1. Informatica e contratti
I - Premessa
II - Informatica e contratti
III - Licenza GPL
IV - Licenze non GPL
V - Contratti software e responsabilità
Emanuele Florindi
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2. I – Premessa
La struttura del contratto
L'Art. 1321 c.c. stabilisce che il contratto è l'Accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto è un Atto di volontà (dichiarazione delle parti fuse nell’accordo) da cui scaturisce un
RAPPORTO (derivano per le parti una serie di diritti e di obblighi).
Le parti hanno autonomia contrattuale (Art. 1322 c.c.):
possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (libertà
contrattuale positiva)
Possono concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico
Si inserisce nell’autonomia privata: libertà dei soggetti di autodeterminarsi per il perseguimento di
interessi personali ed economici
TIPICI: Modelli predeterminati dal legislatore
ATIPICI: Regolamento degli interessi non corrispondente ai tipi predisposti dalla legge (es.:
factoring). Devono essere volti a realizzare interessi meritevoli di tutela
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3. I Premessa
Requisiti del contratto e modi di conclusione
Art. 1325 c.c. 1. Accordo delle parti
2. Causa
3. Oggetto
4. Forma
Modi di conclusione del contratto
I Scambio proposta e accettazione (1326)
II Inizio dell’esecuzione
III Contratti con obbligazioni del solo proponente
IV Contratti reali
V Contratti standard
1326: L'Accordo è la convergenza obiettiva dell’intento dei due soggetti su un certo programma
contrattuale quale risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti
L’accordo può raggiungersi in modo espresso o tacito a seconda del modo di manifestazione di
volontà delle parti.
dichiarazione
Espressa: attuata con segni linguistici
Tacita: mediante comportamenti concludenti - Silenzio circostanziato
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4. I Premessa
Scambio proposta e accettazione
È concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della
controparte (atti recettizi)
Scambio proposta e accettazione (1326)
La proposta deve essere completa di tutti gli elementi
L’accettazione deve essere conforme alla proposta altrimenti vale come una nuova proposta
Revoca della proposta e dell’accettazione (art. 1328 c.c.)
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso
L’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima
dell’accettazione
Proposta irrevocabile (1329)
La proposta è irrevocabile quando il proponente si è obbligato a mantenerla ferma per un certo tempo
La controparte può verificare la convenienza della proposta entro il tempo stabilito nella stessa
Atto unilaterale del proponente
Opzione (1331)
Contratto o clausola contrattuale con cui le parti stabiliscono che il proponente resti vincolato alla
propria dichiarazione
Atto bilaterale, ma diritto potestativo dell’opzionario di concludere il contratto con una dichiarazione
unilaterale di accettazione entro il tempo stabilito
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5. I Premessa
Scambio proposta e accettazione
Presunzione di conoscenza:
Art. 1335
La proposta, l'accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona
si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario , se questi non
prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della
spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata
sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio
postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso.
Cass.Civ. 24 luglio 2007, n. 16327
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6. I Premessa
Scambio proposta e accettazione
Offerta al pubblico (1336)
Offerta rivolta ad una generalità di persone e contenente gli estremi essenziali del contratto alla cui
conclusione è diretta; equivale ad una proposta contrattuale: il contratto si conclude con l’accettazione
espressa o tacita
Non è recettizia: è efficace appena è resa pubblica
Es.: esposizione di merce con indicazione del prezzo
Adesione al contratto aperto (1332)
Contratto già concluso tra due o più parti ed aperti all’adesione di altri soggetti
L’adesione va indirizzata ai contraenti originari
La nuova adesione ha effetto quando giunge a conoscenza dei contraenti originari (salvo che sia
richiesta approvazione dell’adesione)
Es.: il contratto di società
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7. I Premessa
Inizio dell’esecuzione
Inizio dell’esecuzione (1327)
Il contratto può perfezionarsi nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione da parte
dell’oblato accettante.
L’accettazione è implicita nell’esecuzione
La conclusione avviene prima che il proponente abbia notizia dell’accettazione
È ammesso solo quando su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi non
appaia necessaria una preventiva risposta di accettazione
Deroga al principio della conclusione nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell’accettazione
Es.: spedizione della merce ordinata da cataloghi
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8. II Informatica e contratti
1. Analisi di un computer
La prima questione che dobbiamo affrontare, e risolvere, riguarda la natura giuridica del
computer che, visto nel suo insieme, può essere visto come:
1) una cosa composta;
2) un'universalità di mobili ai sensi dell'articolo 816 c.c.
