Transfer pricing, rettifica bocciata dalla CTR Lombardia
I giudici dell’appello confermano la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo l’accertamento dell’Agenzia che contesta il metodo del “CUP” usato dal contribuente, a fronte delle risultanze ottenute tramite il “TNMM”.
Sul noto sito Internet, Eutekne, viene riportato il caso trattato dalla CTR Lombardia nella sentenza 539/1/2016 del 28.01.2016. Si tratta di una particolare fattispecie interpretativa che merita opportuno approfondimento.
Transfer pricing, ruling in Dogana
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce indicazioni in merito ai prezzi di trasferimento infragruppo e alla correlata analisi di comparabilità del livello di concorrenzialità (arm’s length principle, raccomandato dall’OCSE), nella sua circolare 16/D – 2015.
Una spinta decisa all’attività di ruling internazionale, anche sul versante doganale: questa è l’immediata impressione che si ricava nel leggere la circolare emanata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, lo scorso 6 novembre, in materia di transfer pricing.
La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza e...Dr Danilo Samà
La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza europeo: alla ricerca di un approccio economico e di una teoria del danno per il consumatore
Author:
Dr Danilo Samà (LUISS “Guido Carli” University, Law & Economics LAB)
Abstract:
L’articolo si propone di comprendere in base a quali condizioni sconti fedeltà adottati da un’impresa dominante comportino effetti anticoncorrenziali. Gli schemi fidelizzanti, infatti, sebbene estremamente frequenti nelle transazioni di mercato, qualora applicati da un’impresa dominante, rischiano di essere giudicati illeciti per sé, come comprovato dalla casistica giurisprudenziale finora emersa a livello europeo e dal severo scrutinio riservato delle autorità nazionali della concorrenza. Il lavoro dapprima fornisce una panoramica analitica delle pratiche fidelizzanti, concentrando in particolare l’attenzione sugli sconti retroattivi, ed approfondisce importanti implicazioni economiche, come gli effetti lock-in e suction. Successivamente vengono discusse le novità introdotte dalle linee guida per l’applicazione dell’Art. 102 TFUE, le quali richiedono un’analisi concreta degli effetti di mercato delle condotte escludenti. Alla luce di un estensivo studio dell’as-efficient competitor test, il nuovo approccio della Commissione Europea verso gli sconti fedeltà viene analizzato in dettaglio con riferimento ad un caso antitrust recentemente esaminato a livello europeo (Tomra). In conclusione, viene sviluppato un approccio economico per l’analisi degli effetti, e dunque della legalità, degli schemi fidelizzanti, in conformità con una coerente teoria del danno per il consumatore.
Keywords:
sconti fedeltà, abuso di posizione dominante, contratti di esclusiva, monopolizzazione, prezzi non lineari, prezzi predatori, teoria del danno, test del concorrente altrettanto efficiente, Tomra
JEL classification:
K21; L12; L42
Year:
2012
Pages:
1-45
Citation:
Samà, Danilo (2012), La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza europeo: alla ricerca di un approccio economico e di una teoria del danno per il consumatore, Law & Economics LAB, LUISS “Guido Carli” University, Rome, Italy, pp. 1-45.
Occupazione: il grande inganno.
Quanto sono affidabili i dati sull’occupazione? Quanto sono utili i provvedimenti adottati dal Governo per favorire la crescita? Continuiamo a nutrire seri dubbi…
Quer pasticciaccio brutto de IRAP.
Riduzione nel 2014. Abrogazione della riduzione a fronte di una futura deduzione nel 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato. Credito d’imposta per chi non ha dipendenti. Datori di lavoro con personale a tempo determinato senza deduzione, né credito d’imposta. Tassazione della sopravvenienza attiva che ne deriva. Governo: poche idee, ma confuse.
Residenza fiscale: non prioritarie le relazioni familiari.
Sulla base delle sole relazioni affettive, la presunzione afferente la residenza in Italia dei cittadini trasferitisi all’estero in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, non regge alla prova contraria.
Action 2 – Hybrid Mismatch Arrangements
L’azione N. 2 del progetto BEPS concerne la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements.
Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte.
Transfer pricing, ruling in Dogana
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce indicazioni in merito ai prezzi di trasferimento infragruppo e alla correlata analisi di comparabilità del livello di concorrenzialità (arm’s length principle, raccomandato dall’OCSE), nella sua circolare 16/D – 2015.
Una spinta decisa all’attività di ruling internazionale, anche sul versante doganale: questa è l’immediata impressione che si ricava nel leggere la circolare emanata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, lo scorso 6 novembre, in materia di transfer pricing.
