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Le novità del mercato assicurativo
Avv. Salvatore Iannitti
Partner
Norton Rose Fulbright Studio Legale
27 giugno 2017
L’agenda di oggi
A) Il provvedimento IVASS in materia di governo e controllo del
prodotto (POG) da parte delle imprese e dei distributori di
prodotti assicurativi (Avv. Salvatore Iannitti – Avv. Pietro
Altomani, Norton Rose Fulbright)
B) Prima tavola rotonda: ascoltiamo il parere degli operatori del
mercato in tema di POG – (Avv. Diego Manzetti - AIG Europe
Limited, Dott. Massimo Astolfi - AEC, Dott. Paolo Masini –
Cattolica, Avv. Salvatore Iannitti - Norton Rose Fulbright).
Moderatore: Dott. M. Odepemko – ilbroker.it
C) Seconda tavola rotonda: cosa c’è all’orizzonte. Le novità del
mercato assicurativo (Avv. Chiara Ceriolo – CHUBB, Avv. Lara
Didolani – Marsh, Dott. Queirolo - Queirolo & Associati,
Salvatore Iannitti – Norton Rose Fulbright). Moderatore: Dott. M.
Odepemko – ilbroker.it
2
Presidi in materia di governo e controllo
del prodotto
Avv. Salvatore Iannitti
Partner
Norton Rose Fulbright Studio Legale
27 giugno 2017
Avv. Pietro Altomani
Senior Associate
Norton Rose Fulbright Studio Legale
27 giugno 2017
Qualche cenno introduttivo
A) Documento di consultazione IVASS n. 1/2017
B) Segue le Preparatory guidelines on product oversight and
governance arrangements by insurance undertaking and
insurance distributors (POG), emanate da EIOPA
C) Scopo dei provvedimenti di soft law: preparare il mercato
(italiano) alla graduale introduzione della IDD e dei relativi Atti
Delegati che disciplineranno nel dettaglio tali presidi
organizzativi
D) Obiettivo della IDD: rafforzare la tutela del consumatore,
garantendo la rispondenza del prodotto assicurativo alle sue
esigenze, dalla fase di lancio e design del prodotto (e per tutta
la sua vita)
E) Problema: IVASS interviene solo per i soggetti italiani e prima
dell’emanazione del Technical Advice on possible delegated
acts concerning the Insurance Distribution Directive
4
Prodotti assicurativi con finalità di investimento
Prodotto di investimento assicurativo – insurance based investment
product (IBIP) (art. 2, par. 1, n. 17 IDD)
- «prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di
riscatto»
e
- «in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in
parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato»
non include:
a) i prodotti assicurativi danni
b) «i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità
dovuta a lesione, malattia o disabilità»
c, d, e) i prodotti pensionistici
5
Prodotti assicurativi con finalità di investimento
Regole applicabili (product governance e condotta)
IDD Mifid / Mifid 2 Estensione regole
Mifid nel TUF
prodottidiinvestimentoassicurativo(IBIP)
Prodottifinanziari
emessidaimpresedi
assicurazione
• Ramo III
• Ramo V
• Applicabile
• Norme
specifiche
per IBIP
Non applicabili • Applicabili ex art. 25-bis
TUF vigente
• Applicabili ex art. 25-ter
TUF secondo lo
schema di D.Lgs. di
recepimento Mifid 2
• Ramo I
rivalutabile
• Multiramo
• Applicabile
• Norme
specifiche
per IBIP
Non applicabili • Non applicabile ex TUF
vigente
• Non applicabile ex
schema di D.Lgs. di
recepimento Mifid 2
• Proposta Consob di
estenderne
applicazione nel
recepimento di Mifid 2
6
Due set di regole
Produttori (ossia chi
«realizza prodotti assicurativi
da vendere ai clienti»):
- Compagnie
- Intermediari
«manufacturer de facto»
Il terzo incaricato non
esautora il produttore dai
suoi obblighi, es.:
- Co-assicuratore
delegatario?
- Riassicuratore (es. in
caso di fronting)?
Distributori:
- Intermediari assicurativi
- No: le compagnie che
distribuiscono
direttamente
- Compagnie che
distribuiscono prodotti
altrui?
