2. Circolare FISCO
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Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
Sommario
NEWS 4
1.1 Accertamento Indicazioni per lo scomputo delle perdite pregresse 4
Scomputo automatico delle perdite di periodo 4
Presentazione Modello Ipea 4
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate 4
1.2 Presentazione delle richieste di contributo per i confidi 5
Il contributo 5
Confidi beneficiari 5
Moduli per le domande 5
1.3 730 precompilato E’ possibile modificare il modello 6
Assistenza alla precompilata tramite il Camper delle Entrate 6
1.4 Canale diretto con l’Oic per problematiche contabili 6
1.5 Assegnazione beni ai soci Opzione con comportamento concludente 7
Assegnazione agevolata dei beni immobili ai soci 7
Precedente orientamento agenziale: circolare 26/E/2016 7
Risoluzione n. 54/2017: opzione perfezionata con comportamento concludente e versamento imposta dovuta 7
1.6 Errori materiali Modello 770/2017 Approvate le modifiche 8
1.7 Precompilate Possibile l'invio del 730 e la correzione del modello Redditi 8
Canali di supporto 8
In autonomia e senza modifiche 8
Dichiarazione Redditi modificabile 8
Nel comunicato una guida breve per l'accesso 8
1.8 Dichiarazione Iva omessa o con solo VA Adempimento spontaneo 9
Modalità della comunicazione 9
Regolarizzazione con ravvedimento operoso 9
1.9 Depositi Iva Estrazione beni senza compensazione 9
Chiarimenti sulla disciplina del deposito Iva 10
Estrazione del bene dal deposito Iva da parte di soggetto diverso da chi lo ha introdotto 10
Assolvimento dell'imposta e divieto di compensazione 10
Utilizzo del plafond e compilazione lettera d'intento 10
1.10 Compensazioni crediti tributari Nuovi limiti per le dichiarazioni post Manovra correttiva 11
Tempi decorrenza nuova normativa 11
1.11 Liquidazioni Iva, possibile la proroga Online i software compilazione e controllo 11
Rinvio tecnico 11
Software gratuito per l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva 11
Le reazioni 12
1.12 Lettere di compliance con assistenza 12
Dichiarazione 2017 (relativa al periodo d’imposta 2016) 12
L'assistenza dell’Agenzia 13
1.13 Voluntary disclosure bis Fase di test per la procedura 13
Permette di elaborare anche i codici tributo da utilizzare nell’F24 13
1.14 Split payment fino al 2020 13
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1.15 Controlli automatizzati su Iva periodica. Codice tributo per versamenti parziali 14
1.16 Modello Redditi Pf Modifiche specifiche tecniche e invio 14
1.17 Comunicazioni dati liquidazioni periodiche Iva Software gratuito 14
I percorsi sul sito delle Entrate 15
Firma elettronica sempre su ogni file 15
Funzionalità “Fatture e Corrispettivi” 15
Web services 15
Protocollo ftp 15
1.18 Online il sito dedicato agli aiuti PON Imprese e Competitività 15
Nuovo sito per i programmi comunitari 16
Regione Toscana: aggiornata la guida agli incentivi per imprese 16
1.19 Modelli Redditi 2017 Modifiche per proroga e nuovo limite compensazioni 16
Spazio alla proroga per le società che seguono i nuovi Oic 2016 16
1.20 5 per mille Elenco permanente 17
1.21 Reverse charge L'Agenzia chiarisce il nuovo regime sanzionatorio 17
Modifiche alla normativa 17
Nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile 18
Chiarimenti dell'agenzia delle Entrate 18
ADEMPIMENTI E SCADENZE 19
15 giugno 2017 19
GUIDA PRATICA 20
Compensazioni crediti fiscali e apposizione visto di conformità: nuove regole 20
Novità in materia di compensazione di crediti fiscali e visto di conformità 20
Difficoltà per imprese e professionisti 21
Dubbi operativi e richiesta di chiarimenti 21
Decorrenza temporale delle nuove compensazioni 21
Nuove regole sulle compensazioni: aspetti operativi 22
Obbligo utilizzo canali telematici per l’invio degli F24 con compensazioni 23
Norme e prassi 24
Informazioni di contatto 24
4. Circolare FISCO
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NEWS
1.1 Accertamento Indicazioni per lo scomputo delle perdite pregresse
La circolare n. 15/E del 28 aprile 2017 fornisce alcune precisazioni sulle modalità di scomputo delle
perdite alla luce delle nuove disposizioni del Dlgs n. 158 del 2015, che per la prima volta ha disciplinato il
computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento, oltre che sulla
conseguente approvazione del modello Ipea utilizzabile dal contribuente al fine di chiedere lo scomputo,
dai maggiori imponibili accertati in un periodo di imposta, delle perdite pregresse.
Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate, con il nuovo documento di prassi, interviene sulle modalità di
scomputo delle perdite in accertamento sia nell’ambito del procedimento ordinario (Dpr 600/1973,
articolo 42, quarto comma) sia con riferimento alla definizione in adesione (Dlgs 218/1997, articolo 7,
comma 1-ter).
Scomputo automatico delle perdite di periodo
Il Decreto legislativo n. 158/2015 all'articolo 25 prevede infatti:
- la facoltà di richiedere lo scomputo di perdite pregresse dall'accertato;
- l'applicabilità della norma anche in sede di accertamento con adesione;
- la riliquidazione dei periodi di imposta successivi nel caso in cui le perdite siano state già utilizzate a
riduzione dei redditi dei periodi di imposta successivi mediante correzione automatica dell'ultima
dichiarazione o rettifica del reddito.
Le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica sono automaticamente computate in
diminuzione dei maggiori imponibili accertati dall’ufficio competente all’emanazione dell’avviso di
accertamento o dell’atto di adesione. L’ufficio emana, quindi, l’avviso di accertamento o predispone l’atto
di adesione già al netto delle perdite di periodo.
In caso di scomputo automatico delle perdite di periodo, ne consegue la riduzione delle stesse nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica, come previsto dall’articolo 36-bis, comma
3-bis, del Dpr 600/1973.
Scomputo perdite pregresse
Per quanto riguarda le perdite pregresse, lo scomputo dal maggior reddito accertato può avvenire solo su
richiesta del contribuente, dopo l’eventuale scomputo delle perdite di periodo.
Lo scomputo delle perdite pregresse dal maggior reddito accertato può avvenire esclusivamente su
istanza del contribuente mediante la presentazione del modello Ipea e solo qualora residuino maggiori
imponibili dopo l’eventuale scomputo delle perdite di periodo posto in essere dall’ufficio.
Presentazione Modello Ipea
Il contribuente, mediante la presentazione del Modello Ipea, può richiedere che siano computate in
diminuzione le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione dell’istanza, fino a concorrenza
del loro importo. Il contribuente può presentare l’Ipea solo qualora dalla rettifica emerga un maggior
reddito, quindi solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l’eventuale disconoscimento delle perdite
di periodo operata dall’ufficio accertatore.
Tale facoltà è riconosciuta anche in sede di accertamento con adesione: il contribuente può richiedere
che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite pregresse non utilizzate, fino a
concorrenza del loro importo.
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Relativamente ai soggetti aderenti al consolidato, specifica la circolare n. 15/E/2017, le perdite
pregresse possono essere richieste anche per atti relativi a periodi d’imposta in cui è in corso l’opzione
per la tassazione di gruppo. Infatti, qualora sia accertato un maggior reddito mediante l’atto unico per i
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periodi d’imposta in corso di opzione, la consolidante può richiedere l’utilizzo delle perdite del consolidato
mediante il modello IPEC, considerato che le nuove disposizioni fanno salva l’applicazione delle specifiche
disposizioni in tema di tassazione di gruppo.