La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza e...Dr Danilo Samà
La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza europeo: alla ricerca di un approccio economico e di una teoria del danno per il consumatore
Author:
Dr Danilo Samà (LUISS “Guido Carli” University, Law & Economics LAB)
Abstract:
L’articolo si propone di comprendere in base a quali condizioni sconti fedeltà adottati da un’impresa dominante comportino effetti anticoncorrenziali. Gli schemi fidelizzanti, infatti, sebbene estremamente frequenti nelle transazioni di mercato, qualora applicati da un’impresa dominante, rischiano di essere giudicati illeciti per sé, come comprovato dalla casistica giurisprudenziale finora emersa a livello europeo e dal severo scrutinio riservato delle autorità nazionali della concorrenza. Il lavoro dapprima fornisce una panoramica analitica delle pratiche fidelizzanti, concentrando in particolare l’attenzione sugli sconti retroattivi, ed approfondisce importanti implicazioni economiche, come gli effetti lock-in e suction. Successivamente vengono discusse le novità introdotte dalle linee guida per l’applicazione dell’Art. 102 TFUE, le quali richiedono un’analisi concreta degli effetti di mercato delle condotte escludenti. Alla luce di un estensivo studio dell’as-efficient competitor test, il nuovo approccio della Commissione Europea verso gli sconti fedeltà viene analizzato in dettaglio con riferimento ad un caso antitrust recentemente esaminato a livello europeo (Tomra). In conclusione, viene sviluppato un approccio economico per l’analisi degli effetti, e dunque della legalità, degli schemi fidelizzanti, in conformità con una coerente teoria del danno per il consumatore.
Keywords:
sconti fedeltà, abuso di posizione dominante, contratti di esclusiva, monopolizzazione, prezzi non lineari, prezzi predatori, teoria del danno, test del concorrente altrettanto efficiente, Tomra
JEL classification:
K21; L12; L42
Year:
2012
Pages:
1-45
Citation:
Samà, Danilo (2012), La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza europeo: alla ricerca di un approccio economico e di una teoria del danno per il consumatore, Law & Economics LAB, LUISS “Guido Carli” University, Rome, Italy, pp. 1-45.
Occupazione: il grande inganno.
Quanto sono affidabili i dati sull’occupazione? Quanto sono utili i provvedimenti adottati dal Governo per favorire la crescita? Continuiamo a nutrire seri dubbi…
Quer pasticciaccio brutto de IRAP.
Riduzione nel 2014. Abrogazione della riduzione a fronte di una futura deduzione nel 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato. Credito d’imposta per chi non ha dipendenti. Datori di lavoro con personale a tempo determinato senza deduzione, né credito d’imposta. Tassazione della sopravvenienza attiva che ne deriva. Governo: poche idee, ma confuse.
Residenza fiscale: non prioritarie le relazioni familiari.
Sulla base delle sole relazioni affettive, la presunzione afferente la residenza in Italia dei cittadini trasferitisi all’estero in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato, non regge alla prova contraria.
Action 2 – Hybrid Mismatch Arrangements
L’azione N. 2 del progetto BEPS concerne la neutralizzazione degli effetti provocati dai c. d. Hybrid Mismatch Arrangements.
Con l’Action N. 2 del Programma BEPS, l’OCSE si pone l’obiettivo di sviluppare le disposizioni del Modello Convenzionale OCSE, in funzione della progettazione di una normativa nazionale che elimini gli effetti degli strumenti ibridi relativi alla mancata corrispondenza di accordi in materia – a esempio – di doppia non-imposizione, doppia deduzione, e differimento a lungo termine delle imposte.
Trasparenza fiscale internazionale: la relazione OCSE
Lo scorso mese di aprile, a Washington, il Segretario Generale dell’OCSE ha presentato al G20 una relazione sullo stato dell’arte relativo alla trasparenza fiscale internazionale e alle nuove possibili proposte di azione.
MAP – Mutual Agreement Procedure
Nel MEMAP (Manual on Effective Mutual Agreement Procedures), l’OCSE fornisce una guida indispensabile a tutte le Autorità competenti sull’applicazione e sulla gestione delle MAP (Mutual Agreement Procedure), ossia le procedure per gli accordi reciproci.
Le procedure sugli accordi reciproci sono previste dall’art. 25 dell’OECD Model Tax Convention
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilitàPaolo Soro
INPS – Arriva la prima circolare sulle novità previste della Legge di Stabilità.
Necessità del DURC per accedere alla misura dello sgravio contributivo, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato ricomprese, riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, obbligo di applicazione dei contratti collettivi. Sono molti i chiarimenti che l’Istituto fornisce nella sua circolare 17/2015.
L’Agenzia illustra gli accordi preventivi per le imprese internazionali
Con il provvedimento direttoriale prot. 2016/42295 del 21.03.2016, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
BEPS: Le Azioni 3 e 4
L’Azione N. 3 del Piano BEPS riguarda la stesura di leggi efficaci per le aziende controllate estere (CFC). L’Azione 4 ha per oggetto la limitazione della base imponibile mediante la deduzione degli interessi e altri metodi di pagamento finanziari.
730 precompilato – una débâcle, ma parlano di boom.
Ultimamente, Governo e Agenzia millantano attraverso tutti i media, senza mostrare neanche il minimo pudore, il grande boom di consensi per il 730 precompilato. Noi siamo meno faziosi, ci limitiamo ai dati: il risultato è una clamorosa débâcle.
La Legge di Stabilità 2016
Il 22 dicembre 2015, con 162 voti favorevoli e 126 contrari, il Parlamento ha approvato definitivamente il testo della Legge di Stabilità 2016. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2015, come Legge n. 208 del 28.12.2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Il testo è composto da un unico articolo con 999 commi. In attesa dei soliti approfondimenti a livello nazionale e delle consuete circolari interpretative istituzionali, diamo uno sguardo alle questioni di maggior rilievo.
