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IN ETICHETTA VINO….VERITAS
SPEEDY GUIDA PER ETICHETTARE
BENE IN ITALIA E PER L’ESTERO
LA CONOSCENZA DELLE
REGOLE E DELLE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI LE BEVANDE
ALCOLICHE CONSENTE
AGLI OPERATORI DI POTER
COMMERCIALIZZARE I LORO
PRODOTTI, CONCENTRANDO I
LORO SFORZI NEL PRODURRE
A LIVELLI DI QUALITÀ ELEVATI
E OTTENENDO PRODOTTI
CARATTERISTICI.
LE DISPOSIZIONI CHE
RIGUARDANO L’ETICHETTATURA
HANNO LO SCOPO DI INFORMARE
IN MODO
CHIARO IL CONSUMATORE E
CONTEMPORANEAMENTE
CONSENTONO ALLE AZIENDE
PRODUTTRICI
DI PROPORRE I LORO PRODOTTI
SEGUENDO UN MODELLO DI
PRESENTAZIONE UNIFORME.
• VINO CON DENOMINAZIONE
D’ORIGINE:
1. VINO DOP
2. VINO IGP
• VINO SENZA DENOMINAZIONE
D’ORIGINE:
1. VINO
2. VINO CON INDICAZIONE DI
VITIGNO
I VINI IGP POSSONO ESSERE IDENTIFICATI CON
IL TERMINE IGT (INDICAZIONE GEOGRAFICA
TIPICA), E RIGUARDA LE PRODUZIONI
PROVENIENTI, ALMENO PER L’85%, DA UNA
ZONA E AQUESTA LEGATE PER NOTORIETÀ,
QUALITÀ E CARATTERISTICHE SPECIFICHE.
D.LGS. 61/2010
I VINI DOP POSSONO ANCORA ESSERE
IDENTIFICATI CON LE MENZIONI TRADIZIONALI:
DOC (DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA) E
DOCG (DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA)
VINI VARIETALI
SONO VINI PRODOTTI CON UVE DELLO STESSO
VITIGNO NON PROVENIENTI DA UNA ZONA
SPECIFICA. NELL’ALLEGATO 4 DEL DM 23
DICEMBRE 2009 È RIPORTATO L’ELENCO
POSITIVO
DELLE VARIETÀ DI VITE O LORO SINONIMI CHE
POSSONO FIGURARE NELL’ETICHETTATURA
E LA PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON
HANNO UNA DOP O IGP, IN QUANTO È
NECESSARIO ESCLUDERE NOMI DI VITIGNI CHE
SONO CONTENUTI ANCHE PARZIALMENTE
O COME SINONIMI IN UNA DOP O IGP O
COMUNQUE CIÒ CHE NON È AUTORIZZATO.
LE VARIETÀ DI VITE UTILIZZABILI PER I VINI
VARIETALI SONO: CABERNET FRANC,
CABERNET
SAUVIGNON, CABERNET, CHARDONNAY,
MERLOT, SAUVIGNON, SYRAH.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE
TIPOLOGIE DI VINO E CHE SONO VINCOLATE A
COMPARIRE NEL MEDESIMO CAMPO VISIVO :
• LA DICITURA DELLA CATEGORIA, AD ESEMPIO
“VINO”, “VINO SPUMANTE”, “VINO LIQUOROSO”
ECC. È CONSENTITO OMETTERLA NEL CASO DEL
VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE O A
INDICAZIONE GEOGRAFICA. NEL CASO DEI VINI
VARIETALI OCCORRE FAR SEGUIRE IL NOME DELLA
VARIETÀ
• IL NOME DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O
INDICAZIONE GEOGRAFICA TUTELATA, SECONDO LA
DICITURA INDICATA NEL DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE, SEGUITO DALLA MENZIONE DOP IN
SIGLA O PER ESTESO. LA MENZIONE TRADIZIONALE
ITALIANA (DOC, DOCG, IGT) PUÒ SOSTITUIRE O
ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DOP , IGP
LA SCRITTA SIA BEN DISTINGUIBILE E, SE IL NOME O
L’INDIRIZZO DELL’IMBOTTIGLIATORE CONTIENE
IN TUTTO O IN PARTE IL NOME DELLA
DENOMINAZIONE O DELL’INDICAZIONE, LE
DIMENSIONI DEI
CARATTERI DEVONO ESSERE ALMENO DI QUATTRO
VOLTE SUPERIORI ALLE INFORMAZIONI SPECIFICHE
DELL’IMBOTTIGLIATORE. IN ALCUNI CASI
SPECIFICATI DALLA LEGISLAZIONE È POSSIBILE
OMETTERE
LA MENZIONE, COME GIÀ RIPORTATO, AD ESEMPIO
PER I PRODOTTI NAZIONALI ASTI, MARSALA
E FRANCIACORTA
•IL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO.
