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Sandro Botticelli
Commissione Diritto Tributario Nazionale
Ordine Dottori Commercialisti di Milano
La tassazione delle attività finanziarie per
le persone fisiche
Adempimenti dichiarativi:
dal quadro RW alla gestione fiscale dei
conti in valuta
Indice
1. Quando e perché nasce il quadro RW
2. Soggetti obbligati a compilarlo
3. Presupposti oggettivi
4. Modalità di compilazione
5. Casi pratici e problemi aperti
6. Sanzioni
7. Ravvedimento operoso
8. Conti correnti in valuta estera
LIBERALIZZAZIONE
VALUTARIA E MONITORAGGIO
Liberalizzazione valutaria :Legge Delega 599/ 1986,
DPR 148 del 1988 e norme attuative con D.M. 27
aprile 1990.
Per controllare i movimenti di capitale in entrata e
in uscita vennero adottate misure di natura fiscale,
contenute nel Decreto Legge 167/1990 convertito
nella Legge 227/90.
Lo strumento del monitoraggio valutario è il quadro
RW, inserito nella dichiarazione dei redditi, dal
periodo d’imposta 1991. Nel 2001 il D.L. 350
(c.d. “Scudo fiscale”) riscrive le sanzioni previste
nell’art 5 D.L. 167/90
CONSEGUENZE
Nasce nel 1990 una norma tributaria con finalità di
controllo valutario
E’ una norma multifunzione che ha riferimenti sia
nella normativa fiscale e in quella valutaria, con
strumenti applicativi non sempre adeguati e che
pone problemi pratici a chi deve applicarla : si
pensi alle istruzioni al quadro RW, o alla tabella
dei codici delle operazioni con l’estero, presa dalle
Istruzioni UIC del 9 maggio 1990
SOGGETTI OBBLIGATI
DL 167/90 art 4
SI
Persone fisiche ( anche imprenditori)
Enti non commerciali
Società semplici e associazioni equiparate
tutti fiscalmente residenti in Italia
NO
Società di persone commerciali ed equiparate
Società di capitali ed Enti Commerciali
Soggetti non residenti
COSA VA RILEVATO
Sezione I Trasferimenti di denaro, titoli e valori
mobiliari effettuati mediante soggetti non
residenti, senza il tramite di intermediari
residenti,escluso trasporto al seguito, se
complessivamente >10.000= euro nell’anno
Sezione II Investimenti e attività estere di natura
finanziaria da cui possono essere conseguiti redditi
di fonte estera imponibili in Italia (anche se non
movimentati) se > 10.000= euro al 31 12
Sezione III Movimenti da, verso e sull’estero che
nell’anno sono riferibili alle attività della sez. II
se > 10.000= euro anche se effettuati tramite
intermediari residenti
N.B sino 2006 limite 12.500 euro
Segue: Sezione II
Redditi di fonte estera
• corrisposti da soggetti non residenti
• derivanti da beni che si trovano fuori Italia
• interessi da c c detenuti all’estero, proventi da
riporti e p/t con controparti non residenti
• interessi di obbligazioni e altri titoli similari
emessi all’estero
• fondi comuni (armonizzati e no)
• redditi art 18 T U I R
+
‘
MODALITA’ DI
COMPILAZIONE
• Le istruzioni al Quadro RW sono state ampliate in
corrispondenza all’aumento delle sanzioni, cioè
dal periodo d’imposta 2002: vi sono meglio
descritte le tipologie di attività che vanno indicate
nelle sezioni II e III, ma le questioni pratiche da
risolvere sono numerose sia per stabilire quali
attività vadano inserite sia per quantificarle :
criterio guida è comunque la possibilità di
conseguire un reddito di fonte estera imponibile
in Italia. Presunzione di fruttuosità al saggio legale
per le somme costituite all’estero senza indicare
che i redditi verranno percepiti successivamente
(casella da barrare)
Segue
• Attività finanziarie emesse da soggetti esteri sono
sempre da rilevare, mentre quelle emesse da soggetti
italiani e trasferite all’estero vanno rilevate solo se
generano plusvalenze
• Esonero dalla dichiarazione per conti deposito presso
un intermediario italiano o riscossione interessi per
suo tramite. Regime dichiarativo non richiede RW se
c’è conto deposito. I proventi vanno rilevati (Circ.
