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DATORI DI LAVORO
E LAVORATORI
GUIDA PRATICAAGLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA
E ALL’APPARATO SANZIONATORIO
DATORIDILAVOROELAVORATORI-Supplemento1alN.1/2011AnnoIdelsemestrale“EBINTERNEWS-BILATERALITÀNELTERZIARIO”
SpedizionePosteItalianeSpAinabb.post.70%RomaAut.n.C/AC/RM/75/2011
Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO”Ente Bilaterale Nazionale Terziario
Cop Sicurezza dorso 22mm:Layout 2 11-11-2011 15:02 Pagina 1
ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO
Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/57305405 - Fax 06/57135472
info@ebinter.it - ebinter@ebinter.it - www.ebinter.it
EB
IN
TEREB
IN
TER
LE ATTIVITÀ
COME NASCE
Ente Bilaterale Nazionale Terziario
GLI SCOPI
Ente Bilaterale Nazionale Terziario
I SOCI
Performa Confcommercio, Società consortile a responsabilità limitata, promossa dalla
CONFCOMMERCIO - Imprese per lʼItalia - ha lʼobiettivo generale di favorire la creazione, il
consolidamento, lo sviluppo delle PMI e lʼaumento dellʼoccupazione, attraverso la crescita delle
risorse umane sotto il profilo della formazione, della riqualificazione e dello sviluppo di nuova
imprenditorialità.
Costituita nel 1998, PERFORMA, certificata per la Qualità e per la conformità del proprio
sistema di gestione aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2008, promuove e organizza un
insieme di servizi qualificati per la soluzione delle problematiche di impresa. La gamma dei
servizi disponibili comprende sia le attività rivolte direttamente al management dellʼimpresa sia
le attività rivolte alle risorse umane impegnate a livelli diversi in azienda.
Performa è il partner delle PMI, nellʼelaborazione di strategie competitive mirate ad adeguare
strutture e risorse umane, progettando ed erogando attività di informazione, consulenza,
orientamento, formazione continua e di tipo specialistico.
La sede operativa è in p.zza G.G.Belli, 2, 00153 Roma.
Tel. 06/5866241 • Fax 06/5809704
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DATORI DI LAVORO E LAVORATORI
GUIDA PRATICA AGLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA
E ALL’APPARATO SANZIONATORIO
INDICE GENERALE
Introduzione pag. 7
PARTE I
ADEMPIMENTI PER DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI
CAPITOLO 1
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1. Istituire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi interno all’azienda pag. 13
2. Istituire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi esterno all’azienda pag. 22
3. Possibilità del datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi pag. 25
4. Garantire il regolare svolgimento dell’attività al responsabile e agli addetti
al servizio di prevenzione e protezione: permessi retribuiti e formazione pag. 27
CAPITOLO 2
NOMINE E DESIGNAZIONI
1. Nominare il responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi pag. 32
2. Nominare il medico autorizzato pag. 34
3. Nominare il medico competente pag. 38
4. Designare i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza pag. 42
5. Nominare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso pag. 44
6. Nominare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio pag. 46
7. Favorire l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello
aziendale (aziende con meno di 15 lavoratori) pag. 48
8. Favorire l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello
aziendale (aziende con più di 15 lavoratori) pag. 52
9. Avvalersi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale in caso
di mancata designazione di quello aziendale pag. 56
10.Individuare, nei casi previsti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
di sito produttivo pag. 58
CAPITOLO 3
GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
1. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale pag. 60
2. Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni assunte in materia di protezione pag. 65
3. Munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento pag. 67
4. Assicurare il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro pag. 69
CAPITOLO 4
GESTIONE DEI RISCHI
1. Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito ai rischi ed alla misure preventive adottate pag. 77
2. Eliminare i rischi o ridurli al minimo pag. 84
7
CAPITOLO 5
VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. Effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento pag. 92
2. Effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato pag. 102
3. Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi pag. 107
4. Rielaborare la valutazione dei rischi ed il relativo documento in occasione
di modifiche
del processo produttivo pag. 109
5. Custodire il documento di valutazione dei rischi pag. 110
6. Elaborare il documento di valutazione dei rischi interferenziali pag. 112
CAPITOLO 6
PREVENZIONE, CONTROLLO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
1. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza pag. 116
2. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi pag. 118
3. Programmare la prevenzione pag. 121
4. Adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi e garantire la
presenza di mezzi di estinzione idonei pag. 129
5. Prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di
assistenza medica di emergenza pag. 133
CAPITOLO 7
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1. Assicurare l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori pag. 138
2. Assicurare l'informazione e la formazione adeguate per i dirigenti e i preposti pag. 142
3. Assicurare l'informazione e la formazione adeguate per i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza pag. 143
4. Formare i lavoratori addetti alle emergenze pag. 145
5. Assicurare la formazione adeguata del datore di lavoro nei casi di svolgimento
diretto dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione pag. 149
CAPITOLO 8
ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
1. Attuare le misure indicate dal medico competente pag. 152
2. Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste pag. 156
3. Svolgere il controllo sanitario dei lavoratori pag. 158
CAPITOLO 9
COMUNICAZIONI, CONVOCAZIONI E CONSULTAZIONI
1. Comunicare i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza pag. 166
2. Comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro pag. 170
3. Convocare la riunione periodica pag. 179
4. Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ordine alla
valutazione dei rischi pag. 180
5. Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulle nomine
e sulle designazioni dei soggetti responsabili della sicurezza pag. 182
6. Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito
all’organizzazione della formazione pag. 184
7. Fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le informazioni e la
documentazione aziendale sulla sicurezza pag. 186
8. Consentire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’accesso
ai luoghi di lavoro pag. 187
CAPITOLO 10
ORGANIZZAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
1. Fare uso di segnali di avvertimento e di sicurezza pag. 190
2. Strutturare i luoghi di lavoro in base alle norme di sicurezza pag. 192
3. Assicurare la manutenzione di ambienti di lavoro, attrezzature e impianti pag. 204
CAPITOLO 11
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
1. Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi e idonee ai fini
della salute e sicurezza pag. 206
2. Sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche pag. 208
3. Riservare l'uso dell'attrezzatura ai lavoratori che abbiano ricevuto una
informazione, formazione ed addestramento adeguati pag. 212
4. Sottoporre le attrezzature pericolose ad interventi di controllo periodici pag. 214
CAPITOLO 12
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1. Fornire ai lavoratori DPI conformi ai requisiti di sicurezza pag. 217
2. Individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi pag. 222
3. Assicurare una formazione adeguata sull’utilizzo dei DPI pag. 224
CAPITOLO 13
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
1. Adottare le misure necessarie allo scopo di ridurre il rischio che comporta
la movimentazione manuale dei carichi pag. 226
2. Sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria pag. 230
3. Assicurare ai lavoratori la formazione e l’addestramento adeguati in
relazione ai rischi lavorativi pag. 234
CAPITOLO 14
LAVORO AL VIDEOTERMINALE
1. Organizzare i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di sicurezza pag. 236
2. Sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria pag. 241
3. Fornire ai lavoratori informazione e formazione adeguate pag. 247
CAPITOLO 15
CONTRATTI DI APPALTO, D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
1. Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi pag. 249
2. Elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali pag. 250
3. Valutare che il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto al costo
del lavoro e al costo relativo alla sicurezza pag. 253
4. Munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice
di apposita tessera di riconoscimento pag. 257
CAPITOLO 16
LE SANZIONI PER DATORI DI LAVORO IN SINTESI
1. Sanzioni generali in tema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro pag. 260
2. Luoghi di lavoro pag. 276
3. Contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione pag. 278
4. Uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e
impianti e apparecchiature elettriche pag. 281
5. Cantieri temporanei e mobili pag. 292
6. Lavori in sotterraneo pag. 306
7. Scavi e splateamenti pag. 307
8. Viabilità e luoghi di transito pag. 312
9. Demolizioni pag. 315
10. Segnaletica di salute e sicurezza pag. 317
11. Movimentazione manuale dei carichi pag. 319
12. Attrezzature munite di videoterminale pag. 321
13. Protezione dagli agenti fisici pag. 324
14. Protezione dalle sostanze pericolose pag. 333
15. Protezione dagli agenti biologici pag. 371
16. Protezione da atmosfere esplosive pag. 389
PARTE II
DIRITTI E OBBLIGHI DEI LAVORATORI
CAPITOLO 1
DIRITTI E OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1. Diritti dei lavoratori pag. 395
2. Obblighi dei lavoratori pag. 398
3. Contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione pag. 399
CAPITOLO 2
LE SANZIONI PER I LAVORATORI
1. Le sanzioni in sintesi pag. 403
Introduzione
Uno degli aspetti più qualificanti e significativi dell’azione correttiva operata
dal D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106, di modifica al teso unico sulla sicurezza
sul lavoro, è rappresentato dalla semplificazione della disciplina
prevenzionale in un’ottica che tende ad agevolare la chiarezza del dato
normativo quale presupposto per favorirne un applicazione corretta ed
efficace. Centrale, in questa prospettiva, è la revisione e il potenziamento
dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità posti in capo a datori di
lavoro, dirigenti e preposti, soggetti che divengono, per tale via, i
protagonisti attivi e determinanti della funzione prevenzionale ed assi
portanti dell’intera organizzazione aziendale. Nonostante l’intervento
operato dal legislatore, il quadro legislativo che caratterizza il settore della
salute e della sicurezza sul lavoro rimane ancora oggi complesso ed
articolato, soprattutto a causa dei numerosi obblighi cui sono tenuti i
diversi soggetti coinvolti. Attualmente, infatti, gli adempimenti che il datore
di lavoro di una media impresa deve compiere, unitamente al dirigente o al
preposto, per vedere assicurata la conformità ai requisiti di sicurezza
imposti dal D.Lgs 81/08, sono oltre 300, diversamente declinabili in
ragione della tipologia di attività esercitata, del numero di lavoratori
presenti in azienda e della specifica funzione aziendale rivestita. Si va
dalle procedure di gestione della prevenzione, alla valutazione dei rischi,
all’istituzione del servizio di prevenzione e protezione, alla formazione,
informazione ed addestramento dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria
fino alla gestione delle emergenze. Ciascun adempimento necessità poi di
una modulistica specifica per essere adeguatamente compiuto e del
rispetto di una ben definita scansione temporale. A ciò si aggiunga la totale
assenza di indicazioni interpretative ed applicative volte a fornire risposte
chiare e precise agli operatori sui numerosi aspetti ancora dubbi che sono
emersi nel corso di questo primo anno e mezzo di vigenza del testo unico.
Con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura organica ed unitaria dei
diversi adempimenti a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti, il volume, rivolto a professionisti, responsabili della sicurezza,
imprese e lavoratori, avvocati ed operatori del diritto in genere, si propone
come un pratico e agevole strumento per orientare le aziende, fornendo loro
l’indicazione dei principali obblighi normativi vigenti, le modalità di
espletamento, la loro frequenza di aggiornamento e le formule
indispensabili per la loro corretta realizzazione. Per ciascun soggetto sono
stati raggruppati e descritti gli obblighi legislativi cui deve adempiere, con i
riferimenti alla modulistica di sicurezza appositamente predisposta. Il testo
è arricchito con una serie di esempi pratici e replicabili, con la principale
modulistica di riferimento, con questionari e check-list per una migliore e
più approfondita valutazione delle condizioni di rischi aziendali. Per
conferire poi una maggiore praticità all’esposizione, all’inizio di ciascun
7
paragrafo è stata inserita una tabella di sintesi ove sono concentrate, in
breve, tutte le informazioni utili direttamente connesse al tema trattato.
Aspetti
rilevanti
Brevissimo flash sul contenuto del paragrafo
Legislazione Articolo di legge o del contratto collettivo di
categoria
Sanzioni Vengono riportate le principali sanzioni previste
dal D.Lgs per il mancato rispetto dei vari
adempimenti.
8
PARTE I
IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE
CAPITOLO 1
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1. Istituire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi interno
all’azienda
Il datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e
protezione all'interno della azienda o della unità produttiva.
Art. 31, comma 1, del D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del responsabile
del servizio di prevenzione è punito con l’arresto da tre a sei mesi
o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
A) Istituzione del servizio di prevenzione e protezione
L’articolo 31 del D.Lgs 81/08, tenendo conto di quanto originariamente
disposto dall’art. 8 del D.Lgs 626/1994, prevede che il datore di lavoro
debba organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno della
azienda o della unità produttiva, o deve incaricare persone o servizi
esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli
organismi paritetici.
Per servizio di prevenzione e protezione si intende l'insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività
di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unità produttiva.
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono
possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati, devono
essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio
incarico. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro
può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione
di prevenzione e protezione del servizio. Ove il datore di lavoro ricorra a
persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria
responsabilità in materia. L’istituzione del servizio di prevenzione e
protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è
comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai
sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
13
decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori.
Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di
imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e
protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per
l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del
responsabile.
B) Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali,
disciplinato dall’articolo 33 del D.Lgs 81/08 (ex art. 9 del D.Lgs
626/1994) deve provvedere:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi
e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il
servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
C) Scopi ed obiettivi del servizio di prevenzione e protezione
Se il Servizio di prevenzione e protezione dei rischi è interno all'azienda,
esso costituisce uno strumento a disposizione dell'imprenditore per
l'esercizio dell'impresa. Se invece è esterno all'azienda costituisce
propriamente una collaborazione convenzionata di professionisti esperti
di sicurezza, che usano proprie strutture. Lo scopo primario comunque
di tale struttura è quello di promuovere, nel posto di lavoro,
condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita
lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro
benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie ed infortuni,
14
fungendo da consulente specializzato del datore di lavoro su ciò che
attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle
misure preventive, definizione delle procedure, informazione) relative alla
promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per
raggiungere questo scopo sono richieste competenze multidisciplinari
integrate in un'apposita organizzazione ed afferenti sostanzialmente a
due tipologie di professionalità: di igiene industriale e di sicurezza con
competenze anche in campo di tecniche di comunicazione e di
organizzazione del lavoro. L'ultima competenza necessaria per la più
ampia attuazione delle attività di prevenzione, quella medico sanitaria, è
situata nella figura del medico competente, che il D.Lgs 81/08 prevede
concettualmente al di fuori del SPP, anche se dovrà, per molte funzioni,
cooperare strettamente con lo stesso, come del resto è previsto in diversi
passaggi della legge stessa.
La competenza in campo ergonomico, si colloca in un area di "border-
line" tra la competenza di organizzazione del lavoro e quella medico
sanitaria. Il Servizio di prevenzione e protezione per realizzare tali
finalità deve porsi alcuni obiettivi fondamentali che sono:
individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo,
delle situazioni pericolose e dei rischi
individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
elaborazione della valutazione dei rischi
individuazione ed attuazione (secondo un programma con ben
identificate priorità) di misure di prevenzione e protezione, che
comprendono misure tecniche, impiantistiche, comportamentali,
organizzative, informative e formative.
Vanno sottolineati, a questo punto, due ulteriori aspetti di fondamentale
importanza:
il Servizio di prevenzione e protezione è una struttura che il datore
di lavoro utilizza per il raggiungimento degli obiettivi indicati;
i componenti del Servizio sono tenuti al segreto professionale
relativamente al processo produttivo, fatte salve naturalmente le
informazioni che devono essere socializzate per conseguire gli
obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Per mettere il SPP in grado di disporre correttamente ed
efficacemente delle necessarie conoscenze, il datore di lavoro deve
fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed
al mantenimento degli obiettivi. Appare però evidente la necessità che
tale attività documentale non si traduca in un danno per il datore di
lavoro che potrebbe vedere svelati segreti e conoscenze sui processi
lavorativi. In tal senso la documentazione potrà essere opportunamente
classificata con procedure che consentono al datore di lavoro la massima
garanzia e tutela della riservatezza.
15
D) Funzioni ed attività
Per realizzare lo scopo e gli obiettivi prima definiti, devono essere
precisate, in modo operativo, le funzioni e le attività del Servizio di
prevenzione e protezione. Le funzioni, dal punto di vista operativo, sono:
(1) analisi della situazione e definizione dei problemi, (2) progettazione
degli interventi e contestuale formulazione al datore di lavoro delle
esigenze di intervento preventivo in tutte le sue articolazioni, (3)
controllo nella realizzazione degli interventi programmati, (4) attività di
informazione nei confronti dei lavoratori, (5) valutazione di efficacia e di
efficienza
1. L'analisi della situazione e la definizione dei problemi comprende
l'identificazione e la valutazione dei bisogni dell'azienda/unità
produttiva dal punto di vista della sicurezza e della salute dei
lavoratori, nonché dell'ambiente, il riconoscimento e la classificazione
dei problemi secondo un ordine di priorità, l'analisi delle loro
conseguenze sulla sicurezza e la salute e sull'azienda in generale; tale
analisi va condotta in modo partecipato, non solo garantendo il ruolo
del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la partecipazione
del medico competente, ove presente, ma anche la partecipazione
col più ampio coinvolgimento di tutti i lavoratori, in quanto portatori
di esperienze e conoscenze di insostituibile importanza.
