Nell’autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative. Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivano alla sezione speciale del registro delle imprese.
Le condizioni del funding, con Massimiliano D’AmicoSella
Una vera e propria retrospettiva sul processo di analisi che i protagonisti del mondo del venture capitalism svolgono nel valutare le principali caratteristiche di una startup prima di procedere al funding: dalla consistenza del business plan alla composizione del team, dalle prospettive di crescita alla scalabilità del business. Un'occasione unica per capire come funzionano i meccanismi del funding delle startup dal punto di vista di chi investe.
Spesso sentiamo le istituzioni molto lontane dalla vita reale e ricordiamo con fatica che in realtà ci sono persone che lavorano intensamente e producono iniziative concrete per facilitare la vita a Startup e PMI.
Per questo Startup Grind Veneto "powered by Google for Entrepreneur", e Alumni Ca’ Foscari hanno invitato Mattia Corbetta a raccontare quali sono le recenti iniziative e le agevolazioni che a vario titolo rendono più conveniente sviluppare nuove attività: credito d’ìmposta, incentivi sui contratti di soci e personale, semplificazioni amministrative.
Presentazione equity crowdfunding fc 24.10.13 lightFederica Capoccia
Presentaazione realizzata in occasione dell'Open Lesson del 24 ottobre 2013 tenuta in Open Campus Tiscali
http://www.opencampustiscali.it/eventi/open-lesson-crowdfunding-e-startup-innovative-finanziamento-alternativo-alle-nuove-idee-3/
Nell’autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative. Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivano alla sezione speciale del registro delle imprese.
Le condizioni del funding, con Massimiliano D’AmicoSella
Una vera e propria retrospettiva sul processo di analisi che i protagonisti del mondo del venture capitalism svolgono nel valutare le principali caratteristiche di una startup prima di procedere al funding: dalla consistenza del business plan alla composizione del team, dalle prospettive di crescita alla scalabilità del business. Un'occasione unica per capire come funzionano i meccanismi del funding delle startup dal punto di vista di chi investe.
Spesso sentiamo le istituzioni molto lontane dalla vita reale e ricordiamo con fatica che in realtà ci sono persone che lavorano intensamente e producono iniziative concrete per facilitare la vita a Startup e PMI.
Per questo Startup Grind Veneto "powered by Google for Entrepreneur", e Alumni Ca’ Foscari hanno invitato Mattia Corbetta a raccontare quali sono le recenti iniziative e le agevolazioni che a vario titolo rendono più conveniente sviluppare nuove attività: credito d’ìmposta, incentivi sui contratti di soci e personale, semplificazioni amministrative.
Presentazione equity crowdfunding fc 24.10.13 lightFederica Capoccia
Presentaazione realizzata in occasione dell'Open Lesson del 24 ottobre 2013 tenuta in Open Campus Tiscali
http://www.opencampustiscali.it/eventi/open-lesson-crowdfunding-e-startup-innovative-finanziamento-alternativo-alle-nuove-idee-3/
Le start up innovative: deroghe al diritto societario e fallimentareP101
Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Le start up innovative: crowdfunding e mercati di capitaleP101
Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Nuova normativa sulle startup - Agosto 2013Parma Couture
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito una sintesi della normativa sulle startup in considerazione delle ultime modifiche approvate.
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristicoP101
Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"Italia Startup
"Startup Innovative istruzioni per l'uso"
Un workshop organizzato da Italia Startup per approfondire il nuovo quadro normativo e di mercato inaugurato dal decreto 2.0. Un momento di confronto con l’aiuto di esperti del mondo giuridico, fiscale e del lavoro per cogliere e sfruttare al massimo le nuove opportunità che possono aiutare l’intero ecosistema italiano dell’industria e dell’innovazione. Presentazione a cura di G. Andrea Giannantonio dello Studio Chiomenti
Manuela Cavallo, avvocato specializzato in M&A, venture capital e private equity, spiega le dinamiche degli strumenti finanziari di Venture Capital - WEF è Start up (22 marzo 2014)
The Changing Relationship Between Investors and Investments OurCrowd
Take this opportunity to meet OurCrowd’s new president, Anthony DeChellis, who brings to the discussion his extensive experience in the private banking and institutional finance world. Anthony previously served as CEO of Private Banking Americas at Credit Suisse, headed Private Wealth Management at UBS, and held a range of leadership positions at Merrill Lynch, including Manager of the European Private Banking Business.
Le start up innovative: deroghe al diritto societario e fallimentareP101
Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Le start up innovative: crowdfunding e mercati di capitaleP101
Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Nuova normativa sulle startup - Agosto 2013Parma Couture
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito una sintesi della normativa sulle startup in considerazione delle ultime modifiche approvate.
Le start up innovative: quali vantaggi in ambito giuslavoristicoP101
Dal ciclo di incontri "Innovazione in Terrazza", che P101 ha organizzato con Chiomenti Studio Legale a giugno 2014, le slideshow per approfondire alcuni aspetti chiave del Decreto Crescita.
