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30 aprile 2017
Circolare informativa FISCO n.8/2017
Circolare FISCO
Pagina 2
Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
Sommario
NEWS 4	
1.1	 Sostituti d'imposta: senza scadenza la comunicazione della sede telematica 4	
1.2	 Online il nuovo modello di comunicazione Bonus Sud e il software 4	
1.3	 Nuova Guida per l’acquisto della casa 5	
Il calcolo delle imposte 5	
1.4	 Aggiornamento per Faq Nuova Sabatini 6	
Procura speciale a terzi 6	
Presentazione di più domande di agevolazione 6	
Allegati: non sono necessari preventivi e fatture 6	
1.5	 Credito a Pmi e professionisti del Mezzogiorno 7	
1.6	 Sostitutiva sui finanziamenti: alla cassa per l'acconto 2017 7	
Nuova disciplina imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine 7	
Modalità di versamento degli acconti 8	
1.7	 Welfare amministratori senza tassazione sui redditi 8	
1.8	 Coefficienti IMU e TASI 2017 per fabbricati D 9	
1.9	 Determinazione forfetaria del valore in dogana delle merci 9	
1.10	 Nuovo flusso telematico per il modello 730-4 10	
Attestazione della disponibilità dei dati fino al 31 luglio 10	
1.11	 Sul 730 Precompilato istruzioni dal canale Youtube 11	
Scelta del 730 11	
Altri canali 11	
1.12	 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la manovra correttiva 11	
La questione trivelle 11	
Iva nel 2018 12	
Split payment allargato ai professionisti 12	
Chiusura liti pendenti 12	
Compensazioni 12	
1.13	 Cooperative: corretta compilazione del verbale di revisione/ispezione 13	
Bilancio consolidato 13	
1.14	 Agevolazioni per le Zone Franche. Controlli con accertamenti d’ufficio e ispezioni in loco 14	
Controlli svolti attraverso accertamenti d’ufficio e ispezioni in loco 14	
1.15	 Dati delle STP da comunicare all’Anagrafe tributaria 15	
1.16	 Valida l’agevolazione “prima casa” se si integra l’atto di acquisto 15	
Valida la dichiarazione integrativa di voler fissare la residenza 15	
1.17	 Bonus R&S ampio. Istruzioni per il calcolo dell'agevolazione 16	
Novità legge di bilancio 2017 16	
Beneficio esteso a tutti gli addetti alla R&S 17	
Risposte ai quesiti 17	
1.18	 Chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d’impresa 17	
Soggetti e beni ammessi 18	
I bilanci 18	
Affrancamento e riallineamento 18	
ADEMPIMENTI E SCADENZE 20
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16 maggio 2017 20	
25 maggio 2017 21	
31 maggio 2017 21	
GUIDA PRATICA 22	
Bonus Investimenti nel Mezzogiorno: nuovo modello e software di compilazione per richiedere il credito
d’imposta 22	
Novità disciplina Bonus Sud 2017 22	
Richiesta credito d’imposta 23	
Nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno 23	
Termini e Modalità di presentazione 23	
Come si compila il nuovo modello 24	
Rinuncia totale al credito d’imposta/Rettifica precedente comunicazione 24	
Norme e prassi 24	
Informazioni di contatto 25
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NEWS
1.1 Sostituti d'imposta: senza scadenza la comunicazione della sede telematica
Due provvedimenti dell'agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 riguardano i sostituti d’imposta tenuti a
effettuare le operazioni di conguaglio susseguenti al ricevimento dei risultati contabili delle dichiarazioni
modello 730.
A modifica del provvedimento del 22 febbraio 2013, il provvedimento 76124/E/2017, eliminando la
scadenza del 31 marzo già indicata per la trasmissione dell’indirizzo telematico (entro la quale il sostituto
d’imposta doveva inviare il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al
modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”), prevede che le comunicazioni inviate oltre detta
data producono effetti da subito.
Inoltre, si stabilisce che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale
non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione, entro cinque
giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Dunque, il sostituto non
dovrà restituire il modello 730-4 direttamente al Caf o al professionista abilitato indicato nel flusso
telematico trasmesso dall’Agenzia.
Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito
internet dell’Agenzia e ne sarà data relativa comunicazione.
Con il provvedimento 76094/E/2017, l'Agenzia ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2017 nelle comunicazioni di cui ai
modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del
cinque e del due per mille dell’IRPEF e alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per
l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2017.
1.2 Online il nuovo modello di comunicazione Bonus Sud e il software
Con provvedimento del 14 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un nuovo modello
per la fruizione del cosiddetto Bonus Sud: il credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno.
Il nuovo modello va a sostituire quello in precedenza approvato con provvedimento agenziale del 24
marzo 2016, che ha avuto necessità di essere rivisto dato che la disciplina del Bonus Sud, istituito
dall’articolo 1, commi 98-108, della Legge 208/2015, è stata modificata dalla Legge 18/2017 e la stessa
Agenzia ne ha fornito chiarimenti interpretativi con la circolare n. 12/E/2017.
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° marzo 2017.
Si ricorda che la misura dell’agevolazione è diversa in relazione alla dimensione aziendale e che in base alle
suddette modifiche è stato previsto un notevole aumento del credito d’imposta, che ora compete nella
misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
La Sardegna è stata, poi, inclusa fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ed è stato modificato
il calcolo per l'attribuzione del credito d’imposta sulla base dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti.
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Il nuovo modello di comunicazione deve essere utilizzato:
l sia per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta,
l sia per rinunciare a una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata con i
precedente modello.
Esso può essere utilizzato dalle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise,
Sardegna e Abruzzo e che intendono beneficiare del Bonus Sud.
Il modello è reperibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
La trasmissione telematica della comunicazione redatta con il nuovo modello può essere effettuata a
partire dal 27 aprile 2017 fino al 31 dicembre 2019, utilizzando il software denominato “CIM17”,
disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Per accedere al software occorre solo cliccare sul link “CIM17”; l’applicazione automaticamente si
connette al server web, verifica l’eventuale esistenza di una versione più recente del software e, se è
necessario, effettua l’aggiornamento.
Per ogni comunicazione presentata, l’Agenzia rilascia, in via telematica, una ricevuta attestante la fruibilità o
meno del bonus. Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione.
Rimangono invariati i termini e le modalità di presentazione stabiliti dal provvedimento del 24 marzo 2016.
1.3 Nuova Guida per l’acquisto della casa
E' disponibile sul sito delle Entrate - percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali >
Guide fiscali - la nuova “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, con tutto
quello che occorre sapere prima di comprare l'abitazione, tra verifiche da fare, i tributi da pagare, i possibili
sconti da fruire.
Il vademecum affronta il tema delle compravendite tra privati o tra imprese e privati e riporta le Faq
dedicate al tema.
Tra i servizi che l'Agenzia mette a disposizione dei cittadini c'è quello di ispezione ipotecaria, che può
essere richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online: consente di individuare il proprietario
dell’immobile e di controllare se ci sono ipoteche o pendenze, anche giudiziarie. È gratuito per i proprietari
se l'ispezione è ipotecaria personale e per le ipoteche “contro”, mentre sono escluse le ipoteche “a
favore”.
Il calcolo delle imposte
Le imposte da pagare variano a seconda che il venditore sia un privato o un’impresa e l’acquisto venga
effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”.
Se il privato acquista da un privato o da un’impresa, l’atto risulta in linea di principio esente Iva e soggetto
a:
· imposta di registro del 9%, con un minimo di 1.000 euro, o del 2% se si tratta della “prima casa”;
· imposta ipotecaria di 50 euro;
· imposta catastale di 50 euro.
Entra in gioco l'Iva se:
· l’impresa cedente è un’impresa costruttrice o di ripristino e la cessione avviene entro 5 anni
dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie
di assoggettare l’operazione ad Iva;
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· l’immobile ceduto è destinato ad “alloggio sociale” e il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a
Iva.
Se la vendita è soggetta ad Iva, per la prima casa sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e
quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4%.
Se il contribuente è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può
comunque avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un
anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del
nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Se un contribuente vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra
in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari
all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.
1.4 Aggiornamento per Faq Nuova Sabatini
Il ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato, il 12 aprile 2017, le Faq riguardanti le novità sulla
“Nuova Sabatini”.
Procura speciale a terzi
Qualora per la presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n.
69/2013 sia conferita una procura speciale dal legale rappresentante dell'impresa ad un terzo, l’atto può
avere la forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non essendo necessario che si proceda
con atto pubblico, avvalendosi di un notaio, purchè sia consentito dall’atto costitutivo e dallo statuto
dell’impresa richiedente.
Però nel caso suesposto, si precisa che la procura avrà valore solo per la trasmissione della domanda,
tranne nel caso in cui sia esplicitamente indicato che la procura è conferita anche per la presentazione
della documentazione successiva.
Presentazione di più domande di agevolazione
E’ ammesso che un'impresa possa inoltrare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari
finanziari a patto che siano relative a investimenti diversi ed a condizione che il valore complessivo dei
finanziamenti per singola impresa non superi i 2 milioni di euro.
Inoltre se un’impresa ha più sedi operative, è tenuta a presentare diverse domande di agevolazione
“Nuova Sabatini”. Infatti ad ogni domanda deve corrispondere un'unica sede operativa dell'impresa da
indicare nel modulo di domanda. In tale sede deve essere realizzato l'investimento ed ubicati i beni
agevolati.
Allegati: non sono necessari preventivi e fatture
Al momento della presentazione della domanda non è necessario che l’impresa alleghi preventivi, fatture o
altri titoli di spesa.
Le Faq del MiSE precisano che tali documenti non devono nemmeno accompagnare la domanda di
erogazione della prima quota di contributo, che, in base all’allegato n. 3 della circolare 23 marzo 2016, n.
26673, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, che attestino il requisito
di nuovo di fabbrica.
Qualora si tratti di investimento in leasing la domanda di erogazione deve essere accompagnata dalla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo
dei beni oggetto di investimento, insieme ad analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.
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1.5 Credito a Pmi e professionisti del Mezzogiorno
Per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti operanti nel
Mezzogiorno (Riserva PON IC), il MiSE ha messo in campo una dote finanziaria pari a 200 milioni di euro.
A mezzo del decreto del 13 marzo 2017 sono state assegnate tali risorse del Programma operativo
nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, Asse III, Azione 3.6.1, alla istituzione di una sezione
speciale del Fondo di garanzia per le PMI denominata Riserva PON IC.
Sono previsti interventi di garanzia diretta, controgaranzia, cogaranzia (comprese le garanzie su portafogli
di finanziamenti) oltre ad operazioni dirette al finanziamento:
· delle fasi iniziali dell'attività dei beneficiari;
· del capitale connesso all'espansione dell'attività dei beneficiari;
· del capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario;
· di nuovi progetti aziendali, quali la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing;
· di attività di penetrazione in nuovi mercati;
· di attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti.
La garanzia opera, in favore dei beneficiari, a titolo gratuito e con una copertura massima dell’80% del
finanziamento.
I progetti oggetto di finanziamento devono essere riferiti a una o più unità produttive ubicate nelle Regioni
del Mezzogiorno.
L’importo di euro 200.000.000,00, viene così ripartito:
- euro 194.800.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni meno sviluppate;
- euro 5.200.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni in transizione.
Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione di attivi materiali e immateriali e il finanziamento del
capitale circolante. Nel caso di investimenti, le spese relative all’acquisto di terreni non possono eccedere il
10 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria.
1.6 Sostitutiva sui finanziamenti: alla cassa per l'acconto 2017
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la risoluzione n. 50 del 20 aprile 2017, a chiarire i dubbi degli
operatori a ridosso della scadenza del versamento dell’acconto relativo all’imposta sostitutiva sui
finanziamenti a medio lungo termine, dovuta per le operazioni effettuate nell’anno in corso.
Il chiarimento è richiesto a seguito della nuova disciplina definita dall'articolo 7-quater, comma 33 del Dl n.
193/2016, che ha revisionato gli obblighi in materia di dichiarazione e versamento dell’imposta sostitutiva
sui finanziamenti, articolo 20, commi 1, 2 e 3, Dpr 601/1973.
Nuova disciplina imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine
In particolare, il Dl n. 193/2017 ha abrogato l’obbligo di presentare la dichiarazione dell’imposta sostitutiva
per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate nel primo semestre, in formato
cartaceo e in duplice esemplare, a partire dalle operazioni poste in essere nell’esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2016, sostituendolo con l'obbligo di presentare un’unica dichiarazione telematica a
decorrere, però, dalle operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, la dichiarazione telematica per le operazioni
effettuate nel 2017 verrà presentata entro il 30 aprile 2018.
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Gli operatori hanno chiesto all'Agenzia di esprimersi riguardano l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle
operazioni effettuate nel 2017, in assenza di presentazione della dichiarazione telematica.
L'Agenzia ha spiegato che i due acconti del 2017 dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo
termine dovranno essere versati entro il prossimo 30 aprile e 31 ottobre, anche se nell’anno 2017 i
contribuenti non procederanno alla presentazione della nuova dichiarazione telematica.
