2. Camera
Attuale Riforma
Eletti a suffragio universale e diretto (Art. 56) Idem
Senato
Attuale Riforma
Eletti a base regionale, salvo la circoscrizione
estero (Art. 57) , dai cittadini dai 25 anni in su
-> il premio di maggioranza è calcolato su base
regionale
Es:
- Nel 2013 il Lazio ha eletto 28 senatori, con
premio di maggioranza al Centro Sinistra: 14 PD
(28% dei voti), 2 SEL (3%), 6 PDL (23%) e 6 M5S
(25%).
I consigli regionali eleggono i senatori fra i
propri componenti e fra i sindaci dei comuni dei
rispettivi territori. I senatori sono eletti “in
conformità alle scelte espresse dagli elettori
per i candidati consiglieri”. (Art. 57)
Es:
- Il Consiglio Regionale del Lazio, secondo la
nuova costituzione, eleggerebbe 7 consiglieri
regionali ed un sindaco come senatori.
2
Camera e Senato: elezione
3. 3
Deputati e Senatori
Camera
Attuale Riforma
630 deputati in carica per 5 anni Idem
Senato
Attuale Riforma
- 315 senatori elettivi
- Fino a 5 senatori a vita nominati dal
Presidente della Repubblica
- Sono senatori a vita anche gli ex Presidenti
della Repubblica (attualmente Giorgio
Napolitano)
(Artt. 57/59)
- 95 consiglieri e sindaci con il “doppio
incarico”. Non ricevono un’indennità
aggiuntiva, ma ricevono l’immunità
parlamentare
- La durata del loro mandato coincide con
quella delle rispettive istituzioni territoriali
- Fino a 5 senatori nominati dal PdR in carica
per 7 anni
- Gli ex presidenti sono senatori a vita
4. 4
Meno Senatori, tagli alla spesa?
I futuri senatori sono consiglieri regionali, ovvero stipendiati dal corrispettivo ente.
Una buona stima del risparmio può derivare dalle voci competenti per il bilancio
preventivo del Senato 2016.
• Le indennità dei Senatori riportate nel bilancio lorde, al netto dell’IRPEF si possono stimare essere circa
28.000.000€
• Il risparmio sulle voci Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato può
essere stimata di circa due terzi per totale di 25.000.000 €
(stime dell’On. Lucio Malan a ilFattoQuotidiano)
Il risparmio sul taglio al numero dei Senatori può essere stimato quindi di circa 50.000.000 €
Fonte: Progetto di Bilancio interno del Senato per l’anno finanziario 2016
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/983154.pdf
5. 5
Chi dà la «fiducia»?
In una repubblica parlamentare come la nostra, il governo per essere in carica deve avere
la «fiducia» dal Parlamento, ossia essere votato dalla maggioranza dei parlamentari.
Attuale Riforma
Il governo deve avere la fiducia di entrambe le
camere (Art.94)
Il governo deve avere la fiducia solamente della
Camera dei Deputati (Art. 94)
Chi elegge il Presidente della Repubblica?
Attuale Riforma
• 630 deputati
• 315 senatori + i senatori a vita e gli ex PdR
• 58 delegati regionali (3 per ogni regione, 1 solo
per la Valle d’Aosta)
L’elezione ha luogo con:
• 2/3 dell’assemblea per i primi 3 scrutini
• Il 50% dell’assemblea dal 4° scrutinio in poi
(Art. 83)
• 630 deputati
• 95 senatori + i 5 nominati dal PdR e gli ex PdR
L’elezione ha luogo con:
• 2/3 dell’assemblea per i primi 3 scrutini
• 3/5 dell’assemblea dal 4° scrutinio in poi
• 3/5 dei votanti dal 7° scrutinio in poi
La soglia dei 3/5 è definita per evitare che un partito che ottiene
più del 40% dei voti o che vince al ballottaggio possa eleggere il
PdR da solo
6. 6
Chi elegge la Corte Costituzionale?