Italia Startup - "Gli aspetti fiscali del Decresto Sviluppo"Italia Startup
"Startup Innovative istruzioni per l'uso"
Un workshop organizzato da Italia Startup per approfondire il nuovo quadro normativo e di mercato inaugurato dal decreto 2.0. Un momento di confronto con l’aiuto di esperti del mondo giuridico, fiscale e del lavoro per cogliere e sfruttare al massimo le nuove opportunità che possono aiutare l’intero ecosistema italiano dell’industria e dell’innovazione. Presentazione a cura di G. Andrea Giannantonio dello Studio Chiomenti
Manuela Cavallo, avvocato specializzato in M&A, venture capital e private equity, spiega le dinamiche degli strumenti finanziari di Venture Capital - WEF è Start up (22 marzo 2014)
The Changing Relationship Between Investors and Investments OurCrowd
Take this opportunity to meet OurCrowd’s new president, Anthony DeChellis, who brings to the discussion his extensive experience in the private banking and institutional finance world. Anthony previously served as CEO of Private Banking Americas at Credit Suisse, headed Private Wealth Management at UBS, and held a range of leadership positions at Merrill Lynch, including Manager of the European Private Banking Business.
Este documento presenta un plan anual de compras para una entidad que incluye información sobre varios productos y servicios que se contratarán durante el año 2015. Se especifica la partida presupuestaria, tipo de producto, detalles, cantidad, costo unitario, cuatrimestres de contratación, procedimiento de contratación y otros detalles para cada ítem. El documento contiene información para más de 50 productos y servicios diferentes como servicios de internet, telefonía, transporte, mantenimiento, bienes de oficina y más.
Este documento presenta el distributivo de personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tababela. Incluye 14 posiciones con los nombres completos de las personas, sus cargos y la unidad a la que pertenecen. También proporciona información de contacto como el correo electrónico y número de teléfono de la secretaria-tesorera a cargo de la información.
Este documento proporciona información sobre la actualización y publicación de indicadores e información relevante del Banco Central del Ecuador, incluyendo la fecha de actualización de la información, la periodicidad de actualización, los nombres y contactos de la unidad responsable de la información, y la ley que requiere su publicación de manera accesible para el público en general.
Zeolita clinoptilolita caracteristicasEleomar Lena
A zeólita natural mais comum é a clinoptilolita, que possui uma estrutura cristalina tridimensional com canais que absorvem água e cátions. Sua fórmula é (Na2,K2,Ca,Mg)O · Al2O3 · 10SiO2 · 6H2O e possui propriedades como leveza e dureza que a tornam útil para filtragem. A empresa Celta Brasil desenvolveu linhas de produtos à base de zeólita clinoptilolita para tratamento de água e efluentes.
PC350 has over 40 years of experience manufacturing architectural glass walls and doors. They are recognized as a leading manufacturer known for producing stylish and award-winning designs that provide both aesthetic appeal and functional performance for commercial spaces. PC350 offers a variety of wall, door, and glazing systems made from aluminum with options for glass, finishes, sizes, and configurations to suit different projects. Their highly trained team aims to deliver unique and high quality experiences for customers.
El documento presenta el directorio completo de una institución pública con 10 servidores. Incluye los nombres, cargos, unidades a las que pertenecen, direcciones, teléfonos y correos electrónicos institucionales de cada servidor. También indica la fecha de actualización de la información y su periodicidad de actualización.
Este documento proporciona información sobre empresas y personas que han incumplido contratos con una institución pública ecuatoriana. Incluye detalles como el nombre del contratista, el objeto del contrato, la fecha en que se declaró el incumplimiento, y si existe un proceso de apelación. La información se actualiza mensualmente y es responsabilidad de Yuridia Vallejo Vinuyeza de la Secretaria - Tesoreria.
El documento establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutoriadas en todas sus jurisdicciones en su sitio web. También menciona que, como el Tribunal forma parte de la Función Judicial, sus resoluciones ya se publican en el sitio web del Consejo de la Judicatura de acuerdo con la ley de transparencia.
The document discusses the favorite toys of three students - Teo, Juan, and Nazareno. Teo's favorite toy is a small, orange and black Playmobil figure. Juan likes Slender, a scary toy wearing a black suit and tie. Nazareno's favorite is Transformers, which is big and has no hair and black eyes.
Bristol Contacts - Updated version 06.03.15Chris Selway
This document lists key contacts at BNP Paribas Real Estate including their names, titles, contact details, and areas of specialty. It includes associates, directors, and senior administrators responsible for real estate services in Bristol and surrounding areas. Specializations mentioned include compulsory purchase and infrastructure as well as general commercial property valuation and advisory services.