La prima rata è dovuta nella misura del 45% del complessivo acconto dovuto, mentre la seconda rata per
il restante importo del 55%. Gli acconti – spiega l'Agenzia – sono dovuti rispettivamente entro il termine
di presentazione della nuova dichiarazione telematica ancorché non esistente nel 2017 (ovvero il 30 aprile
2017 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare) ed entro il sesto mese successivo a detto
termine (31 ottobre 2017, sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).
L’eventuale credito risultante dalle dichiarazione semestrali precedenti potrà essere scomputato dai
versamenti in acconto che i contribuenti devono effettuare nel corso del 2017.
Modalità di versamento degli acconti
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate viene disposto che dal 20 aprile 2017 anche
per il versamento dell'imposta sostitutiva (delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle
tasse sulle concessioni governative) sui finanziamenti, si dovrà utilizzare il modello F24, in luogo dell'attuale
modello F23.
Per permettere l'adeguamento alle nuove modalità è stato fissato un periodo transitorio: per i pagamenti
dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti da effettuare fino al 31 dicembre 2017 potrà essere adottato il
modello di pagamento F24, oltre al modello F23, mentre dal 1° gennaio 2018 scatterà l'obbligo di
utilizzare esclusivamente il modello F24.
Codici tributo
La risoluzione n. 49/E/2017, anch'essa del 20 aprile, ha istituito così i codici tributo da indicare nel modello
F24.
Si tratta dei codici:
- «1545» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti - acconto»;
- «1546» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti - saldo»;
- «1547» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Sanzione da ravvedimento»;
- «1548» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Interessi da ravvedimento».
In tema di imposta sostitutiva sono stati istituiti anche ulteriori codici tributo per versare le somme dovute
a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici. Si tratta dei codici:
· A193, per l'imposta;
· A194, per la sanzione;
· A195, per gli interessi.
1.7 Welfare amministratori senza tassazione sui redditi
La Direzione regionale Lombardia, con la risposta all'interpello n. 954-1417/2016, dà parere positivo
all'esclusione da tassazione sui redditi da lavoro dipendente e assimilati del Piano Welfare di una
società indirizzato anche agli amministratori con compensi inquadrabili appunto tra i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nega, però, all'azienda la deducibilità piena del costo.
Sul corretto trattamento fiscale dei servizi offerti ai componenti del cda ed a tutti i dipendenti, nel caso
oggetto di interpello si trattava di abbonamenti a palestre e viaggi all’estero, di valore diversificato tra tre
diverse categorie omogenee, la Direzione chiarisce che i servizi offerti, essendo ricompresi nella finalità
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ricreativa - ex articolo 100, comma 1 del Tuir - risultano esclusi dal reddito di lavoro dipendente (art. 51,
comma 2, lett. f del Tuir).
E’ però necessario che le opere e i servizi siano messi a disposizione della generalità o categorie di
dipendenti.
Nella fattispecie trattata l’esistenza di tale requisito è soddisfatto in quanto rivolto sia agli amministratori,
che partecipano al cda, che, proporzionalmente in base all'ammontare della Ral, a tutti i dipendenti.
Quanto alla deducibilità delle spese sostenute per il Piano Welfare, la Dre spiega che è
subordinata alla predisposizione da parte del datore di lavoro di un regolamento
aziendale contenente statuizioni volte a configurare l'adempimento di un obbligo
negoziale. Nel caso esaminato è soddisfatto il requisito del regolamento, ma in esso
manca l'obbligo negoziale. Pertanto, la deducibilità si ferma al 5 per mille dell'ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente.
1.8 Coefficienti IMU e TASI 2017 per fabbricati D
Sono stati aggiornati, con decreto del ministero dell’Economia del 14 aprile 2017, i coefficienti Imu e Tasi
per l'anno 2017 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.
I coefficienti sono utili per la rivalutazione da applicare alla somma tra costo d’acquisto e costi
incrementativi dei fabbricati classificabili nel gruppo D (capannoni, centri commerciali, opifici, impianti
fotovoltaici, ecc.), che non risultano iscritti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Come per il 2016, 2015 e 2014, il moltiplicatore per l’anno 2017 è pari a 1,01. Per l'anno 1982 e
precedenti è pari a 3,12.
Il decreto 14 aprile 2017 sarà pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale”.
1.9 Determinazione forfetaria del valore in dogana delle merci
L'agenzia delle Dogane, con la circolare 5/D del 21 aprile 2017, semplifica la determinazione degli importi
facenti parte del valore in dogana delle merci (Art.73 Reg. (UE) n. 952/2013), modificando la circolare n.
16/D/2015.
Le nuove disposizioni unionali rendono necessario adeguare le istruzioni procedimentali della circolare
16/D/2015 con riferimento ai seguenti profili:
· requisiti oggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 1, RD);
· requisiti soggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 2, RD);
· definizione del “prezzo pagato o da pagare”, oggi eventualmente adeguato ex art. 71 RD;
· definizione del “valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale
dell’Unione” (art. 128 RE);
· portata dell’onere probatorio alla luce dei principi dell’ art.140 RE;
· procedimento autorizzativo.
In merito al processo di dichiarazione del valore in dogana, si spiega che per il regime dell’importazione è
possibile operare una forfettizzazione dell’intero pagamento dovuto al venditore o, tramite terzi, “a
beneficio del venditore”. Dunque non più solo di alcuni elementi del valore in dogana da
aggiungere/defalcare al/dal prezzo pagato o da pagare.
Nel dettaglio: “In alternativa all’indicazione di un valore provvisorio sulla dichiarazione incompleta, solo per
il regime dell’importazione, in analogia a quanto riportato nella circolare 16/D del 2015 con riferimento al
previgente art.156 bis DAC, è utilizzabile in presenza delle ben precisate condizioni oggettive e soggettive
stabilite dall’art. 71 RD, lo strumento di cui all’art. 73 CDU attraverso il quale, sul presupposto del
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riconoscimento dell’“arm’s length principle” e dell’analisi di comparabilità ad esso sottesa, è possibile
operare una forfettizzazione non più solo di alcuni elementi del valore in dogana da aggiungere/defalcare
al/dal prezzo pagato o da pagare di cui agli artt. 71 e 72 del CDU, bensì anche dell’intero pagamento
dovuto al venditore o, tramite terzi, “a beneficio del venditore”, ex art. 70 del CDU”.
Ciò vuol dire che per riconoscere il prezzo dichiarato all’importazione, il valore in dogana è determinabile
a forfait anche nei casi in cui intervengano elementi o variazioni di costi successivi alle operazioni di
sdoganamento (è il caso di rettifiche di transfer pricing, oppure delle royalties o degli altri elementi
intangibles).
Con la circolare si fornisce il modello per richiedere l’autorizzazione alla determinazione semplificata del
valore in dogana delle merci.
Invece, per gli aggiustamenti all’export, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond Iva
(in questi casi sarebbe opportuno prevedere strumenti di rettifica cumulativi) resta la dichiarazione
incompleta (che permette di “chiudere” le operazioni in momenti successivi, determinando
periodicamente, bolletta per bolletta, la fissazione degli elementi della dichiarazione).
1.10 Nuovo flusso telematico per il modello 730-4
Al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare all’Agenzia
delle entrate la sede telematica dove ricevere i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti.
Per effettuare tale trasmissione sono stati predisposti, all’interno della Certificazione Unica, il quadro CT da
utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta e il modello
“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per comunicare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per
effettuare la comunicazione per la prima volta secondo le specifiche istruzioni fornite dall’agenzia delle
Entrate.
Con risoluzione n. 51 del 24 aprile 2017 viene chiarito che la trasmissione telematica del quadro CT è
scaduta il 7 marzo 2017, mentre il provvedimento del 14 aprile 2017 ha cancellato la data del 31 marzo
come termine entro il quale effettuare la trasmissione dell’indirizzo telematico.
Attestazione della disponibilità dei dati fino al 31 luglio
Pertanto, da quest’anno i sostituti d’imposta possono comunicare la sede telematica anche oltre tale data,
e l’atto produce effetti immediati.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, comunica al
Caf/professionista che i dati relativi al risultato contabile sono stati messi a disposizione del sostituto
d’imposta.
Può tuttavia succedere che i dati non siano stati messi a disposizione - per assenza di comunicazione
CSO/CT da parte del sostituto d’imposta o per disabilitazione della sede telematica – e la risoluzione
precisa che fino al 31 luglio c’è tempo per l’attestazione della disponibilità qualora, ad esempio, sia
intervenuta una CSO.
Dal 31 luglio viene rilasciata all’intermediario una ricevuta di riepilogo che contiene i dati già messi a
disposizione dei sostituti e quelli dei modelli 730-4 per i quali l’operazione non è avvenuta.
Per i modelli giunti dopo il 31 luglio, sono rilasciate le ricevute attestanti i modelli 730 per i quali è andata
a buon fine l’attività di messa a disposizione dei modelli 730-4 e una ricevuta di riepilogo mensile.
La risoluzione n. 51/2017 chiarisce che possono essere inviati ai sostituti d’imposta da parte del Caf o del
professionista tramite i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.) solo i risultati contabili per i quali l’Agenzia delle
entrate ha comunicato che non è stato possibile metterli a disposizione al sostituto d’imposta.
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Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
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1.11 Sul 730 Precompilato istruzioni dal canale Youtube
Dal canale Youtube, un filmato sul modello 730 Precompilato istruisce su come accedere al sito
dell'Agenzia delle Entrate per l'invio della dichiarazione.
I contribuenti, scegliendo Fiscoonline tra i vari sistemi di accesso, devono digitare password e pin per
accedere alla nostra pagina principale. Verranno così visualizzati i dati che il Fisco ha utilizzato per
compilare il modello 730 Precompilato. Espandendo ogni voce di questa pagina (che non è modificabile),
si trovano i dettagli.
Scelta del 730
Alla pagina sull'opzione del modello da visualizzare, occorre scegliere “Ho letto” e fleggare “No” nel menù
a tendina. A questo punto, è necessario confermare la scelta per il modello 730 Precompilato. Cliccando
su “Calcola”, appare il credito o il debito totale.
Se, visualizzato il relativo PDF, si è d'accordo con quanto indicato, è sufficiente cliccare su “Accetta 730” e
procedere con l'invio del modello 730 Precompilato.
Se, viceversa, si intende modificare quanto indicato, occorre cliccare su “Modifica 730”. Sulla sinistra,
appare l'elenco dei Quadri del nostro modello e occorre indicare quelli che si intende modificare,
scorrendo infine la pagina in fondo per salvare le modifiche. Lo stesso percorso va usato per ogni Quadro
da modificare.
Ancor prima di procedere con l'invio, occorre effettuare l'ulteriore scelta del 5, 8 e 2 per mille.
Invio
Cliccando su stampa e invia, si visualizza il nuovo credito o debito e si esprime il consenso per il
trattamento dei dati personali. Dopo aver inserito il pin si invia la dichiarazione; va conservata la ricevuta
di invio ed una copia del modello con la documentazione utilizzata per compilarlo: il Fisco si prende cinque
anni per controllare se tutto quello che abbiamo dichiarato è corretto.
Altri canali
Restano disponibili gli altri canali, come i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06
966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13.
Per le informazioni sintetiche (che non prevedono risposte complesse) è possibile inviare un sms al
numero 320.430.84.44.
Da ultimo, si può prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.
1.12Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la manovra correttiva
Il Decreto legge n. 50/2017 è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 20 della "Gazzetta Ufficiale" n.
95 del 24 aprile. Si tratta del testo ufficiale della “manovrina” varata dal Governo per aggiustare i conti
pubblici dopo le richieste di Bruxelles e raggiungere così l'obiettivo di una correzione strutturale di 3,4
miliardi di euro.
Il provvedimento, le cui disposizioni entrano in vigore il 24 aprile, ha subito un’importante modifica: nella
versione definitiva, infatti, non ha trovato spazio la cancellazione dell’Imu per le "trivelle".
La questione trivelle
Nella versione definitiva del provvedimento è stata eliminata la norma che cancellava gli arretrati Ici-Imu-
Tasi sulle piattaforme petrolifere. Pertanto, su tale questione vale la parola della Corte di Cassazione, che
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in due sentenze aveva dato ragione ai Comuni costieri stabilendo che le trivelle (119 piattaforme
petrolifere censite nel mare italiano) devono pagare le tasse immobiliari arretrate.
Iva nel 2018
Nel Decreto n. 50/2017 si trova anche il percorso di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia Iva,
che pesano sui conti del prossimo anno.
Infatti, il peso degli aumenti Iva scende da 19,6 a 15,2 miliardi, con la conseguenza che la dinamica prevista
per le aliquote viene ripensata in questo modo: l’aliquota agevolata del 10% salirà nel 2018 dell’1,5%
anziché del 3%, mentre quella ordinaria al 22% dovrebbe passare al 25% nel 2018, al 25,4% nel
2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021. Rinviato sempre al 2019 il ritocco delle accise.
Split payment allargato ai professionisti
Dalla manovrina appena approvata arriva un miliardo abbondante di Iva in più per il 2017 e 1,5 miliardi
annui dal 2018, che saranno frutto dell’allargamento dello split payment soprattutto alle piccole e
piccolissime imprese (in totale circa 310mila imprese). A questa platea sono, poi, stati aggiunti anche i
professionisti, che finora ne erano esclusi anche perché già soggetti alla ritenuta alla fonte sui loro
compensi.
