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LO STRUMENTO DELL’EQUITY CROWDFUNIDING
LA FINANZA INNOVATIVA
PER LE STARTUP
MAURIZIO MARAGLINO MISCIAGNA
RIMINI 18 OTTOBRE 2015 - HOTEL AMBASCIATORI
Gli strumenti di finanziamento
COME SI FINANZIA UNA STARTUP
Il finanziamento di una start-up può avvenire con interlocutori, modalità, implicazioni e tempi
diversi, a partire da esigenze e criticità legate allo stadio di sviluppo dell'impresa.
Nella fase di messa a punto del progetto, saranno da finanziare le attività di ricerca e sviluppo,
analisi di mercato, scelta dei collaboratori, pianificazione delle attività, ecc.
Il passo successivo sarà il finanziamento dei cosiddetti investimenti strutturali, finalizzati alla
capacità produttiva (attrezzature, impianti, macchinari, immobili) e di quelli necessari ad
assicurare l’operatività aziendale (attivazione della funzione commerciale, amministrativa, ecc.).
Una volta quantificato il fabbisogno, le possibili fonti dovranno essere valutate e scelte a
seconda delle attività, dei costi, dell'entità del finanziamento. Nell'individuazione della fonte
saranno da valutare attentamente i costi e le condizioni di accesso.
Gli strumenti di finanziamento
COME SI FINANZIA UNA STARTUP
Sotto il profilo finanziario, la start-up in fase nascente presenta spesso alcuni tratti tipici:
• il fabbisogno finanziario nasce dalla necessità di proseguire attività di ricerca o studi di
fattibilità, di sviluppare software per la costruzione di piattaforme tecnologiche, di
sostenere spese vive per avviare le prime attività in marketing e pubblicità: tutti elementi
intangibili, di difficile valutazione per il finanziatore esterno;
• l’inesistenza di un cash flow iniziale, il basso livello di capitalizzazione e la mancanza di
dimensioni adeguate rendono difficile l’accesso a fonti di capitale;
• prima dell’emissione della prima fattura, i mezzi propri detenuti dai componenti della
compagine sono l’unica fonte di finanziamento;
• in generale, il sistema bancario tende a non concedere fondi ad aziende “senza storia” e
“senza garanzie reali”, mentre in taluni casi anche alle start-up sono dedicate linee di
credito particolari;
• dopo l’emissione della prima fattura si può ricorrere a mezzi di terzi (sconto, anticipo, ecc.)
• solo quando il bilancio è in utile si può ottenere lo scoperto di conto corrente;
Gli strumenti di finanziamento
CATEGORIE DI FINANZIAMENTO
PUBBLICO PRIVATO
Gli strumenti di finanziamento
FORME PRINCIPALI DI FINANZIAMENTO
INTERNO ESTERNO
Risorse economiche personali apportate dal
titolare o dai soci dell’impresa, evitando un
eccessivo indebitamento bancario e
mutamenti della compagine societaria.
Questa soluzione può assumere la forma
del versamento in conto capitale o del
finanziamento dei soci.
Mezzi finanziari apportati a titolo temporale da soggetti che
non fanno parte della società. La forma più importante è il
credito bancario.. Sono forme di finanziamento esterno anche
gli apporti di capitale da parte di investitori esterni, ovvero gli
investimenti nel capitale di rischio dell’impresa.
finanziamenti a breve termine (fino a 18 mesi), come le a
perture di credito in conto/corrente
a medio termine (fino a 5 anni), come i prestiti obbligazionari (che
possono durare di più)
a lungo termine, come i mutui o i leasing
Gli strumenti di finanziamento
TIPOLIGIE DI FINANZIAMENTO
CAPITALE DI DEBITO
CAPITALE
DI RISCHIO
Indebitamento a breve, medio e lungo termine con
soggetti terzi, con obbligo di rimborso, modalità e
tempi predefiniti. La remunerazione è determinata
in base ad un tasso di interesse, fisso o variabile,
pattuito contrattualmente;
Conferito dal titolare della società, è una
risorsa stabile, non prevede obbligo di rimborso,
è vincolato all’impresa per durata illimitata e
non presenta obbligo formale di remunerazione.
Gli strumenti di finanziamento
TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO
CAPITALE DI DEBITO CAPITALE DI RISCHIO
FINANZIAMENTI INTERNI FINANZIAMENTO SOCI Versamento in conto capitale, au
mento capitale sociale (da parte
dei soci)
FINANZIAMENTI ESTERNI APERTURA CREDITO BUSINESS ANGEL
OBBLIGAZIONI VENTURE CAPITAL
MUTUI MERCATO CON QUOTAZIONE
LEASING
FACTORING
FINANZ. AGEV. PUBBLICI
PRESTITI PARTECIPATIVI
Gli strumenti di finanziamento
CICLO DI VITA DI UNA STARTUP
Immediatamente dopo il concepimento dell’idea, l’entrepreneur studia la fattibilità; non sono previsti investimenti finanziari
(e dunque costi) né vendite e ricavi. La business idea è, in generale, poco più che abbozzata: le incertezze relative agli
sviluppi futuri dell’idea imprenditoriale e/o all’innovatività della stessa sono ai livelli massimi e le risorse finanziarie esterne
sono difficili da ottenere.
PRE SEED
In questa fase, i vincoli finanziari sono stringenti e
determinano il ricorso a forme di finanziamenti
informali (cd. bootstrapping) che provengono dalle
risorse personali dell’imprenditore (autofinanziamento)
o da famiglia ed amici (le 3 F: Family – Friends – Fools).
Questa fase si conclude generalmente con la
redazione di un business plan, documento guida per
ogni imprenditore (anche se vi è un caldo dibattito a
tal proposito);
Gli strumenti di finanziamento
CICLO DI VITA DI UNA STARTUP
1) SEED: è il momento della valutazione tecnico-economica del progetto d’investimento. Vi è un continuo processo di
Business Prototyping, un processo iterativo durante il quale l’idea iniziale del prodotto/servizio viene continuamente mo
dificata e adattata dopo i feedback che si ricevono dagli utenti iniziali (i cosiddetti early adopters). Questo processo, di
solito, va avanti finché non si raggiunge un minimum viable product (MVP) che indica la versione di un nuovo prodott
o che consente ad un team di raccogliere la mole di conoscenza validata sui clienti con il minimo sforzo;
EARLY STAGE
2) START-UP: il prodotto è pronto, il progetto viene sottoposto al mercato. L’avvio è caratterizzato da un
elevato fabbisogno finanziario a cui si contrappone, nella fase iniziale, una sostanziale assenza di ricavi
(inesistenza di un cash flow iniziale) associata ad una crescente intensità di capitale. Primi clienti conducono a
primi ricavi;
Gli strumenti di finanziamento
CICLO DI VITA DI UNA STARTUP
Fase di espansione iniziale; essa vede diminuire il rischio operativo ma il fabbisogno
finanziario resta elevato. L’impresa per espandersi deve sviluppare una distribuzione e
una commercializzazione del prodotto piuttosto capillare sul mercato;
EARLY GROWTH
Gli strumenti di finanziamento
CICLO DI VITA DI UNA STARTUP
Stadio della crescita sostenuta, caratterizzato da un grado di rischio operativo più contenuto. In questa fase
il tasso di crescita del fatturato è elevato e l’impresa inizia a diversificare le proprie fonti di finanziamento,
indirizzandosi anche verso strumenti finanziari complessi e/o verso i mercati finanziari, in quanto si riducono
le asimmetrie informative.
