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21 febbraio 2020
15:00 – 18:00
Consorzio Bonifica Adige-Po
Piazza G. Garibaldi n. 8 , Rovigo
L’AVVOCATO DIGITALE 2.0
M O V I M E N T O
F O R E N S E
R O V I G O
Evento in collaborazione con
LO STUDIO LEGALE EVOLUTO
M O V I M E N T O
F O R E N S E
R O V I G O
A v v o c a t o
E D O A R D O F E R R A R O
Presidente MF Padova
Componente Comm. Informatica COA Padova
Una nuova professione forense?
L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della
digitalizzazione della nostra vita.
Il processo non è diventato telematico perché hanno
digitalizzato gli atti e i documenti, ma semplicemente perché
quegli atti e quei documenti sono oggi originali digitali, e il
processo si è adattato alla realtà.
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Avv.EdoardoFerraro
Il Giurista nell’era digitale: chi è?
“La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e
addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi
professionali e la portata rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi
inevitabilmente nel campo del diritto, ponendo nuove sfide al giurista”;
“per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non
volersi occupare dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa
servire a migliorare la qualità della vita, a non cercare di vederne le
applicazioni professionali”;
“Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo
stesso livello di chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper
essere uomo del suo tempo”.
Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione
“L’Informatica negli studi legali e nel processo civile”
pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati
Avv.EdoardoFerraro
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
… e infatti la Cassazione…
Cassazione Civile, Ord. Sez. 6, N. 22320 del 2017
“l'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico implica
intuitivamente (ma di necessità) l'onere che il suo destinatario […] si doti
degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti:
altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda conclusione che sarebbe
lecito per il notificante eseguire un'attività completamente inutile o la cui
funzionalità od utilità sarebbero rimesse alla mera condiscendenza o buona
volontà o discrezionalità del destinatario, ciò che contraddice ogni principio
processuale, prima che lo stesso buon senso”;
“la normativa sulle notifiche telematiche [...] costituisce la mera evoluzione
della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al
mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto
di operatività del professionista legale”.
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
… o detto in modo brutale…
Oggi, il Giurista
non informatizzato è
un giurista analfabetaanalfabeta.
Prof. Ugo Pagallo
Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica
presso l’Università degli Studi di Torino
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
●
Redazione degli atti
●
Consultazioni dei fascicoli
●
Deposito degli atti giudiziari
●
Ricezione di comunicazioni e avvisi
●
Richiesta di copie
●
Pagamento del contributo unificato
●
Posta elettronica
●
Notifiche a mezzo PEC
●
Diffide e “raccomandate”
COME SI È EVOLUTA
LA PROFESSIONE FORENSE?
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
●
HARDWARE (computer, video, schermo,
tastiera, mouse, server, hard disk esterni, ecc.)
●
SOFTWARE (programmi informatici, gestionali,
redattori atti del PCT, agenda digitale, client di
posta elettronica, ecc.)
●
RETE INTERNET (fissa e mobile)
●
POSTA ELETTRONICA (ordinaria e certificata)
●
FIRMA DIGITALE
USIAMO NUOVI STRUMENTI?
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
GLI ATTI DELL’AVVOCATO
SONO ATTI INFORMATICI O DIGITALI
NON PER OBBLIGO DI LEGGE
MA SEMPLICEMENTE PERCHÉ SI SCRIVONO COL COMPUTER
Come tali, vanno:
1. SALVATI
2. CONSERVATI NEL LORO FORMATO DIGITALE
3. EVENTUALMENTE CONSEGNATI AL COLLEGA
Il fatto di stampare gli atti è una
MERA COMODITÀ
GLI ATTI DELL’AVVOCATO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigoMovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Che tipo di atti informatici dobbiamo
obbligatoriamente conoscere?
L’ORIGINALE INFORMATICO
IL DUPLICATO INFORMATICO
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO ANALOGICO
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO INFORMATICO
GLI ATTI INFORMATICI
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma
di videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF
senza scansione. Nasce quindi digitale e viene predisposto o per
essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite
PEC.
La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una
parte o tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro
documento di word.
Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato
telematicamente o allegato alla PEC per essere notificato in proprio,
dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE; ciò che prima del PCT
firmavano a penna con il cartaceo adesso è obbligo firmarlo
digitalmente.
Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON
RICHIEDE NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.
L’ORIGINALE INFORMATICO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui
viene estratto: la sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal
punto di vista informatico che dal punto di vista del contenuto.
Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno
sempre impronta identica a quella dell’originale.
È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i files
presenti quali duplicati informatici (da usare per notifica o deposito)
NON DOVREMO ATTESTARE ALCUNA CONFORMITÀ in quanto “I
duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni
effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…” (art.
23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO
ULTERIORMENTE FIRMATI DIGITALMENTE.
IL DUPLICATO INFORMATICO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo
aver effettuato la scansione di un documento cartaceo. Abbiamo il
nostro documento su carta, dobbiamo depositarlo telematicamente o
notificarlo tramite PEC e, per tale motivo, tramite scanner, ne creiamo
una copia informatica in PDF.
A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così
ottenuto non consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in
esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.
L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite
scansione, abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di
una fotocopia, ove non autenticato).
Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati sull’atto stesso
o su atto separato (in caso di notifica, sulla relata).
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO ANALOGICO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo
telematico è uguale all’originale depositato solamente dal punto di
vista del contenuto (il testo dell’atto), mentre è un atto “diverso” dal
punto di vista informatico.
In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo
dell’estensione .p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che
l’originale è firmato (la c.d. coccardina a margine).
La loro impronta Hash sarà sempre diversa da quella dell’originale:
ogni download di copia informatica produrrà un atto con impronta
diversa dal duplicato e dalle altre copie.
In caso di deposito telematico, potrà anche non essere autenticata
(non previsto da nessuna norma).
In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO ESSERE
AUTENTICATI nella relata di notifica. Le copie informatiche NON
VANNO ULTERIORMENTE FIRMATE DIGITALMENTE.
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO INFORMATICO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
ART. 12 (Formato dell’atto del processo in forma di documento
informatico - art. 11 del regolamento)
1. L’atto del processo in forma di documento informatico, da
depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti
requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è
pertanto ammessa la scansione di immagini;
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata
esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
e) è corredato da un file in formato XML, [...]; esso è denominato
DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata.
LA FORMA DEGLI ATTI
(Specifiche tecniche al DM 44 del 2011)
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ART. 13 (Formato dei documenti informatici allegati - art. 12 del
regolamento)
1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui
macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
a) .pdf - b) .rtf - c) .txt
d) .jpg - e) .gif - f) .tiff
g) .xml
h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché
contenenti file nei formati previsti al comma precedente:
a) .zip - b) .rar - c) .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale,
se presente, deve essere applicata dopo la compressione.
LA FORMA DEGLI ALLEGATI
(Specifiche tecniche al DM 44 del 2011)
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In informatica, un link ipertestuale (anche detto hyperlink o
collegamento ipertestuale) è una connessione tra due
documenti o unità informative; nella sostanza, si crea una
raccordo tra un documento ed una ulteriore fonte di
informazioni nello stesso citata (immagine, documento, altra
sezione del documento stesso, sito internet, indirizzo email, ecc.),
al fine di consentire un rapido passaggio tra più fonti.
Per poter essere notato dal lettore, un collegamento ipertestuale
normalmente viene distinto per qualche peculiarità grafica: le più
tipiche sono la sottolineatura o il mutamento del colore del
testo (di solito in blu). L'attivazione di un collegamento viene
effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la
visualizzazione della destinazione del collegamento.
I LINK IPERTESTUALI
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Dal 27 aprile 2018 è in vigore il DM 37/2018 che modifica il
precedente DM 55/2014 in tema di liquidazione dei compensi
per l’attività degli avvocati.
Tra le novità introdotte:
1-bis . Il compenso determinato tenuto conto dei parametri
generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato
del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare,
quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e
dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno
dell’atto.
VADEMECUM PER LA CREAZIONE DEI LINK IPERTESTUALI
I LINK IPERTESTUALI:
PERCHÈ FARLI?
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Inizialmente era consentito solo il protocollo CAdES, che crea
una busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e
vede aggiunta l'estensione .p7m dopo l’estensione del file (ad
esempio il file firmato muta da file.pdf a file.pdf.p7m): può
essere usata per tutti i files.
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è
consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma
aggiunta al PDF), che può essere “grafica” o “invisibile”.
Può essere usato solo per file PDF, e il vantaggio è dato dal
fatto che il file resta un PDF leggibile, con in alcuni casi
l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il nome del file.
Altro protocollo è lo XAdES, che potrà essere usato per i file
.xml (ad esempio le fatture elettroniche).
