Le slide del convegno tenutosi il 2 luglio scorso co-organizzato da MF Padova e dalla Fondazione Forense di Padova, con la collaborazione di Sistemi Contabili S.p.A. e SweetLegalTech.
Previdenza e Assistenza Forense - Facciamo il punto
Metodologie per l'innovazione degli studi legali
1. Metodologie per l'innovazione
Metodologie per l'innovazione
degli studi legali
degli studi legali
Il Bando Veneto Sviluppo Fondo per l'Innovazione
Il Bando Veneto Sviluppo Fondo per l'Innovazione
DGR N. 724/21
DGR N. 724/21
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
2 luglio 2021 ore 15:00
Durata 2 ore
Evento online sulla piattaforma
GoToWebinar
EVENTO GRATUITO
Evento accreditato ai fini della
formazione professionale
continua con 2 crediti formativi in
materia generica
2. La Giustizia Digitale
La Giustizia Digitale
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
Avv. EDOARDO FERRARO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
PRESIDENTE MOVIMENTO FORENSE PADOVA
3. Una nuova professione forense?
L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della
digitalizzazione della nostra vita.
Il processo non è diventato telematico perché hanno digitalizzato gli atti
e i documenti, ma semplicemente perché quegli atti e quei documenti
sono oggi originali digitali, e il processo si è adattato alla realtà.
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
Fondazione
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Movimento
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Avv.
Edoardo
Ferraro
4. Il Giurista nell’era digitale: chi è?
“La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e addetti ai
lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi professionali e la portata
rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi inevitabilmente nel campo del diritto,
ponendo nuove sfide al giurista”;
“per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non volersi occupare
dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa servire a migliorare la
qualità della vita, a non cercare di vederne le applicazioni professionali”;
“Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo stesso livello di
chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper essere uomo del suo tempo”.
Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione
“L’Informatica negli studi legali e nel processo civile” pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati
Avv.
Edoardo
Ferraro
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UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
5. … o detto in modo brutale…
Oggi, il Giurista
non informatizzato è
un giurista analfabeta
analfabeta.
Prof. Ugo Pagallo
Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica
presso l’Università degli Studi di Torino
Avv.
Edoardo
Ferraro
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UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
6. … e in tempi di pandemia?
Non è più nemmeno questione di adeguamenti,
norme e innovazione...
Oggi è questione di SOPRAVVIVENZA
Applicando Darwin al mondo forense di oggi,
continuerà a lavorare non il più forte, ma quello che
meglio si adatta al cambiamento.
Avv.
Edoardo
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...E AI TEMPI DEL COVID-19?
7. ● Redazione degli atti
● Consultazioni dei fascicoli
● Deposito degli atti giudiziari
● Ricezione di comunicazioni e avvisi
● Richiesta di copie
● Pagamento del contributo unificato
● Posta elettronica
● Notifiche a mezzo PEC
● Diffide e “raccomandate”
Avv.
Edoardo
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UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
8. ● UDIENZE DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA
● DEPOSITI TELEMATICI A MEZZO PEC AVANTI IL GDP
● UDIENZE A TRATTAZIONE SCRITTA
● DEPOSITI TELEMATICI NEL PROCEDIMENTO PENALE
● DEPOSITI TELEMATICI A MEZZO PEC AVANTI LA CASSAZIONE
● PROCESSO PENALE TELEMATICO
…
… to be continued?
to be continued?
Avv.
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...E AI TEMPI DEL COVID-19?
9. ● HARDWARE (computer, video, schermo, tastiera, mouse,
server, hard disk esterni, ecc.)
● SOFTWARE (programmi informatici, gestionali, redattori atti
del PCT, agenda digitale, client di posta elettronica, ecc.)
● RETE INTERNET (fissa e mobile)
● POSTA ELETTRONICA (ordinaria e certificata)
● FIRMA DIGITALE
Avv.