Tra le altre considerazioni fatte dall'Agenzia nella circolare 15/E, quella secondo la quale non è dovuta
alcuna sanzione da parte del contribuente quando, per effetto della riduzione della
perdita o dello scomputo di perdite pregresse, non emerga una maggiore imposta in
sede di accertamento.
Ai fini della determinazione delle perdite da utilizzare a valere sugli atti di accertamento
dell'Amministrazione finanziaria rilevano anche quelle evidenziate attraverso dichiarazioni integrative
rispetto alla prima.
Infine, a fronte di diverse categorie di perdite, non vi è un vincolo di "scelta" sul tipo di componente
negativo da utilizzare in via prioritaria.
1.2 Presentazione delle richieste di contributo per i confidi
I consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) possono ottenere contributi per la costituzione di un
apposito fondo rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese. Le risorse
stanziate ammontano a 225 milioni di euro.
I confidi sono ammessi a presentare le apposite domande di agevolazione a partire dalle ore 10.00 del 2
maggio 2017 e fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018 ovvero fino all’eventuale esaurimento delle
risorse.
Il contributo
L’importo del contributo varia a seconda dell’ammontare delle garanzie in essere, del capitale sociale e del
grado di efficienza della gestione operativa del richiedente, determinato sulla base dei valori presi dal
bilancio.
I beneficiari potranno utilizzare il fondo rischi per la concessione di garanzie pubbliche alle PMI associate
entro il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione.
Confidi beneficiari
Coloro che possono fruire del contributo sono:
- confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia (TUB);
- confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, dotato dei requisiti
per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari;
- confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia
operativa dei confidi aderenti e che abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad
almeno 150 milioni di euro.
Moduli per le domande
A seconda della tipologia del richiedente, va utilizzato l’apposito modulo elettronico, compilato e
sottoscritto con firma digitale. Successivamente occorre procedere alle operazioni di verifica e chiusura
dello stesso, in base a quanto descritto nella “Guida alla compilazione del modulo di domanda”.
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1.3 730 precompilato E’ possibile modificare il modello
Dal 2 maggio i contribuenti destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata (730) hanno possibilità
di intervenire sul modello modificandolo, integrandolo o accettando quanto predisposto dal Fisco.
Chi ha interesse, invece, a fruire del modello “Redditi PF” deve attendere l’11 maggio.
Per scegliere se intervenire sulla dichiarazione o meno, i contribuenti possono visualizzare i dati utilizzati
dal Fisco dal foglio informativo riportato in coda al modello precompilato oppure dalla sezione “Visualizza
i dati“ nel sito apposito.
Da quest’anno le Entrate hanno immesso nella precompilata molti più dati: troviamo le spese comunicate
dagli amministratori condominiali, i rimborsi delle tasse universitarie, le spese mediche riguardanti gli ottici,
le parafarmacie ed altri operatori sanitari, e le informazioni sui farmaci da banco.
Assistenza alla precompilata tramite il Camper delle Entrate
Anche quest’anno l’agenzia delle Entrate ha messo in moto il camper del progetto “Il Fisco mette le
ruote”, che fornisce informazioni ed assistenza soprattutto ai cittadini che risiedono in luoghi non vicini agli
uffici stabili dell’Agenzia.
I servizi offerti dall’ufficio mobile sono:
- consultazione delle quotazioni immobiliari:
- visure catastali e ispezioni ipotecarie;
- rilascio di codici fiscali e partite Iva;
- richiesta di duplicati della tessera sanitaria;
- registrazione dei contratti di locazione;
- chiarimenti su comunicazioni di irregolarità e iscrizioni a ruolo;
- informazioni su canone tv;
- informazioni su successioni e donazioni.
Il Camper inizia il suo viaggio il 3 maggio partendo dall’Abruzzo per terminare, dal 18 al 21 luglio, in
Sardegna.
1.4 Canale diretto con l’Oic per problematiche contabili
Un canale di comunicazione diretta con gli operatori sarà attivato dall’Oic per esporre le problematiche
riscontrate nell’applicazione dei principi contabili in vigore.
Lo rende noto l’Oic, il quale fa presente che per mano del D.lgs. 139/15 sono state introdotte rilevanti
novità in materia di bilancio d’esercizio seguite da una nuova versione di principi contabili nazionali
emanati dall’OIC, a cui si sono aggiunti nuovi modelli contabili necessari a dare concreta applicazione alle
norme approvate.
Gli operatori potranno avvalersi del modulo predisposto dall’Oic, il quale prenderà in considerazione la
richiesta se il Consiglio di Gestione riscontra che un pronunciamento sia strumentale al perseguimento
della funzione di standard setter nazionale e quindi possa venire soddisfatto l’interesse generale.
La valutazione della richiesta viene fatta in base ai seguenti elementi:
- diffusione della problematica ed impatto che ha o potrebbe avere sugli operatori interessati;
- miglioramento dell’informazione di bilancio derivante dall’eliminazione o riduzione dei diversi
trattamenti contabili.
Sarà cura dell’Oic informare il richiedente sull’esito della valutazione.
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1.5 Assegnazione beni ai soci Opzione con comportamento concludente
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 54/2017, ha chiarito alle società di persone, poste in
liquidazione nel 2016, le modalità di applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla legge di
Stabilità 2016 (L. n. 208/2015 articolo 1, commi da 115 a 120) e in vigore dal 1° gennaio 2016.
Assegnazione agevolata dei beni immobili ai soci
La Legge in oggetto sancisce per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità
limitata, per azioni e in accomandita per azioni, che entro il 30 settembre 2016 assegnano o cedono ai
soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività
propria dell’impresa, l’applicazione - previa opzione - di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8%, oppure del 10,5% per le società
considerate non operative.
Precedente orientamento agenziale: circolare 26/E/2016
Con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, l'Agenzia si era già espressa sull'argomento e aveva fornito le
prime indicazioni operative in merito alla disciplina dell’assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci.
In modo, però, un po' troppo generalizzato il documento di prassi aveva condizionato la validità
dell'assegnazione alla indicazione dei dati nella denuncia dei redditi.
L'Agenzia - in tale sede - aveva infatti stabilito che l’esercizio della suddetta opzione deve ritenersi
perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa
imposta sostitutiva, lasciando in dubbio i soggetti impossibilitati ad esercitare l’opzione in Unico 2016 per
assenza della specifica sezione in cui esporre i dati dell’assegnazione agevolata.
Accade, infatti, che le società di persone che sono state poste in liquidazione nel 2016, ai fini dichiarativi
devono necessariamente utilizzare il “vecchio” modello, ossia “Unico Sp 2016” (relativo al periodo
d'imposta 2015) che, nel quadro RQ, non prevede la sezione per esporre i dati della
assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva, rendendo di fatto impossibile l’esercizio
dell’opzione in dichiarazione.
Ciò ha fatto sorgere delle perplessità circa la corretta modalità di applicazione, da parte delle società di
persone poste in liquidazione nel 2016, del regime fiscale agevolato, in presenza di assegnazione di beni
immobili ai soci.
Risoluzione n. 54/2017: opzione perfezionata con comportamento concludente e versamento imposta
dovuta
Nella risoluzione n. 54 del 2 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate corregge parzialmente quanto sostenuto
in precedenza, ricordando che nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione viene precisato che, qualora il
modello da utilizzare non consenta l’indicazione di alcuni dati, richiesti invece nei modelli approvati
successivamente, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
In tali circostanze, dunque, si ritiene che possa trovare applicazione il principio di carattere generale del
cosiddetto “comportamento concludente”, secondo cui l’opzione e la revoca di regimi di determinazione
dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle
modalità di tenuta delle scritture contabili.
