Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Il linguaggio giuridico
1. In tribunale con Gianrico Carofiglio
Lettura consapevole de La regola dell’equilibrio
2. LE FASI DEL PROCESSO PENALE
Il processo penale è il fulcro del diritto processuale penale, oltre che il modo di attuazione
principale della tutela dei diritti sanciti dal diritto penale; è l'accertamento dei giudici sul reato
commesso da un cittadino che verrà successivamente sanzionato, punito.
ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA
DI REATO
INDAGINI PRELIMINARI
INCIDENTE PROBATORIO
ARCHIVIAZIONE
RINVIO
PROCEDURA DELLA CROSS
EXAMINATION
SENTENZA
3. ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO
L’iscrizione della notizia di reato determina l’inizio del
procedimento penale riguarda qualsiasi informazione scritta
oppure orale riferita all'autorità giudiziaria, dove si ravvisano
elementi di reato .
L’articolo 335 del codice di procedura penale stabilisce che il
pubblico ministero iscriva nell'apposito registro le notizie di reato
acquisite di propria iniziativa o comunicategli da altri, comprese le
condizioni di procedibilità (cioè querela, istanza e richiesta di
procedimento) che rechino la prima notizia di un reato.
Codice di procedura penale:
insieme di norme che regolano il
diritto, è anche una fonte del diritto
penale.
Pubblico ministero: avvia il
processo penale, esercita l’ azione
penale e sta in giudizio dell’interesse
pubblico.
Querela: è un istituto del diritto
processuale penale, a volte
necessario per l'esercizio
dell'azione penale.
Istanza: richiesta fatta pervenire a
una pubblica autorità, allo scopo di
provocarne l'intervento o
l'interessamento nei limiti e nei
modi prescritti dalla legge.
4. INDAGINI PRELIMINARI
La fase successiva all’ iscrizione della notizia di reato è
quella delle indagini preliminari.
Svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria,
devono acquisire anche gli elementi a favore dell'indagato
perché le indagini preliminari servono esclusivamente a
stabilire se ci sono i presupposti per l'esercizio dell'azione
penale.
Per gli atti compiuti durante le indagini è previsto il segreto.
Indagini preliminari: fase del
procedimento penale
precedente all’ eventuale
processo.
5. INCIDENTE PROBATORIO
Nella fase successiva alle indagini preliminari c’è la possibilità
che venga richiesto l’incidente probatorio, con il quale il
pubblico ministero, anche su sollecitazione della parte offesa,
e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione
anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti
il dibattimento.
Incidente probatorio: si richiede di portare una
prova dinanzi al giudice durante la fase delle
indagini preliminari prima che esse siano
concluse. Acquisite delle prove con rilievi
scientifici e perizie .
6. ARCHIVIAZIONE
A questo punto si può avere la richiesta di archiviazione o
il rinvio a giudizio.
Tra le motivazioni che possono portare ad una richiesta di
archiviazione ci sono:
l'estinzione del reato, l'improcedibilità dell'azione,
l'infondatezza della notizia, autori ignoti, l'estraneità
dell'indagato, il fatto non costituisce reato, ed è richiesta
del Pubblico Ministero, mentre l’organo competente è il
gip. La richiesta viene depositata nella cancelleria del
giudice competente (gip) il quale fissa l'udienza e ne fa
dare avviso.
GIP: giudice per le indagini preliminari.
Cancelleria d’ufficio: è un funzionario pubblico
dell’amministrazione italiana ed esercita attività
amministrative della magistratura.
7. RINVIO
Il rinvio a giudizio si riferisce ad atti prodromici all'instaurazione del
processo penale. Rappresenta il modo "ordinario" di esercizio
dell'azione penale. La richiesta deve contenere una serie di elementi
tra i quali l'enunciazione in forma chiara e precisa della imputazione,
elemento Che garantisce all'imputato di esercitare compiutamente il
diritto di difesa.
Da un punto di vista logico sistematico abbiamo:
- la "richiesta di rinvio a giudizio" formulata dal pubblico ministero
ogni volta ritenga che nel corso delle indagini preliminari siano stati
raccolti elementi sufficienti a sostenere l'accusa nell'eventuale e
successivo giudizio;
- il "decreto che dispone il giudizio" uno degli epiloghi dell'udienza
preliminare che segna, per così dire, la fondatezza della ipotesi
accusatoria formulata dal pubblico ministero. Questo atto
rappresenta l’inizio del processo penale di merito avente ad oggetto
l'accertamento del reato e la colpevolezza dell'imputato. Negli altri
casi si ha l’udienza preliminare, che si tiene davanti al Giudice
dell'Udienza Preliminare (gip) successivamente alla richiesta di
rinvio a giudizio effettuata dal pubblico ministero.
8. DISCIPLINA DELLA CROSS EXAMINATION
Nel tribunale monocratico si procede con la disciplina della
cross examination se le parti non formulano richiesta che sia
il giudice a porre le domande al teste.
Il legislatore per il codice di procedura penale non possono
essere fatte domande suggestive almeno per l'esame diretto,
che sono quelle domande che possano suggerire la risposta.
