Le notifiche telematiche - Covegno a Legnago 05.05.2017
1. 5 MAGGIO 2017
Ore 15.00
Centro Ambientale Archeologico
Via Enrico Fermi n. 10 – Legnago (VR)
LA GIUSTIZIA TELEMATICALA GIUSTIZIA TELEMATICA
Nuove opportunitàNuove opportunità
per gli Avvocatiper gli Avvocati
Un evento organizzato da
FORUM LEMNIACI
con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Verona
2. Avv. Edoardo Ferraro
Componente Comm. Informatica COA Padova
Co-Responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
LE NOTIFICHELE NOTIFICHE
TELEMATICHETELEMATICHE
Un evento organizzato da
FORUM LEMNIACI
con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Verona
3. Parte 1Parte 1
Le notifiche telematicheLe notifiche telematiche
nel processo civilenel processo civile
Un evento organizzato da
FORUM LEMNIACI
con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Verona
Avv. Edoardo Ferraro
Componente Comm. Informatica COA Padova
Co-Responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
4. L'autorizzazione alla notifica degli atti in
proprio, rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di
appartenenza NON è più richiesta ai sensi dell'art.
46 DL 90/2014.
Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da
pubblici elenchi (nel nostro caso il Re.G.Ind.E.).
Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da
pubblici elenchi.
Un dispositivo di firma digitale valido.
La procura alle liti (previa o contestuale).
ABROGATO
ABROGATO
Requisiti per leRequisiti per le
no tif ich e a mezzo PECno tif ich e a mezzo PEC
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5. Sono solo quelli definiti come tali dalla legge
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici: RE.G.IND.E.
Gestito dal Ministero della Giustizia, è il registro dei c.d. soggetti abilitati
esterni.
Accesso con autenticazione
Registro delle imprese delle CC.I.AA.
Gestito dalle Camere di Commercio, è il registro in cui le imprese devono
obbligatoriamente indicare la PEC.
Accesso senza autenticazione
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di
professionisti e imprese: INI-PEC
Gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, accorpa i dati del ReGIndE e
del registro delle imprese.
Accesso senza autenticazione
Registro delle Pubbliche Amministrazioni: Registro PP.AA.
Gestito dal Governo, è il registro in cui devono essere inseriti tutti gli indirizzi
delle PP.AA.. Sostituisce l’Indice PP.AA..
Accesso con autenticazione
I Regis tr i Pubbl ici degl iI Regis tr i Pubbl ici degl i
indir izzi PECindir izzi PEC
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6. Inizialmente era possibile solo col sistema CAdES, che crea
una busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato
e vede aggiunta l'estensione .p7m dopo il .pdf (ad esempio la
relata firmata muta da relata.pdf a relata.pdf.p7m).
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis),
è consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma
aggiunta al PDF), che può essere “grafica” o “invisibile”.
Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile,
con in alcuni casi l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il
nome del file.
Va fatta attenzione in caso di uso della firma “grafica”, che
rischia di cancellare parte dell'atto, alterandolo.
I P roto colliI P roto colli
di f irma digital edi f irma digital e
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7. I certificati di firma digitale sono utilizzabili tramite
token USB o schede con lettore: dipende dal
certificatore.
Ci sono numerosi certificatori autorizzati, il cui elenco è
tenuto dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale):
Elenco Certificatori
Di regola il certificato di firma ha durata di 3 o 5 anni, e
DEVE essere rinnovato: è sempre onere dell’avvocato.
Sempre meglio avere due dispositivi di firma, con
scadenze sfalsate.
I certificati sono con caratteristica di NON RIPUDIO:
non può essere disconosciuta.
Qua leQua le
f ir ma digitale?f ir ma digitale?
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8. Come f irmareCome f irmare
digital men te u n a ttodigital men te u n a tto
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9. Come f irmareCome f irmare
digital men te u n a ttodigital men te u n a tto
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10. a) Busta Crittografata (PROTOCOLLO CAdES): per certificare tutti i file.
Per tale modalità basterà verificare il file e chiedere l'apposizione della firma.
Verrà creato un nuovo file con l'estensione .p7m di cui sopra, e che avrà come
icona quella di ArubaSign.
b) Firma aggiunta al PDF (PROTOCOLLO PAdES): per certificare solo file che
abbiano l'estensione .pdf, a cui potrebbe essere aggiunto nel nome del file
l'indicazione *_signed.pdf (divenendo nomefile_signed.pdf).
Con tale protocollo di firma vi sono due alternative:
firma grafica: per tale modalità si verificherà il file, si traccerà un riquadro sul
luogo in cui fare la firma col mouse, e si cliccherà sul bottone firma.