Este documento presenta la información requerida por el Artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre los resultados de las auditorías internas y gubernamentales realizadas a la Secretaría - Tesorería para el período de 03/12/2015. Incluye los datos de contacto de la responsable de proporcionar la información Yuridia Vallejo Vuineza y un enlace a la página web de la Contraloría General del Estado para buscar los informes de auditoría aprobados.
The document discusses American presidents from Jimmy Carter through George H.W. Bush. It covers Carter's dealings with OPEC, the Camp David Accords, and the Iranian Hostage Crisis. For Ronald Reagan, it discusses the Moral Majority, Reaganomics, and the Iran Contra Affair. George Bush's presidency saw the end of the Cold War and the Persian Gulf War.
The document outlines criteria for identifying a potential spy for the British in the colonies: the spy must be able to provide information or contacts to the British, have no reasons to oppose the king of England, have nothing to gain from colonial independence, be trusted by the colonists based on past actions, and be in need of some kind of assistance from the British like money, protection, or a political appointment.
The document discusses Reaganomics and its impact on the American economy in the 1980s. It describes Reagan's policies of cutting taxes, reducing regulations on businesses, maintaining high interest rates to fight inflation, and attempting to balance the federal budget through spending cuts. While the economy experienced strong growth and low inflation in the 1980s, Reagan was unable to significantly reduce spending or balance the budget due to increasing defense costs. The tax cuts and reduced regulations benefited some industries but increased the federal deficit.
This document outlines the topics covered in Lecture 15, which discusses the outbreak of the American Civil War. The lecture covers: (1) the outbreak of war, including Abraham Lincoln's election in 1860, southern secession, and failed compromise attempts and (2) war mobilization, including the attack on Fort Sumter, states choosing sides in the war, and foreign diplomacy efforts during the early stages of the war. Key civil war leaders are also listed.
Proceedings della track Aspetti giuridici del crowdfunding - Dalla conferenza Crowdfuture - The Future of crowdfunding, Roma 19 Ottobre 2013.
Introduzione di Gian Domenico Mosco, Ordinario di Diritto Commerciale Luiss G. Carli
"La nuova regolamentazione dell’Equity Crowdfunding"
Contributi:
1) Roberta Mangione (LUISS) Equity Crowdfunding e diritto dell’intermediazione finanziaria
2) Casimiro Antonio Nigro (LUISS) Equity Crowdfunding e diritto societario
3) Claudio Di Falco (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) - Tecniche di protezione dei crowdfunders (investitori non professionali): limiti e prospettive di tag-along e diritto di recesso
3) Alessandro Portolano (Chiomenti Studio Legale) - Le regole di condotta applicabili a banche e imprese di investimento nell’ambito della disciplina in tema di Equity Crowdfunding
- Tavola rotonda: Equity Crowdfunding, effettiva opportunità di patrimonializzazione per le imprese?
1) Francesca Brunori (Confindustria) - Piccole imprese e mercato dei capitali. L’opportunità del Crowdfunding
Luca Enriques (LUISS) - La disciplina italiana uccide il Crowdfunding nella culla?
Leonardo Frigiolini (UNICASIM/UNICASEED) - Il ruolo delle SIM e l’importanza di un unico sostegno multidisciplinare allo startupper
Salvatore Rizzo (Banca Interprovinciale Modena) - Equity Crowdfunding: i possibili rischi di compliance per gli intermediari
Martina Tambucci (CONSOB) - Il ruolo degli intermediari tradizionali e degli investitori professionali nell'Equity Crowdfunding
Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative - 26 agosto 2014 - Ministero dello Sviluppo economico, Segreteria tecnica del Ministro.
Le misure in esame mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile, l’aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all’innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più massiccia attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.
*Equity-based Crowdfunding e diritto dell’intermediazione finanziaria
Roberta Mangione [LUISS Guido Carli]
*Equity-based Crowdfunding e diritto
societario
Casimiro A. Nigro [LUISS Guido Carli]
La CONSOB è l’Autorità amministrativa indipendente che controlla il mercato finanziario italiano, per tutelare gli investitori e garantire il buon funzionamento del sistema finanziario
GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI SUGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI,
REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI SUGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Il Patent Box.
E’ stato recentemente pubblicato sui siti del MISE e del MEF il decreto di attuazione del cosiddetto “Patent Box”: Regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere dell’ingegno.