IL VALORE DEVE ESSERE SEGUITO
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FORME POSSIBILI, COME “ALCOLE EFFETTIVO ...%
VOL.”, “TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO ...%
VOL.”, “ALC...% VOL.”. I VALORI DEVONO ESSERE
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•il volume nominale seguito dalla lettera “e”. è
consentito utilizzare le unità di misura
litro, centilitro e millilitro nelle abbreviazioni
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•solo per i vini spumanti il tenore in zuccheri
• indicazioni riguardante l’imbottigliatore, con nome, indirizzo
e attività. Può essere indicata come “imbottigliatore” o
“imbottigliato da...” seguita dal nome se il vino è posto in
bottiglia, oppure “confezionatore” o “confezionato da ...” negli
altri casi. Nel caso dei vini DOC o IGT può essere indicato
“imbottigliato all’origine
da ...” o “ imbottigliato dall’azienda agricola...” o “ imbottigliato
dal viticoltore”; se il vino viene prodotto con uve vendemmiate in
vigneti esclusivamente appartenenti all’azienda agricola e da
questa vinificate è consentito indicare “integralmente prodotto
da ...”.
E’possibile sostituire l’indicazione con il numero di codice
attribuito dall’ICQRF se comunque è riportato in etichetta il
riferimento (nome ed indirizzo) di un’altra figura della parte
commerciale. Se il nome e l’indirizzo non contengono in tutto o
in parte nomi tutelati le dimensioni dei caratteri sono libere,
mentre se sono contenuti nomi afferenti a DOC o IGT la
denominazione deve avere caratteri di dimensione quadrupla
rispetto a quella del
nome e indirizzo dell’imbottigliatore
•l’annata di produzione delle uve per i vini DOC, DOCG, con
l’eccezione dei vini
spumanti, liquorosi e frizzanti. Questa è una disposizione
comunitaria facoltativa che è stata resa obbligatoria a livello
nazionale. Alcuni disciplinari di produzione già
lo prevedevano, ma dall’annata 2010 l’obbligo in Italia è esteso
a tutti questi vini di qualità. Per i vini IGT è facoltativo indicare
l’annata, mentre è vietato per i vini
generici, tranne nel caso dei vini varietali
• il nome del Paese in cui il vino è prodotto, con la dicitura
“prodotto in Italia”.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE
TIPOLOGIE DI VINO E CHE NON SONO
VINCOLATE A COMPARIRE NEL MEDESIMO
CAMPO VISIVO :
•lotto di produzione, con le modalità scelte dal
produttore. Non esistono disposizioni specifiche
riguardanti dimensioni o caratteri, resta il vincolo
generico della leggibilità
• nome, indirizzo e attività dell’importatore, nel
caso di vino proveniente da Paesi
extracomunitari
• le indicazioni riguardanti l’eventuale presenza di
sostanze allergizzanti
OBBLIGO DI INDICARE GLI ALLERGENI IN ETICHETTA
•DAL 1° LUGLIO 2012 COSÌ COME DISPOSTO DAL REG. 579
DEL 29 GIUGNO 2012 E’ SCATTATO L’OBBLIGO DI INDICARE
IN ETICHETTA L’IMPIEGO DEI DERIVATI DELL’UOVO
(ALBUMINA) E DEL LATTE (CASEINA)
LE INDICAZIONI CONSENTITE SONO
- “CONTIENE SOLFITI” OPPURE “CONTIENE ANIDRIDE
SOLFOROSA”
- “CONTIENE UOVO”, OPPURE “CONTIENE PROTEINE
DELL’UOVO”, “CONTIENE DERIVATI DELL’UOVO”,
“CONTIENE LISOZIMA DA UOVO OD OVOALBUMINA”
- “CONTIENE LATTE”, OPPURE “CONTIENE DERIVATI DEL
LATTE”, “CONTIENE CASEINA DEL LATTE”, “CONTIENE
PROTEINE DEL LATTE”.
