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Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
TONI MARCELLI
Divisione Strategie Regolamentari - CONSOB
“L’EQUITY CROWDFUNDING:
REGOLAMENTAZIONE
E PRIME EVIDENZE DI MERCATO”
PROF.SSA ANNA GENOVESE
COMMISSARIO CONSOB
Roma, 14 ottobre 2016
4T: Technology Transfer Think Tank
La Sapienza Università di Roma - Facoltà di Economia
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Commissario CONSOB
Indice
1. La legislazione a sostegno dell’innovazione
2. Il ruolo dell’equity crowdfunding nella legislazione a sostegno dell’innovazione
3. La regolamentazione CONSOB dell’equity crowdfunding: approccio e finalità
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24
febbraio 2016:
l’ambito applicativo
gli attori dell’equity crowdfunding
le scelte operate dal Legislatore e dalla Consob
i gestori di portale
la tutela degli investitori retail
5. Evidenze di mercato:
i numeri
la revisione del Regolamento CONSOB 18592 del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del
24 febbraio 2016
analisi ulteriori e possibili driver di intervento
il Fintech e l’Equity crowdfunding
6. Orizzonte Europa: il crowdfunding è uno dei pilastri del Piano 2020 della
Commissione EU
7. Le prossime sfide della regolazione dell’ equity crowdfunding
2
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Commissario CONSOB
3
Per stimolare la crescita economica del nostro Paese è stata individuata (TASK FORCE istituita
dal MISE) una policy incentrata sul sostegno all’innovazione sfociata in vari interventi volti
a sostenere attivamente l’innovazione.
1. La legislazione a sostegno dell’innovazione
Decreto
Legge
179/2012 (c.d.
Decreto
Crescita bis)
convertito in
Legge 17
dicembre
2012, n. 221
… tra l’altro …
Definizione della startup innovativa e introduzione di norme agevolative
rispetto alla disciplina ordinaria delle società di capitali (spa e srl) aventi un
oggetto sociale commerciale.
Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le startup innovative
godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno
per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio
successivo).
Remunerazione dei collaboratori attraverso attribuzione azioni o quote di capitale: le startup
possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come
le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity.
Esenzione dalla disciplina del fallimento: le Startup innovative sono sottratte all’applicazione delle
normali procedure concorsuali (in particolare, fallimento, concordato preventivo e liquidazione
coatta amministrativa) e possono in caso di sovraindebitamento fare ricorso al regime introdotto
dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 che consente al debitore – non fallibile - di concludere un
accordo con i creditori nell’ambito di una specifica procedura di composizione (liberatoria).
Incentivi fiscali per investimenti in startup innovative: effettuati da persone
fisiche (detrazioni Irpef del 19%); ed effettuati da persone giuridiche
(deduzioni dell’imponibile Ires del 20%).
Definizione di incubatore certificato e introduzione di apposita disciplina.
Introduzione dell’equity crowdfunding
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Commissario CONSOB
4
… segue…
1. La legislazione a sostegno dell’innovazione
Decreto legge 24
gennaio 2015, n.
3 (Investment
Compact)
convertito in
Legge 24 marzo
2015, n.33
….tra l’altro..
Definizione di PMI innovativa, imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di
euro, che rispettano i seguenti requisiti:
sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
hanno la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati
aderenti all'accordo sullo spazio Economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o
una filiale in Italia;
dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato
redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei
revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione);
le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start - up
innovative e agli incubatori certificati;
hanno un contenuto innovativo, identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti
criteri: i) 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e
sviluppo; ii) team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5
da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca
certificata; iii) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software
registrato
Estensione delle misure agevolative societarie e fiscali già previste per
le start-up innovative alle PMI innovative
Estensione dell’equity crowdfunding non solo alle PMI innovative, ma
anche agli OICR e alle società di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative
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2. Il ruolo dell’equity crowdfunding a sostegno dell’innovazione e la sua
disciplina
Lo strumento dell’equity crowdfunding, nella cornice descritta, si affianca ad altre
misure con la finalità di fornire una risposta mirata al problema della scarsità di
canali per la raccolta di capitale da parte di soggetti imprenditoriali di nuova
costituzione caratterizzati da uno specifico profilo rischio/rendimento, che
incorpora un elevato tasso di mortalità ma anche la possibilità di ritorni elevati in caso di
successo (caratteristiche tipiche di iniziative basate su prodotti e processi innovativi).
La legislazione che introduce l’equity crowdfunding ha demandato alla
CONSOB la sua regolamentazione (l’art. 30 del D.L. n. 179/2012, attribuisce poteri
alla Consob per disciplinare la gestione di portali per la raccolta di capitali (nuovo art.
50-quinquies del TUF) e le offerte effettuate tramite tali portali (nuovo art. 100-ter del
TUF); il medesimo articolo 30 del D.L. del 2012 attribuisce alla Consob poteri di vigilanza
e sanzionatori sui gestori di portali di equity crowdfunding).
In generale la Consob vigila sugli altri intermediari che operano nel settore
finanziario con le finalità di cui all’art. 5 del T.U.F. (salvaguardia della fiducia nel
sistema finanziario, tutela degli investitori, stabilità e buon funzionamento del sistema
finanziario, competitività, osservanza delle disposizioni in materia) ed esercita i poteri
regolamentari che le sono attribuiti osservando i principi generali di cui
all’art. 6 del T.U.F. (valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti,
proporzionalità, salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana,
agevolazione dell’innovazione e della concorrenza).
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6
La Consob, conformemente alla delega ricevuta, ha
disciplinato esclusivamente l’equity crowdfunding da
parte delle start-up innovative, comprese le start-up a
vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di
capitali che investono prevalentemente in start-up innovative
o in PMI innovative.
Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro
(funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti
internet (“piattaforme” o “portali”).
Il crowdfunding è definito “equity-based” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di
partecipazione in una società: in tal caso in cambio del finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali e
amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa. Da annoverare nel più ampio modello di “investment CF”
(ove anche titoli obbligazionari, o partecipazioni ai profitti).
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520
del 24 febbraio 2016: l’ambito applicativo
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4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520
del 24 febbraio 2016: gli attori dell’equity crowdfunding
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Commissario CONSOB
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POTENZIALI OFFERENTI:
1. Start-up innovative
2. PMI innovative
3. OICR (organismi di investimento
collettivo del risparmio) o altre società di
capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative o in PMI innovative
STRUMENTI FINANZIARI SUSCETTIBILI DI
OFFERTA
1. Azioni o quote di Srl (capitale di rischio)
2. Quote di OICR
Le scelte operate dal legislatore: gli
emittenti e l’oggetto dell’offerta
I GESTORI DI PORTALI ON LINE
1. Gestori «di diritto»
2. Gestori «da autorizzare»
IL REGIME DI TUTELA DEGLI INVESTITORI
RETAIL:
1. Informazioni sulle singole offerte
2. Quota riservata ad investitori
professionali
3. Strumenti di tutela in caso di cessione
delle partecipazioni di controllo
4. Separatezza fra il patrimonio
dell’offerente e i fondi raccolti
Le scelte operate dalla CONSOB: i
gestori di portale e il regime di tutela
degli investitori
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520
del 24 febbraio 2016: le scelte operate dal Legislatore e dalla Consob
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Disciplina generale MiFID per le banche e le SIM (“GESTORI DI DIRITTO”) che
gestiscono un portale con richiamo anche alle norme di trasparenza e alle
regole delle offerte di cui al Regolamento 26 giugno 2013 (Comunicazione CONSOB
n. 0066128 del 1° agosto 2013).
versus
Regole peculiari per i “GESTORI AUTORIZZATI”:
Prima versione (Regolamento del 2013)…..
Procedura semplificata (esenzione dalla verifica di «appropriatezza» - art. 21 TUF e Reg. Intermediari art. 41 e 42, da
parte dell’intermediario autorizzato) per il perfezionamento degli ordini di importo inferiore ad una determinata soglia:
adesioni effettuate da persone fisiche e il cui controvalore sia inferiore a 500€ per investimento singolo e a 1.000€ per
investimento complessivo annuale, nonché alle adesioni effettuate da persone giuridiche o enti e il cui controvalore sia
inferiore a 5.000€ per investimento singolo e a 10.000€ per investimento complessivo annuale.
Tutela rafforzata (i.e. appropriatezza MiFID) degli investitori retail nella fase di esecuzione degli ordini di
sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di banche o imprese di investimento autorizzate, per importi
sottoscritti superiori alle sopradette soglie. Verifiche su esperienza e conoscenza dichiarate dal cliente.
In pratica, per gli investimenti superiori alle sopradette soglie, il cliente deve rivolgersi a uno sportello fisico di un
intermediario finanziario (banca o Sim) per essere sottoposto a valutazione di appropriatezza. Cliente necessitato
ad uscire dalla piattaforma web per concludere l’investimento.
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4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: i gestori di portale
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10
…. segue
Regole peculiari per i “GESTORI AUTORIZZATI”:
Seconda versione (Modifica del 2016 con opt-in e opt-out)
Introduzione della possibilità di concludere le operazioni integralmente on-line per le
offerte pubblicate da gestori «autorizzati» che si dotino dei necessari requisiti
organizzativi e accordi di collaborazione con intermediari, al fine di effettuare
la valutazione di appropriatezza (opt-in), consentendo in tal caso che le banche e
imprese di investimento curino solo la costituzione della provvista e l’esecuzione delle
operazioni (senza necessità di stipulare un contratto quadro in forma scritta).
Per i gestori che non scelgano di effettuare la valutazione di appropriatezza (opt-out) le
banche e le imprese di investimento dovranno continuare a svolgere le verifiche di
appropriatezza nei confronti degli investitori, in applicazione della “disciplina MiFID”) -
Art. 15 Reg. Consob.
Nota bene: In caso di opt-in dei gestori - Art. 13 e 15 Reg. Consob il nuovo
regime prevede la valutazione di appropriatezza per tutte le operazioni di
investimento, anche a quelle “sotto-soglia” 500 euro.
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: i gestori di portale
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Informazioni sulle singole offerte
Utilizzo di uno schema standard (max 5 pagine) per la diffusione delle informazioni
sulle singole offerte delle start-up (comparabilità delle offerte) – Art. 16 Reg. Consob e
richiamato Allegato 3.
Obbligo di rendere disponibili in modo corretto e chiaro anche tutte le altre
informazioni (anche di dettaglio) fornite dall’emittente - Art. 16 Reg. Consob.
Obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute nello schema, nel corso
dell’offerta - Art. 16 Reg. Consob.
Obbligo di informare circa l’esistenza del diritto di recesso dall’adesione (entro 7 giorni) -
Art. 15 e 25 Reg. Consob.
N.B. Non è previsto alcun procedimento di approvazione del documento di
offerta da parte della Consob.
11
Quota riservata ad investitori professionali (funzione «educativa», garanzia di
una valutazione «esperta», riduzione dei rischi di adverse selection): sottoscrizione
di una quota di strumenti finanziari pari ad almeno il 5% dell’offerta da parte di
investitori qualificati (condizione per il perfezionamento dell’offerta) - Art. 24 Reg. Consob.
