L’Agenzia illustra gli accordi preventivi per le imprese internazionali
Con il provvedimento direttoriale prot. 2016/42295 del 21.03.2016, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione parte iPaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Prima parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la prima parte (artt. 1 - 4).
Intervento di Maria Grazia Pastore al convegno del 23 maggio 2017 "Gli incontri con l'Amministrazione Finanziaria. L'Agenzia - Il Fisco - Il Commercialista”
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La certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente nel D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128; Il nuovo art. 10bis della L. n. 212 del 2000. Slide aggiornate a marzo 2016
La nuova disciplina degli interpelli.
Due giorni dopo l'emanazione del Decreto Crescita e Internazionalizzazione che reca le innovazioni afferenti accordi collaborativi e istanze di interpello facoltative per le imprese a carattere internazionale, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 156: Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.
Residenza fiscale e imposte pagate allestero tuirPaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il TUIR.
Proseguiamo l’analisi del tema concernente la residenza fiscale e le imposte pagate all’estero con l’analisi della principale norma nazionale: il TUIR.
Il nuovo abuso del diritto.
Assenza di sostanza economica dell’operazione e realizzazione di vantaggi fiscali indebiti come mero effetto essenziale dell’operazione: queste le caratteristiche del nuovo abuso del diritto previste dal Legislatore.
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
OCSE al lavoro su Transfer Pricing e BEPS
Prendiamo atto del rinnovato impegno da parte di tutte le Amministrazioni Finanziarie nazionali, nel colpire azioni di carattere elusivo poste in essere dalle imprese multinazionali (o, comunque, transnazionali), per fare il punto sulla situazione fiscale derivante dalle problematiche legate al Transfer Pricing e ai fenomeni di BEPS.
Brexit Tax
Il “Day-after-Brexit” si annuncia pieno di incognite e di timori. Seppure, infatti, la normativa preveda un biennio di rodaggio prima dell’uscita effettiva, per fare in modo che il governo europeo possa dettare le necessarie disposizioni transitorie (si pensi, a esempio, al contenzioso in corso presso la Corte UE in cui sono parte i contribuenti del Regno Unito), è innegabile che saranno non poche le conseguenze dirette che colpiranno la vita lavorativa, economica, finanziaria e soprattutto fiscale di tutti gli Europei.
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Esterovestizione e attività di verifica dell'agenziaPaolo Soro
Esterovestizione e attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate.
Un’impresa residente all’estero, sulla base di criteri formali, e in Italia, su fondamenti sostanziali (come spesso accade nel caso di holding straniere che detengono partecipazioni in società domestiche), va incontro ai problemi nascenti dalla normativa sull’esterovestizione. Diamo uno sguardo ai fattori considerati dall’Agenzia delle Entrate nella sua attività di verifica.
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza partePaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Terza parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la terza e ultima parte (artt. 13 - 16).
Mcaa per lo scambio automatico delle informazioniPaolo Soro
MCAA per lo scambio automatico delle informazioni
Sottoscritto l’Accordo internazionale che dà attuazione allo scambio automatico delle informazioni fiscali e finanziarie fra 31 Paesi membri dell’OCSE.
Lo scorso 27 gennaio, i rappresentanti di 31 Paesi (inclusa l’Italia), hanno sottoscritto in sede OCSE il Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), per attivare lo scambio automatico delle informazioni (Country-by-Country Reports).
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015 Paolo Soro
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015.
Chiarimenti per l’ampia platea di contribuenti interessati ad accedere alla procedura, che rappresenta un’irrinunciabile chance per rientrare nel perimetro della legalità fiscale
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
Prendiamo spunto dalla recente pronuncia della CTR della Toscana (1702/1/14 del 22/09/2014), per fare il punto sull’imposizione fiscale cui sono soggetti i trust, in Italia.
MAP – Mutual Agreement Procedure
Nel MEMAP (Manual on Effective Mutual Agreement Procedures), l’OCSE fornisce una guida indispensabile a tutte le Autorità competenti sull’applicazione e sulla gestione delle MAP (Mutual Agreement Procedure), ossia le procedure per gli accordi reciproci.
