L'avvocato digitale e processi telematici a confronto
1. 28 gennaio 2020
14:00 – 18:00
Aula Magna – Istituto Zaccaria
Via della Commenda n. 5 - Milano
L’AVVOCATO DIGITALE
E PROCESSI TELEMATICI
A CONFRONTO
M O V I M E N T O
F O R E N S E
M I L A N O
2. Gli atti e i depositi:
tecniche di redazione
dell’atto telematico
A v v o c a t o
P A S Q U A L E O R R I C O
Vicepresidente MF Milano
Componente CPO Milano
A v v o c a t o
E D O A R D O F E R R A R O
Presidente MF Padova
Componente Comm. Informatica COA Padova
M O V I M E N T O
F O R E N S E
M I L A N O
3. Una nuova professione forense?
L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della
digitalizzazione della nostra vita.
Il processo non è diventato telematico perché hanno
digitalizzato gli atti e i documenti, ma semplicemente perché
quegli atti e quei documenti sono oggi originali digitali, e il
processo si è adattato alla realtà.
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova–MovimentoForenseMilano
4. Il Giurista nell’era digitale: chi è?
“La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e
addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi
professionali e la portata rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi
inevitabilmente nel campo del diritto, ponendo nuove sfide al giurista”;
“per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non
volersi occupare dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa
servire a migliorare la qualità della vita, a non cercare di vederne le
applicazioni professionali”;
“Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo
stesso livello di chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper
essere uomo del suo tempo”.
Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione
“L’Informatica negli studi legali e nel processo civile”
pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
5. … e infatti la Cassazione…
Cassazione Civile, Ord. Sez. 6, N. 22320 del 2017
“l'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico implica
intuitivamente (ma di necessità) l'onere che il suo destinatario […] si doti
degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti:
altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda conclusione che sarebbe
lecito per il notificante eseguire un'attività completamente inutile o la cui
funzionalità od utilità sarebbero rimesse alla mera condiscendenza o buona
volontà o discrezionalità del destinatario, ciò che contraddice ogni principio
processuale, prima che lo stesso buon senso”;
“la normativa sulle notifiche telematiche [...] costituisce la mera evoluzione
della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al
mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto
di operatività del professionista legale”.
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
6. … o detto in modo brutale…
Oggi, il Giurista
non informatizzato è
un giurista analfabetaanalfabeta.
Prof. Ugo Pagallo
Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica
presso l’Università degli Studi di Torino
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
7. ●
Redazione degli atti
●
Consultazioni dei fascicoli
●
Deposito degli atti giudiziari
●
Ricezione di comunicazioni e avvisi
●
Richiesta di copie
●
Pagamento del contributo unificato
●
Posta elettronica
●
Notifiche a mezzo PEC
●
Diffide e “raccomandate”
COME SI È EVOLUTA
LA PROFESSIONE FORENSE?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
8. ●
HARDWARE (computer, video, schermo,
tastiera, mouse, server, hard disk esterni, ecc.)
●
SOFTWARE (programmi informatici, gestionali,
redattori atti del PCT, agenda digitale, client di
posta elettronica, ecc.)
●
RETE INTERNET (fissa e mobile)
●
POSTA ELETTRONICA (ordinaria e certificata)
●
FIRMA DIGITALE
USIAMO NUOVI STRUMENTI?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
9. GLI ATTI DELL’AVVOCATO
SONO ATTI INFORMATICI O DIGITALI
NON PER OBBLIGO DI LEGGE
MA SEMPLICEMENTE PERCHÉ SI SCRIVONO COL COMPUTER
Come tali, vanno:
1. SALVATI
2. CONSERVATI NEL LORO FORMATO DIGITALE
3. EVENTUALMENTE CONSEGNATI AL COLLEGA
Il fatto di stampare gli atti è una
MERA COMODITÀ
GLI ATTI DELL’AVVOCATO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
10. Che tipo di atti informatici dobbiamo
obbligatoriamente conoscere?
L’ORIGINALE INFORMATICO
IL DUPLICATO INFORMATICO
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO ANALOGICO
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO INFORMATICO
GLI ATTI INFORMATICI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
11. È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma
di videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF
senza scansione. Nasce quindi digitale e viene predisposto o per
essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite
PEC.
La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una
parte o tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro
documento di word.
Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato
telematicamente o allegato alla PEC per essere notificato in proprio,
dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE; ciò che prima del PCT
firmavano a penna con il cartaceo adesso è obbligo firmarlo
digitalmente.
Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON
RICHIEDE NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.
L’ORIGINALE INFORMATICO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
12. Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui
viene estratto: la sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal
punto di vista informatico che dal punto di vista del contenuto.
Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno
sempre impronta identica a quella dell’originale.
È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i files
presenti quali duplicati informatici (da usare per notifica o deposito)
NON DOVREMO ATTESTARE ALCUNA CONFORMITÀ in quanto “I
duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni
effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…” (art.
23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO
ULTERIORMENTE FIRMATI DIGITALMENTE.
IL DUPLICATO INFORMATICO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
13. È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo
aver effettuato la scansione di un documento cartaceo. Abbiamo il
nostro documento su carta, dobbiamo depositarlo telematicamente o
notificarlo tramite PEC e, per tale motivo, tramite scanner, ne creiamo
una copia informatica in PDF.
A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così
ottenuto non consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in
esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.
L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite
scansione, abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di
una fotocopia, ove non autenticato).
Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati sull’atto
stesso o su atto separato (in caso di notifica, sulla relata).
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO ANALOGICO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
14. La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo
telematico è uguale all’originale depositato solamente dal punto di
vista del contenuto (il testo dell’atto), mentre è un atto “diverso” dal
punto di vista informatico.
In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo
dell’estensione .p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che
l’originale è firmato (la c.d. coccardina a margine).
La loro impronta Hash sarà sempre diversa da quella dell’originale:
ogni download di copia informatica produrrà un atto con impronta
diversa dal duplicato e dalle altre copie.