60/2001 par 1)
CASI PRATICI
•Immobili: - criteri per la rilevazione
- detenuti da imprenditori
Quadri, gioielli e oggetti di valore da
rilevare solo se a reddito
•Polizze vita : art 41bis D L 269/03
•Conti correnti c/o banche estere:
interessi e consistenza
•Fondi comuni e strumenti derivati
•Finanziamenti a società estere
QUESITI
• Come indicare il paese estero nel caso di
partecipazioni in società che non emettono
materialmente le quote e le fanno gestire in un
altro paese?
• Conti gestione titoli all’estero
• Come rilevare strumenti finanziari quali opzioni o
swap?
• Operazione “fuori” conto deposito titoli, perché
non effettuate tramite banca depositaria : devo fare
RW?
• Come si può rimediare agli sbagli?
SANZIONI
Il sistema sanzionatorio di cui all’art. 5 del
D.L. 167/90 è stato notevolmente inasprito
dal 2001 dall’art 19 D.L. 350/2001 , con
l’introduzione di sanzioni dal 5 al 25% delle
attività o dei trasferimenti non dichiarati nel
quadro RW, e la previsione della confisca di
beni di corrispondente valore
SANZIONI : spunti per una loro
valutazione
Riferimento ai principi generali
dell’ordinamento tributario, tra cui:
• Capacità contributiva
• Tutela dell’affidamento e della buona fede
del contribuente
• Proporzionalità tra danno e sanzione
Segue SANZIONI
Ricordando la finalità di monitoraggio della
norma, non si comprende ad esempio la
sanzione pesante (=confisca) sulla mancata
compilazione della sezione III del quadro
RW, che , tranne nel caso di movimento
estero su estero , viene già segnalata
dall’intermediario residente tramite CVS
RAVVEDIMENTO sino 2001
Ravvedimento sino al 27 settembre 2001: è
chiarito dalla Circolare 98/E del 2000 par.
9.2, che attua un coordinamento tra il nuovo
sistema sanzionatorio introdotto dal D.
Legislativo 471/97 art. 8 comma 1 e le
sanzioni dell’art 5 D.L. 197/90, abrogandole
e introducendo la sanzione residuale da 500
mila lire a quattro milioni
RAVVEDIMENTO post 2001
A seguito del ricordato inasprimento delle sanzioni
con D.L. 350/2001 anche il ravvedimento, sempre
ammesso, diviene più oneroso.
Infatti il riferimento agli art 8 comma 1 e art 16 del
D.Lgs 471/1997 viene esplicitamente negato dalla
prassi ministeriale, con la Circolare 9/E del 30
gennaio 2002 par.1.13 e seguenti e dalla
giurisprudenza (Cassazione n.9320 dell’11 giugno
2003), peraltro sempre nell’ottica di contrastare
fenomeni di illeciti valutari, con rilievo penale
segue
Secondo la tesi del Ministero la riduzione
delle sanzioni viene parametrata al 5% degli
importi non dichiarati, quindi è possibile
che gli importi pur scontati siano
consistenti.
PROBLEMI APERTI
In forza del principio di emendabilità della
dichiarazione tributaria, in quanto essa è atto di
scienza e non di volontà, qualora non sia stato
compilato il quadro RW, si può presentare
dichiarazione integrativa.
• Dichiarazione integrativa entro un anno ed entro
quattro anni ( Circolare 6/E del 2002) per attività che
non generano redditi imponibili: quali sanzioni?
Infatti l’inadempienza ai fini del monitoraggio ai fini
tributari è stata sanata con la dichiarazione.