SUSTAINED GROWTH
In estrema sintesi, le fasi che più necessitano di risorse finanziarie, sono dunque la fase di start-up e di early growth del progetto
innovativo; quelle invece che presentano un grado di rischio più elevato sono la fase di concepimento (seed) e di avvio (start-up),
caratterizzate da una forte opacità informativa e poche informazioni quantitative (report, track record, bilanci…).
Gli strumenti di finanziamento
FONDO DI GARANZIA PER STARTUP
Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi è uno strumento istituito con la legge numero
662 del 1996, operativo dal 2000 e da giugno 2013 destinato anche alle startup inn
ovative e agli incubatori certificati.
Gli strumenti di finanziamento
FONDO DI GARANZIA PER STARTUP
A chi è destinato?
Alle imprese che rispettano questi tre requisiti preliminari:
• massimo 250 occupati,
• fatturato inferiore ai 50 milioni di euro,
• bilancio inferiore ai 43 milioni di euro.
L’impresa deve essere in grado di rimborsare il finanziame
nto garantito, perciò deve essere considerata economicam
ente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli
di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichi
arazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le startup sono
invece valutate sulla base di piani previsionali.
Gli strumenti di finanziamento
FONDO DI GARANZIA PER STARTUP
Quali operazioni garantisce e in quale misura?
L’intervento è concesso, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento, su
tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per
liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un
importo massimo di 2,5 milioni di euro, da utilizzare anche attraverso più
operazioni. Considerando che una startup è tale quando non supera i 5
milioni di fatturato annuo, appare evidente che l’importo di garanzia è
elevato, ma in ogni caso non potrà coprire più dell’80% dell’ammontare del
finanziamento o l’80% dell’importo garantito da confidi o altro fondo di
garanzia nel caso di controgaranzia. Il restante 20% tocca al creditore, cioè la
banca, che tuttavia resta incentivata a sostenere la startup, tenendo conto
che non rischia più l’intera cifra ma soltanto un quinto.
Gli strumenti di finanziamento
FONDO DI GARANZIA PER STARTUP
A chi bisogna presentare la domanda?
L’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi
a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che
sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad
occuparsi della domanda. In alternativa, l’impresa si può rivolgere a un Confidi
che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al
Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre
rivolgersi ad un Confidi accreditato.
Gli strumenti di finanziamento
FONDO DI GARANZIA PER STARTUP
Procedura semplificata per le startup
La garanzia del fondo sui finanziamenti bancari sarà concessa a titolo
gratuito alle startup innovative e agli incubatori certificati.
La garanzia potrà coprire fino allo 80% del credito ottenuto e sarà conce
ssa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati.
Il decreto fissa infine in 2,5 milioni di euro l’importo massimo garantito p
er ogni startup o incubatore e assegna alle richieste di garanzia riferite a
queste due tipologie di impresa priorità nell’istruttoria e nella
presentazione al Fondo.
Gli strumenti di finanziamento
FONDO DI GARANZIA PER STARTUP
Fino al 31 agosto 2015 sono state selezionate 510 startup innovative per accedere ai finanziamenti bancari facilit
ati del Fondo garanzia per le Pmi. Un totale di 216,9 milioni di euro sono stati messi a disposizione di imprese
ed incubatori, di cui l’importo garantito è pari a 170.608.515 €, ha spiegato una nota del Ministero dello Sviluppo
Economico, con una media di € 295.909 € a prestito per un totale di 733 operazioni (alcune startup hanno ricevu
to più di un prestito).
Il 3° Rapporto bimestrale del MiSE rileva un amento di startup beneficiarie del Fondo, 49 in più rispetto a giugno
2015, con un incremento di finanziamenti erogati per 19 milioni di euro e 87 operazioni in più. A registrare un d
ecremento è il valore del prestito medio, che perde 10.224 euro.
Gli strumenti di finanziamento
FONDO DI GARANZIA PER STARTUP
Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI) è un’azione di Governo che dal 2013 facilita l’access
o al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre l’80% del credito erogato
dalla banca alla startup o all’incubatore, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di crit
eri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
A livello regionale, si legge nel Rapporto, in testa c’è la Lombardia, che si è vista finanziarie 186 domande per u
n importo complessivo di 91,5 milioni di euro, seguita dall’Emilia-Romagna con 83 operazioni per un totale di 1
8,7 milioni, il Veneto con 84 operazioni e 17,5 milioni di euro erogati, il Lazio (56 progetti finanziati con 12,8 mili
oni) e il Piemonte (58 operazioni per 10 milioni di finanziamenti).
Cinque, infine, sono stati gli incubatori certificati riconosciuti, a cui sono andati più di 10,2 milioni di euro di fina
nziamenti per una durata media di 64,5 mesi.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Il Crowdfunding
+
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
IL Crowdfunding
CURIOSITA’
Alla fine dell'Ottocento la rivista The World, di proprietà
di Joseph Pulitzer, lanciò una raccolta di fondi dal basso
per finanziare il piedistallo e l'installazione della Statua d
ella Libertà, dopo che il Comitato preposto era riuscito a
raccogliere solo 150.000 dei 300.000 dollari necessari.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
IL Crowdfunding
CURIOSITA’
La campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Barack
Obama nel 2008 è stato il primo esempio mondiale di
crowdfunding su larga scala.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
IL Crowdfunding
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
IL Crowdfunding
Gli elementi che differenziano tale fenomeno dai
canali tradizionali (es.: venture capital e business
angels) possono essere individuati da un lato
nella prevalente partecipazione di investitori
non professionali e, dall’altro, nel mezzo scelto,
ossia il ricorso a piattaforme on-line in cui si
verifica l’incontro tra la domanda e l’offerta.
Le operazioni si svolgono, dunque, interamente on-line: l’ideatore
pubblica sul sito web della piattaforma (infra) il suo progetto,
segnalando la somma che ritiene necessaria per la relativa realizzazione
e l’eventuale remunerazione, peraltro non necessariamente di tipo
pecuniario, che intende riconoscere ai sottoscrittori. Per ciò che
concerne gli aspetti prettamente operativi, lo strumento in questione
può essere applicato sulla base di differenti approcci, che possono
essere ricondotti alle seguenti tipologie di crowdfunding.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Le tipologie
Equity Based
Gli investitori, in cambio del proprio apporto di risorse finanzi
arie, ricevono una quota nel capitale dell’impresa. Quella del f
inanziamento azionario è una pratica ben radicata e in tale di
rezione il private equity, il venture capital e gli investitori infor
mali (angels) svolgono da tempo un ruolo importante nello s
viluppo delle imprese. La principale differenza tra l’equity cro
wdfunding e questi modelli tradizionali è l’apertura a un’ampi
a gamma di investitori potenziali, alcuni dei quali
potrebbero essere anche attuali o futuri clienti.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Le tipologie
Equity Based
• E’ necessario stabilire in maniera adeguata i termini dell’operazione, definendo la quota di
capitale che si intende vendere, definendo il prezzo e le modalità per ricompensare gli
investitori.
