Il Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana: elezione, attribuzioni, irresponsabilità. Con cenni al progetto di riforma costituzionale sul superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione.
2. Il Presidente
“Il pensiero va soprattutto e
anzitutto alle difficoltà e alle
speranze dei nostri
concittadini”
Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica
3. La Presidente della Camera, Laura Boldrini, con la Presidente Vicaria del Senato, Valeria
Fedeli, comunica a Sergio Mattarella l'elezione a Presidente della Repubblica (31-01-
2015).
4. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la Presidente della Camera, Laura
Boldrini, e la Presidente Vicaria del Senato, Valeria Fedeli, in occasione della cerimonia di
giuramento (3-02-2015)
8. elezione
All’elezione partecipano tre delegati per ogni
regione, scelti dai Consigli regionali in modo
tale da garantire la rappresentanza delle
minoranze.
(art. 83, 2° comma)
(La Valle d'Aosta ha un solo delegato.)
9. elezione
In tal modo il Presidente eletto è espressione
della convergenza di ampi schieramenti
politici, rappresentativi sia degli interessi
nazionali che regionali.
10. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
PRESIEDE
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA
L’ELEZIONE AVVIENE
A MONTECITORIO,
SEDE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI
DEPUTATI DELEGATI
REGIONALI
SENATORI
GRANDI ELETTORI
11. elezione
La maggioranza richiesta per l'elezione è di
due terzi dell'assemblea per i primi tre scrutini,
la maggioranza assoluta per i successivi.
(art. 83, 3° comma)
12. elezione
La maggioranza richiesta è così elevata
affinché il Presidente non sia eletto da una sola
parte politica o, comunque, da un ristretto
schieramento di partiti, ma possa ottenere un
gran numero di suffragi, a conferma che la sua
carica si pone al di sopra delle parti.
13. elezione
L'elezione è indetta dal Presidente della
Camera dei Deputati, che, trenta giorni prima
che scada il mandato presidenziale, convoca
le Camere in seduta comune e i delegati
regionali, in modo che non vi sia soluzione di
continuità tra cessazione dalla carica del
Presidente uscente e assunzione dei poteri del
nuovo Presidente. (art. 85, 2° comma)
14. elezione
Qualora le Camere siano sciolte o manchi
meno di tre mesi alla loro cessazione, si
procederà all’elezione del Presidente entro
quindici giorni dall'insediamento delle nuove
Camere, mentre vengono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
(art. 85, 3° comma)
15. elezione
È bene, infatti, che ad eleggere il Capo dello
Stato sia il nuovo Parlamento, attuale
espressione della volontà popolare, e non già
le Camere che stanno per cessare per fine
legislatura, le quali potrebbero non più
rispecchiare il volere del corpo elettorale.
Vedi Il disegno di legge di riforma costituzionale in Approfondimenti
16. elezione
Requisiti per l’eleggibilità a Presidente sono:
● la cittadinanza italiana
● il compimento del 50° anno di età
● il godimento dei diritti civili e politici
(art. 84, 1° comma)
17. elezione
Il mandato presidenziale dura sette anni.
(85, 1°c.)
La durata dell'incarico è da porre in relazione alla
funzione di polo di moderazione e di equilibrio che
compete al Presidente della Repubblica: la continuità
delle istituzioni è garantita dalla permanenza in carica
del Capo dello Stato anche oltre la durata del Governo
e delle Camere.
18. assunzione delle funzioni
Una volta eletto, il
Presidente giura innanzi al
Parlamento in seduta
comune di essere fedele
alla Repubblica e di
osservare la Costituzione: da
questo momento egli
assume le sue funzioni.
(art. 91)
Il Presidente Giorgio Napolitano in occasione della
cerimonia di giuramento davanti al Parlamento in
seduta comune (22-04-2013).
19. assunzione delle funzioni
Al Presidente è assegnata una dotazione che
comprende beni immobili come il Palazzo del
Quirinale, le tenute di San Rossore e di
Castelporziano, e una somma annua per le
spese della presidenza.
