1. LO STUDIO LEGALE DIGITALE
& LA GESTIONE DEL TEMPO
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
28 maggio 2020 ore 15:30
Durata 1.30 h. circa
1 credito formativo in materia obbligatori
Relatori: Avv. Edoardo Ferraro, Dr. Dario Didonè, Rag. Diego Bettanin
E V E N T O G R A T U I T O
Evento accreditato ai fini della formazione professionale
continua con 1 credito formativo in materia obbligatoria
2. LO STUDIO LEGALE DIGITALE
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
Avv. EDOARDO FERRARO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
PRESIDENTE MOVIMENTO FORENSE PADOVA
3. Una nuova professione forense?
L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della
digitalizzazione della nostra vita.
Il processo non è diventato telematico perché hanno digitalizzato gli atti
e i documenti, ma semplicemente perché quegli atti e quei documenti
sono oggi originali digitali, e il processo si è adattato alla realtà.
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
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Avv.EdoardoFerraro
4. Il Giurista nell’era digitale: chi è?
“La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e addetti ai
lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi professionali e la portata
rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi inevitabilmente nel campo del diritto,
ponendo nuove sfide al giurista”;
“per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non volersi occupare
dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa servire a migliorare la
qualità della vita, a non cercare di vederne le applicazioni professionali”;
“Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo stesso livello di
chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper essere uomo del suo tempo”.
Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione
“L’Informatica negli studi legali e nel processo civile” pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati
Avv.EdoardoFerraro
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
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5. … o detto in modo brutale…
Oggi, il Giurista
non informatizzato è
un giurista analfabetaanalfabeta.
Prof. Ugo Pagallo
Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica
presso l’Università degli Studi di Torino
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
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6. ● Redazione degli atti
● Consultazioni dei fascicoli
● Deposito degli atti giudiziari
● Ricezione di comunicazioni e avvisi
● Richiesta di copie
● Pagamento del contributo unificato
● Posta elettronica
● Notifiche a mezzo PEC
● Diffide e “raccomandate”
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
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7. ● UDIENZE DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA
● DEPOSITI TELEMATICI A MEZZO PEC AVANTI IL GDP
● UDIENZE A TRATTAZIONE SCRITTA
● DEPOSITI TELEMATICI NEL PROCEDIMENTO PENALE
● DEPOSITI TELEMATICI A MEZZO PEC AVANTI LA CASSAZIONE
...E AI TEMPI DEL COVID-19
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8. ● HARDWARE (computer, video, schermo, tastiera, mouse,
server, hard disk esterni, ecc.)
● SOFTWARE (programmi informatici, gestionali, redattori atti
del PCT, agenda digitale, client di posta elettronica, ecc.)
● RETE INTERNET (fissa e mobile)
● POSTA ELETTRONICA (ordinaria e certificata)
● FIRMA DIGITALE
USIAMO NUOVI STRUMENTI?
Avv.EdoardoFerraro
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9. SONO ATTI INFORMATICI O DIGITALI
NON PER OBBLIGO DI LEGGE
MA SEMPLICEMENTE PERCHÉ SI SCRIVONO COL COMPUTER
Come tali, vanno:
1. SALVATI
2. CONSERVATI NEL LORO FORMATO DIGITALE
3. EVENTUALMENTE CONSEGNATI AL COLLEGA
Il fatto di stampare gli atti è una
MERA COMODITÀ
GLI ATTI DELL’AVVOCATO
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10. Che tipo di atti informatici dobbiamo
obbligatoriamente conoscere?
L’ORIGINALE INFORMATICO
IL DUPLICATO INFORMATICO
LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO ANALOGICO
LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO INFORMATICO
GLI ATTI INFORMATICI
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11. È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma di
videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF senza scansione.
Nasce quindi digitale e viene predisposto o per essere depositato
telematicamente o per essere notificato tramite PEC.
La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una parte o
tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.
Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato telematicamente o
allegato alla PEC per essere notificato in proprio, dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO
DIGITALMENTE; ciò che prima del PCT firmavano a penna con il cartaceo adesso è
obbligo firmarlo digitalmente.
Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON RICHIEDE
NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.
L’ORIGINALE INFORMATICO
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12. Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui viene estratto:
la sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal punto di vista informatico
che dal punto di vista del contenuto.
Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno sempre impronta
identica a quella dell’originale.
È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i files presenti quali
duplicati informatici (da usare per notifica o deposito) NON DOVREMO ATTESTARE
ALCUNA CONFORMITÀ in quanto “I duplicati informatici hanno il medesimo valore
giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…”
(art. 23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO ULTERIORMENTE
FIRMATI DIGITALMENTE.
IL DUPLICATO INFORMATICO
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13. È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo aver effettuato la
scansione di un documento cartaceo. Abbiamo il nostro documento su carta,
dobbiamo depositarlo telematicamente o notificarlo tramite PEC e, per tale motivo,
tramite scanner, ne creiamo una copia informatica in PDF.
A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così ottenuto non
consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in esso riprodotto, copiarlo e
incollarlo in altro documento di word.
L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite scansione,
abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di una fotocopia, ove non
autenticato).
Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati sull’atto stesso o su atto
separato (in caso di notifica, sulla relata).
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO ANALOGICO
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14. La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo telematico è
uguale all’originale depositato solamente dal punto di vista del contenuto (il testo
dell’atto), mentre è un atto “diverso” dal punto di vista informatico.
In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo dell’estensione
.p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che l’originale è firmato (la c.d.
coccardina a margine).
La loro impronta Hash sarà sempre diversa da quella dell’originale: ogni download
di copia informatica produrrà un atto con impronta diversa dal duplicato e dalle
altre copie. In caso di deposito telematico, potrà anche non essere autenticata (non
previsto da nessuna norma). In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO
ESSERE AUTENTICATI nella relata di notifica. Le copie informatiche NON VANNO
ULTERIORMENTE FIRMATE DIGITALMENTE.
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO INFORMATICO
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15. ART. 12 (Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico - art. 11
del regolamento)
1. L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare
telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le
operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di
immagini;
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la
struttura riportata ai commi seguenti;
e) è corredato da un file in formato XML, [...]; esso è denominato DatiAtto.xml ed è
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
LA FORMA DEGLI ATTI
(Specifiche tecniche al DM 44 del 2011)
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16. ART. 13 (Formato dei documenti informatici allegati - art. 12 del regolamento)
1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi
variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
a) .pdf - b) .rtf - c) .txt
d) .jpg - e) .gif - f) .tiff
g) .xml
h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei
formati previsti al comma precedente:
a) .zip - b) .rar - c) .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica
qualificata [...]
LA FORMA DEGLI ALLEGATI
(Specifiche tecniche al DM 44 del 2011)
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17. In informatica, un link ipertestuale (anche detto hyperlink o collegamento
ipertestuale) è una connessione tra due documenti o unità informative; nella
sostanza, si crea una raccordo tra un documento ed una ulteriore fonte di
informazioni nello stesso citata (immagine, documento, altra sezione del
documento stesso, sito internet, indirizzo email, ecc.), al fine di consentire un
rapido passaggio tra più fonti.
Per poter essere notato dal lettore, un collegamento ipertestuale normalmente
viene distinto per qualche peculiarità grafica: le più tipiche sono la
sottolineatura o il mutamento del colore del testo (di solito in blu). L'attivazione
di un collegamento viene effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la
visualizzazione della destinazione del collegamento.
I LINK IPERTESTUALI
Avv.EdoardoFerraro
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18. Dal 27 aprile 2018 è in vigore il DM 37/2018 che modifica il precedente DM
55/2014 in tema di liquidazione dei compensi per l’attività degli avvocati.
Tra le novità introdotte:
1-bis . Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al
comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti
depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche
idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando
esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati,
nonché la navigazione all’interno dell’atto.
VADEMECUM PER LA CREAZIONE DEI LINK IPERTESTUALI
I LINK IPERTESTUALI:
PERCHÈ FARLI?
Avv.EdoardoFerraro
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19. Inizialmente era consentito solo il protocollo CAdES, che crea una busta
crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede aggiunta l'estensione
.p7m dopo l’estensione del file (ad esempio il file firmato muta da file.pdf a
file.pdf.p7m): può essere usata per tutti i files.
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è consentita anche la
firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta” al PDF), che può essere “grafica”
o “invisibile”.
