Il beneficio fiscale è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché esse effettuino spese di formazione nell’ambito dell’Industria 4.0 nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (i.e., 2018).
CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0
1. CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE INDUSTRIA 4.0.
Avv. Edoardo Belli Contarini
2. CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0
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IN COSA CONSISTE
SOGGETTI BENEFICIARI
AMBITO DI APPLICAZIONE
CONDIZIONI
MODALITÀ OPERATIVE
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DISPOSIZIONI APPLICATIVE
3. legge di Bilancio 2018 ( legge n. 205/2017, art. 1, commi da 46 a 56)
- IN COSA CONSISTE
concessione di un credito di imposta nella misura del 40%, fino ad un importo massimo annuale di € 300.000
per ciascun beneficiario, del costo aziendale del personale dipendente occupato nella formazione nel settore
delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.
Riferimenti
normativi
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5. - AMBITO DI APPLICAZIONE
Big data e analisi dei dati;
Cloud e fog computing;
Cyber security;
Sistemi di cyber-fisici
Prototipazione rapida;
Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
Robotica avanzata e collaborativa;
Interfaccia uomo macchina;
Manifattura additiva;
Internet delle cose e delle macchine e
integrazione digitale dei processi aziendali;
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6. - CONDIZIONI
il credito di imposta spetta nella misura del 40% del costo aziendale del personale dipendente,
occupato nella formazione “agevolata”
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (i.e., 2018)
limite annuo massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario
attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali
attività di fomazione legate al Piano Nazionale industra 4.0
l'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014
della Commissione
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per le società soggette alla revisione dei conti dal soggetto
che effettua la revisione legale
le imprese non soggette a revisione legale dei conti
devono avvalersi di un professionista iscritto al Registro
dei revisori legali
le imprese con bilancio certificato sono esenti dai predetti
obblighi di certificazione dei costi
la certificazione deve essere allegata al bilancio
le spese di certificazione sono ammesse al credito di
imposta entro il limite massimo di € 5.000
Ai fini dell’ammissibilità,
i costi sostenuti devono
essere certificati
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da emanarsi entro 90 giorni della data di entrata in vigore della legge di
bilancio con particolare riguardo alla:
• documentazione richiesta
• effettuazione dei controlli
• cause di decadenza del beneficio
- DISPOSIZIONI APPLICATIVE
8. - MODALITÀ OPERATIVE
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i
costi sono stati sostenuti e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, finché non si conclude l’utilizzo.
La sopravvenienza attiva contabilizzata in contropartita non concorre alla formazione del reddito imponibile
IRPEF e IRES né della base imponibile IRAP.
Tale credito è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 ex art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
limite annuale di € 250.000 per l’utilizzo dei
crediti di imposta da indicare nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi ex. art. 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
limite massimo di compensabilità dei crediti
di imposta e contributi di € 700.000 ex. art.
art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Può essere fruito senza alcun limite quantitativo
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