Paolo Battaglia Voluntary Disclosure Londra 10.07.15
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Rientro dei capitali dall’estero
Voluntary disclosure
CONVERSAZIONE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Londra - Venerdì 10 Luglio 2015
Paolo Battaglia
Dottore Commercialista in Ragusa
info@studiobattagliacommercialisti.it
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Il D.L. 167/90
e il quadro RW
• Nella sua formulazione iniziale, il D.L. 167/90 prevedeva l'obbligo
di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti
all'estero, ovvero delle attività estere di natura finanziaria e
patrimoniale, nonché l'ammontare dei trasferimenti effettuati
nel corso dell'anno, di importo complessivo superiore a euro
10.000.
• Tale indicazione doveva essere effettuata nell'apposito quadro
RW in Unico (3 distinte sezioni) che consentiva
all’Amministrazione finanziaria di effettuare il c.d.
«monitoraggio fiscale».
• Il quadro RW aveva, quindi, una funzione informativa e non
rilevava al fine del calcolo del reddito imponibile e delle
relative imposte.
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Gli scudi fiscali
• SCUDO. Il D.L. 350 /2001 (c.d. “Scudo fiscale”) proponeva il rientro dei capitali
e la sanatoria degli illeciti a condizioni non punitive (2,5%).
In contropartita aggravava le sanzioni previste nell’art. 5 D.L. 167/90 per
l’omissione del quadro RW, portandole dal 5% al 25% degli importi non
dichiarati, con effetto dal 27 settembre 2001.
• SCUDO BIS. Il D.L. 282 /2002 riaprì i termini di presentazione, elevando
l’aliquota al 4% per poi riportarla al 2,5%.
• SCUDO TER. Il D.L. 78/2009 art. 13 bis ripropose una nuova versione dello
Scudo fiscale, raddoppiando le sanzioni RW portandole dal 10% al 50%,
rafforzando nel contempo la funzione del quadro RW, perché era proprio la
sua mancata compilazione a rendere possibile l’adesione allo Scudo 2009
Ulteriore appesantimento del sistema sanzionatorio:
costituiscono reddito gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria
detenuti in paesi a regime fiscale privilegiato NON indicati in RW,
rendendone ulteriormente decisiva la sua compilazione o omissione.
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EU Pilot 1711/11/TAXU
• L’8 settembre 2011 i servizi della Commissione europea avviano una
procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 1711/11) chiedendo chiarimenti
circa l'utilità dell’ articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, che
prevedeva l’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti
da o verso l’estero effettuati senza il tramite degli intermediari residenti,
chiedendo di indicare le ragioni di interesse generale che avrebbero
motivato l’obbligo di compilare il modello RW,
PUR in presenza di strumenti meno onerosi per i contribuenti (quali lo
scambio di informazioni e l’assistenza reciproca in materia fiscale).
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EU Pilot 1711/11/TAXU
• Inoltre, la Commissione rilevava come l’inosservanza degli obblighi
dichiarativi RW prevedesse una sanzione non correlata all’effettiva
esistenza di redditi non dichiarati
(fino al 50% dei valori degli investimenti e delle transazioni
finanziarie non dichiarate e confisca di beni di corrispondente valore
detenuti in Italia)
e non applicabile a soggetti residenti che effettuano analoghi
investimenti in Italia.
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Il quadro RW dopo
la Legge Europea n. 97/2013
Per evitare sanzioni comunitarie viene approvata la Legge
comunitaria 2013 (L. 6 agosto 2013 n. 97 - GU 194 del 20 agosto
2013) che all’art. 9 comma 1 modifica profondamente il D.L.
167/1990 e l'obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del
monitoraggio fiscale, riscrivendo gli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 del D.L. n.
167/1990:
• è stata eliminata la soglia di € 10.000, poi reintrodotta per i soli
c/c e depositi bancari a € 10.000 e oggi riportata a € 15.000 con la
L.186/2014 (Voluntary Disclosure).
• è stato eliminato il riferimento al 31.12 per lo stock degli
investimenti e delle attività finanziarie estere;
• è stato eliminato l’obbligo di dichiarare i trasferimenti
• il monitoraggio ora interessa anche il "titolare effettivo" degli
investimenti/attività estere
• è stata revisionato il regime sanzionatorio applicando il principio
del «favor rei»
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Il quadro RW dopo
la Legge Europea n. 97/2013
• Per le sanzioni, oggi più leggere, si applica il principio del «favor rei»:
Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a
sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce violazione punibile.
Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il
debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto
pagato.
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione
e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica
la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia
divenuto definitivo.
Per le violazioni già commesse si applicano le nuove sanzioni più
ridotte.
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La Voluntary Disclosure
(L. 186/2014)
• La voluntary disclosure italiana ricalca lo schema che hanno adottato gli
Stati Uniti nel 2008 e prevede sconti sulle sanzioni, oltre che un regime
di favore sul piano penale.
• Non sarà un condono perché le imposte evase saranno esatte per intero.
• Non sarà uno scudo fiscale perché i titolari dei capitali non rimarranno
anonimi.
• La VD regolarizzerà le violazioni fino al 30.09.2014 sul monitoraggio
fiscale e le violazioni degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi, dell’IRAP, dell’IVA e delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
• Non sono incluse nella sanatoria le imposte di successione e donazione.
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La voluntary disclosure
• La disclosure è volontaria, irrevocabile e riguarda l’intero patrimonio del
contribuente (non può essere parziale).
• La domanda si presenta entro il 30.09.2015 con un modello di 2 pagine,
attualmente presente in bozza sul sito dell’Ade.
• Il contribuente dovrà indicare distintamente tutti gli investimenti e le attività
finanziarie detenute all’estero, direttamente o indirettamente, fornendo
all'amministrazione fiscale tutti i documenti e le informazioni necessari per
la ricostruzione dei redditi.
• Bisogna qui porre molta attenzione perché, in caso di false attestazioni, si
rischiano da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di carcere.
• Ovviamente, lo scudo fiscale 2009 si rivelerà all’Ade.
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La voluntary disclosure
• Nella domanda andranno indicano i dati del contribuente (se persona
fisica), del rappresentante (se soggetto diverso dalle persone fisiche), del
professionista e dei soggetti collegati:
Se, ad esempio, un contribuente ha all’estero un conto cointestato da
regolarizzare, se farà disclosure svelerà il nominativo dell’altro cointestatario.
• L’accesso alla procedura sarà possibile SOLO SE la domanda verrà
presentata PRIMA che un qualunque soggetto solidalmente obbligato in
via tributaria o concorrente nel reato abbia avuto formale conoscenza di
accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di
accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di
norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della
procedura di collaborazione volontaria.
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La voluntary disclosure
Esempio di documentazione da produrre:
• Documenti relativi ai movimenti degli investimenti (estratti conto bancari, altre
movimentazioni degli intermediari)
• Documenti relativi ad immobili o altri investimenti detenuti all’estero (es. atti di
acquisto di immobili o mobili rilevanti, contratti di locazione)
• Documenti relativi al trasferimento o alla costituzione dei fondi esteri;
• Documenti comprovanti il valore degli investimenti e delle attività finanziarie detenute
all’estero
• Documenti utili per determinare la produzione di reddito degli investimenti e delle
attività finanziarie
• Documenti relativi ai titolari effettivi delle attività e dei soggetti collegati, delegati,
cointetatari, titolari di diritti reali.
• Documenti riguardanti le attività detenute tramite soggetti interposti (trust o società),
con l’indicazione delle persone fisiche che hanno la delega al prelievo sui conti.
