Lotta al Traffico di Influenze o chiusura

Massimo Micucci
Massimo MicucciFree Lance, Consultant at Link Campus University

Aggiornamento al 23 maggio alcune considerazione e confronti sulla nuova legge contro la corruzione..in discussione al Parlamento e la necessità di una regolamentazione delle lobbies

Art. 346-bis. - Traffico di
   influenze illecite o
 Chiusura dei decisori?
   Una norma equivoca e
     divergente dalla
       Convenzione
DDL anticorruzione
Art. 346-bis. - (Traffico di influenze
               illecite)
• Dopo l'articolo 346 c.p. è inserito il
  seguente:
• «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze
  illecite). - Chiunque, fuori dai casi di
  concorso nei reati di cui agli articoli
  318, 319 e 319-ter, avvalendosi di
  relazioni esistenti con un pubblico
  ufficiale o con un incaricato di un
  pubblico servizio, indebitamente fa dare
  o promettere, a sé o ad altri, denaro o
  altra utilità, come prezzo della propria
  mediazione, ovvero per remunerare il
  pubblico ufficiale o l'incaricato di un
  pubblico servizio, è punito con la
  reclusione da uno a tre anni.
Testo emendato (che riprendiamo dal
      testo promosso e riportato da Il
                Chiostro)

• Nella nuova versione la formula
  "avvalendosi di relazioni esistenti" è
  corretta in " sfruttando relazioni
  esistenti"; inoltre, si precisa che
  viene punita non la mediazione in
  quanto tale ma solo "l'illecita
  mediazione”. (G.Mazzei Il Chiostro) (passo
  avanti)
• Purtroppo sfugge ancora da dove venga la illiceità
  e soprattutto le caratteristiche dell’azione
  prodotta (anche in ipotesi) vantaggio indebito e
  comportamento imporprio
• Un difetto che abbiamo in comune con la
  politica di questo paese è la ipertrofia legislativa
  e regolatoria
UK Anti Bribery Law
• A person (“P”) is guilty of an offence if either of
  the following cases applies.
• Case 1 is where—
• (a)P offers, promises or gives a financial or other
  advantage to another person, and
• (b)P intends the advantage—
• (i)to induce a person to perform improperly a
  relevant function or activity, or
• (ii)to reward a person for the improper
  performance of such a function or activity.
• (3)Case 2 is where—
• (a)P offers, promises or gives a financial or other
  advantage to another person, and
• (b)P knows or believes that the acceptance of the
  advantage would itself constitute the
  improper performance of a relevant
  function or activity.
L’anti Bribery act

• E’ molto più estensivo e al tempo
  stesso preciso poiché vi ricadono
  sia la corruzione pubblica che
  privata ed includono il traffico di
  influenze
• Sono per così dire caratteristiche
  dello stesso reato che occorre
• Tra due persone (cui possono
  concorrere terzi) di cui una ha
  responsabilità rilevanti che
  “realizza” in modo improprio, per
  vantaggio di qualunque tipo
Nella legge Britannica si
  materializza il crimine
• Se l’azione o la promessa è svolta
  per indurre il pubblico ufficiale
  (corruzione in atti pubblici) o la
  persona con rilevanti
  responsabilità (atti privati) ad
  agire impropriamente nell’ufficio
• Anche se solo si ritiene che il
  vantaggio sia dovuto all’azione
  impropria nell’esercizio della
  funzione
Criminal Law Convention on
             Corruption
          Council of europe

• Each Party shall adopt such legislative and other
  measures as may be necessary to establish as
  criminal offences under its domestic law, when
  committed intentionally, the promising, giving or
  offering, directly or indirectly, of any undue
  advantage to anyone who asserts or confirms
  that he or she is able to exert an improper
  influence over the decision-making of any
  person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to
  11 in consideration thereof, whether the undue
  advantage is for himself or herself or for anyone
  else, as well as the request, receipt or the
  acceptance of the offer or the promise of such
  an advantage, in consideration of that
  influence, whether or not the influence is
  exerted or whether or not the supposed
  influence leads to the intended result
Convenzione
Nella convenzione
          europea
• Promessa concessione o offerta
  di un “vantaggio indebito”
• A chi asserisce o conferma una
  influenza impropria sulle decisioni
  di un responsabile rilevante

