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FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATIFATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI
E GDPRE GDPR
Il tuo studio è pronto?Il tuo studio è pronto?
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
AVV. EDOARDO FERRARO
Presidente MF Padova
Consigliere COA Padova
FATTURAZIONE ELETTRONICAFATTURAZIONE ELETTRONICA
TRA PRIVATITRA PRIVATI
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione,
trasmissione e conservazione delle fatture che permette di
abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i
relativi costi di stampa spedizione e conservazione.
Il formato in cui le fatture elettroniche devono essere
prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato
digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un
linguaggio informatico che consente di definire e controllare
il significato degli elementi contenuti in un documento,
verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per
legge.
La fatturazione elettronica:
ABC e regole di base
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Una volta firmata, la fattura transita dal Sistema di
Interscambio (invio a mezzo PEC), che per legge è il punto di
passaggio obbligato per tutte le fatture emesse verso la PA. Il
Sistema di Interscambio ha il ruolo di snodo tra gli attori
interessati e ha il compito di verificare che il formato del
documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano
completi.
Dopo accurati controlli, grazie all'indicazione del codice
univoco riportato proprio sulla fattura elettronica, il Sistema
di Interscambio provvede a inviarla alla PA destinataria che,
solo dopo le necessarie verifiche, può quindi procedere al
pagamento del proprio fornitore.
La fatturazione elettronica:
ABC e regole di base
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Obblighi e termini per i “fornitori”
Tutti i fornitori delle PA devono emettere, trasmettere e
conservare le fatture verso le PA, esclusivamente nel formato
e nelle modalità elettroniche previste dalla legge, dal 31
marzo 2015.
Se si deve emettere una fattura nei confronti di un soggetto
diverso dalla PA, si può, su base volontaria, compilare,
conservare a norma e inviare tramite PEC le fatture emesse
verso soggetti privati, dal 1° luglio 2016.
Dal 1° Gennaio 2017: il Sistema di Interscambio (SdI), gestito
dalla Agenzie delle Entrate, è messo gratuitamente a
disposizione dei contribuenti anche con riferimento alle
operazioni effettuate nei confronti di privati.
La fatturazione elettronica:
ABC e regole di base
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
L’Italia ha chiesto alla Commissione Europea di poter
introdurre nell’ordinamento nazionale l’obbligo di emettere
fatture elettroniche anche nel settore privato, come già fatto
con successo verso la PA, in parziale deroga a quando
contenuto nella Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.
Tale richiesta è stata motivata dalla volontà di:
1) incrementare la capacità dell’Amministrazione Finanziaria
di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e, soprattutto, le
frodi IVA, il cui gap è particolarmente elevato nel nostro
paese;
2) aumentare la semplificazione fiscale;
3) ridurre il numero degli adempimenti fiscali, grazie ad una
maggiore quantità di dati a disposizione del Amministrazione
Finanziaria.
La fatturazione elettronica:
l'obbligo per i privati (b2b)
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
I termini previsti per la fatturazione elettronica tra privati
1) emissione della fattura elettronica obbligatoria dal 1 luglio
2018 per le cessioni di benzina o gasolio (ufficialmente
rinviato al 1° gennaio 2019 con recente provvedimento del
Governo)
2) emissione della fattura elettronica obbligatoria dal
settembre 2018 nei confronti dei soggetti extra-UE per quanto
riguarda le fatture emesse in ambito tax free shopping (ai
sensi dell’art.4-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193)
3) emissione della fattura elettronica obbligatoria dal 1
gennaio 2019 per tutte le operazioni tra privati, persone
fisiche e giuridiche
La fatturazione elettronica:
l'obbligo per i privati (b2b)
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Con l’approvazione al Senato del Disegno di legge “Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020” l’emissione della fattura
elettronica da opzione diverrà obbligatoria per le operazioni
effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a
condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato.
La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzare gli standard
previsti per la FatturaPA per tutte le operazioni intercorrenti
tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, e
quindi per la formazione (XML), trasmissione e ricezione,
tramite il Sistema di Interscambio, della fattura elettronica tra
privati, e la successiva conservazione digitale per dieci anni.
La fatturazione elettronica:
l'obbligo per i privati (b2b)
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Va ricordato che l’eventuale emissione della fattura in
formato cartaceo e da ritenersi inesistente e il documento
come non emesso.
Dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico
sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si
avvalgono del cosiddetto “regime di vantaggio” previsto
dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del
“regime forfettario” previsto dalla Legge n. 190/14.
In caso di inosservanza dell’obbligo trovano applicazione le
disposizioni previste dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n.
417/97 che dispongono una sanzione amministrativa
compresa tra il novanta e il centottanta per cento
dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente
documentato o registrato nel corso dell’esercizio.