In caso di deposito telematico, potrà anche non essere autenticata
(non previsto da nessuna norma).
In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO ESSERE
AUTENTICATI nella relata di notifica. Le copie informatiche NON
VANNO ULTERIORMENTE FIRMATE DIGITALMENTE.
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO INFORMATICO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
15. ART. 12 (Formato dell’atto del processo in forma di documento
informatico - art. 11 del regolamento)
1. L’atto del processo in forma di documento informatico, da
depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti
requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è
pertanto ammessa la scansione di immagini;
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata
esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
e) è corredato da un file in formato XML, [...]; esso è denominato
DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata.
LA FORMA DEGLI ATTI
(Specifiche tecniche al DM 44 del 2011)
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
16. ART. 13 (Formato dei documenti informatici allegati - art. 12 del
regolamento)
1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui
macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
a) .pdf - b) .rtf - c) .txt
d) .jpg - e) .gif - f) .tiff
g) .xml
h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché
contenenti file nei formati previsti al comma precedente:
a) .zip - b) .rar - c) .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale,
se presente, deve essere applicata dopo la compressione.
LA FORMA DEGLI ALLEGATI
(Specifiche tecniche al DM 44 del 2011)
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
17. In informatica, un link ipertestuale (anche detto hyperlink o
collegamento ipertestuale) è una connessione tra due
documenti o unità informative; nella sostanza, si crea una
raccordo tra un documento ed una ulteriore fonte di
informazioni nello stesso citata (immagine, documento, altra
sezione del documento stesso, sito internet, indirizzo email,
ecc.), al fine di consentire un rapido passaggio tra più fonti.
Per poter essere notato dal lettore, un collegamento ipertestuale
normalmente viene distinto per qualche peculiarità grafica: le
più tipiche sono la sottolineatura o il mutamento del colore del
testo (di solito in blu). L'attivazione di un collegamento viene
effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la
visualizzazione della destinazione del collegamento.
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
I LINK IPERTESTUALI
18. Per gli avvocati, che di norma usano programmi di videoscrittura
(Word, LibreOffice, OpenOffice, ecc.), si accede dal pannello
INSERISCI oppure come comando sulla barra, di norma
illustrato come un mondo con anelli di catena o semplicemente
con anelli di catena.
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
I LINK IPERTESTUALI
19. 1) Inserire in un folder l’atto con tutti i documenti predisposti
da allegare, già correttamente nominati.
2) Successivamente, si dovrà aprire l’atto con il proprio
programma di video scrittura.
3) Andrà selezionato nel testo, tenendo premuto il tasto
sinistro del mouse, le parole che diventeranno la fonte del
collegamento (ad es. doc. n. 01), come si vede nella foto 4.
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
I LINK IPERTESTUALI:
COLLEGARE UN DOCUMENTO
20. Cliccare su Applica e quindi salvare il file e convertirlo in PDF: i
link ipertestuali rimarranno presenti nel nuovo file.
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
I LINK IPERTESTUALI:
COLLEGARE UN DOCUMENTO
21. Selezionare la porzione di testo che sarà la destinazione della
navigazione (di norma il titolo della sezione che si intende
raggiungere).
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
I LINK IPERTESTUALI:
CREARE UN INDICE
22. Successivamente si dovrà cliccare sul comando di inserimento
del segnalibro e si aprirà una finestra per l’inserimento del
nome del segnalibro.
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
I LINK IPERTESTUALI:
CREARE UN INDICE
23. Quindi procedere come in precedenza per l’inserimento del link,
con destinazione non ad un file esterno ma verso una “sezione”
del documento stesso.
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
I LINK IPERTESTUALI:
CREARE UN INDICE
24. Dal 27 aprile 2018 è in vigore il DM 37/2018 che modifica il
precedente DM 55/2014 in tema di liquidazione dei compensi
per l’attività degli avvocati.
Tra le novità introdotte:
1-bis . Il compenso determinato tenuto conto dei parametri
generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato
del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare,
quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e
dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno
dell’atto.
VADEMECUM PER LA CREAZIONE DEI LINK IPERTESTUALI
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
I LINK IPERTESTUALI:
PERCHÈ FARLI?
25. Inizialmente era consentito solo il protocollo CAdES, che crea
una busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e
vede aggiunta l'estensione .p7m dopo l’estensione del file (ad
esempio il file firmato muta da file.pdf a file.pdf.p7m): può
essere usata per tutti i files.
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è
consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma
aggiunta al PDF), che può essere “grafica” o “invisibile”.
Può essere usato solo per file PDF, e il vantaggio è dato dal
fatto che il file resta un PDF leggibile, con in alcuni casi
l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il nome del file.
Altro protocollo è lo XAdES, che potrà essere usato per i
file .xml (ad esempio le fatture elettroniche).
I PROTOCOLLI DI FIRMA DIGITALE
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
26. Da tenere sempre a mente che
●
SCADE (E “SCOMPARE” DALL’ATTO FIRMATO)
●
POTREBBE ROMPERSI
●
POTRESTE PERDERLA
●
IL CERTIFICATO È DI “NON RIPUDIO”: MOLTO
DIFFICILE DARE PROVA CONTRARIA
●
IDENTIFICA L’AVVOCATO ANCHE IN “ALTRI”
RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
BREVI NOTE SULLA FIRMA DIGITALE
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
27. Art. 16-bis, comma 7 D.L. 179/2012
Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento
in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia […]”
Art. 20, comma 2, D.M. 44/2011 (allegato tecnico al C.A.D.)
Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo
idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al
dominio giustizia.
Art. 2, comma 6 del C.A.D.
Le disposizioni del C.A.D. si applicano altresì al processo civile, penale,
amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo
che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di
processo telematico.