Con riferimento al caso di specie, conclude così la risoluzione n. 54/E, l’esercizio dell’opzione si intende
validamente esercitato - per le società di persone che hanno cessato l’attività nel corso del 2016 – al
verificarsi delle seguenti condizioni:
- siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva
dovuta.
Tuttavia, i soggetti interessati devono, comunque, redigere un prospetto di raccordo, contenente i dati
relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta, che potranno inviare all’Ufficio territorialmente competente
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oppure conservare ed esibire a richiesta degli Organi di controllo.
1.6 Errori materiali Modello 770/2017 Approvate le modifiche
Con provvedimento n. 85121/2017 del 2 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate approva alcune modifiche
al modello di dichiarazione 770/2017 (approvato con provvedimento del 16 gennaio 2017), nonché alle
relative istruzioni e specifiche tecniche, approvate con precedente provvedimento del 15 febbraio 2017.
L'intervento dell'Agenzia si è reso necessario per correggere alcuni errori materiali, riscontrati
successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione 770/2017 sul sito internet delle Entrate.
Sempre con il nuovo provvedimento del 2 maggio sono stati, poi, perfezionati anche i controlli contenuti
nelle specifiche tecniche, al fine di evitare ai sostituti di imposta errori in fase di compilazione del modello
770/2017.
1.7 Precompilate Possibile l'invio del 730 e la correzione del modello Redditi
L'Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per l’invio online del modello 730, che può essere trasmesso da
subito e fino al 24 luglio 2017. Lo spiega con il comunicato stampa del 2 maggio 2017.
Si possono modificare i dati che risultano incompleti o mancanti.
Da quest’anno, poi, è consentito correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata
tramite l’applicazione web: per tali eventuali modifiche i contribuenti devono utilizzare il modello Unico
2016 integrativo, disponibile online selezionando la funzione “cambia anno di dichiarazione”, all’interno
dell’applicazione, che consente di selezionare la dichiarazione su cui si intende intervenire.
Canali di supporto
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le Faq.
Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07
da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle
ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.
In autonomia e senza modifiche
Se il contribuente accetta in autonomia e senza modifiche la dichiarazione on line è al riparo dai
controlli: l’Agenzia non potrà chiedere neanche l’esibizione della documentazione giustificativa delle
spese detratte.
Ma se le dichiarazioni 730 sono inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti, in caso di
controllo documentale saranno questi ultimi a dover esibire la documentazione in sostituzione dei
loro assistiti.
Dichiarazione Redditi modificabile
E' possibile anche modificare i modelli “Redditi”, che potranno essere inviati a partire dall’11 maggio e
fino al 2 ottobre 2017.
Nel comunicato una guida breve per l'accesso
L'Agenzia fornisce, con il comunicato, una breve pratica guida per l'accesso e per ottenere le credenziali
dai vari enti.
Il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata - alla pagina
https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it – con il proprio codice fiscale, la password e il pin
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Fisconline.
Credenziali per l’accesso: dispositive Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate; Carta Nazionale dei
Servizi (CNS); nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); dispositive rilasciate dall’Inps o dalla
Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica
Amministrazione (NoiPA), gestito dal Ministero dell’Economia e delle finanze; rilasciate da altri soggetti
individuati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
1.8 Dichiarazione Iva omessa o con solo VA Adempimento spontaneo
L’Agenzia delle Entrate, ottemperando alla disposizione della legge 190/2014, mette a disposizione dei
contribuenti e della GdF i dati relativi alle dichiarazioni Iva 2017 (anno d’imposta 2016) dei soggetti che,
secondo le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, potrebbero aver:
- omesso la dichiarazione 2017 (relativa al periodo d’imposta 2016),
oppure
- presentato erroneamente la dichiarazione 2017 con la sola compilazione del quadro VA del
modello.
Con provvedimento n. 85373 del 3 maggio 2017, si indicano le modalità con cui l’Agenzia comunica
attraverso lettere della compliance agli interessati – con partita Iva attiva che abbiano presentato la
dichiarazione 2016 (relativa al periodo d’imposta 2015) - le informazioni in suo possesso dalle quali
emergono omissioni o anomalie riguardanti le dichiarazioni fiscali, per consentire agli interessati di poter
fornire elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare la presunta anomalia oppure di rimediarvi.
Modalità della comunicazione
La comunicazione è recapitata agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, attivati dai contribuenti secondo
legge, ed è, altresì, consultabile da parte del contribuente all’interno del “Cassetto fiscale”.
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può
richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le
modalità indicate nella comunicazione stessa.
Regolarizzazione con ravvedimento operoso
Si può regolarizzare con il ravvedimento operoso:
- sia l'errore della compilazione del solo quadro VA, in tal caso si ha la riduzione delle sanzioni in
misura graduata a seconda della tempestività;
- sia l'omessa dichiarazione, presentando il modello entro 90 giorni a decorrere dal 28 febbraio
2017 (data entro la quale il modello andava presentato), cioè fino al 29 maggio 2017, con
pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
I benefici si hanno anche se la violazione è stata già constatata o nel caso in cui siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti hanno avuto formale
conoscenza; mentre, non possono essere applicati dopo la notifica di un atto di
liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento oppure dopo
aver ricevuto una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatizzato o
formale.
1.9 Depositi Iva Estrazione beni senza compensazione
A seguito dell'entrata in vigore, il 1° aprile 2017, della nuova disciplina sui depositi Iva, è stata avanzata
all'Amministrazione finanziaria un'istanza di interpello per avere alcuni chiarimenti su aspetti operativi delle
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modifiche apportate all'articolo 50-bis del Decreto legge n. 331/1993 da parte del Dl collegato alla
Manovra di bilancio 2017 (articolo 4, commi 7 e 8, Dl 193/2016).
L'Agenzia ha risposto con la risoluzione n. 55 del 3 maggio 2017, con la quale per la prima volta si
affrontano alcune questioni connesse all’operatività delle recenti modifiche normative.
L'istante è una società petrolchimica esercente impianti di raffinazione in regime di deposito fiscale gestito
anche come deposito Iva, nel quale vengono lavorate materie prime di provenienza sia nazionale che
esterna (Ue ed extra Ue).
Chiarimenti sulla disciplina del deposito Iva
La risoluzione n. 55/E/2017, analizzando il caso di specie che vede protagonista una società svizzera con
rappresentante fiscale in Italia, ripercorre gli aspetti salienti della disciplina del deposito Iva e risponde a
quattro precisi quesiti.
Estrazione del bene dal deposito Iva da parte di soggetto diverso da chi lo ha introdotto
Specifica l'Agenzia che: le successive cessioni di cui i beni possono essere stati oggetto durante il periodo
di permanenza nel deposito Iva non incidono sull'individuazione della modalità di estrazione del bene
stesso, fermo restando che la base imponibile sarà comunque costituita dal corrispettivo o
valore dell'ultima di tali cessioni.
Pertanto, anche nel caso in cui i beni introdotti siano ceduti a terzi nel corso della loro permanenza nel
deposito, l'imposta da versare tramite F24 deve essere calcolata applicando il valore percentuale delle
materie prime di provenienza italiana introdotte nel deposito al corrispettivo o valore pattuito per
l'ultima cessione effettuata prima dell'estrazione. Ne consegue che il cedente dovrà comunicare
tale percentuale al soggetto che provvede all'estrazione.
