Munnezza sparsa in giro in ogni angolo del paese
Per noi queste piccole e grandi discariche a cielo aperto è tranquillizzante, ci dà modo di non andare in “astinenza”.
Al mattino ci svegliamo e scendiamo in paese è bello munnezza dappertutto, camminiamo sui marciapiedi giocando a scansare sacchetti di munnezza abban donati è un po’ come nei versi della canzone di Gaber l’uomo che cerca di scansare ,saltellando, le righe della pavimentazione.
A volte passeggiando mi distraggo ed ecco che do una testata al sacchetto che penzola dalla corda del balcone.
Che bello anche oggi sono “coperto”.
Nel rileggere le dichiarazioni del Sindaco di Palermo che la mafia fa affari anche sulla munnezza.
Mi viene da pensare:la mafia fa affari sulla droga, come fa affari sulla munnezza!!!!!
Questo ci rassicura di sicuro non andremo mai in “astinenza”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
Munnezza sparsa in giro in ogni angolo del paese
Per noi queste piccole e grandi discariche a cielo aperto è tranquillizzante, ci dà modo di non andare in “astinenza”.
Al mattino ci svegliamo e scendiamo in paese è bello munnezza dappertutto, camminiamo sui marciapiedi giocando a scansare sacchetti di munnezza abban donati è un po’ come nei versi della canzone di Gaber l’uomo che cerca di scansare ,saltellando, le righe della pavimentazione.
A volte passeggiando mi distraggo ed ecco che do una testata al sacchetto che penzola dalla corda del balcone.
Che bello anche oggi sono “coperto”.
Nel rileggere le dichiarazioni del Sindaco di Palermo che la mafia fa affari anche sulla munnezza.
Mi viene da pensare:la mafia fa affari sulla droga, come fa affari sulla munnezza!!!!!
Questo ci rassicura di sicuro non andremo mai in “astinenza”
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/11/relazione-prefettizia-dellacommissione.html
Note al parere del consiglio autonomie locali liguriaMarco Grondacci
Note al parere del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria sul disegno di legge per la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi
Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del...ilenia filippetti
All'interno della piattaforma SMART APPALTI edita da Il Sole 24 Ore è stato pubblicato il dossier dal titolo "Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del decreto sblocca cantieri" a cura di Ilenia Filippetti.
Ecco l'indice del dossier:
1. Le ragioni della riforma
2. Il ritorno al Regolamento unico
3. La sospensione sperimentale dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare
4. Come cambiano gli obblighi di pubblicazione
5. Come cambiano le comunicazioni da inviare ai concorrenti
6. Le novità in caso di appalti divisi in lotti
7. Le nuove procedure per gli affidamenti di lavori 8. I criteri per l'aggiudicazione degli appalti sottosoglia
9. La verifica dei requisiti per gli appalti sottosoglia
10. Per gli acquisti nel Mepa le verifiche sono poste a carico di Consip
11. Verifiche del Casellario estese alle società con quattro soci
12. Come cambia l'offerta economicamente più vantaggiosa
13. Possibilità di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell'albo Anac
14. Cambia profondamente la verifica dell'anomalia delle offerte
15. Obbligo generale di esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti sottosoglia non transfrontalieri
16. Comuni non capoluogo: sospeso l'obbligo di procedere tramite centrali di committenza
17. Anticipo del prezzo contrattuale esteso anche agli appalti di servizi e forniture
18. Le modifiche al subappalto
Note al parere del consiglio autonomie locali liguriaMarco Grondacci
Note al parere del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria sul disegno di legge per la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi
Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del...ilenia filippetti
All'interno della piattaforma SMART APPALTI edita da Il Sole 24 Ore è stato pubblicato il dossier dal titolo "Le principali novità per le gare sottosoglia dopo la conversione in legge del decreto sblocca cantieri" a cura di Ilenia Filippetti.
Ecco l'indice del dossier:
1. Le ragioni della riforma
2. Il ritorno al Regolamento unico
3. La sospensione sperimentale dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare
4. Come cambiano gli obblighi di pubblicazione
5. Come cambiano le comunicazioni da inviare ai concorrenti
6. Le novità in caso di appalti divisi in lotti
7. Le nuove procedure per gli affidamenti di lavori 8. I criteri per l'aggiudicazione degli appalti sottosoglia
9. La verifica dei requisiti per gli appalti sottosoglia
10. Per gli acquisti nel Mepa le verifiche sono poste a carico di Consip
11. Verifiche del Casellario estese alle società con quattro soci
12. Come cambia l'offerta economicamente più vantaggiosa
13. Possibilità di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell'albo Anac
14. Cambia profondamente la verifica dell'anomalia delle offerte
15. Obbligo generale di esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti sottosoglia non transfrontalieri
16. Comuni non capoluogo: sospeso l'obbligo di procedere tramite centrali di committenza
17. Anticipo del prezzo contrattuale esteso anche agli appalti di servizi e forniture
18. Le modifiche al subappalto
Novità di legislazione ambientale da gazzetta italiana e UE e le sentenza della corte di giustizia UE e della corte costituzionale pubblicate nel mese di Novembre 2020
Novità su studi scientifici e documenti ufficiali delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali in materia ambientali nel mese di Ottobre 2020
Poteri sindacali in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblicaMarco Grondacci
Analisi dei poteri del Sindaco nella tutela della salute pubblica nei procedimenti ambientali di AIA. Il Parametro salute pubblica nei procedimenti di VIA. Come disciplinare le emissioni odorigene
1. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it -
sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/
Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (GURI
n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 )
PROCEDURE AUTORIZZATORIE RIGASSIFICATORI
TESTO LEGGE
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm%3C/p%3E%3Cp
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO
DI TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO)
Ci risiamo ! Ennesima norma balneare per accelerare la autorizzazione dei rigassificatori .