«Separatezza» fra il patrimonio dell’offerente e i fondi raccolti: fino alla chiusura
dell’offerta (impossibilità dei creditori dell’emittente di pignorare, avviare procedure
concorsuali sui fondi degli investitori giacenti sul conto «indisponibile» all’emittente salvo
chiusura dell’offerta) - Art. 25 Reg. Consob (conto «destinato»).
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
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Focus sugli investitori qualificati (investitori alla quale riservare la sottoscrizione della quota di
almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti ex 100 ter comma 2 del TUF - Art. 24 Reg. Consob («… investitori
professionali o particolari categorie di…»)
Clienti professionali privati di diritto e su richiesta (Allegato 3, Reg. Consob
29/10/2007, n. 16190).
Clienti professionali pubblici di diritto e su richiesta (D.M. 11 novembre 2011,
n. 236 MEF).
Fondazioni bancarie (Art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153).
Incubatori di start-up innovative (Art. 25, comma 5, del D.L.179 del 2012).
Investitori a supporto dell’innovazione (business angel) (Art. 24 del
Regolamento CONSOB 18592 ).
12
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
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13
… segue
Focus sugli Incubatori di start-up innovative (art. 25, comma 5, del D.L.179 del 2012)
«…L’«incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in
possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative,
quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di
accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o
prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e
innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale
permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con Universita', centri di ricerca,
istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a
start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative…».
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
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Strumenti di tutela in caso di cessione delle partecipazioni di
controllo - Art. 24 Reg. Consob
Previsione del diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-
vendita della partecipazione da parte degli investitori retail nel caso in cui i
soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o
indirettamente il controllo a terzi. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo
in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto
179/2012 (max 5 anni) e comunque per almeno tre anni dalla conclusione
dell'offerta.
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
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5. Evidenze di mercato: i numeri
17
Fonte: Elaborazioni su dati Consob
I portali autorizzati/operativi (dati al 30 settembre 2016)
15
N° portali operativi autorizzati / N° portali autorizzati 94% 15 su 16
N° portali cancellati: 3
N° portali autorizzati che hanno comunicato alla Consob
l'avvio della valutazione di appropriatezza (opt-in )
5
N° portali operativi / N° portali complessivi 94% 16 su 17
N° portali autorizzati / N° portali di diritto 16 16 vs 1
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Fonte: Osservatorio sul Crowdfunding del Politecnico di Milano
La mappatura delle offerte (dati al 30 settembre 2016)
16
Pubblicati Finanziati Non finanziati
In fase di
raccolta
Progetti 57 22 (39%) 20 (35%) 15 (26%)
Obiettivo medio di raccolta dei
progetti pubblicati (€)
Quota media del capitale di rischio
offerto
310.114 € 21,3%
Capitale di rischio totale raccolto
dall'avvio della legge
5.964.970 €
5. Evidenze di mercato: i numeri
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Esigenza di ampliamento della platea di investitori qualificati:
Clienti professionali su richiesta (Allegato 3, Reg. Consob 29/10/2007, n.
16190).
Clienti professionali pubblici su richiesta (D.M. 11 novembre 2011, n. 236 MEF).
Investitori a supporto dell’innovazione (business angel) (Art. 24 del
Regolamento CONSOB 18592 ).
Esigenze operative nella valutazione di appropriatezza: introduzione della
possibilità di concludere le operazioni integralmente on-line per le offerte
pubblicate da gestori «autorizzati» che si dotino dei necessari requisiti
organizzativi e accordi di collaborazione con intermediari, al fine di effettuare la
valutazione di appropriatezza (opt-in), consentendo in tal caso che le banche e
imprese di investimento curino solo la costituzione della provvista e l’esecuzione
delle operazioni (senza necessità di stipulare un contratto quadro in forma scritta).
Richieste di chiarificazione relative alla «separatezza» fra il patrimonio
dell’offerente e i fondi raccolti: fino alla chiusura dell’offerta (impossibilità dei
creditori dell’emittente di pignorare, avviare procedure concorsuali sui fondi
degli investitori giacenti sul conto «indisponibile» all’emittente salvo chiusura
dell’offerta) - Art. 25 Reg. Consob (conto «destinato»).
17
5. Evidenze di mercato: la revisione del Regolamento CONSOB 18592
del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016
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18
… segue focus su:
Requisiti oggettivi per identificare gli investitori a supporto dell’innovazione
(business angel) - Art. 24 Reg. Consob:
valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante,
superiore a cinquecento mila euro;
possesso di requisiti di onorabilità;
e possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale
sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o
PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici
mila euro;
aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore
esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla
società offerente.
5. Evidenze di mercato: la revisione del Regolamento CONSOB 18592
del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016
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19
Il Rapporto 2016 della Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane
evidenzia:
In un quadro di:
Conoscenze finanziarie: solo il 40% degli intervistati è in grado di definire correttamente alcune nozioni di base quali
inflazione e rapporto fra rischio e rendimento, mentre concetti più sofisticati relativi a prodotti diffusi registrano
percentuali inferiori fino all'11 per cento. Solo 4 italiani su 10 hanno “know how” per investire (basso livello di
cultura finanziaria).
Scelte e abitudini di investimento: Il 24% degli intervistati decide in maniera autonoma i propri investimenti, il
38% segue i suggerimenti di familiari e colleghi, il 28% chiede consiglio a un professionista e solo il 10% delega
un esperto. Il ricorso alla consulenza professionale cresce all'aumentare della cultura finanziaria.
Composizione di portafoglio delle famiglie italiane: più del 50% degli intervistati dichiara di investire in
depositi bancari e postali, il 25% in titoli di stato e obbligazioni bancarie; il restante 25% circa in azioni, gestione
collettiva e prodotti assicurativi.
La digitalizzazione, la consulenza automatizzata (robo-advice) e il crowdfunding: sono fenomeni in rapida
diffusione, ridefiniranno in maniera significativa il modo in cui prodotti e servizi finanziari verranno strutturati,
distribuiti e utilizzati.