Le procedure sugli accordi reciproci sono previste dall’art. 25 dell’OECD Model Tax Convention
BEPS: Le Azioni 13-15
Concludiamo l’analisi del Piano BEPS con le Azioni:
13 – TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING (Documentazione sui prezzi di trasferimenti e nuovo report Paese per Paese)
14 - MAKING DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE (Soluzioni agli ostacoli derivanti dalle MAP)
15 - DEVELOPING A MULTILATERAL INSTRUMENT TO MODIFY BILATERAL TAX TREATIES (Sviluppo degli strumenti multilaterali per correggere i Trattati bilaterali)
Il Patent Box.
E’ stato recentemente pubblicato sui siti del MISE e del MEF il decreto di attuazione del cosiddetto “Patent Box”: Regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere dell’ingegno.
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016Paolo Soro
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
Nel corrente anno 2016, è entrata in vigore la normativa relativa alla branch exemption. Ricordiamo brevemente questa importante innovazione introdotta lo scorso anno dal Decreto Crescita e Internazionalizzazione, che porta un legittimo e concreto risparmio d’imposta in capo alle imprese residenti.
Azioni di promozione attiva della domiciliarità per le persone non autosufficienti mediante l’introduzione dei modelli innovativi nella gestione dei servizi
Schemi rappresentativi di comportamententi anomali: operatività connessa con ...Alessandra Rocca
La Uif ha pubblicato il 10 novembre 2020 schemi rappresentativi di comportamenti anomali diretti a tutti i destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette;
5 i capitoli del documento:
• Operatività connessa con illeciti fiscali
• Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti (settori ritenuti a maggiore rischio quello edile, carburanti, beni a contenuto tecnologico, commercio di autoveicoli, logistica, metalli preziosi etc.)
• Frodi sull'iva intracomunitaria
• Frodi fiscali internazionali
• Cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi
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Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Lavoratori migranti: non tutti i mali vengono per nuocere?
La questione dei migranti è attualmente al primo posto fra le priorità che le forze politiche italiane e comunitarie devono affrontare e risolvere. I cittadini attendono risposte concrete con riferimento a una situazione che si va facendo ogni giorno più ardua, a partire dalle problematiche concernenti la pacifica convivenza di popoli così differenti fra loro, nel continente con la più alta densità mondiale.
America first
Trump conferma l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo mondiale sul clima. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e quali sono le implicazioni per il mondo del lavoro.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Mamma, ho perso l’aereo!
L’Alitalia al redde rationem.
Nella simpatica commedia americana, record d’incassi al botteghino, il piccolo Macaulay Carson è un passeggero che perde l’aereo per ben due volte. Gli autori, nonostante il successo ottenuto in entrambe le occasioni, hanno ritenuto che non sarebbe stato più credibile fargli mancare il volo anche in una terza circostanza.
In Italia, invece, per la terza volta nel giro di nove anni (2008 – 2013 – 2017), il personale dell’Alitalia (e non solo) “perde l’aereo”.
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
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Il Transatlantic Trade and Investment Partnership e il Trans Pacific Partnership hanno in comune solo una cosa: il fatto che sono entrambi due accordi di collaborazione (partnership) concernenti gli scambi commerciali internazionali… o forse c’è dell’altro?
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
L’Unione fa la forza
La crisi che ha pesantemente colpito l’Europa nel 2008 non sembra ancora vedere un’effettiva ripresa generale. Il motivo, a nostro avviso, risiede nell’assenza di una reale unità di intenti all’interno dell’UE.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
Pianificazione fiscale etica
E’ possibile sviluppare un’attività di pianificazione fiscale internazionale etica (che sia cioè improntata su condivisibili precetti morali)? A modesto parere di chi scrive, assolutamente sì! E, in questo contributi, si cercherà di fornirne adeguata dimostrazione logica.
