2. IL NUOVO SENATO: LE FUNZIONI PRINCIPALI
IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
LIMITI ALLA DECRETAZIONE DI URGENZA IN COSTITUZIONE
ELEZIONE DEGLI ORGANI DI GARANZIA
GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA
LA RIFORMA DEL TITOLO V
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER LE LEGGI ELETTORALI
IL NUOVO SENATO: LA COMPOSIZIONE
SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTOSUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO
IL VOTO A DATA CERTA
3. SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO
Camera dei
Deputati
Senato della
Repubblica
I Deputati rappresentano
la Nazione e sono eletti
direttamente dal corpo
elettorale
La Camera mantiene le sue
attuali funzioni:
- titolarità del rapporto fiduciario
- indirizzo politico
- controllo dell’operato del governo
I Deputati rappresentano
la Nazione e sono eletti
direttamente dal corpo
elettorale.
La Camera mantiene le sue
attuali funzioni:
- titolarità del rapporto fiduciario
- indirizzo politico
- controllo dell’operato del governo
I Deputati rappresentano
la Nazione e sono eletti
direttamente dal corpo
elettorale.
I Deputati rappresentano
la Nazione e sono eletti
direttamente dal corpo
elettorale.
Il Senato assume nuove funzioni,
in larga parte legate al suo ruolo
di rappresentanza del territorio
Diventa la sede di
rappresentanza delle
istituzioni territoriali.
I suoi membri sono scelti
mediante elezione
indiretta.
Diventa la sede di
rappresentanza delle
istituzioni territoriali.
I suoi membri sono scelti
mediante elezione
indiretta.
Il Senato assume nuove funzioni,
in larga parte legate al suo ruolo
di rappresentanza del territorio.
Non vota la fiducia al Governo.
Diventa la sede di
rappresentanza delle
istituzioni territoriali.
I suoi membri sono scelti
mediante elezione
indiretta.
Il Senato assume nuove funzioni,
in larga parte legate al suo ruolo
di rappresentanza del territorio.
Non vota la fiducia al Governo.
4. Per i Senatori eletti non è
più previsto il requisito
del compimento di
quaranta anni di età
L’indennità parlamentare si
mantiene solo per i membri
della Camera dei Deputati.
Il trattamento economico dei
senatori sarà quello spettante
per la carica di rappresentanza
territoriale
IL NUOVO SENATO: LA COMPOSIZIONE
95 senatori sono eletti dai Consigli Regionali tra i consiglieri regionali ed i
sindaci del territorio.
gli ex Presidenti della Repubblica sono membri di diritto.
possono essere nominati dal Presidente della Repubblica 5 senatori (per 7
anni) tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti.
I membri
La durata del mandato dei
senatori coincide con quella
del consigli regionali di
elezione
Il Senato diviene dunque
organo a rinnovo parziale,
non sottoposto a
scioglimento.
La durata del mandato dei
Senatori coincide con quella
del Consigli Regionali di
elezione.
Il Senato diviene dunque
organo a rinnovo parziale,
non sottoposto a
scioglimento.
5. IL NUOVO SENATO: LE FUNZIONI PRINCIPALI 1
Raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
Concorso all'esercizio della funzione legislativa secondo quanto stabilito dalla
Costituzione.
Concorso alle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti della Repubblica e
l'Unione europea.
6. IL NUOVO SENATO: LE FUNZIONI PRINCIPALI - 2
Valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni.
Verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.
Concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato
7. IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - 1
Il procedimento legislativo
diventa monocamerale: le leggi
sono approvate solo dalla
Camera dei Deputati. Le eventuali proposte di modifica, stabilite dal
Senato entro i successivi trenta giorni, sono
sottoposte all'esame della Camera dei Deputati,
alla quale spetta pronunciarsi in via definitiva
Il Senato nel corso dell'iter legislativo può, entro
dieci giorni e su richiesta di un terzo dei suoi
componenti, chiedere di esaminare i progetti di
legge approvati dall'altro ramo del Parlamento.
Il ruolo del Senato
In alcuni casi il procedimento prevede delle particolarità
Procedimento legislativo monocamerale
con ruolo rinforzato del Senato
Si applica solo alle leggi a tutela dell'unità giuridica e
economica della Repubblica o dell'interesse nazionale.
Disegno di legge di Bilancio
Prevede il procedimento monocamerale con la differenza
che l’esame del Senato avviene in via automatica, senza
bisogno della richiesta.
8. IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO - 2
Il procedimento legislativo bicamerale, con ruolo paritario delle due Camere
è mantenuto solo per alcune categorie di leggi:
•leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali
•referendum popolari, altre forme di consultazione
•leggi sull’ordinamento dei Comuni e delle Città metropolitane
•leggi che riguardano formazione e l'attuazione della normativa UE
•legge elettorale del Senato
•leggi sul regionalismo differenziato
•leggi sulle procedure per il potere sostitutivo del Governo
INOLTRE
Il Senato ha il potere di richiedere (a maggioranza assoluta) alla Camera dei Deputati di
procedere all'esame di un disegno di legge.
In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei
mesi dalla data della deliberazione del Senato.
9. IL VOTO A DATA CERTA
L’introduzione del voto a data
certa consente al Governo di
avere tempi definiti per i
disegni di legge ritenuti
essenziali per l'attuazione del
programma politico.
Come funziona
Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati
di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta,
che un disegno di legge indicato come essenziale
sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e
sottoposto alla pronuncia in via definitiva della
Camera dei deputati entro il termine di settanta
giorni dalla deliberazione.
