Uno sguardo sulle necessarie evoluzioni della professione forense nel corso della pandemia da Covid-19.
Slide del convegno del 11.12.2020 organizzato da CPO e COA di Vicenza.
Diritto di famiglia - Avvocati tra tariffe, costi, deontologia e pandemia
1. DIRITTO DI FAMIGLIA
GLI AVVOCATI TRA TARIFFE,
COSTI DEONTOLOGIA E PANDEMIA
11 dicembre 2020 ore 15:00-17:00
2 crediti formativi in materia deontologica
Relatori: Avv. Giulia Facchini, Avv. Edoardo Ferraro
2. STUDIO LEGALE DIGITALE E
MARKETING DELL’AVVOCATO:
PRIMA E DOPO LA PENDEMIA
Avv. Edoardo Ferraro
Avvocato del Foro di Padova
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova
3. STUDIO LEGALE DIGITALE:
NON PIÙ SOLO INNOVAZIONE
Avv. Edoardo Ferraro
Avvocato del Foro di Padova
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova
4. Una nuova professione forense?
L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della
digitalizzazione della nostra vita.
Il processo non è diventato telematico perché hanno digitalizzato gli atti
e i documenti, ma semplicemente perché quegli atti e quei documenti
sono oggi originali digitali, e il processo si è adattato alla realtà.
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
Avv.EdoardoFerraro
5. Il Giurista nell’era digitale: chi è?
“La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e addetti ai
lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi professionali e la portata
rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi inevitabilmente nel campo del diritto,
ponendo nuove sfide al giurista”;
“per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non volersi occupare
dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa servire a migliorare la
qualità della vita, a non cercare di vederne le applicazioni professionali”;
“Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo stesso livello di
chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper essere uomo del suo tempo”.
Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione
“L’Informatica negli studi legali e nel processo civile” pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati
Avv.EdoardoFerraro
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
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6. … o detto in modo brutale…
Oggi, il Giurista
non informatizzato è
un giurista analfabetaanalfabeta.
Prof. Ugo Pagallo
Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica
presso l’Università degli Studi di Torino
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
Avv.EdoardoFerraro
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7. … e in tempi di pandemia?
Non è più nemmeno questione di adeguamenti,
norme e innovazione...
Oggi è questione di SOPRAVVIVENZA
Applicando Darwin al mondo forense di oggi,
continuerà a lavorare non il più forte, ma quello che
meglio si adatta al cambiamento.
UNA PROFESSIONE IN TEMPI DI COVID
Avv.EdoardoFerraro
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8. ● Redazione degli atti
● Consultazioni dei fascicoli
● Deposito degli atti giudiziari
● Ricezione di comunicazioni e avvisi
● Richiesta di copie
● Pagamento del contributo unificato
● Posta elettronica
● Notifiche a mezzo PEC
● Diffide e “raccomandate”
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
Avv.EdoardoFerraro
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9. ● UDIENZE DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA
● DEPOSITI TELEMATICI A MEZZO PEC AVANTI IL GDP
● UDIENZE A TRATTAZIONE SCRITTA
● DEPOSITI TELEMATICI NEL PROCEDIMENTO PENALE
● DEPOSITI TELEMATICI A MEZZO PEC AVANTI LA CASSAZIONE
…… to be continued?to be continued?
...E AI TEMPI DEL COVID-19
Avv.EdoardoFerraro
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10. ● HARDWARE (computer, video, schermo, tastiera, mouse,
server, hard disk esterni, ecc.)
● SOFTWARE (programmi informatici, gestionali, redattori atti
del PCT, agenda digitale, client di posta elettronica, ecc.)
● RETE INTERNET (fissa e mobile)
● POSTA ELETTRONICA (ordinaria e certificata)
● FIRMA DIGITALE
USIAMO NUOVI STRUMENTI?