• I costi da sostenere per lanciare un finanziamento azionario attraverso la piattaforma di
crowdfunding sono di solito rappresentati da una commissione di successo (success fee) e
dai costi legali o amministrativi legati all’iniziativa, oltre ad eventuali altri oneri per
consulenza.
• L’operazione consente di avere un gran numero di comproprietari invece di pochi grandi in
vestitori con minori oneri dal punto di vista finanziario e organizzativo rispetto alla
quotazione in borsa.
• Pur trattandosi di una modalità semplificata di raccolta di capitali, è in ogni caso
necessario dimostrare che l’impresa è matura per l’investimento programmato, attraverso
la presentazione di un business plan e di proiezioni finanziarie.
• I diritti degli investitori possono variare anche se, generalmente, i soci hanno il diritto di
voto sugli aspetti principali della gestione aziendale, sull’emissione di nuove azioni o quote
, ecc. In fase di pianificazione, è necessario effettuare accurate valutazioni in relazione alla
porzione di controllo sull’impresa che l’imprenditore è disposto a cedere agli azionisti
esterni .
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Le tipologie
Donation Based
I sostenitori, in questa circostanza effettuano donazioni
in maniera liberale, per portare avanti una causa
considerata meritevole, senza ricevere una ricompensa o
un bene di equivalente valore monetario.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Le tipologie
Lending Based
Gli investitori sono ripagati del loro investimento nel tempo,
con un margine di redditività rappresentato dagli interessi
concordati in fase di apporto di risorse. Si tratta di un’
alternativa al credito bancario con la differenza che, invece
di prendere in prestito da un’unica fonte, le imprese
possono ottenere risorse da decine, a volte centinaia di
persone disposte a prestare denaro. In molti casi sono gli
stessi investitori a lanciare offerte, segnalando il tasso
d’interesse al quale sarebbero disposti a concedere un
prestito.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Le tipologie
Lending Based
Il crowdlending presenta le seguenti peculiarità:
• incremento delle possibilità di accesso al credito tout court.
• Maggiore flessibilità dei tassi d’interesse nel caso in cui la
campagna goda di buona popolarità. Poiché la soglia
minima del prestito è generalmente bassa, l’operazione può
avere appeal e spingere a partecipare un’ampia platea di
soggetti.
• Il prestito è rimborsato attraverso versamenti diretti alla piatt
aforma, che successivamente distribuisce i rimborsi ai
prestatori.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Le tipologie
Reward Based
Si tratta di una modalità di sostegno connessa a una specifica
ricompensa, che nella maggior parte dei casi è di tipo non
finanziario, ma può essere rappresentata da beni o servizi di cui
usufruire in una fase successiva.
Dal punto di vista strettamente gestionale, questa tipologia di crowdfunding, se ben strutturata, consente alle
imprese di partire con ordinativi già in bilancio e con un flusso di cassa assicurato (elemento di grande rileva
nza per le start-up), oltre a creare un pubblico e contattare un potenziale mercato di riferimento prima ancor
a del lancio vero e proprio di un prodotto.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Le tipologie
pre-purchase model
Evoluzione del modello reward-based e in un certo senso rappresenta un momento di
transizione verso schemi partecipativi, particolarmente utilizzato da società di nuova
costituzione. Tale tipologia di crowdfunding prevede che, al finanziatore, oltre a
condizioni di vantaggio connesse alla fruizione dei servizi erogati dalla società o
all’acquisto dei suoi prodotti, potrà essere attribuito un eventuale diritto di opzione
all’acquisto di quote o azioni in un momento successivo.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Le piattaforme
Nel 2001 comparve la prima delle piattaforme web specificamente dedicate al
crowdfunding, che nel corso degli anni sono cresciute in maniera significativa, fino
a diventare diverse centinaia su scala globale.
Un trend di crescita esponenziale è stato registrato anche per ciò che concerne i
volumi di risorse finanziarie movimentate dai portali di crowdfunding. Dati raccolti
su 1.250 piattaforme attive a livello mondiale indicano che il 2014 si è chiuso con
una raccolta di circa 16,2 miliardi di dollari, con un incremento del 167% rispetto ai
6,1 miliardi del 2013, che a loro volta rappresentano un valore più che doppio risp
etto ai 2,7 del 2012. La forte crescita del mercato asiatico porta a ritenere che il 20
15 chiuderà probabilmente con un ulteriore raddoppio, che condurrà oltre la soglia
dei 34 miliardi di dollari.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica, il Nord America continua a
detenere la leadership del mercato, seguita dall’Asia, che ha superato l’Europa per
volumi raccolti, grazie alla straordinaria crescita fatta registrare nel 2014 rispetto all’
anno precedente
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
I numeri
Nord America: crescita del 145% (9,46 miliardi di dollari)
Asia: incremento del 320% (3,4 miliardi di dollari)
Europa: aumento del 141% (3,26 miliardi di dollari)
Sud America, Oceania e Africa: crescita dei volumi, rispe
ttivamente, del 167%, 59% e 101%.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
I numeri
Lending-based: crescita del 223% (11,08 miliardi)
Equity-based: incremento pari al 182% (1,1 miliardi)
Hybrid-based: aumento del 290% (487 milioni)
Royalty-based: sviluppo pari al 336% (273 milioni)
Donation e Reward-based: crescita pari, rispettivamente,
al 45% e all’84%
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
La normativa
Uno delle prime e più complete normative è quella elaborata dagli Stati
Uniti nel 2012 con l’approvazione del Jumpstart Our Business Startups
(“Jobs Act”) che ha introdotto una particolare esenzione rispetto alle pre
scrizioni del Securities Act per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di i
ntermediazione in materia di crowdfunding, demandando in ogni caso all
a SEC l’attuazione delle norme primarie.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
La normativa in Europa
In Europa non esistono quadri normativi ma alcuni documenti
pubblicati dalle Autorità di vigilanza del settore finanziario a fini
illustrativi delle caratteristiche delle varie tipologie di crowdfunding, dei ri
schi per l’investitore e degli impianti legislativi vigenti nei quali il
fenomeno può essere inquadrato giuridicamente.
In Europa, quindi, i portali on-line operano secondo modalità differenti
sotto il controllo delle Autorità nazionali e dell’ESMA, che nel settembre
del 2012 ha pubblicato una “Avvertenza per gli investitori” relativa alle
“Insidie dell’investimento on-line”.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
La normativa in Europa
La conseguenza della mancanza di una regolamentazione unica e
armonizzata su base europea ci porta ancora ad avere volumi
molto bassi nonostante la gran parte dei progetti proviene dal
vecchio continente.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Il mercato in Europa
Per quanto riguarda i dati europei, una recente ricerca ha rilevato che
il mercato del crowdfunding vale complessivamente 3 miliardi di euro.
Escludendo il Regno Unito, che da solo incide per il 75% degli import
i totali, il resto d’Europa ha raccolto € 620 milioni nel 2014, con
un tasso medio di crescita del 115% negli ultimi tre anni.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Il crowdfunding in Italia
L’Italia è stato il primo Paese europeo a essersi dotato di una norma
tiva specifica e organica relativa all’equity crowdfunding, a seguito di
un processo portato avanti in maniera collaborativa (“open and colla
borative legislation”), in cui tutti gli stakeholders hanno avuto modo
di fornire i propri commenti e il proprio contributo ai testi proposti
in pubblica consultazione.
