LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
LE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
GEOSOLUTION S.r.l. – SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Offre ai propri Committenti, pubblici e privati, un valido ausilio per il trattamento e la risoluzione delle
problematiche che, a vario titolo, interessano l’ambiente ed il territorio, dall’ambito progettuale a quello
operativo di cantiere.
Principali settori di intervento:
Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia
Progettazione impianti trattamento acque meteoriche
Studi idrologici e di compatibilità idraulica
Bonifica siti contaminati
Screening e Valutazioni di Impatto Ambientale
Modellazione geologica - Geotecnica - Geotermia
www.geosolution.it
La sinergia di professionalità specializzate in ambiti distinti garantisce un approccio
metodologico completo, in grado di fornire esaustività e flessibilità di intervento, sia nel
campo pubblico che in quello privato
Le prestazioni di GEOSOLUTION sono mirate ad assicurare al Committente il miglior risultato
nel minor tempo, cercando di soddisfare anche le richieste più esigenti con un servizio “tutto
compreso”compreso”
I servizi di Geosolution ricoprono i seguenti macro-settori:
Ingegneria ambientale Consulenza ambientale Geologia applicata Consulenza aziendale
Il 13 Giugno 2013 segna la definitiva entrata in vigore del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo
2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale
AUA", in attuazione a quanto previsto dal Decreto Legge 5/2012, "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo", convertito con modificazioni dalla
Legge 35/2012
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
Il Regolamento si prefigge lo scopo di
semplificare gli adempimenti
amministrativi in materia ambientale a
carico delle piccole e medie imprese,
nonché degli impianti non soggetti ad
Autorizzazione Integrata Ambientale -
AIA
Fino ad oggi infatti la molteplicità di autorizzazioni ambientali e relativi rinnovi a cui
le imprese sono soggette ha rappresentato un ostacolo non indifferente allo
svolgimento dell'attività con conseguenti effetti sui costi di gestione
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
Le disposizioni del nuovo D.P.R. 59/2013 non si
applicano ai progetti e alle attività sottoposti a
Valutazione Impatto Ambientale - VIA
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Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
L’ A.U.A. sostituisce ben sette diverse autorizzazioni (Art. 3 del D.P.R. n. 59/2013):
1. SCARICHI
Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006
2. ACQUE REFLUE
Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,
delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA3. EMISSIONI IN ATMOSFERA
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA
Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006
5. IMPATTO ACUSTICO
Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, c.4 o c.6, Legge n. 447 del 26 ottobre 1995
6. FANGHI DI DEPURAZIONE
Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992
7. SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006
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Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
L’Autorizzazione Unica Ambientale va richiesta con un'unica domanda presentata allo
Sportello Unico per le Attività Produttive, SUAP
Sarà compito di quest’ultimo, poi, inoltrare la documentazione e gestire le richieste agli altri
Enti competenti coinvolti nel rilascio delle diverse autorizzazioni
La domanda di Autorizzazione Unica Ambientale deve esser presentata dai gestori degli
impianti a cui si applica il Regolamento (PMI di cui al D.M. 18 Aprile 2005 e impianti nonimpianti a cui si applica il Regolamento (PMI di cui al D.M. 18 Aprile 2005 e impianti non
soggetti ad AIA) nel caso di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno
dei titoli abilitativi menzionati (scarichi, acque reflue, emissioni in atmosfera, impatto
acustico, fanghi di depurazione, smaltimento e recupero dei rifiuti)
SCARICHI ACQUE REFLUEEMISSIONI IN
ATMOSFERA
IMPATTO
ACUSTICO
FANGHI DI
DEPURAZIONE
RIFIUTI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
Il Regolamento assicura la certezza dei tempi:
l’Autorizzazione viene rilasciata entro 90 giorni, a meno che non sia necessaria la
convocazione della Conferenza dei Servizi, che si pronuncia entro 120 giorni dal ricevimento
della domanda (oppure 150 giorni nel caso siano richieste delle integrazioni)
Dunque, con l'A.U.A. le imprese non devono piùDunque, con l'A.U.A. le imprese non devono più
rivolgersi ad amministrazioni ed Enti diversi (Regioni,
Province, Comuni, ARPA Regionali, Autorità di bacino
ecc.) per ottenere le varie autorizzazioni ambientali (che
