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Welfare Aziendale :
Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità
(2016 e 2017)
Giovanni Scansani - Amm.re Unico Valore Welfare Srl
Bologna - 5 aprile 2017
AGENDA
 Novità normative (sintesi)
 Prospettive DEF / L. Stabilità 2018
 Welfare Aziendale Vs. Premio di Risultato
Le novità in tema di fisco e Welfare Aziendale (WA)
 la L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016),
 il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2015
 la Risoluzione Agenzia Entrate 28/E-2015
 la L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017)
Hanno modificato:
 il TUIR (Art. 51)
 la disciplina dei Premi di Risultato (PdR)
L’insieme di questi interventi ha cambiato lo scenario complessivo rendendo
possibile:
 la fruizione di più servizi
 la contrattabilità del WA
 una “leva” WA in funzione del sostegno alla produttività
 un più agevole accesso al WA da parte delle PMI
Le novità in tema di fisco e Welfare Aziendale
PdR e WA sono due “oggetti” nettamente distinti.
Il loro “punto di contatto” è unicamente il comma 184 dell’Art. 1 della L. 208/15: la
sostituibilità del PdR cash con servizi di WA.
PdR e WA erano però due obiettivi della Legge di Stabilità 2016 per:
1) sistematizzare/estendere/semplificare il ricorso al WA
2) stabilizzare la disciplina del PdR agganciandoli ad effettivi incrementi di produttività
verificabili e misurabili (in precedenza - tra 2008-2014 - la disciplina del PdR era stata
finanziata sperimentalmente con l’abrogazione delle norme sui sussidi occasionali per gravi
necessità familiari e sulle erogazioni di modico valore in occasione di festività e non era
collegata ad incrementi di produttività realmente verificabili).
Gli obiettivi del Legislatore e delle Parti Sociali
 creare le premesse per una contrattazione collettiva moderna attenta alle necessità
dei lavoratori ed in grado di assecondare le istanze del mondo del lavoro e delle imprese
(innovazione sociale tramite RR.II.);
 sviluppare la contrattazione collettiva di II livello (aziendale e territoriale): la
contrattazione che nasce dove si genera ricchezza e dove può essere distribuita
(l’azienda) creando convenienza per entrambe le parti (azienda e lavoratori) sulla base
di regole condivise con le OO.SS.;
 rendere strutturale il legame tra incentivi fiscali e risultati aziendali incrementali,
misurabili e verificabili;
 rendere contrattabile l’intera materia del WA associata ad incentivi fiscali [nuova
lett. f) del comma 2 dell’Art. 51 T.U.I.R.];
 introdurre agili soluzioni di accesso ai servizi idonee ad avvicinare al WA anche le PMI
(Welfare Voucher).
T.U.I.R. : le novità
Area AMBITO
Art.
T.U.I.R.
comma LIMITE SPESA
1 CASSA SANITARIA (contributi versati da Azienda e/o Lavoratore) 51 2, lett. a) €. 3.615,20 (base annua)
2 FONDI PENSIONE (contributi versati da Azienda e/o Lavoratore) 51 2, lett. a) €. 5.164,57 (base annua)
3 BUONI PASTO (e indennità sostitutive di mensa per edili) 51 2, lett. c)
€ 5,29 /gg. ; €. 7,00/gg. se
elettronici
4 TRASPORTO COLLETTIVO (servizio navetta) 51 2, lett. d) nessuno
5
SERVIZI DI EDUCAZIONE e ISTRUZIONE (anche in età prescolare: ASILO NIDO,
SCUOLE d’INFANZIA, SERVIZI di MENSA e SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI,
CAMPUS ESTIVI/INVERNALI, BORSE DI STUDIO, TESTI SCOLASTICI)
51 2, lett. f-bis) nessuno
6 ONERI DI UTILITA' SOCIALE (opere e servizi per le finalità di cui all'Art. 100) 51 2, lett. f) nessuno
7 FRINGE BENEFIT (Buoni Acquisto; Buoni Benzina; beni e servizi di modico valore) 51 3
€. 258,23
base annua
8 PRESTITI/MUTUI (50% della differenza tra TUR e tasso applicato al prestito) 51 4, lett. b) nessuno
9 ASSISTENZA FAMILIARI (anziani o non autosufficienti) 51 2, lett. f-ter) nessuno
10 PREMI/CONTRIBUTI LTC (non autosufficienza o gravi patologie) 51
2, lett. f-
quater)
nessuno
A EDUCAZIONE 100 1 nessuno
B RICREAZIONE (Teatro/Palestre/corsi lingue straniere/corsi hobby) 100 1 nessuno
C ASSISTENZA SOCIALE, SANITARIA, CULTO (babysitter; badanti) 100 1 nessuno
extra CONVENZIONI (Reti Dedicate con sconti) n/a n/a nessuno