7
Manufacturer de facto
Guidelines EIOPA + IVASS:
- Ha un ruolo decisionale nella
progettazione e nello sviluppo
del prodotto
- Determina autonomamente (sia
nella realizzazione, sia nella
modifica) gli elementi
significativi, cui l’impresa non
apporta modifiche
Si coordina con la compagnia
Nel Technical advice è chi:
- Individua i principali elementi di
un prodotto
- Individua una nuova copertura e
chiede all’assicuratore di
prestarla
- Conferisce ad una compagnia il
mandato di emettere una
copertura
- Apporta una modifica
significativa (a copertura, premi,
costi, rischi, target, benefici)
approvata dalla compagnia
Necessaria la stipula di accordi di
co-manufacturing con la compagnia
8
Manufacturer de facto
Fermi i requisiti, in generale sembrano ricadervi i seguenti soggetti:
• I creatori di prodotti white label e coloro che si riservano gli
IP rights
• Gli intermediari che ottengono l’esclusiva per i loro clienti
relativamente al proprio prodotto, o che riassicurino i prodotti
con una captive, o “brandizzano” i prodotti
Nota bene:
- Non è sufficiente il potere di rappresentanza (es. nell’ambito di un binder o di
una facility, che però ricadranno facilmente in una delle ipotesi che
configurano un manufacturer de facto), o la contraenza di una collettiva, né la
mera richiesta di quotazione di un rischio da parte di un broker
- Si prescinde dal ruolo di ausiliario dell’impresa (agente) o consulente
dell’assicurato (broker); il Technical advice menziona sia le MGA che i large
broker. Come si coordinerà il broker con la compagnia?
- No contratti tailor made o per i quali si possono scegliere diverse linee o
opzioni (non ci si riferisce dunque alle modifiche significative apportate in un
singolo caso, ma rispetto alla generalità dei clienti)
9
Cosa richiede il provvedimento ai produttori?
L’adozione dei seguenti presidi:
• Gap analysis sui processi esistenti, valutando l’adeguatezza della
struttura organizzativa e di quella informatica
• L’adozione di una policy del produttore (con misure differenziate
per complessità e rischiosità dei prodotti), che preveda:
- La centralità del cliente nelle fasi di progettazione, controllo, revisione e
distribuzione dei prodotti (che dovranno ispirarsi ad interessi, obiettivi e
caratteristiche dei clienti)
- Misure adeguate per i prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti
- Modalità per la gestione dei conflitti di interessi (originari o sopravvenuti)
- Misure in materia di governo e controllo, in termini di processi e compenze, in
particolare per quanto concerne i processi di approvazione dei prodotti
- Revisioni del POG, periodiche e ad hoc al ricorrere di specifiche circostanze
• Personale adeguato assegnato al product development
10
I processi di approvazione del prodotto
Prevedono un iter complesso, da documentare, nel quale sono
compresi:
• L’individuazione del target di clientela e dei clienti per cui il
prodotto è “inappropriato”, tenendo conto:
- delle esigenze dalla clientela e, in dipendenza della complessità del prodotto
(prodotti obbligatori, IBIPs, richiedono una diversa granularità), anche della
conoscenza ed esperienza in campo finanziario
- dei criteri utilizzati per le valutazioni di adeguatezza, da applicare però in
astratto
• La progettazione di un prodotto calibrato sugli interessi, obiettivi e
caratteristiche del mercato di riferimento
• L’identificazione del canale distributivo adeguato tenuto conto
delle caratteristiche e del target del prodotto
• Il test del prodotto (da ripetere in caso di modifiche sostanziali al
prodotto o al target), per verificare il funzionamento del prodotto
nell’interesse del cliente ed effettuare (ove significative) analisi di
scenario
11
Attenzione al test da effettuare sul prodotto
Gli esempi del Technical advice sono molto invasivi:
• Il costo del premio è adeguato rispetto al valore del bene
assicurato?
• Modifica delle condizioni lavorative (es. per le PPI)
• Cosa succede se cambiano le assumption
• L’indennizzo è sufficiente per i beneficiari di polizze vita?
• Livello della loss ratio evidenzia una effettiva utilità per il cliente?
• La compagnia è in grado di gestire il prodotto per un numero
elevato di clienti?