La Consob ha pianificato un’indagine conoscitiva sul tema: in data 21 gennaio 2013 è stato pubblicato un questionar
io, suddiviso in quattro sezioni riferite ai diversi destinatari della disciplina (gestori “potenziali”, investitori professiona
li, investitori retail e start-up innovative) indirizzato a tutti i soggetti potenzialmente interessati al tema del
crowdfunding. Successivamente, è stato oggetto di consultazione anche il Regolamento concernente le disposizioni
di attuazione del crowdfunding (infra). Una simile metodologia è stata seguita anche a livello comunitario: al fine di
promuovere il fenomeno e valutare la necessità di modifiche all’attuale legislazione, condividendo le istanze di impre
se e stakeholders, il 3 ottobre 2013 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica – pubblicando u
n apposito questionario – sul processo di finanziamento “crowdfunding”, che è terminata il 31 dicembre 2013.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Decreto Crescita Bis e Decreto 3.0
L’intervento normativo fondamentale è rappresentato dal D.L. 179/2012, re
cante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese” (“Decreto Crescita
bis”).
Tale decreto ha assunto la valenza di una vera e propria policy organica, ch
e ha identificato nel sostegno all’imprenditoria innovativa un nuovo approc
cio di politica industriale, individuando altresì gli specifici destinatari della
normativa relativa al crowdfunding.
In particolare, il provvedimento ha introdotto nel nostro
ordinamento la figura giuridica della “start-up innovativa” (art. 25), che inizi
almente si configurava come l’unico soggetto in grado di usufruire dello st
rumento in questione: si tratta di un peculiare tipo di impresa che deve so
ddisfare determinati requisiti e gode di alcune agevolazioni, sia dal punto
di vista fiscale che per ciò che concerne aspetti societari e gestionali.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Decreto Crescita Bis e Decreto 3.0
D.L. 3/2015 (“Decreto Crescita 3.0") ha esteso la possibilità di fruizio
ne anche alla figura delle “PMI innovative”, la cui definizione è conte
nuta all’art. 4 della norma.
Il Crowdfunding esteso alle PMI Innovative
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Decreto Crescita Bis e Decreto 3.0
I requisiti
Il Crowdfunding esteso alle PMI Innovative
1. la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio
consolidato redatto, effettuata da un revisore contabile o
da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori
contabili;
2. l’assenza di azioni quotate in un mercato regolamentato;
3. l’assenza di iscrizione al registro speciale dal D.L. 179/2012
per le start-up innovative
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Decreto Crescita Bis e Decreto 3.0
Almeno due dei seguenti requisiti
Il Crowdfunding esteso alle PMI Innovative
• volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al
3% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della PMI innova
tiva. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota inte
grativa;
• impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale
o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso
un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici
o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo
della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
• titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno un brevetto, di una
privativa industriale o di un software.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
DL 179/2012
D.L. 179/2012 (art. 30) il crowdfunding fa ufficialmente ingre
sso nel nostro ordinamento anche per imprese diverse dalle
società per azioni, in seguito a modifiche apportate sia in am
bito civilistico che finanziario, in cui il legislatore ha dovuto a
gire in maniera incisiva per consentire l’utilizzo e la diffusione
del crowdfunding.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
La Deroga all’art.2468 c.c.
Il Decreto prescrive una espressa deroga a quanto disciplinato
dall’art. 2468 C.C., in base al quale, nelle società a responsabilità
limitata, “le partecipazioni dei soci non possono essere
rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al
pubblico di prodotti finanziari”. L’art. 26, comma 5 del D.L.
179/2012, infatti, stabilisce “che le quote di partecipazione in
start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità
limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di
prodotti finanziari”, specificando che tale offerta può avvenire
“anche attraverso i portali per la raccolta di capitali.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
I vincoli e caratteristiche su operazioni di equity
crowdfunding
Alcuni importanti elementi relativi alle campagne di
crowdfunding sono definiti dal combinato
disposto della disciplina contenuta nel TUF e nel
Regolamento adottato ai sensi degli artt. 50-quinquies
e 100-ter, in base ai quali tali operazioni.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
I vincoli e caratteristiche su operazioni di equity
crowdfunding
• possono essere effettuate solo da portali gestiti da soggetti iscritti o annotati nel Registro
tenuto dalla Consob;
• non possono superare l’importo di 5 milioni di euro;
• possono avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio;
• devono essere sottoscritte per almeno il 5% del loro ammontare da parte di un investitore
professionale, una fondazione bancaria o un incubatore di start-up innovative. Tali
operatori, per professionalità e caratteristiche, sono stati considerati dal legislatore quali s
oggetti affidabili, la cui partecipazione al capitale sociale dell'emittente e le cui valutazioni
sull ’ operazione possono rappresentare una ulteriore garanzia per gli investitori retail;
• devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui intervengono
cambiamenti significativi della situazione della start-up o delle condizioni dell’offerta
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Verifiche dei requisiti da parte del gestore
Affinché l’offerta sia ammessa sul portale, in base all’art. 24 del Re
golamento, il gestore è tenuto a verificare anche che lo statuto
della società preveda :
Nel caso in cui – una volta che si è chiusa l’offerta sul portale - i soci di
maggioranza trasferiscano la propria partecipazione a terzi, la possibilità per gli
altri soci di recedere dalla società (diritto di recesso a seguito del quale si ha
diritto alla liquidazione della propria partecipazione) ovvero il diritto di vendere
anche le proprie partecipazioni al soggetto che acquista il "pacchetto di
controllo" alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo;
la comunicazione alla start up nonché la pubblicazione (sul sito della stessa) dei
patti parasociali
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
I gestori dei portali
art. 50-quinquies del TUF : la gestione di piattaforme può
essere affidata alle imprese di investimento ed alle banche
autorizzate ai relativi servizi di investimento, nonchè ai
soggetti che risultano iscritti in un apposito registro tenuto
dalla Consob, in possesso di determinati requisiti.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Semplificazioni Operative
Specifica esenzione dall’applicazione delle regole di condotta in
materia di prestazione dei servizi di investimento (artt. 21-25 bis
TUF) e di collocamento a distanza di servizi e attività di
investimento (art. 32).
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Limitazioni
Ai gestori dei portali vige il divieto di detenere somme di
denaro ovvero strumenti finanziari di pertinenza di terzi,
nonché, come in precedenza sottolineato, l’obbligo di
trasmettere gli ordini esclusivamente a banche e imprese di
investimento, che avranno il compito di portare a termine la
Trattativa.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Limitazioni
L’investitore non professionale infatti, dovrà comunque
stipulare un contratto di investimento con la Banca o la
Sim, individuata dal gestore, per la trasmissione degli
ordini e, a tale scopo, dovrà fornire tutte le informazioni
richieste al fine di consentire all’intermediario una verifica
in relazione all’appropriatezza della sottoscrizione.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
I requisiti dei gestori
• forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni
, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
• sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile
organizzazione nel territorio italiano; oggetto sociale conforme
a quanto previsto dal comma 1 della norma;
• presentazione di una relazione sull’attività di impresa e sulla
struttura organizzativa;
• possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;
• possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di ammini
strazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità
stabiliti dalla Consob.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Muum Lab
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Muum Lab
MuumLab è un portale, ma anche una App per sistema iOS
e Android, che consente a chiunque di investire in imprese i
nnovative, in maniera semplice, veloce e trasparente.
