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Vitivinicolo
TESTO UNICO VINO
Legge n. 238 del 2016 e
successivi D.M. attuativi
ASPIIN
AZIENDA SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE
E INNOVAZIONE
Camera di Commercio Frosinone, 12 marzo 2019
Dott. Matteo Pennacchia - Food Law Specialist (Cellitti Legal Firm)
‣ Legge n. 82 del 2006 “Disciplina della produzione e commercializzazione vini e aceti”
(Disciplina nazionale di attuazione del Reg. (CE) n. 1493/99 - I° OCM Vino)
‣ Decr. Legislativo n. 260 del 2000 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE)
n. 1493/99, relativo alla OCM Vino”
‣ Decr. Legislativo n. 61 del 2010 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazione
geografiche dei vini” (Disciplina nazionale di attuazione del Reg. (CE) n. 479/2008 - II° OCM
Vino)
‣ Art. 2 comma 1 bis del Decr. Legislativo n. 91 del 2014 “Campolibero” convertito in Legge
n. 116 del 2014
‣ DM 29 luglio 2004 - Vini Frizzanti
‣ DM 16 dicembre 2010 - Schedario Viticolo
‣ DM 16 dicembre 2010 - Concorsi Enologici
‣ DM 11 novembre 2011 - Commissioni Degustazione
‣ DM 13 aprile 2011 - Contrassegni di Stato
‣ DM 13 agosto 2012 - Etichettatura dei prodotti vitivinicoli
Codificazione nazionale dell’intera
disciplina inerente la coltivazione della
vite, la produzione ed il commercio del
vino
Strumento normativo finalizzato ad un
approccio chiaro e semplificato alla
legislazione vitivinicola, dal vigneto alla
cantina, passando per le certificazioni ed i
controlli sino alla commercializzazione
T.U.V.
T.U.V. disciplina
‣ Produzione e Commercializzazione - Titolo II°
‣ Tutela delle Denominazioni d’origine, Indicazioni
geografiche, Menzioni tradizionali (Titolo III°)
‣ Etichettatura, presentazione e pubblicità (Titolo IV°)
‣ Disciplina Aceti (Titolo V°)
‣ Adempimenti amministrativi e controlli (Titolo VI°)
‣ Sanzioni (Titolo VII°)
Patrimonio culturale nazionale (Art. 1)
«Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro,
dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni,
costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli
aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale»
VINO
VITE
TERRITORI VITICOLI
ELEMENTI CHE CONTRADDISTINGUONO
IL
PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE
• Dichiarazione d’intenti e di principio generale sul piano
culturale (vigneti italiani patrimonio UNESCO - vigneti delle
Langhe, della Val d’Orcia, del Brunello di Montalcino, di
Pantelleria)
• Principio generale (stimolo per attività legislativa sui nuovi
decreti)
• Nuovo approccio al diritto vitivinicolo oltre che elemento
di differenziazione del vigneto italiano rispetto ai
competitor (marketing del territorio)
Vitigno autoctono italiano (art. 6)
“<vitigno autoctono italiano> o <vitigno italico>, specie vitis vinifera, con origine
esclusiva italiana e presenza in area delimitata…l’uso della dicitura e dei suoi
sinonimi è limitato all’etichettatura ed alla presentazione di specifici vini DOCG,
DOC, IGT nell’ambito dei relativi disciplinari di produzione”
“vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio
nazionale…le Regioni verificano la permanenza e la diffusione sul territorio della
coltivazione per almeno 50 anni…” (art. 2, Legge n. 82 del 2006)
VITIGNO
AUTOCTONO
ITALANO
rispetto alla disciplina della Legge
82/2006 (Regioni), i Consorzi di tutela -
mediante i disciplinari - avranno potere
decisionale sull’impiego della dicitura
viene meno il criterio temporale (storicità)
degli impianti e della coltivazione dei
vigneti in un determinato territorio,
escludendo così vitigni notevoli diffusi su
tutto il territorio italiano (Malvasia,
Barbera, ecc.)
procedure, condizioni e caratteristiche per
riconoscimento demandate al MIPAAFT
con apposito DM (art. 6, c. 3 TUV)
Vigneti eroici o storici (art. 7)
Il TUV impegna il legislatore a tutelare la “viticoltura eroica” e quella “storica”
“interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia vigneti in aree
soggette a
➡ rischio dissesto idrogeologico
➡ particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale”
La disciplina rinvia al DM da adottare, finalizzato a stabilire i CRITERI per:
• individuare i territori ove situati i vigneti;
• definire tipologie interventi quali contributi e tecniche legate all’agricoltura
tradizionale («interventi …nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio
con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di
tipicità e tradizione identità locali»)
• individuare proprietari e conduttori;
• affidare alle Regioni la competenza sui controlli degli interventi effettuati;
DM 826/2012
(art. 1)
e
DM 15983/2013
(art. 8, comma 5)
«le Regioni possono erogare contributi suppletivi
al fine di sostenere la viticultura in zone ad alta
valenza ambientale e paesaggistica»
• pendenza terreno > 30%;
• altitudine > 500 metri (s.l.m.);
• sistemazione impianti su terrazze e gradoni;
• viticultura piccole isole;
«i soggetti beneficiari dovranno impegnarsi ad
effettuare modifiche degli elementi caratterizzanti
poco invasive e più rispettose possibili della
tradizione locale»
Art. 7 TUV
OCM Unica (art. 64 comma 2 lett. b)
tutela del paesaggio quale criterio prioritario per autorizzazioni annuali
d’impianto di nuovi vigneti idonei a garantire «contributoalla
conservazionedell’ambiente»
Reg. del. OCM Unica (UE) n. 561/2015 (all. II, punto B)
Commissione UE stabilisce che il criterio prioritario è integrato con «regimi
ambientalinazionali/regionalicheattestanolaconformitàallanormativa
ambientaleinerente…preservazione delpaesaggio»
CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO
DEL 2000 (L.n. 14 del 2006)
Cantine (art. 9)
«Si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze
destinati alla detenzione di mosti o di vini o di vinelli in recipienti fissi o mobili»
(art. 15, c. 4, L. 82/2006)
«Si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative
pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti
vitivinicoli…nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati» (art. 9, c. 1, T.U.V.)
vini aromatizzati (es:
Vermouth), bevande
aromatizzate a base di
vino (sangria), cocktail
aromatizzati di prodotti
vitivinicoli
(Art. 3 Reg. (UE) n.
251/14)
succhi di uve (compresi i mosti di
uva), altri mosti di uva (diversi da
quelli fermentati), vini di uve fresche
(compresi i vini alcolizzati), uve
fresche diverse da quelle da tavola,
aceto di vino, vinello, fecce di vino,
vinaccia
(All. I, parte XII, Reg. 1308/13)
DISTILLERIE
ACETIFICI
STABILIMENTI
Utilizzate per manipolare i prodotti
vitivinicoli/aromatizzati con altri ingredienti
DEPOSITI
Locali dediti solo allo stoccaggio di prodotti
confezionati non comunicanti e/o annessi
con cantine (anche attraverso cortili)
Obbligo comunicazione planimetria
Obbligo di comunicazione all’ufficio territoriale ICQRF (competenza territoriale)
per titolari cantine/stabilim. enologici con capacità complessiva superiore a 100
ettolitri (già sancito nella L. 82/2006)
• PLANIMETRIA LOCALI
- pertinenze con capacità complessiva (somma recipienti di capacità > 10 hl);
- ubicazione recipienti capacità > 10 hl (con apposita legenda con codice
alfanumerico e capacità);
• VARIAZIONE
- dovrà essere comunicata qualsiasi variazione riguardante la capacità,
installazione/eliminazione vasi vinari, cambi destinazione d’uso;
• SPOSTAMENTO
- recipienti spostati tra fabbricati diversi;
• LOCALI DENTENZIONE SOSTANZE CONSENTITE PRODOTTI VINICOLI
AROMATIZZATI
- locali dediti alla detenzione degli ingredienti utilizzati per prodotti vinicoli
aromatizzati (sciroppi);
(circolare ICQRF n. 1522 del 30.12.2016)
ESENZIONE OBBLIGO
COMUNICAZIONE
Cantine < 100 hl capacità
complessiva
Cantine > 100 hl capacità
complessiva
se hanno già comunicato
planimetria all’ufficiodell’agenzia
della dogana e monopoli (accisa)
Esercenti deposito
vino
Non effettuano cessioni
intracomunitarie in
regime sospensivo
(accisa)
Sostanze vietate (art. 15)
E’ stabilito il divieto di detenzione nei locali degli stabilimenti enologici/cantine e/o
annessi o intercomunicanti (cortili), nelle modalità sfuse (confezioni superiori a 5
kg non sigillate) e non destinate alla vendita:
• acquavite, alcool e altre bevande;
• zuccheri in quantità > 10 kg;
• sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, sostanze
zuccherine e fermentate diverse da quelle a base di uva fresche;
• uve passite o secche (ad eccezione di quelle impiegate per produrre vini
passiti);
• qualunque sostanza idonea a sofisticare il vino (aromi, additivi, coloranti,
acqua ed altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti);
• vinelli (il prodotto ottenuto: a) dalla fermentazione delle vinacce vergini
macerate nell'acqua; o b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce
fermentate),
DEROGHE
SOSTANZE
VIETATE
(Imprese agricole che
producono mosti o vini)
producono alimenti e bevande
le attività di produzione e quelle implicate dalla
detenzione di determinati alimenti e bevande,
debbono essere attività connesse ai sensi
dell’art. 2135 c.c. (nessuna comunicazione da
effettuare ad ICQRF)
estensione anche alle strutture ricettive
destinate alla ristorazione e/o connesse alla
produzione alimentare
Detenzione dei prodotti enologici e
chimici (art. 22)E’ ammessa la detenzione nelle cantine/stabilimenti enologici dei prodotti chimici
(diversi dai fitosanitari), purché:
• utilizzati per funzionamento/rigenerazione macchine ed attrezzature;
• reagenti per laboratori annessi;
• abbiano tracciabilità fiscale e di vendita (fattura acquisto, denominazione,
ecc.);
• quantitativi limitati;
• venga effettuata preventiva comunicazione ad ICQRF (che valuta procedure e
stoccaggio prodotti per evitare violazioni disciplina);
Detenzione prodotti vitivinicoli a scopo
di commercio (art. 24)
Il TUV amplia le disposizioni della L. 82/2006 (art. 10 e 12), considerando
detenuti
SCOPO DI
COMMERCIO
mosti e vini nelle cantine/stabilimenti enologici dei
produttori e dei commercianti
POSTI IN
VENDITA PER
IL CONSUMO
mosti e vini (bottiglia o altri recipienti < 60 lt) con
chiusura ed etichetta presso magazzini o ingrossi dei
produttori
NON
CONSIDERATI
IN VENDITA
PER IL
CONSUMO
vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso
produttori o commercianti all’ingrosso
vino in bottiglia/recipienti fino a 60 lt in fase di
invecchiamento
Divieti
E’ vietata la detenzione a scopo di commercio
• mosti e vini uva da tavola alterati, avariati;
• mosti e vini uva contenenti bromo organico, cloro organico fluoro, alcool
metilico (> 350 mg/lt vini rossi e > 250 mg/lt vini bianchi e rosati)
Sono esonerati dal divieto, gli stabilimenti che lavorano mosti e succhi di uva
destinati all’alimentazione umana (privi di fermentazione), garantendo la
rintracciabilità ai sensi del Decreto Ministeriale n. 748 del 7 luglio 2017
Decreto Ministeriale n. 748 del 7 luglio 2017
E’ consentito detenere e/o trasformare uve da tavola negli stabilimenti
promiscui («stabilimenti dove si detengono e/o trasformano uve da tavola ed uve
da vino, nonché prodotti derivanti dalla loro trasformazione e nei quali non
avviene la fermentazione»), oltre che uve da vino, a condizione che;