Invece, ora, il meccanismo dello split payment (che si applica quando il committente è una
pubblica amministrazione) viene esteso anche alle prestazioni di lavoro autonomo, per cui, a partire
dal 1° luglio, l'Iva addebitata in fattura non sarà più pagata al professionista, ma sarà la stessa pubblica
amministrazione a versarla direttamente nelle casse dell'Erario.
Dunque, la PA paga al fornitore la fattura al netto dell'Iva, mentre la quota relativa all'Imposta sul valore
aggiunto viene versata direttamente dalla pubblica amministrazione nelle casse del Fisco, senza transitare
nelle tasche del fornitore.
Dal 1° luglio tale sistema sarà ulteriormente allargato e si applicherà, oltre alle “prestazioni di lavoro
autonomo”, anche ai fornitori delle imprese controllate in via diretta o indiretta dallo
Stato, a quelle degli enti locali e alle società quotate nel Ftse Mib.
Chiusura liti pendenti
Nell'articolo 11 del Decreto legge n. 50 viene regolamentata la chiusura delle liti pendenti con il Fisco.
Per accedere alla definizione delle liti è necessario che la costituzione in giudizio in primo
grado sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e che il processo non si sia concluso con
pronuncia definitiva.
Inoltre, le liti pendenti possono essere chiuse per l'intero importo contestato senza alcun rilievo per la
sorte del contenzioso: la convenienza, infatti, sarà ancorata all'esito nel frattempo verificatosi in relazione al
grado di giudizio pendente e, in ogni caso, a livello di giudizio di merito sarà ancora possibile perseguire
una ipotesi di conciliazione.
Spiega, poi, la Manovra correttiva che vi è possibilità di definire le controversie che rientrano nella
giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati
con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli
interessi di mora, a condizione che la domanda di definizione sia presentata entro il 30 settembre
2017.
Non è previsto, però, alcuno sconto per il pagamento delle somme dovute e il risparmio riguarda
solo l'abbattimento di sanzioni e interessi.
Compensazioni
Il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute
alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap possono essere usati in compensazione solo previa
apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte di chi esercita il
controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono viene abbassato dai 15mila ai 5mila euro annui.
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1.13 Cooperative: corretta compilazione del verbale di revisione/ispezione
Il Ministero dello Sviluppo economico, con una nota del 29 marzo 2017, che segue quella direttoriale sulla
possibile redazione dei bilanci nel formato delle micro-imprese, fornisce alcune importanti precisazioni ai
revisori degli enti mutualistici, dopo le recenti modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015 sulla redazione dei
bilanci, soprattutto per ciò che riguarda il discorso dei ristorni.
Il Dlgs 139/2015, modificando l'art. 2425 c.c., ha previsto la soppressione dell'area «E» dello schema di
conto economico nella quale, fino ai consuntivi riferibili all'esercizio 2015, trovavano collocazione gli oneri
e i proventi straordinari.
Relativamente agli enti mutualistici, la mancanza di una disciplina ad hoc per gli stessi - nonostante i
tentativi del legislatore di coordinare le norme di natura tributaria con quelle civilistiche - ha lasciato aperto
il problema di determinare correttamente l'avanzo della gestione mutualistica ristornabile ai soci,
depurandolo delle componenti economiche estranee allo scambio mutualistico tra soci e società
(ancorché classificate, secondo le nuove norme, nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico, in
luogo del precedente aggregato E).
La corretta determinazione dell'avanzo di gestione, infatti, è utile ai fini della determinazione dell'entità
massima dei «ristorni», che rappresenta la vera essenza delle cooperative in quanto rappresentante della
quantificazione monetaria del vantaggio mutualistico.
Ma proprio lo spostamento nell'area operativa (aggregati «A» e «B») degli oneri e dei proventi
straordinari (aggregato «E») rischia di invalidare il risultato.
Per tale ragione, il MiSE con la nota del 29 marzo 2017 invita i revisori a depurare l'avanzo della gestione
mutualistica dal saldo positivo di tale sezione straordinaria.
Nel calcolo dell’avanzo della gestione mutualistica non si dovrà tener conto degli elementi di entità o
incidenza eccezionali che devono essere indicati in nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 13, c.c., a
condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, ancorché secondo le nuove
norme siano classificate nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico.
Pertanto, in quanto non attinenti lo scambio mutualistico, l'avanzo complessivo della gestione deve essere
depurato, extra-contabilmente, dal saldo «positivo» dei valori come le plusvalenze e le minusvalenze
derivanti da trasferimenti di azienda o di rami delle stesse, l'alienazione di partecipazioni, immobili e beni
non strumentali, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo
gratuito.
Bilancio consolidato
Altra precisazione resa dal MiSE relativamente alle società cooperative riguarda il bilancio consolidato,
qualora la società abbia l’obbligo di redigerlo.
Viene precisato che se la società, pur avendo l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, rientra in una
delle ipotesi di esonero previste dalla legge, dovrà considerare il valore del patrimonio individuale
rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società controllate che sarebbero state elise se fosse
stato redatto il bilancio consolidato. Tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto incluso nella
nota integrativa del bilancio.
Pertanto, in tal caso, il valore del patrimonio, da indicare nel verbale di revisione, deve tenere conto di tale
soluzione operativa.
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1.14 Agevolazioni per le Zone Franche. Controlli con accertamenti d’ufficio e ispezioni
in loco
Con le disposizioni operative del 6 aprile 2017 il ministero dello Sviluppo Economico fornisce i criteri e le
modalità per esercitare l’attività di controllo ed ispezione sui soggetti che richiedono agevolazioni relativi
alle Zone Franche:
· delle regioni dell’Obiettivo Convergenza;
· del territorio dei Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias;
· del Comune de L’Aquila e Comuni limitrofi ricadenti nella medesima Zona Franca;
· dei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e dei Comuni colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012;
· dei Comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Controlli svolti attraverso accertamenti d’ufficio e ispezioni in loco
Ai sensi del decreto del 10 aprile 2013 del ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il
ministero dell’Economia e delle Finanze, spetta al MiSE svolgere l’attività di controllo per accertare la
corretta fruizione delle agevolazioni concesse alle imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle
Zone Franche su menzionate.
Le disposizioni operative del 6 aprile 2017 dispongono che i controlli avvengano:
· con accertamenti d’ufficio;
· tramite ispezioni in loco.
Gli accertamenti d’ufficio effettuati in base ai dati ed alle informazioni presenti presso le imprese
beneficiarie riguardano:
a) il numero dei dipendenti;
b) l’appartenenza al settore del trasporto su strada;
c) l’appartenenza ai settori diversi da quelli della pesca, dell’acquacoltura, del carbone e della
trasformazione di prodotti agricoli;
d) il mantenimento del pieno e libero esercizio dei propri diritti, assenza di liquidazione volontaria o di
procedure concorsuali;
e) il rispetto dei limiti previsti per le agevolazioni “de minimis”;
f) la sussistenza dei requisiti dichiarati in istanza per l’accesso alle riserve di scopo, dove previste;
g) l’ubicazione della sede locale e/o legale;
h) il mantenimento dell’attività economica all’interno della Zona Franca Urbana per il periodo richiesto.
Gli accertamenti d’ufficio possono basarsi anche sulla consultazione diretta e telematica degli archivi e dei
pubblici registri utili all’accertamento degli stati, qualità e fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive
presentate dalle imprese beneficiarie nel momento della presentazione della domanda.
Le ispezioni in loco sono effettuate presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni entro il 31 dicembre
2018.
Verrà identificato un campione di imprese da sottoporre a controllo nell’ambito delle imprese beneficiarie
delle agevolazioni previste.
Il campione sarà costituito da non meno del 2% dell’universo di riferimento risultante dai rapporti
trasmessi dalla Divisione X alla Divisione III della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese.
Per scegliere il campione verrà utilizzata una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di
rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di imprese, tenuto conto anche delle indicazioni
emerse dalle risultanze degli accertamenti d’ufficio.
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1.15 Dati delle STP da comunicare all’Anagrafe tributaria
Anche i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni riguardanti le STP sono soggetti alla comunicazione
all’Anagrafe tributaria, analogamente a quanto disposto per i professionisti.
Il Pronto Ordini n. 85 del 4 aprile 2017 emanato dal Cndcec rammenta che la comunicazione va effettuata
in modalità telematica entro il 30 aprile.
Ai sensi del Dm 17/9/1999, sono oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria le domande
di iscrizione, di variazione e di cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli Ordini professionali.
Il documento indica le modalità con cui effettuare la comunicazione:
· utilizzando un tracciato record conforme alle specifiche tecniche emanate con provvedimento
dell’agenzia delle Entrate del 10/3/2005, allegato 4;
· utilizzando il Software Ordini 2.0 predisposto dall’Agenzia stessa.
Se si opta per tale ultima modalità, occorre cliccare la sezione “Professionisti”, inserire il numero di Partita
Iva nel campo “Codice fiscale”, spuntare “Persona non fisica”, e compilare la maschera che appare.
1.16 Valida l’agevolazione “prima casa” se si integra l’atto di acquisto
Non si decade dalle agevolazioni “prima casa” fruite per l’acquisto di un immobile dichiarando di svolgere
nel Comune, dove è situata l’abitazione, la propria attività prevalente ma poi, non essendosi verificate le
aspettative lavorative, si integra la dichiarazione resa impegnandosi a fissare la propria residenza nello
stesso comune in cui è ubicato l’immobile.
Il chiarimento è giunto con la risoluzione n. 53 del 27 aprile 2017 dell’agenzia delle Entrate.
Un avvocato ha dichiarato, nell’atto di acquisto di un immobile, di voler svolgere la sua attività prevalente
nel Comune ove è situata l'unità acquistata e nello stesso tempo comunicava all’Ordine professionale di
aprire uno studio professionale nel detto Comune. Però, poi, le aspettative lavorative in quel Comune
venivano meno e il professionista dichiarava all’Ordine che lo studio non era mai stato avviato.
L’istante chiede se è possibile conservare il bonus “prima casa” integrando la dichiarazione resa
nell’originario atto di acquisto ed impegnandosi a fissare la propria residenza nel Comune.
Valida la dichiarazione integrativa di voler fissare la residenza
Le Entrate, nella risoluzione n. 53/2017, ricordano che le agevolazioni “prima casa” sono concesse in
presenza delle condizioni stabilite dalla Nota II bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR
(DPR n. 131/1986); in particolare si richiede che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui
l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, o, se diverso, in quello in cui
l’acquirente svolge la propria attività. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è
ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.
Nel caso rappresentato, non sarebbe stato assolto il requisito richiesto (il contribuente non ha spostato la
sua attività professionale nel comune in cui si trova l’immobile), ma tenuto conto che la norma prevede di
poter di beneficiare delle agevolazioni in parola anche nel caso in cui l’acquirente si impegni a trasferire la
residenza nel Comune nel termine di 18 mesi dall’acquisto, deve ritenersi valida, essendo tale termine
ancora pendente, l’integrazione all’atto originario riguardante l’impegno a trasferire la propria residenza nel
Comune in cui è sito l’immobile acquistato nel termine previsto.
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1.17 Bonus R&S ampio. Istruzioni per il calcolo dell'agevolazione
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13 del 27 aprile 2017 dedicata al credito d’imposta per attività
di ricerca e sviluppo ed alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, d’intesa con il MiSE, fornisce un
aggiornamento delle linee guida sulla disciplina agevolativa prevista a favore delle imprese che effettuano
investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Dl n. 145/2013, articolo 3).
Il documento di prassi si articola in due parti: nella prima, vengono esaminate le novità apportate dalla
Legge n. 232/2016 all'agevolazione fiscale e gli effetti di tali novità sul meccanismo di calcolo del credito di
imposta; mentre, nella seconda parte, seguendo lo schema della domanda e risposta, vengono forniti
ulteriori chiarimenti a specifici aspetti della disciplina agevolativa.
Novità legge di bilancio 2017
L'articolo 15 della Legge di bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017), su vari punti il Bonus Ricerca e Sviluppo,
rafforzandone l’efficacia e semplificandone il meccanismo applicativo.
Di seguito le più significative novità apportate all'agevolazione fiscale.
La durata dell’agevolazione passa da cinque a sei anni. Dunque, è prorogato di un anno il
periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di R&S da parte delle imprese
per poter beneficiare del credito di imposta.
La misura dell'aliquota del credito d'imposta viene fissata unitariamente al 50% per tutte le
tipologie di spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto al parametro storico di riferimento. In
precedenza invece, l’aliquota ordinaria del credito d'imposta era fissata al 25%, con possibilità di salire al
50% per la quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato”
impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra-muros. Ora, invece, è prevista
un'aliquota unica del 50% per tutte le categorie di investimenti ammissibili, compresi anche “gli strumenti
di laboratorio” e le “competenze tecniche” per le quali era precedentemente prevista la misura del 25%.
Il tetto massimo annuale dell’agevolazione passa da 5 milioni di euro, della vecchia disposizione,
a 20 milioni di euro, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e
sviluppo per almeno 30mila euro. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, l’incremento dell’importo massimo riguarderà il credito d’imposta calcolato per gli investimenti
effettuati nei periodi 2017-2020.
