. Agg. 11/09/2015 20
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Autocertificazione per le cassette di sicurezza
Per giustificare quanto affermato nell’istanza in relazione, ad esempio, alle attività
ed ai valori contenuti in una cassetta di sicurezza, l’apertura e l’inventario della
stessa può avvenire alla presenza di testimoni qualificati che diano garanzia di
affidabilità. Però, non può essere utilizzato lo strumento dell’autocertificazione
perché, in tal caso, non è possibile, per l’Amministrazione, controllare in alcun
modo la veridicità di eventuali autodichiarazioni.
In merito alla giustificazione della provenienza e alla individuazione del momento
in cui il contribuente è entrato in possesso dei valori, lo stesso potrà ricorrere anche
a prove di natura indiretta, fornendo a tal fine adeguati elementi.
Anche in questa ipotesi è escluso il ricorso all’autocertificazione.
21. Agg. 11/09/2015 21
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Integrazioni successive alla scadenza del termine di presentazione/1
L’Ufficio, nella valutazione degli ulteriori elementi emersi nel lasso di tempo tra
l’ultima trasmissione utile di documentazione e informazioni e l’emissione dei
conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni dovrà tener
conto dell’eccezionalità del caso prospettato e di quanto originariamente indicato
nella richiesta, per verificare se il comportamento omissivo del contribuente sia
stato improntato a buona fede (es. perché dovuto ad un errore scusabile o ad una
causa di forza maggiore).
Ad esempio, si è in presenza di un errore scusabile se in caso di emersione di
capitali all’estero e redditi sottratti all’imposizione, fuori dai termini, venga
rilevata l’Ufficio rilevi un’omissione dichiarativa relativa ad un reddito per una
collaborazione di carattere occasionale o a un reddito di fabbricati.
22. Agg. 11/09/2015 22
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Integrazioni successive alla scadenza del termine di presentazione/2
Nel caso in cui, effettuate le valutazioni suddette, l’Ufficio dovesse ritenere
sussistente la buona fede del contribuente, procederà all’emissione dei
conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni in materia di
monitoraggio fiscale secondo le regole previste dalla procedura di collaborazione
volontaria.
Se, poi, l’Ufficio valuti, anche a seguito del contraddittorio con la parte,
l’insussistenza della buona fede del contribuente, procederà ordinariamente per i
periodi d’imposta interessati dall’omissione tenendo sempre conto, nella
determinazione della misura delle sanzioni, della collaborazione fornita dal
contribuente anche con riferimento alle ulteriori attività ed imponibili che questi
ha rappresentato dopo lo scadere dei suddetti termini.
23. Agg. 11/09/2015 23
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Soggetti presenti nella Lista Falciani
La presenza del nominativo di un contribuente all’interno della Lista Falciani non
preclude la possibilità di accedere alla procedura di collaborazione volontaria.
È, però, necessario che il soggetto non sia stato sottoposto ad accessi, ispezioni,
verifiche o che abbiano avuto inizio attività di accertamento amministrativo o
procedimenti penali per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo
di applicazione della procedura di collaborazione volontaria e dei quali il
contribuente abbia avuto formale conoscenza.
24. Agg. 11/09/2015 24
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Attività detenute a San Marino
La normativa di favore prevista con riferimento all’ambito temporale trova
applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver, non avendo ravvisato il
legislatore l’esigenza del c.d. monitoraggio rafforzato in relazione ad un Paese già
collaborativo al momento dell’entrata in vigore della norma sulla voluntary (Legge
n. 186/2014).
Conseguentemente, non rientrano nell’ambito della procedura di collaborazione
volontaria le attività detenute nella Repubblica di San Marino in annualità per le
quali sono ordinariamente scaduti i termini per l’accertamento e per la
contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
25. Agg. 11/09/2015 25
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Voluntary disclosure e contributo di solidarietà
Con riguardo al contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 2, comma 2, del
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il contribuente che accede alla procedura di
collaborazione volontaria può usufruire dei benefici previsti dalla stessa.
In pratica, nello spirito di completezza e collaborazione che caratterizza la
procedura, ai fini del buon esito della stessa, i contribuenti sono tenuti a fornire
comunque i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili agli effetti anche del contributo di solidarietà, che sarà
pertanto oggetto anch’esso della procedura di collaborazione volontaria.
26. Agg. 11/09/2015 26
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Perfezionamento attività giuridiche detenute all’estero
In alternativa al rimpatrio fisico, le attività finanziarie e patrimoniali detenute
all’estero possono essere oggetto di rimpatrio giuridico mediante l’affidamento
delle stesse in gestione o in amministrazione ad un intermediario finanziario
residente.
L’Agenzia ritiene che una dichiarazione rilasciata in tal senso dalla società
fiduciaria è idonea ad attestare l’avvenuto affidamento delle attività anzidette in
gestione o in amministrazione.
27. Agg. 11/09/2015 27
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Applicabilità dell’opzione per il c.d. «risparmio gestito»
Con riferimento ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate, mediante
conferimento di apposito incarico di custodia, deposito, amministrazione o
gestione a società fiduciaria c.d. statica, non può essere applicato il regime del
risparmio gestito (articolo 7, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461).
28. Agg. 11/09/2015 28
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Voluntry disclosure e modello Unico periodi imposta 2014 e 2015
Fino al momento dell’avvenuto perfezionamento del rimpatrio giuridico, e in
assenza dei suddetti requisiti anche successivamente, gli obblighi di monitoraggio
fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all’estero, suscettibili di
produrre redditi imponibili in Italia, ricadono unicamente sul contribuente, il
quale sarà anche tenuto ad assolvere gli eventuali adempimenti dichiarativi con
riguardo ai redditi derivanti da tale attività.
Pertanto, la società fiduciaria che ha ricevuto l’incarico di amministrazione delle
attività oggetto di rimpatrio giuridico può sostituire il contribuente negli obblighi
dichiarativi.
29. Agg. 11/09/2015 29
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Verifica della provenienza della richiesta dei dati sulle attività/1
L’Amministrazione finanziaria italiana può richiedere agli enti creditizi esteri,
sulla base delle autorizzazioni (c.d. waiver), i dati necessari a controllare la
veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei
redditi per i periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione
volontaria (c.d. monitoraggio rafforzato).
30. Agg. 11/09/2015 30
Voluntary disclosure – casi risolti
Circolare 28/08/2015, n. 31/E
Verifica della provenienza della richiesta dei dati sulle attività/2
Per verificare la denominazione e gli estremi della struttura dell’Agenzia delle
entrate che effettua la richiesta di dati, gli intermediari finanziari esteri possono
consultare il sito web dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it) dove è
possibile verificare i riferimenti delle strutture richiedenti.
Il percorso da seguire è il seguente: Home - L’Agenzia - Chi siamo -
Organigramma centrale e articolazione degli uffici; accedendo al link siti
regionali è possibile scegliere la regione di interesse e, quindi, consultare i dati
relativi alla singola Direzione Provinciale, tra i quali è presente anche il
nominativo del Direttore Provinciale preposto alla firma dell’atto o alla relativa
delega.