La riforma introduce altresì il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi
elettorali:
- l’obiettivo è prevenire che leggi incostituzionali restino in vigore in attesa del giudizio
della Corte
- un caso è quello del «Porcellum», dichiarato incostituzionale dopo aver eletto il
Parlamento per due legislature
- può essere richiesto entro dieci giorni dall'approvazione della legge; la Corte deve
pronunciarsi entro 30 giorni (Artt. 73/134)
Attuale Riforma
• 5 giudici nominati dal Parlamento in
seduta comune
• 5 giudici nominati dal Presidente della
Repubblica
• 5 dagli organi di magistratura
(Art. 135)
• 3 giudici dalla Camera e 2 dal Senato
• 5 giudici nominati dal Presidente della
Repubblica
• 5 dagli organi di magistratura
(Art. 135)
7. 7
Parità di Genere
Attuale Riforma
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge. (Art 51)
Art 51 – rimane
Le leggi elettorali promuovono
l'equilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza (Art. 55/122)
Stato di Guerra
Attuale Riforma
Le Camere deliberano lo stato di guerra
a maggioranza semplice
(Art. 78)
La Camera dei Deputati delibera lo stato
di guerra a maggioranza assoluta.
(Art. 78)
8. 8
Chi può proporre una legge?
Attuale Riforma
• Deputati e senatori
• Il governo
• I cittadini tramite leggi di iniziativa
popolare che le Camere non sono
obbligate a discutere
• Il CNEL
(Art. 71)
• Deputati e senatori
• Il governo
• I cittadini, tramite referendum
propositivo o di indirizzo, o tramite
leggi di iniziativa popolare che la
Camera è obbligata a discutere
• Il Senato può richiedere a
maggioranza assoluta che la Camera
discuta e si pronunci entro sei mesi su
un disegno di legge
9. 9
Chi può approvare una legge?
Attuale
La Camera esercita la funzione
legislativa a pari poteri con il Senato
(“bicameralismo perfetto”) (Art. 70)
10. 10
Chi può approvare una legge?
Attuale
La Camera esercita la funzione
legislativa a pari poteri con il Senato
(“bicameralismo perfetto”)
Una legge viene presentata ad una delle due camere, per es. La Camera dei Deputati.
11. 11
Chi può approvare una legge?
Attuale
La Camera esercita la funzione
legislativa a pari poteri con il Senato
(“bicameralismo perfetto”)
Viene esaminata ed approvata articolo per articolo prima in una commissione e poi in aula.
12. 12
Chi può approvare una legge?
Attuale
La Camera esercita la funzione
legislativa a pari poteri con il Senato
(“bicameralismo perfetto”)
Se approvata viene trasmessa al Senato, dal quale viene nuovamente esaminata.
13. 13
Chi può approvare una legge?
Attuale
La Camera esercita la funzione
legislativa a pari poteri con il Senato
(“bicameralismo perfetto”)
Se il Senato approva senza alcuna modifica, la legge è approvata definitivamente.
14. 14
Chi può approvare una legge?
Attuale
La Camera esercita la funzione
legislativa a pari poteri con il Senato
(“bicameralismo perfetto”)
Nella maggior parte dei casi, il senato modifica la legge: la Camera ri-esamina il nuovo
testo, e se lo ri-modifica in qualche aspetto, lo passa nuovamente al Senato.
15. 15
Chi può approvare una legge?
Attuale
La Camera esercita la funzione
legislativa a pari poteri con il Senato
(“bicameralismo perfetto”)
Alcuni disegni di legge sono stati rimpallati («navette» ) tra Camera e Senato per 7 volte.
16. Fonte: Senato della Repubblica
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/123/Nota_Breve_11.pdf
16
17. Materie di competenza collettiva:
1. Leggi costituzionali
2. Leggi sull’ordinamento dello Stato e
degli enti locali
3. Legge elettorale del Senato
4. Norme sulla partecipazione
dell’Italia a formazione e attuazione
delle politiche dell’UE
5. Rapporti tra Stato e Regioni
17
Chi può approvare una legge?