La situazione dell'equity crowdfunding e del p2p business lending in Italia ad un anno dal lancio della prima piattaforma equity. Aspettando l'apertura dell'equity crowdfunding alle PMI innovative
Le agevolazioni per Le Start Up e le PMI Innovative nelle slide di Nicola Rossi Dottore Commercialista Commissione Studio ODCEC per l’Innovazione delle PMI
TorinoIn 16 feb 2016 Avv. Mauro Alovisio Privacy e Cybercrime
L'equity crowdfunding: regolamentazione e prime evidenze di mercato
1. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
TONI MARCELLI
Divisione Strategie Regolamentari - CONSOB
“L’EQUITY CROWDFUNDING:
REGOLAMENTAZIONE
E PRIME EVIDENZE DI MERCATO”
PROF.SSA ANNA GENOVESE
COMMISSARIO CONSOB
Roma, 14 ottobre 2016
4T: Technology Transfer Think Tank
La Sapienza Università di Roma - Facoltà di Economia
2. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
Indice
1. La legislazione a sostegno dell’innovazione
2. Il ruolo dell’equity crowdfunding nella legislazione a sostegno dell’innovazione
3. La regolamentazione CONSOB dell’equity crowdfunding: approccio e finalità
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520 del 24
febbraio 2016:
l’ambito applicativo
gli attori dell’equity crowdfunding
le scelte operate dal Legislatore e dalla Consob
i gestori di portale
la tutela degli investitori retail
5. Evidenze di mercato:
i numeri
la revisione del Regolamento CONSOB 18592 del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del
24 febbraio 2016
analisi ulteriori e possibili driver di intervento
il Fintech e l’Equity crowdfunding
6. Orizzonte Europa: il crowdfunding è uno dei pilastri del Piano 2020 della
Commissione EU
7. Le prossime sfide della regolazione dell’ equity crowdfunding
2
3. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
3
Per stimolare la crescita economica del nostro Paese è stata individuata (TASK FORCE istituita
dal MISE) una policy incentrata sul sostegno all’innovazione sfociata in vari interventi volti
a sostenere attivamente l’innovazione.
1. La legislazione a sostegno dell’innovazione
Decreto
Legge
179/2012 (c.d.
Decreto
Crescita bis)
convertito in
Legge 17
dicembre
2012, n. 221
… tra l’altro …
Definizione della startup innovativa e introduzione di norme agevolative
rispetto alla disciplina ordinaria delle società di capitali (spa e srl) aventi un
oggetto sociale commerciale.
Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le startup innovative
godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno
per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio
successivo).
Remunerazione dei collaboratori attraverso attribuzione azioni o quote di capitale: le startup
possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come
le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity.
Esenzione dalla disciplina del fallimento: le Startup innovative sono sottratte all’applicazione delle
normali procedure concorsuali (in particolare, fallimento, concordato preventivo e liquidazione
coatta amministrativa) e possono in caso di sovraindebitamento fare ricorso al regime introdotto
dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 che consente al debitore – non fallibile - di concludere un
accordo con i creditori nell’ambito di una specifica procedura di composizione (liberatoria).
Incentivi fiscali per investimenti in startup innovative: effettuati da persone
fisiche (detrazioni Irpef del 19%); ed effettuati da persone giuridiche
(deduzioni dell’imponibile Ires del 20%).
Definizione di incubatore certificato e introduzione di apposita disciplina.
Introduzione dell’equity crowdfunding
4. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
4
… segue…
1. La legislazione a sostegno dell’innovazione
Decreto legge 24
gennaio 2015, n.
3 (Investment
Compact)
convertito in
Legge 24 marzo
2015, n.33
….tra l’altro..
Definizione di PMI innovativa, imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di
euro, che rispettano i seguenti requisiti:
sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
hanno la residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati
aderenti all'accordo sullo spazio Economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o
una filiale in Italia;
dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato
redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei
revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione);
le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start - up
innovative e agli incubatori certificati;
hanno un contenuto innovativo, identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti
criteri: i) 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e
sviluppo; ii) team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5
da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca
certificata; iii) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software
registrato
Estensione delle misure agevolative societarie e fiscali già previste per
le start-up innovative alle PMI innovative
Estensione dell’equity crowdfunding non solo alle PMI innovative, ma
anche agli OICR e alle società di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative
5. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
5
2. Il ruolo dell’equity crowdfunding a sostegno dell’innovazione e la sua
disciplina
Lo strumento dell’equity crowdfunding, nella cornice descritta, si affianca ad altre
misure con la finalità di fornire una risposta mirata al problema della scarsità di
canali per la raccolta di capitale da parte di soggetti imprenditoriali di nuova
costituzione caratterizzati da uno specifico profilo rischio/rendimento, che
incorpora un elevato tasso di mortalità ma anche la possibilità di ritorni elevati in caso di
successo (caratteristiche tipiche di iniziative basate su prodotti e processi innovativi).
La legislazione che introduce l’equity crowdfunding ha demandato alla
CONSOB la sua regolamentazione (l’art. 30 del D.L. n. 179/2012, attribuisce poteri
alla Consob per disciplinare la gestione di portali per la raccolta di capitali (nuovo art.
50-quinquies del TUF) e le offerte effettuate tramite tali portali (nuovo art. 100-ter del
TUF); il medesimo articolo 30 del D.L. del 2012 attribuisce alla Consob poteri di vigilanza
e sanzionatori sui gestori di portali di equity crowdfunding).
