Seminario sull'etichettatura dei prodotti vitivinicoli, svoltosi il 26.03.2019 presso la Camera di Commercio di Frosinone, tenuto dal Dott. Matteo Pennacchia, Food Law Specialist at Cellitti Legal Firm
La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli al...
La legislazione europea e nazionale sull'etichetttaura dei prodotti vitivinicoli
1. SeminarioSettoreVitivinicolo
LA LEGISLAZIONEEUROPEA E NAZIONALE
SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
VITIVINICOLI
ASPIIN
AZIENDASPECIALEINTERNAZIONALIZZAZIONE
EINNOVAZIONE
CameradiCommercioFrosinone, 26marzo2019
Dott.Matteo Pennacchia - Food Law Specialist (Cellitti Legal Firm)
2. ETICHETTATURA
«qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o
simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento,
avviso,etichetta, nastroofascetta cheaccompagnaosiriferisce atalealimento»
PRESENTAZIONE
«qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del
prodotto inquestione, inclusi laformaeiltipodibottiglie»
3. «……le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di
conservazione, il paesed’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione odi produzione»;
«…effetti o proprietà chenon possiede»;
«…caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare
evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive»;
«….l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un
componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso
componente o un diverso ingrediente»;
LE INFORMAZIONISUGLI ALIMENTIAI CONSUMATORI,NONDEVONO INDURREIN ERRORECIRCA
(Pratiche leali d’informazione ex art. 7 Reg. (Ue) 1169/11):
4. fornire al consumatore finale informazioni chiare, precise e facilmente comprensibili idonee a garantire scelte economiche
consapevoli;
garantire al consumatore un elevato livello di tutela della salute nell’ambito di scelte sanitarie, sociali ed ambientali;
consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze
dietetiche individuali;
permettere al consumatore di conoscere i prodotti di qualità, con le indicazioni relative all’origine ed al suo legame dei fattori
produttivi;
FINALITA’e RUOLO ETICHETTATURA
5. Regolamento (UE) n.1308/13
Regolamento (CE)607/09
Regolamento (UE)n. 1169/11
Regolamento delegato (UE)n.33/2019
Dir. 211/1976/Cee eD.Lgs. 12/2010
Dir. 91/2011
Dm 13agosto 2012
Legge 238/2016
Dir. 91/2011
D.Lgs. 231/17
NORMATIVAUNIONALEE NAZIONALEETICHETTATURAVINO
6. Ai sensi dell’ art. 9 del Reg. (UE) n.1169/2011, «è obbligatorio indicare il nomedell’ operatore del settore alimentare responsabile
perleinformazioni suglialimenti»
«L’ operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’ operatore con cui il nome o con la cui
ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’ importatore nel mercato dell’
Unione»(art. 8 Reg.(UE)n. 1169/11)
INDICAZIONEDEL NOMEE DELL’ INDIRIZZODELL’ OSA
L’indicazione dell’ imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’ importatore sull’ imballaggio del vino può assolvere l’
obbligo d’ indicare ‘’l’operatore del settore alimentare’’, se tali soggetti abbiano la propria sede nel mercato dell’ Unione e siano i
responsabili perle informazioni sugli alimenti (art. 119 Reg. (UE) n. 1308/2013)
9. DISCIPLINAORIZZONTALE
Obbligo dell’etichettatura peri prodotti aventi unvolume nominale fino a 60 litri (Art.119, Reg. (Ue)n. 1308/13 e art. 56, 1/b
Reg. (Ce) n. 607/09)
Le indicazioni obbligatorie devono figurare in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dalle altre indicazioni, oltre che
nella lingua dello Stato membro
(Art. 50, Reg.(Ce) n. 607/09 ed Art. 121 Reg.(Ue)n. 1308/13 eReg. (Ue)n. 1169/11)
Le indicazioni obbligatorie devono sempre figurare nello stesso campo visivo (deroga per l’indicazione lotto, allergeni, nome
importatore)
(art. 50, Reg. CE 607/09)
10. MARCHI EDENOMINAZIONID’ORIGINE
FINALITÀE CORRETTEZZADEL MARCHIO
• un marchio che contenga un riferimento a una Igt o Do, registrato anteriormente alla domanda di protezione della Igt o Do
può continuare ad essere utilizzato qualora non generi confusione al consumatore o non sussistano motivi di nullità o
decadenza(Art. 102, Reg. Ue1308/13);
• un marchio che contenga un riferimento a una “menzione tradizionale protetta” che sia stato registrato anteriormente al 4
maggio 2002 oanteriormente alla domanda di protezione della menzionetradizionale può continuare a essereutilizzato;
11. VINIGENERICI
