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IL NUOVO REGOLAMENTO
DEL SENATO
ISTRUZIONI PER L’USO
Maggio 2018
UN’EVOLUZIONE NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ
I Regolamenti delle Camere svolgono un ruolo essenziale per
assicurare il funzionamento dei due rami del Parlamento e nel
delineare i processi decisionali.
1971
Entrano in vigore i nuovi
regolamenti parlamentari.
Da allora rare sono state le riforme organiche, più frequenti le
innovazioni parziali.
L’importanza dei Regolamenti è data dalla loro disciplina: delle modalità
dieserciziodellefunzioni,delladefinizionedegliorganiedelleprocedure,
dell’organizzazione interna di ciascuna Camera (artt. 64 e 72 Cost.).
QUESTA VOLTA È DIVERSO?
I Senatori della XVII legislatura il 20 dicembre 2017 hanno approvato
una revisione del Regolamento del Senato. La riforma, nata dalla
collaborazione dei quattro principali gruppi parlamentari (PD, M5S, FI
e Lega), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio
2018.
NOTIZIA!
Questa revisione rappresenta l’unica
riforma bipartisan della XVII legislatura.
La riforma ha un triplice obiettivo:
ridurre la frammentazione dei Gruppi parlamentari;
accelerare i procedimenti legislativi;
rafforzare il ruolo delle Commissioni.
COME CAMBIANO LE REGOLE PER
FORMARE I GRUPPI PARLAMENTARI
OGGI. I Senatori devono iscriversi
ad un Gruppo parlamentare, eccezion
fatta per i Senatori a vita i quali posso-
no non iscriversi ad alcun gruppo.
Ciascun Gruppo deve essere compo-
sto da almeno dieci Senatori e deve
rappresentare un partito o movimento
politico che abbia partecipato alle ele-
zioni. L’unica deroga è rappresentata
dal Gruppo delle minoranze linguisti-
che che può essere formato anche da
meno di dieci Senatori (art. 14).
Nel corso della XVII Legi-
slatura 170 Senatori hanno
cambiato Gruppo (almeno
una volta) e 12 erano i grup-
pi a fine legislatura; tuttavia,
molti di essi non corrispon-
dono affatto alla tradizionale
idea dei Gruppi come “proie-
zione dei partiti politici in Par-
lamento”.
IERI. I neoeletti dovevano
iscriversi ad un Gruppo par-
lamentare e ciascun gruppo
doveva essere composto da
almeno dieci Senatori.
EFFETTI PRATICI E ASIMMETRIE
	Non è più possibile formare Gruppi parlamentari che non
corrispondano a liste che abbiano partecipato alle elezioni.
	ÈstataabolitalapossibilitàdicreareGruppi“autorizzati”o“inderoga”.
Cambiare Gruppo vuol dire perdere il posto in Consiglio di
Presidenza o ai vertici delle Commissioni (art. 13). Qui è evidente la
volontà di preservare gli equilibri politici all’interno delle Commissioni.
	Se dieci (o più) Senatori escono dal proprio Gruppo, possono
entrare in un altro o possono entrare nel misto, ma non possono più
crearne uno nuovo.
CAMERA VS SENATO
Alla Camera continua ad essere possibile che venti Deputati
costituiscano un Gruppo e dieci Deputati una componente politica del
Gruppo misto, a prescindere da ogni collegamento con le liste elettorali.
L’ufficio di Presidenza può, inoltre, autorizzare la costituzione di un
Gruppo con meno di venti iscritti.
IERI. L’ITER LEGISLATIVO
Il Presidente del Senato pote-
va assegnare il ddl alle Com-
missioni permanenti compe-
tenti per materia sia in sede
referente,siainsederedigen-
te, sia in sede deliberante.
REFERENTE. Proceduraordinariacon
la quale le Commissioni esaminano
il ddl e poi lo sottopongono all’Assem-
blea che lo esamina e può emendarlo
prima della votazione finale.
REDIGENTE. La Commissione esami-
na e delibera il ddl, per poi sottoporlo
all’Assemblea per la sola votazione de-
gli articoli e la votazione finale.
DELIBERANTE. Il procedimento le-
gislativo si svolge esclusivamente
all’interno della Commissione com-
petente.
