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La gestione dei reclami
Salvatore Iannitti
Partner
Norton Rose Fulbright Studio Legale
19 maggio 2017
Agenda
Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016
• Ripartizione di competenze
• Reclami relativi alla condotta degli Agenti
• Reclami relativi alla condotta dei Broker
• Reclami relativi alla condotta di Banche e Intermediari Finanziari
• Reclami relativi alla condotta dei collaboratori degli intermediari,
nonché degli intermediari principali che collaborano tra loro
• Aspetti organizzativi (politica dei reclami, funzione, outsourcing)
• Altri obblighi (informativa, analisi, reportistica statistica)
• Esempi pratici
2
Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016
Aspetti fondamentali
• Modifica il Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008
• Introduce la disciplina del trattamento dei reclami relativi alla
condotta degli intermediari
• Riflette le Linee Guida EIOPA del 27 novembre 2013 sulla
gestione dei reclami da parte degli intermediari assicurativi
• Entrato in vigore 1 giugno 2016
• Termine di adeguamento 28 novembre 2016
• Obiettivi: tutela del consumatore e stabilità del sistema,
attraverso una gestione efficiente della compagnia
3
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione in
forma scritta nei confronti di un’impresa di
assicurazione, di un intermediario assicurativo…
relativa a un contratto o a un servizio
assicurativo; non sono considerati reclami le
richieste di informazioni o di chiarimenti, le
richieste di risarcimento danni o di esecuzione
del contratto
Reclamante: un soggetto che sia titolato a far
valere il diritto alla trattazione del reclamo da
parte dell’impresa di assicurazione,
dell’intermediario assicurativo … ad esempio il
contraente, l’assicurato, il beneficiario e il
danneggiato
Secondo quali percorsi s’attiva la procedura reclami?
In sintesi, quanto vedremo più diffusamente a seguire:
• Reclamo direttamente indirizzato ad impresa o intermediario
• Reclamo indirizzato direttamente all’IVASS in relazione alla
gestione del rapporto contrattuale e da questa inoltrato al
soggetto interessato
• Reclamo inoltrato all’IVASS a seguito dell’inerzia o di una
risposta non soddisfacente dell’impresa
• Richiesta di informazioni, dati o documenti da parte di IVASS
• Richiesta di IVASS di fornire chiarimenti direttamente al
reclamante
6
La competenza dell’IVASS
Art. 4 Regolamento 24
• Osservanza del CAP e dei Regolamenti di attuazione
• Norme del Codice del Consumo in materia di vendita a distanza
• Reclami cui compagnie o intermediari non abbiano fornito
risposta nel termine previsto dal Regolamento (45 giorni) o
abbiano fornito risposta non soddisfacente
• Reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere
• Non vi rientrano:
– Reclami per cui sia già stato adito un Giudice
– Reclami relativi a prodotti finanziari e previdenziali (rami III e V)
– Reclami relativi al rapporto contrattuale: questi vengono indirizzati alla
compagnia, salva la possibilità di ricorrere all’IVASS in caso di inerzia nei 45
giorni o di risposta insoddisfacente
7
Procedimenti dell’IVASS
Art. 6
• Ricevuto un reclamo, entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso, IVASS
comunica al reclamante l’avvio dell’istruttoria
• A quel punto IVASS può:
– Richiedere dati, notizie o documenti a soggetti su cui esercita vigilanza, i quali sono
tenuti a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
– Richiedere ai soggetti vigilati di fornire i chiarimenti sul reclamo direttamente al
reclamante (IVASS in cc), ma se la risposta è insoddisfacente continua l’istruttoria;
Se il reclamo ha ad oggetto la gestione contrattuale ed è rivolto ad IVASS, questa lo gira
alla compagnia, affinché risponda entro 45 giorni. Acquisiti gli elementi di valutazione
necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo, entro 90 giorni
dall’acquisizione degli stessi
• Se la compagnia o l’intermediario è comunitario e la violazione è grave
o ricorrente, IVASS ne informa anche Autorità del paese d’origine
8
Ripartizione di competenze
Gestione da parte dell’impresa
- reclami nei confronti delle imprese assicurative, anche
riguardanti soggetti coinvolti nel loro ciclo operativo
- IVASS: «tutti i reclami ricevuti dalle imprese, inclusi quelli
relativi al comportamento degli intermediari di cui si avvale»
Gestione da parte
dell’Impresa
Agenti
Produttori
Gestione da parte
dell’intermediario
Broker
Banche/intermediari fin.