Può essere usato solo per file PDF, e il vantaggio è dato dal fatto che il file resta
un PDF leggibile, con in alcuni casi l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il
nome del file.
Altro protocollo è lo XAdES, che potrà essere usato per i file .xml (ad esempio le
fatture elettroniche).
I PROTOCOLLI DI FIRMA DIGITALE
Avv.EdoardoFerraro
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20. Da tenere sempre a mente che
● SCADE (E “SCOMPARE” DALL’ATTO FIRMATO)
● POTREBBE ROMPERSI
● POTRESTE PERDERLA
● IL CERTIFICATO È DI “NON RIPUDIO”: MOLTO DIFFICILE DARE
PROVA CONTRARIA
● IDENTIFICA L’AVVOCATO ANCHE IN “ALTRI” RAPPORTI CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
BREVI NOTE SULLA FIRMA DIGITALE
Avv.EdoardoFerraro
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21. CORTE CASS., SEZ. VI CIVILE - Ord. 31 agosto 2017, n. 20672
MASSIMA
Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la
questione, ritenuta di massima di particolare importanza, riguardante gli effetti della
violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processo in
forma di documento informatico” (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare
e, in particolare, sull’estensione del “file” in cui essi si articolano, ove siano
indispensabili per valutare la loro autenticità, dovendosi stabilire se esse prevedano, o
meno, una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai
sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., rendendosi - in caso di risposta affermativa del
quesito - necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla fattispecie del
principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo ex
art. 156, comma 3, c.p.c.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE
ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672
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22. QUESTIONI DIRIMENTI
1. L'atto principale deve essere un pdf nativo secondo le regole tecniche? Si tratta di
nullità sanabile o di inesistenza?
2. L'estensione del file deve essere .p7m o .pdf?
Si può applicare la sanatoria di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. per il raggiungimento
dello scopo?
“[...] ciò premesso ed al riguardo, ad avviso di questo Collegio neppure può trovare
diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità, perché
l’osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici
nativi dovrebbe poter attenere all’esistenza stessa dell’atto e, quanto alla procura
speciale, all’ufficiosa indispensabile verifica dell’instaurazione di un valido e rituale
rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormai
applicabile”
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE
ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672
Avv.EdoardoFerraro
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23. DECISIONE SULLE FIRME MA NULLA SULLE FORME
8.1. Ciò comporta, ai fini dell'art. 374 c.p.c., l'enunciazione del seguente principio di
diritto: «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme
digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia
pure con le differenti estensioni «.p7m» e «.pdf», e devono, quindi, essere
riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione
alcuna».
8.2. Consequenzialmente, non essendo strettamente rilevante nella decisione della
fattispecie in esame, resta assorbito ogni ulteriore rilievo, sollevato nell'ordinanza
interlocutoria, circa l'operatività del principio della sanatoria per raggiungimento
dello scopo (art. 156 c.p.c.) in caso d'ipotetica violazione di specifiche tecniche (es.
Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665; conf. C.d.S., n. 5504/2017, cit.).
CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI
SENT. 27 APRILE 2018, N. 10266
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24. Da tenere sempre a mente che
● SI TRATTA DI DOCUMENTI INFORMATICI
● LA STAMPA DI EMAIL ORDINARIA E DI PEC FA PROVA SOLO FINO AL
DISCONOSCIMENTO
● VA SALVATA NEI FORMATI CONSENTITI PER IL DEPOSITO TELEMATICO
(.EML O .MSG)
● LE PEC “SCADONO”: QUANDO IL CERTIFICATO VIENE RINNOVATO,
NON FA PIÙ PIENA PROVA SALVO CONSERVAZIONE
LA POSTA ELETTRONICA
(ORDINARIA E CERTIFICATA)
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25. LO STUDIO LEGALE DIGITALE
AI TEMPI DEL COVID-19
M O V I M E N T O
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CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
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26. L'emergenza di questi mesi ha visto un ulteriore utilizzo degli strumenti digitali e
telematici, che hanno accelerato in modo imprevisto e imprevedibile
l'evoluzione del sistema.
Varie disposizioni del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), nonché di altre norme
emergenziali, hanno previsto delle modifiche alle normative vigenti, al fine di
contenere il rischio di contagio dal Covid-19.