Egli dispone, inoltre, di un assegno personale.
(art. 84, 3° comma)
20. supplenza
In caso di impedimento del Presidente, sia
esso temporaneo, dovuto, ad esempio, a
malattia, sia esso permanente, per morte o
dimissioni, sopravvenuta incapacità o
decadenza, le funzioni di Capo dello Stato
vengono assunte dal Presidente del Senato.
(art. 86, 1° comma)
Vedi La supplenza nel progetto di Riforma in Approfondimenti
21. supplenza
Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, assume le
funzioni di Presidente della Repubblica.
Il Presidente Napolitano firma le dimissioni (14 gennaio
2015).
23. supplenza
Il Presidente della Camera dei Deputati, se
l'impedimento è permanente, indice entro
quindici giorni l'elezione del nuovo Presidente.
(art. 86, 2° comma)
Vedi L’elezione del Presidente nel progetto di Riforma in Approfondimenti
25. attribuzioni del Presidente
Il Presidente della Repubblica è posto
dalla Costituzione al di fuori e al di sopra
dei poteri fondamentali dello Stato.
26. attribuzioni del Presidente
Egli rappresenta l'unità nazionale ed è garante
della Costituzione.
Non può, dunque, assumere la titolarità né del
potere legislativo, né di quello esecutivo, né di
quello giudiziario.
27. attribuzioni del Presidente
Il Presidente della Repubblica, tuttavia, quale
organo propulsivo delle istituzioni, nonché
elemento moderatore e di equilibrio delle
stesse, ha numerose attribuzioni
costituzionali relative a tali funzioni,
attribuzioni che si possono classificare proprio
facendo riferimento ai poteri dello Stato che
sono di volta in volta interessati.
30. attribuzioni inerenti al potere legislativo
Il Presidente della Repubblica può inviare
messaggi alle Camere. (art.87, 2°comma)
In tal modo, egli si rende interprete della volontà del Paese,
manifestando, ad esempio, l'esigenza di provvedere in
determinate materie, mantenendosi, comunque, sempre al
di sopra delle parti politiche.
31. attribuzioni inerenti al potere legislativo
Indìce le elezioni delle nuove Camere, che
devono aver luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti, e ne fissa la prima riunione (non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni); può convocare le
Camere in via straordinaria.
(artt. 87, 3°c.; 61,1°c.; 62, 2°c.)
32. attribuzioni inerenti al potere legislativo
Nomina cinque senatori a vita tra i cittadini che si
siano particolarmente distinti nel campo sociale, scientifico,
letterario, artistico, dando lustro al Paese. (art.59, 2° c.)
Vedi I senatori di nomina presidenziale in Approfondimenti
33. attribuzioni inerenti al potere legislativo
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge del Governo.
(art.87,4°c.)
L'esecutivo, infatti, ha il potere di iniziativa legislativa, ma la
presentazione alle Camere dei disegni di legge deliberati in
Consiglio dei Ministri deve essere autorizzata del Capo
dello Stato, che ne verifica la conformità alla Costituzione.
34. attribuzioni inerenti al potere legislativo
Promulga le leggi (art. 87, 5°c.), cioè ne attesta
l'approvazione da parte della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e imprime ad esse l'efficacia
necessaria perchè siano osservate e fatte osservare come
leggi dello Stato.
Approfondimenti
35. attribuzioni inerenti al potere legislativo
Emana i decreti legge e i decreti legislativi,
atti aventi forza di legge approvati dal governo ai sensi
degli articoli 76 e 77 della Costituzione; emana i
regolamenti, fonti normative di secondo grado, cioè
subordinate alle leggi.
(art. 87, 5°c.)
36. attribuzioni inerenti al potere legislativo
Indìce il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione (art. 87, 6° c.)