2. La seconda funzione comprende la progettazione di programmi di
prevenzione e controllo dei rischi e dei problemi identificati nella fase
precedente. Tale funzione si realizza attraverso attività rivolte a
diversi obiettivi che sono selezionati a seconda della natura del posto
di lavoro. In questo modo potranno essere compresenti, prevalenti o
addirittura esclusive attività di sicurezza, di igiene industriale,
sanitarie, ergonomiche, psicologiche, organizzative, etc. Questa
funzione prevede anche la presentazione al datore di lavoro del
programma stesso, comprese indicazioni operative ed opzioni
che tengano conto anche del rapporto costi benefici. Spetta poi al
datore di lavoro la decisione di mettere in atto quanto sopra, in modo
integrale o parzialmente, con piena assunzione di ogni responsabilità
nel merito.
3. La terza funzione è il momento effettivamente operativo in cui il
Servizio di prevenzione e protezione controlla la realizzazione di
tutto quanto è stato definito in precedenza, realizzazione che, per
altro, come appena detto, non è a suo carico, ma diretta dal datore di
lavoro o eventualmente dirigente o preposto. Per supportare tale
funzione è fondamentale conoscere ed adottare metodi, strumenti e
procedure finalizzati alla sorveglianza degli ambienti di lavoro.
4. La quarta funzione consiste nell'attuazione e gestione dei
necessari flussi informativi verso i lavoratori anzitutto, ma anche
verso dirigenti, quadri intermedi etc. per la miglior gestione dei
processi preventivi.
16
5. La quinta funzione viene realizzata per verificare se le azioni
adottate a scopo preventivo per il controllo dei rischi e per lo
sviluppo delle condizioni di lavoro ottimali dal punto di vista della
sicurezza e della salute sono state efficaci e hanno avuto successo. A
questo scopo occorre adottare nell'ambito di una strategia di
valutazione metodi ed indicatori concretamente applicabili.
Le attività individuabili nell'ambito delle cinque funzioni sopra indicate
possono essere sintetizzate come di seguito:
esame della documentazione e fonti informative preliminari
sopralluogo e orientamento preliminare all'interno dell'azienda
sopralluoghi ulteriori approfonditi in merito a problemi emersi
nella fase 2
stima dei problemi di salute e sicurezza e dei rischi
recupero delle esperienze e considerazioni dei lavoratori
interessati
eventuale esecuzione di rilievi e campionamenti ambientali
individuazione delle misure preventive (in tutti i sensi) da attuare
definizione delle procedure di sicurezza
stesura del programma attuativo con indicazione delle opzioni
tecniche e del rapporto costi benefici e sua presentazione al datore
di lavoro
progettazione delle attività di tipo informativo, calibrate per i
diversi interlocutori e destinatari
effettuazione delle attività di tipo informativo
collaborazione alla progettazione delle attività di tipo formativo
sorveglianza e controllo della sistematica applicazione di quanto
indicato ai punti precedenti
Queste attività sono di fatto quelle che il SPP dovrà gestire
sistematicamente, anche se sono di particolare rilevanza in sede di
prima applicazione del processo di valutazione dei rischi. Poi le stesse
attività continueranno se pure con intensità e frequenza diversa da
quella iniziale. Nel prosieguo dell'attività del SPP, diventerà
particolarmente strategica anche l'attività di consulenza nella
pianificazione e progettazione dei luoghi di lavoro, nell'acquisto e
gestione delle attrezzature, dei dispositivi di protezione individuale,
nonché l'attività di supporto nella gestione dei rapporti, a livello tecnico,
con gli organi preposti alla vigilanza e controllo. Esiste infine un ultimo
insieme di attività strettamente legate al sistema informativo, e alla
ricerca ed informazione. Si tratta di:
raccolta e registrazione di dati sulla situazione di salute generale,
sulle patologie professionali e sugli infortuni nella azienda;
ricerca su problemi di salute e sicurezza del lavoro dell’azienda;
valutazione a lunga scadenza delle attività del Servizio di
prevenzione e protezione dell’azienda e della loro efficacia
Tutte le attività di pertinenza del SPP vanno gestite in stretta
17
collaborazione con altri partner interni o esterni all'azienda, infatti, la
grande varietà di metodologie impiegate richiede implicitamente una
collaborazione multidisciplinare di esperti con competenze diverse,
quali medici del lavoro, igienisti del lavoro, psicologi, ergonomi, tecnici
della sicurezza, etc. E' inoltre importante sottolineare la necessità di
verificare sistematicamente la qualità e di standardizzare i metodi usati
nella realizzazione di ognuna delle attività del Servizio di prevenzione e
protezione.
E) Risorse umane: competenze e capacità necessarie
Le funzioni, le attività ed i compiti del Servizio di prevenzione e
protezione richiedono l'individuazione di un metodo generale per
l'attuazione di quanto previsto dal legislatore.
Il prerequisito per attuare quanto sopra è quello di disporre di adeguate
risorse e competenze che però devono essere integrate da un forte
approccio metodologico. Tale metodologia è estremamente importante
poiché il Servizio di prevenzione e protezione influisce sui pericoli
attraverso gli esiti delle proprie attività. Le competenze e le capacità di
cui verranno tracciati sommari profili sono ovviamente reperibili, a
seconda delle disponibilità ed opportunità, all'interno dell’organizzazione
aziendale ovvero all'esterno a seconda delle valutazioni del datore di
lavoro.
A. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione è
caratterizzato da due aree di competenza: una gestionale ed una
tecnico-specifica, fra loro integrate. La prima area attiene a capacità
organizzative, relazionali ed amministrative cioè alla capacità di
programmare, pianificare, comunicare (con vari soggetti) gli obiettivi,
di reperire, sviluppare, gestire e motivare le risorse umane. Nell'area
tecnico-specifica invece possono essere rappresentate varie
competenze culturali che concorrono a definire più in generale la
prevenzione. In particolare si può trattare di conoscenze ricavate
dall'igiene industriale o dalla sicurezza sul lavoro, dall'ergonomia e
dalle tecniche di analisi dell'organizzazione del lavoro nonché da altre
discipline correlate per aziende e/o unità produttive che si
caratterizzano per particolari pericoli e/o rischi e naturalmente dalla
profonda conoscenza delle norme di legge e delle norme di buona
tecnica. Va ricordato che, il Responsabile del SPP non è definito nel
D.Lgs 81/08 né dirigente nè preposto, nè tantomeno assoggettato a
responsabilità penale in quanto non menzionato nel titolo IX del
decreto, relativo alle sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme.
Il problema della sua eventuale responsabilità in caso di
infortunio sul lavoro, sarà valutato dalla magistratura sulla base
della sua collocazione interna o esterna all'azienda e di un'attenta
analisi del processo che ha portato al verificarsi dell'infortunio. Se il
Responsabile aveva mancato di individuare un pericolo, e di
18
conseguenza individuare le necessarie misure preventive, non
fornendo al datore di lavoro l'informazione necessaria per attuare le
stesse, potrebbe essere chiamato a rispondere, ovviamente in
concorso con il datore di lavoro, dell'evento; ove invece il
Responsabile aveva correttamente individuato il problema e indicate
le soluzioni, ma il datore di lavoro o il dirigente o il preposto non ha
dato seguito alle sue indicazioni, egli dovrebbe essere sollevato da
qualsiasi responsabilità nel merito dell'evento. Sarà naturalmente
l’autorità giudiziaria a pronunciarsi su questioni di questo tipo.
B. Gli altri componenti del SPP saranno caratterizzati in base alle loro
competenze tecniche specifiche, che possono essere tra loro differenti
(igienista industriale, tecnico della sicurezza, etc.); sicuramente
terreni di conoscenza/competenza comuni a tutte le figure sono quelli
della legislazione, delle norme di buona tecnica e delle tecniche di
comunicazione.
C. Altre figure di supporto possono essere di volta in volta individuate
a seconda della complessità e specificità dei problemi di prevenzione
emersi dalla valutazione del rischio e dal programma di prevenzione e
protezione scaturito da questo nonché dal piano di informazione e
formazione necessario per sostenerlo. Tali figure possono
naturalmente (ed in genere lo saranno) essere anche esterne al SPP o
addirittura all'azienda stessa (anche nel caso di un SPP aziendale).
F) Struttura e dimensione del servizio di prevenzione e protezione
Appare molto difficile fornire indicazioni univoche e ben motivate per la
struttura e dimensione dei SPP, in quanto troppe sono le variabili che
influenzano questi due parametri.
E’ però certo che la struttura e la dimensione del SPP debba essere
articolata tenendo in considerazione la tipologia produttiva (settori o
comparti), le dimensioni aziendali, il contesto organizzativo della/e
azienda/e.
La definizione caso per caso (cioè azienda per azienda) del numero di
persone e del modo di organizzarle, dipende da molti fattori quali:
1. il comparto/settore produttivo, quale generico indicatore delle
numerosità e complessità dei problemi da affrontare;
2. il numero di lavoratori addetti, le dimensioni aziendali, l’eventuale
articolazione su più sedi distinte, quali valori quantitativi su cui
plasmare il SPP;
3. il divario da colmare tra ciò che è già stato fatto (strutture, cultura,
organizzazione) per la prevenzione e ciò che è previsto dalla
complessiva normativa vigente; un grande divario comporta la
necessità di consistenti investimenti e tra questi anche in personale
tecnico specializzato per finalità di prevenzione;
4. le caratteristiche di gravità ed estensione del profilo di rischio
dell'azienda che supera la generica attribuzione dei rischi per
19
comparto, per entrare invece nella dimensione dei problemi
individuali di quella impresa;
5. l’esistenza e consistenza di esperti interni monotematici
qualificati che caratterizza l'organico produttivo; questi specialisti
possono infatti integrare conoscenze e competenze su singoli fattori
di rischio (esempio peculiare è il settore di fisica sanitaria in
un'azienda ospedaliera) da essere di fatto, anche se part-time,
potenziali costituenti del Servizio di prevenzione e protezione, la cui
opera di coordinamento può sostituire competenze interne e a tempo
pieno del SPP;
6. Lo stato di avanzamento applicativo del modello di "Qualità
Totale"; la dimensione di dotazione organica e di competenze
professionali da prevedere nel SPP non può infatti essere
considerata in modo neutrale rispetto alla "concezione" strategica
d'impresa esistente (o che si intende promuovere) nel rapporto tra
produzione e prevenzione; è infatti noto come approcci di "qualità
totale" integrano nella promozione della qualità del processo
produttivo sia la prevenzione che le esigenze di qualità del prodotto.
Omogeneamente caratterizzata da tale "filosofia", la dotazione
organica del SPP potrebbe essere un po' più limitata, caratterizzata
soprattutto da personale laureato, potendo contare su una rete
diffusa ed integrata di "esperti" caratterizzati da una qualità di
"mestiere" spendibile sia nel miglioramento della produzione, sia nel
miglioramento della qualità del lavoro e della qualità dei
comportamenti e del saper fare con finalità di prevenzione; ciò
presuppone ovviamente una parziale riconversione-completamento
professionale che non può che derivare da chiare ed inequivocabili
scelte strategiche aziendali.
Come emerge in particolare da quest'ultimo punto il problema non è solo
di dimensione quantitativa del SPP ma anche di dimensione qualitativa
(quali figure professionali?). Un'ultima considerazione riguarda la
collocazione del SPP nell'architettura dell'organigramma e
funzionigramma aziendale: date le sue funzioni e caratteristiche, la
collocazione che appare più opportuna è in posizione di staff rispetto al
datore di lavoro o comunque alle più alte gerarchie aziendali, in modo da
dare a questa struttura, - che per i suoi compiti essenzialmente
"consulenziali", per il suo ruolo di "staff" e non di "line" (quindi di scarso
peso gerarchico), per le sue caratteristiche di problematicità (è verosimile
che possa entrare in conflitto con le esigenze produttive, e quindi con le
figure che tali esigenze presidiano), appare debole in termini di "peso
specifico" all'interno dell'azienda, e forte solo dell'autorevolezza tecnico-
scientifica del suo responsabile (o dei suoi collaboratori), - una "forza"
riflessa che le deriva dall'essere in staff (e quindi in forma di rapporto
privilegiato, almeno in termini di relazioni e comunicazioni) con le più
alte gerarchie aziendali. Quindi il SPP dovrebbe contare sulla sua
20
intrinseca autorevolezza e sull'autorità che gli deriva dalla contiguità con
gli alti vertici aziendali o con la stessa proprietà.
21
2. Istituire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi esterno
all’azienda
Il datore di lavoro che non intende organizzare il servizio di
prevenzione e protezione all'interno dell’azienda o dell’unità
produttiva, può o incaricare persone o servizi esterni costituiti
anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi
paritetici. In tal caso i soggetti esterni devono essere in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 32 del D.Lgs 81/08.
Artt. 31, comma 1, e 32 del D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del responsabile
del servizio di prevenzione è punito con l’arresto da tre a sei mesi
o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro che non intenda organizzare il
servizio di prevenzione e protezione all'interno dell’azienda o dell’unità
produttiva, può incaricare persone o servizi esterni costituiti anche
presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. In tal
caso i soggetti esterni devono essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 32 del D.Lgs 81/08. Le soluzioni al riguardo ipotizzabili sono
le seguenti:
• Servizio di prevenzione e protezione interno all'azienda con supporti
esterni
Riteniamo questa la soluzione migliore per le aziende industriali con
più di 200 addetti (per legge tenute ad avere il SPP interno) ma con
meno di 1000 addetti (o 500, vedi punto precedente). In questo caso il
SPP non avrà al suo interno tutte le competenze necessarie, ma sarà
più snello e agile, e sarà supportato da un'adeguata rete di
competenze esterne.
• Servizio di prevenzione e protezione per gruppi di aziende
Organizzato congiuntamente da diverse aziende di piccola e media
dimensione generalmente localizzate nella stessa area geografica.
L'amministrazione ed il finanziamento del servizio può essere garantito
congiuntamente dalle aziende del gruppo interessato. Il vantaggio di
questo modello è la vicinanza con il posto di lavoro e la diretta
proprietà da parte delle aziende, che sono i clienti del servizio, e la
sua flessibilità nel rispondere ai diversi bisogni delle piccole e medie
aziende. Ammesso che la popolazione di lavoratori di cui occuparsi sia
sufficientemente ampia, un'équipe a tempo pieno, ben equipaggiata e
multidisciplinare, può essere organizzata in modo assai simile a quella
22
dei servizi delle grandi aziende. I problemi evidenziati in questo tipo di
modello sono invece legati al fatto che: l'attività viene condotta
dall'esterno delle aziende, e ciò potrebbe causare problemi
particolarmente se le aziende sono disperse in una vasta area
geografica; si possono incontrare anche ostacoli nel tentativo di
rispondere a bisogni molto diversificati dato il grande numero di
clienti.
• Servizi di Prevenzione e Protezione orientati per settore (o comparto
produttivo)
E' questo un modello di servizio specificatamente organizzato per un
particolare settore dell'attività economica, come potrebbe essere quello
delle costruzioni, quello alimentare, quello agricolo, etc. La copertura
geografica di tale servizio può variare, a seconda del comparto in
questione, da un'area geografica circoscritta, fino ad una dimensione
regionale o interregionale. La forza di questo modello consiste nella
possibilità di organizzare servizi grandi, ben equipaggiati e con buon
personale, dotati, se necessario, di mezzi mobili, con la possibilità di
concentrarsi su specifici problemi del singolo comparto, e con la
possibilità di portare avanti programmi di prevenzione o azioni di
promozione attraverso l'intero comparto. I problemi possono derivare
dal carattere esterno del servizio e, in alcuni casi, dalla localizzazione
remota rispetto all'azienda. Non vi è tuttavia dubbio sul fatto che in
questo modello come nel primo, è fortemente aumentata la possibilità
di integrare l'attività di prevenzione con il processo produttivo,
seguendo in questa integrazione logiche organizzative di "Total
Quality".
• Servizio di Prevenzione e Protezione esterno all'azienda
Questo modello che opera all’esterno dell'azienda è applicabile nelle
aziende piccola dimensione, che non posseggono, al loro interno,
risorse specifiche da destinare a questa funzione. La forza di questo
modello consiste nell’estrema flessibilità di gestione e dai costi
relativamente meno sostenuti rispetto all’organizzazione di un servizio
interno.
Per raggiungere la massima copertura di lavoratori e di aziende da parte
del Servizio di prevenzione e protezione, nessuno dei modelli citati
precedentemente da solo è forse sufficiente, ma può essere necessaria la
combinazione di due, o più, differenti opzioni per offrire un servizio
completo.
La scelta del modello dovrebbe essere basata sulla realistica capacità di
dare soddisfazione ai bisogni delle aziende e dei lavoratori in questione e
di assicurare la più ampia copertura, senza, tuttavia, compromettere
professionalità e qualità.