Calcolo della base imponibile
Con riferimento alla determinazione della base imponibile, nel caso in cui i beni che vengono estratti dal
deposito Iva sono stati oggetto di produzione e sono il risultato della miscelazione di materie prime
acquisite in Italia oppure all’estero, la base imponibile su cui applicare l’imposta all’estrazione si può
calcolare in modo proporzionale alla natura delle materie prime utilizzate in base a un criterio Fifo.
Assolvimento dell'imposta e divieto di compensazione
Al quesito se sia possibile scomputare dal versamento (mediante F24) dell’imposta dovuta e relativa
all’estrazione di beni (con utilizzazione o commercializzazione nel territorio italiano) il credito Iva
proveniente dalla liquidazione periodica, la risoluzione n. 55/E specifica che tale possibilità è esclusa. Viene,
infatti, ribadito che il soggetto che estrae dal deposito un bene per il quale sia applicabile la procedura del
versamento diretto (mediante F24) dell’imposta dovuta non possa scomputare dal versamento
stesso il credito Iva proveniente dalla liquidazione periodica. Dunque, non è possibile alcuna
compensazione per l'Iva da versare per l'estrazione dei beni dal deposito.
Utilizzo del plafond e compilazione lettera d'intento
L'esportatore abituale che intende avvalersi del plafond per evitare il versamento dell'imposta, deve
compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario
della stessa il gestore del deposito, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate ed acquisire
la relativa ricevuta telematica.
La dichiarazione, insieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia, deve essere consegnata al
gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione.
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1.10 Compensazioni crediti tributari Nuovi limiti per le dichiarazioni post Manovra correttiva
Con la risoluzione n. 57/E, l'Agenzia delle Entrate vuole fare chiarezza su alcuni dubbi in materia di visto di
conformità e utilizzo in compensazione dei crediti tributari sorti dopo l'entrata in vigore del Dl n. 50/2017
(Manovra correttiva) a partire dal 24 marzo scorso.
Tempi decorrenza nuova normativa
L'Agenzia, con la risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017, precisa che non essendovi altri riferimenti
temporali, si debba far ricorso ai principi generali previsti dall’ordinamento, tra cui quello secondo che la
legge non dispone che per l’avvenire. Pertanto, è plausibile che le nuove norme trovino applicazione per
tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, quindi, alle dichiarazioni presentate dal 24
aprile 2017.
Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità
(ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e
all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli.
Mentre, per le dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 si applicheranno le nuove
regole e, quindi, le compensazioni saranno ammesse senza visto, solo fino all’importo di
5mila euro.
1.11 Liquidazioni Iva, possibile la proroga Online i software compilazione e controllo
La scadenza del 31 maggio per le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva potrebbe subire una
proroga amministrativa, con il rinvio dell’adempimento alla data probabile del 15 giugno 2017.
Questo quanto emerso dalla risposta del viceministro Luigi Casero, che in question time presso la
Commissione Finanze della Camera ha replicato ad un’interrogazione parlamentare presentata da Giulio
Cesare Sottanelli ed Enrico Zanetti.
I due deputati hanno ribadito al Governo le criticità già evidenziate nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e da Assosoftware circa il nuovo obbligo di comunicazione introdotto dal Dl n.
193/2016.
Rinvio tecnico
L'annuncio dell'Agenzia delle Entrate, confermato dal Viceministro all'Economia, parla proprio di un rinvio
tecnico di 10-15 giorni, in cui non saranno applicate sanzioni. Ma, per l'ufficialità si deve attendere un
provvedimento dell'Agenzia, che dovrà confermare proprio la non applicazione delle multe per il ritardo.
Alla domanda su come mai la trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche Iva non potesse
essere attuata attraverso modalità tradizionali già in uso per gli altri adempimenti, le Entrate hanno
sottolineato come la necessità di realizzare la trasmissione dei dati su un solo canale dipende da “ovvi
motivi di economicità e di sforzi di realizzazione”, in quanto se si ipotizzassero due canali per un unico
adempimento sarebbe necessario un “adeguamento di entrambe le infrastrutture di ricezione ai valori di
picco delle comunicazioni congiunte dati fattura e comunicazione dati liquidazione, che avrebbe implicati
ulteriori ulteriori espansioni infrastrutturali con costi rilevanti a carico dello Stato e quindi dei contribuenti”.
Riguardo all'obbligo di apporre la firma digitale, invece, l'Agenzia ha fatto presente che esso è
necessario perchè “garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati a prescindere dal canale
trasmissivo utilizzato” e che, per tale ragione, verrà messo a disposizione uno strumento gratuito
telematico utilizzabile dagli intermediari che non sono in possesso della firma digitale.
Software gratuito per l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Intanto sul sito web dell'Agenzia delle Entrate dal 4 maggio 2017, sono disponibili i software di
12. Circolare FISCO
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compilazione e controllo del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.
Per accedervi si deve seguire il percorso Home - Cosa devi fare - Comunicare dati - Fatture e
corrispettivi. Da qui si aprono due strade: una, che porta a al software di controllo e, l'altra, a quello di
compilazione.
Per la compilazione è a disposizione il software Ivp17, che consente la compilazione della "Comunicazione
liquidazioni periodiche Iva". L'applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della
comunicazione relativa alla tipologia dell'utente e predispone i quadri per la compilazione.
Per il controllo esiste un altro software, destinato a tutti gli utenti che vogliono verificare i file prima
all’invio, seguendo le indicazioni fornite con il provvedimento del 27 maggio 2017.
La procedura di controllo permette di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o
incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di comunicazione e le indicazioni fornite dalle
specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
La tecnologia di distribuzione dei software è quella Java, che consente all'utente di usufruire delle
applicazioni direttamente dal web: con un semplice clic è possibile scaricare le applicazioni e avere la
certezze di utilizzare sempre la versione più aggiornata.
Le reazioni
Già da alcuni giorni i commercialisti si sono fatti portavoce della richiesta di una proroga dell'adempimento
in scadenza a fine maggio.
Per il presidente dei commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani, “il dato di fatto è che a meno
di trenta giorni dalla sua scadenza ci troviamo ancora in uno stato di grande incertezza per un
adempimento che era stato annunciato senza costi e complicazioni”.
“Il software messo a disposizione dall’Agenzia – prosegue il presidente Cndcec - consentirà l’invio di un
unico file per più soggetti, e non può di fatto essere utilizzato dai noi professionisti, non
essendo possibile trasferire automaticamente i dati dai nostri software gestionali a quello predisposto
dall’Agenzia per l’invio delle comunicazioni”.
1.12 Lettere di compliance con assistenza
L'agenzia delle Entrate, con il comunicato del 5 maggio 2017, dà il conto delle lettere di compliance (sono
191.221) che sta inviando circa eventuali anomalie nella dichiarazione Iva per consentire ai contribuenti di
replicare o mettersi in regola.
Si ricorda che le modalità con cui l’Agenzia comunica le anomalie sono indicate nel provvedimento n.
85373 del 3 maggio 2017.
Dichiarazione 2017 (relativa al periodo d’imposta 2016)
Rimedi:
- i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno di imposta
2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro il 29 maggio 2017 (90
giorni che decorrono dal 28 febbraio 2017), con il versamento delle sanzioni in misura ridotta;
- i contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro Va della dichiarazione Iva relativa al
periodo d’imposta 2016 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi,
beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Si ribadisce che si può regolarizzare in tal modo a prescindere dalla circostanza che la
violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto
formale conoscenza.
13. Circolare FISCO
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L'assistenza dell’Agenzia
Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, sono a disposizione del contribuente o dell'intermediario incaricato
della trasmissione della dichiarazione:
- il numero 848.800.444 per il telefono fisso (tariffa urbana a tempo);
- il numero 06.96668907 per i cellulari (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio
gestore).