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USIAMO NUOVI STRUMENTI
10. Regole di base
● LEGGERE LE NORME
● AGGIORNAMENTO COSTANTE (computer performanti,
sistema operativo non “scaduto”, redattori atti e
software di firma aggiornati, ecc.)
● TÙ IS MEGL CHE UAN - cit. Avv. Nicola Gargano (avere
sempre un sistema di riserva: firma digitale, rete
internet, pc… insomma un “piano B”)
Avv.
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USIAMO NUOVI STRUMENTI
11. Regole di base
● CONOSCERE GLI STRUMENTI
● NON FIDARSI MAI DI “ME L’HA DETTO IL CANCELLIERE”
(di regola, il loro interesse è “quello che è più comodo
per loro”)
● ANTIVIRUS (per evitare di perdere i dati di studio a
causa di virus o cryptolocker)
● BACKUP (farlo “prima” dei guai, meglio se non
automatico)
Avv.
Edoardo
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USIAMO NUOVI STRUMENTI
12. Regole di base
● NON FIDARSI DEI “BIGLIETTI DI CANCELLERIA”
● IMPARARE AD APRIRE E CONOSCERE LE PEC (non solo
come deposito telematico)
● GUARDARE “L’AGENDA DELL’AVVOCATO”
… e, perché oramai è ora…
● CHIAMARE I REFERENTI INFORMATICI SOLO PER
RAGIONI TECNICHE...
Avv.
Edoardo
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USIAMO NUOVI STRUMENTI
13. ● Si è iniziato partendo con la consultazione dei dati del fascicolo (POLISWEB).
● Sperimentazione di deposito dei decreti ingiuntivi telematici.
● Notifiche a mezzo PEC per gli atti civili.
● Accesso ai dati e agli atti dei fascicoli telematici.
● Doppio binario per deposito di atti “della parte costituita”, e successivamente
obbligo di deposito per tali atti.
● Poteri di autentica.
● Iscrizione a ruolo delle esecuzioni.
● Deposito facoltativo per gli atti della “parte non costituita”.
● Depositi in Cassazione (facoltativi) e depositi avanti il GDP (in divenire).
Avv.
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LA GIUSTIZIA CIVILE
14. ● Lunga fase di sperimentazione ma introduzione “in blocco” dal 2017 per tutti i
processi che sarebbero stati incardinati.
● Estensione ex lege della notifica a mezzo PEC.
● Atti dei giudici tutti telematici.
● Nessuna distinzione tra atti di parte costituita e non costituita.
● Copie di cortesia istituzionalizzate (oggi abrogate con legislazione Covid-19).
● Sistema di “sicurezza” con caricamento tramite upload.
Avv.
Edoardo
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LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
15. ● Fase di sperimentazione con diversi step a livello regionale.
● Introduzione del procedimento con doppio binario iniziale (o tutto cartaceo o tutto
telematico).
● Successiva implementazione dell'obbligo telematico (dalla notifica al deposito
degli atti).
● Notifica a mezzo PEC con norme ad hoc.
Avv.
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LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
16. Nei tre processi telematici abbiamo:
● diverso regime di facoltà / obbligo di deposito telematico dell’atto;
● diverse modalità con le quali deve essere realizzato il documento informatico;
● diverse modalità con le quali deve essere depositato il documento informatico;
● diverse regole che disciplinano il perfezionamento del deposito telematico;
● diversi modi con i quali devono essere sottoscritti digitalmente gli atti;
● diverse modalità di notifiche tramite PEC da parte degli avvocati;
● diverse modalità per rendere la prova dell’avvenuta notifica PEC mediante deposito
telematico;
● diversi modi attraverso i quali bisogna attestare la conformità delle copie
informatiche o cartacee;
● diversi modi per effettuare il pagamento del contributo unificato - diverse modalità
per determinare il domicilio digitale.
Avv.
Edoardo
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PERCORSO E NORME DIVERSI
17. Che tipo di atti informatici dobbiamo
obbligatoriamente conoscere?