N.B.: la documentazione non potrà essere integrata successivamente alla chiusura della
procedura, pena la compromissione dell’efficacia della procedura
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• Dopo la presentazione della domanda, l’AdE esaminerà la domanda e la
documentazione di supporto, eventualmente integrata durante la
procedura e definirà il costo complessivo della regolarizzazione (imposte
più sanzioni ridotte) ed emetterà un INVITO A COMPARIRE nei confronti
del contribuente.
• Questi, se non dovesse accettare i conteggi dell’Amministrazione, potrà
proporre un’istanza di ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
• Il pagamento del dovuto potrà avvenire in un’unica soluzione o in 3 rate
mensili. Il mancato pagamento di una delle rate comporterà il venir meno
degli effetti della procedura. Questa la tempistica dei pagamenti:
– Entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione
– Entro 20 giorni dalla data dell’atto di accertamento con adesione
– Entro il termine per la proposizione del ricorso avverso le sanzioni per il quadro
RW in caso di atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni
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• Entro 30 giorni dall’effettuazione dei versamenti dovuti l’Agenzia delle Entrate comunicherà
all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura per l’utilizzo
dell’informazione per la non punibilità prevista per i reati tributari e di riciclaggio ed
autoriciclaggio.
• Infatti, un elemento importante della “collaborazione volontaria” è la piena esimente della
punibilità per i reati di:
– Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
– Dichiarazione infedele
– Omessa dichiarazione
– Omesso versamento di ritenute certificate
– Omesso versamento IVA
– Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utili di provenienza illecita
– Autoriciclaggio
• Rimangono sanzionabili:
– Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
– Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ad esempio: alienazioni simulate)
• La voluntary disclosure impedirà alla Procura di sequestrare somme a garanzia del
pagamento dell’imposta evasa.
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• Se il contribuente inizierà la procedura senza poi ultimarla, l’AdE
potrà notificare un avviso di accertamento e un nuovo atto con la
rideterminazione delle sanzioni entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di notificazione dell’invito a comparire o
dell’avviso di accertamento emessi a seguito dell’avvio della
procedura.
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• La procedura comporta la segnalazione automatica alla Procura
della Repubblica per evasione fiscale ogni volta che:
– l’imposta evasa supera 50mila euro «per ogni singola
imposta»
– la somma sottratta a tassazione è superiore al 10% dell’attivo
indicato nella dichiarazione dei redditi
– l'evasione supera i 2 milioni di euro
• Il pagamento dell’imposta e delle sanzioni, in accordo col Fisco,
consente uno sconto di un terzo di pena, che aumenta se il
contribuente patteggia la pena con il Pm.
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Il rimpatrio giuridico
• Se ci sono cause che impediscono il rientro fisico (ad esempio, contenziosi con i gestori
esteri o difficoltà legate al disinvestimento e alla liquidazione delle attività) o che
suggeriscono al contribuente di non portarlo a termine, si riportano giuridicamente in
Italia le disponibilità detenute all’estero mantenendole fisicamente in un Paese estero,
dando mandato ad una fiduciaria residente.
• Con il rimpatrio giuridico, già introdotto nel nostro Ordinamento con lo Scudo Fiscale
2009, la circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, si considerano trasferite in Italia anche le
attività per le quali, in alternativa al rimpatrio fisico, sia intervenuto o interverrà
l’affidamento delle attività finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione
agli intermediari residenti, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attività vengano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari
stessi.
• In tal caso il trasferimento si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario
assume formalmente in amministrazione o gestione gli investimenti e le attività
finanziarie detenute all’estero.
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Il rimpatrio giuridico
• La procedura del rimpatrio giuridico, pur non comportando il trasferimento materiale delle
attività in Italia, garantisce al contribuente gli stessi risultati del rimpatrio fisico.
• In entrambi i casi i beni saranno custoditi, amministrati e gestiti da un intermediario
finanziario italiano. A questo scopo, il contribuente deve conferire un mandato di
amministrazione all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute o
trasferite, c.d. “waiver” con cui lo autorizza a trasmettere alle autorità finanziarie italiane
richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.
• Questa autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, dovrà essere
allegata alla documentazione da allegare alla domanda ed inviata per via telematica.
• Dopo un periodo in cui gli operatori avevano creato autonomamente (con tutti i rischi
relativi) il proprio modello di waiver, è finalmente disponibile dal 30 aprile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate la versione definitiva e ufficiale del modello di waiver, anche se
ancora non v’è unità di impostazioni con quelli predisposti dalle banche estere (ad esempio
con quelle svizzere).
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Gli anni accertabili
• L’amministrazione finanziaria potrà risalire temporalmente fino a quanto consentito
dai normali parametri degli accertamenti.
• Ai sensi dell’art. 43 del dpr 600/73 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono
essere notificati entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui la dichiarazione è
stata presentata.
• Nei casi di OMESSA dichiarazione gli avvisi devono essere notificati entro il 5° anno.
• Per le sanzioni sul monitoraggio fiscale si applica questo secondo termine (5 anni)
anche in caso di presentazione della dichiarazione.
• Secondo la normativa generale la annualità accertabili risalgono al 2010 in caso di
dichiarazione infedele e al 2009 per dichiarazione omessa e per le sanzioni relative al
quadro RW.
• In caso di raddoppio dei termini di accertamento (black list e dichiarazioni
fraudolente) si arriverà fino all’anno d’imposta 2006 per l’infedele dichiarazione e al
2004 in caso di dichiarazione omessa e per le sanzioni sul monitoraggio fiscale.
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Gli anni accertabili
• Ai soli fini della VD, per la determinazione dei periodi d’imposta accertabili,
non si applica il raddoppio dei termini qualora ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) stipula da parte dello Stato estero, entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della legge sulla VD di accordi che consentano un effettivo scambio di
informaizoni anche su elementi riconducibili al periodo compreso tra la
data della stipula e quella di entrata in vigore dell’accordo.
b) rilascio dell’autore delle violazioni all’intermediario estero presso cui le
attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità
finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concenrnetni le attività
oggetto di collaborazione volontaria. Tale autorizzazione deve essere
controfirmata e allegata alla domanda di adesione alla procedura.
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Gli anni accertabili
• La circolare 10/E del 2015 ha chiarito che per la procedura di collaborazione sia
internazionale che nazionale, rimane sempre operativo il raddoppio dei termini di
accertamento in presenza di infedeltà o omissioni che comportino l’obbligo di
denuncia per un reato tributario (ai sensi del Dlgs 74/2000). Quindi varrebbe il
raddoppio dei termini in materia di accertamento in presenza di reati penali: il
raddoppio porta da 4 ad 8 anni i termini per l’accertamento (e da 5 a 10 in caso di
omessa dichiarazione).
• Però, se verrà approvato lo schema di decreto legge sulla certezza del diritto e sul
raddoppio dei termini in materia penale, tale possibilità di raddoppio dei termini sarà
di fatto ridotta ai casi in cui la notizia di reato sarà trasmessa dall’amministrazione
finanziaria alla Procura entro il termine per l’accertamento ordinario:
entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o entro il
quinto anno in caso di omessa dichiarazione.
• Quindi, se verrà approvata la bozza di decreto delegato, nei casi su citati, non potranno
essere accertati i periodi d’imposta dal 2006 (2004, in caso di omessa dichiarazione) al
2009.