Riforma
- La Camera dei Deputati esercita la funzione legislativa in modo esclusivo su tutte le materie
tranne su quelle di competenza collettiva (Art. 70)
Quindi, la riforma cra due tipologie di leggi:
Leggi di competenza non-collettiva:
La maggior parte delle leggi, tra cui
l’approvazione del bilancio (legge di
stabilità) e la legge elettorale della
Camera
18. 18
Leggi di competenza non-collettiva
Le leggi di materia collettiva sono esaminate ed eventualmente approvate dalla Camera.
19. 19
Leggi di competenza non-collettiva
Le leggi di materia collettiva sono esaminate ed eventualmente approvate dalla Camera.
Entro 10 giorni il Senato può chiedere di modificare la legge, su richiesta di 1/3 dei Senatori
20. 20
Leggi di competenza non-collettiva
Tuttavia la Camera avrà 20 giorni di tempo per decidere a maggioranza semplice se
accogliere o meno i suggerimenti, e approvare la legge in maniera definitiva*.
* Per le leggi di competenza regionale con clausola di supremazia (Art. 117) la Camera può non conformare un ddl
alle modifiche disposte dal Senato con maggioranza assoluta, solo pronunciandosi con maggioranza assoluta. (Art.
70)
21. 21
Ricapitolando: Costituzione vigente
In ciascuna camera:
Si presenta il disegno di legge
Viene votato articolo per articolo
Votazione finale del medesimo testo in entrambe le
camere
In caso di modifiche il testo viene rimandato all’altra
camera per un’ulteriore votazione (“navette”)
Promulgazione da parte del Presidente della
Repubblica entro 30 giorni
Iniziativa legislativa
governativa/parlamentare/altri enti
Conversione dei decreti in leggi
entro 60 giorni
Camera dei Deputati
630 membri
Senato della Repubblica
320 membri
22. 22
Con la riforma: compet. non-collettiva
Ogni disegno di legge approvato
alla camera è trasmesso al Senato
Entro 10 giorni può disporre di esaminarlo. Nei 30 giorni
successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione
del testo.
La Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva
Per le leggi di competenza regionale in cui è prevista la
clausola di supremazia, il Senato può disporre di modifiche
votate a maggioranza assoluta e sono superabili dalla
Camera solo se votate a maggioranza assoluta
Tutti i disegni di legge esclusi da quelli di
competenza collettiva delle due camere
sono presentati alla Camera
I ddl di cui all’art 70 sono di
competenza collettiva
Promulgazione da parte del
Presidente della Repubblica entro
30 giorni
Camera dei Deputati
630 membri
Senato della Repubblica
100 membri
23. 23
Leggi di competenza collettiva
Per le leggi di materia collettiva resta in vigore il bicameralismo paritario.
Tuttavia queste leggi sono una netta minoranza:
es.: su 260 leggi approvate in questa legislatura solo 5, con la riforma, avrebbero avuto
procedimento bicamerale per competenza collettiva.
24. 24
Il governo può richiedere un procedimento più breve per disegni di legge indicati come
essenziali per l’attuazione del programma di governo [“Voto a data certa”].
Accelerazione delle leggi
La Camera dei Deputati può accelerare la promulgazione a maggioranza assoluta
(attualmente entrambe le Camere).
Termini per i decreti
I termini per la conversione di un decreto legge sono differiti a 90 giorni nel caso in cui
il PdR abbia chiesto una nuova delibera.
I decreti non convertiti dal Parlamento non sono rinnovabili da parte del governo.
-> Stop al «Milleproroghe»
25. 25
Art. 70 “I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni
di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti”
Il nuovo Parlamento – due criticità
Cosa succede se non sono d’accordo?
Se i regolamenti non sono chiari?
1) Conflitti di competenza
26. 26
Art. 70 “I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni
di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti”
Il nuovo Parlamento – due criticità
Cosa succede se non sono d’accordo?
Se i regolamenti non sono chiari?