• mosti di uve < 8% titolo alcolometrico naturale in volume;
• succhi e nettari di frutta (ai sensi del D.Lgs. 151/2004);
Al fine di garantire la RINTRACCIABILITA’ negli stabilimenti promiscui, i titolari
devono trasmettere mediante REGISTRO TELEMATICO:
• planimetria;
• recipienti di stoccaggio (indicando codice alfanumerico e contenuto);
• prodotti preimballati, senza etichetta, indicato lotto;
Determinazione periodo vendemmiale e
fermentazioni (art. 10)
«Il periodo entro il quale è consentito raccogliere, effettuare fermentazioni e
rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 01 agosto al 31 dicembre di
ogni anno»
DEROGHE
(art. 10, c. 3 e 4 TUV)
VINI DOP/IGP (indicato nei disciplinari di
produzione e comunicato ad ICQRF)
vini stabiliti nel DM annuale (sottoposti a
fermentazione e/o rifermentazione in bottiglia o
autoclave: vini spumanti, vini frizzanti, mosto uve
parzialmente fermentate con sovrappressione > 1
bar, vini menzione tradizionale «vivace», vini
imbottigliati con fermentazioni/rifermentazioni
spontanee, vini passiti, vini senza IG)
DM 12411 del 19 dicembre 2018
«Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo
vendemmiale per i vini a DO e IG e per particolari vini compresi i passiti ed i
vini senza IG»
VINI DO/IG
Deroga al 30.06.19
(menzioni tradizionali Passito, Vin Santo vendemmia tardiva,
ove passite)
Deroga al 31.08.19
(Colli di Conegliano «Torchiato di Fregona»)
VINI senza DO e IG
Deroga al 30.06.19
Vini ottenuti da uve appassite per i quali il processo
di vinificazione avviene in contenitori terracotta
interrati e riempiti, uve pigiate con bucce
Impiego pezzi di legna di quercia
(art. 22)
Il T.U.V. riafferma l’uso dei trucioli (c.d. oak chips «frammenti di legno o legni
alternativi») nei processi di produzione del vino
Il DM 21 giugno 2017, chiarisce che:
• divieto assoluto impiego trucioli nell’elaborazione, affinamento, invecchiamento
vini DOP, per i quali «aromi terziari e carattere boise debbono provenire
dall’impiego di botti di legno (barrique, ecc.)»;
• l’impiego dei trucioli, necessita di specifiche indicazioni circa dosi d’impiego,
tempo contatto, grado tostatura, dimensioni (trucioli);
• registrare il loro utilizzo nel Registro telematico SIAN;
• indicare il loro impiego nel DDT (vini sfusi trattati con oak chips)
TUTELA D.O. – I.G. – MENZIONI
TRADIZIONALI
Il III° titolo del T.U.V disciplina la tutela delle Denominazioni d’origine e le
Indicazioni geografiche (articolo 93 del Reg. (UE) n. 1308/2013)
DENOMINAZIONE D’ORIGINE
Nome di una regione, luogo
determinato o, in casi eccezionali
e giustificati, paese, che serve a
designare un prodotto
qualità e caratteristiche dovute a
ambiente geografico ed ai suoi
umani
le uve provenienti da
geografica
produzione realizzata in
geografica
prodotto con varietà di viti
"vitinis vinifera"
L
E
G
A
M
E
F
A
T
T
O
R
I
«legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente
geografico, con i fattori naturali ed umani che lo caratterizzano e a cui tali qualità
e caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente legate, compresi, se del
caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che
giustificano tale legame»
(art. 5, par. 2 lett. a) Reg. d’esecuzione (UE) n. 34/2019)
LEGAME FATTORI DOP
Denominazione d’Origine Controllata
Riservata a vini provenienti da:
• zone già riconosciute (anche con denominazione diversa) ad IGT da almeno 5
anni;
• rivendicate, nell’ultimo biennio, da almeno il 35% (inteso come media) dei
viticoltori interessati e che rappresentino la produzione dell’area interessata;
Viene riservato a DOC autonome (nell’ambito delle SOTTOZONE o ZONE
ESPRESSAMENTE DELIMITATE), i vini che abbiano:
• rinomanza commerciale;
• rivendicate, nell’ultimo biennio, dal 51% (inteso come media) dei produttori che
coltivano vitigno dichiarato nello SCHEDARIO VITICOLO e che rappresenti
almeno il 51% della produzione dell’area delimitata o sottozona;
Denominazione d’Origine Controllata
Garantita
Riservata a vini che:
• già riconosciuti DOC ed a zone espressamente delimitate da almeno 7 anni;
• ritenuti di pregio (caratteristiche qualitative intrinseche e rinomanza
commerciale);
• rivendicate da almeno il 51% (inteso come media) dei viticoltori vitigni registrati
nello schedario viticolo e rappresentati superficie coltivata;
qualità e notorietà attribuibili alla zona di origine geografica
uve provenienti per almeno 85% dalla
zona geografica
produzione realizzata in tale zona
geografica
uve appartenenti alla specie «vitinisvinifera» o da incrocio con
«vitinisvinifera» ealtre specie genere «vitis»
INDICAZIONE GEOGRAFICA
Regione,luogodeterminatoopaese,che
designaunprodotto
Indicazione Geografica
L
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G
A
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A
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T
O
R
I
LEGAME PRODUZIONE IGP
«legame causale tra l'origine geografica e la pertinente qualità specifica, la
reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto,
corredata di una dichiarazione attestante su quali fattori - qualità specifica,
reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto - si
basa il legame causale. La descrizione può riguardare anche gli elementi della
descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame
causale»
(art. 5, par. 2 lett. a) Reg. d’esecuzione (UE) n. 34/2019)
Indicazione Geografica Tipica
Riservata a vini provenienti da:
• zona viticola indicata;
• rivendicata da almeno il 20% (inteso come media) dei viticoltori interessati e
rappresentativi della superficie totale vigneti oggetto di dichiarazione
produttiva;
Gran Selezione
All’interno delle menzioni tradizionali specifiche DOCG, il TUV istituisce una
nuova menzione GRAN SELEZIONE, riservata esclusivamente a:
• vini ottenuti da uve prodotte dai vigneti condotti dall’azienda imbottigliatrice
anche se imbottigliati
da terzi per conto della
stessa
se uve conferite a
cooperative, queste
debbono vinificare ed
imbottigliare
separatamente
• vini con caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche pari a quelle della
menzione SUPERIORE;
• vini con invecchiamento almeno pari alla menzione RISERVA;
• vini che possono essere oggetto di arricchimento con aumento titolo
alcolometrico non superiore ad 1% vol;
Disciplinari di Produzione (art. 35 TUV)
Il TUV, amplia e modifica gli ELEMENTI OBBLIGATORI dei disciplinari di
produzione, prevedendo:
• denominazione d’origine / indicazione geografica
• delimitazione zona geografica protetta;
• descrizione caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche vino (titolo
alcolometrico volumico minimo totale finale e minimo naturale);
• resa massima uva/ettaro e uva/vino con modalità per destinazione esuberi
produzioni (c.d. superi);
• indicazione varietà uve;
• condizioni ambientali e di produzione (clima, terreno, altitudine, esposizione e
forme allevamento, sistemi potatura, divieto pratiche forzatura, densità minima
ceppi, elementi che evidenziano legame del prodotto con territorio ex art. 94
Reg. (UE) n. 1308/2013);
• nome ed indirizzo Organismo di Controllo (relative attribuzioni);
Elementi facoltativi dei disciplinari di
produzione
• deroghe vinificazione in zone limitrofe (zone immediatamente vicine alle zone
geografiche delimitate /zone amministrative limitrofe);
• periodo minimo invecchiamento obbligatorio (in recipienti legno, o altro
materiale, nonché in bottiglia);
• imbottigliamento in zona delimitata;
• capacità e sistemi chiusura bottiglie;
• pratiche enologiche utilizzabili;
Novità T.U.V. nei Disciplinari
Nel quadro delle rese massime di produzione (GESTIONE SUPERI), il legislatore
ha introdotto una serie di strumenti idonei alla gestione, tra cui:
MODIFICA UNITA’ MISURA
Viene espressa e legiferata la possibilità di indicare la resa massima in:
• uva/ettaro;
• vino/ettaro;
ESUBERO PRODUZIONE (SUPERI)
Fatte salve le specifiche disposizione dei disciplinari di produzione, per i vini
DOP/IGP è ammesso un esubero di produzione fino al 20% della resa massima
(uva/ettaro o vino/ettaro) da destinare a:
DOCG DOC
IGT
VINI SENZA
DO/IG
(senso discendente)
DOP DOP IGT IGT
(senso orizzontale)
• qualora i SUPERI superino il 20% (rispetto al valore della produzione stabilita), l’intera produzione decade dalla
rivendicazione DOP/IGP;
• in annate particolarmente favorevoli, su istanza dei Consorzi, le Regioni possono ammettere limite massimo
SUPERI (20% esubero) alla produzione del vino DOP/IGP (c.d. RISERVAVENDEMMIALE);
vigneto destinato a DOP (DOCG o DOC), l’uva in eccedenza viene impiegata per altra DOP, oppure DOC o IGT, la resa
di uva (compresa l’eccedenza) non deve superare laresa massima di DOP/IGP di destinazione;
ECCEDENZA UVA
IMBOTTIGLIAMENTO IN ZONA DELIMITATA
L’imbottigliamento in zona delimitata, conformemente al disciplinare di
produzione, è stata a lungo oggetto di decisioni giurisprudenziali (Sent. CGUE 9
giugno 1992 «Sentenza Rijoca 1» - Sent. CGUE 16 maggio 2000 « Sentenza
Rijoca 2», Tar Sardegna 8 marzo 2012, n. 268 «Vermentino Sardegna DOC»)
condizione subordinata alla scelta nei disciplinari di produzione, indicanti
• zona geografica delimitata;
• zone limitrofe /confinanti con zona geografica delimitata;
• zona più ampia;
DEROGHE
DISCIPLINARI
La zona geografica delimitata può essere inserita nei disciplinari, quando:
a) zona delimitata corrisponde a zona geografica;
b) nel caso di nuova DOP/IGP, la richiesta deve essere rappresentativa del 66%
dei vigneti (intesa come media) produttivi nell’ultimo biennio;
c) in caso di modifica disciplinare DOP/IGP, finalizzata ad inserire la zona
d’imbottigliamento delimitata, la richiesta deve essere rappresentativa del 51%
produttori (intesa come media) che hanno imbottigliato nell’ultimo biennio;
E’ possibile ottenere DEROGA per proseguire imbottigliamento nei propri
stabilimenti posti al di fuori della zona delimitata, a condizione che venga
presentata istanza che dimostri:
• esercizio imbottigliamenti vini DOP/IGP;
• imbottigliamento effettuato per almeno 2 anni nei 5 anni precedenti l’entrata in
vigore della modifica del disciplinare;
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO
L’irrigazione di soccorso, non viene più considerata quale pratica di forzatura,
divenendo non più obbligatorio inserirla nel disciplinare di produzione
PERIODO MINIMO INVECCHIAMENTO
Fatte salve specifiche condizioni come da disciplinari, l’invecchiamento (legno,
ecc.) obbligatorio è riferito ad almeno 85% partita prodotto
Gestione delle Produzioni (art. 38 TUV)
Vengono fissati 3 STRUMENTI DI GESTIONE DEL MERCATO
1. per i vini DOP, destinazione dei SUPERI a RISERVA VENDEMMIALE per
eventuali carenze di produzione nelle annate successive;
2. in annate climaticamente sfavorevoli, RIDUZIONE DELLA RESA MASSIMA
sino al limite consentito, al fine di garantire equilibrio di mercato, con specifica
destinazione prodotto oggetto di riduzione,
3. Iscrizione dei vigneti nello SCHEDARIO VITICOLO, ai fini dell’idoneità alla
rivendicazione;
Essa può avvenire anche mediante DECLASSAMENTO QUANTITATIVI VINO
della medesima denominazione/tipologia giacenti in azienda (delle ultime 3
annate precedenti).