Le imprese innovative, che troverai nel nostro portale, hanno
scelto di aprirsi al mercato europeo dei capitali, permettend
o a chiunque di sostenerne la crescita tramite un apporto di
denaro in cambio di quote societarie.
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Muum Lab App
GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
Grazie per l’attenzione !
maurizio.maraglino@muumlab.com
www.mauriziomaraglino.it

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  • 1. LO STRUMENTO DELL’EQUITY CROWDFUNIDING LA FINANZA INNOVATIVA PER LE STARTUP MAURIZIO MARAGLINO MISCIAGNA RIMINI 18 OTTOBRE 2015 - HOTEL AMBASCIATORI
  • 2. Gli strumenti di finanziamento COME SI FINANZIA UNA STARTUP Il finanziamento di una start-up può avvenire con interlocutori, modalità, implicazioni e tempi diversi, a partire da esigenze e criticità legate allo stadio di sviluppo dell'impresa. Nella fase di messa a punto del progetto, saranno da finanziare le attività di ricerca e sviluppo, analisi di mercato, scelta dei collaboratori, pianificazione delle attività, ecc. Il passo successivo sarà il finanziamento dei cosiddetti investimenti strutturali, finalizzati alla capacità produttiva (attrezzature, impianti, macchinari, immobili) e di quelli necessari ad assicurare l’operatività aziendale (attivazione della funzione commerciale, amministrativa, ecc.). Una volta quantificato il fabbisogno, le possibili fonti dovranno essere valutate e scelte a seconda delle attività, dei costi, dell'entità del finanziamento. Nell'individuazione della fonte saranno da valutare attentamente i costi e le condizioni di accesso.
  • 3. Gli strumenti di finanziamento COME SI FINANZIA UNA STARTUP Sotto il profilo finanziario, la start-up in fase nascente presenta spesso alcuni tratti tipici: • il fabbisogno finanziario nasce dalla necessità di proseguire attività di ricerca o studi di fattibilità, di sviluppare software per la costruzione di piattaforme tecnologiche, di sostenere spese vive per avviare le prime attività in marketing e pubblicità: tutti elementi intangibili, di difficile valutazione per il finanziatore esterno; • l’inesistenza di un cash flow iniziale, il basso livello di capitalizzazione e la mancanza di dimensioni adeguate rendono difficile l’accesso a fonti di capitale; • prima dell’emissione della prima fattura, i mezzi propri detenuti dai componenti della compagine sono l’unica fonte di finanziamento; • in generale, il sistema bancario tende a non concedere fondi ad aziende “senza storia” e “senza garanzie reali”, mentre in taluni casi anche alle start-up sono dedicate linee di credito particolari; • dopo l’emissione della prima fattura si può ricorrere a mezzi di terzi (sconto, anticipo, ecc.) • solo quando il bilancio è in utile si può ottenere lo scoperto di conto corrente;
  • 4. Gli strumenti di finanziamento CATEGORIE DI FINANZIAMENTO PUBBLICO PRIVATO
  • 5. Gli strumenti di finanziamento FORME PRINCIPALI DI FINANZIAMENTO INTERNO ESTERNO Risorse economiche personali apportate dal titolare o dai soci dell’impresa, evitando un eccessivo indebitamento bancario e mutamenti della compagine societaria. Questa soluzione può assumere la forma del versamento in conto capitale o del finanziamento dei soci. Mezzi finanziari apportati a titolo temporale da soggetti che non fanno parte della società. La forma più importante è il credito bancario.. Sono forme di finanziamento esterno anche gli apporti di capitale da parte di investitori esterni, ovvero gli investimenti nel capitale di rischio dell’impresa. finanziamenti a breve termine (fino a 18 mesi), come le a perture di credito in conto/corrente a medio termine (fino a 5 anni), come i prestiti obbligazionari (che possono durare di più) a lungo termine, come i mutui o i leasing
  • 6. Gli strumenti di finanziamento TIPOLIGIE DI FINANZIAMENTO CAPITALE DI DEBITO CAPITALE DI RISCHIO Indebitamento a breve, medio e lungo termine con soggetti terzi, con obbligo di rimborso, modalità e tempi predefiniti. La remunerazione è determinata in base ad un tasso di interesse, fisso o variabile, pattuito contrattualmente; Conferito dal titolare della società, è una risorsa stabile, non prevede obbligo di rimborso, è vincolato all’impresa per durata illimitata e non presenta obbligo formale di remunerazione.
  • 7. Gli strumenti di finanziamento TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO CAPITALE DI DEBITO CAPITALE DI RISCHIO FINANZIAMENTI INTERNI FINANZIAMENTO SOCI Versamento in conto capitale, au mento capitale sociale (da parte dei soci) FINANZIAMENTI ESTERNI APERTURA CREDITO BUSINESS ANGEL OBBLIGAZIONI VENTURE CAPITAL MUTUI MERCATO CON QUOTAZIONE LEASING FACTORING FINANZ. AGEV. PUBBLICI PRESTITI PARTECIPATIVI
  • 8. Gli strumenti di finanziamento CICLO DI VITA DI UNA STARTUP Immediatamente dopo il concepimento dell’idea, l’entrepreneur studia la fattibilità; non sono previsti investimenti finanziari (e dunque costi) né vendite e ricavi. La business idea è, in generale, poco più che abbozzata: le incertezze relative agli sviluppi futuri dell’idea imprenditoriale e/o all’innovatività della stessa sono ai livelli massimi e le risorse finanziarie esterne sono difficili da ottenere. PRE SEED In questa fase, i vincoli finanziari sono stringenti e determinano il ricorso a forme di finanziamenti informali (cd. bootstrapping) che provengono dalle risorse personali dell’imprenditore (autofinanziamento) o da famiglia ed amici (le 3 F: Family – Friends – Fools). Questa fase si conclude generalmente con la redazione di un business plan, documento guida per ogni imprenditore (anche se vi è un caldo dibattito a tal proposito);
  • 9. Gli strumenti di finanziamento CICLO DI VITA DI UNA STARTUP 1) SEED: è il momento della valutazione tecnico-economica del progetto d’investimento. Vi è un continuo processo di Business Prototyping, un processo iterativo durante il quale l’idea iniziale del prodotto/servizio viene continuamente mo dificata e adattata dopo i feedback che si ricevono dagli utenti iniziali (i cosiddetti early adopters). Questo processo, di solito, va avanti finché non si raggiunge un minimum viable product (MVP) che indica la versione di un nuovo prodott o che consente ad un team di raccogliere la mole di conoscenza validata sui clienti con il minimo sforzo; EARLY STAGE 2) START-UP: il prodotto è pronto, il progetto viene sottoposto al mercato. L’avvio è caratterizzato da un elevato fabbisogno finanziario a cui si contrappone, nella fase iniziale, una sostanziale assenza di ricavi (inesistenza di un cash flow iniziale) associata ad una crescente intensità di capitale. Primi clienti conducono a primi ricavi;
  • 10. Gli strumenti di finanziamento CICLO DI VITA DI UNA STARTUP Fase di espansione iniziale; essa vede diminuire il rischio operativo ma il fabbisogno finanziario resta elevato. L’impresa per espandersi deve sviluppare una distribuzione e una commercializzazione del prodotto piuttosto capillare sul mercato; EARLY GROWTH
  • 11. Gli strumenti di finanziamento CICLO DI VITA DI UNA STARTUP Stadio della crescita sostenuta, caratterizzato da un grado di rischio operativo più contenuto. In questa fase il tasso di crescita del fatturato è elevato e l’impresa inizia a diversificare le proprie fonti di finanziamento, indirizzandosi anche verso strumenti finanziari complessi e/o verso i mercati finanziari, in quanto si riducono le asimmetrie informative. SUSTAINED GROWTH In estrema sintesi, le fasi che più necessitano di risorse finanziarie, sono dunque la fase di start-up e di early growth del progetto innovativo; quelle invece che presentano un grado di rischio più elevato sono la fase di concepimento (seed) e di avvio (start-up), caratterizzate da una forte opacità informativa e poche informazioni quantitative (report, track record, bilanci…).