Il Gruppo IVA
La Legge denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata “Gruppo IVA”, mediante l’inserimento del “Titolo V-bis Gruppo IVA” nel D.P.R 633/72.
Di seguito si riporta una panoramica relativa ai più eclatanti casi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno trovato spazio nelle principali testate giornalistiche mondiali, cercando di comprendere qual è il reale livello di elusione che i grossi gruppi multinazionali arrivano a conseguire.
La mappa internazionale del lavoro
Intrappolati nella nostra quotidianità, lastricata da innumerevoli ed estenuanti adempimenti, siamo spesso costretti a rubare preziosi momenti alle famiglie (e al più che meritato riposo domenicale), per immergerci obtorto collo nello studio delle numerose novità legislative, che oramai scandiscono la vita dei commercialisti con lo stesso ineluttabile alternarsi del giorno alla notte. Così facendo, però, dimentichiamo che abbiamo altresì il dovere di ritagliarci un minimo di tempo da dedicare a un aspetto fondamentale della nostra formazione professionale: ovverossia, l’analisi del mercato nazionale e internazionale in cui operiamo.
1. L’Agenzia illustra gli accordi preventivi per le imprese internazionali
Con il provvedimento direttoriale prot. 2016/42295 del 21.03.2016, l’Agenzia delle Entrate ha
diramato le disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con
attività internazionale.
Premessa
L’art. 1 del recente Decreto Crescita e Internazionalizzazione (rubricato: Accordi preventivi per le
imprese con attività internazionale), è intervenuto in tema di ruling internazionale,
sostanzialmente prevedendo una nuova tipologia di accordi preventivi tra le imprese aventi
carattere internazionale e l’Amministrazione Finanziaria.
Nel dettaglio, gli accordi preventivi hanno a oggetto:
A) l'area della disciplina del transfer pricing, nonché dei valori fiscali di ingresso e di uscita in
caso di trasferimento della residenza;
B) l'attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni presso altri Stati;
C) la valutazione preventiva persino della sussistenza o meno dei requisiti che configurano
una stabile organizzazione in Italia;
D) l'individuazione delle norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a (o da) soggetti non
residenti.
Gli accordi vincolano le parti per il periodo di imposta nel corso del quale sono stipulati e per i
quattro periodi di imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto.
E’ concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo,
ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del
ravvedimento operoso, ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa.
Le imprese che aderiscono al nuovo regime di adempimento collaborativo avranno accesso alla
procedura anche ai fini della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del
valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list.
La norma, come noto, demandava l’operatività delle disposizioni a decorrere dalla data fissata dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo (ovverossia: 90 giorni dal 07.10.2015). Il
provvedimento ha, viceversa, visto la luce solo lo scorso 21 marzo, con oltre 2 mesi e mezzo di
ritardo. Diamogli un’occhiata.
Definizioni e ambito applicativo
Al primo punto vengono indicati i soggetti interessati dal provvedimento. Si tratta delle imprese
qualificabili come residenti in base al TUIR, le quali, in alternativa o congiuntamente:
2. - si trovino rispetto a società non residenti in una o più delle condizioni indicate nel comma 7
dell’articolo 110 del TUIR (si ricorda che trattasi della disposizione concernente i Paesi “non
collaborativi”, oggetto di revisione nell’ultima Legge di Stabilità 2016);
- il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi
al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
- abbiano corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o
altri componenti reddituali;
- esercitino la loro attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato.
Sono inoltre destinatarie del provvedimento le imprese non residenti che esercitino l’attività nello
Stato attraverso una stabile organizzazione residente, nonché quelle che hanno intenzione di
esercitare un’attività ancora non intrapresa.
Gli accordi preventivi concernono i seguenti ambiti:
I) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle
operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del TUIR;
II) applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti
l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa
residente, ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
III) applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti
l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti
reddituali a (oppure, da) soggetti non residenti.