-IL LOGO COMUNITARIO RELATIVO TRA QUELLI
SOTTOELENCATI
•
INDICAZIONI FACOLTATIVE
• INFORMAZIONI SUL PROCESSO DI
PRODUZIONE, AD ESEMPIO NEL CASO DEI VINI
SPUMANTI
DOC RIGUARDA IL TIPO DI PROCESSO DI
SPUMANTIZZAZIONE ADOTTATO (ES.
CLASSICO)
• PRODUZIONE BIOLOGICA: RIPORTARE IL
CODICE
ATTRIBUITO ALL’AZIENDA PRODUTTRICE, I
RIFERIMENTI ALL’ENTE DI CONTROLLO
DEPUTATO E
AUTORIZZATO DAL MIPAAF E IL LOGO
COMUNITARIO.
INDICAZIONI LIBERE
POSSONO AD ESEMPIO RIGUARDARE
LA CONSERVAZIONE DEL VINO, LE
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE,
I SUGGERIMENTI ENOGASTRONOMICI E
LA STORIA DELL’AZIENDA.
L’INVITO A NON DISPERDERE IL
CONTENITORE NELL’AMBIENTE
RIENTRA IN QUESTA CATEGORIA DI
DISPOSIZIONI.
IL REGOLAMENTO CE 607/2009
ALL’ARTICOLO 52 PREVEDE CHE PER I
PRODOTTI ENOLOGICI A ESPORTARE
SIA CONSENTITO, PREVIA
AUTORIZZAZIONE DEL SINGOLO STATO
MEMBRO, RIPORTARE IN ETICHETTA
DICITURE DIFFERENTI DA QUELLE
CONFORMI ALLA NORMATIVA
COMUNITARIA QUALORA SIANO
PREVISTE DALLA NORMATIVA DEL
PAESE TERZO VERSO CUI SI ESPORTA
E NELLA LINGUA DI TALE PAESE
DIVERSA DA UNA DELLE LINGUE
UFFICIALI DELL’UE.
DM 23 DICEMBRE 2009 ARTICOLO 2
LA DEROGA SULL’ETICHETTATURA È
CONCESSA SOLO SE I PRODUTTORI
INTERESSATI PRESENTANO IN VIA PREVENTIVA
UNA RICHIESTA ALL’UFFICIO COMPETENTE
PER TERRITORIO
DELL’ICQRF, INSIEME ALLA DICHIARAZIONE
CHE ATTESTA LA CONFORMITÀ ALLA
LEGISLAZIONE DEL PAESE TERZO DELLE
INDICAZIONI RIPORTATE SULL’ETICHETTA, E A
TRE COPIE DELL’ETICHETTA STESSA.
REGIME SANZIONATORIO
Sanzioni sulla produzione (art. 22)
•Per la vendita di vini non conformi ai disciplinari sanzioni da
2.000 a 20.000 euro con possibilità di raddoppio per quantitativi
superiori ai 100 hl e pubblicazione su due riviste della regione.
•Per uve non conformi vendute come uve DOC da 1.000 a
10.000 euro.
•Per mancato aggiornamento schedario viticolo da 300 a 1.000
euro.
•Per dichiarazione di produzione maggiore al reale da 1.000 a
5.000 euro.
•Per mancata presentazione della denuncia di produzione o
errori di compilazione da 500 a 3.000 euro il ritardo tra 2/300 a
1.000/1.500 euro.