I PROTOCOLLI DI FIRMA DIGITALE
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Da tenere sempre a mente che
●
SCADE (E “SCOMPARE” DALL’ATTO FIRMATO)
●
POTREBBE ROMPERSI
●
POTRESTE PERDERLA
●
IL CERTIFICATO È DI “NON RIPUDIO”: MOLTO
DIFFICILE DARE PROVA CONTRARIA
●
IDENTIFICA L’AVVOCATO ANCHE IN “ALTRI”
RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
BREVI NOTE SULLA FIRMA DIGITALE
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CORTE CASS., SEZ. VI CIVILE - Ord. 31 agosto 2017, n. 20672
MASSIMA
Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare
importanza, riguardante gli effetti della violazione delle disposizioni
tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processo in forma di
documento informatico” (o, descrittivamente, nativi informatici) da
notificare e, in particolare, sull’estensione del “file” in cui essi si
articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità,
dovendosi stabilire se esse prevedano, o meno, una nullità di forma e,
quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art.
156, comma 2, c.p.c., rendendosi - in caso di risposta affermativa del
quesito - necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla
fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso
di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE
ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672
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QUESTIONI DIRIMENTI
1. L'atto principale deve essere un pdf nativo secondo le regole
tecniche? Si tratta di nullità sanabile o di inesistenza?
2. L'estensione del file deve essere .p7m o .pdf?
Si può applicare la sanatoria di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. per il
raggiungimento dello scopo?
“[...] ciò premesso ed al riguardo, ad avviso di questo Collegio neppure
può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di
sanatoria della nullità, perché l’osservanza delle specifiche tecniche
sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe
poter attenere all’esistenza stessa dell’atto e, quanto alla procura
speciale, all’ufficiosa indispensabile verifica dell’instaurazione di un
valido e rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla
stregua della disciplina ormai applicabile”
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE
ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
DECISIONE SULLE FIRME MA NULLA SULLE FORME
8.1. Ciò comporta, ai fini dell'art. 374 c.p.c., l'enunciazione del
seguente principio di diritto: «Secondo il diritto dell'UE e le norme,
anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di
tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con
le differenti estensioni «.p7m» e «.pdf», e devono, quindi, essere
riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di
cassazione, senza eccezione alcuna».
8.2. Consequenzialmente, non essendo strettamente rilevante nella
decisione della fattispecie in esame, resta assorbito ogni ulteriore
rilievo, sollevato nell'ordinanza interlocutoria, circa l'operatività del
principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156
c.p.c.) in caso d'ipotetica violazione di specifiche tecniche (es. Cass.,
Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665; conf. C.d.S., n. 5504/2017, cit.).
CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI
SENT. 27 APRILE 2018, N. 10266
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Da tenere sempre a mente che
●
SI TRATTA DI DOCUMENTI INFORMATICI
●
LA STAMPA DI EMAIL ORDINARIA E DI PEC FA
PROVA SOLO FINO AL DISCONOSCIMENTO
●
VA SALVATA NEI FORMATI CONSENTITI PER IL
DEPOSITO TELEMATICO (EML O MSG)
●
LE PEC “SCADONO”: QUANDO IL CERTIFICATO
VIENE RINNOVATO, NON FA PIÙ PIENA PROVA
SALVO CONSERVAZIONE
LA POSTA ELETTRONICA
(ORDINARIA E CERTIFICATA)
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Da tenere sempre a mente che
●
SI POSSONO AVERE PIÙ PEC, MA SOLO UNA
VA COMUNICATA AL COA
●
MAI DISATTIVARE UNA PEC PRIMA DI AVER
SCARICATO L’ARCHIVIO
●
NON È SUFFICIENTE UN BACKUP, MA È
SICURAMENTE NECESSARIO
●
LE PEC VANNO “CONSERVATE” A NORMA DI
LEGGE
LA POSTA ELETTRONICA
(ORDINARIA E CERTIFICATA)
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ALLEGATI: NUOVE PROVE?
M O V I M E N T O
F O R E N S E
R O V I G O
A v v o c a t o
E D O A R D O F E R R A R O
Presidente MF Padova
Componente Comm. Informatica COA Padova
Con l’introduzione della fattura elettronica ci potranno
essere cambiamenti in tema di procedimento per
ingiunzione di pagamento.
Tra le varie condizioni di ammissibilità, al fine di ottenere
un decreto ingiuntivo, vi è quella di fornire una prova
scritta in ordine alla esistenza del diritto e, a titolo
puramente indicativo, sono documenti idonei a tal fine
quelli provenienti da un terzo (Cass. 13429/2000), gli
estratti autentici delle scritture contabili (Cass. 6660/1982),
il registro delle fatture previsto dall'art. 22 del D.P.R. 633/72
(Cass. 11613/1992) nonché le sole fatture (Cass. 5915/2011)
che però non hanno valore però nella fase di opposizione.
LA FATTURA ELETTRONICA:
NUOVA (O DIVERSA) PROVA?
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Lo SDI (Sistema di Interscambio), che gestisce la
fatturazione elettronica, se rispettate le regole tecniche
confermate nel Provvedimento dell'ADE n° 89757/18,
genera documenti informatici autentici e immodificabili
garantiti dall'apposizione della marca temporale e della
firma digitale qualificata.
Sarà possibile, quindi, produrre in giudizio tali “duplicati
informatici”, provenienti da un “terzo qualificato” quale
l'Agenzia delle Entrate, assolutamente indistinguibili dai
loro originali, senza necessità di allegare anche l’autentica
notarile.
LA FATTURA ELETTRONICA:
NUOVA (O DIVERSA) PROVA?
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COME ACCEDERE ALLO SDI
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COME ACCEDERE ALLO SDI
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COME ACCEDERE ALLO SDI
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COME ACCEDERE ALLO SDI
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COME ACCEDERE ALLO SDI
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COME ACCEDERE ALLO SDI
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COME ACCEDERE ALLO SDI
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COME ACCEDERE ALLO SDI
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COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
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COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
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COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
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Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza di legittimità
(soprattutto in ambito penale) e quella di merito anche in
campo civile hanno avuto modo di identificare i messaggi
Whatsapp come delle vere e proprie prove documentali,
rientranti nella disciplina dell’art. 2712 c.c., la quale identifica
come effettivi mezzi di prova, utilizzabili in giudizio, le
riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o
cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni
altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, nel caso in
cui non ne venga contestata la conformità ai fatti o alle cose a
cui si riferiscono, da parte del soggetto nei confronti del quale
vengono ad essere prodotte. (Tribunale di Ravenna, sentenza
231/2017).
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP
È UNA PROVA?
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Il vero problema è quello di dimostrare che il messaggio esibito
al giudice sia effettivamente quello che tramite il cellulare è
stato ricevuto o spedito.
Esistono diverse modalità per dimostrare la genuinità dei
messaggi.
1. Lo screenshot dei messaggi Whatsapp.
Per poter far entrare il messaggio offensivo come prova nel
processo occorre procedere ad uno o più screenshot del display
del cellulare. Una volta realizzato lo screenshot, il relativo file
può essere allegato al deposito telematico.
Problema: la copia cartacea o digitale di un documento
informatico costituisce una “riproduzione meccanica” al pari di
una fotocopia. Si corre il rischio del disconoscimento.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
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2. La testimonianza dei messaggi Whatsapp
Un altro modo, è quello di far leggere il contenuto dei messaggi
Whatsapp ad una persona che, poi, sia disposta a testimoniare
davanti al giudice e a dichiarare ciò che ha letto.
In questo modo il messaggio incriminato farà il suo ingresso nel
processo attraverso prova testimoniale.
Problemi: il teste non dovrà essere teste de relato, ovvero teste
indiretto perché venuto a conoscenza del contenuto da altre
persone, ma dovrà essere teste diretto, ovvero teste oculare
perché conosce il contenuto in quanto da lui letto direttamente.
Oltre a questo problema, vi è quello legato al fatto che il
messaggio nella chat può essere falsificato, ad esempio
indicando un nome falso nella rubrica.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
3. La trascrizione dei messaggi Whatsapp.
Con una sentenza il Tribunale di Milano ha ammesso la
trascrizione dei messaggi.
Problema: in caso di contestazione sull’autenticità del
messaggio, la parte può chiedere al giudice di disporre una
consulenza tecnica d’ufficio.
Il giudice provvederà, quindi, a nominare un perito al quale
andrà consegnato lo smartphone. Dopo un esame del
supporto e della chat, questi provvederà a riportarne il testo su
un “documento ufficiale” (cartaceo) che diventa una prova vera e
propria nel processo.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
4. L’acquisizione dello smartphone al processo.
Un’altra modalità con cui il messaggio incriminato può fare il
suo ingresso nel processo e, quindi, assumere valore di prova è
stata fornita dalla Cassazione: l’acquisizione dello smartphone al
processo.