In generale la Consob vigila sugli altri intermediari che operano nel settore
finanziario con le finalità di cui all’art. 5 del T.U.F. (salvaguardia della fiducia nel
sistema finanziario, tutela degli investitori, stabilità e buon funzionamento del sistema
finanziario, competitività, osservanza delle disposizioni in materia) ed esercita i poteri
regolamentari che le sono attribuiti osservando i principi generali di cui
all’art. 6 del T.U.F. (valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti,
proporzionalità, salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana,
agevolazione dell’innovazione e della concorrenza).
6. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
6
La Consob, conformemente alla delega ricevuta, ha
disciplinato esclusivamente l’equity crowdfunding da
parte delle start-up innovative, comprese le start-up a
vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di
capitali che investono prevalentemente in start-up innovative
o in PMI innovative.
Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro
(funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti
internet (“piattaforme” o “portali”).
Il crowdfunding è definito “equity-based” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di
partecipazione in una società: in tal caso in cambio del finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali e
amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa. Da annoverare nel più ampio modello di “investment CF”
(ove anche titoli obbligazionari, o partecipazioni ai profitti).
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520
del 24 febbraio 2016: l’ambito applicativo
7. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
7
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520
del 24 febbraio 2016: gli attori dell’equity crowdfunding
8. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
8
POTENZIALI OFFERENTI:
1. Start-up innovative
2. PMI innovative
3. OICR (organismi di investimento
collettivo del risparmio) o altre società di
capitali che investono prevalentemente in
start-up innovative o in PMI innovative
STRUMENTI FINANZIARI SUSCETTIBILI DI
OFFERTA
1. Azioni o quote di Srl (capitale di rischio)
2. Quote di OICR
Le scelte operate dal legislatore: gli
emittenti e l’oggetto dell’offerta
I GESTORI DI PORTALI ON LINE
1. Gestori «di diritto»
2. Gestori «da autorizzare»
IL REGIME DI TUTELA DEGLI INVESTITORI
RETAIL:
1. Informazioni sulle singole offerte
2. Quota riservata ad investitori
professionali
3. Strumenti di tutela in caso di cessione
delle partecipazioni di controllo
4. Separatezza fra il patrimonio
dell’offerente e i fondi raccolti
Le scelte operate dalla CONSOB: i
gestori di portale e il regime di tutela
degli investitori
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n. 19520
del 24 febbraio 2016: le scelte operate dal Legislatore e dalla Consob
9. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
Disciplina generale MiFID per le banche e le SIM (“GESTORI DI DIRITTO”) che
gestiscono un portale con richiamo anche alle norme di trasparenza e alle
regole delle offerte di cui al Regolamento 26 giugno 2013 (Comunicazione CONSOB
n. 0066128 del 1° agosto 2013).
versus
Regole peculiari per i “GESTORI AUTORIZZATI”:
Prima versione (Regolamento del 2013)…..
Procedura semplificata (esenzione dalla verifica di «appropriatezza» - art. 21 TUF e Reg. Intermediari art. 41 e 42, da
parte dell’intermediario autorizzato) per il perfezionamento degli ordini di importo inferiore ad una determinata soglia:
adesioni effettuate da persone fisiche e il cui controvalore sia inferiore a 500€ per investimento singolo e a 1.000€ per
investimento complessivo annuale, nonché alle adesioni effettuate da persone giuridiche o enti e il cui controvalore sia
inferiore a 5.000€ per investimento singolo e a 10.000€ per investimento complessivo annuale.
Tutela rafforzata (i.e. appropriatezza MiFID) degli investitori retail nella fase di esecuzione degli ordini di
sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte di banche o imprese di investimento autorizzate, per importi
sottoscritti superiori alle sopradette soglie. Verifiche su esperienza e conoscenza dichiarate dal cliente.
In pratica, per gli investimenti superiori alle sopradette soglie, il cliente deve rivolgersi a uno sportello fisico di un
intermediario finanziario (banca o Sim) per essere sottoposto a valutazione di appropriatezza. Cliente necessitato
ad uscire dalla piattaforma web per concludere l’investimento.
9
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: i gestori di portale
10. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
10
…. segue
Regole peculiari per i “GESTORI AUTORIZZATI”:
Seconda versione (Modifica del 2016 con opt-in e opt-out)
Introduzione della possibilità di concludere le operazioni integralmente on-line per le
offerte pubblicate da gestori «autorizzati» che si dotino dei necessari requisiti
organizzativi e accordi di collaborazione con intermediari, al fine di effettuare
la valutazione di appropriatezza (opt-in), consentendo in tal caso che le banche e
imprese di investimento curino solo la costituzione della provvista e l’esecuzione delle
operazioni (senza necessità di stipulare un contratto quadro in forma scritta).
