2. Circolare FISCO
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Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
Sommario
NEWS 4
1.1 Erogazioni liberali detraibili anche se con attività indiretta 4
1.2 Aggiornamenti delle Faq su Sabatini-ter 4
1.3 Servizi sanitari resi dalle farmacie con esenzione Iva limitata 5
1.4 Nuove lettere di compliance dalle Entrate 6
Dati della comunicazione 6
Come viene informato il contribuente 6
Regolarizzazione 6
1.5 Riforma Terzo settore e impresa sociale 6
Codice unico per il Terzo settore 7
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale 7
1.6 Finanziamenti agevolati alle imprese che perseguono finalità di utilità sociale 8
1.7 Pubblicati i correttivi degli studi di settore 9
1.8 Accesso ai contributi per le imprese sociali 9
Programmi ammissibili 9
Il peso dell’agevolazione 9
L’erogazione del contributo 9
1.9 FAQ MiSE su Iper e Super ammortamento 10
L'Iper e il Super ammortamento 10
Beni strumentali usati in laboratorio 10
Iper ammortamento e lavoro autonomo 11
1.10 Manovra: Web tax transitoria e accelerazione dei rimborsi Iva 11
Web tax volontaria 11
Split soft con l'accelerazione dei rimborsi Iva 11
Voluntary-bis con più appeal 12
Stretta sulla detrazione Iva 12
Isa 12
Liti pendenti 12
Compensazione cartelle esattoriali estesa 12
1.11 Software Entrate per varie dichiarazioni 12
Modello 770 12
Otto, cinque e due per mille dell'Irpef 2017 13
Scadenza Irap 13
Scadenza Redditi Sc e Redditi Enc 13
1.12 Circolare Entrate su nuovo regime dei residenti non domiciliati 13
Normativa 13
Ambito soggettivo comune: residenza in Italia 14
Ambito oggettivo: imposizione sostitutiva 14
Esercizio opzione 15
Incentivi per i diversi tipi di soggetti 15
3. Circolare FISCO
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contabili di Perugia
1.13 Cassetto fiscale con i dati 2015 16
1.14 Decreto antiriciclaggio approvato 16
1.15 Fusione inversa con regole contabili della fusione diretta 17
1.16 Avvisi bonari per fabbricati non più rurali 18
Esclusioni 18
1.17 Regime premiale per 155 studi di settore 19
Soggetti interessati 19
1.18 Sisma: chiarimenti su sospensione delle ritenute IRPEF 20
1.19 Cinque per mille. Online iscritti permanenti e nuovi iscritti 20
Adempimenti dei nuovi iscritti 20
Ultimo treno per i ritardatari 21
1.20 Cooperative compliance: modalità operative e Ufficio competente 21
Ufficio Cooperative Compliance 21
Il controllo anticipato non esclude quello successivo 22
1.21 Comunicazioni periodiche Iva: proroga e Faq delle Entrate 22
1.22 Assonime: super ammortamento per locazione operativa e noleggio 23
1.23 Nuovi servizi per l’app “AgenziaEntrate” per cellulari e tablet 24
Nuovi servizi: calendario delle scadenze fiscali 24
1.24 Enti locali: aumenti di tributi locali nei termini 25
Risoluzione n. 1: modifiche a tariffe e aliquote dei tributi locali entro i termini 25
Risoluzione n. 2: non sono ammesse manovre peggiorative 25
1.25 Ace dopo l'adozione dei nuovi principi contabili nazionali 26
ADEMPIMENTI E SCADENZE 27
16 giugno 2017 27
26 giugno 2017 28
30 giugno 2017 28
GUIDA PRATICA 30
Reverse charge Novità sul regime sanzionatorio 30
Come funziona in pratica il reverse charge 30
Ambito di applicazione del reverse charge 30
Revisione sistema sanzionatorio amministrativo e reverse charge 31
Reverse charge, sanzioni light per gli errori 32
Norme e prassi 33
Informazioni di contatto 33
4. Circolare FISCO
Pagina 4
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NEWS
1.1 Erogazioni liberali detraibili anche se con attività indiretta
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 59 del 12 maggio 2017, analizza il tema della
detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di un’associazione
operante nel settore dello spettacolo.
L'associazione svolge l'attività nel settore dello spettacolo musicale non solo in modo diretto, ma
anche indirettamente. Tramite le erogazioni ricevute, infatti, essa realizza la propria attività
istituzionale sia in via diretta, per la produzione di spettacoli musicali, sia in via indiretta, tramite
altro ente, che svolge attività musicale con la propria orchestra, utilizzando le somme ricevute
secondo le indicazioni vincolanti dell’associazione stessa.
L'associazione ha chiesto all'Amministrazione finanziaria se le persone fisiche che effettuano
erogazioni liberali a favore della associazione stessa, possano usufruire della detrazione di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera i), del Tuir (Dpr 917/1986).
La risoluzione n. 59/E conclude affermando che non è di ostacolo alla fruizione del beneficio
fiscale la circostanza che la produzione nei vari settori dello spettacolo sia attuata anche tramite
altro ente, fermo restando che, ai sensi del citato articolo 15 “le erogazioni non utilizzate per tali
finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalità, all’entrata dello Stato”, e, pertanto, sarà onere dell’associazione che attribuisce le
erogazioni ricevute verificarne l’effettivo utilizzo, da parte dell’ente esterno.
1.2 Aggiornamenti delle Faq su Sabatini-ter
Nuovi chiarimenti - aggiornati al 12 maggio 2017 - sulla Sabatini-ter (agevolazioni per beni
strumentali nuovi per l'impresa) da parte del ministero dello Sviluppo Economico.
Ferme restando tutte le altre limitazioni all’ammissibilità previste dal decreto ministeriale 25
gennaio 2016 e dalle circolari n.14036/2017, n. 17677/2017 e n. 22504/2017, si comunica che –
a titolo esemplificativo e non esaustivo - sono sempre esclusi dal contributo “ Nuova
Sabatini”:
- i beni non ad uso produttivo;
- i beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- i beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
- i beni non correlati all’attività dell’impresa, così come risultante dall’oggetto sociale;
- i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell’autonomia
funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario
preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
- i terreni;
- i fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre
opere murarie di qualsiasi genere;
- le scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- i servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
- qualsiasi spesa relativa a commesse interne all’azienda;
- i materiali di consumo;
5. Circolare FISCO
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contabili di Perugia
- le spese di funzionamento;
- le spese per imposte e tasse di qualsiasi genere;
- le spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing;
- le spese legali di qualsiasi genere;
- le spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas,
etc.;
- le spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere.
Per le immobilizzazioni si chiarisce che sono agevolabili esclusivamente le
immobilizzazioni nuove di fabbrica, pertanto sono ammessi a contributo i beni già utilizzati
esclusivamente dal fornitore prima della vendita al solo scopo dimostrativo (ad esempio i beni
portati in fiera ad uso mostra) ma non sono agevolabili le immobilizzazioni utilizzate per scopi
diversi dalla esposizione, quali i beni consegnati "in prova" o "conto visione" presso l'acquirente.
1.3 Servizi sanitari resi dalle farmacie con esenzione Iva limitata
A chiarimento dei servizi sanitari resi dalle farmacie, con particolare riferimento al relativo regime
Iva e all’assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, l’agenzia delle entrate ha
fornito risposte con la risoluzione n. 60 del 12 maggio 2017.
Con specifico riferimento al regime Iva, si precisa che l’esenzione ex articolo 10 è
subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e
riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della
professione).
Si tratta di due requisiti cumulativi tra loro. Pertanto, il venir meno di uno dei due requisiti
comporta il venir meno anche dell’esenzione Iva.
Quindi per le attività che si riferiscono rispettivamente alle prestazioni rese dalle farmacie tramite
messa a disposizione di operatori socio-sanitari e alle prestazioni di supporto all’utilizzo di
dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, le disposizioni vigenti consentono di rinvenire
entrambi i requisiti menzionati e, quindi, vi sarà esenzione da Iva; non è lo stesso, invece, per
quelle sub b).
Riguardo, infatti proprio alle “Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo”, chiarisce l'Agenzia che se queste sono effettuate dal paziente senza l'ausilio
di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo previsto dal citato articolo 10 del
Dpr 633/1972 e non vi potrebbe essere esenzione Iva.
Per quanto riguarda, infine, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi, la risoluzione indica le
prestazioni che possono essere documentate mediante scontrino fiscale recante la specificazione
della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario (scontrino
“parlante”).
Ciò in quanto, i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le
prestazioni per conto della farmacia all’interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei
confronti di quest’ultima.
6. Circolare FISCO
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contabili di Perugia
1.4 Nuove lettere di compliance dalle Entrate
Con provvedimento prot. 91828 del 12 maggio 2017 il direttore dell'Agenzia delle Entrate,
Rossella Orlandi, ha disposto nuovi invii di lettere ai contribuenti per invitarli ad
adempiere ad eventuali mancati obblighi tributari.
Per agevolare la compliance le Entrate mettono a disposizione dei contribuenti informazioni
riguardanti possibili anomalie su:
- la cedolare secca sugli affitti
- i redditi di lavoro dipendente e assimilati
- l’assegno di mantenimento del coniuge
- i redditi di partecipazione e di lavoro autonomo
- i redditi di partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi
derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
- i redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.
Dati della comunicazione
Tra gli elementi che compaiono nella comunicazione inviata dal Fisco vi sono:
- i dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti
per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la
plusvalenza/sopravvenienza maturata;
- gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in
parte i redditi percepiti, ovvero, l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
- l’importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.