Intermediari ass. UE
Regolamento 24, testo originario
Regolamento 24, come emendato dal Provvedimento 46
9
Reclamo avverso la compagnia:
Obblighi di gestione delle compagnie
• Forniscono riscontro nel termine di 45 giorni dalla ricezione
• Trasmettono il reclamo senza ritardo all’intermediario alla cui condotta
riferisce il reclamo
• Forniscono al reclamante una chiara spiegazione circa la propria
posizione e lo informano della possibilità di rivolgersi ad IVASS o agli
organismi di conciliazione
10
Allegato 1
11
Reclami relativi al comportamento degli Agenti
A seconda dei casi, oneri diversi per l’Agente:
• Se il reclamo è ricevuto dall’agente, questi lo trasmette senza
ritardo all’impresa preponente, dandone notizia al reclamante
• Se il reclamo è ricevuto dall’impresa, su richiesta di questa,
l’Agente fornisce entro 15 giorni la documentazione e ogni altra
informazione utile ed esprime la propria posizione in merito ai
reclami ricevuti dall’impresa stessa
• Nel caso di agenti plurimandatari, del reclamo non riferibile ad
una compagnia specifica si occuperà la mandante cui il reclamo
viene riferito dall’agente
• Le peculiarità del processo sono legate alla natura ausiliaria
dell’agente, inserito nel ciclo produttivo della compagnia che ne
risponde ex art. 2049 c.c.
12
Reclami relativi al comportamento degli Agenti
L’Impresa preponente
• Gestisce il reclamo (risposta entro 45 giorni)
• Garantisce il contraddittorio con l’agente
• Comunica all’Agente il riscontro al reclamante (in cui si dà atto
della posizione dell’agente) e le eventuali misure correttive che si
suggerisce di adottare (cui l’agente non è strettamente tenuto a
conformarsi), per le finalità previste dal regolamento (analisi,
statistiche ed info ad IVASS)
• Inserisce il reclamo nel suo archivio e lo riporta nel prospetto
statistico
• In caso di rigetto (anche parziale) informa il reclamante della
facoltà di ricorrere ad IVASS o ad organismi di conciliazione
13
Reclami relativi al comportamento degli Agenti
L’Impresa preponente
I riscontri delle imprese debbono essere forniti anche all’agente, per
alimentare:
• Le analisi sui reclami
• Le informazioni sui reclami, da fornire a richiesta dell’Autorità
• Prospetto statistico di cui all’allegato 4
Non è obbligatorio un archivio, ma l’agente deve catalogare i
reclami ai fini delle attività di cui sopra.
14
Reclami relativi al comportamento dei Broker
Il Broker
• Gestisce il reclamo (risposta entro 45 giorni)
• Riceve il reclamo anche tramite social network
• Registra il reclamo in archivio (elettronico o cartaceo di cui
all’Allegato 1), da cui trae dati per allegato 4 statistico
• Trasmette il reclamo alla compagnia (informandone il
reclamante) solo se questo ha ad oggetto una condotta della
stessa
• In caso di rigetto (anche parziale) informa il reclamante della
facoltà di ricorrere ad IVASS o organismi di conciliazione
L’Impresa interessata
• Inoltra il reclamo di pertinenza del broker eventualmente ricevuto
dalla stessa, dandone notizia al reclamante
15
Reclami relativi al comportamento di Banche e
Intermediari Finanziari
L’Intermediario
• Gestisce il reclamo (risposta entro 45 giorni), ricevuto anche
tramite social network
• Registra il reclamo in archivio (elettronico o cartaceo), da cui trae
dati per allegato 4 statistico
• Trasmette il reclamo alla compagnia (informandone il
reclamante) solo se questo ha ad oggetto una sua condotta
• Può usare presidi bancari, tenendo distinte le attività
• In caso di rigetto (anche parziale) informa il reclamante della
facoltà di ricorrere ad IVASS o organismi di conciliazione
L’Impresa preponente
• Inoltra il reclamo di pertinenza dell’Intermediario eventualmente
ricevuto dalla stessa, dandone notizia al reclamante
16
Reclami relativi al comportamento degli intermediari
nell’ambito di collaborazioni
Regime applicabile alle collaborazioni tra intermediari
• Si applicano – a tutte le forme di collaborazione - le modalità
previste per i reclami relativi agli intermediari collaboratori iscritti
al RUI sezione E. Con riferimento a questi, in particolare:
– Si applica la procedura applicabile all’intermediario principale
– Il collaboratore inoltra senza ritardo il reclamo all’intermediario principale
• Dunque: in caso di collaborazione, si applica il regime applicabile
dipendente dalla categoria di appartenenza dell’intermediario in
rapporto diretto con l’impresa di assicurazione
Criticità
• Collaborazione tra agente e broker? Ricade nel caso ut supra
• Numero di livelli massimo cui si applica il principio?