Per i gestori che non scelgano di effettuare la valutazione di appropriatezza (opt-out) le
banche e le imprese di investimento dovranno continuare a svolgere le verifiche di
appropriatezza nei confronti degli investitori, in applicazione della “disciplina MiFID”) -
Art. 15 Reg. Consob.
Nota bene: In caso di opt-in dei gestori - Art. 13 e 15 Reg. Consob il nuovo
regime prevede la valutazione di appropriatezza per tutte le operazioni di
investimento, anche a quelle “sotto-soglia” 500 euro.
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: i gestori di portale
11. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
Informazioni sulle singole offerte
Utilizzo di uno schema standard (max 5 pagine) per la diffusione delle informazioni
sulle singole offerte delle start-up (comparabilità delle offerte) – Art. 16 Reg. Consob e
richiamato Allegato 3.
Obbligo di rendere disponibili in modo corretto e chiaro anche tutte le altre
informazioni (anche di dettaglio) fornite dall’emittente - Art. 16 Reg. Consob.
Obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute nello schema, nel corso
dell’offerta - Art. 16 Reg. Consob.
Obbligo di informare circa l’esistenza del diritto di recesso dall’adesione (entro 7 giorni) -
Art. 15 e 25 Reg. Consob.
N.B. Non è previsto alcun procedimento di approvazione del documento di
offerta da parte della Consob.
11
Quota riservata ad investitori professionali (funzione «educativa», garanzia di
una valutazione «esperta», riduzione dei rischi di adverse selection): sottoscrizione
di una quota di strumenti finanziari pari ad almeno il 5% dell’offerta da parte di
investitori qualificati (condizione per il perfezionamento dell’offerta) - Art. 24 Reg. Consob.
«Separatezza» fra il patrimonio dell’offerente e i fondi raccolti: fino alla chiusura
dell’offerta (impossibilità dei creditori dell’emittente di pignorare, avviare procedure
concorsuali sui fondi degli investitori giacenti sul conto «indisponibile» all’emittente salvo
chiusura dell’offerta) - Art. 25 Reg. Consob (conto «destinato»).
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
12. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
Focus sugli investitori qualificati (investitori alla quale riservare la sottoscrizione della quota di
almeno il 5% degli strumenti finanziari offerti ex 100 ter comma 2 del TUF - Art. 24 Reg. Consob («… investitori
professionali o particolari categorie di…»)
Clienti professionali privati di diritto e su richiesta (Allegato 3, Reg. Consob
29/10/2007, n. 16190).
Clienti professionali pubblici di diritto e su richiesta (D.M. 11 novembre 2011,
n. 236 MEF).
Fondazioni bancarie (Art. 1 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153).
Incubatori di start-up innovative (Art. 25, comma 5, del D.L.179 del 2012).
Investitori a supporto dell’innovazione (business angel) (Art. 24 del
Regolamento CONSOB 18592 ).
12
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
13. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
13
… segue
Focus sugli Incubatori di start-up innovative (art. 25, comma 5, del D.L.179 del 2012)
«…L’«incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che
offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in
possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative,
quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle start-up innovative, quali sistemi di
accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o
prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e
innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale
permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con Universita', centri di ricerca,
istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a
start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative…».
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
14. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
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Strumenti di tutela in caso di cessione delle partecipazioni di
controllo - Art. 24 Reg. Consob
Previsione del diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-
vendita della partecipazione da parte degli investitori retail nel caso in cui i
soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano direttamente o
indirettamente il controllo a terzi. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo
in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto
179/2012 (max 5 anni) e comunque per almeno tre anni dalla conclusione
dell'offerta.
4. Il Regolamento CONSOB 18592, come modificato con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016: la tutela degli investitori retail
15. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
5. Evidenze di mercato: i numeri
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Fonte: Elaborazioni su dati Consob
I portali autorizzati/operativi (dati al 30 settembre 2016)
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N° portali operativi autorizzati / N° portali autorizzati 94% 15 su 16
N° portali cancellati: 3
N° portali autorizzati che hanno comunicato alla Consob
l'avvio della valutazione di appropriatezza (opt-in )
5
N° portali operativi / N° portali complessivi 94% 16 su 17
N° portali autorizzati / N° portali di diritto 16 16 vs 1
16. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
Fonte: Osservatorio sul Crowdfunding del Politecnico di Milano
La mappatura delle offerte (dati al 30 settembre 2016)
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Pubblicati Finanziati Non finanziati
In fase di
raccolta
Progetti 57 22 (39%) 20 (35%) 15 (26%)
Obiettivo medio di raccolta dei
progetti pubblicati (€)
Quota media del capitale di rischio
offerto
310.114 € 21,3%
Capitale di rischio totale raccolto
dall'avvio della legge
5.964.970 €
5. Evidenze di mercato: i numeri
17. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
Esigenza di ampliamento della platea di investitori qualificati:
Clienti professionali su richiesta (Allegato 3, Reg. Consob 29/10/2007, n.