Art. 51, c.2, lett. f) - in combinato disposto con Art. 100, c.1 + Ris. Ag. Entrate 34/E-2004
Non concorre a formare reddito da lavoro dipendente l’utilizzazione di opere e di servizi (ossia non
erogazioni cash) riconosciuti dal datore di lavoro, “volontariamente o in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale”, alla generalità dei dipendenti o a categorie di
dipendenti e ai loro familiari (di cui all’Art. 12 del T.U.I.R.) “per le finalità di cui al c. 1 dell’Art. 100” del
T.U.I.R.:
T.U.I.R. : le novità
educazione
istruzione
ricreazione
assistenza sociale
assistenza sanitaria
culto
“oneri di utilità sociale” (Art. 100, c.1 del T.U.I.R.)
 Il valore di tali servizi, se offerti volontariamente dal datore di lavoro, saranno “deducibili per un
ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro dipendente” (Art. 100, c.1 T.U.I.R.) mentre, se previsti da contratto/accordo/regolamento
aziendale, saranno interamente deducibili (purché i Dipendenti risultino estranei al rapporto che
intercorre tra l’Azienda e il prestatore di servizio - Ris. Agenzia Entrate 34/E del 2004).
 Il riferimento alle “disposizioni di contratto aziendale” si estende ai CCNL, agli Accordi
Interconfederali e ai Contratti Collettivi Territoriali (Art. 1, c. 162, L. 232/16 – Legge Stabilità
2017).
Art. 51, c.2, lett. f-bis)
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente “Le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte
dei familiari indicati nell’Art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche
e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Art. 51, c.2, lett. f-ter)
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal
datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti “per la fruizione dei servizi di
assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’Art. 12”.
Ris. Ag. Entrate 28/E-2016
anziani = da 75 anni
non autosufficienti = non compimento autonomo di atti ordinari della vita
T.U.I.R. : le novità
T.U.I.R. : le novità
Art. 51, c.2, lett. f-quater)
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i contributi e i premi “versati dal datore di
lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in
forma assicurativa, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana (…) o aventi ad oggetto il rischio di gravi patologie”.
Art. 51, c. 3-bis (Welfare Voucher)
“Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del
datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale”.
Art. 51, c. 3 (fringe benefit)
E’ escluso dal reddito di lavoro dipendente “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se
complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a €. 258,23; se il predetto valore è
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
PREMI di RISULTATO
Finalità:
Il PdR è uno strumento d’incentivazione per favorire incrementi di produttività del
lavoro che la legge 208/15 ha reso strutturale e permanente (perché non collegata ad un
prefissato periodo d’imposta).
Oggetto:
 erogazione di somme o servizi (a scelta del lavoratore) aventi ammontare
variabile legati al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione, “misurabili e verificabili”;
 somme erogate come partecipazione agli utili netti dell’impresa (fiscalmente
agevolate a prescindere dagli incrementi degli indicatori di produttività).
Fiscalità:
 PdR in cash: imposta sostitutiva (di IRPEF e addizionali regionali e comunali)
pari al 10% (ma versamento contributi in misura ordinaria sia lato azienda, sia
lato dipendente)
 PdR “welfarizzato”: nessuna imposizione fiscale nei limiti dell’Art. 51 T.U.I.R.
e nessuna contribuzione previdenziale (sia lato azienda, sia lato dipendente)
PREMI di RISULTATO
Ambito di applicazione soggettivo:
 Lavoratori dipendenti del settore privato (a tempo determinato, a tempo
indeterminato ed in somministrazione);
 Con reddito percepito, nell’anno precedente, non superiore a €. 80.000*
*questo importo terrà conto di eventuali PdR pagati in cash l’anno precedente,
mentre non terrà conto delle somme e/o del valore dei servizi e delle prestazioni
erogate come WA in sostituzione del PdR monetizzato.