CATEGORIAPRODOTTO
• VINO «il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di
mostidiuve»–«VINOBIANCO» –«VINOROSSO»(All. VII, parte 2, punto 1del Reg. (Ue)n. 1308/13)
TIT.ALCOLOMETRICOEFFETTIVO (espresso in unità/mezze unità percentuali)
• tolleranza +/- 0,5% vol;
• «titolo alcolometrico effettivo» o «alcoleeffettivo» o dall’abbreviazione «alc»;
• dimensioni caratteri dell’altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è
pari oinferiore a 100centilitri esuperiore a 20centilitri edi 2millimetri se èpari oinferiore a 20 centilitri;
INDICAZIONIOBBLIGATORIE(Art. 119 REG. (UE) n. 1308/13)
12. INDICAZIONEDELL’IMBOTTIGLIATORE
• Nome o ragione sociale dell’imbottigliatore o confezionatore completato dall’espressione «imbottigliato da» o
«imbottigliatore…» o«confezionatoda…»o «confezionatore…», a seconda dei casi (Art. 56 parag.2, Reg.(Ce) n. 607/09);
• Indirizzo imbottigliatore (Comune e Stato membro in cui è situata la sede sociale dell’imbottigliatore). Se l’imbottigliamento è
effettuato in una struttura diversa dalla sede sociale, deve essere indicato anche l’indicazione di tale struttura (Art. 56 parag. 1
e2, Reg.(Ce) 607/09). Escluso comune nelle immediate vicinanze;
• Imbottigliamento per conto terzi, completato con le espressioni «imbottigliato per conto di…», oppure «imbottigliato da… per
conto di…» con i rispettivi indirizzi (Art. 56, Reg. (Ce) 607/09). Se figura in chiaro il nome e l’indirizzo di un partecipante al
circuito commerciale, il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore effettivo può essere riportato in codice (codice ICQRF attribuito
alla cantina, preceduto dalla sigla della provincia e seguito dalla sigla IT. Esempio: FR/12345 IT). (Art. 56, Reg. (Ce) 607/09 e
Art. 4Dm 13agosto 2012)
13. INDICAZIONEDELL’IMPORTATORE
• Nome o ragione sociale e indirizzo importatore, completato dai termini «importatore»o «importatoda…»(Art. 56 parag. 1 e 4,
Reg. (Ce)607/09)
INDICAZIONEDELLA PROVENIENZA
• «Vinodi…»«prodottodi….»,«prodottoin…….»completato dal nomedello Stato, allorché leuvesonostateraccolte evinificate
nello stesso Stato;
• «Vino dell’Unione europea» o termini equivalenti o «miscela di vini di diversi Paesi dell’Unione europea», nel caso in cui il
vino sia ottenuto dalla miscela di vini originari di diversi Stati membri;
• «Vino dell’Unione Europea» o termini equivalenti oppure «vino ottenuto in …. da uve vendemmiate in…» con l’integrazione
degli Stati membri interessati, nel caso divini prodotti in uno Stato membroconuve raccoltein un altro Stato membro
(Art. 55, Reg. (Ce)607/09);
14. INDICAZIONIALLERGENI
• «contiene solfiti», «contiene anidride solforosa», se tali sostanze sono presenti in quantitativo superiore 10 mg/l.
Successivamente dal 1° luglio 2012 è prevista l’indicazione dei derivati da latte «lattoalbumina» e uova «lisozima». Tali
indicazioni sono da riportare se tali sostanze sono effettivamente presenti esuperano il limite dirilevabilità;
INDICAZIONISUIDISPOSITIVIDI CHIUSURA
• Nome o ragione sociale o marchio dell’imbottigliatore o numero di codice identificativo ICQRF della cantina (Art. 46, Legge
238/2016);
15. INDICAZIONIDEL LOTTO
• insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente
identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare ed è apposto sotto la propria
responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere leggibile e indelebile ed è proceduto dalla lettera «L» (Dir. n. 91/11
eart. 13 D.Lgs. 109/92);
VOLUME NOMINALEVINO
• indicato in litri, centilitri, millilitri;
• dimensione caratteri dall’altezza minima di 6 mm se il vol. nominale è superiore 100 cl, 4 mm se il vol. nominale è pari o
inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl, 3 mm se il vol. nominale è pari o inferiore a 20 cl e superiore a 5 cl, 2 mm se il vol.
nominale èpario inferiore a 5 cl
16. INDICAZIONEFACOLTATIVEREGOLAMENTATE(Art.120 REG. (UE) n. 1308/13)
VARIETÀDI VITE
• Possono essere indicate una o più varietà di vite elencate, quali «Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Chardonnay,
Merlot, Sauvignon, Syrah»(All. IV del Dm13 agosto 2012);
• Se indicata una varietà almeno l’85% deve provenire dalla varietà indicata. Se invece vengono indicate più varietà il prodotto
deve provenire al 100% dalle varietà indicate. Esclusi dal conteggio prodotti utilizzati per una eventuali dolcificazione (Art.