16190).
Clienti professionali pubblici su richiesta (D.M. 11 novembre 2011, n. 236 MEF).
Investitori a supporto dell’innovazione (business angel) (Art. 24 del
Regolamento CONSOB 18592 ).
Esigenze operative nella valutazione di appropriatezza: introduzione della
possibilità di concludere le operazioni integralmente on-line per le offerte
pubblicate da gestori «autorizzati» che si dotino dei necessari requisiti
organizzativi e accordi di collaborazione con intermediari, al fine di effettuare la
valutazione di appropriatezza (opt-in), consentendo in tal caso che le banche e
imprese di investimento curino solo la costituzione della provvista e l’esecuzione
delle operazioni (senza necessità di stipulare un contratto quadro in forma scritta).
Richieste di chiarificazione relative alla «separatezza» fra il patrimonio
dell’offerente e i fondi raccolti: fino alla chiusura dell’offerta (impossibilità dei
creditori dell’emittente di pignorare, avviare procedure concorsuali sui fondi
degli investitori giacenti sul conto «indisponibile» all’emittente salvo chiusura
dell’offerta) - Art. 25 Reg. Consob (conto «destinato»).
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5. Evidenze di mercato: la revisione del Regolamento CONSOB 18592
del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016
18. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
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… segue focus su:
Requisiti oggettivi per identificare gli investitori a supporto dell’innovazione
(business angel) - Art. 24 Reg. Consob:
valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante,
superiore a cinquecento mila euro;
possesso di requisiti di onorabilità;
e possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale
sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o
PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici
mila euro;
aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore
esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla
società offerente.
5. Evidenze di mercato: la revisione del Regolamento CONSOB 18592
del 26 giugno 2013 con Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016
19. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
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Il Rapporto 2016 della Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane
evidenzia:
In un quadro di:
Conoscenze finanziarie: solo il 40% degli intervistati è in grado di definire correttamente alcune nozioni di base quali
inflazione e rapporto fra rischio e rendimento, mentre concetti più sofisticati relativi a prodotti diffusi registrano
percentuali inferiori fino all'11 per cento. Solo 4 italiani su 10 hanno “know how” per investire (basso livello di
cultura finanziaria).
Scelte e abitudini di investimento: Il 24% degli intervistati decide in maniera autonoma i propri investimenti, il
38% segue i suggerimenti di familiari e colleghi, il 28% chiede consiglio a un professionista e solo il 10% delega
un esperto. Il ricorso alla consulenza professionale cresce all'aumentare della cultura finanziaria.
Composizione di portafoglio delle famiglie italiane: più del 50% degli intervistati dichiara di investire in
depositi bancari e postali, il 25% in titoli di stato e obbligazioni bancarie; il restante 25% circa in azioni, gestione
collettiva e prodotti assicurativi.
La digitalizzazione, la consulenza automatizzata (robo-advice) e il crowdfunding: sono fenomeni in rapida
diffusione, ridefiniranno in maniera significativa il modo in cui prodotti e servizi finanziari verranno strutturati,
distribuiti e utilizzati.
Focus sulle caratteristiche degli investitori in equity
crowdfunding: si tratta in genere di persone connotate da elevati
livelli di istruzione e alfabetizzazione finanziaria. I sottoscrittori
retail sono prevalentemente uomini, di età compresa tra i 36 e i 49
anni, residenti nelle regioni settentrionali e, nel 40% dei casi, nella
stessa area in cui è localizzata l'iniziativa finanziata.
5. Evidenze di mercato: analisi ulteriori e possibili driver di intervento
20. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
5. Evidenze di mercato: il Fintech e l’Equity crowdfunding
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21. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
5. Evidenze di mercato: il Fintech e l’Equity crowdfunding
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In Europa la crescita dei volumi delle piattaforme fintech è continua,
particolarmente nel segmento dei prestiti.
L’equity crowdfunding è passato da 46 €/mln. del 2013 ai 159 €/mln. del
2015 (+246%).
22. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
6. Orizzonte Europa: il crowdfunding è uno dei pilastri del Piano
2020 della Commissione UE
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Consultazione conoscitiva (3 ottobre – 31 dicembre 2013).
Comunicazione 27 marzo 2014 – “Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’UE”, le
priorità:
gruppo di esperti, cui partecipa la Consob (consulenza per introduzione di un “marchio di
qualità” per creare clima di fiducia presso gli utenti);
attività di sensibilizzazione;
mappatura normative nazionali (buon funzionamento del mercato interno);
valutazione eventuale necessità di un intervento normativo a livello UE.
“Il crowdfunding. Cosa e’. Una guida per le piccole e medie imprese “ Commissione UE - 14
settembre 2015.
