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La Riforma
Costituzionale
STIAMO NEL MERITO
Su cosa si vota?
Ecco il testo del quesito referendario
Votando Sì sei favorevole a…
Superamento del bicameralismo paritario
Riduzione del numero dei parlamentari
Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni
Soppressione del Cnel
Revisione del Titolo V della parte II della Costituzione
Superamento del bicameralismo paritario
La Camera è l’unica titolare del rapporto di fiducia
con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo
politico, la funzione legislativa e quella di
controllo dell'operato del Governo.
Il Senato rappresenta gli enti territoriali ed
esercita quindi funzioni di raccordo tra lo Stato e
gli altri enti «costitutivi» della Repubblica. Per
questo è giusto che continui a chiamarsi Senato
della Repubblica.
Riduzione del numero dei parlamentari
Il Senato passerà da 315 componenti a 100. Questi saranno nello
specifico 74 Consiglieri regionali, 21 Sindaci e 5 senatori indicati dal
Capo dello Stato.
I senatori saranno eletti dai Consigli regionali con metodo
proporzionale ed in conformità̀ alle scelte espresse dagli elettori per i
candidati consiglieri e, uno per ciascuno, tra i sindaci del territorio.
Per semplificare potremmo dire così: al momento del rinnovo dei
Consigli regionali, con il loro voto, i cittadini avranno non solo la
responsabilità di eleggere i propri rappresentati locali, ma anche di
indicare chi tra questi debba rappresentare il proprio territorio a livello
nazionale. Senza alcun compenso aggiuntivo, beninteso.
Il procedimento legislativo (1/3)
L’idea sulla quale si fonda questa revisione costituzionale è
differenziare puntualmente le competenze di Camera e Senato,
ed evitare ingerenze che, fino ad ora, non hanno fatto altro che
rallentare le istituzioni, rendendole farraginose.
Il procedimento rimane pienamente bicamerale solo per:
 Leggi costituzionali
 Leggi che riguardano gli organi degli enti locali e regionali
 Rapporti con l’Unione Europea
Il procedimento legislativo (2/3)
Per le leggi non bicamerali prevede i seguenti passaggi:
la Camera esamina e approva i disegni di leggi e li trasmette al Senato;
se il Senato decide di esaminarli, può proporre modifiche al testo e la
Camera può scegliere se accoglierle;
le proposte di modifica riferite a progetti di legge che legiferano in materie
che non sono di competenza dello Stato, nell’esercizio della “clausola di
supremazia”, se adottate dal Senato a maggioranza assoluta, sono superabili
dalla Camera solo con maggioranza assoluta;
il Senato deve obbligatoriamente esaminare i disegni di legge in materia di
bilancio e quelli con cui è prevista la “clausola di supremazia”.
Il procedimento legislativo (3/3)
Introduzione di criteri per avere tempi certi di
approvazione delle leggi:
specifici termini per singole fasi di procedimento,
anche per la conversione di decreti-legge;
se il Presidente della Repubblica chiede una nuova
deliberazione alle Camere di un ddl di conversione di
un decreto-legge, il termine per la conversione in
legge è differito di ulteriori 30 giorni (60 + 30);
il Governo può chiedere un “voto a data certa” per
far votare in massimo 70 giorni disegni di legge
essenziali per l’attuazione del suo programma.
Contenimento dei costi di funzionamento
delle istituzioni
Il numero dei Senatori passerà dagli attuali 315 a 100
Il mandato dei senatori sarà di natura gratuita
Gli emolumenti dei consiglieri regionali verranno
equiparati a quello del sindaco del comune
capoluogo di regione
Verrà introdotto il divieto di rimborsi o altri
trasferimenti monetari con oneri a carico della finanza
pubblica per i gruppi politici presenti nel Consigli
Regionali.
€
Ma quanto si risparmia?
80 milioni dalla diminuzione del numero dei parlamentari
20 milioni dall’abolizione dei gruppi al Senato
20 milioni di risparmio nelle spese per i dipendenti del Senato
35 milioni dal tetto agli stipendi dei consiglieri regionali
36 milioni dall’abolizione dei fondi dei gruppi consiliari
350 milioni dall’abolizione delle province
9 milioni dalla soppressione del CNEL
TOTALE: 550 milioni all’anno!