62, Reg. (Ce)n. 607/09);
• Espressioni «Vino varietale di … (nome Stato)», seguita dal nome o nomi varietà (Art. 63, Reg. (Ce) n. 607/09 e Art. 9 Dm 13
agosto 12). Le miscele di vini di diversi Stati membri non possono riportare il riferimento alla o alle varietà di vite (Art. 120,
parag.2 lett. C, Reg. (Ue)n. 1308/13), salvo esistano accorditra Stati sui controlli.
17. ANNATA
• raccolta uvea condizione chealmeno l’85% delle uvederivi dall’annata indicata (Art. 61, Reg.(Ce) n. 607/09);
TIPODI PRODOTTO(tenore di zuccheri residui)
• Accompagnano la denominazione con la dicitura «Secco», «Medium dry», «Amabile» e «Dolce» (All. XIV, parte B, Reg. Ce
607/09 e art. 64, Reg. 607/09). E’ consentita una tolleranza +/- di 1 g/l rispetto al tenore indicato in etichetta. Se il tenore in
zuccheri giustifica l’uso di duetermini, l’operatore può indicarne solo uno.
INDICAZIONIFACOLTATIVEPREVISTEPERL'IMBOTTIGLIATORE CHE SIA IMPRENDITOREAGRICOLO(2135 c.c.)
• «imbottigliato nell'azienda agricola», «imbottigliato dal viticoltore», «imbottigliato dall'associazione dei produttori» (Dm
13/08/12, art. 3)
18. INDICAZIONIVOLUME NOMINALE
• Lettera minuscola ℮ per preimballaggi UE (direttiva 76/211/Cee e Dm 5 agosto 1976). Tale simbolo sta a dimostrare che
sono staterispettateledisposizioni metrologiche previstepergarantirela corrispondenza delvolumenominaledel prodotto a
quello realmente contenuto nel recipiente
19. INDICAZIONEFACOLTATIVELIBERE
Purché veritiere, documentabili, non suscettibili di creare rischio di confusione nel consumatore e non riservate, quali indicazioni
facoltative «regolamentate» adaltre categorie di prodotti (Art. 49, Reg. Ce 607/09 eart. 7 reg.Ue1169/11).
Esempi
• gradazionealcolometrica totale;
• riferimento adelementi organolettici (odore, colore, sapore);
• numerazione della bottiglia;
• riferimento almetodo biologico di coltivazione delle uve(Art. 66, parag.6Reg. (Ce) 607/09);
• raccomandazioni rivolte al consumatore (abbinamento del vino con particolari cibi, conservazione del vino, cautele da
osservare nel servirlo, ecc,), utilizzazione dl vino per scopi religiosi (vino da messa), distinzioni attribuite alla ditta
imbottigliatrice, riferimento alla certificazione ISO9002, storia della ditta, storia del vino, codicea barre, sito internet, ecc.
26. VINI DOP
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
NOMEDELLA ZONAGEOGRAFICADETERMINATA
MENZIONETRADIZIONALE
• «denominazione di origine controllata» o «denominazione di origine controllata e garantita» oppure le rispettive sigle «Doc»
o «Docg». Congiuntamente o in alternativa a tali espressioni può essere riportata la corrispondente espressione europea
«denominazionediorigineprotetta» (artt. 112 e119 Reg. (Ue)n. 1308/13 ed art. 28, comma 4Legge 238/16);
• è possibile omettere la menzione tradizionale o l’espressione DOP per le denominazioni d’origine «Asti», «Marsala» e
«Franciacorta»(deroga stabilita dalla Commissione UE);
• uso lingua tedesca, franceseeslovena, perproduzioni realizzate nelle Prov. Autonome (art. 28, comma2legge238/16);
27. SIGILLO BOTTIGLIACONCONTRASSEGNODI STATO
• i vini DOP possono essere commercializzati in bottiglie o altri recipienti tradizionali fino a 6 litri in vetro, terraglia, ceramica,
porcellana e legno senza vincoli colorimetri, salvo diverse prescrizioni del disciplinare muniti, a cura delle imprese
imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate,
applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Esso èfornito di un'indicazione di serieedi un numero di identificazione;
• esclusivamente per i vini DOC, in alternativa al contrassegno, è consentito l'utilizzo del lotto, attribuito alla partita certificata
dall'impresa imbottigliatrice e comunicato dalla medesima impresa all'organismo titolare del piano dei controlli (art. 46 L.