La fatturazione elettronica:
l'obbligo per i privati (b2b)
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
AVV. EDOARDO FERRARO
Presidente MF Padova
Consigliere COA Padova
IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEOIL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
SULLA PRIVACY & CASI D'USO PRATICISULLA PRIVACY & CASI D'USO PRATICI
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
Il regolamento comunitario n. 679 del 2016, entrato in vigore
il 25 maggio 2016 ma con termine per l’adeguamento fino al
25 maggio 2018, coinvolge anche gli studi professionali ed in
particolare, gli studi legali.
Il regolamento, comunemente abbreviato con l’acronimo
GDPR (General Data Protection Regulation) si occupa della
protezione dei dati personali e di tutelare la libera
circolazione dei dati e prevede significative novità rispetto al
Codice c.d. Privacy portato dal D.Lgs. 196/2003, passando
da una tutela spesso rimasta solo formale, a una tutela
sostanziale del dato.
La normativa si fonda su due princìpi fondamentali:
1) principio di accountability (o di responsabilizzazione)
2) principio di compliance
I princìpi applicabili al
trattamento dei dati personali
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Principio di accountability
Il GDPR non impone prescrizioni di dettaglio, ma chiede nella
sostanza che il dato venga tutelato e che il titolare possa
dimostrare di aver attuato azioni positive per la tutela.
Ad oggi la realtà degli studi legali vede convivere: studi
formati da un unico professionista, studi associati, studi che
usano spazi e servizi (es. la segreteria) condivisi, studi con
sede in varie regioni se non in vari stati, STP e finanche studi
con soci di capitale.
L’attuale assetto degli studi legali e la necessità di una tutela
sostanziale dei dati (che dipende dalla struttura e
dall’organizzazione dello studio oltreché dalle soluzioni
tecniche adottate) rende difficile individuare soluzioni
omogenee o standard.
I princìpi applicabili al
trattamento dei dati personali
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Principio di compliance
Legato alla natura “sfaccettata” e molteplice degli studi
legali, è il secondo principio che informa il GDPR, ovvero il
principio di compliance.
Volendo esemplificare, molti studi legali hanno un sito
internet “vetrina”, ma alcuni prevedono anche interazioni
dirette con il cliente tramite applicazioni o l’invio di
newsletters, etc etc.
È chiaro che, quando si parla di tutela del dato, ad ogni
realtà corrisponde un diverso grado di rischio e,
conseguentemente, saranno diverse le attività da svolgere.
I princìpi applicabili al
trattamento dei dati personali
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Dati personali: “qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale”.
Trattamento: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni
[...] e applicate a dati personali o insiemi di dati personali”.
I profli oggettivi
nel GDPR
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Dati “particolari”(già detti “sensibili”): “dati personali che
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale della persona”.
Il divieto di trattamento di tali dati non opera quando “il
trattamento è necessario per accertare, esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le
autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”.
I profli oggettivi
nel GDPR
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Natura dei dati raccolti:
Finalizzati: raccolti e trattati per uno scopo preciso, da
indicare.
Accurati: verificati e esatti, con eventuale correzione e
adeguamento.
Limitati: raccolti nei limiti di quanto serve allo scopo.
Riservati: custoditi con sistemi di sicurezza.
A tempo: trattati e conservati per il tempo strettamente
necessario allo scopo.
I profli oggettivi
nel GDPR
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Titolare del Trattamento: persona fisica o giuridica che
determina finalità e mezzi di trattamento dei dati personali.
Nel caso di libero professionista che esercita la professione
in forma non associata è la persona fisica in quanto tale.
Nel caso di associazioni professionali o società tra
professionisti è l’entità nel suo complesso.
Nel caso di più avvocati associati in mandato, si parla di
contitolari (due o più titolari che determinano
congiuntamente le finalità e i mezzi di trattamento).
I profli soggettivi
nel GDPR
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Responsabile del Trattamento: persona fisica o giuridica che
tratta dati personali per conto del titolare da nominare a
mezzo contratto o altro atto giuridico.
Si tratta di soggetti terzi rispetto lo studio a cui vengono
affidati a mezzo contratto o incarico dati personali (es.
commercialista, consulenti di parte, interpreti, consulente del
lavoro, amministratore di sistema, gestore cloud etc.) su cui il
titolare mantiene obbligo di vigilanza e responsabilità a titolo
di culpa in eligendo.
Incaricato (interno) al Trattamento: soggetto interno
all’organizzazione aziendale su cui il titolare mantiene
obbligo di vigilanza e responsabilità a titolo di culpa in
eligendo.
Va indicato nell'organigramma dell'organizzazione.
I profli soggettivi
nel GDPR
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
DPO - Responsabile Protezione Dati Personali: soggetto
designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per
assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive,
formative e informative relativamente all'applicazione del
Regolamento medesimo.
Il suo nominativo va comunicato al Garante.
La sua nomina non è obbligatoria in relazione a trattamenti
effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale.
Resta comunque consigliata.
I profli soggettivi
nel GDPR
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
I dati vanno trattati in virtù di una base giuridica (art. 6)
affinché il trattamento possa considerarsi lecito.