1) Conflitti di competenza
Rischio di un continuo
ricorso alla Corte Costituzionale
27. 27
Il nuovo Parlamento – due criticità
2) Effetti sull’ostruzionismo
Su tutte le leggi, l’ostruzionismo di una camera dipende da
quanto sono diverse le due maggioranze (e quindi dalla legge
elettorale)
28. 28
Il nuovo Parlamento – due criticità
2) Effetti sull’ostruzionismo
Su tutte le leggi, l’ostruzionismo di una camera dipende da
quanto sono diverse le due maggioranze (e quindi dalla legge
elettorale)
Permane il rischio di avere due maggioranze diverse tra Camera
e Senato:
-> minore rischio di ostruzionismo per le leggi monocamerali
-> maggiore difficoltà nell’approvare le leggi di competenza
collettiva?
30. 30
Senato territoriale e
depotenziamento delle regioni
Con la riforma si supera questa situazione in diversi modi:
1. Un modello di governo cooperativo con il Senato delle Autonomie – carente nella
riforma del Titolo V del 2001 e nel testo costituzionale originale. (Numerosi sono
stati i tentativi: sistema delle Conferenze, “la chiamata in sussidiarietà” ad opera
della Corte Costituzionale, nonché la copiosa giurisprudenza relativa alla
competenza delle materie)
2. Inserimento della clausola di supremazia da parte dello Stato (Art. 117)
3. Accentramento dei poteri ed eliminazione della competenza concorrente
Definire chiaramente le sfere di competenza di Stato e Regioni è da sempre un punto
critico del rapporto fra potestà legislativa statale e regionale.
L’affiancamento di una rappresentanza delle autonomie al potere decisionale
centrale e il riparto delle competenze sono funzionali da un lato al controllo del
potere e dall’altro a un adeguato soddisfacimento dei diritti delle persone residenti
nelle varie regioni.
31. 31
Riparto competenze Stato-Regioni
(Art. 117)
○ concorrenza
○ mercati assicurativi
○ coordinamento finanza pubblica e tasse
○ diritto processuale amministrativo per
dipendenti PA
○ linee guida salute, politiche sociali, sicurezza
alimentare
○ istruzione, ordinamento scolastico, università e
ricerca, formazione professionale
○ linee guida politiche sociali e politiche attive per
il lavoro
○ infrastrutture strategiche (e.g. grandi reti di
trasporto e di navigazione)
○ digitalizzazione PA
○ linee guida attività culturali e turismo
○ politiche energetiche
·
Eliminate le competenze concorrenti – maggiori competenze allo Stato e
maggior chiarezza nel loro ripartimento:
Competenze dello Stato Competenze residuali delle regioni
○ trasporti locali
○ sviluppo locale
○ organizzazione ed infrastrutture servizi socio-
sanitari
○ formazione professionale e servizi alle imprese
○ diritto allo studio e servizi scolastici
○ ambiente e turismo
○ relazioni finanziarie tra enti locali
·
nelle materie non riservate in via esclusiva allo
Stato con menzione esplicita di:
32. 32
Clausola di supremazia
(Art. 117)
Su proposta del Governo
La legge può intervenire in materie non esplicitamente attribuite dalla
Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato
“Si tratta di uno strumento
fondamentale, presente in tutti gli
stati federali, che permette al
livello centrale di intervenire anche
in materia di competenza delle
regioni, qualora sia necessario
tutelare istanze unitarie di
particolare pregnanza (Massimo
Bordignon)”
“Su proposta del Governo, la legge
dello Stato può intervenire in
materie non riservate alla
legislazione esclusiva quando lo
richieda la tutela dell’unità
giuridica o economica della
Repubblica, ovvero la tutela
dell’interesse nazionale.” (Art. 117)
33. 33
Finanziamento Locale
(Art. 119)
● I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni, come già delineato
dall’attuale testo Costituzionale, hanno un proprio patrimonio,
stabiliscono tributi ed entrate propri.
● Le risorse che spettano alle Regioni (e.g. derivanti dai tributi che
rappresentano il 45% ca delle entrate dei governi locali)
assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche a
livello locale.
● I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni possono indebitarsi,
ma solo nell’ambito di spese di investimento, nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio (considerati gli enti di ciascuna regione
nel complesso) → prestiti non garantiti dallo Stato.
● Lo Stato conserva la facoltà di attribuire fondi alle regioni più
povere, senza vincoli.