238/16);
28. INDICAZIONEANNATA
TIT.ALCOLOMETRICOEFFETTIVO (espresso in unità/mezze unità percentuali)
• tolleranza +/- 0,8% vol (invecchiati in bottiglia peroltre tre anni);
• «titolo alcolometricoeffettivo» o «alcoleeffettivo» o dall’abbreviazione «alc»;
• dimensioni caratteri dell’altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è
pari oinferiore a 100centilitri esuperiore a 20centilitri edi 2millimetri se èpari oinferiore a 20 centilitri;
TUTTELE INDICAZIONIOBBLIGATORIE (previste per VINIGENERICI)
29. INDICAZIONI FACOLTATIVE REGOLAMENTATE
INDICAZIONEDI UNAOPIÙVARIETÀDI VITE
• nomi delle varietà di uve da vino indicati nella classificazione delle varietà di vite e riportate a livello nazionale nel Registro
nazionale delle varietàdivite, come«Cesaned’Affile»o «TrebbianoVerde»(Art. 81Reg. (Ue)n. 1308/13 e Dm 7 maggio2004
esuccessive modifiche). Naturalmente si devono osservarele prescrizioni dei singoli disciplinari;
• Se viene riportato nella menzione (Es: Cabernet Atina DOP o Cesanese del Piglio DOCG) il nome di una varietà di vite, l’85%
del vino deve provenire dalle varietà menzionata: il restante 15% deve comunque provenire dal territorio italiano (Art. 6, Reg.
(Ce)n. 607/09);
• Se vengono indicate più varietà di vite, le stesse devono essere riportate in ordine decrescente di proporzione (prevista
percentuale minima superiore al 15%) art. 45 comma 1 L. 238/16 e con caratteri delle stesse dimensioni (Art. 62, Reg. (Ce) n.
607/09)
30. ANNATADI RACCOLTADELLE UVE
• L’annata di raccolta delle uve può essere indicata se il vino è ottenuto, almeno per l’85%, dall’annata indicata previa
deduzione dei prodotti utilizzati perun’eventuale dolcificazione (Art. 61,Reg. (Ce) 607/09);
INDICAZIONEUNITA’GEOGRAFICAPIU’GRANDE O PIU’PICCOLA
• Possibilità di indicare una unità geografica più grande o più piccola per indicare da dove è prodotta l'uva/vino o l'ubicazione
dell'azienda al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della
provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica può figurare nell'etichettatura e
presentazione del prodotto di tale ultima DOP o IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o
IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito
delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di
elaborazione (art. 44 comma7, L. 238/16);
31. INDICAZIONECONTEMPORANEADELL’AREA GEOGRAFICA, VARIETÀDI VITEE ANNATA
• Il prodotto così designato deve provenire per almeno l’85% dall’area geografica, varietà di vite e annata indicate, previa
deduzione del qualitativo di prodotto utilizzato per un’eventuale dolcificazione (Art. 94, Reg. (Ue) n. 1308/13 e Artt. 61 e 62,
Reg. (Ce) n. 607/09). Il 15% di prodotto diverso dall’area geografica, varietà di vite e annata, deve, comunque, provenire dal
territorio italiano (Art. 6,parag. 2Reg. (Ce)n. 607/09);
NOMEQUALIFICANTEL’AZIENDA
• I termini «castello», «abbazia», «rocca», «torre», «villa» e, per i prodotti originari delle provincia di Bolzano, «Kloster», «Stift»,
«Abtei», «Scho§», «Burg», «Ansitz», devono essere abbinati ai nomi delle relative entità storico-tradizionali e il prodotto deve
provenire esclusivamente da vigneti di pertinenza di tali entità e la vinificazione effettuata in dette entità (Art. 57 Reg. (Ce) ed
All. XIII Reg. (Ce) n. 607/09). Deroga per i marchi (nota Mipaaf n. 66301 del 02/12/2003 e art. 5 comma 2 del DM 13 agosto
2012);
32. SOTTOZONA
• nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, (Es: Vino Costa d’Amalfi – nome DOC -
zona Ravello – sottozona) qualora sia espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione e a condizione che tale
nomegeografico più ampiosia separato dal nomegeografico della denominazione e delle menzioni DOCG eDOC;
IMBOTTIGLIAMENTOZONADIPRODUZIONE
• «imbottigliato nella zona di produzione» o «imbottigliato in …» seguita dal nome della DOP o IGP, a condizione che
l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze,
conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione. Qualora il vino sia ottenuto da uve raccolte
esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa, è possibile usare la dicitura «integralmente
prodotto»;
33. IMBOTTIGLIAMENTONELL’AZIENDAVITICOLA