possono avere, peraltro, validità temporali differenti)
necessarie all'attività produttiva, ma avranno un unico
soggetto interlocutore (il SUAP)
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
DURATA E RINNOVO
L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni e deve essere rinnovata
sei mesi prima della scadenza con istanza al SUAP
In tale occasione, e solo nel caso in cui le condizioni di esercizio degli
impianti siano rimaste immutate, le imprese richiedenti possono fare
I gestori degli impianti possono non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel
caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione
di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o
dell'istanza per il tramite del SUAP
impianti siano rimaste immutate, le imprese richiedenti possono fare
riferimento alla documentazione già in possesso delle Autorità
competenti ai fini del rilascio della nuova Autorizzazione
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
MODIFICHE e MODIFICHE SOSTANZIALI
Analogamente a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
il gestore che intenda effettuare una modifica dell'attività o
dell'impianto ("variazione al progetto che possa produrre
effetti sull'ambiente") ne dà comunicazione all'Autorità
competente e, nel caso in cui quest'ultima non si esprimacompetente e, nel caso in cui quest'ultima non si esprima
entro 60 giorni dalla comunicazione, può procedere
all'esecuzione della modifica
Se la modifica è sostanziale, ovvero tale da
produrre potenziali effetti negativi e significativi
sull'ambiente, il gestore dovrà invece presentare
una nuova domanda di autorizzazione
SINGOLE AUTORIZZAZIONI SEPARATE – Normativa precedente
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – D.P.R. 59/2013
CASO STUDIO 1
NUOVA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE
(con presenza di sole emissioni in atmosfera)
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
• Utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno
l'impianto ricade nella parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs.
152/2006 "Impianti ed attività di cui all'art. 272 comma 2"
• Emissioni in atmosfera derivanti dal convogliamento dei
CASO STUDIO
NUOVA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE
CONDIZIONI DI PARTENZA
• Emissioni in atmosfera derivanti dal convogliamento dei
fumi di estrusione
• Scarichi idrici solamente da servizi igienici (non industriali)
L’impianto non risulta assoggettato a VIA, né a screening.
ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Gli adempimenti di carattere normativo - ambientale a cui
lo stabilimento è soggetto sono:
• Emissioni in atmosfera:
caso a) la Provincia ha adottato l'autorizzazione di carattere
CASO STUDIO
NUOVA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE
ADEMPIMENTI CON LA VECCHIA NORMATIVA
caso a) la Provincia ha adottato l'autorizzazione di carattere
generale:
autorizzazione di carattere generale (ex art. 272 del
D.Lgs. 152/2006); validità: 10 anni
caso b) la Provincia NON ha adottato l'autorizzazione di
carattere generale:
autorizzazione ordinaria (ex art. 269 del D.Lgs.
152/2006);
validità: 15 anni.
• Scarichi idrici: autorizzazione non necessaria.
CASO STUDIO
NUOVA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE
È obbligatorio presentare domanda di AUA prima della
scadenza del primo titolo (in questo caso l'autorizzazione al
recupero rifiuti). Soggetto interlocutore: SUAP. Entro 120
giorni (o 150 in caso di richiesta di integrazioni) sarà
rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale, con validità
ADEMPIMENTI SECONDO IL NUOVO D.P.R. 59/2013
rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale, con validità
pari a 15 anni; il rinnovo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla
scadenza.
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CASO STUDIO 2
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PLASTICI
CASO STUDIO
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PLASTICI
CONDIZIONI DI PARTENZA
• Attività di recupero rifiuti - scadenza autorizzazione: 2014
(Artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006)
• Scarichi di acque reflue industriali - scadenza
autorizzazione: 2015autorizzazione: 2015
(Art. 124 del D.Lgs. 152/2006)
• Emissioni in atmosfera - scadenza autorizzazione: 2017
(Art. 269 del D.Lgs. 152/2006)
CASO STUDIO
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PLASTICI
L'impianto, supponendo abbia una capacità
complessiva di recupero superiore a 10 t/giorno, ricade
in Allegato IV (Progetti di infrastrutture, lettera z.b) della
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, pertanto risulta
soggetto a Screening (assoggettabilità a VIA).
ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
soggetto a Screening (assoggettabilità a VIA).