LA PROVA DEL DEPOSITO TELEMATICO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
28. CORTE CASS., SEZ. VI CIVILE - Ord. 31 agosto 2017, n. 20672
MASSIMA
Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare
importanza, riguardante gli effetti della violazione delle disposizioni
tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processo in forma di
documento informatico” (o, descrittivamente, nativi informatici) da
notificare e, in particolare, sull’estensione del “file” in cui essi si
articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità,
dovendosi stabilire se esse prevedano, o meno, una nullità di forma e,
quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art.
156, comma 2, c.p.c., rendendosi - in caso di risposta affermativa del
quesito - necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla
fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso
di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE
ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
29. QUESTIONI DIRIMENTI
1. L'atto principale deve essere un pdf nativo secondo le regole
tecniche? Si tratta di nullità sanabile o di inesistenza?
2. L'estensione del file deve essere .p7m o .pdf?
Si può applicare la sanatoria di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. per il
raggiungimento dello scopo?
“[...] ciò premesso ed al riguardo, ad avviso di questo Collegio neppure
può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di
sanatoria della nullità, perché l’osservanza delle specifiche tecniche
sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe
poter attenere all’esistenza stessa dell’atto e, quanto alla procura
speciale, all’ufficiosa indispensabile verifica dell’instaurazione di un
valido e rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla
stregua della disciplina ormai applicabile”
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE
ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
30. DECISIONE SULLE FIRME MA NULLA SULLE FORME
8.1. Ciò comporta, ai fini dell'art. 374 c.p.c., l'enunciazione del
seguente principio di diritto: «Secondo il diritto dell'UE e le norme,
anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di
tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con
le differenti estensioni «.p7m» e «.pdf», e devono, quindi, essere
riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di
cassazione, senza eccezione alcuna».
8.2. Consequenzialmente, non essendo strettamente rilevante nella
decisione della fattispecie in esame, resta assorbito ogni ulteriore
rilievo, sollevato nell'ordinanza interlocutoria, circa l'operatività del
principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156
c.p.c.) in caso d'ipotetica violazione di specifiche tecniche (es. Cass.,
Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665; conf. C.d.S., n. 5504/2017, cit.).
CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI
SENT. 27 APRILE 2018, N. 10266
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
31. Da tenere sempre a mente che
●
SI TRATTA DI DOCUMENTI INFORMATICI
●
LA STAMPA DI EMAIL ORDINARIA E DI PEC FA
PROVA SOLO FINO AL DISCONOSCIMENTO
●
VA SALVATA NEI FORMATI CONSENTITI PER IL
DEPOSITO TELEMATICO (EML O MSG)
●
LE PEC “SCADONO”: QUANDO IL CERTIFICATO
VIENE RINNOVATO, NON FA PIÙ PIENA
PROVA SALVO CONSERVAZIONE
LA POSTA ELETTRONICA
(ORDINARIA E CERTIFICATA)
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
32. Da tenere sempre a mente che
●
SI POSSONO AVERE PIÙ PEC, MA SOLO UNA
VA COMUNICATA AL COA
●
MAI DISATTIVARE UNA PEC PRIMA DI AVER
SCARICATO L’ARCHIVIO
●
NON È SUFFICIENTE UN BACKUP, MA È
SICURAMENTE NECESSARIO
●
LE PEC VANNO “CONSERVATE” A NORMA DI
LEGGE
LA POSTA ELETTRONICA
(ORDINARIA E CERTIFICATA)
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
33. Art. 12 - Dovere di diligenza
L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e
diligenza, assicurando la qualità della prestazione
professionale.
Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza
L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale
e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi
modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in
giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di
consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque
per ragioni professionali.
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
BREVI CENNI DEONTOLOGICI:
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
34. Art. 26 - Adempimento del mandato
1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la
competenza a svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche
competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al
cliente e alla parte assistita la necessità di integrare
l’assistenza con altro collega in possesso di dette
competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al
mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
BREVI CENNI DEONTOLOGICI:
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
35. Art. 28 - Riserbo e segreto professionale
1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale
dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo
sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano
fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle
delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
BREVI CENNI DEONTOLOGICI:
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
36. Principio (g) - competenza professionale:
L’avvocato non può fornire consulenza o rappresentare
efficacemente il cliente se non ha un’adeguata formazione
professionale, formazione che deve essere permanente
come risposta ai rapidi mutamenti del diritto e della
pratica dell’avvocatura e del contesto economico e
tecnologico. Le norme professionali sottolineano che
l’avvocato non può accettare un incarico se non è
competente nella materia della controversia che è
sottoposta alla sua attenzione.
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
BREVI CENNI DEONTOLOGICI:
CODICE DEONTOLOGICO CCBE
37. Gli allegati:
nuove forme e nuove prove
A v v o c a t o
P a s q u a l e O r r i c o
Vicepresidente MF Milano
Componente CPO Milano
A v v o c a t o
E D O A R D O F E R R A R O
Presidente MF Padova
Componente Comm. Informatica COA Padova
M O V I M E N T O
F O R E N S E
M I L A N O
38. Con l’introduzione della fattura elettronica ci potranno
essere cambiamenti in tema di procedimento per
ingiunzione di pagamento.
Tra le varie condizioni di ammissibilità, al fine di ottenere
un decreto ingiuntivo, vi è quella di fornire una prova
scritta in ordine alla esistenza del diritto e, a titolo
puramente indicativo, sono documenti idonei a tal fine
quelli provenienti da un terzo (Cass. 13429/2000), gli
estratti autentici delle scritture contabili (Cass. 6660/1982),
il registro delle fatture previsto dall'art. 22 del D.P.R. 633/72
(Cass. 11613/1992) nonché le sole fatture (Cass. 5915/2011)
che però non hanno valore però nella fase di opposizione.
LA FATTURA ELETTRONICA:
NUOVA (O DIVERSA) PROVA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
39. Lo SDI (Sistema di Interscambio), che gestisce la
fatturazione elettronica, se rispettate le regole tecniche
confermate nel Provvedimento dell'ADE n° 89757/18,
genera documenti informatici autentici e immodificabili
garantiti dall'apposizione della marca temporale e della
firma digitale qualificata.
