Messaggio inps istruzione operative bonus fornero donne e over 50Antonio Palmieri
Messaggio INPS con i chiarimenti per rendere operativo l'incentivo per le assunzioni di donne "prive di impiego regolarmente retribuito" alla luce dei chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Le novità sui contratti di lavoro dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.81/2015 (part-time, contratto a tempo determinato, somministrazione, cambio mansioni, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, P.IVA, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro accessorio)
STUDIO PASERIO - www.studiopaserio.eu
Relatori: Sandra Paserio e Giulia Vignati
La somministrazione di lavoro è stata recentemente oggetto di importanti modifiche da parte del D.Lgs. n. 81/2015 che ne ha esteso l’ambito di applicabilità.
IL CONTRATTO DI LAVORO
Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive.
Oggetto del contratto sono l’attività lavorativa del prestatore di lavoro
e la retribuzione.
La forma
Il contratto di lavoro non prevede vincoli di forma e può essere
concluso anche oralmente ovvero tacitamente o per fatti concludenti.
La forma scritta è prevista dalla legge solo per alcuni contratti,
clausole o atti, di solito a tutela delle posizioni del lavoratore. Tale
forma è richiesta in genere in tutti i casi in cui si deroga al modello
privilegiato del lavoro stabile a tempo pieno e indeterminato (ad es.
contratto part-time, a termine, a chiamata, contratto di
somministrazione)
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilitàPaolo Soro
INPS – Arriva la prima circolare sulle novità previste della Legge di Stabilità.
Necessità del DURC per accedere alla misura dello sgravio contributivo, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato ricomprese, riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, obbligo di applicazione dei contratti collettivi. Sono molti i chiarimenti che l’Istituto fornisce nella sua circolare 17/2015.
Seminario breve "Flessibilità VS posto fisso" di Alessandra Setti, tenuto nella sezione di Job Matching dedicata ai seminari brevi e job storytelling del 24 ottobre 2013.
Messaggio inps istruzione operative bonus fornero donne e over 50Antonio Palmieri
Messaggio INPS con i chiarimenti per rendere operativo l'incentivo per le assunzioni di donne "prive di impiego regolarmente retribuito" alla luce dei chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Le novità sui contratti di lavoro dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.81/2015 (part-time, contratto a tempo determinato, somministrazione, cambio mansioni, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, P.IVA, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro accessorio)
STUDIO PASERIO - www.studiopaserio.eu
Relatori: Sandra Paserio e Giulia Vignati
La somministrazione di lavoro è stata recentemente oggetto di importanti modifiche da parte del D.Lgs. n. 81/2015 che ne ha esteso l’ambito di applicabilità.
IL CONTRATTO DI LAVORO
Il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive.
Oggetto del contratto sono l’attività lavorativa del prestatore di lavoro
e la retribuzione.
La forma
Il contratto di lavoro non prevede vincoli di forma e può essere
concluso anche oralmente ovvero tacitamente o per fatti concludenti.
La forma scritta è prevista dalla legge solo per alcuni contratti,
clausole o atti, di solito a tutela delle posizioni del lavoratore. Tale
forma è richiesta in genere in tutti i casi in cui si deroga al modello
privilegiato del lavoro stabile a tempo pieno e indeterminato (ad es.
contratto part-time, a termine, a chiamata, contratto di
somministrazione)
Inps arriva la prima circolare sulle novità previste della legge di stabilitàPaolo Soro
INPS – Arriva la prima circolare sulle novità previste della Legge di Stabilità.
Necessità del DURC per accedere alla misura dello sgravio contributivo, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato ricomprese, riproporzionamento per i lavoratori a tempo parziale, obbligo di applicazione dei contratti collettivi. Sono molti i chiarimenti che l’Istituto fornisce nella sua circolare 17/2015.
Seminario breve "Flessibilità VS posto fisso" di Alessandra Setti, tenuto nella sezione di Job Matching dedicata ai seminari brevi e job storytelling del 24 ottobre 2013.
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro che prevede un termine finale espressamente specificato e quindi di una durata prestabilita. In coerenza con il principio di non discriminazione (art. 6 D. Lgs. 368/2001) il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano le medesime attività e mansioni o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. Il Dr Angelo Petrocelli illustra le novità introdotte dal Jobs Act del governo Italiano durante il suo intervento al Seminario ODCEC Caserta
JOBS ACT: le novità del decreto legge n. 34/2014
La somministrazione di lavoro è stata recentemente oggetto di importanti modifiche da parte del D.Lgs. n. 81/2015 che ne ha esteso l’ambito di applicabilità.
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita” approvata dal Parlamento in data 27 giugno 2012
Il 27 giugno il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di riforma del mercato del lavoro proposta dal Governo Monti denominata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
E’ una legge molto complessa che ha l’ambizione di riformare molteplici aspetti del mercato del lavoro. Le finalità dichiarate sono quelle di :
- valorizzare l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- ridistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego (contrasto alla flessibilità “malata” e revisione delle norme sui licenziamenti);
- rendere più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro;
- contrastare l’elusione contributiva e fiscale che si verifica nell’utilizzo degli istituti contrattuali;
- promuovere maggiore inclusione nella vita economica delle donne e dei lavoratori ultracinquantenni;
- promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in conformità con gli indirizzi assunti in sede europea.