PREMI di RISULTATO
Ambito di applicazione oggettivo:
importo massimo del beneficio: €. 3.000 (innalzato a €. 4.000 per le imprese che
prevedono forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del
lavoro). Gli importi s’intendono:
- al lordo della ritenuta fiscale del 10%
- al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
Quindi l’imposta agevolata (10%) si applica al valore del PdR diminuito della
contribuzione previdenziale.
 erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali sottoscritti da
OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o loro RSA/RSU).
 erogazioni delle quali siano incerti sia la corresponsione sia l’ammontare e la cui
struttura sia correlata dal contratto collettivo (aziendale o territoriale) alla misurazione,
entro un “periodo congruo”, di incrementi di produttività, redditività, qualità e di altri
elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico
dell’impresa e dei suoi risultati (All. 1 al Decreto: modello di dichiarazione di
conformità: 19 indicatori +1 libero).
1. Il volume della produzione/numero dipendenti
2. Il fatturato o VA di bilancio/numero dipendenti
3. MOL/VA di bilancio
4. Gli indici di soddisfazione del cliente
5. La diminuzione del numero di riparazioni e/o rilavorazioni
6. La riduzione degli scarti di lavorazione
7. La percentuale di rispetto dei tempi di consegna
8. Il rispetto di previsioni di avanzamento lavorati
9. Le modifiche dell’organizzazione del lavoro
10. Il lavoro agile (c.d. smart working)
11. Le modifiche ai regimi di orario
12. Il rapporto costi effetti/costi previsti
13. La riduzione dell’assenteismo,
14. Il numero di brevetti depositati
15. La riduzione dei tempi di sviluppo dei nuovi prodotti
16. La riduzione dei consumi energetici
17. La riduzione del numero di infortuni
18. La riduzione dei tempi di attraversamento interni delle lavorazioni
19. La riduzione dei tempi di commessa
20. Altro …. (da specificare a cura dell’azienda)
INDICATORI di cui
all’Allegato 1
del D. Interm.
25/3/15
PREMI di RISULTATO - INDICATORI
anche
1 solo
Welfarizzazione del PdR o della partecipazione agli utili
(Art. 1, c. 190, L. 208/15)
I contratti collettivi aziendali e territoriali possono prevedere che la corresponsione cash del
PdR (o degli utili) sia sostituibile in tutto o in parte - a scelta del lavoratore - con i
benefit di cui al c.2 e al c.3 (ultimo periodo) dell’Art. 51 T.U.I.R.
PREMI di RISULTATO
Effetti fiscali/previdenziali:
 PdR in cash: imposta sostitutiva (di IRPEF e addizionali regionali e comunali)
pari al 10% (ma versamento contributi in misura ordinaria sia lato azienda, sia
lato dipendente)
 PdR “welfarizzato”: nessuna imposizione fiscale nei limiti dell’Art. 51 T.U.I.R.
e nessuna contribuzione previdenziale (sia lato azienda, sia lato dipendente)
NUOVO COMMA 184 bis nella Legge di Stabilità 2016 (Art.1. L. 232/16)
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta
sostitutiva:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari versati, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al c.182 del presente articolo [PdR e/o partecipazione
agli utili], anche se eccedenti i limiti indicati all’Art. 8, c. 4 e 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005 [€. 5.164,57]; *
b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir, versati, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al c.182 del presente articolo, anche se
eccedenti i limiti indicati nel medesimo Art. 51, c. 2, lett. a) [€. 3.615,20]; *
c) il valore delle azioni di cui all’Art. 51, c.2, lett. g), del Tuir, ricevute, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al c.182 del presente articolo, anche se eccedente il
limite indicato nel medesimo Art. 51, c. 2, lett. g) [€. 2.065,83] e indipendentemente dalle condizioni dallo
stesso stabilite.