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Lo sconto sulle sanzioni
• Le sanzioni per la violazione dell'obbligo di monitoraggio, già ridotte
dalla L. 97/2013 vengono ulteriormente ridotte:
– 1,5% o 3% (50% del minimo edittale) dell'importo non dichiarato:
a) Se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’UE o SEE (white list)
b) Se le attività trasferite in Italia o nei predetti Paesi erano o sono ivi detenute
c) Se l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario estero presso cui le attività sono detenute
l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concenrnenti le
attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione alla richiesta di
collaborazione volontaria.
– 2,25% o 4,5% (minimo edittale ridotto di 1/4) dell’importo non dichiarato, nei
casi di attività mantenute in paesi non white list.
• Inoltre, in caso di definizioni agevolate delle sanzioni le sanzioni vengono
ulteriormente ridotte ad 1/3:
– 0,5% o 1%
– 0,75% o 1,5%
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Lo sconto sulle sanzioni
• Le sanzioni per le violazione in materia di imposte sui redditi, di
relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA e ritenute
vengono ridotte al minimo edittale ridotto di 1/4:
• Inoltre, in caso di definizioni agevolate delle sanzioni queste
vengono ulteriormente ridotte ad 1/6.
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La voluntary interna
• La legge sulla VD consente la regolarizzazione dei maggiori imponibili
anche non direttamente connessi alle attività finanziarie e patrimoniali
detenute all’estero, perché realizzati in Italia e non dichiarati.
Soggetti interessati
• Persone fisiche, enti non commerciali, società, i contribuenti non tenuti
agli obblighi di monitoraggio fiscale, i contribuenti tenuti al monitoraggio
fiscale che non hanno violato gli obblighi.
Cosa si sana
• Violazioni degli obblighi di dichiarazione relativi a IVA, IRES/IRPEF, IRAP,
ritenute fiscali, commesse fino al 30.12.2014
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La voluntary disclosure
La voluntary interna
Procedura
• La domanda si presenta con lo stesso modello delle VD «esterna» e segue
analoga procedura.
Sanzioni
• Il minimo edittale ridotto di 1/4
• I periodi di accertamento sono tutti i periodi d’imposta non ancora
scaduti alla data di presentazione della domanda (con raddoppio in
presenza di violazioni penali)
• Se il contribuente definisce l’invito, tali sanzioni si riducono a 1/6.
Se si sceglie la strada dell’adesione, la sanzione sarà ridotta a 1/3.
La VD Interna è una facoltà, non un obbligo di chi presenta la VD esterna.
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La voluntary disclosureVoluntary Disclosure Nuovo Ravvedimento
RICHIESTA Si presenta all’Agenzia delle Entrate entro il
30 settembre 2015.
Nessuna richiesta: si presenta la
dichiarazione corretta.
ATTIVITA’
DELL’AGENZIA
Emette invito al contraddittorio in cui
contesta le violazioni come emergenti dalla
richiesta del contribuente.
Nessuna attività: è il contribuente che
liquida le sanzioni in base alle violazioni
che ha sanato.
SANZIONE Dichiarazione infedele: sanzione minima
100% ridotta di 1⁄4 (quindi 75%).
Solo per sanzioni quadro RW: riduzione
alla metà del minimo a determinate
condizioni.
In difetto, riduzione solo di 1⁄4
Dichiarazione infedele: sanzione minima
100% senza riduzione.
Solo per sanzioni quadro RW: sanzione
minima del 3% o del 6% a seconda se
l’omessa dichiarazione riguarda asset
presenti in Paesi collaborativi o non
collaborativi.
BENEFICIO 1/6 o 1/3 della sanzione sopra indicata
(75%) a seconda che si aderisca all’invito al
contraddittorio o all’accertamento.
1/8 del minimo, se la regolarizzazione
avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione
dell’anno in cui è stata commessa la
violazione.
1/7 del minimo, se la regolarizzazione
avviene entro il termine per presentare la
dichiarazione relativa all’anno successivo
a quello in cui è stata commessa la
violazione.
1/6 del minimo, se la regolarizzazione
avviene oltre il termine per presentare la
dichiarazione relativa all’anno successivo
quello in cui è stata commessa la
violazione.
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La voluntary disclosure
Voluntary Disclosure Nuovo Ravvedimento
SOMMA
DOVUTA
12,5% della sanzione minima in caso di
adesione all’invito al contraddittorio
25% della sanzione minima in caso di
adesione all’accertamento
12,5% della sanzione minima entro il
termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione.
14,28% della sanzione minima entro il
termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo
a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione (nuova norma).
16,67% della sanzione minima oltre il
termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo
a quello nel corso del quale è stata
commessa la violazione (nuova norma).
CAUSE
OSTATIVE
Accessi, ispezioni, verifiche, pendenza di
procedimenti penali.
Nessuna causa ostativa
Non si può accedere a tale istituto se sono
stati notificati atti di liquidazione o
accertamenti compresi gli avvisi bonari.
EFFETTI PENALI Non punibilità per artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-
ter del D.Lgs. n. 74/2000.
Resta la punibilità per i reati di cui agli artt.
8 e 11 del D.Lgs n.74/2000.
Riduzione della pena in caso di
pagamento del debito tributario.
PAGAMENTO Unica soluzione o in tre rate mensili su
richiesta del contribuente.
Non è ammessa la compensazione.
Unica soluzione, ma è ammessa la
compensazione.
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La voluntary disclosure
Vantaggi / Svantaggi
• Le sanzioni per la violazione dell'obbligo di monitoraggio, già ridotti dalla L. 97/2013
vengono ulteriormente ridotti.
• Non sana le imposte di successione e donazione.
• È previsto un ombrello per i reati tributari correlati alle violazioni da regolarizzare quasi
integrale e per il nuovo reato di autoriciclaggio
• Per le attività finanziarie di piccolo importo (< € 2.000.000: conti «pocket») sarà
possibile calcolare il loro rendimento a forfait, pagando il 27% sul 5% degli interessi
presunti (l’1,35% del capitale): non sempre è conveniente.
• Complessità e costo della predisposizione della documentazione (dossier titoli, c/c,
ecc), con pene severe in caso di documenti non veritieri
• Disvelarsi della propria situazione patrimoniale (mancanza di anonimato) ancor prima
di poter decidere se aderire sulla base dei conteggi AdE (carenza di contraddittorio)
• Impossibilità di non travolgere anche terzi nella procedura
• Costo complessivo, in taluni casi elevatissimo: dal 4% al 90% del patrimonio stesso
• Rateizzazione mensile in max 3 rate
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La voluntary disclosure
Può convenire?
• Esiste già nella prassi della sperimentazione adottata
dall’Ucifi l’utilizzo degli strumenti del procedimento di
adesione a verbale di constatazione (decreto legislativo
218/1997):
– possibilità di accedere alle sanzioni in misura ridotta, cioè 1/6 del
minimo, per quanto concerne l’imposizione sui redditi.
– pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione per adempimenti
relativi al monitoraggio fiscale (in caso di violazione reiterata la
sanzione sarà pari al 2% del capitale non indicato nel quadro RW).
– la collaborazione del contribuente consente la possibilità di ridurre
le precedenti sanzioni sino alla metà del minimo.
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La voluntary disclosure
Fare un preventivo al cliente
• Per valutare la convenienza del procedimento di Voluntary Disclosure,
oggi, è necessario porsi le seguenti domande:
o La condotta del soggetto che intende procedere alla regolarizzazione
ha implicazioni penali e di che tipo?
o Quali sono le violazioni tributarie non penali che accompagnano il
debito di imposta?
o Quanti sono gli anni accertabili? Quali le annualità non più
accertabili?
o Mi servono i capitali in Italia?
o Come ho creato il patrimonio all’estero?
o Il paese in cui è detenuto il patrimonio da regolarizzare è non white
list?
o A quanto ammonta il debito d’imposta?