I principali ambiti interessati alle modifiche normative sono:
- le tipologie contrattuali (Contratti a tempo determinato, di inserimento, di Apprendistato, Lavoro a tempo parziale, Lavoro intermittente o a chiamata, Lavoro a progetto, le Partite Iva, Associazione in partecipazione con apporto di lavoro, Lavoro accessorio, i Tirocini formativi)
- la disciplina in tema di flessibilità in uscita e le tutele del lavoratore ( i licenziamenti individuali e collettivi, il processo di lavoro sulle controversie sui licenziamenti)
- gli ammortizzatori sociali (l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), la Mini ASPI, Indennità per i co.co.pro., l’aumento delle aliquote contributive, gli Ammortizzatori in deroga, la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, i Fondi di solidarietà bilaterali)
Altre norme riguardano varie materie tra cui: un Fondo per i lavoratori anziani, gli incentivi alle assunzioni, il contrasto alle dimissioni in bianco, il sostegno alla genitorialità, il lavoro dei disabili e degli immigrati, le politiche attive del lavoro ed i servizi per l’impiego, l’ Apprendimento permanente, la Partecipazione dei lavoratori., ecc.
Non tutte le norme avranno attuazione immediata. Per alcune saranno necessari provvedimenti regolamentari o legislativi per la loro applicazione specifica oppure per il loro carattere programmatico.
La proposta della Fondazione Centro Studi Doc per tutelare i rider e i lavoratori organizzati su piattaforma digitale vuole ampliare le tutele del lavoro subordinato a queste categorie attraverso l'applicazione del contratto intermittente.
www.centrostudidoc.org
Il sistema di tutela legale e contrattuale a favore dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato. Profili ricostruttivi e stato di attuazione della normativa
Rinnovo applicazioni temporanee sisma 2016 definitivaFabio Bolo
comunicazione sindacale inviata a responsabile risorse umane, avente per oggetto il rinnovo delle applicazioni temporanee del personale interessato agli eventi sismici del 2016
1. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
CARATTERISTICHE Consiste in un accordo commerciale concluso fra due soggetti, uno
denominato “utilizzatore” e l’altro "somministratore". Grazie a questo accordo, il
somministratore (che deve possedere la prescritta autorizzazione per la fornitura professionale di
manodopera) assume i lavoratori e li mette a disposizione dell’utilizzatore per esigenze
professionali di carattere continuativo o limitato nel tempo.
Il contratto di somministrazione sostituisce il contratto di lavoro interinale aggiungendo la
fattispecie del lavoro a tempo indeterminato, non prevista dalla precedente norma. Il contratto di
somministrazione a tempo indeterminato è ammesso per alcune precise categorie di attività (cfr. D.
Lgs 276/2003, Art 20, c. 3). I contratti collettivi nazionali individuano, anche in misura non
uniforme, i limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato.
DURATA La dipendenza del lavoratore dal somministratore può essere a tempo determinato o
indeterminato. La durata del rapporto con l'utilizzatore è definita dal contratto.
PER LE AZIENDE L'impresa utilizzatrice stipula un contratto direttamente con la società
somministratrice dove devono essere chiariti: gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal
somministratore, il numero di lavoratori richiesti, le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo per cui sono richiesti, l'indicazione di eventuali rischi per la salute e
relative contromisure di prevenzione adottate, la data di inizio e la durata del rapporto con
l'utilizzatore. La mancanza in forma scritta di questi elementi rende nullo il contratto e
definisce i lavoratori come dipendenti a tutti gli effetti dell'azienda utilizzatrice. Nel contratto vanno
altresì indicate le mansioni da svolgere, il luogo, l'orario, l'inquadramento e il trattamento
economico e normativo delle prestazioni. Le stesse informazioni devono essere comunicate dal
somministratore ai lavoratori.
I prestatori di lavoro non vengono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini
dell'applicazione di norme di legge o di contratto collettivo, fatte salve quelle relative all'igiene ed
alla sicurezza sul lavoro. Non si applicano neppure le norme relative all'assunzione obbligatoria e la
riserva a favore dei lavoratori a rischio di esclusione (D. Lgs181/2000, art. 4bis, c. 3).
Quando il lavoratore sia dipendente a tempo indeterminato del somministratore
(“somministrazione a tempo indeterminato”), nel caso di fine lavoro non si attua mobilità, si
procede al licenziamento per giustificato motivo (L. 604/1966 art. 3) e sono fatte salve le
disposizioni del contratto nazionale o degli accordi sindacali più favorevoli.
Nel caso in cui il lavoratore sia dipendente del somministratore a tempo determinato
(“somministrazione a termine”), è fatta nulla ogni clausola diretta a limitare la facoltà
dell'utilizzatore di assumere direttamente il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
PER I CANDIDATI Il lavoratore è alle dipendenze del somministratore ma svolge la propria
attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore. Tutte le
informazioni relative all'indicazione dell'impresa utilizzatrice, alla data di inizio e durata del
rapporto con quest'ultima, alle mansioni da svolgere, al luogo, all'orario, all'inquadramento e al
trattamento economico e normativo delle prestazioni devono essere fornite dal somministratore.
Quest'ultimo deve inoltre informare il lavoratore sugli eventuali rischi per la salute e le relative
contromisure di prevenzione, a meno che il contratto di somministrazione non stabilisca che questo
obbligo informativo spetti all'utilizzatore.
2. Il rapporto con il somministratore può essere definito in base ad un contratto a termine
(“somministrazione a termine”) o a tempo indeterminato (“somministrazione a tempo
indeterminato”). Il primo applica la disciplina sul contratto a termine per quanto compatibile (D.
Lgs. 368/2001) e prevede la possibilità di proroga, previa consenso del lavoratore, con ragioni e
durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Il secondo applica la disciplina
generale dei rapporti di lavoro (di cui al Codice Civile e leggi speciali) e prevede l'erogazione di
un'indennità mensile di disponibilità per i periodi di inattività. La misura dell'indennità è definita dal
contratto collettivo applicato dal somministratore ed è ridotta nel caso di attività lavorativa part-time.