Lo Screening è lo strumento con cui l'autorità
competente, sulla base dei criteri riportati nell'Allegato V
alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, verifica se il progetto
possa comportare effetti negativi e significativi
sull'ambiente.
Nel caso in esame l'impianto non risulta assoggettato a
VIA e rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della
nuova Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013).
ADEMPIMENTI CON LA VECCHIA NORMATIVA
CASO STUDIO
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PLASTICI
• Autorizzazione attività recupero rifiuti:
Ente competente: Provincia; validità: 5 anni;
rinnovo: 90 giorni prima della scadenza
• Comunicazione per previsione di impatto• Comunicazione per previsione di impatto
acustico:
Ente competente: Comune
• Autorizzazione agli scarichi acque reflue
industriali:
Ente competente: Provincia; validità: 4 anni;
rinnovo: entro 1 anno dalla scadenza
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera:
Ente competente: Provincia; validità: 15 anni;
rinnovo: entro 1 anno dalla scadenza;
CASO STUDIO
IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PLASTICI
ADEMPIMENTI SECONDO NUOVO D.P.R. 59/2013
È obbligatorio presentare domanda di AUA prima
della scadenza del primo titolo (in questo caso
l'autorizzazione al recupero rifiuti). Soggetto
interlocutore: SUAP. Entro 120 giorni (o 150 in caso
di richiesta di integrazioni) sarà rilasciatadi richiesta di integrazioni) sarà rilasciata
l'Autorizzazione Unica Ambientale, con validità pari a
15 anni; il rinnovo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla
scadenza.
CASI STUDIO
Per ulteriori informazioni e chiarimenti su
LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
D.P.R. 59/2013
contattateci:contattateci:
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info@geosolution.it
Tel. 0498807531
Grazie per l’attenzione
Il materiale oggetto della presente trattazione costituisce proprietà intellettuale di Geosolution S.r.l. e come tale non
potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso scritto dell’autore
(legge 22/04/1941 n. 633, art. 2575 e seg. C.C.)
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Autorizzazione Unica Ambientale - Il nuovo D.P.R. 59/2013

  • 1.
    LA NUOVA AUTORIZZAZIONEUNICA AMBIENTALE LE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
  • 2.
    GEOSOLUTION S.r.l. –SOCIETÀ DI INGEGNERIA Offre ai propri Committenti, pubblici e privati, un valido ausilio per il trattamento e la risoluzione delle problematiche che, a vario titolo, interessano l’ambiente ed il territorio, dall’ambito progettuale a quello operativo di cantiere. Principali settori di intervento: Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia Progettazione impianti trattamento acque meteoriche Studi idrologici e di compatibilità idraulica Bonifica siti contaminati Screening e Valutazioni di Impatto Ambientale Modellazione geologica - Geotecnica - Geotermia www.geosolution.it
  • 3.
    La sinergia diprofessionalità specializzate in ambiti distinti garantisce un approccio metodologico completo, in grado di fornire esaustività e flessibilità di intervento, sia nel campo pubblico che in quello privato Le prestazioni di GEOSOLUTION sono mirate ad assicurare al Committente il miglior risultato nel minor tempo, cercando di soddisfare anche le richieste più esigenti con un servizio “tutto compreso”compreso” I servizi di Geosolution ricoprono i seguenti macro-settori: Ingegneria ambientale Consulenza ambientale Geologia applicata Consulenza aziendale
  • 4.
    Il 13 Giugno2013 segna la definitiva entrata in vigore del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA", in attuazione a quanto previsto dal Decreto Legge 5/2012, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo", convertito con modificazioni dalla Legge 35/2012 LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 Il Regolamento si prefigge lo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA
  • 5.
    Fino ad oggiinfatti la molteplicità di autorizzazioni ambientali e relativi rinnovi a cui le imprese sono soggette ha rappresentato un ostacolo non indifferente allo svolgimento dell'attività con conseguenti effetti sui costi di gestione LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 Le disposizioni del nuovo D.P.R. 59/2013 non si applicano ai progetti e alle attività sottoposti a Valutazione Impatto Ambientale - VIA
  • 6.