Da notare che ormai siamo , dopo la legge del 1991 , alla quarta modifica della normativa
che disciplina i rigassificatori finalizzata alla accelerazione delle autorizzazioni di questi
impianti……un eccesso di burocratismo semplificatorio . Infatti le norme che si sono
succedute non sono state quasi mai coordinate con le precedenti ne tanto meno con la
normativa ambientale ed urbanistica collegata , per non parlare che il legislatore in questo
caso si è pure dimenticato della riforma federalista del titolo V della Costituzione cercando
di recuperando in modo pasticciato come vedremo tra poco e come si è già scritto nel
commentare le precedenti norme . Insomma semplifica per complicare la vita a tutti
perfino agli stessi gestori/costruttori dei rigassificatori esistenti e nuovi che hanno ormai
dei dubbi su quale sia il percorso amministrativo più utile per i loro fini ( ne esistono ormai
tre di cui uno transitorio !). La nuova legge di cui scriverò tra poco infatti , come è avvenuto
in passato non abroga completamente ne la procedura del 1991 e regolamento successivo
(dpr 420/1994) , ne quella semplificata del 2000 (articolo 8 legge 340/2000) che si
applica ancora ai procedimenti corso salvo che i soggetti committenti dei nuovi
rigassificatori non scelgano la nuova procedura ora approvata entro trenta giorni dalla
entrata in vigore della nuova legge.
Veniamo comunque alla nuova legge . Si tratta di alcuni commi (da 31 a 33) dell’articolo 27
della presente legge che sostituisce completamente l'articolo 46 del DL 159/2007,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 222/2007 ( per un commento di queste
precedente versione vedi QUI
http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=172&categoria=VIA%20
VAS%3C/p%3E%3Cp
)
In realtà come vedremo non ci sono grandissime novità acceleratorie rispetto alla
normativa precedente perché come è noto qualsiasi disciplina acceleratoria in materia di
rigassificatori deve comunque rispettare sia la normativa comunitaria ambientale in
materia ad esempio di VIA ( Valutazione di Impatto Ambientale) che la Costituzione
italiana e la relativa giurisprudenza della Corte Costituzionale sui poteri regionali nelle
materie della urbanistica e delle politiche energetiche.
In sostanza la nuova norma cambia poco rispetto alla normativa esistente proprio perché
bloccata dai suddetti vincoli sovraordinati alla legislazione ordinaria nazionale.
1.si continua ad applicare la Valutazione di Impatto Ambientale che deve precedere la
autorizzazione vera e propria . Anzi su questo punto la VIA torna ad essere ( grazie anche e
soprattutto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE che sul punto ha più volte
2. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it -
sito : http://www.amministrativo.it/Ambiente/
contestato la normativa italiana in contrasto con la Direttiva europea sulla VIA) un
procedimento distinto da quello della autorizzazione definitiva mentre nella legge del 2000
il giudizio di VIA era diventato un nulla osta interno al procedimento autorizzatorio.
2.I termini per concludere il procedimento da 180 che erano diventano 200
3.La parte urbanistica è forse quella più significativamente modificata. Infatti nella
normativa precedente la eventuale variante al Piano urbanistico comunale doveva
comunque passare dalla approvazione del Consiglio Comunale territorialmente
competente. Con la nuova legge la autorizzazione all’impianto sostituisce la concessione
demaniale e il permesso di costruire, ma anche qui, in coerenza con principi addirittura
costituzionali, si afferma che “Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della
conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti
locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare”.
4.Resta l’obbligo di Intesa con la Regione , anzi l’Intesa con la Regione resta decisiva anche
sotto il profilo urbanistico , perché , si legge nella normativa appena approvata che
“l’Intesa con la regione costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli
strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla
strumentazione vigente in ambito comunale”. Quindi senza l’Intesa con la Regione non si
va da nessuna parte , appunto !
5.La nuova legge conferma anche la precedente procedura accelerata nel caso di
rigassificatori in aree portuali . Nel senso che l’autorizzazione al rigassificatore costituisce
variante al Piano Regolatore del Porto se approvata di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti . Non deve trarre in inganno il fatto che il comma che tratta di
questo tema non faccia riferimento alla Intesa con la Regione . Infatti questo comma rinvia
per la procedura in generale al comma 1 che è quello che contiene la disciplina per i
rigassificatori sia che si trovino in area portuale che in altre aree; ebbene in entrambi i casi
occorre la Intesa con la Regione, come d'altronde era previsto dalla precedente normativa.
6.Alla nuova procedura non si applica la semplificazione, introdotta sempre dalla nuova
legge, in caso di mancata Intesa con la Regione . Infatti questa semplificazione si applica
solo per gli elettrodotti ma non per i rigassificatori . Comunque la nuova procedura della
Intesa introdotta per impianti diversi dai rigassificatori prevede un maggior
coinvolgimento della Regione proprio in coerenza con quanto previsto dalla Costituzione
in materia di energia nei rapporti stato regioni nonché dalla legge quadro in materia di
energia ( legge 239/2004).