Soppressione del Cnel
Nelle intenzioni dei costituenti il CNEL avrebbe dovuto svolgere una funzione di
consulenza alle Camere e al Governo, con particolare riferimento alla
legislazione in campo economico e sociale, materie per le quali esso ha
addirittura il potere di iniziativa legislativa, vale a dire di proporre disegni di
legge alle Camere.
Il Cnel costa circa 20 milioni di euro all’anno, tra indennità dei consiglieri
rimborsi spese, viaggi in Italia e all’estero, sede, staff del presidente, consulenze
varie.
Ha prodotto solo 14 proposte di legge in oltre 50 anni e una serie di studi e
rapporti alle Camere totalmente sovrapponibili a quello già realizzati dagli stessi
uffici studi parlamentari, dalle università, dai centri studi indipendenti.
Revisione del Titolo V della parte II della
Costituzione (1/2)
Lo Stato diventa responsabile esclusivo
di materie strategiche come:
il coordinamento della finanza pubblica;
le politiche attive del lavoro;
le infrastrutture;
le politiche energetiche;
l’ambiente.
Revisione del Titolo V della parte II della
Costituzione (2/2)
Per tutelare l’unità giuridica o economica del Paese o l’interesse nazionale, su proposta del
Governo, la legge può intervenire in materie non attribuite dalla Costituzione alla competenza
esclusiva dello Stato.
Forme e condizioni di autonomia ulteriori possono essere attribuite alle Regioni con legge
bicamerale: non è necessaria la maggioranza assoluta per l’approvazione della legge ma è
richiesto l’equilibrio di bilancio delle Regioni interessate.
Introdotti indicatori di costi e fabbisogni standard per promuovere condizioni di efficienza per
le funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Regioni.
Esclusione dall’esercizio delle funzioni per gli amministratori regionali e locali in caso di
accertato stato di dissesto degli enti territoriali.
Tutto qui?
Principio della parità di accesso alle cariche elettive: le leggi elettorali delle
Camere e degli enti locali promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza.
Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la
semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di
efficienza e di responsabilità̀ degli amministratori.
Sono state aumentate a 150.000 le firme necessarie per la presentazione di un
progetto di iniziativa popolare, ma dovranno essere obbligatoriamente discusse.
È stato abbassato il quorum per la validità del referendum abrogativo: se
richiesto da almeno 800.000 firmatari, è fissato alla maggioranza dei votanti alle
elezioni politiche precedenti.
Introdotto l’istituto del referendum propositivo e di indirizzo.
Adesso un po’ di risposte alle critiche più
frequenti…
“La riforma è stata scritta in Parlamento
solo dalla maggioranza”
La proposta di riforma costituzionale è stata presentata dal Governo l’8 aprile 2014. Per
un anno circa, facendo seguito all’appello del presidente Giorgio Napolitano nel giorno
della sua rielezione al Quirinale, la maggioranza e alcune forze politiche di opposizione
hanno collaborato alla redazione del testo. Nel 2015, alcuni partiti hanno poi interrotto
improvvisamente il dialogo, non per ragioni di merito legate al testo che fino ad allora
avevano condiviso, ma per ragioni di tattica politica a seguito dell’elezione di Sergio
Mattarella a Presidente della Repubblica.
Da quel momento, le opposizioni hanno scelto un atteggiamento ostruzionistico,
presentando milioni di emendamenti volti a bloccare il processo di approvazione e
abbandonando la discussione parlamentare. Nonostante questo, l’impianto della
riforma è il frutto delle scelte condivise in origine da maggioranza e opposizione. E
questo emerge chiaramente dai dati: nonostante i mutati assetti politici, la riforma è
stata approvata da una percentuale di parlamentari ben superiore alla maggioranza
assoluta richiesta e pari a circa il 57% in tutti e sei i voti finali.
“Questa riforma è stata fatta da un Parlamento
illegittimo”
La sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito l’illegittimità
costituzionale di alcune parti del cosiddetto “Porcellum”, cioè la legge elettorale
in vigore dal 2006, ribadisce anche che questo Parlamento mantiene intatte le
sue prerogative e che quindi i suoi atti non sono messi in discussione dalla
decisione della Consulta. Ecco infatti cosa recita il testo della sentenza n. 1/2014:
“È [...] fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che
nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con
riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni
elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e
non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di
deliberare.”
