SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Informatica e contratti
I       -   Premessa
II      -   Informatica e contratti
III     -   Licenza GPL
IV      -   Licenze non GPL
V       -   Contratti software e responsabilità




Emanuele Florindi



               - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
I – Premessa
                                         La struttura del contratto

L'Art. 1321 c.c. stabilisce che il contratto è l'Accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Il contratto è un Atto di volontà (dichiarazione delle parti fuse nell’accordo) da cui scaturisce un
RAPPORTO (derivano per le parti una serie di diritti e di obblighi).


Le parti hanno autonomia contrattuale (Art. 1322 c.c.):
possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (libertà
contrattuale positiva)
Possono concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico

Si inserisce nell’autonomia privata: libertà dei soggetti di autodeterminarsi per il perseguimento di
interessi personali ed economici

TIPICI: Modelli predeterminati dal legislatore
ATIPICI: Regolamento degli interessi non corrispondente ai tipi predisposti dalla legge (es.:
factoring). Devono essere volti a realizzare interessi meritevoli di tutela



                        - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
I Premessa
                          Requisiti del contratto e modi di conclusione


Art. 1325 c.c.      1. Accordo delle parti
                    2. Causa
                    3. Oggetto
                    4. Forma

Modi di conclusione del contratto
            I Scambio proposta e accettazione (1326)
            II Inizio dell’esecuzione
            III Contratti con obbligazioni del solo proponente
            IV Contratti reali
            V Contratti standard
1326: L'Accordo è la convergenza obiettiva dell’intento dei due soggetti su un certo programma
contrattuale quale risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti

L’accordo può raggiungersi in modo espresso o tacito a seconda del modo di manifestazione di
volontà delle parti.
dichiarazione
           Espressa: attuata con segni linguistici
           Tacita: mediante comportamenti concludenti - Silenzio circostanziato

                      - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
I Premessa
                                    Scambio proposta e accettazione


È concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della
controparte (atti recettizi)

            Scambio proposta e accettazione (1326)
La proposta deve essere completa di tutti gli elementi
L’accettazione deve essere conforme alla proposta altrimenti vale come una nuova proposta
            Revoca della proposta e dell’accettazione (art. 1328 c.c.)
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso
L’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima
dell’accettazione
            Proposta irrevocabile (1329)
La proposta è irrevocabile quando il proponente si è obbligato a mantenerla ferma per un certo tempo
La controparte può verificare la convenienza della proposta entro il tempo stabilito nella stessa
Atto unilaterale del proponente
            Opzione (1331)
Contratto o clausola contrattuale con cui le parti stabiliscono che il proponente resti vincolato alla
propria dichiarazione
Atto bilaterale, ma diritto potestativo dell’opzionario di concludere il contratto con una dichiarazione
unilaterale di accettazione entro il tempo stabilito

                        - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
I Premessa
                                     Scambio proposta e accettazione


Presunzione di conoscenza:
Art. 1335
La proposta, l'accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona
si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario , se questi non
prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della
spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata
sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio
postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso.
Cass.Civ. 24 luglio 2007, n. 16327




                        - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
I Premessa
                                    Scambio proposta e accettazione


Offerta al pubblico (1336)
Offerta rivolta ad una generalità di persone e contenente gli estremi essenziali del contratto alla cui
conclusione è diretta; equivale ad una proposta contrattuale: il contratto si conclude con l’accettazione
espressa o tacita
Non è recettizia: è efficace appena è resa pubblica
Es.: esposizione di merce con indicazione del prezzo
Adesione al contratto aperto (1332)
Contratto già concluso tra due o più parti ed aperti all’adesione di altri soggetti
L’adesione va indirizzata ai contraenti originari
La nuova adesione ha effetto quando giunge a conoscenza dei contraenti originari (salvo che sia
richiesta approvazione dell’adesione)
Es.: il contratto di società




                        - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
I Premessa
                                          Inizio dell’esecuzione


Inizio dell’esecuzione (1327)
Il contratto può perfezionarsi nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione da parte
dell’oblato accettante.
L’accettazione è implicita nell’esecuzione
La conclusione avviene prima che il proponente abbia notizia dell’accettazione
È ammesso solo quando su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi non
appaia necessaria una preventiva risposta di accettazione
Deroga al principio della conclusione nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell’accettazione
Es.: spedizione della merce ordinata da cataloghi




                      - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
II Informatica e contratti
                                      1. Analisi di un computer




La prima questione che dobbiamo affrontare, e risolvere, riguarda la natura giuridica del
computer che, visto nel suo insieme, può essere visto come:
1) una cosa composta;
2) un'universalità di mobili ai sensi dell'articolo 816 c.c.
3) una cosa principale legata da un vincolo pertinenziale ad altre.

La tesi preferibile è che si tratti di un'universalità di cui, però, fanno parte alcuni beni mobili
configuranti una cosa composta (MB e CPU) legati da un vincolo pertinenziale ad altri
(Ram e SchedaVideo).
Non si tratta, infatti, di un bene unico, ma di un insieme di beni mobili (materiali ed
immateriali) che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria, ma
il discorso è assai più complesso se prendiamo in considerazione anche il software e le
relative licenze di utilizzo.
Si deve, infatti, distinguere tra
HARDWARE: componente fisica (bene materiale) di un computer;
SOFTWARE: componente logica (bene immateriale).




                     - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
II Informatica e contratti
                            1. Analisi di un computer




                    Unità centrale:
                              CPU-MotherBoard (+Bios)
                                      + RAM
                                      + DaughterBoard

                    Periferiche Interne:
                               Memorie di massa
                               Lettori ottici
Hardware                       Altri lettori
                               Alimentatore

                    Periferiche Esterne:
                               Monitor
                               Tastiera
                               Mouse
                               Stampanti
                               Lettori
                               Memorie di massa


           - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
II Informatica e contratti
                                  2. Contratti relativi all'hardware




I contratti relativi all'hardware non presentano difficoltà particolari per quanto riguarda la loro
definizione e qualificazione.
Si tratta, infatti, di tipici contratti ad effetti reali in quanto i singoli componenti hardware
possono ben essere visti come beni mobili.
Allo stesso modo eventuali contratti di manutenzione o di assistenza hardware non
presentano caratteristiche particolari rispetto alle fattispecie simili riguardanti altre e
differenti tipologie di beni.
In realtà è sempre necessario distinguere tra le differenti tipologie di contratto al fine di
individuarne con certezza causa ed oggetto:
Vendita di hardware > Vendita (trasferimento della proprietà di una cosa (o altro diritto)
verso il corrispettivo di un prezzo (1470).




                     - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
II Informatica e contratti
                            2. Contratti relativi all'hardware: vendita




1476 Obbligazioni del venditore
Il venditore ha l'obbligo di:
1) consegnare la cosa al compratore;
2) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effetto immediato del
contratto;
3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

1477: la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento dela
vendita , insieme con tutti gli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita.

Da questo deriva, ad esempio, l'obbligo di custodire la cosa in caso di consegna differita
(1177).

NB: vendita di cosa futura /=/ contratto aleatorio
Vendita di cosa generica eo cosa fungibile: genus nunquam perit

VIZIO: imperfezione materiale della cosa venduta che la rende inidonea all'uso a cui è
destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (1490)

                     - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
II Informatica e contratti
                           2. Contratti relativi all'hardware: vendita




1476 Obbligazioni del venditore
Il venditore ha l'obbligo di:
1) consegnare la cosa al compratore;
2) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effettoo immediato
del contratto;
3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

1477: la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento dela
vendita , insieme con tutti gli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita.