Verrà a crearsi, quindi, un file nel quale sarà apposto graficamente il logo di
Aruba e l'indicazione “Firmato da NOME COGNOME”.
Si dovrà prestare attenzione a non tracciare il riquadro sopra il testo del
documento, che altrimenti verrà cancellato.
firma invisibile: per ovviare al problema sopra riportato della firma grafica, si
potrà apporre la firma invisibile, che non altererà il file pur firmandolo
digitalmente.
Il file firmato digitalmente, con entrambi i protocolli, verrà creato nella stessa
cartella.
Come f irmareCome f irmare
digital men te u n a ttodigital men te u n a tto
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11. Potrebbe essere necessario allegare la Procura alle liti, che
comunque deve essere sempre stata rilasciata dal cliente.
Ovviamente NON va allegata nel caso sia “in atti”, ad esempio se si
notifica una sentenza.
Dovrà essere speciale, ovvero menzionare anche i dati della
controparte e l'instaurando procedimento cui si riferisce e si dovrà
considerare come apposta in calce a tale atto.
La Procura potrà essere:
un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal
cliente e autenticato con nostra firma digitale
copia informatica per immagine della procura sottoscritta
su supporto cartaceo dal cliente ed autenticata dall’avvocato su
carta, che andrà, poi, ulteriormente autenticata con firma
digitale dall’avvocato (c.d. “doppia autentica”)
L a P rocura a ll e litiL a P rocura a ll e liti
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12. UNA TEORIA ALTERNATIVA SULL'AUTENTICA
DELLA PROCURA
Si è sempre detto in dottrina che l'autentica della procura nel PCT
è soggetta alla norma speciale dell'art. 83 c.p.c.: basta
l'apposizione della firma digitale per avere dichiarazione di
conformità all'originale cartaceo.
C'è chi, però, rileva che tale modalità varrebbe solo per i depositi
telematici (“Se la procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti
telematici [...]”) e non si applicherebbe alle notifiche a mezzo
PEC.
In tal caso, si applicherebbe l'art. 16 c. 3 undecies D.L. 179/12, con
autentica in relata di notifica, e indicazione del nome del
file e una breve descrizione dell'atto.
Pro cu ra a ll e liti ePro cu ra a ll e liti e
a rt. 1 6 un decies D.L. 179/1 2a rt. 1 6 un decies D.L. 179/1 2
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13. Documenti Informatici (Art. 21 CAD)
Atti creati direttamente in forma elettronica.
Atti degli avvocati (come gli atti di citazione o i precetti), i duplicati
informatici o le copie informatiche estratte dai fascicoli
telematici.
a) Per predisporre il nostro atto in forma elettronica si dovrà:
predisporlo con il programma di videoscrittura.
convertirlo in formato .pdf (come si fa per l'atto da depositare in
via telematica).
firmarlo digitalmente con il token USB ed apposito software di
firma.
b) Per gli atti estratti dai fascicoli telematici sarà sufficiente
effettuarne il download dai sistemi del Ministero della Giustizia.
il duplicato informatico non necessiterà di autentica.
la copia informatica dovrà essere autenticata.
Atti no tif ica bili via PECAtti no tif ica bili via PEC
1 . Documenti in f ormatici1 . Documenti in f ormatici
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14. Copie informatiche
di atti originariamente formati su supporto analogico
(art. 22 CAD)
Scannerizzazione di atti di carta provenienti da terzi.
Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà:
scannerizzarlo in un unico file .pdf “immagine”.
Autenticarlo ex art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/12
(e quindi come indicato dal provvedimento del responsabile
DGSIA del 30.12.2015) inserendo la dichiarazione di
conformità all'originale nella relazione di notifica.
Atti n otif icab il i via PECAtti n otif icab il i via PEC
2. Copie di atti ca rta cei2. Copie di atti ca rta cei
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15. È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro
programma di videoscrittura e che trasformiamo direttamente in
formato PDF senza scansione. Nasce quindi digitale e viene
predisposto o per essere depositato telematicamente o per essere
notificato tramite PEC.
La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una
parte o tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro
documento di word.
Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato
telematicamente o allegato alla PEC per essere notificato in proprio,
dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE; ciò che prima
del PCT firmavano a penna con il cartaceo adesso è obbligo firmarlo
digitalmente.
Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON
RICHIEDE NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.
Esempi: Atto di citazione, precetto.
I documenti inf or ma tici:I documenti inf or ma tici:
1 . Origina le inf or ma tico1 . Origina le inf or ma tico
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16. È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo
aver effettuato la scansione di un documento cartaceo;
abbiamo il nostro documento su carta, dobbiamo depositarlo
telematicamente o notificarlo tramite PEC e, per tale motivo,
tramite scanner, lo scansioniamo e lo trasformiamo in PDF.
A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così
ottenuto non consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in
esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.