DO/IG insistono medesima area viticola
o
vitigno idoneo a produrre vino a denominazione
CRITERI
DECLASSAMENTO
prodotto idoneo per denominazione prescelta
resa massima della menzione di destinazione
uguale/maggiore di quella di provenienza
art. 38, comma 2
«declassamento
con
mantenimento
menzione»
l’art. 6 del DM 18 luglio 2018 (DM Consorzi), specifica che nell’ambito della
salvaguardia e tutela delle DO/IG nonché al contributo al miglior coordinamento
sul mercato delle stesse, il Consorzio di tutela formula alle Regioni delle
PROPOSTE per la GESTIONE DELLE PRODUZIONI
adottate in sede
di Assemblea
ordinaria
la Regione, entro 30 giorni, dopo aver
ricevuto la PROPOSTA dal Consorzio ed
acquisito il PARERE delle organizzazioni
professionali regionali, fissa con
provvedimento regionale (determina,
delibera, ecc.) strumenti di GESTIONE
PRODUZIONE
Piano Produzione
Strumento inserito nel DM 18 luglio 2018 «Consorzi di tutela» al fine di garantire e
coordinare tutte le attività della categoria della filiera interessate alla produzione e
commercializzazione della DO/IG, è
• vincolante per tutti soggetti sottoposti al controllo DO/IG;
• pubblicato sul sito MIPAAFT e notificato alla Commissione Europea;
• valevole 3 anni;
La PROPOSTA DI PIANO approvata da 85% soci/aderenti al Consorzio (di cui
almeno 51% soggetti viticoltori che rappresentano 66% produzione (intesa come
media) ultimo biennio) è presentata a:
• MIPAAFT (decide entro 90 gg presentazione proposta, e se esito positivo,
notificato alla Commissione UE);
• REGIONI (ove insiste DO/IG)
PIANO
PRODUZIONE
conforme
art. 167 Reg. (UE) n. 1308/13 «Regole di
commercio destinate a migliorare e stabilizzare
il funzionamento del mercato comune dei vini»,
che nel comma 1 rimanda a «decisioni adottate
da organizzazioni interprofessionali»
STRUMENTO DI GESTIONE DEL MERCATO
posto in essere nell’autonomia privata dei
Consorzi
(soggetti privati con funzioni di interesse
pubblico)
CONSORZI TUTELA (art. 41 TUV)
CONSORZIO (Art. 2602 cod. civ. 1 comma)
«Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione
comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese»
Configurazione nazionale
DM CONSORZI (Art. 1 DM 18 luglio 2018)
«I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini sono costituiti ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti
viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema
di controllo di cui all’art. 64 della Legge»
Configurazione Unionale
 ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI (Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 152 e ss.)
Assicurare che la produzione sia pianificata ed adeguata in funzione della
domanda, in particolare in termini di qualità e quantità.
Concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti.
Ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione
 ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI (Reg. CE 1308/2013 art. 157)
Migliorare la conoscenza e trasparenza della produzione e del mercato
Mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti nella fase
della produzione, vinificazione, commercializzazione
Fornire informazioni sulle caratteristiche del vino a DOP o IGP
Realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei Paesi Terzi
Valorizzare, tutelare e promuovere i marchi di qualità, le DOP e le IGP
 DA SOGGETTI NEL MERCATO A «SOGGETTI DEL MERCATO»
Nella regolamentazione europea dei segni distintivi di qualità, come ribadito dalla
giurisprudenza della CGUE (Sent. C388/95 «Rijoca» e C1080/01 «Parma/Asda
stores»), vi è «l’interesse a tutelare la reputazione dei prodotti da parte dei
soggetti rappresentativi dei produttori, a fronte di una convergenza tra l’interesse
dei gruppi interessati a proteggere la reputazione del prodotto e l’interesse dei
consumatori alla protezione giuridica dei prodotti di qualità».
L’AGCM (delib. 3999/96 sui «piani di controllo»), riconobbe che in merito ai piani
di controllo, tutto ciò si traduceva in un «sostanziale beneficio per i consumatori,
poiché questi disporranno sul mercato di un prodotto caratterizzato da standard
qualitativi elevati e conformi alle caratteristiche produttive prescritte»
 FUNZIONI
• emanare/modificare proposta disciplina DO/IG (statuto, modifiche disciplinare,
gestione produzioni, ecc);
• attività valorizzazione, promozione e tutela e salvaguardia DO/IG (concorrenza
sleale, contraffazioni, uso improprio denominazione, ecc.);
• attività vigilanza (svolta da agenti vigilatori dotati di qualifica di Agenti di PS)
nella fase commercio in collaborazione con ICQRF e REGIONE mediante
PROGRAMMA DI VIGILANZA, (verifica produzioni certificate in merito alla
corrispondenza con requisiti disciplinari e contrasto all’evocazione, controlli
etichettatura prodotti trasformati)
Novità introdotte dal T.U.V.
 RAPPRESENTATIVITA’
Riconoscimento Consorzi Tutela (verso Associati)
- 35% viticoltori;
- 51% produzione certificata (intesa come media) vigneti iscritti nello schedario
viticolo a DO/IG (calcolati sul quantitativo rivendicato), di cui il 25% prodotto
certificato ed imbottigliato;
Riconoscimento Consorzi Tutela (Erga Omnes)
- 40% viticoltori;
- 66% produzione certificata (intesa come media) negli ultimi 2 anni, di cui il
33% prodotto certificato ed imbottigliato;
 CONTRIBUTO AVVIAMENTO
Contributo destinato al sostentamento delle FINALITA’ del Consorzio, viene
richiesto per tutti i soggetti della filiera controllata (viticoltori, vinificatori ed
imbottigliatori).
Misura contributo
tariffa su quantità prodotta
fasce/scaglioni produttivi
 COSTI FUNZIONI e/o CONTRIBUTI ERGA OMNES(artt.9-10 Dm Consorzi)
Tutti sono obbligati a pagare, compresi i non aderenti. In merito ai costi dei non
aderenti, recentemente il Tribunale Civile di Brescia (sentenza 18 gennaio 2019),
ha specificato che «i Consorzi di Tutela svolgono generali attività di tutela e
promozione a favore di tutti i produttori, anche non iscritti, dando atto della piena
trasparenza dell’attività svolta dal consorzio , condannando il produttore non
iscritto a pagare i contributi richiesti»
 CAUSE INCOMPATIBILITA’
Tutti coloro che ricoprono, presso i Consorzi, ruoli di
a) componente organo amministrativo;
b) dirigenziali;
non possono assumere né mantenere
incarichi presso O.D.C. privati né Autorità
Pubbliche
 OBBLIGO D’INFORMAZIONE (Non Consorziati)
I Consorzi che richiedono contributi per la funzioni (erga Omnes), anche ai non
aderenti, devono garantire ed assicurare l’informazione a tutti i soggetti sottoposti
al sistema di controlli (bilanci, delibere assembleari, relazione annuale attività,
programma attività promozione)
 AGENTI VIGILATORI
Gli addetti preposti ai controlli, agiscono con qualifica di agenti di Pubblica
Sicurezza (comminando sanzioni);
 PIANO PRODUZIONE
ENOTURISMO
Viene espressamente riconosciuto che i Consorzi hanno il ruolo di valorizzazione
del territorio mediante l’enoturismo
Comitato Nazionale Vini DOP e IGP
Organo del MIPAAFT (dura in carica 3 anni – DM 7337 del 30 luglio 2018)
• CONSULTIVA: redige pareri su istanza del Ministero, Regioni, Consorzi tutela
nell’ambito della gestione ed organizzazione settore vitivinicolo di qualità;
• PROPOSITIVA: collabora con i competenti organi statali e regionali, per
osservanza disciplina vitivinicola e disciplinari di produzione;
E’ composto da 20 membri (con diritto di voto), può estendersi a
- 1 posto per membro Regione (con diritto di voto);
- 1 posto per membro Consorzio tutela (senza diritto di voto)
- ulteriori esperti scientifici (senza diritto voto);
Deroga tenuta Registro Telematico
Deroga alla «TENUTA OBBLIGATORIA REGISTRO TELEMATICO»
(introdotto con DL CAMPOLIBERO ed art. 63 T.U.V. «Registro unico controlli»
TITOLARI
CANTINA/STAB. ENOLOG.