* Resta a carico del datore di lavoro il contributo di solidarietà (10%)
La disciplina applicabile per le PMI prive di RSA/RSU
Anche le aziende prive di rappresentanze sindacali interne possono accedere alla disciplina
agevolata.
 recepimento di accordi quadro territoriali o interconfederali (es: Confindustria
nazionale 14.7.16 + Accordi-quadro territoriali: Unindustria Bologna 15.11.2016):
- obbligatorio per PMI iscritte ad associazioni di categoria firmatarie;
- se non iscritte: libera adesione a qualsiasi contratto collettivo territoriale anche di
un settore diverso (parere 1/17 Fond. Studi CdL).
 iscrizione ad un’associazione datoriale firmataria
 oppure conferimento di un mandato ad un’associazione datoriale che abbia
sottoscritto un accordo territoriale.
PREMI di RISULTATO
Successivamente:
 comunicare ai lavoratori (anche via email ma con prova di ricezione) l’adesione
all’accordo-quadro e la volontà di riconoscere PdR eventualmente sostituibili con
servizi di WA
 Indicare nella comunicazione:
- periodo di riferimento (es: anno fiscale)
- gli indicatori adottati ai fini della verifica dell’incremento che darà luogo al
riconoscimento del PdR
- il valore annuo medio del PdR pro capite
- le modalità di corresponsione (con indicazione della possibile
“welfarizzazione” totale e/o parziale a scelta del lavoratore)
PREMI di RISULTATO
ANDAMENTO DEPOSITO CONTRATTI (al 13.3.2017)
20.003 contratti di cui: 4.317 prevedono la welfarizzazione del PdR (21,6%);
IPOTESI DEF / Legge Stabilità 2018
 Lato DIPENDENTE: tetto unico a €. 3.000 con tassazione IRPEF 10%.
 Lato AZIENDA: decontribuzione fino a €. 800/1.000 della somma elargita se
collegata a forme di partecipazione paritetica dei lavoratori all’organizzazione del
lavoro.
PREMI di RISULTATO e PIANI di WELFARE AZIENDALE (PWA)
 I programmi d’incentivazione basati sul riconoscimento di PdR sono aleatori (perché
incerti nella loro corresponsione, nella loro entità, nella loro continuità).
 A differenza dei PdR “welfarizzati” (sostitutivi di remunerazione monetaria) i veri e
propri PWA, attraverso servizi in grado, nel tempo, di innalzare il benessere e la
sicurezza sociale del lavoratore e della sua famiglia, coniugano reali politiche di
RSI con meccanismi d’incentivazione dei dipendenti verso il raggiungimento di più
elevate e durature performance, facendo leva su costanti (o crescenti) motivazioni,
sul commitment e sulla identificazione con gli obiettivi ed i valori dell’azienda (con
positivi effetti anche sulla brand reputation).
 Non sono idonei a fornire sostegni stabili durante il welfare life cycle che
caratterizza la vita delle persone (costanza dell’esistenza dei bisogni anche se
mutevoli nel tempo).
 Non si costruisce una strategia di incremento del valore del capitale umano
dell’azienda (quindi anche dell’azienda stessa) sulla base di driver non certi e non
assumibili come durevoli nel tempo.
PREMI di RISULTATO e PIANI di WELFARE AZIENDALE (PWA)
Il WA introduce TUTELE non premi.
Un PWA ha una finalità “sociale” (non sostitutiva di remunerazione/saving fiscale) ed è
associato ad una strategia “di lungo” che deve porre coerentemente in sinergia la
people strategy con la complessiva business strategy dell’impresa.
Un PWA è collegato ad uno specifico investimento dell’azienda (in genere on top sulla
retribuzione) ed è finanziato nel tempo mediante “ritorni di valore” derivanti da effetti
(tangibili e intangibili) misurabili derivanti dalla sua introduzione.
La conversione del PdR non genera “vero WA”, perché bypassa le logiche che
qualificano i PWA.
Inoltre fa perdere una grande opportunità di sviluppo: quella che, grazie al WA, riesce ad
incorporare la dimensione sociale nell’idea stessa di profitto e nei suoi processi
produttivi, in un’ottica di valore condiviso che considera:
 il benessere sociale dei lavoratori come uno degli obiettivi primari dell’impresa
 l’impresa stessa come un bene comune da difendere partecipando alla sua
crescita ed alla sua affermazione.