“Non era il momento di cambiare la costituzione, le priorità
sono ben altre” (risponde anche a “Questa è la riforma di JP
Morgan”)
La costituzione è finita più volte al centro del dibattito politico e in più occasioni la possibilità di
una riforma strutturale è stata vagliata da destra e da sinistra, da primi ministri e da membri del
parlamento. Nei programmi delle principali forze politiche alle elezioni del 2013 erano chiari i
riferimenti ad una riforma costituzionale.
I tentativi falliti sono:
• 1983-85 Commissione Bicamerale Bozzi. Tentativo fallito per il mancato accordo tra i partiti
• 1988 Dibattito generale sulle riforme. Tentativo fallito
• 1990-91 Progetto di riforma approvato dalla commissione Affari costituzionali della Camera.
Tentativo fallito per il mancato accordo tra i partiti
• 1992-94 Commissione Bicamerale De Mita – Iotti. Tentativo fallito per scioglimento anticipato
della legislatura
• 1994 Comitato Speroni. Tentativo fallito per la caduta del Governo Berlusconi
• 1997-98 Commissione Bicamerale D’Alema. Tentativo fallito per la rottura del patto D’Alema –
Berlusconi
• 2007 Progetto di riforma “Bozza Violante”. Tentativo fallito
“Di riforme costituzionali non si mangia”
La riforma porterà anche effetti benefici alla crescita economica del
Paese. Commissione europea, Ocse e Fondo monetario
internazionale sono infatti concordi nel ritenere che la stabilità
politica e l’efficienza legislativa introdotte in caso di vittoria del Sì al
referendum, insieme alle riforme già̀ avviate e quelle da realizzare
nei prossimi anni, potranno sostenere la produttività e il Pil
dell’Italia. Secondo la stima dell’Ocse, in particolare, tale crescita
strutturale può arrivare a +0,6% l’anno.
“I Senatori saranno nominati dalle segreterie dei partiti”
L’articolo 57 della Costituzione, così come modificato dalla riforma, prevede che i
senatori siano eletti “con metodo proporzionale” fra i componenti dei Consigli
regionali con l’aggiunta di un sindaco per ciascuna Regione e Provincia
autonoma (dunque, tutti rappresentanti istituzionali eletti direttamente dai
cittadini). Nell’attribuzione dei seggi, la Costituzione precisa che si dovrà tener
conto dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio. A regolare nel
dettaglio l’assegnazione dei seggi del Senato sarà un’apposita legge approvata da
entrambe le Camere. Nessuna legge elettorale - nemmeno quella per l’elezione
della Camera - è contenuta nella Costituzione.
“Sindaci e consiglieri regionali non avranno tempo per
fare anche i senatori”
I lavori del Senato saranno profondamente riorganizzati rispetto a quanto avviene
oggi e coordinati con quelli dei Consigli regionali e dei Comuni, come avviene
negli altri Paesi in cui esiste una Camera composta da delegati delle autonomie
locali. Basti pensare che il Bundesrat tedesco si riunisce e vota in genere un solo
giorno al mese. Se si analizzano tutti gli atti normativi approvati nel corso
dell’attuale legislatura, si scopre che meno del 3 per cento di essi avrebbe avuto
bisogno di un iter bicamerale. È presumibile che l’impegno del Senato potrà
essere concentrato in pochi giorni lavorativi al mese. Già oggi, peraltro, un
numero di presidenti di Regione, sindaci e consiglieri regionali si recano
frequentemente a Roma per partecipare alle Conferenze Stato- Regioni e Stato-
città, la cui funzione verrà̀ sostanzialmente assorbita dal nuovo Senato.
“Un partito da solo potrà eleggere il Presidente della
Repubblica e i giudici della Corte costituzionale”
l Presidente della Repubblica potrà essere eletto con i voti di due terzi
di deputati e senatori, riuniti in seduta comune. Dal quarto scrutinio è
sufficiente la maggioranza di tre quinti dell’assemblea, mentre dal
settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza di tre quinti dei votanti.