L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale,
tramite scansione, abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso
valore di una fotocopia, ove non autenticato).
Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati in relata.
Esempi: decreto ingiuntivo P.E., sentenza in forma
esecutiva
I documenti in f ormatici:I documenti in f ormatici:
2. Copia da a na logico2. Copia da a na logico
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17. Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui viene
estratto.
La sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal punto di vista
informatico che dal punto di vista del contenuto.
Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno sempre
impronta identica a quella dell’originale.
È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i file nello stesso
presenti quali duplicati informatici al fine di utilizzarli per una notifica PEC
nella relata di notifica NON DOVREMO ATTESTARE ALCUNA
CONFORMITÀ in quanto “I duplicati informatici hanno il medesimo valore
giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono
tratti…” (art. 23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO
ULTERIORMENTE FIRMATI DIGITALMENTE.
Esempi: decreto ingiuntivo non P.E., sentenza per decorso termine
breve
I documenti in f ormatici:I documenti in f ormatici:
3. Duplica to in f ormatico3. Duplica to in f ormatico
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18. La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel
fascicolo telematico è uguale all’originale depositato
solamente dal punto di vista del contenuto (il testo dell’atto),
mentre è un atto diverso dal punto di vista informatico.
In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo
dell’estensione .p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che
l’originale è firmato (la c.d. coccardina).
La loro impronta Hash sarà diversa da quella dell’originale.
In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO ESSERE
AUTENTICATI nella relata di notifica.
Le copie informatiche NON VANNO ULTERIORMENTE
FIRMATE DIGITALMENTE.
Esempi: decreto ingiuntivo non P.E., sentenza per decorso
termine breve
I documenti in f ormatici:I documenti in f ormatici:
4. Co pia da inf or ma tico4. Co pia da inf or ma tico
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Avv.EdoardoFerraro
19. Documento informatico (art. 3 bis L. 53/1994), preparato con
videoscrittura, convertito in formato PDF e firmato
digitalmente.
NON sono consentite scannerizzazioni di documenti
cartacei.
Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile
a quello di una normale relata).
Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori
secondo le circostanze, come:
indicazione del procedimento (con relativo ufficio, giudice,
sezione e ruolo), se già incardinato.
attestazione di conformità se si notificano copie
informatiche di atti originariamente cartacei, e se si
notificano copie di atti estratte dal fascicolo telematico.
L a Rela ta di n otif icaL a Rela ta di n otif ica
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20. RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F.] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine
degli Avvocati di [______________], in ragione del disposto della L. 53/1994 e succ. modd.,
nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [______________], giusta delibera del [DATA ED
ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE],
quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO
NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti
che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine dell’atto
______________]
NOTIFICO
l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO
(inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti
di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC
DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]
dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO].
dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (che si potrà consultare dal sito
http://pst.giustizia.it/PST/).
dal Registro PP.AA. ricavabile anche questo dal sito sito http://pst.giustizia.it/PST/, e
NON più dall'Indice delle Amministrazioni Pubbliche (detto brevemente IndicePA o IPA).
dall’INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e
dei professionisti).
L a Rela ta di notif ica:L a Rela ta di notif ica:
Contenuto “ minimo”Contenuto “ minimo”
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21. DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento
pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL
QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA
NOTIFICA - SEZIONE - GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO
E ANNO].
ATTESTO
(PER ATTI SCANSIONATI DA ORIGINALE CARTACEO)
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma
2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, dell'art. 22 comma 2 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modd., e dell’art. 16 undecies
comma 3 D.L. 179/2012, che l'atto di [DESCRIZIONE BREVE]
allegato, denominato [NOME_FILE.PDF], è copia per immagine
su supporto informatico del documento analogico in mio possesso.
L a Rela ta di notif ica:L a Rela ta di notif ica:
Contenuto “eventua le” 1Contenuto “eventua le” 1
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22. L'AUTENTICA DI ATTI SCARICATI DAL
FASCICOLO TELEMATICO
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e
dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, che
l'atto e/o il provvedimento di [DESCRIZIONE
BREVE] allegato, denominato [NOME_FILE.PDF]
è copia informatica conforme all'atto presente nel
fascicolo telematico relativo al procedimento in RG
__________ del Tribunale di __________ da cui è stata
estratta.
L a Rela ta di notif ica:L a Rela ta di notif ica:
Con ten uto “eventua le” 2Con ten uto “eventua le” 2
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23. L'obbligo di apporre le marche da bollo alle notifiche
in proprio non era stato abolito per le notifiche via PEC.
Viene previsto però che “Quando l’atto è notificato a norma
dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al
periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.”
Al momento, purtroppo, tali sistemi non esistono.