I ddl sono di regola assegnati in sede deliberante o redigente, ma
possono essere riassegnati in sede referente su richiesta:
del Governo, oppure
di 1/10 dei Senatori, oppure
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In caso di riassegnazione in sede referente, la Conferenza dei
Capigruppo stabilisce il termine per la conclusione dell’esame in
Commissione.
Da questo punto di vista, la portata della riforma è dunque molto
limitata in quanto la maggior parte dei provvedimenti che vengono
discussi e approvati in Parlamento richiedono un esame delle
Commissioni in sede referente.
OGGI. L’ITER LEGISLATIVO
Il ricorso alla sede referente era, ed è tutt’ora, obbligatorio per i ddl:
in materia costituzionale ed elettorale;
di delegazione legislativa;
di conversione dei decreti legge;
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legati alla manovra di finanza pubblica;
rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica;
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SEDE REFERENTE IERI E OGGI PER…
EFFETTI PRATICI E ASIMMETRIE
Per quanto riguarda l’asse-
gnazione dei ddl, alla Camera
non è prevista la preferenza
per la sede deliberante o redi-
gente.
Cosa cambia per il lobbista al Senato:
rinnovata centralità delle Com-
missioni nel procedimento legisla-
tivo che però, andrà valutata nella
sua portata pratica in fase appli-
cativa;
tendenza a tempi più brevi e co-
munque certi;
attivitàemendativaconcentratain
Commissione,siainsederedigente
che in sede deliberante.
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
IERI. I lavori sono organizza-
ti per sessioni bimestrali, se-
condo un programma ed un
calendario.
Quattro settimane della ses-
sione sono riservate alle
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OGGI. Non vi è più la simultaneità
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I ddl (e anche gli atti di indirizzo e
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ddldebbonoesserepostiinvotazione.
GRUPPI PARLAMENTARI
E ITER LEGISLATIVO, MA NON SOLO…
QUESTION TIME
IERI. La periodicità delle interrogazioni a risposta immediata era di
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OGGI. Viene configurato come “strutturale”, almeno una volta a
settimana e il diritto di parola è dato ad un rappresentante per gruppo
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QUORUM PER LE DELIBERAZIONI
IERI. Era la maggioranza dei Senatori partecipanti alla votazione salvo
i casi per cui veniva richiesta una maggioranza speciale. Gli astenuti
venivano conteggiati come voto contrario.
OGGI. Viene fatto esplicito riferimento alla maggioranza dei Senatori
presenti ossia “coloro che esprimono voto favorevole o contrario” (art.
107).
CNEL
Con il nuovo Regolamento viene abrogata la disposizione che
permetteva la richiesta al CNEL di pareri, studi, indagini, osservazioni
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GRUPPI PARLAMENTARI E
ITER LEGISLATIVO, MA NON SOLO…
LemisureadottatealSenato,daunapartesiavvicinanoalRegolamento
della Camera per quanto riguarda:
la nuova disciplina del computo degli astenuti;
l’eliminazione delle due sedute giornaliere;
l’assimilazione della composizione della Commissione Politiche
dell’Unione Europea a quella delle altre Commissioni permanenti;
la previsione di riunioni congiunte su informative e comunicazioni
del Governo o per svolgere le audizioni.
Dall’altra accentuano – per alcune materie e in controtendenza
rispetto all’intento iniziale – l’asimmetria dei Regolamenti dei due rami
del Parlamento su:
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la maggiore centralità delle Commissioni nel procedimento
legislativo.
SENATO VS CAMERA
L’intervento sul Regolamento del Senato si inserisce in un tentativo –
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La Camera dei Deputati, infatti, dopo aver avviato le procedure non è
riuscita a portare a termine l’iter di modifica del proprio Regolamento.
ASIMMETRIA, UNA QUESTIONE IRRISOLTA
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IL NUOVO REGOLAMENTO DEL SENATO

  • 1. IL NUOVO REGOLAMENTO DEL SENATO ISTRUZIONI PER L’USO Maggio 2018
  • 2. UN’EVOLUZIONE NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ I Regolamenti delle Camere svolgono un ruolo essenziale per assicurare il funzionamento dei due rami del Parlamento e nel delineare i processi decisionali. 1971 Entrano in vigore i nuovi regolamenti parlamentari. Da allora rare sono state le riforme organiche, più frequenti le innovazioni parziali. L’importanza dei Regolamenti è data dalla loro disciplina: delle modalità dieserciziodellefunzioni,delladefinizionedegliorganiedelleprocedure, dell’organizzazione interna di ciascuna Camera (artt. 64 e 72 Cost.).