Accesso alla procedura
L’istanza (redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
tramite consegna diretta all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta all’atto della presentazione) va
indirizzata all’Ufficio Accordi Preventivi e Controversie Internazionali dell’Agenzia delle Entrate,
Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Sezione di Roma, Via Cristoforo
Colombo N. 426 C/D, oppure Sezione di Milano, Via Manin N. 25.
Attualmente, non è ancora possibile utilizzare la PEC, in attesa che venga emanato ulteriore
apposito provvedimento. Francamente, non si comprende quale ulteriore provvedimento sia
necessario per dare il via libera anche all’inoltro tramite PEC, a parte possibili problematiche
organizzative interne, le quali peraltro non dovrebbero avere ragion d’essere; tanto più che già il
presente documento è stato licenziato in forte ritardo. Non possiamo fare a meno di osservare che
siamo nell’era del tanto sbandierato processo telematico; con un utilizzo esclusivo della PEC da
parte di tutti gli enti (Camera di Commercio, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate etc.), anche
allorché si tratti di notificare atti e documenti a pensionati i quali, oggettivamente, non sanno
nemmeno come “farsi la mail” (figurarsi la PEC). Ma questi sono inconvenienti tecnici che poco
interessano all’Amministrazione, salvo – a quanto sembra – quando fa comodo a sé stessa. E poco
importa se, avendo a che fare con gruppi internazionali (come nella concreta fattispecie),
l’ennesima figuraccia sia – per l’appunto – a carattere internazionale.
3. Di regola, l’istanza deve:
- recare la denominazione dell’impresa, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla
sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e, eventualmente, il domiciliatario nazionale
per la procedura (se diverso dall’impresa), presso il quale si chiede di inoltrare le
comunicazioni attinenti alla procedura;
- indicare l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio dello Stato, qualora
presentata da impresa non residente, ed eventualmente – anche in tal caso – il
domiciliatario nazionale per la procedura;
- contenere una chiara indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo, nonché una
sintetica descrizione dell’operazione;
- recare, in allegato, la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti relativi
all’impresa con attività internazionale;
- essere firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di
rappresentanza.
Dopo di che, l’Agenzia elenca una serie di ipotesi specifiche.
1) L’istanza avente a oggetto il valore normale delle operazioni intercorse con Paesi “non
collaborativi”, dovrà (oltre a quanto già indicato):
- contenere l’indicazione dettagliata dei beni o servizi oggetto dell’operazione;
- indicare le società non residenti con le quali dette operazioni sono effettuate e le ragioni
che caratterizzano il rapporto intercorrente tra di esse e l’impresa residente;
- illustrare i criteri e i metodi di determinazione del valore normale delle operazioni e le
ragioni per cui i predetti criteri e metodi sono ritenuti conformi alla normativa e alla
disciplina di riferimento;
- aggiungere l’eventuale documentazione illustrativa di riferimento.
2) L’istanza avente a oggetto l’applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine
convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un
altro Stato di un’impresa residente, ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un
soggetto non residente, dovrà:
- contenere l’indicazione dettagliata del particolare caso concreto in relazione al quale si è
prodotta l’istanza di accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
- indicare gli elementi identificativi dell’eventuale stabile organizzazione in altro Stato
dell’impresa residente che propone l’istanza;
- illustrare la soluzione che si intende adottare sul piano applicativo della normativa di
riferimento e le ragioni per cui si ritiene che essa sia conforme alle norme di legge;
- allegare, se reputato opportuno, la relativa documentazione economica, patrimoniale e
finanziaria.
3) L’istanza avente a oggetto l’applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine
convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e
altri componenti reddituali, deve (sempre in aggiunta agli elementi di base):
4. - indicare dettagliatamente il caso concreto in relazione al quale si è prodotta l’istanza di
accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
- indicare i soggetti non residenti, destinati a percepire o erogare i componenti reddituali;
- illustrare la soluzione che si intende adottare sul piano applicativo della normativa di
riferimento e le ragioni per cui si ritiene che essa sia conforme alle norme di legge;
- allegare (se del caso) la relativa documentazione illustrativa.