(produzione annua inferiore o
uguale a 50 hl e con annesse
attività di vendita diretta e
ristorazione)
Presentazione dichiarazione produzione
Dichiarazione giacenza
«Dato previsionale, stimato dal produttore in piena autonomia, facendo
riferimento a qualsiasi quantitativo introdotto nello stabilimento ed avviato alla
trasformazione» (Circolare ICQRF 1522 del 30 dicembre 2016)
CONTROLLI E VIGILANZA
L’art. 63 TUV stabilisce l’istituzione del R.U.C.I. (Registro unico controlli ispettivi)
anche per le aziende del settore vitivinicolo
elenco controlli
(ICQRF, Organismi di
Controllo)
2 livelli
(Regionale e Nazionale)
Gestione degli adempimenti nel SIAN ---> SPORTELLO UNICO ADEMPIMENTI
Vigilanza e Controlli (art. 64 TUV)
MIPAAFT
Autorità Nazionale competente rispetto disciplina vitivinicola
(ex art. 146 Reg. (UE) n. 1308/2013)
Testo Unico Vino
(art. 64)
DM 2 agosto 2018
«Sistema controlli e
vigilanza sui vini DO e
IG…»
• rispetto disciplinare di produzione;
• rintracciabilità del prodotto a DO/IG certificato;
• garanzia corrispondenza quantitativi certificati/destinati alla certificazione con
risultanze della contabilità ufficiale;
FUNZIONI CONTROLLO
Organismo di Controllo privati
Accreditati secondo norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
Autorità Pubbliche
(CCIAA)
agiscono secondo DELEGA
(ex. art. 5 del Reg. (CE)
882/04)
L’istituto della DELEGA, a partire dal 14/12/2019 verrà riformato dall’art. 28 del
Reg. (UE) n. 625/2017, prevedendo due possibilità di delega:
• art. 29 Reg. (UE) n. 625/2017 -> Organismi Delegati (Privati o Pubblici);
• art. 30 Reg. (UE) n. 625/2017 -> Persone fisiche
si applicherà ai vini di qualità, solamente con riferimento a « eventuali pratiche
fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione» (per
restanti art. 90 Reg. (UE) n. 1306/2013)
• MIPAAFT, attraverso ICQRF, autorizza e vigila attività Organismi di Controllo;
• Organismi di Controllo, per essere autorizzati a svolgere attività di vigilanza,
devono essere iscritti in apposito «Elenco strutture di controllo delle DOP e
IGP del settore vitivinicolo» previa ISTANZA;
L’ISTANZA dovrà contenere
• Piano di Controllo (per ogni DO/IG);
• Tariffario (per ogni DO/IG);
• Certificato accreditamento (se O.D.C. privato)
• Requisiti Autorità Pubblica -> Requisiti Strutturali (descrizione struttura
organizzativa e funzioni preposte), Requisiti Risorse (competenza,
professionalità, assenza conflitti d’interesse, ecc.), Requisiti Processo
(modalità adottate nei controlli, documentazione certificazione, registrazioni);
• Documenti Amministrativi O.D.C. privati –> certificato accreditamento, statuto,
organigramma, elenco personale ispettivo, risorse umane, assenza duplici
controlli e/o conflitti di interessi, competenza e professionalità delegati
controlli)
La CCIAA di Frosinone (Determina Generale ICQRF n. 10028 del 25/06/2018),
è autorizzata Organismo di Controllo per il triennio 2018-2021
Autorizzazione per attività vigilanza (durata triennale) può essere
SOSPESA (dai 3 ai 6 mesi, sostituita da ICQRF)
• mancato rispetto percentuali controllo;
• mancato rispetto procedure controlli;
• carenze sistema controlli;
• adozione comportamenti discriminatori;
REVOCATA (O.d.C. ad interim sino alla sostituzione)
• perdita accreditamento;
• dopo 3 sospensioni;
• sospensione superiore 9 mesi;
Obblighi Organismi di Controlli
Comunicazioni mediante caricamento dati su BANCA DATI VIGILANZA
• Deliberare NC rilevate (entro 15 gg rilievo);
• Comunicazione della NC (Non conformità) ad operatore (entro 5 gg dalla
deliberazione del Comitato Certificazione);
• Comunicazione ad ICQRF NC gravi (entro 20 giorni);
• Comunicazione ad ICQRF NC lievi trasformate in gravi (report mensile);
• Comunicazione NC a Regione/Prov. autonoma;
• Comunicazione RELAZIONE CRITICITA’ ad ICQRF e Regioni/Prov. (entro 1°
marzo);
• Alimentazione BANCA DATI VIGILANZA e conseguente trasmissione al RUCI;
• Gestire e decidere eventuale RICORSO presentato dall’operatore (entro 30
gg);
• Rilascio CONTRASSEGNI DI STATO (se autorizzati);
• Trasferimenti fascicoli controlli a nuovo O.d.C. subentrante;
Unica Struttura Controllo
Operatore DO/IG sottoposto al controllo di più O.d.C.
A. individuare O.d.C. responsabile unico controlli (principio organismo
controllo unico) per attuare interscambio informazioni (certificazione, controllo,
servizi SIAN;
B. qualora manchi coesione, la Regione/Prov. autonoma sceglierà O.d.C.
responsabile unico controlli (anche nel caso di imbottigliamento fuori
Regione/Prov. autonoma, sarà il territorio in cui ricade l’operazione a
decidere)
PIANO CONTROLLI
PARTE GENERALE
• Parte descrittiva (potenziale viticolo, tenuta registro telematico, contabilità
enologici, procedure certificazione DO/IG, regole etichettatura e
• Schema controlli
PARTE SPECIALE
• Disposizioni specifiche (rese necessarie dal disciplinare di produzione)
1) Soggetti
2) Fase di Processo;
3) Requisiti;
4) Dati e documentazione;
5) Attività controllo;
6) Tipo ed entità controllo;
7) Non conformità;
8) Gravità non conformità;
9) Trattamento sanzionatorio;
10)Azione correttiva;
SCHEMA CONTROLLI
Schema Controlli
Gli O.d.C., mediante sorteggio, individuano gli operatori da sottoporre al controllo
ispettivo annuale, con riguardo a:
• VITICOLTORI (estrazione su una percentuale minima (1/5), con vigneti iscritti
allo schedario viticolo nazionale e con dichiarazione vendemmiale entro i
termini prescritti);
• INTERMEDIARI (estrazione su una percentuale minima dei soggetti che hanno
movimentato uve da vinificazione nell’anno precedente);
• IMBOTTIGLIATORI
Analisi Chimico – Fisica ed Organolettica (Art. 65 TUV)
La certificazione dei vini di qualità necessita di un’adeguata corrispondenza con i
requisiti dei disciplinari
DOCG – DOC – IGT
analisi CHIMICO-FISICA
analisi ORGANOLETTICA
Positiva attestazione è conditio sine qua non per utilizzazione Denominazione
DOCG
(6 mesi)
DOC
(24 mesi)
DOC liquorosi
(36 mesi)
obbligatori • > 10.000 hl (obbligatori)
• > 10.000 hl (controlli a campione)
Esame Analitico
(analisi valori corrispondenza )
Reg. (UE) n. 607/2009 e 1308/2013
Disciplinari di produzione
Esame Organolettico
(analisi colore, limpidezza, odore
e sapore)
Commissioni Degustazione (O.d.C)
Commissione Appello (Comitato
Nazionale Vini Dop e IGP)
(revisiona risultanze esami)
Controlli Vini Varietali (art. 66 TUV)
MIPAAFT
(Autorità competente controlli)
• vigila con ICQRF (DM n. 6778 del 18 luglio 2018)
• delega ad O.d.C. (controllano operatori che commercializzano vini varietali)
PROCEDURE CONTROLLO
(O.d.C. verificano informazioni)
Carico ed operazioni imbottigliamento
(caricati su SIAN)
Soggetti esonerati Registro Telematico
SISTEMA SANZIONATORIO
Il dettato normativo delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie, è
preceduto dalla clausola «Salvo che il fatto costituisca reato…»
CLAUSOLA DI RISERVA PENALE
Le due norme, penali ed amministrative, si pongono in rapporto di sussidarietà e
non di specialità
«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone
in vendita come uve destinate a produrre vini a DO/IG, uve provenienti da vigneti
non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è soggetto alla sanzione
amministrativa da 300 euro a 1.000 euro» (art. 69, c. 7 - «Violazioni in materia di
potenziale vitivinicolo»
FRODE NELL’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO (art. 515 c.p.)
«Chiunque nell’esercizio di
un’attività commerciale, ovvero in
uno spaccio aperto al pubblico,
consegna all’acquirente una cosa
mobile per un’altra, ovvero una
cosa mobile che per origine,
provenienza, qualità o quantità, è
diversa da quella dichiarata o
pattuita, è punito….con la
reclusione fino a due anni o con la
multa fino a € 2.065»
VENDITA SOSTANZE ALIMENTARI
NON GENUINE COME GENUINE
(art. 516 c.p.)
«Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti in commercio come
genuine, sostanze alimentari non
genuine è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a €
1.032,00»
GENUINITA’
NATURALE
condizione di una sostanza che non abbia subito
processi di alterazione
FORMALE
«un prodotto può essere considerato non
genuino anche laddove non sussista la
corrispondenza della sostanza ai parametri che
sono formalizzati in apposita disciplina» (Cass.
Sez. III Penale, 21 marzo 2006 n. 9643)
REQUISITI
(uve destinate a vini DO/IG)
art. 92 Reg. (UE) n. 1308/2013 Titolo III° Testo Unico
Vino
CONDOTTE
ILLECITI
PENALI
ART. 516 c.p.
• condotta che non concerne alcun rapporto
contrattuale diretto;
• prodromico rispetto al delitto ex art. 515 c.p.
ART. 515 c.p.
• quid pluris rispetto al delitto ex art. 516 c.p.,
necessaria la presenza dell’acquirente ed annesso
rapporto contrattuale tra venditore ed acquirente
ICQRF
«vendeoponeinvendita…»
ILLECITO PENALE
«produce…»
ILLECITO AMMINISTRATIVO
identità tra ELEMENTOMATERIALE (artt.
515 – 516 c.p.) e laCONDOTTA ILLECITA
(ex art. 69, c.7, TUV)
non sussistealcunafattispecie penale
collegata allaproduzione di uve in
violazione del TUV
Sanzioni tra effettività ed afflittività
ILLECITO PENALE
(procedibile d’ufficio)
art. 515 c.p.
reclusione fino a 2 anni
multa fino a € 2.065,00
art. 516 c.p.
reclusione fino a 6 mesi
multa fino a € 1.032,00
• sospensione condizionale pena;
• eventuale prescrizione (6 anni);
• cornici edittali (attenuanti, minimi pena, ecc.)
sfera
individuale
ILLECITO AMMINISTRATIVO
sanzione
pecuniaria
da 300€ a
1000€
sfera
patrimoniale
aziendale
Nuovi Strumenti/Ambiti Sanzionatori
• le sanzioni amministrative pecuniarie vengono arrotondate in € (rispetto alla
vecchia conversione €/£;
• inasprimento valore sanzioni pecuniarie per ipotesi di frode (Es: «Divieto
introduzione uva da tavola all’interno di stabilimenti destinati alla vinificazione
uve da vino» (art. 70, c. 2) – «Divieto detenzione prodotti vitivinicoli non
giustificati» (art. 72. c. 1) – «Detenzione a scopo di commercio di mosti e vini
non rispondenti alle definizioni stabilite» (art. 73, c. 9);
• riduzione sanzioni amministrative pecuniarie alla effettiva somma da pagare,
nel caso di mancati assolvimenti derivanti dagli obblighi pecuniari degli O.d.C.
e Consorzi Tutela (artt. 80-81 TUV);
• sanzione amministrativa pecuniaria retroattiva nell’ambito della violazione del
divieto di impianto vigneti con varietà uve da vino (art. 69, c. 1 TUV);
• sanzione (entro 3 anni) mancato uso autorizzazioni per nuovi impianti, con
importi da 500 € a 1500 €, oltre esclusione dalle misure Progr. Naz. Sostegn;
• sanzioni per impedimento libero accesso agenti vigilatori (art. 77 TUV);
• sanzioni (responsabilità solidale tra produttore e O.d.C.) per inadempimenti
derivanti dalle Autorità pubbliche per controlli);
• sanzioni su violazioni in materia di potenziale vitivinicolo (impianti viticoli non
autorizzati, mancato estirpo impianti viticoli non autorizzati, non utilizzo delle
autorizzazione;
Chiusura stabilimenti (art. 84 TUV)
Misura sanzionatoria temporanea (da 1 e 18mesi), disposta dal Prefetto su
proposta dell’ICQRF nel casi recidiva infraquinquennale, per le violazioni:
• vinificazione uve diverse da quelle dichiarate (art. 70, c. 3 TUV);
• utilizzo prodotti nocivi alla salute (art. 71, c.1 TUV);
• impiego alcool, zuccheri non provenienti dall’uva (art. 71, c. 2 TUV);
• detenzione quantitativi prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione
contabile (art. 72, cc. 1-3);
• detenzione presso cantine/stabilim. enologici dei prodotti non ammessi;
Ravvedimento Operoso (art. 85 TUV)
Ravvedimento
Operoso
ridurre il contenzioso
(sanzione pecuniaria ridotta del 1/5 – 1/6 – 1/8 del
minimo, comunicando via PEC entro 3 giorni
lavorativi )
spontanea regolarizzazione degli operatori inerente
ammissione/errore;
• violazioni inerenti la comunicazione e/o dichiarazione da effettuare (artt. 73, c.