L’ORIGINALE INFORMATICO
IL DUPLICATO INFORMATICO
LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO ANALOGICO
LA COPIA INFORMATICA DI UN ATTO INFORMATICO
Avv.
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GLI ATTI INFORMATICI
18. È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma di
videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF senza scansione.
Nasce quindi digitale e viene predisposto o per essere depositato
telematicamente o per essere notificato tramite PEC.
La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una parte o
tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.
Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato telematicamente o
allegato alla PEC per essere notificato in proprio, dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO
DIGITALMENTE; ciò che prima del PCT firmavano a penna con il cartaceo adesso è
obbligo firmarlo digitalmente.
Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON RICHIEDE
NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.
Avv.
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L'ORIGINALE INFORMATICO
19. Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui viene estratto:
la sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal punto di vista informatico
che dal punto di vista del contenuto.
Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno sempre impronta
identica a quella dell’originale.
È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i files presenti quali
duplicati informatici (da usare per notifica o deposito) NON DOVREMO ATTESTARE
ALCUNA CONFORMITÀ in quanto “I duplicati informatici hanno il medesimo valore
giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…”
(art. 23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO ULTERIORMENTE
FIRMATI DIGITALMENTE.
Avv.
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IL DUPLICATO INFORMATICO
20. È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo aver effettuato la
scansione di un documento cartaceo. Abbiamo il nostro documento su carta,
dobbiamo depositarlo telematicamente o notificarlo tramite PEC e, per tale motivo,
tramite scanner, ne creiamo una copia informatica in PDF.
A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così ottenuto non
consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in esso riprodotto, copiarlo e
incollarlo in altro documento di word.
L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite scansione,
abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di una fotocopia, ove non
autenticato).
Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati sull’atto stesso o su atto
separato (in caso di notifica, sulla relata).
Avv.
Edoardo
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COPIA INFORMATICA
DI ATTO ANALOGICO
21. La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo telematico è
uguale all’originale depositato solamente dal punto di vista del contenuto (il testo
dell’atto), mentre è un atto “diverso” dal punto di vista informatico.
In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo dell’estensione
.p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che l’originale è firmato (la c.d.
coccardina a margine).
La loro impronta Hash sarà sempre diversa da quella dell’originale: ogni download
di copia informatica produrrà un atto con impronta diversa dal duplicato e dalle
altre copie. In caso di deposito telematico, potrà anche non essere autenticata (non
previsto da nessuna norma). In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO
ESSERE AUTENTICATI nella relata di notifica. Le copie informatiche NON VANNO
ULTERIORMENTE FIRMATE DIGITALMENTE.
Avv.
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COPIA INFORMATICA
DI ATTO INFORMATICO
22. In informatica, un link ipertestuale (anche detto hyperlink o collegamento
ipertestuale) è una connessione tra due documenti o unità informative; nella
sostanza, si crea una raccordo tra un documento ed una ulteriore fonte di
informazioni nello stesso citata (immagine, documento, altra sezione del
documento stesso, sito internet, indirizzo email, ecc.), al fine di consentire un
rapido passaggio tra più fonti.
Per poter essere notato dal lettore, un collegamento ipertestuale normalmente
viene distinto per qualche peculiarità grafica: le più tipiche sono la
sottolineatura o il mutamento del colore del testo (di solito in blu). L'attivazione
di un collegamento viene effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la
visualizzazione della destinazione del collegamento.
Avv.
Edoardo
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I LINK IPERTESTUALI
23. Per gli avvocati, che di norma usano programmi di videoscrittura (Word,
LibreOffice, OpenOffice, ecc.), si accede dal pannello INSERISCI oppure
come comando sulla barra, di norma illustrato come un mondo con anelli
di catena o semplicemente con anelli di catena.
Avv.