37. referendum
il referendum abrogativo, per deliberare
l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto
avente forza di legge (art. 75);
il referendum sospensivo (o costituzionale), cui
sono sottoposte le leggi di revisione della Costituzione che
nella seconda votazione non abbiano ottenuto la
maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna
Camera (art.138, 2° e 3° c.).
38. attribuzioni inerenti al potere legislativo
Può sciogliere le Camere, sentiti i loro
Presidenti (art.88).
Tale potere può essere esercitato quando, ad esempio, le
Camere non risultino più espressione della volontà
popolare; o quando in seguito ad una crisi dell'esecutivo,
non si riesca a formare in Parlamento una maggioranza
capace di governare il Paese.
continua
39. lo scioglimento anticipato
Il potere di sciogliere le Camere non può essere esercitato
dal Presidente negli ultimi sei mesi del suo mandato
(semestre bianco).
Si ritiene che la ragione di ciò stia nel fatto che il Capo dello Stato che volesse
farsi rieleggere potrebbe con lo scioglimento anticipato delle Camere
predisporre le condizioni per la realizzazione di tale suo intendimento,
ritenendo che una maggioranza a sé favorevole, non più esistente nelle
vecchie Camere, si formi invece nel nuovo Parlamento.
continua
40. lo scioglimento anticipato
Si è proposto di abolire tale divieto, con la contemporanea adozione di una
norma che preveda la non rieleggibilità del Presidente.
Intanto, con legge costituzionale 4 novembre 1991, n.1, si è modificato l'art. 88
della Costituzione nel senso che, fermo restando il divieto in linea generale di
sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, tale
divieto cade quando tale periodo coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura.
La modifica è stata introdotta in seguito al possibile verificarsi di quello che è
stato definito “ingorgo istituzionale” e che si sarebbe effettivamente verificato
nel 1992, durante il semestre bianco di Cossiga, il cui mandato si trovava a
scadere (3 luglio) in coincidenza con la fine della X legislatura (2 luglio).
Vedi Modifica dell’art. 88 nel progetto di Riforma in Approfondimenti
41. attribuzioni inerenti al potere legislativo
● può inviare messaggi alle Camere
● indìce le elezioni delle nuove Camere
● nomina cinque senatori a vita
● autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge del Governo
● promulga le leggi
● emana i decreti legge e i decreti legislativi
● indìce il referendum popolare
● può sciogliere le Camere, sentiti i loro Presidenti
43. attribuzioni inerenti al potere esecutivo
Il Presidente della
Repubblica nomina
il Presidente del
Consiglio dei
ministri e,
su proposta di questo,
i ministri. (art.92, 2° c.)
Dario Franceschini, Ministro dei Beni, delle Attività
Culturali e del Turismo, giura dinanzi al Presidente
Giorgio Napolitano. (22-02-2014)
44. attribuzioni inerenti al potere esecutivo
Nomina i funzionari dello Stato di grado più
elevato, come i prefetti, gli ambasciatori, i
vertici delle forze armate (art.87, 7° c.)
45. attribuzioni inerenti al potere esecutivo
Accredita i
rappresentanti diplomatici
del nostro Paese presso gli
Stati esteri.
Riceve i
rappresentanti diplomatici
degli Stati esteri.
(art. 87, 8° c.)S.E. Alba Beatriz Soto Pimentel, Ambasciatore della
Repubblica di Cuba, presenta le Lettere Credenziali al
Presidente Giorgio Napolitano. (12-01-2015)
46. attribuzioni inerenti al potere esecutivo
Ratifica i trattati internazionali. (art. 87, 8° c.)
La ratifica richiede la previa autorizzazione del
Parlamento quando gli accordi sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni
di legge.
esempio di ratifica
(Ratifica = dichiarazione di voler riconoscere un determinato accordo e darvi esecuzione. I trattati
acquistano efficacia solo dopo che gli Stati contraenti li abbiano ratificati.)
47.
48. attribuzioni inerenti al potere esecutivo
Ha il comando delle Forze Armate
e presiede il Consiglio Supremo
di difesa.