Non e necessario ottenere sempre il consenso della persona
di cui si trattano i dati.
Va effettuata una valutazione in ragione della finalità del
trattamento e della tipologia del dato che viene trattato.
Tipologie di Basi giuridiche del trattamento:
Autorizzazione generale del Garante
Consenso del soggetto interessato
Necessità di esecuzione di un contratto
Adempimento di un obbligo legale
Salvaguardia di interessi vitali
Necessità di esecuzione di un compito o un interesse
pubblico
La base giuridica
del trattamento dei dati
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Esemplificazioni di basi giuridiche del trattamento:
per i dati necessari a far valere un diritto in giudizio potrà
trovare fondamento nel provvedimento di autorizzazione
generale del Garante;
per i dati necessari a far valere un diritto in sede
stragiudiziale potrà trovare fondamento nel contratto di
conferimento di incarico;
per i dati acquisiti a mezzo web per l’invio di newsletter
dovrà essere acquisito un consenso specifico;
per i dati acquisiti a mezzo web a mezzo di un form
«collabora con noi» (es. cv) dovrà essere acquisito un
consenso specifico;
il sito internet dovrà rispettare la c.d. cookie law in
relazione alle eventuali attività di profilazione e dovrà in
ogni caso essere dotato di idonea informativa.
La base giuridica
del trattamento dei dati
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Ove necessario il consenso per il trattamento dei dati
personali, questo dovrà essere preceduto dalle necessarie
informazioni relativamente alla finalità ed alle modalità del
trattamento dei dati.
Il consenso dovrà riferirsi ad un specifico trattamento e ad
una specifica finalità:
non può essere generico
non può essere estendibile a vari possibili trattamenti
va esclusa ogni forma di consenso tacito o mediante
opzioni preselezionate.
Il consenso
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
L'informativa (artt. 13 e 14) per la raccolta del consenso non
deve essere necessariamente scritta, ma potrà essere anche
orale.
In ogni caso, si raccomanda di utilizzare la forma scritta in
quanto il GDPR impone al titolare di dover eventualmente
“dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali”.
Sarà quindi utile far anche sottoscrivere una dichiarazione in
tal senso.
L'informativa va raccolta in occasione del primo incontro, al
momento in cui viene affidato l'incarico e quando si
acquisiscono i dati personali.
Qualora non sia stata ottenuta presso l’interessato, va fornita
entro un termine ragionevole e comunque entro 30 giorni.
L'informativa
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
I contenuti che l'informativa deve avere sono i seguenti:
l'identità e i dati di contatto del titolare
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
le finalità del trattamento (e la base giuridica)
gli eventuali destinatari dei dati personali
il periodo di conservazione dei dati personali
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare
del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione, oltre al diritto alla portabilità dei dati
l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento
il diritto di proporre reclamo al Garante o al Giudice
se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale
o contrattuale, nonché le possibili conseguenze della
mancata comunicazione di tali dati
L'informativa
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Il GDPR (art. 25) introduce i due concetti di:
Privacy by design: la tutela della privacy come elemento
atto a prevenire il danno e non a rimediare ai problemi,
nell'ottica di una tutela sostanziale e non meramente
formale dei dati, caratterizzata da funzionalità e
trasparenza
Privacy by default: per impostazione predefinita le
imprese dovrebbero trattare solo i dati personali nella
misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per
il periodo strettamente necessario a tali fini. Occorre,
quindi, progettare il sistema di trattamento di dati
garantendo la non eccessività dei dati raccolti
Privacy by default e
Privacy by design
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Possono esemplificarsi alcune misure comuni che rispettino i
suddetti princìpi del GDPR:
definire procedure interne prima dei nuovi trattamenti
introdurre policy vincolanti per i nuovi trattamenti
mappare i processi (registro attività di trattamento)
designare un DPO se necessario, o funzioni similari
attuare programmi di formazione del personale
creare meccanismi interni per la gestione dei reclami
definire procedure interne per la notifica delle violazioni
della sicurezza (data breach)
effettuare la valutazione d’impatto per i trattamenti di dati
che comportano rischi specifici
effettuare procedure di verifica per assicurare che tutte le
misure siano applicate ed efficaci
Misure comuni
(esemplifcazione)
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Non vi sono, comunque, misure organizzative valide per ogni
situazione: la valutazione e la scelta delle misure da
implementare dipende dalla modalità di gestione dello
studio.
Il GDPR statuisce che si debba tener conto “dello stato
dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento,
come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio”.
Misure comuni
(da valutare caso per caso)
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Come esempi di misure tecniche adeguate possono essere
riprese le “misure di sicurezza minime” previste dall’allegato B
del Codice della Privacy:
Autenticazione informatica e gestione delle credenziali di
autenticazione (password, id personale, ecc.)