23
Oltre alla consulenza tecnico-scientifica i Servizi di prevenzione e
protezione dipendono in modo vitale dalla possibilità di accedere ad
informazioni tecnico-scientifiche su problemi di prevenzione nei luoghi di
lavoro e a dati sulle condizioni di rischio e di salute a livello nazionale e
di singole aziende. I sistemi informativi locali, regionali e nazionali
dovrebbero fornire informazioni sulla forza lavoro e sui lavoratori
occupati, sui pericoli e rischi, anche rilevanti, presenti a livello di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, prodotti e anche nell'ambito
di attività individuate per comparto produttivo, sulla situazione attuale e
sulle tendenze degli infortuni sul lavoro, sulle patologie professionali e
su quelle correlate col lavoro e, dove è possibile, sui dati di monitoraggio
ambientale e biologico nonché sulle soluzioni di bonifica sperimentate
con efficacia e del loro impatto organizzativo. Questi dati sono importanti
come riferimenti per stimare la situazione dei rischi nella azienda in cui
il Servizio è interessato. Il Servizio ha bisogno, inoltre, di dati a livello di
azienda, sui cicli produttivi, sui piani di ristrutturazione, sulle condizioni
di salute dei lavoratori e sui livelli di assenteismo per motivi di salute,
sugli infortuni e sulle malattie professionali.
L'accesso a tali dati dovrebbe essere organizzato in forma sistematica e
su base permanente che assicuri un flusso tempestivo verso il Servizio
su tutti gli aspetti più rilevanti per le finalità dallo stesso perseguite.
Poiché inoltre, solo i Servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di
lavoro più grandi sono autosufficienti per tutti i tipi di attività delineati,
la maggior parte di questi, per realizzare propriamente tutti i compiti,
hanno bisogno del supporto di esperti esterni. Questi ultimi potrebbero
essere utilizzati come supporto di tipo informativo, di ricerca e di
formazione ma anche essere integrati per completare l'arco delle
competenze del personale del Servizio. Le aree di competenza che più
frequentemente sono necessarie sono diverse e ricoprono il campo
dell'igiene della tossicologia, dell'analisi di sicurezza, della tecnologia di
controllo, dell'ergonomia, etc. Fondamentale quindi è la scelta di tali
supporti secondo criteri che certificano l’adeguatezza delle capacità
nonché l'efficienza e l'efficacia dei risultati.
24
3. Possibilità del datore di lavoro si svolgere direttamente i compiti
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, purchè abbia
preventivamente frequentato i corsi di formazione previsti dagli
articoli 45 e 46 del D.Lgs 81/08.
Artt. 34 del D.Lgs 81/08
Giurisprudenza
Il datore di lavoro, in caso di svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione, se non partecipa ai prescritti corsi di
formazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui
ai commi successivi. Il datore di lavoro che intende svolgere tali compiti,
deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle
articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui sopra, conserva validità la
formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16
gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui sopra.
25
Il datore di lavoro che svolge i compiti di prevenzione e protezione è
altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento. Tale obbligo si
applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza
dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, del D.Lgs 81/08, nelle
imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento
dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a
persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così
come previsto all’articolo 31 del medesimo decreto, dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa
frequenza degli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46
del D.Lgs 81/08, e relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi,
analiticamente descritti nel successivo Capitolo 7.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Decreto 16 gennaio 1997 - Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere
direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 27 del 3 febbraio 1997)
(Omissis)
Art. 3 - Formazione dei datori di lavoro.
I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i
compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e
penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di
sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore
(Omissis)
26
4. Garantire il regolare svolgimento dell’attività al responsabile e
agli addetti al servizio di prevenzione e protezione: permessi
retribuiti e formazione
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire l’ordinario diritto allo
svolgimento dell’attività da parte del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione. Deve, in particolare, riconoscere
permessi retribuiti e formazione adeguata.
Artt. 34 del D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non consentono ai
lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute, sono puniti con l’ammenda da 2.000 a
4.000 euro.
Nell’ipotesi di affidamento dell’incarico di Rspp interno, sorge il problema
della compatibilità tra il rapporto gerarchico tra datore di lavoro e
responsabile del servizio, in relazione al necessario grado di autonomia
e indipendenza che quest’ultimo deve necessariamente avere. In
proposito, l’art. 34 del D.Lgs 81/08 ha previsto l’obbligo, da parte del
datore di lavoro, di garantire il diritto allo svolgimento dell’attività da
parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dovendo,
in particolare, riconoscere permessi retribuiti e formazione adeguata.
Sotto quest’ultimo profilo, ed in assenza di altra indicazione operativa in
merito alle modalità di esercizio dell’attività di Rspp interno, ed ai
rapporti tra questa specifica attività e quella svolta ordinariamente per il
datore di lavoro dal dipendente, riteniamo possa essere utile richiamare
la contrattazione collettiva a livello interconfederale. Quest’ultima è
intervenuta, in realtà, per regolare la designazione e le prerogative del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei settori delle aziende
aderenti alla Confindustria (accordo interconfederale del 22 giugno
1995), alla Confapi (accordo interconfederale del 27 ottobre 1995) e delle
aziende artigiane (accordo interconfederale 22 novembre 1995), alle
aziende Confcooperative (accordo interconfederale 5 ottobre 1995), alle
aziende Confcommercio (accordo interconfederale 18 novembre 1996),
alle aziende Confesercenti (accordo interconfederale 20 novembre 1996)
nonchè nel settore del pubblico impiego (accordo interconfederale del 7
maggio 1996) che il Governo è stato autorizzato a sottoscrivere con
provvedimento del Consiglio dei ministri del 5 giugno 1996. Riteniamo
tuttavia estensibili analogicamente i principali richiami operati dalla
contrattazione collettiva anche per i casi in cui il dipendente svolga
l’attività di Rspp. Per comodità riportiamo gli aspetti più significativi,
27
applicabili alla figura del Rspp, contenuti nella contrattazione collettiva
con riferimento ai settori dell’industria, del terziario e dell’artigianato.
Aziende industriali
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i
rappresentanti vengono designati di norma nell'ambito delle R.S.U.
(l'elezione diretta è prevista solo in assenza di tali organismi). I
rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni. Il numero dei
rappresentanti ed i permessi loro attribuiti per l'espletamento dei
compiti istituzionali risultano dal prospetto che segue:
Nn.
dipendenti
(*)
dell'unità
produttiva
N.
rappresentanti
per la
sicurezza
Ore annue di
permesso
retribuito
per
rappresentante
in complesso
fino a 5 1 12 12
da 6 a 15 1 30 30
da 16 a
200
1 40 40
da 201 a
300
3 (**) 40 120
da 301 a
1.000
3 40 120
oltre
1.000
6 40 240
(*) L'accordo Confapi specifica che, ai fini dell'applicazione delle classi
dimensionali, sono conteggiati tutti i dipendenti a libro matricola che
prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori a tempo parziale
vengono conteggiati "pro_quota".
(**) Di cui - secondo l'accordo Confindustria - 1 eletto tra i lavoratori e 2
individuati tra i componenti della R.S.U.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una
formazione specifica impartita secondo un programma base di 32
ore che deve comprendere:
1. conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa
in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
2. conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di
28
prevenzione e protezione;
3. metodologie sulla valutazione del rischio;
4. metodologie minime di comunicazione.
Alla contrattazione nazionale di categoria è demandata l'individuazione
di ulteriori contenuti specifici della formazione (anche per quanto
riguarda la metodologia didattica). Per lo svolgimento del programma di
formazione sono concessi permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli
risultanti dalla tabella che precede.
Aziende del terziario
A) Aziende fino a 15 dipendenti
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Per
l'espletamento dei propri compiti istituzionali, al rappresentante per la
sicurezza sono riconosciuti permessi pari a:
a) 12 ore annue nelle aziende fino a 5 dipendenti;
b) 16 ore annue nelle aziende da 6 a 10 dipendenti;
c) 24 ore annue nelle aziende da 11 a 15 dipendenti.
Per le aziende stagionali il monte ore suindicato viene riproporzionato in
relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo
di: 4 ore annue nel caso previsto sub a); 5 ore annue nel caso sub b) e 7
ore annue nel caso sub c).
In considerazione delle peculiarità del settore e in attuazione del criterio
sussidiario contenuto nell'art. 18 del D.Lgs. n. 626 (vedi ora artt. 47 e
seguenti del D.Lgs. n. 81/2008) è stato previsto anche un modello di
rappresentanza territoriale. In questo caso i rappresentanti territoriali
sono designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
B) Aziende oltre 15 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i
rappresentanti vengono designati di norma nell'ambito delle R.S.A.
(l'elezione diretta è prevista solo in assenza di tali organismi).
Il numero di rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
1 rappresentante nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
3 rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
6 rappresentanti nelle unità produttive oltre 1.000 dipendenti.
Per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, i rappresentanti per la
sicurezza hanno diritto, individualmente, a 30 ore annue nelle unità
produttive da 16 a 30 dipendenti e a 40 ore annue nelle unità produttive
oltre 30 dipendenti. Per le aziende stagionali il monte ore suindicato
viene riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e
comunque con un minimo di 9 ore annue nelle unità produttive da 16 a
30 dipendenti e di 12 ore annue nelle unità produttive oltre 30
dipendenti.
29
Imprese artigiane
Per le aziende aderenti artigiane è prevista l'adozione del modello di
rappresentanza territoriale. La designazione dei rappresentanti
territoriali viene formalizzata dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori. Tali rappresentanti possono essere scelti anche tra i
dipendenti delle imprese interessate (con esclusione comunque delle
aziende con meno di 5 dipendenti). I dipendenti eventualmente designati
avranno diritto ad un periodo di aspettativa per tutta la durata del
mandato e l'azienda potrà assumere a tempo determinato un altro
lavoratore in sostituzione del lavoratore distaccato. Fermo restando
l'impegno delle parti alla realizzazione in via generalizzata del modello
territoriale, l'accordo prevede comunque, nelle condizioni e secondo le
modalità che verranno definite a livello di categoria, l'eventuale
individuazione di un rappresentante per la sicurezza nelle imprese fino a
15 dipendenti, nonchè - in attuazione dell'obbligo di legge - l'elezione di
un rappresentante per la sicurezza nelle imprese con più di 15
dipendenti nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in
mancanza fra i dipendenti dell'impresa. Richiamando la specifica
normativa in vigore per il comparto, l'accordo precisa che gli apprendisti
ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non
concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti. I
rappresentanti hanno diritto a permessi retribuiti per 40 ore all'anno, da
utilizzare con un preavviso di almeno 48 ore, salvo i casi di forza
maggiore e tenendo conto delle esigenze tecnico-produttivo-organizzative
dell'impresa, nonchè a permessi retribuiti aggiuntivi per complessive 32
ore destinati alla formazione secondo un programma base analogo a
quello sopra esaminato per il comparto industriale. Per il finanziamento
del meccanismo di rappresentanza territoriale le imprese sono tenute
all'accantonamento in un apposito Fondo regionale di un importo pari a
5 (L. 10.000) annue per dipendente.
30
CAPITOLO 2
NOMINE E DESIGNAZIONI
1. Nominare il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione dai rischi
Il datore di lavoro nominare il responsabile e gli addetti al servizio
di prevenzione e protezione.
Artt. 31, comma 1, e 29, comma 4, del D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del responsabile
del servizio di prevenzione è punito con l’arresto da tre a sei mesi
o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
A norma degli articoli 31, comma 1, e 29, comma 4, il datore di lavoro
deve provvedere alla nomina del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono essere in
numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre
di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e
degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
(Articolo 32 del D.Lgs 81/08, ex art. 8-bis del D.Lgs 626/1994) devono
essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento delle funzioni da parte
dei soggetti interessati, è necessario essere in possesso di un titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della
funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai
requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi
di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e
gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi
precedenti devono rispettare quanto previsto dall’accordo sancito il 26
gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006,
n. 37, e successive modificazioni e integrazioni
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, essi dovranno avere
i seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
32
b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di
prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d) tenuta del registro di presenza dei «formandi» da parte del soggetto
che realizza il corso;
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento
occorre privilegiare le metodologie «attive», che comportano la centralità
del discente nel percorso di apprendimento.
A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e
relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte
ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving,
applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare
attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla
prevenzione.
33
2. Nominare il medico autorizzato
Il datore di lavoro, nei casi di esposizione dei lavoratori al rischio
da radiazioni ionizzanti, deve nominare il medico autorizzato.
Artt. 87 e 88 del D.Lgs 230/95, come modificato dal D.Lgs
241/00.
La mancata nomina del medico autorizzato è punita con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 a 4.130
Il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti al
rischio da radiazioni ionizzanti classificati come lavoratori esposti di
categoria A viene definito medico autorizzato. I datori di lavoro,
nell'ambito di queste attività, devono assicurare la sorveglianza medica
del personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura
professionale. La sorveglianza medica sui lavoratori esposti classificati in
Categoria B, oltre che dal medico autorizzato, può essere effettuata
anche dal medico competente (art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 230/1995).
E' competenza esclusiva del medico autorizzato la sorveglianza
medica eccezionale (art. 91, D.Lgs. n. 230/1995) e la consulenza al
datore di lavoro in caso di esposizioni accidentali o di emergenza (art. 89,
comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 230/1995).
Le attribuzioni del medico autorizzato sono elencate nell'art. 89 del
D.Lgs. n. 230/1995 e consistono in:
- analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e
alle mansioni ai fini della programmazione di indagini
specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del
lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro
consegna all'ISPESL;
- consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali,
nel caso di cessazione dall'incarico;
- consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture
e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori
esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di
esposizioni accidentali o di emergenza.
Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica
deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario
personale in cui sono compresi:
- i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche
periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica
eccezionale;
- la destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi
34
mutamenti;
- le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali,
sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad
autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto
qualificato.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalità di tenuta della
documentazione e sono approvati i modelli della stessa. Fino all'adozione
del suddetto decreto, valgono le disposizioni dell'allegato XI del D.Lgs. n.
241/2000. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle
valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e
radiotossicologici, nonchè ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li
riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa
documentazione. Copia del documento sanitario personale deve essere
consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del rapporto di
lavoro. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla
data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il
settantacinquesimo anno di età, ed in ogni caso per almeno trenta anni
dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni
ionizzanti. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione
dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti
a consegnare i predetti documenti sanitari personali all'ISPESL, che
assicurerà la loro conservazione. Entro tre giorni dal momento in cui ne
abbia effettuato la diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato
provinciale del lavoro e agli organi del Servizio sanitario nazionale
competenti per territorio i casi di malattia professionale. I medici, le
strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali o
assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro
ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica
ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa (art.
90, D.Lgs. n. 230/1995). L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo i
casi di neoplasia. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il capo
dell'Ispettorato medico centrale può disporre, previa contestazione degli
addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la
sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni del
medico autorizzato, in caso di accertata inosservanza dei rispettivi
compiti. Nei casi più gravi il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro
può disporre la cancellazione del medico autorizzato dagli elenchi
ministeriali; lo stesso Ispettorato si avvale, nella valutazione, del parere
della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici
autorizzati (D.Lgs. n. 241/2000, all. V). I provvedimenti di cui sopra
possono essere adottati dopo che sia stato assegnato all'interessato un
35
termine di sessanta giorni per presentare le proprie controdeduzioni
sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non possono essere adottati
decorsi sei mesi dalla presentazione delle controdeduzioni da parte
dell'interessato. La procedura per l'adozione dei provvedimenti
disciplinari viene iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva a pena
detentiva del medico autorizzato per reati inerenti alle funzioni
attribuite. La procedura per l'adozione dei provvedimenti viene iniziata
d'ufficio anche in caso di sentenza non passata in giudicato con
condanna a pena detentiva (art. 93, D.Lgs. n. 230/1995). Avverso il
giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni
ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data
di comunicazione del giudizio stesso, all'Ispettorato medico centrale del
lavoro (art. 94, D.Lgs. n. 230/1995); lo stesso Ispettorato si avvale, nella
valutazione del ricorso, del parere della Commissione per l'iscrizione
nell'elenco nominativo dei medici autorizzati (D.Lgs. n. 241/2000, all. V).
Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che
l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende respinto. Il medico
autorizzato, alla cessazione dell'incarico deve consegnare il Documento
sanitario personale e tutta la documentazione relativa alla sorveglianza
medica al medico autorizzato subentrante che firma per ricevuta. La
qualifica di medico autorizzato viene conferita dal Ministero del
lavoro previo accertamento del possesso dei requisiti,
successivamente indicati, attraverso una apposita commissione. I
requisiti richiesti sono costituiti da:
- laurea in medicina e chirurgia nonchè il titolo di medico
competente secondo il decreto legislativo n. 626/1994 (All. V,
D.Lgs. n. 230/1995);
- siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea,
ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di
reciprocità;
- godano dei diritti politici e non risultino essere stati interdetti;
- non siano stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti
qualificati e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni.
L'istanza, al fine dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati, deve
essere indirizzata al Ministero del lavoro che, annualmente,
attraverso una commissione di esame valuta la validità dei titoli prodotti.