Si dovrà selezionare l’opzione “servizi con operatore > comunicazione dalla Direzione Centrale
Accertamento”.
1.13 Voluntary disclosure bis Fase di test per la procedura
E' disponibile, anche se ancora nella fase sperimentale, sul sito delle Entrate l'applicativo che consente, a
consulenti e contribuenti, di determinare gli importi sanzionatori dovuti - entro il 30 settembre 2017 - in
caso di autoliquidazione nell’ambito della nuova procedura di collaborazione volontaria (voluntary
disclosure bis ex Dl 193/2016, convertito dalla legge 225/2016).
La procedura applica, dal giorno successivo a quello della scadenza originariamente prevista per il
pagamento dell’imposta a cui si riferiscono fino alla data del versamento, i tassi agevolati stabiliti per la
definizione agli inviti all’adesione. Consente di calcolare le sanzioni beneficiando del cumulo giuridico.
L'accesso dalla sezione servizi fiscali online - senza registrazione.
La fase sperimentale è necessaria affinché operatori e professionisti possano inviare osservazioni o
suggerimenti per apportare eventuali migliorie (va utilizzato l’indirizzo di posta elettronica
dc.acc.sga@agenziaentrate.it).
La piena funzionalità sarà comunicata sul sito delle Entrate, a sperimentazione conclusa.
Permette di elaborare anche i codici tributo da utilizzare nell’F24
I tre software dell'applicativo, oltre a consentire al contribuente di calcolare sanzioni e interessi dovuti per
l’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi percepiti all’estero e le sanzioni per l’omessa compilazione
del quadro RW, anche i codici tributo da utilizzare per il versamento in F24.
Dunque, ai contribuenti non resta che determinare le imposte (Irpef o sostitutiva), le relative addizionali e
l’eventuale contributo di solidarietà.
1.14 Split payment fino al 2020
Il Consiglio dell’Unione europea ha accolto la richiesta dell'Italia di prorogare l’autorizzazione per
l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) che, pertanto, sarà applicata
fino al 30 giugno 2020. La richiesta di proroga è stata avanzata in virtù dell'ampliamento dell’ambito
applicativo operato dal decreto legge 50/2017 (manovra correttiva).
La decisione di esecuzione (Ue) 2017/784 del 25 aprile 2017, pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea” del 6 maggio 2017, abroga, a decorrere dal 1° luglio 2017, la precedente decisione
del 2015.
Pertanto, fino al 30 giugno 2020:
- l’Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi a favore delle pubbliche
amministrazioni, delle società controllate da pubbliche amministrazioni e delle società quotate in
borsa incluse nell’indice Ftse Mib debba essere versata dall’acquirente/destinatario su un apposito
conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale;
- nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore
14. Circolare FISCO
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dei soggetti sopra elencati sia apposta una specifica annotazione secondo cui l’Iva deve essere
versata su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale.
Split payment
Introdotto nell’ordinamento italiano dalla legge di Stabilità 2015, è una speciale modalità di versamento
dell’Iva, in deroga alla direttiva 2006/112/Ce, applicabile alle operazioni effettuate nei confronti di
pubbliche amministrazioni che non risultano debitori d’imposta:
- al fornitore, del bene o del servizio, è pagato il solo importo del corrispettivo al netto dell’Iva
indicata in fattura;
- le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di
soggetto passivo d’imposta, versano direttamente all’erario l’Iva addebitata loro dai fornitori.
1.15 Controlli automatizzati su Iva periodica. Codice tributo per versamenti parziali
I contribuenti che intendono effettuare il versamento parziale, con F24, delle somme dovute a seguito
delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis, Dpr n. 633/1972 delle liquidazioni periodiche Iva,
devono utilizzare il codice tributo istituito dall’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 58 del 9 maggio
2017.
Nel modello F24 l’istituito codice “9035” denominato “Articolo 54-bis Versamento IVA
mensile/trimestrale – IMPOSTA” va esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Negli appositi campi, vanno inseriti anche il
codice atto e l’anno di riferimento presenti nella comunicazione d’irregolarità.
La risoluzione n. 58 ricorda che il codice è utile per effettuare il versamento di parte dell’importo
complessivamente richiesto.
1.16 Modello Redditi Pf Modifiche specifiche tecniche e invio
Con provvedimento n. 90520 del 10 maggio, l'Agenzia delle Entrate approva alcune modifiche alle
specifiche tecniche al modello di dichiarazione “Redditi 2017-PF”.
Tali modifiche si sono rese necessarie per fornire ulteriori indicazioni agli operatori del settore e per
correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione delle specifiche tecniche
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, dall’11 maggio 2017 è anche possibile correggere, integrare e trasmettere in via telematica il
modello Redditi Pf precompilato dall’Agenzia delle Entrate (ex modello UNICO). Il servizio di
trasmissione di Redditi Pf resterà attivo fino al 2 ottobre.
All’interno del sito dedicato alle dichiarazioni precompilate si può scegliere una tra le applicazioni:
- Redditi Pf Web (l’applicazione che consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF
(fascicolo 1 e, in parte, fascicolo 2) senza scaricare alcun software);
- Redditi Pf Online (riservato ai contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da
partecipazione o che devono presentare il modello Iva).
1.17 Comunicazioni dati liquidazioni periodiche Iva Software gratuito
L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 10 maggio 2017, dà notizia della disponibilità, per
contribuenti e intermediari, del software gratuito che permette la trasmissione online delle comunicazioni
dei dati delle liquidazioni periodiche Iva ex art. 4 del Dl n. 193/2016.
15. Circolare FISCO
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contabili di Perugia
I file possono comunque essere generati con altri strumenti informatici che rispettino la struttura definita
con provvedimento 58793/E/2017.
La scadenza per l'invio è fissata al 31 maggio 2017, ma si è in attesa di una proroga.
I percorsi sul sito delle Entrate
Per il “Software di compilazione Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA”: Home - Cosa devi fare -
Comunicare dati - Fatture e corrispettivi - Software di compilazione.
Per il software di controllo: Home - Cosa devi fare - Comunicare dati - Fatture e corrispettivi - Software
di controllo.
Per istruzioni e assistenza: Home - Strumenti - Specifiche tecniche - Modelli di comunicazione - Fatture e
corrispettivi.
Firma elettronica sempre su ogni file
Il comunicato ricorda che ai file contenenti le comunicazioni va apposta una qualsiasi firma qualificata:
- firma digitale o, in alternativa
- firma Entrate (firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate).
La firma Entrate potrà essere apposta con la nuova funzionalità disponibile sulle piattaforme “Desktop
Telematico” ed “Entratel Multifile”, con un'unica operazione su tutti i file selezionati.
Funzionalità “Fatture e Corrispettivi”
Disponibile per i contribuenti con le credenziali Entratel, Fisconline o SPID è utile per l'invio di:
- singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma
digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate ovvero “sigillate” tramite
l’apposita funzionalità disponibile;
- file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con
certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate;
- (disponibile dal 16 maggio 2017) file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le
comunicazioni di più contribuenti (file XML) che possono non essere firmate singolarmente.
Web services
I soggetti che hanno già accreditato un canale web services - Servizio in cooperazione applicativa - per il
colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale:
- singole comunicazioni (file XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma
digitale) o con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate riferiti ad un singolo contribuente;
- file ZIP (cartelle compresse) contenenti le comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con
certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate;
- file ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le comunicazioni di più contribuenti
(file XML) che possono non essere firmate singolarmente.