12 lett. a-g e 76, c. 5 e 79 TUV);
• non deve essere stata avviata, da parte degli O.d.C., alcuna attività di
verifica/accertamento/ispezione/accesso a carico dell’operatore;
• non deve essere stato compilato il verbale di accertamento;
RAVV. OPEROSO
spontanea regolarizzazione
determinate violazioni
non avviati controlli
né edotti verbali
accertamento
sanzione ridotta
DIFFIDA
(ex art. 1, c. 3,
DL
Campolibero)
avvenuta attività ispettiva
accertata irregolarità sanabile
(errori od omissioni formali, tali da
regolarizzarli/risarcimento)
(20 gg) termine per adeguamento alla
disciplina
GRAZIE
PER
L’ATTENZIONE
MATTEO PENNACCHIA
Food Law Specialist
Head of Food Law Department
Cellitti Legal Firm
Frosinone, Via Cesare Terranova 50
Roma, Viale Giulio Cesare 44
e-mail: matteo.pennacchia@gmail.com

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Strumenti del Sommelier AIS 1°livello
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Testo Unico Vino ed i primi DM attuativi

  • 1. Vitivinicolo TESTO UNICO VINO Legge n. 238 del 2016 e successivi D.M. attuativi ASPIIN AZIENDA SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE Camera di Commercio Frosinone, 12 marzo 2019 Dott. Matteo Pennacchia - Food Law Specialist (Cellitti Legal Firm)
  • 2. ‣ Legge n. 82 del 2006 “Disciplina della produzione e commercializzazione vini e aceti” (Disciplina nazionale di attuazione del Reg. (CE) n. 1493/99 - I° OCM Vino) ‣ Decr. Legislativo n. 260 del 2000 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99, relativo alla OCM Vino” ‣ Decr. Legislativo n. 61 del 2010 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche dei vini” (Disciplina nazionale di attuazione del Reg. (CE) n. 479/2008 - II° OCM Vino) ‣ Art. 2 comma 1 bis del Decr. Legislativo n. 91 del 2014 “Campolibero” convertito in Legge n. 116 del 2014 ‣ DM 29 luglio 2004 - Vini Frizzanti ‣ DM 16 dicembre 2010 - Schedario Viticolo ‣ DM 16 dicembre 2010 - Concorsi Enologici ‣ DM 11 novembre 2011 - Commissioni Degustazione ‣ DM 13 aprile 2011 - Contrassegni di Stato ‣ DM 13 agosto 2012 - Etichettatura dei prodotti vitivinicoli
  • 3. Codificazione nazionale dell’intera disciplina inerente la coltivazione della vite, la produzione ed il commercio del vino Strumento normativo finalizzato ad un approccio chiaro e semplificato alla legislazione vitivinicola, dal vigneto alla cantina, passando per le certificazioni ed i controlli sino alla commercializzazione T.U.V.
  • 4. T.U.V. disciplina ‣ Produzione e Commercializzazione - Titolo II° ‣ Tutela delle Denominazioni d’origine, Indicazioni geografiche, Menzioni tradizionali (Titolo III°) ‣ Etichettatura, presentazione e pubblicità (Titolo IV°) ‣ Disciplina Aceti (Titolo V°) ‣ Adempimenti amministrativi e controlli (Titolo VI°) ‣ Sanzioni (Titolo VII°)
  • 5. Patrimonio culturale nazionale (Art. 1) «Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale» VINO VITE TERRITORI VITICOLI ELEMENTI CHE CONTRADDISTINGUONO IL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE
  • 6. • Dichiarazione d’intenti e di principio generale sul piano culturale (vigneti italiani patrimonio UNESCO - vigneti delle Langhe, della Val d’Orcia, del Brunello di Montalcino, di Pantelleria) • Principio generale (stimolo per attività legislativa sui nuovi decreti) • Nuovo approccio al diritto vitivinicolo oltre che elemento di differenziazione del vigneto italiano rispetto ai competitor (marketing del territorio)
  • 7. Vitigno autoctono italiano (art. 6) “<vitigno autoctono italiano> o <vitigno italico>, specie vitis vinifera, con origine esclusiva italiana e presenza in area delimitata…l’uso della dicitura e dei suoi sinonimi è limitato all’etichettatura ed alla presentazione di specifici vini DOCG, DOC, IGT nell’ambito dei relativi disciplinari di produzione” “vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale…le Regioni verificano la permanenza e la diffusione sul territorio della coltivazione per almeno 50 anni…” (art. 2, Legge n. 82 del 2006)
  • 8. VITIGNO AUTOCTONO ITALANO rispetto alla disciplina della Legge 82/2006 (Regioni), i Consorzi di tutela - mediante i disciplinari - avranno potere decisionale sull’impiego della dicitura viene meno il criterio temporale (storicità) degli impianti e della coltivazione dei vigneti in un determinato territorio, escludendo così vitigni notevoli diffusi su tutto il territorio italiano (Malvasia, Barbera, ecc.) procedure, condizioni e caratteristiche per riconoscimento demandate al MIPAAFT con apposito DM (art. 6, c. 3 TUV)
  • 9. Vigneti eroici o storici (art. 7) Il TUV impegna il legislatore a tutelare la “viticoltura eroica” e quella “storica” “interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia vigneti in aree soggette a ➡ rischio dissesto idrogeologico ➡ particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale”
  • 10. La disciplina rinvia al DM da adottare, finalizzato a stabilire i CRITERI per: • individuare i territori ove situati i vigneti; • definire tipologie interventi quali contributi e tecniche legate all’agricoltura tradizionale («interventi …nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione identità locali») • individuare proprietari e conduttori; • affidare alle Regioni la competenza sui controlli degli interventi effettuati;
  • 11. DM 826/2012 (art. 1) e DM 15983/2013 (art. 8, comma 5) «le Regioni possono erogare contributi suppletivi al fine di sostenere la viticultura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica» • pendenza terreno > 30%; • altitudine > 500 metri (s.l.m.); • sistemazione impianti su terrazze e gradoni; • viticultura piccole isole; «i soggetti beneficiari dovranno impegnarsi ad effettuare modifiche degli elementi caratterizzanti poco invasive e più rispettose possibili della tradizione locale»
  • 12. Art. 7 TUV OCM Unica (art. 64 comma 2 lett. b) tutela del paesaggio quale criterio prioritario per autorizzazioni annuali d’impianto di nuovi vigneti idonei a garantire «contributoalla conservazionedell’ambiente» Reg. del. OCM Unica (UE) n. 561/2015 (all. II, punto B) Commissione UE stabilisce che il criterio prioritario è integrato con «regimi ambientalinazionali/regionalicheattestanolaconformitàallanormativa ambientaleinerente…preservazione delpaesaggio» CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO DEL 2000 (L.n. 14 del 2006)
  • 13.
  • 14. Cantine (art. 9) «Si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla detenzione di mosti o di vini o di vinelli in recipienti fissi o mobili» (art. 15, c. 4, L. 82/2006) «Si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli…nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati» (art. 9, c. 1, T.U.V.) vini aromatizzati (es: Vermouth), bevande aromatizzate a base di vino (sangria), cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (Art. 3 Reg. (UE) n. 251/14) succhi di uve (compresi i mosti di uva), altri mosti di uva (diversi da quelli fermentati), vini di uve fresche (compresi i vini alcolizzati), uve fresche diverse da quelle da tavola, aceto di vino, vinello, fecce di vino, vinaccia (All. I, parte XII, Reg. 1308/13)
  • 15. DISTILLERIE ACETIFICI STABILIMENTI Utilizzate per manipolare i prodotti vitivinicoli/aromatizzati con altri ingredienti DEPOSITI Locali dediti solo allo stoccaggio di prodotti confezionati non comunicanti e/o annessi con cantine (anche attraverso cortili)
  • 16. Obbligo comunicazione planimetria Obbligo di comunicazione all’ufficio territoriale ICQRF (competenza territoriale) per titolari cantine/stabilim. enologici con capacità complessiva superiore a 100 ettolitri (già sancito nella L. 82/2006) • PLANIMETRIA LOCALI - pertinenze con capacità complessiva (somma recipienti di capacità > 10 hl); - ubicazione recipienti capacità > 10 hl (con apposita legenda con codice alfanumerico e capacità); • VARIAZIONE - dovrà essere comunicata qualsiasi variazione riguardante la capacità, installazione/eliminazione vasi vinari, cambi destinazione d’uso; • SPOSTAMENTO - recipienti spostati tra fabbricati diversi; • LOCALI DENTENZIONE SOSTANZE CONSENTITE PRODOTTI VINICOLI AROMATIZZATI - locali dediti alla detenzione degli ingredienti utilizzati per prodotti vinicoli aromatizzati (sciroppi); (circolare ICQRF n. 1522 del 30.12.2016)
  • 17. ESENZIONE OBBLIGO COMUNICAZIONE Cantine < 100 hl capacità complessiva Cantine > 100 hl capacità complessiva se hanno già comunicato planimetria all’ufficiodell’agenzia della dogana e monopoli (accisa) Esercenti deposito vino Non effettuano cessioni intracomunitarie in regime sospensivo (accisa)
  • 18. Sostanze vietate (art. 15) E’ stabilito il divieto di detenzione nei locali degli stabilimenti enologici/cantine e/o annessi o intercomunicanti (cortili), nelle modalità sfuse (confezioni superiori a 5 kg non sigillate) e non destinate alla vendita: • acquavite, alcool e altre bevande; • zuccheri in quantità > 10 kg; • sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, sostanze zuccherine e fermentate diverse da quelle a base di uva fresche; • uve passite o secche (ad eccezione di quelle impiegate per produrre vini passiti); • qualunque sostanza idonea a sofisticare il vino (aromi, additivi, coloranti, acqua ed altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti); • vinelli (il prodotto ottenuto: a) dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua; o b) mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate),
  • 19. DEROGHE SOSTANZE VIETATE (Imprese agricole che producono mosti o vini) producono alimenti e bevande le attività di produzione e quelle implicate dalla detenzione di determinati alimenti e bevande, debbono essere attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. (nessuna comunicazione da effettuare ad ICQRF) estensione anche alle strutture ricettive destinate alla ristorazione e/o connesse alla produzione alimentare
  • 20. Detenzione dei prodotti enologici e chimici (art. 22)E’ ammessa la detenzione nelle cantine/stabilimenti enologici dei prodotti chimici (diversi dai fitosanitari), purché: • utilizzati per funzionamento/rigenerazione macchine ed attrezzature; • reagenti per laboratori annessi; • abbiano tracciabilità fiscale e di vendita (fattura acquisto, denominazione, ecc.); • quantitativi limitati; • venga effettuata preventiva comunicazione ad ICQRF (che valuta procedure e stoccaggio prodotti per evitare violazioni disciplina);
  • 21. Detenzione prodotti vitivinicoli a scopo di commercio (art. 24) Il TUV amplia le disposizioni della L. 82/2006 (art. 10 e 12), considerando detenuti SCOPO DI COMMERCIO mosti e vini nelle cantine/stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti POSTI IN VENDITA PER IL CONSUMO mosti e vini (bottiglia o altri recipienti < 60 lt) con chiusura ed etichetta presso magazzini o ingrossi dei produttori NON CONSIDERATI IN VENDITA PER IL CONSUMO vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso produttori o commercianti all’ingrosso vino in bottiglia/recipienti fino a 60 lt in fase di invecchiamento
  • 22. Divieti E’ vietata la detenzione a scopo di commercio • mosti e vini uva da tavola alterati, avariati; • mosti e vini uva contenenti bromo organico, cloro organico fluoro, alcool metilico (> 350 mg/lt vini rossi e > 250 mg/lt vini bianchi e rosati) Sono esonerati dal divieto, gli stabilimenti che lavorano mosti e succhi di uva destinati all’alimentazione umana (privi di fermentazione), garantendo la rintracciabilità ai sensi del Decreto Ministeriale n. 748 del 7 luglio 2017