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
Reverse charge: i nuovi confini individuati, descritti, interpretati.
Sono escluse dall’applicazione del meccanismo le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto questi strumenti non rientrano nella nozione di edifici
Panoramica internazionale: Dubai (EAU).
Gli Emirati Arabi Uniti sono una confederazione fondata nel 1971, comprendente i sette emirati di Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras Al-Khaimah e Fujairah.
Progetto BEPS: Le Azioni 8-10 (Transfer Pricing to Value Creation)
Di pari passo con la globalizzazione dell’economia, i trasferimenti infragruppo tra diversi Paesi sono aumentati esponenzialmente. Le leggi tributarie sul prezzo di trasferimento hanno l’obiettivo di determinare la reale creazione di valore, evitando illegittime allocazioni dei profitti in giurisdizioni fiscalmente vantaggiose.
Transfer pricing e arm’s length: la Cassazione interpreta ad libitum
Il transfer pricing si applica anche ai finanziamenti che la controllante eroga alla sua controllata e il tasso di interesse si presume sulla base del “valore normale”. Questo il principio di diritto affermato da una recentissima pronuncia contraria al consolidato orientamento.
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
OCSE al lavoro su Transfer Pricing e BEPS
Prendiamo atto del rinnovato impegno da parte di tutte le Amministrazioni Finanziarie nazionali, nel colpire azioni di carattere elusivo poste in essere dalle imprese multinazionali (o, comunque, transnazionali), per fare il punto sulla situazione fiscale derivante dalle problematiche legate al Transfer Pricing e ai fenomeni di BEPS.
BEPS: Le Azioni 5-6
L’azione N. 5 (Harmful Tax Practices) si pone come obiettivo quello di fornire risposte che tengano in debita considerazione trasparenza e sostanza, risultando più efficaci per combattere le pratiche fiscali dannose.
L’azione N. 6 (Treaty Abuse) mira a impedire l’ottenimento di indebiti vantaggi e benefici in situazioni non adeguate, prevedendo delle normative nazionali che evitino qualunque abuso derivante dai trattati bilaterali.
Tax Control Framework: la guida OCSE
L’OCSE ha recentemente pubblicato, tra le varie Linee Guida 2016, una relazione concernente il TCF (Tax Control Framework), cui fa riferimento la circolare 38/E del 16.09.2016, emanata dall’Agenzia delle Entrate, avente a oggetto: “Chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi inerenti il regime di adempimento collaborativo.”
I limiti della pianificazione fiscale nell'uePaolo Soro
Uno dei principali compiti richiesti dai clienti a un commercialista è, ovviamente, quello di suggerire la strada migliore (ossia, meno onerosa), dal punto di vista fiscale, per attuare i loro progetti imprenditoriali. Detti consigli, peraltro, devono essere particolarmente attenti alle normative anti-elusione, caratterizzate dal principio generale in base al quale, la soluzione scelta deve consentire effettivamente di far conseguire all’impresa un concreto vantaggio economico, e non meramente fiscale.
Italian gas business sector actual analysis and its future development perspectives after the liberation and legalization of the market.
Analysis in a financial point of view of the acquisition process made by CDP on Snam Group. In order to do this we used BGC and Mckinsey Matrix to get the market positioning and their future perspective in it, and to evaluate the acquisition's financial evaluation we used a Discounted Cash Flow Model.
Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatoreDr Danilo Samà
Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatore
Author:
Dr Danilo Samà (LUISS “Guido Carli” University, Law & Economics LAB)
Abstract:
L’articolo si propone di comprendere in base a quali condizioni sconti fedeltà adottati da un’impresa dominante comportino effetti anticoncorrenziali. Gli schemi fidelizzanti, infatti, sebbene estremamente frequenti nelle transazioni di mercato, qualora applicati da un’impresa dominante, rischiano di essere giudicati illeciti per sé, come comprovato dalla casistica giurisprudenziale finora emersa a livello europeo e dal severo scrutinio riservato delle autorità nazionali della concorrenza. Il lavoro dapprima fornisce una panoramica analitica delle pratiche fidelizzanti, concentrando in particolare l’attenzione sugli sconti retroattivi, ed approfondisce importanti implicazioni economiche, come gli effetti lock-in e suction. Successivamente vengono discusse le novità introdotte dalle linee guida per l’applicazione dell’Art. 102 TFUE, le quali richiedono un’analisi concreta degli effetti di mercato delle condotte escludenti. Alla luce di un estensivo studio dell’as-efficient competitor test, il nuovo approccio della Commissione Europea verso gli sconti fedeltà viene analizzato in dettaglio con riferimento ad un caso antitrust recentemente esaminato a livello europeo (Tomra). In conclusione, viene sviluppato un approccio economico per l’analisi degli effetti, e dunque della legalità, degli schemi fidelizzanti, in conformità con una coerente teoria del danno per il consumatore.