Se il teste diventa ostile (cioè affermi dei fatti contrari alle
ragioni della parte che ne ha chiesto l'esame) si può
ammettere la possibilità di domande suggestive (nonché
delle contestazioni) anche nell'esame diretto. In ogni caso
sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità
delle risposte (domande nocive).
9. SENTENZA
Si arriva quindi alla sentenza, il provvedimento giurisdizionale
con il quale il giudice definisce interamente o in parte la
controversia che gli è stata sottoposta.
La sentenza può essere impugnata.
L'impugnazione della sentenza apre un’altra fase del
processo , un altro grado di giudizio, che si svolge davanti ad
un giudice diverso (giudice dell'impugnazione).
Le forme di impugnazione previste contro le sentenze sono la
revisione, l'appello e il ricorso in Cassazione.
Impugnazione: (dal latino «in pugnare»,
«combattere contro») nel diritto, designa sia l'atto
giuridico con il quale un soggetto chiede al giudice
di eliminare o modificare un determinato atto
giuridico, sia il procedimento che in questo modo
viene avviato.
10. TERMINI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO GIURIDICO
ETICA PROFESSIONALE: filosofia che studia i fondamentali
razionali che permettono di assegnare ai comportamenti
umani uno status deontologico ( insieme delle regole morali
che disciplinano l’esercizio di una determinata professione)
MISURA CAUTELARE: provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi per
evitare che il trascorrere del tempo possa recare danno per l’accertamento del
reato e per la sentenza.
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA: colui che decide di pentirsi di alcuni reati e
fornire informazioni importanti per ottenere sconti di pena e uno stato di protezione
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: insieme degli enti che amministrano la giustizia
CORTE DI CASSAZIONE: corte suprema , organo al vertice del potere giudiziario
CALUNNIA: diceria o imputazione coscientemente falsa e diretta a menomare
l’integrità morale o la reputazione altrui.
11. CONSIGLIO DEGLI AVVOCATI: ordine professionale degli avvocati, avente il fine
di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti.
CERCHIO PROBATORIO: insieme di prove.
CORTE D’ APPELLO: è un organo giurisdizionale competente a decidere sulle
impugnazioni contro le sentenze pronunciate nel tribunale.
OMNISSIS: omettere parole di un atto o un documento perché non necessarie.
INDAGINI PRELIMINARI: fase del procedimento penale precedente all’ eventuale
processo.
ORDINANZA DEL GIUDICE: è il termine con il quale vengono denominati
provvedimenti di vario genere.
PRESUNZIONE: istituto giuridico del diritto italiano . E’ definita come conseguenza
che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto .
PROCEDIMENTO NELL’ ORDINAMENTO GIURIDICO: per procedimento
s'intende quindi la fase nella quale si prende visione degli elementi per verificare
se un'accusa è fondata e sostenibile nella fase successiva, rappresentata dal
processo.
12. PUBBLICO MINISTERO: esercita l’ azione penale vera e propria che
conduce al successivo processo. Si occupa di trovare le prove d’ accusa nei
confronti di coloro che commettono reati.
RICETTATORI: chi commette ricettazione, ovvero chi acquista, accetta o
occulta denaro e cose di illecita provenienza .
UDIENZA DI DISCUSSIONE DELL’APPELLO: udienza di discussione
dell’istituto giuridico che ha per scopo di ovviare a possibili errori o omissioni
del giudizio di primo grado.
TRIBUNALE DEL RIESAME: (tribunale della libertà) sottopone ad un
controllo esterno, non solo di legittimità ma anche di merito, i provvedimenti
restrittivi della libertà personale .
ATTO: documento che verbalizza gli eventi accaduti nei processi penali e
civili .
ABROGARE: eliminare
MAGISTRATO: pubblico ufficiale che esercita funzioni di natura
giurisdizionale
13. CAPO D’ IMPUTAZIONE: condizione che viene attribuita a un determinato individuo accusato di un
reato .
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO: reato previsto dal codice penale italiano
in cui si commettono delitti, acquisizioni illecite di appalti, concessioni, limitazione del diritto di voto,
guadagno di profitto illegale per sé o per altri.
TESTIMONE DI GIUSTIZIA: colui che collabora con le indagini senza aver commesso alcun reato .
VERBALE RIASSUNTIVO: documento che riassume quanto detto in un’udienza o in un processo
penale.
A.D.R: sigla che significa “ a domanda risponde”.
CORRUZIONE: condotta di un soggetto che, in cambio di denaro oppure di altri vantaggi, agisce
contro i propri doveri e obblighi .
POLIZIA GIUDIZIARIA: insieme di uffici di polizia che svolgono indagini giudiziarie di tipo
amministrativo , penale e civile .
14. PROGETTO DELLA CLASSE I H
(Powerpoint realizzato dalle alunne Forno Giordana, Pagliari
Giada, Spampinato Anaelle, Ventura Giulia, le quali hanno
utilizzato e organizzato il materiale prodotto da tutta la classe)