Sarà possibile, quindi, produrre in giudizio tali “duplicati
informatici”, provenienti da un “terzo qualificato” quale
l'Agenzia delle Entrate, assolutamente indistinguibili dai
loro originali, senza necessità di allegare anche l’autentica
notarile.
LA FATTURA ELETTRONICA:
NUOVA (O DIVERSA) PROVA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
40. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
41. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
42. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
43. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
44. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
45. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
46. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
47. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
48. COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
49. COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
50. COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
51. COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
52. Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza di legittimità
(soprattutto in ambito penale) e quella di merito anche in
campo civile hanno avuto modo di identificare i messaggi
Whatsapp come delle vere e proprie prove documentali,
rientranti nella disciplina dell’art. 2712 c.c., la quale identifica
come effettivi mezzi di prova, utilizzabili in giudizio, le
riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o
cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni
altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, nel caso in
cui non ne venga contestata la conformità ai fatti o alle cose a
cui si riferiscono, da parte del soggetto nei confronti del quale
vengono ad essere prodotte. (Tribunale di Ravenna, sentenza
231/2017).
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP
È UNA PROVA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
53. Il vero problema è quello di dimostrare che il messaggio esibito
al giudice sia effettivamente quello che tramite il cellulare è
stato ricevuto o spedito.
Esistono diverse modalità per dimostrare la genuinità dei
messaggi.
1. Lo screenshot dei messaggi Whatsapp.
Per poter far entrare il messaggio offensivo come prova nel
processo occorre procedere ad uno o più screenshot del display
del cellulare. Una volta realizzato lo screenshot, il relativo file
può essere allegato al deposito telematico.
Problema: la copia cartacea o digitale di un documento
informatico costituisce una “riproduzione meccanica” al pari di
una fotocopia. Si corre il rischio del disconoscimento.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
54. 2. La testimonianza dei messaggi Whatsapp
Un altro modo, è quello di far leggere il contenuto dei messaggi
Whatsapp ad una persona che, poi, sia disposta a testimoniare
davanti al giudice e a dichiarare ciò che ha letto.
In questo modo il messaggio incriminato farà il suo ingresso nel
processo attraverso prova testimoniale.
Problemi: il teste non dovrà essere teste de relato, ovvero teste
indiretto perché venuto a conoscenza del contenuto da altre
persone, ma dovrà essere teste diretto, ovvero teste oculare
perché conosce il contenuto in quanto da lui letto direttamente.
Oltre a questo problema, vi è quello legato al fatto che il
messaggio nella chat può essere falsificato, ad esempio
indicando un nome falso nella rubrica.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
55. 3. La trascrizione dei messaggi Whatsapp.
Con una sentenza il Tribunale di Milano ha ammesso la
trascrizione dei messaggi.
Problema: in caso di contestazione sull’autenticità del
messaggio, la parte può chiedere al giudice di disporre una
consulenza tecnica d’ufficio.
Il giudice provvederà, quindi, a nominare un perito al quale
andrà consegnato lo smartphone. Dopo un esame del
supporto e della chat, questi provvederà a riportarne il testo su
un “documento ufficiale” (cartaceo) che diventa una prova vera e
propria nel processo.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
56. 4. L’acquisizione dello smartphone al processo.
Un’altra modalità con cui il messaggio incriminato può fare il
suo ingresso nel processo e, quindi, assumere valore di prova è
stata fornita dalla Cassazione: l’acquisizione dello smartphone al
processo.
La rappresentazione fotografica, infatti, non ha alcun valore
senza il supporto materiale che contiene l’originale. È solo con
quest’ultimo che si può avere la certezza della effettiva genuinità
della stampa.
Problema: chi è disposto a lasciare lo smartphone per anni nel
fascicolo?
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
57. 5. La trascrizione effettuata da un notaio.
Una modalità più sicura potrebbe essere quella di far effettuare
la trascrizione da un notaio, che identifichi anche i numeri
telefonici da cui partono i messaggi.
6. La copia forense.
Ci sono esperti e tecnici che possono fare una c.d. “copia
forense” del contenuto dello smartphone.
Il lavoro consente di avere una copia con valore legale, identica
all'originale (cfr. Legge 48 del 2008, che contiene la ratifica della
Convenzione di Budapest del 2001).
Problema: sono i metodi più sicuri, ma anche i più costosi.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
58. La domanda ha una risposta banale: sono evidentemente
documenti informatici idonei a fornire una prova nel processo,
pur con una diversa valenza.
E-mail
Le e-mail ordinarie sono un documento informatico che non fa
prova piena, ma può fornire una prova del contenuto di una
conversazione.
Non avendo un sistema di firma digitale collegato, è sempre
alterabile.
PEC
Fa piena prova di data e contenuto dell'invio, fino a che la
firma digitale del gestore di posta è integra.
Ove sia scaduta, è comunque prova ma va integrata.
LE E-MAIL E LE PEC
SONO PROVE?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
59. Per produrre e-mail ordinarie e PEC nel processo si devono
salvare nei formati “tecnici” (.eml o .msg) e prodotti in
questo modo in allegato agli atti.
NON SERVE A NULLA STAMPARE LE E-MAIL O LE PEC
SU CARTA
O COME FILE PDF
Un file PDF è facilmente alterabile, anche con semplici
programmi di videoscrittura.
L'E-MAIL O LA PEC “STAMPATE” VANNO SEMPRE
DISCONOSCIUTE.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
I MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
60. CASSAZIONE CIVILE, SENT. N. 11606/2018
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il
messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un
documento elettronico che contiene la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che,
seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni
informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui
all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e
delle cose rappresentate se colui contro il quale viene
prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle
cose medesime.