    LA NUOVA AUTORIZZAZIONEUNICA AMBIENTALE Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 L’ A.U.A. sostituisce ben sette diverse autorizzazioni (Art. 3 del D.P.R. n. 59/2013): 1. SCARICHI Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 2. ACQUE REFLUE Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste 3. EMISSIONI IN ATMOSFERA3. EMISSIONI IN ATMOSFERA Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006 5. IMPATTO ACUSTICO Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, c.4 o c.6, Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 6. FANGHI DI DEPURAZIONE Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992 7. SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006
  • 7.
    LA NUOVA AUTORIZZAZIONEUNICA AMBIENTALE Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 L’Autorizzazione Unica Ambientale va richiesta con un'unica domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, SUAP Sarà compito di quest’ultimo, poi, inoltrare la documentazione e gestire le richieste agli altri Enti competenti coinvolti nel rilascio delle diverse autorizzazioni La domanda di Autorizzazione Unica Ambientale deve esser presentata dai gestori degli impianti a cui si applica il Regolamento (PMI di cui al D.M. 18 Aprile 2005 e impianti nonimpianti a cui si applica il Regolamento (PMI di cui al D.M. 18 Aprile 2005 e impianti non soggetti ad AIA) nel caso di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi menzionati (scarichi, acque reflue, emissioni in atmosfera, impatto acustico, fanghi di depurazione, smaltimento e recupero dei rifiuti) SCARICHI ACQUE REFLUEEMISSIONI IN ATMOSFERA IMPATTO ACUSTICO FANGHI DI DEPURAZIONE RIFIUTI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
  • 8.
    LA NUOVA AUTORIZZAZIONEUNICA AMBIENTALE Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 Il Regolamento assicura la certezza dei tempi: l’Autorizzazione viene rilasciata entro 90 giorni, a meno che non sia necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi, che si pronuncia entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (oppure 150 giorni nel caso siano richieste delle integrazioni) Dunque, con l'A.U.A. le imprese non devono piùDunque, con l'A.U.A. le imprese non devono più rivolgersi ad amministrazioni ed Enti diversi (Regioni, Province, Comuni, ARPA Regionali, Autorità di bacino ecc.) per ottenere le varie autorizzazioni ambientali (che possono avere, peraltro, validità temporali differenti) necessarie all'attività produttiva, ma avranno un unico soggetto interlocutore (il SUAP)
  • 9.
    LA NUOVA AUTORIZZAZIONEUNICA AMBIENTALE Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 DURATA E RINNOVO L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a quindici anni e deve essere rinnovata sei mesi prima della scadenza con istanza al SUAP In tale occasione, e solo nel caso in cui le condizioni di esercizio degli impianti siano rimaste immutate, le imprese richiedenti possono fare I gestori degli impianti possono non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP impianti siano rimaste immutate, le imprese richiedenti possono fare riferimento alla documentazione già in possesso delle Autorità competenti ai fini del rilascio della nuova Autorizzazione
  • 10.
    LA NUOVA AUTORIZZAZIONEUNICA AMBIENTALE Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 MODIFICHE e MODIFICHE SOSTANZIALI Analogamente a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore che intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ("variazione al progetto che possa produrre effetti sull'ambiente") ne dà comunicazione all'Autorità competente e, nel caso in cui quest'ultima non si esprimacompetente e, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica Se la modifica è sostanziale, ovvero tale da produrre potenziali effetti negativi e significativi sull'ambiente, il gestore dovrà invece presentare una nuova domanda di autorizzazione
  • 11.
    SINGOLE AUTORIZZAZIONI SEPARATE– Normativa precedente LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – D.P.R. 59/2013
  • 12.
    CASO STUDIO 1 NUOVAATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE (con presenza di sole emissioni in atmosfera) LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013
  • 13.
    • Utilizzo dimaterie prime non superiore a 500 kg/giorno l'impianto ricade nella parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 "Impianti ed attività di cui all'art. 272 comma 2" • Emissioni in atmosfera derivanti dal convogliamento dei CASO STUDIO NUOVA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE CONDIZIONI DI PARTENZA • Emissioni in atmosfera derivanti dal convogliamento dei fumi di estrusione • Scarichi idrici solamente da servizi igienici (non industriali) L’impianto non risulta assoggettato a VIA, né a screening. ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
  • 14.