La rappresentazione fotografica, infatti, non ha alcun valore
senza il supporto materiale che contiene l’originale. È solo con
quest’ultimo che si può avere la certezza della effettiva genuinità
della stampa.
Problema: chi è disposto a lasciare lo smartphone per anni nel
fascicolo?
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
5. La trascrizione effettuata da un notaio.
Una modalità più sicura potrebbe essere quella di far effettuare
la trascrizione da un notaio, che identifichi anche i numeri
telefonici da cui partono i messaggi.
6. La copia forense.
Ci sono esperti e tecnici che possono fare una c.d. “copia
forense” del contenuto dello smartphone.
Il lavoro consente di avere una copia con valore legale, identica
all'originale (cfr. Legge 48 del 2008, che contiene la ratifica della
Convenzione di Budapest del 2001).
Problema: sono i metodi più sicuri, ma anche i più costosi.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
La domanda ha una risposta banale: sono evidentemente
documenti informatici idonei a fornire una prova nel processo,
pur con una diversa valenza.
E-mail
Le e-mail ordinarie sono un documento informatico che non fa
prova piena, ma può fornire una prova del contenuto di una
conversazione.
Non avendo un sistema di firma digitale collegato, è sempre
alterabile.
PEC
Fa piena prova di data e contenuto dell'invio, fino a che la
firma digitale del gestore di posta è integra.
Ove sia scaduta, è comunque prova ma va integrata.
LE E-MAIL E LE PEC
SONO PROVE?
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Per produrre e-mail ordinarie e PEC nel processo si devono
salvare nei formati “tecnici” (.eml o .msg) e prodotti in
questo modo in allegato agli atti.
NON SERVE A NULLA STAMPARE LE E-MAIL O LE PEC
SU CARTA
O COME FILE PDF
Un file PDF è facilmente alterabile, anche con semplici
programmi di videoscrittura.
L'E-MAIL O LA PEC “STAMPATE” VANNO SEMPRE
DISCONOSCIUTE.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
I MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA?
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Dinanzi al giudice si potrebbe dover fornire la prova del
contenuto di una pagina web: la cosa potrebbe non essere
più possibile qualora, avendo avuto notizia dell'azione
(anche con la notifica dell’atto processuale), la controparte
l’abbia immediatamente modificata o messa offline.
Come si può risolvere il problema?
Il metodo più semplice e veloce per dare valenza di prova
legale a una pagina internet è quello di salvare la pagina
stessa sull’hard disk trasformandola in un file? O di
stamparla su carta o di scattare una foto allo schermo del
computer?
NO!
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Detto ciò si comprende come, per dare valore di prova
incontrovertibile a una pagina internet, il mezzo
migliore è quello di andare davanti a un notaio e
chiedere che questi, dopo aver stampato la pagina,
attesti la conformità all’originale della copia cartacea.
Un secondo sistema è quello di chiamare un
testimone affinché guardi attentamente il contenuto
web incriminato e poi sia pronto a dichiararne l’aspetto
al giudice.
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
La copia forense.
Come per gli smartphone, ci sono esperti e tecnici che possono
fare una c.d. “copia forense” della pagina.
Una pratica che potrebbe fornire maggiore certezza è quella di
utilizzare un servizio di hashing. Consiste in una “autenticazione”
digitale con cui si attesta che una pagina web corrisponde alla
copia fornita, ed era realmente esistente al momento
dell’acquisizione.
Si può utilizzare il sito www.hashbot.it e inserire l’indirizzo che si
vuole salvare. L’applicazione restituirà all’utente una cartella con
una copia .html della pagina ed un file di testo con i codici di
convalida della pagina (i cosiddetti hash, per l’appunto).
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Una verifica su vecchie pagine, che magari sono state eliminate,
si può svolgere attraverso il sito https://archive.org/web/
Internet Archive è una associazione senza fini di lucro che sta
costruendo una biblioteca digitale di siti Internet e altri
manufatti culturali in forma digitale. La loro missione è fornire
l'accesso universale a tutte le conoscenze.
Oggi l'archivio contiene:
- 330 miliardi di pagine web
- 20 milioni di libri e testi
- 4,5 milioni di registrazioni audio (inclusi 180.000 concerti)
- 4 milioni di video (inclusi 1,6 milioni di programmi televisivi)
- 3 milioni di immagini
- 200.000 programmi software
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
DIFFERENZE
TRA PCT, PAT E PTT
M O V I M E N T O
F O R E N S E
R O V I G O
A v v o c a t o
E D O A R D O F E R R A R O
Presidente MF Padova
Componente Comm. Informatica COA Padova
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Solo per atti della
parte costituita in
Tribunale e in Corte
d’Appello.
Nelle procedure
esecutive.
Ricorsi per D.I.
Tutti gli atti, sia
avanti al TAR che al
CdS (per i
procedimenti
iniziati dopo il
01/01/2017)
Tutti gli atti (per i
processi iniziati
dopo il 01/07/2019)
OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Atti introduttivi in
Tribunale e in Corte
d’Appello
FACOLTÀ DI DEPOSITO TELEMATICO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Solamente per i
decreti ingiuntivi (il
resto è una facoltà)
Per tutti gli atti Non vi è alcun
obbligo
OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO
PER I GIUDICI
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Via PEC, di norma
con redattori atti
predisposti, dopo
aver creato la c.d.
“busta”
Via PEC, dopo aver
caricato gli atti negli
appositi moduli di
deposito
Upload tramite il
portale della
giustizia tributaria
(SIGIT)
MODALITÀ TELEMATICA
DI DEPOSITO DEGLI ATTI
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
A mezzo Upload
tramite il sito della
Giustizia
Amministrativa
MODALITÀ DI DEPOSITO TELEMATICO
”DI EMERGENZA”
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Solo per disfunzioni
del sistema (se
autorizzato dal
Presidente o dal GI)
Solo per disfunzioni
del sistema (se
autorizzato dal
Presidente)
In casi “eccezionali”
se autorizzati (ma
non per l’atto
introduttivo)
MODALITÀ DI DEPOSITO CARTACEO
”DI EMERGENZA”
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Telematica: con
firma digitale del
cliente e autentica
con firma digitale
dell’avvocato
Telematica: con
firma digitale del
cliente e autentica
con firma digitale
dell’avvocato
Telematica: con
firma digitale del
cliente e autentica
con firma digitale
dell’avvocato
RILASCIO DELLA
PROCURA ALLE LITI (1)
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Cartacea: ai sensi
dell’art. 83 c.p.c.
(scansione della
procura cartacea
firmata da cliente e
avvocato e firma
digitale
dell’avvocato per
autentica)
Cartacea: con autentica
tramite dichiarazione di
autentica e firma
digitale su scansione
della procura (firmata su
carta sia da cliente che
dall’avvocato), ovvero
sul file separato,
secondo le regole del
CAD (con impronta hash
e riferimento temporale)
Cartacea: ai sensi
dell’art. 83 c.p.c.
(scansione della
procura cartacea
firmata da cliente e
avvocato e firma
digitale
dell’avvocato per
autentica)
RILASCIO DELLA
PROCURA ALLE LITI (2)
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
4 PEC
- Accettazione
- Consegna
- Esiti Aut.
- Accettazione
deposito
3 PEC
- Accettazione
- Consegna
- Registrazione
2 PEC
- Presa in carico
- Conferma
deposito
NUMERO DI PEC
PER OGNI DEPOSITO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Il deposito si
considera effettuato
al momento in cui
viene generata la
seconda PEC
(Ricevuta di
Avvenuta Consegna)
Il deposito si
considera effettuato
al momento in cui
viene generata la
prima PEC, se il
deposito va a buon
fine (formazione
progressiva del
deposito valida solo
se positiva la 3a PEC)
MOMENTO DELL’AVVENUTO
DEPOSITO A MEZZO PEC
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Il sistema fornisce
un avviso di
ricezione (o di
mancata
elaborazione in
caso di problemi).
La segreteria avvisa
dell’avvenuto
deposito
Il deposito si
intende eseguito al
momento attestato
dalla ricevuta di
accettazione
rilasciata dal SIGIT
MOMENTO DELL’AVVENUTO
DEPOSITO A MEZZO UPLOAD
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Le ore 23.59.59 del
giorno di scadenza
del termine
- Le ore 23.59.59
del giorno di
scadenza del
termine.