BREVI CENNI GIURISPRUDENZIALI
SULLA POSTA ELETTRONICA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
61. CASSAZIONE, SEZIONE IV PENALE, SENT. N. 43498/17
“da un punto di vista tecnico informatico, la Pec può
contenere file allegati. Tuttavia, da un punto di vista legale,
il gestore Pec non offre la garanzia della genuinità degli
stessi. In buona sostanza il Gestore Pec non certifica
affatto il contenuto del messaggio. In altri termini il
ricorrente allega una mera certificazione Pec di invio e
ricezione ma non l’allegato contenuto della mail; una
trasmissione Pec certifica che una certa trasmissione è
avvenuta tra due indirizzi email Pec, ma non Certifica
(giuridicamente) quello che la “busta elettronica”
conteneva.“
BREVI CENNI GIURISPRUDENZIALI
SULLA POSTA ELETTRONICA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
62. Dinanzi al giudice si potrebbe dover fornire la prova del
contenuto di una pagina web: la cosa potrebbe non essere
più possibile qualora, avendo avuto notizia dell'azione
(anche con la notifica dell’atto processuale), la controparte
l’abbia immediatamente modificata o messa offline.
Come si può risolvere il problema?
Il metodo più semplice e veloce per dare valenza di prova
legale a una pagina internet è quello di salvare la pagina
stessa sull’hard disk trasformandola in un file? O di
stamparla su carta o di scattare una foto allo schermo del
computer?
NO!
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
63. Detto ciò si comprende come, per dare valore di prova
incontrovertibile a una pagina internet, il mezzo
migliore è quello di andare davanti a un notaio e
chiedere che questi, dopo aver stampato la pagina,
attesti la conformità all’originale della copia cartacea.
Un secondo sistema è quello di chiamare un
testimone affinché guardi attentamente il contenuto
web incriminato e poi sia pronto a dichiararne l’aspetto
al giudice.
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
64. La copia forense.
Come per gli smartphone, ci sono esperti e tecnici che possono
fare una c.d. “copia forense” della pagina.
Una pratica che potrebbe fornire maggiore certezza è quella di
utilizzare un servizio di hashing. Consiste in una “autenticazione”
digitale con cui si attesta che una pagina web corrisponde alla
copia fornita, ed era realmente esistente al momento
dell’acquisizione.
Si può utilizzare il sito www.hashbot.it e inserire l’indirizzo che si
vuole salvare. L’applicazione restituirà all’utente una cartella con
una copia .html della pagina ed un file di testo con i codici di
convalida della pagina (i cosiddetti hash, per l’appunto).
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
65. Una verifica su vecchie pagine, che magari sono state eliminate,
si può svolgere attraverso il sito https://archive.org/web/
Internet Archive è una associazione senza fini di lucro che sta
costruendo una biblioteca digitale di siti Internet e altri
manufatti culturali in forma digitale. La loro missione è fornire
l'accesso universale a tutte le conoscenze.
Oggi l'archivio contiene:
- 330 miliardi di pagine web
- 20 milioni di libri e testi
- 4,5 milioni di registrazioni audio (inclusi 180.000 concerti)
- 4 milioni di video (inclusi 1,6 milioni di programmi televisivi)
- 3 milioni di immagini
- 200.000 programmi software
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
66. Le notifiche
nel PCT, nel PAT e nel PPT
A v v o c a t o
P a s q u a l e O r r i c o
Vicepresidente MF Milano
Componente CPO Milano
A v v o c a t o
E D O A R D O F E R R A R O
Presidente MF Padova
Coordinatore Comm. Informatica COA Padova
M O V I M E N T O
F O R E N S E
M I L A N O
67. I REQUISITI PER LE
NOTIFICHE A MEZZO PEC
L'autorizzazione alla notifica degli atti in proprio,
rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza
NON è più richiesta ai sensi dell'art. 46 DL 90/2014.
Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da
pubblici elenchi (nel nostro caso il Re.G.Ind.E.).
Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da pubblici
elenchi.
Un dispositivo di firma digitale valido.
La procura alle liti (previa o contestuale).
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
68. I PUBBLICI REGISTRI
Sono solo quelli definiti come tali dalla legge.
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici: RE.G.IND.E.
Gestito dal Ministero della Giustizia, è il registro dei c.d. soggetti abilitati
esterni.
Accesso con autenticazione
Registro delle imprese delle CC.I.AA.
Gestito dalle Camere di Commercio, è il registro in cui le imprese devono
obbligatoriamente indicare la PEC.
Accesso senza autenticazione
Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti
e imprese: INI-PEC
Gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, accorpa i dati del ReGIndE e
del registro delle imprese.
Accesso senza autenticazione
Registro delle Pubbliche Amministrazioni: Registro PP.AA.
Gestito dal Governo, è il registro in cui devono essere inseriti tutti gli indirizzi
delle PP.AA.. Sostituisce l’Indice PP.AA..
Accesso con autenticazione
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
69. CHE ATTI SI POSSONO NOTIFICARE?
DOCUMENTI INFORMATICI “NATIVI”
Atti propri del difensore o dei magistrati:
- ORIGINALI INFORMATICI (atti di citazione, appelli, precetti)
- COPIE DI ATTI già depositati (ricorsi)
- DUPLICATI INFORMATICI
- RELATA DI NOTIFICA
- PROCURA ALLE LITI nativa digitale (non sempre necessaria)
COPIE DI ATTI CARTACEI
- Atti del difensore o dei magistrati in formato cartaceo (ricorsi e
decreti ingiuntivi con formula esecutiva, sentenze con formula
esecutiva)
- PROCURA ALLE LITI CARTACEA
DEVE SEMPRE ESSERE PRESENTE LA RELATA DI NOTIFICA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
70. RELATA DI NOTIFICA
Documento informatico (art. 3 bis L. 53/1994), preparato con
videoscrittura, convertito in formato PDF e firmato
digitalmente.
NON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei.
Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile
a quello di una normale relata).
Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori
secondo le circostanze, come:
indicazione del procedimento (con relativo ufficio, giudice,
sezione e ruolo), se già incardinato.
attestazione di conformità se si notificano copie informatiche
di atti originariamente cartacei, e se si notificano copie di atti
estratte dal fascicolo telematico.
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
71. MESSAGGIO PEC
Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC
Reg.Ind.E. (NON CI SONO ALTERNATIVE).
Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato
in relata.
Allegare tutti i file firmati (estensione .p7m o _signed.pdf, o
anche diversa se si utilizza un programma di firma
differente), e quindi almeno un atto e la relata, ed
eventualmente altri atti e procura.
Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il
testo “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Possibile inserire i nomi delle parti, per facilitare
l'archiviazione delle ricevute.
Non serve scrivere nulla nel “corpo” del messaggio.
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
72. TERMINI E
PROVA DELLA NOTIFICA
A seguito di sentenza della Consulta, il termine per la
notifica di un atto è stato modificato PER IL NOTIFICANTE
alle ore 24.00 del giorno di scadenza (in precedenza 7-21).
La prova della notifica deve tendenzialmente essere data in
modalità telematica, allegando nel fascicolo telematico la
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE E LA RICEVUTA DI AVVENUTA
CONSEGNA (COMPLETA).
La prova della notifica può essere data in modalità cartacea
(con attestazione di conformità di quanto notificato) solo in
caso on sia possibile il deposito telematico (GDP,
Cassazione, atti consegnati a UNEP per le esecuzioni).
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
73. NOTIFICA NEL PPT
Non segue le regole della legge 53 del 1994.
Notifica senza eccessive formalità, con indicazioni consigliata di:
nell’oggetto indicare “notificazione ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3,
Decreto legislativo n. 546/92”
nel corpo del messaggio, indicare:
1) la tipologia dell’atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza,
sentenza, ecc.);
2) l’atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza;
3) il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio notificante;
4) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice
fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti ove necessaria;
5) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del
destinatario;
6) l'indirizzo di PEC a cui l'atto viene notificato;
7) l’indicazione della Commissione tributaria adita.
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
74. PCT, PAT e PPT
a confronto
A v v o c a t o
P a s q u a l e O r r i c o
Vicepresidente MF Milano
Componente CPO Milano
A v v o c a t o
E D O A R D O F E R R A R O
Presidente MF Padova
Coordinatore Comm. Informatica COA Padova
M O V I M E N T O
F O R E N S E
M I L A N O
75. La Giustizia Telematica: sviluppo in parallelo
Giustizia Telematica
Complesso di norme e regole
che disciplinano l’evoluzione digitale
dell’ordinamento giudiziario.
Sono regole di tipo procedurale e tecnico.
Conseguenza ovvia della digitalizzazione della nostra vita.
Tale complesso di norme non è stato sviluppato
come un unico corpus, ma secondo direttrici parallele:
ciò può non aver rilevanza in tema di pura procedura
mentre ne ha molte per quanto riguarda le regole tecniche.
I PROCESSI TELEMATICI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
76. PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Sviluppato dal Ministero della Giustizia
PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
Sviluppato dal Ministero dell’Interno
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO
Sviluppato dal Ministero dell’Economia e Finanze
TRE PROCESSI
E TRE DIRETTRICI DI SVILUPPO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
77. Le differenze più rilevanti
Soggetti obbligati al deposito (avvocati e magistrati)
Modalità di deposito (PEC, Upload)
Procura alle liti (modalità di autentica e deposito)
Momento dell’avvenuto deposito (timbro di deposito)
Termine per il deposito
Modalità per depositi successivi
Tipologia di atti e allegati
Notifica a mezzo PEC
Attestazioni di conformità per notifiche a mezzo UNEP
Copie “di cortesia” e “di obbligo”
Formato della firma digitale
Contributo unificato
LE DIFFERENZE TRA
PCT, PAT E PTT
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
78. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Solo per atti
della parte
costituita in
Tribunale e in
Corte d’Appello.
Nelle procedure
esecutive.
Ricorsi per D.I.
Tutti gli atti, sia
avanti al TAR
che al CdS (per i
procedimenti
iniziati dopo il
01/01/2017)
Tutti gli atti (per
i processi
iniziati dopo il
01/07/2019)
OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
79. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Atti introduttivi
in Tribunale e in
Corte d’Appello
FACOLTÀ DI DEPOSITO TELEMATICO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
80. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Solamente per i
decreti
ingiuntivi (il
resto è una
facoltà)
Per tutti gli atti Non vi è alcun
obbligo
OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO
PER I GIUDICI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
81. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Via PEC, di
norma con
redattori atti
predisposti,
dopo aver
creato la c.d.
“busta”
Via PEC, dopo
aver caricato gli
atti negli
appositi moduli
di deposito
Upload tramite
il portale della
giustizia
tributaria
(SIGIT)
MODALITÀ TELEMATICA
DI DEPOSITO DEGLI ATTI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
82. PCTPCT PATPAT PTTPTT
A mezzo Upload
tramite il sito
della Giustizia
Amministrativa
MODALITÀ DI DEPOSITO TELEMATICO
”DI EMERGENZA”
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
83. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Solo per
disfunzioni del
sistema (se
autorizzato dal
Presidente o dal
GI)
Solo per
disfunzioni del
sistema (se
autorizzato dal
Presidente)
In casi
“eccezionali” se
autorizzati (ma
non per l’atto
introduttivo)
MODALITÀ DI DEPOSITO CARTACEO
”DI EMERGENZA”
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
84. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Telematica: con
firma digitale
del cliente e
autentica con
firma digitale
dell’avvocato
Telematica: con
firma digitale
del cliente e
autentica con
firma digitale
dell’avvocato
Telematica: con
firma digitale
del cliente e
autentica con
firma digitale
dell’avvocato
RILASCIO DELLA
PROCURA ALLE LITI (1)
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
85. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Cartacea: ai sensi
dell’art. 83 c.p.c.