La tassa di esame è stabilita con il D.M. 8 giugno 2001 (L. 388.000 pari
a euro 200, 38). Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti
qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo
indeterminato la loro validità, numero progressivo e, se presenti, le loro
limitazioni all'attività in campo sanitario. Il Ministero del lavoro, con
comunicazione n. 778 del 14 maggio 1998, ha trasmesso alla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici l'elenco nominativo dei
medici autorizzati; in conseguenza di ciò, presso ogni Ordine provinciale
36
è stato istituito un apposito elenco e la suddetta qualifica è compresa nei
certificati e negli attestati di iscrizione, con ogni validità di legge.
Schema di domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione
nell’elenco dei medici autorizzati
(da presentare in carta libera entro il 31dicembre dell’anno precedente a quello in cui si vuole
sostenere l’esame)
Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni
di Lavoro – DIV. III
Via Fornovo 8
00192 - ROMA.
Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________nato il __________nel
comune di ____________________________________(prov. __________)
domiciliato in via ____________________________città _____________________
(CAP _______) chiede di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione per
l’iscrizione, a norma del Decreto Legislativo 230/95, Allegato V, come modificato dal
decreto legislativo 241/00, nell’elenco nominativo dei medici autorizzati.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino italiano (se non si è italiani indicare l’effettiva cittadinanza
posseduta)
2) di godere del diritti politici e di non essere interdetto
3) di possedere la laurea in medicina e chirurgia, conseguita in data ____________,
presso l’Università_____________
4) di possedere --------------- conseguita il ---------presso --------
(specificare il titolo tra quelli indicati all’art. 38, c. 1, lett. a), b), c), d) del D. Lgs. n.
81/2008. I candidati in possesso dei titoli di cui al punto d) devono dichiarare di
svolgere l’attività di medico competente o di aver svolto tale attività per almeno un
anno nell’arco del triennio precedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/08 (art.
38, c. 2).
In quest’ultima ipotesi i candidati dovranno specificare il periodo di svolgimento
dell’attività e l’azienda o l’ente presso i quali è stata svolta.
Allega:
a) Ricevuta del versamento di 200,39 (*)
b) Copia di un documento di riconoscimento valido
Firma (non autenticata)
(*) Il versamento va effettuato presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato
competente per territorio (provincia di residenza del candidato ), oppure tramite conto
corrente intestato alla predetta Sezione con l’indicazione,nella causale del versamento,
dell’imputazione al Capo XXVII Capitolo di entrata 3670
37
3. Nominare il medico competente
Il datore di lavoro, nei casi in cui deve essere effettuata la
sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente.
Art. 18, comma 1, let. a) del D.Lgs 81/08.
Il datore di lavoro e il dirigente nel caso in cui n Non nominano il
medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
nei casi previsti sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o
con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
A norma dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs 81/08, il medico competente,
che deve essere nominato dal datore di lavoro, svolge la propria opera
in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o
privata, ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni
datoriali, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha quindi piena libertà di scelta del proprio
collaboratore, ricordando però che se decide di rivolgersi ad un
dipendente da una struttura pubblica, quest'ultimo non può prestare, ad
alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, l'attività di medico
competente qualora esplichi attività di vigilanza (D.Lgs. n. 81/2008, art.
39, comma 3). Il datore di lavoro assicura al medico competente le
condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti
garantendone l'autonomia. Questo obbligo per il datore di lavoro non è
più limitato al solo rapporto di dipendenza del medico competente, come
era nel precedente D.Lgs. n. 626/1994. Inoltre il medico competente può
avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli
oneri (D.Lgs. n. 81/2008, art. 39, comma 5). Viene così risolto il
problema riguardante la sorveglianza sanitaria delle piccole e medie
unità produttive; infatti per piccole attività artigianali o industriali è
possibile per il medico competente gestire tutti gli adempimenti che gli
sono affidati dal D.Lgs. n. 81/2008, mentre nelle grandi aziende è di
fatto indispensabile la presenza di un servizio di medicina del lavoro che
garantisca l'organizzazione anche per l'attività di un medico che non sia
dipendente. Anzi, lo stesso articolo 39, al comma 6, precisa che nei casi
di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché
qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di
lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un
medico con funzioni di coordinamento. Nelle situazioni intermedie, per le
38
quali sarebbe troppo oneroso istituire un vero servizio medico, è bene
che venga fornito un minimo supporto logistico e organizzativo e che,
nella lettera d'incarico al professionista, vengano esplicitati quali mezzi e
condizioni gli saranno assicurati e quali compiti, oltre quelli tipicamente
professionali, dovrà esplicare. In ogni caso, per alcuni adempimenti il
datore di lavoro deve mettere a disposizione la propria struttura
organizzativa al medico, quale che sia il tipo di rapporto in essere; si
ricordano in particolare alcuni obblighi che possono configurare la
necessità di fornire un supporto:
- il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in
merito a (D.Lgs. n. 81/2008, art. 18, comma 2):
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione
delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi ai provvedimenti presi per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
- i dati relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- il datore di lavoro, nelle aziende o unità produttive con più di 15
lavoratori concorda con il medico competente il luogo di custodia
delle cartelle sanitarie d di rischio;
- il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle
dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico
competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in
materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza,
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati (D.Lgs. n. 81/2008, art. 45,
comma 1).
Possono essere nominati medico competente coloro che abbiano:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 277/1991; trattasi di
laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i
precedenti requisiti, hanno svolto alla data di entrata in vigore dello
stesso D.Lgs. n. 277/1991 l'attività di medico competente per
almeno quattro anni e che hanno ottenuto dall'assessorato regionale
alla sanità l'autorizzazione ad esercitare la funzione di medico
competente;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
39
Relativamente a questi ultimi due titoli, trattandosi di
specializzazioni nel cui cursus studiorum non sono previsti tutti gli
insegnamenti inerenti la medicina del lavoro, lo stesso articolo 38, al
comma 2, precisa che tali medici sono tenuti a frequentare appositi
percorsi formativi universitari che saranno definiti con apposito
decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di
concerto con il Ministero della salute. Precisa inoltre che i medici che
dimostrino, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (15
maggio 2008), di avere svolto tali attività per almeno un anno
nell'arco dei tre anni anteriori sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione
del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività;
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, e della Polizia di Stato, svolgimento
di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
Il decreto precisa altresì che, per lo svolgimento delle funzioni di
medico competente, è necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. n. 229/01999 e
s.m.i., a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81/2008. I crediti previsti dal programma triennale
dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del
totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di medico competente
devono essere iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito
con D.M. 4 marzo 2009 (G.U. 26/6/2009, n. 146) presso l’Ufficio II
della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali. I sanitari che svolgono
l'attività di medico competente sono tenuti a comunicare, mediante
autocertificazione, al predetto Ufficio il possesso dei titoli e requisiti
abilitanti per lo svolgimento di tale attività; sono altresì tenuti a
comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni
comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la
cessazione dello svolgimento dell'attività. Il conseguimento dei crediti
formativi del programma triennale di educazione continua in medicina,
ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo
alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione
continua in medicina, previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter
svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato,
l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito
formativo mediante l'invio all'Ufficio della certificazione dell'Ordine di
appartenenza o di apposita autocertificazione. Il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale
verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
L'esito negativo della verifica comporta la cancellazione d'ufficio
40
dall'elenco. L'elenco dei medici competenti è consultabile attraverso il
portale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sè titolo abilitante
all'esercizio dell'attività di medico competente.
41
4. Designare i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza
Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure per la gestione
dell'emergenza.
Art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08.
Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non adottano le
disposizioni generali per la gestione delle emergenze previste
dall’art. 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4 del D.Lgs 81/08 e
in caso non adottano le misure di pronto soccorso, sono puniti
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a
4000 euro.
Sulla base del combinato disposto dell’art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs
81/08 con gli artt. da 43 a 46 del D.Lgs 81/08, si evince l’obbligo, da
parte del datore di lavoro, di nominare preventivamente i lavoratori
incaricati della gestione delle emergenze. Il datore di lavoro deve inoltre:
a) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti
in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza;
b) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un
pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti
da adottare;
c) programmare gli interventi, prende i provvedimenti e dà
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che
non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
d) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore,
in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per
quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei
mezzi tecnici disponibili;
e) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di
incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo
anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o
automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
Ai fini delle designazioni, il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della
unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in
42
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi
dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
43
5. Nominare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
primo soccorso
Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di salvataggio e di
primo soccorso.
Art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08.
lavoro e il dirigente, nel caso non adottano le disposizioni generali
per la gestione delle emergenze previste dall’art. 43, commi 1,
lettere a), b), c), ed e) e 4 del D.Lgs 81/08 e in caso non adottano
le misure di pronto soccorso, sono puniti con l’arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro.
A norma dell’art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro
deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di primo soccorso.
Per queste figure professionali il mandato è richiamato sommariamente
nel D.Lgs 81/08. La variabilità degli ambienti di lavoro, in termini di
dimensioni, localizzazione, rischi specifici, non consente a questo livello
di trattazione specificazioni; d’altra parte è prevista una ulteriore
normazione in tal senso. Si ritiene che nella maggior parte delle attività
soggette all’obbligo di osservare il D.Lgs 81/08, queste figure dovranno
svolgere un ruolo di “attesa attiva” delle strutture esterne preposte ai
pronto soccorso, limitandosi ad evitare l’aggravarsi di danni già
eventualmente instaurati ed evitando atteggiamenti eccessivamente
“interventistici”. È da sottolineare come verosimilmente tale ruolo non
potrà essere indifferentemente svolto da qualsiasi soggetto, per cui
andranno opportunamente valutati aspetti di tipo personale e
caratteriale. Devono essere distinti in relazione al grado di complessità
aziendale e alla specifica natura dei rischi ivi presenti, anche dopo
verifica dell’andamento del fenomeno infortunistico (sede, natura e
gravità delle lesioni) e tenendo presente il ruolo di indirizzo che dovrà
svolgere al proposito il medico competente. Ad un livello di base si potrà
prevedere:
- conoscenza di nozioni elementari del primo soccorso in relazione a
danni oculari, ferite, emorragie, ustioni gravi, arresto cardio-
respiratorio, perdita di conoscenza.
In situazioni più strutturate o a rischio o logisticamente disagevoli potrà
essere utile una formazione più specialistica nell’ambito di una
particolare strutturazione organizzativa, finalizzata al primo trattamento
di:
44
- danni oculari, ustioni e causticazioni, ferite, amputazioni,
distorsioni, lesioni muscolo-tendinee, lussazioni, fratture, traumi
cranici, politraumatismi gravi, folgorazione, intossicazione acuta da
inquinanti aerodispersi, avvelenamenti, punture di insetto, morso
di vipera, patologia acuta da calore e da basse temperature,
epistassi, perdita di coscienza, arresto cardio-respiratorio.
In ogni caso la formazione dovrà comprendere l’acquisizione delle
seguenti capacità:
- saper descrivere alle unità di soccorso esterno lo stato del soggetto
da soccorrere e le caratteristiche topografiche del luogo da
raggiungere;
- sapere proteggere la propria persona dai rischi derivanti dall’opera
di pronto soccorso.
Le caratteristiche individuali di scolarità possono essere molto varie; è
comunque opportuno un discreto livello di cultura generale. È da vedere
con favore l’esistenza di una personale propensione verso l’argomento.
La formazione dovrà essere pratica ed essenziale, in grado di dare
luogo, al bisogno, a comportamenti precisi ed efficaci e potrà essere
direttamente curata dal medico competente. Soprattutto per le
necessità organizzative di maggiore complessità si ritiene di segnalare,
per la loro efficacia operativa e facilità di apprendimento, i programmi
incentrati sulle tecniche BLS (basic life support) che, contenuti in
termine di durata dei corsi, conseguono anche l’obiettivo di far prendere
ai discenti coscienza della gravità del fatto, anche al fine di una corretta
segnalazione ai presidi di soccorso ospedalieri. Il datore di lavoro,
tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o
della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato,
prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti
con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
45
6. Nominare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio
Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio.
Art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08.
lavoro e il dirigente, nel caso non adottano le disposizioni generali
per la gestione delle emergenze previste dall’art. 43, commi 1,
lettere a), b), c), ed e) e 4 del D.Lgs 81/08 e in caso non adottano
le misure di pronto soccorso, sono puniti con l’arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro.
A norma dell’art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro
deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e si salvataggio.
La prevenzione incendi viene definita dall’art. 46 del D.Lgs 81/08 come
la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire,
secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di
sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la
predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti,
accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un
incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le
conseguenze. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni,
enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito
caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della
sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei
luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da
radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. Al di là di questi aspetti
definitori, il D.Lgs 81/08 non fornisce una nuova disciplina generale
della materia ma si limita a rinviare a successivi decreti la definizione:
a) dei criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne
le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
46
b) delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la
sua formazione.
Fino all'adozione di tali decreti è previsto che debbano continuare ad
applicarsi le disposizioni dettate dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 10 marzo 1998.
Secondo tali decreti i soggetti incaricati all’attuazione delle misure di
prevenzione incendi dovranno possedere una qualificazione
specificamente tecnica (salvataggio, lotta antincendio, attivazione di
dispositivi di sicurezza), ma anche essere dotati di particolari requisiti
personali, sia in termini di capacità di prendere decisioni rapide e
razionali in situazioni di emergenza, che nella direzione di fornire un
supporto psicologico rassicurativo onde evitare o contenere eventuali
situazioni di panico. Mentre sulle competenze tecniche una adeguata
formazione può essere considerata strumento necessario e sufficiente,
per quanto attiene al secondo blocco di requisiti è necessario prevedere
in partenza particolari doti caratteriali e personali sulle quali potranno
utilmente innestarsi gli interventi di natura formativa, ovvero:
- conoscenza dei principi della lotta antincendio
- conoscenza di situazioni che possono dar luogo a stati di
emergenza (sversamenti, rilasci di sostanze nocive, ecc.)
- conoscenza degli specifici compiti assegnati nell’ambito del piano di
emergenza
- conoscenza dei percorsi e dei siti strategici della procedura di
evacuazione
- conoscenza della dislocazione e del funzionamento dei dispositivi di
sicurezza, dei dispositivi di protezione individuale e dei presidi
antincendio e dei sistemi di abbattimento e contenimento
- conoscenza di siti critici dell’azienda in relazione a situazioni di
emergenza (depositi di materiale infiammabile, tossico, nocivo, etc.)
- capacità di individuare l’entità dell’evento e le sue possibili
conoscenze, in relazione alla necessità o meno di attivare interventi
esterni (VVFF, Agenzie regionali per l'ambiente, etc:)
- capacità di prevenire o almeno contenere eventuali situazioni di
panico tramite opportuno supporto psicologico-rassicurativo.
Le caratteristiche di scolarità di questi soggetti possono essere di varia
natura, mentre sarà verosimile prevedere che essi saranno scelti tra
personale collocato precedentemente in posizioni lavorative intermedie
(capireparto, capiturno, etc.) Ciò appare opportuno sia per il grado di
conoscenza dell’azienda che queste figure hanno e che è particolarmente
utile in situazioni di emergenza, sia per il ruolo gerarchico da essi svolto
ordinariamente, che può essere prezioso al momento in cui sia
necessario attivare una procedura che dovrà essere eseguita fedelmente.
47
7. Favorire l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza a livello aziendale (aziende fino a 15 lavoratori)
Il datore di lavoro deve favorire l’elezione o la designazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 47 del D.Lgs 81/08.