Come viene informato il contribuente
Prevalentemente la comunicazione viene inviata agli interessati tramite posta elettronica
certificata; nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco (INIPEC), verrà
usata la posta ordinaria.
Il contribuente può segnalare all’agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla
stessa non conosciuti, tramite l’assistenza dei CAM e degli Uffici Territoriali delle Direzioni
Provinciali dell’Agenzia, nonché attraverso il canale di assistenza CIVIS.
Regolarizzazione
Errori ed omissioni, informa il provvedimento prot. 91828 del 12 maggio, possono essere
regolarizzati utilizzando il ravvedimento operoso che consente di versare le sanzioni in misura
ridotta.
1.5 Riforma Terzo settore e impresa sociale
Il Governo ha messo a punto tre decreti legislativi che prevedono oltre che il "Codice del Terzo
settore", ai sensi della lett. b), comma 2, dell’art. 1, della citata legge, anche una riforma
dell'impresa sociale e un riordino del 5 per mille.
7. Circolare FISCO
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Codice unico per il Terzo settore
Come si legge nel comunicato stampa n. 29/2017 del 12 maggio, la riforma del Terzo settore
viene regolamentata da un Codice unico composto da 103 articoli, che si va a sostituire alle
diverse discipline previste per le singole categorie di enti non profit (legge quadro sul volontariato,
la n. 266/1991, quella sulle associazioni di promozione sociale, la n. 383/2000, le disposizioni
sulle Onlus, Dlgs n. 460/1997).
Obiettivo di tale Codice unificato è quello di riordinare tutta la normativa riguardante gli enti del
Terzo settore, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in
forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione
e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e
valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi
costituzionali.
Al fine di semplificare la procedura di acquisto della personalità giuridica vengono istituiti, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore” e il
Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.
Il Registro unico nazionale del terzo settore è un elenco – suddiviso in sezioni per organizzazioni
di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali (incluse le
cooperative sociali), reti associative, società di mutuo soccorso, ecc. - al quale gli enti dovranno
iscriversi per avvalersi di finanziamenti pubblici, raccogliere fondi con sottoscrizioni, esercitare
attività convenzionate o accreditate con la Pa e beneficiare delle agevolazioni fiscali.
In attesa che questo Registro venga creato e dal momento che i tempi sembrano abbastanza
lunghi - il Ministero del Lavoro ha un anno per definire in un decreto le procedure di iscrizione e le
Regioni avranno poi 180 giorni per mettere a punto le proprie leggi e la struttura informatica - il
requisito dell’iscrizione al Registro si intende soddisfatto con l’iscrizione in uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore.
La riforma del Terzo settore prevede, inoltre, anche il debutto a partire dal 2018 di specifiche
agevolazioni e nuovi sconti fiscali a beneficio degli enti che ve ne fanno parte. Per esempio, dal
2018 ci sarà una super detrazione Irpef del 30% per le erogazioni liberali in denaro o in natura a
favore degli enti del Terzo settore non commerciali, per un importo fino 30mila euro in ciascun
periodo d’imposta. L’importo passa al 35% della spesa sostenuta dal contribuente se
l’erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato.
È previsto poi un social bonus, ossia un credito d’imposta del 65% per le donazioni in denaro
fatte da persone fisiche e del 50% se effettuate da società, a favore degli enti del terzo settore ad
attività prevalentemente non commerciale che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali un progetto per recuperare immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili
confiscati alla criminalità e, infine, sono attese anche una serie di agevolazioni in materia di
imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare
riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali.
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
Uno specifico decreto è stato approvato, in via preliminare, per migliorare la disciplina
dell’impresa sociale, con il fine di colmare le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e
rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in
chiave di sistema.
Le imprese sociali si identificano solitamente in quelle imprese con in media 12 lavoratori e con un
capitale compreso fra 10mila e 50mila euro, che operano per lo più nell’assistenza sociale e
nell’istruzione.
8. Circolare FISCO
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L'appeal alla formazioni di imprese sociali non è stato molto forte in questi anni a causa
prevalentemente del divieto di distribuire utili e dell’assenza di agevolazioni fiscali, per cui oggi una
Spa impresa sociale (che magari impiega personale svantaggiato) ha lo stesso carico fiscale di
un’impresa attiva in un altro ambito.
In base al nuovo decreto, potranno acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni
private e le società che esercitano "in via stabile e principale" un’attività d’impresa di interesse
generale, mentre non potranno acquisirla le società costituite da un unico socio persona fisica, né
le amministrazioni pubbliche. Aumentano anche i settori di attività, tra i quali compare anche la
tutela dell’ambiente e l’uso delle risorse naturali (gestione delle reti idriche).
Ma, la vera novità, così, come delineata dal Governo, è la possibilità per l'impresa sociale di
remunerare il capitale. Infatti, una quota entro il 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali,
dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, potrà essere destinata all'aumento
gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi ai soci.
Infine, anche per questa tipologia di impresa sono previsti notevoli incentivi fiscali, che in parte
ricalcano quelli pensati per le start up.
Nello specifico, è prevista una detrazione Irpef del 30% per le somme investite dai contribuenti nel
capitale di un’impresa sociale costituita da non più di tre anni, anche se l’investimento massimo
detraibile non potrà superare un milione di euro.
Per quanto riguarda le imprese, si potrà dedurre dal reddito il 30% della somma investita, fino a
1,8 milioni all’anno, a condizione però che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni,
altrimenti si perderà il beneficio, con l’obbligo di restituire l’importo detratto o dedotto.
1.6 Finanziamenti agevolati alle imprese che perseguono finalità di utilità sociale
Con il decreto 14 febbraio 2017 del ministero dello Sviluppo Economico vengono disciplinate
“Condizioni e modalità per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia
sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca”.
Per accedere al finanziamento agevolato, le imprese devono aver ottenuto una positiva
valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice, allegando alla domanda di
agevolazione la delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese
ammissibili.
Il finanziamento agevolato deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato
di pari durata erogato dalla banca finanziatrice; il finanziamento agevolato e il finanziamento
bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una
percentuale di copertura delle spese ammissibili pari all'80 percento. La quota di finanziamento
bancario è pari al 30 per cento mentre il tasso del finanziamento agevolato è pari allo 0,5 per
cento annuo.
Nel decreto vengono inoltre disciplinati:
- la valutazione dell'impatto socio-ambientale dei programmi di investimento;
- le modalità di erogazione delle agevolazioni;
- la gestione del finanziamento;
- le variazioni, l’estinzione anticipata e le revoche.
9. Circolare FISCO
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1.7 Pubblicati i correttivi degli studi di settore
Il decreto del 3 maggio 2017 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla
“Gazzetta Ufficiale” n.112 del 16 maggio 2017 - Suppl. Ordinario n. 24, approva la revisione
congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016.
I correttivi anticrisi, che riguardano 193 studi di settore, sono:
- congiunturali di settore;
- congiunturali territoriali;
- congiunturali individuali;
- relativi all’analisi di normalità economica;
- relativi all’analisi di coerenza economica.
Dalle note metodologiche con i singoli coefficienti applicabili alle funzioni ricavo/compenso, si
rileva, rispetto al pregresso, che il correttivo congiunturale di settore per gli studi dei professionisti
che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, quest’anno è operativo
solo per lo studio di settore dei notai.
1.8 Accesso ai contributi per le imprese sociali
Il ministero dello Sviluppo Economico - con decreto dell’8 marzo 2017 pubblicato nella “Gazzetta
Ufficiale” n. 112 del 16/5/2017 - fornisce alle imprese che operano per perseguire interessi
generali e di finalità di utilità sociale indicazioni sulle condizioni e modalità per l’erogazione delle
agevolazioni previste dal decreto del 3 luglio 2015.
La concessione dei contributi è posta a carico delle risorse disponibili del Fondo per la crescita
sostenibile, per un importo pari a euro 23.000.000,00.
Il MiSE si avvale, per la gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi legati alla misura,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., con cui
ha stretto appositi accordi convenzionali.
Programmi ammissibili
Sono ammessi a contributo i programmi che presentino spese ammissibili non superiori a euro
3.000.000,00.
Il peso dell’agevolazione
Il contributo, concesso in aggiunta al finanziamento agevolato, viene erogato nella misura
massima del 5 per cento delle spese ammissibili complessive e, comunque, nei limiti del
massimale “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013).
L’erogazione del contributo
Il beneficio viene riconosciuto in un'unica soluzione nel momento in cui risulta ultimato il
programma di investimento, su istanza dell'impresa richiedente, presentata contestualmente alla
richiesta di erogazione del saldo del finanziamento agevolato e alla presentazione della
documentazione relativa alle spese sostenute. L’erogazione dell’agevolazione avviene entro 80
giorni dalla presentazione di detta istanza.
10. Circolare FISCO
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Per ottenere il contributo è necessario che l’impresa dimostri l'avvenuta ultimazione del
programma di investimento e l'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze,
dei titoli di spesa rendicontati.
1.9 FAQ MiSE su Iper e Super ammortamento
Il 19 maggio 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito internet, le
FAQ relative all'Iper e Super ammortamento, le due misure fiscali previste dalla Legge di Bilancio
2017 e in vigore per lo stesso anno con lo scopo di supportare e incentivare le imprese che
investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali
alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Scopo del Legislatore è di puntare sull'agevolabilità dei beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.
