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L’INCIDENTE DI ESECUZIONE
PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL
CONCORSO FORMALE E DEL REATO CONTINUATO
(ARTT. 665-671 C.P.P.)
AVV. FEDERICO FAVA
SCUOLA FORENSE DI BOLZANO
PREMESSA: COS’È L’INCIDENTE DI ESECUZIONE
NOZIONE
E’ un atto di natura generale da utilizzarsi solo in caso di sentenze irrevocabili
(art. 648 c.p.p.) quando insorgano questioni sul titolo esecutivo (art. 655 ss.
c.p.p.).
Non è un mezzo di impugnazione.
Casi di incidente di esecuzione:
• dubbio sull’identità della persona detenuta (art. 667 c.p.p.)
• persona condannata per errore di nome (art. 668 c.p.p.)
• pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona (art. 669 c.p.p.)
• questioni sul titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.)
• applicazione del concorso formale e del reato continuato (art. 671 c.p.p.)
• applicazione amnistia o indulto (art. 672 c.p.p.)
• revoca della sentenza per abolitio criminis (art. 673 c.p.p.)
• revoca di altri provvedimenti, ad es. sospensione condizionale (art. 674 c.p.p.)
• falsità di documenti (art. 675 c.p.p.)
• altre competenze, ad es. estinzione di reato o pena, confisca, etc. (art. 676 c.p.p.)
GIUDICE DELL’ESECUZIONE - COMPETENZA
Art. 665 c.p.p.
Giudice competente.
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di
un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o
riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle
disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è
competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato
inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il
provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu
proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’articolo 569, e il
giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato
l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è
competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici
speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in
composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al
collegio.
(A) REGOLA GENERALE DI COMPETENZA: è competente il giudice che ha
deliberato il provvedimento.
(B) IN CASO DI APPELLO: resta competente il giudice di primo grado quando il
provvedimento è stato
a) confermato
b) riformato soltanto in relazione alla pena, alle mis. di sicurezza, alle disp. civili.
(C) IN CASO DI RICORSO PER CASSAZIONE: rimane competente il giudice così
identificato (A, B), a meno che non sia stato pronunciato annullamento con
rinvio, nel qual caso diventa competente il giudice di rinvio.
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE
Art. 666 c.p.p.
Procedimento di esecuzione
1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di
legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico
ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro
cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per
cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio,
designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori.
L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in
cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del
pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente;
tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del
giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del
luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le
informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in
udienza nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo
alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento
in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che
l'ha emessa disponga diversamente.
8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato
anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del
collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi
diritti dell'interessato.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo
140, comma 2.
REATO CONTINUATO – NOZIONE
Si tratta di un’ipotesi di concorso materiale di reati (è necessaria un pluralità di
azioni od omissioni):
 omogeneo (viene violata la stessa disposizione di legge: ad es., Tizio
commette diverse rapine ad istituti di credito);
 eterogeneo (vengono violate diverse disposizioni di legge: ad es., Tizio
detiene illegalmente un’arma con la quale esegue un sequestro di persona); tale
previsione è stata introdotta dalla riforma del 1974.
Le azioni devono essere sorrette da un «medesimo disegno criminoso» (si veda la
scheda illustrativa): questa sarebbe la ragione politico-criminale per il trattamento
sanzionatorio più mite (cumulo giuridico rispetto al cumulo materiale), in
quanto l’unicità del proposito criminale esprimerebbe una minore riprovevolezza
dell’agente.
Art. 81 c.p.
Concorso formale. Reato continuato.
1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave
aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse
disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di
legge.
2. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di legge.
3. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che
sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.
4. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in
continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità
di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il
reato più grave.
Il reato continuato può essere riconosciuto in sede di cognizione oppure – a
meno che non sia stato espressamente escluso dal giudice – in sede di
esecuzione, per cui è competente, appunto, il giudice dell’esecuzione.
IL REATO CONTINUATO NELLA GIURISPRUDENZA
L’ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA SUPREMA CORTE
«… le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma
deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine,
richiedendosi, in proposito, la progettazione “ab origine” di una serie ben
individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali»
(Cass. pen., sez. II, 7 aprile 2004, n. 18037)
L’ESCLUSIONE DEL REATO CONTINUATO
« In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa
specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma
generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti
opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte
costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza
l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma 2, c.p.»
(Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2014, n. 3222)
REATO CONTINUATO IN SEDE ESECUTIVA
Art. 671 c.p.p.
Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in
procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico
ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della
disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non
sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono
sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più
reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non
superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 81, co. 4 c.p.
3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale
della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della
continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.
LA STRUTTURA DELL’INCIDENTE DI ESECUZIONE
(CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’IPOTESI DI CUI ALL’ART. 671 C.P.P.)
- INTESTAZIONE: da rivolgere al giudice competente ex art. 665, co. 1, 2
e 3 c.p.p., si veda sopra).
- PARTE ISTANTE: Tizio o Caio, difeso di fiducia dall’avv…, giusta
nomina in calce (ricordarsi di riportare la nomina in calce).
- PREMESSA IN FATTO: vanno indicati i provvedimenti in relazione ai
quali si chiede il riconoscimento del reato continuato ed eventuali
circostanze di fatto a sostegno della richiesta (ricordarsi di riportare le
sentenze o i decreti penali in calce, ove si dia atto di volerli allegare, si
veda di seguito). Ad es., i tempi o le modalità di esecuzione delle varie
azioni/omissioni, lo stato di tossicodipendenza, le condizioni personali e
sociali del reo, etc. (che potranno poi essere ripresi o richiamati nei
motivi).
- MOTIVI: vanno illustrate le ragioni giuridiche a fondamento della
richiesta (particolare attenzione dovrà essere rivolta al «medesimo
disegno criminoso» ed alla giurisprudenza rilevante in materia, si veda
la scheda illustrativa).
- RICHIESTE: va richiesto al giudice dell’esecuzione prima (a) di
applicare (riconoscere, etc.) ai sensi dell’art. 671 c.p.p. la disciplina del
reato continuato fra i reati oggetto delle condanne irrevocabili invocate e
poi (b) di rideterminare conseguentemente la pena per effetto
dell’accertata continuazione.
- ALLEGATI: nel caso di cui all’art. 671, le sentenze o decreti penali
irrevocabili di cui si richiede l’applicazione del reato continuato
(potrebbero però essere acquisite anche d’ufficio ex art. 186 disp. att.
c.p.p., si veda di seguito).
- NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA PER LA FASE ESECUTIVA: per
ragioni “di prudenza” si ritiene preferibile e consigliabile svolgere la
nomina in calce (piuttosto che dare atto di una nomina “in atti”).
ALTRE NORME RILEVANTI
(NELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL C.P.P.)
Art. 186
Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.
Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta
prevista dall'articolo 671, comma 1, del codice, sono acquisite di ufficio.
Art. 187
Determinazione del reato più grave.
Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da
parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la
quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto
con giudizio abbreviato
Art. 188
Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze
di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione
della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la
stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato
continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della
pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque
anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena
pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice. Nel caso
di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato,
accoglie ugualmente la richiesta.
SI SEGNALA LA RECENTE GIURISPRUDENZA RILEVANTE DELLE SEZ. UN. IN MATERIA
 SUI POTERI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE DI RIDETERMINAZIONE DELLA
PENA IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELLA PENA A SEGUITO DI DECLARATORIA DI
INCOSTITUZIONALITÀ PARZIALE (C. COST. 251/2012) E NON DI INTEGRALE
ABOLITIO CRIMINIS (ART. 673 C.P.P.).
CASS. PEN., SEZ. UN., 29 MAGGIO 2014 (DEP. 14 OTTOBRE 2014), N. 42858
(I) «La dichiarazione di illegittimità costituzionale, successivamente a una sentenza
irrevocabile di condanna, di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice,
idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della
pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione
(nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che, a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità del divieto di valutare prevalente una circostanza attenuante sulla
recidiva, il giudice dell'esecuzione potrà affermare la prevalenza dell'attenuante,
sempreché una simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della
cognizione, secondo quanto risulta dal testo della sentenza irrevocabile, ed è compito
del pubblico ministero di richiedere al giudice dell'esecuzione l'eventuale
rideterminazione della pena inflitta all'esito del nuovo giudizio di comparazione)».