Keywords:
sconti fedeltà, abuso di posizione dominante, contratti di esclusiva, monopolizzazione, prezzi non lineari, prezzi predatori, teoria del danno, test del concorrente altrettanto efficiente, Tomra
JEL classification:
K21; L12; L42
Journal:
Mercato Concorrenza Regole
Editor:
Il Mulino (Bologna, Italy)
Year:
2013
Pages:
237-266
Citation:
Samà, Danilo (2013), Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatore, Mercato Concorrenza Regole, Vol. XV, N. 2, Il Mulino, Bologna, Italy, pp. 237-266.
D.O.I.:
10.1434/74504
Il piano d'azione ue per l'iva europea unicaPaolo Soro
Il piano d’azione UE per un’IVA europea unica
La Commissione UE ha licenziato lo scorso 7 aprile il piano d’azione che propone la creazione di un’unica IVA europea, al fine di rendere l’imposta: più semplice da utilizzare per le imprese, capace di combattere i crescenti rischi di frode, diventare maggiormente efficiente, e soprattutto essere basata su una maggiore fiducia.
Il documento (il cui contenuto, col presente elaborato, ci si prefigge di analizzare), sembra ripercorrere da un punto di vista IVA a livello comunitario, mutatis mutandis, quanto predisposto dall’OCSE col piano BEPS.
Trasparenza fiscale internazionale: la relazione OCSE
Lo scorso mese di aprile, a Washington, il Segretario Generale dell’OCSE ha presentato al G20 una relazione sullo stato dell’arte relativo alla trasparenza fiscale internazionale e alle nuove possibili proposte di azione.
MAP – Mutual Agreement Procedure
Nel MEMAP (Manual on Effective Mutual Agreement Procedures), l’OCSE fornisce una guida indispensabile a tutte le Autorità competenti sull’applicazione e sulla gestione delle MAP (Mutual Agreement Procedure), ossia le procedure per gli accordi reciproci.
Le procedure sugli accordi reciproci sono previste dall’art. 25 dell’OECD Model Tax Convention
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilitàPaolo Soro
INPS – Arriva la prima circolare sulle novità previste della Legge di Stabilità.
Necessità del DURC per accedere alla misura dello sgravio contributivo, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato ricomprese, riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, obbligo di applicazione dei contratti collettivi. Sono molti i chiarimenti che l’Istituto fornisce nella sua circolare 17/2015.
L’Agenzia illustra gli accordi preventivi per le imprese internazionali
Con il provvedimento direttoriale prot. 2016/42295 del 21.03.2016, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
BEPS: Le Azioni 3 e 4
L’Azione N. 3 del Piano BEPS riguarda la stesura di leggi efficaci per le aziende controllate estere (CFC). L’Azione 4 ha per oggetto la limitazione della base imponibile mediante la deduzione degli interessi e altri metodi di pagamento finanziari.
730 precompilato – una débâcle, ma parlano di boom.
Ultimamente, Governo e Agenzia millantano attraverso tutti i media, senza mostrare neanche il minimo pudore, il grande boom di consensi per il 730 precompilato. Noi siamo meno faziosi, ci limitiamo ai dati: il risultato è una clamorosa débâcle.
La Legge di Stabilità 2016
Il 22 dicembre 2015, con 162 voti favorevoli e 126 contrari, il Parlamento ha approvato definitivamente il testo della Legge di Stabilità 2016. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2015, come Legge n. 208 del 28.12.2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. Il testo è composto da un unico articolo con 999 commi. In attesa dei soliti approfondimenti a livello nazionale e delle consuete circolari interpretative istituzionali, diamo uno sguardo alle questioni di maggior rilievo.
Tassazione redditi lavoro dipendente esteroPaolo Soro
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero.
Accade sempre più di frequente che un cittadino italiano si rechi a lavorare all’estero. Nel presente elaborato intendiamo occuparci del caso di coloro che svolgono l’attività alle dipendenze di un datore di lavoro straniero.
Tutti i redditi dovrebbero essere tassati nel Paese in cui sono concretamente prodotti. Peraltro, da un lato, non tutti gli Stati adottano gli stessi principi impositivi, e, dall’altro, giocano un ruolo preponderante (specialmente in assenza di uno specifico trattato convenzionale contro le doppie imposizioni) i fattori che consentono di definire il luogo di effettiva residenza del soggetto.
Reverse charge: i nuovi confini individuati, descritti, interpretati.
Sono escluse dall’applicazione del meccanismo le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto questi strumenti non rientrano nella nozione di edifici
Panoramica internazionale: Dubai (EAU).
Gli Emirati Arabi Uniti sono una confederazione fondata nel 1971, comprendente i sette emirati di Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras Al-Khaimah e Fujairah.
Progetto BEPS: Le Azioni 8-10 (Transfer Pricing to Value Creation)
Di pari passo con la globalizzazione dell’economia, i trasferimenti infragruppo tra diversi Paesi sono aumentati esponenzialmente. Le leggi tributarie sul prezzo di trasferimento hanno l’obiettivo di determinare la reale creazione di valore, evitando illegittime allocazioni dei profitti in giurisdizioni fiscalmente vantaggiose.