PREMI di RISULTATO e PIANI di WELFARE AZIENDALE (PWA)
“DIMENTICARE” IL FAVOR FISCALE (come unica motivazione)
COSTRUIRE PWA STRATEGICI (people & business strategy)
con
UN OBIETTIVO PRINCIPALE:
GENERARE “WELFARE BENEFIT RETURN®”
 per l’AZIENDA
 per i DIPENDENTI
 per ALTRI STAKEHOLDER
info@valorewelfare.it
Grazie per l’attenzione !

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  • 1. Welfare Aziendale : Il quadro normativo dopo le Leggi di Stabilità (2016 e 2017) Giovanni Scansani - Amm.re Unico Valore Welfare Srl Bologna - 5 aprile 2017
  • 2. AGENDA  Novità normative (sintesi)  Prospettive DEF / L. Stabilità 2018  Welfare Aziendale Vs. Premio di Risultato
  • 3. Le novità in tema di fisco e Welfare Aziendale (WA)  la L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016),  il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2015  la Risoluzione Agenzia Entrate 28/E-2015  la L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) Hanno modificato:  il TUIR (Art. 51)  la disciplina dei Premi di Risultato (PdR) L’insieme di questi interventi ha cambiato lo scenario complessivo rendendo possibile:  la fruizione di più servizi  la contrattabilità del WA  una “leva” WA in funzione del sostegno alla produttività  un più agevole accesso al WA da parte delle PMI
  • 4. Le novità in tema di fisco e Welfare Aziendale PdR e WA sono due “oggetti” nettamente distinti. Il loro “punto di contatto” è unicamente il comma 184 dell’Art. 1 della L. 208/15: la sostituibilità del PdR cash con servizi di WA. PdR e WA erano però due obiettivi della Legge di Stabilità 2016 per: 1) sistematizzare/estendere/semplificare il ricorso al WA 2) stabilizzare la disciplina del PdR agganciandoli ad effettivi incrementi di produttività verificabili e misurabili (in precedenza - tra 2008-2014 - la disciplina del PdR era stata finanziata sperimentalmente con l’abrogazione delle norme sui sussidi occasionali per gravi necessità familiari e sulle erogazioni di modico valore in occasione di festività e non era collegata ad incrementi di produttività realmente verificabili).
  • 5. Gli obiettivi del Legislatore e delle Parti Sociali  creare le premesse per una contrattazione collettiva moderna attenta alle necessità dei lavoratori ed in grado di assecondare le istanze del mondo del lavoro e delle imprese (innovazione sociale tramite RR.II.);  sviluppare la contrattazione collettiva di II livello (aziendale e territoriale): la contrattazione che nasce dove si genera ricchezza e dove può essere distribuita (l’azienda) creando convenienza per entrambe le parti (azienda e lavoratori) sulla base di regole condivise con le OO.SS.;  rendere strutturale il legame tra incentivi fiscali e risultati aziendali incrementali, misurabili e verificabili;  rendere contrattabile l’intera materia del WA associata ad incentivi fiscali [nuova lett. f) del comma 2 dell’Art. 51 T.U.I.R.];  introdurre agili soluzioni di accesso ai servizi idonee ad avvicinare al WA anche le PMI (Welfare Voucher).