• (Manca il comportamento
  improprio della persona rilevante
  che nel Britannico è
  fondamentale, ma c’è il vantaggio
  indebito. E l’influenza imprpria.)
Considerazioni
    nell’explanatory report della
             Convention
•    65. This provision criminalises a corrupt trilateral
     relationship where a person having real or supposed
     influence on persons referred to in Articles 2, 4, 5, and 9 –
     11, trades this influence in exchange for an undue
     advantage from someone seeking this influence. The
     difference, therefore, between this offence and bribery is
     that the influence peddler is not required to "act or refrain
     from acting" as would a public official. The recipient of the
     undue advantage assists the person providing the undue
     advantage by exerting or proposing to exert an improper
     influence over the third person who may perform (or abstain
     from performing) the requested act. "Improper" influence
     must contain a corrupt intent by the influence peddler:
     acknowledged forms of lobbying do not fall under this
     notion. Article 12 describes both forms of this corrupt
     relationship: active and passive trading in influence. As has
     been explained (see document GMC (95) 46), "passive"
     trading in influence presupposes that a person, taking
     advantage of real or pretended influence with third
     persons, requests, receives or accepts the undue
     advantage, with a view to assisting the person who supplied
     the undue advantage by exerting the improper influence.
     "Active" trading in influence presupposes that a person
     promises, gives or offers an undue advantage to someone
     who asserts or confirms that he is able to exert an improper
     over third persons.
Indebitamente
• Delle due l’una:
• O è indebita qualunque mediazione
  basata su relazione esistente solo
  perché c’è denaro, compenso o
  vantaggio (come dice il testo del 346 bis)
• O è indebito, improprio, il vantaggio che
  si vuole acquisire (non citato invece dal
  346 bis)
• O/ e è indebito il comportamento che si
  vuole ottenere dalla persona con
  incarico rilevante nello svolgimento
  della funzione che si vuol procurare (non
  citato se non nel caso di vantaggio al
  pubblico ufficiale ma senza indicazione
  di vantaggio imporprio)
• Che sono le ipotesi della convenzione
  europeo e della legge britannica
Si rileva che
• La effettuazione di mediazioni e intermediazioni
  attraverso relazioni diverse costituisce pratica di
  rappresentanza di interessi costituzionalmente
  fondata e normalmente amministrata anche dietro
  compenso a professionisti qualificati da
  associazioni, studi professionali, responsabili relazioni
  istituzionali di aziende, aziende di lobbying ed anche
  realtà associative
• Secondo studi dell’OCSE e provvedimenti europei ed
  anche secondo legge italiana e sentenze rilevanti : è
  non solo legittima ma auspicata tanto la attività di
  mediazione che addirittura quella dell’esercizio di
  legittime pressioni (corte costituzonale su scipero
  politico anni 60)
• Su provvedimenti rilevanti si sta addirittura rendendo
  obbligatoria la pratica del “debat public” e cioè il
  coinvolgimento di stakeholders
• Secondo lo diversi rapporti OCSE sulla trasparenza e la
  partecipazione l’attività di lobbying costituisce un
  vantaggio per la democrazia.
• E’ la inefficienza e mancata trasparenza e la mancanza
  di apertura che alimenta pratiche corruttive e
  indebolisce efficacia e appropriatezza delle leggi
Il contratto di intermedizione (dal
       libro di Santo Primavera la Sicilia sotto pressione)



• Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale il
  contratto di intermediazione lobbistica, stipulato tra
  acquirente della mediazione (lobby) ed intermediario
  (lobbyist, sia esso prestatore d’opera o dipendente
  della lobby) risulterà illecito solo quando esso si fondi
  su una causa illecita (es. sull’ascendente personale
  derivante da relazioni di parentela o di amicizia, da
  rapporti esistenti tra intermediario lobbista e
  decisore, da cariche pubbliche rivestite dal
  mediatore, tutti casi contrari al buon costume) oppure
  nell’ipotesi in cui abbia un oggetto o persegua un fine
  illecito[4].
• Infatti “intermediazione” legittima è quella che si
  fonda sul criterio del “credito professionale”, basato
  cioè sulla perizia e la competenza tecnica.
• Il tutto rende sempre più urgente il riconoscimento
  della attività lobbistica professionale
Codice di condotta europeo
    e registro dei lobbisti
• Doveri dei rappresentanti di interessi
• 1 indicare il proprio nome e l'organismo per il
  quale lavorano o che rappresentano;
• (2) presentarsi fornendo informazioni corrette al
  momento della registrazione al fine di non
  indurre in errore i terzi o il personale dell'UE;
• (3) dichiarare gli interessi e, se del caso, i clienti
  o i membri che essi rappresentano;
• (4) garantire che, per quanto a loro
  conoscenza, le informazioni fornite sono
  obiettive, complete, aggiornate e non fuorvianti;
• (5) non ottenere e non cercare di ottenere
  informazioni o decisioni in maniera disonesta;
• (6) non indurre funzionari dell'UE a contravvenire
  alle disposizioni e alle norme di comportamento
  ad essi applicabili;
• (7) qualora lavorino per loro degli ex funzionari
  dell'UE, rispettare l'obbligo di questi ultimi di
  attenersi alle norme e agli obblighi in materia di
  riservatezza ad essi applicabili.
Conseguenze e
              suggerimenti
• Tenendo conto della attuale assenza di
  regolamentazione per le attività di lobbying
• Delle numerose proposte depositate
• Della positiva iniziativa del Ministro dell’ Agricoltura di
  istituire un registro dei lobbisti
• Della crescente esigenza di aprire i dati, ma anche di
  dialogo costante con cittadini e rappresentanti di
  interessi della necessità contenute nella legge 241, di
  consultare, nell’ambito della istruttoria di Impatto
  regolatorio, gli stakeholders
• Sembra nella iniziativa di lotta alla corruzione si debba
  :
    – Chiarire che non riguarda le forme di partecipazione e
      pressione già conosciute come lobbying etc
    – Necessaria una snella regolazione della di lobbying (non
      necessariamente per via legislativa)
• Una grande iniziativa di legge per “la trasparenza e la
  partecipazione dei cittadini” come suggerito dall’OCSE
    – Apertura processi politici, Mezzi informatici e
      coinvolgimento attivo