    Gli adempimenti dicarattere normativo - ambientale a cui lo stabilimento è soggetto sono: • Emissioni in atmosfera: caso a) la Provincia ha adottato l'autorizzazione di carattere CASO STUDIO NUOVA ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE ADEMPIMENTI CON LA VECCHIA NORMATIVA caso a) la Provincia ha adottato l'autorizzazione di carattere generale: autorizzazione di carattere generale (ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006); validità: 10 anni caso b) la Provincia NON ha adottato l'autorizzazione di carattere generale: autorizzazione ordinaria (ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006); validità: 15 anni. • Scarichi idrici: autorizzazione non necessaria.
  • 15.
    CASO STUDIO NUOVA ATTIVITÀDI PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE È obbligatorio presentare domanda di AUA prima della scadenza del primo titolo (in questo caso l'autorizzazione al recupero rifiuti). Soggetto interlocutore: SUAP. Entro 120 giorni (o 150 in caso di richiesta di integrazioni) sarà rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale, con validità ADEMPIMENTI SECONDO IL NUOVO D.P.R. 59/2013 rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale, con validità pari a 15 anni; il rinnovo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla scadenza.
  • 16.
    LA NUOVA AUTORIZZAZIONEUNICA AMBIENTALE Le semplificazioni introdotte dal D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013 CASO STUDIO 2 IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PLASTICI
  • 17.
    CASO STUDIO IMPIANTO DIRECUPERO RIFIUTI PLASTICI CONDIZIONI DI PARTENZA • Attività di recupero rifiuti - scadenza autorizzazione: 2014 (Artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006) • Scarichi di acque reflue industriali - scadenza autorizzazione: 2015autorizzazione: 2015 (Art. 124 del D.Lgs. 152/2006) • Emissioni in atmosfera - scadenza autorizzazione: 2017 (Art. 269 del D.Lgs. 152/2006)
  • 18.
    CASO STUDIO IMPIANTO DIRECUPERO RIFIUTI PLASTICI L'impianto, supponendo abbia una capacità complessiva di recupero superiore a 10 t/giorno, ricade in Allegato IV (Progetti di infrastrutture, lettera z.b) della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, pertanto risulta soggetto a Screening (assoggettabilità a VIA). ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE soggetto a Screening (assoggettabilità a VIA). Lo Screening è lo strumento con cui l'autorità competente, sulla base dei criteri riportati nell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, verifica se il progetto possa comportare effetti negativi e significativi sull'ambiente. Nel caso in esame l'impianto non risulta assoggettato a VIA e rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della nuova Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013).
  • 19.
    ADEMPIMENTI CON LAVECCHIA NORMATIVA CASO STUDIO IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PLASTICI • Autorizzazione attività recupero rifiuti: Ente competente: Provincia; validità: 5 anni; rinnovo: 90 giorni prima della scadenza • Comunicazione per previsione di impatto• Comunicazione per previsione di impatto acustico: Ente competente: Comune • Autorizzazione agli scarichi acque reflue industriali: Ente competente: Provincia; validità: 4 anni; rinnovo: entro 1 anno dalla scadenza • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera: Ente competente: Provincia; validità: 15 anni; rinnovo: entro 1 anno dalla scadenza;
  • 20.
    CASO STUDIO IMPIANTO DIRECUPERO RIFIUTI PLASTICI ADEMPIMENTI SECONDO NUOVO D.P.R. 59/2013 È obbligatorio presentare domanda di AUA prima della scadenza del primo titolo (in questo caso l'autorizzazione al recupero rifiuti). Soggetto interlocutore: SUAP. Entro 120 giorni (o 150 in caso di richiesta di integrazioni) sarà rilasciatadi richiesta di integrazioni) sarà rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale, con validità pari a 15 anni; il rinnovo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla scadenza.
  • 21.
  • 22.
    Per ulteriori informazionie chiarimenti su LA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. 59/2013 contattateci:contattateci: www.geosolution.it info@geosolution.it Tel. 0498807531
  • 23.
    Grazie per l’attenzione Ilmateriale oggetto della presente trattazione costituisce proprietà intellettuale di Geosolution S.r.l. e come tale non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso scritto dell’autore (legge 22/04/1941 n. 633, art. 2575 e seg. C.C.) www.geosolution.it