Sanzioni su designazione (art. 23)
•Per contraffazione fascette da 30000 a 100000 euro
•Per commercializzazione vini senza la fascetta qualora
obbligatoria da 10.000 a 50.000 euro.
•Per usurpazione del nome di una DOC da 2.000 a 13.000 euro.
•Per adozione del nome di una DOC nella ragione sociale da
1000 a 10000 euro.
REGIME SANZIONATORIO
D.L.ivo 297/2004
Sanzioni del piano di controllo (art. 24)
Per non “conformità grave” dopo accertamento dell’Icqrf e
ricorso non andato a buon fine da 2.000 a 13.000 euro
Per ostacolo all’attività di ispezione dell’organismo di
controllo autorizzato 1.000 euro più la sospensione dall’uso
della denominazione.
Per mancato pagamento sanzione del doppio dell’importo.
Sanzioni per l’organismo di controllo (art. 25)
Per inadempienza alle disposizioni amministrative da 5.000 a
50.000 euro.
Per discriminazione tra i soggetti da 6.000 a 60.000 euro.
Sanzioni per concorsi enologici (art. 28)
Per concorsi enologici relativi a vini Dop o Igp senza
l’opportuna autorizzazione del Mipaaf, 20.000 euro.
FATTISPECIE SANZIONATORIE CONTEMPLATE DAL D. LGS.
109/92
Da € 600 a € 3.500 Irregolarità nei contenuti delle indicazioni
riportate in etichetta per una o più delle indicazioni previste ed errori di
natura formale.
Artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17
Da € 1.600 a € 9.500 Irregolarità nelle informazioni di maggiore
rilievo che devono essere contenute nelle etichette (es. data di
scadenza, denominazione di vendita) o assenza di una o più delle
indicazioni obbligatorie.
Artt. 3, 10 bis, 14 e 18‐
La commercializzazione di vini con etichette irregolari, oltre
All’applicazione della sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00,
prevista dal D.Lgs. n. 260/2000, comporta nei casi più gravi, anche il
sequestro amministrativo del prodotto, con aumento di ulteriori costi per il
produttore e la conseguente perdita di credibilità nei confronti del
consumatore
Art. 515 c.p.: “chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero
in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa
mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza,
qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino
a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.”
14 Art. 517 c.p.: “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o
segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore
sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il
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L'etichettatura del vino

  • 1. IN ETICHETTA VINO….VERITAS SPEEDY GUIDA PER ETICHETTARE BENE IN ITALIA E PER L’ESTERO
  • 2. LA CONOSCENZA DELLE REGOLE E DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE BEVANDE ALCOLICHE CONSENTE AGLI OPERATORI DI POTER COMMERCIALIZZARE I LORO PRODOTTI, CONCENTRANDO I LORO SFORZI NEL PRODURRE A LIVELLI DI QUALITÀ ELEVATI E OTTENENDO PRODOTTI CARATTERISTICI.
  • 3. LE DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO L’ETICHETTATURA HANNO LO SCOPO DI INFORMARE IN MODO CHIARO IL CONSUMATORE E CONTEMPORANEAMENTE CONSENTONO ALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI PROPORRE I LORO PRODOTTI SEGUENDO UN MODELLO DI PRESENTAZIONE UNIFORME.