17
Linee guida EIOPA
Forniscono alcuni utili chiarimenti, ad esempio:
• Stabiliscono che un intermediario possa convenzionalmente
occuparsi di un reclamo in nome e per conto di un altro soggetto
(compagnia o intermediario), nel qual caso l’intermediario in
questione si troverà a dover applicare tutte le norme applicabili al
soggetto per conto del quale viene gestito il reclamo
18
Aspetti organizzativi
Politica di gestione reclami
• Adottata dagli intermediari B e D
• Rivista con cadenza annuale (modifiche solo se necessarie)
• La politica è:
– ispirata all’equo trattamento dei reclamanti,
– idonea ad individuare e gestire situazioni di conflitto d’interesse, e
– tesa a garantire la corretta e tempestiva trattazione dei reclami
• Le imprese integrano la propria politica con disposizioni
specifiche su reclami vs intermediari A e C, comunicandola agli
intermediari interessati per cui sono competenti
• Gli intermediari di cui alla sezione D coordinano la politica con
quella relativa ai reclami riguardanti le altre attività svolte
19
Aspetti organizzativi
Funzione reclami
• Istituita da intermediari D, grandi broker e branch intermediari UE
• La funzione deve essere caratterizzata da imparzialità di giudizio
mediante:
– un’appropriata collocazione organizzativa, e
– la predisposizione di procedure volte ad evitare i conflitti di interessi con le
strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclami
• Le informazioni relative alla funzione (compreso il nominativo)
sono fornite a richiesta di IVASS
• Estesa la competenza della funzione reclami delle imprese, ad
agenti e produttori diretti
• Intermediari D possono avvalersi di strutture e presidi
organizzativi esistenti per reclami bancari e finanziari
20
Aspetti organizzativi
Esternalizzazione
• Prevista per intermediari B (anche quelli non grandi e dunque
privi di funzione reclami) e D, a favore di terzi imparziali (anche
associazioni di categoria)
• L’intermediario resta comunque responsabile della trattazione del
reclamo (dovendo ricevere i reclami e curare le comunicazioni
entro i termini previsti dal Regolamento). Inoltre:
– Fornisce al reclamante il nominativo del fornitore dei servizi relativi ai
reclami
– Individua un referente interno responsabile di gestire il rapporto contrattuale
con il fornitore
– Resta titolare dei dati a fini privacy
– A richiesta, fornisce ad IVASS i dati ed i recapiti relativi al fornitore,
assicurando accesso ai suoi locali
• Ammessa per imprese in conformità al Regolamento 20
21
Altri obblighi per gli intermediari
Informativa alla clientela (tutte le categorie di intermediari)
• Gli intermediari forniscono informazioni sulla gestione dei reclami
nel modello 7B (ovvero in un allegato al medesimo), nel sito
internet, nei locali e al reclamante su richiesta dello stesso (ove
questi non ne sia in possesso in virtù di un precedente rapporto
contrattuale)
• L’informativa contiene informazioni relative a:
– Modalità di presentazione e comunicazione dei reclami
– Tempistica delle risposte
– Funzione per la gestione dei reclami dell’impresa o dell’intermediario e
recapiti per contattarla
– Modalità di presentazione dei reclami ad IVASS e possibilità di rivolgersi alla
stessa ovvero ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, in caso
di mancato accoglimento
• Particolarmente articolata in caso di collaborazione
22
Allegato 4
23
Allegato 4
24
Allegato 4
25
Altri obblighi
Analisi dei reclami (intermediari A, B e D)
• Analizzare i dati dei singoli reclami (root cause analysis)
• Evidenziare cause di fondo comuni alle tipologie di reclamo e
valutare rischi di contagio
• Adottare misure correttive (anche in relazione a procedure o
prodotti diversi da quelli oggetto di reclamo)
26
Altri obblighi
Informativa all’IVASS (intermediari A, B e D)
• Su richiesta dell’Autorità, comunicano informazioni su numero di
reclami, tempi di risposta, oggetto ed esito, risultanze dell’analisi,
prospetto statistico
27
Spunti pratico/applicativi
Le «problematiche» per le compagnie
Indicazioni pratiche
• La ripetizione dei reclami a breve distanza, pendente il termine di
risposta. Circostanza che ha indotto alcune compagnie a dare
subito atto della ricezione del reclamo (compresi i Lloyds’),
indicando il termine di risposta
• IVASS non accetta risposte che si limitino a riproporre tesi già
esposte ai clienti, richiedendo precise ed aggiornate prese di
posizione sui nuovi argomenti
• La ripetitività dei reclami sui medesimi argomenti
29
Reclamo:
Cosa vi rientra (nella prospettiva della compagnia):
• La numerosa famiglia Rossi organizza una vacanza e, per motivi
inclusi tra quelli coperti dall’assicurazione contro il rischio di
cancellazione, è costretta a disdire. Vi è reclamo qualora essi
lamentino l’avvenuta copertura assicurativa di soltano una parte
e non della totalità dei componenti della famiglia.