Aggiornamento periodico dell’ambito di trattamento
Protezione degli strumenti elettronici: lo studio deve
censire i sistemi hardware e software e valutare la
funzionalità (antivirus, sistemi operativi aggiornati, wi-fi)
Custodia di copie di sicurezza e verifica periodica della
corrispondenza e della funzionalità delle copie di backup
rispetto ai dati salvati al fine di verificare integrità e
disponibilità dei dati
Tecniche di cifratura per i dati “sensibili” (salute, sesso)
Conservazione documentale informatica
Misure tecniche
(un richiamo al Codice Privacy?)
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Per provare (principio di accountability) l’adempimento alla
normativa privacy dobbiamo produrre alcuni documenti.
1) Documenti sicuramente essenziali:
Registro delle attività di trattamento dei dati
Definizione organigramma di studio
Policy utilizzo strumenti informatici e logistica dello studio
Informativa sul trattamento dei dati
Linee guida Data Breach (moduli notifica interessato e
Garante e registro delle violazioni)
Documento verifica gestione del rischio
2) Documenti che potrebbero essere essenziali:
Contratto di co-titolarità
Contratto di nomina a responsabile esterno
Kit formazione nuovi dipendenti/collaboratori
Documento per l'esercizio dei diritti dell'interessato
La prova del rispetto
delle norme del GDPR
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Il titolare del trattamento dovrà valutare l'attività dello studio
legale e come la stessa comporti il trattamento dei dati.
Ciò consentirà anche di impostare il registro dei trattamenti.
STEP 1
Individuare i soggetti interessati al trattamento
dipendenti
clienti
STEP 2
Individuare le tipologie e le finalità in ragione degli interessati
dipendenti: gestione anagrafica, dati retributivi e
previdenziali, salute
clienti: gestione anagrafica, dati per l'incarico ricevuto
La valutazione del trattamento e
l'impostazione del registro
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
STEP 3
Individuare le categorie di dati
dipendenti: dati comuni e particolari (salute)
clienti: dati comuni e particolari (salute, condanne penali)
STEP 4
Individuare la base giuridica del trattamento
dipendenti: contratto
clienti: incarico / adempimento di legge / consenso
STEP 5
Individuare gli altri soggetti che trattano i dati in concreto
dipendenti: commercialista / consulente del lavoro
(responsabili)
clienti: collaboratore / co-mandatario / domiciliatario
(incaricati o responsabili)
La valutazione del trattamento e
l'impostazione del registro
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
STEP 6
Individuare i soggetti cui si comunicano i dati
dipendenti: PA / soggetti privati per date attività
clienti: autorità giudiziaria / PA
STEP 7
Individuare modalità e tempi di trattamento dei dati
dipendenti: 10 anni da cessazione rapporto di lavoro
Clienti: 10 anni da cessazione incarico / fine causa
Tutti questi dati, potranno essere utilizzati per redigere il
registro dei trattamenti.
Altre categorie di soggetti interessati potrebbero essere
stagisti, incaricati, responsabili.
La valutazione del trattamento e
l'impostazione del registro
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Altro passaggio fondamentale sarà l'individuazione
dell'organigramma dello studio legale (da aggiornare ad
ogni modificazione), con indicazione dei ruoli di dipendenti e
collaboratori, tipologia dei dati trattati dagli stessi, ed ogni
altra indicazione utile per “censire” la struttura organizzativa.
Unitamente a tale descrizione, potranno aggiungersi la
descrizione delle misure tecniche-informatiche (descrizione
della strumentazione hardware, dei software, delle misure di
salvaguardia, ecc.), e la descrizione logistica dello studio
(luoghi, archivi, ecc.).
Il tutto andrà a delineare le misure “adeguate” poste in
essere dal titolare del trattamento.
L'organigramma dello studio e
la privacy policy
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
All'interno dello studio legale può succedere che più colleghi
seguano e gestiscano medesime posizioni o gli stessi clienti: il
caso del mandato congiunto è sicuramente il più comune.
Tale situazione comporta il dover determinare modalità e
finalità del trattamento attraverso un accordo interno in cui i
professionisti disciplinano anche le proprie responsabilità.
Il GDPR richiede nel contratto che andrà firmato tra i co-
titolari, alcuni elementi specifici:
Definizione dei ruoli dei contitolari per quanto riguarda il
trattamento dei dati
Regolamentazione funzioni di comunicazione delle
informative
Definizione responsabilità in merito all’esercizio dei diritti
Individuazione di un punto di contatto tra gli interessati
Accordo interno di
contitolarità
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Vi sono soggetti “esterni” che sono sicuramente coinvolti nel
trattamento dei dati.
Tra questi i principali sono:
- Commercialisti
- Responsabili IT
- Periti / consulenti esterni (laddove non siano Co-titolari)
Tali soggetti devono impegnarsi a rispettare quanto stabilito
dal Titolare del trattamento quanto mezzi e finalità per le
quali i dati sono conferiti, nonché garantire l’adozione di
misure adeguate per la sicurezza del trattamento.
Il GDPR prevede che i trattamenti da parte dei Responsabili
del trattamento siano disciplinati da un contratto od altro
atto giuridico a norma del diritto comunitario o degli stati
membri.