Focus sulle caratteristiche degli investitori in equity
crowdfunding: si tratta in genere di persone connotate da elevati
livelli di istruzione e alfabetizzazione finanziaria. I sottoscrittori
retail sono prevalentemente uomini, di età compresa tra i 36 e i 49
anni, residenti nelle regioni settentrionali e, nel 40% dei casi, nella
stessa area in cui è localizzata l'iniziativa finanziata.
5. Evidenze di mercato: analisi ulteriori e possibili driver di intervento
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5. Evidenze di mercato: il Fintech e l’Equity crowdfunding
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5. Evidenze di mercato: il Fintech e l’Equity crowdfunding
21
In Europa la crescita dei volumi delle piattaforme fintech è continua,
particolarmente nel segmento dei prestiti.
L’equity crowdfunding è passato da 46 €/mln. del 2013 ai 159 €/mln. del
2015 (+246%).
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Commissario CONSOB
6. Orizzonte Europa: il crowdfunding è uno dei pilastri del Piano
2020 della Commissione UE
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Consultazione conoscitiva (3 ottobre – 31 dicembre 2013).
Comunicazione 27 marzo 2014 – “Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’UE”, le
priorità:
gruppo di esperti, cui partecipa la Consob (consulenza per introduzione di un “marchio di
qualità” per creare clima di fiducia presso gli utenti);
attività di sensibilizzazione;
mappatura normative nazionali (buon funzionamento del mercato interno);
valutazione eventuale necessità di un intervento normativo a livello UE.
“Il crowdfunding. Cosa e’. Una guida per le piccole e medie imprese “ Commissione UE - 14
settembre 2015.
In data 30 settembre 2015 la Commissione Europea ha pubblicato il Piano d’azione sul
Capital Markets Union (CMU): preso atto che non esiste al momento una regolamentazione
europea sul crowdfunding, ha promosso un assessment dei regimi nazionali e delle best practices
esistenti, a seguito del quale valuterà le misure idonee da adottare per lo sviluppo del canale
alternativo di finanziamento. In data 14 settembre 2016 la Commissione Europea ha pubblicato la
comunicazione “Capital Markets Union – Accelerating Reform” con l’obiettivo di
rilanciare l’iniziativa stabilendo priorità quali quelle relative al riassetto della governance delle
ESAs (European Supervisory Authorities), ai lavori di aggiornamento/miglioramento della
normativa sulla raccolta sul mercato dei capitali diretta (direttiva prospetto) o indiretta (fondi
specializzati) e alla nuova disciplina sulle cartolarizzazioni.
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Commissario CONSOB
7. Le prossime sfide della regolazione dell’equity crowdfunding:
alfabetizzazione finanziaria
In Italia il fenomeno si è dimostrato finora di scarso interesse per la “folla” e riguarda invece
(principalmente) una nicchia di investitori esperti. Questo non necessariamente è un limite
perché trattasi di strumento illiquido e molto rischioso (elevato tasso di mortalità specie star-up)
almeno fino a quando non ci sara’ un sensibile accrescimento della cultura finanziaria diffusa.
Necessità di agire attraverso una Strategia Nazionale di Educazione Finanziaria (SNEF).
Iniziative Consob nel campo dell’educazione finanziaria: portale dedicato all’educazione
finanziaria con sezioni relative alla pianificazione finanziaria e alla predisposizione di budget
familiari (SAV€Rio il $alvadanaro); Accordi di collaborazione con le principali Associazioni dei
Consumatori e con i rettori di alcune delle principali Università italiane; giornate dedicate alla
formazione presso le scuole/in sede; pubblicazioni varie (studi e ricerche).
Iniziative legislative: proposta di legge C. 3666 (On.le Bernardo e altri) «Disposizioni
concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione
del risparmio privato» :
definizione di Strategia Nazionale per l’educazione finanziaria (art. 1-bis) … «in modo
sistematico» … «interventi siano continui nel tempo» ….
Comitato nazionale per la diffusione dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale
(art. 2). Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra
personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore.
23
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Commissario CONSOB
7. Le prossime sfide della regolazione equity crowdfunding:
alfabetizzazione finanziaria
Il Comitato nazionale è composto da sedici membri, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno
dal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione
bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e
immobiliare, uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico-
finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri del
Comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in
carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per i giovani e gli adulti (art. 3-bis).
La proposta è in attesa del parere della Commissione Bilancio, tutte le altre Commissioni
competenti in sede consultiva hanno già espresso il loro parere.
24
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Commissario CONSOB
7. Le prossime sfide della regolazione dell’ equity crowdfunding:
vigilanza proattiva
La reputazione, la fiducia, la comunicazione emotiva e semplificata
giocano un ruolo fondamentale per il successo di una campagna di equity
crowdfunding. Si può rischiare l’eccesso di confidenza… Da qui la necessità di
mantenere un elevato livello di attenzione/vigilanza per
impedire/limitare possibili distorsioni (non intaccare il capitale di fiducia, ma
farlo crescere).
Mantenimento livello di attenzione elevato nello svolgimento delle attività di
vigilanza sui gestori di portale.
Supporto agli operatori nel processo di adeguamento alle
modifiche/innovazioni regolamentari da ultimo introdotte con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016 (in particolare modalità di svolgimento delle
valutazione di appropriatezza (opt-in) da parte dei gestori «autorizzati»).