- Le ore 12.00 del
giorno precedente
l’udienza (deposito
per udienza del
giorno successivo)
Le ore 23.59.59 del
giorno di scadenza
del termine
TERMINE PER IL DEPOSITO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Non vi è normativa
diversa dal singolo
deposito, ma non è
di chiara
interpretazione
Il deposito si
intende effettuato
alla ricezione
dell’ultima ricevuta
di accettazione
Non vi è previsione
normativa
MOMENTO DELL’AVVENUTO
DEPOSITO CON DEPOSITI SUCCESSIVI
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Facoltativa sempre Facoltativa ma con
favor evidente nella
normativa
Obbligatoria
POSSIBILITÀ DI NOTIFICA
A MEZZO PEC
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Conforme alla legge
53 del 1994
Conforme alla legge
53 del 1994
Invio atto e allegati
a mezzo PEC a
indirizzo tratto da
IPA (decreto MEF
163/2013) o da
INIPEC
NOTIFICA A MEZZO PEC
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
CAdES o PAdES Solo PAdES Solo CAdES
PROTOCOLLO DI FIRMA DIGITALE
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Solo PDF testo (da
conversione file
word), corredato da
file XML
PDF, PDF-A, TXT,
RTF, ZIP, RAR
PDF/A -1a, PDF/A
-1b (da conversione
file word)
FORMATO DEGLI ATTI
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
PDF, RTF, TXT, JPG,
GIF, TIFF, XML, EML,
MSG
PDF-testo, TXT,
XML, JPG, JPEG, GIF,
TIFF, TIF, EML e
MSG.
PDF-immagine (da
originale cartaceo)
PDF/A o TIFF B/N
(per legge).
BMP, EML, XML,
files firmati in
CADES, GIF, JPEG,
XLS, XLSX, DOC,
DOCX, ODT, PDF,
PNG, TIFF (gestibili).
FORMATO DEGLI ALLEGATI
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Consentiti come
allegati i files in
formato ZIP, RAR, e
ARJ solo se
contengono files
autorizzati
Consentiti come
atto principale e
come allegati i
formati ZIP e RAR,
solo se contengono
files autorizzati
Non consentita
l’allegazione di files
compressi in
quanto il sistema
non li elabora
ALLEGAZIONE DI FILES
IN FORMATO COMPRESSO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Non previste (anzi
vi è circolare
ministeriale che
impone l’eventuale
stampa delle stesse
a cura della
cancelleria)
Obbligatorie Stampa a cura della
Segreteria
COPIE CARTACEE
(“DI CORTESIA”)
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
Sempre facoltativa,
salvo ove previsto
da apposite
disposizioni per
specifici documenti
o dove necessario
per “imputare”
l’atto al
sottoscrittore
Non vi è norma
specifica. Meglio
firmare gli atti da
imputare al
procuratore,
tenendo presente
che la firma del
Modulo si estende
a tutti gli atti
Tutti i file (atti e
allegati) depositati
devono essere
firmati digitalmente
FIRMA DEGLI ALLEGATI
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
PCTPCT PATPAT PTTPTT
30 MB per ogni
“busta” di deposito
a mezzo PEC
- 30 MB per ogni
deposito a mezzo
PEC
- Non vi è limite in
caso di deposito a
mezzo Upload
- 10 MB per file
- Massimo 50 files
- Massimo di 50 MB
complessivi
(sempre possibili
invii multipli)
DIMENSIONE MASSIMA DEL
DEPOSITO TELEMATICO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
GIURISPRUDENZA
E “WORK IN PROGRESS”
M O V I M E N T O
F O R E N S E
R O V I G O
A v v o c a t o
E D O A R D O F E R R A R O
Presidente MF Padova
Componente Comm. Informatica COA Padova
Sentenza n° 3709/2019 della Suprema Corte di Cassazione.
“Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, [...]
corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha
indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per
il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale
degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero
della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini
processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la
notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC [...]
diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del
tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti
dall’INI-PEC.”
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Con sentenza n. 75/2019 della Corte Costituzionale viene
dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito
dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede
che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui
ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed
entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7
del giorno successivo, anziché al momento di
generazione della predetta ricevuta.”
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - TERMINE
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Ordinanza 9893/2019 della VI sezione della Cassazione.
“Invero, è incontroverso che il menzionato ricorso di
fallimento della [omissis] fu ritualmente notificato,
unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza
prefallimentare, a cura della cancelleria dell’adito tribunale,
L. fall. ex art. 15, comma 3, (come sostituito dal D.L. n. 179
del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, qui applicabile
ratione temporis), all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) della debitrice – [omissis] risultante
dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica
Certificata (INIPEC) [...]”.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
La Suprema Corte ha più volte sostenuto e ribadito con la
sentenza 13532 del 20 maggio 2019, che la gestione della
casella PEC debba essere posta sotto la piena
responsabilità del difensore in quanto la notificazione a
mezzo Posta Elettronica Certificata implica “l’onere per il
suo destinatario di dotarsi degli strumenti per
decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità
dell’attività del notificante essere rimessa alla mera
discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la
prova del caso fortuito, come in ipotesi di
malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e
comunque non imputabili al professionista coinvolto”.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - ONERI
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Con ordinanza 19517/2019, la Corte di Cassazione ha
rilevato come non possa ritenersi che la Sentenza emessa
da un Giudice di Pace – Curia presso cui non è ancora
stato attivato il Processo Civile Telematico – non sia
“notificabile via PEC” in linea assoluta.
La norma a cui riferirsi non sarà quella contenuta nel
Decreto Legge 179/2012 che, in effetti, si riferisce
all’estrazione diretta di provvedimenti dal fascicolo
informatico, ma quella di cui all’art. 3bis della Legge
53/1994 che consente genericamente all’Avvocato di
attestare la conformità degli atti che si appresta a notificare
in allegato.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - GDP
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Con la recente Ordinanza 24160/2019 la Corte di
Cassazione torna ad occuparsi della validità del registro INI-
PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari.
“il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al [omissis] “con
elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze”
a un indirizzo di posta elettronica che è quello della
cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze,
ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo
del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli
indirizzi INIPEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla
posizione del [omissis], è stato dichiarato non attendibile
da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019 [...]”
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
La Suprema Corte (ordinanza n. 29749/2019) rileva
l'esistenza di un errore nell'ordinanza n. 24160/2019 e
procede alla correzione materiale della pronuncia.
Rispetto alla decisione precedente viene tolto questo
riferimento: “[…] estratto dall’indice nazionale degli indirizzi
INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla
posizione del [omissis], è stato dichiarato non attendibile
da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019”.
Ciò fa salvo il principio enunciato a SS.UU. con la
sentenza n. 23620/2018, che aveva ritenuto valida la
notifica effettuata all’indirizzo PEC tratto da INI-PEC, in
quanto pubblico elenco ex art. 6-bis D.lgs 82/2005.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Ordinanza 17328/2019 della Corte di Cassazione:
“Nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti
positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si
perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero
la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di
posta elettronica certificata del Ministero della giustizia [...].
A tale data infatti il mittente ha esaurito le operazioni
necessarie perché l’invio telematico vada a buon fine e la
comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del
sistema giustizia, non ostandovi che la ricevuta dell’esito
dei controlli automatici proveniente dal server della
Cancelleria possa essere successiva”.
GIURISPRUDENZA:
DEPOSITO TELEMATICO
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
La Cassazione (sentenza n. 37126/2019) spiega che
l'utilizzo della posta elettronica certificata è consentito solo
per le comunicazioni di cancelleria alle persone diverse
dall'imputato.
Per la Cassazione, l'uso di della PEC non è - allo stato -
consentito quale forma di comunicazione e/o
notificazione, stante la preclusione alla adozione di
forme di comunicazione non espressamente previste
dalle disposizioni processuali.
ATTENZIONE AI PROTOCOLLI!!!
Non possono essere “contra legem”
(cfr. prot. Trib. Venezia)
GIURISPRUDENZA:
DEPOSITO COMUNICAZIONE PENALE
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Notizia dal sito pst.giustizia.it del 20.06.2019
“A questo link sono disponibili i nuovi schemi XSD relativi
agli atti introduttivi e successivi che sarà possibile
depositare telematicamente presso la Corte di Cassazione,
e che sostituiranno quelli attualmente pubblicati.
Si precisa che trattasi di una “beta release”, rilasciata
anticipatamente rispetto ai tempi di attivazione delle
funzionalità di deposito telematico sui sistemi della Corte,
al fine consentire alle software house di adeguare gli
applicativi messi a disposizione dei professionisti.
A breve verrà comunicata la tempistica relativa alla
sperimentazione”.
PCT
WORK IN PROGRESS
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
Come riportato nel comunicato ufficiale della Fondazione
Italiana per l’Innovazione Forense del CNF, a partite dal 12
luglio 2019 la DGSIA (Direzione Generale Sistemi
Informativi Automatizzati) ha avviato la terza fase della
sperimentazione relativa all’invio di notificazioni e
comunicazioni presso il Giudice di Pace.
Tale sperimentazione riguarderà tutti gli uffici ad eccezione
di quelli della provincia di Trento, nonché quelli di Norcia,
Buccino, Castel San Vincenzo e Bella.