  • 12. Gli strumenti di finanziamento FONDO DI GARANZIA PER STARTUP Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi è uno strumento istituito con la legge numero 662 del 1996, operativo dal 2000 e da giugno 2013 destinato anche alle startup inn ovative e agli incubatori certificati.
  • 13. Gli strumenti di finanziamento FONDO DI GARANZIA PER STARTUP A chi è destinato? Alle imprese che rispettano questi tre requisiti preliminari: • massimo 250 occupati, • fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, • bilancio inferiore ai 43 milioni di euro. L’impresa deve essere in grado di rimborsare il finanziame nto garantito, perciò deve essere considerata economicam ente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichi arazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le startup sono invece valutate sulla base di piani previsionali.
  • 14. Gli strumenti di finanziamento FONDO DI GARANZIA PER STARTUP Quali operazioni garantisce e in quale misura? L’intervento è concesso, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, da utilizzare anche attraverso più operazioni. Considerando che una startup è tale quando non supera i 5 milioni di fatturato annuo, appare evidente che l’importo di garanzia è elevato, ma in ogni caso non potrà coprire più dell’80% dell’ammontare del finanziamento o l’80% dell’importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia. Il restante 20% tocca al creditore, cioè la banca, che tuttavia resta incentivata a sostenere la startup, tenendo conto che non rischia più l’intera cifra ma soltanto un quinto.
  • 15. Gli strumenti di finanziamento FONDO DI GARANZIA PER STARTUP A chi bisogna presentare la domanda? L’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l’impresa si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un Confidi accreditato.
  • 16. Gli strumenti di finanziamento FONDO DI GARANZIA PER STARTUP Procedura semplificata per le startup La garanzia del fondo sui finanziamenti bancari sarà concessa a titolo gratuito alle startup innovative e agli incubatori certificati. La garanzia potrà coprire fino allo 80% del credito ottenuto e sarà conce ssa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati. Il decreto fissa infine in 2,5 milioni di euro l’importo massimo garantito p er ogni startup o incubatore e assegna alle richieste di garanzia riferite a queste due tipologie di impresa priorità nell’istruttoria e nella presentazione al Fondo.
  • 17. Gli strumenti di finanziamento FONDO DI GARANZIA PER STARTUP Fino al 31 agosto 2015 sono state selezionate 510 startup innovative per accedere ai finanziamenti bancari facilit ati del Fondo garanzia per le Pmi. Un totale di 216,9 milioni di euro sono stati messi a disposizione di imprese ed incubatori, di cui l’importo garantito è pari a 170.608.515 €, ha spiegato una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, con una media di € 295.909 € a prestito per un totale di 733 operazioni (alcune startup hanno ricevu to più di un prestito). Il 3° Rapporto bimestrale del MiSE rileva un amento di startup beneficiarie del Fondo, 49 in più rispetto a giugno 2015, con un incremento di finanziamenti erogati per 19 milioni di euro e 87 operazioni in più. A registrare un d ecremento è il valore del prestito medio, che perde 10.224 euro.
  • 18. Gli strumenti di finanziamento FONDO DI GARANZIA PER STARTUP Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI) è un’azione di Governo che dal 2013 facilita l’access o al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre l’80% del credito erogato dalla banca alla startup o all’incubatore, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di crit eri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario. A livello regionale, si legge nel Rapporto, in testa c’è la Lombardia, che si è vista finanziarie 186 domande per u n importo complessivo di 91,5 milioni di euro, seguita dall’Emilia-Romagna con 83 operazioni per un totale di 1 8,7 milioni, il Veneto con 84 operazioni e 17,5 milioni di euro erogati, il Lazio (56 progetti finanziati con 12,8 mili oni) e il Piemonte (58 operazioni per 10 milioni di finanziamenti). Cinque, infine, sono stati gli incubatori certificati riconosciuti, a cui sono andati più di 10,2 milioni di euro di fina nziamenti per una durata media di 64,5 mesi.
  • 19. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Il Crowdfunding +
  • 20. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO IL Crowdfunding CURIOSITA’ Alla fine dell'Ottocento la rivista The World, di proprietà di Joseph Pulitzer, lanciò una raccolta di fondi dal basso per finanziare il piedistallo e l'installazione della Statua d ella Libertà, dopo che il Comitato preposto era riuscito a raccogliere solo 150.000 dei 300.000 dollari necessari.
  • 21. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO IL Crowdfunding CURIOSITA’ La campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Barack Obama nel 2008 è stato il primo esempio mondiale di crowdfunding su larga scala.
  • 22. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO IL Crowdfunding
  • 23. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO IL Crowdfunding Gli elementi che differenziano tale fenomeno dai canali tradizionali (es.: venture capital e business angels) possono essere individuati da un lato nella prevalente partecipazione di investitori non professionali e, dall’altro, nel mezzo scelto, ossia il ricorso a piattaforme on-line in cui si verifica l’incontro tra la domanda e l’offerta. Le operazioni si svolgono, dunque, interamente on-line: l’ideatore pubblica sul sito web della piattaforma (infra) il suo progetto, segnalando la somma che ritiene necessaria per la relativa realizzazione e l’eventuale remunerazione, peraltro non necessariamente di tipo pecuniario, che intende riconoscere ai sottoscrittori. Per ciò che concerne gli aspetti prettamente operativi, lo strumento in questione può essere applicato sulla base di differenti approcci, che possono essere ricondotti alle seguenti tipologie di crowdfunding.
  • 24. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Le tipologie Equity Based Gli investitori, in cambio del proprio apporto di risorse finanzi arie, ricevono una quota nel capitale dell’impresa. Quella del f inanziamento azionario è una pratica ben radicata e in tale di rezione il private equity, il venture capital e gli investitori infor mali (angels) svolgono da tempo un ruolo importante nello s viluppo delle imprese. La principale differenza tra l’equity cro wdfunding e questi modelli tradizionali è l’apertura a un’ampi a gamma di investitori potenziali, alcuni dei quali potrebbero essere anche attuali o futuri clienti.