Da questo deriva, ad esempio, l'obbligo di custodire la cosa in caso di consegna differita
(1177).

NB: vendita di cosa futura /=/ contratto aleatorio
Vendita di cosa generica eo cosa fungibile: genus nunquam perit

VIZIO: imperfezione materiale della cosa venduta che la rende inidonea all'uso a cui è
destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (1490)

                    - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
II Informatica e contratti
                    2. Contratti relativi all'hardware: somministrazione



1559: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a
eseguire, a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose.

Per esempio consegna di componenti hardware.




                    - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
II Informatica e contratti
                          2. Contratti relativi all'hardware: locazione



1571: contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o
immobile per un determinato tempo verso un determinato corrispettivo. (locazione di beni
mobili = noleggio)

1575: Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto:
3) garantire il pacifico godimento durante la locazione.

1576: Il locatore deve eseguire tutte le riparazioni necessarie ad eccezione di quelle di
piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (in caso di cose mobili le spese di
conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del
conduttore.
Se la cosa necessita di riparazioni che non sono a carico del conduttore questi è tenuto a
darne avviso al locatore (1577). In caso di riparazione urgenti il conduttore può eseguirle
direttamente salvo rimborso, purché avvisi contemporaneamente il locatore.

1578: vizi della cosa locata > risoluzione del contratto o riduzione del prezzo
1594: sublocazione > Se di cosa mobile deve essere autorizzata dal locatore o consentita
dagli usi.
                     - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
II Informatica e contratti
                              2. Contratti relativi all'hardware: Appalto



1655: contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in
denaro. Il subappalto è vietato, salvo patto contrario (1656).

Il materiale viene fornito dall'appaltatore, salvo patto (o uso) contrario (1658).

Obbligo di segnalare eventuali vizi o difetti del materiale fornito dal committente 1663.

1665: diritto di verifica dell'opera, se il committente riceve senza riserve (ovvero non procede
alla verifica ovvero non comunica il risultato) l'opera si considera accettata.

Eventuali difformità o vizi vanno denunciati entro 60 giorni nei due anni successivi alla
consegna (1667).

1677: se l'appalto ha per oggetto la prestazione periodica di servizi si osservano, in quanto
compatibili, anche le norme relative ai contratti di somministrazione.




                       - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
II Informatica e contratti
                      2. Contratti relativi all'hardware: Contratto d'opera



2222: contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o
un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

2224 termine di esecuzione per conformarsi.

2226 Vizi e difformità vanno denunziati entro 8 giorni dalla scoperta ed un anno dalla consegna.




                     - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
II Informatica e contratti
                                  3. Contratti relativi al software




Maggiori difficoltà sorgono nella definizione dei contratti relativi al software.
In linea di massima, ogni volta che installiamo ed utilizziamo un software, infatti, lo facciamo
in virtù di un contratto di licenza che, tipicamente, accettiamo al momento
dell'installazione del programma.
Si tratta di contratti di massa, predeterminati unilateralmente da una parte (il produttore o il
distributore del software) a cui il contraente può soltanto aderire oppure interrompere
l'installazione del programma.

Spesso l'utente non si ferma neppure a leggere cosa il contratto gli impone di fare (o di non
fare) e, molto spesso, questo lo porta a violare la licenza esponendolo ad azioni legali (civili
e penali!) da parte del titolare del diritto.




                    - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
II Informatica e contratti
                                   3. Contratti relativi al software




In relazione alle caratteristiche del contratto di licenza possiamo dire che si tratta di contratti
atipici e che, in genere, ogni contratto di licenza ha caratteristiche sue proprie relativamente
a:
- portata del diritto e limiti di utilizzo;
- pagamento (una tantum o pagamenti periodici);
- trasferibilità del contratto
In linea di massima, lo schema tipico è quello del contratto di locazione di bene mobile
anche se non mancano contratti in cui vi sono maggiori similitudini con la compravendita.
I contratti di licenza possono essere divisi in due grandi categorie:
- contratti di licenza GPL (relativi al cosiddetto “software libero”)
- contratti di licenza (relativi ai cosiddetti “software proprietari”)
            - Commerciale
            - Shareware
            - Demo
            - Freeware
            - Try&Buy




                     - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
III Licenza GPL
                                       2. Definizioni: Open Source



In informatica, con il termine open source si indica un software rilasciato con un tipo di licenza
per la quale il codice sorgente è lasciato alla disponibilità di eventuali altri sviluppatori, in modo
che con la loro collaborazione (in genere libera e spontanea) il prodotto finale possa
raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di
programmazione. Dunque, insieme al software vengono rilasciati anche i relativi SORGENTI.
Da un punto di vista legale possiamo dire che una licenza open source è una licenza liberale
concessa dal detentore di un diritto d'autore. Questo sistema viene prevalentemente utilizzato
nell'ambito dell'informatica, ma può riguardare qualsiasi altro ambito nel quale si applica la
normativa sul diritto d'autore;
gli autori, invece di vietare, permettono non solo di usare e copiare, ma anche di modificare,
ampliare, elaborare, vendere e quant'altro, il tutto questo senza imporre obblighi a ricompensare
economicamente gli autori.
L'esempio più lampante (e noto al largo pubblico) sono le decine di distribuzioni GNU/Linux: un
sistema operativo completo di migliaia di applicativi anche di elevatissimo valore, spesso
allegate a riviste ad un costo di pochi euro o liberamente scaricabile dal web.




                       - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
III Licenza GPL
                                            1. Caratteristiche



La licenza GPL (GENERAL PUBLIC LICENSE) o, più correttamente, GNU GPL, in cui GNU è
un acronimo ricorsivo che significa “GNU is not Unix”, rappresenta il fulcro di un progetto,
avviato nel 1983 da Richard Stallman, basato su una gestione particolare dei diritti d'autore sul
software, secondo la definizione di software libero (contrapposta a software proprietario).
La GNU General Public License sancisce e protegge le libertà fondamentali che, secondo
Stallman, permettono l'uso e lo sviluppo collettivo e naturale del software. Un'altra licenza, la
GNU Free Documentation License (GNU FDL), è stata scritta per coprire la documentazione, ed
è usata anche dal progetto Wikipedia. Per poter gestire alcuni casi, ad esempio lo sviluppo di
librerie, il Progetto GNU ha creato anche la GNU Lesser General Public License (GNU LGPL),
che permette di integrare software libero all'interno di software proprietario.
Distinguiamo quindi tra:
 Open source contrapposto a Closed source;
 Copyleft contrapposto a Copyright;
 Software libero contrapposto a Software proprietario.
 Software gratuito contrapposto a Software a pagamento
NB: le categorie, salvo le contrapposizioni indicate, non sono rigide per cui un software può
essere Open Sorce, ma a pagamento oppure essere Closed Source, ma gratuito e liberamente
distribuibile.


                      - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
III Licenza GPL
                                2. GNU GPL -Versione 3, 29/06/2007



La GNU General Public License è una licenza libera e basata su copyleft per software e altri tipi
di opere.
Le licenze della maggior parte del software e di altre opere materiali sono pensate per togliere
la libertà di condividere e modificare tali opere. Al contrario, la GNU General Public License ha
l'obiettivo di garantire la libertà di condividere e modificare tutte le versioni di un programma e di
fare in modo che esso rimanga software libero per tutti gli utenti. Noi, Free Software
Foundation, usiamo la GNU General Public License per la maggior parte del nostro software;
essa viene applicata anche a qualunque altro software rilasciato dall'autore sotto questa
licenza. Chiunque può utilizzare questa licenza per i suoi programmi.
Quando parliamo di software libero (free software), ci riferiamo al concetto di libertà, non al
prezzo. Le nostre General Public License sono progettate per garantire che chiunque abbia la
libertà di distribuire copie di software libero (anche dietro pagamento di un prezzo, se lo
desidera), che chiunque riceva o possa ricevere il codice sorgente se lo vuole, che chiunque
possa apportare modifiche al software o utilizzarne delle porzioni in altri software liberi, e che
chiunque sappia che ha il diritto di fare tutte queste cose col software libero.