Avv.EdoardoFerraro
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11. SONO ATTI INFORMATICI O DIGITALI
NON PER OBBLIGO DI LEGGE
MA SEMPLICEMENTE PERCHÉ SI SCRIVONO COL COMPUTER
Come tali, vanno:
1. SALVATI
2. CONSERVATI NEL LORO FORMATO DIGITALE
3. EVENTUALMENTE CONSEGNATI AL COLLEGA
Il fatto di stampare gli atti è una
MERA COMODITÀ
GLI ATTI DELL’AVVOCATO
Avv.EdoardoFerraro
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12. Che tipo di atti informatici dobbiamo
obbligatoriamente conoscere?
L’ORIGINALE INFORMATICO
IL DUPLICATO INFORMATICO
LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO ANALOGICO
LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO INFORMATICO
GLI ATTI INFORMATICI
Avv.EdoardoFerraro
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13. È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma di
videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF senza scansione.
Nasce quindi digitale e viene predisposto o per essere depositato
telematicamente o per essere notificato tramite PEC.
La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una parte o
tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.
Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato telematicamente o
allegato alla PEC per essere notificato in proprio, dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO
DIGITALMENTE; ciò che prima del PCT firmavano a penna con il cartaceo adesso è
obbligo firmarlo digitalmente.
Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON RICHIEDE
NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.
L’ORIGINALE INFORMATICO
Avv.EdoardoFerraro
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14. Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui viene estratto:
la sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal punto di vista informatico
che dal punto di vista del contenuto.
Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno sempre impronta
identica a quella dell’originale.
È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i files presenti quali
duplicati informatici (da usare per notifica o deposito) NON DOVREMO ATTESTARE
ALCUNA CONFORMITÀ in quanto “I duplicati informatici hanno il medesimo valore
giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…”
(art. 23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO ULTERIORMENTE
FIRMATI DIGITALMENTE.
IL DUPLICATO INFORMATICO
Avv.EdoardoFerraro
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15. È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo aver effettuato la
scansione di un documento cartaceo. Abbiamo il nostro documento su carta,
dobbiamo depositarlo telematicamente o notificarlo tramite PEC e, per tale motivo,
tramite scanner, ne creiamo una copia informatica in PDF.
A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così ottenuto non
consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in esso riprodotto, copiarlo e
incollarlo in altro documento di word.
L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite scansione,
abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di una fotocopia, ove non
autenticato).
Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati sull’atto stesso o su atto
separato (in caso di notifica, sulla relata).
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO ANALOGICO
Avv.EdoardoFerraro
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16. La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo telematico è
uguale all’originale depositato solamente dal punto di vista del contenuto (il testo
dell’atto), mentre è un atto “diverso” dal punto di vista informatico.
In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo dell’estensione
.p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che l’originale è firmato (la c.d.
coccardina a margine).
La loro impronta Hash sarà sempre diversa da quella dell’originale: ogni download
di copia informatica produrrà un atto con impronta diversa dal duplicato e dalle
altre copie. In caso di deposito telematico, potrà anche non essere autenticata (non
previsto da nessuna norma). In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO
ESSERE AUTENTICATI nella relata di notifica. Le copie informatiche NON VANNO
ULTERIORMENTE FIRMATE DIGITALMENTE.
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO INFORMATICO
Avv.EdoardoFerraro
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17. ART. 12 (Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico - art. 11
del regolamento)
1. L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare
telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le
operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di
immagini;
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la
struttura riportata ai commi seguenti;
e) è corredato da un file in formato XML, [...]; esso è denominato DatiAtto.xml ed è
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
LA FORMA DEGLI ATTI
(Specifiche tecniche al DM 44 del 2011)
Avv.EdoardoFerraro
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18. ART. 13 (Formato dei documenti informatici allegati - art. 12 del regolamento)
1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi
variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
a) .pdf - b) .rtf - c) .txt
d) .jpg - e) .gif - f) .tiff
g) .xml
h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei
formati previsti al comma precedente:
a) .zip - b) .rar - c) .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica
qualificata [...]