  • 25. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Le tipologie Equity Based • E’ necessario stabilire in maniera adeguata i termini dell’operazione, definendo la quota di capitale che si intende vendere, definendo il prezzo e le modalità per ricompensare gli investitori. • I costi da sostenere per lanciare un finanziamento azionario attraverso la piattaforma di crowdfunding sono di solito rappresentati da una commissione di successo (success fee) e dai costi legali o amministrativi legati all’iniziativa, oltre ad eventuali altri oneri per consulenza. • L’operazione consente di avere un gran numero di comproprietari invece di pochi grandi in vestitori con minori oneri dal punto di vista finanziario e organizzativo rispetto alla quotazione in borsa. • Pur trattandosi di una modalità semplificata di raccolta di capitali, è in ogni caso necessario dimostrare che l’impresa è matura per l’investimento programmato, attraverso la presentazione di un business plan e di proiezioni finanziarie. • I diritti degli investitori possono variare anche se, generalmente, i soci hanno il diritto di voto sugli aspetti principali della gestione aziendale, sull’emissione di nuove azioni o quote , ecc. In fase di pianificazione, è necessario effettuare accurate valutazioni in relazione alla porzione di controllo sull’impresa che l’imprenditore è disposto a cedere agli azionisti esterni .
  • 26. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Le tipologie Donation Based I sostenitori, in questa circostanza effettuano donazioni in maniera liberale, per portare avanti una causa considerata meritevole, senza ricevere una ricompensa o un bene di equivalente valore monetario.
  • 27. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Le tipologie Lending Based Gli investitori sono ripagati del loro investimento nel tempo, con un margine di redditività rappresentato dagli interessi concordati in fase di apporto di risorse. Si tratta di un’ alternativa al credito bancario con la differenza che, invece di prendere in prestito da un’unica fonte, le imprese possono ottenere risorse da decine, a volte centinaia di persone disposte a prestare denaro. In molti casi sono gli stessi investitori a lanciare offerte, segnalando il tasso d’interesse al quale sarebbero disposti a concedere un prestito.
  • 28. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Le tipologie Lending Based Il crowdlending presenta le seguenti peculiarità: • incremento delle possibilità di accesso al credito tout court. • Maggiore flessibilità dei tassi d’interesse nel caso in cui la campagna goda di buona popolarità. Poiché la soglia minima del prestito è generalmente bassa, l’operazione può avere appeal e spingere a partecipare un’ampia platea di soggetti. • Il prestito è rimborsato attraverso versamenti diretti alla piatt aforma, che successivamente distribuisce i rimborsi ai prestatori.
  • 29. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Le tipologie Reward Based Si tratta di una modalità di sostegno connessa a una specifica ricompensa, che nella maggior parte dei casi è di tipo non finanziario, ma può essere rappresentata da beni o servizi di cui usufruire in una fase successiva. Dal punto di vista strettamente gestionale, questa tipologia di crowdfunding, se ben strutturata, consente alle imprese di partire con ordinativi già in bilancio e con un flusso di cassa assicurato (elemento di grande rileva nza per le start-up), oltre a creare un pubblico e contattare un potenziale mercato di riferimento prima ancor a del lancio vero e proprio di un prodotto.
  • 30. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Le tipologie pre-purchase model Evoluzione del modello reward-based e in un certo senso rappresenta un momento di transizione verso schemi partecipativi, particolarmente utilizzato da società di nuova costituzione. Tale tipologia di crowdfunding prevede che, al finanziatore, oltre a condizioni di vantaggio connesse alla fruizione dei servizi erogati dalla società o all’acquisto dei suoi prodotti, potrà essere attribuito un eventuale diritto di opzione all’acquisto di quote o azioni in un momento successivo.
  • 31. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Le piattaforme Nel 2001 comparve la prima delle piattaforme web specificamente dedicate al crowdfunding, che nel corso degli anni sono cresciute in maniera significativa, fino a diventare diverse centinaia su scala globale. Un trend di crescita esponenziale è stato registrato anche per ciò che concerne i volumi di risorse finanziarie movimentate dai portali di crowdfunding. Dati raccolti su 1.250 piattaforme attive a livello mondiale indicano che il 2014 si è chiuso con una raccolta di circa 16,2 miliardi di dollari, con un incremento del 167% rispetto ai 6,1 miliardi del 2013, che a loro volta rappresentano un valore più che doppio risp etto ai 2,7 del 2012. La forte crescita del mercato asiatico porta a ritenere che il 20 15 chiuderà probabilmente con un ulteriore raddoppio, che condurrà oltre la soglia dei 34 miliardi di dollari. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, il Nord America continua a detenere la leadership del mercato, seguita dall’Asia, che ha superato l’Europa per volumi raccolti, grazie alla straordinaria crescita fatta registrare nel 2014 rispetto all’ anno precedente
  • 32. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO I numeri Nord America: crescita del 145% (9,46 miliardi di dollari) Asia: incremento del 320% (3,4 miliardi di dollari) Europa: aumento del 141% (3,26 miliardi di dollari) Sud America, Oceania e Africa: crescita dei volumi, rispe ttivamente, del 167%, 59% e 101%.
  • 33. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO I numeri Lending-based: crescita del 223% (11,08 miliardi) Equity-based: incremento pari al 182% (1,1 miliardi) Hybrid-based: aumento del 290% (487 milioni) Royalty-based: sviluppo pari al 336% (273 milioni) Donation e Reward-based: crescita pari, rispettivamente, al 45% e all’84%
  • 34. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO La normativa Uno delle prime e più complete normative è quella elaborata dagli Stati Uniti nel 2012 con l’approvazione del Jumpstart Our Business Startups (“Jobs Act”) che ha introdotto una particolare esenzione rispetto alle pre scrizioni del Securities Act per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di i ntermediazione in materia di crowdfunding, demandando in ogni caso all a SEC l’attuazione delle norme primarie.
  • 35. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO La normativa in Europa In Europa non esistono quadri normativi ma alcuni documenti pubblicati dalle Autorità di vigilanza del settore finanziario a fini illustrativi delle caratteristiche delle varie tipologie di crowdfunding, dei ri schi per l’investitore e degli impianti legislativi vigenti nei quali il fenomeno può essere inquadrato giuridicamente. In Europa, quindi, i portali on-line operano secondo modalità differenti sotto il controllo delle Autorità nazionali e dell’ESMA, che nel settembre del 2012 ha pubblicato una “Avvertenza per gli investitori” relativa alle “Insidie dell’investimento on-line”.
  • 36. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO La normativa in Europa La conseguenza della mancanza di una regolamentazione unica e armonizzata su base europea ci porta ancora ad avere volumi molto bassi nonostante la gran parte dei progetti proviene dal vecchio continente.
  • 37. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Il mercato in Europa Per quanto riguarda i dati europei, una recente ricerca ha rilevato che il mercato del crowdfunding vale complessivamente 3 miliardi di euro. Escludendo il Regno Unito, che da solo incide per il 75% degli import i totali, il resto d’Europa ha raccolto € 620 milioni nel 2014, con un tasso medio di crescita del 115% negli ultimi tre anni.