L'incentivo viene esteso alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo
per conto di imprese committenti non residenti.
Specifica la circolare n. 13/E/2017 che la novità normativa riguarda sia le ipotesi in cui il contratto di ricerca
venga stipulato con una controparte indipendente, sia le ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una
parte correlata e cioè con una società estera del gruppo, nonché il caso in cui le spese ammissibili siano
sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre
estera.
Inoltre, è sancito che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in
ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
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Beneficio esteso a tutti gli addetti alla R&S
Ma la novità forse che maggiormente interessa, soprattutto per eliminare alcune incertezze interpretative
che si erano formate in sede di prima applicazione, è quella che riguarda l'estensione dell'ambito
soggettivo dell'agevolazione.
La lettera d) del citato articolo 15, infatti, elimina, nell’ambito del personale addetto
alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e
“personale non altamente qualificato”.
Dunque, precisa la circolare agenziale, sono pienamente agevolabili le spese sia per il personale “altamente
qualificato” che quelle sostenute per il personale “non altamente qualificato" inteso non solo quale
personale “tecnico” in senso stretto (tecnici di laboratorio), ma anche come il personale che svolge attività
connesse con l’attività di ricerca.
Con l'estensione del beneficio a tutto il personale impiegato nelle attività di R&S, a prescindere dalla
qualifica di "personale altamente qualificato", si è voluto superare il dubbio sorto con la normativa
previgente, che aveva già richiamato un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che con la circolare
n. 5/E/2016 aveva fatto rientrare le spese per il personale “tecnico” nella categoria delle “competenze
tecniche”.
L'ampliamento dell'ambito soggettivo della norma - che ora non è più un'interpretazione agenziale
(circolare 5/E/2016), ma frutto di una disposizione normativa - comporta che adesso non occorre più
distinguere il costo sostenuto per il "personale altamente qualificato" da quello "non
altamente qualificato", anche se rimane ferma la necessità che il personale sia impiegato
in attività connesse con l’oggetto della ricerca. Ne deriva che non rilevano, ai fini
dell'agevolazione, i costi indirettamente connessi all’attività di ricerca (personale con mansioni commerciali,
amministrative) e i costi del personale di supporto (personale addetto alla logistica, vigilanza, pulizie).
Risposte ai quesiti
Nella seconda parte della circolare n. 13/E, vengono affrontati numerosi dubbi emersi in sede di prima
applicazione della disciplina.
Il testo si articola in nove “macrocontenitori”, ciascuno suddiviso in sottocapitoli in cui vengono raggruppati
gli ulteriori chiarimenti relativi a specifici aspetti dell'agevolazione fiscale, quali, in particolare:
· le spese che danno diritto al beneficio;
· le spese per la certificazione della documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione, la
determinazione dell’agevolazione;
· l’utilizzo del credito di imposta;
· gli adempimenti previsti in capo ai soggetti beneficiari.
La precisazione resa dall'Agenzia delle Entrate è che in caso di eventuali comportamenti difformi, la
regolarizzazione potrà avvenire senza sanzioni, presentando una dichiarazione integrativa ed
effettuando il versamento dell’importo già indebitamente utilizzato in compensazione, insieme agli interessi,
nel caso del maggior credito usufruito rispetto a quello spettante.
Al contrario, in caso di minor credito, ferma restando la possibilità per i contribuenti di utilizzare il maggior
credito spettante secondo le ordinarie regole, sarà sufficiente presentare apposita dichiarazione
integrativa a favore al fine di rettificare l'importo del credito indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta 2015.
1.18 Chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d’impresa
Con la circolare n. 14 del 27 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla
disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i
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principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (soggetti non Ias/Ifrs), alla luce della
reintroduzione con modifiche operata dalla legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016).
L'imposta sostitutiva è del 16% o 12% e il versamento deve essere effettuato in una
unica soluzione entro il 30 giugno 2017 (gli effetti ricadranno sul terzo esercizio successivo),
termine del versamento del saldo delle imposte dirette del periodo di imposta nel quale la rivalutazione è
stata eseguita.
Soggetti e beni ammessi
Possono effettuare la rivalutazione i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella
redazione del bilancio di esercizio, tra cui anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, i soggetti in contabilità
ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.
La rivalutazione è consentita per i beni d’impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività d’impresa) e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015.
Sono ammessi anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall’attivo
dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015.
Dunque, è possibile ad esempio rivalutare i beni ammortizzabili e non, quali i fabbricati
strumentali, i beni mobili iscritti in pubblici registri, i macchinari e le attrezzature
industriali e commerciali, i diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi e
simili), le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o
collegate.
Restano esclusi i beni merce oggetto dell’attività dell'impresa, l'avviamento ed i costi
pluriennali, le partecipazioni non di controllo o di collegamento o che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie.
Requisito necessario per poter effettuare la rivalutazione: i beni e le partecipazioni devono
risultare iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel
bilancio relativo all’esercizio successivo.
I bilanci
Le novità introdotte nella vecchia disciplina riguardano:
· il bilancio nel quale individuare i beni rivalutabili (bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre
2015);
· il bilancio nel quale la rivalutazione deve essere eseguita (bilancio relativo all’esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2015) a condizione che il termine di approvazione scada
successivamente al 1° gennaio 2017.
Affrancamento e riallineamento
E' consentito l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella
misura del 10%. Esso non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore
iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione.
È consentito il riallineamento, ossia l'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi
all’impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015, anche
congiuntamente alla rivalutazione del bene.
In merito l'agenzia spiega che: il riallineamento dà il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene
risultante dal bilancio; la rivalutazione realizza l’ulteriore incremento di tale valore con effetti sia civili che
fiscali.
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Anche i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali possono riallineare le differenze di valori
esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
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ADEMPIMENTI E SCADENZE
16 maggio 2017
- Regolarizzazione versamenti non effettuati entro il 18 aprile 2017 Soggetti: Contribuenti tenuti al
versamento unitario di imposte e contributi
- Iva dovuta per il primo trimestre Soggetti: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui
all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972
- Saldo Iva relativa al 2015 - Terza rata risultante dalla dichiarazione dei redditi Soggetti: Persone fisiche
titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in
materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno
effettuato il primo versamento entro il 20 agosto
- Versamento della Tobin Tax Soggetti: Imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale
verso il pubblico, soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli
intermediari non residenti, oltre a banche e società fiduciarie
- Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti Soggetti: Soggetti che esercitano attività di
intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
- Iva relativa al secondo mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi
la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
- Ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente Soggetti: Società di capitali,
cooperative a responsabilità limitata, banche popolari
- Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari Soggetti: Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati
- Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) Soggetti:
Banche, SIM e società fiduciarie
- Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese
precedente (regime del risparmio amministrato) Soggetti: Banche, SIM, Società di gestione del
risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati
- Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Soggetti:
Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di
Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)
- Ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente Soggetti: Banche e Poste Italiane
- Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi relativi a contratti d'appalto, di opere o
servizi effettuate nell'esercizio d'impresa Soggetti: Condomini in qualità di sostituti d'imposta
- Versamento dell'addizionale su bonus e stock options Soggetti: Sostituti d'imposta
- Ritenute alla fonte su rendite AVS Soggetti: Sostituti d'imposta
- Ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente Soggetti:
Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite Soggetti: Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita Soggetti: Sostituti
d'imposta
- Ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi Soggetti: Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari Soggetti: Sostituti d'imposta
- Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale Soggetti:
Sostituti d'imposta
- Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto Soggetti:
Sostituti d'imposta
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- Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia Soggetti: Sostituti d'imposta
- Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili
- Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente Soggetti:
Sostituti d'imposta
- Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef sulle competenze del mese
precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti
d'imposta
- Rata dell'addizionale comunale all'Irpef sulle competenze del mese precedente a seguito delle
operazioni di conguaglio di fine anno Soggetti: Sostituti d'imposta
- Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef sulle competenze del mese
precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti
d'imposta
- Rata dell'addizionale regionale dell'Irpef sulle competenze del mese precedente a seguito delle
operazioni di conguaglio di fine anno Soggetti: Sostituti d'imposta
- Acconto mensile Irap Soggetti: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello
Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di
imposte e contributi.
- Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari Soggetti: Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito
accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a
- Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000
Soggetti: Imprese di assicurazione
- Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari Soggetti: Sostituti d'imposta
- Rata dell'acconto dell'addizionale comunale Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle
competenze del mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta
25 maggio 2017
- Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Operatori intracomunitari con obbligo
mensile
31 maggio 2017
- Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2017 o
rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2017 Soggetti: Parti contraenti di contratti di
locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
- Comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei
registri Iva nel mese precedente Soggetti: Soggetti passivi Iva italiani che abbiano effettuato operazioni
di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San marino
- Liquidazione e versamento dell'Iva su acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. Soggetti:
Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui
all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli
enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle
operazioni di acquisto realizzate
nell'esercizio di attività non commerciali
- Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con
i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria Soggetti: Intermediari finanziari.
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GUIDA PRATICA
Bonus Investimenti nel Mezzogiorno: nuovo modello e software di compilazione per
richiedere il credito d’imposta
Il bonus per chi investe al Sud, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e modificato di recente dal Decreto
legge Mezzogiorno n. 243/2016, aggiunge un altro tassello alla disciplina di riferimento.
Dopo la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, con la quale l’Agenzia ha fornito chiarimenti sull’agevolazione
fiscale, e la più recente circolare n. 12 del 13 aprile 2017, che ha fornito nuove indicazioni su fruibilità e
applicabilità del cosiddetto Bonus Sud - il credito d’imposta previsto a favore delle imprese che effettuano
l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo – ecco pubblicato anche il
nuovo modello di comunicazione per accedere al credito d’imposta sugli investimenti effettuati nel
Mezzogiorno e reso disponibile il software per la compilazione della richiesta di attribuzione.
Con decorrenza dal 1° marzo 2017, la Legge di conversione del Dl. n. 243/2016 ha modificato la disciplina
del Bonus Sud, estendendo sia l’importo dell’agevolazione che le Regioni ammesse al beneficio fiscale fino
al 2020.
Novità disciplina Bonus Sud 2017
Nello specifico, le novità che interessano l’agevolazione fiscale sono le seguenti:
· l'estensione del credito d’imposta all’intero territorio della regione Sardegna;
· l’aumento della misura del credito d’imposta spettante;
· l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è
commisurato il credito d’imposta.
Tale massimale è ora raddoppiato per le piccole e medie imprese, passando rispettivamente da 3 a 10
milioni di euro. Resta, invece, immutato a 15 milioni per le grandi imprese.
In relazione all’ubicazione dell’impresa e alle dimensioni della stessa, l’importo massimo del credito
d’imposta per investimenti in beni strumentali risulta così strutturato:
Regioni Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese
Campania 45% 35% 25%
Puglia 45% 35% 25%
Basilicata 45% 35% 25%
Calabria 45% 35% 25%
Sicilia 45% 35% 25%
Sardegna 45% 35% 25%
Abruzzo 30% 20% 10%
Molise 30% 20% 10%
Un’altra modifica riguarda la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei
beni acquisiti. Cambia infatti, la metodologia di calcolo per la determinazione del credito d'imposta: il
bonus dovrà essere calcolato non più al netto, ma al lordo degli ammortamenti già concessi per l’acquisto
di beni strumentali.
Circolare FISCO
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Inoltre, è stata prevista la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti
di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o
dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva invece il
divieto di cumulo).
N.B. - La decorrenza delle nuove disposizioni coincide con la data di entrata in vigore della legge di
conversione del cosiddetto decreto Mezzogiorno, avvenuta il 1° marzo 2017. Pertanto, le nuove norme
si applicano a partire dalla medesima data. L’estensione del credito d’imposta all’intero territorio della
regione Sardegna ha effetto, invece, dal 1° gennaio 2017.
Le suddette modifiche hanno reso necessaria la revisione del modello di comunicazione per la fruizione
del credito d’imposta, delle relative istruzioni e del software di compilazione e trasmissione della
comunicazione.
Richiesta credito d’imposta
Per richiedere il credito d’imposta, i titolari di imprese del Sud che effettueranno investimenti in beni
strumentali dovranno inviare il modello di domanda a partire dal 27 aprile 2017 tramite il software
denominato “CIM17” appositamente predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia ha reso, infatti, disponibile gratuitamente sul proprio sito web il software di compilazione
“CIM17”, nella versione 1.0.0 del 27/04/2017.
Per attivare il programma di compilazione, basta cliccare sul link “CIM17”. Senza ulteriori passaggi,
l’applicazione si connette al server web, verifica l’eventuale esistenza di una versione più recente del
software e, in caso di bisogno, effettua l’aggiornamento. Il sistema garantisce l’utilizzo sistematico dell’ultima
versione dell’applicazione senza procedere con complesse procedure.
N.B. - Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione.
Nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel
Mezzogiorno
Con provvedimento n. 76099 del 14 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di
comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, che sostituisce il
precedente modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24
marzo 2016.
Il nuovo modello serve per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
Il modello è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito
d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle
Regioni del Sud.
N.B. - Il nuovo modello è utilizzato anche per le rinunce e le rettifiche di precedenti
comunicazioni già presentate utilizzando il precedente modello.
