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Milano, 19 maggio 2017
VI ASPETTIAMO AL NOSTRO STAND
AL PADIGLIONE D2
A RIMINI WELLNESS DALL’1 AL 4 GIUGNO 2017!!
DELIBERA CONI 10 MAGGIO 2017
Il Consiglio Nazionale CONI, con delibera del 10 maggio 2017, ha integrato l’elenco delle discipline
sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche con la dizione “skyrunning”. In allegato trasmettiamo sia la Delibera, sia l’Allegato con
l’elenco delle discipline sportive.
Si ricorda, come già anticipato in una precedente nostra Newsletter, che la nuova elencazione avrà
efficacia a partire dalla scadenza della prima riaffiliazione compresa nel periodo dal 2 gennaio 2017 al
1° gennaio 2018.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, gli effetti della Delibera
decorreranno dal 1° gennaio 2018, ma risulteranno anticipati per le ASD/SSD che hanno il periodo
d’imposta “sportivo” (ad esempio 1° settembre – 31 agosto).
A partire dalle prossime riaffiliazioni, quindi, i soggetti che non svolgono attività sportive che rientrano
negli elenchi stilati dal Coni, verranno esclusi dall’iscrizione nel Registro Coni, e le ASD/SSD che
svolgeranno sia attività riconosciute sia attività non riconosciute, potranno mantenere l’iscrizione al
Registro, ma le attività svolte non riconosciute non godranno delle agevolazioni specifiche.
Di conseguenza, i soggetti che verranno esclusi dal Registro Coni non potranno più corrispondere i
compensi per attività sportive dilettantistiche disciplinati dall’art. 67 comma 1, lettera m) del TUIR.
Per quanto riguarda poi i rapporti con gli associati, non si registreranno modifiche di rilievo. Qualora,
infatti, non siano più considerate ASD i sodalizi esclusi dal Registro Coni, andranno comunque
qualificati come enti associativi di tipo culturale e potranno continuare ad applicare l’agevolazione che
consente la decommercializzazione dei servizi resi, anche dietro corrispettivo, ad associati o tesserati.
Per quanto riguarda, invece, le SSD, non sarà più possibile applicare la decommercializzazione dei
servizi resi a tesserati, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate riservate solo agli enti sportivi
dilettantistici.
Per i soggetti che perdono la qualifica di “sportiva”, cesseranno di essere compresi nel Registro Coni e
verranno meno le agevolazioni disposte dall’art. 25 della Legge 133/1999, ovvero tutti gli incassi
verranno assoggettati ad imposte dirette ed indirette.
A proposito del regime forfettario, si segnala che la cancellazione dal Registro Coni non ha influenze in
relazione all’applicazione della legge 398/1991 che si riferisce, in generale, oltre che alle ASD, a tutte
le associazioni senza scopo di lucro.
Discorso diverso, invece, per le SSD che non potendo più essere qualificate come “sportive
dilettantistiche”, non potranno più applicare le disposizioni della Legge 398/1991, non essendo per loro
prevista un’alternativa all’interno del regime forfettario.
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In linea generale, inoltre, per i soggetti che non sono più qualificati come “sportivi dilettantistici”
decadono tutte le agevolazioni previste per le imprese “minori”, ovvero esonero dal pagamento
dell’imposta di registro su determinati atti direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva,
esonero dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta sugli spettacoli (esonero dall’obbligo di
emissione del titolo di accesso a manifestazioni spettacolistiche a carattere sportivo mediante
biglietteria automatizzata o misuratore fiscale).
Infine, va segnalato che chi viene cancellato dal Registro Coni, non potrà consentire agevolazioni
fiscali ai soggetti che finanziano l’attività. Si tratta, in primo luogo, della detrazione fiscale del 19% per
le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.
LIQUIDAZIONE IVA IN SCADENZA IL 31 MAGGIO 2017: ANNUNCIATA LA PROROGA
Comunicazioni IVA 31 maggio: annunciato dal Viceministro all'Economia il rinvio di 10-15 giorni.
Annunciata dal Viceministro all’Economia Luigi Casero la proroga amministrativa per le
comunicazioni IVA in scadenza il 31 maggio 2017. La proroga dovrà essere ufficializzata con
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che si concretizzerà probabilmente con
un rinvio tecnico di 10-15 giorni in cui non saranno applicate sanzioni.
Le modalità di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA sono state, poi, oggetto di chiarimenti.
MOD. 730/2017: CREDITO D’IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN
ABRUZZO
Sisma 2009: ecco come indicare nella dichiarazione dei redditi 2017 il contributo per la ricostruzione e
la riparazione dell'abitazione principale e degli altri immobili.
Nella dichiarazione dei redditi 2017 i contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 dell'Abruzzo,
possono indicare l'eventuale credito d'imposta concesso per la ricostruzione o la riparazione
dell'abitazione principale e degli altri immobili. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate
nella Circolare 7/E del 04.04.2017, il contributo spetta per:
• la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti,
dichiarati inagibili o danneggiati o per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella
distrutta. Il credito per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall'anno
d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno
d'imposta risulti superiore all’imposta netta, il credito che non trova capienza potrà essere utilizzato dal
contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, nel caso in cui le spese siano state
sostenute nel 2009, nella dichiarazione da presentare nel 2017 (nel rigo G5 colonna 2 del 730/2017)
andrà indicata l’ottava rata.
• la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione
principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello
730/2017).
Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da
ripartire, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote annuali costanti. Il credito d‘imposta è
riconosciuto limitatamente all'imposta netta, nel limite complessivo di euro 80.000,00. Nel caso in cui
le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017 (nel rigo
G6 colonna 2 del 730/2017) andrà indicata l'ottava rata.
In generale, per accedere al contributo i soggetti interessati devono aver presentato al Sindaco del
Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare/ricostruire o da acquistare, una
domanda conforme al modello previsto dalle ordinanze specificando la modalità di concessione del
contributo. Se la modalità prescelta è quella del credito d'imposta, questo compete a condizione che le
spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura.
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Tuttavia, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore a euro
25.000, i pagamenti potevano essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: EQUITALIA PUBBLICA LE FAQ
Equitalia pubblica le risposte alle FAQ sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, scaduta il 21 aprile
2017 tranne per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici
Il 21 aprile 2017 sono scaduti i termini per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Il
Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017 proroga al prossimo 15
giugno il termine entro cui Equitalia deve comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle
somme dovute.
Chi ha aderito entro lo scorso 21 aprile alla Definizione agevolata prevista dal decreto legge n.
193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, pagherà l’importo residuo delle
somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe
stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Equitalia, come previsto dalla legge, dovrà inviare a tutti coloro che hanno aderito, una comunicazione
entro il prossimo 15 giugno specificando:
• quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata;
• l’ammontare dell’importo dovuto;
• la scadenza delle eventuali rate.
Equitalia ha pubblicato le seguenti FAQ e le seguenti risposte:
1.Sono scaduti i termini per aderire alla Definizione agevolata?