L'Iper e il Super ammortamento
Si ricorda che l'Iper e il Super ammortamento si rivolgono a tutti i soggetti titolari di reddito
d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le
stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla
dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
L’iper ammortamento è la possibilità per le aziende che fanno investimenti in beni nuovi di
maggiorare il costo di acquisizione nella misura del 150%.
Per tutti quei soggetti che godono dell’iper ammortamento del 150%, la Legge di Bilancio 2017
ha previsto un’altra agevolazione, la possibilità di beneficiare del super ammortamento del 40%
su investimenti in beni immateriali strumentali indicati nella Legge stessa, come, per esempio:
software, sistemi, piattaforme e applicazioni correlati a investimenti in beni materiali “Industria
4.0”.
Il MiSE, con le risposte alle domande più frequenti, vuole dirimere alcuni dubbi legati soprattutto
all’utilizzo e alle caratteristiche dei beni agevolabili.
Beni strumentali usati in laboratorio
Un primo chiarimento offerto nelle FAQ ministeriali riguarda l'utilizzo in laboratorio dei beni
strumentali e la loro assoggettabilità all'Iper ammortamento.
Al riguardo il MiSE precisa che con riferimento a questi ultimi è necessario che il bene per poter
usufruire dell'Iper ammortamento rispetti i requisiti tecnici stabiliti dalla Legge n. 232/2016. In altri
termini, devono essere soddisfatte le cinque caratteristiche obbligatorie e due delle
ulteriori caratteristiche, contenute negli allegati alla Legge di bilancio, ma, inoltre, l’azienda
deve svolgere un’attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e realizzazione di
prodotti.
Riguardo agli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui
prodotti, il Ministero chiarisce che i beni che possano fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che
rientrano sotto la categoria dei beni strumentali, composta da 12 voci, quella dei «Sistemi per
l’assicurazione della qualità e della sostenibilità», composta da nove voci, e quella dei «Dispositivi
per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e la sicurezza del posto di
lavoro», sempre in “chiave 4.0”, composta da quattro voci. Anche tutti i dispositivi per il carico e
lo scarico e la movimentazione e la pesatura dei pezzi, che rientrano nella categoria delle
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macchine operatrici e motrici, possono usufruire dell’iper ammortamento purché si tratti di mezzi
a guida automatica o semi automatica.
Relativamente ai software e alla possibilità di includere anche questi nell'agevolazione fiscale, la
prima FAQ ministeriale specifica che se un bene “industria 4.0” viene acquistato ad un prezzo
unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento (quindi è un cosiddetto
software embedded), quest'ultimo è da considerare agevolabile con l’iperammortamento e non è
necessario operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale
dell’acquisto.
Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e
quindi non necessari al funzionamento del bene.
Iper ammortamento e lavoro autonomo
Alla domanda se l'Iper ammortamento potesse essere applicato anche agli esercenti arti e
professioni, la Faq asserisce che: il tenore letterale della disposizione di cui alla citata Legge, il
contenuto dell’allegato A annesso alla Legge di bilancio 2017, oltre che la tipologia di beni
agevolabili, inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito
d’impresa. Quindi, a differenza del super ammortamento, non possono godere dell’agevolazione i
lavoratori autonomi.
1.10Manovra: Web tax transitoria e accelerazione dei rimborsi Iva
La commissione Bilancio della Camera ha approvato gli emendamenti della Manovra correttiva,
DL 50/2017, su:
- web tax, transitoria e volontaria, che prevede accordi preventivi per le multinazionali che
denunciano una stabile organizzazione alle Entrate;
- sanzioni soft per la voluntary bis;
- rilascio del certificato di regolarità fiscale anche alle imprese che hanno aderito alla rottamazione
delle cartelle di Equitalia;
- accelerazione dei rimborsi Iva per attenuare gli effetti dello split payment sulla liquidità delle
imprese;
- possibilità per i contribuenti incapienti di cedere l’ecobonus per i lavori condominiali.
Web tax volontaria
Non è una vera tassa, ma si traduce in una cooperative compliance: attraverso accordi
preventivi con le Entrate le aziende del web, con fatturato consolidato di oltre 1 miliardo di euro,
potranno riconoscere di avere una stabile organizzazione in Italia ed evitare così successive
contestazioni.
Però una tassa simile avrebbe bisogno di un accordo preventivo con gli altri Paesi Ue.
Split soft con l'accelerazione dei rimborsi Iva
Se da un lato la Commissione boccia le proposte di tirare fuori i professionisti dall’estensione del
meccanismo dello split payment, dall'altro promuove la riduzione, attraverso l’eliminazione di
alcuni passaggi intermedi, da 90 a 65 dei giorni per l’erogazione dei rimborsi Iva in conto fiscale.
Questo a partire da gennaio 2018.
12. Circolare FISCO
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Voluntary-bis con più appeal
Saranno più leggere le sanzioni per chi sbaglia i calcoli o paga in ritardo: un criterio ad hoc li
distinguerà da chi resta inerte.
Inoltre, sarà possibile detrarre le imposte pagate all'estero.
Stretta sulla detrazione Iva
La stretta sulla detrazione Iva - “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più
tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto” - e sui termini di
registrazione delle fatture di acquisto, partirà dalle fatture e bollette doganali emesse “dal 1°
gennaio 2017”.
Isa
La commissione Bilancio della Camera ha approvato l'atteso emendamento sugli Isa.
L'introduzione dei nuovi indici di affidabilità fiscale, al posto degli studi di settore, sarà graduale e
la valutazione del contribuente da parte del Fisco, l'“incentivazione” alla compliance, prevede un
punteggio da 1 a 10.
Liti pendenti
E' stato approvato anche l'emendamento che estende la rottamazione delle liti pendenti ai tributi
locali.
Comuni, province e regioni entro il 31 agosto 2017 dovranno deliberare l’attuazione del
meccanismo. Potranno essere rottamate anche le liti nel caso in cui il ricorso sia stato notificato
alla controparte entro la data di entrata in vigore della manovra correttiva (24 aprile 2017), non più
al 31 dicembre 2016.
Compensazione cartelle esattoriali estesa
E’ passata la proroga, anche per il 2017, della possibilità di compensare eventuali cartelle
esattoriali per imprese e professionisti che hanno crediti certificati nei confronti della Pubblica
amministrazione.
Viene quindi estesa a tutto il 2017 la possibilità di compensazione dei crediti Pa con le cartelle
esattoriali. Tale operazione è prevista in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non
prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pa relativi a somministrazioni, forniture, appalti e
servizi (anche professionali) a condizione che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al
credito vantato.
1.11Software Entrate per varie dichiarazioni
Sul sito dell’agenzia delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e di controllo per una
serie di dichiarazioni.
Modello 770
Con la versione 1.0.0 del 22/05/2017 è possibile compilare, da parte dei sostituti di imposta, la
dichiarazione modello 770/2017 ordinario e creare il relativo file da inviare telematicamente.
E’ a disposizione anche la versione contenente la procedura di controllo che consente di
evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i
13. Circolare FISCO
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Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
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dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle
specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Otto, cinque e due per mille dell'Irpef 2017
Utilizzando il software - versione 1.0.0 del 22/05/2017 – “Scelta per la destinazione dell’otto, del
cinque e del due per mille dell'Irpef” è consentito compilare la scheda relativa alla scelta dell'Otto,
del cinque e del due per mille 2017 per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi e realizzare il relativo file da inviare telematicamente.
Anche per la scelta dell'Otto, del cinque e del due per mille 2017 è disponibile il software per la
procedura di controllo.
Scadenza Irap
Pronti anche i software di compilazione e di controllo di Irap 2017.
Persone fisiche, società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice, società e
associazioni a esse equiparate (art. 5 Tuir), dovranno inviare il modello Irap 2017 entro il 30
settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Soggetti Ires ed
amministrazioni pubbliche, avranno sino all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta.
Scadenza Redditi Sc e Redditi Enc
Il software di compilazione e di controllo dei modelli Redditi Sc va usato dalle società di capitali e
dagli enti commerciali ed equiparati; quello dei modelli Redditi Enc dagli enti non commerciali ed
equiparati.
Per essi la scadenza è fissata all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo d’imposta (se la società o l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza
è al 30 settembre, nel 2017; è un sabato, pertanto slitta al 2 ottobre).
1.12Circolare Entrate su nuovo regime dei residenti non domiciliati
L'agenzia delle Entrate, con la corposa circolare n. 17 del 23 maggio, fornisce importanti
chiarimenti sul nuovo regime dei residenti non domiciliati, introdotto con la legge di Bilancio 2017
(L. n. 232/2016).
Normativa
Già da tempo il legislatore ha inserito nel nostro ordinamento misure volte ad attrarre capitale
umano, allo scopo di sostenere e incentivare lo sviluppo economico, scientifico e culturale del
Paese. In particolare, si tratta di specifici regimi agevolativi destinati alle persone fisiche, che
decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.
Ultimo in ordine di tempo è stato l'articolo 24-bis, dal titolo "Opzione per l’imposta sostitutiva sui
redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale
in Italia”, che è stato introdotto dalla Legge di Bilancio nel corpo del Tuir.
Con il nuovo documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate offre una panoramica di questi nuovi
regimi agevolativi, evidenziandone in particolar modo i requisiti soggettivi ed oggettivi, la misura
delle agevolazioni previste e le relative modalità di fruizione.