Dichiara lo Stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Art. 87, 9° c.) (Nel Progetto di riforma è la sola
Camera dei deputati a deliberare lo stato di
guerra, art. 17 PDL 2613-A)
Il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano presiede la riunione del
Consiglio Supremo di Difesa (15-10-2014).
49. attribuzioni inerenti al potere esecutivo
Conferisce le onorificenze della Repubblica
(art.87, 12° c.), come l'ordine al merito della Repubblica,
l'ordine al merito del Lavoro, ecc..
50. attribuzioni inerenti al potere esecutivo
● nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri
● nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato
● accredita e riceve gli ambasciatori
● ratifica i trattati internazionali
● ha il comando delle Forze Armate e presiede il
Consiglio Supremo di difesa
● dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere
● conferisce le onorificenze della Repubblica
52. attribuzioni inerenti al potere giudiziario
Il Presidente della Repubblica presiede il
Consiglio superiore della Magistratura,
organo di autogoverno dei giudici ordinari.
(art.87, 10° c.)
53. attribuzioni inerenti al potere giudiziario
Può concedere la grazia e commutare le
pene.
La grazia è un provvedimento di carattere individuale diretto a condonare in
tutto o in parte la pena inflitta ad una determinata persona per un reato da
questa commesso.
(art. 87, 11° c.)
Salta Approfondimento Approfondimento
54. Su legge di delegazione delle Camere poteva concedere l' amnistia e
l'indulto; ora amnistia e indulto sono concessi con legge del Parlamento: l'
art. 79 della Costituzione è stato infatti così modificato dalla legge
costituzionale 6 marzo 1992, n.1.
L'indulto, come la grazia, è un provvedimento col quale la pena viene
condonata in tutto o in parte, ma a differenza della grazia, è di carattere
generale.
L'amnistia, anch'essa generale, oltre a condonare la pena, estingue del
tutto il reato: ciò significa che cessano tutti gli effetti che, oltre alla pena,
sono collegati alla commissione di un reato, come ad esempio la recidiva
(la recidiva si ha quando un soggetto, dopo essere stato condannato per un
reato, ne commette un altro: si applica in tal caso un aumento di pena).
55. attribuzioni inerenti al potere giudiziario
● presiede il Consiglio superiore della Magistratura
● può concedere la grazia e commutare le pene
57. Il Capo dello Stato nomina
cinque giudici della Corte
Costituzionale.
(art. 135, 1° c.)
attribuzioni inerenti alla giustizia costituzionale
Giuramento, dinanzi al Presidente Ciampi, del Giudice
della Corte Costituzionale Dott. Francesco Amirante.
(7-12-2001)
58. attribuzioni inerenti alla giustizia costituzionale
La Corte giudica sulle controversie relative alla conformità
delle leggi alla Costituzione, sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni o tra le
Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione (art. 134).
continua
59. Il disegno di legge costituzionale (Camera dei deputati 2613-A),
aggiunge il seguente comma all’art. 134 della Costituzione:
“La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale
delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73,
secondo comma.”
Il secondo comma dell’art. 73 dispone, infatti, secondo il progetto di
riforma:
“Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte,
prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità
costituzionale da parte della Corte costituzionale… omissis”
(PDL 2613-A, art. 13)
Vedi in Approfondimenti: Tipologia degli atti presidenziali
61. l’irresponsabilità del Presidente
Il Capo dello Stato, in considerazione del ruolo
costituzionale da lui ricoperto nell'ambito delle istituzioni,
non è responsabile politicamente degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni (art. 90).
La responsabilità politica degli atti presidenziali, invero, va
fatta risalire ai Ministri proponenti che controfirmano il
provvedimento (art.89) e di questo rispondono dinanzi alle
Camere (art.95, 2°c.).