3) una cosa principale legata da un vincolo pertinenziale ad altre.
La tesi preferibile è che si tratti di un'universalità di cui, però, fanno parte alcuni beni mobili
configuranti una cosa composta (MB e CPU) legati da un vincolo pertinenziale ad altri
(Ram e SchedaVideo).
Non si tratta, infatti, di un bene unico, ma di un insieme di beni mobili (materiali ed
immateriali) che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria, ma
il discorso è assai più complesso se prendiamo in considerazione anche il software e le
relative licenze di utilizzo.
Si deve, infatti, distinguere tra
HARDWARE: componente fisica (bene materiale) di un computer;
SOFTWARE: componente logica (bene immateriale).
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9. II Informatica e contratti
1. Analisi di un computer
Unità centrale:
CPU-MotherBoard (+Bios)
+ RAM
+ DaughterBoard
Periferiche Interne:
Memorie di massa
Lettori ottici
Hardware Altri lettori
Alimentatore
Periferiche Esterne:
Monitor
Tastiera
Mouse
Stampanti
Lettori
Memorie di massa
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10. II Informatica e contratti
2. Contratti relativi all'hardware
I contratti relativi all'hardware non presentano difficoltà particolari per quanto riguarda la loro
definizione e qualificazione.
Si tratta, infatti, di tipici contratti ad effetti reali in quanto i singoli componenti hardware
possono ben essere visti come beni mobili.
Allo stesso modo eventuali contratti di manutenzione o di assistenza hardware non
presentano caratteristiche particolari rispetto alle fattispecie simili riguardanti altre e
differenti tipologie di beni.
In realtà è sempre necessario distinguere tra le differenti tipologie di contratto al fine di
individuarne con certezza causa ed oggetto:
Vendita di hardware > Vendita (trasferimento della proprietà di una cosa (o altro diritto)
verso il corrispettivo di un prezzo (1470).
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11. II Informatica e contratti
2. Contratti relativi all'hardware: vendita
1476 Obbligazioni del venditore
Il venditore ha l'obbligo di:
1) consegnare la cosa al compratore;
2) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effetto immediato del
contratto;
3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
1477: la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento dela
vendita , insieme con tutti gli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita.
Da questo deriva, ad esempio, l'obbligo di custodire la cosa in caso di consegna differita
(1177).
NB: vendita di cosa futura /=/ contratto aleatorio
Vendita di cosa generica eo cosa fungibile: genus nunquam perit
VIZIO: imperfezione materiale della cosa venduta che la rende inidonea all'uso a cui è
destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (1490)
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12. II Informatica e contratti
2. Contratti relativi all'hardware: vendita
1476 Obbligazioni del venditore
Il venditore ha l'obbligo di:
1) consegnare la cosa al compratore;
2) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effettoo immediato
del contratto;
3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
1477: la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento dela
vendita , insieme con tutti gli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita.
Da questo deriva, ad esempio, l'obbligo di custodire la cosa in caso di consegna differita
(1177).
NB: vendita di cosa futura /=/ contratto aleatorio
Vendita di cosa generica eo cosa fungibile: genus nunquam perit
VIZIO: imperfezione materiale della cosa venduta che la rende inidonea all'uso a cui è
destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (1490)
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13. II Informatica e contratti
2. Contratti relativi all'hardware: somministrazione
1559: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a
eseguire, a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose.
Per esempio consegna di componenti hardware.
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14. II Informatica e contratti
2. Contratti relativi all'hardware: locazione
1571: contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o
immobile per un determinato tempo verso un determinato corrispettivo. (locazione di beni
mobili = noleggio)
1575: Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto:
3) garantire il pacifico godimento durante la locazione.
1576: Il locatore deve eseguire tutte le riparazioni necessarie ad eccezione di quelle di
piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (in caso di cose mobili le spese di
conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del
conduttore.
Se la cosa necessita di riparazioni che non sono a carico del conduttore questi è tenuto a
darne avviso al locatore (1577). In caso di riparazione urgenti il conduttore può eseguirle
direttamente salvo rimborso, purché avvisi contemporaneamente il locatore.
1578: vizi della cosa locata > risoluzione del contratto o riduzione del prezzo
1594: sublocazione > Se di cosa mobile deve essere autorizzata dal locatore o consentita
dagli usi.