Protocollo ftp
I soggetti che hanno accreditato un canale ftp di trasferimento file per il colloquio con il Sistema di
interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più comunicazioni firmate
singolarmente con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle
Entrate.
Le comunicazioni possono essere inserite in un unico supporto e trasmesse secondo le modalità descritte
nel documento Istruzioni per il Servizio SDIFTP vers. 1.3 (disponibile sul sito fatturapa.gov.it)..
1.18 Online il sito dedicato agli aiuti PON Imprese e Competitività
16. Circolare FISCO
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Nuovo sito per i programmi comunitari
Gli operatori economici interessati a conoscere la programmazione comunitaria 2014-2020, dal 9 maggio
2017, hanno a disposizione il nuovo sito www.ponic.gov.it, attuato su iniziativa del ministero dello Sviluppo
Economico.
Navigando nelle pagine del sito, raggiungibile anche dall'indirizzo www.iniziativaPMI.gov.it, è possibile
venire a conoscenza dei dettagli dei vari Programmi Operativi dei programmi comunitari gestiti dal MiSE.
La nuova piattaforma vuole essere il luogo di scambio di informazioni, promozioni, incontri e confronto di
tutti gli attori, attuali e potenziali, interessati ai PON.
Il sito è suddiviso in 5 “mini-siti” tematici, ognuno dei quali è dedicato agli “assi” di intervento (i 4 assi del
PON IC e del PON Iniziativa PMI).
E’ in corso di apertura un’area “OPEN DATA, dOve sarà possibile accedere e consultare tutti i progetti
finanziati, attraverso un sistema di geomarketing.
Regione Toscana: aggiornata la guida agli incentivi per imprese
La regione Toscana rende noto che, in data 30 aprile 2017, è stato effettuato l’aggiornamento della Guida
di orientamento agli incentivi per le imprese.
Il documento offerto intende fornire strumenti per orientarsi tra agevolazioni e incentivi pubblici destinati
alle imprese; è costituita da schede informative sui singoli incentivi, raggruppate per ambiti di attività.
Nella Guida troviamo informazioni relative a:
- creazione di startup innovative;
- microcredito per nuove imprese giovanili, femminili, destinatari di ammortizzatori sociali;
- nuove imprese a tasso zero;
- selfiemployment: sostegno all’avvio di iniziative imprenditoriali per giovani disoccupati;
- Smart&Start;
- Piccole e medie cooperative – Nuova Marcora;
- Rete incubatori Invitalia.
1.19 Modelli Redditi 2017 Modifiche per proroga e nuovo limite compensazioni
Con il provvedimento n. 90915/2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche ai modelli di
dichiarazione Redditi 2017-ENC, Redditi 2017-SC, Redditi 2017-SP, Consolidato nazionale e mondiale
2017, Irap 2017, nonché delle relative istruzioni e delle istruzioni generali comuni ai modelli Redditi 2017
delle società e degli enti approvati con separati provvedimenti del 31 gennaio 2017.
Analogamente, con lo stesso provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli Redditi 2017-ENC, Redditi 2017-SC, Redditi
2017-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2017 e Irap 2017, che sono state approvate con separati
provvedimenti del 15 febbraio 2017.
La necessità di intervenire su tali modelli di dichiarazione e relative istruzioni è sorta per consentire
l'adeguamento degli stessi alla normativa entrata in vigore successivamente alla loro approvazione e per
permettere la correzione di alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Spazio alla proroga per le società che seguono i nuovi Oic 2016
La modifica apportata ai modelli Redditi e Irap 2017 si è resa necessaria per far spazio alla proroga
prevista dal Dl n. 244/2016 (Milleproroghe), che prevede uno slittamento di 15 giorni del termine per la
presentazione delle rispettive dichiarazioni per le imprese interessate dalle novità sul bilancio
(Dlgs 139/2015).
Così i citati modelli e le relative istruzioni sono stati rivisti con l'introduzione nel frontespizio delle
17. Circolare FISCO
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dichiarazioni di una nuova casella denominata «articolo 13-bis», che va barrata dai soggetti che redigono
per la prima volta il bilancio, in conformità ai nuovi principi contabili Oic in vigore dal 2016.
Per tali soggetti, infatti, il termine per presentare le dichiarazioni dei redditi e Irap relative al
2016 (modelli Redditi 2017 e Irap 2017) è stato posticipato al 15 ottobre 2017 e slitta
ulteriormente a lunedì 16 ottobre 2017.
Inoltre, i suddetti modelli hanno subito una rivisitazione anche per tener conto del nuovo limite alle
compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta, che è sceso a 5mila euro per effetto delle disposizioni
contenute nel decreto legge n. 50 del 2017.
1.20 5 per mille Elenco permanente
Sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, gli elenchi degli iscritti provvisori alla ripartizione del 5
per mille dell’Irpef 2017 (sezione “Documentazione - 5 per mille - 5 per mille anno finanziario 2017”).
Gli enti indicati nell’elenco pubblicato lo scorso 31 marzo, a condizioni invariate, non hanno dovuto
trasmettere la domanda di iscrizione per il 2017 né dovranno provvedere alla successiva dichiarazione
sostitutiva, in quanto ancora valide quelle inviate per il 2016.
Ricordiamo le date utili:
- 22 maggio - termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate delle richieste di correzione di
errori di iscrizione negli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive
dilettantistiche;
- 30 giugno - termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni sostitutive da parte degli
enti del volontariato e all’Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni
sportive dilettantistiche per i nuovi iscritti del 2017 che non sono presenti nell’elenco permanente
degli iscritti;
- 2 ottobre - termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione per il 2017 e/o delle
successive integrazioni documentali.
1.21 Reverse charge L'Agenzia chiarisce il nuovo regime sanzionatorio
Con la circolare n. 16 dell'11 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate analizza le disposizioni sanzionatorie per
le violazioni in materia di inversione contabile previste dal Dlgs 471/1997, che è stato modificato in più
parti dal Dlgs n. 158/2015 (recante “Revisione del sistema sanzionatorio”).
Modifiche alla normativa
Nello specifico, il suddetto Dlgs 158 del 24 settembre 2015 - in attuazione della delega fiscale di cui alla
Legge n. 23/2014 - ha modificato il comma 9-bis, articolo 6 del Dlgs 471/1997 e ha introdotto tre nuovi
commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3), che disciplinano le violazioni relative al meccanismo dell’inversione
contabile commesse dal cessionario o committente.
Analogamente, il provvedimento ha modificato le sanzioni amministrative in materia di documentazione e
registrazione delle operazioni Iva, previste nell’art. 6 del Dlgs. n. 471 del 1997, intervenendo, soprattutto
con riguardo alla disciplina sanzionatoria dell’inversione contabile.
A tal fine, la sanzione ridotta già prevista per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e
alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva (dal 5 al 10% dei
corrispettivi non documentati o non registrati, ovvero da 250 a 2mila euro, laddove la
violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito) è stata estesa anche alle medesime
violazioni relative ad operazioni soggette all’inversione contabile. Inoltre, è stato aggiunto che a tale
sanzione soggiace il cedente o prestatore (e non più genericamente “chi viola”, come previsto dalla
18. Circolare FISCO
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norma previgente).
Ricordando che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016 e trovano
applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per
le quali non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al primo gennaio 2016,
l'Agenzia delle Entrate si sofferma soprattutto sulla riforma della disciplina sanzionatoria del sistema
dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3).
Nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile
La circolare 16/E/2017 sottolinea come l'obiettivo del Legislatore, nell'apportare le modifiche citate, sia
stato quello di creare con riferimento al sistema dell'inversione contabile un meccanismo sanzionatorio
basato ancor di più sul principio di proporzionalità. Quest'ultimo, infatti, mira a colpire in modo più grave
le violazioni compiute con un intento fraudolento e in modo più lieve le fattispecie per le quali l’imposta
risulta, comunque, assolta anche se irregolarmente.
A tal fine, il Legislatore ha previsto una norma di carattere generale (articolo 6, comma 9-bis, Dlgs
471/1997) e tre norme speciali (commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3). Le nuove norme trovano applicazione
anche rispetto alle violazioni in materia di inversione contabile nel settore dell’agricoltura e delle
operazioni intracomunitarie.
Chiarimenti dell'agenzia delle Entrate
L'Agenzia, con la circolare in oggetto, specifica alcuni punti dubbi della nuova normativa, fornendo rilevanti
precisazioni.
In primo luogo, viene analizzata la fattispecie dell'omissione degli adempimenti relativi
all’inversione contabile (comma 9-bis). Si tratta dell'ipotesi in cui l’operazione doveva essere
assoggettata al sistema dell’inversione contabile, ma il cessionario o committente, soggetto passivo
d’imposta, non ha posto in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti previsti.
In tal caso, per il cessionario/committente è prevista l’applicazione di una sanzione in misura fissa, da un
minimo di 500 fino a un massimo di 20mila euro, purché l'operazione non sia stata occultata, ma risulti
comunque dalla contabilità. Al contrario, se l’operazione non risulta dalla contabilità, è prevista la più grave
sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile non documentato, con un
minimo di 1.000 euro.
Nel caso in cui l'operazione soggetta all'inversione contabile è stata, per errore,
assoggettata al regime Iva ordinario dal fornitore, il quale abbia comunque assolto
l'imposta registrandola e computandola nella liquidazione di competenza (fattispecie
dell'applicazione dell'Iva con modalità errate), non occorre che il cessionario/ committente regolarizzi
l'operazione ed è fatto salvo il suo diritto alla detrazione. L'irregolarità è punita con la sanzione da 250 a
10.000 euro a carico del destinatario, con responsabilità solidale del fornitore.
Nel caso in cui, invece, il destinatario applica indebitamente l'Iva, con l'inversione contabile, su operazioni
esenti, non imponibili o non soggette, non sorge alcun debito d'imposta, né costituisce, salvo l'ultimo caso,
violazione sanzionabile.
In altri termini, gli organi accertatori devono cancellare sia il debito erroneamente computato che la
detrazione operata, in modo da neutralizzare totalmente gli effetti dell'errore, senza applicazione di alcuna
sanzione.
19. Circolare FISCO
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ADEMPIMENTI E SCADENZE
15 giugno 2017
- Emissione e registrazione delle fatture differite Soggetti: Soggetti Iva
- Registrazione delle operazioni per le quali è rilasciato scontrino fiscale o ricevuta fiscale Soggetti:
Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati - Soggetti che operano nella grande
distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei
corrispettivi secondo la circolare n. 8/E del 23.2.2006.
- Associazioni sportive - registrazione corrispettivi Soggetti: Associazioni sportive dilettantistiche,
associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale
agevolato di cui all'art.1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398
20. Circolare FISCO
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GUIDA PRATICA
Compensazioni crediti fiscali e apposizione visto di conformità: nuove regole
La Manovra correttiva (decreto legge n. 50/2017) ha previsto alcune modifiche alla normativa in materia di
utilizzo in compensazione dei crediti fiscali (Iva, Redditi, Irap, Ritenute) e di apposizione del visto di
conformità, al fine di contrastare indebiti comportamenti registrati dall’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” il giorno 24 aprile 2017 e nella stessa data è
entrato in vigore.
Novità in materia di compensazione di crediti fiscali e visto di conformità
In particolare il Dl 50/2017 ha previsto una stretta sulle compensazioni, abbassando la soglia fissata dalla
legge di Stabilità 2014, che ha introdotto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle
dichiarazioni dalle quali emerge un credito relativo ad imposte sui redditi, relative addizionali, ritenute
d’acconto, imposte sostitutive ed IRAP, superiore a 15.000 euro, che si intende utilizzare in
compensazione nel modello F24.
Nello specifico, il Legislatore è intervenuto:
- abbassando da 15mila a 5mila euro il limite della somma recuperabile con l’F24
senza obbligo di apposizione del visto di conformità (da parte di soggetti abilitati) o
sottoscrizione (da parte di chi effettua il controllo contabile), sulla dichiarazione da cui emerge il
credito vantato.
L'abbassamento del limite vale per le cosiddette “compensazioni orizzontali”, ossia quelle tra crediti e
debiti relative ad imposte e contributi diversi. Il nuovo limite per la compensazione “libera”, ovvero senza
obbligo del visto di conformità, scende da 15.000 a 5.000 euro; per cui è ora imposto il visto di
conformità del commercialista su tutte le compensazioni fra debiti e crediti fiscali che superano il nuovo
limite.
Non è soggetta ad alcun vincolo la compensazione di crediti con debiti della stessa natura come, ad
esempio, compensazione del credito Iva con debito Iva (cosiddetta compensazione verticale).
Gli altri interventi del Legislatore prevedono che:
- l’utilizzo improprio dei crediti in questione (per assenza del visto di conformità o della
sottoscrizione alternativa, ovvero in presenza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa
apposti da soggetti non abilitati), ne comporti il recupero a mezzo atto di
contestazione con relativi interessi e sanzioni da parte dell’ufficio;
- le somme risultanti dall’atto di contestazione non possono essere corrisposte tramite
compensazione.
Ma l'altra grande novità in materia di compensazioni dei crediti fiscali è l'introduzione per i titolari di
partita Iva, dell'obbligo generalizzato, per le compensazioni di Iva, imposte sui redditi, irap, ritenute,
addizionali, imposte sostitutive, crediti di imposta da quadro U, di utilizzo dei canali telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste a prescindere dagli importi oggetto di
compensazione e dal fatto che il credito di imposta che si utilizza in compensazione sia soggetto o meno
all’apposizione del visto di conformità.
N.B. - Per i titolari di Partita Iva, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile
in nessun caso, effettuare compensazioni mediante l’utilizzo del servizio Home Banking
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offerto dalla propria banca.
Difficoltà per imprese e professionisti
Si tratta di modifiche che a ben vedere ricadono non senza ripercussioni su imprese e professionisti,
comportando maggiori adempimenti e costi per i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo.
Le imprese, infatti, con l'abbassamento del limite alle compensazioni Iva senza visto di conformità vanno
incontro a maggiori costi, dovendo ovviamente pagare l’intermediario abilitato per fruire della
compensazione Iva.
Analogamente, l'introduzione dell’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli
F24 contenenti compensazioni con le imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte
sostitutive alle imposte sul reddito, Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU, aggrava la
situazione di molte imprese.
Ciò in quanto, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e
di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita Iva devono transitare da
Entratel o Fiscoonline, mentre fino al 23 aprile l’obbligo c’era solo per compensazioni Iva superiori a
5.000 euro.
Inoltre, non sarà più possibile compensare con modello F24 le imposte richieste
dall’ufficio in seguito al recupero di crediti indebitamente utilizzati che dovranno quindi
essere obbligatoriamente versati.
Per i professionisti - commercialisti in primo luogo - invece, emerge un'altra criticità. I professionisti sono
obbligati a sottoscrivere un’assicurazione ad hoc, con costi molto più alti rispetto a quelli delle polizze
“ordinarie”.
A questo punto, si dovranno attendere i tempi tecnici necessari richiesti per l'adeguamento delle polizze
dei professionisti con i nuovi massimali, con il rischio che, nel frattempo, molti contribuenti, soprattutto
artigiani e piccole imprese, possano vedersi negata la compensazione richiesta al loro professionista.