62. la controfirma ministeriale
Del resto, nessun atto del Presidente è valido se non è
controfirmato dal Ministro proponente; gli atti che hanno
valore legislativo devono recare anche la controfirma del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Politicamente, dunque, il Capo dello Stato è irresponsabile;
la responsabilità è assunta dai Ministri e dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
63. l’irresponsabilità del Presidente
Dal punto di vista civile e penale, il Presidente non è responsabile per fatti
commessi nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e
attentato alla Costituzione.
La configurazione del fatto commesso dal Presidente quale alto tradimento o
attentato alla Costituzione è rimessa alla valutazione del Parlamento, che in
seduta comune e a maggioranza dei suoi componenti pone in stato d'accusa il
Presidente: deve, comunque, trattarsi di fatti che costituiscono attentato all’
integrità, indipendenza o unità dello Stato oppure di fatti diretti a mutare con
mezzi illeciti l'ordinamento costituzionale.
64. l’irresponsabilità del Presidente
In tal caso il Presidente della Repubblica è sottoposto a giudizio della Corte
Costituzionale nella sua composizione allargata (ai quindici giudici togati se
ne aggiungono sedici di nomina parlamentare: art.135, u.c.); nel pronunciare
sentenza di condanna, la Corte determina le sanzioni penali nei limiti del
massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le
sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto (art.151, L. cost.
11 marzo 1953, n.1).
65. l’irresponsabilità del Presidente
Per ciò che concerne la responsabilità civile e penale del Presidente per fatti
non connessi alle sue funzioni, nessuna prerogativa gli compete: egli è
giudicato come qualsiasi altro cittadino, non spettandogli nemmeno le immunità
parlamentari di cui all'art.68, Cost.; l'ufficio di Presidente, infatti, è incompatibile
con qualsiasi altra carica, quindi anche con quella di parlamentare.
66. Approfondimenti
Il disegno di legge costituzionale sul superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari,
la revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione
Riforma costituzionale e grandi elettori
Riforma costituzionale e convocazione del Parlamento per l’elezione del Presidente
Riforma costituzionale e maggioranza per l’elezione del Presidente
La supplenza
Indizione delle elezioni del nuovo Presidente
La modifica dell’art. 85, 3° comma
I due mandati di Giorgio Napolitano
I senatori di nomina presidenziale
Il potere di veto sospensivo
La modifica dell’art. 88
Tipologia degli atti presidenziali
Il ruolo del Capo dello Stato
67. il disegno di legge costituzionale
È all’esame delle Camere una riforma costituzionale che prevede una profonda
modifica del bicameralismo. Il disegno di legge contiene disposizioni sul
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, la revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione.
68.
69. Le modifiche all’art. 83 della Costituzione - 1
Per quanto concerne i grandi elettori del Presidente, non troviamo più i delegati
regionali, i quali non hanno più ragion d’essere, stante la fisionomia del nuovo
Senato.
Nel progetto di riforma, infatti, il Senato della Repubblica rappresenta le
istituzioni territoriali ed è composto da 100 senatori (dagli attuali 315 più i
senatori a vita), di cui 95 eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle
Province autonome di Trento e Bolzano tra i propri componenti e (uno per
ciascuno) tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori e 5 di nomina
presidenziale in carica per 7 anni.
Pertanto, la riforma prevede l’abrogazione del secondo comma dell’art. 83, che richiede, appunto, la
partecipazione dei delegati regionali.
Le modifiche all’art. 85 della Costituzione La modifica dell’art. 88 Torna a Slide 15 Elezione del
Presidente Home Approfondimenti
70. Le modifiche all’art. 85 della Costituzione - 1
“Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del
Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non
possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e
presiede il Parlamento in seduta comune.”
(Il Parlamento in seduta comune dopo la riforma)
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71. Le modifiche all’art. 85 della Costituzione - 2
Data la fisionomia del nuovo Senato, il terzo comma
dell’art. 85 è così modificato:
“Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre
mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione della Camera nuova”.
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72. Le modifiche all’art. 83 della Costituzione - 2
La maggioranza richiesta per l’elezione.