14. Circolare FISCO
Pagina 14
Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
Per ciascun regime agevolativo sono previsti specifici presupposti soggettivi al verificarsi dei quali
è applicabile una riduzione percentuale del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in
Italia.
Inoltre, viene esaminato anche il regime di favore previsto per i lavoratori dipendenti, autonomi e
imprenditori rientrati in Italia, cosiddetti "contro-esodati" (coloro che sono stati residenti in Italia e
che, dopo essersi trasferiti all'estero, hanno fatto ritorno in Italia entro il 31 dicembre 2015), ai
quali è riconosciuto il diritto di optare per l'applicazione del regime degli impatriati.
Nella Parte tre della circolare - dedicata al “Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi
residenti” - sono forniti chiarimenti sul regime dedicato ai nuovi residenti di cui all'articolo 24-bis
del Tuir.
Ambito soggettivo comune: residenza in Italia
I vari regimi agevolativi analizzati dal Fisco hanno un presupposto comune, che è quello secondo
il quale i soggetti interessati trasferiscano in Italia la propria residenza oppure instaurino “un
collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un’interazione effettiva con la
realtà italiana”.
Prima del trasferimento nel nostro Paese, è richiesto però che la persona fisica abbia mantenuto
la residenza fiscale all’estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda del regime
agevolativo.
Ai fini della risoluzione di eventuali conflitti di doppia residenza, rileva la sola normativa domestica,
senza che si possa ricorrere ai criteri stabiliti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Chiarisce la circolare 17/E/2017 che può beneficiare del regime di imponibilità ridotta chi
trasferisce la residenza in Italia anche prima di iniziare l’attività lavorativa, a condizione che sia
ravvisabile un collegamento tra i due eventi (evidenziabile, per esempio, nell’ambito di una
specifica istanza di interpello).
Il beneficio fiscale, inoltre, può essere esteso anche nei confronti di uno o più familiari, per
esempio: le persone tenute all’obbligo degli alimenti elencate nell’articolo 433 del C.c., fra cui, il
coniuge, la persona con cui si è uniti civilmente, i figli, i genitori, i generi e le nuore, i fratelli e le
sorelle.
Per l’estensione del regime è necessario il ricorrere delle stesse condizioni richieste al
contribuente principale e l'estensione può essere fatta nei confronti dei vari familiari anche in
momenti cronologicamente distinti, sia rispetto all’opzione principale sia rispetto ad altri familiari.
Ambito oggettivo: imposizione sostitutiva
Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono optare per
l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi realizzati in uno o più Stati esteri,
stabilita forfetariamente nella misura di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta
in cui è valida l’opzione.
Si assoggettano all’imposta sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero, così come individuati
dall’articolo 165, comma 2, del Tuir; mente, tutti i redditi realizzati in Italia dai soggetti neo
residenti saranno tassati in base alle disposizioni ordinarie applicate ai residenti.
Per evitare manovre elusive - ossia evitare che il soggetto che detiene una partecipazione
qualificata all'estero trasferisca la residenza in Italia al solo scopo di godere della tassazione
agevolata e poi si trasferisca di nuovo all’estero – sono escluse dall’imposta sostitutiva,
per i primi cinque periodi d’imposta, le plusvalenze da cessione di partecipazioni
qualificate detenute in enti e società non residenti.
15. Circolare FISCO
Pagina 15
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Esercizio opzione
I contribuenti interessati al regime agevolativo devono esercitare l’opzione in dichiarazione entro il
termine ordinario di presentazione, mentre non è possibile esercitarla nella dichiarazione tardiva,
presentata, cioè, entro i 90 giorni dal termine ordinario. Tuttavia, qualora il contribuente abbia
versato l’imposta sostitutiva entro il 30 giugno e non abbia, però, perfezionato l’opzione in sede
dichiarativa, in virtù dell’applicazione del Dl 16/2012, può scattare la remissione in bonis a suo
favore. In tal caso, l’omessa indicazione dell’opzione potrà essere sanata entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo, pagando una
sanzione prevista nella misura minima di 250 euro. L’opzione si rinnova di anno in anno
tacitamente.
I contribuenti con elevati redditi (cosiddetti “Paperoni”), che si avvalgono del nuovo regime, sono
tenuti a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfetariamente nella misura di 100mila
euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, mentre i familiari pagano un’imposta di
25mila euro.
La condizione è che vi sia stato il trasferimento in Italia della residenza fiscale e in precedenza la
residenza all’estero per almeno 9 anni nel corso dei 10 anni precedenti a quello di validità
dell’opzione. Il regime è applicabile per la durata massima di 15 anni.
Con tale tassazione si sostituisce integralmente l’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi
di fonte estera, che, quindi, non devono subire altre imposte sostitutive o ritenute.
La circolare 17/E ricorda che la sostitutiva versata per accedere al nuovo regime non può essere
compensata in alcun modo con altre imposte.
Incentivi per i diversi tipi di soggetti
La Circolare 17/E/2017 analizza le agevolazioni previste per le singole categorie di contribuenti
ammessi al beneficio.
Ricercatori e docenti - L’agevolazione è riservata ai docenti e ai ricercatori che decidono di
svolgere in Italia la propria attività di docenza e ricerca. Il beneficio consiste nel fatto che il reddito
imponibile sia pari al 10% di quello di lavoro dipendente o autonomo percepito e l’agevolazione è
applicabile per un massimo di quattro anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza
fiscale in Italia.
Lavoratori impatriati – sono tutti quei lavoratori caratterizzati da specifici requisiti soggettivi e
accomunati dalla circostanza di essersi trasferiti in Italia per svolgervi un’attività lavorativa.
Dal 2016, il reddito prodotto in Italia dai dipendenti concorreva alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare. Dal 1° gennaio 2017, in virtù delle
modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, l’agevolazione è stata potenziata, passando dal
70% al 50% ed estendendosi anche ai redditi di lavoro autonomo. L'agevolazione è applicabile
per max 5 anni dal trasferimento.
Per beneficiare dell'imposizione sostitutiva, tali soggetti devono aver svolto lavoro all’estero per
24 mesi; studio all’estero per 24 mesi per titolo post lauream, oppure trasferire la residenza
fiscale e impegnarsi a restare per 2 anni
Contro esodati – sono tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, manager, lavoratori ad alta
specializzazione e laureati che hanno svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa
all’estero o gli studenti che hanno conseguito all’estero un titolo accademico o specializzazione
post laurea.
16. Circolare FISCO
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Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
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La condizione richiesta è che abbiano risieduto e lavorato/studiato all’estero per 24 mesi prima
del trasferimento in Italia oppure abbiano trasferito la residenza in Italia entro 3 mesi dall’avvio
dell’attività lavorativa.
Il reddito imponibile è pari al 20% (per le donne) o al 30% (per gli uomini) del reddito di lavoro
dipendente, autonomo o di impresa prodotto in Italia.
Tale regime agevolativo è applicabile fino al 2017.
1.13Cassetto fiscale con i dati 2015
L’agenzia delle Entrate ha inserito e messo a disposizione nel cassetto fiscale dei titolari di partita
Iva interessati dagli studi, tutti i dati del quinquennio 2011-2015. Un pacchetto contenente le
informazioni più significative dichiarate per l’applicazione degli studi di settore.
Professionisti e contribuenti possono consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di
settore fino al 2015, rettificando eventuali anomalie nei dati dichiarati, errori o omissioni, con il
ravvedimento operoso.
1.14Decreto antiriciclaggio approvato
Nella seduta del 24 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il
testo del decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2015/849, in materia di prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetta “IV
direttiva antiriciclaggio”).
La direttiva attuata contiene, in particolare, disposizioni volte a rendere ottimale, nei vari
ordinamenti degli Stati membri, l’utilizzo degli strumenti di lotta contro, appunto, il riciclaggio dei
proventi di attività criminose e il finanziamento delle attività terroristiche.
Sono state accolte le indicazioni contenute nei pareri parlamentari volte all’ampliamento della
categoria dei soggetti qualificati come “persone politicamente esposte”, nei confronti dei quali
vanno effettuati controlli maggiormente approfonditi.
Tra questi, oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della magistratura,
agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari europei e ai direttori generale delle Asl e delle
aziende ospedaliere, sono stati ricompresi anche i sindaci dei comuni con popolazione non
inferiore a 15mila abitanti e i vertici delle società da questi partecipate.
Per quanto riguarda le operazioni sospette, viene previsto che le medesime non potranno essere
compiute fino a quando non sia effettuata la relativa segnalazione.
Di rilevante interesse, la misura che prevede l’esclusione, per i professionisti, dall’obbligo di
segnalare le operazioni sospette per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo al
medesimo nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa
o di rappresentanza in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a questo,
anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, compresa la
consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute
prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Riordinate, altresì, le sanzioni amministrative in tema di antiriciclaggio, attraverso un sistema di
misure che il Cdm definisce “graduato in funzione della gravità delle violazioni”.
17. Circolare FISCO
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Le dette sanzioni, in base a quanto disposto nella direttiva 2015/849, vengono rese “effettive,
proporzionate e dissuasive”, applicabili sia nei confronti delle persone fisiche sia delle persone
giuridiche direttamente responsabili delle violazioni previste.
Per quel che concerne il fronte penale, si segnala la previsione secondo cui viene punito con la
medesima pena sia chi, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifichi
i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, sia chi, sempre essendo
tenuto all’adeguata verifica e in occasione dell’adempimento dei relativi obblighi, utilizzi dati e
informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore.