Si, l’ultimo giorno utile per aderire era il 21 aprile scorso, come previsto dal Decreto legge n. 8/2017,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017. Fanno eccezione i residenti in uno dei Comuni
del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali le scadenze e i relativi
termini sono prorogati di un anno (vedi anche Faq 8 e 9).
2. Ho aderito alla Definizione agevolata. Cosa succede ora?
Equitalia, come previsto dalla legge, dovrà inviare a tutti coloro che hanno aderito una comunicazione
entro il prossimo 15 giugno specificando:
• quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata;
• l’ammontare dell’importo dovuto;
• la scadenza delle eventuali rate.
La comunicazione conterrà anche i relativi bollettini di pagamento.
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3. Ho aderito alla Definizione agevolata, posso pagare in un’unica soluzione o anche in più rate?
La legge consente di pagare:
• in un’unica soluzione;
• a rate, da 1 fino ad un massimo di 5. In quest’ultimo caso il 70% del dovuto sarà pagato
nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018. In entrambe le situazioni, la scadenza per il
pagamento della prima rata è fissata nel mese di luglio 2017. Si può pagare con i bollettini RAV
precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione DA1,
rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione.
4. Come e dove posso pagare?
È possibile pagare:
• dal portale di Equitalia e dall’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa;
• con la domiciliazione bancaria;
• presso le filiali bancarie;
• agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di
pagamento CBILL;
• con il proprio internet banking;
• agli uffici postali;
• nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
• ai nostri sportelli.
5. Ho aderito alla Definizione agevolata, cosa succede se non pago o se pago in ritardo una rata
del piano?
La norma prevede che chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo,
perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di
riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto
dell’importo complessivamente dovuto.
6. Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito
alla definizione agevolata e non pago la prima rata di luglio 2017, posso tornare al mio
precedente piano?
Si, è possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente.
7. Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito
alla definizione agevolata e non pago o pago in ritardo una delle rate successive alla prima, potrei
tornare al mio precedente piano?
No, con il pagamento della prima rata della definizione agevolata, fissata a luglio 2017, il piano di
rateizzazione viene automaticamente revocato. Non è pertanto possibile riprendere i pagamenti del
piano di rateizzazione precedente se si paga in misura ridotta, o in ritardo una delle rate successive alla
prima.
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8. Risiedo in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Ho
ancora tempo per aderire alla definizione agevolata?
Si, il Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017, dispone che per i
residenti in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, le
scadenze e i termini relativi alla definizione agevolata, sono prorogati di un anno. In particolare, la data
entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione di adesione è il 21 aprile 2018. Sono prorogate di un
anno anche tutte le altre scadenze previste per la definizione agevolata, comprese quelle relative ai
pagamenti.
9. Risiedo in uno nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Come posso presentare la domanda?
Per aderire è necessario collegarsi al sito www.gruppoequitalia.it, scaricare il modulo DA1, compilarlo
in ogni sua parte e inviarlo con una semplice e-mail o con la posta elettronica certificata (agli indirizzi
presenti sul modulo stesso e pubblicati sul portale di Equitalia) o, infine, rivolgersi ai nostri sportelli.
CANONE RAI NELLA BOLLETTA ELETTRICA 2017: AUMENTANO GLI ABBONATI
Aumenta di 5.5 milioni il numero di abbonati RAI. Pubblicati i dati del 2016 sul canone Rai nella
bolletta elettrica
Canone Rai nella bolletta elettrica: i dati del 2016 sono stati resi noti dal Direttore dell'Agenzia delle
Entrate Rossella Orlandi. Com'è noto, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di
detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica. Per superare tale presunzione
i contribuenti che non detengono un televisore, devono presentare una dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi del D.P.R 445/2000, che ha validità annuale. La stessa legge di stabilità ha previsto
nuove modalità di pagamento del canone tv che, per i titolari di utenza elettrica nel luogo di residenza,
avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, in dieci rate mensili, da
gennaio ad ottobre di ogni anno.
Dai dati del 2016 risulta addebitato nel 2016 un importo pari a circa 2.268 milioni di euro, di cui risulta
riscossa, entro il 31 dicembre 2016, una somma pari a circa 2.143 milioni di euro. Emerge, quindi, che
solo il 5% dell’importo complessivamente addebitato non è stato pagato dai cittadini entro il 31
dicembre 2016, percentuale sostanzialmente in linea con il tasso di morosità per i consumi di energia
elettrica e fermo restando che parte di tali somme non pagate potranno ancora essere riscosse nel 2017
a seguito delle attività di sollecito.
Dai primi risultati disponibili è evidente come nel 2016 ci sia stato un notevole recupero di
gettito (da 16,5 milioni di abbonati nel 2015 si è passati a circa 22 milioni di soggetti addebitati nel
2016) che ha già consentito, tra l’altro, una significativa riduzione dell’importo del canone annuo per i
cittadini, passato da 113,5 euro nel 2015 a 100 euro nel 2016 e a 90 euro nel 2017.
5 PER MILLE 2017: BENEFICIARI E CALENDARIO DELLE SCADENZE
Elenchi provvisori dei beneficiari ammessi al 5 per mille e calendario delle scadenze
Nel 2017 le richieste dei potenziali beneficiari del 5 per mille arrivano infatti a 56.581 e le liste
provvisorie degli aspiranti alla ripartizione dei fondi sono dal 12 maggio 2017 consultabili sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della sezione “Documentazione - 5 per mille - 5 per
mille anno finanziario 2017”.
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Gli elenchi dei richiedenti per il 2017 comprendono quattro categorie:
• enti del volontariato,
• ricerca scientifica e dell’Università,
• ricerca sanitaria
• associazioni sportive dilettantistiche.
Si ricorda inoltre, che i cittadini possono destinare il 5 per mille a sostegno delle attività sociali svolte
dal proprio Comune di residenza e al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici, a favore degli enti presenti nell’elenco pubblicato sul sito del
MIBACT.
Le date utili per le associazioni ed enti del volontariato, nonché per le associazioni sportive
dilettantistiche, candidati al contributo sono sintetizzate nella tabella seguente.
22
maggio
termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate delle richieste di correzione di
errori di iscrizione negli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle
associazioni sportive dilettantistiche
30
giugno
termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni sostitutive da parte
degli enti del volontariato e all’Ufficio del Coni territorialmente competente da parte
delle associazioni sportive dilettantistiche per i nuovi iscritti del 2017 che non sono
presenti nell’elenco permanente degli iscritti
2
ottobre
termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione per il 2017 e/o delle
successive integrazioni documentali
RIFORMA DEL TERZO SETTORE 2017 E DELL’IMPRESA SOCIALE 2017
Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille nei decreti legislativi approvati nel Consiglio dei
Ministri
Il Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2017 ha approvato, in esame preliminare, tre decreti
legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106). Di seguito il testo del
comunicato stampa con le principali novità.
1. Codice del Terzo settore
Il nuovo Codice riordina la normativa riguardante gli enti del Terzo settore. In questa prospettiva, le
amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra
i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività
scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di
volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore
nelle attività di sensibilizzazione e promozione. Per prima cosa, sono definiti gli enti del Terzo
settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti
filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e
in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante
lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Sono altresì
puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in
via esclusiva o principale.
Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità,
ai diversi enti che compongono il Terzo settore.
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In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito
internet il bilancio sociale, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati.
Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice
introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra
lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione
annua lorda. Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono
istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo
settore”.
2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via
stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e
favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro
attività. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni sanitarie riconducibili ai
Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la
cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e
l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare
almeno il 70% dei ricavi complessivi.
In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al 50%
degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi
precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle
variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il
periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla
distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura
comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e
mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza,
l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale,
da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Si intensificano, poi, i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello
minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva
dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il
diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli
organi di amministrazione e di controllo.
3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef)
Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso
permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la
razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per
l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione
dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso
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un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per
il mancato rispetto dei citati obblighi.
Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio,
estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Il decreto, inoltre,
prevede una serie di obblighi di trasparenza ed informazione, sia per i soggetti beneficiari che per
l’amministrazione erogatrice.
LE NUOVE ALIQUOTE COMUNALI
Segnaliamo che il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato l'elenco delle aliquote comunali;
pertanto, se i collaboratori sportivi di un Centro gestito con una ASD/SSD (istruttori e
amministrativi) hanno superato la soglia dei compensi pari a 7.500,00 € dall'inizio del 2017, si
dovranno prendere in considerazione i nuovi valori descritti nelle delibere comunali per il calcolo
delle ritenute.
Si ricorda che deve essere il collaboratore a comunicare al Centro sportivo di aver superato tale
soglia e si consiglia di allegare alla ricevuta di pagamento del compenso un'autocertificazione firmata
dallo stesso collaboratore che sollevi il Centro dal non essere a conoscenza di questa particolarità.
Ecco un esempio di calcolo di un compenso sportivo con le ritenute.
Supponiamo che il collaboratore abiti a Ravenna e che abbia percepito finora un compenso totale di
7.200,00 euro.
La prossima ricevuta di 1.000,00 euro dovrà essere così calcolata:
Imponibile IRPEF su cui calcolare le imposte = 700,00 € (7.200,00 + 1.000,00 - 7.500,00)
Aliquota IRPEF 23% = 161,00 €
Aliquota regionale dell'Emilia Romagna 1,33% = 9,31 €
Aliquota comunale di Ravenna 0,55% = 3,85 €
Totale NETTO da pagare al collaboratore = 825,84 € (1.000,00 - 161,00 - 9,31 - 3,85)
Bisogna tenere presente che alcuni comuni hanno stabilito un'esenzione entro un certo ammontare (la
soglia di Roma ad esempio è 12.000,00 €, quella di Milano è 21.000,00 €); quindi, se il collaboratore
non supera quell'importo totale, non è necessario calcolare la ritenuta comunale. Attenzione però: in
caso di eccedenza del reddito oltre quell’importo, l’addizionale IRPEF comunale si paga per
intero, per cui quel limite non funziona come franchigia.
FITNESS: IL MERCATO EUROPEO E’ IL PRIMO AL MONDO
Con 56 milioni di iscritti ad un club ed un giro d’affari pari a 26,3 miliardi di euro, il mercato europeo
delle palestre guida la graduatoria planetaria, davanti agli USA.
Il mercato europeo delle palestre guida la graduatoria mondiale con i suoi 56 milioni di iscritti ai club
e un giro d'affari complessivo pari a 26,3 miliardi di euro.
Si tratta di numeri emersi in occasione dell'edizione 2017 dello European Health & Fitness Market
Report, lo studio annualmente condotto da EuropeActive e Deloitte per fare uno spaccato del
mercato del fitness in Europa.
Dall'ultima analisi è affiorato che, nel 2016, i cittadini europei iscritti ad un club erano ben 56 milioni,
il 4,4% in più rispetto all’anno precedente. Il giro d’affari generato da questo mercato ha raggiunto i
26,3 miliardi di euro, ovvero un + 3,1% rispetto al 2015.
Questi numeri, svelati nel corso della quarta edizione dello European Health & Fitness Forum,
svoltosi a Colonia lo scorso 5 aprile, dicono che quello europeo è il maggiore mercato del fitness a
livello mondiale, davanti agli Stati Uniti.
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Il Paese europeo che conta il maggior numero di “appassionati” è la Germania, con i suoi 10,08
milioni di iscritti agli 8.800 fitness club dislocati su tutto il territorio nazionale. Un tedesco su otto
frequenta una palestra, generando, secondo le stime della DSSV (l’associazione tedesca degli operatori
del fitness), un giro d’affari pari a 5,05 miliardi di euro.
REDDITOMETRO: E’ SUFFICIENTE DIMOSTRARE LA DISPONIBILITA’ DEI REDDITI E
LA DURATA
L'eredità può frenare l'accertamento sintetico basato su redditometro, lo ha stabilito la Cassazione con
l’ordinanza del 9 maggio 2017 n. 11388.
Ai fini dell’accertamento da vecchio redditometro occorre fornire la prova che il contribuente abbia
avuto la disponibilità di determinate somme e che le stesse non siano state investite altrove; lo ha
stabilito la Cassazione con l’ordinanza del 9 maggio 2017 n. 11388, con la quale ha respinto il ricorso
dell’Agenzia delle Entrate.
Il caso in questione trae origine da un accertamento da vecchio redditometro; in particolare, secondo
l’Agenzia delle Entrate alcuni investimenti rappresentativi di capacità contributiva non erano
giustificati dalle disponibilità finanziarie e dai redditi dichiarati dal contribuente, giustificate con la
dismissione di immobilizzazioni finanziarie, un indennizzo per decesso del coniuge, l’eredità paterna
nonché una rendita annua dell’INAIL.
I giudici della Cassazione hanno ricordato che secondo un orientamento consolidato di quest'ultima (n.
1455/2016), il contribuente non è tenuto a fornire alcuna prova sull’effettiva destinazione del
reddito esente o sottoposto a tassazione separata, ma l’unica dimostrazione è legata alla mera
esistenza di tali redditi.
In ipotesi di accertamento sintetico, quindi, è sufficiente che il soggetto accertato dia prova con
idonea documentazione dell’entità di tali disponibilità e della durata del loro possesso (Cass. n.
8955/14).
L’orientamento in tal senso pare ormai consolidato, superando così definitivamente alcune più remote
pronunce. Era stato affermato, infatti, che al fine della prova contraria per giustificare gli investimenti
patrimoniali, occorresse la dimostrazione dell’effettivo esborso, ossia che l’acquisto fosse stato
eseguito con un determinato reddito.
È, invece, sufficiente l’esibizione degli estratti conto idonei a dimostrare la durata del possesso
dei redditi in questione e, quindi, che astrattamente le spese considerate in sede di accertamento siano
state possibili con tali disponibilità; infatti, con una recente pronuncia (Cass. 8995/2014) sono stati
ulteriormente chiariti i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un
accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, che ha specificato che “a norma del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non
impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito
determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi
soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che
“l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”.
La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero
soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi
sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova
documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).