Il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è disponibile gratuitamente sul
sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Termini e Modalità di presentazione
La trasmissione telematica della comunicazione redatta con il nuovo modello può essere effettuata a
partire dal 27 aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2019.
La trasmissione del modulo per la richiesta del credito d’imposta per investimenti al Sud può essere
effettuata:
Circolare FISCO
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contabili di Perugia
· direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia;
· tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano
appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano
controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o
quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una
percentuale superiore al 50% del capitale;
· tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
L’Agenzia delle Entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica
per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta.
L’invio della comunicazione può avvenire utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società
del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, insieme alla ricezione della comunicazione o
all’assunzione dell’incarico per predisporla, l’impegno a trasmetterla in via telematica all’Agenzia. La data di
questo impegno, insieme alla sottoscrizione del soggetto incaricato e all’indicazione del suo codice fiscale,
va riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Come si compila il nuovo modello
Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno. Ciascuna
comunicazione può avere ad oggetto uno o più progetti d’investimento iniziale ai sensi dell’articolo 2 del
Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione. Se la comunicazione si riferisce a più progetti
d’investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.
In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d’investimento e l’ammontare complessivo
del credito d’imposta di cui l’impresa intende fruire. Se la comunicazione si riferisce a più progetti
d’investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo
progressivamente.
Rinuncia totale al credito d’imposta/Rettifica precedente comunicazione
Se il contribuente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata,
rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale,
utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia e indicare il
numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che vuole annullare. In tal caso, i
quadri A, B, C e D non vanno compilati e nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” non va
apposta la firma.
Se il contribuente, invece, vuole rettificare una precedente comunicazione deve compilare il modello in
tutte le sue parti e barrare nel frontespizio la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo
della comunicazione oggetto di modifica. La comunicazione di rettifica sostituisce la precedente
comunicazione.
N.B. - Anche le comunicazioni di rinuncia e rettifica possono essere presentate entro il
31 dicembre 2019.
Norme e prassi
Decreto legge n. 243 del 29 dicembre 2016
Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 76099 del 14 aprile 2017
Circolare FISCO
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contabili di Perugia
INFORMAZIONI DI CONTATTO
Simone Bucaioni
dottore commercialista
Tel. +39 075 5722661
Fax +39 075 5717996
bucaioni@studiobcm.it
Benedetta Bonanni
dottore commercialista
Tel. +39 075 5722661
Fax +39 075 5717996
bonanni@studiobcm.it

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  • 1. 30 aprile 2017 Circolare informativa FISCO n.8/2017
  • 2. Circolare FISCO Pagina 2 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Sommario NEWS 4 1.1 Sostituti d'imposta: senza scadenza la comunicazione della sede telematica 4 1.2 Online il nuovo modello di comunicazione Bonus Sud e il software 4 1.3 Nuova Guida per l’acquisto della casa 5 Il calcolo delle imposte 5 1.4 Aggiornamento per Faq Nuova Sabatini 6 Procura speciale a terzi 6 Presentazione di più domande di agevolazione 6 Allegati: non sono necessari preventivi e fatture 6 1.5 Credito a Pmi e professionisti del Mezzogiorno 7 1.6 Sostitutiva sui finanziamenti: alla cassa per l'acconto 2017 7 Nuova disciplina imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine 7 Modalità di versamento degli acconti 8 1.7 Welfare amministratori senza tassazione sui redditi 8 1.8 Coefficienti IMU e TASI 2017 per fabbricati D 9 1.9 Determinazione forfetaria del valore in dogana delle merci 9 1.10 Nuovo flusso telematico per il modello 730-4 10 Attestazione della disponibilità dei dati fino al 31 luglio 10 1.11 Sul 730 Precompilato istruzioni dal canale Youtube 11 Scelta del 730 11 Altri canali 11 1.12 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la manovra correttiva 11 La questione trivelle 11 Iva nel 2018 12 Split payment allargato ai professionisti 12 Chiusura liti pendenti 12 Compensazioni 12 1.13 Cooperative: corretta compilazione del verbale di revisione/ispezione 13 Bilancio consolidato 13 1.14 Agevolazioni per le Zone Franche. Controlli con accertamenti d’ufficio e ispezioni in loco 14 Controlli svolti attraverso accertamenti d’ufficio e ispezioni in loco 14 1.15 Dati delle STP da comunicare all’Anagrafe tributaria 15 1.16 Valida l’agevolazione “prima casa” se si integra l’atto di acquisto 15 Valida la dichiarazione integrativa di voler fissare la residenza 15 1.17 Bonus R&S ampio. Istruzioni per il calcolo dell'agevolazione 16 Novità legge di bilancio 2017 16 Beneficio esteso a tutti gli addetti alla R&S 17 Risposte ai quesiti 17 1.18 Chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d’impresa 17 Soggetti e beni ammessi 18 I bilanci 18 Affrancamento e riallineamento 18 ADEMPIMENTI E SCADENZE 20
  • 3. Circolare FISCO Pagina 3 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 16 maggio 2017 20 25 maggio 2017 21 31 maggio 2017 21 GUIDA PRATICA 22 Bonus Investimenti nel Mezzogiorno: nuovo modello e software di compilazione per richiedere il credito d’imposta 22 Novità disciplina Bonus Sud 2017 22 Richiesta credito d’imposta 23 Nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno 23 Termini e Modalità di presentazione 23 Come si compila il nuovo modello 24 Rinuncia totale al credito d’imposta/Rettifica precedente comunicazione 24 Norme e prassi 24 Informazioni di contatto 25
  • 4. Circolare FISCO Pagina 4 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia NEWS 1.1 Sostituti d'imposta: senza scadenza la comunicazione della sede telematica Due provvedimenti dell'agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 riguardano i sostituti d’imposta tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio susseguenti al ricevimento dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730. A modifica del provvedimento del 22 febbraio 2013, il provvedimento 76124/E/2017, eliminando la scadenza del 31 marzo già indicata per la trasmissione dell’indirizzo telematico (entro la quale il sostituto d’imposta doveva inviare il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”), prevede che le comunicazioni inviate oltre detta data producono effetti da subito. Inoltre, si stabilisce che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Dunque, il sostituto non dovrà restituire il modello 730-4 direttamente al Caf o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico trasmesso dall’Agenzia. Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia e ne sarà data relativa comunicazione. Con il provvedimento 76094/E/2017, l'Agenzia ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2017 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2017. 1.2 Online il nuovo modello di comunicazione Bonus Sud e il software Con provvedimento del 14 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un nuovo modello per la fruizione del cosiddetto Bonus Sud: il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Il nuovo modello va a sostituire quello in precedenza approvato con provvedimento agenziale del 24 marzo 2016, che ha avuto necessità di essere rivisto dato che la disciplina del Bonus Sud, istituito dall’articolo 1, commi 98-108, della Legge 208/2015, è stata modificata dalla Legge 18/2017 e la stessa Agenzia ne ha fornito chiarimenti interpretativi con la circolare n. 12/E/2017. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° marzo 2017. Si ricorda che la misura dell’agevolazione è diversa in relazione alla dimensione aziendale e che in base alle suddette modifiche è stato previsto un notevole aumento del credito d’imposta, che ora compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. La Sardegna è stata, poi, inclusa fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ed è stato modificato il calcolo per l'attribuzione del credito d’imposta sulla base dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti.
  • 5. Circolare FISCO Pagina 5 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Il nuovo modello di comunicazione deve essere utilizzato: l sia per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, l sia per rinunciare a una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata con i precedente modello. Esso può essere utilizzato dalle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo e che intendono beneficiare del Bonus Sud. Il modello è reperibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La trasmissione telematica della comunicazione redatta con il nuovo modello può essere effettuata a partire dal 27 aprile 2017 fino al 31 dicembre 2019, utilizzando il software denominato “CIM17”, disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere al software occorre solo cliccare sul link “CIM17”; l’applicazione automaticamente si connette al server web, verifica l’eventuale esistenza di una versione più recente del software e, se è necessario, effettua l’aggiornamento. Per ogni comunicazione presentata, l’Agenzia rilascia, in via telematica, una ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus. Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione. Rimangono invariati i termini e le modalità di presentazione stabiliti dal provvedimento del 24 marzo 2016. 1.3 Nuova Guida per l’acquisto della casa E' disponibile sul sito delle Entrate - percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali - la nuova “Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”, con tutto quello che occorre sapere prima di comprare l'abitazione, tra verifiche da fare, i tributi da pagare, i possibili sconti da fruire. Il vademecum affronta il tema delle compravendite tra privati o tra imprese e privati e riporta le Faq dedicate al tema. Tra i servizi che l'Agenzia mette a disposizione dei cittadini c'è quello di ispezione ipotecaria, che può essere richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online: consente di individuare il proprietario dell’immobile e di controllare se ci sono ipoteche o pendenze, anche giudiziarie. È gratuito per i proprietari se l'ispezione è ipotecaria personale e per le ipoteche “contro”, mentre sono escluse le ipoteche “a favore”. Il calcolo delle imposte Le imposte da pagare variano a seconda che il venditore sia un privato o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”. Se il privato acquista da un privato o da un’impresa, l’atto risulta in linea di principio esente Iva e soggetto a: · imposta di registro del 9%, con un minimo di 1.000 euro, o del 2% se si tratta della “prima casa”; · imposta ipotecaria di 50 euro; · imposta catastale di 50 euro. Entra in gioco l'Iva se: · l’impresa cedente è un’impresa costruttrice o di ripristino e la cessione avviene entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione ad Iva;
  • 6. Circolare FISCO Pagina 6 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia · l’immobile ceduto è destinato ad “alloggio sociale” e il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva. Se la vendita è soggetta ad Iva, per la prima casa sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4%. Se il contribuente è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può comunque avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%. Se un contribuente vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato. 1.4 Aggiornamento per Faq Nuova Sabatini Il ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato, il 12 aprile 2017, le Faq riguardanti le novità sulla “Nuova Sabatini”. Procura speciale a terzi Qualora per la presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 sia conferita una procura speciale dal legale rappresentante dell'impresa ad un terzo, l’atto può avere la forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non essendo necessario che si proceda con atto pubblico, avvalendosi di un notaio, purchè sia consentito dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’impresa richiedente. Però nel caso suesposto, si precisa che la procura avrà valore solo per la trasmissione della domanda, tranne nel caso in cui sia esplicitamente indicato che la procura è conferita anche per la presentazione della documentazione successiva. Presentazione di più domande di agevolazione E’ ammesso che un'impresa possa inoltrare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari a patto che siano relative a investimenti diversi ed a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 2 milioni di euro. Inoltre se un’impresa ha più sedi operative, è tenuta a presentare diverse domande di agevolazione “Nuova Sabatini”. Infatti ad ogni domanda deve corrispondere un'unica sede operativa dell'impresa da indicare nel modulo di domanda. In tale sede deve essere realizzato l'investimento ed ubicati i beni agevolati. Allegati: non sono necessari preventivi e fatture Al momento della presentazione della domanda non è necessario che l’impresa alleghi preventivi, fatture o altri titoli di spesa. Le Faq del MiSE precisano che tali documenti non devono nemmeno accompagnare la domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, in base all’allegato n. 3 della circolare 23 marzo 2016, n. 26673, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, che attestino il requisito di nuovo di fabbrica. Qualora si tratti di investimento in leasing la domanda di erogazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, insieme ad analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.
  • 7. Circolare FISCO Pagina 7 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.5 Credito a Pmi e professionisti del Mezzogiorno Per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti operanti nel Mezzogiorno (Riserva PON IC), il MiSE ha messo in campo una dote finanziaria pari a 200 milioni di euro. A mezzo del decreto del 13 marzo 2017 sono state assegnate tali risorse del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, Asse III, Azione 3.6.1, alla istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI denominata Riserva PON IC. Sono previsti interventi di garanzia diretta, controgaranzia, cogaranzia (comprese le garanzie su portafogli di finanziamenti) oltre ad operazioni dirette al finanziamento: · delle fasi iniziali dell'attività dei beneficiari; · del capitale connesso all'espansione dell'attività dei beneficiari; · del capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario; · di nuovi progetti aziendali, quali la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing; · di attività di penetrazione in nuovi mercati; · di attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti. La garanzia opera, in favore dei beneficiari, a titolo gratuito e con una copertura massima dell’80% del finanziamento. I progetti oggetto di finanziamento devono essere riferiti a una o più unità produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno. L’importo di euro 200.000.000,00, viene così ripartito: - euro 194.800.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni meno sviluppate; - euro 5.200.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni in transizione. Sono ammissibili le spese relative all’acquisizione di attivi materiali e immateriali e il finanziamento del capitale circolante. Nel caso di investimenti, le spese relative all’acquisto di terreni non possono eccedere il 10 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria. 1.6 Sostitutiva sui finanziamenti: alla cassa per l'acconto 2017 L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la risoluzione n. 50 del 20 aprile 2017, a chiarire i dubbi degli operatori a ridosso della scadenza del versamento dell’acconto relativo all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine, dovuta per le operazioni effettuate nell’anno in corso. Il chiarimento è richiesto a seguito della nuova disciplina definita dall'articolo 7-quater, comma 33 del Dl n. 193/2016, che ha revisionato gli obblighi in materia di dichiarazione e versamento dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, articolo 20, commi 1, 2 e 3, Dpr 601/1973. Nuova disciplina imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine In particolare, il Dl n. 193/2017 ha abrogato l’obbligo di presentare la dichiarazione dell’imposta sostitutiva per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate nel primo semestre, in formato cartaceo e in duplice esemplare, a partire dalle operazioni poste in essere nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, sostituendolo con l'obbligo di presentare un’unica dichiarazione telematica a decorrere, però, dalle operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, la dichiarazione telematica per le operazioni effettuate nel 2017 verrà presentata entro il 30 aprile 2018.