  • 4. • VINO CON DENOMINAZIONE D’ORIGINE: 1. VINO DOP 2. VINO IGP • VINO SENZA DENOMINAZIONE D’ORIGINE: 1. VINO 2. VINO CON INDICAZIONE DI VITIGNO
  • 5. I VINI IGP POSSONO ESSERE IDENTIFICATI CON IL TERMINE IGT (INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA), E RIGUARDA LE PRODUZIONI PROVENIENTI, ALMENO PER L’85%, DA UNA ZONA E AQUESTA LEGATE PER NOTORIETÀ, QUALITÀ E CARATTERISTICHE SPECIFICHE. D.LGS. 61/2010 I VINI DOP POSSONO ANCORA ESSERE IDENTIFICATI CON LE MENZIONI TRADIZIONALI: DOC (DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA) E DOCG (DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA)
  • 6. VINI VARIETALI SONO VINI PRODOTTI CON UVE DELLO STESSO VITIGNO NON PROVENIENTI DA UNA ZONA SPECIFICA. NELL’ALLEGATO 4 DEL DM 23 DICEMBRE 2009 È RIPORTATO L’ELENCO POSITIVO DELLE VARIETÀ DI VITE O LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE NELL’ETICHETTATURA E LA PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO UNA DOP O IGP, IN QUANTO È NECESSARIO ESCLUDERE NOMI DI VITIGNI CHE SONO CONTENUTI ANCHE PARZIALMENTE O COME SINONIMI IN UNA DOP O IGP O COMUNQUE CIÒ CHE NON È AUTORIZZATO. LE VARIETÀ DI VITE UTILIZZABILI PER I VINI VARIETALI SONO: CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON, CABERNET, CHARDONNAY, MERLOT, SAUVIGNON, SYRAH.
  • 7. INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VINO E CHE SONO VINCOLATE A COMPARIRE NEL MEDESIMO CAMPO VISIVO : • LA DICITURA DELLA CATEGORIA, AD ESEMPIO “VINO”, “VINO SPUMANTE”, “VINO LIQUOROSO” ECC. È CONSENTITO OMETTERLA NEL CASO DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE O A INDICAZIONE GEOGRAFICA. NEL CASO DEI VINI VARIETALI OCCORRE FAR SEGUIRE IL NOME DELLA VARIETÀ • IL NOME DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O INDICAZIONE GEOGRAFICA TUTELATA, SECONDO LA DICITURA INDICATA NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE, SEGUITO DALLA MENZIONE DOP IN SIGLA O PER ESTESO. LA MENZIONE TRADIZIONALE ITALIANA (DOC, DOCG, IGT) PUÒ SOSTITUIRE O ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DOP , IGP
  • 8. LA SCRITTA SIA BEN DISTINGUIBILE E, SE IL NOME O L’INDIRIZZO DELL’IMBOTTIGLIATORE CONTIENE IN TUTTO O IN PARTE IL NOME DELLA DENOMINAZIONE O DELL’INDICAZIONE, LE DIMENSIONI DEI CARATTERI DEVONO ESSERE ALMENO DI QUATTRO VOLTE SUPERIORI ALLE INFORMAZIONI SPECIFICHE DELL’IMBOTTIGLIATORE. IN ALCUNI CASI SPECIFICATI DALLA LEGISLAZIONE È POSSIBILE OMETTERE LA MENZIONE, COME GIÀ RIPORTATO, AD ESEMPIO PER I PRODOTTI NAZIONALI ASTI, MARSALA E FRANCIACORTA
  • 9. •IL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO. IL VALORE DEVE ESSERE SEGUITO DALL’ESPRESSIONE “% VOL.”. ESISTONO ALTRE FORME POSSIBILI, COME “ALCOLE EFFETTIVO ...% VOL.”, “TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO ...% VOL.”, “ALC...% VOL.”. I VALORI DEVONO ESSERE RIPORTATI IN UNITÀ O IN MEZZE UNITÀ, CIOÈ 10% VOL., 10,5% VOL., 11% VOL., 11,5% •il volume nominale seguito dalla lettera “e”. è consentito utilizzare le unità di misura litro, centilitro e millilitro nelle abbreviazioni convenzionali. •solo per i vini spumanti il tenore in zuccheri
  • 10. • indicazioni riguardante l’imbottigliatore, con nome, indirizzo e attività. Può essere indicata come “imbottigliatore” o “imbottigliato da...” seguita dal nome se il vino è posto in bottiglia, oppure “confezionatore” o “confezionato da ...” negli altri casi. Nel caso dei vini DOC o IGT può essere indicato “imbottigliato all’origine da ...” o “ imbottigliato dall’azienda agricola...” o “ imbottigliato dal viticoltore”; se il vino viene prodotto con uve vendemmiate in vigneti esclusivamente appartenenti all’azienda agricola e da questa vinificate è consentito indicare “integralmente prodotto da ...”. E’possibile sostituire l’indicazione con il numero di codice attribuito dall’ICQRF se comunque è riportato in etichetta il riferimento (nome ed indirizzo) di un’altra figura della parte commerciale. Se il nome e l’indirizzo non contengono in tutto o in parte nomi tutelati le dimensioni dei caratteri sono libere, mentre se sono contenuti nomi afferenti a DOC o IGT la denominazione deve avere caratteri di dimensione quadrupla rispetto a quella del nome e indirizzo dell’imbottigliatore
  • 11. •l’annata di produzione delle uve per i vini DOC, DOCG, con l’eccezione dei vini spumanti, liquorosi e frizzanti. Questa è una disposizione comunitaria facoltativa che è stata resa obbligatoria a livello nazionale. Alcuni disciplinari di produzione già lo prevedevano, ma dall’annata 2010 l’obbligo in Italia è esteso a tutti questi vini di qualità. Per i vini IGT è facoltativo indicare l’annata, mentre è vietato per i vini generici, tranne nel caso dei vini varietali • il nome del Paese in cui il vino è prodotto, con la dicitura “prodotto in Italia”.