In particolare il legislatore si è concentrato su:
- depositi telematici e a mezzo PEC
- pagamenti delle spese di giustizia in via telematica
- udienze da remoto o a trattazione cartacea
D.L. 18/2020 “CURA ITALIA”
E ALTRE NORME EMERGENZIALI
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27. 11. Dal 9 marzo 2020 al ((31 luglio 2020)), negli uffici che hanno la disponibilità
del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati
esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.
[…]
Fino al 31 luglio 2020 tutti gli atti dei procedimenti avanti Tribunale e Corte
d'Appello dovranno essere obbligatoriamente depositati in via telematica,
anche se atti introduttivi (rectius, atti di parte non costituita).
DEPOSITI TELEMATICI
ART. 83 C. 11 D.L. 18/2020
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28. 11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al ((31 luglio
2020)), il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può
avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
[…]
Fino al 31 luglio 2020 il deposito di atti e documenti può avvenire in modalità
telematica anche avanti la Corte di Cassazione.
Al momento vi è un protocollo per la trattazione delle adunanze ex art. 375
c.p.c. e delle udienze ex art. 611 c.p.p., con indicazioni per il deposito di relative
memorie a mezzo PEC.
DEPOSITI TELEMATICI
ART. 83 C. 11 BIS D.L. 18/2020
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29. ((12-quater.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della
giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico
ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il
deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze
indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale,
secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, [...]
Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta
di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite
dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. [...]
DEPOSITI TELEMATICI
ART. 83 C. 12 QUATER.1 D.L. 18/2020
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30. IL PRIMO CASO “VERO” CASO DI DEPOSITO TELEMATICO PENALE
(escludendo le richieste di certificati ex art. 335 c.p.p.)
Tramite il portale pst.giustizia.it si potrà accedere alla nuova sezione per il
deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p..
L'avvocato effettuerà il login utilizzando il proprio dispositivo di firma digitale.
Potrà accedere al sistema e depositare gli atti laddove la Procura della
Repubblica abbia fatto richiesta di attivazione del servizio.
Ad oggi il sistema è attivo per le Procure di Catania, Milano, Napoli e Perugia.
DEPOSITI TELEMATICI
ART. 83 C. 12 QUATER.1 D.L. 18/2020
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31. DECRETO DGSIA ART. 4 (Formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di
documento informatico)
1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico, [...], rispetta i seguenti requisiti:
● è in formato PDF;
● è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di
selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
● è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i
seguenti requisiti:
● sono in formato PDF;
● sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.
3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da
più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30
Megabyte.
DEPOSITI TELEMATICI
ART. 83 C. 12 QUATER.1 D.L. 18/2020
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32. PROCEDIMENTI PENALI
Fino al 31.07.2020 i difensori sono autorizzati a trasmettere a mezzo P.E.C. tutte
le istanze relative ai procedimenti penali indicati nel provvedimento
organizzativo del Presidente del Tribunale di Padova, comprese quelle ex art.
299 c.p.p e gli atti urgenti, ai seguenti indirizzi:
● per quanto riguarda la Sezione dibattimentale, gli atti andranno trasmessi
all’indirizzo dibattimento.penale.padova@giustiziacert.it
● per quanto riguarda la Sezione G.I.P./G.U.P., gli atti andranno trasmessi
all’indirizzo gip.tribunale.padova@giustiziacert.it
VADEMECUM COA PADOVA
DEPOSITI TELEMATICI
PROVVEDIMENTO TRIBUNALE PADOVA
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33. PROCEDIMENTI AVANTI IL GIUDICE DI PACE
Gli atti andranno depositati a mezzo P.E.C. all’indirizzo
prot.gdp.padova@giustiziacert.it, e notificati con la stessa modalità a
controparte. In particolare, potranno essere depositati per via telematica:
● ricorsi;
● ricorsi per ingiunzione di pagamento;
● atti di citazione;
● comparse di costituzione e risposta.
VADEMECUM COA PADOVA
DEPOSITI TELEMATICI
PROVVEDIMENTO TRIBUNALE PADOVA
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34. 11. […] Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al
deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti
con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Fino al 31 luglio 2020 il pagamento del CU e delle spese di giustizia dovrà
essere assolto in via telematica ANCHE tramite utilizzo del sito pst.giustizia.it
Alcuni Tribunali l'hanno individuata come unica modalità.