• utilizzando le seguenti espressioni: «imbottigliato dall’azienda agricola», «imbottigliato dal viticoltore», «imbottigliato
all’origine da…», «imbottigliato dai produttori riuniti…», «imbottigliato all’origine dall’associazione dei produttori» o altre
espressioni similari (Art. 3 DM 13 agosto 2012). Se l’intero ciclo produttivo (coltivazione uve, vinificazione e
imbottigliamento) èavvenuto nell’azienda agricola, puòessere utilizzata l’espressione «integralmenteprodotto»(Art. 3 DM 13
agosto 2012);
INDICAZIONIDI DETERMINATIMETODIDI PRODUZIONE
• Trattamento inrecipienti di legno: «fermentatoinbarrique»,«maturatoinbarrique», «invecchiatoinbarrique»,«fermentatoin
botte»,«maturatoinbotte»,«invecchiatoinbotte». Nelcaso di riferimento alla bottepuò esserefatta menzione all’essenza del
legno, escluso per lebarriques(Art. 66par. 2eAll. XVI,Reg. (Ce) n.607/09);
34. MENZIONI
• «RISERVA» è attribuita ai vini a DO che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale
affinamento, non inferiore a due anni peri vini rossi eun annoper ivini bianchi;
• «SUPERIORE», è attribuita ai vini a DO con caratteristiche qualitative elevate ed una regolamentazione più restrittiva, con una
resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento, nonché con titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle
uve superiore di almeno 0,5 per cento in volume, un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di
almeno 0,5 percento in volume;
• «GRAN SELEZIONE» è attribuita ai vini DOCG vinificati con uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice e
con caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione «superiore» ed essere
sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno parialla menzione «riserva»;
35. • «PASSITO» o «VINO PASSITO» sono attribuite alle categorie dei vini tranquilli, compresi i «vini da uve stramature» e i «vini
ottenuti da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente
condizionato;
• «NOVELLO» è attribuita alle categorie dei vini tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale
edell'Unione europea;
• «VIGNA» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo nella presentazione o
nella designazione dei vini ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia
rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37 TUV;
• «CLASSICO» è riservata ai vini della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma
anchenell'ambito della stessa denominazione;
36. RICONOSCIMENTI
• Partecipazione epremi di concorsi enologici (art. 42Legge 238/2016);
LOGO COMUNITARIO
• Logo aggiuntivo enon sostitutivo, chedovràaccompagnarela denominazione di origine protetta;
ULTERIORIINDICAZIONIFACOLTATIVE REGOLAMENTATE (previste pervini generici)
43. VINIIGT
INDICAZIONIOBBLIGATORIE
NOME DELL’AREA GEOGRAFICA
• almeno l’85% del prodotto deveprovenire dall’area geografica indicata (Art. 93, Reg. Ue1308/13);
MENZIONETRADIZIONALE
• «Indicazione geografica tipica» oppure la sigla «IGT». In aggiunta o in alternativa a tali espressioni possono essere indicate le
corrispondenti espressioni europee «Indicazione geografica protetta», mentre non è prevista uso sigla IGP (artt. 112 e 119 del
Reg. (Ue)n. 1308/13 edart. 28 comma3 L. 238/2016).
• Uso lingua tedesca, francese eslovena per produzioni nelle Prov. autonome (Art. 28 comma3 L. 238/2016)
44. ULTERIORIINDICAZIONIOBBLIGATORIE(Vini genericieDOP)
• Titolo alcolometrico effettivo (tolleranza +/- 0,8%);
• Nome o ragione sociale, comuneo stato membroimbottigliatore;
• Indicazioni allergeni;
• Numero del lotto;
• Volume nominale del prodotto;
• Indicazione della provenienza;
45. INDICAZIONIFACOLTATIVEREGOLAMENTATE
• indicazioni come DOP;
• Logo comunitario aggiuntivo enon sostitutivo, chedovrà accompagnarela indicazione geografica protetta;
INDICAZIONIFACOLTATIVELIBERE
• come da VINI GENERICI e DOP;
50. VINIFRIZZANTI GENERICI
INDICAZIONIOBBLIGATORIE
CATEGORIAPRODOTTO
• VINO FRIZZANTE «prodotto ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve
parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol…. che, conservato alla
temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappresione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione,