                                                                                   Analisi GNU-GPL




                       - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
IV Licenze non GPL
                                                1. Tipologie



Analizzare nel dettaglio le licenze non GPL è più difficile in quanto ogni distributoreproduttore
adotta dei propri modelli di licenza.
Caratteristiche comuni a tali licenze sono, in linea di massima:
- divieto di installazione multipla;
- divieto di diffusione o divulgazione del software;
- divieto di modificare il software;
- divieto di decompilare il software (reverse engineering);
- divieto di utilizzare il software in modi differenti da quelli previsti dal contratto di licenza




                      - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
IV Licenze non GPL
                             2. Licenza Microsoft Windows XP HOME



Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE
[omissis premessa e definizioni]
1. CONCESSIONE DI LICENZA. Il Produttore concede all'utente i seguenti diritti a condizione
che si attenga a tutte le condizioni del presente Contratto:
* Installazione e Utilizzo. Fatto salvo quanto altrimenti ed espressamente stabilito nel presente
Contratto, l'utente potrà installare, utilizzare, accedere a, visualizzare ed eseguire
sul COMPUTER solo una (1) copia del SOFTWARE . Il SOFTWARE non potrà
essere utilizzato da più di un (1) processore contemporaneamente sul
COMPUTER, a meno che non venga specificato un numero superiore nel
Certificato di Autenticità .
L'utente potrà connettere un massimo di cinque (5) ("Connessioni Consentite")
computer o altri dispositivi elettronici (ognuno un "Dispositivo") al COMPUTER
per utilizzare i servizi del SOFTWARE, esclusivamente per servizi File and Print,
servizi Internet Information e accesso remoto (inclusa la connessione condivisa
e servizi di telefonia). Le cinque (5) Connessioni Consentite includono qualsiasi
connessione indiretta realizzata mediante software o hardware di "aggregazione", o qualsivoglia
software o hardware che aggregano o raggruppano le connessioni.
Fatto salvo quanto consentito di seguito, l'utente non potrà usare il Dispositivo per utilizzare,
accedere a, visualizzare o eseguire il SOFTWARE, l'Interfaccia Utente del SOFTWARE o altro
software eseguibile installato sul COMPUTER.
                      - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
IV Licenze non GPL
                          2. Licenza Microsoft Windows XP HOME OEM



* Software come Componente del Computer - Trasferimento.
QUESTA LICENZA NON POTRÁ ESSERE CONDIVISA, TRASFERITA O
UTILIZZATA CONTEMPORANEAMENTE SU COMPUTER DIVERSI . Il SOFTWARE
viene concesso in licenza con l'HARDWARE come un singolo prodotto integrato e potrà essere
utilizzato esclusivamente con l'HARDWARE. Se il SOFTWARE non è accompagnato da
un nuovo HARDWARE, l'utente non potrà utilizzare il SOFTWARE . L'utente potrà
trasferire definitivamente tutti i diritti concessi dal presente Contratto solamente come parte di
una vendita permanente o di un trasferimento dell'HARDWARE, a condizione che non ne
trattenga alcuna copia, che trasferisca tutto il SOFTWARE (comprese tutte le parti componenti, i
supporti di memorizzazione e il materiale stampato, qualsiasi aggiornamento, il presente
Contratto e il Certificato di Autenticità), e che il cessionario accetti le condizioni del presente
Contratto. Se il SOFTWARE è un aggiornamento, qualsiasi trasferimento deve inoltre
comprendere tutte le versioni precedenti del SOFTWARE.




                      - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
IV Licenze non GPL
                         2. Licenza Microsoft Windows XP HOME OEM



NB: in base ad una nota interpretativa diffusa da Microsoft, se si cambia la scheda madre
occorre acquistare una nuova licenza OEM in quanto secondo Microsoft ciò equivale
all'acquisto di un nuovo PC... unica eccezione: la sostituzione di un prodotto guasto o difettoso:
MSOSQA:  Generally, you may upgrade or replace all of the hardware components on your
computer and maintain the license for the original Microsoft OEM operating system software,
with the exception of an upgrade or replacement of the motherboard. An upgrade of the
motherboard is considered to result in a "new personal computer." Microsoft OEM operating
system software cannot be transferred from one computer to another. Therefore, if the
motherboard is upgraded or replaced for reasons other than a defect then a new computer has
been created, the original license expires, and a new full operating system license (not upgrade)
is required. This is true even if the computer is covered under Software Assurance or other
Volume License programs.




                      - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
IV Licenze non GPL
                          2. Licenza Microsoft Windows XP HOME OEM



ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI. - In nessun caso il Produttore o i
suoi fornitori saranno responsabili per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno all'integrità
fisica nonché il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di
informazioni o altre perdite economiche) derivanti dall'uso di questo prodotto, anche nel caso
che il Produttore sia stato avvertito della possibilità di tali danni. In ogni caso, la responsabilità
del Produttore e dei suoi fornitori ai sensi del presente contratto sarà limitata ad un importo
corrispondente a quello effettivamente
pagato per il software e/o per l'hardware Microsoft.




                       - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
V Contratti software e responsabilità
                                 1. D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206
                                        Codice del consumo


Parte IV - Sicurezza e qualità. TITOLO I - Sicurezza dei prodotti
 Articolo 103 - Definizioni .
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in
condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la
messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti
unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili
nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in
funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
             1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo
imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e
manutenzione;
             2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile
l'utilizzazione del primo con i secondi;
             3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze
e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o
informazione relativa al prodotto;
             4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio
nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro
di cui alla lettera a);
                       - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
V Contratti software e responsabilità
                                1. D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206
                                       Codice del consumo


TITOLO II
Responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Articolo 114 - Responsabilità del produttore.
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Articolo 115 - Prodotto.
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene
mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
[…]
Articolo 124 - Clausole di esonero da responsabilità.
1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la
responsabilità prevista dal presente titolo.




                      - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
V Contratti software e responsabilità
                               2. Responsabilità da prodotti software



Alla luce dell'articolo 124 [nullità delle clausole di esonero da responsabilità] e della definizione
di “prodotto difettoso” sembrerebbe sussistere la possibilità che un produttore venga ritenuto
responsabile per i danni cagionati ad un consumatore da un software difettoso, ma la soluzione
non è così semplice.
In primis l'onere della prova spetta al danneggiato che deve provare il difetto, il danno, e la
connessione causale tra difetto e danno [120].
Il produttore deve, invece, provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le
disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118,
comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile
che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
In linea di massima sembrerebbe che il rilascio di patch, aggiornamenti di sicurezza, possa
eliminare la responsabilità del produttore, ma è necessario che il rilascio di tali aggiornamenti
sia debitamente comunicato al consumatore, pubblicizzato, e, soprattutto, sia tempestivo.




                       - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
V Contratti software e responsabilità
                               3. Responsabilità da prodotti software



Si vedano, infine, gli articoli 1228 e 1229 sulla responsabilità degli ausiliari e sulla nullità delle
clausole di esonero della responsabilità del debitore.




                       - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
Grazie per l'attenzione!