LA FORMA DEGLI ALLEGATI
(Specifiche tecniche al DM 44 del 2011)
Avv.EdoardoFerraro
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19. In informatica, un link ipertestuale (anche detto hyperlink o collegamento
ipertestuale) è una connessione tra due documenti o unità informative; nella
sostanza, si crea una raccordo tra un documento ed una ulteriore fonte di
informazioni nello stesso citata (immagine, documento, altra sezione del
documento stesso, sito internet, indirizzo email, ecc.), al fine di consentire un
rapido passaggio tra più fonti.
Per poter essere notato dal lettore, un collegamento ipertestuale normalmente
viene distinto per qualche peculiarità grafica: le più tipiche sono la
sottolineatura o il mutamento del colore del testo (di solito in blu). L'attivazione
di un collegamento viene effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la
visualizzazione della destinazione del collegamento.
I LINK IPERTESTUALI
Avv.EdoardoFerraro
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20. Dal 27 aprile 2018 è in vigore il DM 37/2018 che modifica il precedente DM
55/2014 in tema di liquidazione dei compensi per l’attività degli avvocati.
Tra le novità introdotte:
1-bis . Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al
comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti
depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche
idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando
esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati,
nonché la navigazione all’interno dell’atto.
VADEMECUM PER LA CREAZIONE DEI LINK IPERTESTUALI
I LINK IPERTESTUALI:
PERCHÈ FARLI?
Avv.EdoardoFerraro
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21. Inizialmente era consentito solo il protocollo CAdES, che crea una busta
crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede aggiunta l'estensione
.p7m dopo l’estensione del file (ad esempio il file firmato muta da file.pdf a
file.pdf.p7m): può essere usata per tutti i files.
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è consentita anche la
firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta” al PDF), che può essere “grafica”
o “invisibile”.
Può essere usato solo per file PDF, e il vantaggio è dato dal fatto che il file resta
un PDF leggibile, con in alcuni casi l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il
nome del file.
Altro protocollo è lo XAdES, che potrà essere usato per i file .xml (ad esempio le
fatture elettroniche).
I PROTOCOLLI DI FIRMA DIGITALE
Avv.EdoardoFerraro
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22. Da tenere sempre a mente che
● SCADE (E “SCOMPARE” DALL’ATTO FIRMATO)
● POTREBBE ROMPERSI
● POTRESTE PERDERLA
● IL CERTIFICATO È DI “NON RIPUDIO”: MOLTO DIFFICILE DARE
PROVA CONTRARIA
● IDENTIFICA L’AVVOCATO ANCHE IN “ALTRI” RAPPORTI CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
BREVI NOTE SULLA FIRMA DIGITALE
Avv.EdoardoFerraro
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23. CORTE CASS., SEZ. VI CIVILE - Ord. 31 agosto 2017, n. 20672
MASSIMA
Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la
questione, ritenuta di massima di particolare importanza, riguardante gli effetti della
violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processo in
forma di documento informatico” (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare
e, in particolare, sull’estensione del “file” in cui essi si articolano, ove siano
indispensabili per valutare la loro autenticità, dovendosi stabilire se esse prevedano, o
meno, una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai
sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., rendendosi - in caso di risposta affermativa del
quesito - necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla fattispecie del
principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo ex
art. 156, comma 3, c.p.c.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE
ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672
Avv.EdoardoFerraro
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24. QUESTIONI DIRIMENTI
1. L'atto principale deve essere un pdf nativo secondo le regole tecniche? Si tratta di
nullità sanabile o di inesistenza?
2. L'estensione del file deve essere .p7m o .pdf?
Si può applicare la sanatoria di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. per il raggiungimento
dello scopo?
“[...] ciò premesso ed al riguardo, ad avviso di questo Collegio neppure può trovare
diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità, perché
l’osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici
nativi dovrebbe poter attenere all’esistenza stessa dell’atto e, quanto alla procura
speciale, all’ufficiosa indispensabile verifica dell’instaurazione di un valido e rituale
rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormai
applicabile”
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE
ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672
Avv.EdoardoFerraro
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25. DECISIONE SULLE FIRME MA NULLA SULLE FORME
8.1. Ciò comporta, ai fini dell'art. 374 c.p.c., l'enunciazione del seguente principio di
diritto: «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme
digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia
pure con le differenti estensioni «.p7m» e «.pdf», e devono, quindi, essere
riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione
alcuna».