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15. II Informatica e contratti
2. Contratti relativi all'hardware: Appalto
1655: contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in
denaro. Il subappalto è vietato, salvo patto contrario (1656).
Il materiale viene fornito dall'appaltatore, salvo patto (o uso) contrario (1658).
Obbligo di segnalare eventuali vizi o difetti del materiale fornito dal committente 1663.
1665: diritto di verifica dell'opera, se il committente riceve senza riserve (ovvero non procede
alla verifica ovvero non comunica il risultato) l'opera si considera accettata.
Eventuali difformità o vizi vanno denunciati entro 60 giorni nei due anni successivi alla
consegna (1667).
1677: se l'appalto ha per oggetto la prestazione periodica di servizi si osservano, in quanto
compatibili, anche le norme relative ai contratti di somministrazione.
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16. II Informatica e contratti
2. Contratti relativi all'hardware: Contratto d'opera
2222: contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o
un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
2224 termine di esecuzione per conformarsi.
2226 Vizi e difformità vanno denunziati entro 8 giorni dalla scoperta ed un anno dalla consegna.
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17. II Informatica e contratti
3. Contratti relativi al software
Maggiori difficoltà sorgono nella definizione dei contratti relativi al software.
In linea di massima, ogni volta che installiamo ed utilizziamo un software, infatti, lo facciamo
in virtù di un contratto di licenza che, tipicamente, accettiamo al momento
dell'installazione del programma.
Si tratta di contratti di massa, predeterminati unilateralmente da una parte (il produttore o il
distributore del software) a cui il contraente può soltanto aderire oppure interrompere
l'installazione del programma.
Spesso l'utente non si ferma neppure a leggere cosa il contratto gli impone di fare (o di non
fare) e, molto spesso, questo lo porta a violare la licenza esponendolo ad azioni legali (civili
e penali!) da parte del titolare del diritto.
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18. II Informatica e contratti
3. Contratti relativi al software
In relazione alle caratteristiche del contratto di licenza possiamo dire che si tratta di contratti
atipici e che, in genere, ogni contratto di licenza ha caratteristiche sue proprie relativamente
a:
- portata del diritto e limiti di utilizzo;
- pagamento (una tantum o pagamenti periodici);
- trasferibilità del contratto
In linea di massima, lo schema tipico è quello del contratto di locazione di bene mobile
anche se non mancano contratti in cui vi sono maggiori similitudini con la compravendita.
I contratti di licenza possono essere divisi in due grandi categorie:
- contratti di licenza GPL (relativi al cosiddetto “software libero”)
- contratti di licenza (relativi ai cosiddetti “software proprietari”)
- Commerciale
- Shareware
- Demo
- Freeware
- Try&Buy
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19. III Licenza GPL
2. Definizioni: Open Source
In informatica, con il termine open source si indica un software rilasciato con un tipo di licenza
per la quale il codice sorgente è lasciato alla disponibilità di eventuali altri sviluppatori, in modo
che con la loro collaborazione (in genere libera e spontanea) il prodotto finale possa
raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di
programmazione. Dunque, insieme al software vengono rilasciati anche i relativi SORGENTI.
Da un punto di vista legale possiamo dire che una licenza open source è una licenza liberale
concessa dal detentore di un diritto d'autore. Questo sistema viene prevalentemente utilizzato
nell'ambito dell'informatica, ma può riguardare qualsiasi altro ambito nel quale si applica la
normativa sul diritto d'autore;
gli autori, invece di vietare, permettono non solo di usare e copiare, ma anche di modificare,
ampliare, elaborare, vendere e quant'altro, il tutto questo senza imporre obblighi a ricompensare
economicamente gli autori.
L'esempio più lampante (e noto al largo pubblico) sono le decine di distribuzioni GNU/Linux: un
sistema operativo completo di migliaia di applicativi anche di elevatissimo valore, spesso
allegate a riviste ad un costo di pochi euro o liberamente scaricabile dal web.
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20. III Licenza GPL
1. Caratteristiche
La licenza GPL (GENERAL PUBLIC LICENSE) o, più correttamente, GNU GPL, in cui GNU è
un acronimo ricorsivo che significa “GNU is not Unix”, rappresenta il fulcro di un progetto,
avviato nel 1983 da Richard Stallman, basato su una gestione particolare dei diritti d'autore sul
software, secondo la definizione di software libero (contrapposta a software proprietario).