  • 6. T.U.I.R. : le novità Area AMBITO Art. T.U.I.R. comma LIMITE SPESA 1 CASSA SANITARIA (contributi versati da Azienda e/o Lavoratore) 51 2, lett. a) €. 3.615,20 (base annua) 2 FONDI PENSIONE (contributi versati da Azienda e/o Lavoratore) 51 2, lett. a) €. 5.164,57 (base annua) 3 BUONI PASTO (e indennità sostitutive di mensa per edili) 51 2, lett. c) € 5,29 /gg. ; €. 7,00/gg. se elettronici 4 TRASPORTO COLLETTIVO (servizio navetta) 51 2, lett. d) nessuno 5 SERVIZI DI EDUCAZIONE e ISTRUZIONE (anche in età prescolare: ASILO NIDO, SCUOLE d’INFANZIA, SERVIZI di MENSA e SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI, CAMPUS ESTIVI/INVERNALI, BORSE DI STUDIO, TESTI SCOLASTICI) 51 2, lett. f-bis) nessuno 6 ONERI DI UTILITA' SOCIALE (opere e servizi per le finalità di cui all'Art. 100) 51 2, lett. f) nessuno 7 FRINGE BENEFIT (Buoni Acquisto; Buoni Benzina; beni e servizi di modico valore) 51 3 €. 258,23 base annua 8 PRESTITI/MUTUI (50% della differenza tra TUR e tasso applicato al prestito) 51 4, lett. b) nessuno 9 ASSISTENZA FAMILIARI (anziani o non autosufficienti) 51 2, lett. f-ter) nessuno 10 PREMI/CONTRIBUTI LTC (non autosufficienza o gravi patologie) 51 2, lett. f- quater) nessuno A EDUCAZIONE 100 1 nessuno B RICREAZIONE (Teatro/Palestre/corsi lingue straniere/corsi hobby) 100 1 nessuno C ASSISTENZA SOCIALE, SANITARIA, CULTO (babysitter; badanti) 100 1 nessuno extra CONVENZIONI (Reti Dedicate con sconti) n/a n/a nessuno
  • 7. Art. 51, c.2, lett. f) - in combinato disposto con Art. 100, c.1 + Ris. Ag. Entrate 34/E-2004 Non concorre a formare reddito da lavoro dipendente l’utilizzazione di opere e di servizi (ossia non erogazioni cash) riconosciuti dal datore di lavoro, “volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai loro familiari (di cui all’Art. 12 del T.U.I.R.) “per le finalità di cui al c. 1 dell’Art. 100” del T.U.I.R.: T.U.I.R. : le novità educazione istruzione ricreazione assistenza sociale assistenza sanitaria culto “oneri di utilità sociale” (Art. 100, c.1 del T.U.I.R.)  Il valore di tali servizi, se offerti volontariamente dal datore di lavoro, saranno “deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente” (Art. 100, c.1 T.U.I.R.) mentre, se previsti da contratto/accordo/regolamento aziendale, saranno interamente deducibili (purché i Dipendenti risultino estranei al rapporto che intercorre tra l’Azienda e il prestatore di servizio - Ris. Agenzia Entrate 34/E del 2004).  Il riferimento alle “disposizioni di contratto aziendale” si estende ai CCNL, agli Accordi Interconfederali e ai Contratti Collettivi Territoriali (Art. 1, c. 162, L. 232/16 – Legge Stabilità 2017).
  • 8. Art. 51, c.2, lett. f-bis) Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente “Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’Art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”. Art. 51, c.2, lett. f-ter) Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti “per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’Art. 12”. Ris. Ag. Entrate 28/E-2016 anziani = da 75 anni non autosufficienti = non compimento autonomo di atti ordinari della vita T.U.I.R. : le novità
  • 9. T.U.I.R. : le novità Art. 51, c.2, lett. f-quater) Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i contributi e i premi “versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (…) o aventi ad oggetto il rischio di gravi patologie”. Art. 51, c. 3-bis (Welfare Voucher) “Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. Art. 51, c. 3 (fringe benefit) E’ escluso dal reddito di lavoro dipendente “il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a €. 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
  • 10. PREMI di RISULTATO Finalità: Il PdR è uno strumento d’incentivazione per favorire incrementi di produttività del lavoro che la legge 208/15 ha reso strutturale e permanente (perché non collegata ad un prefissato periodo d’imposta). Oggetto:  erogazione di somme o servizi (a scelta del lavoratore) aventi ammontare variabile legati al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, “misurabili e verificabili”;  somme erogate come partecipazione agli utili netti dell’impresa (fiscalmente agevolate a prescindere dagli incrementi degli indicatori di produttività).
  • 11. Fiscalità:  PdR in cash: imposta sostitutiva (di IRPEF e addizionali regionali e comunali) pari al 10% (ma versamento contributi in misura ordinaria sia lato azienda, sia lato dipendente)  PdR “welfarizzato”: nessuna imposizione fiscale nei limiti dell’Art. 51 T.U.I.R. e nessuna contribuzione previdenziale (sia lato azienda, sia lato dipendente) PREMI di RISULTATO Ambito di applicazione soggettivo:  Lavoratori dipendenti del settore privato (a tempo determinato, a tempo indeterminato ed in somministrazione);  Con reddito percepito, nell’anno precedente, non superiore a €. 80.000* *questo importo terrà conto di eventuali PdR pagati in cash l’anno precedente, mentre non terrà conto delle somme e/o del valore dei servizi e delle prestazioni erogate come WA in sostituzione del PdR monetizzato.