Si ritiene, comunque, che:
se si estrae copia cartacea, la marca possa essere
apposta ed annullata sulla stampata della relata.
in ogni caso, una irregolarità di bollo non inficia la
validità e l’efficacia dell’atto, ma espone solo alla
sanzione tributaria.
L a qu es tioneL a qu es tione
ma rch e da b oll oma rch e da b oll o
ABRO
GATO
ABRO
GATO
D
AL
D
L
90/14
D
AL
D
L
90/14
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24. Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC
Reg.Ind.E. (NON CI SONO ALTERNATIVE).
Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo
indicato in relata.
Allegare tutti i file firmati (estensione .p7m o _signed.pdf,
o anche diversa se si utilizza un programma di firma
differente), e quindi almeno un atto e la relata, ed
eventualmente altri atti e procura.
Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il
testo “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Possibile inserire i nomi delle parti, per facilitare
l'archiviazione delle ricevute.
Non serve scrivere nulla nel “corpo” del messaggio.
Il messa ggio PECIl messa ggio PEC
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25. Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed
attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute:
quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore
della nostra PEC)
quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della
PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo”.
L e Ricevu te dell a PEC:L e Ricevu te dell a PEC:
la notif ica a b uon f inela notif ica a b uon f ine
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26. Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna: contiene i dati di
certificazione del gestore certificato del destinatario ed il
Messaggio Originale in allegato, con i suoi allegati.
Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i
dati di certificazione del gestore certificato del destinatario
ed il testo del messaggio originale, ma eventuali file allegati
risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash.
Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna: contiene in
allegato soltanto i dati di certificazione del gestore
certificato del destinatario del messaggio.
Il tipo di ricevuta dipende dal settaggio della casella PEC.
QUESTE
QUESTE NONNON
VANNO BENE
VANNO BENE
L e tre tipol ogieL e tre tipol ogie
di r icevute di cons egnadi r icevute di cons egna
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27. La conservazione della ricevuta, intesa come
documento informatico (file) è importantissima per
l’uso diretto o per la verifica successiva della
regolarità del procedimento.
NON basta certamente lasciarla nella casella di
posta in entrata del “client” di posta o webmail
SI DEVE ANCHE salvarla come file autonomo sul disco
fisso
Allo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di
salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare.
Infine, è utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-
Rom da conservare in luogo sicuro.
Come cons er vareCome cons er vare
le ricevu te dell a notif icale ricevu te dell a notif ica
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28. La prova della notifica telematica è fornita, a stretto
rigore, solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA
completa” generata dal gestore della PEC del
destinatario, e ricevuta dal notificante.
Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi
essere “esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere,U.G..
Il file, in formato .eml o .msg deve essere poi consegnato
con un deposito telematico, tramite la Consolle
Avvocato (dopo il D.L. 83/2015 anche unitamente
all'atto introduttivo).
Le due ricevute (RAC e RdAC) andranno inserite come
allegati (all'atto notificato o ad una nota di deposito).
L a prova dell a notif icaL a prova dell a notif ica
- Telematica -- Telematica -
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29. La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici,
è priva di significato perché perde ogni certificazione connessa
alla firma digitale del gestore del servizio.
L’art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L.
53/1994), però, autorizza l’avvocato notificatore ad
autenticare la copia cartacea della notifica, “QUALORA
NON SI POSSA PROCEDERE CON IL DEPOSITO
TELEMATICO”.
A tal fine sarà necessario stampare:
il messaggio di PEC di invio della notificazione
tutti gli atti allegati
la ricevuta di accettazione
la ricevuta di avvenuta consegna
che verranno poi autenticati singolarmente o complessivamente.
L a prova dell a notif icaL a prova dell a notif ica
- Ca r ta cea -- Ca r ta cea -
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30. In che casi posso depositare
la prova della notifica a mezzo PEC in formato
cartaceo?
Procedimenti avanti gli Uffici del Giudice di Pace
Procedimenti avanti la Corte di Cassazione
Consegna di titolo e precetto agli Ufficiali
Giudiziari affinché procedano con il pignoramento
In caso di notifica di file più pesante di 30 MB
L a prova dell a notif icaL a prova dell a notif ica
- Ca r ta cea -- Ca r ta cea -
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31. Va apposta su ciascun documento stampato
La legge dice “ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” (che poi sarebbe il Codice
dell’Amministrazione Digitale" o CDA).
L’Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula:
“Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9
comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/1994 così come modificata
dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art.1, L. 24 dicembre
2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
e succ. .modd., si attesta la conformità della presente copia
cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta.
[INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]”
L a f or mu la di a utenticaL a f or mu la di a utentica
per s in goli a ttiper s in goli a tti
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32. Dopo aver stampato tutti gli atti e formato un fascicolo, si unirà una pagina con una formula del
seguente tenore
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE TELEMATICO
Io sottoscritto Avv. [NOME E COGNOME] del Foro di [__________], C.F. [____________], con
studio in [DATI DI STUDIO] nella mia qualità di procuratore e difensore di [NOME O
RAGIONE SOCIALE], residente (con sede) in [ANAGRAFICA] che rappresento e assisto,
in forza di [PROCURA O MANDATO]
VISTO
il presente documento cartaceo, costituito da:
a) ricevuta di accettazione di notifica effettuata in data [_______]
b) ricevuta di consegna di notifica effettuata in data [________]
c) pec di notificazione ai sensi della legge 53/94
d) [ATTO NOTIFICATO EVENTUALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE SE IN
ORIGINALE]
e) relata di notifica firmata digitalmente
e così per complessive n. [__] pagine compresa la presente, ciascuna da me siglata con
timbro di congiunzione,
ATTESTO LA CONFORMITÀ
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1
della L. 53/94, e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. .modd., della
presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.
Padova, li [__________________] Avv. [_______________]
L a f or mu la di a utenticaL a f or mu la di a utentica
compless iva per più a tticompless iva per più a tti
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33. La notifica in proprio a mezzo PEC
NON
VA INSERITA
NEL REGISTRO CRONOLOGICO
Il nuovo testo della legge 53/94, art. 8 c. 4 bis è esplicito:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica
certificata”
Pur non essendovi l'obbligo, resta comunque la facoltà
Il registro dell eIl registro dell e
notif ich e in proprionotif ich e in proprio
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34. La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94):
1) Per il NOTIFICANTE nel momento in cui viene
generata la RICEVUTA DI ACCETTAZIONE, prevista
dall'art. 6 c. 1 DPR 68/2005
2) Per il DESTINATARIO nel momento in cui viene
generata la RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA,
prevista dall'art. 6 c. 2 DPR 68/2005
Ora della notifica: si applica l'art. 147 c.p.c. (dalle 7.00
alle 21.00).
Problematica di caselle PEC dismesse (senza avvisare) o
piene: notifica non perfezionata o da intendersi rifiutata?
PURTROPPO DEVE INTENDERSI COME NON
PERFEZIONATA.
Qua ndo s i per fezion aQua ndo s i per fezion a
la notif ica?la notif ica?
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35. In caso di allegati firmati in CAdES (.p7m):
I programmi di firma digitale (ArubaSign, Dike, ecc.) possono
aprire il file e verificare la regolarità della firma e la
validità.
Possono, inoltre, aprire la busta crittografata e consentire la
lettura del file PDF firmato.
Vi sono poi utilità online per verificare gli allegati.
In caso di allegati firmati in PAdES (*_signed.pdf o .pdf):
Il file sarà apribile semplicemente da Adobe Reader.
Per la verifica della firma, anche in questo caso meglio usare
il programma di firma digitale, come per i file firmati in
CadES (Adobe Reader deve essere impostato con i certificati
di firma o rischia di segnalare errori inesistenti).
Come ver if ica re u n a ttoCome ver if ica re u n a tto
f irmato digital mentef irmato digital mente
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36. Come ver if ica re un attoCome ver if ica re un atto
f irmato digital mentef irmato digital mente
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37. Parte 2Parte 2
Le notifiche telematicheLe notifiche telematiche
nel processo amministrativonel processo amministrativo
Un evento organizzato da
FORUM LEMNIACI
con il patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di Verona
Avv. Edoardo Ferraro
Componente Comm. Informatica COA Padova
Co-Responsabile Dip. Giustizia Telematica MF
38. Viene esplicitamente ammessa la possibilità per gli
avvocati di notificare gli atti a mezzo PEC anche in
ambito di processo amministrativo (ormai solamente)
telematico.
Vengono meno, quindi, i dubbi di dottrina e
giurisprudenza circa l’applicabilità della legge 53 del
1994.
Oltre al richiamo alla legge sulle notifiche in proprio degli
avvocati, vi sono però nel D.P.C.M. 40 del 2016 e nel suo
Allegato A delle regole specifiche che differiscono
rispetto a quanto previsto per il processo civile.
L e n otif ich e v ia PEC nelL e n otif ich e v ia PEC nel
Processo Amminis tra tivoProcesso Amminis tra tivo
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39. La regola generale è quella del deposito in via telematica
della prova della notifica.
La prova della notifica è data delle ricevute di
accettazione e avvenuta consegna, che deve essere di
tipo completo (ovvero contenere copia integrale di tutti gli
atti notificati in allegato al messaggio PEC).
Le ricevute, la relata di notifica, la procura alle liti sono
depositate unitamente al ricorso notificato.