La GNU General Public License sancisce e protegge le libertà fondamentali che, secondo
Stallman, permettono l'uso e lo sviluppo collettivo e naturale del software. Un'altra licenza, la
GNU Free Documentation License (GNU FDL), è stata scritta per coprire la documentazione, ed
è usata anche dal progetto Wikipedia. Per poter gestire alcuni casi, ad esempio lo sviluppo di
librerie, il Progetto GNU ha creato anche la GNU Lesser General Public License (GNU LGPL),
che permette di integrare software libero all'interno di software proprietario.
Distinguiamo quindi tra:
Open source contrapposto a Closed source;
Copyleft contrapposto a Copyright;
Software libero contrapposto a Software proprietario.
Software gratuito contrapposto a Software a pagamento
NB: le categorie, salvo le contrapposizioni indicate, non sono rigide per cui un software può
essere Open Sorce, ma a pagamento oppure essere Closed Source, ma gratuito e liberamente
distribuibile.
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21. III Licenza GPL
2. GNU GPL -Versione 3, 29/06/2007
La GNU General Public License è una licenza libera e basata su copyleft per software e altri tipi
di opere.
Le licenze della maggior parte del software e di altre opere materiali sono pensate per togliere
la libertà di condividere e modificare tali opere. Al contrario, la GNU General Public License ha
l'obiettivo di garantire la libertà di condividere e modificare tutte le versioni di un programma e di
fare in modo che esso rimanga software libero per tutti gli utenti. Noi, Free Software
Foundation, usiamo la GNU General Public License per la maggior parte del nostro software;
essa viene applicata anche a qualunque altro software rilasciato dall'autore sotto questa
licenza. Chiunque può utilizzare questa licenza per i suoi programmi.
Quando parliamo di software libero (free software), ci riferiamo al concetto di libertà, non al
prezzo. Le nostre General Public License sono progettate per garantire che chiunque abbia la
libertà di distribuire copie di software libero (anche dietro pagamento di un prezzo, se lo
desidera), che chiunque riceva o possa ricevere il codice sorgente se lo vuole, che chiunque
possa apportare modifiche al software o utilizzarne delle porzioni in altri software liberi, e che
chiunque sappia che ha il diritto di fare tutte queste cose col software libero.
Analisi GNU-GPL
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22. IV Licenze non GPL
1. Tipologie
Analizzare nel dettaglio le licenze non GPL è più difficile in quanto ogni distributoreproduttore
adotta dei propri modelli di licenza.
Caratteristiche comuni a tali licenze sono, in linea di massima:
- divieto di installazione multipla;
- divieto di diffusione o divulgazione del software;
- divieto di modificare il software;
- divieto di decompilare il software (reverse engineering);
- divieto di utilizzare il software in modi differenti da quelli previsti dal contratto di licenza
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23. IV Licenze non GPL
2. Licenza Microsoft Windows XP HOME
Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE
[omissis premessa e definizioni]
1. CONCESSIONE DI LICENZA. Il Produttore concede all'utente i seguenti diritti a condizione
che si attenga a tutte le condizioni del presente Contratto:
* Installazione e Utilizzo. Fatto salvo quanto altrimenti ed espressamente stabilito nel presente
Contratto, l'utente potrà installare, utilizzare, accedere a, visualizzare ed eseguire
sul COMPUTER solo una (1) copia del SOFTWARE . Il SOFTWARE non potrà
essere utilizzato da più di un (1) processore contemporaneamente sul
COMPUTER, a meno che non venga specificato un numero superiore nel
Certificato di Autenticità .
L'utente potrà connettere un massimo di cinque (5) ("Connessioni Consentite")
computer o altri dispositivi elettronici (ognuno un "Dispositivo") al COMPUTER
per utilizzare i servizi del SOFTWARE, esclusivamente per servizi File and Print,
servizi Internet Information e accesso remoto (inclusa la connessione condivisa
e servizi di telefonia). Le cinque (5) Connessioni Consentite includono qualsiasi
connessione indiretta realizzata mediante software o hardware di "aggregazione", o qualsivoglia
software o hardware che aggregano o raggruppano le connessioni.
Fatto salvo quanto consentito di seguito, l'utente non potrà usare il Dispositivo per utilizzare,
accedere a, visualizzare o eseguire il SOFTWARE, l'Interfaccia Utente del SOFTWARE o altro
software eseguibile installato sul COMPUTER.
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24. IV Licenze non GPL
2. Licenza Microsoft Windows XP HOME OEM
* Software come Componente del Computer - Trasferimento.