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La voluntary disclosure
L’autoriciclaggio
• Nel nostro ordinamento giuridico è stata introdotta una nuova figura di reato,
l’autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter del codice penale con cui, in materia di
riciclaggio, viene estesa la punibilità anche all’autore del reato da cui
proviene il denaro, mentre finora era perseguibile a titolo di riciclaggio
soltanto chi non avesse commesso, o non avesse concorso a commettere,
anche il reato presupposto.
• Costituisce circostanza aggravante l’aver commesso il reato nell’esercizio di
un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.
• È una circostanza attenuante l’essersi adoperato efficacemente per impedire
conseguenze ulteriori delle condotte di sostituzione, trasferimento o impiego
dei beni.
• Non è punibile chi destina il sommerso all’autoconsumo.
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V.D.: Il ruolo del professionista
Concorso nel reato di esibizione di atti falsi
e comunicazione dati non rispondenti al vero
• Il contribuente che nell’ambito della procedura esibisca o trasmetta atti o documenti
falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al vero è punito
con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
• Il contribuente deve rilasciare al professionista che lo assiste nell’ambito della
procedura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che
gli atti o documenti consegnati non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono
rispondenti al vero.
• Il professionista sarà punibile solo in caso contribuisca attivamente alla realizzazione
della fattispecie criminosa.
• Il professionista coinvolto nella procedura potrà richiedere all’Agenzia delle Entrate,
senza svelare il nome del contribuente, solo informazioni generali, mentre,
nell’interesse del proprio cliente, si troverà nelle condizioni di dover adempiere a tutte
le verifiche e agli obblighi cui è tenuto dalla normativa antiriciclaggio.
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V.D.: Il ruolo del professionista
Antiriciclaggio
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 231/2007, gli obblighi di adeguata
verifica della clientela consistono, sinteticamente, nelle seguenti
attività:
• identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di
documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente;
• identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
• ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
• svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
33. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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• La verifica del titolare effettivo deve essere effettuata contestualmente alla
identificazione del cliente:
le persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi devono adottare
misure “adeguate e commisurate alla situazione di rischio” al fine di
comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.
• Il titolare effettivo è rappresentato:
– dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o
un’attività;
– nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche che in
ultima istanza:
• possiedono o controllano tale entità
• ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico.
V.D.: Il ruolo del professionista
34. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Nelle Linee Guida del CNDCEC sono formulate alcune ipotesi per
meglio identificare il Titolare Effettivo:
• se il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto:
non vi sono altri titolari effettivi;
• se il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona
fisica titolare effettivo:
deve fornire le complete generalità e gli estremi del
documento di identificazione del titolare effettivo;
• se il cliente è una società o un ente:
la persona fisica che rappresenta la società o l’ente deve fornire
le complete generalità dell’eventuale titolare effettivo ovvero
della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedano o controllino l’entità giuridica.
V.D.: Il ruolo del professionista
35. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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35
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• Le Linee Guida evidenziano altresì che, ove il cliente dichiari di non
conoscere le generalità del titolare effettivo, il professionista dovrà
valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della
determinazione del relativo livello di rischio.
• Coloro i quali svolgono professionalmente l’attività di amministratore
o dirigente di società sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica
(quindi all’identificazione della società e del titolare effettivo):
in tal caso, avendo già dovuto questi provvedere all’identificazione
della società e del titolare effettivo, l’amministratore o il dirigente non
potrà dichiarare di non conoscere le generalità del titolare effettivo e
dovrà fornire i relativi dati al professionista.
V.D.: Il ruolo del professionista
36. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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36
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• Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo,
accanto all’obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo è specificatamente
previsto l’obbligo per il professionista di adottare misure adeguate e commisurate
alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo
dello stesso cliente.
• Il professionista che procede all’identificazione del titolare effettivo ha l’obbligo di
analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino a individuare la
persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono
il cliente.
• In particolare, ai fini della determinazione della quota di possesso o di controllo, in
via indiretta, occorrerà considerare l’intera catena di controllo. Potrebbe altresì
verificarsi che, per effetto della catena di controllo, il titolare effettivo possieda
meno del 25%, ma controlli ugualmente la società.
• In questo caso, al momento dell’identificazione del titolare effettivo dovrà essere
considerata anche l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche
esercitano il controllo sulla direzione del cliente (ad esempio: patti parasociali).
V.D.: Il ruolo del professionista
37. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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• Il professionista, anche in base all’indice di rischio attribuito al
cliente e alla sua prudente valutazione, dovrà valutare la
modalità da adottare per l’identificazione del titolare effettivo
decidendo (alternativamente o cumulativamente):
– di far propria la dichiarazione responsabile del cliente;
– di promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a
pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da
chiunque.
Ai fini dell’identificazione e della verifica dell’identità del
titolare effettivo, la norma prevede che i professionisti possano
avvalersi delle risultanze dei pubblici registri, di elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, nonché chiedere dati
pertinenti ai propri clienti.
V.D.: Il ruolo del professionista
38. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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• Nel caso in cui il professionista non sia in grado di espletare le attività di
adeguata verifica della clientela, ovvero sospetti che una determinata
operazione sia correlata a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, il professionista dovrà astenersi dall’eseguire operazioni o
prestazioni professionali.
• Ove la prestazione professionale sia già in essere, il professionista dovrà
rinunciare a proseguire l’incarico, astenendosi dall’eseguire le operazioni
per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il
finanziamento del terrorismo.
• In entrambi i casi, inoltre, egli dovrà valutare se effettuare una
segnalazione alla UIF.
V.D.: Il ruolo del professionista
39. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
39
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P i a n i f i c a z i o n e | F i n a n z a | C o n t r o l l o
Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
• Gli artt. 2 e 4 del D.L. 167/1990 obbligano ad indicare nella dichiarazione dei redditi
investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui
possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia
se residenti in Italia:
– le persone fisiche
– gli enti non commerciali
– le società semplici (ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR)
– Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente
periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle
attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato
tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o
di lavoro autonomo e l’obbligo di dichiarazione sussiste indipendentemente dal tipo di
contabilità adottata.
40. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
La residenza fiscale
• I soggetti interessati dagli obblighi di monitoraggio fiscale devono
essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
• A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento
alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla
quale si considerano residenti, le persone che per la maggior parte
del periodo d’imposta, ALTERNATIVAMENTE :
sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente,
o
hanno il domicilio nel territorio dello Stato,
o
vi hanno la residenza ai sensi del codice civile.
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
La residenza fiscale
• Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al
periodo d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento
territoriale rilevante ai fini fiscali:
soltanto alla fine dell’anno solare è possibile effettuare la verifica del
requisito temporale della permanenza in Italia (183 o 184 giorni in
caso di anno bisestile) per determinare la residenza fiscale della
persona.
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
La residenza fiscale in paesi «non white list»
• Come stabilito dal comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR, si considerano residenti,
salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi
della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli
individuati con decreto D.M. 4 maggio 1999 (perché emigrati in Stati o territori
aventi una fiscalità considerata privilegiata, cosiddetti “non white list”).
• Anche tali soggetti rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione delle
disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.
• Sarà quindi il contribuente a doversi accollare l'onere di fornire tutti gli elementi
necessari e sufficienti per convincere l'Amministrazione finanziaria che la perdita di
residenza è effettiva e che, in realtà, si sono interrotti tutti i rapporti (economici ed
affettivi) con il Paese di origine.
