3. Una successione internazionale si riscontra
qualora i beni o gli eredi del defunto si trovino
in uno Stato diverso da quello ove si è aperta
la successione.
Ad esempio
un cittadino straniero acquista un bene in
Italia, pur continuando a vivere all’estero
oppure
un cittadino italiano, che possiede immobili in
Italia, decide di spostare la propria residenza
all’estero e trasferire la sede dei propri
interessi fuori dal territorio italiano.
4. Le diverse normative nazionali divergono
su alcuni punti fondamentali come:
- la determinazione della quota di
riserva ereditaria
- il trattamento del coniuge superstite
- l’individuazione dei successibili e delle
relative quote.
5. Fino a poco tempo fa l'esistenza di norme
nazionali diverse rendeva l'eredità
transfrontaliera un affare complesso e
costoso.
La nuova legislazione europea semplifica
l'eredità transfrontaliera individuando
chiaramente quale tribunale europeo
avrà la competenza giurisdizionale per
gestire l'eredità e quale legge sarà
applicata.
6. Il 17 agosto 2015 è entrato in vigore il
Regolamento UE n. 650/2012 relativo:
- alla competenza
- alla legge applicabile
- al riconoscimento
- all’esecuzione delle decisioni e degli
atti pubblici in materia di successioni
- alla istituzione del c.d. Certificato
Successorio Europeo.
7. Come funziona?
Secondo le nuove norme, i giudici
competenti saranno quelli del Paese
dell'UE in cui il defunto aveva la
residenza abituale al momento del
decesso e la legge applicabile sarà
quella di tale Paese.
8. Tuttavia i cittadini possono scegliere di
applicare alla loro eredità la legge del
Paese di cui hanno la cittadinanza, che
può essere un Paese dell'UE o un Paese
terzo.
9. Un nuovo strumento per la pianificazione
successoria
I cittadini che redigono un testamento
possono ora scegliere di applicare la legge del
loro Paese di origine alla totalità della loro
eredità, anche se vivono in un altro Paese
dell'UE e hanno attività in diversi Paesi.
Le nuove norme facilitano la pianificazione
della successione.
13. La difficile gestione dei capitali esteri
- Residenza fiscale e doppia imposizione
- Tassazione dei redditi prodotti all’estero
- Obblighi in materia di monitoraggio fiscale
14. 1° gennaio 2017
Entra in vigore lo scambio automatico delle
informazioni
In pratica gli istituti finanziari esteri
dovranno comunicare alle Amministrazioni
Finanziarie dei Paesi aderenti al Common
Reporting Standard le informazioni rilevanti
sulle attività finanziarie estere
15. Quali informazioni verranno scambiate?
Le informazioni finanziarie da segnalare
comprendono:
- tutti i tipi di redditi da capitale
- gli interessi
- i dividendi
- i redditi derivanti da alcuni contratti
assicurativi
- i redditi derivanti dalle attività finanziarie
o dalla loro vendita.
16. In pratica
L’Agenzia delle Entrate verrà
automaticamente a conoscenza
dell’esistenza, ad esempio, di conti correnti
e dei contratti assicurativi con contenuto
finanziario intrattenuti all’estero ma intestati
a soggetti che abbiano la residenza
(amministrativa o fiscale) in Italia.
17. Sanzioni su imposte sui redditi
In caso di infedele dichiarazione
White List: minimo 100%
Black List: minimo 200%
+ 1/3 se reddito prodotto all’estero (133/267%)
In caso di omessa dichiarazione
White List: minimo 120%
Black List: minimo 240%
+ 1/3 se reddito prodotto all’estero (240/320%)
18. Sanzioni in materia di monitoraggio fiscale
In caso di attività detenute in Paese White List
dal 3% al 15% per anno
In caso di attività detenute in Paese Black List
dal 6% al 30% per anno
19.
20. Con il decreto-legge n. 193 del 22 ottobre
2016 il Governo ha riaperto i termini per
l’adesione alla Voluntary Disclosure per
favorire il rientro dei capitali prima
dell’entrata in vigore dello scambio
automatico delle informazioni
21.
22. ATTENZIONE!
Già ora gli accordi internazionali consentono
all’Agenzia delle Entrate italiana di richiedere
informazioni finanziarie relative ai propri
contribuenti che detengano attività non
dichiarate in Svizzera, nel Principato di Monaco
o in altri paradisi fiscali decretando di fatto la
fine del segreto bancario.
23. Cosa si può regolarizzare
• Conti esteri e dossier titoli cifrati o intestati a persone
fisiche o società offshore
• Azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di
investimento non armonizzati
• Patrimoni ereditati all’estero e non dichiarati in Italia
• Fondazioni di diritto estero
• Immobili in Paesi Black List ovvero nella UE
• Stock Options e Restricted Stock Units (RSU)
• Depositi aurei (lingotti e monete d’oro) e conti metalli
• Quote di partecipazione a SCI monegasche e francesi
• Polizze unit linked di diritto lussemburghese
• Cassette di sicurezza
24. I benefici della Voluntary Disclosure
- Sanzioni sui redditi di capitale ridotte ad 1/6
- Sanzioni da omessa compilazione del
quadro RW ridotte allo 0,5% (per anno)
- No raddoppio dei termini
- Non punibilità penale
- Piena disponibilità del patrimonio