10
In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità
di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia
finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per
consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al
contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per
finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento
finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di
vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati.
RAPPORTO IMMOBILIARE 2017: CANONI STABILI E CONCORDATI IN AUMENTO
Il mercato degli affitti residenziali evidenzia che ben oltre il 50% riguarda i contratti ordinari di lungo
periodo; a seguire, gli agevolati, i transitori e, infine, quelli per studenti
Il Rapporto immobiliare 2017, curato dall’Osservatorio del mercato immobiliare e è stato presentato
ieri 15 maggio nel corso di un evento che si è svolto presso la sede dell’Abi, e contiene anche
quest’anno una parte dedicata al mercato delle locazioni.
Il Rapporto è articolato, come ormai di consueto, sui seguenti capitoli:
1. le compravendite : andamenti dei volumi di compravendite di abitazioni e delle pertinenze
(magazzini, box e posti auto in gran parte collegati al settore residenziale); l’analisi delle
compravendite per classi dimensionali, superfici complessive e medie delle abitazioni oggetto di
compravendita; il valore del volume di scambio delle abitazioni (fatturato); gli andamenti dei volumi di
compravendite della nuda proprietà delle abitazioni;
2. i mutui ipotecari : le principali caratteristiche dei prestiti erogati dagli istituti di credito
tramite mutuo ipotecario, limitatamente a quelli per cui l’ipoteca è accesa sulla stessa abitazione
acquistata, relativamente al numero di abitazioni acquistate con tale strumento di finanziamento, al
complessivo capitale erogato, al capitale erogato mediamente per unità abitativa, alla durata e al tasso
di interesse medio iniziale pattuito;
3. i principali dati regionali (compravendite e i mutui ipotecari);
4. l’analisi dei dati nelle principali città (compravendite e mutui ipotecari);
5. le locazioni, con un’analisi dei principali sotto mercati in cui possono essere distinti.
In merito all'analisi del mercato degli affitti delle abitazioni in Italia, eseguita, anche quest’anno,
sulla base dei nuovi contratti di locazione degli immobili ad uso residenziale registrati nel corso del
2016 presso l’Agenzia delle Entrate, le informazioni provengono dai nuovi contratti registrati presso
l’Agenzia delle Entrate nel corso dell’anno appena trascorso, arricchiti con i dati rinvenibili presso gli
archivi catastali e le banche dati dell’Omi.
Per tenere conto della complessità, sia normativa che fiscale, che caratterizza le locazioni, considerati
anche i limiti legati alla natura amministrativa delle fonti, si è suddiviso il mercato residenziale
combinando, durata e agevolazioni, in 4 segmenti:
• ordinario transitorio: Contratti non agevolati con durata da 1 anno e inferiore a 3 anni
• ordinario lungo periodo; Contratti non agevolati con durata a partire da 3 anni
• agevolato per studenti: Contratti agevolati con durata maggiore di 1 anno e inferiore a 3 anni
• e agevolato concordato: Contratti agevolati con durata a partire da 3 anni.
Complessivamente, le abitazioni locate nel 2016 ammontano a circa il 5,6 % dello stock
potenzialmente disponibile, cui corrispondono oltre 4, 6 miliardi di euro di canone totale per quasi 76
milioni di metri quadrati di superficie delle abitazioni prese in affitto.
11
La superficie media dell’abitazione locata si colloca intorno ai 92 metri quadrati con un canone
annuo medio per unità di superficie pari a 60,7 €/m2, in aumento dello 0,3 % rispetto al 2016.
La composizione del mercato degli affitti residenziali evidenzia che ben oltre il 50% riguarda il
segmento dei contratti ordinari di lungo periodo sia in termini di numero di abitazioni, che di
canone generato.
Circa un quarto del mercato è costituito da contratti agevolati con durata superiore ai tre anni,
segmento, questo, in ascesa di oltre 3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Segue il segmento
dell’ordinario transitorio con un peso intorno al 17%, mentre inferiore al 3% è la componente dei
contratti agevolati stipulati con studenti la cui incidenza è, comunque, superiore in termini monetari
che quantitativi.
JOBS ACT LAVORATORI AUTONOMI 2017: CLAUSOLE E CONDOTTE ABUSIVE
Modifica unilaterale del contratto, rifiuto della forma scritta, recesso senza preavviso e pagamento oltre
i 60 giorni tra le clausole e le condotte abusive per il Jobs act
Con l’articolo 3 del Jobs act lavoratori autonomi, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, vengono considerate abusive e prive di effetto alcune clausole che danneggiano il lavoratore.
In queste ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un
tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati. In generale, vengono considerate abusive le
clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del
contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso
senza congruo preavviso; le clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a
sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di
pagamento e il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
In pratica, sono abusivi:
• la modifica unilaterale del contratto del committente
• il recesso senza congruo preavviso nel caso di contratto con prestazione continuativa
• il pagamento oltre i 60 giorni
• il contratto non in forma scritta.
JOBS ACT 2017 LAVORATORI AUTONOMI: AGEVOLAZIONI NEGLI APPALTI
Incentivi per la partecipazione dei lavoratori autonomi negli appalti pubblici e privati e nella
partecipazione a bandi per l'assegnazione di incarichi
Le amministrazioni pubbliche in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei
lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di
incarichi personali di consulenza o ricerca,
• favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche,
• favorendo la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
La novità più importante dell’articolo 12 del Jobs act è nel comma 2, dove è previsto che i lavoratori
autonomi - di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo
che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile - siano equiparati alle
piccole e medie imprese (PMI) ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui
fondi strutturali europei.
Il comma 3, inoltre, prevede che, per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere
all’assegnazione di incarichi ed appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività
professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
12
• di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di
imprese, in forma di reti miste;
• di costituire consorzi stabili professionali;
• di costituire associazioni temporanee professionali.
IVA NON VERSATA: NE RISPONDE CHI E’ IN CARICA ALLA SCADENZA
La responsabilità per il reato di omesso versamento dell’Iva appartiene a chi è il legale rappresentante
al termine ultimo per il versamento dell'imposta
La Corte di Cassazione, con la sentenza 18834 del 19 aprile 2017, ha chiarito che la responsabilità
penale per il reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’articolo 10-ter del Dlgs
74/2000, appartiene al soggetto che ricopre la carica sociale di legale rappresentante al momento del
termine ultimo per il versamento dell’imposta.
Nella vicenda processuale, il Tribunale di Milano condannava, per il reato di omesso versamento
dell'IVA, il legale rappresentante di una Società nel periodo 6 ottobre - 30 dicembre 2009, per aver
omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione Iva relativa
all’anno d’imposta 2009. Il soggetto condannato impugnava in quanto aveva assunto la carica
sociale solo in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione IVA, redatta da un
altro soggetto, la quale non evidenziava il debito Iva.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure basate sul rilievo dell’assunzione della carica
sociale in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione e dell’assenza della
“esposizione” del debito Iva nella medesima. Infatti, come chiarito dai giudici, per il reato di omesso
versamento, occorre fare riferimento al momento in cui la legge fissa il termine ultimo per il
versamento dell’imposta; è, quindi, sul legale rappresentante a tale data che grava l’obbligazione
tributaria.