  • 12. PREMI di RISULTATO Ambito di applicazione oggettivo: importo massimo del beneficio: €. 3.000 (innalzato a €. 4.000 per le imprese che prevedono forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Gli importi s’intendono: - al lordo della ritenuta fiscale del 10% - al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Quindi l’imposta agevolata (10%) si applica al valore del PdR diminuito della contribuzione previdenziale.  erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali sottoscritti da OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o loro RSA/RSU).  erogazioni delle quali siano incerti sia la corresponsione sia l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo (aziendale o territoriale) alla misurazione, entro un “periodo congruo”, di incrementi di produttività, redditività, qualità e di altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati (All. 1 al Decreto: modello di dichiarazione di conformità: 19 indicatori +1 libero).
  • 13. 1. Il volume della produzione/numero dipendenti 2. Il fatturato o VA di bilancio/numero dipendenti 3. MOL/VA di bilancio 4. Gli indici di soddisfazione del cliente 5. La diminuzione del numero di riparazioni e/o rilavorazioni 6. La riduzione degli scarti di lavorazione 7. La percentuale di rispetto dei tempi di consegna 8. Il rispetto di previsioni di avanzamento lavorati 9. Le modifiche dell’organizzazione del lavoro 10. Il lavoro agile (c.d. smart working) 11. Le modifiche ai regimi di orario 12. Il rapporto costi effetti/costi previsti 13. La riduzione dell’assenteismo, 14. Il numero di brevetti depositati 15. La riduzione dei tempi di sviluppo dei nuovi prodotti 16. La riduzione dei consumi energetici 17. La riduzione del numero di infortuni 18. La riduzione dei tempi di attraversamento interni delle lavorazioni 19. La riduzione dei tempi di commessa 20. Altro …. (da specificare a cura dell’azienda) INDICATORI di cui all’Allegato 1 del D. Interm. 25/3/15 PREMI di RISULTATO - INDICATORI anche 1 solo
  • 14. Welfarizzazione del PdR o della partecipazione agli utili (Art. 1, c. 190, L. 208/15) I contratti collettivi aziendali e territoriali possono prevedere che la corresponsione cash del PdR (o degli utili) sia sostituibile in tutto o in parte - a scelta del lavoratore - con i benefit di cui al c.2 e al c.3 (ultimo periodo) dell’Art. 51 T.U.I.R. PREMI di RISULTATO Effetti fiscali/previdenziali:  PdR in cash: imposta sostitutiva (di IRPEF e addizionali regionali e comunali) pari al 10% (ma versamento contributi in misura ordinaria sia lato azienda, sia lato dipendente)  PdR “welfarizzato”: nessuna imposizione fiscale nei limiti dell’Art. 51 T.U.I.R. e nessuna contribuzione previdenziale (sia lato azienda, sia lato dipendente)
  • 15. NUOVO COMMA 184 bis nella Legge di Stabilità 2016 (Art.1. L. 232/16) Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva: a) i contributi alle forme pensionistiche complementari versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al c.182 del presente articolo [PdR e/o partecipazione agli utili], anche se eccedenti i limiti indicati all’Art. 8, c. 4 e 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005 [€. 5.164,57]; * b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al c.182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo Art. 51, c. 2, lett. a) [€. 3.615,20]; * c) il valore delle azioni di cui all’Art. 51, c.2, lett. g), del Tuir, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al c.182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo Art. 51, c. 2, lett. g) [€. 2.065,83] e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite. * Resta a carico del datore di lavoro il contributo di solidarietà (10%)