Al fine di permettere l’utilizzo delle nuove funzionalità al
personale di cancelleria, il SIGIP è stato implementato
aggiungendo specifici moduli.
PCT
WORK IN PROGRESS
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
La presente presentazione è aggiornata al momento della sua
pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude
la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non
possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed
all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni
responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale
e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza
alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività
aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di
dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e
ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al
corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.
DISCLAIMER
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
SI RINGRAZIA PER LA
COLLABORAZIONE
M O V I M E N T O
F O R E N S E
R O V I G O
K E E P
C A L M
A N D
J O I N
MOVIMENTO FORENSE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
M O V I M E N T O
F O R E N S E
R O V I G O

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L'avvocato digitale 2.0

  • 1. 21 febbraio 2020 15:00 – 18:00 Consorzio Bonifica Adige-Po Piazza G. Garibaldi n. 8 , Rovigo L’AVVOCATO DIGITALE 2.0 M O V I M E N T O F O R E N S E R O V I G O Evento in collaborazione con
  • 2. LO STUDIO LEGALE EVOLUTO M O V I M E N T O F O R E N S E R O V I G O A v v o c a t o E D O A R D O F E R R A R O Presidente MF Padova Componente Comm. Informatica COA Padova
  • 3. Una nuova professione forense? L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della digitalizzazione della nostra vita. Il processo non è diventato telematico perché hanno digitalizzato gli atti e i documenti, ma semplicemente perché quegli atti e quei documenti sono oggi originali digitali, e il processo si è adattato alla realtà. UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo Avv.EdoardoFerraro
  • 4. Il Giurista nell’era digitale: chi è? “La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi professionali e la portata rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi inevitabilmente nel campo del diritto, ponendo nuove sfide al giurista”; “per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non volersi occupare dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa servire a migliorare la qualità della vita, a non cercare di vederne le applicazioni professionali”; “Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo stesso livello di chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper essere uomo del suo tempo”. Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione “L’Informatica negli studi legali e nel processo civile” pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati Avv.EdoardoFerraro UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 5. … e infatti la Cassazione… Cassazione Civile, Ord. Sez. 6, N. 22320 del 2017 “l'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico implica intuitivamente (ma di necessità) l'onere che il suo destinatario […] si doti degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti: altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda conclusione che sarebbe lecito per il notificante eseguire un'attività completamente inutile o la cui funzionalità od utilità sarebbero rimesse alla mera condiscendenza o buona volontà o discrezionalità del destinatario, ciò che contraddice ogni principio processuale, prima che lo stesso buon senso”; “la normativa sulle notifiche telematiche [...] costituisce la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto di operatività del professionista legale”. UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 6. … o detto in modo brutale… Oggi, il Giurista non informatizzato è un giurista analfabetaanalfabeta. Prof. Ugo Pagallo Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica presso l’Università degli Studi di Torino UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 7. ● Redazione degli atti ● Consultazioni dei fascicoli ● Deposito degli atti giudiziari ● Ricezione di comunicazioni e avvisi ● Richiesta di copie ● Pagamento del contributo unificato ● Posta elettronica ● Notifiche a mezzo PEC ● Diffide e “raccomandate” COME SI È EVOLUTA LA PROFESSIONE FORENSE? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 8. ● HARDWARE (computer, video, schermo, tastiera, mouse, server, hard disk esterni, ecc.) ● SOFTWARE (programmi informatici, gestionali, redattori atti del PCT, agenda digitale, client di posta elettronica, ecc.) ● RETE INTERNET (fissa e mobile) ● POSTA ELETTRONICA (ordinaria e certificata) ● FIRMA DIGITALE USIAMO NUOVI STRUMENTI? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 9. GLI ATTI DELL’AVVOCATO SONO ATTI INFORMATICI O DIGITALI NON PER OBBLIGO DI LEGGE MA SEMPLICEMENTE PERCHÉ SI SCRIVONO COL COMPUTER Come tali, vanno: 1. SALVATI 2. CONSERVATI NEL LORO FORMATO DIGITALE 3. EVENTUALMENTE CONSEGNATI AL COLLEGA Il fatto di stampare gli atti è una MERA COMODITÀ GLI ATTI DELL’AVVOCATO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigoMovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 10. Che tipo di atti informatici dobbiamo obbligatoriamente conoscere? L’ORIGINALE INFORMATICO IL DUPLICATO INFORMATICO LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO ANALOGICO LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO INFORMATICO GLI ATTI INFORMATICI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 11. È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma di videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF senza scansione. Nasce quindi digitale e viene predisposto o per essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite PEC. La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una parte o tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word. Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato telematicamente o allegato alla PEC per essere notificato in proprio, dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE; ciò che prima del PCT firmavano a penna con il cartaceo adesso è obbligo firmarlo digitalmente. Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON RICHIEDE NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ. L’ORIGINALE INFORMATICO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 12. Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui viene estratto: la sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal punto di vista informatico che dal punto di vista del contenuto. Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno sempre impronta identica a quella dell’originale. È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i files presenti quali duplicati informatici (da usare per notifica o deposito) NON DOVREMO ATTESTARE ALCUNA CONFORMITÀ in quanto “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…” (art. 23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82). I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO ULTERIORMENTE FIRMATI DIGITALMENTE. IL DUPLICATO INFORMATICO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 13. È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo aver effettuato la scansione di un documento cartaceo. Abbiamo il nostro documento su carta, dobbiamo depositarlo telematicamente o notificarlo tramite PEC e, per tale motivo, tramite scanner, ne creiamo una copia informatica in PDF. A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così ottenuto non consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word. L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite scansione, abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di una fotocopia, ove non autenticato). Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati sull’atto stesso o su atto separato (in caso di notifica, sulla relata). LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO ANALOGICO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 14. La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo telematico è uguale all’originale depositato solamente dal punto di vista del contenuto (il testo dell’atto), mentre è un atto “diverso” dal punto di vista informatico. In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo dell’estensione .p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che l’originale è firmato (la c.d. coccardina a margine). La loro impronta Hash sarà sempre diversa da quella dell’originale: ogni download di copia informatica produrrà un atto con impronta diversa dal duplicato e dalle altre copie. In caso di deposito telematico, potrà anche non essere autenticata (non previsto da nessuna norma). In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO ESSERE AUTENTICATI nella relata di notifica. Le copie informatiche NON VANNO ULTERIORMENTE FIRMATE DIGITALMENTE. LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO INFORMATICO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 15. ART. 12 (Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico - art. 11 del regolamento) 1. L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti; e) è corredato da un file in formato XML, [...]; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. LA FORMA DEGLI ATTI (Specifiche tecniche al DM 44 del 2011) MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 16. ART. 13 (Formato dei documenti informatici allegati - art. 12 del regolamento) 1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a) .pdf - b) .rtf - c) .txt d) .jpg - e) .gif - f) .tiff g) .xml h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti. i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h. 2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a) .zip - b) .rar - c) .arj. 3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione. LA FORMA DEGLI ALLEGATI (Specifiche tecniche al DM 44 del 2011) MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 17. In informatica, un link ipertestuale (anche detto hyperlink o collegamento ipertestuale) è una connessione tra due documenti o unità informative; nella sostanza, si crea una raccordo tra un documento ed una ulteriore fonte di informazioni nello stesso citata (immagine, documento, altra sezione del documento stesso, sito internet, indirizzo email, ecc.), al fine di consentire un rapido passaggio tra più fonti. Per poter essere notato dal lettore, un collegamento ipertestuale normalmente viene distinto per qualche peculiarità grafica: le più tipiche sono la sottolineatura o il mutamento del colore del testo (di solito in blu). L'attivazione di un collegamento viene effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la visualizzazione della destinazione del collegamento. I LINK IPERTESTUALI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 18. Dal 27 aprile 2018 è in vigore il DM 37/2018 che modifica il precedente DM 55/2014 in tema di liquidazione dei compensi per l’attività degli avvocati. Tra le novità introdotte: 1-bis . Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto. VADEMECUM PER LA CREAZIONE DEI LINK IPERTESTUALI I LINK IPERTESTUALI: PERCHÈ FARLI? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 19. Inizialmente era consentito solo il protocollo CAdES, che crea una busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede aggiunta l'estensione .p7m dopo l’estensione del file (ad esempio il file firmato muta da file.pdf a file.pdf.p7m): può essere usata per tutti i files. Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta al PDF), che può essere “grafica” o “invisibile”. Può essere usato solo per file PDF, e il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile, con in alcuni casi l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il nome del file. Altro protocollo è lo XAdES, che potrà essere usato per i file .xml (ad esempio le fatture elettroniche). I PROTOCOLLI DI FIRMA DIGITALE MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 20. Da tenere sempre a mente che ● SCADE (E “SCOMPARE” DALL’ATTO FIRMATO) ● POTREBBE ROMPERSI ● POTRESTE PERDERLA ● IL CERTIFICATO È DI “NON RIPUDIO”: MOLTO DIFFICILE DARE PROVA CONTRARIA ● IDENTIFICA L’AVVOCATO ANCHE IN “ALTRI” RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE BREVI NOTE SULLA FIRMA DIGITALE MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 21. CORTE CASS., SEZ. VI CIVILE - Ord. 31 agosto 2017, n. 20672 MASSIMA Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, riguardante gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processo in forma di documento informatico” (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare e, in particolare, sull’estensione del “file” in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità, dovendosi stabilire se esse prevedano, o meno, una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., rendendosi - in caso di risposta affermativa del quesito - necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672 MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 22. QUESTIONI DIRIMENTI 1. L'atto principale deve essere un pdf nativo secondo le regole tecniche? Si tratta di nullità sanabile o di inesistenza? 2. L'estensione del file deve essere .p7m o .pdf? Si può applicare la sanatoria di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo? “[...] ciò premesso ed al riguardo, ad avviso di questo Collegio neppure può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità, perché l’osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe poter attenere all’esistenza stessa dell’atto e, quanto alla procura speciale, all’ufficiosa indispensabile verifica dell’instaurazione di un valido e rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormai applicabile” CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672 MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 23. DECISIONE SULLE FIRME MA NULLA SULLE FORME 8.1. Ciò comporta, ai fini dell'art. 374 c.p.c., l'enunciazione del seguente principio di diritto: «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni «.p7m» e «.pdf», e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna». 8.2. Consequenzialmente, non essendo strettamente rilevante nella decisione della fattispecie in esame, resta assorbito ogni ulteriore rilievo, sollevato nell'ordinanza interlocutoria, circa l'operatività del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) in caso d'ipotetica violazione di specifiche tecniche (es. Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665; conf. C.d.S., n. 5504/2017, cit.). CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI SENT. 27 APRILE 2018, N. 10266 MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 24. Da tenere sempre a mente che ● SI TRATTA DI DOCUMENTI INFORMATICI ● LA STAMPA DI EMAIL ORDINARIA E DI PEC FA PROVA SOLO FINO AL DISCONOSCIMENTO ● VA SALVATA NEI FORMATI CONSENTITI PER IL DEPOSITO TELEMATICO (EML O MSG) ● LE PEC “SCADONO”: QUANDO IL CERTIFICATO VIENE RINNOVATO, NON FA PIÙ PIENA PROVA SALVO CONSERVAZIONE LA POSTA ELETTRONICA (ORDINARIA E CERTIFICATA) MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 25. Da tenere sempre a mente che ● SI POSSONO AVERE PIÙ PEC, MA SOLO UNA VA COMUNICATA AL COA ● MAI DISATTIVARE UNA PEC PRIMA DI AVER SCARICATO L’ARCHIVIO ● NON È SUFFICIENTE UN BACKUP, MA È SICURAMENTE NECESSARIO ● LE PEC VANNO “CONSERVATE” A NORMA DI LEGGE LA POSTA ELETTRONICA (ORDINARIA E CERTIFICATA) MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 26. ALLEGATI: NUOVE PROVE? M O V I M E N T O F O R E N S E R O V I G O A v v o c a t o E D O A R D O F E R R A R O Presidente MF Padova Componente Comm. Informatica COA Padova
  • 27. Con l’introduzione della fattura elettronica ci potranno essere cambiamenti in tema di procedimento per ingiunzione di pagamento. Tra le varie condizioni di ammissibilità, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo, vi è quella di fornire una prova scritta in ordine alla esistenza del diritto e, a titolo puramente indicativo, sono documenti idonei a tal fine quelli provenienti da un terzo (Cass. 13429/2000), gli estratti autentici delle scritture contabili (Cass. 6660/1982), il registro delle fatture previsto dall'art. 22 del D.P.R. 633/72 (Cass. 11613/1992) nonché le sole fatture (Cass. 5915/2011) che però non hanno valore però nella fase di opposizione. LA FATTURA ELETTRONICA: NUOVA (O DIVERSA) PROVA? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 28. Lo SDI (Sistema di Interscambio), che gestisce la fatturazione elettronica, se rispettate le regole tecniche confermate nel Provvedimento dell'ADE n° 89757/18, genera documenti informatici autentici e immodificabili garantiti dall'apposizione della marca temporale e della firma digitale qualificata. Sarà possibile, quindi, produrre in giudizio tali “duplicati informatici”, provenienti da un “terzo qualificato” quale l'Agenzia delle Entrate, assolutamente indistinguibili dai loro originali, senza necessità di allegare anche l’autentica notarile. LA FATTURA ELETTRONICA: NUOVA (O DIVERSA) PROVA? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 29. COME ACCEDERE ALLO SDI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 30. COME ACCEDERE ALLO SDI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 31. COME ACCEDERE ALLO SDI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
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  • 34. COME ACCEDERE ALLO SDI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 35. COME ACCEDERE ALLO SDI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 36. COME ACCEDERE ALLO SDI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 37. COME È FATTA UNA FATTURA ELETTRONICA? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 38. COME È FATTA UNA FATTURA ELETTRONICA? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 39. COME È FATTA UNA FATTURA ELETTRONICA? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 40. COME È FATTA UNA FATTURA ELETTRONICA? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 41. Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza di legittimità (soprattutto in ambito penale) e quella di merito anche in campo civile hanno avuto modo di identificare i messaggi Whatsapp come delle vere e proprie prove documentali, rientranti nella disciplina dell’art. 2712 c.c., la quale identifica come effettivi mezzi di prova, utilizzabili in giudizio, le riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, nel caso in cui non ne venga contestata la conformità ai fatti o alle cose a cui si riferiscono, da parte del soggetto nei confronti del quale vengono ad essere prodotte. (Tribunale di Ravenna, sentenza 231/2017). IL MESSAGGIO DI WHATSAPP È UNA PROVA? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 42. Il vero problema è quello di dimostrare che il messaggio esibito al giudice sia effettivamente quello che tramite il cellulare è stato ricevuto o spedito. Esistono diverse modalità per dimostrare la genuinità dei messaggi. 1. Lo screenshot dei messaggi Whatsapp. Per poter far entrare il messaggio offensivo come prova nel processo occorre procedere ad uno o più screenshot del display del cellulare. Una volta realizzato lo screenshot, il relativo file può essere allegato al deposito telematico. Problema: la copia cartacea o digitale di un documento informatico costituisce una “riproduzione meccanica” al pari di una fotocopia. Si corre il rischio del disconoscimento. COME PRODURRE IN GIUDIZIO IL MESSAGGIO DI WHATSAPP? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 43. 2. La testimonianza dei messaggi Whatsapp Un altro modo, è quello di far leggere il contenuto dei messaggi Whatsapp ad una persona che, poi, sia disposta a testimoniare davanti al giudice e a dichiarare ciò che ha letto. In questo modo il messaggio incriminato farà il suo ingresso nel processo attraverso prova testimoniale. Problemi: il teste non dovrà essere teste de relato, ovvero teste indiretto perché venuto a conoscenza del contenuto da altre persone, ma dovrà essere teste diretto, ovvero teste oculare perché conosce il contenuto in quanto da lui letto direttamente. Oltre a questo problema, vi è quello legato al fatto che il messaggio nella chat può essere falsificato, ad esempio indicando un nome falso nella rubrica. COME PRODURRE IN GIUDIZIO IL MESSAGGIO DI WHATSAPP? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 44. 3. La trascrizione dei messaggi Whatsapp. Con una sentenza il Tribunale di Milano ha ammesso la trascrizione dei messaggi. Problema: in caso di contestazione sull’autenticità del messaggio, la parte può chiedere al giudice di disporre una consulenza tecnica d’ufficio. Il giudice provvederà, quindi, a nominare un perito al quale andrà consegnato lo smartphone. Dopo un esame del supporto e della chat, questi provvederà a riportarne il testo su un “documento ufficiale” (cartaceo) che diventa una prova vera e propria nel processo. COME PRODURRE IN GIUDIZIO IL MESSAGGIO DI WHATSAPP? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 45. 4. L’acquisizione dello smartphone al processo. Un’altra modalità con cui il messaggio incriminato può fare il suo ingresso nel processo e, quindi, assumere valore di prova è stata fornita dalla Cassazione: l’acquisizione dello smartphone al processo. La rappresentazione fotografica, infatti, non ha alcun valore senza il supporto materiale che contiene l’originale. È solo con quest’ultimo che si può avere la certezza della effettiva genuinità della stampa. Problema: chi è disposto a lasciare lo smartphone per anni nel fascicolo? COME PRODURRE IN GIUDIZIO IL MESSAGGIO DI WHATSAPP? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 46. 5. La trascrizione effettuata da un notaio. Una modalità più sicura potrebbe essere quella di far effettuare la trascrizione da un notaio, che identifichi anche i numeri telefonici da cui partono i messaggi. 6. La copia forense. Ci sono esperti e tecnici che possono fare una c.d. “copia forense” del contenuto dello smartphone. Il lavoro consente di avere una copia con valore legale, identica all'originale (cfr. Legge 48 del 2008, che contiene la ratifica della Convenzione di Budapest del 2001). Problema: sono i metodi più sicuri, ma anche i più costosi. COME PRODURRE IN GIUDIZIO IL MESSAGGIO DI WHATSAPP? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 47. La domanda ha una risposta banale: sono evidentemente documenti informatici idonei a fornire una prova nel processo, pur con una diversa valenza. E-mail Le e-mail ordinarie sono un documento informatico che non fa prova piena, ma può fornire una prova del contenuto di una conversazione. Non avendo un sistema di firma digitale collegato, è sempre alterabile. PEC Fa piena prova di data e contenuto dell'invio, fino a che la firma digitale del gestore di posta è integra. Ove sia scaduta, è comunque prova ma va integrata. LE E-MAIL E LE PEC SONO PROVE? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 48. Per produrre e-mail ordinarie e PEC nel processo si devono salvare nei formati “tecnici” (.eml o .msg) e prodotti in questo modo in allegato agli atti. NON SERVE A NULLA STAMPARE LE E-MAIL O LE PEC SU CARTA O COME FILE PDF Un file PDF è facilmente alterabile, anche con semplici programmi di videoscrittura. L'E-MAIL O LA PEC “STAMPATE” VANNO SEMPRE DISCONOSCIUTE. COME PRODURRE IN GIUDIZIO I MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA? MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 49. Dinanzi al giudice si potrebbe dover fornire la prova del contenuto di una pagina web: la cosa potrebbe non essere più possibile qualora, avendo avuto notizia dell'azione (anche con la notifica dell’atto processuale), la controparte l’abbia immediatamente modificata o messa offline. Come si può risolvere il problema? Il metodo più semplice e veloce per dare valenza di prova legale a una pagina internet è quello di salvare la pagina stessa sull’hard disk trasformandola in un file? O di stamparla su carta o di scattare una foto allo schermo del computer? NO! LA PAGINA WEB E LA PROVA MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 50. Detto ciò si comprende come, per dare valore di prova incontrovertibile a una pagina internet, il mezzo migliore è quello di andare davanti a un notaio e chiedere che questi, dopo aver stampato la pagina, attesti la conformità all’originale della copia cartacea. Un secondo sistema è quello di chiamare un testimone affinché guardi attentamente il contenuto web incriminato e poi sia pronto a dichiararne l’aspetto al giudice. LA PAGINA WEB E LA PROVA MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 51. La copia forense. Come per gli smartphone, ci sono esperti e tecnici che possono fare una c.d. “copia forense” della pagina. Una pratica che potrebbe fornire maggiore certezza è quella di utilizzare un servizio di hashing. Consiste in una “autenticazione” digitale con cui si attesta che una pagina web corrisponde alla copia fornita, ed era realmente esistente al momento dell’acquisizione. Si può utilizzare il sito www.hashbot.it e inserire l’indirizzo che si vuole salvare. L’applicazione restituirà all’utente una cartella con una copia .html della pagina ed un file di testo con i codici di convalida della pagina (i cosiddetti hash, per l’appunto). LA PAGINA WEB E LA PROVA MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 52. Una verifica su vecchie pagine, che magari sono state eliminate, si può svolgere attraverso il sito https://archive.org/web/ Internet Archive è una associazione senza fini di lucro che sta costruendo una biblioteca digitale di siti Internet e altri manufatti culturali in forma digitale. La loro missione è fornire l'accesso universale a tutte le conoscenze. Oggi l'archivio contiene: - 330 miliardi di pagine web - 20 milioni di libri e testi - 4,5 milioni di registrazioni audio (inclusi 180.000 concerti) - 4 milioni di video (inclusi 1,6 milioni di programmi televisivi) - 3 milioni di immagini - 200.000 programmi software LA PAGINA WEB E LA PROVA MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 53. DIFFERENZE TRA PCT, PAT E PTT M O V I M E N T O F O R E N S E R O V I G O A v v o c a t o E D O A R D O F E R R A R O Presidente MF Padova Componente Comm. Informatica COA Padova
  • 54. PCTPCT PATPAT PTTPTT Solo per atti della parte costituita in Tribunale e in Corte d’Appello. Nelle procedure esecutive. Ricorsi per D.I. Tutti gli atti, sia avanti al TAR che al CdS (per i procedimenti iniziati dopo il 01/01/2017) Tutti gli atti (per i processi iniziati dopo il 01/07/2019) OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 55. PCTPCT PATPAT PTTPTT Atti introduttivi in Tribunale e in Corte d’Appello FACOLTÀ DI DEPOSITO TELEMATICO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 56. PCTPCT PATPAT PTTPTT Solamente per i decreti ingiuntivi (il resto è una facoltà) Per tutti gli atti Non vi è alcun obbligo OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO PER I GIUDICI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 57. PCTPCT PATPAT PTTPTT Via PEC, di norma con redattori atti predisposti, dopo aver creato la c.d. “busta” Via PEC, dopo aver caricato gli atti negli appositi moduli di deposito Upload tramite il portale della giustizia tributaria (SIGIT) MODALITÀ TELEMATICA DI DEPOSITO DEGLI ATTI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 58. PCTPCT PATPAT PTTPTT A mezzo Upload tramite il sito della Giustizia Amministrativa MODALITÀ DI DEPOSITO TELEMATICO ”DI EMERGENZA” MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 59. PCTPCT PATPAT PTTPTT Solo per disfunzioni del sistema (se autorizzato dal Presidente o dal GI) Solo per disfunzioni del sistema (se autorizzato dal Presidente) In casi “eccezionali” se autorizzati (ma non per l’atto introduttivo) MODALITÀ DI DEPOSITO CARTACEO ”DI EMERGENZA” MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 60. PCTPCT PATPAT PTTPTT Telematica: con firma digitale del cliente e autentica con firma digitale dell’avvocato Telematica: con firma digitale del cliente e autentica con firma digitale dell’avvocato Telematica: con firma digitale del cliente e autentica con firma digitale dell’avvocato RILASCIO DELLA PROCURA ALLE LITI (1) MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 61. PCTPCT PATPAT PTTPTT Cartacea: ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (scansione della procura cartacea firmata da cliente e avvocato e firma digitale dell’avvocato per autentica) Cartacea: con autentica tramite dichiarazione di autentica e firma digitale su scansione della procura (firmata su carta sia da cliente che dall’avvocato), ovvero sul file separato, secondo le regole del CAD (con impronta hash e riferimento temporale) Cartacea: ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (scansione della procura cartacea firmata da cliente e avvocato e firma digitale dell’avvocato per autentica) RILASCIO DELLA PROCURA ALLE LITI (2) MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 62. PCTPCT PATPAT PTTPTT 4 PEC - Accettazione - Consegna - Esiti Aut. - Accettazione deposito 3 PEC - Accettazione - Consegna - Registrazione 2 PEC - Presa in carico - Conferma deposito NUMERO DI PEC PER OGNI DEPOSITO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 63. PCTPCT PATPAT PTTPTT Il deposito si considera effettuato al momento in cui viene generata la seconda PEC (Ricevuta di Avvenuta Consegna) Il deposito si considera effettuato al momento in cui viene generata la prima PEC, se il deposito va a buon fine (formazione progressiva del deposito valida solo se positiva la 3a PEC) MOMENTO DELL’AVVENUTO DEPOSITO A MEZZO PEC MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 64. PCTPCT PATPAT PTTPTT Il sistema fornisce un avviso di ricezione (o di mancata elaborazione in caso di problemi). La segreteria avvisa dell’avvenuto deposito Il deposito si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal SIGIT MOMENTO DELL’AVVENUTO DEPOSITO A MEZZO UPLOAD MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 65. PCTPCT PATPAT PTTPTT Le ore 23.59.59 del giorno di scadenza del termine - Le ore 23.59.59 del giorno di scadenza del termine. - Le ore 12.00 del giorno