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
La residenza fiscale
Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato:
• le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali che per la
maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede
dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato
• i trust e gli istituti aventi analogo contenuto, istituiti in Stati o territori diversi
da quelli inclusi nella cosiddetta “white list”, in cui almeno uno dei
disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti
nel territorio dello Stato
• i trust quando, successivamente alla loro costituzione, ricevono da un
soggetto residente un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari
anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
La residenza fiscale in paesi «non white list»
• Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione
dell'art.2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
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I paesi «non white list»
1. Alderney
2. Andorra
3. Anguilla
4. Antigua e Barbuda
5. Antille Olandesi
6. Aruba
7. Bahamas
8. Bahrain
9. Barbados
10. Barbuda
11. Belize
12. Bermuda
13. Brunei
14. Cipro
15. Corea del Sud
16. Costa Rica
17. Dominica
18. Ecuador
19. Emirati Arabi Uniti
20. Filippine
21. Giamaica
18. Gibilterra
19. Gibuti
20. Grenada
21. Guatemala
22. Guernsey
22. Herm
23. Hong Kong
24. Isola di Man
25. Isole Cayman
26. Isole Cook
27. Isole Marshall
28. Isole Turks e Caicos
29. Isole Vergini
Britanniche
30. Isole Vergini USA
31. Jersey
32. Kenya
33. Libano
34. Liberia
35. Liechtenstein
36. Macao
37. Malaysia
38. Maldive
39. Mauritius
40. Monaco
41. Montserrat
42. Nauru
43. Niue
44. Nuova Caledonia
45. Oman
46. Panama
47. Polinesia Francese
42. Portorico
43. Salomone
44. Samoa
45. San Marino
46. Sant’Elena
47. Sark
48. Seychelles
49. Singapore
50. Saint Kitts e Nevis
51. Saint Lucia
52. Saint Vincent e
Grenadine
53. Taiwan
54. Tonga
55. Tuvalu
56. Uruguay
57. Vanuatu
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Il titolare effettivo
• La Legge Europea 2013 ha, oggi, esteso l'obbligo di monitoraggio
fiscale anche ai soggetti (persone fisiche, enti non commerciali e
società semplici ed equiparate residenti) che, pur non essendo
possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di
natura finanziaria, siano comunque «titolari effettivi»
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma
2, lettera u) e dall'allegato tecnico del D. Lgs. n. 231/2007
(Normativa Antiriciclaggio).
in particolare…
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Il titolare effettivo
• Gli obblighi del monitoraggio fiscale riguardano anche i casi in cui le attività
estere, pur essendo intestate a società o ad entità giuridiche diverse dalle
società (ad esempio, fondazioni o trust), siano riconducibili a persone
fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, in
qualità di “titolari effettivi” delle attività stesse.
• Sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esplicitamente soltanto alle
persone fisiche, ai fini dell’obbligo di compilazione del quadro RW lo status di
“titolare effettivo” è riferibile anche agli altri soggetti tenuti agli obblighi di
monitoraggio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè
agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in
Italia.
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Per titolare effettivo si intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o
controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o
indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o
dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore
(purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa
comunitaria o a standard internazionali equivalenti).
Tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento
più uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo
sulla direzione di un'entità giuridica.
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Per titolare effettivo si intende:
b) in caso di entità giuridiche entità giuridiche quali fondazioni e istituti giuridici
quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le
persone fisiche beneficiarie del 25 % o più del patrimonio di un’entità
giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state
determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o
agisce l'entità giuridica;
(la circ. n. 38E del 2013 ha specificato che, non essendo possibile individuare
un soggetto che sia titolare effettivo, questo criterio non è pertinente al
monitoraggio fiscale.
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25%
o più del patrimonio di un'entità giuridica.
50. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Il titolare effettivo
L’obbligo dichiarativo del TITOLARE EFFETTIVO riguarda i casi in cui le attività
estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o ad entità giuridiche
diverse dalle società (ad esempio: fondazioni o trust), siano riconducibili a
persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate,
in qualità di «TITOLARI EFFETTIVI» delle attività stesse.
IN DEFINITIVA, PER TITOLARE EFFETTIVO si intende:
la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività,
ovvero
nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che,
in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano
beneficiari
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Il titolare effettivo
• I Trust residenti rientravano anche precedentemente tra i soggetti
obbligati alle norme sul monitoraggio fiscale.
• Oggi l’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste però non
soltanto nei confronti del Trust ma anche, nel caso in cui le predette
attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta
persona, nei confronti del titolare effettivo.
• Si tratterebbe dunque, nel caso dei Trust residenti e dei Titolari
Effettivi del Trust, quanto meno di una pesante duplicazione di
adempimenti anche complessi.
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Il titolare effettivo
La norma è evidentemente finalizzata ad individuare coloro che intendono
celarsi dietro partecipazioni in entità giuridiche.
Tuttavia, qualora il controllo e/o le partecipazioni siano facilmente conoscibili
dall’Amministrazione finanziaria, l’applicazione di un’impostazione
eccessivamente restrittiva potrebbe rilevarsi troppo gravosa per il contribuente,
anche tenendo conto dell’art. 7 comma 1 lett. f) del DL 70/2011, in base al quale
“i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del
Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere
direttamente acquisite da altre Amministrazioni”.
Secondo questa interpretazione, il monitoraggio fiscale a carico del Titolare
Effettivo andrebbe attuato solo nel caso in cui la partecipazione rilevante sia
detenuta in una società residente in un paese Non White List.
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Il titolare effettivo
• Nel caso di Trust, ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e
la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire
ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del Trust (sia residente che non
residente), il Trust deve essere considerato come un soggetto
meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo
prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva
disponibilità.
• Al fine di individuare i casi in cui il trust deve essere considerato interposto
si può fare riferimento alle fattispecie esemplificative indicate nella
circolare 43/E dell'Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2009.
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Il titolare effettivo
• I casi previsti dalla norma sull’individuazione del “titolare effettivo” si
riferiscono al possesso di partecipazioni o interessenze in società o altre
entità ed istituti giuridici non fittiziamente interposti.
• In presenza di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività
finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti
meramente interposti, il patrimonio deve essere dichiarato dal socio o dal
beneficiario indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo.
• Sulla base del nuovo assetto normativo, si possono verificare diverse ipotesi
in cui sorge per il contribuente l’onere dichiarativo (circ. 38E / 2013):
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Il titolare effettivo
1. Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all’estero
o attività estere di natura finanziaria, vi è l’obbligo di indicarli nella
dichiarazione dei redditi, così come già previsto nella previgente
disciplina in materia di monitoraggio fiscale.
E’ il caso, ad esempio, dell’immobile detenuto all’estero o del conto
corrente estero o della partecipazione in società estere, posseduti da
persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate,
senza alcuna interposizione.
In questo caso, il contribuente è tenuto a valorizzare gli investimenti o le
attività e ad indicarli nel quadro RW nonché ad indicare la propria
quota di possesso espressa in percentuale.
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Il titolare effettivo
Esempio n. 1
Una persona fisica detiene un immobile all’estero del valore di 500.000 euro in
comproprietà con altri 4 soggetti.
In tal caso ciascun comproprietario (sempreché si tratti di persone fisiche,
società semplici o enti commerciali) deve indicare nel quadro RW l’intero valore
dell’immobile (500.000) riportando anche la percentuale di possesso (20%).