• Cumulo giuridico delle sanzioni (art 12 Dlgs
471/1997) e definizione agevolata (art 16 stesso D
Lgs)
CONTI CORRENTI IN
VALUTA ESTERA
Un soggetto fiscalmente residente in Italia che
detiene un conto corrente in valuta estera presso
una banca italiana deve ricordare che se la
giacenza supera Euro 51.645,69 per almeno sette
giorni lavorativi continui ogni prelievo dal conto
stesso è equiparato ad una cessione onerosa di
valuta che produce plus o minus considerate
redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
Inoltre le entrate su tale conto, se provenienti
dall’estero , sono soggette al monitoraggio fiscale
ed alla normativa sul quadro RW
Art 67 T U I R - DETERMINAZIONE DELLE
PLUS/MINUS SU CONTI CORRENTI IN VALUTA
• Per determinare la plus. o la minus:
• il ricavo è dato dal controvalore in euro del
prelievo al cambio del giorno di uscita
• il costo è dato dalla valuta entrata per
ultima valorizzata al cambio del giorno di
entrata (cambio storico).
segue
• Si pone dunque il problema di monitorare il conto
in valuta in termini di giacenza e di prelievi
qualora la giacenza superi l’importo di riferimento
e faccia assumere ai prelievi dell’anno rilevanza
fiscale. Sarebbe opportuno che la banca fornisse
al proprio cliente gli elementi per determinare
queste plus/minus, indicando:
• - quando la giacenza supera Euro 51.645,69
per almeno sette giorni lavorativi continui
• - i cambi in euro della valuta in entrata e in
uscita quando siamo nella condizione di cui sopra
(questo è fattibile per la banca, mentre per il
cliente non è altrettanto facile).
Movimenti in valuta
• La circolare 165/E del 24 giugno 1998 Ministero
delle Finanze al par. 2.3.2 ultimi capoversi
fornisce indicazioni concrete su come gestire i
movimenti di valuta:
• va utilizzato il criterio LIFO, quindi ogni prelievo
andrà a diminuire l’entrata più recente e se questa
entrata non è sufficiente andrà a scalare quella
immediatamente precedente, ciascuna di esse
valorizzata al cambio storico, che deve essere
documentato dal contribuente, in base alle
operazioni effettuate.
esempio
Entrate sul conto
500.000 USD in data 03.04.05
300.000 USD in data 05.05.05
400.000 USD in data 06.07.05
Uscite dal conto
800.000 USD in data 09.09.05
100.000 USD in data 10.11.05
.
• Per verificare se vi sono plusvalenze è necessario
avere i cambi in euro delle valute entrate e uscite
nei giorni delle operazioni, perché bisognerà
confrontare il controvalore in euro di 800.000
USD alla data di prelievo del 09.09.05 con il
controvalore in euro delle entrate di 400.000 USD
in data 06.07.05, di 300.000 USD in data 05.05.05
e dei rimanenti 100.000 USD in data 03.04.05.
Inoltre il prelievo in data 10.11.05 andrà
confrontato con la quantità in giacenza al cambio
del 03.04.05.
• La giacenza finale del 2005 pari a 300.000 USD
acquistati il 03.04.05 resterà valorizzata al cambio
della data di acquisto e sarà la base di partenza per
l’anno successivo.
.
• La mancanza del cambio storico comporta la
valorizzazione dei prelievi al più basso dei cambi
mensili determinati con Decreto Ministeriale
(www.finanze.it / aree tematiche / tassi di cambio)
nel periodo d’imposta in cui la plus. è stata
conseguita.
• Le plus. su conti correnti in valuta possono essere
compensate da minus. conseguite nei quattro anni
precedenti sia da cessioni di valuta che da cessioni
di partecipazioni non qualificate o di altri titoli e
comportano sempre l’obbligo di compilare il
quadro RT di UNICO.
Problemi ricorrenti
• prendo data movimento o data valuta?