  • 3. QUESTA VOLTA È DIVERSO? I Senatori della XVII legislatura il 20 dicembre 2017 hanno approvato una revisione del Regolamento del Senato. La riforma, nata dalla collaborazione dei quattro principali gruppi parlamentari (PD, M5S, FI e Lega), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2018. NOTIZIA! Questa revisione rappresenta l’unica riforma bipartisan della XVII legislatura. La riforma ha un triplice obiettivo: ridurre la frammentazione dei Gruppi parlamentari; accelerare i procedimenti legislativi; rafforzare il ruolo delle Commissioni.
  • 4. COME CAMBIANO LE REGOLE PER FORMARE I GRUPPI PARLAMENTARI OGGI. I Senatori devono iscriversi ad un Gruppo parlamentare, eccezion fatta per i Senatori a vita i quali posso- no non iscriversi ad alcun gruppo. Ciascun Gruppo deve essere compo- sto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico che abbia partecipato alle ele- zioni. L’unica deroga è rappresentata dal Gruppo delle minoranze linguisti- che che può essere formato anche da meno di dieci Senatori (art. 14). Nel corso della XVII Legi- slatura 170 Senatori hanno cambiato Gruppo (almeno una volta) e 12 erano i grup- pi a fine legislatura; tuttavia, molti di essi non corrispon- dono affatto alla tradizionale idea dei Gruppi come “proie- zione dei partiti politici in Par- lamento”. IERI. I neoeletti dovevano iscriversi ad un Gruppo par- lamentare e ciascun gruppo doveva essere composto da almeno dieci Senatori.
  • 5. EFFETTI PRATICI E ASIMMETRIE Non è più possibile formare Gruppi parlamentari che non corrispondano a liste che abbiano partecipato alle elezioni. ÈstataabolitalapossibilitàdicreareGruppi“autorizzati”o“inderoga”. Cambiare Gruppo vuol dire perdere il posto in Consiglio di Presidenza o ai vertici delle Commissioni (art. 13). Qui è evidente la volontà di preservare gli equilibri politici all’interno delle Commissioni. Se dieci (o più) Senatori escono dal proprio Gruppo, possono entrare in un altro o possono entrare nel misto, ma non possono più crearne uno nuovo.
  • 6. CAMERA VS SENATO Alla Camera continua ad essere possibile che venti Deputati costituiscano un Gruppo e dieci Deputati una componente politica del Gruppo misto, a prescindere da ogni collegamento con le liste elettorali. L’ufficio di Presidenza può, inoltre, autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti.
  • 7. IERI. L’ITER LEGISLATIVO Il Presidente del Senato pote- va assegnare il ddl alle Com- missioni permanenti compe- tenti per materia sia in sede referente,siainsederedigen- te, sia in sede deliberante. REFERENTE. Proceduraordinariacon la quale le Commissioni esaminano il ddl e poi lo sottopongono all’Assem- blea che lo esamina e può emendarlo prima della votazione finale. REDIGENTE. La Commissione esami- na e delibera il ddl, per poi sottoporlo all’Assemblea per la sola votazione de- gli articoli e la votazione finale. DELIBERANTE. Il procedimento le- gislativo si svolge esclusivamente all’interno della Commissione com- petente.