QUESTA LICENZA NON POTRÁ ESSERE CONDIVISA, TRASFERITA O
UTILIZZATA CONTEMPORANEAMENTE SU COMPUTER DIVERSI . Il SOFTWARE
viene concesso in licenza con l'HARDWARE come un singolo prodotto integrato e potrà essere
utilizzato esclusivamente con l'HARDWARE. Se il SOFTWARE non è accompagnato da
un nuovo HARDWARE, l'utente non potrà utilizzare il SOFTWARE . L'utente potrà
trasferire definitivamente tutti i diritti concessi dal presente Contratto solamente come parte di
una vendita permanente o di un trasferimento dell'HARDWARE, a condizione che non ne
trattenga alcuna copia, che trasferisca tutto il SOFTWARE (comprese tutte le parti componenti, i
supporti di memorizzazione e il materiale stampato, qualsiasi aggiornamento, il presente
Contratto e il Certificato di Autenticità), e che il cessionario accetti le condizioni del presente
Contratto. Se il SOFTWARE è un aggiornamento, qualsiasi trasferimento deve inoltre
comprendere tutte le versioni precedenti del SOFTWARE.
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25. IV Licenze non GPL
2. Licenza Microsoft Windows XP HOME OEM
NB: in base ad una nota interpretativa diffusa da Microsoft, se si cambia la scheda madre
occorre acquistare una nuova licenza OEM in quanto secondo Microsoft ciò equivale
all'acquisto di un nuovo PC... unica eccezione: la sostituzione di un prodotto guasto o difettoso:
MSOSQA: Generally, you may upgrade or replace all of the hardware components on your
computer and maintain the license for the original Microsoft OEM operating system software,
with the exception of an upgrade or replacement of the motherboard. An upgrade of the
motherboard is considered to result in a "new personal computer." Microsoft OEM operating
system software cannot be transferred from one computer to another. Therefore, if the
motherboard is upgraded or replaced for reasons other than a defect then a new computer has
been created, the original license expires, and a new full operating system license (not upgrade)
is required. This is true even if the computer is covered under Software Assurance or other
Volume License programs.
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26. IV Licenze non GPL
2. Licenza Microsoft Windows XP HOME OEM
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI. - In nessun caso il Produttore o i
suoi fornitori saranno responsabili per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno all'integrità
fisica nonché il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di
informazioni o altre perdite economiche) derivanti dall'uso di questo prodotto, anche nel caso
che il Produttore sia stato avvertito della possibilità di tali danni. In ogni caso, la responsabilità
del Produttore e dei suoi fornitori ai sensi del presente contratto sarà limitata ad un importo
corrispondente a quello effettivamente
pagato per il software e/o per l'hardware Microsoft.
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27. V Contratti software e responsabilità
1. D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo
Parte IV - Sicurezza e qualità. TITOLO I - Sicurezza dei prodotti
Articolo 103 - Definizioni .
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in
condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la
messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti
unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili
nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in
funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo
imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e
manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile
l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze
e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o
informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio
nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro
di cui alla lettera a);
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28. V Contratti software e responsabilità
1. D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo
TITOLO II
Responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Articolo 114 - Responsabilità del produttore.
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
Articolo 115 - Prodotto.
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene
mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
[…]
Articolo 124 - Clausole di esonero da responsabilità.
1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la
responsabilità prevista dal presente titolo.
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29. V Contratti software e responsabilità
2. Responsabilità da prodotti software
Alla luce dell'articolo 124 [nullità delle clausole di esonero da responsabilità] e della definizione
di “prodotto difettoso” sembrerebbe sussistere la possibilità che un produttore venga ritenuto
responsabile per i danni cagionati ad un consumatore da un software difettoso, ma la soluzione
non è così semplice.
In primis l'onere della prova spetta al danneggiato che deve provare il difetto, il danno, e la
connessione causale tra difetto e danno [120].
Il produttore deve, invece, provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le
disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118,
comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile
che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
In linea di massima sembrerebbe che il rilascio di patch, aggiornamenti di sicurezza, possa
eliminare la responsabilità del produttore, ma è necessario che il rilascio di tali aggiornamenti
sia debitamente comunicato al consumatore, pubblicizzato, e, soprattutto, sia tempestivo.
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30. V Contratti software e responsabilità
3. Responsabilità da prodotti software
Si vedano, infine, gli articoli 1228 e 1229 sulla responsabilità degli ausiliari e sulla nullità delle
clausole di esonero della responsabilità del debitore.
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