Dunque è praticamente impossibile che un solo partito possa avere
numeri sufficienti a eleggere il Capo dello Stato. Anche l’elezione dei
giudici della Corte costituzionale è stata modificata tenendo conto
della rappresentanza delle minoranze e delle istanze dei territori: tre
giudici saranno eletti dalla Camera e due dal Senato.
“La riforma aumenta i poteri del Governo”
Gli articoli della Costituzione che riguardano le funzioni del Governo e del
Presidente del Consiglio non vengono modificati. Non esiste quindi il rischio di
un’eccessiva concentrazione di potere nelle mani dell’esecutivo a scapito del
Parlamento. Anzi, con la previsione di limiti più netti per il ricorso ai decreti
legge, il Parlamento tornerà̀ finalmente il luogo centrale della legislazione.
Grazie all’introduzione delle “leggi a data certa”, il Governo potrà̀ chiedere che
per provvedimenti ritenuti prioritari l’esame e la votazione parlamentare
avvenga entro 70 giorni: in questo modo, si ridurrà̀ sensibilmente la pratica dei
voti di fiducia e dei maxi-emendamenti. La possibilità che la fiducia sia votata
solo dalla Camera (e non più̀ anche dal Senato), invece, favorisce la formazione
di maggioranze politiche omogenee e quindi la stabilità dei governi.
“I tempi di approvazione delle leggi non sono in fondo
troppo lunghi, occorrerebbe fare meno leggi”
Da inizio legislatura fino al 18 ottobre camera e senato hanno discusso e approvato 252
leggi. Di queste, 50 hanno richiesto la navetta parlamentare a causa di modifiche da parte
di un ramo: il 19,84% del totale. Delle 252 leggi approvate, ben 203 (81,16%) sono di
iniziativa governativa. Di queste solo 31 ha avuto più di due votazioni, proprio perché i testi
del governo tra maxiementamenti e fiducia subiscono meno modifiche.
Se andiamo sulle leggi di iniziativa parlamentare, su 5 leggi, 2 hanno bisogno di più di 2
votazioni, quindi in questo caso il ping pong si fa sentire maggiormente.
Guardandola in termini temporali, per approvare una legge ci vogliono mediamente 237
giorni di discussione. Si passa a 460 in caso di legge di iniziativa parlamentare (quasi il
doppio) per finire ad oltre 800 giorni (2 anni e un quarto) per le leggi di iniziativa
parlamentare che fanno un giro sulla navetta.
“Se vincerà il No, sarà possibile approvare
una nuova riforma in tempi brevi”
Come dimostrano i precedenti, non è affatto semplice giungere a un’intesa tra le
forze politiche in Parlamento per riformare in maniera organica la Costituzione.
Inoltre, mentre i sostenitori del Sì al prossimo referendum – pur mantenendo
idee politiche diverse – sono concordi nel sostenere lo stesso testo approvato
dal Parlamento, lo schieramento che invita a votare No sostiene ipotesi di
riforme alternative, assolutamente diverse e perfino in contrapposizione l’una
con l’altra. Se dovesse vincere il No, quindi, la prospettiva più probabile è
quella di un nuovo lungo stallo, con la conservazione del testo attuale della
Costituzione (nonostante quasi tutti dicano di volerlo cambiare) e il riproporsi di
una instabilità politica che non può̀ che fare male al Paese. Solo votando Sì si
assicura il cambiamento.

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Discorso al Senato di Claudio Martini_21 Luglio 2014
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il Portico 299
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Riforma Costituzionale 4 Dicembre - #bastaunsì

  • 2. Su cosa si vota? Ecco il testo del quesito referendario
  • 3. Votando Sì sei favorevole a… Superamento del bicameralismo paritario Riduzione del numero dei parlamentari Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni Soppressione del Cnel Revisione del Titolo V della parte II della Costituzione
  • 4. Superamento del bicameralismo paritario La Camera è l’unica titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Il Senato rappresenta gli enti territoriali ed esercita quindi funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti «costitutivi» della Repubblica. Per questo è giusto che continui a chiamarsi Senato della Repubblica.
