1. BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA
SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999
06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odcecperugia.it
www.studiobucaioni.it
Circ. n.4/2019
Perugia, lì 11 febbraio 2019
Ai gentili
Clienti
Loro Sedi
Oggetto: IVA - news 2019 – comunicazione mensile dei dati delle operazioni trasfrontaliere (c.d.
esterometro).
Gentile cliente,
con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria a decorrere dall’anno 2019 è stabilito l’obbligo di
comunicazione mensile dei dati delle operazioni trasfrontaliere cd. esterometro, ai sensi e per gli effetti
dell’art.1 comma 3-bis del D.Lgs 127/2015. La prima comunicazione è in scadenza il prossimo 28 febbraio
2019, con riferimento alle fatture emesse e registrate per il mese di gennaio 2019.
L’invio dei dati delle operazioni non è dovuto se la cessione dei beni o la prestazione di servizi è stata
documentata mediante fattura elettronica o bolletta doganale; l’emissione della fattura elettronica, su base
facoltativa, per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto non residente e non
stabilito, consente infatti di assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni trasfrontaliere attive
direttamente allo SdI anziché con il c.d. esterometro.
Pertanto, è previsto l’invio mensile dei dati delle operazioni attive e passive trasfrontaliere documentate con
fatture cartacee, con l’esclusione delle esportazioni e delle impostazioni di beni gestite in dogana e
documentate dalla bolletta doganale; il termine per la comunicazione dei dati è l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di ricezione (la data coincide con quella di registrazione della fattura passiva cartacea
ricevuta), ovvero di emissione della fattura attiva non elettronica.
2. BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA
2
Soggetti obbligati
L’obbligo d’invio dell’esterometro riguarda, quindi, tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia
(professionisti, imprese residenti in Italia o soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia), per le operazioni
rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, indifferentemente che si tratti di operatori economici o di
soggetti privati (ivi inclusi gli enti non commerciali).
Soggetti esclusi o esonerati
Rimangono esclusi dall’adempimento in parola gli stessi soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica
(contribuenti in regime forfettario, in regime dei minimi, i produttori agricoli in regime di esonero IVA, operatori
sanitari obbligati all’invio al sistema tessera sanitaria, associazioni e società sportive dilettantistiche in regime
398/91 con proventi fino a 65.000 euro/anno), e i soggetti non residenti identificati in Italia (sia tramite
rappresentante fiscale che con identificazione diretta).
Intrastat
L’invio dell’esterometro non esonera gli ordinari obblighi di presentazione degli elenchi INTRASTAT per le
cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi.
Spesometro
A decorrere dall’1.1.2019 con l’introduzione della fatturazione elettronica e l’esterometro è soppresso
l’adempimento dello spesometro semetrale.
Sanzioni
Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati è prevista la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna
fattura con limite massimo di 1.000 euro al trimestre; la sanzione è ridotta alla metà (con massimale di 500
euro) qualora la trasmissione dei dati omessi/corretti avvenga entro 15 giorni successivi alla scadenza
stabilita.
* * *
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per
l’assistenza necessaria.
Simone Bucaioni