  • 12. INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VINO E CHE NON SONO VINCOLATE A COMPARIRE NEL MEDESIMO CAMPO VISIVO : •lotto di produzione, con le modalità scelte dal produttore. Non esistono disposizioni specifiche riguardanti dimensioni o caratteri, resta il vincolo generico della leggibilità • nome, indirizzo e attività dell’importatore, nel caso di vino proveniente da Paesi extracomunitari • le indicazioni riguardanti l’eventuale presenza di sostanze allergizzanti
  • 13. OBBLIGO DI INDICARE GLI ALLERGENI IN ETICHETTA •DAL 1° LUGLIO 2012 COSÌ COME DISPOSTO DAL REG. 579 DEL 29 GIUGNO 2012 E’ SCATTATO L’OBBLIGO DI INDICARE IN ETICHETTA L’IMPIEGO DEI DERIVATI DELL’UOVO (ALBUMINA) E DEL LATTE (CASEINA) LE INDICAZIONI CONSENTITE SONO - “CONTIENE SOLFITI” OPPURE “CONTIENE ANIDRIDE SOLFOROSA” - “CONTIENE UOVO”, OPPURE “CONTIENE PROTEINE DELL’UOVO”, “CONTIENE DERIVATI DELL’UOVO”, “CONTIENE LISOZIMA DA UOVO OD OVOALBUMINA” - “CONTIENE LATTE”, OPPURE “CONTIENE DERIVATI DEL LATTE”, “CONTIENE CASEINA DEL LATTE”, “CONTIENE PROTEINE DEL LATTE”. -IL LOGO COMUNITARIO RELATIVO TRA QUELLI SOTTOELENCATI •
  • 14. INDICAZIONI FACOLTATIVE • INFORMAZIONI SUL PROCESSO DI PRODUZIONE, AD ESEMPIO NEL CASO DEI VINI SPUMANTI DOC RIGUARDA IL TIPO DI PROCESSO DI SPUMANTIZZAZIONE ADOTTATO (ES. CLASSICO) • PRODUZIONE BIOLOGICA: RIPORTARE IL CODICE ATTRIBUITO ALL’AZIENDA PRODUTTRICE, I RIFERIMENTI ALL’ENTE DI CONTROLLO DEPUTATO E AUTORIZZATO DAL MIPAAF E IL LOGO COMUNITARIO.
  • 15. INDICAZIONI LIBERE POSSONO AD ESEMPIO RIGUARDARE LA CONSERVAZIONE DEL VINO, LE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE, I SUGGERIMENTI ENOGASTRONOMICI E LA STORIA DELL’AZIENDA. L’INVITO A NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE RIENTRA IN QUESTA CATEGORIA DI DISPOSIZIONI.