Contratto con il
responsabile del trattamento
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
In caso di Data Breach (“violazione di sicurezza che
comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione,
la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o
l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque
trattati”), il titolare del trattamento notifica all'autorità di
controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove
possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a
conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione
dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà
delle persone fisiche.
Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata
entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
Sarà onere del titolare giudicare se sia necessario effettuare
la segnalazione.
Data Breach:
l'obbligo di segnalazione
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
La notifica al Garante deve:
descrivere la natura della violazione dei dati personali
compresi, ove possibile, le categorie e il numero
approssimativo di interessati in questione, nonché le
categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei
dati personali in questione
comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile
della protezione dei dati o di altro punto di contatto
presso cui ottenere più informazioni
descrivere le probabili conseguenze della violazione dei
dati personali
descrivere le misure adottate o di cui si propone
l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre
rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del
caso, per attenuarne i possibili effetti negativi
Data Breach:
la segnalazione al Garante
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Le presente presentazione è aggiornata al momento della
sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati
esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli
autori non possono fornire alcuna garanzia in merito
all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno,
diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso,
proprio o improprio delle informazioni contenute in questo
vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita
di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale,
la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora
gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della
possibilità del verificarsi di tali danni.
Avv.EdoardoFerraro
MovimentoForense
Disclaimer
K E E PK E E P
C A L MC A L M
A N DA N D
T R U S TT R U S T
I N Y O U R P CI N Y O U R P C
Grazie per l'attenzione
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  • 3. La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Il formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge. La fatturazione elettronica: ABC e regole di base MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 4. Una volta firmata, la fattura transita dal Sistema di Interscambio (invio a mezzo PEC), che per legge è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture emesse verso la PA. Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di snodo tra gli attori interessati e ha il compito di verificare che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano completi. Dopo accurati controlli, grazie all'indicazione del codice univoco riportato proprio sulla fattura elettronica, il Sistema di Interscambio provvede a inviarla alla PA destinataria che, solo dopo le necessarie verifiche, può quindi procedere al pagamento del proprio fornitore. La fatturazione elettronica: ABC e regole di base MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 5. Obblighi e termini per i “fornitori” Tutti i fornitori delle PA devono emettere, trasmettere e conservare le fatture verso le PA, esclusivamente nel formato e nelle modalità elettroniche previste dalla legge, dal 31 marzo 2015. Se si deve emettere una fattura nei confronti di un soggetto diverso dalla PA, si può, su base volontaria, compilare, conservare a norma e inviare tramite PEC le fatture emesse verso soggetti privati, dal 1° luglio 2016. Dal 1° Gennaio 2017: il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dalla Agenzie delle Entrate, è messo gratuitamente a disposizione dei contribuenti anche con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di privati. La fatturazione elettronica: ABC e regole di base MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 6. L’Italia ha chiesto alla Commissione Europea di poter introdurre nell’ordinamento nazionale l’obbligo di emettere fatture elettroniche anche nel settore privato, come già fatto con successo verso la PA, in parziale deroga a quando contenuto nella Direttiva 2006/112/CE in materia di IVA. Tale richiesta è stata motivata dalla volontà di: 1) incrementare la capacità dell’Amministrazione Finanziaria di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e, soprattutto, le frodi IVA, il cui gap è particolarmente elevato nel nostro paese; 2) aumentare la semplificazione fiscale; 3) ridurre il numero degli adempimenti fiscali, grazie ad una maggiore quantità di dati a disposizione del Amministrazione Finanziaria. La fatturazione elettronica: l'obbligo per i privati (b2b) MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 7. I termini previsti per la fatturazione elettronica tra privati 1) emissione della fattura elettronica obbligatoria dal 1 luglio 2018 per le cessioni di benzina o gasolio (ufficialmente rinviato al 1° gennaio 2019 con recente provvedimento del Governo) 2) emissione della fattura elettronica obbligatoria dal settembre 2018 nei confronti dei soggetti extra-UE per quanto riguarda le fatture emesse in ambito tax free shopping (ai sensi dell’art.4-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193) 3) emissione della fattura elettronica obbligatoria dal 1 gennaio 2019 per tutte le operazioni tra privati, persone fisiche e giuridiche La fatturazione elettronica: l'obbligo per i privati (b2b) MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 8. Con l’approvazione al Senato del Disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” l’emissione della fattura elettronica