noninferiore a1barenonsuperiore a2,5bar…»(Art. 119 eAll. VII, parte II, punto 8 del Reg. (Ue)1308/13)
TITOLOALCOLOMETRICO
• tolleranza +/- 0,8% vol, mesime modalità edindicazioni misura VINI GENERICI (Art. 54 Reg. Ce607/09);
MEDESIME INDICAZIONIVINIGENERICI
51. INDICAZIONIFACOLTATIVEREGOLAMENTATE
TIPOLOGIA
• per quanto concerne il tipo di prodotto, ZUCCHERI RESIDUI , si applicano le diciture «secco» (da 0 a 15 g/l), «semisecco» o
«abboccato»(12 a 35g/l), «amabile»(da 30 a 50g/l), «dolce» (superiore a 45g/l);
• tolleranza +/- 1 g/l;
• se il tenore di zuccheri residui consente l’indicazione di due delle diciture sopra elencate, l’operatore può usarne una a propria
scelta (art. 64, Reg. (Ce)n. 607/09);
MEDESIME INDICAZIONIVINIGENERICI
• Tutte quelle previste peri vini (generici),compreso il riferimento all’annata ealla/alle varietà di vite;
INDICAZIONIFACOLTATIVELIBERE
53. VINIDOP I CUIDISCIPLINARIPREVEDONO
«CATEGORIA FRIZZANTE»
INDICAZIONIOBBLIGATORIE
• rispetto della grandezza dei caratteri della menzione «vino frizzante», per i prodotti che si avvalgono della deroga del tappo a
fungo (5 mmaltezza –DM 13 agosto 2012, art. 16, par. 4);
• medesime indicazioni obbligatorie VINI FRIZZANTI GENERICI eVINI DOP;
INDICAZIONIFACOLTATIVEREGOLAMENTATE
• categoria delprodotto «vinofrizzante» (art. 119, par. 2, Reg.(Ue)n. 1308/13);
• «rifermentazione in bottiglia» solo se espressamente prevista dal disciplinare di produzione (art. 5 comma 4 DM 13 agosto
2012);
57. VINISPUMANTI GENERICI
INDICAZIONIOBBLIGATORIE
CATEGORIAPRODOTTO
• «ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche o di mosto di uve o di vino….caratterizzato alla
stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione… che,
conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta
all'anidridecarbonicainsoluzione…iltitoloalcolometricototaledellepartite(cuvées)destinateall'elaborazionedelqualenon
èinferiore a8,5%vol» (All. VII, parte II, parag. 4Reg. (Ue)n. 1308/13);
TITOLOALCOLOMETRICO
• tolleranza +/- 0,8% vol, mesime modalità edindicazioni misura VINI GENERICI (Art. 54 Reg. (Ce)n. 607/09);
58. INDICAZIONIPRODUTTORE/VENDITORE
• Nome oragione sociale del produttore o del venditore se stabilito nel territorio dell’UE;
• Indicazione Comune e Stato produttore o venditore (Idem vini generici);
• Nome o ragione sociale e Comune coincidenti con il nome di un vino a IGT o DOP (Idem vini generici);
INDICAZIONEDELLA PROVENIENZA
• «vino di…» oppure “prodotto in…” oppure “prodotto di…” oppure “Sekt di…” o espressioni equivalenti completate dal nome
dello Stato in cui leuve sono state vendemmiate evinificate;
• «prodotto in…» o termini equivalenti seguiti dal nome dello Stato membro in cui è avvenuta la seconda fermentazione (art. 55
parag.1 lettera b)del Reg. (Ce)n. 607/09);
62. INDICAZIONIIDENTICHEVINIGENERICI
• Numero di codicedella cantina (sigla provincia seguita dal numero di codicedella cantina edella sigla IT);
• Numero del lotto;
• Nome edindirizzo importatore;
• Indicazioni Allergeni;
63. INDICAZIONIFACOLTATIVEREGOLAMENTATE
VARIETA’VITE
• nome di una o più varietà di vite elencate nel registro nazionale, con esclusione delle varietà di cui all’All. 1 (Bianchello,
Cannonanu, Sagrantino, ecc.)eall’All. 2(Albarossa, Nerod’Avola, Montepulciano, ecc.)–(DM 13 agosto 2012);
• possono essere riportate le varietà di vite di cui all’All. 3 del DM 13 agosto 2012 (Grillo, Malvasia, Moscato, ecc.) con la
possibilità, per la categoria dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità, di indicare solamente il sinonimo «Pinot» al posto
di «PinotBianco»,«PinotNero»,«PinotGrigio»(nota All. 3, DM 13/08/12);
• possono essere indicate le varietà di vite «Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon,
Syrah»(All. 4del DM 13 agosto 2012)
INDICAZIONI
• «ROSE’»elevata presenza di uva a baccarossa, «MILLESIMATO» uve da unico anno di raccolta;
65. VINISPUMANTI DI QUALITA’
INDICAZIONIOBBLIGATORIE
CATEGORIAPRODOTTO
• VINO SPUMANTE DI QUALITA’ «ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve,
odivino…caratterizzatoalla stappatura delrecipientedaunosviluppodianidride carbonicaprovenienteesclusivamentedalla