25
Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
7. Le prossime sfide della regolazione dell’equity crowdfunding:
monitoraggio e tempestiva evoluzione
L’Italia ha il vantaggio “competitivo” dall’essere in anticipo sugli altri Paesi
europei nell’introduzione di una normativa specifica e di averlo fatto
sperimentando le migliori metodologie di produzione normativa. Per
valorizzare questo primato occorre, da parte della Consob, monitorare il
fenomeno e saper essere proattivi nella vigilanza e reattivi nel
cambiamento
L’analisi dei dati e il dialogo aperto con operatori e investitori per
affrontare questioni concrete che emergono in sede applicativa. Con
delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 la Consob ha adottato il Regolamento
concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
(Programmazione, Principio di proporzionalità e analisi di impatto della
regolamentazione, Redazione delle norme, Consultazione, Adozione
dell'atto finale, Revisione periodica). In particolare, vedi Art. 8 -
Revisione periodica «..La Consob sottopone a revisione periodica,
almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione…»).
26
Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
TONI MARCELLI
Divisione Strategie Regolamentari - CONSOB
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE!
Roma, 14 ottobre 2016
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L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato

  • 1. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB TONI MARCELLI Divisione Strategie Regolamentari - CONSOB “L’EQUITY CROWDFUNDING: REGOLAMENTAZIONE E PRIME EVIDENZE DI MERCATO” PROF.SSA ANNA GENOVESE COMMISSARIO CONSOB Roma, 14 ottobre 2016 4T: Technology Transfer Think Tank La Sapienza Università di Roma - Facoltà di Economia
  • 2. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB Indice 1. La legislazione a sostegno dell’innovazione 2. Il ruolo dell’equity crowdfunding nella legislazione a sostegno dell’innovazione 3. La regolamentazione CONSOB dell’equity crowdfunding: approccio e finalità 4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016: l’ambito applicativo gli attori dell’equity crowdfunding le scelte operate dal Legislatore e dalla Consob i gestori di portale la tutela degli investitori retail 5. Evidenze di mercato: i numeri la revisione del Regolamento CONSOB 18592 del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 analisi ulteriori e possibili driver di intervento il Fintech e l’Equity crowdfunding 6. Orizzonte Europa: il crowdfunding è uno dei pilastri del Piano 2020 della Commissione EU 7. Le prossime sfide della regolazione dell’ equity crowdfunding 2
  • 3. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 3 Per stimolare la crescita economica del nostro Paese è stata individuata (TASK FORCE istituita dal MISE) una policy incentrata sul sostegno all’innovazione sfociata in vari interventi volti a sostenere attivamente l’innovazione. 1. La legislazione a sostegno dell’innovazione Decreto Legge 179/2012 (c.d. Decreto Crescita bis) convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 … tra l’altro … Definizione della startup innovativa e introduzione di norme agevolative rispetto alla disciplina ordinaria delle società di capitali (spa e srl) aventi un oggetto sociale commerciale. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le startup innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo). Remunerazione dei collaboratori attraverso attribuzione azioni o quote di capitale: le startup possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Esenzione dalla disciplina del fallimento: le Startup innovative sono sottratte all’applicazione delle normali procedure concorsuali (in particolare, fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa) e possono in caso di sovraindebitamento fare ricorso al regime introdotto dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 che consente al debitore – non fallibile - di concludere un accordo con i creditori nell’ambito di una specifica procedura di composizione (liberatoria). Incentivi fiscali per investimenti in startup innovative: effettuati da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%); ed effettuati da persone giuridiche (deduzioni dell’imponibile Ires del 20%). Definizione di incubatore certificato e introduzione di apposita disciplina. Introduzione dell’equity crowdfunding
  • 4. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 4 … segue… 1. La legislazione a sostegno dell’innovazione Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact) convertito in Legge 24 marzo 2015, n.33 ….tra l’altro.. Definizione di PMI innovativa, imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti: sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa; hanno la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio Economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione); le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start - up innovative e agli incubatori certificati; hanno un contenuto innovativo, identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri: i) 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo; ii) team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata; iii) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato Estensione delle misure agevolative societarie e fiscali già previste per le start-up innovative alle PMI innovative Estensione dell’equity crowdfunding non solo alle PMI innovative, ma anche agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative
  • 5. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 5 2. Il ruolo dell’equity crowdfunding a sostegno dell’innovazione e la sua disciplina Lo strumento dell’equity crowdfunding, nella cornice descritta, si affianca ad altre misure con la finalità di fornire una risposta mirata al problema della scarsità di canali per la raccolta di capitale da parte di soggetti imprenditoriali di nuova costituzione caratterizzati da uno specifico profilo rischio/rendimento, che incorpora un elevato tasso di mortalità ma anche la possibilità di ritorni elevati in caso di successo (caratteristiche tipiche di iniziative basate su prodotti e processi innovativi). La legislazione che introduce l’equity crowdfunding ha demandato alla CONSOB la sua regolamentazione (l’art. 30 del D.L. n. 179/2012, attribuisce poteri alla Consob per disciplinare la gestione di portali per la raccolta di capitali (nuovo art. 50-quinquies del TUF) e le offerte effettuate tramite tali portali (nuovo art. 100-ter del TUF); il medesimo articolo 30 del D.L. del 2012 attribuisce alla Consob poteri di vigilanza e sanzionatori sui gestori di portali di equity crowdfunding). In generale la Consob vigila sugli altri intermediari che operano nel settore finanziario con le finalità di cui all’art. 5 del T.U.F. (salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, tutela degli investitori, stabilità e buon funzionamento del sistema finanziario, competitività, osservanza delle disposizioni in materia) ed esercita i poteri regolamentari che le sono attribuiti osservando i principi generali di cui all’art. 6 del T.U.F. (valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti, proporzionalità, salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana, agevolazione dell’innovazione e della concorrenza).