Altri accettano tutt'ora pagamenti NON telematici.
PAGAMENTI TELEMATICI
ART. 83 C. 11 D.L. 18/2020
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35. 11-bis. […] Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo
14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del
medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in
giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di
pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5,
comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Fino al 31 luglio 2020 il pagamento del CU e delle spese di giustizia per i
procedimenti avanti la Corte di Cassazione dovrà essere assolto in via
telematica ANCHE tramite utilizzo del sito pst.giustizia.it
PAGAMENTI TELEMATICI
ART. 83 C. 11 BIS D.L. 18/2020
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36. f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice,
anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica
amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia.
DGSIA ha individuato gli applicativi Microsoft Teams e Skype for Business per
lo svolgimento delle udienze da remoto.
ULTIMO PROVVEDIMENTO DGSIA – 21.05.2020
UDIENZE DA REMOTO
ART. 83 C. 7 LETT. F) D.L. 18/2020
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37. 12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al ((31 luglio
2020)) le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi
dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari
del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o
periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. […]
((Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di
discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle
quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.))
UDIENZE DA REMOTO
ART. 83 C. 12 BIS D.L. 18/2020
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38. h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti
diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico
di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione
fuori udienza del provvedimento del giudice.
La modalità effettiva di trattazione dipende poi dal singolo ufficio o giudice.
I termini potranno essere contestuali o sfalsati.
Vi sono stati casi di indicazioni in merito alla lunghezza e alla “forma” delle
note, indicando la violazione delle indicazioni come sanzionabile con
l'inammissibilità delle note stesse.
UDIENZE “SCRITTE”
ART. 83 C. 7 LETT. H) D.L. 18/2020
Avv.EdoardoFerraro
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39. UDIENZE CIVILI - TRIBUNALE
● procedimenti monitori civili (e di lavoro)
● procedimenti cautelari
● udienze di precisazioni delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. e di decisione dei
mezzi istruttori ex art. 184 c.p.c.
● udienze ex art. 281 sexies c.p.c.
● procedimenti sommari ex art. 702 c.p.c.
● udienze di conferimento incarico al C.T.U.
UDIENZE DA REMOTO O “SCRITTE”
PROVVEDIMENTO TRIBUNALE PADOVA
Avv.EdoardoFerraro
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40. UDIENZE PENALI - TRIBUNALE
Mediante udienza da remoto, tramite video conferenza con la piattaforma
“Microsoft Teams”, per i procedimenti urgenti previsti dall’art. 83, comma 3, d.l.
n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. mod. e per i procedimenti non urgenti
di cui al comma 12 quinquies del predetto art. 83, ad eccezione delle udienze di
discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle
quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, salvo che le
parti vi acconsentano.
[…]
Previsto rinvio in caso di “difficile realizzazione del collegamento da remoto”.
UDIENZE DA REMOTO
PROVVEDIMENTO TRIBUNALE PADOVA
Avv.EdoardoFerraro
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41. UDIENZE GIUDICE DI PACE
● per le udienze di decisione sulle istanze istruttorie, da remoto o con
modalità cartolare/scritta;
● per le udienze con istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c. e 648 c.p.c., da
remoto o con modalità cartolare/scritta;
● per le udienze di discussione/decisione ex art. 429 c.p.c. nei procedimenti di
opposizione a sanzioni amministrative cui si applica il rito del lavoro, con
modalità cartolare/scritta salvo rinuncia delle parti, in tal caso da remoto;
● per le udienze ex art. 281 sexies c.p.c., con modalità cartolare/scritta salvo
rinuncia delle parti, in tal caso da remoto
● per le udienze di incarico al C.T.U., la trattazione avverrà da remoto.
UDIENZE DA REMOTO
PROVVEDIMENTO TRIBUNALE PADOVA
Avv.EdoardoFerraro
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42. DISCLAIMER
Avv.EdoardoFerraro
La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità
di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna
garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto,
incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o
professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero
stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali
danni.
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43. SI RINGRAZIANO PER LA
COLLABORAZIONE
Avv.EdoardoFerraro
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