Transfer pricing e arm’s length: la Cassazione interpreta ad libitum
Il transfer pricing si applica anche ai finanziamenti che la controllante eroga alla sua controllata e il tasso di interesse si presume sulla base del “valore normale”. Questo il principio di diritto affermato da una recentissima pronuncia contraria al consolidato orientamento.
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
OCSE al lavoro su Transfer Pricing e BEPS
Prendiamo atto del rinnovato impegno da parte di tutte le Amministrazioni Finanziarie nazionali, nel colpire azioni di carattere elusivo poste in essere dalle imprese multinazionali (o, comunque, transnazionali), per fare il punto sulla situazione fiscale derivante dalle problematiche legate al Transfer Pricing e ai fenomeni di BEPS.
BEPS: Le Azioni 5-6
L’azione N. 5 (Harmful Tax Practices) si pone come obiettivo quello di fornire risposte che tengano in debita considerazione trasparenza e sostanza, risultando più efficaci per combattere le pratiche fiscali dannose.
L’azione N. 6 (Treaty Abuse) mira a impedire l’ottenimento di indebiti vantaggi e benefici in situazioni non adeguate, prevedendo delle normative nazionali che evitino qualunque abuso derivante dai trattati bilaterali.
Tax Control Framework: la guida OCSE
L’OCSE ha recentemente pubblicato, tra le varie Linee Guida 2016, una relazione concernente il TCF (Tax Control Framework), cui fa riferimento la circolare 38/E del 16.09.2016, emanata dall’Agenzia delle Entrate, avente a oggetto: “Chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi inerenti il regime di adempimento collaborativo.”
I limiti della pianificazione fiscale nell'uePaolo Soro
Uno dei principali compiti richiesti dai clienti a un commercialista è, ovviamente, quello di suggerire la strada migliore (ossia, meno onerosa), dal punto di vista fiscale, per attuare i loro progetti imprenditoriali. Detti consigli, peraltro, devono essere particolarmente attenti alle normative anti-elusione, caratterizzate dal principio generale in base al quale, la soluzione scelta deve consentire effettivamente di far conseguire all’impresa un concreto vantaggio economico, e non meramente fiscale.
Italian gas business sector actual analysis and its future development perspectives after the liberation and legalization of the market.
Analysis in a financial point of view of the acquisition process made by CDP on Snam Group. In order to do this we used BGC and Mckinsey Matrix to get the market positioning and their future perspective in it, and to evaluate the acquisition's financial evaluation we used a Discounted Cash Flow Model.
Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatoreDr Danilo Samà
Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatore
Author:
Dr Danilo Samà (LUISS “Guido Carli” University, Law & Economics LAB)
Abstract:
L’articolo si propone di comprendere in base a quali condizioni sconti fedeltà adottati da un’impresa dominante comportino effetti anticoncorrenziali. Gli schemi fidelizzanti, infatti, sebbene estremamente frequenti nelle transazioni di mercato, qualora applicati da un’impresa dominante, rischiano di essere giudicati illeciti per sé, come comprovato dalla casistica giurisprudenziale finora emersa a livello europeo e dal severo scrutinio riservato delle autorità nazionali della concorrenza. Il lavoro dapprima fornisce una panoramica analitica delle pratiche fidelizzanti, concentrando in particolare l’attenzione sugli sconti retroattivi, ed approfondisce importanti implicazioni economiche, come gli effetti lock-in e suction. Successivamente vengono discusse le novità introdotte dalle linee guida per l’applicazione dell’Art. 102 TFUE, le quali richiedono un’analisi concreta degli effetti di mercato delle condotte escludenti. Alla luce di un estensivo studio dell’as-efficient competitor test, il nuovo approccio della Commissione Europea verso gli sconti fedeltà viene analizzato in dettaglio con riferimento ad un caso antitrust recentemente esaminato a livello europeo (Tomra). In conclusione, viene sviluppato un approccio economico per l’analisi degli effetti, e dunque della legalità, degli schemi fidelizzanti, in conformità con una coerente teoria del danno per il consumatore.
Keywords:
sconti fedeltà, abuso di posizione dominante, contratti di esclusiva, monopolizzazione, prezzi non lineari, prezzi predatori, teoria del danno, test del concorrente altrettanto efficiente, Tomra
JEL classification:
K21; L12; L42
Journal:
Mercato Concorrenza Regole
Editor:
Il Mulino (Bologna, Italy)
Year:
2013
Pages:
237-266
Citation:
Samà, Danilo (2013), Sconti fedeltà tra approccio economico e danno per il consumatore, Mercato Concorrenza Regole, Vol. XV, N. 2, Il Mulino, Bologna, Italy, pp. 237-266.
D.O.I.:
10.1434/74504
Il piano d'azione ue per l'iva europea unicaPaolo Soro
Il piano d’azione UE per un’IVA europea unica
La Commissione UE ha licenziato lo scorso 7 aprile il piano d’azione che propone la creazione di un’unica IVA europea, al fine di rendere l’imposta: più semplice da utilizzare per le imprese, capace di combattere i crescenti rischi di frode, diventare maggiormente efficiente, e soprattutto essere basata su una maggiore fiducia.