4) L’istanza avente a oggetto i valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della
residenza, in particolare, dovrà:
- indicare lo Stato di trasferimento o di provenienza;
- indicare dettagliatamente i componenti dell’azienda o del complesso aziendale in uscita e
le attività e passività in ingresso, da e nel territorio dello Stato;
- illustrare i criteri e i metodi di valorizzazione dei componenti dell’azienda (o del complesso
aziendale) in uscita e/o delle attività e passività in ingresso, da e nel territorio dello Stato, e
le ragioni per cui si ritiene che essi siano conformi alla normativa e alla disciplina di
riferimento;
- corredare l’istanza dall’eventuale documentazione illustrativa di riferimento.
5) L’istanza avente a oggetto la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che
configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, deve:
- descrivere dettagliatamente il caso concreto in relazione al quale si è prodotta istanza di
accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
- corredare la domanda con la documentazione atta a illustrare in maniera circostanziata le
iniziative poste in essere e le nuove attività che si intendono intraprendere;
- indicare le ragioni di fatto e di diritto per le quali l’impresa istante ritiene che, nel caso di
specie, sia possibile configurare o escludere l’esistenza di una stabile organizzazione situata
nel territorio dello Stato in funzione delle norme Convenzionali e del TUIR;
- allegare l’eventuale documentazione illustrativa.
Ammissibilità, improcedibilità e inammissibilità dell’istanza
L’ufficio, entro trenta giorni, comunica al soggetto istante o al suo eventuale domiciliatario (anche
tramite posta elettronica ordinaria), se l’istanza è ammissibile, ovvero improcedibile.
In tale seconda ipotesi, si concedono ulteriori trenta giorni per sanare l’improcedibilità, fornendo
tutte le informazioni e i documenti eventualmente assenti o non soddisfacenti a parere
dell’Ufficio.
Al termine di tale secondo passaggio, l’istanza è dichiarata definitivamente ammissibile, ovvero
inammissibile.
Svolgimento dei vari procedimenti
Il provvedimento passa, quindi, a descrivere la fase del contraddittorio, la quale, in sostanza, non
differisce da quanto già ordinariamente accade negli altri consueti procedimenti, con la redazione
dei classici processi verbali da redigere al termine di ogni incontro, nonché alla fine dell’intera
5. procedura (evidenziandovi le conclusioni concordate), salvo per alcune precisazioni già
determinate ab initio dalla normativa.
In particolare:
- l’intero procedimento dovrà concludersi entro centottanta giorni;
- gli incaricati dell’Agenzia potranno compiere specifici accessi presso la sede dell’istante;
- l’accordo raggiunto ha validità per il periodo di imposta nel corso del quale è stipulato e
per i quattro successivi.
Ovviamente, anche l’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo verrà fatto constare da
idoneo processo verbale.
Cause di estinzione del procedimento
Il procedimento si estingue nel caso in cui l’istante non provveda a comunicare le informazioni e i
documenti richiesti dall’Ufficio, entro i termini indicati; ovvero allorché, nel periodo di vigenza
dell’accordo, l’Ufficio venga a conoscenza di elementi o notizie che modifichino o inficino il
rapporto di fiducia, trasparenza e collaborazione che sta alla base dell’accordo sottoscritto.
Verifica degli accordi
L’attività di verifica e controllo relativamente agli accordi stipulati, comporta lo svolgimento di
quelle stesse operazioni eseguite in fase di contraddittorio iniziale, anche durante l’intero periodo
di vigenza contrattuale.
Ergo, richieste di ulteriori informazioni e documenti, incontri presso l’Ufficio e visite di controllo
periodico presso la sede del contribuente, potranno essere espletate anche durante tutto il citato
periodo di vigenza contrattuale.
Violazione totale o parziale dell’accordo
Il provvedimento individua, poi, due ipotesi di violazione totale o parziale degli accordi:
- uno o più episodi di inosservanza dell’accordo in grado di produrre effetti sostanzialmente
incompatibili con le finalità dell’accordo stesso;
- uno o più episodi di mancata collaborazione o trasparenza, che apprezzati
complessivamente, non consentano di poter efficacemente verificare il rispetto
dell’accordo nei tempi e nei modi previsti.