• Il manager Rossi, durante un viaggio di lavoro, subisce lo
smarrimento di una valigia contenente i propri effetti personali. Vi
è reclamo qualora il signor Rossi lamenti il silenzio della
Compagnia a seguito della propria denuncia di sinistro.
30
Reclamo:
Cosa vi rientra (nella prospettiva della compagnia)
• Il signore e la signora Rossi sono in vacanza e stipulano
un’assicurazione che copre le spese mediche. Vi è reclamo
qualora i coniugi Rossi, al ritorno o durante il soggiorno,
scrivano alla Compagnia lamentando di non avere ricevuto
l’assistenza sanitaria dovuta e/o di non averla ricevuta in un
congruo termine.
• Il signor Rossi, assicurato, ha un incidente in auto. Vi è reclamo
qualora la parte lesa lamenti il ritardo nel pagamento nei tempi
garantiti dalla Compagnia.
31
Reclamo:
Cosa vi rientra (nella prospettiva intermediari):
• Rinnovo tacito a causa del mancato reminder
• Il prodotto collocato è inadeguato in quanto contiene una
condizione di assicurabilità o di esclusione che lo rende inutile
• Ritardo nella liquidazione, anche a causa della non tempestiva
trasmissione della notifica all’assicuratore
• Mancato sollecito del pagamento del premio
• Appropriazione di somme dell’assicurato
• Scortesie nel prestare servizio al Cliente
• Pagamento a beneficiario errato
• Polizza non conforme alle trattative
32
Reclamo:
Cosa non vi rientra (nella prospettiva della compagnia):
• Il signore Rossi e la Signora Bianchi si scontrano sulle piste da
scii e il Signor Rossi, assicurato, riscontra lesioni a seguito dello
scontro sciistico. Non è un reclamo la richiesta di indennizzo che
la parte lesa richieda alla Compagnia in virtù del contratto
assicurativo.
• Il signor Rossi è un assicurato che intende rinnovare il proprio
contratto di assicurazione professionale. Non è reclamo la
richiesta di proroga che egli inoltri alla Compagnia.
• Non è di converso reclamo l’eventuale richiesta di terminare la
relazione contrattuale con la sua attuale compagnia assicurativa
per sostituirla con un’altra.
33
Reclamo:
Cosa non vi rientra (nella prospettiva della compagnia):
• Nell’ente pubblico X si verifica un danno all’impianto idraulico.
Non è reclamo la richiesta inoltrata alla Compagnia per
comprendere se tale danno rientri o meno tra quelli coperti
dall’assicurazione.
• Il manager Rossi, durante un viaggio di lavoro, subisce lo
smarrimento di una valigia contenente effetti personali. Non è
reclamo l’ email inoltrata dal signor Rossi alla Compagnia con la
quale lo stesso richieda istruzioni su come procedere a seguito
di tale perdita.
34
Reclamo:
Cosa non vi rientra (nella prospettiva intermediari):
• Comunicazione anonima
• Reclamo sporto da dipendente e collaboratore in nome anonimo
• Richiesta copia polizza
• La lamentela riferita dall’intermediario corrispondente, senza
allegazione del reclamo scritto della parte (salvo, forse, il caso in
cui il corrispondente sporga il reclamo in nome e per conto del
reclamante). L’intermediario principale resta onerato di chiedere
al corrispondente se si tratta di un reclamo scritto rilevante ed in
tal caso di chiederne evidenza scritta
35
Altri spunti pratici
L’attività di vigilanza dell’Autorità, come svolta per il tramite dei
reclami
• Si sono verificati casi nei quali IVASS ha inferito il mancato
rispetto delle norme di condotta dall’elevato numero di reclami
aventi ad oggetto le medesime disfunzioni, richiedendo poi
all’intermediario di porre rimedio, rivedendo i propri processi
• Esempio:
– Numerosi reclami dei clienti circa le esclusioni applicabili, evidenziano
carenze nella fase di illustrazione delle condizioni di polizza al cliente
– Numerosi reclami dei clienti circa la mancata rilevazione dell’inassicurabilità
del cliente, evidenziano carenza nei processi di valutazione di adeguatezza
da parte dell’intermediario
36
Disclaimer
Norton Rose Fulbright US LLP, Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP and Norton Rose Fulbright South Africa Inc are separate legal entities
and all of them are members of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the members but does not itself provide legal services to
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  • 1. La gestione dei reclami Salvatore Iannitti Partner Norton Rose Fulbright Studio Legale 19 maggio 2017
  • 2. Agenda Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016 • Ripartizione di competenze • Reclami relativi alla condotta degli Agenti • Reclami relativi alla condotta dei Broker • Reclami relativi alla condotta di Banche e Intermediari Finanziari • Reclami relativi alla condotta dei collaboratori degli intermediari, nonché degli intermediari principali che collaborano tra loro • Aspetti organizzativi (politica dei reclami, funzione, outsourcing) • Altri obblighi (informativa, analisi, reportistica statistica) • Esempi pratici 2