Il documento (il cui contenuto, col presente elaborato, ci si prefigge di analizzare), sembra ripercorrere da un punto di vista IVA a livello comunitario, mutatis mutandis, quanto predisposto dall’OCSE col piano BEPS.
Il confronto a coppie con ”metodo AHP” e la sua applicazione
per la valutazione degli elementi qualitativi nell’aggiudicazione
dei contratti pubblici con il criterio del miglior rapporto qualità
prezzo (OeV)
Intervento alla IV conferenza di diritto dell'energia 2013 - Andrea Zoppini Andrea Zoppini
Intervento prof. zoppini alla conferenza di diritto dell'energia - quali regole per il mercato del gas?
La prospettiva regolatoria del mercato del gas offre la possibilità di interpretare criticamente un settore strategico per lo sviluppo economico del Paese e di problematizzare le relazioni emergenti tra l’economia del gas e alcuni profili giuridici. Si può procedere ad inquadrare la materia, incardinandola in quattro diversi plessi: la struttura del mercato, le regole del mercato, il regime degli operatori ed il trattamento dei consumatori.
IV Conferenza di diritto dell'energia: http://bit.ly/ConferenzaEnergia_Gas2013
Progetto BEPS: Action Plan 1 – Digital Economy
Sulla base della relazione finale 2015 diramata dall’OCSE, pubblichiamo il primo di una serie di articoli concernenti le 15 azioni del Progetto BEPS. L’azione N. 1 (ADDRESSING THE TAX CHALLENGES OF THE DIGITAL ECONOMY), riguarda le sfide della fiscalità nella Digital Economy.
Abuso del diritto o sopruso sui diritti dei contribuenti?
In attesa della legge delega, la cui emanazione diventa sempre più urgente, le due ultime pronunce della Cassazione (25758 del 05.12.2014 e 25972 del 10.12.2014) sull’abuso del diritto sembrano confermare un decisivo cambio di rotta, richiedendo quanto meno che l’Amministrazione sia molto rigorosa nell’assolvere l’onere della prova.
Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettriga e il Gas n. 178 del 4/8/2005, che assicura ai gestori dei rigassificatori, anche in caso di mancato utilizzo dell’impianto, la copertura di una quota pari all’80 % dei ricavi di riferimento. Tale copertura è riconosciuta dal sistema tariffario del trasporto e ha durata per un periodo di 20 anni.
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Lavoratori migranti: non tutti i mali vengono per nuocere?
La questione dei migranti è attualmente al primo posto fra le priorità che le forze politiche italiane e comunitarie devono affrontare e risolvere. I cittadini attendono risposte concrete con riferimento a una situazione che si va facendo ogni giorno più ardua, a partire dalle problematiche concernenti la pacifica convivenza di popoli così differenti fra loro, nel continente con la più alta densità mondiale.
America first
Trump conferma l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo mondiale sul clima. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e quali sono le implicazioni per il mondo del lavoro.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Mamma, ho perso l’aereo!
L’Alitalia al redde rationem.
Nella simpatica commedia americana, record d’incassi al botteghino, il piccolo Macaulay Carson è un passeggero che perde l’aereo per ben due volte. Gli autori, nonostante il successo ottenuto in entrambe le occasioni, hanno ritenuto che non sarebbe stato più credibile fargli mancare il volo anche in una terza circostanza.
In Italia, invece, per la terza volta nel giro di nove anni (2008 – 2013 – 2017), il personale dell’Alitalia (e non solo) “perde l’aereo”.
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
TTIP e TPP: Mettiamo un po’ d’ordine
Il Transatlantic Trade and Investment Partnership e il Trans Pacific Partnership hanno in comune solo una cosa: il fatto che sono entrambi due accordi di collaborazione (partnership) concernenti gli scambi commerciali internazionali… o forse c’è dell’altro?
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
L’Unione fa la forza
La crisi che ha pesantemente colpito l’Europa nel 2008 non sembra ancora vedere un’effettiva ripresa generale. Il motivo, a nostro avviso, risiede nell’assenza di una reale unità di intenti all’interno dell’UE.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
Pianificazione fiscale etica
E’ possibile sviluppare un’attività di pianificazione fiscale internazionale etica (che sia cioè improntata su condivisibili precetti morali)? A modesto parere di chi scrive, assolutamente sì! E, in questo contributi, si cercherà di fornirne adeguata dimostrazione logica.
Il Gruppo IVA
La Legge denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata “Gruppo IVA”, mediante l’inserimento del “Titolo V-bis Gruppo IVA” nel D.P.R 633/72.
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Di seguito si riporta una panoramica relativa ai più eclatanti casi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno trovato spazio nelle principali testate giornalistiche mondiali, cercando di comprendere qual è il reale livello di elusione che i grossi gruppi multinazionali arrivano a conseguire.
1. Transfer pricing, rettifica bocciata dalla CTR Lombardia
I giudici dell’appello confermano la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo
l’accertamento dell’Agenzia che contesta il metodo del “CUP” usato dal contribuente, a fronte
delle risultanze ottenute tramite il “TNMM”.