(scansione della
procura cartacea
firmata da cliente
e avvocato e firma
digitale
dell’avvocato per
autentica)
Cartacea: con autentica
tramite dichiarazione di
autentica e firma
digitale su scansione
della procura (firmata su
carta sia da cliente che
dall’avvocato), ovvero
sul file separato,
secondo le regole del
CAD (con impronta hash
e riferimento
temporale)
Cartacea: ai sensi
dell’art. 83 c.p.c.
(scansione della
procura cartacea
firmata da cliente
e avvocato e firma
digitale
dell’avvocato per
autentica)
RILASCIO DELLA
PROCURA ALLE LITI (2)
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
86. PCTPCT PATPAT PTTPTT
4 PEC
- Accettazione
- Consegna
- Esiti Aut.
- Accettazione
deposito
3 PEC
- Accettazione
- Consegna
- Registrazione
2 PEC
- Presa in carico
- Conferma
deposito
NUMERO DI PEC
PER OGNI DEPOSITO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
87. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Il deposito si
considera
effettuato al
momento in cui
viene generata la
seconda PEC
(Ricevuta di
Avvenuta
Consegna)
Il deposito si considera
effettuato al momento
in cui viene generata la
prima PEC, se il
deposito va a buon fine
(formazione
progressiva del
deposito valida solo se
positiva la 3a PEC -
Registrazione del
deposito)
MOMENTO DELL’AVVENUTO
DEPOSITO A MEZZO PEC
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
88. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Il sistema fornisce
un avviso di
ricezione (o di
mancata
elaborazione in
caso di problemi).
La segreteria avvisa
dell’avvenuto
deposito
Il deposito si
intende eseguito
al momento
attestato dalla
ricevuta di
accettazione
rilasciata dal
SIGIT
MOMENTO DELL’AVVENUTO
DEPOSITO A MEZZO UPLOAD
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
89. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Le ore 23.59.59
del giorno di
scadenza del
termine
- Le ore 23.59.59
del giorno di
scadenza del
termine.
- Le ore 12.00 del
giorno precedente
l’udienza, in caso
di deposito per
udienza del giorno
successivo
Le ore 23.59.59
del giorno di
scadenza del
termine
TERMINE PER IL DEPOSITO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
90. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Non vi è
normativa
diversa dal
singolo
deposito, ma
non è di chiara
interpretazione
Il deposito si
intende
effettuato alla
ricezione
dell’ultima
ricevuta di
accettazione
Non vi è
previsione
normativa
MOMENTO DELL’AVVENUTO
DEPOSITO CON DEPOSITI SUCCESSIVI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
91. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Facoltativa
sempre
Facoltativa ma
con favor
evidente nella
normativa
Obbligatoria
POSSIBILITÀ DI NOTIFICA
A MEZZO PEC
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
92. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Conforme alla
legge 53 del
1994
Conforme alla
legge 53 del
1994
Invio atto e
allegati a mezzo
PEC a indirizzo
tratto da IPA
(decreto MEF
163/2013) o da
INIPEC
NOTIFICA A MEZZO PEC
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
93. PCTPCT PATPAT PTTPTT
CAdES o PAdES Solo PAdES Solo CAdES
PROTOCOLLO DI FIRMA DIGITALE
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
94. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Solo PDF testo
(da conversione
file word),
corredato da
file XML
PDF, PDF-A,
TXT, RTF, ZIP,
RAR
PDF/A -1a, PDF/
A -1b (da
conversione file
word)
FORMATO DEGLI ATTI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
96. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Consentiti come
allegati i files in
formato ZIP,
RAR, e ARJ solo
se contengono
files autorizzati
Consentiti come
atto principale
e come allegati i
formati ZIP e
RAR, solo se
contengono
files autorizzati
Non consentita
l’allegazione di
files compressi
in quanto il
sistema non li
elabora
ALLEGAZIONE DI FILES
IN FORMATO COMPRESSO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
97. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Non previste
(anzi vi è
circolare
ministeriale che
impone
l’eventuale
stampa delle
stesse a cura
della cancelleria)
Obbligatorie Stampa a cura
della Segreteria
COPIE CARTACEE
(“DI CORTESIA”)
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
98. PCTPCT PATPAT PTTPTT
Sempre facoltativa,
eccetto ove
previsto da
apposite
disposizioni per
specifici documenti
o dove necessario
per “imputare”
l’atto al
sottoscrittore
Non vi è norma
specifica. Meglio
firmare gli atti da
imputare al
procuratore,
tenendo presente
che la firma del
Modulo si estende
a tutti gli atti
Tutti i file (atti e
allegati)
depositati
devono essere
firmati
digitalmente
FIRMA DEGLI ALLEGATI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
99. PCTPCT PATPAT PTTPTT
30 MB per ogni
“busta” di
deposito a
mezzo PEC
- 30 MB per
ogni deposito a
mezzo PEC
- Non vi è limite
in caso di
deposito a
mezzo Upload
- 10 MB per file
- Massimo 50
files
- Massimo di 50
MB complessivi
(sempre
possibili invii
multipli)
DIMENSIONE MASSIMA DEL
DEPOSITO TELEMATICO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
100. Giurisprudenza su PCT
e notifiche a mezzo PEC
PCT - work in progress
A v v o c a t o
P a s q u a l e O r r i c o
Vicepresidente MF Milano
Componente CPO Milano
A v v o c a t o
E D O A R D O F E R R A R O
Presidente MF Padova
Coordinatore Comm. Informatica COA Padova
M O V I M E N T O
F O R E N S E
M I L A N O
101. Sentenza n° 3709/2019 della Suprema Corte di Cassazione.
“Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, [...]
corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha
indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per
il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale
degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero
della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini
processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la
notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC [...]
diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del
tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti
dall’INI-PEC.”
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
102. Con sentenza n. 75/2019 della Corte Costituzionale viene
dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito
dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede
che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui
ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed
entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7
del giorno successivo, anziché al momento di
generazione della predetta ricevuta.”