precedente l’udienza (deposito per udienza del giorno successivo) Le ore 23.59.59 del giorno di scadenza del termine TERMINE PER IL DEPOSITO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 66. PCTPCT PATPAT PTTPTT Non vi è normativa diversa dal singolo deposito, ma non è di chiara interpretazione Il deposito si intende effettuato alla ricezione dell’ultima ricevuta di accettazione Non vi è previsione normativa MOMENTO DELL’AVVENUTO DEPOSITO CON DEPOSITI SUCCESSIVI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 67. PCTPCT PATPAT PTTPTT Facoltativa sempre Facoltativa ma con favor evidente nella normativa Obbligatoria POSSIBILITÀ DI NOTIFICA A MEZZO PEC MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 68. PCTPCT PATPAT PTTPTT Conforme alla legge 53 del 1994 Conforme alla legge 53 del 1994 Invio atto e allegati a mezzo PEC a indirizzo tratto da IPA (decreto MEF 163/2013) o da INIPEC NOTIFICA A MEZZO PEC MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 69. PCTPCT PATPAT PTTPTT CAdES o PAdES Solo PAdES Solo CAdES PROTOCOLLO DI FIRMA DIGITALE MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 70. PCTPCT PATPAT PTTPTT Solo PDF testo (da conversione file word), corredato da file XML PDF, PDF-A, TXT, RTF, ZIP, RAR PDF/A -1a, PDF/A -1b (da conversione file word) FORMATO DEGLI ATTI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 71. PCTPCT PATPAT PTTPTT PDF, RTF, TXT, JPG, GIF, TIFF, XML, EML, MSG PDF-testo, TXT, XML, JPG, JPEG, GIF, TIFF, TIF, EML e MSG. PDF-immagine (da originale cartaceo) PDF/A o TIFF B/N (per legge). BMP, EML, XML, files firmati in CADES, GIF, JPEG, XLS, XLSX, DOC, DOCX, ODT, PDF, PNG, TIFF (gestibili). FORMATO DEGLI ALLEGATI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 72. PCTPCT PATPAT PTTPTT Consentiti come allegati i files in formato ZIP, RAR, e ARJ solo se contengono files autorizzati Consentiti come atto principale e come allegati i formati ZIP e RAR, solo se contengono files autorizzati Non consentita l’allegazione di files compressi in quanto il sistema non li elabora ALLEGAZIONE DI FILES IN FORMATO COMPRESSO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 73. PCTPCT PATPAT PTTPTT Non previste (anzi vi è circolare ministeriale che impone l’eventuale stampa delle stesse a cura della cancelleria) Obbligatorie Stampa a cura della Segreteria COPIE CARTACEE (“DI CORTESIA”) MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 74. PCTPCT PATPAT PTTPTT Sempre facoltativa, salvo ove previsto da apposite disposizioni per specifici documenti o dove necessario per “imputare” l’atto al sottoscrittore Non vi è norma specifica. Meglio firmare gli atti da imputare al procuratore, tenendo presente che la firma del Modulo si estende a tutti gli atti Tutti i file (atti e allegati) depositati devono essere firmati digitalmente FIRMA DEGLI ALLEGATI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 75. PCTPCT PATPAT PTTPTT 30 MB per ogni “busta” di deposito a mezzo PEC - 30 MB per ogni deposito a mezzo PEC - Non vi è limite in caso di deposito a mezzo Upload - 10 MB per file - Massimo 50 files - Massimo di 50 MB complessivi (sempre possibili invii multipli) DIMENSIONE MASSIMA DEL DEPOSITO TELEMATICO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 76. GIURISPRUDENZA E “WORK IN PROGRESS” M O V I M E N T O F O R E N S E R O V I G O A v v o c a t o E D O A R D O F E R R A R O Presidente MF Padova Componente Comm. Informatica COA Padova
  • 77. Sentenza n° 3709/2019 della Suprema Corte di Cassazione. “Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, [...] corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC [...] diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’INI-PEC.” GIURISPRUDENZA: NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 78. Con sentenza n. 75/2019 della Corte Costituzionale viene dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.” GIURISPRUDENZA: NOTIFICHE A MEZZO PEC - TERMINE MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 79. Ordinanza 9893/2019 della VI sezione della Cassazione. “Invero, è incontroverso che il menzionato ricorso di fallimento della [omissis] fu ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, a cura della cancelleria dell’adito tribunale, L. fall. ex art. 15, comma 3, (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, qui applicabile ratione temporis), all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della debitrice – [omissis] risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC) [...]”. GIURISPRUDENZA: NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 80. La Suprema Corte ha più volte sostenuto e ribadito con la sentenza 13532 del 20 maggio 2019, che la gestione della casella PEC debba essere posta sotto la piena responsabilità del difensore in quanto la notificazione a mezzo Posta Elettronica Certificata implica “l’onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto”. GIURISPRUDENZA: NOTIFICHE A MEZZO PEC - ONERI MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 81. Con ordinanza 19517/2019, la Corte di Cassazione ha rilevato come non possa ritenersi che la Sentenza emessa da un Giudice di Pace – Curia presso cui non è ancora stato attivato il Processo Civile Telematico – non sia “notificabile via PEC” in linea assoluta. La norma a cui riferirsi non sarà quella contenuta nel Decreto Legge 179/2012 che, in effetti, si riferisce all’estrazione diretta di provvedimenti dal fascicolo informatico, ma quella di cui all’art. 3bis della Legge 53/1994 che consente genericamente all’Avvocato di attestare la conformità degli atti che si appresta a notificare in allegato. GIURISPRUDENZA: NOTIFICHE A MEZZO PEC - GDP MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 82. Con la recente Ordinanza 24160/2019 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della validità del registro INI- PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari. “il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al [omissis] “con elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze” a un indirizzo di posta elettronica che è quello della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze, ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INIPEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del [omissis], è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019 [...]” GIURISPRUDENZA: NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 83. La Suprema Corte (ordinanza n. 29749/2019) rileva l'esistenza di un errore nell'ordinanza n. 24160/2019 e procede alla correzione materiale della pronuncia. Rispetto alla decisione precedente viene tolto questo riferimento: “[…] estratto dall’indice nazionale degli indirizzi INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla posizione del [omissis], è stato dichiarato non attendibile da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019”. Ciò fa salvo il principio enunciato a SS.UU. con la sentenza n. 23620/2018, che aveva ritenuto valida la notifica effettuata all’indirizzo PEC tratto da INI-PEC, in quanto pubblico elenco ex art. 6-bis D.lgs 82/2005. GIURISPRUDENZA: NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 84. Ordinanza 17328/2019 della Corte di Cassazione: “Nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia [...]. A tale data infatti il mittente ha esaurito le operazioni necessarie perché l’invio telematico vada a buon fine e la comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia, non ostandovi che la ricevuta dell’esito dei controlli automatici proveniente dal server della Cancelleria possa essere successiva”. GIURISPRUDENZA: DEPOSITO TELEMATICO MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 85. La Cassazione (sentenza n. 37126/2019) spiega che l'utilizzo della posta elettronica certificata è consentito solo per le comunicazioni di cancelleria alle persone diverse dall'imputato. Per la Cassazione, l'uso di della PEC non è - allo stato - consentito quale forma di comunicazione e/o notificazione, stante la preclusione alla adozione di forme di comunicazione non espressamente previste dalle disposizioni processuali. ATTENZIONE AI PROTOCOLLI!!! Non possono essere “contra legem” (cfr. prot. Trib. Venezia) GIURISPRUDENZA: DEPOSITO COMUNICAZIONE PENALE MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 86. Notizia dal sito pst.giustizia.it del 20.06.2019 “A questo link sono disponibili i nuovi schemi XSD relativi agli atti introduttivi e successivi che sarà possibile depositare telematicamente presso la Corte di Cassazione, e che sostituiranno quelli attualmente pubblicati. Si precisa che trattasi di una “beta release”, rilasciata anticipatamente rispetto ai tempi di attivazione delle funzionalità di deposito telematico sui sistemi della Corte, al fine consentire alle software house di adeguare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti. A breve verrà comunicata la tempistica relativa alla sperimentazione”. PCT WORK IN PROGRESS MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 87. Come riportato nel comunicato ufficiale della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del CNF, a partite dal 12 luglio 2019 la DGSIA (Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati) ha avviato la terza fase della sperimentazione relativa all’invio di notificazioni e comunicazioni presso il Giudice di Pace. Tale sperimentazione riguarderà tutti gli uffici ad eccezione di quelli della provincia di Trento, nonché quelli di Norcia, Buccino, Castel San Vincenzo e Bella. Al fine di permettere l’utilizzo delle nuove funzionalità al personale di cancelleria, il SIGIP è stato implementato aggiungendo specifici moduli. PCT WORK IN PROGRESS MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 88. La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni. DISCLAIMER MovimentoForensePadova–MovimentoForenseRovigo
  • 89. SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE M O V I M E N T O F O R E N S E R O V I G O
  • 90. K E E P C A L M A N D J O I N MOVIMENTO FORENSE GRAZIE PER L’ATTENZIONE M O V I M E N T O F O R E N S E R O V I G O