Sul noto sito Internet, Eutekne, viene riportato il caso trattato dalla CTR Lombardia nella sentenza
539/1/2016 del 28.01.2016. Si tratta di una particolare fattispecie interpretativa che merita
opportuno approfondimento.
Le operazioni di transfer pricing in questione si erano realizzate negli anni 2008 e 2009 tra una
controllata italiana e la sua controllante svizzera. Il soggetto italiano aveva ritenuto di avvalorare la
correttezza dei prezzi di trasferimento applicati, mediante l’uso del solo “Comparable
Uncontrolled Price” (CUP Method), raffrontando detti prezzi a quelli normalmente praticati tra lo
stesso soggetto italiano e altra società terza, sempre nazionale. La difesa del contribuente,
avvalorata dai giudici (e condivisa dall’autrice dell’articolo), si risolve in sostanza nell’affermare
che, se tali prezzi erano congrui tra due soggetti indipendenti (seppure operanti entrambi in Italia),
non potevano che essere considerati tali anche tra controllata e controllante, indipendentemente
dalla circostanza che detta ultima fosse un soggetto svizzero; essendo, infatti, su tale minima base,
già integralmente rispettato il principio di libera concorrenza (Arm’s Length Principle) di matrice
OCSE.
L’Agenzia delle Entrate riteneva, viceversa, doversi applicare il “Transactional Net Margin Method”
(TNMM), in base al quale i prezzi di trasferimento da applicare avrebbero dovuto essere più elevati
rispetto a quelli effettivamente praticati dalla SRL italiana (la quale dunque avrebbe dovuto
evidenziare un volume maggiore di entrate), posto che il mercato svizzero presentava dei prezzi
superiori.
I giudici hanno contrariamente ritenuto che avesse importanza, esclusivamente o quasi, il soggetto
cedente (e non anche l’acquirente). Pertanto, essendo identica la prestazione, diveniva irrilevante
focalizzare l’attenzione su quale fosse il mercato specifico in cui operava l’acquirente.
Alla stessa conclusione – come anzidetto – giunge pure l’autrice dell’articolo pubblicato su
Eutekne, la quale ritiene corretta tale motivata decisione delle Commissione.
Soluzione, che però, francamente, non ci trova concordi; tanto più avuto riguardo proprio alle
corrette premesse esposte dall’autrice, che precisa come l’OCSE, nelle sue Linee Guida,
raccomanda di valutare determinate operazioni tenendo in opportuna considerazione:
- Le caratteristiche dei beni e dei servizi
- Le attività svolte da ciascuna delle imprese coinvolte nella transazione e i rischi da queste
assunte
- Le condizioni contrattuali
- Le condizioni economiche e di mercato in cui vengono effettuate le transazioni
- Le strategie commerciali perseguite dalle imprese coinvolte nelle transazioni.
2. Leggiamo, altresì, che l’importanza da attribuire a ciascuno di tali fattori nella comparabilità
dipenderà dal metodo di transfer pricing prescelto.
Orbene, a noi sembra evidente, proprio sul fondamento di queste inequivocabili affermazioni, che
non si possano effettuare delle valutazioni afferenti il transfer pricing, senza tenere in debita
considerazione la circostanza – per l’appunto – che trattasi di operazioni compiute tra imprese
appartenenti a due differenti mercati geografici. E’ acclarato che i prezzi praticati da un’impresa
nei confronti di altra operante nello stesso mercato, non sono i medesimi rispetto a quelli praticati
da quella stessa impresa verso i mercati esteri; e che anche questi ultimi differiscano in funzione
del tipo di mercato estero in cui ha sede e opera l’impresa acquirente.
Indipendentemente, peraltro, da certe considerazioni di carattere personale, andiamo ad
analizzare compiutamente cosa raccomanda l’OCSE, senza limitarci a stralciarne delle proposizioni
che acquistano effettiva valenza solo all’interno del loro contesto; non certo prese fini a sé stesse.
Le Linee Guida OCSE stabiliscono che il principio del “prezzo di libera concorrenza” (Arm’s Length
Principle) o del “valore normale”, deve essere utilizzato per determinare l’adeguatezza dei prezzi
di trasferimento applicati fra imprese facenti parte dello stesso gruppo. Questo principio è incluso,
sia nelle Linee Guida OCSE, che nel Modello di Convenzione OCSE, utilizzato quale base per i
trattati bilaterali contro la doppia imposizione fra i Paesi membri. Secondo detto principio, il
prezzo equo applicabile nelle transazioni infragruppo è quello che sarebbe stato pattuito per
transazioni similari (ossia, stessa tipologia di prestazione eseguita negli stessi mercati e nello
stesso tempo), poste in essere da imprese indipendenti.
Le Linee Guida, poi, indicano una serie di metodi da utilizzare per la corretta applicazione del
principio di libera concorrenza al transfer pricing. Come noto, si tratta dei c. d. Traditional
Transaction Methods e dei Transactional Profit Methods.
I Traditional Transaction Methods sono:
- il metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price – CUP Method);
- il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method);
- il metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method).
I Transactional Profit Methods sono:
- il metodo della comparazione dell'utile (Comparable Profit Method);
- il metodo del rendimento del capitale investito (ROI Method);
- il metodo del margine netto della transazione (Transactional Net Margin Method - TNMM);
- il metodo della ripartizione dell’utile (Profit Split Method).