  • 8. Circolare FISCO Pagina 8 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Gli operatori hanno chiesto all'Agenzia di esprimersi riguardano l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle operazioni effettuate nel 2017, in assenza di presentazione della dichiarazione telematica. L'Agenzia ha spiegato che i due acconti del 2017 dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine dovranno essere versati entro il prossimo 30 aprile e 31 ottobre, anche se nell’anno 2017 i contribuenti non procederanno alla presentazione della nuova dichiarazione telematica. La prima rata è dovuta nella misura del 45% del complessivo acconto dovuto, mentre la seconda rata per il restante importo del 55%. Gli acconti – spiega l'Agenzia – sono dovuti rispettivamente entro il termine di presentazione della nuova dichiarazione telematica ancorché non esistente nel 2017 (ovvero il 30 aprile 2017 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare) ed entro il sesto mese successivo a detto termine (31 ottobre 2017, sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare). L’eventuale credito risultante dalle dichiarazione semestrali precedenti potrà essere scomputato dai versamenti in acconto che i contribuenti devono effettuare nel corso del 2017. Modalità di versamento degli acconti Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate viene disposto che dal 20 aprile 2017 anche per il versamento dell'imposta sostitutiva (delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative) sui finanziamenti, si dovrà utilizzare il modello F24, in luogo dell'attuale modello F23. Per permettere l'adeguamento alle nuove modalità è stato fissato un periodo transitorio: per i pagamenti dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti da effettuare fino al 31 dicembre 2017 potrà essere adottato il modello di pagamento F24, oltre al modello F23, mentre dal 1° gennaio 2018 scatterà l'obbligo di utilizzare esclusivamente il modello F24. Codici tributo La risoluzione n. 49/E/2017, anch'essa del 20 aprile, ha istituito così i codici tributo da indicare nel modello F24. Si tratta dei codici: - «1545» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti - acconto»; - «1546» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti - saldo»; - «1547» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Sanzione da ravvedimento»; - «1548» denominato «Imposta sostitutiva sui finanziamenti – Interessi da ravvedimento». In tema di imposta sostitutiva sono stati istituiti anche ulteriori codici tributo per versare le somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici. Si tratta dei codici: · A193, per l'imposta; · A194, per la sanzione; · A195, per gli interessi. 1.7 Welfare amministratori senza tassazione sui redditi La Direzione regionale Lombardia, con la risposta all'interpello n. 954-1417/2016, dà parere positivo all'esclusione da tassazione sui redditi da lavoro dipendente e assimilati del Piano Welfare di una società indirizzato anche agli amministratori con compensi inquadrabili appunto tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nega, però, all'azienda la deducibilità piena del costo. Sul corretto trattamento fiscale dei servizi offerti ai componenti del cda ed a tutti i dipendenti, nel caso oggetto di interpello si trattava di abbonamenti a palestre e viaggi all’estero, di valore diversificato tra tre diverse categorie omogenee, la Direzione chiarisce che i servizi offerti, essendo ricompresi nella finalità
  • 9. Circolare FISCO Pagina 9 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ricreativa - ex articolo 100, comma 1 del Tuir - risultano esclusi dal reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lett. f del Tuir). E’ però necessario che le opere e i servizi siano messi a disposizione della generalità o categorie di dipendenti. Nella fattispecie trattata l’esistenza di tale requisito è soddisfatto in quanto rivolto sia agli amministratori, che partecipano al cda, che, proporzionalmente in base all'ammontare della Ral, a tutti i dipendenti. Quanto alla deducibilità delle spese sostenute per il Piano Welfare, la Dre spiega che è subordinata alla predisposizione da parte del datore di lavoro di un regolamento aziendale contenente statuizioni volte a configurare l'adempimento di un obbligo negoziale. Nel caso esaminato è soddisfatto il requisito del regolamento, ma in esso manca l'obbligo negoziale. Pertanto, la deducibilità si ferma al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. 1.8 Coefficienti IMU e TASI 2017 per fabbricati D Sono stati aggiornati, con decreto del ministero dell’Economia del 14 aprile 2017, i coefficienti Imu e Tasi per l'anno 2017 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D. I coefficienti sono utili per la rivalutazione da applicare alla somma tra costo d’acquisto e costi incrementativi dei fabbricati classificabili nel gruppo D (capannoni, centri commerciali, opifici, impianti fotovoltaici, ecc.), che non risultano iscritti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Come per il 2016, 2015 e 2014, il moltiplicatore per l’anno 2017 è pari a 1,01. Per l'anno 1982 e precedenti è pari a 3,12. Il decreto 14 aprile 2017 sarà pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale”. 1.9 Determinazione forfetaria del valore in dogana delle merci L'agenzia delle Dogane, con la circolare 5/D del 21 aprile 2017, semplifica la determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci (Art.73 Reg. (UE) n. 952/2013), modificando la circolare n. 16/D/2015. Le nuove disposizioni unionali rendono necessario adeguare le istruzioni procedimentali della circolare 16/D/2015 con riferimento ai seguenti profili: · requisiti oggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 1, RD); · requisiti soggettivi per la semplificazione del valore in dogana (art. 71, paragrafo 2, RD); · definizione del “prezzo pagato o da pagare”, oggi eventualmente adeguato ex art. 71 RD; · definizione del “valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione” (art. 128 RE); · portata dell’onere probatorio alla luce dei principi dell’ art.140 RE; · procedimento autorizzativo. In merito al processo di dichiarazione del valore in dogana, si spiega che per il regime dell’importazione è possibile operare una forfettizzazione dell’intero pagamento dovuto al venditore o, tramite terzi, “a beneficio del venditore”. Dunque non più solo di alcuni elementi del valore in dogana da aggiungere/defalcare al/dal prezzo pagato o da pagare. Nel dettaglio: “In alternativa all’indicazione di un valore provvisorio sulla dichiarazione incompleta, solo per il regime dell’importazione, in analogia a quanto riportato nella circolare 16/D del 2015 con riferimento al previgente art.156 bis DAC, è utilizzabile in presenza delle ben precisate condizioni oggettive e soggettive stabilite dall’art. 71 RD, lo strumento di cui all’art. 73 CDU attraverso il quale, sul presupposto del
  • 10. Circolare FISCO Pagina 10 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia riconoscimento dell’“arm’s length principle” e dell’analisi di comparabilità ad esso sottesa, è possibile operare una forfettizzazione non più solo di alcuni elementi del valore in dogana da aggiungere/defalcare al/dal prezzo pagato o da pagare di cui agli artt. 71 e 72 del CDU, bensì anche dell’intero pagamento dovuto al venditore o, tramite terzi, “a beneficio del venditore”, ex art. 70 del CDU”. Ciò vuol dire che per riconoscere il prezzo dichiarato all’importazione, il valore in dogana è determinabile a forfait anche nei casi in cui intervengano elementi o variazioni di costi successivi alle operazioni di sdoganamento (è il caso di rettifiche di transfer pricing, oppure delle royalties o degli altri elementi intangibles). Con la circolare si fornisce il modello per richiedere l’autorizzazione alla determinazione semplificata del valore in dogana delle merci. Invece, per gli aggiustamenti all’export, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond Iva (in questi casi sarebbe opportuno prevedere strumenti di rettifica cumulativi) resta la dichiarazione incompleta (che permette di “chiudere” le operazioni in momenti successivi, determinando periodicamente, bolletta per bolletta, la fissazione degli elementi della dichiarazione). 1.10 Nuovo flusso telematico per il modello 730-4 Al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica dove ricevere i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti. Per effettuare tale trasmissione sono stati predisposti, all’interno della Certificazione Unica, il quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta e il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per comunicare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta secondo le specifiche istruzioni fornite dall’agenzia delle Entrate. Con risoluzione n. 51 del 24 aprile 2017 viene chiarito che la trasmissione telematica del quadro CT è scaduta il 7 marzo 2017, mentre il provvedimento del 14 aprile 2017 ha cancellato la data del 31 marzo come termine entro il quale effettuare la trasmissione dell’indirizzo telematico. Attestazione della disponibilità dei dati fino al 31 luglio Pertanto, da quest’anno i sostituti d’imposta possono comunicare la sede telematica anche oltre tale data, e l’atto produce effetti immediati. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, comunica al Caf/professionista che i dati relativi al risultato contabile sono stati messi a disposizione del sostituto d’imposta. Può tuttavia succedere che i dati non siano stati messi a disposizione - per assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto d’imposta o per disabilitazione della sede telematica – e la risoluzione precisa che fino al 31 luglio c’è tempo per l’attestazione della disponibilità qualora, ad esempio, sia intervenuta una CSO. Dal 31 luglio viene rilasciata all’intermediario una ricevuta di riepilogo che contiene i dati già messi a disposizione dei sostituti e quelli dei modelli 730-4 per i quali l’operazione non è avvenuta. Per i modelli giunti dopo il 31 luglio, sono rilasciate le ricevute attestanti i modelli 730 per i quali è andata a buon fine l’attività di messa a disposizione dei modelli 730-4 e una ricevuta di riepilogo mensile. La risoluzione n. 51/2017 chiarisce che possono essere inviati ai sostituti d’imposta da parte del Caf o del professionista tramite i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.) solo i risultati contabili per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato che non è stato possibile metterli a disposizione al sostituto d’imposta.
  • 11. Circolare FISCO Pagina 11 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.11 Sul 730 Precompilato istruzioni dal canale Youtube Dal canale Youtube, un filmato sul modello 730 Precompilato istruisce su come accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate per l'invio della dichiarazione. I contribuenti, scegliendo Fiscoonline tra i vari sistemi di accesso, devono digitare password e pin per accedere alla nostra pagina principale. Verranno così visualizzati i dati che il Fisco ha utilizzato per compilare il modello 730 Precompilato. Espandendo ogni voce di questa pagina (che non è modificabile), si trovano i dettagli. Scelta del 730 Alla pagina sull'opzione del modello da visualizzare, occorre scegliere “Ho letto” e fleggare “No” nel menù a tendina. A questo punto, è necessario confermare la scelta per il modello 730 Precompilato. Cliccando su “Calcola”, appare il credito o il debito totale. Se, visualizzato il relativo PDF, si è d'accordo con quanto indicato, è sufficiente cliccare su “Accetta 730” e procedere con l'invio del modello 730 Precompilato. Se, viceversa, si intende modificare quanto indicato, occorre cliccare su “Modifica 730”. Sulla sinistra, appare l'elenco dei Quadri del nostro modello e occorre indicare quelli che si intende modificare, scorrendo infine la pagina in fondo per salvare le modifiche. Lo stesso percorso va usato per ogni Quadro da modificare. Ancor prima di procedere con l'invio, occorre effettuare l'ulteriore scelta del 5, 8 e 2 per mille. Invio Cliccando su stampa e invia, si visualizza il nuovo credito o debito e si esprime il consenso per il trattamento dei dati personali. Dopo aver inserito il pin si invia la dichiarazione; va conservata la ricevuta di invio ed una copia del modello con la documentazione utilizzata per compilarlo: il Fisco si prende cinque anni per controllare se tutto quello che abbiamo dichiarato è corretto. Altri canali Restano disponibili gli altri canali, come i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. Per le informazioni sintetiche (che non prevedono risposte complesse) è possibile inviare un sms al numero 320.430.84.44. Da ultimo, si può prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. 1.12Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la manovra correttiva Il Decreto legge n. 50/2017 è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 20 della "Gazzetta Ufficiale" n. 95 del 24 aprile. Si tratta del testo ufficiale della “manovrina” varata dal Governo per aggiustare i conti pubblici dopo le richieste di Bruxelles e raggiungere così l'obiettivo di una correzione strutturale di 3,4 miliardi di euro. Il provvedimento, le cui disposizioni entrano in vigore il 24 aprile, ha subito un’importante modifica: nella versione definitiva, infatti, non ha trovato spazio la cancellazione dell’Imu per le "trivelle". La questione trivelle Nella versione definitiva del provvedimento è stata eliminata la norma che cancellava gli arretrati Ici-Imu- Tasi sulle piattaforme petrolifere. Pertanto, su tale questione vale la parola della Corte di Cassazione, che
  • 12. Circolare FISCO Pagina 12 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia in due sentenze aveva dato ragione ai Comuni costieri stabilendo che le trivelle (119 piattaforme petrolifere censite nel mare italiano) devono pagare le tasse immobiliari arretrate. Iva nel 2018 Nel Decreto n. 50/2017 si trova anche il percorso di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia Iva, che pesano sui conti del prossimo anno. Infatti, il peso degli aumenti Iva scende da 19,6 a 15,2 miliardi, con la conseguenza che la dinamica prevista per le aliquote viene ripensata in questo modo: l’aliquota agevolata del 10% salirà nel 2018 dell’1,5% anziché del 3%, mentre quella ordinaria al 22% dovrebbe passare al 25% nel 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021. Rinviato sempre al 2019 il ritocco delle accise. Split payment allargato ai professionisti Dalla manovrina appena approvata arriva un miliardo abbondante di Iva in più per il 2017 e 1,5 miliardi annui dal 2018, che saranno frutto dell’allargamento dello split payment soprattutto alle piccole e piccolissime imprese (in totale circa 310mila imprese). A questa platea sono, poi, stati aggiunti anche i professionisti, che finora ne erano esclusi anche perché già soggetti alla ritenuta alla fonte sui loro compensi. Invece, ora, il meccanismo dello split payment (che si applica quando il committente è una pubblica amministrazione) viene esteso anche alle prestazioni di lavoro autonomo, per cui, a partire dal 1° luglio, l'Iva addebitata in fattura non sarà più pagata al professionista, ma sarà la stessa pubblica amministrazione a versarla direttamente nelle casse dell'Erario. Dunque, la PA paga al fornitore la fattura al netto dell'Iva, mentre la quota relativa all'Imposta sul valore aggiunto viene versata direttamente dalla pubblica amministrazione nelle casse del Fisco, senza transitare nelle tasche del fornitore. Dal 1° luglio tale sistema sarà ulteriormente allargato e si applicherà, oltre alle “prestazioni di lavoro autonomo”, anche ai fornitori delle imprese controllate in via diretta o indiretta dallo Stato, a quelle degli enti locali e alle società quotate nel Ftse Mib. Chiusura liti pendenti Nell'articolo 11 del Decreto legge n. 50 viene regolamentata la chiusura delle liti pendenti con il Fisco. Per accedere alla definizione delle liti è necessario che la costituzione in giudizio in primo grado sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e che il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Inoltre, le liti pendenti possono essere chiuse per l'intero importo contestato senza alcun rilievo per la sorte del contenzioso: la convenienza, infatti, sarà ancorata all'esito nel frattempo verificatosi in relazione al grado di giudizio pendente e, in ogni caso, a livello di giudizio di merito sarà ancora possibile perseguire una ipotesi di conciliazione. Spiega, poi, la Manovra correttiva che vi è possibilità di definire le controversie che rientrano nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l’atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, a condizione che la domanda di definizione sia presentata entro il 30 settembre 2017. Non è previsto, però, alcuno sconto per il pagamento delle somme dovute e il risparmio riguarda solo l'abbattimento di sanzioni e interessi. Compensazioni Il limite al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap possono essere usati in compensazione solo previa apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono viene abbassato dai 15mila ai 5mila euro annui.