  • 16. La disciplina applicabile per le PMI prive di RSA/RSU Anche le aziende prive di rappresentanze sindacali interne possono accedere alla disciplina agevolata.  recepimento di accordi quadro territoriali o interconfederali (es: Confindustria nazionale 14.7.16 + Accordi-quadro territoriali: Unindustria Bologna 15.11.2016): - obbligatorio per PMI iscritte ad associazioni di categoria firmatarie; - se non iscritte: libera adesione a qualsiasi contratto collettivo territoriale anche di un settore diverso (parere 1/17 Fond. Studi CdL).  iscrizione ad un’associazione datoriale firmataria  oppure conferimento di un mandato ad un’associazione datoriale che abbia sottoscritto un accordo territoriale. PREMI di RISULTATO
  • 17. Successivamente:  comunicare ai lavoratori (anche via email ma con prova di ricezione) l’adesione all’accordo-quadro e la volontà di riconoscere PdR eventualmente sostituibili con servizi di WA  Indicare nella comunicazione: - periodo di riferimento (es: anno fiscale) - gli indicatori adottati ai fini della verifica dell’incremento che darà luogo al riconoscimento del PdR - il valore annuo medio del PdR pro capite - le modalità di corresponsione (con indicazione della possibile “welfarizzazione” totale e/o parziale a scelta del lavoratore) PREMI di RISULTATO
  • 18. ANDAMENTO DEPOSITO CONTRATTI (al 13.3.2017) 20.003 contratti di cui: 4.317 prevedono la welfarizzazione del PdR (21,6%);
  • 19. IPOTESI DEF / Legge Stabilità 2018  Lato DIPENDENTE: tetto unico a €. 3.000 con tassazione IRPEF 10%.  Lato AZIENDA: decontribuzione fino a €. 800/1.000 della somma elargita se collegata a forme di partecipazione paritetica dei lavoratori all’organizzazione del lavoro.
  • 20. PREMI di RISULTATO e PIANI di WELFARE AZIENDALE (PWA)  I programmi d’incentivazione basati sul riconoscimento di PdR sono aleatori (perché incerti nella loro corresponsione, nella loro entità, nella loro continuità).  A differenza dei PdR “welfarizzati” (sostitutivi di remunerazione monetaria) i veri e propri PWA, attraverso servizi in grado, nel tempo, di innalzare il benessere e la sicurezza sociale del lavoratore e della sua famiglia, coniugano reali politiche di RSI con meccanismi d’incentivazione dei dipendenti verso il raggiungimento di più elevate e durature performance, facendo leva su costanti (o crescenti) motivazioni, sul commitment e sulla identificazione con gli obiettivi ed i valori dell’azienda (con positivi effetti anche sulla brand reputation).  Non sono idonei a fornire sostegni stabili durante il welfare life cycle che caratterizza la vita delle persone (costanza dell’esistenza dei bisogni anche se mutevoli nel tempo).  Non si costruisce una strategia di incremento del valore del capitale umano dell’azienda (quindi anche dell’azienda stessa) sulla base di driver non certi e non assumibili come durevoli nel tempo.
  • 21. PREMI di RISULTATO e PIANI di WELFARE AZIENDALE (PWA) Il WA introduce TUTELE non premi. Un PWA ha una finalità “sociale” (non sostitutiva di remunerazione/saving fiscale) ed è associato ad una strategia “di lungo” che deve porre coerentemente in sinergia la people strategy con la complessiva business strategy dell’impresa. Un PWA è collegato ad uno specifico investimento dell’azienda (in genere on top sulla retribuzione) ed è finanziato nel tempo mediante “ritorni di valore” derivanti da effetti (tangibili e intangibili) misurabili derivanti dalla sua introduzione. La conversione del PdR non genera “vero WA”, perché bypassa le logiche che qualificano i PWA. Inoltre fa perdere una grande opportunità di sviluppo: quella che, grazie al WA, riesce ad incorporare la dimensione sociale nell’idea stessa di profitto e nei suoi processi produttivi, in un’ottica di valore condiviso che considera:  il benessere sociale dei lavoratori come uno degli obiettivi primari dell’impresa  l’impresa stessa come un bene comune da difendere partecipando alla sua crescita ed alla sua affermazione.
  • 22. PREMI di RISULTATO e PIANI di WELFARE AZIENDALE (PWA) “DIMENTICARE” IL FAVOR FISCALE (come unica motivazione) COSTRUIRE PWA STRATEGICI (people & business strategy) con UN OBIETTIVO PRINCIPALE: GENERARE “WELFARE BENEFIT RETURN®”  per l’AZIENDA  per i DIPENDENTI  per ALTRI STAKEHOLDER