Edoardo
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I LINK IPERTESTUALI
24. Dal 27 aprile 2018 è in vigore il DM 37/2018 che modifica il precedente DM
55/2014 in tema di liquidazione dei compensi per l’attività degli avvocati.
Tra le novità introdotte:
1-bis . Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al
comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti
depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche
idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando
esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati,
nonché la navigazione all’interno dell’atto.
VADEMECUM PER LA CREAZIONE DEI LINK IPERTESTUALI
Avv.
Edoardo
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I LINK IPERTESTUALI: PERCHÉ FARLI?
25. Inizialmente era consentito solo il protocollo CAdES, che crea una busta
crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede aggiunta l'estensione
.p7m dopo l’estensione del file (ad esempio il file firmato muta da file.pdf a
file.pdf.p7m): può essere usata per tutti i files.
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è consentita anche la
firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta” al PDF), che può essere “grafica”
o “invisibile”.
Può essere usato solo per file PDF, e il vantaggio è dato dal fatto che il file resta
un PDF leggibile, con in alcuni casi l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il
nome del file.
Altro protocollo è lo XAdES, che potrà essere usato per i file .xml (ad esempio le
fatture elettroniche).
Avv.
Edoardo
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I PROTOCOLLI DI FIRMA DIGITALE
26. Da tenere sempre a mente che
● SCADE (E “SCOMPARE” DALL’ATTO FIRMATO)
● POTREBBE ROMPERSI
● POTRESTE PERDERLA
● IL CERTIFICATO È DI “NON RIPUDIO”: MOLTO DIFFICILE DARE
PROVA CONTRARIA
● IDENTIFICA L’AVVOCATO ANCHE IN “ALTRI” RAPPORTI CON LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Avv.
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BREVI NOTE SULLA FIRMA DIGITALE
27. Da tenere sempre a mente che
● SI TRATTA DI DOCUMENTI INFORMATICI
● LA STAMPA DI EMAIL ORDINARIA E DI PEC FA PROVA SOLO FINO AL
DISCONOSCIMENTO
● VA SALVATA NEI FORMATI CONSENTITI PER IL DEPOSITO TELEMATICO
(.EML O .MSG)
● LE PEC “SCADONO”: QUANDO IL CERTIFICATO VIENE RINNOVATO,
NON FA PIÙ PIENA PROVA SALVO CONSERVAZIONE
Avv.
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POSTA ELETTRONICA (PEC E PEO)
28. Art. 12 - Dovere di diligenza
L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza,
assicurando la qualità della prestazione professionale.
Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza
L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla
rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti
e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e
assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza
legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
Avv.
Edoardo
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BREVI CENNI DEONTOLOGICI
29. Art. 26 - Adempimento del mandato
1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a
svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse
dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di
integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando
derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
Avv.
Edoardo
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BREVI CENNI DEONTOLOGICI
30. CODICE DEONTOLOGICO CCBE
Principio (g) - competenza professionale:
L’avvocato non può fornire consulenza o rappresentare efficacemente il
cliente se non ha un’adeguata formazione professionale, formazione che
deve essere permanente come risposta ai rapidi mutamenti del diritto e
della pratica dell’avvocatura e del contesto economico e tecnologico. Le
norme professionali sottolineano che l’avvocato non può accettare un
incarico se non è competente nella materia della controversia che è
sottoposta alla sua attenzione.
Avv.
Edoardo
Ferraro
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BREVI CENNI DEONTOLOGICI
31. Il “salto evolutivo” del Covid-19
Il “salto evolutivo” del Covid-19
M O V I M E N T O
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P A D O V A
Avv. EDOARDO FERRARO
CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
PRESIDENTE MOVIMENTO FORENSE PADOVA
32. L'emergenza di questi mesi ha visto un ulteriore utilizzo degli strumenti digitali e
telematici, che hanno accelerato in modo imprevisto e imprevedibile
l'evoluzione del sistema.