  • 3. Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016 Aspetti fondamentali • Modifica il Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008 • Introduce la disciplina del trattamento dei reclami relativi alla condotta degli intermediari • Riflette le Linee Guida EIOPA del 27 novembre 2013 sulla gestione dei reclami da parte degli intermediari assicurativi • Entrato in vigore 1 giugno 2016 • Termine di adeguamento 28 novembre 2016 • Obiettivi: tutela del consumatore e stabilità del sistema, attraverso una gestione efficiente della compagnia 3
  • 4. Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo… relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto
  • 5. Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, dell’intermediario assicurativo … ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato
  • 6. Secondo quali percorsi s’attiva la procedura reclami? In sintesi, quanto vedremo più diffusamente a seguire: • Reclamo direttamente indirizzato ad impresa o intermediario • Reclamo indirizzato direttamente all’IVASS in relazione alla gestione del rapporto contrattuale e da questa inoltrato al soggetto interessato • Reclamo inoltrato all’IVASS a seguito dell’inerzia o di una risposta non soddisfacente dell’impresa • Richiesta di informazioni, dati o documenti da parte di IVASS • Richiesta di IVASS di fornire chiarimenti direttamente al reclamante 6
  • 7. La competenza dell’IVASS Art. 4 Regolamento 24 • Osservanza del CAP e dei Regolamenti di attuazione • Norme del Codice del Consumo in materia di vendita a distanza • Reclami cui compagnie o intermediari non abbiano fornito risposta nel termine previsto dal Regolamento (45 giorni) o abbiano fornito risposta non soddisfacente • Reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere • Non vi rientrano: – Reclami per cui sia già stato adito un Giudice – Reclami relativi a prodotti finanziari e previdenziali (rami III e V) – Reclami relativi al rapporto contrattuale: questi vengono indirizzati alla compagnia, salva la possibilità di ricorrere all’IVASS in caso di inerzia nei 45 giorni o di risposta insoddisfacente 7
  • 8. Procedimenti dell’IVASS Art. 6 • Ricevuto un reclamo, entro 45 giorni dalla ricezione dello stesso, IVASS comunica al reclamante l’avvio dell’istruttoria • A quel punto IVASS può: – Richiedere dati, notizie o documenti a soggetti su cui esercita vigilanza, i quali sono tenuti a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; – Richiedere ai soggetti vigilati di fornire i chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante (IVASS in cc), ma se la risposta è insoddisfacente continua l’istruttoria; Se il reclamo ha ad oggetto la gestione contrattuale ed è rivolto ad IVASS, questa lo gira alla compagnia, affinché risponda entro 45 giorni. Acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo, entro 90 giorni dall’acquisizione degli stessi • Se la compagnia o l’intermediario è comunitario e la violazione è grave o ricorrente, IVASS ne informa anche Autorità del paese d’origine 8
  • 9. Ripartizione di competenze Gestione da parte dell’impresa - reclami nei confronti delle imprese assicurative, anche riguardanti soggetti coinvolti nel loro ciclo operativo - IVASS: «tutti i reclami ricevuti dalle imprese, inclusi quelli relativi al comportamento degli intermediari di cui si avvale» Gestione da parte dell’Impresa Agenti Produttori Gestione da parte dell’intermediario Broker Banche/intermediari fin. Intermediari ass. UE Regolamento 24, testo originario Regolamento 24, come emendato dal Provvedimento 46 9
  • 10. Reclamo avverso la compagnia: Obblighi di gestione delle compagnie • Forniscono riscontro nel termine di 45 giorni dalla ricezione • Trasmettono il reclamo senza ritardo all’intermediario alla cui condotta riferisce il reclamo • Forniscono al reclamante una chiara spiegazione circa la propria posizione e lo informano della possibilità di rivolgersi ad IVASS o agli organismi di conciliazione 10
  • 12. Reclami relativi al comportamento degli Agenti A seconda dei casi, oneri diversi per l’Agente: • Se il reclamo è ricevuto dall’agente, questi lo trasmette senza ritardo all’impresa preponente, dandone notizia al reclamante • Se il reclamo è ricevuto dall’impresa, su richiesta di questa, l’Agente fornisce entro 15 giorni la documentazione e ogni altra informazione utile ed esprime la propria posizione in merito ai reclami ricevuti dall’impresa stessa • Nel caso di agenti plurimandatari, del reclamo non riferibile ad una compagnia specifica si occuperà la mandante cui il reclamo viene riferito dall’agente • Le peculiarità del processo sono legate alla natura ausiliaria dell’agente, inserito nel ciclo produttivo della compagnia che ne risponde ex art. 2049 c.c. 12