  • 5. Riduzione del numero dei parlamentari Il Senato passerà da 315 componenti a 100. Questi saranno nello specifico 74 Consiglieri regionali, 21 Sindaci e 5 senatori indicati dal Capo dello Stato. I senatori saranno eletti dai Consigli regionali con metodo proporzionale ed in conformità̀ alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri e, uno per ciascuno, tra i sindaci del territorio. Per semplificare potremmo dire così: al momento del rinnovo dei Consigli regionali, con il loro voto, i cittadini avranno non solo la responsabilità di eleggere i propri rappresentati locali, ma anche di indicare chi tra questi debba rappresentare il proprio territorio a livello nazionale. Senza alcun compenso aggiuntivo, beninteso.
  • 6. Il procedimento legislativo (1/3) L’idea sulla quale si fonda questa revisione costituzionale è differenziare puntualmente le competenze di Camera e Senato, ed evitare ingerenze che, fino ad ora, non hanno fatto altro che rallentare le istituzioni, rendendole farraginose. Il procedimento rimane pienamente bicamerale solo per:  Leggi costituzionali  Leggi che riguardano gli organi degli enti locali e regionali  Rapporti con l’Unione Europea
  • 7. Il procedimento legislativo (2/3) Per le leggi non bicamerali prevede i seguenti passaggi: la Camera esamina e approva i disegni di leggi e li trasmette al Senato; se il Senato decide di esaminarli, può proporre modifiche al testo e la Camera può scegliere se accoglierle; le proposte di modifica riferite a progetti di legge che legiferano in materie che non sono di competenza dello Stato, nell’esercizio della “clausola di supremazia”, se adottate dal Senato a maggioranza assoluta, sono superabili dalla Camera solo con maggioranza assoluta; il Senato deve obbligatoriamente esaminare i disegni di legge in materia di bilancio e quelli con cui è prevista la “clausola di supremazia”.
  • 8. Il procedimento legislativo (3/3) Introduzione di criteri per avere tempi certi di approvazione delle leggi: specifici termini per singole fasi di procedimento, anche per la conversione di decreti-legge; se il Presidente della Repubblica chiede una nuova deliberazione alle Camere di un ddl di conversione di un decreto-legge, il termine per la conversione in legge è differito di ulteriori 30 giorni (60 + 30); il Governo può chiedere un “voto a data certa” per far votare in massimo 70 giorni disegni di legge essenziali per l’attuazione del suo programma.
  • 9. Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni Il numero dei Senatori passerà dagli attuali 315 a 100 Il mandato dei senatori sarà di natura gratuita Gli emolumenti dei consiglieri regionali verranno equiparati a quello del sindaco del comune capoluogo di regione Verrà introdotto il divieto di rimborsi o altri trasferimenti monetari con oneri a carico della finanza pubblica per i gruppi politici presenti nel Consigli Regionali. €
  • 10. Ma quanto si risparmia? 80 milioni dalla diminuzione del numero dei parlamentari 20 milioni dall’abolizione dei gruppi al Senato 20 milioni di risparmio nelle spese per i dipendenti del Senato 35 milioni dal tetto agli stipendi dei consiglieri regionali 36 milioni dall’abolizione dei fondi dei gruppi consiliari 350 milioni dall’abolizione delle province 9 milioni dalla soppressione del CNEL TOTALE: 550 milioni all’anno!
  • 11. Soppressione del Cnel Nelle intenzioni dei costituenti il CNEL avrebbe dovuto svolgere una funzione di consulenza alle Camere e al Governo, con particolare riferimento alla legislazione in campo economico e sociale, materie per le quali esso ha addirittura il potere di iniziativa legislativa, vale a dire di proporre disegni di legge alle Camere. Il Cnel costa circa 20 milioni di euro all’anno, tra indennità dei consiglieri rimborsi spese, viaggi in Italia e all’estero, sede, staff del presidente, consulenze varie. Ha prodotto solo 14 proposte di legge in oltre 50 anni e una serie di studi e rapporti alle Camere totalmente sovrapponibili a quello già realizzati dagli stessi uffici studi parlamentari, dalle università, dai centri studi indipendenti.
  • 12. Revisione del Titolo V della parte II della Costituzione (1/2) Lo Stato diventa responsabile esclusivo di materie strategiche come: il coordinamento della finanza pubblica; le politiche attive del lavoro; le infrastrutture; le politiche energetiche; l’ambiente.