Non è prevista alcuna sanzione
«In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS». Con questa
disposizione si apre il secondo comma dell’art. 47 del D.Lgs 81/08
inserito nella parte dedicata alla «Consultazione e partecipazione dei
lavoratori». La particolarità della norma, dal testo estremamente conciso,
è racchiusa nella duplice novità in essa contenuta. La prima è
rappresentata dall’istituzione di una figura «obbligatoria», nel panorama
delle figure tradizionali, nel campo della prevenzione: il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza. L’istituzione della figura del RLS viene
peraltro a porsi come momento di passaggio da una concezione statica,
basata sull’adempimento di obblighi, principalmente da parte del datore
di lavoro, ad una più dinamica e aperta, volta alla partecipazione e
responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze. I poteri
del RLS riprendono quanto già espresso in forma più concisa dall’art. 9
dello Statuto dei lavoratori e riguardano: il diritto di accesso ai luoghi di
lavoro, di consultazione, di informazione e formazione, di formulare
proposte e osservazioni, di partecipazione alla riunione periodica, di
richiesta d'intervento delle autorità competenti ecc. Il riferimento al
riguardo è fornito dall’art. 11 della direttiva CEE 89/391, la quale
prevede tra l'altro che i rappresentanti dei lavoratori partecipino “in
modo equilibrato” su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti
sulla sicurezza e sulla salute. Particolarmente significativo, come
vedremo, è il diritto del RLS ad essere consultato. Gli accordi collettivi
hanno definito ulteriormente le attribuzioni del RLS, da un lato
rapportandole ad un maggiore rispetto delle esigenze produttive,
dall'altro specificandone gli aspetti inerenti all'informazione, alla
formazione e alla consultazione. In passato il compito di chi operava in
azienda, dal datore di lavoro al lavoratore, ognuno in base alle proprie
competenze, era quello di rispettare gli obblighi che il legislatore,
attraverso una minuziosa operazione di individuazione dei rischi e delle
relative procedure atte ad evitarli, andava normando. Il nuovo decreto, e
questo è il secondo aspetto innovativo, richiede invece al datore di
48
lavoro, suffragato da altri soggetti, un ruolo attivo, di vera e propria
«programmazione» della sicurezza, tramite l’individuazione, la
valutazione e la soluzione dei problemi che possono sorgere. Si tratta di
una importante trasformazione che viene a toccare aspetti non solo
tecnici o tecnologici ma anche organizzativi ed umani. E’ in questo
contesto che il RLS, insieme al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e al medico competente, soggetti chiamati a collaborare con il
datore di lavoro, svolge un ruolo di rilievo nel sistema di prevenzione
introdotto dalla nuova normativa. Il decreto contiene una chiara ed
espressa norma di rinvio «alla contrattazione collettiva» in relazione alle
modalità e procedure di elezione e designazione del RLS. Il legislatore ha
infatti inteso limitare al minimo la sua regolamentazione sul punto
demandando alle parti sociali la determinazione delle disposizioni o di
ulteriori condizioni ed aspetti applicativi. Relativamente alla nomina,
nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è eletto
«direttamente dai lavoratori al loro interno». Dalla norma si ricava la
sussistenza di un diritto dei lavoratori a vedersi rappresentati da un
proprio eletto ma non un obbligo del datore di lavoro di nominare un Rls.
L’unico obbligo giuridicamente rilevante in capo al datore di lavoro è,
invece, quello di avvalersi del rappresentante territoriale nell’ipotesi di
mancata nomina di quello aziendale. Ciò non toglie naturalmente come
sia fortemente auspicabile che il datore di lavoro, anche nel proprio
interesse, favorisca e promuova l’elezione nell’ambito della propria
impresa. Tale indicazione, pur non essendo espressa in forma
vincolante, è da considerarsi come scelta prevalente tra quelle
legislativamente proposte. Su questo aspetto nell’ambito degli accordi
collettivi vi è «piena sintonia» con il dato legislativo, dovendo tuttavia
segnalare l’importante eccezione relativa alla disciplina prevista
dall’accordo per il settore artigiano. In esso viene indicata, come
soluzione preferibile alle esigenze del settore, l’individuazione di
rappresentanti territoriali da parte delle Organizzazioni sindacali che
potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese
interessate. Anche l’accordo per il commercio, richiamando le «particolari
peculiarità delle imprese interessate» pone la scelta della rappresentanza
territoriale come possibile alternativa alla rappresentanza aziendale per
le realtà fino a 15 dipendenti. I rappresentanti territoriali sono designati
dalle organizzazioni sindacali ed i loro nomi comunicati all’organismo
paritetico territoriale che dovrà ratificare, attraverso delibera, tale
designazione assegnando loro «gli ambiti di competenza». Il datore di
lavoro poi, ricevuta la comunicazione del nominativo dall’org. paritetico,
si farà carico di riferirlo ai lavoratori. Negli accordi Confindustria e
Confapi si ribadisce il carattere aziendale del RLS. Tuttavia nell’accordo
Confapi per le aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti la
possibilità di individuare altre modalità di rappresentanza è attribuita
all’iniziativa delle organizzazioni territoriali delle parti stipulanti e non al
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  • 1. DATORI DI LAVORO E LAVORATORI GUIDA PRATICAAGLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA E ALL’APPARATO SANZIONATORIO DATORIDILAVOROELAVORATORI-Supplemento1alN.1/2011AnnoIdelsemestrale“EBINTERNEWS-BILATERALITÀNELTERZIARIO” SpedizionePosteItalianeSpAinabb.post.70%RomaAut.n.C/AC/RM/75/2011 Supplemento 1 al N. 1/2011 Anno I del semestrale “EBINTER NEWS - BILATERALITÀ NEL TERZIARIO”Ente Bilaterale Nazionale Terziario Cop Sicurezza dorso 22mm:Layout 2 11-11-2011 15:02 Pagina 1
  • 2. ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/57305405 - Fax 06/57135472 info@ebinter.it - ebinter@ebinter.it - www.ebinter.it EB IN TEREB IN TER LE ATTIVITÀ COME NASCE Ente Bilaterale Nazionale Terziario GLI SCOPI Ente Bilaterale Nazionale Terziario I SOCI Performa Confcommercio, Società consortile a responsabilità limitata, promossa dalla CONFCOMMERCIO - Imprese per lʼItalia - ha lʼobiettivo generale di favorire la creazione, il consolidamento, lo sviluppo delle PMI e lʼaumento dellʼoccupazione, attraverso la crescita delle risorse umane sotto il profilo della formazione, della riqualificazione e dello sviluppo di nuova imprenditorialità. Costituita nel 1998, PERFORMA, certificata per la Qualità e per la conformità del proprio sistema di gestione aziendale alla norma UNI EN ISO 9001:2008, promuove e organizza un insieme di servizi qualificati per la soluzione delle problematiche di impresa. La gamma dei servizi disponibili comprende sia le attività rivolte direttamente al management dellʼimpresa sia le attività rivolte alle risorse umane impegnate a livelli diversi in azienda. Performa è il partner delle PMI, nellʼelaborazione di strategie competitive mirate ad adeguare strutture e risorse umane, progettando ed erogando attività di informazione, consulenza, orientamento, formazione continua e di tipo specialistico. La sede operativa è in p.zza G.G.Belli, 2, 00153 Roma. Tel. 06/5866241 • Fax 06/5809704 Cop Sicurezza dorso 22mm:Layout 2 11-11-2011 15:02 Pagina 2
  • 3. DATORI DI LAVORO E LAVORATORI GUIDA PRATICA AGLI ADEMPIMENTI DI SICUREZZA E ALL’APPARATO SANZIONATORIO
  • 4.
  • 5. INDICE GENERALE Introduzione pag. 7 PARTE I ADEMPIMENTI PER DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI CAPITOLO 1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 1. Istituire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi interno all’azienda pag. 13 2. Istituire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi esterno all’azienda pag. 22 3. Possibilità del datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi pag. 25 4. Garantire il regolare svolgimento dell’attività al responsabile e agli addetti al servizio di prevenzione e protezione: permessi retribuiti e formazione pag. 27 CAPITOLO 2 NOMINE E DESIGNAZIONI 1. Nominare il responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi pag. 32 2. Nominare il medico autorizzato pag. 34 3. Nominare il medico competente pag. 38 4. Designare i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza pag. 42 5. Nominare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso pag. 44 6. Nominare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio pag. 46 7. Favorire l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale (aziende con meno di 15 lavoratori) pag. 48 8. Favorire l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale (aziende con più di 15 lavoratori) pag. 52 9. Avvalersi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale in caso di mancata designazione di quello aziendale pag. 56 10.Individuare, nei casi previsti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo pag. 58 CAPITOLO 3 GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 1. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale pag. 60 2. Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni assunte in materia di protezione pag. 65 3. Munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento pag. 67 4. Assicurare il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro pag. 69 CAPITOLO 4 GESTIONE DEI RISCHI 1. Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito ai rischi ed alla misure preventive adottate pag. 77 2. Eliminare i rischi o ridurli al minimo pag. 84 7
  • 6. CAPITOLO 5 VALUTAZIONE DEI RISCHI 1. Effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento pag. 92 2. Effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato pag. 102 3. Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi pag. 107 4. Rielaborare la valutazione dei rischi ed il relativo documento in occasione di modifiche del processo produttivo pag. 109 5. Custodire il documento di valutazione dei rischi pag. 110 6. Elaborare il documento di valutazione dei rischi interferenziali pag. 112 CAPITOLO 6 PREVENZIONE, CONTROLLO E GESTIONE DELLE EMERGENZE 1. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza pag. 116 2. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi pag. 118 3. Programmare la prevenzione pag. 121 4. Adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi e garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei pag. 129 5. Prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza pag. 133 CAPITOLO 7 INFORMAZIONE E FORMAZIONE 1. Assicurare l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori pag. 138 2. Assicurare l'informazione e la formazione adeguate per i dirigenti e i preposti pag. 142 3. Assicurare l'informazione e la formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza pag. 143 4. Formare i lavoratori addetti alle emergenze pag. 145 5. Assicurare la formazione adeguata del datore di lavoro nei casi di svolgimento diretto dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione pag. 149 CAPITOLO 8 ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 1. Attuare le misure indicate dal medico competente pag. 152 2. Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste pag. 156 3. Svolgere il controllo sanitario dei lavoratori pag. 158 CAPITOLO 9 COMUNICAZIONI, CONVOCAZIONI E CONSULTAZIONI 1. Comunicare i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza pag. 166 2. Comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro pag. 170 3. Convocare la riunione periodica pag. 179 4. Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ordine alla valutazione dei rischi pag. 180 5. Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sulle nomine e sulle designazioni dei soggetti responsabili della sicurezza pag. 182 6. Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in merito all’organizzazione della formazione pag. 184 7. Fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le informazioni e la documentazione aziendale sulla sicurezza pag. 186 8. Consentire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’accesso ai luoghi di lavoro pag. 187
  • 7. CAPITOLO 10 ORGANIZZAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 1. Fare uso di segnali di avvertimento e di sicurezza pag. 190 2. Strutturare i luoghi di lavoro in base alle norme di sicurezza pag. 192 3. Assicurare la manutenzione di ambienti di lavoro, attrezzature e impianti pag. 204 CAPITOLO 11 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 1. Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi e idonee ai fini della salute e sicurezza pag. 206 2. Sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche pag. 208 3. Riservare l'uso dell'attrezzatura ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati pag. 212 4. Sottoporre le attrezzature pericolose ad interventi di controllo periodici pag. 214 CAPITOLO 12 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1. Fornire ai lavoratori DPI conformi ai requisiti di sicurezza pag. 217 2. Individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi pag. 222 3. Assicurare una formazione adeguata sull’utilizzo dei DPI pag. 224 CAPITOLO 13 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1. Adottare le misure necessarie allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi pag. 226 2. Sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria pag. 230 3. Assicurare ai lavoratori la formazione e l’addestramento adeguati in relazione ai rischi lavorativi pag. 234 CAPITOLO 14 LAVORO AL VIDEOTERMINALE 1. Organizzare i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di sicurezza pag. 236 2. Sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria pag. 241 3. Fornire ai lavoratori informazione e formazione adeguate pag. 247 CAPITOLO 15 CONTRATTI DI APPALTO, D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE 1. Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi pag. 249 2. Elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali pag. 250 3. Valutare che il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza pag. 253 4. Munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento pag. 257
  • 8. CAPITOLO 16 LE SANZIONI PER DATORI DI LAVORO IN SINTESI 1. Sanzioni generali in tema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro pag. 260 2. Luoghi di lavoro pag. 276 3. Contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione pag. 278 4. Uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e impianti e apparecchiature elettriche pag. 281 5. Cantieri temporanei e mobili pag. 292 6. Lavori in sotterraneo pag. 306 7. Scavi e splateamenti pag. 307 8. Viabilità e luoghi di transito pag. 312 9. Demolizioni pag. 315 10. Segnaletica di salute e sicurezza pag. 317 11. Movimentazione manuale dei carichi pag. 319 12. Attrezzature munite di videoterminale pag. 321 13. Protezione dagli agenti fisici pag. 324 14. Protezione dalle sostanze pericolose pag. 333 15. Protezione dagli agenti biologici pag. 371 16. Protezione da atmosfere esplosive pag. 389 PARTE II DIRITTI E OBBLIGHI DEI LAVORATORI CAPITOLO 1 DIRITTI E OBBLIGHI DEI LAVORATORI 1. Diritti dei lavoratori pag. 395 2. Obblighi dei lavoratori pag. 398 3. Contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione pag. 399 CAPITOLO 2 LE SANZIONI PER I LAVORATORI 1. Le sanzioni in sintesi pag. 403
  • 9. Introduzione Uno degli aspetti più qualificanti e significativi dell’azione correttiva operata dal D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106, di modifica al teso unico sulla sicurezza sul lavoro, è rappresentato dalla semplificazione della disciplina prevenzionale in un’ottica che tende ad agevolare la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne un applicazione corretta ed efficace. Centrale, in questa prospettiva, è la revisione e il potenziamento dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità posti in capo a datori di lavoro, dirigenti e preposti, soggetti che divengono, per tale via, i protagonisti attivi e determinanti della funzione prevenzionale ed assi portanti dell’intera organizzazione aziendale. Nonostante l’intervento operato dal legislatore, il quadro legislativo che caratterizza il settore della salute e della sicurezza sul lavoro rimane ancora oggi complesso ed articolato, soprattutto a causa dei numerosi obblighi cui sono tenuti i diversi soggetti coinvolti. Attualmente, infatti, gli adempimenti che il datore di lavoro di una media impresa deve compiere, unitamente al dirigente o al preposto, per vedere assicurata la conformità ai requisiti di sicurezza imposti dal D.Lgs 81/08, sono oltre 300, diversamente declinabili in ragione della tipologia di attività esercitata, del numero di lavoratori presenti in azienda e della specifica funzione aziendale rivestita. Si va dalle procedure di gestione della prevenzione, alla valutazione dei rischi, all’istituzione del servizio di prevenzione e protezione, alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria fino alla gestione delle emergenze. Ciascun adempimento necessità poi di una modulistica specifica per essere adeguatamente compiuto e del rispetto di una ben definita scansione temporale. A ciò si aggiunga la totale assenza di indicazioni interpretative ed applicative volte a fornire risposte chiare e precise agli operatori sui numerosi aspetti ancora dubbi che sono emersi nel corso di questo primo anno e mezzo di vigenza del testo unico. Con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura organica ed unitaria dei diversi adempimenti a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, il volume, rivolto a professionisti, responsabili della sicurezza, imprese e lavoratori, avvocati ed operatori del diritto in genere, si propone come un pratico e agevole strumento per orientare le aziende, fornendo loro l’indicazione dei principali obblighi normativi vigenti, le modalità di espletamento, la loro frequenza di aggiornamento e le formule indispensabili per la loro corretta realizzazione. Per ciascun soggetto sono stati raggruppati e descritti gli obblighi legislativi cui deve adempiere, con i riferimenti alla modulistica di sicurezza appositamente predisposta. Il testo è arricchito con una serie di esempi pratici e replicabili, con la principale modulistica di riferimento, con questionari e check-list per una migliore e più approfondita valutazione delle condizioni di rischi aziendali. Per conferire poi una maggiore praticità all’esposizione, all’inizio di ciascun 7
  • 10. paragrafo è stata inserita una tabella di sintesi ove sono concentrate, in breve, tutte le informazioni utili direttamente connesse al tema trattato. Aspetti rilevanti Brevissimo flash sul contenuto del paragrafo Legislazione Articolo di legge o del contratto collettivo di categoria Sanzioni Vengono riportate le principali sanzioni previste dal D.Lgs per il mancato rispetto dei vari adempimenti. 8
  • 11. PARTE I IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PREVENZIONE
  • 12.
  • 13. CAPITOLO 1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
  • 14.