In caso di disfunzioni del SIGA (Sistema Informatico della
Giustizia Amministrativa), la prova della notifica può
essere data “cartacea”, secondo le regole dell'articolo 9,
comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
Sarà la segreteria del TAR o del CdS a scannerizzare gli
atti ed inserirli nel fascicolo telematico.
L a prova del laL a prova del la
no tif ica a mezzo PECno tif ica a mezzo PEC
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40. Viene ribadita la necessità che le notificazioni da
parte dei difensori possono essere effettuate
esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante
dai pubblici elenchi, (per gli avvocati il
Re.G.Ind.E.) nei confronti dei destinatari il cui
indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi.
Nota specifica è data dalla disposizione relativa alle
notificazioni da effettuarsi nei confronti delle
pubbliche amministrazioni non costituite in
giudizio: potranno essere effettuate solamente a
indirizzi PEC che siano presenti nel Registro delle
P.P. AA.
Pu bblici elench iPu bblici elench i
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41. Deve accennarsi alla particolare normativa relativa alla
procura alle liti, che non corrisponde a quella per il
processo civile.
1. La procura su supporto informatico è autenticata dal
difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi,
mediante apposizione della firma digitale: quindi ci sarà
un sistema a “firma digitale su firma digitale”.
2. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto
cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della
copia per immagine su supporto informatico, con
l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del
CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel
medesimo o in un distinto documento sottoscritto con
firma digitale (in questo secondo caso, con inserimento di
impronta hash e riferimento temporale).
L a procu ra a lle litiL a procu ra a lle liti
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42. Parte 3Parte 3
La giurisprudenza in tema diLa giurisprudenza in tema di
notifiche telematichenotifiche telematiche
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43. Notifica decreto ingiuntivo - Decorso termine opposizione -
Ricezione della PEC nella casella di destinazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La legge prevede che “La notifica si esegue mediante
allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il
soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di accettazione”.
Pertanto il dies a quo per proporre opposizione al decreto
ingiuntivo è quello in cui la PEC è pervenuta nell'account
del destinatario e non quello successivo in cui si riesce ad
avere conoscenza effettiva del contenuto dell'atto (anche se
vi sia una iniziale difficoltà ad accedere ai files allegati).
Tr ib. Ma ntovaTr ib. Ma ntova
Sen t. 03 .06.2014Sen t. 03 .06.2014
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44. Casella PEC responsabilità dell’avvocato - Dies a quo
ricezione atti - Ricezione PEC in casella di destinazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Una volta ottenuta da parte dell'ufficio giudiziario interessato la
prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la comunicazione
del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia
attraverso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza,
diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel
senso che se non la apre ne risente le conseguenze.
Ne consegue che del tutto correttamente la Corte d'appello ha
considerato valida a tutti gli effetti tale comunicazione e,
conseguentemente, improcedibile l'appello non avendo
l'appellante provveduto ad effettuare la notifica alla controparte
dell'atto di appello e del pedissequo decreto di fissazione
d'udienza.
Cor te Cass. - S ez. L a voroCor te Cass. - S ez. L a voro
S ent. 02.07. 201 4, n. 15 070S ent. 02.07. 201 4, n. 15 070
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45. Notifica a mezzo PEC - Indirizzo PEC inattivo -
Più soggetti con analogo indirizzo PEC - Notifica nulla
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
È pacifica - e non infrequente almeno per il passato -
l’eventualità che presso “INIPEC” si trovino iscritte più
imprese con il medesimo “indirizzo pec”, anche se per una
sola di esse tale indirizzo, risulta poi attivo […]
Ove il ricorso per fallimento sia stato notificato a soggetto diverso
dal fallendo per una circostanza come quella prevista, alla
stregua delle illustrate premesse, la notifica oggetto di gravame
non è quindi da ritenersi inesistente ma semplicemente nulla:
ne deriva poi la rimessione del giudizio al Tribunale di
Bologna, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con declaratoria di
nullità dell'impugnata sentenza di fallimento.
Corte App. Bologn aCorte App. Bologn a
S ent. 20.1 0.201 4S ent. 20.1 0.201 4
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46. Ricorso introduttivo cartaceo - Atto non nel
fascicolo telematico - Manca potere di autentica
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In caso di deposito del ricorso introduttivo in via
cartacea, non è consentita la notifica via PEC, in
quanto la copia per immagine non sarebbe presente
nel fascicolo telematico e quindi non potrebbe
venire estratta dal legale e la notifica di copia non
per immagine non appare essere consentita.
Andrà quindi disposta la rinnovazione della
notifica a parte convenuta.