• come valorizzo le immissioni in conto? Uso
pratico del criterio LIFO
• La Banca rilascia al Cliente una certificazione
con gli importi prelevati nell’anno che possono
aver dato luogo a plusvalenze imponibili e riporta
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Modello 770 ordinario, quadro S O , codice G

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Adempimenti dichiarativi 2008

  • 1. Sandro Botticelli Commissione Diritto Tributario Nazionale Ordine Dottori Commercialisti di Milano La tassazione delle attività finanziarie per le persone fisiche Adempimenti dichiarativi: dal quadro RW alla gestione fiscale dei conti in valuta
  • 2. Indice 1. Quando e perché nasce il quadro RW 2. Soggetti obbligati a compilarlo 3. Presupposti oggettivi 4. Modalità di compilazione 5. Casi pratici e problemi aperti 6. Sanzioni 7. Ravvedimento operoso 8. Conti correnti in valuta estera
  • 3. LIBERALIZZAZIONE VALUTARIA E MONITORAGGIO Liberalizzazione valutaria :Legge Delega 599/ 1986, DPR 148 del 1988 e norme attuative con D.M. 27 aprile 1990. Per controllare i movimenti di capitale in entrata e in uscita vennero adottate misure di natura fiscale, contenute nel Decreto Legge 167/1990 convertito nella Legge 227/90. Lo strumento del monitoraggio valutario è il quadro RW, inserito nella dichiarazione dei redditi, dal periodo d’imposta 1991. Nel 2001 il D.L. 350 (c.d. “Scudo fiscale”) riscrive le sanzioni previste nell’art 5 D.L. 167/90
  • 4. CONSEGUENZE Nasce nel 1990 una norma tributaria con finalità di controllo valutario E’ una norma multifunzione che ha riferimenti sia nella normativa fiscale e in quella valutaria, con strumenti applicativi non sempre adeguati e che pone problemi pratici a chi deve applicarla : si pensi alle istruzioni al quadro RW, o alla tabella dei codici delle operazioni con l’estero, presa dalle Istruzioni UIC del 9 maggio 1990
  • 5. SOGGETTI OBBLIGATI DL 167/90 art 4 SI Persone fisiche ( anche imprenditori) Enti non commerciali Società semplici e associazioni equiparate tutti fiscalmente residenti in Italia NO Società di persone commerciali ed equiparate Società di capitali ed Enti Commerciali Soggetti non residenti
  • 6. COSA VA RILEVATO Sezione I Trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati mediante soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti,escluso trasporto al seguito, se complessivamente >10.000= euro nell’anno Sezione II Investimenti e attività estere di natura finanziaria da cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (anche se non movimentati) se > 10.000= euro al 31 12 Sezione III Movimenti da, verso e sull’estero che nell’anno sono riferibili alle attività della sez. II se > 10.000= euro anche se effettuati tramite intermediari residenti N.B sino 2006 limite 12.500 euro
  • 7. Segue: Sezione II Redditi di fonte estera • corrisposti da soggetti non residenti • derivanti da beni che si trovano fuori Italia • interessi da c c detenuti all’estero, proventi da riporti e p/t con controparti non residenti • interessi di obbligazioni e altri titoli similari emessi all’estero • fondi comuni (armonizzati e no) • redditi art 18 T U I R
  • 8. +
  • 9.