(II) «Il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della C. cost. n. 251 del
2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella
parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4,
c.p., può affermare la prevalenza dell'attenuante anche compiendo attività di
accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della
cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali;
tuttavia, nel rideterminare la pena, deve attenersi ai limiti derivanti dai principi in
materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di
norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore»
 SULLA RIDETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL REATO CONTINUATO IN
CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELLA PENA A SEGUITO DI DECLARATORIA DI
INCOSTITUZIONALITÀ (C. COST. 32/2014)
CASS. PEN., SEZ. UN., 26 FEBBRAIO 2015 (DEP. 28 MAGGIO 2015), N. 22471
«Per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. 9 settembre 1990, n. 309, l’aumento di pena
calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette
“droghe leggere” deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici
di merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali
violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, che ha
dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio
2006, n. 49 (di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272) e ha
determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente
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L'incidente di esecuzione: concorso formale e reato continuato

  • 1. L’INCIDENTE DI ESECUZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL CONCORSO FORMALE E DEL REATO CONTINUATO (ARTT. 665-671 C.P.P.) AVV. FEDERICO FAVA SCUOLA FORENSE DI BOLZANO
  • 2. PREMESSA: COS’È L’INCIDENTE DI ESECUZIONE NOZIONE E’ un atto di natura generale da utilizzarsi solo in caso di sentenze irrevocabili (art. 648 c.p.p.) quando insorgano questioni sul titolo esecutivo (art. 655 ss. c.p.p.). Non è un mezzo di impugnazione. Casi di incidente di esecuzione: • dubbio sull’identità della persona detenuta (art. 667 c.p.p.) • persona condannata per errore di nome (art. 668 c.p.p.) • pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona (art. 669 c.p.p.) • questioni sul titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.) • applicazione del concorso formale e del reato continuato (art. 671 c.p.p.) • applicazione amnistia o indulto (art. 672 c.p.p.) • revoca della sentenza per abolitio criminis (art. 673 c.p.p.) • revoca di altri provvedimenti, ad es. sospensione condizionale (art. 674 c.p.p.) • falsità di documenti (art. 675 c.p.p.) • altre competenze, ad es. estinzione di reato o pena, confisca, etc. (art. 676 c.p.p.)
  • 3. GIUDICE DELL’ESECUZIONE - COMPETENZA Art. 665 c.p.p. Giudice competente. 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato. 2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello. 3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio. 4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario. 4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio. (A) REGOLA GENERALE DI COMPETENZA: è competente il giudice che ha deliberato il provvedimento. (B) IN CASO DI APPELLO: resta competente il giudice di primo grado quando il provvedimento è stato a) confermato b) riformato soltanto in relazione alla pena, alle mis. di sicurezza, alle disp. civili. (C) IN CASO DI RICORSO PER CASSAZIONE: rimane competente il giudice così identificato (A, B), a meno che non sia stato pronunciato annullamento con rinvio, nel qual caso diventa competente il giudice di rinvio.
  • 4. PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE Art. 666 c.p.p. Procedimento di esecuzione 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. 7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. 8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. 9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2.
  • 5. REATO CONTINUATO – NOZIONE Si tratta di un’ipotesi di concorso materiale di reati (è necessaria un pluralità di azioni od omissioni):  omogeneo (viene violata la stessa disposizione di legge: ad es., Tizio commette diverse rapine ad istituti di credito);  eterogeneo (vengono violate diverse disposizioni di legge: ad es., Tizio detiene illegalmente un’arma con la quale esegue un sequestro di persona); tale previsione è stata introdotta dalla riforma del 1974. Le azioni devono essere sorrette da un «medesimo disegno criminoso» (si veda la scheda illustrativa): questa sarebbe la ragione politico-criminale per il trattamento sanzionatorio più mite (cumulo giuridico rispetto al cumulo materiale), in quanto l’unicità del proposito criminale esprimerebbe una minore riprovevolezza dell’agente. Art. 81 c.p. Concorso formale. Reato continuato. 1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. 2. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. 3. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. 4. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Il reato continuato può essere riconosciuto in sede di cognizione oppure – a meno che non sia stato espressamente escluso dal giudice – in sede di esecuzione, per cui è competente, appunto, il giudice dell’esecuzione.