8.2. Consequenzialmente, non essendo strettamente rilevante nella decisione della
fattispecie in esame, resta assorbito ogni ulteriore rilievo, sollevato nell'ordinanza
interlocutoria, circa l'operatività del principio della sanatoria per raggiungimento
dello scopo (art. 156 c.p.c.) in caso d'ipotetica violazione di specifiche tecniche (es.
Cass., Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665; conf. C.d.S., n. 5504/2017, cit.).
CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI
SENT. 27 APRILE 2018, N. 10266
Avv.EdoardoFerraro
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26. Da tenere sempre a mente che
● SI TRATTA DI DOCUMENTI INFORMATICI
● LA STAMPA DI EMAIL ORDINARIA E DI PEC FA PROVA SOLO FINO AL
DISCONOSCIMENTO
● VA SALVATA NEI FORMATI CONSENTITI PER IL DEPOSITO TELEMATICO
(.EML O .MSG)
● LE PEC “SCADONO”: QUANDO IL CERTIFICATO VIENE RINNOVATO,
NON FA PIÙ PIENA PROVA SALVO CONSERVAZIONE
LA POSTA ELETTRONICA
(ORDINARIA E CERTIFICATA)
Avv.EdoardoFerraro
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27. LO STUDIO LEGALE DIGITALE
AI TEMPI DEL COVID-19 E POI...
Avv. Edoardo Ferraro
Avvocato del Foro di Padova
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova
28. L'emergenza di questi mesi ha visto un ulteriore utilizzo degli strumenti digitali e
telematici, che hanno accelerato in modo imprevisto e imprevedibile
l'evoluzione del sistema.
Varie disposizioni del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), nonché di altre norme
emergenziali (il D.L. 34/2020, il D.L. 83/2020 e il D.L. 137/2020), hanno previsto
delle modifiche alle normative vigenti, al fine di contenere il “rischio Covid-19”.
In particolare il legislatore si è concentrato su:
- depositi telematici e a mezzo PEC
- pagamenti delle spese di giustizia in via telematica
- udienze da remoto o a trattazione cartacea
DAL D.L. 18/2020 “CURA ITALIA”
ALLE ALTRE NORME EMERGENZIALI
Avv.EdoardoFerraro
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29. 11. Dal 9 marzo 2020 al ((30 giugno 2020)), negli uffici che hanno la disponibilità
del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati
esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.
[…]
La modifica iniziale era fino al 31 luglio 2020, poi ridotta perché si doveva
uscire dal periodo di emergenza.
Quindi è stata nuovamente prorogata con il D.L. “Rilancio” (art. 221 D.L.
34/2020) fino al 31 OTTOBRE 2020 E POI AL 31 DICEMBRE 2020 (D.L. 83/2020).E POI AL 31 DICEMBRE 2020 (D.L. 83/2020).
DEPOSITI TELEMATICI - CIVILE
ART. 83 D.L. 18/2020 – ART. 221 D.L. 34/2020
Avv.EdoardoFerraro
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30. 11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al ((30
giugno 2020)), il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati
può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
La modifica iniziale era fino al 31 luglio 2020, poi ridotta perché si doveva
uscire dal periodo di emergenza.
Quindi è stata ancora prorogata con il D.L. “Rilancio” (art. 221 D.L. 34/2020)
fino al 31 OTTOBRE 2020 E POI AL 31 DICEMBRE 2020 (D.L. 83/2020).E POI AL 31 DICEMBRE 2020 (D.L. 83/2020).
È stato redatto e prorogato un protocollo per la trattazione delle adunanze ex
art. 375 c.p.c. e delle udienze ex art. 611 c.p.p., con indicazioni per il deposito.
DEPOSITI TELEMATICI - CASSAZIONE
ART. 83 D.L. 18/2020 – ART. 221 D.L. 34/2020
Avv.EdoardoFerraro
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31. ((12-quater.1 - Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della
giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico
ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il
deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze
indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale,
secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, [...]
Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta
di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite
dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. [...]
Successivamente è stata prorogata con il D.L. “rilancio” (art. 221 D.L. 34/2020)
fino al 31 OTTOBRE 2020.31 OTTOBRE 2020.
DEPOSITI TELEMATICI - PENALE
ART. 83 D.L. 18/2020 – ART. 221 D.L. 34/2020
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32. 1. […] fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate
dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici
delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente,
mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso […]. Il
deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali [...]
2. Con uno o più decreti [...], saranno indicati gli ulteriori atti [...]
Normativa valida fino al 31 GENNAIO 2021 (FINE STATO DI EMERGENZA).31 GENNAIO 2021 (FINE STATO DI EMERGENZA).
DEPOSITI TELEMATICI - PENALE
ART. 24 D.L. 137/2020
Avv.EdoardoFerraro
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33. 4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli
indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta
elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta
elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21
febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente
deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari
ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il
medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati
degli atti e le ulteriori modalità di invio.
DEPOSITI TELEMATICI - PENALE
ART. 24 D.L. 137/2020
Avv.EdoardoFerraro
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34. IL PRIMO CASO “VERO” CASO DI DEPOSITO TELEMATICO PENALE
(escludendo le richieste di certificati ex art. 335 c.p.p.)
Tramite il portale pst.giustizia.it si potrà accedere alla nuova sezione per il
deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p..
L'avvocato effettuerà il login utilizzando il proprio dispositivo di firma digitale.
Potrà accedere al sistema e depositare gli atti laddove la Procura della
Repubblica abbia fatto richiesta di attivazione del servizio.
Ad oggi il sistema è attivo per quasi tutte le Procure (Menzione d'onore per le
prime procure ad attivare il sistema: Catania, Milano, Napoli e Perugia).
DEPOSITI TELEMATICI - PENALE
ART. 415 bis c. 3 C.p.p.
Avv.EdoardoFerraro
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35. Con il D.L. 137/2020 viene esteso il deposito a mezzo PEC degli atti penali
● Mittente: solo da PEC dell'Avvocato inserita nel REGINDE
● Destinatario: solo le email indicate nel provvedimento DGSIA
1) Tribunale: depositoattipenali.tribunale.vicenza@giustiziacert.it
2) Procura: depositoattipenali.procura.vicenza@giustiziacert.it
3) Giudice di Pace: depositoattipenali.gdp.vicenza@giustiziacert.it
● Peculiarità: 1) Valore legale
2) Facoltatività
3) Valido per TUTTI gli atti diversi da quelli ex art. 415 bis c.p.p.
Attenzione ai protocolli: non fidarsi di quanto fatto “per comodità degli Uffici”
DEPOSITI TELEMATICI - PENALE
Depositi a mezzo PEC
Avv.EdoardoFerraro
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36. DECRETO DGSIA ART. 4 (Formato dell’atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di
documento informatico)
1. L’atto del procedimento in forma di documento informatico, [...], rispetta i seguenti requisiti:
● è in formato PDF;
● è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di
selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
● è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i
seguenti requisiti:
● sono in formato PDF;
● sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.
3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da
più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30
Megabyte.
DEPOSITI TELEMATICI - PENALI
Regole Tecniche per la redazione degli atti
Avv.EdoardoFerraro
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37. 11. […] Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al
deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti
con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Prima proroga: fino al 31 luglio 2020 il pagamento del CU e delle spese di
giustizia dovrà essere assolto in via telematica dal sito pst.giustizia.it
Successivamente è stata prorogata con il D.L. “rilancio” (art. 221 D.L. 34/2020)
fino al 31 OTTOBRE 2020 E POI AL 31 DICEMBRE 2020 (D.L. 83/2020).E POI AL 31 DICEMBRE 2020 (D.L. 83/2020).
Per alcuni Tribunali unica modalità. Altri accettano pagamenti NON telematici.