  • 10. MODALITA’ DI COMPILAZIONE • Le istruzioni al Quadro RW sono state ampliate in corrispondenza all’aumento delle sanzioni, cioè dal periodo d’imposta 2002: vi sono meglio descritte le tipologie di attività che vanno indicate nelle sezioni II e III, ma le questioni pratiche da risolvere sono numerose sia per stabilire quali attività vadano inserite sia per quantificarle : criterio guida è comunque la possibilità di conseguire un reddito di fonte estera imponibile in Italia. Presunzione di fruttuosità al saggio legale per le somme costituite all’estero senza indicare che i redditi verranno percepiti successivamente (casella da barrare)
  • 11. Segue • Attività finanziarie emesse da soggetti esteri sono sempre da rilevare, mentre quelle emesse da soggetti italiani e trasferite all’estero vanno rilevate solo se generano plusvalenze • Esonero dalla dichiarazione per conti deposito presso un intermediario italiano o riscossione interessi per suo tramite. Regime dichiarativo non richiede RW se c’è conto deposito. I proventi vanno rilevati (Circ. 60/2001 par 1)
  • 12. CASI PRATICI •Immobili: - criteri per la rilevazione - detenuti da imprenditori Quadri, gioielli e oggetti di valore da rilevare solo se a reddito •Polizze vita : art 41bis D L 269/03 •Conti correnti c/o banche estere: interessi e consistenza •Fondi comuni e strumenti derivati •Finanziamenti a società estere
  • 13. QUESITI • Come indicare il paese estero nel caso di partecipazioni in società che non emettono materialmente le quote e le fanno gestire in un altro paese? • Conti gestione titoli all’estero • Come rilevare strumenti finanziari quali opzioni o swap? • Operazione “fuori” conto deposito titoli, perché non effettuate tramite banca depositaria : devo fare RW? • Come si può rimediare agli sbagli?
  • 14. SANZIONI Il sistema sanzionatorio di cui all’art. 5 del D.L. 167/90 è stato notevolmente inasprito dal 2001 dall’art 19 D.L. 350/2001 , con l’introduzione di sanzioni dal 5 al 25% delle attività o dei trasferimenti non dichiarati nel quadro RW, e la previsione della confisca di beni di corrispondente valore
  • 15. SANZIONI : spunti per una loro valutazione Riferimento ai principi generali dell’ordinamento tributario, tra cui: • Capacità contributiva • Tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente • Proporzionalità tra danno e sanzione
  • 16. Segue SANZIONI Ricordando la finalità di monitoraggio della norma, non si comprende ad esempio la sanzione pesante (=confisca) sulla mancata compilazione della sezione III del quadro RW, che , tranne nel caso di movimento estero su estero , viene già segnalata dall’intermediario residente tramite CVS
  • 17. RAVVEDIMENTO sino 2001 Ravvedimento sino al 27 settembre 2001: è chiarito dalla Circolare 98/E del 2000 par. 9.2, che attua un coordinamento tra il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal D. Legislativo 471/97 art. 8 comma 1 e le sanzioni dell’art 5 D.L. 197/90, abrogandole e introducendo la sanzione residuale da 500 mila lire a quattro milioni
  • 18. RAVVEDIMENTO post 2001 A seguito del ricordato inasprimento delle sanzioni con D.L. 350/2001 anche il ravvedimento, sempre ammesso, diviene più oneroso. Infatti il riferimento agli art 8 comma 1 e art 16 del D.Lgs 471/1997 viene esplicitamente negato dalla prassi ministeriale, con la Circolare 9/E del 30 gennaio 2002 par.1.13 e seguenti e dalla giurisprudenza (Cassazione n.9320 dell’11 giugno 2003), peraltro sempre nell’ottica di contrastare fenomeni di illeciti valutari, con rilievo penale
  • 19. segue Secondo la tesi del Ministero la riduzione delle sanzioni viene parametrata al 5% degli importi non dichiarati, quindi è possibile che gli importi pur scontati siano consistenti.