• C’è una sovrapposizione con altre coperture?
• Cosa succede all’investimento se il cliente recede
anticipatamente, ovvero nel caso muti la liquidità degli attivi, o il
regime fiscale?
12
L’obbligo di monitoraggio
Si traduce in una serie di azioni diverse:
• Monitoraggio, finalizzato a verificare se il prodotto rimanga
coerente con il target market di riferimento e se la strategia
distributiva sia ancora adeguata. Il monitoraggio può (deve)
essere regolare (secondo cadenze prestabilite) e straordinario. A
tali fini si debbono individuare:
- i principali fatti o eventi che, influendo sul prodotto, possano esporre i clienti a
un pregiudizio
- le misure correttive volte ad evitare il perpetuarsi del danno o a ridurre il
danno cagionato al cliente (che dovranno essere notificate immediatamente
ai distributori e ai clienti interessati)
• Monitoraggio sulla rete, per verificare la coerenza del
comportamento con le informazioni fornite
• Monitoraggio sui prodotti non più in commercio, limitato ad eventi
eccezionali di natura distorsiva suscettibili di pregiudicare il cliente
13
Rapporto tra produttori e distributori
Si prevede un’interazione forte tra produttori e distributori :
• Condivisione di informazioni relative a:
- Target di clientela
- Informazioni rilevanti sul prodotto (principali caratteristiche, rischi, costi)
- Strategia distributiva (non quella industriale, ma quella relativa alle modalità
di distribuzione dei prodotti ai clienti, in particolare: se il prodotto debba
essere venduto unicamente laddove sia fornita consulenza)
- Situazioni di conflitto d’interese
• Come si vedrà il processo è circolare, perché sono previsti
obblighi di segnalazione “upstream” anche sugli intermediari
14
Cosa richiede il provvedimento ai distributori?
L’adozione dei seguenti presidi:
• Solo per gli intermediari a struttura complessa (lettere D + A e B,
se sono persone giuridiche ed hanno almeno 30 collaboratori
iscritti alla sezione E):
- gap analysis sui processi, per valutare quali misure correttive adottare per
conformarsi agli obiettivi del POG
- adozione di una policy sulla distribuzione (che dovranno preparare anche le
compagnie che distribuiscano direttamente)
15
Quali obiettivi pone il provvedimento ai distributori?
Contenuti della policy sulla distribuzione (NB: da riferirsi alla fase
preliminare alla distribuzione), da documentare, porre a
disposizione di tutta la rete sottostante e da rivedere
periodicamente:
• Garantire che si tenga conto delle esigenze assicurative dei clienti
e delle conoscenze ed esperienze nel settore di investimento,
nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento
• Prevenire e ridurre i pregiudizi per i clienti
• Favorire un’adeguata gestione dei conflitti d’interesse
16
Cosa richiede il provvedimento ai distributori?
L’adozione dei seguenti presidi, per tutti i distributori:
• Valutazione delle informazioni attualmente ricevute dal produttore
per comprendere se le stesse sono sufficienti rispetto alle nuove
indicazioni in materia di POG (che richiede comprensione del
prodotto, del target di clientela, della strategia distributiva)
• Flusso di comunicazioni upstream, sulla sopravvenuta non
rispondenza del prodotto agli interessi del cliente o l’emergere di
situazioni pregiudizievoli per il cliente
• Vigilanza sulla rete distributiva, affinché questa si conformi alla
normativa in materia di POG
17
Disclaimer
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and all of them are members of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the members but does not itself provide legal services to
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References to ‘Norton Rose Fulbright’, ‘the law firm’ and ‘legal practice’ are to one or more of the Norton Rose Fulbright members or to one of their respective affiliates (together ‘Norton Rose
Fulbright entity/entities’). No individual who is a member, partner, shareholder, director, employee or consultant of, in or to any Norton Rose Fulbright entity (whether or not such individual is
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consultant with equivalent standing and qualifications of the relevant Norton Rose Fulbright entity.