da opzione diverrà obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzare gli standard previsti per la FatturaPA per tutte le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, e quindi per la formazione (XML), trasmissione e ricezione, tramite il Sistema di Interscambio, della fattura elettronica tra privati, e la successiva conservazione digitale per dieci anni. La fatturazione elettronica: l'obbligo per i privati (b2b) MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 9. Va ricordato che l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo e da ritenersi inesistente e il documento come non emesso. Dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del “regime forfettario” previsto dalla Legge n. 190/14. In caso di inosservanza dell’obbligo trovano applicazione le disposizioni previste dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97 che dispongono una sanzione amministrativa compresa tra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La fatturazione elettronica: l'obbligo per i privati (b2b) MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 10. AVV. EDOARDO FERRARO Presidente MF Padova Consigliere COA Padova IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEOIL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY & CASI D'USO PRATICISULLA PRIVACY & CASI D'USO PRATICI M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 11. Il regolamento comunitario n. 679 del 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2016 ma con termine per l’adeguamento fino al 25 maggio 2018, coinvolge anche gli studi professionali ed in particolare, gli studi legali. Il regolamento, comunemente abbreviato con l’acronimo GDPR (General Data Protection Regulation) si occupa della protezione dei dati personali e di tutelare la libera circolazione dei dati e prevede significative novità rispetto al Codice c.d. Privacy portato dal D.Lgs. 196/2003, passando da una tutela spesso rimasta solo formale, a una tutela sostanziale del dato. La normativa si fonda su due princìpi fondamentali: 1) principio di accountability (o di responsabilizzazione) 2) principio di compliance I princìpi applicabili al trattamento dei dati personali MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 12. Principio di accountability Il GDPR non impone prescrizioni di dettaglio, ma chiede nella sostanza che il dato venga tutelato e che il titolare possa dimostrare di aver attuato azioni positive per la tutela. Ad oggi la realtà degli studi legali vede convivere: studi formati da un unico professionista, studi associati, studi che usano spazi e servizi (es. la segreteria) condivisi, studi con sede in varie regioni se non in vari stati, STP e finanche studi con soci di capitale. L’attuale assetto degli studi legali e la necessità di una tutela sostanziale dei dati (che dipende dalla struttura e dall’organizzazione dello studio oltreché dalle soluzioni tecniche adottate) rende difficile individuare soluzioni omogenee o standard. I princìpi applicabili al trattamento dei dati personali MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 13. Principio di compliance Legato alla natura “sfaccettata” e molteplice degli studi legali, è il secondo principio che informa il GDPR, ovvero il principio di compliance. Volendo esemplificare, molti studi legali hanno un sito internet “vetrina”, ma alcuni prevedono anche interazioni dirette con il cliente tramite applicazioni o l’invio di newsletters, etc etc. È chiaro che, quando si parla di tutela del dato, ad ogni realtà corrisponde un diverso grado di rischio e, conseguentemente, saranno diverse le attività da svolgere. I princìpi applicabili al trattamento dei dati personali MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 14. Dati personali: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. Trattamento: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni [...] e applicate a dati personali o insiemi di dati personali”. I profli oggettivi nel GDPR MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 15. Dati “particolari”(già detti “sensibili”): “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”. Il divieto di trattamento di tali dati non opera quando “il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”. I profli oggettivi nel GDPR MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 16. Natura dei dati raccolti: Finalizzati: raccolti e trattati per uno scopo preciso, da indicare. Accurati: verificati e esatti, con eventuale correzione e adeguamento. Limitati: raccolti nei limiti di quanto serve allo scopo. Riservati: custoditi con sistemi di sicurezza. A tempo: trattati e conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo. I profli oggettivi nel GDPR MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 17. Titolare del Trattamento: persona fisica o giuridica che determina finalità e mezzi di trattamento dei dati personali. Nel caso di libero professionista che esercita la professione in forma non associata è la persona fisica in quanto tale. Nel caso di associazioni professionali o società tra professionisti è l’entità nel suo complesso. Nel caso di più avvocati associati in mandato, si parla di contitolari (due o più titolari che determinano congiuntamente le finalità e i mezzi di trattamento). I profli soggettivi nel GDPR MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 18. Responsabile del Trattamento: persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del titolare da nominare a mezzo contratto o altro atto giuridico. Si tratta di soggetti terzi rispetto lo studio a cui vengono affidati a mezzo contratto o incarico dati personali (es. commercialista, consulenti di parte, interpreti, consulente del lavoro, amministratore di sistema, gestore cloud etc.) su cui il titolare mantiene obbligo di vigilanza e responsabilità a titolo di culpa in eligendo. Incaricato (interno) al Trattamento: soggetto interno all’organizzazione aziendale su cui il titolare mantiene obbligo di vigilanza e responsabilità a titolo di culpa in eligendo. Va indicato nell'organigramma dell'organizzazione. I profli soggettivi nel GDPR MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 