  • 13. Circolare FISCO Pagina 13 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.13 Cooperative: corretta compilazione del verbale di revisione/ispezione Il Ministero dello Sviluppo economico, con una nota del 29 marzo 2017, che segue quella direttoriale sulla possibile redazione dei bilanci nel formato delle micro-imprese, fornisce alcune importanti precisazioni ai revisori degli enti mutualistici, dopo le recenti modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015 sulla redazione dei bilanci, soprattutto per ciò che riguarda il discorso dei ristorni. Il Dlgs 139/2015, modificando l'art. 2425 c.c., ha previsto la soppressione dell'area «E» dello schema di conto economico nella quale, fino ai consuntivi riferibili all'esercizio 2015, trovavano collocazione gli oneri e i proventi straordinari. Relativamente agli enti mutualistici, la mancanza di una disciplina ad hoc per gli stessi - nonostante i tentativi del legislatore di coordinare le norme di natura tributaria con quelle civilistiche - ha lasciato aperto il problema di determinare correttamente l'avanzo della gestione mutualistica ristornabile ai soci, depurandolo delle componenti economiche estranee allo scambio mutualistico tra soci e società (ancorché classificate, secondo le nuove norme, nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico, in luogo del precedente aggregato E). La corretta determinazione dell'avanzo di gestione, infatti, è utile ai fini della determinazione dell'entità massima dei «ristorni», che rappresenta la vera essenza delle cooperative in quanto rappresentante della quantificazione monetaria del vantaggio mutualistico. Ma proprio lo spostamento nell'area operativa (aggregati «A» e «B») degli oneri e dei proventi straordinari (aggregato «E») rischia di invalidare il risultato. Per tale ragione, il MiSE con la nota del 29 marzo 2017 invita i revisori a depurare l'avanzo della gestione mutualistica dal saldo positivo di tale sezione straordinaria. Nel calcolo dell’avanzo della gestione mutualistica non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali che devono essere indicati in nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 13, c.c., a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, ancorché secondo le nuove norme siano classificate nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico. Pertanto, in quanto non attinenti lo scambio mutualistico, l'avanzo complessivo della gestione deve essere depurato, extra-contabilmente, dal saldo «positivo» dei valori come le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da trasferimenti di azienda o di rami delle stesse, l'alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito. Bilancio consolidato Altra precisazione resa dal MiSE relativamente alle società cooperative riguarda il bilancio consolidato, qualora la società abbia l’obbligo di redigerlo. Viene precisato che se la società, pur avendo l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, rientra in una delle ipotesi di esonero previste dalla legge, dovrà considerare il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società controllate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato. Tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto incluso nella nota integrativa del bilancio. Pertanto, in tal caso, il valore del patrimonio, da indicare nel verbale di revisione, deve tenere conto di tale soluzione operativa.
  • 14. Circolare FISCO Pagina 14 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.14 Agevolazioni per le Zone Franche. Controlli con accertamenti d’ufficio e ispezioni in loco Con le disposizioni operative del 6 aprile 2017 il ministero dello Sviluppo Economico fornisce i criteri e le modalità per esercitare l’attività di controllo ed ispezione sui soggetti che richiedono agevolazioni relativi alle Zone Franche: · delle regioni dell’Obiettivo Convergenza; · del territorio dei Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias; · del Comune de L’Aquila e Comuni limitrofi ricadenti nella medesima Zona Franca; · dei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e dei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; · dei Comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Controlli svolti attraverso accertamenti d’ufficio e ispezioni in loco Ai sensi del decreto del 10 aprile 2013 del ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, spetta al MiSE svolgere l’attività di controllo per accertare la corretta fruizione delle agevolazioni concesse alle imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche su menzionate. Le disposizioni operative del 6 aprile 2017 dispongono che i controlli avvengano: · con accertamenti d’ufficio; · tramite ispezioni in loco. Gli accertamenti d’ufficio effettuati in base ai dati ed alle informazioni presenti presso le imprese beneficiarie riguardano: a) il numero dei dipendenti; b) l’appartenenza al settore del trasporto su strada; c) l’appartenenza ai settori diversi da quelli della pesca, dell’acquacoltura, del carbone e della trasformazione di prodotti agricoli; d) il mantenimento del pieno e libero esercizio dei propri diritti, assenza di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali; e) il rispetto dei limiti previsti per le agevolazioni “de minimis”; f) la sussistenza dei requisiti dichiarati in istanza per l’accesso alle riserve di scopo, dove previste; g) l’ubicazione della sede locale e/o legale; h) il mantenimento dell’attività economica all’interno della Zona Franca Urbana per il periodo richiesto. Gli accertamenti d’ufficio possono basarsi anche sulla consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili all’accertamento degli stati, qualità e fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie nel momento della presentazione della domanda. Le ispezioni in loco sono effettuate presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni entro il 31 dicembre 2018. Verrà identificato un campione di imprese da sottoporre a controllo nell’ambito delle imprese beneficiarie delle agevolazioni previste. Il campione sarà costituito da non meno del 2% dell’universo di riferimento risultante dai rapporti trasmessi dalla Divisione X alla Divisione III della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese. Per scegliere il campione verrà utilizzata una metodologia mista, sulla base di criteri di ordine casuale e di rafforzamento dei controlli relativi a particolari categorie di imprese, tenuto conto anche delle indicazioni emerse dalle risultanze degli accertamenti d’ufficio.
  • 15. Circolare FISCO Pagina 15 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.15 Dati delle STP da comunicare all’Anagrafe tributaria Anche i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni riguardanti le STP sono soggetti alla comunicazione all’Anagrafe tributaria, analogamente a quanto disposto per i professionisti. Il Pronto Ordini n. 85 del 4 aprile 2017 emanato dal Cndcec rammenta che la comunicazione va effettuata in modalità telematica entro il 30 aprile. Ai sensi del Dm 17/9/1999, sono oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria le domande di iscrizione, di variazione e di cancellazione negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli Ordini professionali. Il documento indica le modalità con cui effettuare la comunicazione: · utilizzando un tracciato record conforme alle specifiche tecniche emanate con provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 10/3/2005, allegato 4; · utilizzando il Software Ordini 2.0 predisposto dall’Agenzia stessa. Se si opta per tale ultima modalità, occorre cliccare la sezione “Professionisti”, inserire il numero di Partita Iva nel campo “Codice fiscale”, spuntare “Persona non fisica”, e compilare la maschera che appare. 1.16 Valida l’agevolazione “prima casa” se si integra l’atto di acquisto Non si decade dalle agevolazioni “prima casa” fruite per l’acquisto di un immobile dichiarando di svolgere nel Comune, dove è situata l’abitazione, la propria attività prevalente ma poi, non essendosi verificate le aspettative lavorative, si integra la dichiarazione resa impegnandosi a fissare la propria residenza nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile. Il chiarimento è giunto con la risoluzione n. 53 del 27 aprile 2017 dell’agenzia delle Entrate. Un avvocato ha dichiarato, nell’atto di acquisto di un immobile, di voler svolgere la sua attività prevalente nel Comune ove è situata l'unità acquistata e nello stesso tempo comunicava all’Ordine professionale di aprire uno studio professionale nel detto Comune. Però, poi, le aspettative lavorative in quel Comune venivano meno e il professionista dichiarava all’Ordine che lo studio non era mai stato avviato. L’istante chiede se è possibile conservare il bonus “prima casa” integrando la dichiarazione resa nell’originario atto di acquisto ed impegnandosi a fissare la propria residenza nel Comune. Valida la dichiarazione integrativa di voler fissare la residenza Le Entrate, nella risoluzione n. 53/2017, ricordano che le agevolazioni “prima casa” sono concesse in presenza delle condizioni stabilite dalla Nota II bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR (DPR n. 131/1986); in particolare si richiede che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. Nel caso rappresentato, non sarebbe stato assolto il requisito richiesto (il contribuente non ha spostato la sua attività professionale nel comune in cui si trova l’immobile), ma tenuto conto che la norma prevede di poter di beneficiare delle agevolazioni in parola anche nel caso in cui l’acquirente si impegni a trasferire la residenza nel Comune nel termine di 18 mesi dall’acquisto, deve ritenersi valida, essendo tale termine ancora pendente, l’integrazione all’atto originario riguardante l’impegno a trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile acquistato nel termine previsto.
  • 16. Circolare FISCO Pagina 16 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.17 Bonus R&S ampio. Istruzioni per il calcolo dell'agevolazione L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13 del 27 aprile 2017 dedicata al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ed alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017, d’intesa con il MiSE, fornisce un aggiornamento delle linee guida sulla disciplina agevolativa prevista a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Dl n. 145/2013, articolo 3). Il documento di prassi si articola in due parti: nella prima, vengono esaminate le novità apportate dalla Legge n. 232/2016 all'agevolazione fiscale e gli effetti di tali novità sul meccanismo di calcolo del credito di imposta; mentre, nella seconda parte, seguendo lo schema della domanda e risposta, vengono forniti ulteriori chiarimenti a specifici aspetti della disciplina agevolativa. Novità legge di bilancio 2017 L'articolo 15 della Legge di bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi dal 2017), su vari punti il Bonus Ricerca e Sviluppo, rafforzandone l’efficacia e semplificandone il meccanismo applicativo. Di seguito le più significative novità apportate all'agevolazione fiscale. La durata dell’agevolazione passa da cinque a sei anni. Dunque, è prorogato di un anno il periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di R&S da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. La misura dell'aliquota del credito d'imposta viene fissata unitariamente al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto al parametro storico di riferimento. In precedenza invece, l’aliquota ordinaria del credito d'imposta era fissata al 25%, con possibilità di salire al 50% per la quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra-muros. Ora, invece, è prevista un'aliquota unica del 50% per tutte le categorie di investimenti ammissibili, compresi anche “gli strumenti di laboratorio” e le “competenze tecniche” per le quali era precedentemente prevista la misura del 25%. Il tetto massimo annuale dell’agevolazione passa da 5 milioni di euro, della vecchia disposizione, a 20 milioni di euro, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30mila euro. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’incremento dell’importo massimo riguarderà il credito d’imposta calcolato per gli investimenti effettuati nei periodi 2017-2020. L'incentivo viene esteso alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti. Specifica la circolare n. 13/E/2017 che la novità normativa riguarda sia le ipotesi in cui il contratto di ricerca venga stipulato con una controparte indipendente, sia le ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una parte correlata e cioè con una società estera del gruppo, nonché il caso in cui le spese ammissibili siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre estera. Inoltre, è sancito che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.