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - TERMINE
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
103. Ordinanza 9893/2019 della VI sezione della Cassazione.
“Invero, è incontroverso che il menzionato ricorso di
fallimento della [omissis] fu ritualmente notificato,
unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza
prefallimentare, a cura della cancelleria dell’adito tribunale,
L. fall. ex art. 15, comma 3, (come sostituito dal D.L. n. 179
del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, qui applicabile
ratione temporis), all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) della debitrice – [omissis] risultante
dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica
Certificata (INIPEC) [...]”.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
104. La Suprema Corte ha più volte sostenuto e ribadito con la
sentenza 13532 del 20 maggio 2019, che la gestione della
casella PEC debba essere posta sotto la piena
responsabilità del difensore in quanto la notificazione a
mezzo Posta Elettronica Certificata implica “l’onere per il
suo destinatario di dotarsi degli strumenti per
decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità
dell’attività del notificante essere rimessa alla mera
discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la
prova del caso fortuito, come in ipotesi di
malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e
comunque non imputabili al professionista coinvolto”.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - ONERI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
105. Con ordinanza 19517/2019, la Corte di Cassazione ha
rilevato come non possa ritenersi che la Sentenza emessa
da un Giudice di Pace – Curia presso cui non è ancora
stato attivato il Processo Civile Telematico – non sia
“notificabile via PEC” in linea assoluta.
La norma a cui riferirsi non sarà quella contenuta nel
Decreto Legge 179/2012 che, in effetti, si riferisce
all’estrazione diretta di provvedimenti dal fascicolo
informatico, ma quella di cui all’art. 3bis della Legge
53/1994 che consente genericamente all’Avvocato di
attestare la conformità degli atti che si appresta a notificare
in allegato.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - GDP
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
106. Con la recente Ordinanza 24160/2019 la Corte di
Cassazione torna ad occuparsi della validità del registro
INI-PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari.
“il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al [omissis] “con
elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze”
a un indirizzo di posta elettronica che è quello della
cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze,
ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo
del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli
indirizzi INIPEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla
posizione del [omissis], è stato dichiarato non attendibile
da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019 [...]”
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
107. La Suprema Corte (ordinanza n. 29749/2019) rileva
l'esistenza di un errore nell'ordinanza n. 24160/2019 e
procede alla correzione materiale della pronuncia.
Rispetto alla decisione precedente viene tolto questo
riferimento: “[…] estratto dall’indice nazionale degli indirizzi
INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla
posizione del [omissis], è stato dichiarato non attendibile
da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019”.
Ciò fa salvo il principio enunciato a SS.UU. con la
sentenza n. 23620/2018, che aveva ritenuto valida la
notifica effettuata all’indirizzo PEC tratto da INI-PEC, in
quanto pubblico elenco ex art. 6-bis D.lgs 82/2005.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
108. Ordinanza 17328/2019 della Corte di Cassazione:
“Nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti
positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si
perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero
la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di
posta elettronica certificata del Ministero della giustizia [...].
A tale data infatti il mittente ha esaurito le operazioni
necessarie perché l’invio telematico vada a buon fine e la
comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del
sistema giustizia, non ostandovi che la ricevuta dell’esito
dei controlli automatici proveniente dal server della
Cancelleria possa essere successiva”.
GIURISPRUDENZA:
DEPOSITO TELEMATICO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
109. La Cassazione (sentenza n. 37126/2019) spiega che
l'utilizzo della posta elettronica certificata è consentito solo
per le comunicazioni di cancelleria alle persone diverse
dall'imputato.
Per la Cassazione, l'uso di della PEC non è - allo stato -
consentito quale forma di comunicazione e/o
notificazione, stante la preclusione alla adozione di
forme di comunicazione non espressamente previste
dalle disposizioni processuali.
ATTENZIONE AI PROTOCOLLI!!!
Non possono essere “contra legem”
(cfr. prot. Trib. Venezia)
GIURISPRUDENZA:
DEPOSITO COMUNICAZIONE PENALE
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
110. Notizia dal sito pst.giustizia.it del 20.06.2019
“A questo link sono disponibili i nuovi schemi XSD relativi
agli atti introduttivi e successivi che sarà possibile
depositare telematicamente presso la Corte di Cassazione,
e che sostituiranno quelli attualmente pubblicati.
Si precisa che trattasi di una “beta release”, rilasciata
anticipatamente rispetto ai tempi di attivazione delle
funzionalità di deposito telematico sui sistemi della Corte,
al fine consentire alle software house di adeguare gli
applicativi messi a disposizione dei professionisti.
A breve verrà comunicata la tempistica relativa alla
sperimentazione”.
PCT
WORK IN PROGRESS
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
111. Come riportato nel comunicato ufficiale della Fondazione
Italiana per l’Innovazione Forense del CNF, a partite dal 12
luglio 2019 la DGSIA (Direzione Generale Sistemi
Informativi Automatizzati) ha avviato la terza fase della
sperimentazione relativa all’invio di notificazioni e
comunicazioni presso il Giudice di Pace.
Tale sperimentazione riguarderà tutti gli uffici ad eccezione
di quelli della provincia di Trento, nonché quelli di Norcia,
Buccino, Castel San Vincenzo e Bella.
Al fine di permettere l’utilizzo delle nuove funzionalità al
personale di cancelleria, il SIGIP è stato implementato
aggiungendo specifici moduli.
PCT
WORK IN PROGRESS
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
112. La presente presentazione è aggiornata al momento della sua
pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude
la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non
possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed
all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni
responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale
e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza
alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività
aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di
dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e
ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al
corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.
DISCLAIMER
Avv.EdoardoFerraro-Avv.PasqualeOrrico
MovimentoForensePadova-MovimentoForenseMilano
113. K E E P
C A L M
A N D
J O I N
MOVIMENTO FORENSE
M O V I M E N T O
F O R E N S E
m i l a n o
GRAZIE PER L’ATTENZIONE