  • 15. 1. Istituire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi interno all’azienda Il datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva. Art. 31, comma 1, del D.Lgs 81/08 Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro A) Istituzione del servizio di prevenzione e protezione L’articolo 31 del D.Lgs 81/08, tenendo conto di quanto originariamente disposto dall’art. 8 del D.Lgs 626/1994, prevede che il datore di lavoro debba organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o deve incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Per servizio di prevenzione e protezione si intende l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del 13
  • 16. decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile. B) Compiti del servizio di prevenzione e protezione Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, disciplinato dall’articolo 33 del D.Lgs 81/08 (ex art. 9 del D.Lgs 626/1994) deve provvedere: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; f) a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. C) Scopi ed obiettivi del servizio di prevenzione e protezione Se il Servizio di prevenzione e protezione dei rischi è interno all'azienda, esso costituisce uno strumento a disposizione dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Se invece è esterno all'azienda costituisce propriamente una collaborazione convenzionata di professionisti esperti di sicurezza, che usano proprie strutture. Lo scopo primario comunque di tale struttura è quello di promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie ed infortuni, 14
  • 17. fungendo da consulente specializzato del datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione) relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per raggiungere questo scopo sono richieste competenze multidisciplinari integrate in un'apposita organizzazione ed afferenti sostanzialmente a due tipologie di professionalità: di igiene industriale e di sicurezza con competenze anche in campo di tecniche di comunicazione e di organizzazione del lavoro. L'ultima competenza necessaria per la più ampia attuazione delle attività di prevenzione, quella medico sanitaria, è situata nella figura del medico competente, che il D.Lgs 81/08 prevede concettualmente al di fuori del SPP, anche se dovrà, per molte funzioni, cooperare strettamente con lo stesso, come del resto è previsto in diversi passaggi della legge stessa. La competenza in campo ergonomico, si colloca in un area di "border- line" tra la competenza di organizzazione del lavoro e quella medico sanitaria. Il Servizio di prevenzione e protezione per realizzare tali finalità deve porsi alcuni obiettivi fondamentali che sono: individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo, delle situazioni pericolose e dei rischi individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti elaborazione della valutazione dei rischi individuazione ed attuazione (secondo un programma con ben identificate priorità) di misure di prevenzione e protezione, che comprendono misure tecniche, impiantistiche, comportamentali, organizzative, informative e formative. Vanno sottolineati, a questo punto, due ulteriori aspetti di fondamentale importanza: il Servizio di prevenzione e protezione è una struttura che il datore di lavoro utilizza per il raggiungimento degli obiettivi indicati; i componenti del Servizio sono tenuti al segreto professionale relativamente al processo produttivo, fatte salve naturalmente le informazioni che devono essere socializzate per conseguire gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per mettere il SPP in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, il datore di lavoro deve fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi. Appare però evidente la necessità che tale attività documentale non si traduca in un danno per il datore di lavoro che potrebbe vedere svelati segreti e conoscenze sui processi lavorativi. In tal senso la documentazione potrà essere opportunamente classificata con procedure che consentono al datore di lavoro la massima garanzia e tutela della riservatezza. 15
  • 18. D) Funzioni ed attività Per realizzare lo scopo e gli obiettivi prima definiti, devono essere precisate, in modo operativo, le funzioni e le attività del Servizio di prevenzione e protezione. Le funzioni, dal punto di vista operativo, sono: (1) analisi della situazione e definizione dei problemi, (2) progettazione degli interventi e contestuale formulazione al datore di lavoro delle esigenze di intervento preventivo in tutte le sue articolazioni, (3) controllo nella realizzazione degli interventi programmati, (4) attività di informazione nei confronti dei lavoratori, (5) valutazione di efficacia e di efficienza 1. L'analisi della situazione e la definizione dei problemi comprende l'identificazione e la valutazione dei bisogni dell'azienda/unità produttiva dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché dell'ambiente, il riconoscimento e la classificazione dei problemi secondo un ordine di priorità, l'analisi delle loro conseguenze sulla sicurezza e la salute e sull'azienda in generale; tale analisi va condotta in modo partecipato, non solo garantendo il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la partecipazione del medico competente, ove presente, ma anche la partecipazione col più ampio coinvolgimento di tutti i lavoratori, in quanto portatori di esperienze e conoscenze di insostituibile importanza. 2. La seconda funzione comprende la progettazione di programmi di prevenzione e controllo dei rischi e dei problemi identificati nella fase precedente. Tale funzione si realizza attraverso attività rivolte a diversi obiettivi che sono selezionati a seconda della natura del posto di lavoro. In questo modo potranno essere compresenti, prevalenti o addirittura esclusive attività di sicurezza, di igiene industriale, sanitarie, ergonomiche, psicologiche, organizzative, etc. Questa funzione prevede anche la presentazione al datore di lavoro del programma stesso, comprese indicazioni operative ed opzioni che tengano conto anche del rapporto costi benefici. Spetta poi al datore di lavoro la decisione di mettere in atto quanto sopra, in modo integrale o parzialmente, con piena assunzione di ogni responsabilità nel merito. 3. La terza funzione è il momento effettivamente operativo in cui il Servizio di prevenzione e protezione controlla la realizzazione di tutto quanto è stato definito in precedenza, realizzazione che, per altro, come appena detto, non è a suo carico, ma diretta dal datore di lavoro o eventualmente dirigente o preposto. Per supportare tale funzione è fondamentale conoscere ed adottare metodi, strumenti e procedure finalizzati alla sorveglianza degli ambienti di lavoro. 4. La quarta funzione consiste nell'attuazione e gestione dei necessari flussi informativi verso i lavoratori anzitutto, ma anche verso dirigenti, quadri intermedi etc. per la miglior gestione dei processi preventivi. 16
  • 19. 5. La quinta funzione viene realizzata per verificare se le azioni adottate a scopo preventivo per il controllo dei rischi e per lo sviluppo delle condizioni di lavoro ottimali dal punto di vista della sicurezza e della salute sono state efficaci e hanno avuto successo. A questo scopo occorre adottare nell'ambito di una strategia di valutazione metodi ed indicatori concretamente applicabili. Le attività individuabili nell'ambito delle cinque funzioni sopra indicate possono essere sintetizzate come di seguito: esame della documentazione e fonti informative preliminari sopralluogo e orientamento preliminare all'interno dell'azienda sopralluoghi ulteriori approfonditi in merito a problemi emersi nella fase 2 stima dei problemi di salute e sicurezza e dei rischi recupero delle esperienze e considerazioni dei lavoratori interessati eventuale esecuzione di rilievi e campionamenti ambientali individuazione delle misure preventive (in tutti i sensi) da attuare definizione delle procedure di sicurezza stesura del programma attuativo con indicazione delle opzioni tecniche e del rapporto costi benefici e sua presentazione al datore di lavoro progettazione delle attività di tipo informativo, calibrate per i diversi interlocutori e destinatari effettuazione delle attività di tipo informativo collaborazione alla progettazione delle attività di tipo formativo sorveglianza e controllo della sistematica applicazione di quanto indicato ai punti precedenti Queste attività sono di fatto quelle che il SPP dovrà gestire sistematicamente, anche se sono di particolare rilevanza in sede di prima applicazione del processo di valutazione dei rischi. Poi le stesse attività continueranno se pure con intensità e frequenza diversa da quella iniziale. Nel prosieguo dell'attività del SPP, diventerà particolarmente strategica anche l'attività di consulenza nella pianificazione e progettazione dei luoghi di lavoro, nell'acquisto e gestione delle attrezzature, dei dispositivi di protezione individuale, nonché l'attività di supporto nella gestione dei rapporti, a livello tecnico, con gli organi preposti alla vigilanza e controllo. Esiste infine un ultimo insieme di attività strettamente legate al sistema informativo, e alla ricerca ed informazione. Si tratta di: raccolta e registrazione di dati sulla situazione di salute generale, sulle patologie professionali e sugli infortuni nella azienda; ricerca su problemi di salute e sicurezza del lavoro dell’azienda; valutazione a lunga scadenza delle attività del Servizio di prevenzione e protezione dell’azienda e della loro efficacia Tutte le attività di pertinenza del SPP vanno gestite in stretta 17
  • 20. collaborazione con altri partner interni o esterni all'azienda, infatti, la grande varietà di metodologie impiegate richiede implicitamente una collaborazione multidisciplinare di esperti con competenze diverse, quali medici del lavoro, igienisti del lavoro, psicologi, ergonomi, tecnici della sicurezza, etc. E' inoltre importante sottolineare la necessità di verificare sistematicamente la qualità e di standardizzare i metodi usati nella realizzazione di ognuna delle attività del Servizio di prevenzione e protezione. E) Risorse umane: competenze e capacità necessarie Le funzioni, le attività ed i compiti del Servizio di prevenzione e protezione richiedono l'individuazione di un metodo generale per l'attuazione di quanto previsto dal legislatore. Il prerequisito per attuare quanto sopra è quello di disporre di adeguate risorse e competenze che però devono essere integrate da un forte approccio metodologico. Tale metodologia è estremamente importante poiché il Servizio di prevenzione e protezione influisce sui pericoli attraverso gli esiti delle proprie attività. Le competenze e le capacità di cui verranno tracciati sommari profili sono ovviamente reperibili, a seconda delle disponibilità ed opportunità, all'interno dell’organizzazione aziendale ovvero all'esterno a seconda delle valutazioni del datore di lavoro. A. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione è caratterizzato da due aree di competenza: una gestionale ed una tecnico-specifica, fra loro integrate. La prima area attiene a capacità organizzative, relazionali ed amministrative cioè alla capacità di programmare, pianificare, comunicare (con vari soggetti) gli obiettivi, di reperire, sviluppare, gestire e motivare le risorse umane. Nell'area tecnico-specifica invece possono essere rappresentate varie competenze culturali che concorrono a definire più in generale la prevenzione. In particolare si può trattare di conoscenze ricavate dall'igiene industriale o dalla sicurezza sul lavoro, dall'ergonomia e dalle tecniche di analisi dell'organizzazione del lavoro nonché da altre discipline correlate per aziende e/o unità produttive che si caratterizzano per particolari pericoli e/o rischi e naturalmente dalla profonda conoscenza delle norme di legge e delle norme di buona tecnica. Va ricordato che, il Responsabile del SPP non è definito nel D.Lgs 81/08 né dirigente nè preposto, nè tantomeno assoggettato a responsabilità penale in quanto non menzionato nel titolo IX del decreto, relativo alle sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme. Il problema della sua eventuale responsabilità in caso di infortunio sul lavoro, sarà valutato dalla magistratura sulla base della sua collocazione interna o esterna all'azienda e di un'attenta analisi del processo che ha portato al verificarsi dell'infortunio. Se il Responsabile aveva mancato di individuare un pericolo, e di 18
  • 21. conseguenza individuare le necessarie misure preventive, non fornendo al datore di lavoro l'informazione necessaria per attuare le stesse, potrebbe essere chiamato a rispondere, ovviamente in concorso con il datore di lavoro, dell'evento; ove invece il Responsabile aveva correttamente individuato il problema e indicate le soluzioni, ma il datore di lavoro o il dirigente o il preposto non ha dato seguito alle sue indicazioni, egli dovrebbe essere sollevato da qualsiasi responsabilità nel merito dell'evento. Sarà naturalmente l’autorità giudiziaria a pronunciarsi su questioni di questo tipo. B. Gli altri componenti del SPP saranno caratterizzati in base alle loro competenze tecniche specifiche, che possono essere tra loro differenti (igienista industriale, tecnico della sicurezza, etc.); sicuramente terreni di conoscenza/competenza comuni a tutte le figure sono quelli della legislazione, delle norme di buona tecnica e delle tecniche di comunicazione. C. Altre figure di supporto possono essere di volta in volta individuate a seconda della complessità e specificità dei problemi di prevenzione emersi dalla valutazione del rischio e dal programma di prevenzione e protezione scaturito da questo nonché dal piano di informazione e formazione necessario per sostenerlo. Tali figure possono naturalmente (ed in genere lo saranno) essere anche esterne al SPP o addirittura all'azienda stessa (anche nel caso di un SPP aziendale). F) Struttura e dimensione del servizio di prevenzione e protezione Appare molto difficile fornire indicazioni univoche e ben motivate per la struttura e dimensione dei SPP, in quanto troppe sono le variabili che influenzano questi due parametri. E’ però certo che la struttura e la dimensione del SPP debba essere articolata tenendo in considerazione la tipologia produttiva (settori o comparti), le dimensioni aziendali, il contesto organizzativo della/e azienda/e. La definizione caso per caso (cioè azienda per azienda) del numero di persone e del modo di organizzarle, dipende da molti fattori quali: 1. il comparto/settore produttivo, quale generico indicatore delle numerosità e complessità dei problemi da affrontare; 2. il numero di lavoratori addetti, le dimensioni aziendali, l’eventuale articolazione su più sedi distinte, quali valori quantitativi su cui plasmare il SPP; 3. il divario da colmare tra ciò che è già stato fatto (strutture, cultura, organizzazione) per la prevenzione e ciò che è previsto dalla complessiva normativa vigente; un grande divario comporta la necessità di consistenti investimenti e tra questi anche in personale tecnico specializzato per finalità di prevenzione; 4. le caratteristiche di gravità ed estensione del profilo di rischio dell'azienda che supera la generica attribuzione dei rischi per 19
  • 22. comparto, per entrare invece nella dimensione dei problemi individuali di quella impresa; 5. l’esistenza e consistenza di esperti interni monotematici qualificati che caratterizza l'organico produttivo; questi specialisti possono infatti integrare conoscenze e competenze su singoli fattori di rischio (esempio peculiare è il settore di fisica sanitaria in un'azienda ospedaliera) da essere di fatto, anche se part-time, potenziali costituenti del Servizio di prevenzione e protezione, la cui opera di coordinamento può sostituire competenze interne e a tempo pieno del SPP; 6. Lo stato di avanzamento applicativo del modello di "Qualità Totale"; la dimensione di dotazione organica e di competenze professionali da prevedere nel SPP non può infatti essere considerata in modo neutrale rispetto alla "concezione" strategica d'impresa esistente (o che si intende promuovere) nel rapporto tra produzione e prevenzione; è infatti noto come approcci di "qualità totale" integrano nella promozione della qualità del processo produttivo sia la prevenzione che le esigenze di qualità del prodotto. Omogeneamente caratterizzata da tale "filosofia", la dotazione organica del SPP potrebbe essere un po' più limitata, caratterizzata soprattutto da personale laureato, potendo contare su una rete diffusa ed integrata di "esperti" caratterizzati da una qualità di "mestiere" spendibile sia nel miglioramento della produzione, sia nel miglioramento della qualità del lavoro e della qualità dei comportamenti e del saper fare con finalità di prevenzione; ciò presuppone ovviamente una parziale riconversione-completamento professionale che non può che derivare da chiare ed inequivocabili scelte strategiche aziendali. Come emerge in particolare da quest'ultimo punto il problema non è solo di dimensione quantitativa del SPP ma anche di dimensione qualitativa (quali figure professionali?). Un'ultima considerazione riguarda la collocazione del SPP nell'architettura dell'organigramma e funzionigramma aziendale: date le sue funzioni e caratteristiche, la collocazione che appare più opportuna è in posizione di staff rispetto al datore di lavoro o comunque alle più alte gerarchie aziendali, in modo da dare a questa struttura, - che per i suoi compiti essenzialmente "consulenziali", per il suo ruolo di "staff" e non di "line" (quindi di scarso peso gerarchico), per le sue caratteristiche di problematicità (è verosimile che possa entrare in conflitto con le esigenze produttive, e quindi con le figure che tali esigenze presidiano), appare debole in termini di "peso specifico" all'interno dell'azienda, e forte solo dell'autorevolezza tecnico- scientifica del suo responsabile (o dei suoi collaboratori), - una "forza" riflessa che le deriva dall'essere in staff (e quindi in forma di rapporto privilegiato, almeno in termini di relazioni e comunicazioni) con le più alte gerarchie aziendali. Quindi il SPP dovrebbe contare sulla sua 20
  • 23. intrinseca autorevolezza e sull'autorità che gli deriva dalla contiguità con gli alti vertici aziendali o con la stessa proprietà. 21
  • 24. 2. Istituire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi esterno all’azienda Il datore di lavoro che non intende organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell’azienda o dell’unità produttiva, può o incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. In tal caso i soggetti esterni devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del D.Lgs 81/08. Artt. 31, comma 1, e 32 del D.Lgs 81/08 Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro che non intenda organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell’azienda o dell’unità produttiva, può incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. In tal caso i soggetti esterni devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del D.Lgs 81/08. Le soluzioni al riguardo ipotizzabili sono le seguenti: • Servizio di prevenzione e protezione interno all'azienda con supporti esterni Riteniamo questa la soluzione migliore per le aziende industriali con più di 200 addetti (per legge tenute ad avere il SPP interno) ma con meno di 1000 addetti (o 500, vedi punto precedente). In questo caso il SPP non avrà al suo interno tutte le competenze necessarie, ma sarà più snello e agile, e sarà supportato da un'adeguata rete di competenze esterne. • Servizio di prevenzione e protezione per gruppi di aziende Organizzato congiuntamente da diverse aziende di piccola e media dimensione generalmente localizzate nella stessa area geografica. L'amministrazione ed il finanziamento del servizio può essere garantito congiuntamente dalle aziende del gruppo interessato. Il vantaggio di questo modello è la vicinanza con il posto di lavoro e la diretta proprietà da parte delle aziende, che sono i clienti del servizio, e la sua flessibilità nel rispondere ai diversi bisogni delle piccole e medie aziende. Ammesso che la popolazione di lavoratori di cui occuparsi sia sufficientemente ampia, un'équipe a tempo pieno, ben equipaggiata e multidisciplinare, può essere organizzata in modo assai simile a quella 22