Varie disposizioni del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), nonché di altre norme
emergenziali, hanno previsto delle modifiche alle normative vigenti, al fine di
contenere il rischio di contagio dal Covid-19.
In particolare il legislatore si è concentrato su:
- depositi telematici e a mezzo PEC
- pagamenti delle spese di giustizia in via telematica
- udienze da remoto o a trattazione cartacea
Avv.
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NORME EMERGENZIALI
34. Le norme che si sono succedute hanno via spostato i termini di efficacia delle
varie disposizioni.
Dall'iniziale 30 aprile 2020, fino al 31 luglio.
Successivamente si è rientrati al 30 giugno per poi avere nuova proroga al 31
ottobre 2020, al 31 gennaio 2021 e quindi al 30 aprile 2020
La disposizione più recente è la proroga al 31 luglio 2021
proroga al 31 luglio 2021 (Stato di Emergenza).
Avv.
Edoardo
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LE PROROGHE
35. ● Udienze cartacee nel civile (senza indicazioni di metodo).
● Udienze da remoto nel civile e nel penale (con successiva specifica per le
udienze penali con esclusione di testi e discussione).
● Obbligo di deposito a mezzo PCT degli atti introduttivi in primo grado e
appello.
● Obbligo di pagamento del contributo unificato a mezzo pst.giustizia.it e
deposito con PCT.
● Possibilità di deposito atti in Cassazione con pagamento del CU telematico
anche per tali procedimenti.
● Potere dei capi degli uffici di disporre provvedimenti (logistici e giuridici).
Avv.
Edoardo
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ART. 83 D.L. 18/2020
36. ● Modifica le modalità per le udienze cartacee nel civile, specificando termini
e modalità di gestione.
● Ribadite con alcune modifiche le modalità per le udienze da remoto nel
civile e nel penale.
● Confermato l' obbligo di deposito a mezzo PCT degli atti introduttivi in primo
grado e appello e l'obbligo di pagamento del contributo unificato a mezzo
pst.giustizia.it e deposito con PCT.
● Ribadita la possibilità di deposito atti in Cassazione con pagamento del CU
telematico anche per tali procedimenti.
● Introdotto il Portale Atti Penali per il deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p.
(in questa prima fase FACOLTATIVO).
Avv.
Edoardo
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ART. 221 D.L. 34/2020
37. ● Possibilità (non obbligo) di tenere udienze a porte chiuse in caso di difficoltà
logistiche.
● Ribadite con alcune modifiche le modalità per le udienze da remoto nel
civile e nel penale (anche per udienze preliminari).
● Collegamenti da remoto per udienze collegiali in ambito civile e penale.
● Estensione a prime udienze di separazioni consensuali e di divorzio
congiunto di possibilità di udienza a trattazione cartacea.
● Introduzione della formula esecutiva telematica.
● Possibilità per i magistrati di non essere fisicamente in tribunale in caso di
udienza da remoto.
Avv.
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ART. 23 D.L. 137/2020
38. ● Processo penale telematico.
● Specificazione degli atti da depositare tramite Portale Atti Penali con
OBBLIGO DI DEPOSITO.
● Individuazione degli atti penali da depositarsi a mezzo PEC, su caselle
individuate dal DGSIA, come modalità FACOLTATIVA.
● In sede di conversione in legge, specificato che sono consentite anche le
impugnazioni in via telematica.
Avv.
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ART. 24 D.L. 137/2020
39. ● Processo penale telematico.
● Estensione degli atti da depositare tramite Portale Atti Penali (quindi con
OBBLIGATORIETÀ).
● Tra gli atti, le denunce, le querele e le opposizioni all'archiviazione ex art.
410 c.p.p., le rinunzie e le revoche al mandato.
Avv.
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ART. 1 D.M. 13/01/2021
40. Avv.
Edoardo
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La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità
di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna
garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto,
incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o
professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero
stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali
danni.
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