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I prodotti unit ed index linked
nell’interpretazione della giurisprudenza
Salvatore Iannitti - Of Counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale
11 Febbraio 2014
Agenda
• I riferimenti normativi: i contratti linked tra contratti di
assicurazione e contratti di investimento
• Le soluzioni giurisprudenziali al problema legato alla
classificazione dei contratti linked
• Altre sentenze rilevanti in materia di polizze linked (le clausole di
garanzia di restituzione del capitale, la validità delle clausole di
trasferimento del rischio, la pignorabilità delle polizze, il fallimento
del contraente)
2
I riferimenti normativi: i contratti linked tra
contratti di assicurazione e contratti di
investimento
Salvatore Iannitti - Of counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
Art. 2 Codice delle Assicurazioni
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni
principali sono direttamente collegate al valore di quote
di organismi di investimento collettivo del risparmio o di
fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento
Le due anime dei contratti di ramo III
Il contratto di assicurazione sulla vita di “puro rischio” (ramo I)
• Il contratto di assicurazione ha una funzione previdenziale, svolta in relazione
all’accadimento di un evento della vita umana. Conseguentemente, prevede il
pagamento di un ammontare certo, che ha la funzione di neuralizzare gli effetti del
sinistro
• Il premio e la prestazione dell’assicuratore sono calcolati sì da tener conto del
trasferimento del rischio legato alla vita umana
• L’assicuratore sopporta sia il rischio demografico sia il rischio di investimento. In
particolare:
 Il rischio demografico è il rischio relativo al fatto che le previsioni fatte
dall’assicuratore circa la durata della vita umana dell’assicurato (appartenente ad
una categoria omogenea di soggetti) siano errate
 Il rischio demografico deve riflettersi nell’ammontare che l’assicuratore deve
pagare al beneficiario al verificarsi dell’evento oggetto di assicurazione, non
essendo sufficiente che il pagamento di quanto dovuto avvenga in occasione
dell’evento relativo alla vita umana
 La prestazione dell’assicuratore non è correlata al rendimento degli attivi
acquistati dall’assicuratore per far fronte alle future prestazioni monetarie dovute
al beneficiario. Il cliente è dunque garantito unicamente dalla solvibilità
dell’impresa
5
Le due anime dei contratti di ramo III
Il contratto di investimento: pubblica consultazione Consob sulle
modifiche al Regolamento emittenti (3 febbraio 2007)
• Il contratto di assicurazione “linked” presenta le caratteristiche proprie dei prodotti
finanziari, ossia l’esistenza di:
 un impiego di capitale (che non è determinato tenendo conto del rischio
demografico)
 un’aspettativa di rendimento correlato a tale investimento, rispetto alla quale la
funzione di neutralizzazione delle conseguenze legate all’evento della vita umana
assume una rilevanza marginale (tanto che solo una componente molto ridotta
del capitale investito viene destinata alla copertura del rischio demografico)
 un rischio finanziario ad esso connesso, a carico del sottoscrittore (il quale
accetta il rischio di perdere il capitale in ragione dell’andamento dei mercati)
6
Art. 6 Regolamento ISVAP n. 29 (sulla
classificazione dei rischi)
1. Sono ricompresi nel ramo vita III, se direttamente
collegati a fondi di investimento ovvero ad indici
azionari o altri valori di riferimento, solo i contratti di
assicurazione sulla durata della vita umana di cui al
ramo I.
2. I contratti di cui al comma 1 sono caratterizzati dalla
presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa
a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di
morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui
valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente
dalla valutazione del rischio demografico.
Art. 9 Regolamento IVASS n. 32 (sui prodotti
index linked)
1. I contratti classificati nel ramo III di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla
presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa
a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla
valutazione del rischio demografico.
2. Le imprese nella determinazione delle coperture
assicurative in caso di decesso tengono conto, ai fini
del rispetto del principio di cui al comma 1,
dell’ammontare del premio versato dal contraente.
Art. 41 Codice delle Assicurazioni (contratti
direttamente collegati a indici o a quote di
organismi collettivi di risparmio)
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai
commi 1 e 2 (polizze unit ed index linked, n.d.r.)
comprendano una garanzia di risultato dell'investimento
o qualsiasi altra prestazione garantita, alle
corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica
l'articolo 38.
I risvolti pratici della questione
La dicotomia contratto assicurativo/contratto di investimento pone
due questioni fondamentali:
• Cosa succede se ci si trova in una situazione ibrida, in cui la compagnia
assume il rischio demografico, ma trasferisce al cliente il rischio finanziario,
sicché il cliente può potenzialmente ricevere un ammontare inferiore al
capitale investito
• Qual è il regime giuridico applicabile al contratto linked, a seconda che
ricorra o meno la funzione previdenziale
10
Le soluzioni giurisprudenziali al problema
legato alla classificazione dei contratti linked
Salvatore Iannitti - Of counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
La giurisprudenza di legittimità
Un’occasione persa
• Corte di Cassazione 18 aprile 2012 n. 6061 si pronuncia sull’impugnazione
di un giudizio di merito nel quale il Giudice aveva concluso per la natura
finanziaria della polizza unit linked, in quanto:
 Al beneficiario non erano garantiti nè un rendimento minimo, nè la
restituzione del capitale investito
 Il costo della copertura per il caso morte era detratto dal premio netto
 Preveda il pagamento di un premio unico
• La Cassazione si è limitata ad affermare che la natura del contratto è
questione interpretativa rimessa al giudice del merito. Questi deve stabilire
se il contratto è effettivamente una polizza di assicurazione sulla vita (in cui
il rischio avente ad oggetto un evento della vita umana è trasferito
sull’assicuratore) o si concreti in un investimento in uno strumento
finanziario (in cui il rischio di performance sia interamente addossato
sull’assicurato)
• Non si esprime invece sul rischio demografico, in quanto la mancata
trascrizione dei termini della polizza le impediscono di esprimersi sul punto
12
La giurisprudenza di merito
L’invalidità dei contratti linked in caso di trasferimento del rischio
d’investimento sul contraente/beneficiario
• Tribunale di Siracusa 17 ottobre 2013 fonda la propria decisione sui
seguenti elementi:
 Assenza di una garanzia di rendimento del capitale
 Assenza di una garanzia di restituzione del capitale
• Conseguenza:
 il contratto ha natura finanziaria e trovano pertanto applicazione le
norme del T.U.F. e del Regolamento Consob 11522/1998
 E' nullo il contratto di assicurazione sulla vita (polizza unit linked)
quando manca il contratto generale d'investimento (cd contratto quadro)
destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra intermediario e cliente,
quando vengono violate le norme sull'informazione del cliente e quando
il rischio dell'inadempimento o dell'insolvenza dell'ente che ha emesso i
titoli collegati alla polizza medesima siano interamente a carico del
cliente
• In senso conforme una sentenza del Giudice di Pace di Palermo del 25
gennaio 2012, che non ha ritenuto sufficiente ad integrare il requisito della
forma scritta la sottoscrizione di una scheda di polizza
13
La giurisprudenza di merito
La tesi del contratto (valido) a causa mista
• Tribunale di Torino 3 aprile 2013 fonda la propria decisione sui seguenti
elementi:
 Assenza della funzione previdenziale
 Manca l’assunzione del rischio di investimento e demografico da parte
dell’assicuratore, in quanto manca la predefinizione contrattuale del
quantum della prestazione dell’assicuratore
 Tuttavia il contratto non è nullo per contrarietà all’art. 2 del Codice delle
Assicurazioni, in quanto l’assunzione del rischio demografico (con
conseguente parziale natura assicurativa del contratto) deriva
dall’aumento dello 0,1% del controvalore delle quote
• Conseguenza:
 E’ un contratto a causa mista con prevalente causa finanziaria,
meritevole di tutela (tanto che l’ordinamento lo ha disciplinato
espressamente)
 Sono respinte le domande di nullità per violazione delle norme
imperative e di risoluzione per inadempimento (nel caso di specie il
capitale non era stato rimborsato in virtù dell’illiquidabilità dei fondi
conseguente al fallimento Maddoff)
14
La giurisprudenza di merito
La tesi del contratto (valido) a causa mista
• Tribunale di Torino 19 marzo 2013 fonda la propria decisione sui seguenti
elementi:
 Assenza della funzione previdenziale
 Manca l’assunzione del rischio di investimento e demografico da parte
dell’assicuratore, in quanto manca la predefinizione contrattuale del
quantum della prestazione dell’assicuratore
 Il contratto prevede espressamente l’istituzione di un fondo interno
dedicato al cliente, nel quale vanno a confluire gli attivi oggetto del
mandato di gestione patrimoniale. L’intestazione del fondo alla
compagnia non determina l’inesistenza dell’oggetto del contratto
 L’eligibilità degli attivi sottostanti la polizza dipende dalla normativa del
paese di origine della compagnia (Liechtenstein)
• Conseguenza:
 E’ un contratto a causa mista con prevalente causa finanziaria,
meritevole di tutela (tanto che l’ordinamento lo ha disciplinato
espressamente)
 Sono respinte le domande di nullità per violazione delle norme
imperative e di risoluzione per inadempimento
15
La giurisprudenza di merito
L’invalidità delle clausole di trasferimento del rischio finanziario
• Tribunale di Milano 12 febbraio 2010 e Tribunale di Napoli 13 giugno 2011 si
pronunciano su di una polizza index linked (ancora una volta collegata ad
uno strutturato Lehman), ritenendo che la clausola di trasferimento del
rischio di investimento (ad esempio la clausola che subordini il pagamento
del minimo garantito all’andamento del valore del titolo strutturato di
riferimento):
 Sia abusiva, in quanto fonte di un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi delle parti
 Sia vessatoria, in quanto costituisce una limitazione di responsabilità
(quale originata dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione del
capitale), che deve essere accettata per iscritto ex art. 1341 c.c.
16
La giurisprudenza di merito
La garanzia di restituzione del capitale investito
• Tribunale di Roma 18 aprile 2012 si pronuncia su una domanda di
risoluzione per l’inadempimento dell’obbligo relativo alla restituzione del
capitale investito in una index linked collegata ad un titolo obbligazionario
strutturato emesso dalla Lehman Brothers:
 Pur avendo un’elevata componente finanziaria, si deve ritenere che le
polizze index linked rimangono comunque prodotti assicurativi sia
perché l’assicuratore corre il rischio cosidetto demografico (laddove
consente, a determinate condizioni, di effettuare il riscatto), sia perché la
prestazione è comunque dovuta all’accadimento di un evento della vita
umana
 Il Tribunale ritiene che vi sia stata l’assunzione di un obbligo alla
restituzione del capitale (indicata nella nota informativa: “è comunque
garantito che il capitale minimo liquidabile alla scadenza non è inferiore
al capitale iniziale..”), benché le condizioni prevedessero che “in caso di
inadempimento da parte dell’ente emittente… eventuali effetti secondari
pregiudizievoli sono in capo al contraente”)
• Conseguenza: risoluzione per inadempimento dell’obbligo di restituzione del
capitale (conforme a Tribunale di Roma 10 aprile 2012 e Tribunale di Napoli
del 4 aprile 2012)
17
Altre sentenze rilevanti
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La giurisprudenza
La pignorabilità delle polizze linked
• Tribunale di Parma 11 giugno 2010 fonda la decisione sui seguenti punti:
 Il versamento di un premio unico è tipico di un contratto di investimento
 Il prodotto ha una durata fissa (4 o 6 anni) non compatibile con la
funzione previdenziale
 La redditività del prodotto dipende da fenomeni di carattere finanziario
(collegamento all’indice Dow Jones) e può anche mancare
 La restituzione del capitale (ove superiore alla somma assicurata) è al
netto delle spese di gestione e del fenomeno inflattivo
• Conseguenza: la polizza non svolge funzione previdenziale e l’art. 1923 non
è applicabile, per cui la polizza è pignorabile
19
La giurisprudenza
Le polizze linked ed il fallimento del contraente
• Tribunale di Cagliari 2 novembre 2010:
 I contratti linked presentano le caratteristiche proprie dei prodotti
finanziari, come descritte dalla Consob, e non svolgono pertanto la
funzione previdenziale tipica dei contratti di assicurazione sulla vita
 Mancando la funzione previdenziale del contratto, non trova
applicazione l’art. 1923 c.c.
 Non rientrando la polizza tra i beni impignorabili, in caso di fallimento
dell’imprenditore la polizza si scioglie ed il controvalore entra nell’attivo
fallimentare
20
La giurisprudenza
Le polizze linked ed il riscatto da parte degli eredi del contraente
• Secondo alcuni il riscatto non può essere esercitato dagli eredi, perché
equivale ad una revoca del beneficiario (vietata ai sensi del 1921 c.c.)
• Un secondo orientamento lo ammette, ma con il consenso del beneficiario
• Tribunale di Venezia 12 dicembre 2006: il riscatto è efficace unicamente
quando è raccolto il consenso di tutti i contraenti (il principio torna utile nel
caso di più contraenti/assicurati, con diritto di prestazione alla morte del
contraente superstite)
21
Disclaimer
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each of which is a separate legal entity, are members (‘the Norton Rose Fulbright members’) of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss Verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the
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  • 1. I prodotti unit ed index linked nell’interpretazione della giurisprudenza Salvatore Iannitti - Of Counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale 11 Febbraio 2014
  • 2. Agenda • I riferimenti normativi: i contratti linked tra contratti di assicurazione e contratti di investimento • Le soluzioni giurisprudenziali al problema legato alla classificazione dei contratti linked • Altre sentenze rilevanti in materia di polizze linked (le clausole di garanzia di restituzione del capitale, la validità delle clausole di trasferimento del rischio, la pignorabilità delle polizze, il fallimento del contraente) 2
  • 3. I riferimenti normativi: i contratti linked tra contratti di assicurazione e contratti di investimento Salvatore Iannitti - Of counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
  • 4. Art. 2 Codice delle Assicurazioni III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento
  • 5. Le due anime dei contratti di ramo III Il contratto di assicurazione sulla vita di “puro rischio” (ramo I) • Il contratto di assicurazione ha una funzione previdenziale, svolta in relazione all’accadimento di un evento della vita umana. Conseguentemente, prevede il pagamento di un ammontare certo, che ha la funzione di neuralizzare gli effetti del sinistro • Il premio e la prestazione dell’assicuratore sono calcolati sì da tener conto del trasferimento del rischio legato alla vita umana • L’assicuratore sopporta sia il rischio demografico sia il rischio di investimento. In particolare:  Il rischio demografico è il rischio relativo al fatto che le previsioni fatte dall’assicuratore circa la durata della vita umana dell’assicurato (appartenente ad una categoria omogenea di soggetti) siano errate  Il rischio demografico deve riflettersi nell’ammontare che l’assicuratore deve pagare al beneficiario al verificarsi dell’evento oggetto di assicurazione, non essendo sufficiente che il pagamento di quanto dovuto avvenga in occasione dell’evento relativo alla vita umana  La prestazione dell’assicuratore non è correlata al rendimento degli attivi acquistati dall’assicuratore per far fronte alle future prestazioni monetarie dovute al beneficiario. Il cliente è dunque garantito unicamente dalla solvibilità dell’impresa 5
  • 6. Le due anime dei contratti di ramo III Il contratto di investimento: pubblica consultazione Consob sulle modifiche al Regolamento emittenti (3 febbraio 2007) • Il contratto di assicurazione “linked” presenta le caratteristiche proprie dei prodotti finanziari, ossia l’esistenza di:  un impiego di capitale (che non è determinato tenendo conto del rischio demografico)  un’aspettativa di rendimento correlato a tale investimento, rispetto alla quale la funzione di neutralizzazione delle conseguenze legate all’evento della vita umana assume una rilevanza marginale (tanto che solo una componente molto ridotta del capitale investito viene destinata alla copertura del rischio demografico)  un rischio finanziario ad esso connesso, a carico del sottoscrittore (il quale accetta il rischio di perdere il capitale in ragione dell’andamento dei mercati) 6
  • 7. Art. 6 Regolamento ISVAP n. 29 (sulla classificazione dei rischi) 1. Sono ricompresi nel ramo vita III, se direttamente collegati a fondi di investimento ovvero ad indici azionari o altri valori di riferimento, solo i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I. 2. I contratti di cui al comma 1 sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.
  • 8. Art. 9 Regolamento IVASS n. 32 (sui prodotti index linked) 1. I contratti classificati nel ramo III di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico. 2. Le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 1, dell’ammontare del premio versato dal contraente.
  • 9. Art. 41 Codice delle Assicurazioni (contratti direttamente collegati a indici o a quote di organismi collettivi di risparmio) 4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 (polizze unit ed index linked, n.d.r.) comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l'articolo 38.
  • 10. I risvolti pratici della questione La dicotomia contratto assicurativo/contratto di investimento pone due questioni fondamentali: • Cosa succede se ci si trova in una situazione ibrida, in cui la compagnia assume il rischio demografico, ma trasferisce al cliente il rischio finanziario, sicché il cliente può potenzialmente ricevere un ammontare inferiore al capitale investito • Qual è il regime giuridico applicabile al contratto linked, a seconda che ricorra o meno la funzione previdenziale 10
  • 11. Le soluzioni giurisprudenziali al problema legato alla classificazione dei contratti linked Salvatore Iannitti - Of counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
  • 12. La giurisprudenza di legittimità Un’occasione persa • Corte di Cassazione 18 aprile 2012 n. 6061 si pronuncia sull’impugnazione di un giudizio di merito nel quale il Giudice aveva concluso per la natura finanziaria della polizza unit linked, in quanto:  Al beneficiario non erano garantiti nè un rendimento minimo, nè la restituzione del capitale investito  Il costo della copertura per il caso morte era detratto dal premio netto  Preveda il pagamento di un premio unico • La Cassazione si è limitata ad affermare che la natura del contratto è questione interpretativa rimessa al giudice del merito. Questi deve stabilire se il contratto è effettivamente una polizza di assicurazione sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento della vita umana è trasferito sull’assicuratore) o si concreti in un investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia interamente addossato sull’assicurato) • Non si esprime invece sul rischio demografico, in quanto la mancata trascrizione dei termini della polizza le impediscono di esprimersi sul punto 12
  • 13. La giurisprudenza di merito L’invalidità dei contratti linked in caso di trasferimento del rischio d’investimento sul contraente/beneficiario • Tribunale di Siracusa 17 ottobre 2013 fonda la propria decisione sui seguenti elementi:  Assenza di una garanzia di rendimento del capitale  Assenza di una garanzia di restituzione del capitale • Conseguenza:  il contratto ha natura finanziaria e trovano pertanto applicazione le norme del T.U.F. e del Regolamento Consob 11522/1998  E' nullo il contratto di assicurazione sulla vita (polizza unit linked) quando manca il contratto generale d'investimento (cd contratto quadro) destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra intermediario e cliente, quando vengono violate le norme sull'informazione del cliente e quando il rischio dell'inadempimento o dell'insolvenza dell'ente che ha emesso i titoli collegati alla polizza medesima siano interamente a carico del cliente • In senso conforme una sentenza del Giudice di Pace di Palermo del 25 gennaio 2012, che non ha ritenuto sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta la sottoscrizione di una scheda di polizza 13
  • 14. La giurisprudenza di merito La tesi del contratto (valido) a causa mista • Tribunale di Torino 3 aprile 2013 fonda la propria decisione sui seguenti elementi:  Assenza della funzione previdenziale  Manca l’assunzione del rischio di investimento e demografico da parte dell’assicuratore, in quanto manca la predefinizione contrattuale del quantum della prestazione dell’assicuratore  Tuttavia il contratto non è nullo per contrarietà all’art. 2 del Codice delle Assicurazioni, in quanto l’assunzione del rischio demografico (con conseguente parziale natura assicurativa del contratto) deriva dall’aumento dello 0,1% del controvalore delle quote • Conseguenza:  E’ un contratto a causa mista con prevalente causa finanziaria, meritevole di tutela (tanto che l’ordinamento lo ha disciplinato espressamente)  Sono respinte le domande di nullità per violazione delle norme imperative e di risoluzione per inadempimento (nel caso di specie il capitale non era stato rimborsato in virtù dell’illiquidabilità dei fondi conseguente al fallimento Maddoff) 14
  • 15. La giurisprudenza di merito La tesi del contratto (valido) a causa mista • Tribunale di Torino 19 marzo 2013 fonda la propria decisione sui seguenti elementi:  Assenza della funzione previdenziale  Manca l’assunzione del rischio di investimento e demografico da parte dell’assicuratore, in quanto manca la predefinizione contrattuale del quantum della prestazione dell’assicuratore  Il contratto prevede espressamente l’istituzione di un fondo interno dedicato al cliente, nel quale vanno a confluire gli attivi oggetto del mandato di gestione patrimoniale. L’intestazione del fondo alla compagnia non determina l’inesistenza dell’oggetto del contratto  L’eligibilità degli attivi sottostanti la polizza dipende dalla normativa del paese di origine della compagnia (Liechtenstein) • Conseguenza:  E’ un contratto a causa mista con prevalente causa finanziaria, meritevole di tutela (tanto che l’ordinamento lo ha disciplinato espressamente)  Sono respinte le domande di nullità per violazione delle norme imperative e di risoluzione per inadempimento 15
  • 16. La giurisprudenza di merito L’invalidità delle clausole di trasferimento del rischio finanziario • Tribunale di Milano 12 febbraio 2010 e Tribunale di Napoli 13 giugno 2011 si pronunciano su di una polizza index linked (ancora una volta collegata ad uno strutturato Lehman), ritenendo che la clausola di trasferimento del rischio di investimento (ad esempio la clausola che subordini il pagamento del minimo garantito all’andamento del valore del titolo strutturato di riferimento):  Sia abusiva, in quanto fonte di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti  Sia vessatoria, in quanto costituisce una limitazione di responsabilità (quale originata dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione del capitale), che deve essere accettata per iscritto ex art. 1341 c.c. 16
  • 17. La giurisprudenza di merito La garanzia di restituzione del capitale investito • Tribunale di Roma 18 aprile 2012 si pronuncia su una domanda di risoluzione per l’inadempimento dell’obbligo relativo alla restituzione del capitale investito in una index linked collegata ad un titolo obbligazionario strutturato emesso dalla Lehman Brothers:  Pur avendo un’elevata componente finanziaria, si deve ritenere che le polizze index linked rimangono comunque prodotti assicurativi sia perché l’assicuratore corre il rischio cosidetto demografico (laddove consente, a determinate condizioni, di effettuare il riscatto), sia perché la prestazione è comunque dovuta all’accadimento di un evento della vita umana  Il Tribunale ritiene che vi sia stata l’assunzione di un obbligo alla restituzione del capitale (indicata nella nota informativa: “è comunque garantito che il capitale minimo liquidabile alla scadenza non è inferiore al capitale iniziale..”), benché le condizioni prevedessero che “in caso di inadempimento da parte dell’ente emittente… eventuali effetti secondari pregiudizievoli sono in capo al contraente”) • Conseguenza: risoluzione per inadempimento dell’obbligo di restituzione del capitale (conforme a Tribunale di Roma 10 aprile 2012 e Tribunale di Napoli del 4 aprile 2012) 17
  • 18. Altre sentenze rilevanti Salvatore Iannitti - Of counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
  • 19. La giurisprudenza La pignorabilità delle polizze linked • Tribunale di Parma 11 giugno 2010 fonda la decisione sui seguenti punti:  Il versamento di un premio unico è tipico di un contratto di investimento  Il prodotto ha una durata fissa (4 o 6 anni) non compatibile con la funzione previdenziale  La redditività del prodotto dipende da fenomeni di carattere finanziario (collegamento all’indice Dow Jones) e può anche mancare  La restituzione del capitale (ove superiore alla somma assicurata) è al netto delle spese di gestione e del fenomeno inflattivo • Conseguenza: la polizza non svolge funzione previdenziale e l’art. 1923 non è applicabile, per cui la polizza è pignorabile 19
  • 20. La giurisprudenza Le polizze linked ed il fallimento del contraente • Tribunale di Cagliari 2 novembre 2010:  I contratti linked presentano le caratteristiche proprie dei prodotti finanziari, come descritte dalla Consob, e non svolgono pertanto la funzione previdenziale tipica dei contratti di assicurazione sulla vita  Mancando la funzione previdenziale del contratto, non trova applicazione l’art. 1923 c.c.  Non rientrando la polizza tra i beni impignorabili, in caso di fallimento dell’imprenditore la polizza si scioglie ed il controvalore entra nell’attivo fallimentare 20
  • 21. La giurisprudenza Le polizze linked ed il riscatto da parte degli eredi del contraente • Secondo alcuni il riscatto non può essere esercitato dagli eredi, perché equivale ad una revoca del beneficiario (vietata ai sensi del 1921 c.c.) • Un secondo orientamento lo ammette, ma con il consenso del beneficiario • Tribunale di Venezia 12 dicembre 2006: il riscatto è efficace unicamente quando è raccolto il consenso di tutti i contraenti (il principio torna utile nel caso di più contraenti/assicurati, con diritto di prestazione alla morte del contraente superstite) 21
  • 22.
  • 23. Disclaimer Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Norton Rose Fulbright South Africa (incorporated as Deneys Reitz Inc) and Fulbright & Jaworski LLP, each of which is a separate legal entity, are members (‘the Norton Rose Fulbright members’) of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss Verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the Norton Rose Fulbright members but does not itself provide legal services to clients. References to ‘Norton Rose Fulbright’, ‘the law firm’, and ‘legal practice’ are to one or more of the Norton Rose Fulbright members or to one of their respective affiliates (together ‘Norton Rose Fulbright entity/entities’). No individual who is a member, partner, shareholder, director, employee or consultant of, in or to any Norton Rose Fulbright entity (whether or not such individual is described as a ‘partner’) accepts or assumes responsibility, or has any liability, to any person in respect of this communication. Any reference to a partner or director is to a member, employee or consultant with equivalent standing and qualifications of the relevant Norton Rose Fulbright entity. The purpose of this communication is to provide information as to developments in the law. It does not contain a full analysis of the law nor does it constitute an opinion of any Norton Rose Fulbright entity on the points of law discussed. You must take specific legal advice on any particular matter which concerns you. If you require any advice or further information, please speak to your usual contact at Norton Rose Fulbright. 23

Editor's Notes

  1. Vengono introdotte in Italia nel 1986, mutuate dall’esperienza anglosassone. Rispondono all’esigenza dell’assicuratore di minimizzare il rischio di performance a loro carico (ossia un rendimento degli attivi inferiore a quello promesso). Non viene posto alcun ulteriore distinguo, per cui si coprono tutte le tipologie di assicurazioni. Come sapete si classifica in base alla vita assicurata, al soggetto beneficiario ed al soggetto per conto del quale si stipula. può trattarsi dunque sia di assicurazione sulla vita propria, sia di assicurazione della vita altrui (che come sappiamo necessita del consenso del terzo, per essere valida salvo che si tratti di assicurazione del rischio di sopravvivenza o il diritto di designazione del beneficiario sia direttamente attribuito all’assicurato – non è difatti più un contratto a favore di terzo, ma contratto per conto altrui) Si tratta comunque di assicurazioni sulla vita Deve essere ramo I o II. Tralasciando le assicurazioni di natalità o nuzialità, si deve dunque trattare di un assicurazione relativa ad un evento della vita umana: TCM / morte vita intera sopravvivenza - Entrambi (mista)
  2. L’assicuratore elabora delle ipotesi statistiche sulla durata della vita umana e delle ipotesi finanziarie sul rendimento atteso dagli attivi a copertura delle riserve. Si prende il rischio che una o entrambe queste ipotesi siano errate. Quindi: - Il rischio demografico impatta sulla quantificazione della prestazione e del premio (per avere un certo capitale assicurato devi pagare un certo premio) La prestazione è un ammontare fisso e non dipende dal rendimento degli attivi Per la cassazione quanto sopra va valutato caso per caso, tenendo conto che nei contratti vita si trasferisce il rischio demografico, mentre in quello finanziario quello legato all’andamento dei mercati
  3. La miglior sintesi la offre Consob nella pubblica consultazione relativa alle modifiche del Regolamento emittenti (3 febbraio 2007), laddove si occupa del problema di verificare se ricorra una sollecitazione all’investimento Premio e prestazione non sono funzione del rischio demografico Il rendimento atteso è collegato all’andamento dei mercati e l’assicurato sopporta il rischio finanziario connesso
  4. Sono solo contratti sulla durata della vita umana, che tengano conto del rischio demografico. Sono escluse pertanto (ma lo sono già dal 1998), sia le assicurazioni che prevedano il pagamento di una somma ad una scadenza fissa indipendentemente dall’accadimento della vita umana (sono le defined terms, presenti soprattutto sul mercato lussemburghese), sia le assicurazioni che vedano la morte semplicemente come il momento di liquidazione della prestazione, senza che si tenga in alcun conto il rischio demografico ci deve essere un impegno effettivo a pagare una prestazione il cui valore dipenda dal rischio demografico.
  5. La necessaria presenza di un impegno a liquidare un ammontare dipendente dal rischio demografico viene ripreso nel regolamento relativo alle index linked. Questo regolamento, oltre a regolamentare la tipologia di indici che possono essere presi a riferimento per questa tipologia di contratti, e gli attivi che possono essere utilizzati a copertura delle relative riserve, chiarisce comunque che il valore da indennizzare deve tener conto sia del rischio demografico che del premio versato dal cliente. Attenzione, siamo in una logica diversa rispetto ai contratti danni, perché qui non si applica il principio indennitario, ossia il principio di indennizzabilità del danno effettivamente subito. E’ infatti indennizzabile anche la vita di un soggetto disoccupato ed incapace di produrre reddito. Tuttavia, e lo vedremo poi successivamente, poichè la polizza vita assolve una funzione previdenziale, l’ammontare dovuto non può per definizione essere inferiore al premio versato A proposito il 32 stabilisce che il rischio di controparte relativo agli attivi non può essere trasferito sugli assicurati
  6. Infine la norma che mette in crisi le posizioni più ortodosse di chi sostiene che i contratti linked non possano svolgere una funzione previdenziale, loro tipica, se non prevedano la restituzione del capitale investito. In questa norma in materia di riserve, è difatti chiaramente affermato che può mancare una garanzia di restituzione del capitale, con disciplina differenziata dal punto di vista delle riserve Chi sottolinea questa disposizione si divide in due categorie: Chi ammette la possibilità che rischio demografico trasferito all’assicurato e rischio di investimento trasferito all’assicuratore possano comunque convivere nel medesimo contratto chi ritiene che ci sia un tertium genus: quello dei contratti di investimento non assicurativi emessi da compagnie di assicurazioni
  7. Rischio demografico c’è : Si gioca tutto sul quantum della prestazione, da cui dipende innanzitutto la qualificazione del contratto, poi la sua validità, poi infine il regime applicabile secondo la maggioranza Ci deve essere però almeno la restituzione del capitale investito, altrimenti non si può svolgere la funzione previdenziale tipica della polizza vita. Questo perché il trasferimento del rischio finanziario sul cliente determina l’insussistenza del rischio demografico, perché viene meno la certezza della prestazione dell’assicuratore (c’è incompatibilità) -Secondo altra dottrina, pur in presenza del trasferimento del rischio finanziario sul cliente, ci può comunque essere una natura previdenziale se non c’è un’elevata incidenza dell’elemento finanziario sul quantum della prestazione Si sarebbe potuta risolvere questione nel 2012, quando la questione è stata rimessa alla corte di cassazione. Questa ha tuttavia ricordato che si tratta di una valutazione che va compiuta caso per caso dal giudice di merito, mentre non si è espressa sul rischio demografico in quanto la polizza non era stata trascritta.
  8. Nel contratto di asscurazione vita il rischio è assunto dall’assicuratore, che guadagna un profitto tanto maggiore quanto maggiore è il lasso di tempo intercorrente tra la stipula e l’evento relativo alla vita umana Nel contratto di investimento il rischio è carico del’investitore e non dipende dal fattore tempo, quanto dall’andamento dei mercati Sembra quasi che se il rischio finanziario sia solo parzialmente trasferito allora c’è una natura assicurativa
  9. Vediamo l’evoluzione della giurisprudenza: dall’assenza di garanzie sulla restituzione del capitale o di rendimento, se ne deduce la natura finanziaria. Il contratto è nullo per violazione della forma, nonché per illiceità della causa perché persegue un obiettivo non compatibile con la finalità previdenziale della polizza vita Attenzione: sbagliando qui la sentenza di Siracusa fa derivare la nullità dalla violazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria. Sappiamo che non è così, ma il tema delle norme da applicare all’intermediazione di questi prodotti è quello che ha alimentato tutto il filone giurisprudenziale: all’applicazione delle norme del TUF si arrivava per analogia, o perché si trattava di un contratto a causa mista con causa finanziaria prevalente, per la portata generale della disciplina di cui agli artt. 21 ss del TUF, art. 25 bis TUF come norma implicita
  10. Posizione opposta. Vero che mancano rischi su assicuratore, ma il contratto non è nullo perché lo 0,1% basta a configurare rischio demografico
  11. Pochi giorni dopo viene confermata la stessa interpretazione, questa volta con rriferimento più specifico ad un contratto che espressamente prevedeva la stipula di un mandato per la gestione patrimoniale a favore della compagnia, avente ad oggetto attivi collocati in un fondo interno. Si era sostenuta l’inesistenza dell’oggetto del contratto perché beni restavano di proprietà della compagnia
  12. Risulta però anche un tribunale di modica del 2011 che qualifica la clausola come meramente descrittiva del contratto e dunque non sottoposta al 1341 c.c.
  13. Tribunale di Roma del 1 agosto 2011 ritiene inoltre che la sussistenza di una garanzia di restituzione del capitale escluda la sussistenza di un rischio finanziario n capo all’assicurato, confermando così la natura assicurativa del contratto L’obbligo di restituzione del capitale viene allora basato sulla formulazione incerta delle clausole contrattuali Si conferma la sussistenza di un rischio demografico, derivante dal collegamento all’evento della vita umana e della possibilità di procedere a riscatto
  14. L’art. 1923 stabilisce che sono impignorabili (e non possono essere sottoposte ad azione cautelare o sequestro cautelativo) le somme dovute al contraente o al beneficiariio in virtù di un contratto vita. La ratio è stata rinvenuta dalla giurisprudenza nell’esigenza di tutela della funzione previdenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Nel caso di specie, mancando la restituzione del capitale, manca funzione previdenziale
  15. Questione leggermente diversa rispetto al fallimento: L’art. 82 l.f. prevede lo scioglimento unicamente per le polizze danni. Secondo alcuni la mancata menzione di quelle vita è dovuta all’impignorabilità, secondo altri al fatto che le polizze invece si sciolgono immediatamente. Le sezione unite, nel 2008, avevano ritenuta che la ratio del 1923 (funzione previdenziale ed evitare costi azioni esecutive) resiste anche al fallimento, ponendo la polizza vita al di fuori dal fallimento
  16. Molto spesso si hanno due contraenti, perché si vuole evitare che figli entrino in possesso dei beni prima che sia decorso un certo periodo di tempo. Dirititto inderogabille la restituzione della somma trova la propria causa nella restituzione dell’indebito, legato al fatto che una parte dei premi pagati nel tempo va a coprire il rischio futuro legato all’evento della vita umana e viene ad essere versato nella riserva matematica Per questa stessa ragione si discute se diritto di riscatto vada garantito co nriguardo alle poloizze incertus an (TCM e sopravvivenza senza controassicurazione), perché in questo caso il preio versato si riferisce all’intero periodo (ma allora non ci dovrebbe essere riserva matematica) Stesso discorso vale per la riduzione