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Il titolare effettivo
Nella differente ipotesi in cui il contribuente detenga tali investimenti o
attività per il tramite di società o altre entità giuridiche, si possono verificare
distinte fattispecie a seconda del veicolo attraverso il quale si realizza o
meno il requisito della TITOLARITA’ EFFETTIVA:
2. In caso di detenzione di attività estere per il tramite di società, il
contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita
dalla normativa antiriciclaggio (superiore al 25 %), in linea generale,
deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società
estera (così come nel caso in cui detta partecipazione non sia
rilevante) e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione.
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Il titolare effettivo
Esempio n. 2
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una
società estera localizzata in un Paese white list in misura pari al 26% la quale
detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.
In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore della
partecipazione nella società estera (26%).
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3. L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste
esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero
e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in
una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero.
In quest’ultimo caso, infatti, l’Amministrazione finanziaria può
acquisire i dati e le notizie necessarie per l’accertamento dei redditi
conseguiti dai soci attraverso l’analisi delle dichiarazioni delle
società partecipate utilizzando gli ordinari strumenti consentiti
dall’ordinamento interno.
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Il titolare effettivo
Esempio n. 3
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società
italiana in misura pari al 50 per cento che, a sua volta, detiene una
partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100 per cento la
quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.
In tal caso il contribuente non deve compilare il quadro RW.
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4. Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora,
unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente
in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente,
il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività
estere di natura finanziaria.
In quest’ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo (%)
della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e
indirettamente) e la % di partecipazione determinata,
tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla
partecipazione indiretta.
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Esempio n. 4
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera
localizzata in un Paese white list in misura pari al 15% (partecipazione diretta), e una
partecipazione in una società italiana nella misura del 50% che, a sua volta, detiene una
partecipazione nella medesima società estera nella misura del 50% (partecipazione
indiretta).
In tal caso il contribuente integra il requisito di “titolare effettivo” nella società estera,
sommando il 15 % della partecipazione diretta con il 25 % della partecipazione indiretta.
Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera
(50%) e la percentuale di partecipazione (40%).
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5. DIVERSAMENTE, qualora il contribuente detenga una PARTECIPAZIONE
RILEVANTE in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da
quelli inclusi nella white list, occorre indicare, in luogo del valore della
partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società
e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società,
nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.
In tal modo, superando la mera titolarità dello strumento finanziario
partecipativo, si deve dare rilevanza al valore dei beni di tutti i soggetti
“controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti
nella sostanza “titolare effettivo”.
Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa
sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti
integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.
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Il titolare effettivo
Esempio n. 5a
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società
estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 per cento la
quale detiene investimenti ed attività finanziarie in Italia.
In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW esclusivamente il valore
della partecipazione nella società estera, posto che il contribuente in tal caso
non è il titolare effettivo di attività estere.
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Il titolare effettivo
Esempio n. 5b
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società
estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 26 % la quale
detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria.
In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore complessivo
degli investimenti e delle attività estere della società estera (obbligazioni,
immobili e conti correnti) e la percentuale di partecipazione (26%).
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Il titolare effettivo
Esempio n. 5c
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera localizzata
in un Paese non white list (Società A) in misura pari al 26 %, la quale detiene all’estero
investimenti e attività estere di natura finanziaria, tra cui una partecipazione al 100 % in un’altra
società estera localizzata in un Paese non white list (Società B) che detiene conti correnti esteri.
In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e
attività detenuti per il tramite delle società A (nell’esempio, obbligazioni, immobili) nonché, in
luogo della partecipazione nella società B, il valore del conto corrente detenuto dalla società B
partecipata indirettamente, specificando che la percentuale di partecipazione nella società A è
pari al 26 %.
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Il titolare effettivo
Esempio n. 5d
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società
localizzata in un Paese non white list (società A) in misura pari al 15 %
(partecipazione diretta), la quale detiene all’estero investimenti e attività estere
di natura finanziaria (tra cui una partecipazione al 100% nella società estera B
white list), nonché una partecipazione in una società italiana nella misura del 50
% che a sua volta detiene una partecipazione nella medesima società estera A
nella misura del 50 % (partecipazione indiretta).
In tal caso il contribuente integra il requisito di “titolare effettivo” nella società
estera A, sommando il 15 % della partecipazione diretta con il 25 % della
partecipazione indiretta. Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore
complessivo degli investimenti ed attività estere della società A (obbligazioni,
immobili e partecipazione in B) e la percentuale di partecipazione (40%). Non
deve, invece, indicare le attività estere della società B, in quanto localizzata un
Paese white list.
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Il titolare effettivo
Esempio n. 5e
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società estera
localizzata in un Paese non white list (società A) in misura pari al 15 % (partecipazione
diretta), la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria (tra
cui una partecipazione nella società estera C white list), nonché una partecipazione in
un’altra società estera localizzata in un Paese non white list (società B) nella misura del 20
% che, a sua volta, detiene una partecipazione nella società A in misura pari al 70 %.
In tal caso, il contribuente integra il requisito di titolare effettivo (29%) nella società A
sommando il 15 % della partecipazione diretta con il 14 % della partecipazione indiretta.
Pertanto, deve indicare nel quadro RW il valore degli investimenti ed attività estere della
società A (obbligazioni, immobili e partecipazione in C) e la percentuale di partecipazione
nella misura del 29%, ed inoltre deve indicare il valore della partecipazione nella società
B (e la percentuale di partecipazione nella misura del 20%) e non anche il valore degli
investimenti non integrando nei confronti dei beni di quest’ultima la titolarità effettiva.
Non deve, invece, indicare le attività estere detenute dalla società C in quanto localizzata in
un Paese white list.
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Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Il titolare effettivo
Esempio n. 5f
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società
estera localizzata in un Paese non white list in misura pari al 15 %, la quale
detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria,
e il coniuge detiene una partecipazione al capitale sociale della medesima
società in misura pari al 15 %.
Entrambi i soggetti sono titolari effettivi degli investimenti e delle attività della
società estera e, pertanto, ciascuno deve indicare nel proprio quadro RW il
valore complessivo degli stessi e la percentuale di partecipazione nella società.
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Il titolare effettivo
6. Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica nel quadro RW, per
ciascuna società, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e
patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di
predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere
specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito
o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.
Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e
sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria
o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel
quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che
le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello
status di “titolare effettivo”.
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Il titolare effettivo
Esempio n. 6
Una persona fisica detiene una partecipazione al capitale sociale di una società
estera quotata in misura pari al 26 per cento, la quale detiene all’estero
investimenti e attività estere di natura finanziaria.
In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore della
partecipazione nella società estera, non integrando la titolarità effettiva di beni
all’estero trattandosi di una società quotata.
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Il titolare effettivo
7. In caso di detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle
società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust:
• qualora non siano verificati i requisiti per l’esercizio del controllo di tali entità o
istituti (ad esempio, se i beneficiari sono destinatari di una quota inferiore al 25
per cento del patrimonio), la fondazione o il trust sono tenuti a monitorare
direttamente gli investimenti o le attività estere, sempreché si tratti di enti non
commerciali residenti;
• qualora siano, invece, verificati i predetti requisiti (ad esempio, se la percentuale
di attribuzione del patrimonio o di controllo è pari o superiore al 25 %), il
contribuente è tenuto a dichiarare il valore complessivo degli investimenti
detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa
intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.
In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti
da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed
istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti e
anche se il trust o la fondazione sono istituiti in un Paese collaborativo.