  • 38. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Il crowdfunding in Italia L’Italia è stato il primo Paese europeo a essersi dotato di una norma tiva specifica e organica relativa all’equity crowdfunding, a seguito di un processo portato avanti in maniera collaborativa (“open and colla borative legislation”), in cui tutti gli stakeholders hanno avuto modo di fornire i propri commenti e il proprio contributo ai testi proposti in pubblica consultazione. La Consob ha pianificato un’indagine conoscitiva sul tema: in data 21 gennaio 2013 è stato pubblicato un questionar io, suddiviso in quattro sezioni riferite ai diversi destinatari della disciplina (gestori “potenziali”, investitori professiona li, investitori retail e start-up innovative) indirizzato a tutti i soggetti potenzialmente interessati al tema del crowdfunding. Successivamente, è stato oggetto di consultazione anche il Regolamento concernente le disposizioni di attuazione del crowdfunding (infra). Una simile metodologia è stata seguita anche a livello comunitario: al fine di promuovere il fenomeno e valutare la necessità di modifiche all’attuale legislazione, condividendo le istanze di impre se e stakeholders, il 3 ottobre 2013 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica – pubblicando u n apposito questionario – sul processo di finanziamento “crowdfunding”, che è terminata il 31 dicembre 2013.
  • 39. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Decreto Crescita Bis e Decreto 3.0 L’intervento normativo fondamentale è rappresentato dal D.L. 179/2012, re cante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese” (“Decreto Crescita bis”). Tale decreto ha assunto la valenza di una vera e propria policy organica, ch e ha identificato nel sostegno all’imprenditoria innovativa un nuovo approc cio di politica industriale, individuando altresì gli specifici destinatari della normativa relativa al crowdfunding. In particolare, il provvedimento ha introdotto nel nostro ordinamento la figura giuridica della “start-up innovativa” (art. 25), che inizi almente si configurava come l’unico soggetto in grado di usufruire dello st rumento in questione: si tratta di un peculiare tipo di impresa che deve so ddisfare determinati requisiti e gode di alcune agevolazioni, sia dal punto di vista fiscale che per ciò che concerne aspetti societari e gestionali.
  • 40. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Decreto Crescita Bis e Decreto 3.0 D.L. 3/2015 (“Decreto Crescita 3.0") ha esteso la possibilità di fruizio ne anche alla figura delle “PMI innovative”, la cui definizione è conte nuta all’art. 4 della norma. Il Crowdfunding esteso alle PMI Innovative
  • 41. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Decreto Crescita Bis e Decreto 3.0 I requisiti Il Crowdfunding esteso alle PMI Innovative 1. la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto, effettuata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; 2. l’assenza di azioni quotate in un mercato regolamentato; 3. l’assenza di iscrizione al registro speciale dal D.L. 179/2012 per le start-up innovative
  • 42. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Decreto Crescita Bis e Decreto 3.0 Almeno due dei seguenti requisiti Il Crowdfunding esteso alle PMI Innovative • volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della PMI innova tiva. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota inte grativa; • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; • titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno un brevetto, di una privativa industriale o di un software.
  • 43. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DL 179/2012 D.L. 179/2012 (art. 30) il crowdfunding fa ufficialmente ingre sso nel nostro ordinamento anche per imprese diverse dalle società per azioni, in seguito a modifiche apportate sia in am bito civilistico che finanziario, in cui il legislatore ha dovuto a gire in maniera incisiva per consentire l’utilizzo e la diffusione del crowdfunding.
  • 44. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO La Deroga all’art.2468 c.c. Il Decreto prescrive una espressa deroga a quanto disciplinato dall’art. 2468 C.C., in base al quale, nelle società a responsabilità limitata, “le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”. L’art. 26, comma 5 del D.L. 179/2012, infatti, stabilisce “che le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”, specificando che tale offerta può avvenire “anche attraverso i portali per la raccolta di capitali.
  • 45. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO I vincoli e caratteristiche su operazioni di equity crowdfunding Alcuni importanti elementi relativi alle campagne di crowdfunding sono definiti dal combinato disposto della disciplina contenuta nel TUF e nel Regolamento adottato ai sensi degli artt. 50-quinquies e 100-ter, in base ai quali tali operazioni.
  • 46. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO I vincoli e caratteristiche su operazioni di equity crowdfunding • possono essere effettuate solo da portali gestiti da soggetti iscritti o annotati nel Registro tenuto dalla Consob; • non possono superare l’importo di 5 milioni di euro; • possono avere ad oggetto solo strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio; • devono essere sottoscritte per almeno il 5% del loro ammontare da parte di un investitore professionale, una fondazione bancaria o un incubatore di start-up innovative. Tali operatori, per professionalità e caratteristiche, sono stati considerati dal legislatore quali s oggetti affidabili, la cui partecipazione al capitale sociale dell'emittente e le cui valutazioni sull ’ operazione possono rappresentare una ulteriore garanzia per gli investitori retail; • devono riconoscere il diritto di revoca agli investitori per i casi in cui intervengono cambiamenti significativi della situazione della start-up o delle condizioni dell’offerta
  • 47. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Verifiche dei requisiti da parte del gestore Affinché l’offerta sia ammessa sul portale, in base all’art. 24 del Re golamento, il gestore è tenuto a verificare anche che lo statuto della società preveda : Nel caso in cui – una volta che si è chiusa l’offerta sul portale - i soci di maggioranza trasferiscano la propria partecipazione a terzi, la possibilità per gli altri soci di recedere dalla società (diritto di recesso a seguito del quale si ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione) ovvero il diritto di vendere anche le proprie partecipazioni al soggetto che acquista il "pacchetto di controllo" alle stesse condizioni applicate ai soci di controllo; la comunicazione alla start up nonché la pubblicazione (sul sito della stessa) dei patti parasociali
  • 48. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO I gestori dei portali art. 50-quinquies del TUF : la gestione di piattaforme può essere affidata alle imprese di investimento ed alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento, nonchè ai soggetti che risultano iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, in possesso di determinati requisiti.
  • 49. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Semplificazioni Operative Specifica esenzione dall’applicazione delle regole di condotta in materia di prestazione dei servizi di investimento (artt. 21-25 bis TUF) e di collocamento a distanza di servizi e attività di investimento (art. 32).
  • 50. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Limitazioni Ai gestori dei portali vige il divieto di detenere somme di denaro ovvero strumenti finanziari di pertinenza di terzi, nonché, come in precedenza sottolineato, l’obbligo di trasmettere gli ordini esclusivamente a banche e imprese di investimento, che avranno il compito di portare a termine la Trattativa.
  • 51. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Limitazioni L’investitore non professionale infatti, dovrà comunque stipulare un contratto di investimento con la Banca o la Sim, individuata dal gestore, per la trasmissione degli ordini e, a tale scopo, dovrà fornire tutte le informazioni richieste al fine di consentire all’intermediario una verifica in relazione all’appropriatezza della sottoscrizione.
  • 52. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO I requisiti dei gestori • forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni , di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; • sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio italiano; oggetto sociale conforme a quanto previsto dal comma 1 della norma; • presentazione di una relazione sull’attività di impresa e sulla struttura organizzativa; • possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob; • possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di ammini strazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.
  • 53. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Muum Lab
  • 54. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Muum Lab MuumLab è un portale, ma anche una App per sistema iOS e Android, che consente a chiunque di investire in imprese i nnovative, in maniera semplice, veloce e trasparente. Le imprese innovative, che troverai nel nostro portale, hanno scelto di aprirsi al mercato europeo dei capitali, permettend o a chiunque di sostenerne la crescita tramite un apporto di denaro in cambio di quote societarie.
  • 55. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Muum Lab App
  • 56. GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO Grazie per l’attenzione ! maurizio.maraglino@muumlab.com www.mauriziomaraglino.it