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News 19/SSL/2014 
Lunedì, 8 settembre 2014 
Sicurezza aule scolastiche, le norme tecniche Uni di riferimento 
Uni ha diffuso un comunicato stampa nel quale riassume tutte le norme tecniche 
dell’Ente riguardanti la sicurezza delle aule scolastiche. Lavagne, 
banchi, sedie, luci, esterni e interni, in dettaglio e descritti, tutti i riferimenti tecnici e le 
sigle di riferimento. 
“Come si riconoscono gli arredi scolastici a norma? Le sedie e i banchi 
scolastici dovranno recare ben visibili: la “taglia” o il codice colore (ad ogni codice 
colore corrisponde una “taglia diversa”); il nome o logo del fabbricante, del 
distributore, dell’importatore o del venditore;la data di fabbricazione che specifichi 
almeno l’anno e il mese di produzione”. 
La norma per quanto riguarda le cattedre è la Uni 4856, per le lavagne la Uni En 
14434 e prevede che: 
· “nessuna parte della superficie verticale deve costituire un potenziale 
pericolo per l’utente; 
· la superficie deve essere tale da evitare danni agli indumenti e macchie 
durante 
· l’utilizzo; 
· tutti i bordi e gli angoli accessibili devono essere arrotondati; 
· tra le varie parti della lavagna che si muovono in relazione l’una all’altra 
deve 
· esserci sempre una distanza di sicurezza che deve essere meno di 8 mm o 
più di 25 in ogni posizione durante il movimento”. 
Per quanto riguarda banchi e sedie viene segnalata la Uni En 1729, mentre in merito 
all’illuminazione troviamo la Uni 10840, criteri generali illuminazione artificiale e
naturale di aule e locali scolastici, associata alla Uni En 12464-Parte 1 – Luce e 
illuminazione- Illuminazione dei posti di lavoro – Posti di lavoro in interni. 
Per quanto riguarda l’illuminazione, le disposizioni tecniche previste per la sicurezza e 
il benessere degli studenti e di tutti gli utenti di un istituto scolastico debbono 
assicurare innanzitutto equilibrio tra luce artificiale e diurna, distribuzione delle 
luminanze, variabilità, resa dei colori, quindi in particolare: 
· “il comfort visivo, cioè la sensazione di benessere percepita; 
· la prestazione visiva, cioè la possibilità da parte degli studenti/lavoratori di 
svolgere le proprie attività anche in condizioni difficili e al lungo nel tempo; 
· la sicurezza, cioè la garanzia che l’illuminazione non incida 
negativamente sulle condizioni di sicurezza degli studenti”. 
Fonte: comunicato Uni norme scuola 
La procedura dell’assunzione del lavoratore domestico 
La definizione di lavoratore domestico viene così fornita dal portale dell’Inps. “Sono 
lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le 
necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti 
familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi. 
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso 
comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché 
presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui 
fine è prevalentemente assistenziale”. 
Sulla scorta delle altre informazioni sull’argomento presenti nel sito, dedicherò alcuni 
approfondimenti nella rubrica. A partire dall’assunzione di questa particolare 
categoria di lavoratori. 
Qual è la procedura per l’assunzione di un lavoratore domestico? A partire dal 29 
gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata all’Inps entro 
le ore 24 del giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La
comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero 
del Lavoro, del Ministero della Salute, dell’Inail e della Prefettura. 
La comunicazione all’Inps è obbligatoria: 
· anche per il periodo di prova; 
· qualunque sia la durata del lavoro; 
· anche se il lavoro è saltuario o discontinuo; 
· anche se l’interessato è già assicurato presso un altro datore di lavoro e se 
è già assicurato per un’altra attività; 
· anche se l’interessato è di nazionalità straniera; 
· anche se l’interessato è titolare di pensione. 
La comunicazione all’Inps va fatta, entro 5 giorni dall’evento, anche: 
1. per la proroga o la trasformazione del rapporto di lavoro (tempo 
determinato, tempo indeterminato); 
2. per la modifica, rispetto alla prima comunicazione, della sede di 
svolgimento dell’attività; 
3. per la cessazione del rapporto di lavoro. 
Comunicazione di variazioni. All’Inps devono essere comunicate anche le variazioni 
di elementi del rapporto di lavoro (retribuzione, orario, settimane lavorate, ecc.). 
Poiché hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare, sono ammesse variazioni 
di orario e di retribuzione per un massimo di due comunicazioni al trimestre. 
Per effetto della semplificazione introdotta dal sistema, dall’aprile 2011 per 
l’iscrizione e le eventuali variazioni relative ai lavoratori domestici possono avvenire: 
· attraverso il Contact Center, al numero 803.164 gratuito da rete fissa, o al 
numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa prevista 
dal proprio gestore telefonico; 
· utilizzando la procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile 
sul sito www.inps.it 
Fonte:quotidianosicurezza.it
Le norme antinfortunistiche non tutelano solo i lavoratori 
La Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza del 3 giugno 2014, n. 22965, ha rigettato 
il ricorso del datore di lavoro che aveva ritenuto ingiusta la condanna a suo carico 
per responsabilità di un infortunio, in quanto l’evento dannoso aveva interessato 
una persona presente in cantiere ma non con ruolo di dipendente. 
La vittima, un parente del datore di lavoro, “era stata travolta dalla porzione di un 
muro, unitamente allo smottamento del terreno costituente il fronte dello scavo, 
mentre si trovava all’interno di una trincea scavata sotto il muro perimetrale, al fine 
di accogliere il calcestruzzo che ivi si sarebbe dovuto collocare, onde costituire 
sottofondazione per il rinforzo della base”. 
Le motivazioni della Corte sono state espresse tenuto conto della vasta 
giurisprudenza in proposito. Prima fra tutte, la sentenza della Sez. IV del 20 aprile del 
2005, n. 11351, secondo la quale “le norme antinfortunistiche non sono dettate 
soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e 
solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono 
dettate anche a tutela dei terzi”. Intendendo per “terzi”, tutti coloro che, per una 
qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite 
dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi 
dannosi“. 
A tale proposito la sentenza richiamata dalla Corte ha fatto riferimento, tra l’altro, al 
DLgs 626/1994 che “pone la regola di condotta in forza della quale il datore di 
lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche 
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare 
l’ambiente esterno, e con ciò dimostra che le misure di prevenzione “sono da 
considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di 
lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, 
quindi,da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa”. 
Il rigetto del ricorso si conclude, per un altro aspetto della vicenda, con 
l’affermazione che è “del tutto irrilevante l’addotta circostanza secondo la quale il 
ricorrente al momento del sinistro fosse intento alla ripulitura dell’intonaco sul lato
opposto della casa. Quel che gli si contesta, infatti, è l’aver concorso alla 
realizzazione di opere omettendo di assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle 
strutture, così da scongiurare crolli e pericoli per la pubblica incolumità”. 
Fonte:quotidianosicurezza.it
opposto della casa. Quel che gli si contesta, infatti, è l’aver concorso alla 
realizzazione di opere omettendo di assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle 
strutture, così da scongiurare crolli e pericoli per la pubblica incolumità”. 
Fonte:quotidianosicurezza.it

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  • 1. News 19/SSL/2014 Lunedì, 8 settembre 2014 Sicurezza aule scolastiche, le norme tecniche Uni di riferimento Uni ha diffuso un comunicato stampa nel quale riassume tutte le norme tecniche dell’Ente riguardanti la sicurezza delle aule scolastiche. Lavagne, banchi, sedie, luci, esterni e interni, in dettaglio e descritti, tutti i riferimenti tecnici e le sigle di riferimento. “Come si riconoscono gli arredi scolastici a norma? Le sedie e i banchi scolastici dovranno recare ben visibili: la “taglia” o il codice colore (ad ogni codice colore corrisponde una “taglia diversa”); il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell’importatore o del venditore;la data di fabbricazione che specifichi almeno l’anno e il mese di produzione”. La norma per quanto riguarda le cattedre è la Uni 4856, per le lavagne la Uni En 14434 e prevede che: · “nessuna parte della superficie verticale deve costituire un potenziale pericolo per l’utente; · la superficie deve essere tale da evitare danni agli indumenti e macchie durante · l’utilizzo; · tutti i bordi e gli angoli accessibili devono essere arrotondati; · tra le varie parti della lavagna che si muovono in relazione l’una all’altra deve · esserci sempre una distanza di sicurezza che deve essere meno di 8 mm o più di 25 in ogni posizione durante il movimento”. Per quanto riguarda banchi e sedie viene segnalata la Uni En 1729, mentre in merito all’illuminazione troviamo la Uni 10840, criteri generali illuminazione artificiale e
  • 2. naturale di aule e locali scolastici, associata alla Uni En 12464-Parte 1 – Luce e illuminazione- Illuminazione dei posti di lavoro – Posti di lavoro in interni. Per quanto riguarda l’illuminazione, le disposizioni tecniche previste per la sicurezza e il benessere degli studenti e di tutti gli utenti di un istituto scolastico debbono assicurare innanzitutto equilibrio tra luce artificiale e diurna, distribuzione delle luminanze, variabilità, resa dei colori, quindi in particolare: · “il comfort visivo, cioè la sensazione di benessere percepita; · la prestazione visiva, cioè la possibilità da parte degli studenti/lavoratori di svolgere le proprie attività anche in condizioni difficili e al lungo nel tempo; · la sicurezza, cioè la garanzia che l’illuminazione non incida negativamente sulle condizioni di sicurezza degli studenti”. Fonte: comunicato Uni norme scuola La procedura dell’assunzione del lavoratore domestico La definizione di lavoratore domestico viene così fornita dal portale dell’Inps. “Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale”. Sulla scorta delle altre informazioni sull’argomento presenti nel sito, dedicherò alcuni approfondimenti nella rubrica. A partire dall’assunzione di questa particolare categoria di lavoratori. Qual è la procedura per l’assunzione di un lavoratore domestico? A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata all’Inps entro le ore 24 del giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La
  • 3. comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute, dell’Inail e della Prefettura. La comunicazione all’Inps è obbligatoria: · anche per il periodo di prova; · qualunque sia la durata del lavoro; · anche se il lavoro è saltuario o discontinuo; · anche se l’interessato è già assicurato presso un altro datore di lavoro e se è già assicurato per un’altra attività; · anche se l’interessato è di nazionalità straniera; · anche se l’interessato è titolare di pensione. La comunicazione all’Inps va fatta, entro 5 giorni dall’evento, anche: 1. per la proroga o la trasformazione del rapporto di lavoro (tempo determinato, tempo indeterminato); 2. per la modifica, rispetto alla prima comunicazione, della sede di svolgimento dell’attività; 3. per la cessazione del rapporto di lavoro. Comunicazione di variazioni. All’Inps devono essere comunicate anche le variazioni di elementi del rapporto di lavoro (retribuzione, orario, settimane lavorate, ecc.). Poiché hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare, sono ammesse variazioni di orario e di retribuzione per un massimo di due comunicazioni al trimestre. Per effetto della semplificazione introdotta dal sistema, dall’aprile 2011 per l’iscrizione e le eventuali variazioni relative ai lavoratori domestici possono avvenire: · attraverso il Contact Center, al numero 803.164 gratuito da rete fissa, o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico; · utilizzando la procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito www.inps.it Fonte:quotidianosicurezza.it
  • 4. Le norme antinfortunistiche non tutelano solo i lavoratori La Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza del 3 giugno 2014, n. 22965, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro che aveva ritenuto ingiusta la condanna a suo carico per responsabilità di un infortunio, in quanto l’evento dannoso aveva interessato una persona presente in cantiere ma non con ruolo di dipendente. La vittima, un parente del datore di lavoro, “era stata travolta dalla porzione di un muro, unitamente allo smottamento del terreno costituente il fronte dello scavo, mentre si trovava all’interno di una trincea scavata sotto il muro perimetrale, al fine di accogliere il calcestruzzo che ivi si sarebbe dovuto collocare, onde costituire sottofondazione per il rinforzo della base”. Le motivazioni della Corte sono state espresse tenuto conto della vasta giurisprudenza in proposito. Prima fra tutte, la sentenza della Sez. IV del 20 aprile del 2005, n. 11351, secondo la quale “le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi”. Intendendo per “terzi”, tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi“. A tale proposito la sentenza richiamata dalla Corte ha fatto riferimento, tra l’altro, al DLgs 626/1994 che “pone la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, e con ciò dimostra che le misure di prevenzione “sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi,da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa”. Il rigetto del ricorso si conclude, per un altro aspetto della vicenda, con l’affermazione che è “del tutto irrilevante l’addotta circostanza secondo la quale il ricorrente al momento del sinistro fosse intento alla ripulitura dell’intonaco sul lato
  • 5. opposto della casa. Quel che gli si contesta, infatti, è l’aver concorso alla realizzazione di opere omettendo di assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, così da scongiurare crolli e pericoli per la pubblica incolumità”. Fonte:quotidianosicurezza.it
  • 6. opposto della casa. Quel che gli si contesta, infatti, è l’aver concorso alla realizzazione di opere omettendo di assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, così da scongiurare crolli e pericoli per la pubblica incolumità”. Fonte:quotidianosicurezza.it