                                               Avv.E anuele F
                                                    m        lorindi
                                         <emanuele.florindi@ciace-florindi.it>



 Per approfondire:
 http://www.ciace-florindi.it
 http://www.telediritto.it
 http://www.accademiascienzeforensi.it




                                © 2013 by Emanuele Florindi florindi@telediritto.it.
Il presente materiale è soggetto a licenza CC Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0).
                           La comunicazione all’autore non è obbligatoria, ma è gradita.

More Related Content

What's hot

Processo Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeProcesso Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeEdoardo Ferraro
 
Lo Smart working & le udienze telematiche
Lo Smart working & le udienze telematicheLo Smart working & le udienze telematiche
Lo Smart working & le udienze telematicheEdoardo Ferraro
 
Il Processo Civile Telematico
Il Processo Civile TelematicoIl Processo Civile Telematico
Il Processo Civile TelematicoPietro Calorio
 
Cesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematicaCesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematicaAndrea Rossetti
 
L'udienza civile e penale da remoto: istruzioni per l'uso
L'udienza civile e penale da remoto: istruzioni per l'usoL'udienza civile e penale da remoto: istruzioni per l'uso
L'udienza civile e penale da remoto: istruzioni per l'usoEdoardo Ferraro
 
PCT, PAT e PTT a confronto & la conservazione a norma delle PEC
PCT, PAT e PTT a confronto & la conservazione a norma delle PECPCT, PAT e PTT a confronto & la conservazione a norma delle PEC
PCT, PAT e PTT a confronto & la conservazione a norma delle PECEdoardo Ferraro
 
Processo penale telematico 06.07.2021
Processo penale telematico 06.07.2021Processo penale telematico 06.07.2021
Processo penale telematico 06.07.2021Edoardo Ferraro
 
Old_Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Old_Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseOld_Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Old_Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseEmanuele Florindi
 
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseCorso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseEmanuele Florindi
 
Diritto di famiglia - Avvocati tra tariffe, costi, deontologia e pandemia
Diritto di famiglia -  Avvocati tra tariffe, costi, deontologia e pandemiaDiritto di famiglia -  Avvocati tra tariffe, costi, deontologia e pandemia
Diritto di famiglia - Avvocati tra tariffe, costi, deontologia e pandemiaEdoardo Ferraro
 
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseCorso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseEmanuele Florindi
 
Deontologia e Studio Telematico
Deontologia e Studio TelematicoDeontologia e Studio Telematico
Deontologia e Studio TelematicoEdoardo Ferraro
 
Lo Studio Legale Evoluto - Padova, 15 marzo 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Padova, 15 marzo 2019Lo Studio Legale Evoluto - Padova, 15 marzo 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Padova, 15 marzo 2019Edoardo Ferraro
 
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019Edoardo Ferraro
 
Notificazioni e comunicazioni telematiche
Notificazioni e comunicazioni telematicheNotificazioni e comunicazioni telematiche
Notificazioni e comunicazioni telematicheDaniele Lussana
 
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e Deontologia
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e DeontologiaLo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e Deontologia
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e DeontologiaEdoardo Ferraro
 
Paolo Lessio, Processo Civile Telematico 2
Paolo Lessio, Processo Civile Telematico 2Paolo Lessio, Processo Civile Telematico 2
Paolo Lessio, Processo Civile Telematico 2Andrea Rossetti
 
Fatturazione elettronica e GDPR
Fatturazione elettronica e GDPRFatturazione elettronica e GDPR
Fatturazione elettronica e GDPREdoardo Ferraro
 

What's hot (20)

Processo Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeProcesso Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le Norme
 
Lo Smart working & le udienze telematiche
Lo Smart working & le udienze telematicheLo Smart working & le udienze telematiche
Lo Smart working & le udienze telematiche
 
Il Processo Civile Telematico
Il Processo Civile TelematicoIl Processo Civile Telematico
Il Processo Civile Telematico
 
Cesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematicaCesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematica
 
L'udienza civile e penale da remoto: istruzioni per l'uso
L'udienza civile e penale da remoto: istruzioni per l'usoL'udienza civile e penale da remoto: istruzioni per l'uso
L'udienza civile e penale da remoto: istruzioni per l'uso
 
PCT, PAT e PTT a confronto & la conservazione a norma delle PEC
PCT, PAT e PTT a confronto & la conservazione a norma delle PECPCT, PAT e PTT a confronto & la conservazione a norma delle PEC
PCT, PAT e PTT a confronto & la conservazione a norma delle PEC
 
La riforma del CAD
La riforma del CADLa riforma del CAD
La riforma del CAD
 
Processo penale telematico 06.07.2021
Processo penale telematico 06.07.2021Processo penale telematico 06.07.2021
Processo penale telematico 06.07.2021
 
Old_Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Old_Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseOld_Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Old_Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
 
L'avvocato digitale 2.0
L'avvocato digitale 2.0L'avvocato digitale 2.0
L'avvocato digitale 2.0
 
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseCorso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
 
Diritto di famiglia - Avvocati tra tariffe, costi, deontologia e pandemia
Diritto di famiglia -  Avvocati tra tariffe, costi, deontologia e pandemiaDiritto di famiglia -  Avvocati tra tariffe, costi, deontologia e pandemia
Diritto di famiglia - Avvocati tra tariffe, costi, deontologia e pandemia
 
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseCorso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
 
Deontologia e Studio Telematico
Deontologia e Studio TelematicoDeontologia e Studio Telematico
Deontologia e Studio Telematico
 
Lo Studio Legale Evoluto - Padova, 15 marzo 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Padova, 15 marzo 2019Lo Studio Legale Evoluto - Padova, 15 marzo 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Padova, 15 marzo 2019
 
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019
Lo Studio Legale Evoluto - Vicenza, 29 maggio 2019
 
Notificazioni e comunicazioni telematiche
Notificazioni e comunicazioni telematicheNotificazioni e comunicazioni telematiche
Notificazioni e comunicazioni telematiche
 
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e Deontologia
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e DeontologiaLo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e Deontologia
Lo Studio Legale Digitale - GDPR, Fatturazione Elettronica e Deontologia
 
Paolo Lessio, Processo Civile Telematico 2
Paolo Lessio, Processo Civile Telematico 2Paolo Lessio, Processo Civile Telematico 2
Paolo Lessio, Processo Civile Telematico 2
 
Fatturazione elettronica e GDPR
Fatturazione elettronica e GDPRFatturazione elettronica e GDPR
Fatturazione elettronica e GDPR
 

Viewers also liked

Linee guida in materia di computer forensics
Linee guida in materia di computer forensicsLinee guida in materia di computer forensics
Linee guida in materia di computer forensicsEmanuele Florindi
 
Old_La ricerca giudiziale della verità
Old_La ricerca giudiziale della veritàOld_La ricerca giudiziale della verità
Old_La ricerca giudiziale della veritàEmanuele Florindi
 
Rimozione sicura dei dati: be clean
Rimozione sicura dei dati: be clean Rimozione sicura dei dati: be clean
Rimozione sicura dei dati: be clean Emanuele Florindi
 
Cyberlaundering: catch the money
Cyberlaundering: catch the moneyCyberlaundering: catch the money
Cyberlaundering: catch the moneyEmanuele Florindi
 
Bioetica e diritto: presentazione
Bioetica e diritto: presentazioneBioetica e diritto: presentazione
Bioetica e diritto: presentazioneEmanuele Florindi
 
Il diritto all'oblio presentazione
Il diritto all'oblio  presentazioneIl diritto all'oblio  presentazione
Il diritto all'oblio presentazioneEmanuele Florindi
 

Viewers also liked (8)

Linee guida in materia di computer forensics
Linee guida in materia di computer forensicsLinee guida in materia di computer forensics
Linee guida in materia di computer forensics
 