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Lotta al Traffico di Influenze o chiusura

  • 1. Art. 346-bis. - Traffico di influenze illecite o Chiusura dei decisori? Una norma equivoca e divergente dalla Convenzione
  • 2. DDL anticorruzione Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite) • Dopo l'articolo 346 c.p. è inserito il seguente: • «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, avvalendosi di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
  • 3. Testo emendato (che riprendiamo dal testo promosso e riportato da Il Chiostro) • Nella nuova versione la formula "avvalendosi di relazioni esistenti" è corretta in " sfruttando relazioni esistenti"; inoltre, si precisa che viene punita non la mediazione in quanto tale ma solo "l'illecita mediazione”. (G.Mazzei Il Chiostro) (passo avanti) • Purtroppo sfugge ancora da dove venga la illiceità e soprattutto le caratteristiche dell’azione prodotta (anche in ipotesi) vantaggio indebito e comportamento imporprio • Un difetto che abbiamo in comune con la politica di questo paese è la ipertrofia legislativa e regolatoria
  • 4. UK Anti Bribery Law • A person (“P”) is guilty of an offence if either of the following cases applies. • Case 1 is where— • (a)P offers, promises or gives a financial or other advantage to another person, and • (b)P intends the advantage— • (i)to induce a person to perform improperly a relevant function or activity, or • (ii)to reward a person for the improper performance of such a function or activity. • (3)Case 2 is where— • (a)P offers, promises or gives a financial or other advantage to another person, and • (b)P knows or believes that the acceptance of the advantage would itself constitute the improper performance of a relevant function or activity.
  • 5. L’anti Bribery act • E’ molto più estensivo e al tempo stesso preciso poiché vi ricadono sia la corruzione pubblica che privata ed includono il traffico di influenze • Sono per così dire caratteristiche dello stesso reato che occorre • Tra due persone (cui possono concorrere terzi) di cui una ha responsabilità rilevanti che “realizza” in modo improprio, per vantaggio di qualunque tipo
  • 6. Nella legge Britannica si materializza il crimine • Se l’azione o la promessa è svolta per indurre il pubblico ufficiale (corruzione in atti pubblici) o la persona con rilevanti responsabilità (atti privati) ad agire impropriamente nell’ufficio • Anche se solo si ritiene che il vantaggio sia dovuto all’azione impropria nell’esercizio della funzione
  • 7. Criminal Law Convention on Corruption Council of europe • Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision-making of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result
  • 9. Nella convenzione europea • Promessa concessione o offerta di un “vantaggio indebito” • A chi asserisce o conferma una influenza impropria sulle decisioni di un responsabile rilevante • (Manca il comportamento improprio della persona rilevante che nel Britannico è fondamentale, ma c’è il vantaggio indebito. E l’influenza imprpria.)
  • 10. Considerazioni nell’explanatory report della Convention • 65. This provision criminalises a corrupt trilateral relationship where a person having real or supposed influence on persons referred to in Articles 2, 4, 5, and 9 – 11, trades this influence in exchange for an undue advantage from someone seeking this influence. The difference, therefore, between this offence and bribery is that the influence peddler is not required to "act or refrain from acting" as would a public official. The recipient of the undue advantage assists the person providing the undue advantage by exerting or proposing to exert an improper influence over the third person who may perform (or abstain from performing) the requested act. "Improper" influence must contain a corrupt intent by the influence peddler: acknowledged forms of lobbying do not fall under this notion. Article 12 describes both forms of this corrupt relationship: active and passive trading in influence. As has been explained (see document GMC (95) 46), "passive" trading in influence presupposes that a person, taking advantage of real or pretended influence with third persons, requests, receives or accepts the undue advantage, with a view to assisting the person who supplied the undue advantage by exerting the improper influence. "Active" trading in influence presupposes that a person promises, gives or offers an undue advantage to someone who asserts or confirms that he is able to exert an improper over third persons.