COMUNICAZIONI IVA: PROROGA IN ARRIVO AL 12 GIUGNO
Invio dei dati liquidazioni periodiche IVA: il MEF ha annunciato l'arrivo di un decreto con la proroga
dal 31 maggio 2017 al 12 giugno 2017
Invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA in scadenza. La scadenza per il primo invio,
infatti, è prevista per il 31 maggio 2017, ma potrebbe slittare di 12 giorni. Il Ministero dell'Economia
e delle Finanze ha fatto sapere che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima
emanazione conterrà l'attesa e molto richiesta proroga al 12 giugno 2017.
Com'è noto, l'invio delle comunicazioni IVA è stato previsto dal decreto fiscale 193/2016 collegato alla
Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016), ma ci sono state notevoli difficoltà sulle tempistiche. Infatti, il
27 marzo 2017 è stato approvato il Provvedimento con il modello e le istruzioni, ma solo il 4 maggio è
stato messo a disposizione il software per la compilazione ed il controllo dei file.
Infine, il 10 maggio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio gratuito per generare ed
inviare i files con i dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, per i contribuenti e gli intermediari
che devono condividere con l’Amministrazione finanziaria i dati di sintesi delle operazioni di
liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento.
Non sono mancate nel frattempo numerose critiche e lamentele per tali ritardi da parte dei
professionisti, tra cui la richiesta della proroga.
13
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza
Studio Cassinis
STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati
Corso di Porta Nuova, 15
20121 Milano
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Delibera coni-10.05.2017Delibera coni-10.05.2017
Delibera coni-10.05.2017
 
Newsletter Sportiva aprile 2017
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Newsletter Sportiva febbraio 2017
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Lettera fiscale dicembre 2017
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Newsletter Sportiva maggio 2017

  • 1. 1 Milano, 19 maggio 2017 VI ASPETTIAMO AL NOSTRO STAND AL PADIGLIONE D2 A RIMINI WELLNESS DALL’1 AL 4 GIUGNO 2017!! DELIBERA CONI 10 MAGGIO 2017 Il Consiglio Nazionale CONI, con delibera del 10 maggio 2017, ha integrato l’elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con la dizione “skyrunning”. In allegato trasmettiamo sia la Delibera, sia l’Allegato con l’elenco delle discipline sportive. Si ricorda, come già anticipato in una precedente nostra Newsletter, che la nuova elencazione avrà efficacia a partire dalla scadenza della prima riaffiliazione compresa nel periodo dal 2 gennaio 2017 al 1° gennaio 2018. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, gli effetti della Delibera decorreranno dal 1° gennaio 2018, ma risulteranno anticipati per le ASD/SSD che hanno il periodo d’imposta “sportivo” (ad esempio 1° settembre – 31 agosto). A partire dalle prossime riaffiliazioni, quindi, i soggetti che non svolgono attività sportive che rientrano negli elenchi stilati dal Coni, verranno esclusi dall’iscrizione nel Registro Coni, e le ASD/SSD che svolgeranno sia attività riconosciute sia attività non riconosciute, potranno mantenere l’iscrizione al Registro, ma le attività svolte non riconosciute non godranno delle agevolazioni specifiche. Di conseguenza, i soggetti che verranno esclusi dal Registro Coni non potranno più corrispondere i compensi per attività sportive dilettantistiche disciplinati dall’art. 67 comma 1, lettera m) del TUIR. Per quanto riguarda poi i rapporti con gli associati, non si registreranno modifiche di rilievo. Qualora, infatti, non siano più considerate ASD i sodalizi esclusi dal Registro Coni, andranno comunque qualificati come enti associativi di tipo culturale e potranno continuare ad applicare l’agevolazione che consente la decommercializzazione dei servizi resi, anche dietro corrispettivo, ad associati o tesserati. Per quanto riguarda, invece, le SSD, non sarà più possibile applicare la decommercializzazione dei servizi resi a tesserati, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate riservate solo agli enti sportivi dilettantistici. Per i soggetti che perdono la qualifica di “sportiva”, cesseranno di essere compresi nel Registro Coni e verranno meno le agevolazioni disposte dall’art. 25 della Legge 133/1999, ovvero tutti gli incassi verranno assoggettati ad imposte dirette ed indirette. A proposito del regime forfettario, si segnala che la cancellazione dal Registro Coni non ha influenze in relazione all’applicazione della legge 398/1991 che si riferisce, in generale, oltre che alle ASD, a tutte le associazioni senza scopo di lucro. Discorso diverso, invece, per le SSD che non potendo più essere qualificate come “sportive dilettantistiche”, non potranno più applicare le disposizioni della Legge 398/1991, non essendo per loro prevista un’alternativa all’interno del regime forfettario.
  • 2. 2 In linea generale, inoltre, per i soggetti che non sono più qualificati come “sportivi dilettantistici” decadono tutte le agevolazioni previste per le imprese “minori”, ovvero esonero dal pagamento dell’imposta di registro su determinati atti direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, esonero dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta sugli spettacoli (esonero dall’obbligo di emissione del titolo di accesso a manifestazioni spettacolistiche a carattere sportivo mediante biglietteria automatizzata o misuratore fiscale). Infine, va segnalato che chi viene cancellato dal Registro Coni, non potrà consentire agevolazioni fiscali ai soggetti che finanziano l’attività. Si tratta, in primo luogo, della detrazione fiscale del 19% per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni. LIQUIDAZIONE IVA IN SCADENZA IL 31 MAGGIO 2017: ANNUNCIATA LA PROROGA Comunicazioni IVA 31 maggio: annunciato dal Viceministro all'Economia il rinvio di 10-15 giorni. Annunciata dal Viceministro all’Economia Luigi Casero la proroga amministrativa per le comunicazioni IVA in scadenza il 31 maggio 2017. La proroga dovrà essere ufficializzata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che si concretizzerà probabilmente con un rinvio tecnico di 10-15 giorni in cui non saranno applicate sanzioni. Le modalità di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA sono state, poi, oggetto di chiarimenti. MOD. 730/2017: CREDITO D’IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO Sisma 2009: ecco come indicare nella dichiarazione dei redditi 2017 il contributo per la ricostruzione e la riparazione dell'abitazione principale e degli altri immobili. Nella dichiarazione dei redditi 2017 i contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 dell'Abruzzo, possono indicare l'eventuale credito d'imposta concesso per la ricostruzione o la riparazione dell'abitazione principale e degli altri immobili. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 7/E del 04.04.2017, il contributo spetta per: • la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati o per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta. Il credito per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall'anno d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta. Nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d'imposta risulti superiore all’imposta netta, il credito che non trova capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione da presentare nel 2017 (nel rigo G5 colonna 2 del 730/2017) andrà indicata l’ottava rata. • la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2017). Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote annuali costanti. Il credito d‘imposta è riconosciuto limitatamente all'imposta netta, nel limite complessivo di euro 80.000,00. Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017 (nel rigo G6 colonna 2 del 730/2017) andrà indicata l'ottava rata. In generale, per accedere al contributo i soggetti interessati devono aver presentato al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare/ricostruire o da acquistare, una domanda conforme al modello previsto dalle ordinanze specificando la modalità di concessione del contributo. Se la modalità prescelta è quella del credito d'imposta, questo compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura.