● Vengono introdotti e definiti indicatori standard di costo e di
fabbisogno per le spese degli enti locali con l’obiettivo di
promuovere l’efficienza amministrativa locale, sotto il controllo
dello Stato.
“Molte delle novità relative
all’art. 119 erano già state
introdotte dalla precedente
riforma del Titolo V che, dal
2001, garantisce ai Governi Locali
autonomia finanziaria di entrata
e di spesa. Tuttavia, in virtù dei
grandi squilibri territoriali
presenti in Italia, tale riforma non
ha mai registrato un significativo
impatto sui flussi finanziari a
livello locale.” (M. Bordignon)
34. 34
Sussidiarietà
● Il Governo può subentrare agli amministratori locali nei casi già indicati nel
precedente testo costituzionale ma solo successivamente al parere del Senato,
espresso entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dal Governo (fatta eccezione
per casi di motivata urgenza) (Art. 120)
● In casi di grave dissesto finanziario, è previsto l’allontanamento dei titolari di
organi di governo regionali e locali (Art. 120)
● Il Consiglio Regionale può ora avanzare proposte alla sola Camera dei Deputati.
(Art. 121)
Vengono inoltre introdotti dei limiti ai compensi dei titolari degli organi Regionali:
non superiori a quelli dei sindaci dei capoluoghi di regione (Art .122)
Lo scioglimento del Consiglio Regionale e la rimozione del Presidente della Giunta
possono essere disposti con decreto motivato dal Presidente della Repubblica (come
da Costituzione in vigore) previo parere del Senato (e non da una Commissione mista
di Deputati e Senatori come prevede invece l’attuale testo costituzionale) (Art. 126)
36. Abolizione del CNEL
• Viene soppresso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro (CNEL)
• Nelle intenzioni dei costituenti il CNEL avrebbe
dovuto svolgere una funzione di consulenza alle Camere e al
Governo, con particolare riferimento alla legislazione in
campo economico e sociale.
• In pratica, ha avanzato solo 14 proposte di legge in più di 50
anni, nessuna delle quali è stata approvata.
• Costo di funzionamento di circa 20 milioni l’anno.
36
37. 37
Viene menzionata esplicitamente la trasparenza ed la semplificazione nelle funzioni
amministrative per responsabilizzare ed aumentare l’efficienza.
Trasparenza in Costituzione
(Artt. 97 e 118)
“I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon
andamento, l’imparzialità e la
trasparenza
dell’amministrazione.” (Art. 97)
“Le funzioni amministrative sono
esercitate in modo da assicurare
la semplificazione e la
trasparenza dell’azione
amministrativa, secondo criteri di
efficienza e di responsabilità degli
amministratori.” (Art. 118)
38. 38
Introdotto l’istituto del referendum propositivo e di indirizzo – e.g. riforma terzo
settore (si rimanda a una legge bicamerale per le modalità di attuazione)
Referendum propositivo o di indirizzo
(Art. 71)
Leggi di iniziativa popolare
(Art. 71)
E’ innalzato a 150.000 (era 50.000) il numero di firme necessario alla presentazione
di un disegno di legge.
Parlamento obbligato a discutere e deliberare sulle proposte di iniziativa popolare in
tempi certi (come da regolamento parlamentare).
39. Referendum Trivelle 2016 (richiesto dalle
regioni)
Attuale: quorum = maggioranza degli
elettori (50.681.772, dati 2016)
Riforma: quorum = maggioranza degli
elettori se 500.000 firme o 5 consigli
regionali; maggioranza dei votanti alle
ultime elezioni della Camera
(36.452.084, elezioni 2013) se 800.000
firme
39
Referendum passa se si ha la maggioranza semplice e :
○ in caso di referendum richiesto da 500.000 firmatari (o da 5 consigli
regionali), se partecipa il 50% degli aventi diritto al voto
○ in caso referendum richiesto da almeno 800.000 firmatari, se partecipa il
50% dei votanti alle elezioni politiche precedenti
Modifica quorum referendum abrogativo
(Art. 75)