Dubbi operativi e richiesta di chiarimenti
Con la scadenza del 16 maggio 2017 (IVA, contributi previdenziali INPS, INAIL, ritenute fiscali ed altro
ancora), le compensazioni si profilano ricche di complicazioni e dubbi per i contribuenti.
Al fine di sciogliere alcuni aspetti critici di maggior rilievo sono intervenuti sull'argomento sia l'Agenzia
delle Entrate (risoluzione n. 57/2017) che la Fondazione studi dei consulenti del lavoro (circolare 4/2017).
Decorrenza temporale delle nuove compensazioni
Poiché il Decreto legge n. 57/2017 non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, è intervenuta
l’Agenzia delle Entrate a chiarire alcuni problemi di carattere pratico che si sono verificati dopo l'entrata in
vigore del provvedimento stesso, specie con riferimento ai crediti Iva relativi al 2016, derivanti dalle
dichiarazioni Iva 2017 già presentate.
Facendo ricorso ai principi generali previsti dall’ordinamento, la risoluzione n. 57/E/2017, precisa che le
nuove regole sulla compensazione delle imposte con modello F24 e l'obbligo di apporre il visto di
conformità per l'utilizzo in compensazione di importi superiori ai 5.000 euro si applicano “per tutti i
comportamenti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017”.
Ne consegue che con riferimento al visto di conformità:
- per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità (ossia il
modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e
all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), restano applicabili i
precedenti vincoli e, di conseguenza, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che,
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pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da
dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.
- viceversa, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio,
modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative)
vige la nuova disciplina e, quindi, l'obbligo del visto di conformità qualora si intenda compensare
crediti superiori ad 5.000 euro.
Per quanto concerne i versamenti, la risoluzione n. 57/E/2017 specifica che:
- considerati i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo
sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di F24 presentati da
titolari di partita IVA, che intendono effettuare la compensazione di crediti, inizierà solo a partire dal 1°
giugno 2017.
N.B. - Il fatto che la risoluzione abbia evidenziato che fino a tale data l'Amministrazione finanziaria non
sarà in grado di effettuare il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate, non significa che la disciplina non sia da intendersi comunque vigente e, quindi, obbligatoria
sin dal 24 aprile 2017.
Nuove regole sulle compensazioni: aspetti operativi
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro interviene con la circolare n. 4/2017 per fornire prime
indicazioni operative sui nuovi aspetti delle compensazioni delle imposte sui redditi, dei crediti Iva e di
quelle indebite.
Di seguito alcuni dei principali chiarimenti resi.
Nuovo Limite visto di conformità - L’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione fiscale è
obbligatoria per utilizzare in compensazione i crediti superiori a 5.000 euro.
Ai fini della verifica del limite bisogna considerare le singole tipologie di credito che emergono dalla
dichiarazione. Pertanto, se dalla stessa emergono crediti di natura diversa, inferiori al limite, non è
necessaria l’apposizione del visto. Per l’utilizzo dei crediti in compensazione, il contribuente non deve
necessariamente aver prima presentato la dichiarazione fiscale.
Rimborsi da assistenza fiscale - Con riferimento alla compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale
dei sostituti d’imposta (questi ultimi effettuano la compensazione delle somme che sono state rimborsate
ai sostituiti, nel mese successivo a quello di effettuazione del rimborso, nonché nei limiti delle ritenute
d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione), la
circolare ha rilevato che tali compensazioni non rilevano affatto per la determinazione del limite massimo
di compensazione per ciascun anno solare (attualmente fissato in 700.000 euro).
Bonus 80 euro - Un dubbio sorto è quello che riguardava l'applicazione delle nuove regole anche al
cosiddetto bonus Renzi di 80 euro: il credito Irpef introdotto dall’articolo 1 del DL. n. 66/2014 anticipato
al lavoratore dipendente e assimilato in busta paga dai datori di lavoro che operano come sostituti
d’imposta.
Da una prima lettura della norma è possibile affermare che le nuove regole per la compensazione dei
crediti d’imposta con modello F24 non si applicano anche al bonus in parola, in quanto non rientra tra i
crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
La circolare n. 4/2017 dei Consulenti del lavoro ha ulteriormente ribadito che le nuove regole per la
compensazione dei crediti d’imposta con modello F24 non si applicano al bonus 80 euro, dal momento
che tale bonus presenta caratteristiche di specialità rispetto agli altri crediti di imposta, in quanto il
sostituto d’imposta svolge un’attività di erogazione del bonus per conto dell’Agenzia delle Entrate.
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Analoga esclusione vale anche per la compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale dei sostituti
d’imposta che, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 175/2014, dal
2015, devono essere effettuate mensilmente in compensazione con le modalità di cui all’art. 17 del Dlgs.
n. 241/1997. Si tratta di compensazioni per le quali è cambiata la modalità di recupero delle somme
anticipate dai sostituti d’imposta, i quali hanno effettuato un rimborso per conto dell’Amministrazione
finanziaria nell’ambito dell’attività di assistenza fiscale. Anche tali tipologie di compensazioni assumono
carattere di specialità e, quindi, risultano escluse dalle nuove regole sulle compensazioni.
Obbligo utilizzo canali telematici per l’invio degli F24 con compensazioni
Il Decreto legge n. 50/2017 ha cambiato le regole per la presentazione dei modelli F24 contenenti
compensazioni per i titolari di partite Iva.
Infatti, per tali soggetti è subentrato l’obbligo generalizzato di presentare i modelli F24 esclusivamente
mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 on line, F24 web o F24 cumulativo), per
qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di IVA, sia che si tratti di imposte sui redditi,
Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d’imposta, senza limiti di importo.
N.B. - Dal 24 aprile, per i titolari di partita Iva sono state, quindi, introdotte ulteriori
restrizioni sulle modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione.
I contribuenti titolari di partita Iva NON possono più avvalersi dei sistemi di home
banking delle banche o delle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento quando
vi sono compensazioni di:
- crediti Iva (annuali o trimestrali) per importi fino a 5.000,00 euro annui;
- crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP.
Attenzione! La modifica obbliga da subito i contribuenti a dotarsi di una utenza
telematica.
Riepilogo delle modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione per tutti i titolari di partita
IVA, per qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui
redditi:
– F24 con saldo positivo: La presentazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso i canali telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), direttamente dal contribuente o
tramite un intermediario abilitato.
Non è ammessa la presentazione della delega F24 mediante i servizi di home banking, remote banking
o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc..
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– F24 con saldo zero: Nessuna novità. Sia i titolari di partita IVA che i soggetti privati continueranno a
presentare i modelli F24 esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia
delle Entrate (Entratel/Fisconline, F24 web o F24 online), oppure attraverso l’intermediario abilitato che
può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti (F24 cumulativo o F24 addebito unico).
Non è ammessa la presentazione della delega F24 mediante i servizi di home banking, remote banking
o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc.
– F24 senza compensazioni: la presentazione dovrà comunque avvenire in modalità esclusivamente
telematica attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel, oppure mediante
i servizi di home banking, remote banking oppure altri messi a disposizione da anche, Poste, etc..
Norme e prassi
Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017
INFORMAZIONI DI CONTATTO
Simone Bucaioni
dottore commercialista
Tel. +39 075 5722661
Fax +39 075 5717996
bucaioni@studiobcm.it
Benedetta Bonanni
dottore commercialista
Tel. +39 075 5722661
Fax +39 075 5717996
bonanni@studiobcm.it