  • 3. 3 Tuttavia, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore a euro 25.000, i pagamenti potevano essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili. ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: EQUITALIA PUBBLICA LE FAQ Equitalia pubblica le risposte alle FAQ sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, scaduta il 21 aprile 2017 tranne per i contribuenti colpiti dagli eventi sismici Il 21 aprile 2017 sono scaduti i termini per aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Il Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017 proroga al prossimo 15 giugno il termine entro cui Equitalia deve comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute. Chi ha aderito entro lo scorso 21 aprile alla Definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Equitalia, come previsto dalla legge, dovrà inviare a tutti coloro che hanno aderito, una comunicazione entro il prossimo 15 giugno specificando: • quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata; • l’ammontare dell’importo dovuto; • la scadenza delle eventuali rate. Equitalia ha pubblicato le seguenti FAQ e le seguenti risposte: 1.Sono scaduti i termini per aderire alla Definizione agevolata? Si, l’ultimo giorno utile per aderire era il 21 aprile scorso, come previsto dal Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017. Fanno eccezione i residenti in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali le scadenze e i relativi termini sono prorogati di un anno (vedi anche Faq 8 e 9). 2. Ho aderito alla Definizione agevolata. Cosa succede ora? Equitalia, come previsto dalla legge, dovrà inviare a tutti coloro che hanno aderito una comunicazione entro il prossimo 15 giugno specificando: • quali debiti rientrano effettivamente nella definizione agevolata; • l’ammontare dell’importo dovuto; • la scadenza delle eventuali rate. La comunicazione conterrà anche i relativi bollettini di pagamento.
  • 4. 4 3. Ho aderito alla Definizione agevolata, posso pagare in un’unica soluzione o anche in più rate? La legge consente di pagare: • in un’unica soluzione; • a rate, da 1 fino ad un massimo di 5. In quest’ultimo caso il 70% del dovuto sarà pagato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018. In entrambe le situazioni, la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata nel mese di luglio 2017. Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione DA1, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. 4. Come e dove posso pagare? È possibile pagare: • dal portale di Equitalia e dall’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa; • con la domiciliazione bancaria; • presso le filiali bancarie; • agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL; • con il proprio internet banking; • agli uffici postali; • nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica; • ai nostri sportelli. 5. Ho aderito alla Definizione agevolata, cosa succede se non pago o se pago in ritardo una rata del piano? La norma prevede che chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. 6. Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito alla definizione agevolata e non pago la prima rata di luglio 2017, posso tornare al mio precedente piano? Si, è possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente. 7. Ho un piano di rateizzazione attivo di cui ho pagato tutte le rate al 31/12/2016. Se ho aderito alla definizione agevolata e non pago o pago in ritardo una delle rate successive alla prima, potrei tornare al mio precedente piano? No, con il pagamento della prima rata della definizione agevolata, fissata a luglio 2017, il piano di rateizzazione viene automaticamente revocato. Non è pertanto possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente se si paga in misura ridotta, o in ritardo una delle rate successive alla prima.
  • 5. 5 8. Risiedo in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Ho ancora tempo per aderire alla definizione agevolata? Si, il Decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 45/2017, dispone che per i residenti in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, le scadenze e i termini relativi alla definizione agevolata, sono prorogati di un anno. In particolare, la data entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione di adesione è il 21 aprile 2018. Sono prorogate di un anno anche tutte le altre scadenze previste per la definizione agevolata, comprese quelle relative ai pagamenti. 9. Risiedo in uno nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Come posso presentare la domanda? Per aderire è necessario collegarsi al sito www.gruppoequitalia.it, scaricare il modulo DA1, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo con una semplice e-mail o con la posta elettronica certificata (agli indirizzi presenti sul modulo stesso e pubblicati sul portale di Equitalia) o, infine, rivolgersi ai nostri sportelli. CANONE RAI NELLA BOLLETTA ELETTRICA 2017: AUMENTANO GLI ABBONATI Aumenta di 5.5 milioni il numero di abbonati RAI. Pubblicati i dati del 2016 sul canone Rai nella bolletta elettrica Canone Rai nella bolletta elettrica: i dati del 2016 sono stati resi noti dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi. Com'è noto, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica. Per superare tale presunzione i contribuenti che non detengono un televisore, devono presentare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R 445/2000, che ha validità annuale. La stessa legge di stabilità ha previsto nuove modalità di pagamento del canone tv che, per i titolari di utenza elettrica nel luogo di residenza, avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Dai dati del 2016 risulta addebitato nel 2016 un importo pari a circa 2.268 milioni di euro, di cui risulta riscossa, entro il 31 dicembre 2016, una somma pari a circa 2.143 milioni di euro. Emerge, quindi, che solo il 5% dell’importo complessivamente addebitato non è stato pagato dai cittadini entro il 31 dicembre 2016, percentuale sostanzialmente in linea con il tasso di morosità per i consumi di energia elettrica e fermo restando che parte di tali somme non pagate potranno ancora essere riscosse nel 2017 a seguito delle attività di sollecito. Dai primi risultati disponibili è evidente come nel 2016 ci sia stato un notevole recupero di gettito (da 16,5 milioni di abbonati nel 2015 si è passati a circa 22 milioni di soggetti addebitati nel 2016) che ha già consentito, tra l’altro, una significativa riduzione dell’importo del canone annuo per i cittadini, passato da 113,5 euro nel 2015 a 100 euro nel 2016 e a 90 euro nel 2017. 5 PER MILLE 2017: BENEFICIARI E CALENDARIO DELLE SCADENZE Elenchi provvisori dei beneficiari ammessi al 5 per mille e calendario delle scadenze Nel 2017 le richieste dei potenziali beneficiari del 5 per mille arrivano infatti a 56.581 e le liste provvisorie degli aspiranti alla ripartizione dei fondi sono dal 12 maggio 2017 consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della sezione “Documentazione - 5 per mille - 5 per mille anno finanziario 2017”.
  • 6. 6 Gli elenchi dei richiedenti per il 2017 comprendono quattro categorie: • enti del volontariato, • ricerca scientifica e dell’Università, • ricerca sanitaria • associazioni sportive dilettantistiche. Si ricorda inoltre, che i cittadini possono destinare il 5 per mille a sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza e al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, a favore degli enti presenti nell’elenco pubblicato sul sito del MIBACT. Le date utili per le associazioni ed enti del volontariato, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, candidati al contributo sono sintetizzate nella tabella seguente. 22 maggio termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate delle richieste di correzione di errori di iscrizione negli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche 30 giugno termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e all’Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche per i nuovi iscritti del 2017 che non sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2 ottobre termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione per il 2017 e/o delle successive integrazioni documentali RIFORMA DEL TERZO SETTORE 2017 E DELL’IMPRESA SOCIALE 2017 Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille nei decreti legislativi approvati nel Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2017 ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106). Di seguito il testo del comunicato stampa con le principali novità. 1. Codice del Terzo settore Il nuovo Codice riordina la normativa riguardante gli enti del Terzo settore. In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione. Per prima cosa, sono definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale. Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore.