Registro titolari effettivi di persone giuridiche e razionalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio
Tra le altre misure, il provvedimento approvato prevede anche l’istituzione del Registro dei titolari
effettivi di persone giuridiche e trust, nonché la centralizzazione, in un’apposita sezione del
registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali.
1.15Fusione inversa con regole contabili della fusione diretta
La fusione inversa è uguale alla fusione diretta per quanto riguarda gli effetti contabili, ma non per
quel che concerne la stratificazione del patrimonio netto.
Anche nelle operazioni rovesciate, con riferimento alle riserve della incorporata si applica il
comma 5 dell’articolo 172 del Tuir; mentre le riserve della controllata-incorporante mantengono il
regime che avrebbero in assenza di fusione.
Questo è quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62 del 24 maggio, in
risposta ad un'istanza di interpello riguardante un’operazione di fusione “inversa” con la quale Alfa
(società controllata al 100% da Beta) ha incorporato la propria controllante Beta.
L'operazione di fusione inversa della società controllante Beta nella società controllata Alfa non
configura, secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), un'acquisizione in senso
economico, ma una pura riorganizzazione della struttura societaria tra imprese riconducibili al
medesimo gruppo economico.
Inoltre, sotto il profilo giuridico formale, il patrimonio netto che si conserva dopo
un’operazione di fusione è sempre quello della società incorporante. Pertanto,
anche all’esito di una fusione inversa, il patrimonio netto che “sopravvive” è quello della società
incorporante/controllata.
Mentre, sotto il profilo contabile, per quanto riguarda la fusione inversa, il principio OIC 4 prevede
che "il complesso economico unificato dopo la fusione non può che avere lo stesso valore, sia
che si effettui una incorporazione diretta o una incorporazione rovesciata".
Quindi, il principio dell'"equivalenza" tra fusione inversa e fusione diretta enunciato dall'OIC 4 non
può espandersi fino a coinvolgere la qualificazione delle voci di patrimonio netto della
società risultante dalla fusione poiché esso concerne gli effetti economici complessivi
dell'operazione stessa e, di conseguenza, non può portare a far prevalere la stratificazione del
patrimonio netto già presente presso la incorporata-controllante, a dispetto del dato giuridico
formale che vede la controllata nella posizione di incorporante.
Pertanto, la stratificazione delle voci di patrimonio netto presente nella società che sopravvive alla
fusione "segue" l'impostazione giuridica sua propria.
Con riferimento, poi, all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 172 del
Tuir al caso di fusione inversa, specifica l'Agenzia che la riserva di rivalutazione di Alfa non
18. Circolare FISCO
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scompare per effetto della fusione, ma resta pienamente in vita con il regime suo proprio. A
scomparire, con gli effetti che ne derivano, saranno, invece, le riserve di Beta (incorporata).
1.16Avvisi bonari per fabbricati non più rurali
L’Agenzia delle Entrate è in procinto di inviare avvisi bonari ai proprietari delle circa 800mila
costruzioni che risultano ancora da dichiarare al catasto urbano.
È l'ultima occasione per regolarizzare, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso pagando
sanzioni ridotte ad 1/6 del minimo, la classificazione catastale di quei fabbricati che hanno perso i
requisiti della ruralità.
L’obbligo, spiega l'Agenzia attraverso un comunicato del 24 maggio 2017, di variare la categoria
catastale dei fabbricati rurali viene dal decreto “Salva Italia” 2011 (articolo 13, comma 14-ter, Dl
201/2011), che prevedeva che si dovesse dichiarare l'aggiornamento entro il 30 novembre 2012,
attraverso la procedura Docfa (per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità,
successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di
perdita dei requisiti).
Per regolarizzare il titolare deve avvalersi di un professionista abilitato che dovrà presentare agli
uffici dell’agenzia delle Entrate (ufficio del Territorio) un atto di aggiornamento cartografico e la
relativa dichiarazione di aggiornamento.
Nell'avviso bonario Anche l’Agenzia comunica al titolare la personale posizione mettendolo in
condizione di verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.
Se l’avviso dovesse presentare delle inesattezze, l'interessato potrà segnalarlo:
- compilando l’apposito “modello di segnalazione” allegato all’avviso;
- utilizzando il servizio online disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Ulteriori informazioni sui fabbricati rurali sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella
sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.
Esclusioni
Se non in grado di produrre reddito, sono escluse dall’obbligo di dichiarazione al catasto dei
fabbricati:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri,
purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione-definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabente).
19. Circolare FISCO
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1.17Regime premiale per 155 studi di settore
Il 23 maggio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che regola l'accesso alla
disciplina premiale prevista dai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del Dl 201/2011, applicabile ai
contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.
Il documento, protocollo 99553/2017, contiene l'elenco dei 155 studi di settore relativi al periodo
d'imposta 2016. Risulta così garantito l’accesso all'80% degli studi sui 193 elaborati per il
periodo d’imposta 2016
Soggetti interessati
Possono accedere al regime premiale i contribuenti congrui, coerenti e normali agli studi di
settore.
Si ricorda che gli ammessi al regime premiale possono beneficiare dell'esclusione dagli
accertamenti, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento
imposte dirette e Iva e la limitazione della possibilità di accertamento sintetico del reddito
complessivo.
La platea dei potenziali aventi diritto per l'anno d'imposta 2016 è pressoché stabile a quella degli
anni precedenti: sono, infatti, stati adottati gli stessi criteri già utilizzati per il 2014/2015 e, quindi,
non ci sono allargamenti a nuovi soggetti rispetto all'annualità precedente. Inoltre, il numero degli
studi che rilasciano il via libera al regime premiale è addirittura inferiore rispetto a quello del 2015,
quando erano in totale 159 gli studi di settore passati, ciò in virtù dell'aggregazione di alcuni
modelli. Pertanto, ora, potranno accedere al regime premiale i contribuenti congrui, coerenti e
normali (sugli indicatori previsti) alle risultanze degli studi di settore, che applicano uno dei 155
modelli per il periodo d’imposta 2016.
Anche per il periodo d'imposta 2016, specifica il provvedimento, gli studi ammessi sono stati
scelti tra quelli che vedono approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro
delle seguenti tipologie:
- «efficienza e produttività del fattore lavoro»;
- «efficienza e produttività del fattore capitale»;
- «efficienza di gestione delle scorte»;
- «redditività»;
- «struttura».
In alternativa, gli indicatori devono essere riferibili a tre tipologie tra quelle sopra riportate e,
contemporaneamente, prevedere l’indicatore «indice di copertura del costo per il godimento di
beni di terzi e degli ammortamenti».
Per accedere al regime premiale, i contribuenti devono aver dichiarato ricavi o compensi pari o
superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore ed aver regolarmente assolto gli
obblighi di comunicazione dei dati e risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti.
Professionisti ancora esclusi
Resta ancora fuori dalla possibilità di accesso al regime di vantaggio la categoria dei
professionisti.
Anche quest’anno non è previsto alcun beneficio in favore delle categorie professionali, fatta
eccezione per i dentisti (studio YK21U previsto per l’attività d’impresa e di lavoro autonomo) e gli
amministratori di condominio (studio WK 16U anch’esso per attività d’impresa e di lavoro
autonomo).
20. Circolare FISCO
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1.18 Sisma: chiarimenti su sospensione delle ritenute IRPEF
Con riferimento alla proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti
tributari e contributivi a seguito degli eventi sismici, l’Inps con messaggio n. 2155 del 25 maggio
2017 chiarisce che i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli
interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis, non devono operare le ritenute
alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.
I soggetti interessati, sostituiti dall’INPS, possono inoltrare apposita istanza, tramite procedura
web, per dichiarare di avere avuto alla data del 18 gennaio 2017 la residenza nel territorio di uno
dei seguenti Comuni colpiti dal sisma della Regione Abruzzo: Barete (AQ); Cagnano Amiterno
(AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE);
Pietracamela (TE); Fano Adriano (TE).
Il messaggio ha, inoltre, chiarito che devono essere acquisite le istanze cartacee, presentate alle
sedi competenti, a seguito della Legge di conversione n. 45/2017 e prima del 25 maggio 2017.
La sospensione verrà effettuata:
- a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione ovvero su ciascuna prestazione
(nel caso di plurititolarità), assoggettata a ritenute IRPEF, di cui lo stesso risulti titolare;
- a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da parte
del soggetto interessato e fino al mese di dicembre 2017.
1.19Cinque per mille. Online iscritti permanenti e nuovi iscritti
Dall’agenzia delle Entrate arriva notizia che sono stati pubblicati:
- gli elenchi degli iscritti permanenti al 5 per mille (nel numero di 49.000 beneficiari), che pertanto
non sono più tenuti a presentare annualmente la domanda di iscrizione e la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, aggiornati rispetto a quelli pubblicati al 31 marzo 2017;
- gli elenchi definitivi dei nuovi iscritti del 2017 degli enti del volontariato e delle associazioni
sportive dilettantistiche, aggiornati rispetto a quelli provvisori pubblicati lo scorso 11 maggio.
Tali elenchi tengono conto delle segnalazioni effettuate all’Agenzia da enti del volontariato ed
associazioni sportive dilettantistiche in merito ad errori presenti nelle liste provvisorie
Adempimenti dei nuovi iscritti
Il comunicato stampa del 25 maggio 2017 delle Entrate ricorda ai legali rappresentanti degli enti
del volontariato presenti negli elenchi definitivi che il 30 giugno scade il termine per presentare alla
Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che
attesti i requisiti di ammissione all’elenco, utilizzando il modello presente sul sito. E’ necessario
anche allegare copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive.