fermentazione…che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a
3,5 bar dovuto all'anidride carbonica in soluzione…il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate
all'elaborazione delqualenonèinferiore a9%vol» (All. VII, parte II, parag.5 Reg. (Ue)n.1308/13);
• elaborazioneconrifermentazionein autoclave (almeno 6 mesi «METODOMARTINOTTIo CHARMANT») in bottiglia (almeno
9mesi «METODOCLASSICO»);
• fermentazione e durata sulle fecce non può essere inferiore a 90 giorni oppure a 30 giorni se avviene con renuage (recipiente
conagitatore);
66. INDICAZIONIFACOLTATIVEREGOLAMENTATE
NOMEZONAGEOGRAFICA
• in Italia riguarda i vini a Igt, i cui disciplinari prevedono la tipologia «vinospumante»;
CONCORSIENOLOGICI
• medaglie o premi a seguito di partecipazionea concorsi enologici (idem vini a Igt);
METODODI PRODUZIONE
• espressione «FERMENTATO IN BOTTIGLIA» se il prodotto è spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in
bottiglia; se il processo di elaborazione (compreso l’affinamento) non dura meno di nove mesi; se la presa di spuma e la
permanenza sulle feccenon èinferiore a 90giorni esela separazione dalle fecce avvienemediante travaso osboccatura;
67. • espressione «FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA SECONDO IL METODO TRADIZIONALE» o «METODO TRADIZIONALE» o
«METODO CLASSICO» o «METODO CLASSICO TRADIZIONALE», se il prodotto è spumantizzato mediante seconda
fermentazione alcolica in bottiglia, se il prodotto è rimasto per non meno di nove mesi sulle fecce, nella stessa azienda, a
partire dalla costituzione della cuveè,sela separazionedalle fecceavviene mediante sboccatura;
MEDESIME INDICAZIONILIBERE REGOLAMENTATE SPUMANTIGENERICI
INDICAZIONIFACOLTATIVELIBERE
SBOCCATURA
• molto in voga, viene indicata data processo
MEDESIME INDICAZIONILIBERE COME PERSPUMANTIGENERICI;
70. VINO SPUMANTE DI QUALITA’ DEL TIPO AROMATICO
INDICAZIONIOBBLIGATORIE
CATEGORIAPRODOTTO
• VINOSPUMANTEDIQUALITA’ DELTIPO AROMATICOè«ottenuto,durantelacostituzionedellapartita,soltantoutilizzando
mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che derivano da varietà di uve da vino specifiche (Aleatico, Brachetto,
Freisa,Gamay,Gewü rztraminer, Girò,Glera, tutteleMalvasie, Monica,Mü ller-Thurgau, tutti i Moscati)…checonservatoalla
temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in
soluzione…il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol. e il cui titolo alcolometrico totale non può
essereinferiore a10%vol» (All. VII, parte II, parag. 6Reg. (Ue)n. 1308/13);
INDICAZIONIOBBLIGATORIEVINISPUMANTIDI QUALITA’
INDICAZIONIFACOLTATIVEREGOLAMENTATEE LIBERE
• medesime SPUMANTI DI QUALITA’
71.
72. VINIA DO DEL TIPO SPUMANTE
INDICAZIONIOBBLIGATORIE
CATEGORIADEL PRODOTTO
• «VINO SPUMANTE» se la durata di fermentazione a rendere spumante la partita e la durata di permanenza sulle fecce non è
inferiore a 90 giorni, ridotti a 30 nel casodi recipiente munito di agitatore (All. II par.7, Reg. (Ce)n. 606/09);
• «VINO SPUMANTE DI QUALITÀ» se la durata del processo di elaborazione, compreso l’invecchiamento nell’azienda di
produzione non è inferiore a 6 mesi se si effettua in recipiente chiuso e a 9 mesi se la fermentazione si effettua in bottiglia.
Inoltre la durata della fermentazione non deve essere inferiore a 90 giorni, ridotti a 30 nel caso di recipienti chiusi muniti di
sistema agitatore (all. II –C/6, Reg. 606/09);
73. MENZIONETRADIZIONALE
• nomedella zona geografica delimitata;
• “denominazione di origine controllata” o “denominazione di origine controllata e garantita” oppure le sigle “Doc” o “Docg”. In
aggiunta a dette espressioni o sigle può essere riportata l’espressione “Denominazione di origine protetta”, non è prevista la
sigla “Dop”, derogaper«FRANCIACORTA»;
• indicazioni in lingua tedesca, francese eslovena perleproduzioni realizzatenelle Provv. autonome;
• «RISERVA» è consentita, qualora prevista dal relativo disciplinare di produzione, ai vini spumanti a Do che siano stati
sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l’affinamento, non inferiore a : 1 anno per i vini spumanti ottenuti con
il metodo di fermentazione in autoclave; 3 anni per i vini spumanti ottenuti con il metodo di rifermentazione in bottiglia (Art.
31, c.2, L. 238/16);
INDICAZIONIOBBLIGATORIEVINISPUMANTIDI QUALITA’
74. INDICAZIONIFACOLTATIVEREGOLAMENTATE
DICITURA“CREMANT”
• le uvesiano vendemmiate a mano;
• la quantità di mosto ottenuto non superi 100 litri per150 Kg di uva;
• il tenore di SO2non sia superiore a 150 g/l;
• il vino abbia i requisiti previsti per i prodotti che possono fregiarsi dell’espressione “FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA
SECONDOILMETODOTRADIZIONALE” oaltre equivalenti;
• il termine “CREMANT” figuri insieme al nome della unità geografica, che è alla base della zona delimitata di produzione (Art.
66/5, Reg.Ce 607/09).
INDICAZIONIFACOLTATIVEREGOLAMENTATEPREVISTE PERI VINISPUMANTIDI QUALITÀ
75.
76.
77.
78.
79. VINIA IG DELTIPO SPUMANTE
INDICAZIONIOBBLIGATORIE
MEDESIME INDICAZIONIVINIA DO DEL TIPOSPUMANTEe VINIIG
INDICAZIONIFACOLTATIVEREGOLAMENTATE
MEDESIME INDICAZIONIVINIA DO DEL TIPOSPUMANTEE VINIIG;
INDICAZIONIFACOLTATIVELIBERE
MEDESIME VINIIG
80.
81. VINISPUMANTI DI QUALITA’ DELTIPO AROMATICO
A DENOMINAZIONED’ORIGINE
INDICAZIONIOBBLIGATORIE
CATEGORIAPRODOTTO
• “VINO SPUMANTE DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE” o a “DENOMINAZIONE DI
ORIGINE PROTETTA” o sigle equivalenti oppure il riferimento all’espressione UE “DENOMINAZIONE DI ORIGINE
PROTETTA”, non prevista la sigla “DOP”;
• prodotto basemosto o mosto parzialmente fermentato confermentazione almeno 30 gg;
• a titolo di deroga per la costituzione della partita (cuvée), vini ottenuti da uve della varietà «GLERA» raccolte nelle regioni delle
denominazioni di origine «Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», «Colli Asolani - Prosecco» e «Asolo –
Prosecco»;
82. INDICAZIONIOBBLIGATORIE
MEDESIME INDICAZIONIVINIA DO DEL TIPOSPUMANTEe VINIDOP
INDICAZIONIFACOLTATIVEREGOLAMENTATE
MEDESIME INDICAZIONIVINIA DO DEL TIPOSPUMANTEe VINIDOP;
INDICAZIONIFACOLTATIVELIBERE
MEDESIME VINIA DO DEL TIPOSPUMANTEeVINIDOP;
85. VINO SPUMANTE GASSIFICATO
INDICAZIONIOBBLIGATORIE
CATEGORIAPRODOTTO
• VINO SPUMANTE GASSIFFICATO «ottenuto da vino generico/varietale… caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno
sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall'aggiunta di tale gas…conservato alla temperatura di 20 °C
in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione» (All. VII,
parte II, parag. 7Reg. (Ue)n. 1308/13);
• accompagnato con caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni della dicitura “OTTENUTO MEDIANTE AGGIUNTA DI
ANIDRIDE CARBONICA” (Art. 60, Reg. (Ce)n. 607/09);
INDICAZIONIOBBLIGATORIEVINISPUMANTIGENERICI;
90. SISTEMIDI CHIUSURA
VINIDOP eIGP
• varidispositivi di chiusura ammessi dalla normativa nazionale, salvo indicazioni erestrizioni previste daidisciplinari;
• tappo a fungo concapsula di copertura chenon superi i 7cm;
• termine “frizzante” sia scritto in caratteri di almeno 5mm;
VINISPUMANTI,SPUMANTIDI QUALITÀ eSPUMANTIDI TIPOAROMATICO
• tappo a fungo, in sughero o altre sostanze ammesse per gli alimenti, trattenuto da fermaglio, coperto eventualmente da una
capsula erivestito da una lamina chericopra tutto il tappo einteramente oparzialmente il collo della bottiglia;
• qualsiasi dispositivo di chiusura fino a 0,2 litri;
91. GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE
MATTEO PENNACCHIA
Food Law Specialist
Head of Food Law Department
Cellitti Legal Firm
Frosinone, Via Cesare Terranova 50
Roma, Viale Giulio Cesare 44
e-mail: matteo.pennacchia@gmail.com