  • 13. Revisione del Titolo V della parte II della Costituzione (2/2) Per tutelare l’unità giuridica o economica del Paese o l’interesse nazionale, su proposta del Governo, la legge può intervenire in materie non attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato. Forme e condizioni di autonomia ulteriori possono essere attribuite alle Regioni con legge bicamerale: non è necessaria la maggioranza assoluta per l’approvazione della legge ma è richiesto l’equilibrio di bilancio delle Regioni interessate. Introdotti indicatori di costi e fabbisogni standard per promuovere condizioni di efficienza per le funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Regioni. Esclusione dall’esercizio delle funzioni per gli amministratori regionali e locali in caso di accertato stato di dissesto degli enti territoriali.
  • 14. Tutto qui? Principio della parità di accesso alle cariche elettive: le leggi elettorali delle Camere e degli enti locali promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità̀ degli amministratori. Sono state aumentate a 150.000 le firme necessarie per la presentazione di un progetto di iniziativa popolare, ma dovranno essere obbligatoriamente discusse. È stato abbassato il quorum per la validità del referendum abrogativo: se richiesto da almeno 800.000 firmatari, è fissato alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti. Introdotto l’istituto del referendum propositivo e di indirizzo.
  • 15. Adesso un po’ di risposte alle critiche più frequenti…
  • 16. “La riforma è stata scritta in Parlamento solo dalla maggioranza” La proposta di riforma costituzionale è stata presentata dal Governo l’8 aprile 2014. Per un anno circa, facendo seguito all’appello del presidente Giorgio Napolitano nel giorno della sua rielezione al Quirinale, la maggioranza e alcune forze politiche di opposizione hanno collaborato alla redazione del testo. Nel 2015, alcuni partiti hanno poi interrotto improvvisamente il dialogo, non per ragioni di merito legate al testo che fino ad allora avevano condiviso, ma per ragioni di tattica politica a seguito dell’elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Da quel momento, le opposizioni hanno scelto un atteggiamento ostruzionistico, presentando milioni di emendamenti volti a bloccare il processo di approvazione e abbandonando la discussione parlamentare. Nonostante questo, l’impianto della riforma è il frutto delle scelte condivise in origine da maggioranza e opposizione. E questo emerge chiaramente dai dati: nonostante i mutati assetti politici, la riforma è stata approvata da una percentuale di parlamentari ben superiore alla maggioranza assoluta richiesta e pari a circa il 57% in tutti e sei i voti finali.
  • 17. “Questa riforma è stata fatta da un Parlamento illegittimo” La sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito l’illegittimità costituzionale di alcune parti del cosiddetto “Porcellum”, cioè la legge elettorale in vigore dal 2006, ribadisce anche che questo Parlamento mantiene intatte le sue prerogative e che quindi i suoi atti non sono messi in discussione dalla decisione della Consulta. Ecco infatti cosa recita il testo della sentenza n. 1/2014: “È [...] fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.”
  • 18. “Non era il momento di cambiare la costituzione, le priorità sono ben altre” (risponde anche a “Questa è la riforma di JP Morgan”) La costituzione è finita più volte al centro del dibattito politico e in più occasioni la possibilità di una riforma strutturale è stata vagliata da destra e da sinistra, da primi ministri e da membri del parlamento. Nei programmi delle principali forze politiche alle elezioni del 2013 erano chiari i riferimenti ad una riforma costituzionale. I tentativi falliti sono: • 1983-85 Commissione Bicamerale Bozzi. Tentativo fallito per il mancato accordo tra i partiti • 1988 Dibattito generale sulle riforme. Tentativo fallito • 1990-91 Progetto di riforma approvato dalla commissione Affari costituzionali della Camera. Tentativo fallito per il mancato accordo tra i partiti • 1992-94 Commissione Bicamerale De Mita – Iotti. Tentativo fallito per scioglimento anticipato della legislatura • 1994 Comitato Speroni. Tentativo fallito per la caduta del Governo Berlusconi • 1997-98 Commissione Bicamerale D’Alema. Tentativo fallito per la rottura del patto D’Alema – Berlusconi • 2007 Progetto di riforma “Bozza Violante”. Tentativo fallito
  • 19. “Di riforme costituzionali non si mangia” La riforma porterà anche effetti benefici alla crescita economica del Paese. Commissione europea, Ocse e Fondo monetario internazionale sono infatti concordi nel ritenere che la stabilità politica e l’efficienza legislativa introdotte in caso di vittoria del Sì al referendum, insieme alle riforme già̀ avviate e quelle da realizzare nei prossimi anni, potranno sostenere la produttività e il Pil dell’Italia. Secondo la stima dell’Ocse, in particolare, tale crescita strutturale può arrivare a +0,6% l’anno.