19. DPO - Responsabile Protezione Dati Personali: soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. Il suo nominativo va comunicato al Garante. La sua nomina non è obbligatoria in relazione a trattamenti effettuati da liberi professionisti operanti in forma individuale. Resta comunque consigliata. I profli soggettivi nel GDPR MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 20. I dati vanno trattati in virtù di una base giuridica (art. 6) affinché il trattamento possa considerarsi lecito. Non e necessario ottenere sempre il consenso della persona di cui si trattano i dati. Va effettuata una valutazione in ragione della finalità del trattamento e della tipologia del dato che viene trattato. Tipologie di Basi giuridiche del trattamento: Autorizzazione generale del Garante Consenso del soggetto interessato Necessità di esecuzione di un contratto Adempimento di un obbligo legale Salvaguardia di interessi vitali Necessità di esecuzione di un compito o un interesse pubblico La base giuridica del trattamento dei dati MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 21. Esemplificazioni di basi giuridiche del trattamento: per i dati necessari a far valere un diritto in giudizio potrà trovare fondamento nel provvedimento di autorizzazione generale del Garante; per i dati necessari a far valere un diritto in sede stragiudiziale potrà trovare fondamento nel contratto di conferimento di incarico; per i dati acquisiti a mezzo web per l’invio di newsletter dovrà essere acquisito un consenso specifico; per i dati acquisiti a mezzo web a mezzo di un form «collabora con noi» (es. cv) dovrà essere acquisito un consenso specifico; il sito internet dovrà rispettare la c.d. cookie law in relazione alle eventuali attività di profilazione e dovrà in ogni caso essere dotato di idonea informativa. La base giuridica del trattamento dei dati MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 22. Ove necessario il consenso per il trattamento dei dati personali, questo dovrà essere preceduto dalle necessarie informazioni relativamente alla finalità ed alle modalità del trattamento dei dati. Il consenso dovrà riferirsi ad un specifico trattamento e ad una specifica finalità: non può essere generico non può essere estendibile a vari possibili trattamenti va esclusa ogni forma di consenso tacito o mediante opzioni preselezionate. Il consenso MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 23. L'informativa (artt. 13 e 14) per la raccolta del consenso non deve essere necessariamente scritta, ma potrà essere anche orale. In ogni caso, si raccomanda di utilizzare la forma scritta in quanto il GDPR impone al titolare di dover eventualmente “dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali”. Sarà quindi utile far anche sottoscrivere una dichiarazione in tal senso. L'informativa va raccolta in occasione del primo incontro, al momento in cui viene affidato l'incarico e quando si acquisiscono i dati personali. Qualora non sia stata ottenuta presso l’interessato, va fornita entro un termine ragionevole e comunque entro 30 giorni. L'informativa MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 24. I contenuti che l'informativa deve avere sono i seguenti: l'identità e i dati di contatto del titolare i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati le finalità del trattamento (e la base giuridica) gli eventuali destinatari dei dati personali il periodo di conservazione dei dati personali l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione, oltre al diritto alla portabilità dei dati l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento il diritto di proporre reclamo al Garante o al Giudice se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale, nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati L'informativa MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 25. Il GDPR (art. 25) introduce i due concetti di: Privacy by design: la tutela della privacy come elemento atto a prevenire il danno e non a rimediare ai problemi, nell'ottica di una tutela sostanziale e non meramente formale dei dati, caratterizzata da funzionalità e trasparenza Privacy by default: per impostazione predefinita le imprese dovrebbero trattare solo i dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini. Occorre, quindi, progettare il sistema di trattamento di dati garantendo la non eccessività dei dati raccolti Privacy by default e Privacy by design MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 26. Possono esemplificarsi alcune misure comuni che rispettino i suddetti princìpi del GDPR: definire procedure interne prima dei nuovi trattamenti introdurre policy vincolanti per i nuovi trattamenti mappare i processi (registro attività di trattamento) designare un DPO se necessario, o funzioni similari attuare programmi di formazione del personale creare meccanismi interni per la gestione dei reclami definire procedure interne per la notifica delle violazioni della sicurezza (data breach) effettuare la valutazione d’impatto per i trattamenti di dati che comportano rischi specifici effettuare procedure di verifica per assicurare che tutte le misure siano applicate ed efficaci Misure comuni (esemplifcazione) MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 27. Non vi sono, comunque, misure organizzative valide per ogni situazione: la valutazione e la scelta delle misure da implementare dipende dalla modalità di gestione dello studio. Il GDPR statuisce che si debba tener conto “dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”. Misure comuni (da valutare caso per caso) MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 28. Come esempi di misure tecniche adeguate possono essere riprese le “misure di sicurezza minime” previste dall’allegato B del Codice della Privacy: Autenticazione informatica e gestione delle credenziali di autenticazione (password, id personale, ecc.) Aggiornamento periodico dell’ambito di trattamento Protezione degli strumenti elettronici: lo studio deve censire i sistemi hardware e software e valutare la funzionalità (antivirus, sistemi operativi aggiornati, wi-fi) Custodia di copie di sicurezza e verifica periodica della corrispondenza e della funzionalità delle copie di backup rispetto ai dati salvati al fine di verificare integrità e disponibilità dei dati Tecniche di cifratura per i dati “sensibili” (salute, sesso) Conservazione documentale informatica Misure tecniche (un richiamo al Codice Privacy?) MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 29. Per provare (principio di accountability) l’adempimento alla normativa privacy dobbiamo produrre alcuni documenti. 