Il testo approvato in prima deliberazione dal Senato:
“Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.”
Il testo approvato in Commissione alla Camera:
“Dal quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dell'assemblea. Dal nono scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dei votanti.”
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73. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
PRESIEDE
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA
oppure
IL PRESIDENTE DEL SENATO
se il Presidente della Camera sostituisce il Capo dello Stato
L’ELEZIONE AVVIENE
A MONTECITORIO,
SEDE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI
DEPUTATI SENATORI
GRANDI ELETTORI
74. Le modifiche all’art. 86 della Costituzione
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni
caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente della Camera dei deputati.
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75. Le modifiche all’art. 86 della Costituzione
Le elezioni del nuovo Presidente sono indette dal
Presidente del Senato.
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76. I due mandati di Giorgio Napolitano
Giorgio Napolitano è stato eletto Presidente della
Repubblica il 10 maggio 2006.
Il 20 aprile 2013 è stato rieletto (messaggio nel giorno del
giuramento). Ha rassegnato le dimissioni il 14 gennaio
2015 (comunicato). È divenuto Senatore di diritto quale
Presidente Emerito della Repubblica (già senatore a vita,
nominato nel 2005 da C. A. Ciampi).
77. I senatori di nomina presidenziale
Secondo il testo del disegno di legge costituzionale approvato in prima lettura
dal Senato, i senatori sono 100 (dagli attuali 315 più i senatori a vita), di cui 95
eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di
Trento e Bolzano tra i propri componenti e (uno per ciascuno) tra i sindaci
dei comuni dei rispettivi territori e 5 di nomina presidenziale in carica per 7
anni. L’approvazione di un emendamento presentato in Commissione alla
Camera aveva escluso l’istituto dei senatori di nomina presidenziale (dicembre
2014), ma un emendamento presentato ed approvato in Aula lo ha prontamente
ripristinato (gennaio 2015).
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78. Il potere di veto sospensivo
Prima di promulgare la legge il Presidente può chiedere con messaggio
motivato alle Camere una nuova deliberazione (potere di veto sospensivo);
egli infatti, può riscontrare, nell'esercizio del suo potere di controllo
costituzionale, una violazione dei principi dettati nella carta fondamentale: così,
ad esempio, una legge potrebbe essere priva della necessaria copertura
finanziaria, in spregio all'art.81,4°c. della Costituzione, che stabilisce che ogni
legge che preveda nuove o maggiori spese (cioè esborso di somme non
stanziate nel bilancio dello Stato) deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Il Presidente deve però promulgare la legge ove le Camere la approvino
nuovamente (art. 74 Cost.)
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79. la modifica dell’art. 88
“Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo
Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.”
Stante, la modifica del Senato, è chiaro che, nel progetto di
riforma, solo la Camera dei deputati può essere sciolta dal
Presidente della Repubblica.
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81. gli atti formalmente presidenziali
Rientrano in questa categoria quegli atti che, se pur emanati dal Presidente,
sono deliberati da organi diversi, per lo più dal Governo, come ad esempio,
gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi) e i regolamenti.
Atti formalmente presidenziali sono anche, tra gli altri:
l'autorizzazione alla presentazione alle Camere di disegni di legge
la ratifica di trattati internazionali (autorizzata dalle Camere)
la nomina dei ministri (su proposta del Presidente del Consiglio)
Questi atti sono deliberati, in effetti, da altri organi e il Presidente della
Repubblica interviene nel procedimento sia per esercitare il suo potere di
controllo sia per integrare l'efficacia dell'atto stesso.
82. atti sostanzialmente presidenziali
Gli atti sostanzialmente presidenziali sono, al contrario, deliberati dal
Presidente e sottoposti al controllo del Governo (o di altri organi).
Rientrano in questa categoria:
la nomina di cinque senatori a vita
la nomina di un terzo dei giudici costituzionali
l'invio di messaggi alle Camere
la convocazione straordinaria delle Camere.