  • 23. Decreto Ministeriale n. 748 del 7 luglio 2017 E’ consentito detenere e/o trasformare uve da tavola negli stabilimenti promiscui («stabilimenti dove si detengono e/o trasformano uve da tavola ed uve da vino, nonché prodotti derivanti dalla loro trasformazione e nei quali non avviene la fermentazione»), oltre che uve da vino, a condizione che; • mosti di uve < 8% titolo alcolometrico naturale in volume; • succhi e nettari di frutta (ai sensi del D.Lgs. 151/2004); Al fine di garantire la RINTRACCIABILITA’ negli stabilimenti promiscui, i titolari devono trasmettere mediante REGISTRO TELEMATICO: • planimetria; • recipienti di stoccaggio (indicando codice alfanumerico e contenuto); • prodotti preimballati, senza etichetta, indicato lotto;
  • 24. Determinazione periodo vendemmiale e fermentazioni (art. 10) «Il periodo entro il quale è consentito raccogliere, effettuare fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 01 agosto al 31 dicembre di ogni anno» DEROGHE (art. 10, c. 3 e 4 TUV) VINI DOP/IGP (indicato nei disciplinari di produzione e comunicato ad ICQRF) vini stabiliti nel DM annuale (sottoposti a fermentazione e/o rifermentazione in bottiglia o autoclave: vini spumanti, vini frizzanti, mosto uve parzialmente fermentate con sovrappressione > 1 bar, vini menzione tradizionale «vivace», vini imbottigliati con fermentazioni/rifermentazioni spontanee, vini passiti, vini senza IG)
  • 25. DM 12411 del 19 dicembre 2018 «Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a DO e IG e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza IG» VINI DO/IG Deroga al 30.06.19 (menzioni tradizionali Passito, Vin Santo vendemmia tardiva, ove passite) Deroga al 31.08.19 (Colli di Conegliano «Torchiato di Fregona») VINI senza DO e IG Deroga al 30.06.19 Vini ottenuti da uve appassite per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori terracotta interrati e riempiti, uve pigiate con bucce
  • 26. Impiego pezzi di legna di quercia (art. 22) Il T.U.V. riafferma l’uso dei trucioli (c.d. oak chips «frammenti di legno o legni alternativi») nei processi di produzione del vino Il DM 21 giugno 2017, chiarisce che: • divieto assoluto impiego trucioli nell’elaborazione, affinamento, invecchiamento vini DOP, per i quali «aromi terziari e carattere boise debbono provenire dall’impiego di botti di legno (barrique, ecc.)»; • l’impiego dei trucioli, necessita di specifiche indicazioni circa dosi d’impiego, tempo contatto, grado tostatura, dimensioni (trucioli); • registrare il loro utilizzo nel Registro telematico SIAN; • indicare il loro impiego nel DDT (vini sfusi trattati con oak chips)
  • 27. TUTELA D.O. – I.G. – MENZIONI TRADIZIONALI Il III° titolo del T.U.V disciplina la tutela delle Denominazioni d’origine e le Indicazioni geografiche (articolo 93 del Reg. (UE) n. 1308/2013) DENOMINAZIONE D’ORIGINE Nome di una regione, luogo determinato o, in casi eccezionali e giustificati, paese, che serve a designare un prodotto qualità e caratteristiche dovute a ambiente geografico ed ai suoi umani le uve provenienti da geografica produzione realizzata in geografica prodotto con varietà di viti "vitinis vinifera" L E G A M E F A T T O R I
  • 28. «legame causale tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani che lo caratterizzano e a cui tali qualità e caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente legate, compresi, se del caso, gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame» (art. 5, par. 2 lett. a) Reg. d’esecuzione (UE) n. 34/2019) LEGAME FATTORI DOP
  • 29. Denominazione d’Origine Controllata Riservata a vini provenienti da: • zone già riconosciute (anche con denominazione diversa) ad IGT da almeno 5 anni; • rivendicate, nell’ultimo biennio, da almeno il 35% (inteso come media) dei viticoltori interessati e che rappresentino la produzione dell’area interessata; Viene riservato a DOC autonome (nell’ambito delle SOTTOZONE o ZONE ESPRESSAMENTE DELIMITATE), i vini che abbiano: • rinomanza commerciale; • rivendicate, nell’ultimo biennio, dal 51% (inteso come media) dei produttori che coltivano vitigno dichiarato nello SCHEDARIO VITICOLO e che rappresenti almeno il 51% della produzione dell’area delimitata o sottozona;
  • 30. Denominazione d’Origine Controllata Garantita Riservata a vini che: • già riconosciuti DOC ed a zone espressamente delimitate da almeno 7 anni; • ritenuti di pregio (caratteristiche qualitative intrinseche e rinomanza commerciale); • rivendicate da almeno il 51% (inteso come media) dei viticoltori vitigni registrati nello schedario viticolo e rappresentati superficie coltivata;
  • 31. qualità e notorietà attribuibili alla zona di origine geografica uve provenienti per almeno 85% dalla zona geografica produzione realizzata in tale zona geografica uve appartenenti alla specie «vitinisvinifera» o da incrocio con «vitinisvinifera» ealtre specie genere «vitis» INDICAZIONE GEOGRAFICA Regione,luogodeterminatoopaese,che designaunprodotto Indicazione Geografica L E G A M E F A T T O R I
  • 32. LEGAME PRODUZIONE IGP «legame causale tra l'origine geografica e la pertinente qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto, corredata di una dichiarazione attestante su quali fattori - qualità specifica, reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica del prodotto - si basa il legame causale. La descrizione può riguardare anche gli elementi della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame causale» (art. 5, par. 2 lett. a) Reg. d’esecuzione (UE) n. 34/2019)
  • 33. Indicazione Geografica Tipica Riservata a vini provenienti da: • zona viticola indicata; • rivendicata da almeno il 20% (inteso come media) dei viticoltori interessati e rappresentativi della superficie totale vigneti oggetto di dichiarazione produttiva;
  • 34. Gran Selezione All’interno delle menzioni tradizionali specifiche DOCG, il TUV istituisce una nuova menzione GRAN SELEZIONE, riservata esclusivamente a: • vini ottenuti da uve prodotte dai vigneti condotti dall’azienda imbottigliatrice anche se imbottigliati da terzi per conto della stessa se uve conferite a cooperative, queste debbono vinificare ed imbottigliare separatamente • vini con caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche pari a quelle della menzione SUPERIORE; • vini con invecchiamento almeno pari alla menzione RISERVA; • vini che possono essere oggetto di arricchimento con aumento titolo alcolometrico non superiore ad 1% vol;
  • 35. Disciplinari di Produzione (art. 35 TUV) Il TUV, amplia e modifica gli ELEMENTI OBBLIGATORI dei disciplinari di produzione, prevedendo: • denominazione d’origine / indicazione geografica • delimitazione zona geografica protetta; • descrizione caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche vino (titolo alcolometrico volumico minimo totale finale e minimo naturale); • resa massima uva/ettaro e uva/vino con modalità per destinazione esuberi produzioni (c.d. superi); • indicazione varietà uve; • condizioni ambientali e di produzione (clima, terreno, altitudine, esposizione e forme allevamento, sistemi potatura, divieto pratiche forzatura, densità minima ceppi, elementi che evidenziano legame del prodotto con territorio ex art. 94 Reg. (UE) n. 1308/2013); • nome ed indirizzo Organismo di Controllo (relative attribuzioni);
  • 36. Elementi facoltativi dei disciplinari di produzione • deroghe vinificazione in zone limitrofe (zone immediatamente vicine alle zone geografiche delimitate /zone amministrative limitrofe); • periodo minimo invecchiamento obbligatorio (in recipienti legno, o altro materiale, nonché in bottiglia); • imbottigliamento in zona delimitata; • capacità e sistemi chiusura bottiglie; • pratiche enologiche utilizzabili;
  • 37. Novità T.U.V. nei Disciplinari Nel quadro delle rese massime di produzione (GESTIONE SUPERI), il legislatore ha introdotto una serie di strumenti idonei alla gestione, tra cui: MODIFICA UNITA’ MISURA Viene espressa e legiferata la possibilità di indicare la resa massima in: • uva/ettaro; • vino/ettaro; ESUBERO PRODUZIONE (SUPERI) Fatte salve le specifiche disposizione dei disciplinari di produzione, per i vini DOP/IGP è ammesso un esubero di produzione fino al 20% della resa massima (uva/ettaro o vino/ettaro) da destinare a: DOCG DOC IGT VINI SENZA DO/IG (senso discendente)
  • 38. DOP DOP IGT IGT (senso orizzontale) • qualora i SUPERI superino il 20% (rispetto al valore della produzione stabilita), l’intera produzione decade dalla rivendicazione DOP/IGP; • in annate particolarmente favorevoli, su istanza dei Consorzi, le Regioni possono ammettere limite massimo SUPERI (20% esubero) alla produzione del vino DOP/IGP (c.d. RISERVAVENDEMMIALE); vigneto destinato a DOP (DOCG o DOC), l’uva in eccedenza viene impiegata per altra DOP, oppure DOC o IGT, la resa di uva (compresa l’eccedenza) non deve superare laresa massima di DOP/IGP di destinazione; ECCEDENZA UVA
  • 39. IMBOTTIGLIAMENTO IN ZONA DELIMITATA L’imbottigliamento in zona delimitata, conformemente al disciplinare di produzione, è stata a lungo oggetto di decisioni giurisprudenziali (Sent. CGUE 9 giugno 1992 «Sentenza Rijoca 1» - Sent. CGUE 16 maggio 2000 « Sentenza Rijoca 2», Tar Sardegna 8 marzo 2012, n. 268 «Vermentino Sardegna DOC») condizione subordinata alla scelta nei disciplinari di produzione, indicanti • zona geografica delimitata; • zone limitrofe /confinanti con zona geografica delimitata; • zona più ampia; DEROGHE DISCIPLINARI
  • 40. La zona geografica delimitata può essere inserita nei disciplinari, quando: a) zona delimitata corrisponde a zona geografica; b) nel caso di nuova DOP/IGP, la richiesta deve essere rappresentativa del 66% dei vigneti (intesa come media) produttivi nell’ultimo biennio; c) in caso di modifica disciplinare DOP/IGP, finalizzata ad inserire la zona d’imbottigliamento delimitata, la richiesta deve essere rappresentativa del 51% produttori (intesa come media) che hanno imbottigliato nell’ultimo biennio; E’ possibile ottenere DEROGA per proseguire imbottigliamento nei propri stabilimenti posti al di fuori della zona delimitata, a condizione che venga presentata istanza che dimostri: • esercizio imbottigliamenti vini DOP/IGP; • imbottigliamento effettuato per almeno 2 anni nei 5 anni precedenti l’entrata in vigore della modifica del disciplinare;
  • 41. IRRIGAZIONE DI SOCCORSO L’irrigazione di soccorso, non viene più considerata quale pratica di forzatura, divenendo non più obbligatorio inserirla nel disciplinare di produzione PERIODO MINIMO INVECCHIAMENTO Fatte salve specifiche condizioni come da disciplinari, l’invecchiamento (legno, ecc.) obbligatorio è riferito ad almeno 85% partita prodotto
  • 42. Gestione delle Produzioni (art. 38 TUV) Vengono fissati 3 STRUMENTI DI GESTIONE DEL MERCATO 1. per i vini DOP, destinazione dei SUPERI a RISERVA VENDEMMIALE per eventuali carenze di produzione nelle annate successive; 2. in annate climaticamente sfavorevoli, RIDUZIONE DELLA RESA MASSIMA sino al limite consentito, al fine di garantire equilibrio di mercato, con specifica destinazione prodotto oggetto di riduzione, 3. Iscrizione dei vigneti nello SCHEDARIO VITICOLO, ai fini dell’idoneità alla rivendicazione; Essa può avvenire anche mediante DECLASSAMENTO QUANTITATIVI VINO della medesima denominazione/tipologia giacenti in azienda (delle ultime 3 annate precedenti).