Trib. MonzaTrib. Monza
Ord. 07.01 .2015Ord. 07.01 .2015
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47. Esclusa applicabilità notifica PEC al processo
amministrativo - Costituzione in giudizio -
Sanatoria nullità
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Sebbene, in base al disposto di cui all'art. 16- quater,
co. 3- bis del d.l. 179/12, sia esclusa l'applicabilità
alla giustizia amministrativa delle disposizioni
idonee a consentire l'operatività nel processo civile
della notificazione tramite pec, l'avvenuta
costituzione in giudizio dell'Amministrazione
intimata è idonea a sanare la nullità della notifica a
mezzo pec.
TAR Ven ezia - Sez. IIITAR Ven ezia - Sez. III
S ent. 27.03.2015, n . 3 69S ent. 27.03.2015, n . 3 69
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48. Notifica a mezzo PEC - Ricevuta sintetica -
Ulteriori prove necessarie
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Ove la ricevuta di consegna di una risulta essere
"sintetica" per cui non vi è prova in atti di quali siano
stati gli allegati notificati, e non essendosi costituita
controparte sanando il vizio, appare necessario che parte
attrice fornisca ogni elemento utile per comprovare il
perfezionamento dell'avvenuta notifica della
citazione, eventualmente anche mediante invio
telematico della notifica stessa con i relativi allegati
oppure con produzione in formato cartaceo
all'udienza.
Tr ib. Tor in oTr ib. Tor in o
Ord. 22.04.2015Ord. 22.04.2015
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49. Notifica a mezzo PEC nel processo penale -
Non consentita alla parte privata - Solo da cancelleria
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l'uso
dello strumento della posta elettronica certificata quale forma
di comunicazione e/o notificazione. L'utilizzo della PEC è stato
consentito, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per
via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali
a persona diversa dall'imputato, come alternativa privilegiata
rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax
attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di
specifiche categorie di destinatari: non è pertanto ammessa la
notifica mediante PEC da parte del difensore di una istanza di
rimessione in termini.
Corte Ca ss. - Sez. ICorte Ca ss. - Sez. I
Sen t. 30.04.2015, n.1 8235Sen t. 30.04.2015, n.1 8235
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50. Notifica a mezzo PEC - Pubblici registri - Non rileva
se nei registri indirizzi c’è diverso o inattivo - Notifica
nulla
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Rilevato che ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 della l. 53/1994
"la notificazione con modalità telematica si esegue a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi" non può considerarsi
perfezionata la notificazione pervenuta ad un indirizzo
PEC non corrispondente a quello risultante dai
pubblici elenchi (ove risulta un indirizzo diverso e
inattivo).
Deve disporsi quindi la rinnovazione della notificazione.
Tr ib. Mila noTr ib. Mila no
Ord. 23.06 .2015Ord. 23.06 .2015
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51. Notifica a mezzo PEC - Vigenza del Provvedimento
del 16 aprile 2014 - Nullità della notifica
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Le notificazioni avvenute prima del il 16 maggio del
2014, non sono state effettuate sotto il vigore del
provvedimento del 16 aprile 2014
Vi sono, dunque, non essendosi costituito l’intimato
(cosa che avrebbe determinato sanatoria della
nullità) le condizioni per ordinare il rinnovo della
notificazione dell’istanza di regolamento, previo
rilievo della nullità della notificazione.
Cor te Cass.Cor te Cass.
Ord. 23.06 .2015Ord. 23.06 .2015
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52. Prova della notifica a mezzo PEC - Elementi necessari -
Autentica dell’avvocato - Notifica nulla
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Ai fini di avere una prova effettiva dell'avvenuta notifica a mezzo PEC,
con deposito cartaceo della documentazione, è necessario che siano
individuati almeno:
- il formato del documento;
- la tipologia di firma cui è sottoscritto;
- lo stato di validità dell’eventuale certificato associato alla
firma;
- l’esistenza di una marca temporale;
Ed è necessario che il difensore rilasci un’attestazione con la
quale sotto la propria responsabilità dia atto almeno di tali
elementi.
Ove tale attestazione manchi, dovrà dichiararsi la nullità della
notifica.
Trib. VareseTrib. Varese
Sent. 30.07.2015Sent. 30.07.2015
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53. Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti -
Necessità di rinotificare in via cartacea
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La normativa impone alle imprese di dotarsi di casella di
posta elettronica ma non obbliga a munirsi di
programmi elettronici che consentono la lettura degli
atti inviati con firma digitale. Mancando la prova che il
destinatario della notifica fosse in possesso di tali
programmi al momento della ricezione della stessa, non vi
è certezza che detto destinatario abbia effettivamente
potuto prendere visione dell’atto notificato.