In tali fattispecie, l’Ufficio invita il contribuente (attenzione: questa volta, anche tramite PEC) a
presentare eventuali memorie giustificative del suo comportamento, entro trenta giorni. Nel caso
in cui il contribuente non provveda o le sue giustificazioni non siano considerate valide dall’Ufficio,
verrà comunicata (sempre tramite gli stessi sistemi) la modifica parziale o la totale abrogazione
dell’accordo – molto importante:
6. “A decorrere dalla data in cui risulta accertato il comportamento integrante violazione
dell’accordo, ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, a decorrere dalla data di
efficacia originaria dell’accordo medesimo.”
Il che significa che il contribuente potrebbe dover intervenire in queste circostanze a correggere
dei comportamenti adottati anche alcuni anni prima.
Modifica dell’accordo
Qualora sia stato riscontrato un mutamento delle condizioni di fatto o di diritto su cui l’accordo si
basa, l’Ufficio invita l’impresa al contraddittorio.
In tutti i casi in cui i mutamenti riscontrati siano di consistenza tale da rendere impossibile la
modifica, l’accordo si intenderà privo di efficacia a partire dalla data in cui il mutamento delle
condizioni di fatto e/o di diritto risulta intervenuto, ovvero (se non è possibile accertare tale data),
dal momento in cui è stato inoltrato l’invito.
L’impresa, di sua iniziativa, durante il periodo di vigenza dell’accordo, può sempre richiederne la
modifica, quando sopravvengano circostanze (non prevedute, né prevedibili) relative a sostanziali
modifiche delle condizioni iniziali, suscettibili di incidere significativamente sulla validità delle
conclusioni raggiunte in sede di accordo.
La nuova istanza indicherà dettagliatamente le ragioni di fatto e/o di diritto intervenute, e le
relative modifiche proposte.
In merito, si instaura allora un nuovo contraddittorio, della complessiva durata massima di
centottanta giorni, che si sviluppa in maniera analoga a quanto già in precedenza indicato con
riferimento ai contraddittori preventivi.
Rinnovo dell’accordo
L’impresa che intende rinnovare i termini dell’accordo ha l’onere, a pena di decadenza, di inoltrare
all’Ufficio l’istanza di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza, seguendo nuovamente
tutta la trafila già seguita nel caso di prima presentazione dell’istanza.
L’Ufficio, quindici giorni prima della scadenza dell’accordo, comunicherà l’avvio dell’istruttoria
volta al rinnovo dell’accordo, ovvero, con provvedimento motivato, rigetterà l’istanza di rinnovo.
Il provvedimento, peraltro, non specifica cosa succeda nel periodo in cui si sviluppa l’istruttoria (la
quale, come detto, potrebbe avere una durata massima complessiva pari a centottanta giorni), che
decorre quindici giorni prima della scadenza dell’accordo previgente.
In merito, sulla scorta di quanto prima indicato nel provvedimento, pare lecito presumere che:
- se l’accordo viene rinnovato in base alle stesse condizioni previgenti, nelle more di tale
ufficialità, varrà una sorta di prorogatio di quanto già prima in essere;
7. - se, viceversa, si pattuiscono delle modifiche, o, addirittura, non si procede ad alcun
rinnovo, il contribuente dovrà tenere conto della mutata situazione a partire dalla data
originale di scadenza dell’accordo inizialmente sottoscritto.
Certo è che una precisazione in proposito da parte dell’Agenzia delle Entrate sarebbe stata più che
doverosa.
Disposizioni finali
In conclusione, si precisa che il provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (21.03.2016); e che, sempre a decorrere da tale data, tutte
le disposizioni in esso indicate si applicheranno anche a quei procedimenti volti alla stipula di
accordi preventivi già avviati, ma non ancora conclusi.