  • 17. Circolare FISCO Pagina 17 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Beneficio esteso a tutti gli addetti alla R&S Ma la novità forse che maggiormente interessa, soprattutto per eliminare alcune incertezze interpretative che si erano formate in sede di prima applicazione, è quella che riguarda l'estensione dell'ambito soggettivo dell'agevolazione. La lettera d) del citato articolo 15, infatti, elimina, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”. Dunque, precisa la circolare agenziale, sono pienamente agevolabili le spese sia per il personale “altamente qualificato” che quelle sostenute per il personale “non altamente qualificato" inteso non solo quale personale “tecnico” in senso stretto (tecnici di laboratorio), ma anche come il personale che svolge attività connesse con l’attività di ricerca. Con l'estensione del beneficio a tutto il personale impiegato nelle attività di R&S, a prescindere dalla qualifica di "personale altamente qualificato", si è voluto superare il dubbio sorto con la normativa previgente, che aveva già richiamato un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che con la circolare n. 5/E/2016 aveva fatto rientrare le spese per il personale “tecnico” nella categoria delle “competenze tecniche”. L'ampliamento dell'ambito soggettivo della norma - che ora non è più un'interpretazione agenziale (circolare 5/E/2016), ma frutto di una disposizione normativa - comporta che adesso non occorre più distinguere il costo sostenuto per il "personale altamente qualificato" da quello "non altamente qualificato", anche se rimane ferma la necessità che il personale sia impiegato in attività connesse con l’oggetto della ricerca. Ne deriva che non rilevano, ai fini dell'agevolazione, i costi indirettamente connessi all’attività di ricerca (personale con mansioni commerciali, amministrative) e i costi del personale di supporto (personale addetto alla logistica, vigilanza, pulizie). Risposte ai quesiti Nella seconda parte della circolare n. 13/E, vengono affrontati numerosi dubbi emersi in sede di prima applicazione della disciplina. Il testo si articola in nove “macrocontenitori”, ciascuno suddiviso in sottocapitoli in cui vengono raggruppati gli ulteriori chiarimenti relativi a specifici aspetti dell'agevolazione fiscale, quali, in particolare: · le spese che danno diritto al beneficio; · le spese per la certificazione della documentazione contabile richiesta per fruire dell’agevolazione, la determinazione dell’agevolazione; · l’utilizzo del credito di imposta; · gli adempimenti previsti in capo ai soggetti beneficiari. La precisazione resa dall'Agenzia delle Entrate è che in caso di eventuali comportamenti difformi, la regolarizzazione potrà avvenire senza sanzioni, presentando una dichiarazione integrativa ed effettuando il versamento dell’importo già indebitamente utilizzato in compensazione, insieme agli interessi, nel caso del maggior credito usufruito rispetto a quello spettante. Al contrario, in caso di minor credito, ferma restando la possibilità per i contribuenti di utilizzare il maggior credito spettante secondo le ordinarie regole, sarà sufficiente presentare apposita dichiarazione integrativa a favore al fine di rettificare l'importo del credito indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2015. 1.18 Chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d’impresa Con la circolare n. 14 del 27 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i
  • 18. Circolare FISCO Pagina 18 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (soggetti non Ias/Ifrs), alla luce della reintroduzione con modifiche operata dalla legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016). L'imposta sostitutiva è del 16% o 12% e il versamento deve essere effettuato in una unica soluzione entro il 30 giugno 2017 (gli effetti ricadranno sul terzo esercizio successivo), termine del versamento del saldo delle imposte dirette del periodo di imposta nel quale la rivalutazione è stata eseguita. Soggetti e beni ammessi Possono effettuare la rivalutazione i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, tra cui anche le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, i soggetti in contabilità ordinaria e quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità. La rivalutazione è consentita per i beni d’impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015. Sono ammessi anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015. Dunque, è possibile ad esempio rivalutare i beni ammortizzabili e non, quali i fabbricati strumentali, i beni mobili iscritti in pubblici registri, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali, i diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi e simili), le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate. Restano esclusi i beni merce oggetto dell’attività dell'impresa, l'avviamento ed i costi pluriennali, le partecipazioni non di controllo o di collegamento o che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Requisito necessario per poter effettuare la rivalutazione: i beni e le partecipazioni devono risultare iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 sia nel bilancio relativo all’esercizio successivo. I bilanci Le novità introdotte nella vecchia disciplina riguardano: · il bilancio nel quale individuare i beni rivalutabili (bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015); · il bilancio nel quale la rivalutazione deve essere eseguita (bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015) a condizione che il termine di approvazione scada successivamente al 1° gennaio 2017. Affrancamento e riallineamento E' consentito l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Esso non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione. È consentito il riallineamento, ossia l'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all’impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015, anche congiuntamente alla rivalutazione del bene. In merito l'agenzia spiega che: il riallineamento dà il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene risultante dal bilancio; la rivalutazione realizza l’ulteriore incremento di tale valore con effetti sia civili che fiscali.
  • 19. Circolare FISCO Pagina 19 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Anche i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali possono riallineare le differenze di valori esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
  • 20. Circolare FISCO Pagina 20 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ADEMPIMENTI E SCADENZE 16 maggio 2017 - Regolarizzazione versamenti non effettuati entro il 18 aprile 2017 Soggetti: Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi - Iva dovuta per il primo trimestre Soggetti: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 - Saldo Iva relativa al 2015 - Terza rata risultante dalla dichiarazione dei redditi Soggetti: Persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto - Versamento della Tobin Tax Soggetti: Imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale verso il pubblico, soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti, oltre a banche e società fiduciarie - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti Soggetti: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 - Iva relativa al secondo mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998 - Ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente Soggetti: Società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati - Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) Soggetti: Banche, SIM e società fiduciarie - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) Soggetti: Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati - Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Soggetti: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) - Ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente Soggetti: Banche e Poste Italiane - Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi relativi a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa Soggetti: Condomini in qualità di sostituti d'imposta - Versamento dell'addizionale su bonus e stock options Soggetti: Sostituti d'imposta - Ritenute alla fonte su rendite AVS Soggetti: Sostituti d'imposta - Ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite Soggetti: Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita Soggetti: Sostituti d'imposta - Ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi Soggetti: Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari Soggetti: Sostituti d'imposta - Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale Soggetti: Sostituti d'imposta - Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto Soggetti: Sostituti d'imposta
  • 21. Circolare FISCO Pagina 21 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia - Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia Soggetti: Sostituti d'imposta - Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili - Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta - Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti d'imposta - Rata dell'addizionale comunale all'Irpef sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno Soggetti: Sostituti d'imposta - Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti d'imposta - Rata dell'addizionale regionale dell'Irpef sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno Soggetti: Sostituti d'imposta - Acconto mensile Irap Soggetti: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a - Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000 Soggetti: Imprese di assicurazione - Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari Soggetti: Sostituti d'imposta - Rata dell'acconto dell'addizionale comunale Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta 25 maggio 2017 - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Operatori intracomunitari con obbligo mensile 31 maggio 2017 - Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2017 Soggetti: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" - Comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente Soggetti: Soggetti passivi Iva italiani che abbiano effettuato operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San marino - Liquidazione e versamento dell'Iva su acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. Soggetti: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali - Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria Soggetti: Intermediari finanziari.
  • 22. Circolare FISCO Pagina 22 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia GUIDA PRATICA Bonus Investimenti nel Mezzogiorno: nuovo modello e software di compilazione per richiedere il credito d’imposta Il bonus per chi investe al Sud, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e modificato di recente dal Decreto legge Mezzogiorno n. 243/2016, aggiunge un altro tassello alla disciplina di riferimento. Dopo la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, con la quale l’Agenzia ha fornito chiarimenti sull’agevolazione fiscale, e la più recente circolare n. 12 del 13 aprile 2017, che ha fornito nuove indicazioni su fruibilità e applicabilità del cosiddetto Bonus Sud - il credito d’imposta previsto a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo – ecco pubblicato anche il nuovo modello di comunicazione per accedere al credito d’imposta sugli investimenti effettuati nel Mezzogiorno e reso disponibile il software per la compilazione della richiesta di attribuzione. Con decorrenza dal 1° marzo 2017, la Legge di conversione del Dl. n. 243/2016 ha modificato la disciplina del Bonus Sud, estendendo sia l’importo dell’agevolazione che le Regioni ammesse al beneficio fiscale fino al 2020. Novità disciplina Bonus Sud 2017 Nello specifico, le novità che interessano l’agevolazione fiscale sono le seguenti: · l'estensione del credito d’imposta all’intero territorio della regione Sardegna; · l’aumento della misura del credito d’imposta spettante; · l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta. Tale massimale è ora raddoppiato per le piccole e medie imprese, passando rispettivamente da 3 a 10 milioni di euro. Resta, invece, immutato a 15 milioni per le grandi imprese. In relazione all’ubicazione dell’impresa e alle dimensioni della stessa, l’importo massimo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali risulta così strutturato: Regioni Piccole Imprese Medie Imprese Grandi Imprese Campania 45% 35% 25% Puglia 45% 35% 25% Basilicata 45% 35% 25% Calabria 45% 35% 25% Sicilia 45% 35% 25% Sardegna 45% 35% 25% Abruzzo 30% 20% 10% Molise 30% 20% 10% Un’altra modifica riguarda la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti. Cambia infatti, la metodologia di calcolo per la determinazione del credito d'imposta: il bonus dovrà essere calcolato non più al netto, ma al lordo degli ammortamenti già concessi per l’acquisto di beni strumentali.
  • 23. Circolare FISCO Pagina 23 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Inoltre, è stata prevista la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva invece il divieto di cumulo). N.B. - La decorrenza delle nuove disposizioni coincide con la data di entrata in vigore della legge di conversione del cosiddetto decreto Mezzogiorno, avvenuta il 1° marzo 2017. Pertanto, le nuove norme si applicano a partire dalla medesima data. L’estensione del credito d’imposta all’intero territorio della regione Sardegna ha effetto, invece, dal 1° gennaio 2017. Le suddette modifiche hanno reso necessaria la revisione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, delle relative istruzioni e del software di compilazione e trasmissione della comunicazione. Richiesta credito d’imposta Per richiedere il credito d’imposta, i titolari di imprese del Sud che effettueranno investimenti in beni strumentali dovranno inviare il modello di domanda a partire dal 27 aprile 2017 tramite il software denominato “CIM17” appositamente predisposto dall’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ha reso, infatti, disponibile gratuitamente sul proprio sito web il software di compilazione “CIM17”, nella versione 1.0.0 del 27/04/2017. Per attivare il programma di compilazione, basta cliccare sul link “CIM17”. Senza ulteriori passaggi, l’applicazione si connette al server web, verifica l’eventuale esistenza di una versione più recente del software e, in caso di bisogno, effettua l’aggiornamento. Il sistema garantisce l’utilizzo sistematico dell’ultima versione dell’applicazione senza procedere con complesse procedure. N.B. - Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione. Nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno Con provvedimento n. 76099 del 14 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, che sostituisce il precedente modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016. Il nuovo modello serve per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. Il modello è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle Regioni del Sud. N.B. - Il nuovo modello è utilizzato anche per le rinunce e le rettifiche di precedenti comunicazioni già presentate utilizzando il precedente modello. Il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Termini e Modalità di presentazione La trasmissione telematica della comunicazione redatta con il nuovo modello può essere effettuata a partire dal 27 aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2019. La trasmissione del modulo per la richiesta del credito d’imposta per investimenti al Sud può essere effettuata:
  • 24. Circolare FISCO Pagina 24 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia · direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia; · tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale; · tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti). L’Agenzia delle Entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta. L’invio della comunicazione può avvenire utilizzando i canali Entratel o Fisconline. In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, insieme alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per predisporla, l’impegno a trasmetterla in via telematica all’Agenzia. La data di questo impegno, insieme alla sottoscrizione del soggetto incaricato e all’indicazione del suo codice fiscale, va riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. Come si compila il nuovo modello Ogni impresa può presentare una o più comunicazioni, anche nel medesimo anno. Ciascuna comunicazione può avere ad oggetto uno o più progetti d’investimento iniziale ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione. Se la comunicazione si riferisce a più progetti d’investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A. In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d’investimento e l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui l’impresa intende fruire. Se la comunicazione si riferisce a più progetti d’investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. Rinuncia totale al credito d’imposta/Rettifica precedente comunicazione Se il contribuente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia e indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che vuole annullare. In tal caso, i quadri A, B, C e D non vanno compilati e nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” non va apposta la firma. Se il contribuente, invece, vuole rettificare una precedente comunicazione deve compilare il modello in tutte le sue parti e barrare nel frontespizio la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo della comunicazione oggetto di modifica. La comunicazione di rettifica sostituisce la precedente comunicazione. N.B. - Anche le comunicazioni di rinuncia e rettifica possono essere presentate entro il 31 dicembre 2019. Norme e prassi Decreto legge n. 243 del 29 dicembre 2016 Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 76099 del 14 aprile 2017
  • 25. Circolare FISCO Pagina 25 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia INFORMAZIONI DI CONTATTO Simone Bucaioni dottore commercialista Tel. +39 075 5722661 Fax +39 075 5717996 bucaioni@studiobcm.it Benedetta Bonanni dottore commercialista Tel. +39 075 5722661 Fax +39 075 5717996 bonanni@studiobcm.it