  • 6. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 6 La Consob, conformemente alla delega ricevuta, ha disciplinato esclusivamente l’equity crowdfunding da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative. Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”). Il crowdfunding è definito “equity-based” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso in cambio del finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa. Da annoverare nel più ampio modello di “investment CF” (ove anche titoli obbligazionari, o partecipazioni ai profitti). 4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016: l’ambito applicativo
  • 7. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 7 4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016: gli attori dell’equity crowdfunding
  • 8. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 8 POTENZIALI OFFERENTI: 1. Start-up innovative 2. PMI innovative 3. OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative STRUMENTI FINANZIARI SUSCETTIBILI DI OFFERTA 1. Azioni o quote di Srl (capitale di rischio) 2. Quote di OICR Le scelte operate dal legislatore: gli emittenti e l’oggetto dell’offerta I GESTORI DI PORTALI ON LINE 1. Gestori «di diritto» 2. Gestori «da autorizzare» IL REGIME DI TUTELA DEGLI INVESTITORI RETAIL: 1. Informazioni sulle singole offerte 2. Quota riservata ad investitori professionali 3. Strumenti di tutela in caso di cessione delle partecipazioni di controllo 4. Separatezza fra il patrimonio dell’offerente e i fondi raccolti Le scelte operate dalla CONSOB: i gestori di portale e il regime di tutela degli investitori 4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016: le scelte operate dal Legislatore e dalla Consob
  • 9. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB Disciplina generale MiFID per le banche e le SIM (“GESTORI DI DIRITTO”) che gestiscono un portale con richiamo anche alle norme di trasparenza e alle regole delle offerte di cui al Regolamento 26 giugno 2013 (Comunicazione CONSOB n. 0066128 del 1° agosto 2013). versus Regole peculiari per i “GESTORI AUTORIZZATI”: Prima versione (Regolamento del 2013)….. Procedura semplificata (esenzione dalla verifica di «appropriatezza» - art. 21 TUF e Reg. Intermediari art. 41 e 42, da parte dell’intermediario autorizzato) per il perfezionamento degli ordini di importo inferiore ad una determinata soglia: adesioni effettuate da persone fisiche e il cui controvalore sia inferiore a 500€ per investimento singolo e a 1.000€ per investimento complessivo annuale, nonché alle adesioni effettuate da persone giuridiche o enti e il cui controvalore sia inferiore a 5.000€ per investimento singolo e a 10.000€ per investimento complessivo annuale. Tutela rafforzata (i.e. appropriatezza MiFID) degli investitori retail nella fase di esecuzione degli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di banche o imprese di investimento autorizzate, per importi sottoscritti superiori alle sopradette soglie. Verifiche su esperienza e conoscenza dichiarate dal cliente. In pratica, per gli investimenti superiori alle sopradette soglie, il cliente deve rivolgersi a uno sportello fisico di un intermediario finanziario (banca o Sim) per essere sottoposto a valutazione di appropriatezza. Cliente necessitato ad uscire dalla piattaforma web per concludere l’investimento. 9 4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016: i gestori di portale
  • 10. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 10 …. segue Regole peculiari per i “GESTORI AUTORIZZATI”: Seconda versione (Modifica del 2016 con opt-in e opt-out) Introduzione della possibilità di concludere le operazioni integralmente on-line per le offerte pubblicate da gestori «autorizzati» che si dotino dei necessari requisiti organizzativi e accordi di collaborazione con intermediari, al fine di effettuare la valutazione di appropriatezza (opt-in), consentendo in tal caso che le banche e imprese di investimento curino solo la costituzione della provvista e l’esecuzione delle operazioni (senza necessità di stipulare un contratto quadro in forma scritta). Per i gestori che non scelgano di effettuare la valutazione di appropriatezza (opt-out) le banche e le imprese di investimento dovranno continuare a svolgere le verifiche di appropriatezza nei confronti degli investitori, in applicazione della “disciplina MiFID”) - Art. 15 Reg. Consob. Nota bene: In caso di opt-in dei gestori - Art. 13 e 15 Reg. Consob il nuovo regime prevede la valutazione di appropriatezza per tutte le operazioni di investimento, anche a quelle “sotto-soglia” 500 euro. 4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016: i gestori di portale
  • 11. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB Informazioni sulle singole offerte Utilizzo di uno schema standard (max 5 pagine) per la diffusione delle informazioni sulle singole offerte delle start-up (comparabilità delle offerte) – Art. 16 Reg. Consob e richiamato Allegato 3. Obbligo di rendere disponibili in modo corretto e chiaro anche tutte le altre informazioni (anche di dettaglio) fornite dall’emittente - Art. 16 Reg. Consob. Obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute nello schema, nel corso dell’offerta - Art. 16 Reg. Consob. Obbligo di informare circa l’esistenza del diritto di recesso dall’adesione (entro 7 giorni) - Art. 15 e 25 Reg. Consob. N.B. Non è previsto alcun procedimento di approvazione del documento di offerta da parte della Consob. 11 Quota riservata ad investitori professionali (funzione «educativa», garanzia di una valutazione «esperta», riduzione dei rischi di adverse selection): sottoscrizione di una quota di strumenti finanziari pari ad almeno il 5% dell’offerta da parte di investitori qualificati (condizione per il perfezionamento dell’offerta) - Art. 24 Reg. Consob. «Separatezza» fra il patrimonio dell’offerente e i fondi raccolti: fino alla chiusura dell’offerta (impossibilità dei creditori dell’emittente di pignorare, avviare procedure concorsuali sui fondi degli investitori giacenti sul conto «indisponibile» all’emittente salvo chiusura dell’offerta) - Art. 25 Reg. Consob (conto «destinato»). 4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
  • 12. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB Focus sugli investitori qualificati (investitori alla quale riservare la sottoscrizione della quota di almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti ex 100 ter comma 2 del TUF - Art. 24 Reg. Consob («… investitori professionali o particolari categorie di…») Clienti professionali privati di diritto e su richiesta (Allegato 3, Reg. Consob 29/10/2007, n. 16190). Clienti professionali pubblici di diritto e su richiesta (D.M. 11 novembre 2011, n. 236 MEF). Fondazioni bancarie (Art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153). Incubatori di start-up innovative (Art. 25, comma 5, del D.L.179 del 2012). Investitori a supporto dell’innovazione (business angel) (Art. 24 del Regolamento CONSOB 18592 ). 12 4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