  • 25. dei servizi delle grandi aziende. I problemi evidenziati in questo tipo di modello sono invece legati al fatto che: l'attività viene condotta dall'esterno delle aziende, e ciò potrebbe causare problemi particolarmente se le aziende sono disperse in una vasta area geografica; si possono incontrare anche ostacoli nel tentativo di rispondere a bisogni molto diversificati dato il grande numero di clienti. • Servizi di Prevenzione e Protezione orientati per settore (o comparto produttivo) E' questo un modello di servizio specificatamente organizzato per un particolare settore dell'attività economica, come potrebbe essere quello delle costruzioni, quello alimentare, quello agricolo, etc. La copertura geografica di tale servizio può variare, a seconda del comparto in questione, da un'area geografica circoscritta, fino ad una dimensione regionale o interregionale. La forza di questo modello consiste nella possibilità di organizzare servizi grandi, ben equipaggiati e con buon personale, dotati, se necessario, di mezzi mobili, con la possibilità di concentrarsi su specifici problemi del singolo comparto, e con la possibilità di portare avanti programmi di prevenzione o azioni di promozione attraverso l'intero comparto. I problemi possono derivare dal carattere esterno del servizio e, in alcuni casi, dalla localizzazione remota rispetto all'azienda. Non vi è tuttavia dubbio sul fatto che in questo modello come nel primo, è fortemente aumentata la possibilità di integrare l'attività di prevenzione con il processo produttivo, seguendo in questa integrazione logiche organizzative di "Total Quality". • Servizio di Prevenzione e Protezione esterno all'azienda Questo modello che opera all’esterno dell'azienda è applicabile nelle aziende piccola dimensione, che non posseggono, al loro interno, risorse specifiche da destinare a questa funzione. La forza di questo modello consiste nell’estrema flessibilità di gestione e dai costi relativamente meno sostenuti rispetto all’organizzazione di un servizio interno. Per raggiungere la massima copertura di lavoratori e di aziende da parte del Servizio di prevenzione e protezione, nessuno dei modelli citati precedentemente da solo è forse sufficiente, ma può essere necessaria la combinazione di due, o più, differenti opzioni per offrire un servizio completo. La scelta del modello dovrebbe essere basata sulla realistica capacità di dare soddisfazione ai bisogni delle aziende e dei lavoratori in questione e di assicurare la più ampia copertura, senza, tuttavia, compromettere professionalità e qualità. 23
  • 26. Oltre alla consulenza tecnico-scientifica i Servizi di prevenzione e protezione dipendono in modo vitale dalla possibilità di accedere ad informazioni tecnico-scientifiche su problemi di prevenzione nei luoghi di lavoro e a dati sulle condizioni di rischio e di salute a livello nazionale e di singole aziende. I sistemi informativi locali, regionali e nazionali dovrebbero fornire informazioni sulla forza lavoro e sui lavoratori occupati, sui pericoli e rischi, anche rilevanti, presenti a livello di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, prodotti e anche nell'ambito di attività individuate per comparto produttivo, sulla situazione attuale e sulle tendenze degli infortuni sul lavoro, sulle patologie professionali e su quelle correlate col lavoro e, dove è possibile, sui dati di monitoraggio ambientale e biologico nonché sulle soluzioni di bonifica sperimentate con efficacia e del loro impatto organizzativo. Questi dati sono importanti come riferimenti per stimare la situazione dei rischi nella azienda in cui il Servizio è interessato. Il Servizio ha bisogno, inoltre, di dati a livello di azienda, sui cicli produttivi, sui piani di ristrutturazione, sulle condizioni di salute dei lavoratori e sui livelli di assenteismo per motivi di salute, sugli infortuni e sulle malattie professionali. L'accesso a tali dati dovrebbe essere organizzato in forma sistematica e su base permanente che assicuri un flusso tempestivo verso il Servizio su tutti gli aspetti più rilevanti per le finalità dallo stesso perseguite. Poiché inoltre, solo i Servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro più grandi sono autosufficienti per tutti i tipi di attività delineati, la maggior parte di questi, per realizzare propriamente tutti i compiti, hanno bisogno del supporto di esperti esterni. Questi ultimi potrebbero essere utilizzati come supporto di tipo informativo, di ricerca e di formazione ma anche essere integrati per completare l'arco delle competenze del personale del Servizio. Le aree di competenza che più frequentemente sono necessarie sono diverse e ricoprono il campo dell'igiene della tossicologia, dell'analisi di sicurezza, della tecnologia di controllo, dell'ergonomia, etc. Fondamentale quindi è la scelta di tali supporti secondo criteri che certificano l’adeguatezza delle capacità nonché l'efficienza e l'efficacia dei risultati. 24
  • 27. 3. Possibilità del datore di lavoro si svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, purchè abbia preventivamente frequentato i corsi di formazione previsti dagli articoli 45 e 46 del D.Lgs 81/08. Artt. 34 del D.Lgs 81/08 Giurisprudenza Il datore di lavoro, in caso di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione, se non partecipa ai prescritti corsi di formazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Il datore di lavoro che intende svolgere tali compiti, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui sopra, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui sopra. 25
  • 28. Il datore di lavoro che svolge i compiti di prevenzione e protezione è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento. Tale obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, del D.Lgs 81/08, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31 del medesimo decreto, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa frequenza degli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46 del D.Lgs 81/08, e relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, analiticamente descritti nel successivo Capitolo 7. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Decreto 16 gennaio 1997 - Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 27 del 3 febbraio 1997) (Omissis) Art. 3 - Formazione dei datori di lavoro. I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti: a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; f) la valutazione dei rischi; g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; h) i dispositivi di protezione individuale; i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; l) la prevenzione sanitaria; m) l'informazione e la formazione dei lavoratori. La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore (Omissis) 26
  • 29. 4. Garantire il regolare svolgimento dell’attività al responsabile e agli addetti al servizio di prevenzione e protezione: permessi retribuiti e formazione Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire l’ordinario diritto allo svolgimento dell’attività da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Deve, in particolare, riconoscere permessi retribuiti e formazione adeguata. Artt. 34 del D.Lgs 81/08 Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non consentono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, sono puniti con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro. Nell’ipotesi di affidamento dell’incarico di Rspp interno, sorge il problema della compatibilità tra il rapporto gerarchico tra datore di lavoro e responsabile del servizio, in relazione al necessario grado di autonomia e indipendenza che quest’ultimo deve necessariamente avere. In proposito, l’art. 34 del D.Lgs 81/08 ha previsto l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di garantire il diritto allo svolgimento dell’attività da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dovendo, in particolare, riconoscere permessi retribuiti e formazione adeguata. Sotto quest’ultimo profilo, ed in assenza di altra indicazione operativa in merito alle modalità di esercizio dell’attività di Rspp interno, ed ai rapporti tra questa specifica attività e quella svolta ordinariamente per il datore di lavoro dal dipendente, riteniamo possa essere utile richiamare la contrattazione collettiva a livello interconfederale. Quest’ultima è intervenuta, in realtà, per regolare la designazione e le prerogative del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei settori delle aziende aderenti alla Confindustria (accordo interconfederale del 22 giugno 1995), alla Confapi (accordo interconfederale del 27 ottobre 1995) e delle aziende artigiane (accordo interconfederale 22 novembre 1995), alle aziende Confcooperative (accordo interconfederale 5 ottobre 1995), alle aziende Confcommercio (accordo interconfederale 18 novembre 1996), alle aziende Confesercenti (accordo interconfederale 20 novembre 1996) nonchè nel settore del pubblico impiego (accordo interconfederale del 7 maggio 1996) che il Governo è stato autorizzato a sottoscrivere con provvedimento del Consiglio dei ministri del 5 giugno 1996. Riteniamo tuttavia estensibili analogicamente i principali richiami operati dalla contrattazione collettiva anche per i casi in cui il dipendente svolga l’attività di Rspp. Per comodità riportiamo gli aspetti più significativi, 27
  • 30. applicabili alla figura del Rspp, contenuti nella contrattazione collettiva con riferimento ai settori dell’industria, del terziario e dell’artigianato. Aziende industriali Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i rappresentanti vengono designati di norma nell'ambito delle R.S.U. (l'elezione diretta è prevista solo in assenza di tali organismi). I rappresentanti per la sicurezza restano in carica 3 anni. Il numero dei rappresentanti ed i permessi loro attribuiti per l'espletamento dei compiti istituzionali risultano dal prospetto che segue: Nn. dipendenti (*) dell'unità produttiva N. rappresentanti per la sicurezza Ore annue di permesso retribuito per rappresentante in complesso fino a 5 1 12 12 da 6 a 15 1 30 30 da 16 a 200 1 40 40 da 201 a 300 3 (**) 40 120 da 301 a 1.000 3 40 120 oltre 1.000 6 40 240 (*) L'accordo Confapi specifica che, ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali, sono conteggiati tutti i dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori a tempo parziale vengono conteggiati "pro_quota". (**) Di cui - secondo l'accordo Confindustria - 1 eletto tra i lavoratori e 2 individuati tra i componenti della R.S.U. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione specifica impartita secondo un programma base di 32 ore che deve comprendere: 1. conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 2. conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di 28
  • 31. prevenzione e protezione; 3. metodologie sulla valutazione del rischio; 4. metodologie minime di comunicazione. Alla contrattazione nazionale di categoria è demandata l'individuazione di ulteriori contenuti specifici della formazione (anche per quanto riguarda la metodologia didattica). Per lo svolgimento del programma di formazione sono concessi permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla tabella che precede. Aziende del terziario A) Aziende fino a 15 dipendenti Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, al rappresentante per la sicurezza sono riconosciuti permessi pari a: a) 12 ore annue nelle aziende fino a 5 dipendenti; b) 16 ore annue nelle aziende da 6 a 10 dipendenti; c) 24 ore annue nelle aziende da 11 a 15 dipendenti. Per le aziende stagionali il monte ore suindicato viene riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di: 4 ore annue nel caso previsto sub a); 5 ore annue nel caso sub b) e 7 ore annue nel caso sub c). In considerazione delle peculiarità del settore e in attuazione del criterio sussidiario contenuto nell'art. 18 del D.Lgs. n. 626 (vedi ora artt. 47 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008) è stato previsto anche un modello di rappresentanza territoriale. In questo caso i rappresentanti territoriali sono designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. B) Aziende oltre 15 dipendenti Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i rappresentanti vengono designati di norma nell'ambito delle R.S.A. (l'elezione diretta è prevista solo in assenza di tali organismi). Il numero di rappresentanti per la sicurezza è così individuato: 1 rappresentante nelle unità produttive fino a 200 dipendenti; 3 rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti; 6 rappresentanti nelle unità produttive oltre 1.000 dipendenti. Per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, i rappresentanti per la sicurezza hanno diritto, individualmente, a 30 ore annue nelle unità produttive da 16 a 30 dipendenti e a 40 ore annue nelle unità produttive oltre 30 dipendenti. Per le aziende stagionali il monte ore suindicato viene riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore annue nelle unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue nelle unità produttive oltre 30 dipendenti. 29
  • 32. Imprese artigiane Per le aziende aderenti artigiane è prevista l'adozione del modello di rappresentanza territoriale. La designazione dei rappresentanti territoriali viene formalizzata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. Tali rappresentanti possono essere scelti anche tra i dipendenti delle imprese interessate (con esclusione comunque delle aziende con meno di 5 dipendenti). I dipendenti eventualmente designati avranno diritto ad un periodo di aspettativa per tutta la durata del mandato e l'azienda potrà assumere a tempo determinato un altro lavoratore in sostituzione del lavoratore distaccato. Fermo restando l'impegno delle parti alla realizzazione in via generalizzata del modello territoriale, l'accordo prevede comunque, nelle condizioni e secondo le modalità che verranno definite a livello di categoria, l'eventuale individuazione di un rappresentante per la sicurezza nelle imprese fino a 15 dipendenti, nonchè - in attuazione dell'obbligo di legge - l'elezione di un rappresentante per la sicurezza nelle imprese con più di 15 dipendenti nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza fra i dipendenti dell'impresa. Richiamando la specifica normativa in vigore per il comparto, l'accordo precisa che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti. I rappresentanti hanno diritto a permessi retribuiti per 40 ore all'anno, da utilizzare con un preavviso di almeno 48 ore, salvo i casi di forza maggiore e tenendo conto delle esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell'impresa, nonchè a permessi retribuiti aggiuntivi per complessive 32 ore destinati alla formazione secondo un programma base analogo a quello sopra esaminato per il comparto industriale. Per il finanziamento del meccanismo di rappresentanza territoriale le imprese sono tenute all'accantonamento in un apposito Fondo regionale di un importo pari a 5 (L. 10.000) annue per dipendente. 30
  • 33. CAPITOLO 2 NOMINE E DESIGNAZIONI
  • 34. 1. Nominare il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi Il datore di lavoro nominare il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Artt. 31, comma 1, e 29, comma 4, del D.Lgs 81/08 Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro A norma degli articoli 31, comma 1, e 29, comma 4, il datore di lavoro deve provvedere alla nomina del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni (Articolo 32 del D.Lgs 81/08, ex art. 8-bis del D.Lgs 626/1994) devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti interessati, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, essi dovranno avere i seguenti requisiti: a) individuazione di un responsabile del progetto formativo; 32
  • 35. b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; d) tenuta del registro di presenza dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso; e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento occorre privilegiare le metodologie «attive», che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario: a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione. 33
  • 36. 2. Nominare il medico autorizzato Il datore di lavoro, nei casi di esposizione dei lavoratori al rischio da radiazioni ionizzanti, deve nominare il medico autorizzato. Artt. 87 e 88 del D.Lgs 230/95, come modificato dal D.Lgs 241/00. La mancata nomina del medico autorizzato è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 a 4.130 Il medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti classificati come lavoratori esposti di categoria A viene definito medico autorizzato. I datori di lavoro, nell'ambito di queste attività, devono assicurare la sorveglianza medica del personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale. La sorveglianza medica sui lavoratori esposti classificati in Categoria B, oltre che dal medico autorizzato, può essere effettuata anche dal medico competente (art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 230/1995). E' competenza esclusiva del medico autorizzato la sorveglianza medica eccezionale (art. 91, D.Lgs. n. 230/1995) e la consulenza al datore di lavoro in caso di esposizioni accidentali o di emergenza (art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 230/1995). Le attribuzioni del medico autorizzato sono elencate nell'art. 89 del D.Lgs. n. 230/1995 e consistono in: - analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro; - istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro consegna all'ISPESL; - consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali, nel caso di cessazione dall'incarico; - consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza. Per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi: - i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale; - la destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi 34
  • 37. mutamenti; - le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalità di tenuta della documentazione e sono approvati i modelli della stessa. Fino all'adozione del suddetto decreto, valgono le disposizioni dell'allegato XI del D.Lgs. n. 241/2000. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonchè ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro. Il documento sanitario personale deve essere conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, ed in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali all'ISPESL, che assicurerà la loro conservazione. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa (art. 90, D.Lgs. n. 230/1995). L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo i casi di neoplasia. Su segnalazione degli organismi di vigilanza il capo dell'Ispettorato medico centrale può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione, non superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni del medico autorizzato, in caso di accertata inosservanza dei rispettivi compiti. Nei casi più gravi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro può disporre la cancellazione del medico autorizzato dagli elenchi ministeriali; lo stesso Ispettorato si avvale, nella valutazione, del parere della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati (D.Lgs. n. 241/2000, all. V). I provvedimenti di cui sopra possono essere adottati dopo che sia stato assegnato all'interessato un 35
  • 38. termine di sessanta giorni per presentare le proprie controdeduzioni sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato. La procedura per l'adozione dei provvedimenti disciplinari viene iniziata d'ufficio in caso di condanna definitiva a pena detentiva del medico autorizzato per reati inerenti alle funzioni attribuite. La procedura per l'adozione dei provvedimenti viene iniziata d'ufficio anche in caso di sentenza non passata in giudicato con condanna a pena detentiva (art. 93, D.Lgs. n. 230/1995). Avverso il giudizio in materia di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'Ispettorato medico centrale del lavoro (art. 94, D.Lgs. n. 230/1995); lo stesso Ispettorato si avvale, nella valutazione del ricorso, del parere della Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati (D.Lgs. n. 241/2000, all. V). Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende respinto. Il medico autorizzato, alla cessazione dell'incarico deve consegnare il Documento sanitario personale e tutta la documentazione relativa alla sorveglianza medica al medico autorizzato subentrante che firma per ricevuta. La qualifica di medico autorizzato viene conferita dal Ministero del lavoro previo accertamento del possesso dei requisiti, successivamente indicati, attraverso una apposita commissione. I requisiti richiesti sono costituiti da: - laurea in medicina e chirurgia nonchè il titolo di medico competente secondo il decreto legislativo n. 626/1994 (All. V, D.Lgs. n. 230/1995); - siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità; - godano dei diritti politici e non risultino essere stati interdetti; - non siano stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni. L'istanza, al fine dell'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati, deve essere indirizzata al Ministero del lavoro che, annualmente, attraverso una commissione di esame valuta la validità dei titoli prodotti. La tassa di esame è stabilita con il D.M. 8 giugno 2001 (L. 388.000 pari a euro 200, 38). Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, conservano a tempo indeterminato la loro validità, numero progressivo e, se presenti, le loro limitazioni all'attività in campo sanitario. Il Ministero del lavoro, con comunicazione n. 778 del 14 maggio 1998, ha trasmesso alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici l'elenco nominativo dei medici autorizzati; in conseguenza di ciò, presso ogni Ordine provinciale 36