Stesso adempimento ricade sulle associazioni sportive dilettantistiche, con la differenza che la
documentazione richiesta va inoltrata alla struttura del Coni competente per territorio.
21. Circolare FISCO
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Ultimo treno per i ritardatari
E’ fissato al 2 ottobre 2017 il termine ultimo per la regolarizzazione della domanda di iscrizione
e/o per integrare i documenti presentati.
I ritardatari dovranno versare, con F24 utilizzando il codice tributo “8115”, una sanzione pari a
250 euro.
Si ricorda che requisiti di accesso al beneficio dovevano essere posseduti alla data di scadenza
delle domande d’iscrizione: il 7 maggio, per gli enti di volontariato e le associazioni sportive
dilettantistiche; il 30 aprile, per gli enti della ricerca scientifica e dell’università e quelli della ricerca
sanitaria.
1.20 Cooperative compliance: modalità operative e Ufficio competente
Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 26 maggio 2017, definisce il
quadro complessivo della disciplina per il funzionamento del regime dell’adempimento
collaborativo (cooperative compliance), che è stato introdotto nel nostro ordinamento dal
Dlgs n. 128/2015.
Con tale provvedimento vengono indicate le modalità di svolgimento della procedura e si
individua l’ufficio competente.
Nello specifico vengono ora disciplinati:
- i doveri dell’Agenzia delle Entrate;
- i doveri del contribuente;
- le modalità di svolgimento della procedura;
- le cause di esclusione e revoca;
- le competenze per i controlli e le attività relative al regime.
Ufficio Cooperative Compliance
E’ l’Ufficio Cooperative Compliance della Direzione Centrale Accertamento a cui spetta la
competenza, in via esclusiva, per l’esercizio dei poteri istruttori oltre che delle altre attività relative
al regime.
In particolare al suddetto Ufficio compete:
- la gestione delle attività e i controlli relativi allo svolgimento della procedura, inclusa la ricezione e
la trattazione delle istanze per l’interpello abbreviato e la stipula degli accordi di adempimento
collaborativo;
- la verifica dell’assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini delle
risposte rese o degli accordi sottoscritti nonché la corretta applicazione delle indicazioni date
nelle risposte o il rispetto dei termini degli accordi;
- la ricezione e la trattazione delle istanze per l’interpello sui nuovi investimenti, presentate dai
contribuenti ammessi al regime;
- la verifica della corretta applicazione dei pareri resi ove il contribuente che ha presentato istanza
per l’interpello nuovi investimenti abbia successivamente chiesto di accedere al regime
dell’adempimento collaborativo.
Inoltre, allo stesso Ufficio viene attribuita la competenza, in via esclusiva, di assoggettare a
controllo tutte le fattispecie che non siano state oggetto di interlocuzione costante e preventiva e i
controlli relativi all’attività di riscontro sull’operatività del sistema di controllo interno istituito dai
contribuenti ammessi al regime.
22. Circolare FISCO
Pagina 22
Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
Resta ferma, anche per i periodi d'imposta in cui è operante il regime di adempimento
collaborativo, la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio
fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.
Il controllo anticipato non esclude quello successivo
Nel provvedimento si prevede che anche se le imprese ammesse al regime siano oggetto di un
controllo anticipato durante la procedura, queste non possano essere escluse da un controllo
successivo, finalizzato all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle
dichiarazioni.
Restano escluse solo le fattispecie oggetto di interlocuzione costante e preventiva, incluse le
posizioni "rinviate" o "sospese", ossia quelle su cui non si è ancora formata una comune
valutazione.
1.21 Comunicazioni periodiche Iva: proroga e Faq delle Entrate
E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 124 del 30 maggio 2017, il Dpcm 22 maggio
2017, che reca il differimento, dal 31 maggio al 12 giugno 2017, del termine di trasmissione delle
comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo semestre 2017.
Faq dell’Agenzia
Sono state pubblicate, il 26 maggio 2017, sul sito dell’agenzia delle Entrate una serie di Faq
riguardanti la compilazione delle comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. La scadenza
originaria dell’adempimento, fissata al 31 maggio, è stata prorogata al 12 giugno, anche se si è
ancora in attesa dell’ufficializzazione dello spostamento. Tra le risposte fornite si segnalano le
seguenti.
Inversione contabile
Per la compilazione del rigo VP2, in caso di operazioni soggette ad inversione contabile, si
specifica che il cessionario o committente non deve indicare nel rigo VP2, dedicato alle
operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore
dell'imposta, ma deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa
imposta nei righi VP4 e VP5 (se detraibile). Invece il cedente o prestatore deve inserire nel rigo
VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta è dovuta da parte del
cessionario o committente.
Split payment
Per operazioni con regole speciali, tipo lo split payment, il cedente-prestatore deve riportare il
mero imponibile nel rigo VP2 (operazioni attive) e l’imposta deve essere indicata nel rigo VP4.
Autotrasportatori
Gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre
successivo - ultimo periodo del comma 4 dell'art. 74, DPR 633/72 - devono indicare tali fatture
nella comunicazione relativa al trimestre nel quale le hanno registrate e non in quello di emissione.
Credito dell’anno precedente
23. Circolare FISCO
Pagina 23
Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
Viene chiarito che nel rigo VP9 del mese di gennaio non deve essere inserito l'intero ammontare
del credito IVA dell'anno precedente se non si intende utilizzarlo nella relativa liquidazione
periodica. Tale credito può essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi,
per la parte che si intende utilizzare nelle liquidazioni periodiche. Nel rigo VP9 non va mai
dichiarato il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24.
Inoltre, se nel mese di gennaio viene riportato tutto il credito dell'anno precedente, ma poi non
viene utilizzato integralmente, l'eventuale eccedenza va indicata nel rigo VP8 (credito periodo
precedente) del mese di febbraio.
Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente.
Regolarizzazione tramite ravvedimento operoso
I versamenti, compresi quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso, non devono
mai essere inseriti nel quadro VP. Solo i versamenti relativi all'IVA dovuta per la prima cessione
interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario devono essere indicati
nel rigo VP10 (Versamenti auto UE).
Assenza di operazioni rilevanti
Le Faq precisano che in assenza di dati da indicare nel quadro VP, per mancanza nel periodo di
riferimento di operazioni passive ed attive, non sussiste l’obbligo di invio della comunicazione.
Però se occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente,
l’obbligo di comunicazione emerge.
Rettifica della comunicazione inviata
Viene chiesto come sia possibile rettificare una comunicazione già trasmessa in via telematica e
per la quale è scaduto il termine di presentazione e le Entrate specificano che il sistema considera
eventuali comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni,
anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ma la comunicazione successiva sostituisce quelle
precedenti.
1.22Assonime: super ammortamento per locazione operativa e noleggio
Con la Circolare n. 12 del 26 maggio 2017, Assonime fa il punto sulle più rilevanti agevolazioni
introdotte per gli investimenti produttivi, come per esempio, il super e l'iperammortamento,
traendo spunto anche da quanto già trattato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/2017.
Riguardo alla locazione operativa e al noleggio, la circolare agenziale aveva precisato che ai
locatori operativi e ai noleggianti il super ammortamento spetta solo se la
locazione e il noleggio rappresentano l’oggetto principale della loro attività
imprenditoriale.
Inoltre, se tali operazioni sono effettuate in maniera occasionale e non abituale con società estere
del gruppo, la maggiorazione non spetta in quanto l’investimento sarebbe effettuato solo
strumentalmente in Italia, mentre nella sostanza andrebbe a rafforzare una struttura operativa
estera.
Specifica al riguardo la circolare di Assonime, che il motivo è quello di evitare che possano fruire
dell'agevolazione soggetti residenti che effettuano investimenti in beni non strumentali per la
propria attività caratteristica e destinati a strutture operative di soggetti esteri facenti parte del
medesimo gruppo. In altri termini, si vuole evitare che le società residenti si sostituiscano alle
24. Circolare FISCO
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Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
società estere non residenti dello stesso gruppo, nell’acquisizione di beni ricompresi fra quelli
potenzialmente agevolabili al solo fine, per l’appunto, di fruire dell’agevolazione.
Per beneficiare del super ammortamento, secondo Assonime, la locazione o il noleggio devono
rappresentare l’attività caratteristica e non occasionale del soggetto residente e l’utilizzatore deve
essere un soggetto residente terzo rispetto al locatore/noleggiante. In tal caso, si tratterebbe di
un bene strumentale per il locatore/noleggiatore per la sua attività tipica, oggetto dell’impresa, e
verrebbe meno il primo requisito dell’ipotesi di esclusione prevista dall’Agenzia, che è appunto
l’assenza di strumentalità del bene.
Ancora specifica la circolare 12/2017 non emergono cointeressenze di gruppo tali da far
escludere l'agevolazione nel caso in cui: la locazione o il noleggio rappresentino l’attività
caratteristica e, quindi, non occasionale del soggetto residente e la locazione o il noleggio venga
realizzata dall’impresa residente in favore di soggetti esteri non facenti parte del medesimo
gruppo del locatore/noleggiatore.
1.23Nuovi servizi per l’app “AgenziaEntrate” per cellulari e tablet
E’ stata presentata la nuova versione dell’app “AgenziaEntrate” per dispositivi mobili, che si
connota per contenere un più ampio numero di contenuti, includendo servizi finora disponibili
solo attraverso il web.