83. gli atti complessi
Gli atti complessi richiedono il concorso, in posizione pariordinata, e della
volontà del Presidente e della volontà del Governo.
Sono atti complessi:
il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, che viene da
questo controfirmato per l' accettazione
il decreto di scioglimento anticipato delle Camere, che deve essere
preceduto dal parere dei Presidenti delle Camere e controfirmato dal
Presidente del Consiglio.
Torna a slide 61 Approfondimenti: Il ruolo del capo dello Stato
85. il ruolo del Capo dello Stato
La disamina delle attribuzioni del Capo dello Stato ci
consente di comprendere il ruolo concretamente svolto
dal Presidente della Repubblica nell'ambito
dell'ordinamento costituzionale.
86. il ruolo del Capo dello Stato
Consideriamo, anzitutto, i poteri di controllo e di garanzia.
I primi possono ravvisarsi, ad esempio, nel controllo di costituzionalità che
egli deve compiere prima della promulgazione di una legge, a seguito del quale
può rinviare la legge alle Camere per un riesame; oppure nell'autorizzazione a
presentare alle camere disegni di legge governativi, nell'emanazione dei decreti
legge, dei decreti legislativi, dei regolamenti.
Poteri di garanzia egli esercita, quale Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura o di Capo delle Forze armate oppure ancora di Presidente del
Consiglio supremo di difesa: egli garantisce in tal modo l' imparzialità di questi
organi e fa sì che la loro azione resti circoscritta nel proprio ambito istituzionale.
87. il ruolo del Capo dello Stato
Importante è anche il potere di influenza che egli esercita, sia pure al di sopra
delle parti, sull'azione degli altri organi costituzionali: si pensi al suo potere di
inviare messaggi alle Camere. Ma v’è anche un più generale potere di
esternazione del Presidente, che attraverso la manifestazione delle proprie
opinioni in merito a questioni di generale interesse, può certamente indurre gli
organi competenti a risolvere in modo adeguato problemi sociali ed anche
istituzionali, fortemente avvertiti dalla collettività.
88. il ruolo del Capo dello Stato
Estrema importanza riveste poi il potere di scioglimento anticipato delle
Camere, se si pensa alla portata ed al significato politico della decisione del
Capo dello Stato, sia pure controbilanciata dalla necessità dei pareri dei
Presidenti di Camera e Senato, nonché dalla controfirma del Presidente del
Consiglio.
Allo stesso modo, non secondario appare il potere di nomina del Presidente del
Consiglio e dei Ministri, anche se tale nomina deve essere poi supportata dalla
fiducia parlamentare.
In entrambi i casi il Capo dello Stato assume un significativo ruolo di
intermediazione politica.
89. il ruolo del Capo dello Stato
Nessuna attribuzione compete al Presidente circa la determinazione dell'
indirizzo politico, che spetta al Governo e al Parlamento, in perfetta coerenza
con la forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione.
Anche quando più incisivo appare il suo ruolo, come si è visto a proposito della
nomina del Presidente del Consiglio o dello scioglimento anticipato delle
Camere, egli non è chiamato a compiti di indirizzo politico, ma a compiti di
intermediazione.
90. il ruolo del Capo dello Stato
In sintonia con il ruolo assegnatogli, la Costituzione affida la sua elezione al
Parlamento. L'elezione diretta da parte del corpo elettorale mal si concilierebbe
con la forma di governo parlamentare; essa è, infatti, più appropriata alle forme
di governo presidenziale, dove il Capo dello Stato, investito anche del potere
esecutivo, assume conseguentemente funzioni di indirizzo politico.
L'investitura popolare del Capo dello Stato in un regime parlamentare sarebbe,
invece, contraddittoria, in quanto essa potrebbe consentire al Presidente,
legittimato dall' elezione diretta, interventi di indirizzo politico, che, come già si
è rilevato, sono invece di esclusiva spettanza del Governo e del Parlamento.