  • 16. IL REGOLAMENTO CE 607/2009 ALL’ARTICOLO 52 PREVEDE CHE PER I PRODOTTI ENOLOGICI A ESPORTARE SIA CONSENTITO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINGOLO STATO MEMBRO, RIPORTARE IN ETICHETTA DICITURE DIFFERENTI DA QUELLE CONFORMI ALLA NORMATIVA COMUNITARIA QUALORA SIANO PREVISTE DALLA NORMATIVA DEL PAESE TERZO VERSO CUI SI ESPORTA E NELLA LINGUA DI TALE PAESE DIVERSA DA UNA DELLE LINGUE UFFICIALI DELL’UE.
  • 17. DM 23 DICEMBRE 2009 ARTICOLO 2 LA DEROGA SULL’ETICHETTATURA È CONCESSA SOLO SE I PRODUTTORI INTERESSATI PRESENTANO IN VIA PREVENTIVA UNA RICHIESTA ALL’UFFICIO COMPETENTE PER TERRITORIO DELL’ICQRF, INSIEME ALLA DICHIARAZIONE CHE ATTESTA LA CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE DEL PAESE TERZO DELLE INDICAZIONI RIPORTATE SULL’ETICHETTA, E A TRE COPIE DELL’ETICHETTA STESSA.
  • 18. REGIME SANZIONATORIO Sanzioni sulla produzione (art. 22) •Per la vendita di vini non conformi ai disciplinari sanzioni da 2.000 a 20.000 euro con possibilità di raddoppio per quantitativi superiori ai 100 hl e pubblicazione su due riviste della regione. •Per uve non conformi vendute come uve DOC da 1.000 a 10.000 euro. •Per mancato aggiornamento schedario viticolo da 300 a 1.000 euro. •Per dichiarazione di produzione maggiore al reale da 1.000 a 5.000 euro. •Per mancata presentazione della denuncia di produzione o errori di compilazione da 500 a 3.000 euro il ritardo tra 2/300 a 1.000/1.500 euro. Sanzioni su designazione (art. 23) •Per contraffazione fascette da 30000 a 100000 euro •Per commercializzazione vini senza la fascetta qualora obbligatoria da 10.000 a 50.000 euro. •Per usurpazione del nome di una DOC da 2.000 a 13.000 euro. •Per adozione del nome di una DOC nella ragione sociale da 1000 a 10000 euro.
  • 19. REGIME SANZIONATORIO D.L.ivo 297/2004 Sanzioni del piano di controllo (art. 24) Per non “conformità grave” dopo accertamento dell’Icqrf e ricorso non andato a buon fine da 2.000 a 13.000 euro Per ostacolo all’attività di ispezione dell’organismo di controllo autorizzato 1.000 euro più la sospensione dall’uso della denominazione. Per mancato pagamento sanzione del doppio dell’importo. Sanzioni per l’organismo di controllo (art. 25) Per inadempienza alle disposizioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro. Per discriminazione tra i soggetti da 6.000 a 60.000 euro. Sanzioni per concorsi enologici (art. 28) Per concorsi enologici relativi a vini Dop o Igp senza l’opportuna autorizzazione del Mipaaf, 20.000 euro.
  • 20. FATTISPECIE SANZIONATORIE CONTEMPLATE DAL D. LGS. 109/92 Da € 600 a € 3.500 Irregolarità nei contenuti delle indicazioni riportate in etichetta per una o più delle indicazioni previste ed errori di natura formale. Artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 Da € 1.600 a € 9.500 Irregolarità nelle informazioni di maggiore rilievo che devono essere contenute nelle etichette (es. data di scadenza, denominazione di vendita) o assenza di una o più delle indicazioni obbligatorie. Artt. 3, 10 bis, 14 e 18‐ La commercializzazione di vini con etichette irregolari, oltre All’applicazione della sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00, prevista dal D.Lgs. n. 260/2000, comporta nei casi più gravi, anche il sequestro amministrativo del prodotto, con aumento di ulteriori costi per il produttore e la conseguente perdita di credibilità nei confronti del consumatore
  • 21. Art. 515 c.p.: “chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.” 14 Art. 517 c.p.: “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Euro 20.000