L’app “AgenziaEntrate”, attiva da dicembre 2015, permette di fruire di numerosi servizi
direttamente dal smartphone o tablet, ed è disponibile 24 ore su 24.
L’applicazione si può scaricare collegandosi allo store del sistema operativo che si sta utilizzando:
Google Play per i dispositivi Android, App Store per Ipad e Iphone, e Windows Phone per
Microsoft mobile.
Nuovi servizi: calendario delle scadenze fiscali
Ad oggi tramite l’App si può consultare il proprio cassetto fiscale, richiedere le credenziali
Fisconline ed Entratel, verificare gli invii telematici effettuati e le relative ricevute, prenotare un
web-ticket per accedere agli sportelli degli uffici territoriali, e d’ora in poi sarà possibile:
- consultare lo stato di lavorazione e gli esiti delle richieste di assistenza su comunicazioni e avvisi
telematici, cartelle di pagamento e deleghe F24;
- visualizzare messaggi di notifica, relativi ad esempio alla scadenza della password o alla
presenza di ricevute da leggere;
- prenotare un appuntamento presso un ufficio dell’Agenzia e visualizzare le prenotazioni
effettuate;
- verificare i codici fiscali e le partite Iva;
- verificare il calendario delle scadenze fiscali e i termini entro cui provvedere ai futuri
adempimenti;
- visualizzare l’elenco degli avvisi relativi ai Servizi Telematici.
Inoltre, informa il comunicato stampa del 26 maggio 2017, dalla Home, attraverso alcuni link, si
può accedere al sito di assistenza della “Dichiarazione precompilata” e il servizio web “Fatture e
Corrispettivi”.
25. Circolare FISCO
Pagina 25
Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
1.24Enti locali: aumenti di tributi locali nei termini
Il ministero delle Economia e delle Finanze pubblica due risoluzioni – nn. 1 e 2 del 29 maggio
2017 – riguardanti la possibilità per gli enti locali di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali
per salvaguardare gli equilibri di bilancio.
Risoluzione n. 1: modifiche a tariffe e aliquote dei tributi locali entro i termini
Gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione: le deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno
effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento.
Numerose pronunce giurisprudenziali hanno affermato che il termine che riguarda la fissazione di
aliquote e tariffe dei tributi locali, coincidente con la data fissata per l’approvazione del bilancio di
previsione, ha natura perentoria.
Il principio però va letto insieme all’art. 193 del Tuel, che ha introdotto la possibilità di modificare
le tariffe e le aliquote qualora l’ente locale sia in difficoltà circa il permanere degli equilibri di
bilancio.
La deliberazione modificativa delle aliquote e delle tariffe adottata ai sensi dell'art. 193 del Tuel
deve essere approvata entro il 31 luglio di ciascun anno e anche tale termine ha natura
perentoria.
La risoluzione n. 1/DF del 29 maggio 2017 stabilisce quindi che, decorso il termine fissato dall’art.
193, comma 2, del TUEL, e si renda necessaria un’operazione di riequilibrio del bilancio, l’ente
locale dovrà ricorrere a misure di risanamento diverse dall’aumento delle aliquote e delle tariffe dei
tributi comunali.
Con specifico riferimento all’anno di imposta 2017, se emerge un accertamento negativo sul
permanere degli equilibri di bilancio, l’aumento che possono operare gli enti locali deve insistere
su tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti, ossia la tassa sui rifiuti (TARI) e il
contributo di sbarco.
Risoluzione n. 2: non sono ammesse manovre peggiorative
Visto il vigente blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dalla legge di stabilità 2016 e
prorogato anche per l’anno 2017 dalla legge di bilancio 2017, alcuni enti locali hanno chiesto se
era possibile:
- diminuire l'aliquota Imu per le categorie catastali D1, D2, D4, D6 e D7 dal 10 per mille al 7,6 per
mille;
- aumentare corrispondentemente per le stesse categorie catastali l'aliquota della Tasi dallo zero
per mille, al 2,4 per mille.
Il Mef, con risoluzione n. 2/DF del 29 maggio 2017, ritiene che la manovra ipotizzata, diretta ad
una diversa redistribuzione delle aliquote IMU-TASI, comporterebbe un aggravio della pressione
fiscale per gli occupanti degli immobili in questione, i quali non sarebbero assoggettati alla TASI,
avendo l’ente azzerato la relativa aliquota ai sensi del comma 676 dell’art. 1 della legge n.
147/2013.
Per non trovarsi in contrasto con le norme legislative, il Mef fornisce una soluzione diversa agli
enti locali che potrebbero muoversi nel senso di mantenere le aliquote vigenti - IMU al 10 per mille
e TASI azzerata - per gli immobili locati, e prevedere un’aliquota IMU al 7,6 per mille e l’aliquota
TASI al 2,4 per mille per gli immobili non locati.
26. Circolare FISCO
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Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
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1.25 Ace dopo l'adozione dei nuovi principi contabili nazionali
Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, con un documento pubblicato il 29 maggio
2017, analizza le problematiche in materia di ACE derivanti dall’adozione dei nuovi principi
contabili nazionali.
Un primo aspetto che il documento Cndcec prende in rassegna riguarda il trattamento ai fini ACE
di quelle poste che, sebbene abbiano natura reddituale, ne viene prevista la rilevazione
direttamente a patrimonio netto. Si pensi, ad esempio, alla correzione di errori rilevanti e alla
contabilizzazione degli effetti dei cambiamenti di principi contabili, ivi incluso il caso, di particolare
rilevanza per il 2016, del passaggio dai vecchi ai nuovi principi.
La conclusione prospettata dal Cndcec è che “considerazioni di carattere semplificatorio (ferma
rimanendo la loro rilevanza ai fini del calcolo del limite del patrimonio netto) suggeriscono la
previsione di una generalizzata irrilevanza ai fini della determinazione della base Ace delle poste
che, sebbene abbiano natura reddituale, vengono rilevate direttamente a patrimonio netto".
Altro aspetto analizzato nel documento del 29 maggio riguarda il trattamento ai fini ACE di quelle
poste aventi natura reddituale che vengono rilevate al conto economico (pur avendo natura
meramente figurativa) e che trovano diretta contropartita in rilevazioni uguali e contrarie di
patrimonio netto.
Un esempio, per i soggetti OIC-adopter, è rappresentato dalla regola del costo ammortizzato e
dell’attualizzazione dei crediti e dei debiti che, nel caso di prestito infruttifero erogato dal socio,
implica, in determinate ipotesi, la rilevazione da parte della società beneficiaria di un apporto
figurativo(a patrimonio netto) cui farà fronte la rilevazione di interessi passivi figurativi (a conto
economico) lungo la durata del prestito.
Riguardo a tale aspetto la conclusione del Cndcec è che “considerazioni di carattere sistematico
suggeriscono la previsione di una generalizzata rilevanza ai fini del calcolo della base Ace non
solo delle poste rilevate al conto economico (interessi passivi, nel caso del prestito infruttifero),
come riduzione dell’utile accantonabile a riserva, ma anche della movimentazione del patrimonio
(apporto, nel caso del prestito infruttifero), rilevata al momento di contabilizzazione (iniziale)
dell’operazione”.
27. Circolare FISCO
Pagina 27
Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
ADEMPIMENTI E SCADENZE
16 giugno 2017
- Imposta sostitutiva su incrementi di produttività, innovazione e efficienza Soggetti: Sostituti
d'imposta
- Versamento della Tobin Tax Soggetti: Imprese di investimento abilitate all'esercizio
professionale verso il pubblico, soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione delle operazioni,
compresi gli intermediari non residenti, oltre a banche e società fiduciarie
- Iva relativa al secondo mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato
a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R.
n. 100/1998
- Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati
- Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al
sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a
- Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito)
Soggetti: Banche, SIM e società fiduciarie
- Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo
mese precedente (regime del risparmio amministrato) Soggetti: Banche, SIM, Società di
gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati
- Ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente Soggetti: Banche e Poste Italiane
- Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi relativi a contratti d'appalto, di opere
o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa Soggetti: Condomini in qualità di sostituti d'imposta
- Versamento dell'addizionale su bonus e stock options Soggetti: Sostituti d'imposta
- Acconto mensile Irap Soggetti: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali
dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento
unitario di imposte e contributi.
- Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef sulle competenze del mese
precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti
d'imposta
- Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef sulle competenze del mese
precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti
d'imposta
- Ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi Soggetti: Sostituti d'imposta
- Ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Soggetti: Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite Soggetti: Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita stipulate entro il
31/12/2000 Soggetti: Imprese di assicurazione
- Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita Soggetti: Sostituti
d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari Soggetti: Sostituti
d'imposta
28. Circolare FISCO
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contabili di Perugia
- Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale
Soggetti: Sostituti d'imposta
- Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia Soggetti: Sostituti
d'imposta
- Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti Soggetti: Soggetti che esercitano attività di
intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
- Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Soggetti:
Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi
di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)
- Ritenute alla fonte su rendite AVS Soggetti: Sostituti d'imposta
- Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto
Soggetti: Sostituti d'imposta
- Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva
mensili
- Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Soggetti: Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari Soggetti: Sostituti d'imposta
26 giugno 2017
- Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Operatori intracomunitari con
obbligo mensile
30 giugno 2017
- Unico 2017 PF. Presentazione in forma cartacea Soggetti: Persone fisiche che non hanno
l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in modalità telematica
- Liquidazione e versamento dell'Iva su acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.