  • 13. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 13 … segue Focus sugli Incubatori di start-up innovative (art. 25, comma 5, del D.L.179 del 2012) «…L’«incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti: a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) ha regolari rapporti di collaborazione con Universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a start-up innovative; e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative…». 4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
  • 14. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 14 Strumenti di tutela in caso di cessione delle partecipazioni di controllo - Art. 24 Reg. Consob Previsione del diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co- vendita della partecipazione da parte degli investitori retail nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto 179/2012 (max 5 anni) e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta. 4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
  • 15. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 5. Evidenze di mercato: i numeri 17 Fonte: Elaborazioni su dati Consob I portali autorizzati/operativi (dati al 30 settembre 2016) 15 N° portali operativi autorizzati / N° portali autorizzati 94% 15 su 16 N° portali cancellati: 3 N° portali autorizzati che hanno comunicato alla Consob l'avvio della valutazione di appropriatezza (opt-in ) 5 N° portali operativi / N° portali complessivi 94% 16 su 17 N° portali autorizzati / N° portali di diritto 16 16 vs 1
  • 16. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB Fonte: Osservatorio sul Crowdfunding del Politecnico di Milano La mappatura delle offerte (dati al 30 settembre 2016) 16 Pubblicati Finanziati Non finanziati In fase di raccolta Progetti 57 22 (39%) 20 (35%) 15 (26%) Obiettivo medio di raccolta dei progetti pubblicati (€) Quota media del capitale di rischio offerto 310.114 € 21,3% Capitale di rischio totale raccolto dall'avvio della legge 5.964.970 € 5. Evidenze di mercato: i numeri
  • 17. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB Esigenza di ampliamento della platea di investitori qualificati: Clienti professionali su richiesta (Allegato 3, Reg. Consob 29/10/2007, n. 16190). Clienti professionali pubblici su richiesta (D.M. 11 novembre 2011, n. 236 MEF). Investitori a supporto dell’innovazione (business angel) (Art. 24 del Regolamento CONSOB 18592 ). Esigenze operative nella valutazione di appropriatezza: introduzione della possibilità di concludere le operazioni integralmente on-line per le offerte pubblicate da gestori «autorizzati» che si dotino dei necessari requisiti organizzativi e accordi di collaborazione con intermediari, al fine di effettuare la valutazione di appropriatezza (opt-in), consentendo in tal caso che le banche e imprese di investimento curino solo la costituzione della provvista e l’esecuzione delle operazioni (senza necessità di stipulare un contratto quadro in forma scritta). Richieste di chiarificazione relative alla «separatezza» fra il patrimonio dell’offerente e i fondi raccolti: fino alla chiusura dell’offerta (impossibilità dei creditori dell’emittente di pignorare, avviare procedure concorsuali sui fondi degli investitori giacenti sul conto «indisponibile» all’emittente salvo chiusura dell’offerta) - Art. 25 Reg. Consob (conto «destinato»). 17 5. Evidenze di mercato: la revisione del Regolamento CONSOB 18592 del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016
  • 18. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 18 … segue focus su: Requisiti oggettivi per identificare gli investitori a supporto dell’innovazione (business angel) - Art. 24 Reg. Consob: valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro; possesso di requisiti di onorabilità; e possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro; aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente. 5. Evidenze di mercato: la revisione del Regolamento CONSOB 18592 del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016
  • 19. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 19 Il Rapporto 2016 della Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane evidenzia: In un quadro di: Conoscenze finanziarie: solo il 40% degli intervistati è in grado di definire correttamente alcune nozioni di base quali inflazione e rapporto fra rischio e rendimento, mentre concetti più sofisticati relativi a prodotti diffusi registrano percentuali inferiori fino all'11 per cento. Solo 4 italiani su 10 hanno “know how” per investire (basso livello di cultura finanziaria). Scelte e abitudini di investimento: Il 24% degli intervistati decide in maniera autonoma i propri investimenti, il 38% segue i suggerimenti di familiari e colleghi, il 28% chiede consiglio a un professionista e solo il 10% delega un esperto. Il ricorso alla consulenza professionale cresce all'aumentare della cultura finanziaria. Composizione di portafoglio delle famiglie italiane: più del 50% degli intervistati dichiara di investire in depositi bancari e postali, il 25% in titoli di stato e obbligazioni bancarie; il restante 25% circa in azioni, gestione collettiva e prodotti assicurativi. La digitalizzazione, la consulenza automatizzata (robo-advice) e il crowdfunding: sono fenomeni in rapida diffusione, ridefiniranno in maniera significativa il modo in cui prodotti e servizi finanziari verranno strutturati, distribuiti e utilizzati. Focus sulle caratteristiche degli investitori in equity crowdfunding: si tratta in genere di persone connotate da elevati livelli di istruzione e alfabetizzazione finanziaria. I sottoscrittori retail sono prevalentemente uomini, di età compresa tra i 36 e i 49 anni, residenti nelle regioni settentrionali e, nel 40% dei casi, nella stessa area in cui è localizzata l'iniziativa finanziata. 5. Evidenze di mercato: analisi ulteriori e possibili driver di intervento
  • 20. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 5. Evidenze di mercato: il Fintech e l’Equity crowdfunding 20
  • 21. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 5. Evidenze di mercato: il Fintech e l’Equity crowdfunding 21 In Europa la crescita dei volumi delle piattaforme fintech è continua, particolarmente nel segmento dei prestiti. L’equity crowdfunding è passato da 46 €/mln. del 2013 ai 159 €/mln. del 2015 (+246%).