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Il titolare effettivo
• Si ricorda che i trust opachi e trasparenti residenti in Italia, non fittiziamente
interposti, sono in linea di principio tenuti agli adempimenti di monitoraggio
fiscale per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria da essi
detenuti.
• Relativamente ai trust trasparenti residenti – ossia quando il reddito o il
patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati
ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione degli
stessi – gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul trust
(sempreché sia un ente non commerciale) se i predetti beneficiari non rivestono
la qualifica di “titolari effettivi” ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio e,
in ogni caso, con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale
del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” se presenti.
• Qualora il beneficiario individuato sia il “titolare effettivo” delle attività estere
detenute dal trust residente, lo stesso è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore
delle attività estere nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile.
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• Se sussistono titolari effettivi residenti dell’intero patrimonio dell’ente,
quest’ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW.
• Con riferimento ai trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, questi
ultimi sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all’estero dal trust
quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo
la normativa antiriciclaggio.
• Il beneficiario di un trust estero che non è “titolare effettivo” deve indicare nel
quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile.
• Non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee
posto che quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone
secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse.
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• Per i trust non è pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini
della disciplina dell’antiriciclaggio per individuare il “titolare effettivo”
nel caso in cui i beneficiari dell’entità non siano ancora determinati. In
tal caso, infatti, per “titolare effettivo” si intende la categoria di persone
nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica.
Considerato, infatti, che la dizione “categoria di persone” non consente
di individuare puntualmente un soggetto tenuto all’obbligo di
monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dall’entità giuridica
stessa ricorrendone i presupposti.
• Il “titolare effettivo” del trust deve indicare nel quadro RW le attività
estere che l’entità giuridica “controllata” detiene direttamente e per il
tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e
fintantoché si configuri la titolarità effettiva degli investimenti.
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Il titolare effettivo
• Per permettere ai “titolari effettivi” del trust di adempiere ai suddetti
obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi
degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e
comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW:
– la quota di partecipazione al patrimonio
– gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust
– la loro valorizzazione
– i dati identificativi dei soggetti esteri
• Quanto precisato in ordine ai trust vale anche, in quanto compatibile,
per le fondazioni ed istituti analoghi
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Esempio n. 7a
Il beneficiario individuato di un trust trasparente è destinatario di una quota
pari al 25 % del patrimonio detenuto all’estero dal trust.
In tal caso, il contribuente, in qualità di titolare effettivo degli investimenti
all’estero e delle attività estere di natura finanziaria del trust, deve indicare nel
quadro RW il valore complessivo delle attività estere (obbligazioni, immobili e
conti correnti) nonché la percentuale di patrimonio ad esso riconducibile (25%).
Il trust, se ente non commerciale residente, deve indicare nel proprio RW il
valore dei predetti investimenti ed attività e la percentuale del patrimonio non
attribuibile al “titolare effettivo” (75%).
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Il titolare effettivo
Esempio n. 7b
Il beneficiario individuato di un trust trasparente è destinatario di una quota pari
all’80 % del patrimonio detenuto all’estero dal trust che detiene all’estero
investimenti ed attività finanziarie, tra cui una partecipazione in misura pari al 50
% in una società estera localizzata in un Paese non white list che, a sua volta,
detiene un conto corrente all’estero.
In tal caso, il contribuente, in qualità di titolare effettivo degli investimenti
all’estero e delle attività estere di natura finanziaria del trust, deve indicare nel
quadro RW il valore complessivo dei predetti investimenti e attività
(nell’esempio, obbligazioni, immobili) e del conto corrente detenuto dalla
società, indicando la percentuale di patrimonio nel trust ad esso riconducibile
(80%).
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Il titolare effettivo
8. Con riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), non
rilevano, ai fini dell’individuazione del “titolare effettivo”, le partecipazioni ad
organismi istituiti in Italia che effettuano investimenti all’estero.
In caso di partecipazione in un OICR di diritto estero, il partecipante è tenuto ad
indicare nel quadro RW il valore della quota di partecipazione da esso detenuta,
indipendentemente dall’entità della stessa.
Tuttavia - al pari di quanto specificato con riferimento alle partecipazioni in società
estere - qualora il contribuente detenga una quota rilevante, così come definita dalla
disciplina antiriciclaggio, in un organismo istituito in Stati o territori diversi da quelli
collaborativi, in luogo del valore della quota, deve indicare il valore complessivo
degli investimenti e delle attività estere detenuti direttamente dall’organismo stesso e
per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e fintantoché si
configuri la titolarità effettiva degli investimenti.
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Il titolare effettivo
Esempio n. 8
Il partecipante ad un OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio)
istituito in un Paese non white list possiede una quota pari al 70 % del
patrimonio dell’organismo che detiene all’estero investimenti ed attività
finanziarie, tra cui una partecipazione in misura pari al 50 % in una società estera
localizzata in Paese non white list che detiene un conto corrente all’estero.
In tal caso, il contribuente, in qualità di “titolare effettivo” degli investimenti
all’estero e delle attività estere di natura finanziaria dell’OICR, deve indicare nel
quadro RW il valore complessivo dei predetti investimenti e attività
(nell’esempio, obbligazioni, immobili) e del conto corrente detenuto dalla
società, indicando la percentuale di patrimonio nell’organismo ad esso
riconducibile (70%).
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Il titolare effettivo
9. Lo status di “titolare effettivo” potrebbe verificarsi anche
nell’ipotesi in cui il contribuente abbia sottoscritto una polizza
con una compagnia di assicurazione estera in cui le attività
sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in
società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi.
Verificandosi tali condizioni, devono essere riportati nel quadro
RW anche il valore complessivo degli investimenti e delle attività
estere intestate alla società estera di cui il contribuente risulti
“titolare effettivo”.
82. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Chi è tenuto agli obblighi di «monitoraggio fiscale»?
Il titolare effettivo
Esempio n. 9
Una persona fisica stipula un contratto di assicurazione con una impresa di
assicurazione di diritto estero i cui premi sono investiti in una partecipazione al
capitale di una società estera localizzata in un Paese non white list in misura pari
al 26 % la quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura
finanziaria.
In tal caso il contribuente deve indicare nel quadro RW, in luogo del valore della
polizza, il valore complessivo degli investimenti e delle attività della società
estera indicando la percentuale di partecipazione nella società estera (26%).
83. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Gli esoneri:
• Sono esonerati dalla compilazione del quadro
RW:
o le società di capitali (Spa, Srl, Sapa, Cooperative)
o gli enti commerciali
o le società in nome collettivo e le società in
accomandita semplice
Non sono esonerate le società semplici.
84. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Gli esoneri:
Le attività finanziarie date in gestione o amministrate da
intermediari residenti
In base a quanto stabilito dal nuovo comma 3 dell'art. 4 della Legge n. 167/1990 a partire
dal 4 settembre 2013:
«Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale
non sussistono per:
• le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari finanziari residenti
• i contratti comunque conclusi attraverso intermediari finanziari residenti
• le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi da intermediari
finanziari residenti
A CONDIZIONE CHE:
I redditi siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi
85. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Altri esoneri
• Il quadro RW non deve, inoltre, essere compilato:
a) dalle persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua
suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche
che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia
(ad esempio, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE)
la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti
dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
I lavoratori all’estero, per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa
che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono invece tenuti agli
obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti.
L’esonero dagli obblighi di monitoraggio è giustificato da esigenze di semplificazione
degli adempimenti tributari cui sono tenuti i predetti soggetti e, qualora questi
mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero, si applica fintanto
che questi ultimi prestano la propria attività all’estero e viene meno al rientro in
Italia.