Soggetti: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e
agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono
tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli
soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate
nell'esercizio di attività non commerciali
- Dichiarazione mensile Iva su acquisti intracomunitari per enti non commerciali e agricoltori
esonerati (INTRA 12) Soggetti: Enti non commerciali e agricoltori esonerati
- Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai
soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria Soggetti: Intermediari
finanziari.
- Versamento imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2017
Soggetti: Imprese di assicurazione
- Ires e Irap su riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS Soggetti: Soggetti Ires con
periodo di imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS/IFRS (art. 15 del DL n.
185/2008)
29. Circolare FISCO
Pagina 29
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- Ires e Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a
seguito dell'adozione degli IAS/IFRS Soggetti: Soggetti Ires con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare che applicano gli IAS/IFRS (art. 15 del DL n. 185/2008), per i quali
sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell'economia e delle finanze, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti
entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (9 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma2,
del DPR n. 435/2001
- Ires e Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti per
l'adozione degli IAS/IFRS Soggetti: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con
l'anno solare che applicano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008), che esercitano attività
economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o
compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che si avvalgono
della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (9
luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
- Unica o prima rata imposta attività finanziarie detenute all'estero Soggetti: Persone fisiche
residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto
reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono
da eredità o donazioni .
- Maggiorazione Ires del 10,5% - Società di comodo Soggetti: Società di capitali e soggetti
assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello
Stato) che si qualificano "di comodo" ("Società non operative" e "Società in perdita sistematica")
- Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore Soggetti: Soggetti che si adeguano alle
risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap
- Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - Saldo o prima rata Soggetti: Persone
fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero che si avvalgono della facoltà
di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (9 luglio) ai
sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili
detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e
che abbiano ricevuto apposita provvista.
30. Circolare FISCO
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Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
GUIDA PRATICA
Reverse charge Novità sul regime sanzionatorio
L'inversione contabile, o “reverse charge” è un particolare meccanismo di applicazione dell'IVA,
per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto
passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o
prestatore.
Grazie a questo particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto,
l’obbligo dell’imposizione fiscale viene traslato dal venditore all’acquirente (“inversione contabile”),
con conseguente passaggio della tassa dal venditore a chi acquista.
Lo scopo è quello di contrastare il fenomeno purtroppo molto diffuso dell’evasione e dell’elusione
fiscale ai fini IVA (una delle imposte più evase nel panorama europeo) e di cercare di fermare le
cosiddette “frodi carosello”. Per tali ragioni, il reverse charge IVA ha trovato la sua applicazione
originaria e naturale soprattutto negli scambi comunitari.
Il riferimento normativo nell’ordinamento italiano per quanto riguarda il meccanismo del reverse
charge IVA è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del Dpr 633/1972 (c.d. decreto IVA).
Come funziona in pratica il reverse charge
Ipotizziamo una compravendita tra due soggetti nella quale l’acquirente risulta essere soggetto
passivo IVA residente nello Stato Italiano.
Praticamente, il reverse charge IVA rappresenta quel meccanismo tecnico contabile per effetto
del quale:
- il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta (come normalmente dovrebbe fare);
- l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione
fatturata e, allo stesso tempo, procede con la duplice annotazione nel registro acquisti (fatture di
acquisto) e nel registro vendite (fatture emesse). Il soggetto acquirente, dunque, evidenzia l’IVA
sia in dare che in avere, neutralizzando così l’operazione.
L’operazione si concretizza attraverso l’emissione dell’autofattura, in modo tale
che sia il destinatario del bene/servizio a corrispondere l’IVA all’Erario anziché il
fornitore.
N.B. - Prima di applicare il meccanismo del reverse charge si deve verificare che per
l’operazione in oggetto esso sia consentito dalla legge; vi sono, infatti, casistiche per le
quali non è possibile applicarlo.
Ambito di applicazione del reverse charge
In Italia, come in altri Paesi membri dell’Unione Europea, il reverse charge IVA ha avuto larga
applicazione soprattutto in materia di edilizia. Oltre che in tale settore, però, il meccanismo è
applicabile agli altri ambiti che sono disciplinati dai commi 5 e 6 dell’articolo 17 del Dpr 633/1972.
Successivamente, è stata la Legge di Stabilità 2015 ad estendere l’utilizzo di tale pratica ad una
lunga serie di operazioni.
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Infatti, per limitare l’evasione fiscale IVA, il campo di applicazione del reverse charge è stato
progressivamente esteso, passando dal settore dell’edilizia a quello immobiliare, fino a toccare
anche il settore hi tech. Ultimo in questo ambito è l’estensione del reverse charge anche ai Pc
portatili, tablet e console da gioco.
Si individuano, così, i seguenti ambiti di applicazione per il reverse charge IVA:
- cessioni imponibili di oro da investimento;
- cessioni di materiale d’oro;
- cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
- alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da
soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro
subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un
contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo
comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l’opzione per l’imposizione;
- alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita,
da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei loro componenti ed accessori;
- alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
- alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
Revisione sistema sanzionatorio amministrativo e reverse charge
La Legge delega n. 23/2014 ha incaricato il Governo, tra l’altro, di procedere alla revisione del
sistema sanzionatorio amministrativo.
In attuazione di tale delega, è stato emanato il Dlgs n. 158/2015 (“Revisione del sistema
sanzionatorio”), che ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Dlgs n.
471/1997, che disciplina le sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, IVA, e
riscossione dei tributi.
Nello specifico, il suddetto decreto ha modificato il comma 9-bis, articolo 6 del Dlgs 471/1997 e
ha introdotto tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3), che disciplinano le violazioni relative al
meccanismo dell’inversione contabile commesse dal cessionario o committente, oltre ad
intervenire sulle sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione delle
operazioni IVA, previste nell’art. 6 del Dlgs. n. 471 del 1997, agendo soprattutto con riguardo alla
disciplina sanzionatoria dell’inversione contabile.
Attenzione!! Le modifiche apportate sono in vigore dal 1° gennaio 2016 e trovano
applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse fino
al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi
“definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016.
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Reverse charge, sanzioni light per gli errori
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 16/2017 dell’11 maggio per fornire
chiarimenti sul trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di reverse
charge, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 158/2015.
Il documento di prassi sottolinea come l'obiettivo del Legislatore, nell'apportare le modifiche
citate, sia stato quello di creare con riferimento al sistema dell'inversione contabile un
meccanismo sanzionatorio basato ancor di più sul principio di proporzionalità. In tal modo, ad
essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di
evasione o di frode oppure che comportano l’occultamento dell’operazione o un debito
d’imposta, mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l’imposta
risulta comunque assolta.
Riguardo alle novità sulle violazioni commesse in regime di reverse charge, vi è quella che
prevede l’estensione della sanzione ridotta, che prima era prevista soltanto in caso di violazione
degli obblighi di documentazione e registrazioni non imponibili.
In particolar modo, l’Agenzia distingue le varie fattispecie di omissioni ed errori che si possono
commettere, ai quali è possibile applicare la disciplina sanzionatoria dell’inversione contabile.
Si individua così:
- il caso dell’errata applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante il sistema
dell’inversione contabile
- dal caso dell’errata applicazione dell’imposta con il sistema dell’inversione contabile invece che
nel modo ordinario.
A ciò si aggiunge, poi, la casistica dell’errata applicazione del sistema dell’inversione contabile ad
operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti.
Di seguito i principali chiarimenti resi dall’Agenzia nella circolare n. 16/E/2017.
Quando l’operazione rientra nell’inversione contabile ma per errore il cedente/prestatore ha
emesso fattura con addebito di IVA come per un’operazione ordinaria, se l’imposta è stata
assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l’imposta è
confluita nella liquidazione periodica) si applica una sanzione fissa da 250 euro a 10mila euro. In
un’ottica di semplificazione, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione
ed è fatto salvo il diritto alla detrazione.
Il cessionario o committente è punito con la più grave sanzione proporzionale nella misura
compresa tra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta, se l’applicazione
dell’IVA in modo ordinario anziché con l’inversione contabile è stata determinata da una finalità
di evasione o frode di cui è provata la consapevolezza del medesimo cessionario o
committente.
Sanzione fissa della stessa misura, che va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 10mila
euro, anche quando l’IVA, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a reverse
charge da parte del cessionario o committente. Anche in questo caso, se l’imposta è stata
comunque assolta nonostante l’errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente
o prestatore non è obbligato a versare l’IVA.
Se, viceversa, l’operazione non risulta dalla contabilità, è prevista la più grave
sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 5 e il 10 per cento
dell’imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro.
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N.B. - In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta
per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con
riferimento a ciascun fornitore. Tuttavia, viene precisato che l'errore non deve riguardare
ipotesi palesemente estranee al regime dell'inversione contabile, lasciando intendere che la
sanzione fissa si applica soltanto per i casi per i quali possono effettivamente esserci dubbi
sull’applicazione o meno del regime di inversione contabile.
Infine, quando il reverse charge viene applicato ad operazioni che sono esenti, non imponibili, non
soggette ad imposta o inesistenti, il debito d’imposta e la relativa detrazione si annullano. In sede
di accertamento, infatti, vengono espunti sia il debito sia il credito d’imposta confluiti nella
liquidazione periodica. In caso di operazioni inesistenti, però, si applica la sanzione, compresa tra
il 5 e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
Norme e prassi
Agenzia delle entrate, circolare n. 16 dell’11 maggio 2017
Decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015
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