  • 11. Indebitamente • Delle due l’una: • O è indebita qualunque mediazione basata su relazione esistente solo perché c’è denaro, compenso o vantaggio (come dice il testo del 346 bis) • O è indebito, improprio, il vantaggio che si vuole acquisire (non citato invece dal 346 bis) • O/ e è indebito il comportamento che si vuole ottenere dalla persona con incarico rilevante nello svolgimento della funzione che si vuol procurare (non citato se non nel caso di vantaggio al pubblico ufficiale ma senza indicazione di vantaggio imporprio) • Che sono le ipotesi della convenzione europeo e della legge britannica
  • 12. Si rileva che • La effettuazione di mediazioni e intermediazioni attraverso relazioni diverse costituisce pratica di rappresentanza di interessi costituzionalmente fondata e normalmente amministrata anche dietro compenso a professionisti qualificati da associazioni, studi professionali, responsabili relazioni istituzionali di aziende, aziende di lobbying ed anche realtà associative • Secondo studi dell’OCSE e provvedimenti europei ed anche secondo legge italiana e sentenze rilevanti : è non solo legittima ma auspicata tanto la attività di mediazione che addirittura quella dell’esercizio di legittime pressioni (corte costituzonale su scipero politico anni 60) • Su provvedimenti rilevanti si sta addirittura rendendo obbligatoria la pratica del “debat public” e cioè il coinvolgimento di stakeholders • Secondo lo diversi rapporti OCSE sulla trasparenza e la partecipazione l’attività di lobbying costituisce un vantaggio per la democrazia. • E’ la inefficienza e mancata trasparenza e la mancanza di apertura che alimenta pratiche corruttive e indebolisce efficacia e appropriatezza delle leggi
  • 13. Il contratto di intermedizione (dal libro di Santo Primavera la Sicilia sotto pressione) • Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale il contratto di intermediazione lobbistica, stipulato tra acquirente della mediazione (lobby) ed intermediario (lobbyist, sia esso prestatore d’opera o dipendente della lobby) risulterà illecito solo quando esso si fondi su una causa illecita (es. sull’ascendente personale derivante da relazioni di parentela o di amicizia, da rapporti esistenti tra intermediario lobbista e decisore, da cariche pubbliche rivestite dal mediatore, tutti casi contrari al buon costume) oppure nell’ipotesi in cui abbia un oggetto o persegua un fine illecito[4]. • Infatti “intermediazione” legittima è quella che si fonda sul criterio del “credito professionale”, basato cioè sulla perizia e la competenza tecnica. • Il tutto rende sempre più urgente il riconoscimento della attività lobbistica professionale
  • 14. Codice di condotta europeo e registro dei lobbisti • Doveri dei rappresentanti di interessi • 1 indicare il proprio nome e l'organismo per il quale lavorano o che rappresentano; • (2) presentarsi fornendo informazioni corrette al momento della registrazione al fine di non indurre in errore i terzi o il personale dell'UE; • (3) dichiarare gli interessi e, se del caso, i clienti o i membri che essi rappresentano; • (4) garantire che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite sono obiettive, complete, aggiornate e non fuorvianti; • (5) non ottenere e non cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta; • (6) non indurre funzionari dell'UE a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili; • (7) qualora lavorino per loro degli ex funzionari dell'UE, rispettare l'obbligo di questi ultimi di attenersi alle norme e agli obblighi in materia di riservatezza ad essi applicabili.
  • 15. Conseguenze e suggerimenti • Tenendo conto della attuale assenza di regolamentazione per le attività di lobbying • Delle numerose proposte depositate • Della positiva iniziativa del Ministro dell’ Agricoltura di istituire un registro dei lobbisti • Della crescente esigenza di aprire i dati, ma anche di dialogo costante con cittadini e rappresentanti di interessi della necessità contenute nella legge 241, di consultare, nell’ambito della istruttoria di Impatto regolatorio, gli stakeholders • Sembra nella iniziativa di lotta alla corruzione si debba : – Chiarire che non riguarda le forme di partecipazione e pressione già conosciute come lobbying etc – Necessaria una snella regolazione della di lobbying (non necessariamente per via legislativa) • Una grande iniziativa di legge per “la trasparenza e la partecipazione dei cittadini” come suggerito dall’OCSE – Apertura processi politici, Mezzi informatici e coinvolgimento attivo