  • 20. “I Senatori saranno nominati dalle segreterie dei partiti” L’articolo 57 della Costituzione, così come modificato dalla riforma, prevede che i senatori siano eletti “con metodo proporzionale” fra i componenti dei Consigli regionali con l’aggiunta di un sindaco per ciascuna Regione e Provincia autonoma (dunque, tutti rappresentanti istituzionali eletti direttamente dai cittadini). Nell’attribuzione dei seggi, la Costituzione precisa che si dovrà tener conto dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio. A regolare nel dettaglio l’assegnazione dei seggi del Senato sarà un’apposita legge approvata da entrambe le Camere. Nessuna legge elettorale - nemmeno quella per l’elezione della Camera - è contenuta nella Costituzione.
  • 21. “Sindaci e consiglieri regionali non avranno tempo per fare anche i senatori” I lavori del Senato saranno profondamente riorganizzati rispetto a quanto avviene oggi e coordinati con quelli dei Consigli regionali e dei Comuni, come avviene negli altri Paesi in cui esiste una Camera composta da delegati delle autonomie locali. Basti pensare che il Bundesrat tedesco si riunisce e vota in genere un solo giorno al mese. Se si analizzano tutti gli atti normativi approvati nel corso dell’attuale legislatura, si scopre che meno del 3 per cento di essi avrebbe avuto bisogno di un iter bicamerale. È presumibile che l’impegno del Senato potrà essere concentrato in pochi giorni lavorativi al mese. Già oggi, peraltro, un numero di presidenti di Regione, sindaci e consiglieri regionali si recano frequentemente a Roma per partecipare alle Conferenze Stato- Regioni e Stato- città, la cui funzione verrà̀ sostanzialmente assorbita dal nuovo Senato.
  • 22. “Un partito da solo potrà eleggere il Presidente della Repubblica e i giudici della Corte costituzionale” l Presidente della Repubblica potrà essere eletto con i voti di due terzi di deputati e senatori, riuniti in seduta comune. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza di tre quinti dell’assemblea, mentre dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza di tre quinti dei votanti. Dunque è praticamente impossibile che un solo partito possa avere numeri sufficienti a eleggere il Capo dello Stato. Anche l’elezione dei giudici della Corte costituzionale è stata modificata tenendo conto della rappresentanza delle minoranze e delle istanze dei territori: tre giudici saranno eletti dalla Camera e due dal Senato.
  • 23. “La riforma aumenta i poteri del Governo” Gli articoli della Costituzione che riguardano le funzioni del Governo e del Presidente del Consiglio non vengono modificati. Non esiste quindi il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere nelle mani dell’esecutivo a scapito del Parlamento. Anzi, con la previsione di limiti più netti per il ricorso ai decreti legge, il Parlamento tornerà̀ finalmente il luogo centrale della legislazione. Grazie all’introduzione delle “leggi a data certa”, il Governo potrà̀ chiedere che per provvedimenti ritenuti prioritari l’esame e la votazione parlamentare avvenga entro 70 giorni: in questo modo, si ridurrà̀ sensibilmente la pratica dei voti di fiducia e dei maxi-emendamenti. La possibilità che la fiducia sia votata solo dalla Camera (e non più̀ anche dal Senato), invece, favorisce la formazione di maggioranze politiche omogenee e quindi la stabilità dei governi.