  • 8. I ddl sono di regola assegnati in sede deliberante o redigente, ma possono essere riassegnati in sede referente su richiesta: del Governo, oppure di 1/10 dei Senatori, oppure di 1/5 dei componenti della Commissione. In caso di riassegnazione in sede referente, la Conferenza dei Capigruppo stabilisce il termine per la conclusione dell’esame in Commissione. Da questo punto di vista, la portata della riforma è dunque molto limitata in quanto la maggior parte dei provvedimenti che vengono discussi e approvati in Parlamento richiedono un esame delle Commissioni in sede referente. OGGI. L’ITER LEGISLATIVO
  • 9. Il ricorso alla sede referente era, ed è tutt’ora, obbligatorio per i ddl: in materia costituzionale ed elettorale; di delegazione legislativa; di conversione dei decreti legge; di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; di delegazione europea; di approvazione di bilanci e consuntivi; legati alla manovra di finanza pubblica; rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica; denominati Legge Europea. SEDE REFERENTE IERI E OGGI PER…
  • 10. EFFETTI PRATICI E ASIMMETRIE Per quanto riguarda l’asse- gnazione dei ddl, alla Camera non è prevista la preferenza per la sede deliberante o redi- gente. Cosa cambia per il lobbista al Senato: rinnovata centralità delle Com- missioni nel procedimento legisla- tivo che però, andrà valutata nella sua portata pratica in fase appli- cativa; tendenza a tempi più brevi e co- munque certi; attivitàemendativaconcentratain Commissione,siainsederedigente che in sede deliberante.
  • 11. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI IERI. I lavori sono organizza- ti per sessioni bimestrali, se- condo un programma ed un calendario. Quattro settimane della ses- sione sono riservate alle sedute delle Commissioni e tre settimane all’attività dell’Assemblea. OGGI. Non vi è più la simultaneità tra sedute delle Commissioni e lavori dell’Assemblea. Ai lavori delle Commissioni sono riservate due settimane al mese, non coincidenti con i lavori dell’Assemblea. I ddl (e anche gli atti di indirizzo e controllo) sottoscritti da almeno 1/3 dei senatori sono inseriti di diritto, uno ogni tre mesi, nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio. La Conferenza dei Capigruppo stabilisce il termine entro il quale questi ddldebbonoesserepostiinvotazione.
  • 12. GRUPPI PARLAMENTARI E ITER LEGISLATIVO, MA NON SOLO… QUESTION TIME IERI. La periodicità delle interrogazioni a risposta immediata era di almeno una volta al mese. OGGI. Viene configurato come “strutturale”, almeno una volta a settimana e il diritto di parola è dato ad un rappresentante per gruppo (art. 151-bis). QUORUM PER LE DELIBERAZIONI IERI. Era la maggioranza dei Senatori partecipanti alla votazione salvo i casi per cui veniva richiesta una maggioranza speciale. Gli astenuti venivano conteggiati come voto contrario. OGGI. Viene fatto esplicito riferimento alla maggioranza dei Senatori presenti ossia “coloro che esprimono voto favorevole o contrario” (art. 107).
  • 13. CNEL Con il nuovo Regolamento viene abrogata la disposizione che permetteva la richiesta al CNEL di pareri, studi, indagini, osservazioni e proposte. GRUPPI PARLAMENTARI E ITER LEGISLATIVO, MA NON SOLO…
  • 14. LemisureadottatealSenato,daunapartesiavvicinanoalRegolamento della Camera per quanto riguarda: la nuova disciplina del computo degli astenuti; l’eliminazione delle due sedute giornaliere; l’assimilazione della composizione della Commissione Politiche dell’Unione Europea a quella delle altre Commissioni permanenti; la previsione di riunioni congiunte su informative e comunicazioni del Governo o per svolgere le audizioni. Dall’altra accentuano – per alcune materie e in controtendenza rispetto all’intento iniziale – l’asimmetria dei Regolamenti dei due rami del Parlamento su: la composizione dei Gruppi parlamentari; la maggiore centralità delle Commissioni nel procedimento legislativo. SENATO VS CAMERA
  • 15. L’intervento sul Regolamento del Senato si inserisce in un tentativo – fallito–diunapiùampiariformaregolamentaredientrambeleCamere. La Camera dei Deputati, infatti, dopo aver avviato le procedure non è riuscita a portare a termine l’iter di modifica del proprio Regolamento. ASIMMETRIA, UNA QUESTIONE IRRISOLTA
  • 16. Telos Analisi & Strategie Palazzo Doria Pamphilj Via del Plebiscito 107 Roma 00186 T. +39 06 69940838 telos@telosaes.it www.telosaes.it facebook.com/Telosaes twitter.com/Telosaes youtube.com/telosaes pinterest.com/telosaes/ linkedin.com/company/telos-a&s slideshare.net/telosaes