  • 6. IL REATO CONTINUATO NELLA GIURISPRUDENZA L’ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA SUPREMA CORTE «… le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione “ab origine” di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali» (Cass. pen., sez. II, 7 aprile 2004, n. 18037) L’ESCLUSIONE DEL REATO CONTINUATO « In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma 2, c.p.» (Cass. pen., sez. II, 7 gennaio 2014, n. 3222)
  • 7. REATO CONTINUATO IN SEDE ESECUTIVA Art. 671 c.p.p. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato. 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. 2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 81, co. 4 c.p. 3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.
  • 8. LA STRUTTURA DELL’INCIDENTE DI ESECUZIONE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’IPOTESI DI CUI ALL’ART. 671 C.P.P.) - INTESTAZIONE: da rivolgere al giudice competente ex art. 665, co. 1, 2 e 3 c.p.p., si veda sopra). - PARTE ISTANTE: Tizio o Caio, difeso di fiducia dall’avv…, giusta nomina in calce (ricordarsi di riportare la nomina in calce). - PREMESSA IN FATTO: vanno indicati i provvedimenti in relazione ai quali si chiede il riconoscimento del reato continuato ed eventuali circostanze di fatto a sostegno della richiesta (ricordarsi di riportare le sentenze o i decreti penali in calce, ove si dia atto di volerli allegare, si veda di seguito). Ad es., i tempi o le modalità di esecuzione delle varie azioni/omissioni, lo stato di tossicodipendenza, le condizioni personali e sociali del reo, etc. (che potranno poi essere ripresi o richiamati nei motivi). - MOTIVI: vanno illustrate le ragioni giuridiche a fondamento della richiesta (particolare attenzione dovrà essere rivolta al «medesimo disegno criminoso» ed alla giurisprudenza rilevante in materia, si veda la scheda illustrativa). - RICHIESTE: va richiesto al giudice dell’esecuzione prima (a) di applicare (riconoscere, etc.) ai sensi dell’art. 671 c.p.p. la disciplina del reato continuato fra i reati oggetto delle condanne irrevocabili invocate e poi (b) di rideterminare conseguentemente la pena per effetto dell’accertata continuazione. - ALLEGATI: nel caso di cui all’art. 671, le sentenze o decreti penali irrevocabili di cui si richiede l’applicazione del reato continuato (potrebbero però essere acquisite anche d’ufficio ex art. 186 disp. att. c.p.p., si veda di seguito). - NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA PER LA FASE ESECUTIVA: per ragioni “di prudenza” si ritiene preferibile e consigliabile svolgere la nomina in calce (piuttosto che dare atto di una nomina “in atti”).
  • 9. ALTRE NORME RILEVANTI (NELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL C.P.P.) Art. 186 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671, comma 1, del codice, sono acquisite di ufficio. Art. 187 Determinazione del reato più grave. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato Art. 188 Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.
  • 10. SI SEGNALA LA RECENTE GIURISPRUDENZA RILEVANTE DELLE SEZ. UN. IN MATERIA  SUI POTERI DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE DI RIDETERMINAZIONE DELLA PENA IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELLA PENA A SEGUITO DI DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ PARZIALE (C. COST. 251/2012) E NON DI INTEGRALE ABOLITIO CRIMINIS (ART. 673 C.P.P.). CASS. PEN., SEZ. UN., 29 MAGGIO 2014 (DEP. 14 OTTOBRE 2014), N. 42858 (I) «La dichiarazione di illegittimità costituzionale, successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione (nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del divieto di valutare prevalente una circostanza attenuante sulla recidiva, il giudice dell'esecuzione potrà affermare la prevalenza dell'attenuante, sempreché una simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione, secondo quanto risulta dal testo della sentenza irrevocabile, ed è compito del pubblico ministero di richiedere al giudice dell'esecuzione l'eventuale rideterminazione della pena inflitta all'esito del nuovo giudizio di comparazione)». (II) «Il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della C. cost. n. 251 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., può affermare la prevalenza dell'attenuante anche compiendo attività di accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali; tuttavia, nel rideterminare la pena, deve attenersi ai limiti derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore»
  • 11.  SULLA RIDETERMINAZIONE DELLA PENA PER IL REATO CONTINUATO IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELLA PENA A SEGUITO DI DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ (C. COST. 32/2014) CASS. PEN., SEZ. UN., 26 FEBBRAIO 2015 (DEP. 28 MAGGIO 2015), N. 22471 «Per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. 9 settembre 1990, n. 309, l’aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette “droghe leggere” deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici di merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 (di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272) e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente»