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Il Regolamento n. 6 del 2 dicembre 2014
Salvatore Iannitti - Of Counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale
14 Gennaio 2014
Agenda
• Le norme primarie in materia di requisiti professionali
• I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività di formazione ed
aggiornamento professionale
• La formazione e l’aggiornamento professionale
• Il test di verifica e la documentazione probatoria
2
Le norme primarie in materia di requisiti
professionali
Salvatore Iannitti - Of counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
Art. 22 comma 9 del Decreto Legge 179/2012
Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti
professionali di cui all'articolo 111 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione
della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da
gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS definisce
con apposito regolamento, che dovrà riunificare e
armonizzare la disciplina esistente in materia, gli
standard organizzativi, tecnologici e professionali
riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli
intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti
formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-
learning.
Art. 111 Codice delle Assicurazioni
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori
diretti provvedono ad impartire una formazione
adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed
all'attività complessivamente svolta.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere
cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività
ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante
attestato con esito positivo relativo alla frequenza a
corsi di formazione professionale a cura delle imprese o
dell'intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano
altresì ai soggetti addetti all'attività di intermediazione
svolta nei locali dove l'intermediario opera.
Art. 110 Codice delle Assicurazioni
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona
fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e
capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP
tramite una prova di idoneità, consistente in un esame
su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti
nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP, con regolamento,
determina le modalità di svolgimento della prova
valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e
gestione.
I Provvedimenti IVASS
Le norme erano suddivise in diversi provvedimenti
• Regolamento 5:
 Disciplina(va) gli obblighi di aggiornamento e formazione per gli intermediari
assicurativi
 Art. 40: contiene tuttora l’obbligo per le imprese di verificare l’adeguatezza delle
attività di formazione ed aggiornamento
• Provvedimento IVASS n. 2743/2009, finalizzato alla trasmissione da parte delle
imprese delle informazioni relative ai piani di formazione nonché ai controlli
sull’ottemperanza da parte degli intermediari agli obblighi di formazione ed
aggiornamento da parte della rete distributiva. La reportistica è estesa ai dipendenti
delle imprese addetti alla vendita
• Regolamento 34: obblighi di formazione ed aggiornamento per gli addetti ai call
center utilizzati dalle imprese
• Regolamento 20: l’organo amministrativo “r) assicura un aggiornamento
professionale continuo, esteso anche ai componenti dell’organo stesso,
predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di
competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel
rispetto della natura, della portata e della complessità dei compiti assegnati e
preservare le proprie conoscenze nel tempo”
Attenzione! L’art. 33 della bozza attuale dell’IMD 2 prevede il conferimento di
una delega alla Commissione Europea anche in materia di requisiti professionali!
7
I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività
di formazione ed aggiornamento
professionale
Salvatore Iannitti - Of counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milan
I soggetti obbligati
Art. 4
• Gli agenti ed i broker, limitatamente agli obblighi di aggiornamento
• Chi si occupa di intermediazione all’interno dei locali di un intermediario
italiano (compresi gli intermediari di cui alla sezione D)
• Intermediari iscritti alle sezioni C ed E
• Gli addetti del call center di un intermediario o di una compagnia (seppur
con diversa durata, sia per l’attività di formazione che per quella di
aggiornamento)
Gli obblighi di formazione ed aggiornamento non si applicano a:
a. Gli intermediari comunitari operanti in Italia, anche in regime di
stabilimento
b. I dipendenti delle compagnie, pur permanendo il Provvedimento
2743/2009 (che richiede che i piani di formazione siano estesi ai
dipendenti che si occupano di collocamento) sia il Regolamento 20 (che
estende la formazione all’organo amministrativo)
9
Chi impartisce formazione ed aggiornamento
Sistema chiuso e basato sul principio di responsabilità
• Formazione ed aggiornamento possono essere impartite:
 Direttamente, da compagnie italiane ed extra UE, ovvero da intermediari
di cui alle sezioni A, B o D
 Dai medesimi soggetti, ma nella veste di meri organizzatori che si
avvalgono dei formatori aventi i requisiti previsti dall’art. 14 commi 1 e 2
del Regolamento
• Le attività di formazione ed aggiornamento di operatori di call center, addetti
all’attività di intermediazione all’interno dei locali, nonché intermediari di cui
alle sezioni C ed E sono tenuti direttamente od organizzati dal soggetto
sotto la cui responsabilità si opera
• Le attività di aggiornamento di agenti e broker possono essere tenute
direttamente dalle imprese, ovvero essere organizzati dagli stessi
intermediari o dalle imprese
• Nel caso un addetto operi per più intermediario:
 E’ possibile il coordinamento tra intermediari
 Sono rispettati gli standard minimi previsti dal Regolamento
 Si tenga conto dei contratti distribuiti
10
Formatori di cui ci si può avvalere
Quando compagnie ed intermediari (A, B o D) non impartiscono
training direttamente, ma si limitano ad organizzarlo, possono
avvalersi di:
• Associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi o finanziari
• Enti appartenenti ad un’Università
• Enti in possesso di una certificazione di qualità UNI EN ISO
• Solo per l’aggiornamento, anche di enti privi delle certificazioni UNI EN ISO,
purché svolgano la formazione come attività prevalente e dispongano di
adeguata organizzazione e procedure operative
11
I docenti
I formatori (incaricati da imprese ovvero da intermediari A, B o D)
possono avvalersi delle seguenti tipologie di docenti:
• Docenti universitari
• Soggetti che abbiano un’esperienza almeno quinquennale nelle materie
rilevanti, maturata attraverso la docenza formativa o le attività professionali
• Dipendenti (anche in pensione) di imprese di assicurazione o
riassicurazione o di intermediari iscritti alla sezione D, ovvero soggetti iscritti
alle sezioni A o B, purché in possesso di una comprovata esperienza
professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività
e di adeguata capacità didattica
12
La formazione e l’aggiornamento
professionale
Salvatore Iannitti - Of counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
La formazione e l’aggiornamento professionale
Tratti comuni
• Obiettivi:
 Garantire l’osservanza degli obblighi di comportamento nei confronti dei
contraenti e degli assicurati (art. 3)
 Conseguire competenze e capacità necessarie a fornire consulenza
professionale (art. 13)
 Valutare l’adeguatezza dei prodotti in base alle esigenze del cliente;
 Assistere il cliente nella gestione del rapporto sia in fase precontrattuale
che in quella contrattuale (art. 13)
• In caso di vendita a distanza debbono prevedere un adeguato livello di
conoscenze delle tecnologie (art. 13)
• Per agenti ed intermediari di cui alla lettera D, debbono prevedere una
specifica conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dalla
preponente (art. 13)
• Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, debbono prevedere
adeguata conoscenza delle procedure dell’impresa incaricante (art. 13)
• Debbono prevedere specifiche conoscenze in materia di riassicurazione o di
previdenza complementare, laddove si operi in tali settori (art. 13)
14
La formazione e l’aggiornamento professionale
Tratti comuni nel training a distanza
• Erogabile esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
 Videoconferenza, con compresenza temporale ed integrazione audio-
video (anche asincrona per discenti tra loro)
 Webinar (spazio di lavoro virtuale comune)
 E-learning
• In ogni caso è necessario garantire:
 Identificazione dei partecipanti
 Effettiva interattività dell’attività didattica
 Tracciabilità dei tempi di erogazione e fruizione
 Disponibilità di report per gli utenti circa i corsi e la loro fruizione
• In aggiunta, per l’e-learning:
 La tracciatura dell’erogazione deve avvenire con standard SCORM
 Necessario un continuo monitoraggio dell’apprendimento, anche
attraverso momenti di valutazione (che non valgono come test)
 Attività basate su tecnologie di LMS, in associazione a moduli LCMS
15
La formazione professionale
Tratti specifici
• Da conseguire prima dell’avvio dell’attività distributiva
• Deve essere pertinente ed adeguata rispetto all’attività da svolgere ed in
particolare rispetto ai contratti da distribuire (art. 6)
• Finalizzata a conseguire (art. 6):
 Idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate;
 Capacità e competenze tecnico-operative;
 Efficace e corretta comunicazione con la clientela;
• Deve riguardare le materie di cui all’Allegato 1 (ed i relativi moduli), oltre
l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da
svolgere (art. 13)
• L’allegato 1 prevede quattro aree tematiche (giuridica, tecnica assicurativa e
riassicurativa, amministrativa e gestionale e informatica), suddivise in
moduli. Si debbono coprire tutte le aree e tutti i relativi moduli, ma non ci
sono istruzioni stringenti da dedicare a ciascun argomento
16
La formazione professionale
Tratti specifici
• Durata minima di 60 ore, da svolgersi in aula (per un massimo di 8 ore
giornaliere e con un numero di partecipanti adeguato) o a distanza (senza
limiti nel riparto delle ore tra le due modalità), nei 12 mesi antecedenti la
domanda di iscrizione o l’avvio dell’attività
• La formazione acquisita può essere utilizzata per la reiscrizione degli
intermediari di cui alle sezione C od E, ovvero degli addetti operanti nei
locali o nei call center degli intermediari, purchè l’inattività non sia protratta
per più di 5 anni
17
L’aggiornamento professionale
Tratti specifici
• Finalizzato ad approfondire ed accrescere conoscenze, competenze e
capacità professionali, avuto riguardo all’evoluzione normativa, ai prodotti
intermediati ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività (art. 7)
• Hanno ad oggetto moduli scelti tra le aree tematiche di cui all’Allegato 1 e
tengono conto dell’evoluzione della normativa, della tipologia di attività di
intermediazione svolta, nonché dei contratti distribuiti (art. 13)
• Durata minima di 60 ore, da svolgersi in aula (per un massimo di 8 ore
giornaliere e con un numero di partecipanti adeguato) o a distanza (senza
limiti nel riparto delle ore tra le due modalità), nel corso di un biennio ma
con un minimo di 15 ore per ciascun anno solare
• Il biennio decorre dal 1 gennaio successivo a quello di iscrizione o di avvio
dell’attività, ferma la necessità di procedere all’aggiornamento in caso di
evoluzione della normativa o di immissione in commercio di nuovi prodotti
• Sono regolamentate specifiche ipotesi di sospensione degli obblighi di
aggiornamento (gravidanza, malattia grave o infortunio, inoperatività, addetti
assenti per altre cause e per almeno 6 mesi o destinati ad altro incarico) e
si prevede (a seconda della durata della sospensione) l’obbligo di un certo
numero di ore di aggiornamento, prima della ripresa dell’attività
18
Il test di verifica e la documentazione
probatoria
Salvatore Iannitti - Of counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
Il test finale
Requisiti e contenuti
• Il test di verifica (a scelta multipla e risposta singola) viene effettuato a cura
del soggetto che effettua il corso, previo accertamento dell’identità dei
partecipanti e senza l’ausilio di supporti cartacei o elettronici
• Nel caso della formazione, il test di verifica può essere effettuato
unicamente in aula
• Può accedere al test solo chi abbia frequentato l’intero corso
• All’esito del test (col superamento del 60% delle domande) si rilascia al
partecipante un attestato, anche in formato digitale, sottoscritto dal solo
responsabile della struttura che ha effettuato il training
• I formatori rilasciano altresì all’impresa o all’intermediario organizzatore un
dossier contenente la documentazione necessaria a dimostrare il corretto
svolgimento del test (tra cui il verbale della procedura di esame con
evidenza dei risultati)
20
Disclaimer
Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Norton Rose Fulbright South Africa (incorporated as Deneys Reitz Inc) and Fulbright & Jaworski LLP,
each of which is a separate legal entity, are members (‘the Norton Rose Fulbright members’) of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss Verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the
activities of the Norton Rose Fulbright members but does not itself provide legal services to clients.
References to ‘Norton Rose Fulbright’, ‘the law firm’, and ‘legal practice’ are to one or more of the Norton Rose Fulbright members or to one of their respective affiliates (together ‘Norton Rose
Fulbright entity/entities’). No individual who is a member, partner, shareholder, director, employee or consultant of, in or to any Norton Rose Fulbright entity (whether or not such individual is
described as a ‘partner’) accepts or assumes responsibility, or has any liability, to any person in respect of this communication. Any reference to a partner or director is to a member, employee or
consultant with equivalent standing and qualifications of the relevant Norton Rose Fulbright entity.
The purpose of this communication is to provide information as to developments in the law. It does not contain a full analysis of the law nor does it constitute an opinion of any Norton Rose
Fulbright entity on the points of law discussed. You must take specific legal advice on any particular matter which concerns you. If you require any advice or further information, please speak to your
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Formazione ed aggiornamento - Requisiti professionali intermediari assicurativi

  • 1. Il Regolamento n. 6 del 2 dicembre 2014 Salvatore Iannitti - Of Counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale 14 Gennaio 2014
  • 2. Agenda • Le norme primarie in materia di requisiti professionali • I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività di formazione ed aggiornamento professionale • La formazione e l’aggiornamento professionale • Il test di verifica e la documentazione probatoria 2
  • 3. Le norme primarie in materia di requisiti professionali Salvatore Iannitti - Of counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
  • 4. Art. 22 comma 9 del Decreto Legge 179/2012 Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS definisce con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e- learning.
  • 5. Art. 111 Codice delle Assicurazioni 2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente svolta. 4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo. 5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti addetti all'attività di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario opera.
  • 6. Art. 110 Codice delle Assicurazioni 2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP, con regolamento, determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
  • 7. I Provvedimenti IVASS Le norme erano suddivise in diversi provvedimenti • Regolamento 5:  Disciplina(va) gli obblighi di aggiornamento e formazione per gli intermediari assicurativi  Art. 40: contiene tuttora l’obbligo per le imprese di verificare l’adeguatezza delle attività di formazione ed aggiornamento • Provvedimento IVASS n. 2743/2009, finalizzato alla trasmissione da parte delle imprese delle informazioni relative ai piani di formazione nonché ai controlli sull’ottemperanza da parte degli intermediari agli obblighi di formazione ed aggiornamento da parte della rete distributiva. La reportistica è estesa ai dipendenti delle imprese addetti alla vendita • Regolamento 34: obblighi di formazione ed aggiornamento per gli addetti ai call center utilizzati dalle imprese • Regolamento 20: l’organo amministrativo “r) assicura un aggiornamento professionale continuo, esteso anche ai componenti dell’organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e della complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo” Attenzione! L’art. 33 della bozza attuale dell’IMD 2 prevede il conferimento di una delega alla Commissione Europea anche in materia di requisiti professionali! 7
  • 8. I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività di formazione ed aggiornamento professionale Salvatore Iannitti - Of counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milan
  • 9. I soggetti obbligati Art. 4 • Gli agenti ed i broker, limitatamente agli obblighi di aggiornamento • Chi si occupa di intermediazione all’interno dei locali di un intermediario italiano (compresi gli intermediari di cui alla sezione D) • Intermediari iscritti alle sezioni C ed E • Gli addetti del call center di un intermediario o di una compagnia (seppur con diversa durata, sia per l’attività di formazione che per quella di aggiornamento) Gli obblighi di formazione ed aggiornamento non si applicano a: a. Gli intermediari comunitari operanti in Italia, anche in regime di stabilimento b. I dipendenti delle compagnie, pur permanendo il Provvedimento 2743/2009 (che richiede che i piani di formazione siano estesi ai dipendenti che si occupano di collocamento) sia il Regolamento 20 (che estende la formazione all’organo amministrativo) 9
  • 10. Chi impartisce formazione ed aggiornamento Sistema chiuso e basato sul principio di responsabilità • Formazione ed aggiornamento possono essere impartite:  Direttamente, da compagnie italiane ed extra UE, ovvero da intermediari di cui alle sezioni A, B o D  Dai medesimi soggetti, ma nella veste di meri organizzatori che si avvalgono dei formatori aventi i requisiti previsti dall’art. 14 commi 1 e 2 del Regolamento • Le attività di formazione ed aggiornamento di operatori di call center, addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali, nonché intermediari di cui alle sezioni C ed E sono tenuti direttamente od organizzati dal soggetto sotto la cui responsabilità si opera • Le attività di aggiornamento di agenti e broker possono essere tenute direttamente dalle imprese, ovvero essere organizzati dagli stessi intermediari o dalle imprese • Nel caso un addetto operi per più intermediario:  E’ possibile il coordinamento tra intermediari  Sono rispettati gli standard minimi previsti dal Regolamento  Si tenga conto dei contratti distribuiti 10
  • 11. Formatori di cui ci si può avvalere Quando compagnie ed intermediari (A, B o D) non impartiscono training direttamente, ma si limitano ad organizzarlo, possono avvalersi di: • Associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi o finanziari • Enti appartenenti ad un’Università • Enti in possesso di una certificazione di qualità UNI EN ISO • Solo per l’aggiornamento, anche di enti privi delle certificazioni UNI EN ISO, purché svolgano la formazione come attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative 11
  • 12. I docenti I formatori (incaricati da imprese ovvero da intermediari A, B o D) possono avvalersi delle seguenti tipologie di docenti: • Docenti universitari • Soggetti che abbiano un’esperienza almeno quinquennale nelle materie rilevanti, maturata attraverso la docenza formativa o le attività professionali • Dipendenti (anche in pensione) di imprese di assicurazione o riassicurazione o di intermediari iscritti alla sezione D, ovvero soggetti iscritti alle sezioni A o B, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività e di adeguata capacità didattica 12
  • 13. La formazione e l’aggiornamento professionale Salvatore Iannitti - Of counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
  • 14. La formazione e l’aggiornamento professionale Tratti comuni • Obiettivi:  Garantire l’osservanza degli obblighi di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati (art. 3)  Conseguire competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale (art. 13)  Valutare l’adeguatezza dei prodotti in base alle esigenze del cliente;  Assistere il cliente nella gestione del rapporto sia in fase precontrattuale che in quella contrattuale (art. 13) • In caso di vendita a distanza debbono prevedere un adeguato livello di conoscenze delle tecnologie (art. 13) • Per agenti ed intermediari di cui alla lettera D, debbono prevedere una specifica conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dalla preponente (art. 13) • Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, debbono prevedere adeguata conoscenza delle procedure dell’impresa incaricante (art. 13) • Debbono prevedere specifiche conoscenze in materia di riassicurazione o di previdenza complementare, laddove si operi in tali settori (art. 13) 14
  • 15. La formazione e l’aggiornamento professionale Tratti comuni nel training a distanza • Erogabile esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:  Videoconferenza, con compresenza temporale ed integrazione audio- video (anche asincrona per discenti tra loro)  Webinar (spazio di lavoro virtuale comune)  E-learning • In ogni caso è necessario garantire:  Identificazione dei partecipanti  Effettiva interattività dell’attività didattica  Tracciabilità dei tempi di erogazione e fruizione  Disponibilità di report per gli utenti circa i corsi e la loro fruizione • In aggiunta, per l’e-learning:  La tracciatura dell’erogazione deve avvenire con standard SCORM  Necessario un continuo monitoraggio dell’apprendimento, anche attraverso momenti di valutazione (che non valgono come test)  Attività basate su tecnologie di LMS, in associazione a moduli LCMS 15
  • 16. La formazione professionale Tratti specifici • Da conseguire prima dell’avvio dell’attività distributiva • Deve essere pertinente ed adeguata rispetto all’attività da svolgere ed in particolare rispetto ai contratti da distribuire (art. 6) • Finalizzata a conseguire (art. 6):  Idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate;  Capacità e competenze tecnico-operative;  Efficace e corretta comunicazione con la clientela; • Deve riguardare le materie di cui all’Allegato 1 (ed i relativi moduli), oltre l’approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere (art. 13) • L’allegato 1 prevede quattro aree tematiche (giuridica, tecnica assicurativa e riassicurativa, amministrativa e gestionale e informatica), suddivise in moduli. Si debbono coprire tutte le aree e tutti i relativi moduli, ma non ci sono istruzioni stringenti da dedicare a ciascun argomento 16
  • 17. La formazione professionale Tratti specifici • Durata minima di 60 ore, da svolgersi in aula (per un massimo di 8 ore giornaliere e con un numero di partecipanti adeguato) o a distanza (senza limiti nel riparto delle ore tra le due modalità), nei 12 mesi antecedenti la domanda di iscrizione o l’avvio dell’attività • La formazione acquisita può essere utilizzata per la reiscrizione degli intermediari di cui alle sezione C od E, ovvero degli addetti operanti nei locali o nei call center degli intermediari, purchè l’inattività non sia protratta per più di 5 anni 17
  • 18. L’aggiornamento professionale Tratti specifici • Finalizzato ad approfondire ed accrescere conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo all’evoluzione normativa, ai prodotti intermediati ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività (art. 7) • Hanno ad oggetto moduli scelti tra le aree tematiche di cui all’Allegato 1 e tengono conto dell’evoluzione della normativa, della tipologia di attività di intermediazione svolta, nonché dei contratti distribuiti (art. 13) • Durata minima di 60 ore, da svolgersi in aula (per un massimo di 8 ore giornaliere e con un numero di partecipanti adeguato) o a distanza (senza limiti nel riparto delle ore tra le due modalità), nel corso di un biennio ma con un minimo di 15 ore per ciascun anno solare • Il biennio decorre dal 1 gennaio successivo a quello di iscrizione o di avvio dell’attività, ferma la necessità di procedere all’aggiornamento in caso di evoluzione della normativa o di immissione in commercio di nuovi prodotti • Sono regolamentate specifiche ipotesi di sospensione degli obblighi di aggiornamento (gravidanza, malattia grave o infortunio, inoperatività, addetti assenti per altre cause e per almeno 6 mesi o destinati ad altro incarico) e si prevede (a seconda della durata della sospensione) l’obbligo di un certo numero di ore di aggiornamento, prima della ripresa dell’attività 18
  • 19. Il test di verifica e la documentazione probatoria Salvatore Iannitti - Of counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
  • 20. Il test finale Requisiti e contenuti • Il test di verifica (a scelta multipla e risposta singola) viene effettuato a cura del soggetto che effettua il corso, previo accertamento dell’identità dei partecipanti e senza l’ausilio di supporti cartacei o elettronici • Nel caso della formazione, il test di verifica può essere effettuato unicamente in aula • Può accedere al test solo chi abbia frequentato l’intero corso • All’esito del test (col superamento del 60% delle domande) si rilascia al partecipante un attestato, anche in formato digitale, sottoscritto dal solo responsabile della struttura che ha effettuato il training • I formatori rilasciano altresì all’impresa o all’intermediario organizzatore un dossier contenente la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento del test (tra cui il verbale della procedura di esame con evidenza dei risultati) 20
  • 21.
  • 22. Disclaimer Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Norton Rose Fulbright South Africa (incorporated as Deneys Reitz Inc) and Fulbright & Jaworski LLP, each of which is a separate legal entity, are members (‘the Norton Rose Fulbright members’) of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss Verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the Norton Rose Fulbright members but does not itself provide legal services to clients. References to ‘Norton Rose Fulbright’, ‘the law firm’, and ‘legal practice’ are to one or more of the Norton Rose Fulbright members or to one of their respective affiliates (together ‘Norton Rose Fulbright entity/entities’). No individual who is a member, partner, shareholder, director, employee or consultant of, in or to any Norton Rose Fulbright entity (whether or not such individual is described as a ‘partner’) accepts or assumes responsibility, or has any liability, to any person in respect of this communication. Any reference to a partner or director is to a member, employee or consultant with equivalent standing and qualifications of the relevant Norton Rose Fulbright entity. The purpose of this communication is to provide information as to developments in the law. It does not contain a full analysis of the law nor does it constitute an opinion of any Norton Rose Fulbright entity on the points of law discussed. You must take specific legal advice on any particular matter which concerns you. If you require any advice or further information, please speak to your usual contact at Norton Rose Fulbright. 22

Editor's Notes

  1. Fase di consultazione molto accesa. Criticata su tutto. Chi tirava verso elearning, chi verso aula. Addirittura ci si lamentava della necessità di iscriversi al RUI (promotori finanziari ed intermediari del credito), che chiedevano di esser esentati
  2. Rafforzare requisiti professionali Creare standard organizzativi tecnologici e professionali Finalità riordinare mercato? Perché sembra che lo si sia chiuso
  3. 111 fa riferimento ai requisiti professionali dei produttori diretti e delle lettere E, nonché ai soggetti operanti all’interno dei locali degli intermediari
  4. Agenti e broker continuano ad accedere tramite esame
  5. La nuova disciplina è entrata in vigore il 1 gennaio, ma fino al 30 giugno si possono frequentare corsi con vecchi requisiti, validi sia ai fini delle ore annuali minime, sia ai fini del monte ore annuale vecchio (se disallineato rispetto ad anno solare) All’esito della pubblica consultazione si è eliminato la previsione che richiedeva la predisposizione di linee strategiche ed organizzative in materia di formazione, con assunzione di una delibera annuale da parte del’organo amministrativo. E’ rimasto però sia il vecchio provvedimento sia il regolamento 20, nonché l’art. 40, nonché IVASS ha ricordato che il sistema dei controlli interni richieda di presidiare comunque i rischi (inclusi quelli reputazionali ed operativi) derivanti dall’inefficienza di persone e sistemi, inclusi i sistemi di vendita ed il comportamento della rete di vendita.
  6. Agenti e broker sono tenuti solo agli obblighi di aggiornamento, dal momento che svolgono un esame di idoneità Mancano gli intermediari iscritti alla sezione D, in realtà coperti perché si parla sia degli sportellisti che degli iscritti in sezione E. La durata è ridotta alla metà per dipendenti call center (30 ore di formazione e 15 ore annue di aggiornamento), quando posti sotto la diretta responsabilità dell’impresa I comunitari saranno soggetti agli obblighi di formazione previsti nel paese d’origine Non sono soggetti ad obblighi di formazione per i dipendenti, non estesa né dal CAP né dal regolamento intermediari. Tuttavia resta in vigore sia il provvedimento 2743/2009 (che prevede la necessità di un piano di formazione, anche per i dipendenti) sia la norma del Regolamento 20 implementata in conseguenza di Solvency II Per promotori finanziari, agenti finanziari e mediatori creditizi si afferma che i corsi in materie di interesse comune possono valere ai fini di entrambi gli oneri formativi
  7. È un sistema chiuso perché un soggetto che sia un dipendente bancario, o una lettera E, o un dipendente di call center non può autonomamente rivolgersi ad un formatore, ma deve usufruire dei corsi organizzati dal suo intermediario o dalla preponente. C’è dunque maggiore responsabilizzazione di questi soggetti, ma anche una chiusura del mercato IVASS ice perché responsabilizzare l’impresa è il modo migliore per garantire il rafforzamento degli obblighi di formazione Perché non son menzionate compagnie UE? Si è inteso rimettere alla normativa del paese d’origine l’idoneità della compagnia ad impartire formazione? Competenza su intermediari diversi da A o B: impresa preponente, intermediario che incarica call center, dipendente o lettera E, impresa che incarica la lettera C o il call center Gli agenti ed i broker non possono tenere direttamente i corsi ad essi rivolti, ma debbono rivolgersi alle imprese o ai soggetti di cui all’art. 14 comma 2: perché non anche quelli di cui al comma 1?
  8. Come emerso nella pubblica consultazione, ai soggetti di cui sopra, oltre all’esecuzione, può essere delegata anche la progettazione e l’organizzazione dei corsi
  9. le materie in cui debbono avere esperienza - sia i docenti che i soggetti di cui al secondo punto - sono quelle di cui all’allegato 1 (oltre quelle giuridico economiche, attuariali, tecniche e fiscali) I soggetti di cui alla seconda categoria possono aver maturato un’esperienza di 5 anni o come formatori, o come professionisti Quelli di cui al terzo comma debbono invece avere 5 anni di esperienza professionale e capacità didattica Per i docenti dipendenti di imprese si usa una terminologia leggermente diversa rispetto ai soggetti che impartiscono formazione (non “imprese”, ma “imprese di assicurazione e riassicurazione”) per cui sembrerebbero ammessi anche dipendenti di imprese comunitarie, mentre non si può raggiungere la stessa conclusione per gli intermediari comunitari (cosa che non ha senso) I soggetti che non hanno l’esperienza quinquennale possono farsi affiancare da chi invece abbiano questo requisito Attenzione: manca un sistema di accreditamento, per cui si tratta di un’autovalutazione compiuta dai soggetti che erogano la formazione I dipendenti di lettere D finiscono nella terza categoria, mentre i collaboratori nella seconda (vedi FAQ) Gli stessi requisiti valgono anche quando la formazione è impartita direttamente dalle imprese
  10. Il primo obiettivo è di carattere generale ed è in realtà posto come obiettivo indiretto dell’intero regolamento, da ottenersi mediante il rafforzamento degli obblighi di formazione Gli obiettivi sono comprensibili, però lasciano perplessi il riferimento alla consulenza . Comunque sono da tener presente quando si debbono riempire di contenuti i moduli di cui all’Allegato 1 di cui parleremo Si vedono subito gli obiettivi di carattere tecnico-operativo
  11. Learning management system: la tecnologia consente di gestire utenti, distribuire corsi on line, tracciare corsi ed elaborare statistiche Learning content: managing system: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi
  12. Deve dare sia conoscenze teoriche che fornire le capacità tecnico operative concrete. Può essere tagliata sulla tipologia di attività che sarà svolta e sul tipo di contratti da intermediare Si possono approfondire argomenti ulteriori ma debbono essere trattati tutti i moduli rappresentati (libertà sulla durata dei vari argomenti e la rispettiva proporzione)
  13. Non c’è più limite di riparto tra formazione a distanza o in aula
  14. Benché si parli di moduli scelti, in fase di pubblica consultazione IVASS sembra comunque esigere un refresh di tutti i moduli relativi alla formazione Può essere tagliata sulla tipologia di attività che sarà svolta e sul tipo di contratti da intermediare Poiché va fatto in ogni caso in presenza di novità normative o di prodotti, conviene lasciare sessione alla fine dell’anno In caso di sospensione per cause atipiche o assegnazione ad altro incarico (previste peraltro solo per gli addetti dei call center o per chi opera all’interno dei locali dell’intermediario, in quanto pe r le lettere E è prevista la cancellazione in caso di comunicazione da parte dell’intermediario) è necessario che vi sia adeguata prova delle cause di assenza e della relativa durata In caso di sospensione per periodi inferiori ai due anni, si riconoscono le ore di formazione che siano state svolte prima della sospensione La partecipazione a congressi seminari o tavole rotonde non sembra rispondere alla finalità formativa La mera revisione o l’aggiornamento di un prodotto non comportano la necessità di procedere all’aggiornamento professionale
  15. Maggiore sacralità per il test di formazione La durata del test è rimessa all’autonomia delle parti C’è la possibilità di recuperare le ore di assenza No firma del partecipante Obbligo di dare il certificato, non si può trattenerlo come avviene oggi! Ci possono essere sistemi tecnologici di estrazione casuale delle domande Il testi viene svolto alla fine del corso: c’è autonomia nel definire concetto di corso e di moduli, che costituiscono l’unità didattica di base (lo svolgimento in una o più soluzioni è rimessa all’autonomia delle parti)