  • 43. DO/IG insistono medesima area viticola o vitigno idoneo a produrre vino a denominazione CRITERI DECLASSAMENTO prodotto idoneo per denominazione prescelta resa massima della menzione di destinazione uguale/maggiore di quella di provenienza art. 38, comma 2 «declassamento con mantenimento menzione»
  • 44. l’art. 6 del DM 18 luglio 2018 (DM Consorzi), specifica che nell’ambito della salvaguardia e tutela delle DO/IG nonché al contributo al miglior coordinamento sul mercato delle stesse, il Consorzio di tutela formula alle Regioni delle PROPOSTE per la GESTIONE DELLE PRODUZIONI adottate in sede di Assemblea ordinaria la Regione, entro 30 giorni, dopo aver ricevuto la PROPOSTA dal Consorzio ed acquisito il PARERE delle organizzazioni professionali regionali, fissa con provvedimento regionale (determina, delibera, ecc.) strumenti di GESTIONE PRODUZIONE
  • 45. Piano Produzione Strumento inserito nel DM 18 luglio 2018 «Consorzi di tutela» al fine di garantire e coordinare tutte le attività della categoria della filiera interessate alla produzione e commercializzazione della DO/IG, è • vincolante per tutti soggetti sottoposti al controllo DO/IG; • pubblicato sul sito MIPAAFT e notificato alla Commissione Europea; • valevole 3 anni; La PROPOSTA DI PIANO approvata da 85% soci/aderenti al Consorzio (di cui almeno 51% soggetti viticoltori che rappresentano 66% produzione (intesa come media) ultimo biennio) è presentata a: • MIPAAFT (decide entro 90 gg presentazione proposta, e se esito positivo, notificato alla Commissione UE); • REGIONI (ove insiste DO/IG)
  • 46. PIANO PRODUZIONE conforme art. 167 Reg. (UE) n. 1308/13 «Regole di commercio destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini», che nel comma 1 rimanda a «decisioni adottate da organizzazioni interprofessionali» STRUMENTO DI GESTIONE DEL MERCATO posto in essere nell’autonomia privata dei Consorzi (soggetti privati con funzioni di interesse pubblico)
  • 47. CONSORZI TUTELA (art. 41 TUV) CONSORZIO (Art. 2602 cod. civ. 1 comma) «Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese» Configurazione nazionale DM CONSORZI (Art. 1 DM 18 luglio 2018) «I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui all’art. 64 della Legge»
  • 48. Configurazione Unionale  ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI (Reg. (UE) n. 1308/2013 art. 152 e ss.) Assicurare che la produzione sia pianificata ed adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini di qualità e quantità. Concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti. Ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione  ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI (Reg. CE 1308/2013 art. 157) Migliorare la conoscenza e trasparenza della produzione e del mercato Mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti nella fase della produzione, vinificazione, commercializzazione Fornire informazioni sulle caratteristiche del vino a DOP o IGP Realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei Paesi Terzi Valorizzare, tutelare e promuovere i marchi di qualità, le DOP e le IGP
  • 49.  DA SOGGETTI NEL MERCATO A «SOGGETTI DEL MERCATO» Nella regolamentazione europea dei segni distintivi di qualità, come ribadito dalla giurisprudenza della CGUE (Sent. C388/95 «Rijoca» e C1080/01 «Parma/Asda stores»), vi è «l’interesse a tutelare la reputazione dei prodotti da parte dei soggetti rappresentativi dei produttori, a fronte di una convergenza tra l’interesse dei gruppi interessati a proteggere la reputazione del prodotto e l’interesse dei consumatori alla protezione giuridica dei prodotti di qualità». L’AGCM (delib. 3999/96 sui «piani di controllo»), riconobbe che in merito ai piani di controllo, tutto ciò si traduceva in un «sostanziale beneficio per i consumatori, poiché questi disporranno sul mercato di un prodotto caratterizzato da standard qualitativi elevati e conformi alle caratteristiche produttive prescritte»
  • 50.  FUNZIONI • emanare/modificare proposta disciplina DO/IG (statuto, modifiche disciplinare, gestione produzioni, ecc); • attività valorizzazione, promozione e tutela e salvaguardia DO/IG (concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio denominazione, ecc.); • attività vigilanza (svolta da agenti vigilatori dotati di qualifica di Agenti di PS) nella fase commercio in collaborazione con ICQRF e REGIONE mediante PROGRAMMA DI VIGILANZA, (verifica produzioni certificate in merito alla corrispondenza con requisiti disciplinari e contrasto all’evocazione, controlli etichettatura prodotti trasformati)
  • 51. Novità introdotte dal T.U.V.  RAPPRESENTATIVITA’ Riconoscimento Consorzi Tutela (verso Associati) - 35% viticoltori; - 51% produzione certificata (intesa come media) vigneti iscritti nello schedario viticolo a DO/IG (calcolati sul quantitativo rivendicato), di cui il 25% prodotto certificato ed imbottigliato; Riconoscimento Consorzi Tutela (Erga Omnes) - 40% viticoltori; - 66% produzione certificata (intesa come media) negli ultimi 2 anni, di cui il 33% prodotto certificato ed imbottigliato;
  • 52.  CONTRIBUTO AVVIAMENTO Contributo destinato al sostentamento delle FINALITA’ del Consorzio, viene richiesto per tutti i soggetti della filiera controllata (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori). Misura contributo tariffa su quantità prodotta fasce/scaglioni produttivi  COSTI FUNZIONI e/o CONTRIBUTI ERGA OMNES(artt.9-10 Dm Consorzi) Tutti sono obbligati a pagare, compresi i non aderenti. In merito ai costi dei non aderenti, recentemente il Tribunale Civile di Brescia (sentenza 18 gennaio 2019), ha specificato che «i Consorzi di Tutela svolgono generali attività di tutela e promozione a favore di tutti i produttori, anche non iscritti, dando atto della piena trasparenza dell’attività svolta dal consorzio , condannando il produttore non iscritto a pagare i contributi richiesti»
  • 53.  CAUSE INCOMPATIBILITA’ Tutti coloro che ricoprono, presso i Consorzi, ruoli di a) componente organo amministrativo; b) dirigenziali; non possono assumere né mantenere incarichi presso O.D.C. privati né Autorità Pubbliche  OBBLIGO D’INFORMAZIONE (Non Consorziati) I Consorzi che richiedono contributi per la funzioni (erga Omnes), anche ai non aderenti, devono garantire ed assicurare l’informazione a tutti i soggetti sottoposti al sistema di controlli (bilanci, delibere assembleari, relazione annuale attività, programma attività promozione)  AGENTI VIGILATORI Gli addetti preposti ai controlli, agiscono con qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza (comminando sanzioni);
  • 54.  PIANO PRODUZIONE ENOTURISMO Viene espressamente riconosciuto che i Consorzi hanno il ruolo di valorizzazione del territorio mediante l’enoturismo
  • 55. Comitato Nazionale Vini DOP e IGP Organo del MIPAAFT (dura in carica 3 anni – DM 7337 del 30 luglio 2018) • CONSULTIVA: redige pareri su istanza del Ministero, Regioni, Consorzi tutela nell’ambito della gestione ed organizzazione settore vitivinicolo di qualità; • PROPOSITIVA: collabora con i competenti organi statali e regionali, per osservanza disciplina vitivinicola e disciplinari di produzione; E’ composto da 20 membri (con diritto di voto), può estendersi a - 1 posto per membro Regione (con diritto di voto); - 1 posto per membro Consorzio tutela (senza diritto di voto) - ulteriori esperti scientifici (senza diritto voto);
  • 56. Deroga tenuta Registro Telematico Deroga alla «TENUTA OBBLIGATORIA REGISTRO TELEMATICO» (introdotto con DL CAMPOLIBERO ed art. 63 T.U.V. «Registro unico controlli» TITOLARI CANTINA/STAB. ENOLOG. (produzione annua inferiore o uguale a 50 hl e con annesse attività di vendita diretta e ristorazione) Presentazione dichiarazione produzione Dichiarazione giacenza «Dato previsionale, stimato dal produttore in piena autonomia, facendo riferimento a qualsiasi quantitativo introdotto nello stabilimento ed avviato alla trasformazione» (Circolare ICQRF 1522 del 30 dicembre 2016)
  • 57. CONTROLLI E VIGILANZA L’art. 63 TUV stabilisce l’istituzione del R.U.C.I. (Registro unico controlli ispettivi) anche per le aziende del settore vitivinicolo elenco controlli (ICQRF, Organismi di Controllo) 2 livelli (Regionale e Nazionale) Gestione degli adempimenti nel SIAN ---> SPORTELLO UNICO ADEMPIMENTI
  • 58. Vigilanza e Controlli (art. 64 TUV) MIPAAFT Autorità Nazionale competente rispetto disciplina vitivinicola (ex art. 146 Reg. (UE) n. 1308/2013) Testo Unico Vino (art. 64) DM 2 agosto 2018 «Sistema controlli e vigilanza sui vini DO e IG…» • rispetto disciplinare di produzione; • rintracciabilità del prodotto a DO/IG certificato; • garanzia corrispondenza quantitativi certificati/destinati alla certificazione con risultanze della contabilità ufficiale;
  • 59. FUNZIONI CONTROLLO Organismo di Controllo privati Accreditati secondo norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Autorità Pubbliche (CCIAA) agiscono secondo DELEGA (ex. art. 5 del Reg. (CE) 882/04) L’istituto della DELEGA, a partire dal 14/12/2019 verrà riformato dall’art. 28 del Reg. (UE) n. 625/2017, prevedendo due possibilità di delega: • art. 29 Reg. (UE) n. 625/2017 -> Organismi Delegati (Privati o Pubblici); • art. 30 Reg. (UE) n. 625/2017 -> Persone fisiche si applicherà ai vini di qualità, solamente con riferimento a « eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione» (per restanti art. 90 Reg. (UE) n. 1306/2013)
  • 60. • MIPAAFT, attraverso ICQRF, autorizza e vigila attività Organismi di Controllo; • Organismi di Controllo, per essere autorizzati a svolgere attività di vigilanza, devono essere iscritti in apposito «Elenco strutture di controllo delle DOP e IGP del settore vitivinicolo» previa ISTANZA;