1) Documenti sicuramente essenziali: Registro delle attività di trattamento dei dati Definizione organigramma di studio Policy utilizzo strumenti informatici e logistica dello studio Informativa sul trattamento dei dati Linee guida Data Breach (moduli notifica interessato e Garante e registro delle violazioni) Documento verifica gestione del rischio 2) Documenti che potrebbero essere essenziali: Contratto di co-titolarità Contratto di nomina a responsabile esterno Kit formazione nuovi dipendenti/collaboratori Documento per l'esercizio dei diritti dell'interessato La prova del rispetto delle norme del GDPR MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 30. Il titolare del trattamento dovrà valutare l'attività dello studio legale e come la stessa comporti il trattamento dei dati. Ciò consentirà anche di impostare il registro dei trattamenti. STEP 1 Individuare i soggetti interessati al trattamento dipendenti clienti STEP 2 Individuare le tipologie e le finalità in ragione degli interessati dipendenti: gestione anagrafica, dati retributivi e previdenziali, salute clienti: gestione anagrafica, dati per l'incarico ricevuto La valutazione del trattamento e l'impostazione del registro MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 31. STEP 3 Individuare le categorie di dati dipendenti: dati comuni e particolari (salute) clienti: dati comuni e particolari (salute, condanne penali) STEP 4 Individuare la base giuridica del trattamento dipendenti: contratto clienti: incarico / adempimento di legge / consenso STEP 5 Individuare gli altri soggetti che trattano i dati in concreto dipendenti: commercialista / consulente del lavoro (responsabili) clienti: collaboratore / co-mandatario / domiciliatario (incaricati o responsabili) La valutazione del trattamento e l'impostazione del registro MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 32. STEP 6 Individuare i soggetti cui si comunicano i dati dipendenti: PA / soggetti privati per date attività clienti: autorità giudiziaria / PA STEP 7 Individuare modalità e tempi di trattamento dei dati dipendenti: 10 anni da cessazione rapporto di lavoro Clienti: 10 anni da cessazione incarico / fine causa Tutti questi dati, potranno essere utilizzati per redigere il registro dei trattamenti. Altre categorie di soggetti interessati potrebbero essere stagisti, incaricati, responsabili. La valutazione del trattamento e l'impostazione del registro MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 33. Altro passaggio fondamentale sarà l'individuazione dell'organigramma dello studio legale (da aggiornare ad ogni modificazione), con indicazione dei ruoli di dipendenti e collaboratori, tipologia dei dati trattati dagli stessi, ed ogni altra indicazione utile per “censire” la struttura organizzativa. Unitamente a tale descrizione, potranno aggiungersi la descrizione delle misure tecniche-informatiche (descrizione della strumentazione hardware, dei software, delle misure di salvaguardia, ecc.), e la descrizione logistica dello studio (luoghi, archivi, ecc.). Il tutto andrà a delineare le misure “adeguate” poste in essere dal titolare del trattamento. L'organigramma dello studio e la privacy policy MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 34. All'interno dello studio legale può succedere che più colleghi seguano e gestiscano medesime posizioni o gli stessi clienti: il caso del mandato congiunto è sicuramente il più comune. Tale situazione comporta il dover determinare modalità e finalità del trattamento attraverso un accordo interno in cui i professionisti disciplinano anche le proprie responsabilità. Il GDPR richiede nel contratto che andrà firmato tra i co- titolari, alcuni elementi specifici: Definizione dei ruoli dei contitolari per quanto riguarda il trattamento dei dati Regolamentazione funzioni di comunicazione delle informative Definizione responsabilità in merito all’esercizio dei diritti Individuazione di un punto di contatto tra gli interessati Accordo interno di contitolarità MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 35. Vi sono soggetti “esterni” che sono sicuramente coinvolti nel trattamento dei dati. Tra questi i principali sono: - Commercialisti - Responsabili IT - Periti / consulenti esterni (laddove non siano Co-titolari) Tali soggetti devono impegnarsi a rispettare quanto stabilito dal Titolare del trattamento quanto mezzi e finalità per le quali i dati sono conferiti, nonché garantire l’adozione di misure adeguate per la sicurezza del trattamento. Il GDPR prevede che i trattamenti da parte dei Responsabili del trattamento siano disciplinati da un contratto od altro atto giuridico a norma del diritto comunitario o degli stati membri. Contratto con il responsabile del trattamento MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 36. In caso di Data Breach (“violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”), il titolare del trattamento notifica all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. Sarà onere del titolare giudicare se sia necessario effettuare la segnalazione. Data Breach: l'obbligo di segnalazione MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 37. La notifica al Garante deve: descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi Data Breach: la segnalazione al Garante MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 38. Le presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni. Avv.EdoardoFerraro MovimentoForense Disclaimer
  • 39. K E E PK E E P C A L MC A L M A N DA N D T R U S TT R U S T I N Y O U R P CI N Y O U R P C Grazie per l'attenzione M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A