  • 13. Reclami relativi al comportamento degli Agenti L’Impresa preponente • Gestisce il reclamo (risposta entro 45 giorni) • Garantisce il contraddittorio con l’agente • Comunica all’Agente il riscontro al reclamante (in cui si dà atto della posizione dell’agente) e le eventuali misure correttive che si suggerisce di adottare (cui l’agente non è strettamente tenuto a conformarsi), per le finalità previste dal regolamento (analisi, statistiche ed info ad IVASS) • Inserisce il reclamo nel suo archivio e lo riporta nel prospetto statistico • In caso di rigetto (anche parziale) informa il reclamante della facoltà di ricorrere ad IVASS o ad organismi di conciliazione 13
  • 14. Reclami relativi al comportamento degli Agenti L’Impresa preponente I riscontri delle imprese debbono essere forniti anche all’agente, per alimentare: • Le analisi sui reclami • Le informazioni sui reclami, da fornire a richiesta dell’Autorità • Prospetto statistico di cui all’allegato 4 Non è obbligatorio un archivio, ma l’agente deve catalogare i reclami ai fini delle attività di cui sopra. 14
  • 15. Reclami relativi al comportamento dei Broker Il Broker • Gestisce il reclamo (risposta entro 45 giorni) • Riceve il reclamo anche tramite social network • Registra il reclamo in archivio (elettronico o cartaceo di cui all’Allegato 1), da cui trae dati per allegato 4 statistico • Trasmette il reclamo alla compagnia (informandone il reclamante) solo se questo ha ad oggetto una condotta della stessa • In caso di rigetto (anche parziale) informa il reclamante della facoltà di ricorrere ad IVASS o organismi di conciliazione L’Impresa interessata • Inoltra il reclamo di pertinenza del broker eventualmente ricevuto dalla stessa, dandone notizia al reclamante 15
  • 16. Reclami relativi al comportamento di Banche e Intermediari Finanziari L’Intermediario • Gestisce il reclamo (risposta entro 45 giorni), ricevuto anche tramite social network • Registra il reclamo in archivio (elettronico o cartaceo), da cui trae dati per allegato 4 statistico • Trasmette il reclamo alla compagnia (informandone il reclamante) solo se questo ha ad oggetto una sua condotta • Può usare presidi bancari, tenendo distinte le attività • In caso di rigetto (anche parziale) informa il reclamante della facoltà di ricorrere ad IVASS o organismi di conciliazione L’Impresa preponente • Inoltra il reclamo di pertinenza dell’Intermediario eventualmente ricevuto dalla stessa, dandone notizia al reclamante 16
  • 17. Reclami relativi al comportamento degli intermediari nell’ambito di collaborazioni Regime applicabile alle collaborazioni tra intermediari • Si applicano – a tutte le forme di collaborazione - le modalità previste per i reclami relativi agli intermediari collaboratori iscritti al RUI sezione E. Con riferimento a questi, in particolare: – Si applica la procedura applicabile all’intermediario principale – Il collaboratore inoltra senza ritardo il reclamo all’intermediario principale • Dunque: in caso di collaborazione, si applica il regime applicabile dipendente dalla categoria di appartenenza dell’intermediario in rapporto diretto con l’impresa di assicurazione Criticità • Collaborazione tra agente e broker? Ricade nel caso ut supra • Numero di livelli massimo cui si applica il principio? 17
  • 18. Linee guida EIOPA Forniscono alcuni utili chiarimenti, ad esempio: • Stabiliscono che un intermediario possa convenzionalmente occuparsi di un reclamo in nome e per conto di un altro soggetto (compagnia o intermediario), nel qual caso l’intermediario in questione si troverà a dover applicare tutte le norme applicabili al soggetto per conto del quale viene gestito il reclamo 18
  • 19. Aspetti organizzativi Politica di gestione reclami • Adottata dagli intermediari B e D • Rivista con cadenza annuale (modifiche solo se necessarie) • La politica è: – ispirata all’equo trattamento dei reclamanti, – idonea ad individuare e gestire situazioni di conflitto d’interesse, e – tesa a garantire la corretta e tempestiva trattazione dei reclami • Le imprese integrano la propria politica con disposizioni specifiche su reclami vs intermediari A e C, comunicandola agli intermediari interessati per cui sono competenti • Gli intermediari di cui alla sezione D coordinano la politica con quella relativa ai reclami riguardanti le altre attività svolte 19
  • 20. Aspetti organizzativi Funzione reclami • Istituita da intermediari D, grandi broker e branch intermediari UE • La funzione deve essere caratterizzata da imparzialità di giudizio mediante: – un’appropriata collocazione organizzativa, e – la predisposizione di procedure volte ad evitare i conflitti di interessi con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclami • Le informazioni relative alla funzione (compreso il nominativo) sono fornite a richiesta di IVASS • Estesa la competenza della funzione reclami delle imprese, ad agenti e produttori diretti • Intermediari D possono avvalersi di strutture e presidi organizzativi esistenti per reclami bancari e finanziari 20
  • 21. Aspetti organizzativi Esternalizzazione • Prevista per intermediari B (anche quelli non grandi e dunque privi di funzione reclami) e D, a favore di terzi imparziali (anche associazioni di categoria) • L’intermediario resta comunque responsabile della trattazione del reclamo (dovendo ricevere i reclami e curare le comunicazioni entro i termini previsti dal Regolamento). Inoltre: – Fornisce al reclamante il nominativo del fornitore dei servizi relativi ai reclami – Individua un referente interno responsabile di gestire il rapporto contrattuale con il fornitore – Resta titolare dei dati a fini privacy – A richiesta, fornisce ad IVASS i dati ed i recapiti relativi al fornitore, assicurando accesso ai suoi locali • Ammessa per imprese in conformità al Regolamento 20 21
  • 22. Altri obblighi per gli intermediari Informativa alla clientela (tutte le categorie di intermediari) • Gli intermediari forniscono informazioni sulla gestione dei reclami nel modello 7B (ovvero in un allegato al medesimo), nel sito internet, nei locali e al reclamante su richiesta dello stesso (ove questi non ne sia in possesso in virtù di un precedente rapporto contrattuale) • L’informativa contiene informazioni relative a: – Modalità di presentazione e comunicazione dei reclami – Tempistica delle risposte – Funzione per la gestione dei reclami dell’impresa o dell’intermediario e recapiti per contattarla – Modalità di presentazione dei reclami ad IVASS e possibilità di rivolgersi alla stessa ovvero ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, in caso di mancato accoglimento • Particolarmente articolata in caso di collaborazione 22
  • 26. Altri obblighi Analisi dei reclami (intermediari A, B e D) • Analizzare i dati dei singoli reclami (root cause analysis) • Evidenziare cause di fondo comuni alle tipologie di reclamo e valutare rischi di contagio • Adottare misure correttive (anche in relazione a procedure o prodotti diversi da quelli oggetto di reclamo) 26
  • 27. Altri obblighi Informativa all’IVASS (intermediari A, B e D) • Su richiesta dell’Autorità, comunicano informazioni su numero di reclami, tempi di risposta, oggetto ed esito, risultanze dell’analisi, prospetto statistico 27
  • 29. Le «problematiche» per le compagnie Indicazioni pratiche • La ripetizione dei reclami a breve distanza, pendente il termine di risposta. Circostanza che ha indotto alcune compagnie a dare subito atto della ricezione del reclamo (compresi i Lloyds’), indicando il termine di risposta • IVASS non accetta risposte che si limitino a riproporre tesi già esposte ai clienti, richiedendo precise ed aggiornate prese di posizione sui nuovi argomenti • La ripetitività dei reclami sui medesimi argomenti 29
  • 30. Reclamo: Cosa vi rientra (nella prospettiva della compagnia): • La numerosa famiglia Rossi organizza una vacanza e, per motivi inclusi tra quelli coperti dall’assicurazione contro il rischio di cancellazione, è costretta a disdire. Vi è reclamo qualora essi lamentino l’avvenuta copertura assicurativa di soltano una parte e non della totalità dei componenti della famiglia. • Il manager Rossi, durante un viaggio di lavoro, subisce lo smarrimento di una valigia contenente i propri effetti personali. Vi è reclamo qualora il signor Rossi lamenti il silenzio della Compagnia a seguito della propria denuncia di sinistro. 30
  • 31. Reclamo: Cosa vi rientra (nella prospettiva della compagnia) • Il signore e la signora Rossi sono in vacanza e stipulano un’assicurazione che copre le spese mediche. Vi è reclamo qualora i coniugi Rossi, al ritorno o durante il soggiorno, scrivano alla Compagnia lamentando di non avere ricevuto l’assistenza sanitaria dovuta e/o di non averla ricevuta in un congruo termine. • Il signor Rossi, assicurato, ha un incidente in auto. Vi è reclamo qualora la parte lesa lamenti il ritardo nel pagamento nei tempi garantiti dalla Compagnia. 31