PAGAMENTI C.U. - CIVILE
ART. 83 D.L. 18/2020 – ART. 221 D.L. 34/2020
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
38. 11-bis. […] Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo
14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del
medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in
giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici […]
Prima proroga: fino al 31 luglio 2020 il pagamento del CU e delle spese di
giustizia per i procedimenti avanti la Corte di Cassazione dovrà essere assolto
in via telematica ANCHE tramite utilizzo del sito pst.giustizia.it.
Successivamente è stata prorogata con il D.L. “rilancio” (art. 221 D.L. 34/2020)
fino al 31 OTTOBRE 2020 E POI AL 31 DICEMBRE 2020 (D.L. 83/2020).E POI AL 31 DICEMBRE 2020 (D.L. 83/2020).
PAGAMENTI C.U. - CASSAZIONE
ART. 83 D.L. 18/2020 – ART. 221 D.L. 34/2020
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
39. f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice,
anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica
amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia.
Successivamente è stata prorogata con il D.L. “rilancio” (art. 221 D.L. 34/2020)
fino al 31 OTTOBRE 2020 E POI AL 31 DICEMBRE 2020 (D.L. 83/2020).E POI AL 31 DICEMBRE 2020 (D.L. 83/2020).
DGSIA ha individuato gli applicativi Microsoft Teams e Skype for Business per
lo svolgimento delle udienze da remoto.
ULTIMO PROVVEDIMENTO DGSIA – 21.05.2020
UDIENZE DA REMOTO - CIVILI
ART. 83 D.L. 18/2020 – ART. 221 D.L. 34/2020
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
40. 4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in
stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile,
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati
con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. [...]
5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi
dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli
ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento
dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione delle parti. [...]
UDIENZE DA REMOTO - PENALI
ART. 23 D.L. 137/2020
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
41. 5. […] L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà
atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate,
delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le
ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti
fisicamente di sottoscrivere il verbale. [...]
ECCEZIONE FONDAMENTALE
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle
quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle
discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo
che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.
UDIENZE DA REMOTO - PENALI
ART. 23 D.L. 137/2020
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
42. 9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di
consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati
e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i
magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il
componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza
o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni
conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in
camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
UDIENZE DA REMOTO - COLLEGIALI
ART. 23 D.L. 137/2020
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
43. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico
di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle
parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è
sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a
cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte.
Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque
giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i
successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di
note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del
codice di procedura civile.
UDIENZE “SCRITTE” - CIVILE
ART. 83 D.L. 18/2020 – ART. 221 D.L. 34/2020
Avv.EdoardoFerraro
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44. Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione
consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio
congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano
sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma
4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a
partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione,
depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di
essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione
all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla
partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e,
nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.
UDIENZE “SCRITTE” - CIVILE
ART. 23 D.L. 137/2020
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
45. PUBBLICITÀ DEGLI STUDI LEGALI
- BREVI CENNI -
Avv. Edoardo Ferraro
Avvocato del Foro di Padova
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova
46. Certamente la pubblicità non fa parte della nostra tradizione forense:
“il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto
dell'Avvocatura italiana” (decisione CNF n. 56 del 23/04/1991).
Era certamente privilegiato un rapporto “personale” nella ricerca del cliente.
Da quel giorno sono comunque passati anni, nuovi codici deontologici e una
nuova “sensibilità” per il tema della pubblicità.
Sicuramente per alcuni motivi che possono riassumersi in:
1. Aumento del numero degli avvocati e necessità di “farsi conoscere”.
2. Evoluzione della società e quindi delle modalità di comportamento.
3. Oggi, il Covid-19, che sicuramente non facilita i rapporti di tipo personale.
IL VECCHIO CODICE DENTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
47. Con il nuovo codice deontologico del 2014 non vi sono, almeno inizialmente,
passi avanti significativi rispetto al passato: tutta la normativa rimane molto
“ingessata” e pone grossi limiti nell'uso delle nuove tecnologie.
Solo nel 2016 si è arrivati ad una nuova formulazione dell’art. 35 del Codice
Deontologico Forense, che ha aperto alla pubblicità degli avvocati con
qualunque mezzo ed eliminando le restrizioni in tema di pubblicità e marketing
a mezzo internet.