Quando non si può applicare
Questa procedura è esclusa per alcune categorie
di leggi tra cui: leggi ad approvazione paritaria,
leggi in materia elettorale, leggi di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali, leggi di
bilancio.
10. LIMITI ALLA DECRETAZIONE DI URGENZA IN COSTITUZIONE
I limiti alla decretazione di urgenza sono attualmente previsti solo a livello di
legislazione ordinaria. Con la riforma i limiti vengono costituzionalizzati.
Divieto di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l'efficacia
di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non procedurali.
la materia costituzionale ed elettorale, la delegazione legislativa, la conversione in legge
di decreti, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per l'approvazione di
bilanci e consuntivi.
Divieto di decreto legge per le materie coperte da riserva di Assemblea:
I decreti- legge devono recare misure omogenee e corrispondenti al titolo; non possono
essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
La riforma prevede che il termine di efficacia dei decreti-legge sia pari a 90 giorni in caso di
rinvio da parte del Presidente della Repubblica
L’esame del Senato, per i DL monocamerali è previsto entro 30 giorni dalla presentazione
alla Camera e le proposte di modificazione devono avvenire entro 10 giorni.
La trasmissione del disegno di legge da parte della Camera deve avvenire non oltre quaranta
giorni dalla presentazione.
11. È prevista la modifica dei
quorum per l'elezione del
Presidente della Repubblica
ELEZIONE DEGLI ORGANI DI GARANZIA
È prevista la modifica delle
modalità di elezione dei cinque
giudici della Corte Costituzionale
da parte del Parlamento
I giudici vengono eletti separatamente, tre dalla
Camera dei Deputati e due dal Senato
Elezione del Presidente della Repubblica da parte
del Parlamento in seduta comune.
È richiesta la maggioranza dei due terzi dei
componenti per i primi tre scrutini, la
maggioranza dei tre quinti dei componenti dal
quarto scrutinio; la maggioranza dei tre quinti dei
votanti dal settimo scrutinio.
12. GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA
Modifica dei REFERENDUM
ABROGATIVI
Il quorum per il referendum abrogativo
quando la richiesta viene da 800.000
elettori sarà pari alla maggioranza dei
votanti alle ultime elezioni della Camera.
Nel caso di richiesta da un numero di
elettori tra 500.000 e 800.000 resta fermo il
quorum attuale, pari alla maggioranza degli
aventi diritto al voto.
Introduzione di REFERENDUM
PROPOSITIVI
Sono introdotti i referendum propositivi e
di indirizzo, nonché altre forme di
consultazione, la cui disciplina è rinviata ad
una apposita legge costituzionale.
Modifiche all’iniziativa
LEGISLATIVA POPOLARE
E’ elevato da 50 mila a 150 mila il numero
di firme per presentare un progetto di legge
da parte del corpo elettorale.
Si introduce anche il principio che ne
devono essere garantiti tempi per l'esame
e la deliberazione finale
13. LA RIFORMA DEL TITOLO V - 1
Soppressione del riferimento costituzionale alle PROVINCE
Soppressione della competenza CONCORRENTE (Stato – Regioni)
L’elenco delle materie di competenza esclusiva statale è stato profondamente
modificato, con l’attribuzione di nuovi ambiti.
Redistribuzione delle materie tra competenza ESCLUSIVA statale e
regionale
Questa clausola consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire
in materie di competenza regionale a tutela dell'unità giuridica o economica della
Repubblica o dell'interesse nazionale.
Introduzione di una clausola di SUPREMAZIA
Per il Titolo V della Costituzione, dedicato alle autonomie locali, sono
previste una serie di modifiche
14. LA RIFORMA DEL TITOLO V - 2
Parallelismo tra competenze legislative e regolamentari
Parallelismo tra funzioni e risorse per gli enti territoriali
Il potere regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze
legislative
Potere sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni e delle
Province autonome
In questo caso, perché il governo si possa attivare, è richiesto il parere preventivo del
Senato della Repubblica, che deve essere dato entro quindici giorni.
Limite alle retribuzioni dei componenti degli organi regionali
Le risorse di cui dispongono gli enti territoriali assicurano il finanziamento integrale
delle funzioni loro attribuite
Una legge statale di tipo bicamerale dovrà trovare un limite alle retribuzioni dei membri
degli organi elettivi regionali, in modo che non siano superiori a quelli dei sindaci dei
comuni capoluogo di regione.
15. LA RIFORMA DEL TITOLO V - 3
Ruolo del Senato della Repubblica in caso di scioglimento anticipato
del Consiglio regionale
Regionalismo differenziato
Viene ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari
forme di autonomia alle regioni ordinarie.
presupposto necessario per le forme particolari di autonomia è che la regione risulti in
condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.
Soppressione del CNEL (art. 99 – Titolo III)
Il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento
anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere
adottato previo parere del Senato della Repubblica.
16. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER LE LEGGI ELETTORALI
Per le leggi elettorali della Camera e del Senato è prevista la possibilità
di ricorso preventivo davanti alla Corte Costituzionale
Il ricorso può essere presentato entro 10 giorni dall’approvazione, da
parte di un terzo dei componenti del Senato o un quarto dei
componenti della Camera.
La Corte Costituzionale si pronuncia entro 30 giorni e, fino ad allora, resta
sospesa la promulgazione della legge.
In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale la legge non può essere
promulgata