  • 32. Reclamo: Cosa vi rientra (nella prospettiva intermediari): • Rinnovo tacito a causa del mancato reminder • Il prodotto collocato è inadeguato in quanto contiene una condizione di assicurabilità o di esclusione che lo rende inutile • Ritardo nella liquidazione, anche a causa della non tempestiva trasmissione della notifica all’assicuratore • Mancato sollecito del pagamento del premio • Appropriazione di somme dell’assicurato • Scortesie nel prestare servizio al Cliente • Pagamento a beneficiario errato • Polizza non conforme alle trattative 32
  • 33. Reclamo: Cosa non vi rientra (nella prospettiva della compagnia): • Il signore Rossi e la Signora Bianchi si scontrano sulle piste da scii e il Signor Rossi, assicurato, riscontra lesioni a seguito dello scontro sciistico. Non è un reclamo la richiesta di indennizzo che la parte lesa richieda alla Compagnia in virtù del contratto assicurativo. • Il signor Rossi è un assicurato che intende rinnovare il proprio contratto di assicurazione professionale. Non è reclamo la richiesta di proroga che egli inoltri alla Compagnia. • Non è di converso reclamo l’eventuale richiesta di terminare la relazione contrattuale con la sua attuale compagnia assicurativa per sostituirla con un’altra. 33
  • 34. Reclamo: Cosa non vi rientra (nella prospettiva della compagnia): • Nell’ente pubblico X si verifica un danno all’impianto idraulico. Non è reclamo la richiesta inoltrata alla Compagnia per comprendere se tale danno rientri o meno tra quelli coperti dall’assicurazione. • Il manager Rossi, durante un viaggio di lavoro, subisce lo smarrimento di una valigia contenente effetti personali. Non è reclamo l’ email inoltrata dal signor Rossi alla Compagnia con la quale lo stesso richieda istruzioni su come procedere a seguito di tale perdita. 34
  • 35. Reclamo: Cosa non vi rientra (nella prospettiva intermediari): • Comunicazione anonima • Reclamo sporto da dipendente e collaboratore in nome anonimo • Richiesta copia polizza • La lamentela riferita dall’intermediario corrispondente, senza allegazione del reclamo scritto della parte (salvo, forse, il caso in cui il corrispondente sporga il reclamo in nome e per conto del reclamante). L’intermediario principale resta onerato di chiedere al corrispondente se si tratta di un reclamo scritto rilevante ed in tal caso di chiederne evidenza scritta 35
  • 36. Altri spunti pratici L’attività di vigilanza dell’Autorità, come svolta per il tramite dei reclami • Si sono verificati casi nei quali IVASS ha inferito il mancato rispetto delle norme di condotta dall’elevato numero di reclami aventi ad oggetto le medesime disfunzioni, richiedendo poi all’intermediario di porre rimedio, rivedendo i propri processi • Esempio: – Numerosi reclami dei clienti circa le esclusioni applicabili, evidenziano carenze nella fase di illustrazione delle condizioni di polizza al cliente – Numerosi reclami dei clienti circa la mancata rilevazione dell’inassicurabilità del cliente, evidenziano carenza nei processi di valutazione di adeguatezza da parte dell’intermediario 36
  • 37.
  • 38. Disclaimer Norton Rose Fulbright US LLP, Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP and Norton Rose Fulbright South Africa Inc are separate legal entities and all of them are members of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the members but does not itself provide legal services to clients. References to ‘Norton Rose Fulbright’, ‘the law firm’ and ‘legal practice’ are to one or more of the Norton Rose Fulbright members or to one of their respective affiliates (together ‘Norton Rose Fulbright entity/entities’). No individual who is a member, partner, shareholder, director, employee or consultant of, in or to any Norton Rose Fulbright entity (whether or not such individual is described as a ‘partner’) accepts or assumes responsibility, or has any liability, to any person in respect of this communication. Any reference to a partner or director is to a member, employee or consultant with equivalent standing and qualifications of the relevant Norton Rose Fulbright entity. The purpose of this communication is to provide general information of a legal nature. It does not contain a full analysis of the law nor does it constitute an opinion of any Norton Rose Fulbright entity on the points of law discussed. You must take specific legal advice on any particular matter which concerns you. If you require any advice or further information, please speak to your usual contact at Norton Rose Fulbright. 38