In tal caso, dunque, la notifica deve essere ripetuta in
via cartacea a mezzo ufficiale giudiziario
Tr ib. L ecceTr ib. L ecce
Ord. 1 6.03 .201 6Ord. 1 6.03 .201 6
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54. Notifica a mezzo PEC - Ricorso per Cassazione -
Richiamo all’art. 147 c.p.c. - Notifica dopo le ore
21.00
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In caso di notifica a mezzo PEC di ricorso per Cassazione
nel giorno di scadenza per l’impugnazione, con notifica
perfezionata oltre i termini orari di cui all’art. 147
c.p.c. (espressamente richiamato dall’art. 16 septies del
D.L. 179/12 “Tempo delle notificazioni con modalità
telematiche”), la notifica suddetta si considera
effettuata ex lege il giorno successivo, e per l’effetto il
ricorso è da dichiararsi inammissibile.
Cor te Ca ss. - Sez. L avoroCor te Ca ss. - Sez. L avoro
Sent. 04.05.2016 , n . 8886Sent. 04.05.2016 , n . 8886
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55. Notifica ex art. 15 L.F. - Ragionevolezza -
Diritto di difesa - Questione non fondata
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., attesa la
diversità delle fattispecie poste a confronto, che ne
giustifica la diversa disciplina delle notificazioni.
L’art. 145 c.p.c. ha come scopo esclusivamente il diritto di
difesa, mentre l’art. 15 L.F. si propone di coniugare tale
finalità di tutela del diritto di difesa con le esigenze di
celerità del procedimento concorsuale. A tal fine prevede
che l’esonero dall’adempimento di ulteriori formalità
quando la situazione di irreperibilità deve
imputarsi all’imprenditore medesimo.
Cor te Cos tituzio na leCor te Cos tituzio na le
Sent. 1 8.05.2016 , n . 146Sent. 1 8.05.2016 , n . 146
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56. Notifica a mezzo PEC ex art. 15 L.F. - Ricevuta di
avvenuta consegna - Non rileva la mancata lettura
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Per la validità della notifica occorre aver riguardo
unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla
legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di
accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un
messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del
destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la
quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta
elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico
dichiarato dal destinatario, non rilevando che sia stato
aperto dal destinatario stesso.
Corte Ca ss. - Sez. V ICorte Ca ss. - Sez. V I
Sent. 06.07.201 6, n. 13 817Sent. 06.07.201 6, n. 13 817
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57. Notificazione a mezzo PEC - Prova contraria -
Non necessaria la querela di falso
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che per
superare l’attestazione contenuta nella RAC fosse sempre
necessario proporre querela di falso.
Deve applicarsi il principio a tenore del quale nelle
notifiche telematiche a mezzo PEC ai sensi dell’art. 15
L.F., la ricevuta di avvenuta consegna generata
automaticamente dal sistema informatico del gestore di
posta elettronica certificata del destinatario costituisce
prova dell’avvenuta consegna suscettibile di prova
contraria.
Corte Ca ss. - Sez. ICorte Ca ss. - Sez. I
Sent. 21 .07.2016 , n. 15035Sent. 21 .07.2016 , n. 15035
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58. Notifica a mezzo PEC - Processo Tributario Telematico -
Applicazione solo se iniziata la sperimentazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Alla data del 5 dicembre 2014, la notifica tramite PEC
effettuata dal difensore della contribuente all’amministrazione
finanziaria della sentenza resa dalla CTR della Campania tra le
parti, non è idonea a far decorrere il termine breve per la
proposizione del ricorso per cassazione.
Detta notifica, in assenza delle regole tecniche di
attuazione, deve ritenersi giuridicamente inesistente, non
essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria
diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse.
Cor te CassCor te Cass
Sen t. 12.09 .2016 , n . 179 41Sen t. 12.09 .2016 , n . 179 41
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59. Notifica a mezzo PEC - Nullità - Indicazione nell’oggetto
di “Notificazione ai sensi della Legge 53/94”
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Va respinta l’eccezione di nullità in caso di mancata
indicazione nell’oggetto del messaggio della notifica PEC della
dizione “Notificazione ai sensi della legge 53 del 1994”.
Ciò in quanto la norma che sanziona a pena di nullità la
mancanza dei requisiti non intende affatto sanzionare con
l'inefficacia anche le più innocue irregolarità, e in quanto
comunque tale nullità sarebbe sanata dal raggiungimento
dello scopo (fattispecie: notifica di controricorso in Cassazione
con oggetto “Notificazione controricorso in Cassazione”).
Corte Ca ss. - Sez. V I-3Corte Ca ss. - Sez. V I-3
Ord. 04.10.16 , n. 19 81 4Ord. 04.10.16 , n. 19 81 4
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60. G R A Z I E P E R L ' A T T E N Z I O N E
K E E PK E E P
C A L MC A L M
&&
N O T I F I C A T EN O T I F I C A T E
V I A P E CV I A P E C
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