Ordine dei Commercialisti di Brindisi Rassegna professionaleAlessandro Fischetti
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IVA - esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA ex art.19 co.1 D.P.R. n.633/1972 come modificato dall’art.2 co.1 del D.L. n.50/2017
1. SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA
SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075.5722661 - Fax 075.5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odcecperugia.it
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Circ. n.1/2018
Perugia, lì 8 gennaio 2018
Ai gentili
Clienti
Loro Sedi
Oggetto: IVA – esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA ex art.19 co.1 D.P.R. n.633/1972
come modificato dall’art.2 co. 1 del D.L. n.50/2017.
Gentile cliente,
con la presente circolare desideriamo ricordarVi che tra le principali novità in materia di IVA
per l’anno 2017 contenute nel D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (in G.U. n. 95 dello stesso giorno), già
oggetto di informativa con la nostra circolare n.7/2017, una in particolare è di rilevante entità
in ambito IVA.
In particolare L’art. 2, comma 1, del D.L. n. 50 del 24/04/2017 ha modificato l’art. 19, comma
1, del D.P.R n. 633 del 26/10/1972, disponendo che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa
ai beni e servizi acquistati o importati sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è
esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla
detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Tale modifica, come previsto dalla legge di conversione del D.L. n. 50/2017, si applica “alle
fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”.
A seguito della disposizione qui sopra appena richiamata, si assiste ad una significativa riduzione
dell’intervallo temporale entro il quale il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato.
Prima, infatti, tale diritto poteva essere esercitato dal momento in cui l’imposta stessa
diventava esigibile, ossia al momento in cui l’operazione si considerava effettuata ai fini IVA,
fino al più tardi alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto
alla detrazione era sorto.
Ora, invece, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA
relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
In termini operativi, nel caso di una fattura di acquisto emessa dal fornitore nel 2017, la relativa
imposta potrà essere portata in detrazione dal committente entro e non oltre il termine di
2. SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA
SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075.5722661 - Fax 075.5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odcecperugia.it
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presentazione della dichiarazione IVA per il 2017 (ossia entro il 30 aprile 2018), avendo cura
di registrare la stessa nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella
quale si vuole esercitare il diritto alla detrazione e comunque entro la data del 30 aprile.
Quindi, l’imposta relativa alle fatture di acquisto registrate fino al 30 aprile 2018 ed aventi data
documento compresa nell’anno solare precedente 2017 dovrà essere portata in detrazione
nella dichiarazione IVA annuale (da presentare entro il 30 aprile 2018) dell’anno solare 2017
precedente; ciò significa che le fatture di cui sopra avranno un periodo di competenza IVA
2017 diverso dal periodo di registrazione.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per
l’assistenza necessaria.
Simone Bucaioni