LE RIFORME DEL 2014 E DEL 2016
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
48. 1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che
siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse [riforma 2016], deve rispettare i
doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in
ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né
equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a
titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo
professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
49. 4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia
stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la
qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il
titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al
patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non
organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
50. 7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista
defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo
abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il
consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei
propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con
domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo
studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa
comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del
contenuto del sito stesso. [Riforma 2016]
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
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51. 10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito,
che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante
l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni
al sito. [Riforma 2016]
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i
principi di dignità e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
ART. 35 CODICE DEONTOLOGICO
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
52. Il principio di base per la pubblicità di uno studio legale è quello
dell'informazione: il codice deontologico ammette dunque pubblicità a patto
che questa sia esclusivamente a titolo informativo, a partire dallo slogan.
Si parla di pubblicità informativa:
deve essere una forma di comunicazione argomentativa.
I princìpi di una campagna pubblicitaria per avvocati sono riassumibili così:
3 requisiti:
trasparenza, verità e correttezza
5 divieti:
comparazione, equivoco, inganno, denigratorio, suggestivo
PUBBLICITÀ E PRINCÌPI DI BASE
Avv.EdoardoFerraro
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53. L'avvocato può fornire informazioni sul proprio studio, dando indicazioni su:
- la denominazione dello studio (nome e colleghi associati)
- l'ordine presso cui sono iscritti tutti i componenti
- le informazioni di contatto: la sede, gli studi collaterali, i recapiti e gli indirizzi,
compresi i contatti web
- i titoli conseguiti a livello accademico
- i diplomi di specializzazione ricevuti
- l'abilitazione a esercitare verso particolari giurisdizioni
- le conoscenza delle lingue straniere
- l'eventuale certificazione di qualità ricevuta dallo studio
- l'ambito di esercizio (penalista, civilista, matrimonialista, ecc.)
REGOLE APPLICATIVE
Avv.EdoardoFerraro
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54. All'avvocato è consentita la promozione della propria attività professionale nel
momento in cui la campagna pubblicitaria sia di carattere esclusivamente
informativo.
Sono vietate e sanzionate le comunicazioni non solo che mirino ad un confronto
“diretto” tra il proprio studio legale e quello di altro collega, ma altresì quelle
intrinsecamente comparative, ovvero che mirino ad una esaltazione del proprio
studio e della propria professionalità in relazione a tutto il resto.
(cfr. sent. 208/2017 del CNF)
FOCUS SUI DIVIETI:
PUBBLICITÀ COMPARATIVA
Avv.EdoardoFerraro
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55. Fino a qualche tempo fa la pubblicità di uno studio di avvocati non era
ammissibile tramite radio, televisioni, manifesti o striscioni e nemmeno con
insegne luminose.
La nuova normativa ha modificato le cose, riducendo le limitazioni e
ammettendo qualsiasi forma lecita
a patto che si rispettino le linee guida già viste.
Il canale pubblicitario maggiormente innovativo ed efficace è certamente
Internet. Nel contempo bisogna rendersi consapevoli che l'utilizzo del canale
web, compresi i social network, presenta diversi vantaggi che al giorno d'oggi
risultano indispensabili, ma è opportuno tenere in debita considerazione
potenziali rischi.
I “MEDIA”
Avv.EdoardoFerraro
OrdineAvvocatiVicenza-ComitatoPariOpportunità
60. ESEMPI PRATICI:
YOUTUBE E I VIDEO
Avv.EdoardoFerraro
https://www.youtube.com/watch?v=M8pMEsVzOBo
https://www.youtube.com/watch?v=QNYQOTJULmE
https://www.youtube.com/watch?v=K4UQQ16y6s0
https://www.youtube.com/watch?v=HhN5R-38ahQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=QUsH2qYFHKc
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64. DISCLAIMER
Avv.EdoardoFerraro
La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità
di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna
garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto,
incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o
professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero
stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali
danni.
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