Old_La ricerca giudiziale della verità
Old_La ricerca giudiziale della veritàOld_La ricerca giudiziale della verità
Old_La ricerca giudiziale della verità
 
Rimozione sicura dei dati: be clean
Rimozione sicura dei dati: be clean Rimozione sicura dei dati: be clean
Rimozione sicura dei dati: be clean
 
Cyberlaundering: catch the money
Cyberlaundering: catch the moneyCyberlaundering: catch the money
Cyberlaundering: catch the money
 
Bioetica e diritto: presentazione
Bioetica e diritto: presentazioneBioetica e diritto: presentazione
Bioetica e diritto: presentazione
 
Il diritto all'oblio presentazione
Il diritto all'oblio  presentazioneIl diritto all'oblio  presentazione
Il diritto all'oblio presentazione
 
Legaldesk
LegaldeskLegaldesk
Legaldesk
 
Information technology
Information technologyInformation technology
Information technology
 

Similar to 01.informatica e contratti

Contrattualistica internazionale
Contrattualistica internazionaleContrattualistica internazionale
Contrattualistica internazionaleSergio Mancino
 
Presentazione - contratti nazionali-09 e 10-03-2017.pdf
Presentazione - contratti nazionali-09 e 10-03-2017.pdfPresentazione - contratti nazionali-09 e 10-03-2017.pdf
Presentazione - contratti nazionali-09 e 10-03-2017.pdfConcettaLeuzzi1
 
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto (1)
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto (1)Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto (1)
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto (1)Andrea Rossetti
 
Diritto tributario e nuove tecnologie aspetti di diritto sostanziale e di d...
Diritto tributario e nuove tecnologie   aspetti di diritto sostanziale e di d...Diritto tributario e nuove tecnologie   aspetti di diritto sostanziale e di d...
Diritto tributario e nuove tecnologie aspetti di diritto sostanziale e di d...Giovanni Fiorino
 
Per una comprensione delle licenze free software e open source (sett. 2020)
Per una comprensione delle licenze free software e open source (sett. 2020)Per una comprensione delle licenze free software e open source (sett. 2020)
Per una comprensione delle licenze free software e open source (sett. 2020)Simone Aliprandi
 
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto. Come gestir...
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto. Come gestir...Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto. Come gestir...
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto. Come gestir...Andrea Rossetti
 
Strategiedinternazionalizzazione
StrategiedinternazionalizzazioneStrategiedinternazionalizzazione
StrategiedinternazionalizzazioneGiacinto Tommasini
 
Elementi essenziali del contratto
Elementi essenziali del contrattoElementi essenziali del contratto
Elementi essenziali del contrattoFrancesca Le Pera
 
Open Day Imprenditoria Femminile - Strumenti di tutela legale per l’impresa
Open Day Imprenditoria Femminile - Strumenti di tutela legale per l’impresa Open Day Imprenditoria Femminile - Strumenti di tutela legale per l’impresa
Open Day Imprenditoria Femminile - Strumenti di tutela legale per l’impresa Camera di Commercio di Padova
 
L’interpretazione del contratto e il collegamento negoziale
L’interpretazione del contratto e il collegamento negozialeL’interpretazione del contratto e il collegamento negoziale
L’interpretazione del contratto e il collegamento negozialemarco scialdone
 
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.AldaZejno
 
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALIINNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALIValentina Bianco
 
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALIINNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALIlogisticaefficiente
 

Similar to 01.informatica e contratti (20)

Gestione affari con l'estero
Gestione affari con l'esteroGestione affari con l'estero
Gestione affari con l'estero
 
Il contratto
Il contrattoIl contratto
Il contratto
 
Il contratto-
Il contratto-Il contratto-
Il contratto-
 
5 ilcontratto-
5 ilcontratto-5 ilcontratto-
5 ilcontratto-
 
5 ilcontratto-
5 ilcontratto-5 ilcontratto-
5 ilcontratto-
 
Contrattualistica internazionale
Contrattualistica internazionaleContrattualistica internazionale
Contrattualistica internazionale
 
Presentazione - contratti nazionali-09 e 10-03-2017.pdf
Presentazione - contratti nazionali-09 e 10-03-2017.pdfPresentazione - contratti nazionali-09 e 10-03-2017.pdf
Presentazione - contratti nazionali-09 e 10-03-2017.pdf
 
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto (1)
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto (1)Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto (1)
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto (1)
 
Diritto tributario e nuove tecnologie aspetti di diritto sostanziale e di d...
Diritto tributario e nuove tecnologie   aspetti di diritto sostanziale e di d...Diritto tributario e nuove tecnologie   aspetti di diritto sostanziale e di d...
Diritto tributario e nuove tecnologie aspetti di diritto sostanziale e di d...
 
Per una comprensione delle licenze free software e open source (sett. 2020)
Per una comprensione delle licenze free software e open source (sett. 2020)Per una comprensione delle licenze free software e open source (sett. 2020)
Per una comprensione delle licenze free software e open source (sett. 2020)
 
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto. Come gestir...
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto. Come gestir...Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto. Come gestir...
Luigi Vannutelli, Informatica e Contratti: un’evoluzione in atto. Come gestir...
 
Strategiedinternazionalizzazione
StrategiedinternazionalizzazioneStrategiedinternazionalizzazione
Strategiedinternazionalizzazione
 
Il contratto
Il contrattoIl contratto
Il contratto
 
14 causa e forma
14 causa e forma14 causa e forma
14 causa e forma
 
Elementi essenziali del contratto
Elementi essenziali del contrattoElementi essenziali del contratto
Elementi essenziali del contratto
 
Open Day Imprenditoria Femminile - Strumenti di tutela legale per l’impresa
Open Day Imprenditoria Femminile - Strumenti di tutela legale per l’impresa Open Day Imprenditoria Femminile - Strumenti di tutela legale per l’impresa
Open Day Imprenditoria Femminile - Strumenti di tutela legale per l’impresa
 
L’interpretazione del contratto e il collegamento negoziale
L’interpretazione del contratto e il collegamento negozialeL’interpretazione del contratto e il collegamento negoziale
L’interpretazione del contratto e il collegamento negoziale
 
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.
Disciplina dei contratti nel c.c patologie di invalidità dei contratti.
 
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALIINNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
 
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALIINNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
INNOVAZIONI: NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
 

More from Emanuele Florindi

Computer forensics: utilizzabilità ed analisi della prova digitale
Computer forensics: utilizzabilità ed analisi della prova digitaleComputer forensics: utilizzabilità ed analisi della prova digitale
Computer forensics: utilizzabilità ed analisi della prova digitaleEmanuele Florindi
 
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità.2303.pptx
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità.2303.pptxCorso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità.2303.pptx
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità.2303.pptxEmanuele Florindi
 
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseCorso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseEmanuele Florindi
 
IAD: dalla dipendenza da internet alle dipendenze su internet
IAD: dalla dipendenza da internet alle dipendenze su internetIAD: dalla dipendenza da internet alle dipendenze su internet
IAD: dalla dipendenza da internet alle dipendenze su internetEmanuele Florindi
 
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della veritàCorso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della veritàEmanuele Florindi
 
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1705
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1705Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1705
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1705Emanuele Florindi
 
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1611
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1611Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1611
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1611Emanuele Florindi
 

More from Emanuele Florindi (10)

Computer forensics: utilizzabilità ed analisi della prova digitale
Computer forensics: utilizzabilità ed analisi della prova digitaleComputer forensics: utilizzabilità ed analisi della prova digitale
Computer forensics: utilizzabilità ed analisi della prova digitale
 