In data 30 settembre 2015 la Commissione Europea ha pubblicato il Piano d’azione sul
Capital Markets Union (CMU): preso atto che non esiste al momento una regolamentazione
europea sul crowdfunding, ha promosso un assessment dei regimi nazionali e delle best practices
esistenti, a seguito del quale valuterà le misure idonee da adottare per lo sviluppo del canale
alternativo di finanziamento. In data 14 settembre 2016 la Commissione Europea ha pubblicato la
comunicazione “Capital Markets Union – Accelerating Reform” con l’obiettivo di
rilanciare l’iniziativa stabilendo priorità quali quelle relative al riassetto della governance delle
ESAs (European Supervisory Authorities), ai lavori di aggiornamento/miglioramento della
normativa sulla raccolta sul mercato dei capitali diretta (direttiva prospetto) o indiretta (fondi
specializzati) e alla nuova disciplina sulle cartolarizzazioni.
23. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
7. Le prossime sfide della regolazione dell’equity crowdfunding:
alfabetizzazione finanziaria
In Italia il fenomeno si è dimostrato finora di scarso interesse per la “folla” e riguarda invece
(principalmente) una nicchia di investitori esperti. Questo non necessariamente è un limite
perché trattasi di strumento illiquido e molto rischioso (elevato tasso di mortalità specie star-up)
almeno fino a quando non ci sara’ un sensibile accrescimento della cultura finanziaria diffusa.
Necessità di agire attraverso una Strategia Nazionale di Educazione Finanziaria (SNEF).
Iniziative Consob nel campo dell’educazione finanziaria: portale dedicato all’educazione
finanziaria con sezioni relative alla pianificazione finanziaria e alla predisposizione di budget
familiari (SAV€Rio il $alvadanaro); Accordi di collaborazione con le principali Associazioni dei
Consumatori e con i rettori di alcune delle principali Università italiane; giornate dedicate alla
formazione presso le scuole/in sede; pubblicazioni varie (studi e ricerche).
Iniziative legislative: proposta di legge C. 3666 (On.le Bernardo e altri) «Disposizioni
concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione
del risparmio privato» :
definizione di Strategia Nazionale per l’educazione finanziaria (art. 1-bis) … «in modo
sistematico» … «interventi siano continui nel tempo» ….
Comitato nazionale per la diffusione dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale
(art. 2). Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra
personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore.
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24. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
7. Le prossime sfide della regolazione equity crowdfunding:
alfabetizzazione finanziaria
Il Comitato nazionale è composto da sedici membri, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno
dal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione
bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e
immobiliare, uno dall'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico-
finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri del
Comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in
carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per i giovani e gli adulti (art. 3-bis).
La proposta è in attesa del parere della Commissione Bilancio, tutte le altre Commissioni
competenti in sede consultiva hanno già espresso il loro parere.
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25. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
7. Le prossime sfide della regolazione dell’ equity crowdfunding:
vigilanza proattiva
La reputazione, la fiducia, la comunicazione emotiva e semplificata
giocano un ruolo fondamentale per il successo di una campagna di equity
crowdfunding. Si può rischiare l’eccesso di confidenza… Da qui la necessità di
mantenere un elevato livello di attenzione/vigilanza per
impedire/limitare possibili distorsioni (non intaccare il capitale di fiducia, ma
farlo crescere).
Mantenimento livello di attenzione elevato nello svolgimento delle attività di
vigilanza sui gestori di portale.
Supporto agli operatori nel processo di adeguamento alle
modifiche/innovazioni regolamentari da ultimo introdotte con Delibera n.
19520 del 24 febbraio 2016 (in particolare modalità di svolgimento delle
valutazione di appropriatezza (opt-in) da parte dei gestori «autorizzati»).
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26. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
7. Le prossime sfide della regolazione dell’equity crowdfunding:
monitoraggio e tempestiva evoluzione
L’Italia ha il vantaggio “competitivo” dall’essere in anticipo sugli altri Paesi
europei nell’introduzione di una normativa specifica e di averlo fatto
sperimentando le migliori metodologie di produzione normativa. Per
valorizzare questo primato occorre, da parte della Consob, monitorare il
fenomeno e saper essere proattivi nella vigilanza e reattivi nel
cambiamento
L’analisi dei dati e il dialogo aperto con operatori e investitori per
affrontare questioni concrete che emergono in sede applicativa. Con
delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 la Consob ha adottato il Regolamento
concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
(Programmazione, Principio di proporzionalità e analisi di impatto della
regolamentazione, Redazione delle norme, Consultazione, Adozione
dell'atto finale, Revisione periodica). In particolare, vedi Art. 8 -
Revisione periodica «..La Consob sottopone a revisione periodica,
almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione…»).
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27. Prof. ssa Anna Genovese
Commissario CONSOB
TONI MARCELLI
Divisione Strategie Regolamentari - CONSOB
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE!
Roma, 14 ottobre 2016
4T: Technology Transfer Think Tank
La Sapienza Università di Roma - Facoltà di Economia