The purpose of this communication is to provide general information of a legal nature. It does not contain a full analysis of the law nor does it constitute an opinion of any Norton Rose Fulbright
entity on the points of law discussed. You must take specific legal advice on any particular matter which concerns you. If you require any advice or further information, please speak to your usual
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Seminar on product governance (insurance products) as regulated by IDD and MIFID2

  • 1. Le novità del mercato assicurativo Avv. Salvatore Iannitti Partner Norton Rose Fulbright Studio Legale 27 giugno 2017
  • 2. L’agenda di oggi A) Il provvedimento IVASS in materia di governo e controllo del prodotto (POG) da parte delle imprese e dei distributori di prodotti assicurativi (Avv. Salvatore Iannitti – Avv. Pietro Altomani, Norton Rose Fulbright) B) Prima tavola rotonda: ascoltiamo il parere degli operatori del mercato in tema di POG – (Avv. Diego Manzetti - AIG Europe Limited, Dott. Massimo Astolfi - AEC, Dott. Paolo Masini – Cattolica, Avv. Salvatore Iannitti - Norton Rose Fulbright). Moderatore: Dott. M. Odepemko – ilbroker.it C) Seconda tavola rotonda: cosa c’è all’orizzonte. Le novità del mercato assicurativo (Avv. Chiara Ceriolo – CHUBB, Avv. Lara Didolani – Marsh, Dott. Queirolo - Queirolo & Associati, Salvatore Iannitti – Norton Rose Fulbright). Moderatore: Dott. M. Odepemko – ilbroker.it 2
  • 3. Presidi in materia di governo e controllo del prodotto Avv. Salvatore Iannitti Partner Norton Rose Fulbright Studio Legale 27 giugno 2017 Avv. Pietro Altomani Senior Associate Norton Rose Fulbright Studio Legale 27 giugno 2017
  • 4. Qualche cenno introduttivo A) Documento di consultazione IVASS n. 1/2017 B) Segue le Preparatory guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertaking and insurance distributors (POG), emanate da EIOPA C) Scopo dei provvedimenti di soft law: preparare il mercato (italiano) alla graduale introduzione della IDD e dei relativi Atti Delegati che disciplineranno nel dettaglio tali presidi organizzativi D) Obiettivo della IDD: rafforzare la tutela del consumatore, garantendo la rispondenza del prodotto assicurativo alle sue esigenze, dalla fase di lancio e design del prodotto (e per tutta la sua vita) E) Problema: IVASS interviene solo per i soggetti italiani e prima dell’emanazione del Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive 4
  • 5. Prodotti assicurativi con finalità di investimento Prodotto di investimento assicurativo – insurance based investment product (IBIP) (art. 2, par. 1, n. 17 IDD) - «prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto» e - «in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato» non include: a) i prodotti assicurativi danni b) «i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità» c, d, e) i prodotti pensionistici 5
  • 6. Prodotti assicurativi con finalità di investimento Regole applicabili (product governance e condotta) IDD Mifid / Mifid 2 Estensione regole Mifid nel TUF prodottidiinvestimentoassicurativo(IBIP) Prodottifinanziari emessidaimpresedi assicurazione • Ramo III • Ramo V • Applicabile • Norme specifiche per IBIP Non applicabili • Applicabili ex art. 25-bis TUF vigente • Applicabili ex art. 25-ter TUF secondo lo schema di D.Lgs. di recepimento Mifid 2 • Ramo I rivalutabile • Multiramo • Applicabile • Norme specifiche per IBIP Non applicabili • Non applicabile ex TUF vigente • Non applicabile ex schema di D.Lgs. di recepimento Mifid 2 • Proposta Consob di estenderne applicazione nel recepimento di Mifid 2 6
  • 7. Due set di regole Produttori (ossia chi «realizza prodotti assicurativi da vendere ai clienti»): - Compagnie - Intermediari «manufacturer de facto» Il terzo incaricato non esautora il produttore dai suoi obblighi, es.: - Co-assicuratore delegatario? - Riassicuratore (es. in caso di fronting)? Distributori: - Intermediari assicurativi - No: le compagnie che distribuiscono direttamente - Compagnie che distribuiscono prodotti altrui? 7
  • 8. Manufacturer de facto Guidelines EIOPA + IVASS: - Ha un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo del prodotto - Determina autonomamente (sia nella realizzazione, sia nella modifica) gli elementi significativi, cui l’impresa non apporta modifiche Si coordina con la compagnia Nel Technical advice è chi: - Individua i principali elementi di un prodotto - Individua una nuova copertura e chiede all’assicuratore di prestarla - Conferisce ad una compagnia il mandato di emettere una copertura - Apporta una modifica significativa (a copertura, premi, costi, rischi, target, benefici) approvata dalla compagnia Necessaria la stipula di accordi di co-manufacturing con la compagnia 8
  • 9. Manufacturer de facto Fermi i requisiti, in generale sembrano ricadervi i seguenti soggetti: • I creatori di prodotti white label e coloro che si riservano gli IP rights • Gli intermediari che ottengono l’esclusiva per i loro clienti relativamente al proprio prodotto, o che riassicurino i prodotti con una captive, o “brandizzano” i prodotti Nota bene: - Non è sufficiente il potere di rappresentanza (es. nell’ambito di un binder o di una facility, che però ricadranno facilmente in una delle ipotesi che configurano un manufacturer de facto), o la contraenza di una collettiva, né la mera richiesta di quotazione di un rischio da parte di un broker - Si prescinde dal ruolo di ausiliario dell’impresa (agente) o consulente dell’assicurato (broker); il Technical advice menziona sia le MGA che i large broker. Come si coordinerà il broker con la compagnia? - No contratti tailor made o per i quali si possono scegliere diverse linee o opzioni (non ci si riferisce dunque alle modifiche significative apportate in un singolo caso, ma rispetto alla generalità dei clienti) 9
  • 10. Cosa richiede il provvedimento ai produttori? L’adozione dei seguenti presidi: • Gap analysis sui processi esistenti, valutando l’adeguatezza della struttura organizzativa e di quella informatica • L’adozione di una policy del produttore (con misure differenziate per complessità e rischiosità dei prodotti), che preveda: - La centralità del cliente nelle fasi di progettazione, controllo, revisione e distribuzione dei prodotti (che dovranno ispirarsi ad interessi, obiettivi e caratteristiche dei clienti) - Misure adeguate per i prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti - Modalità per la gestione dei conflitti di interessi (originari o sopravvenuti) - Misure in materia di governo e controllo, in termini di processi e compenze, in particolare per quanto concerne i processi di approvazione dei prodotti - Revisioni del POG, periodiche e ad hoc al ricorrere di specifiche circostanze • Personale adeguato assegnato al product development 10
  • 11. I processi di approvazione del prodotto Prevedono un iter complesso, da documentare, nel quale sono compresi: • L’individuazione del target di clientela e dei clienti per cui il prodotto è “inappropriato”, tenendo conto: - delle esigenze dalla clientela e, in dipendenza della complessità del prodotto (prodotti obbligatori, IBIPs, richiedono una diversa granularità), anche della conoscenza ed esperienza in campo finanziario - dei criteri utilizzati per le valutazioni di adeguatezza, da applicare però in astratto • La progettazione di un prodotto calibrato sugli interessi, obiettivi e caratteristiche del mercato di riferimento • L’identificazione del canale distributivo adeguato tenuto conto delle caratteristiche e del target del prodotto • Il test del prodotto (da ripetere in caso di modifiche sostanziali al prodotto o al target), per verificare il funzionamento del prodotto nell’interesse del cliente ed effettuare (ove significative) analisi di scenario 11
  • 12. Attenzione al test da effettuare sul prodotto Gli esempi del Technical advice sono molto invasivi: • Il costo del premio è adeguato rispetto al valore del bene assicurato? • Modifica delle condizioni lavorative (es. per le PPI) • Cosa succede se cambiano le assumption • L’indennizzo è sufficiente per i beneficiari di polizze vita? • Livello della loss ratio evidenzia una effettiva utilità per il cliente? • La compagnia è in grado di gestire il prodotto per un numero elevato di clienti? • C’è una sovrapposizione con altre coperture? • Cosa succede all’investimento se il cliente recede anticipatamente, ovvero nel caso muti la liquidità degli attivi, o il regime fiscale? 12
  • 13. L’obbligo di monitoraggio Si traduce in una serie di azioni diverse: • Monitoraggio, finalizzato a verificare se il prodotto rimanga coerente con il target market di riferimento e se la strategia distributiva sia ancora adeguata. Il monitoraggio può (deve) essere regolare (secondo cadenze prestabilite) e straordinario. A tali fini si debbono individuare: - i principali fatti o eventi che, influendo sul prodotto, possano esporre i clienti a un pregiudizio - le misure correttive volte ad evitare il perpetuarsi del danno o a ridurre il danno cagionato al cliente (che dovranno essere notificate immediatamente ai distributori e ai clienti interessati) • Monitoraggio sulla rete, per verificare la coerenza del comportamento con le informazioni fornite • Monitoraggio sui prodotti non più in commercio, limitato ad eventi eccezionali di natura distorsiva suscettibili di pregiudicare il cliente 13
  • 14. Rapporto tra produttori e distributori Si prevede un’interazione forte tra produttori e distributori : • Condivisione di informazioni relative a: - Target di clientela - Informazioni rilevanti sul prodotto (principali caratteristiche, rischi, costi) - Strategia distributiva (non quella industriale, ma quella relativa alle modalità di distribuzione dei prodotti ai clienti, in particolare: se il prodotto debba essere venduto unicamente laddove sia fornita consulenza) - Situazioni di conflitto d’interese • Come si vedrà il processo è circolare, perché sono previsti obblighi di segnalazione “upstream” anche sugli intermediari 14
  • 15. Cosa richiede il provvedimento ai distributori? L’adozione dei seguenti presidi: • Solo per gli intermediari a struttura complessa (lettere D + A e B, se sono persone giuridiche ed hanno almeno 30 collaboratori iscritti alla sezione E): - gap analysis sui processi, per valutare quali misure correttive adottare per conformarsi agli obiettivi del POG - adozione di una policy sulla distribuzione (che dovranno preparare anche le compagnie che distribuiscano direttamente) 15
  • 16. Quali obiettivi pone il provvedimento ai distributori? Contenuti della policy sulla distribuzione (NB: da riferirsi alla fase preliminare alla distribuzione), da documentare, porre a disposizione di tutta la rete sottostante e da rivedere periodicamente: • Garantire che si tenga conto delle esigenze assicurative dei clienti e delle conoscenze ed esperienze nel settore di investimento, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento • Prevenire e ridurre i pregiudizi per i clienti • Favorire un’adeguata gestione dei conflitti d’interesse 16
  • 17. Cosa richiede il provvedimento ai distributori? L’adozione dei seguenti presidi, per tutti i distributori: • Valutazione delle informazioni attualmente ricevute dal produttore per comprendere se le stesse sono sufficienti rispetto alle nuove indicazioni in materia di POG (che richiede comprensione del prodotto, del target di clientela, della strategia distributiva) • Flusso di comunicazioni upstream, sulla sopravvenuta non rispondenza del prodotto agli interessi del cliente o l’emergere di situazioni pregiudizievoli per il cliente • Vigilanza sulla rete distributiva, affinché questa si conformi alla normativa in materia di POG 17
  • 18.
  • 19. Disclaimer Norton Rose Fulbright US LLP, Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP and Norton Rose Fulbright South Africa Inc are separate legal entities and all of them are members of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the members but does not itself provide legal services to clients. References to ‘Norton Rose Fulbright’, ‘the law firm’ and ‘legal practice’ are to one or more of the Norton Rose Fulbright members or to one of their respective affiliates (together ‘Norton Rose Fulbright entity/entities’). No individual who is a member, partner, shareholder, director, employee or consultant of, in or to any Norton Rose Fulbright entity (whether or not such individual is described as a ‘partner’) accepts or assumes responsibility, or has any liability, to any person in respect of this communication. Any reference to a partner or director is to a member, employee or consultant with equivalent standing and qualifications of the relevant Norton Rose Fulbright entity. The purpose of this communication is to provide general information of a legal nature. It does not contain a full analysis of the law nor does it constitute an opinion of any Norton Rose Fulbright entity on the points of law discussed. You must take specific legal advice on any particular matter which concerns you. If you require any advice or further information, please speak to your usual contact at Norton Rose Fulbright. 19

Editor's Notes

  1. Tutti i provvedimenti fanno riferimento anche a Solvency II, che all’art. 41 richiede che il sistema di governance della compagnia sia tale da assicurare la sana e prudente gestione della compagnia Difetto: sono uniche per vita e danni Attenzione che non vengono meno le altre regole: permane l’obbligo per l’intermediario di distribuire un prodotto «coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente». Se si presta attività di consulenza, viene fornita raccomandazione personalizzata con i motivi per cui un prodotto è più indicato a soddisfare le esigenze e le richieste del cliente. (se la consulenza è imparziale, si fonda su un numero di contratti sufficientemente ampio La compagnia resta responsabile della supervisione sull’intermediario assicurativo
  2. Andrebbe prevista per il caso del terzo incaricato una semplificazione degli oneri sul produttore, quando il terzo sia un soggetto qualificato come assicuratore o riassicuratore attenzione: manufacturer de facto si deve coordinare con impresa, per evitare sovrapposizioni ed incoerenze. Domanda: vale anche per i broker? Noi abbiam chiesto di tener conto dell’indipendenza
  3. Più in generale credo che non ci sia regola predefinita e che vada valutato in concreto: ci saranno MGA che faranno prodotti cui non contribuiscono; ci saranno Gli accordi di co-manufacturing non potranno limitare le reciproche responsabilità civilistiche e regolamentari
  4. Per tailor made si intende un contratto adattato rispetto alle esigenze di uno specifico cliente, al fine di personalizzarlo
  5. Adeguatezza del personale sia rispetto alla comprensione del prodotto, sia rispetto alla comprensione dei bisogni della clientela. Adeguato in termini di esperienza, conosceza e competenza Non confondere revisione con monitoraggio. Revisione ad hoc non contempla il verificarsi di particolari mutamenti del mercato, ma cambiamenti normativi e variazioni nelle caratteristiche del target di clientela Per i prodotti non più in commercio, devi fare il monitoraggio solo al verificarsi di circostanze eccezionali «distorsivi del mercato»
  6. 47.Examples for all insurance products: • the level of the target market’s knowledge and understanding of the complexity of the product, • the objectives, demands and needs of the customers belonging to the target market. 48.Examples, in particular, for IBIPs: • the age of the customers belonging to target market; • the occupational situation of the customers belonging the target market; • the level of risk tolerance of the customers belonging the target market; • the financial situation of the customers belonging the target market; • the financial and non financial objectives and investment horizon of the customers belonging the target market. 49.Examples, in particular, for health insurance: • The occupational situation of the customers belonging the target market; • The social security coverage of the customers belonging the target market; 50.Examples for other insurance products: • Risks, coverage, needs etc. Si parla di analisi di scenario
  7. for insurance based investment products, the assessment could imply considering also the following questions: • What would happen to the risk and reward profile of the product following changes to the value and liquidity of underlying assets? • How is the risk/reward profile of the product balanced, taking into account the cost structure of the product? • When a product benefits from a certain tax environment or other condition; what happens if these conditions change? • What are the terms and conditions, and how do they affect the outcome of the product? • What will happen when the manufacturer faces financial difficulties? • What will happen if the customer terminates the contract early? Si parla di analisi di scenario
  8. La cadenza viene lasciata alla definizione del produttore, in base anche alle specifiche caratteristiche del prodotto Misure correttive sono soprattutto rispetto ai clienti prospettici: the provision of any relevant information on the event and its consequences on the product to the customer, or the distributors of the product if the firm does not offer directly the product to the customer; • changing the product approval process; • changing the product; • proposing a new product to the customer; • changing the target market; • stopping further issuance of the product; • contacting the distributor to discuss a modification of the distribution process; • terminating the relationship with the distributor; • informing the relevant competent authority; or • informing the customer.
  9. Si parla di analisi di scenario
  10. La segnalazione da parte dell’intermediario può prendere spunto da quanto emerge dai reclami
  11. Adeguatezza del personale sia rispetto alla comprensione del prodotto, sia rispetto alla comprensione dei bisogni della clientela Per i prodotti non più in commercio, devi fare il monitoraggio solo al verificarsi di circostanze eccezionali «distorsivi del mercato»
  12. La segnalazione da parte dell’intermediario può prendere spunto da quanto emerge dai reclami