  • 39. è stato istituito un apposito elenco e la suddetta qualifica è compresa nei certificati e negli attestati di iscrizione, con ogni validità di legge. Schema di domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati (da presentare in carta libera entro il 31dicembre dell’anno precedente a quello in cui si vuole sostenere l’esame) Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – DIV. III Via Fornovo 8 00192 - ROMA. Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________nato il __________nel comune di ____________________________________(prov. __________) domiciliato in via ____________________________città _____________________ (CAP _______) chiede di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione per l’iscrizione, a norma del Decreto Legislativo 230/95, Allegato V, come modificato dal decreto legislativo 241/00, nell’elenco nominativo dei medici autorizzati. A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 1) di essere cittadino italiano (se non si è italiani indicare l’effettiva cittadinanza posseduta) 2) di godere del diritti politici e di non essere interdetto 3) di possedere la laurea in medicina e chirurgia, conseguita in data ____________, presso l’Università_____________ 4) di possedere --------------- conseguita il ---------presso -------- (specificare il titolo tra quelli indicati all’art. 38, c. 1, lett. a), b), c), d) del D. Lgs. n. 81/2008. I candidati in possesso dei titoli di cui al punto d) devono dichiarare di svolgere l’attività di medico competente o di aver svolto tale attività per almeno un anno nell’arco del triennio precedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/08 (art. 38, c. 2). In quest’ultima ipotesi i candidati dovranno specificare il periodo di svolgimento dell’attività e l’azienda o l’ente presso i quali è stata svolta. Allega: a) Ricevuta del versamento di 200,39 (*) b) Copia di un documento di riconoscimento valido Firma (non autenticata) (*) Il versamento va effettuato presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del candidato ), oppure tramite conto corrente intestato alla predetta Sezione con l’indicazione,nella causale del versamento, dell’imputazione al Capo XXVII Capitolo di entrata 3670 37
  • 40. 3. Nominare il medico competente Il datore di lavoro, nei casi in cui deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente. Art. 18, comma 1, let. a) del D.Lgs 81/08. Il datore di lavoro e il dirigente nel caso in cui n Non nominano il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. A norma dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs 81/08, il medico competente, che deve essere nominato dal datore di lavoro, svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali, convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha quindi piena libertà di scelta del proprio collaboratore, ricordando però che se decide di rivolgersi ad un dipendente da una struttura pubblica, quest'ultimo non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza (D.Lgs. n. 81/2008, art. 39, comma 3). Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia. Questo obbligo per il datore di lavoro non è più limitato al solo rapporto di dipendenza del medico competente, come era nel precedente D.Lgs. n. 626/1994. Inoltre il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri (D.Lgs. n. 81/2008, art. 39, comma 5). Viene così risolto il problema riguardante la sorveglianza sanitaria delle piccole e medie unità produttive; infatti per piccole attività artigianali o industriali è possibile per il medico competente gestire tutti gli adempimenti che gli sono affidati dal D.Lgs. n. 81/2008, mentre nelle grandi aziende è di fatto indispensabile la presenza di un servizio di medicina del lavoro che garantisca l'organizzazione anche per l'attività di un medico che non sia dipendente. Anzi, lo stesso articolo 39, al comma 6, precisa che nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Nelle situazioni intermedie, per le 38
  • 41. quali sarebbe troppo oneroso istituire un vero servizio medico, è bene che venga fornito un minimo supporto logistico e organizzativo e che, nella lettera d'incarico al professionista, vengano esplicitati quali mezzi e condizioni gli saranno assicurati e quali compiti, oltre quelli tipicamente professionali, dovrà esplicare. In ogni caso, per alcuni adempimenti il datore di lavoro deve mettere a disposizione la propria struttura organizzativa al medico, quale che sia il tipo di rapporto in essere; si ricordano in particolare alcuni obblighi che possono configurare la necessità di fornire un supporto: - il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a (D.Lgs. n. 81/2008, art. 18, comma 2): - la natura dei rischi; - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; - i dati relativi ai provvedimenti presi per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno - i dati relativi alle malattie professionali; - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza; - il datore di lavoro, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il medico competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie d di rischio; - il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (D.Lgs. n. 81/2008, art. 45, comma 1). Possono essere nominati medico competente coloro che abbiano: - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; - autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 277/1991; trattasi di laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i precedenti requisiti, hanno svolto alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 277/1991 l'attività di medico competente per almeno quattro anni e che hanno ottenuto dall'assessorato regionale alla sanità l'autorizzazione ad esercitare la funzione di medico competente; - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 39
  • 42. Relativamente a questi ultimi due titoli, trattandosi di specializzazioni nel cui cursus studiorum non sono previsti tutti gli insegnamenti inerenti la medicina del lavoro, lo stesso articolo 38, al comma 2, precisa che tali medici sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari che saranno definiti con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. Precisa inoltre che i medici che dimostrino, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (15 maggio 2008), di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività; - con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e della Polizia di Stato, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. Il decreto precisa altresì che, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. n. 229/01999 e s.m.i., a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di medico competente devono essere iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito con D.M. 4 marzo 2009 (G.U. 26/6/2009, n. 146) presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I sanitari che svolgono l'attività di medico competente sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, al predetto Ufficio il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'esito negativo della verifica comporta la cancellazione d'ufficio 40
  • 43. dall'elenco. L'elenco dei medici competenti è consultabile attraverso il portale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sè titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente. 41
  • 44. 4. Designare i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure per la gestione dell'emergenza. Art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08. Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non adottano le disposizioni generali per la gestione delle emergenze previste dall’art. 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4 del D.Lgs 81/08 e in caso non adottano le misure di pronto soccorso, sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro. Sulla base del combinato disposto dell’art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08 con gli artt. da 43 a 46 del D.Lgs 81/08, si evince l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di nominare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze. Il datore di lavoro deve inoltre: a) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; c) programmare gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; d) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; e) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. Ai fini delle designazioni, il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in 42
  • 45. numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 43
  • 46. 5. Nominare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di salvataggio e di primo soccorso. Art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08. lavoro e il dirigente, nel caso non adottano le disposizioni generali per la gestione delle emergenze previste dall’art. 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4 del D.Lgs 81/08 e in caso non adottano le misure di pronto soccorso, sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro. A norma dell’art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso. Per queste figure professionali il mandato è richiamato sommariamente nel D.Lgs 81/08. La variabilità degli ambienti di lavoro, in termini di dimensioni, localizzazione, rischi specifici, non consente a questo livello di trattazione specificazioni; d’altra parte è prevista una ulteriore normazione in tal senso. Si ritiene che nella maggior parte delle attività soggette all’obbligo di osservare il D.Lgs 81/08, queste figure dovranno svolgere un ruolo di “attesa attiva” delle strutture esterne preposte ai pronto soccorso, limitandosi ad evitare l’aggravarsi di danni già eventualmente instaurati ed evitando atteggiamenti eccessivamente “interventistici”. È da sottolineare come verosimilmente tale ruolo non potrà essere indifferentemente svolto da qualsiasi soggetto, per cui andranno opportunamente valutati aspetti di tipo personale e caratteriale. Devono essere distinti in relazione al grado di complessità aziendale e alla specifica natura dei rischi ivi presenti, anche dopo verifica dell’andamento del fenomeno infortunistico (sede, natura e gravità delle lesioni) e tenendo presente il ruolo di indirizzo che dovrà svolgere al proposito il medico competente. Ad un livello di base si potrà prevedere: - conoscenza di nozioni elementari del primo soccorso in relazione a danni oculari, ferite, emorragie, ustioni gravi, arresto cardio- respiratorio, perdita di conoscenza. In situazioni più strutturate o a rischio o logisticamente disagevoli potrà essere utile una formazione più specialistica nell’ambito di una particolare strutturazione organizzativa, finalizzata al primo trattamento di: 44
  • 47. - danni oculari, ustioni e causticazioni, ferite, amputazioni, distorsioni, lesioni muscolo-tendinee, lussazioni, fratture, traumi cranici, politraumatismi gravi, folgorazione, intossicazione acuta da inquinanti aerodispersi, avvelenamenti, punture di insetto, morso di vipera, patologia acuta da calore e da basse temperature, epistassi, perdita di coscienza, arresto cardio-respiratorio. In ogni caso la formazione dovrà comprendere l’acquisizione delle seguenti capacità: - saper descrivere alle unità di soccorso esterno lo stato del soggetto da soccorrere e le caratteristiche topografiche del luogo da raggiungere; - sapere proteggere la propria persona dai rischi derivanti dall’opera di pronto soccorso. Le caratteristiche individuali di scolarità possono essere molto varie; è comunque opportuno un discreto livello di cultura generale. È da vedere con favore l’esistenza di una personale propensione verso l’argomento. La formazione dovrà essere pratica ed essenziale, in grado di dare luogo, al bisogno, a comportamenti precisi ed efficaci e potrà essere direttamente curata dal medico competente. Soprattutto per le necessità organizzative di maggiore complessità si ritiene di segnalare, per la loro efficacia operativa e facilità di apprendimento, i programmi incentrati sulle tecniche BLS (basic life support) che, contenuti in termine di durata dei corsi, conseguono anche l’obiettivo di far prendere ai discenti coscienza della gravità del fatto, anche al fine di una corretta segnalazione ai presidi di soccorso ospedalieri. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 45
  • 48. 6. Nominare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio Il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio. Art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08. lavoro e il dirigente, nel caso non adottano le disposizioni generali per la gestione delle emergenze previste dall’art. 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4 del D.Lgs 81/08 e in caso non adottano le misure di pronto soccorso, sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4000 euro. A norma dell’art. 18, comma 1, let. b) del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e si salvataggio. La prevenzione incendi viene definita dall’art. 46 del D.Lgs 81/08 come la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. Al di là di questi aspetti definitori, il D.Lgs 81/08 non fornisce una nuova disciplina generale della materia ma si limita a rinviare a successivi decreti la definizione: a) dei criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze; 46
  • 49. b) delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Fino all'adozione di tali decreti è previsto che debbano continuare ad applicarsi le disposizioni dettate dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. Secondo tali decreti i soggetti incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi dovranno possedere una qualificazione specificamente tecnica (salvataggio, lotta antincendio, attivazione di dispositivi di sicurezza), ma anche essere dotati di particolari requisiti personali, sia in termini di capacità di prendere decisioni rapide e razionali in situazioni di emergenza, che nella direzione di fornire un supporto psicologico rassicurativo onde evitare o contenere eventuali situazioni di panico. Mentre sulle competenze tecniche una adeguata formazione può essere considerata strumento necessario e sufficiente, per quanto attiene al secondo blocco di requisiti è necessario prevedere in partenza particolari doti caratteriali e personali sulle quali potranno utilmente innestarsi gli interventi di natura formativa, ovvero: - conoscenza dei principi della lotta antincendio - conoscenza di situazioni che possono dar luogo a stati di emergenza (sversamenti, rilasci di sostanze nocive, ecc.) - conoscenza degli specifici compiti assegnati nell’ambito del piano di emergenza - conoscenza dei percorsi e dei siti strategici della procedura di evacuazione - conoscenza della dislocazione e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza, dei dispositivi di protezione individuale e dei presidi antincendio e dei sistemi di abbattimento e contenimento - conoscenza di siti critici dell’azienda in relazione a situazioni di emergenza (depositi di materiale infiammabile, tossico, nocivo, etc.) - capacità di individuare l’entità dell’evento e le sue possibili conoscenze, in relazione alla necessità o meno di attivare interventi esterni (VVFF, Agenzie regionali per l'ambiente, etc:) - capacità di prevenire o almeno contenere eventuali situazioni di panico tramite opportuno supporto psicologico-rassicurativo. Le caratteristiche di scolarità di questi soggetti possono essere di varia natura, mentre sarà verosimile prevedere che essi saranno scelti tra personale collocato precedentemente in posizioni lavorative intermedie (capireparto, capiturno, etc.) Ciò appare opportuno sia per il grado di conoscenza dell’azienda che queste figure hanno e che è particolarmente utile in situazioni di emergenza, sia per il ruolo gerarchico da essi svolto ordinariamente, che può essere prezioso al momento in cui sia necessario attivare una procedura che dovrà essere eseguita fedelmente. 47
  • 50. 7. Favorire l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale (aziende fino a 15 lavoratori) Il datore di lavoro deve favorire l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Art. 47 del D.Lgs 81/08. Non è prevista alcuna sanzione «In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS». Con questa disposizione si apre il secondo comma dell’art. 47 del D.Lgs 81/08 inserito nella parte dedicata alla «Consultazione e partecipazione dei lavoratori». La particolarità della norma, dal testo estremamente conciso, è racchiusa nella duplice novità in essa contenuta. La prima è rappresentata dall’istituzione di una figura «obbligatoria», nel panorama delle figure tradizionali, nel campo della prevenzione: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’istituzione della figura del RLS viene peraltro a porsi come momento di passaggio da una concezione statica, basata sull’adempimento di obblighi, principalmente da parte del datore di lavoro, ad una più dinamica e aperta, volta alla partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze. I poteri del RLS riprendono quanto già espresso in forma più concisa dall’art. 9 dello Statuto dei lavoratori e riguardano: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, di consultazione, di informazione e formazione, di formulare proposte e osservazioni, di partecipazione alla riunione periodica, di richiesta d'intervento delle autorità competenti ecc. Il riferimento al riguardo è fornito dall’art. 11 della direttiva CEE 89/391, la quale prevede tra l'altro che i rappresentanti dei lavoratori partecipino “in modo equilibrato” su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute. Particolarmente significativo, come vedremo, è il diritto del RLS ad essere consultato. Gli accordi collettivi hanno definito ulteriormente le attribuzioni del RLS, da un lato rapportandole ad un maggiore rispetto delle esigenze produttive, dall'altro specificandone gli aspetti inerenti all'informazione, alla formazione e alla consultazione. In passato il compito di chi operava in azienda, dal datore di lavoro al lavoratore, ognuno in base alle proprie competenze, era quello di rispettare gli obblighi che il legislatore, attraverso una minuziosa operazione di individuazione dei rischi e delle relative procedure atte ad evitarli, andava normando. Il nuovo decreto, e questo è il secondo aspetto innovativo, richiede invece al datore di 48
  • 51. lavoro, suffragato da altri soggetti, un ruolo attivo, di vera e propria «programmazione» della sicurezza, tramite l’individuazione, la valutazione e la soluzione dei problemi che possono sorgere. Si tratta di una importante trasformazione che viene a toccare aspetti non solo tecnici o tecnologici ma anche organizzativi ed umani. E’ in questo contesto che il RLS, insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente, soggetti chiamati a collaborare con il datore di lavoro, svolge un ruolo di rilievo nel sistema di prevenzione introdotto dalla nuova normativa. Il decreto contiene una chiara ed espressa norma di rinvio «alla contrattazione collettiva» in relazione alle modalità e procedure di elezione e designazione del RLS. Il legislatore ha infatti inteso limitare al minimo la sua regolamentazione sul punto demandando alle parti sociali la determinazione delle disposizioni o di ulteriori condizioni ed aspetti applicativi. Relativamente alla nomina, nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è eletto «direttamente dai lavoratori al loro interno». Dalla norma si ricava la sussistenza di un diritto dei lavoratori a vedersi rappresentati da un proprio eletto ma non un obbligo del datore di lavoro di nominare un Rls. L’unico obbligo giuridicamente rilevante in capo al datore di lavoro è, invece, quello di avvalersi del rappresentante territoriale nell’ipotesi di mancata nomina di quello aziendale. Ciò non toglie naturalmente come sia fortemente auspicabile che il datore di lavoro, anche nel proprio interesse, favorisca e promuova l’elezione nell’ambito della propria impresa. Tale indicazione, pur non essendo espressa in forma vincolante, è da considerarsi come scelta prevalente tra quelle legislativamente proposte. Su questo aspetto nell’ambito degli accordi collettivi vi è «piena sintonia» con il dato legislativo, dovendo tuttavia segnalare l’importante eccezione relativa alla disciplina prevista dall’accordo per il settore artigiano. In esso viene indicata, come soluzione preferibile alle esigenze del settore, l’individuazione di rappresentanti territoriali da parte delle Organizzazioni sindacali che potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese interessate. Anche l’accordo per il commercio, richiamando le «particolari peculiarità delle imprese interessate» pone la scelta della rappresentanza territoriale come possibile alternativa alla rappresentanza aziendale per le realtà fino a 15 dipendenti. I rappresentanti territoriali sono designati dalle organizzazioni sindacali ed i loro nomi comunicati all’organismo paritetico territoriale che dovrà ratificare, attraverso delibera, tale designazione assegnando loro «gli ambiti di competenza». Il datore di lavoro poi, ricevuta la comunicazione del nominativo dall’org. paritetico, si farà carico di riferirlo ai lavoratori. Negli accordi Confindustria e Confapi si ribadisce il carattere aziendale del RLS. Tuttavia nell’accordo Confapi per le aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti la possibilità di individuare altre modalità di rappresentanza è attribuita all’iniziativa delle organizzazioni territoriali delle parti stipulanti e non al 49