  • 7. 7 In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati. Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”. 2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70% dei ricavi complessivi. In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano, poi, i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo. 3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso
  • 8. 8 un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi. Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza ed informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. LE NUOVE ALIQUOTE COMUNALI Segnaliamo che il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato l'elenco delle aliquote comunali; pertanto, se i collaboratori sportivi di un Centro gestito con una ASD/SSD (istruttori e amministrativi) hanno superato la soglia dei compensi pari a 7.500,00 € dall'inizio del 2017, si dovranno prendere in considerazione i nuovi valori descritti nelle delibere comunali per il calcolo delle ritenute. Si ricorda che deve essere il collaboratore a comunicare al Centro sportivo di aver superato tale soglia e si consiglia di allegare alla ricevuta di pagamento del compenso un'autocertificazione firmata dallo stesso collaboratore che sollevi il Centro dal non essere a conoscenza di questa particolarità. Ecco un esempio di calcolo di un compenso sportivo con le ritenute. Supponiamo che il collaboratore abiti a Ravenna e che abbia percepito finora un compenso totale di 7.200,00 euro. La prossima ricevuta di 1.000,00 euro dovrà essere così calcolata: Imponibile IRPEF su cui calcolare le imposte = 700,00 € (7.200,00 + 1.000,00 - 7.500,00) Aliquota IRPEF 23% = 161,00 € Aliquota regionale dell'Emilia Romagna 1,33% = 9,31 € Aliquota comunale di Ravenna 0,55% = 3,85 € Totale NETTO da pagare al collaboratore = 825,84 € (1.000,00 - 161,00 - 9,31 - 3,85) Bisogna tenere presente che alcuni comuni hanno stabilito un'esenzione entro un certo ammontare (la soglia di Roma ad esempio è 12.000,00 €, quella di Milano è 21.000,00 €); quindi, se il collaboratore non supera quell'importo totale, non è necessario calcolare la ritenuta comunale. Attenzione però: in caso di eccedenza del reddito oltre quell’importo, l’addizionale IRPEF comunale si paga per intero, per cui quel limite non funziona come franchigia. FITNESS: IL MERCATO EUROPEO E’ IL PRIMO AL MONDO Con 56 milioni di iscritti ad un club ed un giro d’affari pari a 26,3 miliardi di euro, il mercato europeo delle palestre guida la graduatoria planetaria, davanti agli USA. Il mercato europeo delle palestre guida la graduatoria mondiale con i suoi 56 milioni di iscritti ai club e un giro d'affari complessivo pari a 26,3 miliardi di euro. Si tratta di numeri emersi in occasione dell'edizione 2017 dello European Health & Fitness Market Report, lo studio annualmente condotto da EuropeActive e Deloitte per fare uno spaccato del mercato del fitness in Europa. Dall'ultima analisi è affiorato che, nel 2016, i cittadini europei iscritti ad un club erano ben 56 milioni, il 4,4% in più rispetto all’anno precedente. Il giro d’affari generato da questo mercato ha raggiunto i 26,3 miliardi di euro, ovvero un + 3,1% rispetto al 2015. Questi numeri, svelati nel corso della quarta edizione dello European Health & Fitness Forum, svoltosi a Colonia lo scorso 5 aprile, dicono che quello europeo è il maggiore mercato del fitness a livello mondiale, davanti agli Stati Uniti.
  • 9. 9 Il Paese europeo che conta il maggior numero di “appassionati” è la Germania, con i suoi 10,08 milioni di iscritti agli 8.800 fitness club dislocati su tutto il territorio nazionale. Un tedesco su otto frequenta una palestra, generando, secondo le stime della DSSV (l’associazione tedesca degli operatori del fitness), un giro d’affari pari a 5,05 miliardi di euro. REDDITOMETRO: E’ SUFFICIENTE DIMOSTRARE LA DISPONIBILITA’ DEI REDDITI E LA DURATA L'eredità può frenare l'accertamento sintetico basato su redditometro, lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza del 9 maggio 2017 n. 11388. Ai fini dell’accertamento da vecchio redditometro occorre fornire la prova che il contribuente abbia avuto la disponibilità di determinate somme e che le stesse non siano state investite altrove; lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza del 9 maggio 2017 n. 11388, con la quale ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Il caso in questione trae origine da un accertamento da vecchio redditometro; in particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate alcuni investimenti rappresentativi di capacità contributiva non erano giustificati dalle disponibilità finanziarie e dai redditi dichiarati dal contribuente, giustificate con la dismissione di immobilizzazioni finanziarie, un indennizzo per decesso del coniuge, l’eredità paterna nonché una rendita annua dell’INAIL. I giudici della Cassazione hanno ricordato che secondo un orientamento consolidato di quest'ultima (n. 1455/2016), il contribuente non è tenuto a fornire alcuna prova sull’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata, ma l’unica dimostrazione è legata alla mera esistenza di tali redditi. In ipotesi di accertamento sintetico, quindi, è sufficiente che il soggetto accertato dia prova con idonea documentazione dell’entità di tali disponibilità e della durata del loro possesso (Cass. n. 8955/14). L’orientamento in tal senso pare ormai consolidato, superando così definitivamente alcune più remote pronunce. Era stato affermato, infatti, che al fine della prova contraria per giustificare gli investimenti patrimoniali, occorresse la dimostrazione dell’effettivo esborso, ossia che l’acquisto fosse stato eseguito con un determinato reddito. È, invece, sufficiente l’esibizione degli estratti conto idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in questione e, quindi, che astrattamente le spese considerate in sede di accertamento siano state possibili con tali disponibilità; infatti, con una recente pronuncia (Cass. 8995/2014) sono stati ulteriormente chiariti i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, che ha specificato che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).
