1. News 19/SSL/2014
Lunedì, 8 settembre 2014
Sicurezza aule scolastiche, le norme tecniche Uni di riferimento
Uni ha diffuso un comunicato stampa nel quale riassume tutte le norme tecniche
dell’Ente riguardanti la sicurezza delle aule scolastiche. Lavagne,
banchi, sedie, luci, esterni e interni, in dettaglio e descritti, tutti i riferimenti tecnici e le
sigle di riferimento.
“Come si riconoscono gli arredi scolastici a norma? Le sedie e i banchi
scolastici dovranno recare ben visibili: la “taglia” o il codice colore (ad ogni codice
colore corrisponde una “taglia diversa”); il nome o logo del fabbricante, del
distributore, dell’importatore o del venditore;la data di fabbricazione che specifichi
almeno l’anno e il mese di produzione”.
La norma per quanto riguarda le cattedre è la Uni 4856, per le lavagne la Uni En
14434 e prevede che:
· “nessuna parte della superficie verticale deve costituire un potenziale
pericolo per l’utente;
· la superficie deve essere tale da evitare danni agli indumenti e macchie
durante
· l’utilizzo;
· tutti i bordi e gli angoli accessibili devono essere arrotondati;
· tra le varie parti della lavagna che si muovono in relazione l’una all’altra
deve
· esserci sempre una distanza di sicurezza che deve essere meno di 8 mm o
più di 25 in ogni posizione durante il movimento”.
Per quanto riguarda banchi e sedie viene segnalata la Uni En 1729, mentre in merito
all’illuminazione troviamo la Uni 10840, criteri generali illuminazione artificiale e
2. naturale di aule e locali scolastici, associata alla Uni En 12464-Parte 1 – Luce e
illuminazione- Illuminazione dei posti di lavoro – Posti di lavoro in interni.
Per quanto riguarda l’illuminazione, le disposizioni tecniche previste per la sicurezza e
il benessere degli studenti e di tutti gli utenti di un istituto scolastico debbono
assicurare innanzitutto equilibrio tra luce artificiale e diurna, distribuzione delle
luminanze, variabilità, resa dei colori, quindi in particolare:
· “il comfort visivo, cioè la sensazione di benessere percepita;
· la prestazione visiva, cioè la possibilità da parte degli studenti/lavoratori di
svolgere le proprie attività anche in condizioni difficili e al lungo nel tempo;
· la sicurezza, cioè la garanzia che l’illuminazione non incida
negativamente sulle condizioni di sicurezza degli studenti”.
Fonte: comunicato Uni norme scuola
La procedura dell’assunzione del lavoratore domestico
La definizione di lavoratore domestico viene così fornita dal portale dell’Inps. “Sono
lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le
necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti
familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi.
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso
comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché
presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui
fine è prevalentemente assistenziale”.
Sulla scorta delle altre informazioni sull’argomento presenti nel sito, dedicherò alcuni
approfondimenti nella rubrica. A partire dall’assunzione di questa particolare
categoria di lavoratori.
Qual è la procedura per l’assunzione di un lavoratore domestico? A partire dal 29
gennaio 2009 la comunicazione di assunzione deve essere presentata all’Inps entro
le ore 24 del giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. La
3. comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero
del Lavoro, del Ministero della Salute, dell’Inail e della Prefettura.
La comunicazione all’Inps è obbligatoria:
· anche per il periodo di prova;
· qualunque sia la durata del lavoro;
· anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;
· anche se l’interessato è già assicurato presso un altro datore di lavoro e se
è già assicurato per un’altra attività;
· anche se l’interessato è di nazionalità straniera;
· anche se l’interessato è titolare di pensione.
La comunicazione all’Inps va fatta, entro 5 giorni dall’evento, anche:
1. per la proroga o la trasformazione del rapporto di lavoro (tempo
determinato, tempo indeterminato);
2. per la modifica, rispetto alla prima comunicazione, della sede di
svolgimento dell’attività;
3. per la cessazione del rapporto di lavoro.
Comunicazione di variazioni. All’Inps devono essere comunicate anche le variazioni
di elementi del rapporto di lavoro (retribuzione, orario, settimane lavorate, ecc.).
Poiché hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare, sono ammesse variazioni
di orario e di retribuzione per un massimo di due comunicazioni al trimestre.
Per effetto della semplificazione introdotta dal sistema, dall’aprile 2011 per
l’iscrizione e le eventuali variazioni relative ai lavoratori domestici possono avvenire:
· attraverso il Contact Center, al numero 803.164 gratuito da rete fissa, o al
numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa prevista
dal proprio gestore telefonico;
· utilizzando la procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile
sul sito www.inps.it
Fonte:quotidianosicurezza.it
4. Le norme antinfortunistiche non tutelano solo i lavoratori
La Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza del 3 giugno 2014, n. 22965, ha rigettato
il ricorso del datore di lavoro che aveva ritenuto ingiusta la condanna a suo carico
per responsabilità di un infortunio, in quanto l’evento dannoso aveva interessato
una persona presente in cantiere ma non con ruolo di dipendente.
La vittima, un parente del datore di lavoro, “era stata travolta dalla porzione di un
muro, unitamente allo smottamento del terreno costituente il fronte dello scavo,
mentre si trovava all’interno di una trincea scavata sotto il muro perimetrale, al fine
di accogliere il calcestruzzo che ivi si sarebbe dovuto collocare, onde costituire
sottofondazione per il rinforzo della base”.
Le motivazioni della Corte sono state espresse tenuto conto della vasta
giurisprudenza in proposito. Prima fra tutte, la sentenza della Sez. IV del 20 aprile del
2005, n. 11351, secondo la quale “le norme antinfortunistiche non sono dettate
soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e
solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono
dettate anche a tutela dei terzi”. Intendendo per “terzi”, tutti coloro che, per una
qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite
dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi
dannosi“.
A tale proposito la sentenza richiamata dalla Corte ha fatto riferimento, tra l’altro, al
DLgs 626/1994 che “pone la regola di condotta in forza della quale il datore di
lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l’ambiente esterno, e con ciò dimostra che le misure di prevenzione “sono da
considerare emanate nell’interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di
lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere,
quindi,da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa”.
Il rigetto del ricorso si conclude, per un altro aspetto della vicenda, con
l’affermazione che è “del tutto irrilevante l’addotta circostanza secondo la quale il
ricorrente al momento del sinistro fosse intento alla ripulitura dell’intonaco sul lato
5. opposto della casa. Quel che gli si contesta, infatti, è l’aver concorso alla
realizzazione di opere omettendo di assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle
strutture, così da scongiurare crolli e pericoli per la pubblica incolumità”.
Fonte:quotidianosicurezza.it
6. opposto della casa. Quel che gli si contesta, infatti, è l’aver concorso alla
realizzazione di opere omettendo di assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle
strutture, così da scongiurare crolli e pericoli per la pubblica incolumità”.
Fonte:quotidianosicurezza.it