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità.2303.pptx
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità.2303.pptxCorso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità.2303.pptx
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità.2303.pptx
 
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forenseCorso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
Corso di Informatica forense: dall'informatica giuridica all'informatica forense
 
IAD: dalla dipendenza da internet alle dipendenze su internet
IAD: dalla dipendenza da internet alle dipendenze su internetIAD: dalla dipendenza da internet alle dipendenze su internet
IAD: dalla dipendenza da internet alle dipendenze su internet
 
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della veritàCorso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità
Corso di informatica forense: la ricerca giudiziale della verità
 
Ransomware
RansomwareRansomware
Ransomware
 
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1705
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1705Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1705
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1705
 
01.riciclaggio pedo.1203
01.riciclaggio pedo.120301.riciclaggio pedo.1203
01.riciclaggio pedo.1203
 
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1611
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1611Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1611
Criptovalute e darkmarket l'economia sommersa del dark web.1611
 
Dark net.1203
Dark net.1203Dark net.1203
Dark net.1203
 

Recently uploaded

Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxLorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxlorenzodemidio01
 
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxLorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxlorenzodemidio01
 
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaPresentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaSalvatore Cianciabella
 
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxLorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxlorenzodemidio01
 
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxLorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxlorenzodemidio01
 
Confronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.pptConfronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.pptcarlottagalassi
 
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoQuadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoyanmeng831
 

Recently uploaded (7)

Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxLorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxLorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
 
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaPresentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
 
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxLorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxLorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
 
Confronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.pptConfronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
Confronto tra Sparta e Atene classiche.ppt
 
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoQuadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
 