  • 61. L’ISTANZA dovrà contenere • Piano di Controllo (per ogni DO/IG); • Tariffario (per ogni DO/IG); • Certificato accreditamento (se O.D.C. privato) • Requisiti Autorità Pubblica -> Requisiti Strutturali (descrizione struttura organizzativa e funzioni preposte), Requisiti Risorse (competenza, professionalità, assenza conflitti d’interesse, ecc.), Requisiti Processo (modalità adottate nei controlli, documentazione certificazione, registrazioni); • Documenti Amministrativi O.D.C. privati –> certificato accreditamento, statuto, organigramma, elenco personale ispettivo, risorse umane, assenza duplici controlli e/o conflitti di interessi, competenza e professionalità delegati controlli)
  • 62. La CCIAA di Frosinone (Determina Generale ICQRF n. 10028 del 25/06/2018), è autorizzata Organismo di Controllo per il triennio 2018-2021
  • 63. Autorizzazione per attività vigilanza (durata triennale) può essere SOSPESA (dai 3 ai 6 mesi, sostituita da ICQRF) • mancato rispetto percentuali controllo; • mancato rispetto procedure controlli; • carenze sistema controlli; • adozione comportamenti discriminatori; REVOCATA (O.d.C. ad interim sino alla sostituzione) • perdita accreditamento; • dopo 3 sospensioni; • sospensione superiore 9 mesi;
  • 64. Obblighi Organismi di Controlli Comunicazioni mediante caricamento dati su BANCA DATI VIGILANZA • Deliberare NC rilevate (entro 15 gg rilievo); • Comunicazione della NC (Non conformità) ad operatore (entro 5 gg dalla deliberazione del Comitato Certificazione); • Comunicazione ad ICQRF NC gravi (entro 20 giorni); • Comunicazione ad ICQRF NC lievi trasformate in gravi (report mensile); • Comunicazione NC a Regione/Prov. autonoma; • Comunicazione RELAZIONE CRITICITA’ ad ICQRF e Regioni/Prov. (entro 1° marzo); • Alimentazione BANCA DATI VIGILANZA e conseguente trasmissione al RUCI; • Gestire e decidere eventuale RICORSO presentato dall’operatore (entro 30 gg); • Rilascio CONTRASSEGNI DI STATO (se autorizzati); • Trasferimenti fascicoli controlli a nuovo O.d.C. subentrante;
  • 65. Unica Struttura Controllo Operatore DO/IG sottoposto al controllo di più O.d.C. A. individuare O.d.C. responsabile unico controlli (principio organismo controllo unico) per attuare interscambio informazioni (certificazione, controllo, servizi SIAN; B. qualora manchi coesione, la Regione/Prov. autonoma sceglierà O.d.C. responsabile unico controlli (anche nel caso di imbottigliamento fuori Regione/Prov. autonoma, sarà il territorio in cui ricade l’operazione a decidere)
  • 66. PIANO CONTROLLI PARTE GENERALE • Parte descrittiva (potenziale viticolo, tenuta registro telematico, contabilità enologici, procedure certificazione DO/IG, regole etichettatura e • Schema controlli PARTE SPECIALE • Disposizioni specifiche (rese necessarie dal disciplinare di produzione)
  • 67. 1) Soggetti 2) Fase di Processo; 3) Requisiti; 4) Dati e documentazione; 5) Attività controllo; 6) Tipo ed entità controllo; 7) Non conformità; 8) Gravità non conformità; 9) Trattamento sanzionatorio; 10)Azione correttiva; SCHEMA CONTROLLI
  • 68. Schema Controlli Gli O.d.C., mediante sorteggio, individuano gli operatori da sottoporre al controllo ispettivo annuale, con riguardo a: • VITICOLTORI (estrazione su una percentuale minima (1/5), con vigneti iscritti allo schedario viticolo nazionale e con dichiarazione vendemmiale entro i termini prescritti);
  • 69. • INTERMEDIARI (estrazione su una percentuale minima dei soggetti che hanno movimentato uve da vinificazione nell’anno precedente);
  • 71. Analisi Chimico – Fisica ed Organolettica (Art. 65 TUV) La certificazione dei vini di qualità necessita di un’adeguata corrispondenza con i requisiti dei disciplinari DOCG – DOC – IGT analisi CHIMICO-FISICA analisi ORGANOLETTICA Positiva attestazione è conditio sine qua non per utilizzazione Denominazione DOCG (6 mesi) DOC (24 mesi) DOC liquorosi (36 mesi) obbligatori • > 10.000 hl (obbligatori) • > 10.000 hl (controlli a campione)
  • 72. Esame Analitico (analisi valori corrispondenza ) Reg. (UE) n. 607/2009 e 1308/2013 Disciplinari di produzione Esame Organolettico (analisi colore, limpidezza, odore e sapore) Commissioni Degustazione (O.d.C) Commissione Appello (Comitato Nazionale Vini Dop e IGP) (revisiona risultanze esami)
  • 73. Controlli Vini Varietali (art. 66 TUV) MIPAAFT (Autorità competente controlli) • vigila con ICQRF (DM n. 6778 del 18 luglio 2018) • delega ad O.d.C. (controllano operatori che commercializzano vini varietali) PROCEDURE CONTROLLO (O.d.C. verificano informazioni) Carico ed operazioni imbottigliamento (caricati su SIAN) Soggetti esonerati Registro Telematico
  • 74. SISTEMA SANZIONATORIO Il dettato normativo delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie, è preceduto dalla clausola «Salvo che il fatto costituisca reato…» CLAUSOLA DI RISERVA PENALE Le due norme, penali ed amministrative, si pongono in rapporto di sussidarietà e non di specialità
  • 75. «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO/IG, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.000 euro» (art. 69, c. 7 - «Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo» FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO (art. 515 c.p.) «Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito….con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065» VENDITA SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (art. 516 c.p.) «Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine, sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00»
  • 76. GENUINITA’ NATURALE condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione FORMALE «un prodotto può essere considerato non genuino anche laddove non sussista la corrispondenza della sostanza ai parametri che sono formalizzati in apposita disciplina» (Cass. Sez. III Penale, 21 marzo 2006 n. 9643) REQUISITI (uve destinate a vini DO/IG) art. 92 Reg. (UE) n. 1308/2013 Titolo III° Testo Unico Vino
  • 77. CONDOTTE ILLECITI PENALI ART. 516 c.p. • condotta che non concerne alcun rapporto contrattuale diretto; • prodromico rispetto al delitto ex art. 515 c.p. ART. 515 c.p. • quid pluris rispetto al delitto ex art. 516 c.p., necessaria la presenza dell’acquirente ed annesso rapporto contrattuale tra venditore ed acquirente
  • 78. ICQRF «vendeoponeinvendita…» ILLECITO PENALE «produce…» ILLECITO AMMINISTRATIVO identità tra ELEMENTOMATERIALE (artt. 515 – 516 c.p.) e laCONDOTTA ILLECITA (ex art. 69, c.7, TUV) non sussistealcunafattispecie penale collegata allaproduzione di uve in violazione del TUV
  • 79. Sanzioni tra effettività ed afflittività ILLECITO PENALE (procedibile d’ufficio) art. 515 c.p. reclusione fino a 2 anni multa fino a € 2.065,00 art. 516 c.p. reclusione fino a 6 mesi multa fino a € 1.032,00 • sospensione condizionale pena; • eventuale prescrizione (6 anni); • cornici edittali (attenuanti, minimi pena, ecc.) sfera individuale ILLECITO AMMINISTRATIVO sanzione pecuniaria da 300€ a 1000€ sfera patrimoniale aziendale
  • 80. Nuovi Strumenti/Ambiti Sanzionatori • le sanzioni amministrative pecuniarie vengono arrotondate in € (rispetto alla vecchia conversione €/£; • inasprimento valore sanzioni pecuniarie per ipotesi di frode (Es: «Divieto introduzione uva da tavola all’interno di stabilimenti destinati alla vinificazione uve da vino» (art. 70, c. 2) – «Divieto detenzione prodotti vitivinicoli non giustificati» (art. 72. c. 1) – «Detenzione a scopo di commercio di mosti e vini non rispondenti alle definizioni stabilite» (art. 73, c. 9); • riduzione sanzioni amministrative pecuniarie alla effettiva somma da pagare, nel caso di mancati assolvimenti derivanti dagli obblighi pecuniari degli O.d.C. e Consorzi Tutela (artt. 80-81 TUV); • sanzione amministrativa pecuniaria retroattiva nell’ambito della violazione del divieto di impianto vigneti con varietà uve da vino (art. 69, c. 1 TUV); • sanzione (entro 3 anni) mancato uso autorizzazioni per nuovi impianti, con importi da 500 € a 1500 €, oltre esclusione dalle misure Progr. Naz. Sostegn;
  • 81. • sanzioni per impedimento libero accesso agenti vigilatori (art. 77 TUV); • sanzioni (responsabilità solidale tra produttore e O.d.C.) per inadempimenti derivanti dalle Autorità pubbliche per controlli); • sanzioni su violazioni in materia di potenziale vitivinicolo (impianti viticoli non autorizzati, mancato estirpo impianti viticoli non autorizzati, non utilizzo delle autorizzazione;
  • 82. Chiusura stabilimenti (art. 84 TUV) Misura sanzionatoria temporanea (da 1 e 18mesi), disposta dal Prefetto su proposta dell’ICQRF nel casi recidiva infraquinquennale, per le violazioni: • vinificazione uve diverse da quelle dichiarate (art. 70, c. 3 TUV); • utilizzo prodotti nocivi alla salute (art. 71, c.1 TUV); • impiego alcool, zuccheri non provenienti dall’uva (art. 71, c. 2 TUV); • detenzione quantitativi prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione contabile (art. 72, cc. 1-3); • detenzione presso cantine/stabilim. enologici dei prodotti non ammessi;
  • 83. Ravvedimento Operoso (art. 85 TUV) Ravvedimento Operoso ridurre il contenzioso (sanzione pecuniaria ridotta del 1/5 – 1/6 – 1/8 del minimo, comunicando via PEC entro 3 giorni lavorativi ) spontanea regolarizzazione degli operatori inerente ammissione/errore; • violazioni inerenti la comunicazione e/o dichiarazione da effettuare (artt. 73, c. 12 lett. a-g e 76, c. 5 e 79 TUV); • non deve essere stata avviata, da parte degli O.d.C., alcuna attività di verifica/accertamento/ispezione/accesso a carico dell’operatore; • non deve essere stato compilato il verbale di accertamento;
  • 84. RAVV. OPEROSO spontanea regolarizzazione determinate violazioni non avviati controlli né edotti verbali accertamento sanzione ridotta DIFFIDA (ex art. 1, c. 3, DL Campolibero) avvenuta attività ispettiva accertata irregolarità sanabile (errori od omissioni formali, tali da regolarizzarli/risarcimento) (20 gg) termine per adeguamento alla disciplina
  • 85. GRAZIE PER L’ATTENZIONE MATTEO PENNACCHIA Food Law Specialist Head of Food Law Department Cellitti Legal Firm Frosinone, Via Cesare Terranova 50 Roma, Viale Giulio Cesare 44 e-mail: matteo.pennacchia@gmail.com

Editor's Notes

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