Tale esonero si applica anche al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività
lavorativa, nonché ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici.
(Circ. n° 43/E del 10.10.2009)
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Il quadro RW
Altri esoneri
b) dai contribuenti residenti in Italia che prestano la propria
attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli
investimenti e alle attività estere di natura finanziaria
detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività
lavorativa.
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Il quadro RW
Altri esoneri
• L’obbligo di monitoraggio non è più dipendente dalla sussistenza
all’estero degli investimenti e dalla detenzione delle attività estere
di natura finanziaria ad una specifica data (finora 31 dicembre del
periodo d’imposta).
• Pertanto occorre verificare che la condizione di lavoratore
all’estero sia stata realizzata per un numero complessivo di giorni
maggiore a 183 nell’arco dell’anno (184 se bisestile), anche se
non continuativi.
88. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Esonero dalla presentazione
della dichiarazione dei redditi
• In caso di presentazione del modello 730
ovvero nell’ipotesi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il
quadro RW deve essere compilato in via autonoma unitamente al
frontespizio del modello UNICO e presentato nei termini previsti
per quest’ultimo modello.
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Il quadro RW
Le sanzioni
• In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. n. 167/1990 come modificato dalla
Legge Europea 2013, per la violazione degli obblighi di trasmissione della
dichiarazione quadro RW all'Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 25% dell'importo
dell'operazione non segnalata.
• Si tratta delle violazioni all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti, pari o
superiori ai 15mila euro, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera b), del Dlgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a
favore dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio.
• Il database da cui gli intermediari estrarranno i flussi da trasmettere alle Entrate
sarà costituita dall'Archivio unico informatico. La modifica è finalizzata anche ad
allineare le comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio.
90. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Le sanzioni
• La violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute in
Paesi white list è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3%
al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati.
• La violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute in
Paesi non white list è, invece, punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 6% al 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati.
• Infine, nel caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni
dal termine, si applica la sanzione di € 258.
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Il quadro RW
Le sanzioni
• Prima della Legge Europea 2013, invece, le sanzioni erano
molto più elevate:
– 25% per la violazione degli obblighi di trasmissione da
parte degli intermediari
– dal 10% al 50% di quanto non dichiarato
– il doppio per le attività detenute nei paesi non white list
oltre alla confisca di beni di corrispondente valore.
92. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Le sanzioni
In base al principio del "favor rei" di cui al D. Lgs. n. 472/1997, art. 3, commi 2 e
3:
«Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni
per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione
punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il
debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.»
-> Sezioni I e III RW
e:
«Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le
leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più
favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo»
-> Sezione II RW
per le violazioni già commesse si applicano le nuove
sanzioni più ridotte.
93. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Le sanzioni
• Secondo la CM 180/1998 Sezioni I e II, il principio del favor rei
trova un limite soltanto nell’intervenuto pagamento della
sanzione, giacché colui che ha pagato non può chiedere la
restituzione, mentre, anche in presenza di provvedimento
definitivo, non è possibile la riscossione delle somme (ancora)
dovute.
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Il quadro RW
Le sanzioni
Per le sanzioni irrogate per la mancata o insufficiente compilazione delle sezioni I e III del quadro
RW alla data del 4 settembre può essere che:
(a) la sanzione non sia stata ancora irrogata > nessuna sanzione può essere irrogata
(b) la sanzione sia stata irrogata, ma l’obbligato non ha ancora pagato alcuna somma >
nessuna somma può essere pretesa.
(c) l’obbligato abbia pagato in tutto o in parte la sanzione in dipendenza di un provvedimento non
ancora definitivo > la somma versata va restituita.
(d) l’obbligato abbia pagato in tutto o in parte la sanzione a seguito di provvedimento definitivo >
la somma versata non può essere restituita.
Su istanza di autotutela presentata dal contribuente, gli uffici dell'amministrazione finanziaria
procederanno allo sgravio delle somme iscritte a ruolo, limitatamente alla parte che non è stata
ancora versata.
95. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Le sanzioni
Per le sanzioni irrogate per la mancata o insufficiente compilazione della sezione II del
quadro RW alla data del 4 settembre, essendo stata introdotta una sanzione più mite
rispetto a quella in vigore al momento della violazione, può accadere che:
(a) la sanzione non sia stata ancora irrogata > dovrà essere irrogata la sanzione più mite.
(b) la sanzione sia stata irrogata, ma il provvedimento non è ancora divenuto definitivo >
la misura della sanzione dovrà essere ridotta in conformità alla previsione più favorevole,
con diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato in eccedenza.
(c) la sanzione sia stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo >
gli uffici dell'amministrazione finanziaria non effettueranno alcuno sgravio, in quanto la
sanzione che era stata irrogata secondo l'originaria previsione legislativa – che è meno
favorevole – rimane dovuta anche attualmente
96. S t u d i o B a t t a g l i a Ordine dei
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Il quadro RW
Le sanzioni
• Le violazioni relative al quadro RW sono di natura formale, cioè
non collegate al versamento di un tributo. Troverebbe perciò
applicazione il cumulo giuridico che è un regime agevolativo
introdotto con il D.Lgs. 472 del 1997, che ha rinnovato il sistema
delle sanzioni amm.ve tributarie.
• Nel caso di violazione reiterata, la sanzione irrogata è
incrementata del 50% (cumulo giuridico) rispetto alla sanzione
prevista per la violazione più grave e comunque diverrebbe
definibile nella misura di 1/3 (in adesione).
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Il quadro RW
Le sanzioni
Ad esempio:
• Per i Paesi white list la sanzione irrogabile per le violazioni in
diversi anni potrebbe essere del 3% incrementata del 50%,
per un totale del 4,5%, con possibilità di definizione nella misura di
1,5% (ossia un terzo).
• Nel caso di Paesi non white list il tutto potrebbe essere definito in
misura doppia.
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Il quadro RW
Le sanzioni. Termini.
• L’art. 43 DPR 600 dispone che gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione.
• Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di
dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata.
• Per l’Iva, i termini per l’azione accertativa degli uffici sono disciplinati, con
formulazione del tutto analoga, dall’art. 57, del D .P .R . 633 del 1972.
• I termini concessi all’Ufficio per contestare la violazione dell’obbligo di compilare
il quadro RW nel caso di attività in paesi non white list sono raddoppiati a partire
dal 2010.
• Nel caso della compilazione del quadro RW il termine decorre dall’anno di
mancata compilazione:
es. quadro relativo al 2008, si contano 5 o 10 anni a partire dal 2009.
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Il quadro RW
Le sanzioni. Il ravvedimento operoso
• Le sanzioni in materia di monitoraggio fiscale, come precisato dall’agenzia delle
entrate nella circolare n. 9 del 2002, hanno natura tributaria e dunque, con
riferimento alle stesse, possono essere applicate le disposizioni in materia di
ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Se il contribuente omette l’indicazione dei suoi investimenti all’estero, non
avendo occultato ulteriori elementi al Fisco, non essendosi configurata evasione
d’imposta, sussiste solo la violazione di irregolare compilazione della
dichiarazione.
• Con l’entrata in vigore della Legge Europea, è prevista la sanzione fissa di 258
euro per la presentazione o integrazione del Mod RW in Unico entro 90 giorni
dalla scadenza della presentazione delle dichiarazioni (riducibile ad 1/8 con
ravvedimento operoso).
• Quindi il termine ultimo per Unico 2014 è stato il 30 dicembre 2014.