01.informatica e contratti

  • 1. Informatica e contratti I - Premessa II - Informatica e contratti III - Licenza GPL IV - Licenze non GPL V - Contratti software e responsabilità Emanuele Florindi - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 2. I – Premessa La struttura del contratto L'Art. 1321 c.c. stabilisce che il contratto è l'Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto è un Atto di volontà (dichiarazione delle parti fuse nell’accordo) da cui scaturisce un RAPPORTO (derivano per le parti una serie di diritti e di obblighi). Le parti hanno autonomia contrattuale (Art. 1322 c.c.): possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (libertà contrattuale positiva) Possono concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico Si inserisce nell’autonomia privata: libertà dei soggetti di autodeterminarsi per il perseguimento di interessi personali ed economici TIPICI: Modelli predeterminati dal legislatore ATIPICI: Regolamento degli interessi non corrispondente ai tipi predisposti dalla legge (es.: factoring). Devono essere volti a realizzare interessi meritevoli di tutela - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 3. I Premessa Requisiti del contratto e modi di conclusione Art. 1325 c.c. 1. Accordo delle parti 2. Causa 3. Oggetto 4. Forma Modi di conclusione del contratto I Scambio proposta e accettazione (1326) II Inizio dell’esecuzione III Contratti con obbligazioni del solo proponente IV Contratti reali V Contratti standard 1326: L'Accordo è la convergenza obiettiva dell’intento dei due soggetti su un certo programma contrattuale quale risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti L’accordo può raggiungersi in modo espresso o tacito a seconda del modo di manifestazione di volontà delle parti. dichiarazione Espressa: attuata con segni linguistici Tacita: mediante comportamenti concludenti - Silenzio circostanziato - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 4. I Premessa Scambio proposta e accettazione È concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte (atti recettizi) Scambio proposta e accettazione (1326) La proposta deve essere completa di tutti gli elementi L’accettazione deve essere conforme alla proposta altrimenti vale come una nuova proposta Revoca della proposta e dell’accettazione (art. 1328 c.c.) La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso L’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione Proposta irrevocabile (1329) La proposta è irrevocabile quando il proponente si è obbligato a mantenerla ferma per un certo tempo La controparte può verificare la convenienza della proposta entro il tempo stabilito nella stessa Atto unilaterale del proponente Opzione (1331) Contratto o clausola contrattuale con cui le parti stabiliscono che il proponente resti vincolato alla propria dichiarazione Atto bilaterale, ma diritto potestativo dell’opzionario di concludere il contratto con una dichiarazione unilaterale di accettazione entro il tempo stabilito - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 5. I Premessa Scambio proposta e accettazione Presunzione di conoscenza: Art. 1335 La proposta, l'accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario , se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso. Cass.Civ. 24 luglio 2007, n. 16327 - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 6. I Premessa Scambio proposta e accettazione Offerta al pubblico (1336) Offerta rivolta ad una generalità di persone e contenente gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta; equivale ad una proposta contrattuale: il contratto si conclude con l’accettazione espressa o tacita Non è recettizia: è efficace appena è resa pubblica Es.: esposizione di merce con indicazione del prezzo Adesione al contratto aperto (1332) Contratto già concluso tra due o più parti ed aperti all’adesione di altri soggetti L’adesione va indirizzata ai contraenti originari La nuova adesione ha effetto quando giunge a conoscenza dei contraenti originari (salvo che sia richiesta approvazione dell’adesione) Es.: il contratto di società - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 7. I Premessa Inizio dell’esecuzione Inizio dell’esecuzione (1327) Il contratto può perfezionarsi nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione da parte dell’oblato accettante. L’accettazione è implicita nell’esecuzione La conclusione avviene prima che il proponente abbia notizia dell’accettazione È ammesso solo quando su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi non appaia necessaria una preventiva risposta di accettazione Deroga al principio della conclusione nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione Es.: spedizione della merce ordinata da cataloghi - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 8. II Informatica e contratti 1. Analisi di un computer La prima questione che dobbiamo affrontare, e risolvere, riguarda la natura giuridica del computer che, visto nel suo insieme, può essere visto come: 1) una cosa composta; 2) un'universalità di mobili ai sensi dell'articolo 816 c.c. 3) una cosa principale legata da un vincolo pertinenziale ad altre. La tesi preferibile è che si tratti di un'universalità di cui, però, fanno parte alcuni beni mobili configuranti una cosa composta (MB e CPU) legati da un vincolo pertinenziale ad altri (Ram e SchedaVideo). Non si tratta, infatti, di un bene unico, ma di un insieme di beni mobili (materiali ed immateriali) che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria, ma il discorso è assai più complesso se prendiamo in considerazione anche il software e le relative licenze di utilizzo. Si deve, infatti, distinguere tra HARDWARE: componente fisica (bene materiale) di un computer; SOFTWARE: componente logica (bene immateriale). - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 9. II Informatica e contratti 1. Analisi di un computer Unità centrale: CPU-MotherBoard (+Bios) + RAM + DaughterBoard Periferiche Interne: Memorie di massa Lettori ottici Hardware Altri lettori Alimentatore Periferiche Esterne: Monitor Tastiera Mouse Stampanti Lettori Memorie di massa - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 10. II Informatica e contratti 2. Contratti relativi all'hardware I contratti relativi all'hardware non presentano difficoltà particolari per quanto riguarda la loro definizione e qualificazione. Si tratta, infatti, di tipici contratti ad effetti reali in quanto i singoli componenti hardware possono ben essere visti come beni mobili. Allo stesso modo eventuali contratti di manutenzione o di assistenza hardware non presentano caratteristiche particolari rispetto alle fattispecie simili riguardanti altre e differenti tipologie di beni. In realtà è sempre necessario distinguere tra le differenti tipologie di contratto al fine di individuarne con certezza causa ed oggetto: Vendita di hardware > Vendita (trasferimento della proprietà di una cosa (o altro diritto) verso il corrispettivo di un prezzo (1470). - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 11. II Informatica e contratti 2. Contratti relativi all'hardware: vendita 1476 Obbligazioni del venditore Il venditore ha l'obbligo di: 1) consegnare la cosa al compratore; 2) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. 1477: la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento dela vendita , insieme con tutti gli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita. Da questo deriva, ad esempio, l'obbligo di custodire la cosa in caso di consegna differita (1177). NB: vendita di cosa futura /=/ contratto aleatorio Vendita di cosa generica eo cosa fungibile: genus nunquam perit VIZIO: imperfezione materiale della cosa venduta che la rende inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (1490) - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 12. II Informatica e contratti 2. Contratti relativi all'hardware: vendita 1476 Obbligazioni del venditore Il venditore ha l'obbligo di: 1) consegnare la cosa al compratore; 2) fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto se l'acquisto non è effettoo immediato del contratto; 3) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. 1477: la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento dela vendita , insieme con tutti gli accessori, le pertinenze ed i frutti dal giorno della vendita. Da questo deriva, ad esempio, l'obbligo di custodire la cosa in caso di consegna differita (1177). NB: vendita di cosa futura /=/ contratto aleatorio Vendita di cosa generica eo cosa fungibile: genus nunquam perit VIZIO: imperfezione materiale della cosa venduta che la rende inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (1490) - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 13. II Informatica e contratti 2. Contratti relativi all'hardware: somministrazione 1559: contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra prestazioni periodiche o continuative di cose. Per esempio consegna di componenti hardware. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 14. II Informatica e contratti 2. Contratti relativi all'hardware: locazione 1571: contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un determinato tempo verso un determinato corrispettivo. (locazione di beni mobili = noleggio) 1575: Il locatore deve: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto: 3) garantire il pacifico godimento durante la locazione. 1576: Il locatore deve eseguire tutte le riparazioni necessarie ad eccezione di quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (in caso di cose mobili le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore. Se la cosa necessita di riparazioni che non sono a carico del conduttore questi è tenuto a darne avviso al locatore (1577). In caso di riparazione urgenti il conduttore può eseguirle direttamente salvo rimborso, purché avvisi contemporaneamente il locatore. 1578: vizi della cosa locata > risoluzione del contratto o riduzione del prezzo 1594: sublocazione > Se di cosa mobile deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 15. II Informatica e contratti 2. Contratti relativi all'hardware: Appalto 1655: contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Il subappalto è vietato, salvo patto contrario (1656). Il materiale viene fornito dall'appaltatore, salvo patto (o uso) contrario (1658). Obbligo di segnalare eventuali vizi o difetti del materiale fornito dal committente 1663. 1665: diritto di verifica dell'opera, se il committente riceve senza riserve (ovvero non procede alla verifica ovvero non comunica il risultato) l'opera si considera accettata. Eventuali difformità o vizi vanno denunciati entro 60 giorni nei due anni successivi alla consegna (1667). 1677: se l'appalto ha per oggetto la prestazione periodica di servizi si osservano, in quanto compatibili, anche le norme relative ai contratti di somministrazione. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 16. II Informatica e contratti 2. Contratti relativi all'hardware: Contratto d'opera 2222: contratto con il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. 2224 termine di esecuzione per conformarsi. 2226 Vizi e difformità vanno denunziati entro 8 giorni dalla scoperta ed un anno dalla consegna. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 17. II Informatica e contratti 3. Contratti relativi al software Maggiori difficoltà sorgono nella definizione dei contratti relativi al software. In linea di massima, ogni volta che installiamo ed utilizziamo un software, infatti, lo facciamo in virtù di un contratto di licenza che, tipicamente, accettiamo al momento dell'installazione del programma. Si tratta di contratti di massa, predeterminati unilateralmente da una parte (il produttore o il distributore del software) a cui il contraente può soltanto aderire oppure interrompere l'installazione del programma. Spesso l'utente non si ferma neppure a leggere cosa il contratto gli impone di fare (o di non fare) e, molto spesso, questo lo porta a violare la licenza esponendolo ad azioni legali (civili e penali!) da parte del titolare del diritto. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 18. II Informatica e contratti 3. Contratti relativi al software In relazione alle caratteristiche del contratto di licenza possiamo dire che si tratta di contratti atipici e che, in genere, ogni contratto di licenza ha caratteristiche sue proprie relativamente a: - portata del diritto e limiti di utilizzo; - pagamento (una tantum o pagamenti periodici); - trasferibilità del contratto In linea di massima, lo schema tipico è quello del contratto di locazione di bene mobile anche se non mancano contratti in cui vi sono maggiori similitudini con la compravendita. I contratti di licenza possono essere divisi in due grandi categorie: - contratti di licenza GPL (relativi al cosiddetto “software libero”) - contratti di licenza (relativi ai cosiddetti “software proprietari”) - Commerciale - Shareware - Demo - Freeware - Try&Buy - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 19. III Licenza GPL 2. Definizioni: Open Source In informatica, con il termine open source si indica un software rilasciato con un tipo di licenza per la quale il codice sorgente è lasciato alla disponibilità di eventuali altri sviluppatori, in modo che con la loro collaborazione (in genere libera e spontanea) il prodotto finale possa raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di programmazione. Dunque, insieme al software vengono rilasciati anche i relativi SORGENTI. Da un punto di vista legale possiamo dire che una licenza open source è una licenza liberale concessa dal detentore di un diritto d'autore. Questo sistema viene prevalentemente utilizzato nell'ambito dell'informatica, ma può riguardare qualsiasi altro ambito nel quale si applica la normativa sul diritto d'autore; gli autori, invece di vietare, permettono non solo di usare e copiare, ma anche di modificare, ampliare, elaborare, vendere e quant'altro, il tutto questo senza imporre obblighi a ricompensare economicamente gli autori. L'esempio più lampante (e noto al largo pubblico) sono le decine di distribuzioni GNU/Linux: un sistema operativo completo di migliaia di applicativi anche di elevatissimo valore, spesso allegate a riviste ad un costo di pochi euro o liberamente scaricabile dal web. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 20. III Licenza GPL 1. Caratteristiche La licenza GPL (GENERAL PUBLIC LICENSE) o, più correttamente, GNU GPL, in cui GNU è un acronimo ricorsivo che significa “GNU is not Unix”, rappresenta il fulcro di un progetto, avviato nel 1983 da Richard Stallman, basato su una gestione particolare dei diritti d'autore sul software, secondo la definizione di software libero (contrapposta a software proprietario). La GNU General Public License sancisce e protegge le libertà fondamentali che, secondo Stallman, permettono l'uso e lo sviluppo collettivo e naturale del software. Un'altra licenza, la GNU Free Documentation License (GNU FDL), è stata scritta per coprire la documentazione, ed è usata anche dal progetto Wikipedia. Per poter gestire alcuni casi, ad esempio lo sviluppo di librerie, il Progetto GNU ha creato anche la GNU Lesser General Public License (GNU LGPL), che permette di integrare software libero all'interno di software proprietario. Distinguiamo quindi tra: Open source contrapposto a Closed source; Copyleft contrapposto a Copyright; Software libero contrapposto a Software proprietario. Software gratuito contrapposto a Software a pagamento NB: le categorie, salvo le contrapposizioni indicate, non sono rigide per cui un software può essere Open Sorce, ma a pagamento oppure essere Closed Source, ma gratuito e liberamente distribuibile. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 21. III Licenza GPL 2. GNU GPL -Versione 3, 29/06/2007 La GNU General Public License è una licenza libera e basata su copyleft per software e altri tipi di opere. Le licenze della maggior parte del software e di altre opere materiali sono pensate per togliere la libertà di condividere e modificare tali opere. Al contrario, la GNU General Public License ha l'obiettivo di garantire la libertà di condividere e modificare tutte le versioni di un programma e di fare in modo che esso rimanga software libero per tutti gli utenti. Noi, Free Software Foundation, usiamo la GNU General Public License per la maggior parte del nostro software; essa viene applicata anche a qualunque altro software rilasciato dall'autore sotto questa licenza. Chiunque può utilizzare questa licenza per i suoi programmi. Quando parliamo di software libero (free software), ci riferiamo al concetto di libertà, non al prezzo. Le nostre General Public License sono progettate per garantire che chiunque abbia la libertà di distribuire copie di software libero (anche dietro pagamento di un prezzo, se lo desidera), che chiunque riceva o possa ricevere il codice sorgente se lo vuole, che chiunque possa apportare modifiche al software o utilizzarne delle porzioni in altri software liberi, e che chiunque sappia che ha il diritto di fare tutte queste cose col software libero. Analisi GNU-GPL - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 22. IV Licenze non GPL 1. Tipologie Analizzare nel dettaglio le licenze non GPL è più difficile in quanto ogni distributoreproduttore adotta dei propri modelli di licenza. Caratteristiche comuni a tali licenze sono, in linea di massima: - divieto di installazione multipla; - divieto di diffusione o divulgazione del software; - divieto di modificare il software; - divieto di decompilare il software (reverse engineering); - divieto di utilizzare il software in modi differenti da quelli previsti dal contratto di licenza - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 23. IV Licenze non GPL 2. Licenza Microsoft Windows XP HOME Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE [omissis premessa e definizioni] 1. CONCESSIONE DI LICENZA. Il Produttore concede all'utente i seguenti diritti a condizione che si attenga a tutte le condizioni del presente Contratto: * Installazione e Utilizzo. Fatto salvo quanto altrimenti ed espressamente stabilito nel presente Contratto, l'utente potrà installare, utilizzare, accedere a, visualizzare ed eseguire sul COMPUTER solo una (1) copia del SOFTWARE . Il SOFTWARE non potrà essere utilizzato da più di un (1) processore contemporaneamente sul COMPUTER, a meno che non venga specificato un numero superiore nel Certificato di Autenticità . L'utente potrà connettere un massimo di cinque (5) ("Connessioni Consentite") computer o altri dispositivi elettronici (ognuno un "Dispositivo") al COMPUTER per utilizzare i servizi del SOFTWARE, esclusivamente per servizi File and Print, servizi Internet Information e accesso remoto (inclusa la connessione condivisa e servizi di telefonia). Le cinque (5) Connessioni Consentite includono qualsiasi connessione indiretta realizzata mediante software o hardware di "aggregazione", o qualsivoglia software o hardware che aggregano o raggruppano le connessioni. Fatto salvo quanto consentito di seguito, l'utente non potrà usare il Dispositivo per utilizzare, accedere a, visualizzare o eseguire il SOFTWARE, l'Interfaccia Utente del SOFTWARE o altro software eseguibile installato sul COMPUTER. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 24. IV Licenze non GPL 2. Licenza Microsoft Windows XP HOME OEM * Software come Componente del Computer - Trasferimento. QUESTA LICENZA NON POTRÁ ESSERE CONDIVISA, TRASFERITA O UTILIZZATA CONTEMPORANEAMENTE SU COMPUTER DIVERSI . Il SOFTWARE viene concesso in licenza con l'HARDWARE come un singolo prodotto integrato e potrà essere utilizzato esclusivamente con l'HARDWARE. Se il SOFTWARE non è accompagnato da un nuovo HARDWARE, l'utente non potrà utilizzare il SOFTWARE . L'utente potrà trasferire definitivamente tutti i diritti concessi dal presente Contratto solamente come parte di una vendita permanente o di un trasferimento dell'HARDWARE, a condizione che non ne trattenga alcuna copia, che trasferisca tutto il SOFTWARE (comprese tutte le parti componenti, i supporti di memorizzazione e il materiale stampato, qualsiasi aggiornamento, il presente Contratto e il Certificato di Autenticità), e che il cessionario accetti le condizioni del presente Contratto. Se il SOFTWARE è un aggiornamento, qualsiasi trasferimento deve inoltre comprendere tutte le versioni precedenti del SOFTWARE. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 25. IV Licenze non GPL 2. Licenza Microsoft Windows XP HOME OEM NB: in base ad una nota interpretativa diffusa da Microsoft, se si cambia la scheda madre occorre acquistare una nuova licenza OEM in quanto secondo Microsoft ciò equivale all'acquisto di un nuovo PC... unica eccezione: la sostituzione di un prodotto guasto o difettoso: MSOSQA:  Generally, you may upgrade or replace all of the hardware components on your computer and maintain the license for the original Microsoft OEM operating system software, with the exception of an upgrade or replacement of the motherboard. An upgrade of the motherboard is considered to result in a "new personal computer." Microsoft OEM operating system software cannot be transferred from one computer to another. Therefore, if the motherboard is upgraded or replaced for reasons other than a defect then a new computer has been created, the original license expires, and a new full operating system license (not upgrade) is required. This is true even if the computer is covered under Software Assurance or other Volume License programs. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 26. IV Licenze non GPL 2. Licenza Microsoft Windows XP HOME OEM ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI. - In nessun caso il Produttore o i suoi fornitori saranno responsabili per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno all'integrità fisica nonché il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche) derivanti dall'uso di questo prodotto, anche nel caso che il Produttore sia stato avvertito della possibilità di tali danni. In ogni caso, la responsabilità del Produttore e dei suoi fornitori ai sensi del presente contratto sarà limitata ad un importo corrispondente a quello effettivamente pagato per il software e/o per l'hardware Microsoft. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 27. V Contratti software e responsabilità 1. D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo Parte IV - Sicurezza e qualità. TITOLO I - Sicurezza dei prodotti Articolo 103 - Definizioni . 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione; 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi; 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani; b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a); - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 28. V Contratti software e responsabilità 1. D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo TITOLO II Responsabilità per danno da prodotti difettosi. Articolo 114 - Responsabilità del produttore. 1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Articolo 115 - Prodotto. 1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2. Si considera prodotto anche l'elettricità. […] Articolo 124 - Clausole di esonero da responsabilità. 1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 29. V Contratti software e responsabilità 2. Responsabilità da prodotti software Alla luce dell'articolo 124 [nullità delle clausole di esonero da responsabilità] e della definizione di “prodotto difettoso” sembrerebbe sussistere la possibilità che un produttore venga ritenuto responsabile per i danni cagionati ad un consumatore da un software difettoso, ma la soluzione non è così semplice. In primis l'onere della prova spetta al danneggiato che deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno [120]. Il produttore deve, invece, provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. In linea di massima sembrerebbe che il rilascio di patch, aggiornamenti di sicurezza, possa eliminare la responsabilità del produttore, ma è necessario che il rilascio di tali aggiornamenti sia debitamente comunicato al consumatore, pubblicizzato, e, soprattutto, sia tempestivo. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 30. V Contratti software e responsabilità 3. Responsabilità da prodotti software Si vedano, infine, gli articoli 1228 e 1229 sulla responsabilità degli ausiliari e sulla nullità delle clausole di esonero della responsabilità del debitore. - A.I.S.F.- ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI -
  • 31. Grazie per l'attenzione! Avv.E anuele F m lorindi <emanuele.florindi@ciace-florindi.it> Per approfondire: http://www.ciace-florindi.it http://www.telediritto.it http://www.accademiascienzeforensi.it © 2013 by Emanuele Florindi florindi@telediritto.it. Il presente materiale è soggetto a licenza CC Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0). La comunicazione all’autore non è obbligatoria, ma è gradita.