  • 22. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 6. Orizzonte Europa: il crowdfunding è uno dei pilastri del Piano 2020 della Commissione UE 22 Consultazione conoscitiva (3 ottobre – 31 dicembre 2013). Comunicazione 27 marzo 2014 – “Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’UE”, le priorità: gruppo di esperti, cui partecipa la Consob (consulenza per introduzione di un “marchio di qualità” per creare clima di fiducia presso gli utenti); attività di sensibilizzazione; mappatura normative nazionali (buon funzionamento del mercato interno); valutazione eventuale necessità di un intervento normativo a livello UE. “Il crowdfunding. Cosa e’. Una guida per le piccole e medie imprese “ Commissione UE - 14 settembre 2015. In data 30 settembre 2015 la Commissione Europea ha pubblicato il Piano d’azione sul Capital Markets Union (CMU): preso atto che non esiste al momento una regolamentazione europea sul crowdfunding, ha promosso un assessment dei regimi nazionali e delle best practices esistenti, a seguito del quale valuterà le misure idonee da adottare per lo sviluppo del canale alternativo di finanziamento. In data 14 settembre 2016 la Commissione Europea ha pubblicato la comunicazione “Capital Markets Union – Accelerating Reform” con l’obiettivo di rilanciare l’iniziativa stabilendo priorità quali quelle relative al riassetto della governance delle ESAs (European Supervisory Authorities), ai lavori di aggiornamento/miglioramento della normativa sulla raccolta sul mercato dei capitali diretta (direttiva prospetto) o indiretta (fondi specializzati) e alla nuova disciplina sulle cartolarizzazioni.
  • 23. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 7. Le prossime sfide della regolazione dell’equity crowdfunding: alfabetizzazione finanziaria In Italia il fenomeno si è dimostrato finora di scarso interesse per la “folla” e riguarda invece (principalmente) una nicchia di investitori esperti. Questo non necessariamente è un limite perché trattasi di strumento illiquido e molto rischioso (elevato tasso di mortalità specie star-up) almeno fino a quando non ci sara’ un sensibile accrescimento della cultura finanziaria diffusa. Necessità di agire attraverso una Strategia Nazionale di Educazione Finanziaria (SNEF). Iniziative Consob nel campo dell’educazione finanziaria: portale dedicato all’educazione finanziaria con sezioni relative alla pianificazione finanziaria e alla predisposizione di budget familiari (SAV€Rio il $alvadanaro); Accordi di collaborazione con le principali Associazioni dei Consumatori e con i rettori di alcune delle principali Università italiane; giornate dedicate alla formazione presso le scuole/in sede; pubblicazioni varie (studi e ricerche). Iniziative legislative: proposta di legge C. 3666 (On.le Bernardo e altri) «Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato» : definizione di Strategia Nazionale per l’educazione finanziaria (art. 1-bis) … «in modo sistematico» … «interventi siano continui nel tempo» …. Comitato nazionale per la diffusione dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (art. 2). Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. 23
  • 24. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 7. Le prossime sfide della regolazione equity crowdfunding: alfabetizzazione finanziaria Il Comitato nazionale è composto da sedici membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico- finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri del Comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta. Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per i giovani e gli adulti (art. 3-bis). La proposta è in attesa del parere della Commissione Bilancio, tutte le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno già espresso il loro parere. 24
  • 25. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 7. Le prossime sfide della regolazione dell’ equity crowdfunding: vigilanza proattiva La reputazione, la fiducia, la comunicazione emotiva e semplificata giocano un ruolo fondamentale per il successo di una campagna di equity crowdfunding. Si può rischiare l’eccesso di confidenza… Da qui la necessità di mantenere un elevato livello di attenzione/vigilanza per impedire/limitare possibili distorsioni (non intaccare il capitale di fiducia, ma farlo crescere). Mantenimento livello di attenzione elevato nello svolgimento delle attività di vigilanza sui gestori di portale. Supporto agli operatori nel processo di adeguamento alle modifiche/innovazioni regolamentari da ultimo introdotte con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 (in particolare modalità di svolgimento delle valutazione di appropriatezza (opt-in) da parte dei gestori «autorizzati»). 25
  • 26. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB 7. Le prossime sfide della regolazione dell’equity crowdfunding: monitoraggio e tempestiva evoluzione L’Italia ha il vantaggio “competitivo” dall’essere in anticipo sugli altri Paesi europei nell’introduzione di una normativa specifica e di averlo fatto sperimentando le migliori metodologie di produzione normativa. Per valorizzare questo primato occorre, da parte della Consob, monitorare il fenomeno e saper essere proattivi nella vigilanza e reattivi nel cambiamento L’analisi dei dati e il dialogo aperto con operatori e investitori per affrontare questioni concrete che emergono in sede applicativa. Con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 la Consob ha adottato il Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale (Programmazione, Principio di proporzionalità e analisi di impatto della regolamentazione, Redazione delle norme, Consultazione, Adozione dell'atto finale, Revisione periodica). In particolare, vedi Art. 8 - Revisione periodica «..La Consob sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione…»). 26
  • 27. Prof. ssa Anna Genovese Commissario CONSOB TONI MARCELLI Divisione Strategie Regolamentari - CONSOB GRAZIE DELL’ATTENZIONE! Roma, 14 ottobre 2016 4T: Technology Transfer Think Tank La Sapienza Università di Roma - Facoltà di Economia