  • 24. “I tempi di approvazione delle leggi non sono in fondo troppo lunghi, occorrerebbe fare meno leggi” Da inizio legislatura fino al 18 ottobre camera e senato hanno discusso e approvato 252 leggi. Di queste, 50 hanno richiesto la navetta parlamentare a causa di modifiche da parte di un ramo: il 19,84% del totale. Delle 252 leggi approvate, ben 203 (81,16%) sono di iniziativa governativa. Di queste solo 31 ha avuto più di due votazioni, proprio perché i testi del governo tra maxiementamenti e fiducia subiscono meno modifiche. Se andiamo sulle leggi di iniziativa parlamentare, su 5 leggi, 2 hanno bisogno di più di 2 votazioni, quindi in questo caso il ping pong si fa sentire maggiormente. Guardandola in termini temporali, per approvare una legge ci vogliono mediamente 237 giorni di discussione. Si passa a 460 in caso di legge di iniziativa parlamentare (quasi il doppio) per finire ad oltre 800 giorni (2 anni e un quarto) per le leggi di iniziativa parlamentare che fanno un giro sulla navetta.
  • 25. “Se vincerà il No, sarà possibile approvare una nuova riforma in tempi brevi” Come dimostrano i precedenti, non è affatto semplice giungere a un’intesa tra le forze politiche in Parlamento per riformare in maniera organica la Costituzione. Inoltre, mentre i sostenitori del Sì al prossimo referendum – pur mantenendo idee politiche diverse – sono concordi nel sostenere lo stesso testo approvato dal Parlamento, lo schieramento che invita a votare No sostiene ipotesi di riforme alternative, assolutamente diverse e perfino in contrapposizione l’una con l’altra. Se dovesse vincere il No, quindi, la prospettiva più probabile è quella di un nuovo lungo stallo, con la conservazione del testo attuale della Costituzione (nonostante quasi tutti dicano di volerlo cambiare) e il riproporsi di una instabilità politica che non può̀ che fare male al Paese. Solo votando Sì si assicura il cambiamento.

Editor's Notes

  1. Finalmente l’Italia cesserà di essere l’unico paese europeo in cui il Parlamento è composto da due camere eguali, con gli stessi poteri e praticamente la stessa composizione. Il superamento del cosiddetto “bicameralismo paritario” servirà per ridurre il costo degli apparati politici e per rendere l’attività del Parlamento più rapida ed efficace. La Camera dei Deputati darà e toglierà la fiducia al governo, il Senato rappresenterà prevalentemente le istanze e i bisogni di comuni e regioni.
  2. Fino ad un massimo complessivo di altri 5 senatori potrebbero essere nominati dal Presidente della Repubblica, per un solo mandato di sette anni, ma solo quando i senatori a vita nominati prima della riforma diventeranno meno di 5.
  3. LE LEGGI BICAMERALI IN DETTAGLIO Leggi costituzionali Leggi attuazione costituzione su certe materie indicate Leggi riguardanti l’ordinamento degli enti locali Leggi di principio sulle associazioni fra comuni Legge elettorale senato Leggi su prerogative senatori Leggi su autonomia rafforzata ex 116 Principi sulla finanza e il patrimonio degli enti locali Esercizio dei poteri sostitutivi Leggi sulla partecipazione a formare/attuare diritto dell’Unione Europea Leggi ratifica trattati dell’Unione Europea Leggi su accordi internazionali delle Regioni
  4. Le leggi diverse da quelle bicamerali saranno esaminate dal Senato solo se questo, su richiesta di un terzo dei suoi membri, deciderà di farlo entro 10 giorni dalla trasmissione del testo approvato dalla Camera. In questo caso, il Senato avrà poi 30 giorni per fare le sue proposte. L’ultima parola spetterà alla Camera, che potrà accoglierle o respingerle a maggioranza semplice. L’esame del Senato sarà automatico e non “su richiesta” in due casi: quando lo Stato, con legge approvata dalla Camera su proposta del Governo, interverrà su materie non rientranti nella sua competenza esclusiva, esercitando la cosiddetta clausola di supremazia. In questo caso, se le modifiche proposte dal Senato saranno adottate a maggioranza assoluta, anche la Camera, per non accoglierle, dovrà deliberare a maggioranza assoluta; per la legge di bilancio; in questo caso il Senato avrà 15 giorni (anziché 30), per mandare le proprie proposte di modifica alla Camera.