  • 20. PROBLEMI APERTI In forza del principio di emendabilità della dichiarazione tributaria, in quanto essa è atto di scienza e non di volontà, qualora non sia stato compilato il quadro RW, si può presentare dichiarazione integrativa. • Dichiarazione integrativa entro un anno ed entro quattro anni ( Circolare 6/E del 2002) per attività che non generano redditi imponibili: quali sanzioni? Infatti l’inadempienza ai fini del monitoraggio ai fini tributari è stata sanata con la dichiarazione. • Cumulo giuridico delle sanzioni (art 12 Dlgs 471/1997) e definizione agevolata (art 16 stesso D Lgs)
  • 21. CONTI CORRENTI IN VALUTA ESTERA Un soggetto fiscalmente residente in Italia che detiene un conto corrente in valuta estera presso una banca italiana deve ricordare che se la giacenza supera Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui ogni prelievo dal conto stesso è equiparato ad una cessione onerosa di valuta che produce plus o minus considerate redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR. Inoltre le entrate su tale conto, se provenienti dall’estero , sono soggette al monitoraggio fiscale ed alla normativa sul quadro RW
  • 22. Art 67 T U I R - DETERMINAZIONE DELLE PLUS/MINUS SU CONTI CORRENTI IN VALUTA • Per determinare la plus. o la minus: • il ricavo è dato dal controvalore in euro del prelievo al cambio del giorno di uscita • il costo è dato dalla valuta entrata per ultima valorizzata al cambio del giorno di entrata (cambio storico).
  • 23. segue • Si pone dunque il problema di monitorare il conto in valuta in termini di giacenza e di prelievi qualora la giacenza superi l’importo di riferimento e faccia assumere ai prelievi dell’anno rilevanza fiscale. Sarebbe opportuno che la banca fornisse al proprio cliente gli elementi per determinare queste plus/minus, indicando: • - quando la giacenza supera Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui • - i cambi in euro della valuta in entrata e in uscita quando siamo nella condizione di cui sopra (questo è fattibile per la banca, mentre per il cliente non è altrettanto facile).
  • 24. Movimenti in valuta • La circolare 165/E del 24 giugno 1998 Ministero delle Finanze al par. 2.3.2 ultimi capoversi fornisce indicazioni concrete su come gestire i movimenti di valuta: • va utilizzato il criterio LIFO, quindi ogni prelievo andrà a diminuire l’entrata più recente e se questa entrata non è sufficiente andrà a scalare quella immediatamente precedente, ciascuna di esse valorizzata al cambio storico, che deve essere documentato dal contribuente, in base alle operazioni effettuate.
  • 25. esempio Entrate sul conto 500.000 USD in data 03.04.05 300.000 USD in data 05.05.05 400.000 USD in data 06.07.05 Uscite dal conto 800.000 USD in data 09.09.05 100.000 USD in data 10.11.05
  • 26. . • Per verificare se vi sono plusvalenze è necessario avere i cambi in euro delle valute entrate e uscite nei giorni delle operazioni, perché bisognerà confrontare il controvalore in euro di 800.000 USD alla data di prelievo del 09.09.05 con il controvalore in euro delle entrate di 400.000 USD in data 06.07.05, di 300.000 USD in data 05.05.05 e dei rimanenti 100.000 USD in data 03.04.05. Inoltre il prelievo in data 10.11.05 andrà confrontato con la quantità in giacenza al cambio del 03.04.05. • La giacenza finale del 2005 pari a 300.000 USD acquistati il 03.04.05 resterà valorizzata al cambio della data di acquisto e sarà la base di partenza per l’anno successivo.
  • 27. . • La mancanza del cambio storico comporta la valorizzazione dei prelievi al più basso dei cambi mensili determinati con Decreto Ministeriale (www.finanze.it / aree tematiche / tassi di cambio) nel periodo d’imposta in cui la plus. è stata conseguita. • Le plus. su conti correnti in valuta possono essere compensate da minus. conseguite nei quattro anni precedenti sia da cessioni di valuta che da cessioni di partecipazioni non qualificate o di altri titoli e comportano sempre l’obbligo di compilare il quadro RT di UNICO.
  • 28. Problemi ricorrenti • prendo data movimento o data valuta? • come valorizzo le immissioni in conto? Uso pratico del criterio LIFO • La Banca rilascia al Cliente una certificazione con gli importi prelevati nell’anno che possono aver dato luogo a plusvalenze imponibili e riporta tali dati con l’identificazione del Cliente nel Modello 770 ordinario, quadro S O , codice G