  • 10. 10 In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. RAPPORTO IMMOBILIARE 2017: CANONI STABILI E CONCORDATI IN AUMENTO Il mercato degli affitti residenziali evidenzia che ben oltre il 50% riguarda i contratti ordinari di lungo periodo; a seguire, gli agevolati, i transitori e, infine, quelli per studenti Il Rapporto immobiliare 2017, curato dall’Osservatorio del mercato immobiliare e è stato presentato ieri 15 maggio nel corso di un evento che si è svolto presso la sede dell’Abi, e contiene anche quest’anno una parte dedicata al mercato delle locazioni. Il Rapporto è articolato, come ormai di consueto, sui seguenti capitoli: 1. le compravendite : andamenti dei volumi di compravendite di abitazioni e delle pertinenze (magazzini, box e posti auto in gran parte collegati al settore residenziale); l’analisi delle compravendite per classi dimensionali, superfici complessive e medie delle abitazioni oggetto di compravendita; il valore del volume di scambio delle abitazioni (fatturato); gli andamenti dei volumi di compravendite della nuda proprietà delle abitazioni; 2. i mutui ipotecari : le principali caratteristiche dei prestiti erogati dagli istituti di credito tramite mutuo ipotecario, limitatamente a quelli per cui l’ipoteca è accesa sulla stessa abitazione acquistata, relativamente al numero di abitazioni acquistate con tale strumento di finanziamento, al complessivo capitale erogato, al capitale erogato mediamente per unità abitativa, alla durata e al tasso di interesse medio iniziale pattuito; 3. i principali dati regionali (compravendite e i mutui ipotecari); 4. l’analisi dei dati nelle principali città (compravendite e mutui ipotecari); 5. le locazioni, con un’analisi dei principali sotto mercati in cui possono essere distinti. In merito all'analisi del mercato degli affitti delle abitazioni in Italia, eseguita, anche quest’anno, sulla base dei nuovi contratti di locazione degli immobili ad uso residenziale registrati nel corso del 2016 presso l’Agenzia delle Entrate, le informazioni provengono dai nuovi contratti registrati presso l’Agenzia delle Entrate nel corso dell’anno appena trascorso, arricchiti con i dati rinvenibili presso gli archivi catastali e le banche dati dell’Omi. Per tenere conto della complessità, sia normativa che fiscale, che caratterizza le locazioni, considerati anche i limiti legati alla natura amministrativa delle fonti, si è suddiviso il mercato residenziale combinando, durata e agevolazioni, in 4 segmenti: • ordinario transitorio: Contratti non agevolati con durata da 1 anno e inferiore a 3 anni • ordinario lungo periodo; Contratti non agevolati con durata a partire da 3 anni • agevolato per studenti: Contratti agevolati con durata maggiore di 1 anno e inferiore a 3 anni • e agevolato concordato: Contratti agevolati con durata a partire da 3 anni. Complessivamente, le abitazioni locate nel 2016 ammontano a circa il 5,6 % dello stock potenzialmente disponibile, cui corrispondono oltre 4, 6 miliardi di euro di canone totale per quasi 76 milioni di metri quadrati di superficie delle abitazioni prese in affitto.
  • 11. 11 La superficie media dell’abitazione locata si colloca intorno ai 92 metri quadrati con un canone annuo medio per unità di superficie pari a 60,7 €/m2, in aumento dello 0,3 % rispetto al 2016. La composizione del mercato degli affitti residenziali evidenzia che ben oltre il 50% riguarda il segmento dei contratti ordinari di lungo periodo sia in termini di numero di abitazioni, che di canone generato. Circa un quarto del mercato è costituito da contratti agevolati con durata superiore ai tre anni, segmento, questo, in ascesa di oltre 3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Segue il segmento dell’ordinario transitorio con un peso intorno al 17%, mentre inferiore al 3% è la componente dei contratti agevolati stipulati con studenti la cui incidenza è, comunque, superiore in termini monetari che quantitativi. JOBS ACT LAVORATORI AUTONOMI 2017: CLAUSOLE E CONDOTTE ABUSIVE Modifica unilaterale del contratto, rifiuto della forma scritta, recesso senza preavviso e pagamento oltre i 60 giorni tra le clausole e le condotte abusive per il Jobs act Con l’articolo 3 del Jobs act lavoratori autonomi, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vengono considerate abusive e prive di effetto alcune clausole che danneggiano il lavoratore. In queste ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati. In generale, vengono considerate abusive le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso; le clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento e il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In pratica, sono abusivi: • la modifica unilaterale del contratto del committente • il recesso senza congruo preavviso nel caso di contratto con prestazione continuativa • il pagamento oltre i 60 giorni • il contratto non in forma scritta. JOBS ACT 2017 LAVORATORI AUTONOMI: AGEVOLAZIONI NEGLI APPALTI Incentivi per la partecipazione dei lavoratori autonomi negli appalti pubblici e privati e nella partecipazione a bandi per l'assegnazione di incarichi Le amministrazioni pubbliche in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, • favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, • favorendo la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. La novità più importante dell’articolo 12 del Jobs act è nel comma 2, dove è previsto che i lavoratori autonomi - di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile - siano equiparati alle piccole e medie imprese (PMI) ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Il comma 3, inoltre, prevede che, per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi ed appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:
  • 12. 12 • di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste; • di costituire consorzi stabili professionali; • di costituire associazioni temporanee professionali. IVA NON VERSATA: NE RISPONDE CHI E’ IN CARICA ALLA SCADENZA La responsabilità per il reato di omesso versamento dell’Iva appartiene a chi è il legale rappresentante al termine ultimo per il versamento dell'imposta La Corte di Cassazione, con la sentenza 18834 del 19 aprile 2017, ha chiarito che la responsabilità penale per il reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, appartiene al soggetto che ricopre la carica sociale di legale rappresentante al momento del termine ultimo per il versamento dell’imposta. Nella vicenda processuale, il Tribunale di Milano condannava, per il reato di omesso versamento dell'IVA, il legale rappresentante di una Società nel periodo 6 ottobre - 30 dicembre 2009, per aver omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2009. Il soggetto condannato impugnava in quanto aveva assunto la carica sociale solo in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione IVA, redatta da un altro soggetto, la quale non evidenziava il debito Iva. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure basate sul rilievo dell’assunzione della carica sociale in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione e dell’assenza della “esposizione” del debito Iva nella medesima. Infatti, come chiarito dai giudici, per il reato di omesso versamento, occorre fare riferimento al momento in cui la legge fissa il termine ultimo per il versamento dell’imposta; è, quindi, sul legale rappresentante a tale data che grava l’obbligazione tributaria. COMUNICAZIONI IVA: PROROGA IN ARRIVO AL 12 GIUGNO Invio dei dati liquidazioni periodiche IVA: il MEF ha annunciato l'arrivo di un decreto con la proroga dal 31 maggio 2017 al 12 giugno 2017 Invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA in scadenza. La scadenza per il primo invio, infatti, è prevista per il 31 maggio 2017, ma potrebbe slittare di 12 giorni. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto sapere che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione conterrà l'attesa e molto richiesta proroga al 12 giugno 2017. Com'è noto, l'invio delle comunicazioni IVA è stato previsto dal decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016), ma ci sono state notevoli difficoltà sulle tempistiche. Infatti, il 27 marzo 2017 è stato approvato il Provvedimento con il modello e le istruzioni, ma solo il 4 maggio è stato messo a disposizione il software per la compilazione ed il controllo dei file. Infine, il 10 maggio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio gratuito per generare ed inviare i files con i dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, per i contribuenti e gli intermediari che devono condividere con l’Amministrazione finanziaria i dati di sintesi delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento. Non sono mancate nel frattempo numerose critiche e lamentele per tali ritardi da parte dei professionisti, tra cui la richiesta della proroga.
  • 13. 13 Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza Studio Cassinis STUDIO CASSINIS Dottori Commercialisti & Avvocati Corso di Porta Nuova, 15 20121 Milano Tel. +39 02 31 32 36 Fax +39 02 33 61 47 72 Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A 00184 Roma ((Italia) Tel. + 39 06 92919104 Fax. + 39 06 92919104 Web:www.studiocassinis.com e-mail:info@studiocassinis.com