Relazione del Prof. Michele Fino, Università di Pollenzo, al convegno "Clima che cambia, viticoltura che cambia", Cantina Tre Secoli, Ricaldone, 27 Marzo 2018
3. Il quadro normativo italiano 1
DPR 930 1963
La parola irrigazione non compare mai.
Art. 5
Nei disciplinari di produzione di cui al precedente art. 4 saranno stabilite:
a) la denominazione di origine del vino;
b) la delimitazione della zona di produzione delle uve. Nella zona di produzione saranno compresi i
territori che già in essa furono ammessi con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in
esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164;
c) le condizioni di produzione (caratteristiche naturali dell'ambiente, vitigni, pratiche di impianto e
di coltivazione dei vigneti, produzione massima di uva per ettaro consentita, modalità di
preparazione anche per i vini speciali, pratiche correttive anche con uve, mosti o vini di altre
zone di produzione eventualmente necessarie e limiti di dette correzioni);
d) la resa massima dell'uva in mosto o in vino;
e) […]
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4. Il quadro normativo italiano 2
L. 164 / 1992
Art. 10 - Disciplinari di produzione
Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'art.
19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
cui all'art. 8, comma 3, devono essere stabiliti:
[…]
c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del
quinquennio precedente, di una documentata perizia giurata di tre esperti viticoli di chiara fama o di un
documentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono
essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non
può superare il 20 per cento […]
[…]
f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il
terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, nonchè la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla
produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di
allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;
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5. Il quadro normativo italiano 3
DLGS 61/2010
Art. 10 Disciplinari di produzione
1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal
soggetto legittimato, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, devono essere stabiliti:
[…]
d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del
quinquennio precedente. […]
f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. Per i nuovi
impianti relativi alla produzione di vini DOCG e' obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi
per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densità d'impianto,
eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacità
produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro e' ridotta proporzionalmente all'incidenza
percentuale delle fallanze;
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6. La circolare Vaccari del 2013
19 aprile 2013 .- Stefano Vaccari – Direttore ICQRF
Considerato che:
● l'andamento climatico degli ultimi anni è stato caratterizzato, su tutto il territorio nazionale, senza sostanziali differenziazioni fra le
varie aree geografiche, da costante incremento delle temperature nel periodo primaverile-estivo-autunnale, aggravato da una
scarsissima piovosità;
● alcuni disciplinari DOP e, in particolare, molti disciplinari IGP, non prevedono, tra le pratiche di coltivazione, alcuna forma di
irrigazione, in relazione alla consolidata tradizione per la quale nelle relative aree geografiche non si verificavano le condizioni
climatiche tali da giustificare l'irrigazione dei vigneti;
● la pratica agronomica dell' irrigazione di soccorso, per definizione, ha lo scopo di superare lo stato di stress idrico cui
possono essere sottoposti i vigneti in particolari anni e stagioni in cui si verificano le richiamate condizioni climatiche avverse;
● la stessa "irrigazione di soccorso" non si configura, dunque, come pratica di forzatura per innalzare le rese unitarie di
produzione, i cui limiti massimi sono comunque previsti nei rispettivi disciplinari e, come noto, le stesse rese unitarie sono
strettamente connesse al numero di gemme/grappoli ad ettaro;
● per i predetti motivi tale pratica è volta a garantire la sopravvivenza dei vigneti e, in particolare, a salvaguardare i necessari livelli
qualitativi del prodotto;
lo scrivente ritiene che la pratica facoltativa dell'irrigazione di soccorso, di cui all'articolo 1O, comma 2, lettera a) del D. L.vo n.
61/2010, sia da ritenere applicabile anche nei riguardi delle DOP e IGP i cui disciplinari di produzione non la contemplino
espressamente tra le pratiche di coltivazione, qualora si verifichino le particolari condizioni climatiche sopra richiamate
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7. L’esito nel cd. Testo Unico
L. 238/2016
Art. 35 Disciplinari di produzione
Nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal
soggetto legittimato, nell'ambito della procedura prevista dal decreto di cui all'articolo 32, comma 2,
devono essere stabiliti:
[…]
f) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare:
1) le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
2) le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di
pratiche di forzatura, tra le quali non e' considerata l'irrigazione di soccorso, ed eventuali altre
specifiche pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini a DOCG e'
obbligatorio prevedere la densita' minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei
disciplinari in cui sia indicata la densita' d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento,
non incidono sulla determinazione della capacita' produttiva; oltre tale limite la resa di uva a ettaro e'
ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;
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8. Et en France? - 1
● Code Rural Article D641-89-2
● I. - L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine est interdite du
1er mai à la récolte.
● Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le décret ou l'arrêté de définition de
l'appellation d'origine.
● II. - Dans la mesure où le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine le prévoit,
pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient, l'irrigation des vignes
peut être autorisée, à titre exceptionnel, entre les stades phénologiques correspondant à la
fermeture de la grappe et à la véraison, à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus
tard.
● Le syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée effectue une demande de
possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut
national des appellations d'origine (INAO). Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée
sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant
notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur
encépagement.
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9. Et en France? - 2
● […]
● III. - Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles
aptes à la production de vins à appellation d'origine le déclare aux services locaux de l'INAO au
plus tard le premier jour de leur irrigation. Cette déclaration précise notamment la désignation, la
superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.
● L'INAO notifie la liste des parcelles concernées aux services de la direction générale des
douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes.
● Il sistema stabilisce limiti temporali e di utilizzo delle modalità di irrigazione che sono efficaci
nel garantire la circostanza del « soccorso ».
In Italia, le norme primarie non definiscono analoga procedura.
● Una volta tirati i tubi per l’irrigazione a goccia, quando è soccorso? Quando non lo è? Che
senso ha definirlo?
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10. Conclusioni
● Sussistono dubbi sulla contemporaneità delle regole concernenti l’irrigazione ed esiste senza
dubbio un certo overlapping con le norme concernenti i limiti di produzione.
● L’uso dell’irrigazione è genericamente soggetto alle procedure di controllo degli enti preposti a
verificare il rispetto dei disciplinari, ma un conto è verificare che NON esistano sistemi di
irrigazione e un conto è verificarne l’uso.
● La liceità dell’irrigazione di soccorso, senza una procedura unitaria e definita per assicurarne la
specificità si presta facilmente ad un uso al di fuori dei confini dell’emergenza. Il modello
francese potrebbe aiutare.
● Fuori dalle considerazioni attuali l’impatto ecologico dell’irrigazione di soccorso o meno (acque
fossili; acque di riciclo; captazioni e stoccaggio acque meteoriche).
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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