Attenzione, però, che questi metodi non sono fra loro alternativi; ossia, tali per cui il contribuente
possa liberamente scegliere al loro interno quello che preferisce. L’Ocse, invero, raccomanda il
principio del “Best Method Rule”: le imprese (e le Amministrazioni nell’effettuare i controlli)
dovranno cercare di utilizzare sempre il metodo maggiormente appropriato rispetto alla specifica
operazione.
3. A tal proposito, contrariamente a quanto accadeva inizialmente, vi è da dire che l’OCSE ha avuto
modo di precisare come esistano nella pratica svariate fattispecie nelle quali i metodi “Reddituali”,
in generale, siano senz’altro da preferire rispetto a quelli “Tradizionali”, in quanto assai più
rispondenti al principio dell’Arm’s Length.
In particolare, nella:
“REVIEW OF COMPARABILITY AND OF PROFIT METHODS: REVISION OF CHAPTERS I-III OF THE
TRANSFER PRICING GUIDELINES”,
datata: 22 luglio 2010, l’OCSE afferma – a proposito del CUP Method – che, l’utilizzazione di tale
metodo è accettabile laddove non esista alcuna differenza tra le transazioni che devono essere
comparate, o tra le imprese che mettono in atto dette transazioni che devono essere comparate.
Ergo, non è corretta (quanto meno a parere dell’OCSE) l’affermazione in base alla quale rileva di
fatto solo la tipologia della prestazione resa (o del bene venduto), e non anche la società
controparte con cui si effettua la comparazione delle transazioni.
Sempre il medesimo documento – con riferimento al TNMM – viceversa precisa che uno dei punti
di forza di tale ultimo metodo è che (evidentemente) gli indici dell’utile netto sono meno
influenzati dalle differenze dei prezzi delle transazioni, rispetto a quello che accade usando il CUP
Method.
Beninteso, ciò non significa che il TNMM costituisca il “Best Method” nella fattispecie in esame: in
effetti, l’OCSE altresì si affretta a ricordare come gli indici dell’utile netto di un contribuente siano,
per contro, fortemente alterati anche da fattori che ben poca inerenza hanno con l’individuazione
del “valore normale” dei prezzi di trasferimento e, di conseguenza, con la corretta applicazione
dell’Arm’s Length Principle.
Non solo: non appare scevro da critiche il comportamento attuato dall’Amministrazione nella
circostanza in argomento, proprio avuto riguardo a quanto riportato nella circolare 58/E del
15.12.2010 (emanata subito dopo il documento OCSE sopra ricordato), la quale (capitolo 5 § 5.1.2:
Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera
concorrenza) afferma:
“La sezione dovrà dare contezza degli esiti dell’analisi di comparabilità, nonché delle informazioni
disponibili, e dei relativi effetti in ordine alla scelta del metodo. Più in particolare, tale sezione
dovrà illustrare le ragioni che hanno portato a qualificare il metodo prescelto per la
determinazione dei prezzi di trasferimento come il metodo più appropriato alle circostanze del
caso. Occorre altresì rilevare che, qualora sulla base delle informazioni desumibili dall’analisi di
comparabilità, dovesse emergere la possibilità di utilizzare un metodo transazionale reddituale
(Transactional Net Margin Method e Transactional Profit Split Method ) e, in maniera egualmente
affidabile, anche il potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale (Comparable
Uncontrolled Price Method, Resale Price Method e Cost Plus Method), il Provvedimento recepisce
l’impostazione di cui alle Linee Guida OCSE, prevedendo l’utilizzo di tale ultimo metodo. Per tale
ragione, in presenza delle condizioni suddette (e cioè potenziale applicazione di un metodo
4. transazionale reddituale e di un metodo transazionale tradizionale in maniera egualmente
affidabile), qualora il contribuente si dovesse discostare dall’adozione del metodo tradizionale in
ipotesi applicabile, lo stesso dovrà fornire adeguate motivazioni. Tali motivazioni, di contro, non
devono essere addotte, laddove l’analisi di comparabilità non dovesse fornire evidenze in merito al
potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale in misura altrettanto affidabile. Stesso
discorso vale in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo
(Comparable Uncontrolled Price), in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo.”
In conclusione, a parere di chi scrive, le risultanze del CUP Method avrebbero dovuto essere
opportunamente “depurate” sulla base del range di risultati ottenuti mediante l’applicazione del
TNMM (e anche del Resale Price Method, probabilmente il più appropriato nella concreta
fattispecie), onde addivenire a una valutazione che fosse il più possibile corrispondente all’Arm’s
Length Principle.
Stante tale carenza, seppure da un lato l’obiezione mossa dall’Ufficio (esclusivamente fondata
sull’applicazione sic et simpliciter del TNMM) non appare per nulla sufficiente, dall’altro la
motivazione espressa nella sentenza (in questo, dunque, non concordiamo con l’autrice
dell’articolo di Eutekne), non ci sembra affatto convincente, risultando alquanto carente e come
tale tutt’altro che inattaccabile in sede di Legittimità.